Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Il contrat d'adhésion nel code civil riformato: problemi e prospettive (di Giulia Terlizzi. Ricercatrice di Diritto privato comparato – Università degli Studi di Torino)


L’inserzione della figura del contratto di adesione rappresenta una delle più significative innovazioni della riforma del code civil francese del 2016. Dopo una breve ricostruzione delle tappe che hanno segnato l’ingresso del contratto di adesione nel codice civile francese, l’articolo intende illustrare, attraverso l’analisi della dottrina e della giurisprudenza esistente, i problemi applicativi che la nuova figura contrattuale pone, concentrandosi in particolare sulla difficile definizione dei criteri con cui identificare la nuova figura del contrat d’adhésion da un lato, e sulla difficoltà di delineare l’ambito di applicazione del contratto di adesione, a causa della coesistenza della nuova norma generale del Code civil, con le due norme previste nel Codice del consumo e nel Codice commerciale.

The contrat d’adhésion in the reformed civil code: problems and perspectives

The insertion of the standard form contract discipline (contrat d’adhésion) in the French civil code represents one of the paramount changes made by the French reform of contracts and obligations of 2016. After a brief reconstruction of the stages that marked the entry of the contrat d’adhésion into the French Civil Code, the article aims to illustrate, through the analysis of existing doctrine and case law, the problems that the new contractual figure poses, focusing in particular on the difficult definition of the criteria in order to identify the new figure of the contrat d'adhésion on the one hand, and the difficulty of delineating the scope of application of the contrat d'adhésion, due to the coexistence of the new general rule of the Civil Code, with the two rules provided for in the Consumer Code and the Commercial Code.

Keywords: standard form contract – French civil code – abusive clauses

COMMENTO

Sommario:

1. Introduzione - 2. La disciplina del contrat d’adhésion all’interno del codice civile francese, fra vecchie e nuove definizioni. - 3. Le modifiche apportate dalla l. n° 2018-287. - 4. I problemi applicativi - 5. Il contrat d’adhésion nella giurisprudenza esistente, fra problemi e incerte prospettive - 6. Alcune riflessioni conclusive


1. Introduzione

L’emergere di un’economia digitale sta dando vita a nuovi processi contrattuali, le cui parole chiave sono standardizzazione, automazione e disintermediazione. La gran parte dei contratti, compresi quelli on line conclusi attraverso le piattaforme digitali, si realizza senza alcuna possibilità di trattativa tra le parti per definire il contenuto del contratto; quest’ultimo è predisposto unilateralmente da una parte ed accettato – o respinto in toto – dalla parte aderente [1]. Tale fenomeno si estende aldilà dei confini delineati dalla disciplina a tutela del consumatore, e tocca ambiti nuovi rispetto alla tipica contrattualizzazione standard o di massa caratterizzata dalla presenza delle condizioni generali di contratto [2]. Seguendo l’evoluzione della regolamentazione dell’Unione Europea, che ha profondamente influenzato i sistemi nazionali di diritto privato, i legislatori nazionali hanno incominciato a regolamentare i rapporti contrattuali sulla base della caratterizzazione dei contraenti secondo il loro status sul mercato, con l’introduzione della disciplina dedicata ai contratti del consumatore, sulla scia delle direttive 93/13/CEE, 2011/83/UE e della recentissima Direttiva 2019/2161 [3], e dall’altra parte di regole di protezione dell’«impresa debole» [4]. Il panorama del diritto contrattuale attuale è dunque caratterizzato dall’insieme di questi tre fattori: l’ab­bandono del paradigma unitario del contratto basato sul consenso libero e uguale, la consapevolezza del problema generale causato dalle situazioni di squilibrio fra le parti da cui discendono contratti inefficienti e, infine, lo sforzo comune degli ordinamenti nazionali teso alla ricerca di una soluzione volta alla repressione di contratti o clausole nocivi per l’ordine sociale ed economico, attraverso sistemi di controllo sulle clausole abusive [5]. La ricerca di nuovi paradigmi muove appunto dalla ratio di correggere un contratto che non costituisce il frutto di una negoziazione efficiente: la protezione della parte debole è strettamente connessa a quella della concorrenzialità del mercato [6]. In questo contesto si colloca l’inserzione della figura del contratto di adesione – e della connessa disciplina di controllo delle clausole abusive all’interno del diritto comune dei contratti – che [continua ..]


2. La disciplina del contrat d’adhésion all’interno del codice civile francese, fra vecchie e nuove definizioni.

2.1. – La nozione di contratto di adesione è, come noto, una creazione dottrinaria. Fu Raymond Saleilles [1] a coniarla per primo nella sua opera De la déclaration de volonté [2] nel 1909. Nell’opera l’autore osserva che “ci sono dei cosiddetti contratti che sono contratti solo di nome, la cui costruzione giuridica resta da fare (...) che potrebbero essere chiamati, in mancanza di un termine migliore, contratti di adesione, nei quali vi è il predominio esclusivo di una volontà, che agisce come una volontà unilaterale, che detta la sua legge, non più a un individuo, ma a una collettività indeterminata, e che si impegna già in anticipo, unilateralmente, salvo l’adesione di coloro che vogliono accettare la legge del contratto, e appropriarsi di questo impegno già creato su se stessi” [3]. Sebbene non sia dunque una invenzione degli estensori dell’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, la nozione di contratto di adesione non trovava tuttavia alcun esplicito riferimento nel diritto positivo. È infatti opportuno ricordare che a partire dalla diffusione del fenomeno dei contratti standard, che ha ulteriormente accentuato la situazione di inferiorità di una delle parti contrattuali, il legislatore francese era intervenuto puntualmente, elaborando alcune norme di protezione della parte debole specifiche per alcuni tipi contrattuali, quali i contratti di lavoro e i contratti di assicurazione. Successivamente si è provveduto a introdurre norme specifiche a seconda delle qualità dei contraenti, che hanno trovato sede nel Code de la consommation e nel Code de commerce. 2.2. – Con la riforma del Code civil, il tema del contrat d’adhésion è tornato ad occupare la scena del dibattito, dividendo la dottrina fra coloro che riconoscevano l’opportunità di inserire il contrat d’adhésion e la sua disciplina rimediale nella parte generale del contratto [4] e coloro che non ne ravvisavano la necessità [5]. La soluzione che ha prevalso è, come noto, quella dell’inserimento del contrat d’adhésion nella disciplina generale del codice civile, in conformità agli obiettivi del processo di ricodificazione richiamati nella Relazione di presentazione del Progetto di riforma [6], in particolare quello della lotta contro le [continua ..]


3. Le modifiche apportate dalla l. n° 2018-287.

Come già anticipato, la legge di ratifica n° 2018-287 del 20 aprile 2018 ha modificato la definizione del contratto di adesione e, in misura minore, la definizione del contratto liberamente negoziato fra le parti (contrat de gré a gré). A partire dal 1° ottobre 2018, secondo quanto disposto dall’articolo 1110 Code civil, il contratto di gré a gré (o contratto oggetto di trattativa) è un contratto le cui condizioni sono negoziabili tra le parti. (“est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties”), mentre il contratto di adesione è quello che “comporta un insieme di clausole non negoziabili determinate in anticipo da una delle parti” (“est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties”). 3.1. – Le modificazioni apportate dalla legge di ratifica ruotano intorno a tre elementi. Il primo è l’abbandono del riferimento alle condizioni generali [1], utilizzato nella prima versione dell’or­donnance. Occorre infatti ricordare che nella sua versione iniziale e fino alla legge di ratifica (dal 2016 al 2018), l’articolo 1110 del code civil definiva il contratto di adesione come un contratto “le cui condizioni generali sono sottratte alla negoziazione e sono determinate in anticipo da una delle parti”, mentre il contratto oggetto di trattativa era definito come quello “le cui clausole sono liberamente negoziate fra le parti”. I contorni di questa definizione sono stati oggetto di un acceso dibattito [2]. La dottrina si è divisa sul punto, specialmente sul significato da dare all’espressione “condizioni generali” e sulla portata di tale categoria [3]. Infatti, mentre una parte della dottrina difendeva una interpretazione restrittiva della norma, limitandone l’applicazione ai contratti di massa che contengono termini e condizioni generali pre-redatte, che non possono essere negoziati [4], altri optavano per una interpretazione più ampia, non limitata ai contratti “di massa”, ma comprensiva dei contratti di “dipendenza” [5]. Sul punto, è interessante segnalare che in questa fase alcuni autori avevano rivolto la loro attenzione a modelli stranieri per trarne ispirazione. Con particolare riguardo [continua ..]


4. I problemi applicativi

Di fronte alla “novella” apportata dalla legge di ratifica sopra delineata, molti dubbi rimangono aperti. Se è vero che, da un lato, il superamento del riferimento alle conditions générales ha permesso una più chiara estensione anche oltre la contrattazione di massa della figura del contrat d’adhésion; dall’altro lato è opportuno constatare che la definizione è ancora accusata di essere fonte di incertezza. 4.1. – Il requisito della non négociabilité solleva interrogativi non di poco conto sotto il profilo probatorio [1]. Si è sul punto sottolineato che la nuova distinzione tra clausole negoziabili e clausole non negoziabili solleva il problema dell’onere probatorio, che dovrebbe essere – secondo la logica – messo a carico di colui che invoca la “negoziabilità” [2]. Certamente non basterà un’eventuale espressa dichiarazione in contratto della negoziabilità. Ci si chiede quali possano essere le prove atte a convincere il giudice, il quale, potrebbe essere, d’altra parte, tentato di concludere che il contratto non è negoziabile sulla base di un criterio personale e soggettivo come, ad esempio, quello della ineguaglianza tra le parti (intellettuale, economica, sociale, ecc.) [3]. Sul tema, alcuni autori ritengono che le parti potranno conservare e produrre scambi di e-mail, bozze di contratto e altri simili documenti per dimostrare che il contratto era negoziabile e dunque de gré a gré [4]. Si deve però segnalare che con riferimento all’art. L 442-1 del Code de commerce prevale l’orientamento opposto. Si deve segnalare infatti una decisione della sezione commerciale della Corte di Cassazione, basata sull’art. L 442-1 del Code de commerce che, secondo alcuni autori, potrebbe essere estesa agli articoli 1110 e 1171 del codice civile e chiarire il regime della prova [5]. Nel caso in esame, la Corte afferma che è l’attore che deve provare l’assenza di negoziazione (o negoziabilità, ex art. 1110 del code civil) e precisa che la prova di un fatto negativo può essere provata attraverso fatti positivi, come, per esempio, la prova del rifiuto della parte che redige il contratto di modificare una o più clausole. Il giudice, in tali ipotesi, può anche ricorrere a una serie di indizi per [continua ..]


5. Il contrat d’adhésion nella giurisprudenza esistente, fra problemi e incerte prospettive

Il contenzioso derivante dalle prime applicazioni dell’articolo 1171 del codice civile sta gradualmente occupando le aule delle corti d’appello. Le difficoltà di applicazione che questo testo prometteva cominciano così ad emergere. 5.1. – Con riferimento alla precisa delineazione dei confini dell’ambito di applicazione della disciplina introdotta con le norme già esistenti del codice del consumo e del codice commerciale, è interessante segnalare due decisioni rese dalla Corte d’Appello di Lione in merito a due contratti di locazioni finanziarie aventi condizioni generali particolarmente severe per i locatari [1]. Nel caso di un contratto di leasing finanziario che riservava al solo locatore il diritto di risolvere il contratto di diritto, la Corte d’Appello di Lione ha deciso che si trattava di uno squilibrio significativo ai sensi dell’articolo 1171 del codice civile [2]. Nel secondo caso, riguardante la pretesa abusività di una clausola penale che obbligava l’inquilino in caso di recesso anticipato a pagare la totalità dell’affitto rimanente, i giudici hanno negato l’applicabilità dell’art. 1171 cod. civ., basandosi sul comma 2 dell’articolo 1171 del codice civile, che vieta qualsiasi controllo che verta sulla “adeguatezza del prezzo del servizio”. Nel primo caso, è interessante notare che l’articolo 1171 del codice civile è letteralmente “venuto in soccorso” della parte che lamentava l’abusività della clausola contenuta nel contratto, in quanto quest’ultima si è vista rifiutare la possibilità di invocare l’articolo L. 442-1, I, 2° del codice commerciale dinnanzi alla Corte d’Appello di Lione. Va infatti precisato che inizialmente l’appellante aveva denunciato lo squilibrio della clausola risolutiva, sulla base degli articoli L. 442-1, I, 2 del codice di commercio, e 1171 del codice civile. Avendo la Corte d’Appello di Lione sostenuto che i reclami basati sull’articolo L. 442-1 erano inammissibili dinanzi ad essa, “en raison de l’exclusivité de compétence laissée à d’autres juridictions”, ma non in ragione della sua inapplicabilità alla controversia, si è quindi concentrata sulla verifica della applicabilità dell’ar­ticolo 1171, [continua ..]


6. Alcune riflessioni conclusive