Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La pandemia come circostanza eccezionale sopravvenuta ed imprevedibile e la sorte dei contratti turistici e dei contratti di trasporto aereo alla luce della normativa emergenziale: criticità e prospettive (di Maria Cimmino)


La pandemia ha prodotto gravi conseguenze ed effetti sulla corretta attuazione di una serie di contratti turistici, incidendo sul rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto aereo, ovvero sui contratti di cui il trasporto costituisse un servizio collegato o combinato nell’ambita della più ampia e complessa operazione economico-contrattuale del contratto di pacchetto turistico richiamando, pertanto, l’attenzione di teorici e pratici sull’operatività degli strumenti di tutela dei viaggiatori e dei turisti, previsti ad hoc dal codice della navigazione e dalla normativa di derivazione sovranazionale e dal codice del turismo. L’emergenza epidemiologica in atto ha costituito e, purtroppo, ancora continua a costituire, anche un’ulteriore occasione di riflessione sull’operatività di alcuni principali istituti del diritto privato dei contratti e delle obbligazioni, in primis la disciplina dell’inadempimento e della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, dal punto di vista della rilevanza del rischio contrattuale. Da ultimo essa sollecita la riflessione dell’interprete sull’eredità che l’emergenza lascerà alla società contemporanea anche trasformando la crisi in opportunità di crescita e sviluppo sostenibile anche grazie all’innovazione tecnologica.

The pandemic as an extraordinary circumstance: its impact on the tourist and travel contracts in the frame of the emergency law response to covid-19

The coronavirus pandemic negatively affected the correct fulfilment of a wide range of tourist contract, such as transport contract and package tourist contract. Consequently, following the European and international sector regulation, scholars questioned the protection of tourist rights and interests; howewer, the epimediological emergency draws the interpreter’s attention to the private contract law remedy for the unforeseeable supervening event to examine the efficiency of contractual allocations of risk.

Maria Cimmino - La pandemia come circostanza eccezionale sopravvenuta ed imprevedibile e la sorte dei contratti turistici e dei contratti di trasporto aereo alla luce della normativa emergenziale: criticità e prospettive

COMMENTO

Sommario:

1. Premessa. - 2. La nozione di circostanza eccezionale nel contratto di trasporto aereo e i diritti dei passeggeri alla luce della Convenzione di Montreal e del regolamento CE 261/2004: cancellazioni, voli ritardati e misure alternative. - 3. Le misure in costanza di epidemia da coronavirus e i relativi effetti sui viaggi turistici e sul trasporto aereo. - 4. Il contratto di viaggio tra inadempimento, rischio contrattuale e rimedi. - 5. Osservazioni conclusive. Uno sguardo al futuro: il supporto dell’innovazione tecnologica al mercato turistico e la spinta propulsiva dell’emergenza tra aiuti di stato e sostenibilità del servizio.


1. Premessa.

La grave crisi sanitaria ingenerata dall’ epidemia da coronavirus e i conseguenti provvedimenti governativi adottati dai diversi Paesi, ciascuno con efficacia sul proprio intero territorio nazionale, hanno provocato gravi conseguenze sul trasporto aereo per la cancellazione di migliaia dei voli da parte dei vettori, impossibilitati a decollare o ad atterrare negli aeroporti di destinazione, per la chiusura delle frontiere. Per converso, gli stessi passeggeri, quando non affetti da condizioni patologiche tali da non poter comunque delle libertà personali di circolazione e dunque di spostamento, nel proprio Paese e da un Paese all’altro, non solo in ambito europeo ma anche intercontinentale[1]. E’stato ormai rilevato diffusamente in più sedi e contesti che il turismo e segnatamente il trasporto aereo è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica, provocando non poche difficoltà economico-finanziarie e mettendo sul tappeto la necessità di pianificare nuove strategie di gestione ed erogazione del servizio per il futuro post-emergenziale[2]. C’è da rilevare infatti che l’emergenza imprevista e sopravvenuta e le conseguenti misure limitative adottate hanno inciso su un  mercato complesso[3] che costituisce sede e luogo di esplicazione di una libertà costituzionale la quale ormai si esercita per l’espletamento dei più variegati bisogni, essenziali ed insostituibili, da quello professionale e lavorativo a quello di svago, sanitario e culturale, ormai consolidatisi a tal punto che al verificarsi di un evento inatteso esponga e ponga i protagonisti a fronte di scelte e decisioni inedite in una dimensione nuova e difficile da ripensare e riprogrammare, e normare anche in considerazione della mole e dell’entità dei servizi di trasporto, destinati a soddisfare le esigenze di mobilità di una società complessa e multiforme[4]. La pandemia era poi inevitabilmente destinata a produrre effetti sulla corretta attuazione di una serie di contratti turistici, di soggiorno, alberghieri, crocieristici[5], incidendo, pertanto, non solo sul rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto aereo, ma anche sui contratti di cui il trasporto costituisse un servizio collegato o combinato nell’ambita di una più ampia e complessa operazione economico-contrattuale, nota come contratto di pacchetto turistico[6], [continua ..]


2. La nozione di circostanza eccezionale nel contratto di trasporto aereo e i diritti dei passeggeri alla luce della Convenzione di Montreal e del regolamento CE 261/2004: cancellazioni, voli ritardati e misure alternative.

Come noto, nel contratto di trasporto di persone l’obbligazione principale del vettore consiste nel trasferimento di una persona da un luogo ad un altro, oppure, nel trasferimento di una persona per un determinato periodo di tempo. Ai fini dell’esatta esecuzione della prestazione a suo carico (secondo quanto richiesto dall’art 1218 c.c.) sono quindi fondamentali i dati relativi al luogo di partenza e di arrivo ed all’itinerario[1]. La peculiarità del contratto sta in ciò che alla prestazione principale si aggiunge quella di protezione del trasportato la quale si sostanzia nella predisposizione di tutte le misure idonee a far giungere incolume il passeggero al luogo di arrivo. Si ritiene in dottrina[2] che detta prestazione non possa considerarsi accessoria ma essenziale, in quanto connessa all’obbligazione principale; sono invece accessorie altre prestazioni come l’adempimento di prestazioni assicurative, il trasporto del bagaglio, oppure servizi quali il vitto o l’alloggiamento sul mezzo di trasporto, le quali essendo in rapporto di subordinazione con la prestazione principale si ritiene non siano idonee a mutare la causa del contratto di trasporto, rendendola mista. L’obbligazione principale del viaggiatore, invece, consiste nel pagamento del prezzo, cioè del corrispettivo dovuto al vettore per il trasferimento della propria persona; egli si trova nella peculiare posizione di creditore della prestazione di trasporto ma anche di colui che può subire direttamente danni dal trasporto. Il trasporto aereo si distingue da quello terrestre e marittimo e sebbene esista in Italia una disciplina generale dettata dal codice civile all’art. 1768 c.c. ess.gg., le relative disposizioni si applicano per quanto non previsto dal codice della navigazione e non solo; essendo il settore del trasporto aereo normato anche dalla disciplina dettata in ambito sovranazionale dalla Convenzione di Montreal e a quella del citato regolamento CE 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 – abrogativo del precedente reg. n. 295/1991 – che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco le cui disposizioni finiscono per limitare l’ambito di applicazione delle norme codicistiche sopracitate, che seppur di carattere generale, si ritengono prevalentemente dettate per il trasporto di tipo [continua ..]


3. Le misure in costanza di epidemia da coronavirus e i relativi effetti sui viaggi turistici e sul trasporto aereo.

A seguito dell’epidemia da coronavirus i governi nazionali hanno adottato una serie di misure restrittive destinate ad incidere sulle libertà fondamentali, sui diritti della persona e sulla libertà di iniziativa economica in vista della salvaguardia del superiore bene della salute individuale e collettiva; come conseguenza delle predette scelte, gli spostamenti dal luogo di residenza per scopi turistici sono stati vietati e/o limitati drasticamente, e con essi  i viaggi sul territorio nazionale ,all’estero o le crociere e le vacanze, con conseguenze e ripercussioni sull’attività imprenditoriale delle strutture ricettive. Con specifico riferimento ai contratti di trasporto aereo, l’ emergenza sanitaria da Coronavirus si è da subito ritenuta rientrare nelle circostanze eccezionali che escludono l'obbligo per il vettore aereo di provvedere alla compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo del volo nei confronti dei passeggeri, come conferma il considerando 31 del regolamento 261/2004/CE che elenca nel novero delle stesse  i rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico. Detta interpretazione è stata anticipata dal l'Ente nazionale dell'Aviazione civile che già prima del d.l. n. 9/2020, aveva modo di precisare che le cancellazioni dei voli a causa delle misure sanitarie non avrebbero comportato il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 5 Regolamento CE n. 261/2004. Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 del resto, con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ha espressamente ricompreso nella sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta di cui all'art. 1463 c.c. -più che la pandemia in sé e per sé -specifiche situazioni in cui si trovassero i viaggiatori interessati da provvedimenti volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2,considerandole pertanto alla stregua di un evento oggettivamente estraneo al contratto, non voluto né prevedibile, ma obbiettivamente inevitabile e prevedendo altresì che i predetti viaggiatori potessero esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza [continua ..]


4. Il contratto di viaggio tra inadempimento, rischio contrattuale e rimedi.

La disciplina speciale introdotta durante l’emergenza sanitaria costituisce pertanto un’occasione per riflettere su un tema delicato quale quello della rilevanza del rischio nel contratto, sia esso di solo trasporto aereo che di viaggio turistico, che abbia come parte un imprenditore/professionista e un consumatore/turista/viaggiatore. Se si prende in considerazione l’art. 5 del regolamento 261/2004, la cui applicazione è stata peraltro esclusa dalla legislazione emergenziale, si può rilevare che mentre la compensazione pecuniaria per quanto nella formulazione appaia più simile ad un indennizzo, è tutto sommato corrisposta nell’ambito di un’evenienza che appare più vicina ad una forma di responsabilità per inadempimento, che nell’ipotesi di contratto di pacchetto turistico può altresì integrare un’ipotesi di inesatta esecuzione della prestazione integrante un difetto di conformità ai sensi della Direttiva 2015/2032[1], nei casi di circostanze eccezionali ci si trova di fronte all’obbiettivizzazione di un ipotesi di rischio contrattuale oggettivo, quello dell’impossibilità, in relazione al quale si pone un problema di distribuzione e perequazione dei costi derivanti dall’ impossibilità della prestazione, e quindi sostanzialmente un problema di riequilibrio del sinallagma[2]. Sembra pacifico che la pandemia integri in tal senso  un evento straordinario e imprevedibile, non riconducibile alla normale alea del contratto e pertanto le attuali previsioni, relative alla configurazione del diritto di recesso del viaggiatore dai contratti turistici, con conseguente diritto al rimborso od ad un voucher  come conseguenza della situazione di impossibilità, integrino non la conseguenza della violazione di un dovere di condotta ovvero dall’imputazione di un fatto, ma sono il frutto dell’applicazione ex lege di un criterio di distribuzione del rischio tra le parti contrattuali che contempla il pericolo del sacrificio dell’affare, il quale può non andare a buon fine.  La disposizione nel proposito di prevenire liti giudiziarie, opera una valutazione ex lege ed esonera in deroga all’art. 1218 c.c. i debitori dall’onere della prova dell’inimputabilità dell’evento e della non imputabilità della causa che determina l’impossibilità sopravvenuta [continua ..]


5. Osservazioni conclusive. Uno sguardo al futuro: il supporto dell’innovazione tecnologica al mercato turistico e la spinta propulsiva dell’emergenza tra aiuti di stato e sostenibilità del servizio.