Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Rimedi privatistici “individuali” dei consumatori e pratiche commerciali scorrette: l'art. 11-bis dir. 2005/29/UE e la perdurante (e aggravata) frammentazione dei diritti nazionali dei Paesi UE (di Giovanni De Cristofaro, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi di Ferrara)


Il saggio offre una panoramica delle soluzioni adottate nel diritto interno degli Stati membri UE per regolamentare i rimedi privatistici individuali spettanti ai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette. In diversi Stati UE (fra questi, l’Italia) non è ancora stato recepito l’art. 11-bis della direttiva c.d. omnibus 2019/2161, ma è possibile già oggi ricostruire il quadro complessivo dei diritti nazionali individuando 4 tipologie distinte di approcci adottati dai legislatori nazionali: in alcuni Paesi si riconnette alla violazione del divieto di ricorrere a pratiche commerciali scorrette la conversione ex lege in contratto a titolo gratuito del contratto a titolo oneroso stipulato dal consumatore con il professionista; in altri Paesi si contempla la invalidità del contratto (eventualmente accompagnata da un diritto al risarcimento dei danni); in altri Paesi si accordano al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno; infine, in un quarto gruppo di Paesi viene attribuita ai consumatori soltanto una pretesa risarcitoria. Il quadro che ne risulta è estremamente frammentato, sicché può dirsi già oggi che l’obiettivo di armonizzazione delle legislazioni nazionali perseguito dalla direttiva non verrà raggiunto: numerose e profonde sono le differenze che (anche dopo il recepimento dell’art. 11-bis dir. 2019/2161) continuano ad intercorrere fra le modalità con le quali il private enforcement del divieto di pratiche commerciali corrette viene regolato negli Stati membri.

 

The essay offers an overview of the solutions adopted in the domestic law of EU Member States to regulate individual private-law remedies available to consumers harmed by unfair commercial practices. In several EU Member States (among them, Italy) Article 11-bis of the so-called “omnibus Directive” EU 2019/2161 has not yet been transposed, but it is already possible to define the overall framework of national legal systems by identifying 4 distinct types of approaches adopted by the lawmakers of EU-member States: In some countries, the infringement of the prohibition of unfair commercial practices is linked to the legal conversion into a gratuitous contract of the contract for pecuniary interest concluded by the consumer with the trader; in other countries, the invalidity of the contract is envisaged (possibly accompanied by a right to claim damages); in other countries, the consumer is granted the right to terminate the contract or to reduce of the price, in addition to the right to a compensation for the damages caused by the unfair commercial practice; finally, in a fourth group of countries, consumers are entitled only to claim damages. The resulting picture is extremely fragmented, so that it can already be said that the goal of harmonisation of national laws pursued by the directive will not be achieved: even after the transposition of Article 11-bis of Directive 2019/2161 there are many and deep differences between the ways in which the private enforcement of the prohibition of fair commercial practices is regulated in the Member States.

SOMMARIO:

Sezione I. Introduzione– 1. I rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette nel diritto nazionale dei Paesi UE anteriormente al recepimento dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161 - 2. I rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette nel diritto nazionale dei Paesi UE posteriormente al recepimento dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161 - 3. La suddivisione dei Paesi UE in 4 gruppi, in relazione ai tratti caratterizzanti generali delle discipline nazionali dei rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette - Sezione II. Il primo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che prevedono la conversione ex lege in contratto a titolo gratuito del contratto a titolo oneroso stipulato da un consumatore con un professionista in esito ad una pratica commerciale sleale. – 1. La disciplina vigente in Belgio - Sezione III. Il secondo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che prevedono la invalidità del contratto stipulato da un consumatore con un professionista in esito ad una pratica commerciale sleale riconoscendo altresì al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina vigente in Francia - 2. La disciplina vigente in Lussemburgo - 3. La disciplina vigente nei Paesi Bassi - 4. La disciplina vigente in Slovacchia - 5. La disciplina vigente in Polonia - Sezione IV. Il terzo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che accordano al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del corrispettivo pattuito, riconoscendo altresì al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina vigente nel Regno Unito - 2. La disciplina portoghese - 3. La disciplina danese - 4. La disciplina bulgara - 5. La disciplina lituana - 6. La disciplina estone - 7. La disciplina rumena - Sezione V. Il quarto gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che si limitano a riconoscere al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina tedesca - 2. La disciplina spagnola - 3. La disciplina svedese - 4. La disciplina austriaca - 5. La disciplina irlandese - 6. Le discipline greca, croata, lettone e ungherese - Sezione V. Il quinto gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali ancora prive di disposizioni ad hoc dedicate ai rimedi individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali sleali, in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161. – 1. La disciplina finlandese - NOTE


Sezione I. Introduzione– 1. I rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette nel diritto nazionale dei Paesi UE anteriormente al recepimento dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161

La discussa e complessa questione dei rimedi privatistici individuali esperibili da parte dei consumatori destinatari di condotte imprenditoriali lesive del divieto di ricorrere a pratiche commerciali scorrette sancito dall’art. 5, par. 1, dir. 2005/29/CE (v. art. 20, comma 1, cod. cons. per il diritto italiano) non era stata, come noto, affrontata ex professo dalla direttiva stessa, la quale per un verso si era limitata ad imporre genericamente agli Stati membri di comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti che ricorressero a pratiche commerciali sleali e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i precetti della direttiva venissero effettivamente rispettati (art. 13 dir. 2005/29/CE), per altro verso aveva espressamente escluso che il suo recepimento imponesse agli Stati membri di modificare il proprio diritto privato interno dei contratti, ed in particolare le norme nazionali generali sulla formazione, la validità e l’efficacia dei contratti (art. 3, par. 2, dir. 2005/29/CE). Ciononostante alcuni Paesi UE (Belgio, Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi, Grecia, Polonia, Irlanda), già in occasione del recepimento della direttiva 2005/29/CE, hanno spontaneamente introdotto disposizioni ah hoc volte ad accordare ai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali appositi rimedi individuali. Altri Paesi (Austria, Danimarca, Spagna, Svezia, Slovacchia), pur non adottando disposizioni ad hoc volte a disciplinare rimedi “speciali”, esperibili dai (soli) consumatori vittime di pratiche sleali, hanno integrato le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE in atti normativi di più ampia portata e respiro (ad es. leggi nazionali sulla concorrenza sleale) che attribuiscono a qualunque soggetto (e quindi anche, ma non soltanto, al consumatore in senso stretto e proprio) pregiudicato dal compimento degli atti vietati da siffatti provvedimenti il diritto al risarcimento dei danni conseguentemente sofferti. Altri Paesi ancora (Bulgaria, Lettonia, Regno Unito), dopo aver inizialmente omesso di inserire disposizioni ad hoc nella legislazione attuativa della direttiva 2005/29/CE, hanno successivamente rimeditato questa opzione ed hanno colmato la relativa lacuna, perlopiù in occasione del recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In un secondo gruppo di Paesi UE, prima del recepimento della direttiva 2019/2161 UE la [continua ..]


2. I rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette nel diritto nazionale dei Paesi UE posteriormente al recepimento dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161

Alla fine del mese di aprile del 2022, gli atti normativi nazionali necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2161 (e quindi anche al nuovo art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE) risultano essere stati adottati dai legislatori dei seguenti Paesi UE: Germania, Lituania, Croazia, Portogallo, Danimarca, Spagna, Bulgaria, Francia, Estonia, Ungheria, Romania. Alcuni di questi Paesi avevano già spontaneamente ed autonomamente introdotto nei loro rispettivi ordinamenti interni disposizioni ad hoc recanti la disciplina dei rimedi individuali dei consumatori: in taluni casi (Francia) la relativa disciplina è stata volutamente lasciata inalterata, essendosi ritenuto che essa fosse pienamente idonea a dare attuazione all’art. 11-bis dir. 2005/29/CE; in altri casi (Portogallo, Danimarca, Spagna, Bulgaria, Spagna), i legislatori nazionali hanno invece approfittato dell’occasione offerta dalla necessità di recepire la direttiva UE 2019/2161 per modificare, integrare o comunque completare le disposizioni ah hoc precedentemente adottate (o le disposizioni di tenore generale applicabili anche ai consumatori). Altri Paesi (Lituania, Germania, Croazia, Romania, Ungheria, Estonia) hanno invece provveduto proprio con l’atto normativo di recepimento della direttiva UE 2019/2161 a colmare la lacuna esistente nel proprio diritto interno, introducendo per la prima volta una disciplina ad hoc dei rimedi individuali spettanti ai consumatori, attuativa del nuovo art. 11-bis dir. 2005/29/CE. Allo stato attuale (fine aprile 2022), risultano conseguentemente ancor oggi privi di una disciplina ad hoc dei rimedi individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette soltanto Italia, Malta, Cipro, la Repubblica ceca, la Slovenia e la Finlandia, Paesi nei quali ancora non è stata recepita la direttiva UE 2019/2161.


3. La suddivisione dei Paesi UE in 4 gruppi, in relazione ai tratti caratterizzanti generali delle discipline nazionali dei rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette

Sia in ragione dell’assenza di qualsivoglia indicazione puntuale in proposito nel testo originario della direttiva 2005/29/CE, sia in ragione della genericità e della laconicità della formulazione testuale del nuovo art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, nonché degli ampi margini di discrezionalità che quest’ultima disposizione comunque lascia agli Stati membri ai fini della costruzione dei contenuti delle disposizioni nazionali ad hoc volte a regolamentare la natura, i presupposti e il regime normativo del rimedio individuale (o dell’insieme di rimedi individuali) di diritto privato esperibile dai consumatori uti singuli nei confronti del professionista che avvia violato il divieto di ricorrere a pratiche commerciali scorrette, le soluzioni adottate a tal fine dai singoli legislatori nazionali risultano molto eterogenee, e le profonde differenze fra di esse intercorrenti appaiono destinate ad aumentare ulteriormente in seguito al recepimento della direttiva UE 2019/2161. Individuare e ricostruire le specifiche peculiarità di ciascun ordinamento nazionale risulta invero tutt’altro che agevole, non soltanto perché il reperimento di materiali normativi aggiornati e la comprensione dei relativi contenuti risulta non di rado difficile, ma anche e soprattutto perché le disposizioni ad hoc eventualmente esistenti nella legislazione interna necessitano di essere a tal fine coordinate con i precetti generali nazionali del diritto dei contratti e della responsabilità civile, nonché con le disposizioni di tenore generale o speciale che concorrono a comporre il diritto privato nazionale dei rapporti (contrattuali e non contrattuali) fra professionisti e consumatori. Soltanto muovendo da siffatta considerazione complessiva è infatti possibile pervenire ad una adeguata valutazione della rilevanza, del grado di innovatività e dell’impatto sistematico complessivo che le disposizioni nazionali attuative dell’art. 11-bis dir. 2005/29/CE hanno avuto e sono destinate ad avere sul diritto privato interno dei singoli Paesi membri. Una disamina così approfondita non è certo consentita dal breve spazio concesso a questo contributo, che si limiterà pertanto a proporre una sommaria classificazione delle soluzioni nazionali, raccolte in 4 gruppi distinti ciascuno dei quali connotato da caratteristiche di fondo tendenzialmente comuni a tutte le [continua ..]


Sezione II. Il primo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che prevedono la conversione ex lege in contratto a titolo gratuito del contratto a titolo oneroso stipulato da un consumatore con un professionista in esito ad una pratica commerciale sleale. – 1. La disciplina vigente in Belgio

Del tutto singolare, un vero e proprio unicum all’interno dell’UE, è la soluzione offerta dal legislatore belga alla questione dei rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali poste in essere da professionisti. Una soluzione che si rinviene oggi negli artt. VI.37 e VI. 38 del code de droit économique (codice adottato dal Belgio nel 2013 in sostituzione dell’ora abrogato code de commerce), con i quali si apre la disciplina “generale” dei contratti dei consumatori contenuta nel Capitolo 1 (Disposizioni generali) del Titolo III (Des contrats avec les consommateurs) del Libro VI (Pratiques du marché et protection du consommateur) del citato codice. L’art. VI.37, comma 2, dedicato all’interpretazione dei contratti dei consumatori, dopo aver stabilito che in caso di dubbio sul significato di una clausola deve essere privilegiato il significato più favorevole al consumatore aggiunge che un contratto concluso da un consumatore con un professionista può essere interpretato in particolare (notamment) alla luce delle pratiche commerciali che siano ad esso direttamente correlate (en relation directe avec celui-ci). Il successivo art. VI.38 statuisce che, quando un contratto sia stato concluso da un consumatore à la suite di una pratica commerciale sleale ai sensi dell’art. VI.100, 12°, 16° e 17° [1], o dell’art. VI.103, 1°, 2° e 8° [2], il consumatore può – entro un termine ragionevole decorrente dalla data in cui è venuto (o sarebbe dovuto venire) a conoscenza dell’esistenza di tale pratica – esigere il rimborso delle somme pagate, senza però essere tenuto a restituire il prodotto consegnato (comma 1). Quando per conto un contratto sia stato concluso da un consumatore à la suite di una pratica commerciale sleale ai sensi degli artt. VI.93 – VI.95 [3], VI.100, 1° – 11°, 13° – 15°, 18° – 23°, o dell’art. VI.103, 3° – 7°, il giudice può, ferme restando le sanzioni di diritto comune, ordinare al professionista di restituire al consumatore le somme pagate da quest’ultimo, senza però imporre al consumatore stesso di restituire il prodotto (e cioè il bene o il servizio) fornito (comma 2). Con specifico ed esclusivo riguardo alla peculiare fattispecie [continua ..]


Sezione III. Il secondo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che prevedono la invalidità del contratto stipulato da un consumatore con un professionista in esito ad una pratica commerciale sleale riconoscendo altresì al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina vigente in Francia

Il sistema di enforcement privatistico francese in materia di pratiche commerciali sleali appare piuttosto complesso, anche a seguito dalle modificazioni apportate dalla Ordonnance n. 2021-1734 del 22 dicembre 2021, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2161. In primo luogo, si distingue infatti a seconda della tipologia di pratica commerciale sleale. Per le sole pratiche commerciali la cui slealtà derivi (non dalla loro riconduzione ad una delle previsioni inserite nelle liste “nere” né dalla loro qualificazione come ingannevoli e aggressive in forza delle clausole generali, bensì esclusivamente) dalla applicazione della nozione generale e residuale di pratica commerciale di cui all’art. L 121-1 code de la consommation (corrispondente al par. 2 dell’art. 5 dir. 2005/29/CE), l’art. L 132-1 A dello stesso code de la consommation prevede che, nei confronti del professionista che ricorra in maniera continuativa ad una pratica commerciale la cui natura sleale sia stata riconosciuta da una decisione del Consiglio di Stato (o da un avis reso dallo stesso Consiglio di Stato in applicazione dell’art. L 113-1 del codice della giustizia amministrativa) ovvero da una sentenza della Corte di cassazione (o da un avis reso dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. L 441-1 del codice della amministrazione giudiziaria), possa essere pronunciata – su domanda della autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation [4], di una associazione dei consumatori, del pubblico ministero o di singoli consumatori – una sentenza di condanna al pagamento di una ammenda civile il cui importo non può in linea di principio superare i 300.000 euro (ma è suscettibile di essere incrementato – in misura proporzionale ai benefici procurati dalla pratica al professionista che l’abbia posta in essere – fino a 2 milioni di euro ovvero fino al 4% del fatturato medio annuo degli ultimi tre anni realizzato dal professionista responsabile). La possibilità che venga irrogata una ammenda civile nei confronti del professionista che pone in essere una pratica commerciale riconosciuta come sleale ai sensi della definizione generale di pratica commerciale sleale viene comunque espressamente contemplata dall’art. L 132-1 A del codice francese del consumo “sans préjudice de l’allocation de dommages et [continua ..]


2. La disciplina vigente in Lussemburgo

A prima vista, le scelte di politica del diritto compiute dal legislatore del Lussemburgo parrebbero presentare elementi di forte somiglianza con quelle adottate dal legislatore francese: a ben guardare, tuttavia, il modello del Lussemburgo si discosta dal modello francese sotto diversi aspetti. Già la legge del 2007 che ha dato attuazione in Lussemburgo alla direttiva 2005/29/CE aveva invero introdotto un rimedio individuale “generale” di natura contrattuale ad hoc, in una apposita disposizione che si trova oggi collocata nel code de la consommation lussemburghese (codice di settore nel quale sono state inserite le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE, le quali trovano applicazione a tutte e soltanto le pratiche commerciali, poste in essere da professionisti nei confronti di consumatori anteriormente, contestualmente o posteriormente all’offerta in vendita e alla vendita di prodotti, che siano lesive degli interessi economici dei consumatori: art. L 121-1 cod. cons.). L’art. L 122-8 cod. cons. – il cui comma 1 commina nei confronti del professionista che viola il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può arrivare fino a 120.000 euro – stabilisce nel comma 2 che “ogni clausola o combinazione di clausole di un contratto”, la cui conclusione sia avvenuta “in violazione del presente Titolo”, è considerata nulla e non scritta (nulle et non écrite), precisando però che siffatta nullità può essere invocata soltanto dal consumatore. Il code de la consommation lussemburghese prevede poi, nei confronti di due peculiari tipologie di pratiche commerciali sleali, due speciali sanzioni privatistiche che si aggiungono alla sanzione privatistica “generale” contemplata dal comma 2 dell’art. L 122-8. Il comma 3 dell’art. L 122-8 impone infatti, al professionista che attraverso la costruzione o la presentazione di una comunicazione (commerciale) faccia nascere l’impressione che il consumatore abbia vinto un premio, l’obbligazione di attribuire al consumatore siffatto premio. L’art. L 213-7, per altro verso (in attuazione dell’art. 27 della direttiva 2011/83/UE), stabilisce che, in caso di fornitura non richiesta, il consumatore sia esonerato da qualsiasi controprestazione, escludendo che la mancata risposta possa valere come [continua ..]


3. La disciplina vigente nei Paesi Bassi

La vicenda dei Paesi Bassi presenta specifiche peculiarità. I Paesi Bassi sono l’unico Paese UE ad aver inserito le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE nel codice civile. La scelta compiuta in tal senso dalla legge di recepimento della direttiva appare invero coerente e conseguenziale alla più risalente decisione di inserire nel Titolo 3 del Libro 6 del codice civile (Titolo recante la disciplina della responsabilità civile extracontrattuale) – accanto alle disposizioni concernenti la responsabilità extracontrattuale in generale (Capo I) e la responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da cose o da fatto altrui (Capo II) – le discipline di figure “speciali” di illecito civile extracontrattuale, e segnatamente la responsabilità del produttore per danni cagionati da prodotti difettosi (Capo 3) e la pubblicità ingannevole e comparativa (Capo 4: artt. 194 – 196 del Libro 6). Date queste premesse, è apparso naturale e consequenziale al legislatore olandese configurare anche le pratiche commerciali sleali poste in essere da professionisti nei confronti di consumatori come un illecito civile extracontrattuale, collocando la relativa disciplina in un apposito nuovo Capo (Capo 3A: artt. 193a – 193j), che ospita le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE [23]. Ne deriva l’applicazione integrale e diretta, alle pratiche commerciali sleali, dei precetti generali dettati nel Capo I per l’illecito civile extracontrattuale in generale, con due importanti deviazioni, entrambe inerenti alla distribuzione dell’onere probatorio nelle controversie instaurate da consumatori per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una pratica commerciale sleale posta in essere nei loro confronti da un professionista. Si prevede infatti, da un lato, che in siffatte controversie l’onere di provare la correttezza e la completezza delle informazioni fornite gravi sul professionista convenuto (sicché il consumatore può limitarsi ad allegare la inesattezza o lacunosità delle informazioni fornite nella pratica commerciale), laddove ciò appaia appropriato in considerazione delle circostanze del caso e tenendo conto degli interessi legittimi del professionista e degli altri soggetti coinvolti nella controversia (art. 193j, comma 1). Inoltre, viene espressamente stabilito che il professionista che [continua ..]


4. La disciplina vigente in Slovacchia

Anche la Slovacchia ha affrontato ex professo la questione dei rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali, risolvendola secondo il duplice binario della pretesa risarcitoria e della possibile invalidità negoziale. Il § 3, comma 5, della legge slovacca sulla protezione dei consumatori del 9 maggio 2007 prevede infatti, in termini generali, che nel caso di violazione di diritti e obblighi previsti dalla legislazione vigente in funzione della protezione dei consumatori, il consumatore possa rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere tutela e abbia segnatamente il diritto di ottenere, dal soggetto responsabile della violazione, un risarcimento adeguato dei pregiudizi che gliene siano derivati. Poiché le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE sono state integrate all’interno della citata legge sulla protezione dei consumatori (§§ 7-9), la quale in particolare impone ai professionisti il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori (§ 7, comma 1), è agevole desumerne che i consumatori destinatari di condotte contrastanti con siffatto divieto siano legittimati a convenire in giudizio il professionista responsabile chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa della pratica sleale. La l. n. 106 del 1° aprile 2014 – sostanzialmente coeva alla l. n. 102 del 15 marzo 2014, che contiene la disciplina dei contratti stipulati a distanza e fuori dai locali commerciali, attuativa delle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/83/UE – ha tuttavia apportato due importanti modificazioni al codice civile slovacco. In primo luogo, è stato inserito nella Sezione 4 (Atti negoziali in generale) della Parte Prima (Disposizioni generali) del cod. civ., dedicata al regime normativo generale dei negozi giuridici, un nuovo art. 39A, recante la disciplina del negozio usurario: “Se taluno approfitta dell’angoscia, inesperienza, immaturità, agitazione, credulità, imprudenza, dipendenza finanziaria o incapacità di adempiere ai propri obblighi di una persona fisica che non sia un imprenditore per indurla a concludere un negozio giuridico con il quale siffatta persona fisica promette alla controparte o ad un terzo una prestazione il cui valore patrimoniale è grossolanamente sproporzionato rispetto al valore della controprestazione, il [continua ..]


5. La disciplina vigente in Polonia

In Polonia, la l. del 23 agosto 2007 sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, che contiene le disposizioni di recepimento della direttiva 2005/29/CE, statuisce (art. 12) che il consumatore i cui interessi siano stati pregiudicati da una pratica commerciale sleale abbia il diritto di chiedere all’autorità giudiziaria: – che al professionista responsabile venga inibita la continuazione della pratica riconosciuta come sleale e venga imposto di rimuovere gli effetti prodotti dalle condotte già tenute ed integranti gli estremi di una pratica sleale (numm. 1 e 2); – che il professionista responsabile sia condannato al risarcimento dei danni provocati e che il contratto venga “cancellato”, con conseguente obbligo per le parti di restituirsi reciprocamente le prestazioni già eseguite e obbligo per il professionista di rimborsare le spese “associate” all’acquisto del bene o del servizio sostenute dal consumatore (num. 4); – che il professionista venga condannato al pagamento di una somma di denaro da destinare al perseguimento di una specifica finalità sociale, onde supportare la cultura polacca, il patrimonio artistico nazionale o la protezione dei consumatori (num. 5). Difficile dire se la “cancellazione” del contratto di cui al num. 4 si presti ad essere accostata all’an­nullamento o piuttosto risoluzione del contratto: quel che appare certo è che essa si sostanzia nella caducazione del contratto ope iudicis con effetto retroattivo per entrambe le parti.


Sezione IV. Il terzo gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che accordano al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del corrispettivo pattuito, riconoscendo altresì al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina vigente nel Regno Unito

Nonostante il Regno Unito non faccia più parte dell’UE, la disciplina dei rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette in esso vigente merita di essere presa in considerazione per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché tale disciplina è stata spontaneamente elaborata ed introdotta dal legislatore inglese nel 2014, con un intervento normativo che ha rappresentato una inversione di rotta radicale rispetto all’opzione compiuta nell’atto normativo che aveva inizialmente recepito della direttiva 2005/29/CE. In secondo luogo, perché nonostante la Brexit tale disciplina è tuttora vigente, non essendo stata abrogata né modificata posteriormente all’uscita del Regno Unito dall’UE dal legislatore nazionale, che l’ha lasciata sostanzialmente inalterata. In terzo ed ultimo luogo, e soprattutto, perché – per quanto possa apparire paradossale – proprio la disciplina vigente nel Regno Unito sembra aver costituito il modello che ha maggiormente influenzato la stesura e la definizione dei contenuti dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE. L’atto normativo che ha dato attuazione nel Regno Unito alla direttiva 2005/29/CE è lo Statutory Instrument n. 1277 dell’8 maggio 2008, intitolato “The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008”. Nella sua versione originaria, le citate Regulations si limitavano a contemplare misure di public enforcement in materia di pratiche commerciali scorrette e non accordavano ai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali alcun rimedio privatistico speciale. La Regulation 29 (rubricata Validity of Agreements) statuiva anzi espressamente, onde prevenire qualsiasi possibile dubbio, che “An agreement shall not be void or unenforceable by reason only of a breach of these Regulations”. La strada così imboccata nel Regno Unito appariva così diametralmente opposta a quella intrapresa in Francia, Lussemburgo e (a partire dal 2014) nei Paesi Bassi, essendosi ritenuto indispensabile escludere espressamente che la violazione del divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali, posta in essere anteriormente o contestualmente allo scambio dei consensi costitutivi del rapporto contrattuale, potesse in qualsivoglia modo incidere sulla validità del contratto stipulato dal consumatore con il [continua ..]


2. La disciplina portoghese

In Portogallo, le disposizioni di recepimento della direttiva 2005/29/CE sono inserite in una legge speciale ad hoc, il Decreto-Lei n. 57/2008, del 26 de marzo 2008, da ultimo modificato dal Decreto-Lei n. 109-G/2021 del 10 dicembre 2021, che ha dato attuazione in Portogallo alla direttiva 2019/2161 UE. Nella sua versione originaria, il citato decreto-lei dedicava ai rimedi individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali due distinte disposizioni. L’art. 14 (rubricato “Invalidità dei contratti”) stabiliva che i contratti la cui stipulazione fosse stata influenzata da una pratica commerciale sleale sarebbero stati annullabili su istanza del consumatore, ai sensi dell’art. 287 cod. civ., nel contempo attribuendo però al consumatore la possibilità di chiedere, in vece dell’annullamento del contratto, la modificazione dei suoi contenuti secondo equità; si prevedeva altresì che laddove l’invalidità avesse colpito soltanto una o più di una clausole del contratto, il consumatore avrebbe potuto optare per la conservazione del contratto stesso, ridotto al suo contenuto valido. L’art. 15 (rubricato “responsabilità civile”) statuiva inoltre che il consumatore danneggiato per effetto di una pratica commerciale sleale proibita avrebbe comunque avuto il diritto di essere risarcito “nos termos gerais”. Il Decreto-Lei n. 109-G/2021 del 10 dicembre 2021 ha abrogato l’art. 15 del Decreto-Lei n. 57/2008, e integralmente sostituito i contenuti dell’art. 14 (oggi rubricato “Diritti del consumatore”). Per un verso, quest’ultima disposizione accorda oggi al consumatore (soltanto) il diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto avente ad oggetto prodotti acquistati “per effetto” di una pratica commerciale sleale (non vengono invece più previsti né il diritto di ottenere l’annullamento del contratto né il diritto di ottenere una modificazione dei contenuti del contratto secondo equità), precisando che il consumatore è libero di decidere di quale di questi due diritti avvalersi, salvo che l’esercizio di uno di essi si manifesti impossibile o costituisca un abuso del diritto “nos termos gerais” (commi 1 e 2). Per altro verso, il novellato art. 14 ribadisce che il consumatore danneggiato per effetto di [continua ..]


3. La disciplina danese

In Danimarca, le disposizioni di recepimento della direttiva 2005/29/CE sono state integrate nella “Legge sul mercato” (Lov om markedsføring) n. 426 del 3 maggio 2017, la quale trova applicazione a tutte le pratiche commerciali poste in essere da imprenditori nei confronti di consumatori, operatori professionali o pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 1 del § 24 della legge, il compimento di atti contrastanti con i divieti posti dalla legge (incluse pertanto le condotte tenute in violazione del divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali nei confronti di consumatori) possono essere fatti oggetto di proibizione da parte dell’autorità giudiziaria, la quale può aggiungere agli ordini inibitori ulteriori prescrizioni volte ad assicurare che essi vengano rispettati, eventualmente anche statuendo che i contratti stipulati in violazione dell’ordine inibitorio siano nulli, e può imporre al convenuto il ripristino della situazione anteriore al compimento dell’atto illecito, ad es. attraverso la distruzione o il richiamo di prodotti, la messa a disposizione di informazioni ovvero la correzione di affermazioni fatte nella pratica commerciale. Il successivo comma 2 del § 24, nella sua formulazione originaria, si limitava a prevedere che le condotte tenute in violazione della legge fanno comunque sorgere in capo al soggetto che ne sia responsabile l’ob­bligazione di risarcire i danni che ne siano derivati secondo i principi generali del diritto danese. La l. n. 2158 del 27 novembre 2021, che ha recepito in Danimarca la direttiva UE 2019/2161, ha aggiunto tuttavia nel citato comma 2 del§ 24 una nuova proposizione, nella quale si precisa espressamente che esso trova applicazione sia ai professionisti che ai consumatori che abbiano subito danni a causa di atti compiuti in violazione della legge, ferma restando la possibilità, per i consumatori, di accedere – laddove ne sussistano i presupposti – ai rimedi generali per l’inadempimento, inclusi la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in conformità alle norme danesi sulla protezione dei consumatori. Con quest’ultima statuizione il legislatore danese sembrerebbe soltanto aver inteso chiarire che l’espe­ribilità del rimedio risarcitorio basato sulla violazione del divieto di pratiche scorrette non preclude al consumatore la possibilità di attivare [continua ..]


4. La disciplina bulgara

In Bulgaria, la disciplina delle pratiche commerciali sleali nei rapporti b-to-c è stata inserita (ed è tuttora collocata) nella Legge generale sulla protezione dei consumatori (art. 68B ss.) dalla legge del 2007 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2005/29/CE. Inizialmente la disciplina suddetta non recava alcuna disposizione ad hoc concernente i rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali, limitandosi a contemplare l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei professionisti che non rispettano il divieto di pratiche sleali (art. 210A ss. della legge generale sulla tutela dei consumatori) e a prevedere la possibilità che la Commissione per la protezione dei consumatori (organismo collegiale costituito presso il Ministero dell’economia cui sono attribuite svariate competenze in materia di enforcement delle normative di tutela dei consumatori) si attivi, d’ufficio o su istanza di un consumatore, per verificare la natura sleale di una pratica commerciale e, in caso di intervenuto accertamento della natura sleale della pratica sottoposta al suo esame, che il suo Presidente possa emettere un ordine inibitorio con il quale impone al professionista il divieto di (continuare a) fare ricorso alla pratica commerciale riconosciuta come sleale (art. 68L della legge sulla tutela dei consumatori). La relativa lacuna è stata successivamente colmata dalla l. n. 61/2014, che ha recepito nell’ordinamento bulgaro la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, la quale ha inserito nella legge nazionale sulla tutela dei consumatori una disposizione ad hoc (art. 68M), la quale è stata recentemente modificata dalla legge del marzo 2022 che ha recepito la direttiva UE 2019/2161. Ai sensi dell’art. 68M della legge bulgara sulla tutela dei consumatori, nella versione vigente a partire dal 28 maggio 2022 [24], il consumatore ha il diritto di ridurre il prezzo pattuito ovvero di risolvere il contratto stipulato con il professionista in esito ad una pratica commerciale sleale, nonché di pretendere il risarcimento dei danni sofferti in applicazione dei principi generali, se il Presidente della Commissione per la protezione dei consumatori ha emanato un ordine di inibizione della pratica riconosciuta come sleale e il relativo provvedimento non è stato tempestivamente impugnato, ovvero [continua ..]


5. La disciplina lituana

In Lituania, la direttiva 2005/29/CE è stata recepita dalla Legge sulle pratiche commerciali sleali del 21 dicembre 2007, n. X-1409, il cui ambito di applicazione, sul piano sia soggettivo che oggettivo, corrisponde a quello della direttiva stessa. Nulla statuiva la legge lituana del 2007 in merito ai rimedi individuali eventualmente suscettibili di essere esperiti dai consumatori le cui decisioni di natura commerciale fossero state influenzate da una pratica commerciale sleale. La l. n. XIV-887 del 23 dicembre 2021, he ha dato attuazione in Lituania alla direttiva 2019/2161, ha tuttavia inserito nella legge del 2007 sulle pratiche commerciali sleali un nuovo art. 121 (rubricato “Diritti e protezione dei consumatori pregiudicati da pratiche commerciali sleali”), il cui comma 1 attribuisce espressamente ai consumatori che siano stati vittime di una pratica commerciale sleale il diritto al risarcimento dei danni sofferti, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità e della natura della violazione, del pregiudizio sofferto dai consumatori e di ogni altra circostanza rilevante. Si precisa poi che il consumatore intenzionato ad avvalersi di siffatti diritti ha il diritto di presentare un’apposita istanza in conformità alle procedure disciplinate dalla legge sulla protezione dei diritti dei consumatori, e che in ogni caso i diritti così attribuiti ai consumatori non pregiudicano l’e­sercizio di altri diritti attribuiti ai consumatori dal codice civile o dalla legge sulla protezione dei consumatori. La disposizione lituana si segnala per la rilevanza espressamente attribuita alla gravità della violazione e alla natura del pregiudizio sofferto dai consumatori, conformemente a quanto rpevisto dalla direttiva. Non è chiaro tuttavia in cosa il rilievo in tal modo attribuito possa sostanziarsi, se cioè gli elementi citati vengano in considerazione come elementi idonei ad escludere l’attivabilità di uno o più dei tre rimedi contemplati ovvero soltanto come elementi da considerare ai fini della quantificazione delle somme dovute al consumatore a titolo di risarcimento e di restituzioni, ferma restando la piena ed incondizionata libertà del consumatore di scegliere quale diritto far valere nei confronti del professionista responsabile della pratica commerciale scorretta.


6. La disciplina estone

In Estonia, mentre le disposizioni attuative delle direttive UE concernenti i contratti stipulati da consumatori con professionisti sono state tutte inserite nella Legge generale sui rapporti obbligatori (una sorta di Codice delle obbligazioni), la disciplina attuativa della direttiva 2005/29/CE si trova collocata all’interno della Legge sulla protezione dei consumatori del 9 dicembre 2015, che ha abrogato e sostituito la precedente Legge sulla protezione dei consumatori risalente al 2004. Anteriormente al recepimento della direttiva UE 2019/2161, il § 13, comma 2, della citata Legge sulla protezione dei consumatori, dopo aver statuito che “le disposizioni concernenti le pratiche commerciali scorrette non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni generali del diritto privato”, prevedeva espressamente che “la violazione del divieto di ricorrere a pratiche commerciali scorrette, di per sé sola, non determina la nullità del contratto”. Il comma 2 del § 13 è stato tuttavia modificato dalla legge estone del 16 marzo 2022 che ha apportato alla Legge sulla protezione dei consumatori le modificazioni necessarie per adeguarla alla direttiva UE 2019/2161/UE. Mentre la prima proposizione del comma citato è rimasta inalterata, la seconda proposizione è stata integralmente sostituita da una nuova proposizione, ai sensi della quale “I consumatori pregiudicati da pratiche commerciali scorrette hanno il diritto di esperire i rimedi legali alle condizioni stabilite dalla Legge generale sui rapporti obbligatori”. Difficile dire quale delle due versioni del comma 2 del § 13 sia più ambigua ed insoddisfacente. Nessuna delle due chiarisce se il consumatore destinatario di una pratica commerciale sleale sia o meno legittimato ad esperire una pretesa risarcitoria nei confronti del professionista che l’abbia posta in essere. Quanto alla specifica ipotesi in cui la pratica commerciale abbia influenzato la scelta del consumatore di concludere con un professionista un contratto per la fornitura di un bene o di un servizio, se la prima versione aveva il pregio di escludere in radice che il contratto potesse per ciò solo considerarsi nullo, la nuova versione della disposizione ha fatto venir meno questa (unica) certezza e nel contempo però non ha introdotto un rimedio specifico privatistico ad hoc, limitandosi a prevedere che i consumatori possano [continua ..]


7. La disciplina rumena

Le disposizioni che danno attuazione alla direttiva 2005/29/CE in Romania sono inserite nella Legge n. 363/2007 in materia di pratiche commerciali sleali dei professionisti nei confronti dei consumatori [25]. Prima del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 non esisteva nel diritto rumeno, né nella citata legge n. 363 del 2007, né in altri atti normativi concernenti i rapporti fra professionisti e consumatori, una disposizione ad hoc recante la disciplina dei rimedi privatistici suscettibili di essere esperiti dai consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette. L’ordinanza d’urgenza del Governo rumeno del 28 aprile 2022, recante le disposizioni di recepimento della direttiva 2019/2161/UE, ha apportato tuttavia una serie di modificazioni alla Legge n. 363/2007 in materia di pratiche commerciali sleali dei professionisti nei confronti dei consumatori. Una di queste modifiche consiste nell’inserimento di una disposizione completamente nuova, l’art. 12 1, deputato a dare attuazione nel diritto rumeno all’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE. Il comma 1 di questa disposizione accorda ai consumatori pregiudicati da pratiche commerciali scorrette “il diritto a misure rimediali idonee ad eliminare tutti gli effetti prodotti da siffatte pratiche scorrette, nel modo seguente: (a) sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto e restituzione del controvalore del prodotto o servizio, a seconda dei casi [26]; (b) risarcimento del danno arrecato al consumatore; (c) nel caso in cui venga constatata la difettosità del prodotto o del servizio entro i 30 giorni successivi all’acquisto, viene disposta la loro sostituzione diretta”. Il successivo comma 2 annovera poi, fra le circostanze di cui occorre tener conto per stabilire le misure rimediali suscettibili di essere adottate ai sensi del comma 1, la gravità e la natura della pratica commerciale sleale ed il danno subito dal consumatore. La disposizione rumena presenta molti profili di oscurità. Non è chiaro se i tre rimedi elencati nel comma 1 siano fra loro alternativi o possano essere esperiti cumulativamente, e non è chiaro se si tratti di rimedi suscettibili di essere esperiti anche in via stragiudiziale. Non è chiaro se la restituzione del controvalore del prodotto o del servizio sia un rimedio autonomo rispetto alla risoluzione o sia soltanto un rimedio ancillare [continua ..]


Sezione V. Il quarto gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali che si limitano a riconoscere al consumatore il diritto al risarcimento dei danni. – 1. La disciplina tedesca

In Germania, le disposizioni che danno attuazione alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nella legge generale sulla concorrenza sleale (Gesetz gengen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Ai sensi del comma 1 del § 9 (“Risarcimento del danno”) dell’UWG tedesco, “chi dolosamente o colposamente pone in essere una pratica commerciale vietata ai sensi del § 3 o del 7 è obbligato nei confronti dei concorrenti al risarcimento dei danni che ne siano derivati”. Nonostante la legge tedesca sulla concorrenza sleale persegua l’obiettivo di tutelare non solo i concorrenti ma anche i consumatori e in generale tutti i soggetti che prendono parte al mercato, era opinione condivisa dalla larga maggioranza della dottrina che il consumatore destinatario di una pratica commerciale vietata non potesse considerarsi per ciò solo titolare di una pretesa risarcitoria, né in applicazione analogica del comma 1 del § 9, né in applicazione delle disposizioni generali sull’illecito civile extracontrattuale dettate dal codice civile. Per altro verso, la dottrina largamente maggioritaria ha sempre escluso che un contratto potesse considerarsi unwirksam per contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative sol perché stipulato in seguito ad una pratica commerciale vietata ai sensi dell’UWG. La legge che ha recepito nell’ordinamento tedesco le modificazioni apportate dalla direttiva UE 2019/2161 alla direttiva 2005/29/CE (Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs– und Gewerberecht del 10 agosto 2021) ha inserito nel § 9 della legge sulla concorrenza sleale (UWG) un nuovo comma 2, ai sensi del quale “Chi dolosamente o colposamente pone in essere una pratica commerciale vietata ai sensi del § 3 [27] e in tal modo induce i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso è obbligato nei loro confronti al risarcimento del danno che ne sia derivato” [28]. La pretesa risarcitoria si prescrive nel termine di 6 mesi decorrente dal giorno n cui la pretesa è sorta e i fatti su cui si fonda la pretesa risarcitoria e l’identità del debitore sono divenuti noti al debitore o sono stati da quest’ultimo ignorati con colpa grave, e in ogni caso entro 10 anni dal giorno in cui è sorta e comunque non oltre 30 anni dal giorno in [continua ..]


2. La disciplina spagnola

In Spagna, l’art. 32 (Acciones), comma 1, della legge sulla concorrenza sleale (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal), nella quale sono state integrate le disposizioni di attuazione della direttiva 2005/29/CE, annovera fra le azioni che possono essere esercitate contro gli atti di concorrenza sleale sia la Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal (num. 3), sia la Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal (num. 5), subordinando tuttavia l’esperibilità di quest’ultima azione al presupposto che l’autore della condotta abbia agito con dolo o con colpa. La legittimazione attiva alla proposizione di entrambe queste tipologie di azioni viene attribuita dal successivo art. 33 della l. n. 3/1991 a “qualunque persona fisica o giuridica che partecipi al mercato, i cui interessi risultino direttamente pregiudicati o minacciati dalla condotta sleale e, laddove l’atto di concorrenza sleale consista nella diffusione di messaggi pubblicitari illeciti, a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne risulti pregiudicata”: sin dall’iniziale recepimento della direttiva 2005/29/CE non vi è stato pertanto alcun dubbio in merito alla esperibilità, da parte dei consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette, di azioni civili risarcitorie nei confronti dei professionisti responsabili. Le azioni contemplate dall’art. 32 (inclusa l’azione risarcitoria) si prescrivono nel termine di un anno, decorrente dalla data in cui sono divenute suscettibili di essere esercitate e il soggetto legittimato è venuto a conoscenza dell’identità dell’autore della condotta qualificabile come atto di concorrenza sleale, e in ogni caso entro tre anni dal giorno in cui la relativa attività è stata completata. Queste disposizioni non sono state modificate dal Real Decreto-Ley 24/2021 del 2 novembre 2021), che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2161 in Spagna: il citato Real Decreto-Ley del 2021 ha tuttavia inserito nella Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios un nuovo art. 20-bis (rubricato Medidas correctoras como consecuencia de las prácticas comerciales desleales a disposición de los consumidores y usuarios perjudicados), ai sensi del quale le persone che abbiano congiuntamente concorso alla realizzazione e al [continua ..]


3. La disciplina svedese

In Svezia, le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE sono state integrate nella Legge sulla regolamentazione del mercato (Marknadsföringslag 2008:486), una legge che persegue l’obiettivo di “promuovere gli interessi dei consumatori e della comunità dei professionisti nell’ambito della promozione e della commercializzazione di prodotti e di contrastare le pratiche commerciali che siano sleali nei confronti di consumatori e di altri professionisti” (art. 1) e che trova applicazione sia alle pratiche commerciali relative a beni o servizi offerti a consumatori che a pratiche commerciali relative a beni o servizi offerti a professionisti (art. 2). Ai sensi dell’art. 37 della Legge sulla regolamentazione del mercato, chiunque con dolo o colpa ponga in essere una pratica commerciale scorretta e/o trasgredisca le prescrizioni impartite dall’Ombudsman dei consumatori in un ordine inibitorio adottato nei confronti di un professionista che abbia violato il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali è obbligato a risarcire il danno che ne sia derivato a consumatori o ad altri professionisti (comma 2); soltanto in sede e ai fini della quantificazione del risarcimento spettante ai professionisti danneggiati si ammette tuttavia la possibilità di tener conto di circostanze di natura non strettamente economica. Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, ai sensi del successivo art. 38, se l’azione non viene esercitata entro 5 anni dal giorno in cui il danno si è verificato. La legge svedese sulla regolamentazione del mercato non accorda invece ai consumatori rimedi di natura contrattuale e in particolare non prevede, in relazione alle ipotesi in cui la stipulazione del contratto sia stata influenzata e/o provocata da una pratica commerciale sleale, né l’invalidità del negozio, né la possibilità per il consumatore di risolvere il contratto o di ridurre il prezzo. Non può escludersi tuttavia che la disposizione dell’art. 37 sia destinata ad essere modificata dalla legge che darà attuazione alla direttiva 2019/2161 UE, ancora non approvata dal Parlamento svedese. Va rilevato peraltro che già oggi alcune disposizioni di legge riguardanti i contratti dei consumatori dettano precetti speciali suscettibili di essere valorizzati come misure di enforcement privatistico del divieto di ricorrere a pratiche commerciali [continua ..]


4. La disciplina austriaca

In Austria, analogamente a quanto accaduto in Germania, le disposizioni di recepimento della direttiva 2005/29/CE sono state integrate nella legge sulla concorrenza sleale del 1984 (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), la quale trova applicazione a qualsiasi pratica commerciale (per tale dovendosi intendere ogni azione, omissione, condotta, dichiarazione, comunicazione commerciale, incluse la pubblicità e le attività di marketing, posta in essere da un imprenditore, che sia direttamente connessa con la promozione, la vendita o la fornitura di un “prodotto”, e cioè di un bene o di un servizio), a prescindere dalla circostanza che il prodotto cui la pratica si riferisce venga offerto soltanto a consumatori, soltanto ad imprenditori ovvero agli uni e agli altri. In occasione del recepimento della direttiva 2005/29/CE, non è stata inserita nella legge alcuna disposizione ad hoc volta a contemplare e regolamentare rimedi privatistici “speciali” spettanti ai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali. Il § 1, comma 1, num. 2 della legge prevede tuttavia che “chi nel traffico giuridico pone in essere una pratica commerciale che contrasta con i requisiti della diligenza professionale e risulta idonea ad influenzare in modo decisivo il comportamento economico del consumatore medio al quale è rivolta con riferimento al prodotto cui si riferisce, può essere convenuto in giudizio con un’azione inibitoria e, laddove la sua condotta sia stata (quantomeno) colposa, con un’azione risarcitoria”. In merito al contenuto dell’obbligazione risarcitoria, si precisa poi nel § 16 che chi è legittimato sulla base della legge a far valere una pretesa risarcitoria può esigere anche il ristoro del mancato guadagno e può vedersi attribuita dall’autorità giudiziaria anche una somma di denaro di importo adeguato a titolo di ristoro per patologie eventualmente contratte ovvero altri pregiudizi di natura personale, laddove ciò appaia giustificato alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto. Nella dottrina austriaca si è a lungo dibattuto – anche posteriormente al recepimento della direttiva 2005/29/CE – se fra i soggetti legittimati ad esperire la pretesa risarcitoria contemplata dai §§ 1 e 16 potessero considerarsi ricompresi anche i consumatori destinatari finali della [continua ..]


5. La disciplina irlandese

In Irlanda, la Section 74 del Consumer Protection Act 2007, legge nella quale sono state inserite le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, accorda al consumatore che sia stato “aggrieved by a prohibited act or practice un Right of action for relief by way of damages, including exemplary damages” (subsection 2): un diritto al risarcimento esperibile sia nei confronti del professionista responsabile della pratica vietata, sia – laddove si tratti di una società – nei confronti del dirigente, del manager o del responsabile dell’ufficio della società che abbia acconsentito ed autorizzato la pratica vietata. La Corte davanti alla quale venga proposta la relativa azione può condannare il convenuto al risarcimento dei danni lamentati dall’attore liquidandolo nella misura ritenuta appropriata, inclusi i “danni esemplari”. Nel maggio del 2021, il Department of Enterprise, Trade and Employment del governo irlandese ha licenziato una Proposta di riforma della legislazione nazionale in materia di protezione del consumatore (Scheme of Consumer Rights Bill 2021), che prevede, fra l’altro, l’inserimento in un atto normativo unitario (Consumer Rights Bill) delle disposizioni di recepimento delle direttive 93/13/CEE, 2011/83/UE, 2019/770/UE e 2019/771/UE, nonché l’introduzione di una serie rilevante di modificazioni nel Consumer Protection Act 2007 (che continuerà ad ospitare le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE). In particolare, il progetto di riforma contempla l’inserimento in quest’ultimo atto normativo di una nuova Section 74A (destinata ad affiancarsi alla già esistente Section 74, che per quanto ci interessa è destinata a rimanere immutata), rubricata Consumer’s right to other remedies, la quale statuisce (Subsection 1) che il consumatore “aggrieved by a prohibited act or practice shall have a right to the remedies of price reduction or termination of the contract”, salvo poi aggiungere (Subsection 2) che “le condizioni in presenza delle quali il consumatore avrà accesso a siffatti rimedi e le obbligazioni gravanti sul professionista e sul consumatore in connessione con l’esperimento di tali rimedi saranno stabilite dal Ministro” (con atto di natura regolamentare).


6. Le discipline greca, croata, lettone e ungherese

In Grecia, già la l. n. 3587/2007, che diede attuazione alla direttiva 2005/29/CE, accordò espressamente ai consumatori uti singuli il diritto al risarcimento dei danni cagionati dalla pratica commerciale sleale posta in essere nei loro confronti da professionisti. L’art. 9θ, comma 1, della legge sulla protezione dei consumatori (l. n. 2251/1994), nella quale è stata inserita la disciplina delle pratiche commerciali sleali, stabilisce infatti che “ogni consumatore o associazione di consumatori può adire il giudice per ottenere l’inibizione e la proibizione di una pratica commerciale sleale nonché il risarcimento del danno provocato da una pratica commerciale sleale, quando il professionista abbia violato le prescrizioni dettate dagli artt. 9γ-9η (clausola generale, pratiche ingannevoli e aggressive, liste nere di pratiche commerciali sempre e sicuramente sleali) della legge stessa”. La pratica commerciale sleale viene così ad essere configurata come una speciale tipologia di illecito civile, tendenzialmente soggetta alla disciplina generale della responsabilità civile extracontrattuale. Non è dato sapere se la legge di recepimento della direttiva 2019/2161 UE, che ancora non è stata approvata dal Parlamento greco, apporterà modifiche e integrazioni alla citata disposizione dell’art. 9θ, comma 1, della legge greca sulla protezione dei consumatori. In Croazia, la nuova “Legge sulla protezione del consumatore” (l. n. 19/2022, in vigore a partire dal 28 maggio 2022) stabilisce (art. 41) che “i consumatori che abbiano subito dei danni a causa di un contratto stipulato in esito ad una pratica commerciale sleale sono legittimati a pretenderne il risarcimento e a far valere gli ulteriori diritti contemplati dal diritto generale dei contratti”. Il legislatore croato ha in tal modo colmato la lacuna che connotava la disciplina interna di recepimento della direttiva 2005729/CE, che non recava alcuna disposizione ad hoc relativa ai rimedi individuali esperibili dai consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali. In Lettonia, la legge attuativa della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (“Negodīgas komercprakses aizlieguma likums”) del 22 novembre 2007 non conteneva alcuna disposizione ad hoc volta a disciplinare i diritti individuali spettanti ai consumatori destinatari di pratiche [continua ..]


Sezione V. Il quinto gruppo di Paesi UE: legislazioni nazionali ancora prive di disposizioni ad hoc dedicate ai rimedi individuali esperibili dai consumatori vittime di pratiche commerciali sleali, in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161. – 1. La disciplina finlandese

Come sopra abbiamo ricordato, i legislatori nazionali di Italia, Slovenia, Finlandia, Repubblica ceca, Malta e Cipro non hanno spontaneamente introdotto (né in occasione del recepimento della direttiva 2005/29/CE, né successivamente) disposizioni ad hoc volte a disciplinare i rimedi privatistici esperibili uti singuli dai consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette. Alla fine del mese di aprile 2022, in nessuno di questi Paesi la direttiva (UE) 2019/2161 risultava essere stata attuata, sicché la lacuna è destinata verosimilmente ed auspicabilmente ad essere colmata dagli atti normativi nazionali che nei prossimi messi vi provvederanno. Parrebbe intenzionato a muoversi in una direzione originale rispetto a quelle descritte nei paragrafi precedenti il legislatore finlandese. Il progetto di legge di riforma della Legge finlandese sulla protezione dei consumatori (legge nella quale sono state inserite tutte le disposizioni attuative delle direttive UE concernenti i contratti dei consumatori, nonché le disposizioni attuative della direttiva 2005/29/CE) prevede infatti l’inserimento, nel Capitolo della legge sulla protezione dei consumatori che reca la disciplina delle pratiche scorrette, di un nuovo § 15A, che con riferimento all’ipotesi in cui il professionista abbia violato il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali con una condotta relativamente alla quale possa ragionevolmente presumersi che abbia influenzato la decisione commerciale assunta dal consumatore attribuisce a quest’ultimo (comma 1) il (solo) diritto di pretendere una riduzione del prezzo che sia ragionevole alla luce della condotta tenuta dal professionista (senza accordargli tuttavia in alternativa il diritto alla risoluzione del contratto), nonché il diritto al risarcimento del danno, a condizione però in quest’ulto caso che il professionista abbia agito con dolo o con colpa.


NOTE
Fascicolo 2 - 2022