La legge tedesca n. 28 del 12 giugno 2020 vieta per la prima volta in Europa le c.d. “terapie” di conversione, per tali intendendosi i trattamenti di vario genere volti a ri-orientare sessualmente soggetti non eterosessuali. La novità offre lo spunto per interrogarsi sulle conseguenze di natura civilistica che possano scaturire da una simile fattispecie nell’ordinamento italiano. Illustrato il rapporto esistente tra “responsabilità genitoriale” e rispetto della “identità di genere” del minore, vengono analizzati i rimedi della decadenza dalla responsabilità genitoriale, della diseredazione e dell’indegnità a succedere, nonché, infine, della responsabilità civile da illecito endo-familiare.
German law 12 June 2020, n. 28 is the first in Europe to ban the so-called conversion “therapies”, meaning any kind of treatment aiming at sexually re-orienting non-heterosexual individuals. The German reform offers the chance to investigate how Italian private law would tackle similar treatments. Once having showcased the nexus between “parental responsibility” and a child’s right to “gender identity”, the paper shifts to all the remedies descending from the parental responsibility’s loss. Those are disinheritance, unworthiness to succeed, and, lastly, civil liability for child abuse.
Keywords: responsabilità genitoriale
Marco Farina - «Terapie» di conversione e responsabilità genitoriale
1. Introduzione. - 2. Status di figlio e diritti connessi: responsabilità genitoriale e rispetto dell’identità di genere del minore. - 3. I rimedi: la decadenza dalla responsabilità genitoriale. - 4. (Segue): indegnità a succedere, obbligo di alimenti e diseredazione. - 5. (Segue): la responsabilità civile da illecito c.d. endo-familiare. - 6. Conclusione.
Il 12 giugno 2020 rappresenta una data storica per la comunità di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender (LGBT): la Germania – primo Paese europeo a farlo – approva una legge federale in tema di «Protezione dai trattamenti di conversione» (Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen – KonvBG)[1].
La legge tutela i minorenni, nonché i maggiorenni il cui consenso al trattamento sia viziato[2]. Scopo dichiarato è quello di vietare, con conseguenze di rilievo anche penale, le cc.dd. «terapie» di conversione, locuzione che indebitamente individua tutte quelle pratiche volte a modificare l’originario orientamento sessuale di un individuo, in vista della affermazione della sua eterosessualità. Come spesso accade, la conquista legislativa consegue ad una maturata consapevolezza scientifica in ordine all’inutilità – rectius alla dannosità – di simili «terapie» sulla salute psico-fisica dei «pazienti»[3]. D’altro canto, la riforma tedesca rappresenta il punto di arrivo di un percorso molto faticoso, ancora in essere in moltissimi Paesi occidentali, segnato da radicate resistenze culturali, nonché, spesso, finanche da una profonda negazione delle istanze promosse dalla comunità LGBT[4].
La gravità del fenomeno non esime, evidentemente, anche gli interpreti degli altri Paesi e, nello specifico, l’interprete italiano dall’individuare rimedi adeguati avverso trattamenti di conversione perpetrati a danno dei soggetti omosessuali, bisessuali o transessuali. Ebbene, in assenza di un’espressa presa di posizione del legislatore in materia, la reazione a contegni simili non può che essere affidata a fattispecie “classiche”, dalla più ampia portata regolamentare, delle quali va attentamente sondata la capacità di rispondere in maniera effettiva alle istanze di tutela di volta in volta emergenti.
Il presente contributo si propone di affrontare più da vicino i rapporti tra genitori e figlio minore, con particolare riguardo alle ipotesi in cui siano i primi a sottoporre coattivamente il secondo a trattamenti asseritamente volti a ri-orientarne l’identità sessuale.
È d’obbligo, al riguardo, una notazione preliminare: la giurisprudenza (stando per lo meno alle decisioni edite) non è stata ancora chiamata, ad oggi, ad occuparsi del fenomeno.
Ciò, beninteso, non esime l’interprete da un’analisi in materia, né, tanto meno, rende la stessa poco utile. È, infatti, noto come le violenze perpetrate in ambito familiare abbiano una scarsissima percentuale di emersione, giustificata dal frequente stato di soggezione psicologica patito dal minore nei confronti del genitore. Su questo sfondo, l’apparente assenza di litigiosità non è sinonimo di irrilevanza sociale e, anzi, è proprio l’opera dell’interprete a poter – seppur in minima parte – fungere da incentivo all’emersione del problema, sensibilizzando così un rinnovato dibattito parlamentare sul punto[5].
[1] Il testo della legge e la relativa Relazione accompagnatoria sono consultabili ai link https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_28_inhaltsverz%27%5D__1594822978281 e https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/Konversionstherapienverbot_Kabinett.pdf. Un primo commento è offerto da F. Bertelli, La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere in Germania: la legge «zum Schutz vor Konversionsbehandlungen», in Pers. merc., 2020, II, p. 263 ss.
[2] I destinatari della protezione offerta dal legislatore sono così individuati al § 2 KonvBG.
[3] Con riferimento alla letteratura italiana, v., su tutti, P. Rigliano, J. Ciliberto, F. Ferrari, Curare i gay?: oltre l’ideologia riparativa dell’omosessualità, Milano, 2012, passim. Copiosa anche la letteratura straniera, nell’ambito della quale v. European Association for Psychotherapy, EAP Statement on Conversion Therapy or Reparative Therapy for Normal Variants of Sexual Orientation, Voted by EAP Board on September 2017, reperibile al link https://www.europsyche.org/app/uploads/2019/05/EAPstatement-conversion-therapy_voted-Board_30Sep2017.pdf, secondo cui «There is no scientific evidence that sexual orientation can be modified. To date, the ‘causes’ of both heterosexuality and homosexuality remain unknown. It follows that no responsible psychotherapist will attempt to ‘convert’ a client from homosexuality to heterosexuality (‘conversion’ or ‘reparative’ therapy)».
[4] Si veda, al riguardo, la risoluzione del Parlamento Europeo, Situation of fundamental rights in the EU (2017/2125 (INI)), 1° marzo 2018, § 65, reperibile al link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0056_EN.html.
[5] Un primo disegno di legge risale al 17 maggio 2016 ed è consultabile al link https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323180.pdf. Si segnala, altresì, che la Regione Toscana ha emanato la legge 15 novembre 2004, n. 63, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere», la quale, per prima, all’art. 7, 5° co., si proponeva di disciplinare – seppur con riguardo a soggetti maggiorenni – i trattamenti sanitari aventi ad oggetto «la modificazione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere». La disposizione è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost., 4 luglio 2006, n. 253, in Corr. giur., 2006, p. 1315, con nota di F. Felicetti e M.R. San Giorgio, Competenze regionali, ordinamento civile e discriminazioni sessuali; in Giur. cost., 2006, p. 2671 ss.; e in Foro it., 2007, I, c. 2674 ss., poiché «incide … nella materia dell’ordinamento civile e, precisamente, in quella degli atti di disposizione del proprio corpo, riservata all’esclusiva potestà legislativa statale».
I principali referenti normativi che si offrono all’interprete sono, in prima battuta, gli artt. 147 e 315-bis c.c. e, in seconda battuta, gli artt. 330, 463, n. 3-bis, 448-bis e 2043 c.c. Il primo gruppo di disposizioni qualifica il rapporto endo-familiare tra genitore e figlio, dettagliando i rispettivi diritti e doveri; il secondo gruppo di disposizioni individua le possibili, rilevanti conseguenze scaturenti dalla violazione dei doveri genitoriali.
L’art. 315-bis c.c. – introdotto per opera della l. 10 dicembre 2012, n. 219, e del successivo decreto legislativo attuativo 28 dicembre 2013, n. 154 – consacra la centralità della figura del figlio[1]. Al principio di unicità dello status di figlio consegue, infatti, il riconoscimento in capo a quest’ultimo di tutta una serie di situazioni giuridiche attive, le quali sono proiezione dei doveri genitoriali scolpiti nell’art. 147 c.c. e rappresentano, altresì, primaria estrinsecazione del valore costituzionale della persona.
Di particolare interesse ai nostri fini sono il 1° e 3° co. dell’art. 315-bis c.c. Il 1° co., in piena attuazione del disposto dell’art. 30 Cost., riconosce al figlio il diritto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale da parte dei genitori. La cura dovuta dai genitori al figlio abbraccia tanto la sfera patrimoniale, quanto quella non patrimoniale: alla cura del patrimonio si accompagna, con egual forza, la cura della persona del figlio[2]. Il trapasso dal concetto di «potestà» a quello di «responsabilità» genitoriale[3] è, in tal misura, significativo di un nuovo modo di intendere la funzione genitoriale, la quale si emancipa dallo schema della supremazia e della soggezione[4], per divenire strumento a servizio del processo di crescita del minore. La famiglia diventa, così, luogo di autorealizzazione del minore e – in piena aderenza con lo spirito dell’art. 2 Cost. – formazione sociale in cui si si coltiva la personalità e si esalta la dignità del singolo[5].
Su questo sfondo, acquista particolare pregnanza il dovere educativo cui sono chiamati i genitori. Tale dovere abbraccia sicuramente anche l’educazione sessuale e va correttamente assolto non attraverso l’imposizione, a danno del figlio, di specifici contegni o modelli, bensì attraverso un pieno sostegno alle inclinazioni manifestate dal minore, nonché attraverso una progressiva valorizzazione della sua capacità (e libertà) di autodeterminazione.
A supporto della necessità di un pieno ed effettivo coinvolgimento del minore nei processi decisionali relativi alla sua formazione vi è il 3° co. dell’art. 315-bis c.c., che riconosce espressamente il «diritto all’ascolto»[6].
La disposizione – com’è ormai ampiamente riconosciuto[7] – non ha un rilievo meramente formale o procedurale. Viceversa, l’ascolto è lo strumento attraverso cui si rende possibile l’esercizio del fondamentale diritto del minore di manifestare le proprie opinioni, le quali assurgono a parametro essenziale per i genitori nell’individuare e, quindi, perseguire il migliore interesse del minore stesso. E tanto più aumenta il valore sostanziale delle opinioni del minore, quanto più il medesimo manifesti maturità e consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni[8].
In quest’ottica, il dovere di educare ed assistere il figlio nel percorso di formazione della sua personalità assume diversi contenuti nelle diverse stagioni di crescita del soggetto: un ruolo più marcato di indirizzo è, così, ammissibile solo nella prima fase dello sviluppo, in cui la mancanza di capacità di autodeterminazione rende necessario un attivo coinvolgimento dei genitori; viceversa, con l’avanzare dell’età, il compito educativo va più opportunamente declinato nella forma di un sostegno e di un incentivo alla piena espressione della personalità del minore e dei connotati che via via, fisiologicamente, si manifestano.
In questo contesto va collocato il tema del rispetto dell’identità di genere del minore[9]. Essa, come noto, matura nella fase adolescenziale[10], in una fase, cioè, in cui il minore è da considerarsi un interlocutore attivo e non più un inerte destinatario di indirizzi etero-imposti. In questa fase, il diritto al riconoscimento ed al rispetto dell’identità di genere non può che atteggiarsi come diritto a non subire illecite intrusioni altrui nella propria sfera psichica e, più propriamente, come diritto al rispetto della propria personalità, della propria salute psico-fisica e, in ultima analisi, della propria dignità.
È proprio questa l’indicazione che giunge, peraltro, dalla giurisprudenza. Quella di merito, di recente chiamata a pronunciarsi in tema di azione di rettificazione di sesso, ha valorizzato il ruolo del soggetto interessato, pur minore, precisando che, nel giudizio promosso dai genitori per ottenere l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali, è necessario altresì il consenso (informato) manifestato dal minore stesso, in relazione alla sua maturità psico-fisica[11]. La Corte costituzionale, dal canto suo, individua nell’identità di genere «un dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti»[12]. La sessualità è, dunque, un modo di espressione della personalità umana, il cui rispetto assurge a diritto inviolabile dell’uomo[13] e trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale cui sono tenuti tutti i consociati. Vengono, dunque, in rilievo gli artt. 2 e 3 Cost., così come gli artt. 13 e 32, che si ergono rispettivamente a protezione della libertà di ciascun individuo di esprimere la propria sessualità, di coltivare il proprio benessere psico-fisico e di realizzare a pieno la propria vita di relazione[14].
Evidente come, anche in assenza di un’espressa presa di posizione del legislatore, il ricorso a «terapie» di conversione contrasti con il mosaico costituzionale, il quale innerva il sistema del diritto di famiglia e ci restituisce l’immagine di una società pluralista e tollerante, in cui il preminente valore della dignità umana esclude in radice la possibilità di avallare condotte tese all’imposizione di modelli dominanti. Pertanto, il genitore che sottoponga coattivamente il figlio minore a «trattamenti» di vario genere, con la finalità di orientare e condizionare il suo intimo processo di riconoscimento come individuo in relazione ad individui di altro o medesimo sesso, pone indubbiamente in essere una violazione di quel principio di «responsabilità» che significativamente connota la relazione genitore-figlio[15].
Sul piano civilistico, dunque, non si può dubitare del fatto che il fenomeno in analisi integri una violazione dei diritti del minore e conclami una grave inidoneità del soggetto alla funzione genitoriale. Tale inidoneità sarà evidentemente predicabile con riferimento ad entrambi i genitori, allorché la decisione di sottoporre il figlio alle «terapie di conversione» sia il frutto di una scelta voluta e attuata sia dalla madre che dal padre.
Può, tuttavia, darsi anche un altro caso, sul quale è utile interrogarsi. Può accadere, cioè, che solo un genitore manifesti una totale negazione delle inclinazioni non eterosessuali del figlio minore e che si determini di conseguenza a sottoporlo coattivamente a trattamenti lesivi della sua dignità. Ciò potrebbe avvenire, in ipotesi, sulla scorta di un ruolo di primazia nel contesto familiare, guadagnato a danno di un partner dall’indole particolarmente remissiva, il quale sarebbe pronto ad accogliere la «diversità» del figlio, ma non altrettanto pronto ad opporsi al coniuge «forte»[16].
Ebbene, è evidente come quest’ultimo, per i motivi sopra esposti, tradisca completamente la funzione genitoriale. Più problematico è, invece, valutare la posizione del partner «debole». Una simile indagine non può che esser condotta sulla base di un’attenta analisi del caso concreto. E cosi, si potrà imputare anche al partner «debole» una violazione dei diritti-doveri di cui agli artt. 147 e 315-bis c.c., allorché questi abdichi consapevolmente al proprio ruolo di guida, disinteressandosi del minore e negando al medesimo quella cura e quella protezione che invece sarebbero dovute. Viceversa, si potrà ritenere il partner «debole» non corresponsabile, bensì parimenti vittima dell’atteggiamento violento del partner «forte», allorché emerga una grave situazione di sottomissione (emotiva, fisica, economica), tale da rendere irragionevole esigere una reazione.
Il compito dell’interprete è evidentemente, in tali casi, molto delicato e va assolto con grande sensibilità, senza perder di vista il primario interesse da tutelare: quello del minore. Un giudizio di inidoneità alla funzione genitoriale è gravido di conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per il minore, che viene privato di una figura fondamentale. La circostanza che un partner abbia – ad esempio per limiti culturali – una percezione distorta delle relazioni affettive orizzontali (marito-moglie) nulla dice, in sé e per sé, circa la sua capacità genitoriale. Si dovrà, viceversa, sempre valutare in che modo vengano assolti i doveri che, in linea verticale, connotano la relazione genitore-figlio, valutando esclusivamente sulla base di quest’ultimo dato la corretta assunzione della «responsabilità» genitoriale.
Solo se questo giudizio avrà esito negativo, nell’interesse del minore si dovrà predicare anche del partner «debole» una incapacità alla funzione.
[1] Sulla riforma, v. U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega, in Fam. dir., 2014, p. 547; E. Giacobbe, Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma «Bianca», in Dir. fam., 2014, p. 817.
[2] V. C.M. Bianca, Diritto civile, II, 1, La famiglia, 6a ed., Milano, 2017, p. 343; M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2007, p. 139.
[3] L’art. 316 c.c., nella nuova formulazione introdotta con la riforma del diritto di famiglia (in specie, per opera dell’art. 39 d.lgs. 154/2013), segna, già lessicalmente, un essenziale cambio di approccio nei rapporti genitore-figlio. Sul punto, v. E. Al Mureden, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale, in Giur. it., 2014, p. 1266; P. Rescigno, La filiazione «riformata»: l’unicità dello status, ivi, p. 1261.
[4] V. P. Passaniti, Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della «società coniugale» in Italia, Milano, 2011, passim; G. Toscano, Art. 315 bis, in Della famiglia, 2a ed., a cura di G. Di Rosa, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2018, p. 558.
[5] V. C. Grassetti, I principi costituzionali relativi al diritto familiare, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, a cura di P. Calamandrei ed A. Levi, Firenze, 1950, p. 304; E. La Rosa, I danni nelle dinamiche familiari tra illecito responsabilità e strumenti sanzionatori. Funzionalità ed efficienza dei rimedi, in La responsabilità civile nel terzo millennio. Linee di una evoluzione, a cura di R. Tommasini, Torino, 2011, p. 375.
[6] La disposizione è modellata sull’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, che impone agli Stati aderenti di assicurare «al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». La norma è di diretta applicabilità nel nostro ordinamento, come chiarito da Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro it., 2002, I, c. 3302, con nota di A. Proto Pisani, Battute d’arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile. Il diritto del minore ad «esprimere liberamente la propria opinione» è oggi riconosciuto anche dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
[7] V. P. Perlingieri, Sull’ascolto del minore, in Riv. giur. Molise Sannio, 2012, p. 125; I. Bitonti, Perenne attualità dell’istituto dell’ascolto del minore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 1069. In giurisprudenza, v. Cass., 10 giugno 2011, n. 12739, in Fam. dir., 2012, p. 37, con nota di F. Tommaseo, Per una giustizia a «misura del minore»: la Cassazione ancora sull’ascolto del minore.
[8] V. G. De Cristoforo, Art. 315 bis, in Commentario breve al codice civile, 14a ed. a cura di G. Cian, Milano, 2020, p. 367; R. Senigaglia, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, p. 178.
[9] In tema, v. T. Mauceri, Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative, in Nuove leggi civ. comm., 2018, p. 1475; S. Cacace, Il genere: identità, filiazione, genitorialità, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, p. 1168.
[10] Per tutti, v. M.G. Riva, Percorsi e rischi nella costruzione dell’identità di genere in adolescenza, in Ricerca Psicoanalitica, 2008, p. 161.
[11] Così Trib. Frosinone, 25 luglio 2017, in Foro it., 2018, I, c. 136. V. anche Trib. min. Potenza, 29 luglio 1993, in Dir. fam., 1993, p. 1200; Trib. Roma, 11 marzo 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 253, con nota di A. Schuster, Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?; Trib. Catania, 12 marzo 2004, in Giust. civ., 2005, I, p. 1107, con nota di L. Famularo, I minori e i diritti della personalità. In dottrina, v., per tutti, A. Venturelli, Volontarietà e terapeuticità nel mutamento dell’identità sessuale, in Rass. dir. civ., 2008, p. 732; e in Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, I, Napoli, 2008, p. 971.
[12] Così Corte cost., 6 maggio 1985, n. 161, in Foro it., 1985, I, c. 2161, la quale chiarisce, altresì, come l’identità sessuale sia un concetto complesso, rispetto alla cui individuazione deve darsi rilievo «non più esclusivamente agli organi genitali esterni, … ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale». Più di recente, v. Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180, in Giur. cost., 2017, p. 1680. In tema, v. A. Figone, Il diritto all’identità sessuale e la libera esplicazione della propria individualità, in Dir. fam., 1983, p. 338.
[13] È quanto afferma anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo. V., in particolare, Corte EDU, causa S.V. c. Italia, 11 ottobre 2018, n. C-55216/08, in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 307, con nota di C. Caricato, Il cambiamento del nome della persona transessuale, che riconduce l’identità di genere nell’alveo del diritto al rispetto della propria vita privata, di cui all’art. 8 della Convenzione. In tema, v. A. Valongo, Transgenderism and Minor Age in Italy, in It. Law Journ., 2020, p. 285.
[14] La Costituzione, consentendo a ciascuno ampia facoltà di scelta circa i principi religiosi, ideologici, politici da adottare, impegna i genitori ad assumere i valori di libertà, emergenti dalla Costituzione stessa, a modello imprescindibile del loro programma educativo. Sul fondamento costituzionale dei diritti del minore nell’ambito della famiglia, v. P. Perlingieri, La libertà di educazione, in Rass. dir. civ., 1986, p. 678; Id., La tutela giuridica della «integrità psichica» (A proposito delle psicoterapie), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 768. V. anche M. Dogliotti, op. cit., p. 433, il quale opportunamente avverte che «i genitori trasmettono ai figli valori educativi, i cui contenuti, in una società pluralista come la nostra, devono essere liberi».
[15] Con riferimento alla letteratura straniera, sul punto v. K.A. Hicks, «Reparative» Therapy: Whether Parental Attempts to Change a Child’s Sexual Orientation Can Legally Constitute Child Abuse, in Am. Univ. L. Rev., (2) 1999, p. 505; S. Young, Does «Reparative» Therapy Really Constitute Child Abuse?: A Closer Look, in Yale Journ. of Health Pol., L. and Ethics, (6) 2006, p. 163.
[16] In una società pluralista e multiculturale, quale quella in cui viviamo, l’ipotesi prefigurata può verosimilmente darsi, ad esempio, in nuclei familiari che adottano modelli educativi di ispirazione religiosa radicale, in cui la figura genitoriale maschile è investita di un ruolo di assoluta preminenza e in cui, altresì, l’ipotesi di una non-eterosessualità del figlio può esser percepita come una «devianza» non accettabile e «da correggere».
Stabilito che le «terapie» di conversione integrano una grave violazione dei diritti fondamentali riconosciuti al minore, occorre ora volgere lo sguardo ai rimedi, o, più in generale, agli strumenti che l’ordinamento sembra mettere a disposizione per il caso in cui si dia una violazione, ad opera dei genitori, dei precetti di cui agli artt. 147 e 315-bis c.c. Come anticipato, al riguardo, vengono in rilievo gli artt. 330, 463, n. 3-bis, 448-bis e 2043 c.c.
L’art. 330 c.c. attribuisce al giudice[1] il potere di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale tutte le volte in cui il genitore, con «grave pregiudizio» del minore, violi i diritti-doveri di cui agli artt. 147 e 315-bis c.c. In tali casi, si può anche dar luogo, ricorrendone gravi motivi, all’allontanamento del figlio, ovvero del genitore dalla residenza familiare[2]. Si tratta di un rimedio radicale, che assume una funzione cautelare più che sanzionatoria[3], poiché sospende l’esercizio della responsabilità genitoriale con l’intento di scongiurare il pericolo di gravi danni nei confronti della prole[4].
La giurisprudenza germogliata intorno alla norma è copiosa e interpreta con grande ampiezza i relativi presupposti. Per quanto attiene al «pregiudizio», esso viene valutato alla luce della complessiva situazione ambientale nella quale versa il minore ed è inteso in modo tale da abbracciare sia lesioni di natura materiale che lesioni di natura morale[5]. Anche con riguardo all’individuazione delle condotte pregiudizievoli, la lettura che si offre della disposizione è estensiva: possono fondare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia condotte commissive che omissive, purché, beninteso, si dia prova dell’inadempimento di uno dei doveri genitoriali e del conseguente grave pregiudizio per il figlio[6].
Viene, così, pronunciata la decadenza in ipotesi di maltrattamenti fisici diretti, a danno del minore[7], ovvero indiretti, a danno di stretti congiunti cari al minore[8]. E la decadenza può colpire, in casi simili, anche l’altro genitore, che, assunta piena consapevolezza dei danni inferti alla prole, si astiene da qualsivoglia intervento e continua a vivere con il partner aggressivo[9]. Al medesimo risultato si è giunti, altresì, nell’ipotesi in cui la violenza sia psicologica[10]. Ancora, rileva il reiterato disinteresse nei confronti del figlio, manifestatosi nella totale assenza e mancanza di sostegno in momenti particolarmente difficili e significativi della sua crescita[11]. Va segnalata, infine, l’ipotesi in cui i genitori abbiano aderito ai canoni della criminalità mafiosa, informando l’educazione del minore all’illegalità[12].
La casistica, pur estremamente variegata, fornisce linee guida molto chiare, che si rivelano estremamente utili al fine di inquadrare lo specifico fenomeno oggetto di indagine. La giurisprudenza ricorre alla pronuncia di decadenza nei confronti di quei genitori che si sottraggono (direttamente o indirettamente) all’obbligo di preservare l’equilibrio psico-fisico del minore, e che rinunciano ad assistere il figlio nel percorso formativo, mancando di partecipare materialmente e, ancor più, affettivamente alla sua crescita. Nel valutare il pieno assolvimento dei delicati compiti genitoriali, i giudici adottano opportunamente un approccio sostanzialista, che rifugge da rigidi schematismi e assume sempre, quale stella polare, la miglior tutela del preminente interesse del minore, da valutarsi rigorosamente alla luce del caso concreto.
In un contesto simile, l’assoggettamento del minore a «terapie» di conversione non può che far scattare quale reazione la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Invero, le «terapie» in questione attentano gravemente alla salute sia psichica che fisica del soggetto e mirano all’imposizione «dall’alto» di un modello sessuale, in spregio delle inclinazioni del minore stesso. La rilevanza costituzionale dei beni giuridici in concreto minacciati porta a ritenere, pertanto, perfettamente utilizzabile il rimedio di cui all’art. 330 c.c. quale primo argine contro simili violenze endo-familiari.
Più nello specifico, la decadenza potrà esser pronunciata contro il genitore che direttamente costringa il figlio alle «terapie», così come contro il partner che (nei limiti sopra esposti) si esima dal sottrarre il minore alle vessazioni in questione. Nel caso di famiglia numerosa non si può, peraltro, escludere che il provvedimento venga esteso anche nei confronti degli altri figli, mai destinatari delle violenze (perché, per ipotesi, eterosessuali)[13]. Le condotte in esame, infatti, appaiono così riprovevoli e lesive dei più elementari doveri genitoriali, da inquinare pesantemente il clima familiare e palesare una indisponibilità tout court alla funzione genitoriale. Potrà, infine, ritenersi spesso opportuno il ricorso all’ulteriore provvedimento (accessorio) dell’allontanamento del genitore violento, così da sollevare il minore da una coabitazione nociva, causa di sofferenze e turbamenti[14].
Quanto alle conseguenze, la pronuncia ex art. 330 c.c. comporta l’apertura della tutela, ai sensi dell’art. 343 c.c., salvo che la decadenza non colpisca un solo genitore, nel qual caso la responsabilità genitoriale si concentra nell’altro. Una volta decaduto, il genitore perde i poteri di rappresentanza e di amministrazione, nonché l’usufrutto legale sui beni del figlio; egli, nondimeno, continua ad esser gravato di tutti gli altri doveri – e, in specie, di quelli di natura economica – il cui assolvimento non sia incompatibile con le ragioni che hanno determinato la pronuncia di decadenza stessa[15].
Tali rilevanti conseguenze non sono, però, le uniche.
[1] La competenza territoriale spetta in via esclusiva, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., al tribunale per i minorenni.
[2] In continuità con l’art. 330 c.c. si pone l’art. 333 c.c., che reagisce a quelle condotte genitoriali pregiudizievoli per il figlio, ma non a tal punto gravi da dar luogo alla sanzione della decadenza. Spetta sempre al giudice, in tali casi, il compito di individuare provvedimenti «convenienti», tra i quali si annovera, ancora una volta, l’allontanamento del minore, ovvero del genitore dalla residenza familiare.
[3] V. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, 2a ed., in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, IV, Persone e famiglia, 3, Torino, 1997, p. 663 ss.; G. Villa, Potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, III, Filiazione e adozione, Torino, 1998, p. 301. In giurisprudenza, v. Cass., 7 novembre 1985, n. 5408, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1025, con nota di C. Di Loreto, Decadenza dalla potestà sui figli minori adottivi: natura del provvedimento, che collega il provvedimento di decadenza esclusivamente al comportamento obiettivo del genitore, indipendentemente dalla prova della colpa. Per una esaustiva ricostruzione del dibattito intorno alla natura del provvedimento ex art 330 c.c., v. F. Ruscello, Responsabilità dei genitori. I controlli. (Artt. 330-335), in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2016, p. 67 ss.
[4] V. A.C. Pelosi, La patria potestà, Milano, 1964, p. 305; M. Sesta, La potestà dei genitori, in Il diritto di famiglia, diretto da T. Auletta, I, Famiglia e matrimonio, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, IV, 1, Torino, 2010, p. 248. In giurisprudenza, v. ancora Cass., 7 novembre 1985, n. 5408, cit.
[5] A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia. Commento sistematico della legge 19 maggio 1975, n. 151. Legislazione – Dottrina – Giurisprudenza, II, Milano, 1984, p. 2179; L. Ferri, Della potestà dei genitori. Artt. 315-342, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, p. 144.
[6] P. Vercellone, La potestà dei genitori, 2a ed., in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, a cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano, 2012, p. 1044; F. Ruscello, La potestà dei genitori. Rapporti personali. (Artt. 315-319), in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2006, p. 47 ss.
[7] Trib. min. L’Aquila, 7 dicembre 1993, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 1122.
[8] V. App. Napoli, 18 aprile 2012, in De Jure; Trib. min. L’Aquila, 15 giugno 2007, in Giur. mer., 2008, p. 134, con riferimento a episodi di maltrattamenti a danno dell’altro genitore.
[9] Così, sempre Trib. min. L’Aquila, 7 dicembre 1993, cit. V. anche Trib. Palermo, 5 agosto 1996, in Dir. fam., 1997, p. 216.
[10] App. Milano, 12 dicembre 1974, in Esperienze di Rieducazione, 1975, p. 135; Cass., ord. 12 maggio 2018, n. 12363, in De Jure.
[11] Trib. min. L’Aquila, 8 giugno 2007, in www.lexform.it; Trib. min. L’Aquila, 27 febbraio 2008, in Dir. fam., 2008, p. 1333.
[12] Trib. min. Bari, 17 gennaio 2007, in Min. giust., 2007, p. 16; Trib. min. Reggio Calabria, 17 maggio 2016, in Foro it., 2016, I, c. 3653.
[13] Emblematica al riguardo la pronuncia del Trib. min. Roma, 20 luglio 1992, in Dir. fam., 1993, p. 222, che ha esteso automaticamente la decadenza della potestà (oggi responsabilità) genitoriale, pronunciata in sede penale come pena accessoria per gli abusi sessuali perpetrati da un genitore a danno di una minore, a tutti gli altri figli non vittime della violenza. In dottrina, v. F. Ruscello, op. ult. cit., p. 119, che sottolinea l’importanza di verificare caso per caso e con riguardo ad ogni figlio la rilevanza della condotta del genitore.
[14] In tema, v., per tutti, R. Pane, Convivenza familiare ed allontanamento del figlio minore. Contributo allo studio della prassi, Napoli, 1984, p. 128 ss.
[15] V. F. Tedioli, Art. 330, in Commentario breve al diritto della famiglia, 4a ed., a cura di A. Zaccaria, Milano, 2020, pp. 810-811. Nel caso in cui, viceversa, si opti per l’allontanamento del minore, occorrerà contestualmente provvedere al collocamento del minore e ad un eventuale affidamento (ad es. ad un parente), in stretta collaborazione con il servizio sociale dell’ente locale di riferimento.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale incide in maniera rapida, diretta ed efficace sul rapporto patologico genitore-figlio minore, ma può recare con sé anche ulteriori ripercussioni, apprezzabili a distanza di tempo dall’accertamento della violazione dei doveri genitoriali e particolarmente rilevanti sul piano patrimoniale[1].
Anzitutto, ai sensi dell’art. 448-bis c.c., il genitore decaduto perde il diritto agli alimenti nei confronti del figlio maltrattato. Ancora, ai sensi del nuovo art. 463, n. 3-bis, c.c., la decadenza rappresenta una causa di indegnità a succedere al figlio maltrattato. Infine, sempre ai sensi dell’art. 448-bis c.c., quando non sia integrata una causa di indegnità, il figlio maltrattato può «escludere» (cioè diseredare) dalla successione il genitore decaduto.
Appare chiara la funzione delle disposizioni citate, che è quella di colpire e, così, disincentivare condotte negligenti da parte di chi debba istituzionalmente prendersi cura della prole. L’approccio legislativo, tuttavia, sembra in questi ultimi casi orientato da un intento sanzionatorio[2], più che strettamente cautelare/preventivo (proprio, come detto, dell’art. 330 c.c.). Infatti, gli artt. 448-bis e 463, n. 3-bis, c.c. operano quando i fatti lesivi sembrano ormai risalenti nel tempo: l’obbligo di alimenti presuppone che il figlio abbia guadagnato un’autosufficienza economica; l’indegnità viene in rilievo solo rispetto ad una successione aperta, nelle ipotesi in cui sia il genitore a sopravvivere al figlio[3]; la possibilità di diseredazione si realizza al momento della testamenti factio. Si tratta di momenti in cui è verosimile che il figlio abbia raggiunto una piena maturità e si sia fisiologicamente emancipato dal giogo genitoriale. In questi momenti, appare, dunque, ormai sbiadita l’esigenza di tutelare l’interesse esistenziale del soggetto debole, mentre emerge con maggior forza una carica punitiva (con severe conseguenze sul piano patrimoniale e, in specie, successorio) a discapito di chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Non è questa la sede in cui indugiare nell’analisi degli artt. 463, n. 3-bis e 448-bis c.c., né, soprattutto, sui dibattuti rapporti tra gli stessi[4]. Ai fini della presente indagine, basti notare che, pur con le accennate differenze di natura funzionale, il collegamento tra le dette disposizioni e l’art. 330 c.c. resta molto marcato: invero, il presupposto per l’operare delle prime non è semplicemente il verificarsi di una violazione dei doveri genitoriali (astrattamente rilevante ex art. 330 c.c.), bensì l’intervenuta pronuncia del giudice che, con efficacia costitutiva, abbia sospeso la responsabilità genitoriale.
Con riguardo al fenomeno delle «terapie» di conversione, acclarato che l’assoggettamento del minore a simili trattamenti integra una violazione dei doveri genitoriali a tal punto grave da fondare una pronuncia di decadenza, ne discende che i rimedi di cui agli artt. 463, n. 3-bis e 448-bis c.c. acquistano immediata rilevanza per la vittima delle violenze di genere.
Ebbene, quanto all’indegnità, essa potrà esser fatta valere non direttamente dal figlio, bensì dai legittimati in morte del figlio, al fine di escludere dalla successione il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale (e non reintegratovi). Invero, anche nella peculiare ipotesi di cui all’art. 463, n. 3-bis, c.c., si ritiene valevole il brocardo secondo cui «indignus potest capere sed non potest retinere» e, pertanto, sarà solo la pronuncia di indegnità – e non già la pronuncia ex art. 330 c.c., presupposto della prima – a comportare la privazione dei diritti successori[5].
Disponibili già in vita sono, invece, per il figlio vittima delle «terapie», le misure regolate dall’art. 448-bis c.c. Nei confronti del genitore che abbia violato la dignità del minore, si rompono sia il vincolo di solidarietà familiare che fonda il diritto/dovere agli alimenti[6], sia quella unione familiare alla cui tutela sono ordinate le norme del codice civile che limitano l’autonomia testamentaria ed in ragione delle quali è individuata la categoria dei legittimari[7]. Il figlio potrà, dunque, legittimamente rifiutarsi di soccorrere il genitore indigente e potrà, altresì, in sede testamentaria, ricorrere ad una legittima espressione «in negativo» della propria volontà, con l’intento di eradicare il genitore violento dall’ordine dei suoi successibili ex lege, assicurandosi che nessun vantaggio patrimoniale mortis causa gli venga tributato.
[1] Tali circostanze spingono a ritenere adottabile il provvedimento ex art. 330 c.c. anche cessata la minore età della vittima. V. Trib. min. Milano, 29 dicembre 2010, in Fam. dir., 2012, p. 1114.
[2] Definisce l’art. 448-bis c.c. «disposizione schiettamente sanzionatoria» M. Paradiso, Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione (art. 448 bis c.c., inserito dall’art. 1, comma 9°, l. n. 219/12), in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 557. Quanto all’indegnità, essa è tradizionalmente ritenuta una «sanzione civile»: così, ex multis, U. Salvestroni, Della capacità di succedere. Dell’indegnità. (Artt. 462-466), in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 66.
[3] Isolata in dottrina l’opinione di E. Briganti, La nuova causa di indegnità a succedere, in Not., 2005, p. 680, secondo cui l’art. 463, n. 3-bis, c.c. opera solo se il figlio muoia quando è ancora minorenne, poiché, raggiunta la maggiore età, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sarebbe «tamquam non esset».
[4] In tema, v. M. Galletti, La violazione dei doveri genitoriali: la nuova stagione della diseredazione, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, p. 739; I. Rapisarda, Appunti sull’indegnità a succedere (in attesa dell’auspicata riforma del diritto delle successioni), in Riv. dir. civ., 2018, p. 1372, cui si rimanda per più diffuse indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali.
[5] In altre parole, l’indegnità non impedisce la delazione e non realizza, pertanto, un’ipotesi di incapacità a succedere, ma necessita sempre di una pronuncia costitutiva del giudice. L’opinione è ormai consolidata, anche nella manualistica. V. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 4a ed., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2015, p. 178.
[6] Così C.M. Bianca, op. cit., p. 482.
[7] Così S. Landini, Indegnità a succedere e decadenza dalla potestà genitoriale nell’art. 463 c.c., in Fam. pers. succ., 2006, p. 72. Sul dibattuto tema della possibilità di diseredare un erede necessario, v., per tutti, M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, Napoli, 2012, spec. p. 133 ss.; V. Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione, in Fam. pers. succ., 2012, p. 763.
Esauriti i rimedi che più specificamente si collegano alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, resta da analizzare in che misura la clausola generale del «danno ingiusto» di cui all’art. 2043 c.c. si presti ad accogliere entro la propria area semantica la fattispecie oggetto di indagine.
L’utilizzo dello strumento risarcitorio per le responsabilità derivanti da illeciti che si consumano nell’ambito della famiglia (cc.dd. endo-familiari) rappresenta una conquista abbastanza recente[1]. Le indicazioni derivanti tanto dal dettato costituzionale, quanto dall’attuale impianto codicistico fanno della famiglia una comunità: in essa sbiadiscono i rapporti gerarchici e recuperano centralità le istanze facenti capo agli individui. Tale processo, di cui già si è detto in precedenza, comporta una più agevole penetrazione entro la cornice domestica di strumenti e tecniche di diritto privato generale, le quali si affiancano ed integrano la tutela offerta dagli istituti speciali del diritto di famiglia, sopra analizzati[2]. Protagonisti indiscussi di questo processo sono il contratto e, soprattutto, la responsabilità civile.
Con particolare riferimento a quest’ultima, la violazione dei doveri genitoriali può comportare un danno tanto patrimoniale, quanto non patrimoniale, sulla scorta della natura degli interessi lesi.
Nella relazione verticale genitore-figlio, la violazione dei fondamentali doveri di cura della persona di cui all’art. 315-bis c.c. integra una condotta anti-giuridica, potenzialmente foriera di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. o, più correttamente, ex art. 2059 c.c., in capo al soggetto agente[3]. Ciò ovviamente non basta perché si conclami l’illecito civile, dovendo ulteriormente provarsi un’attuale – e significativa – lesione di un interesse giuridicamente rilevante della vittima[4], nonché, evidentemente, la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta e danno.
Anche sul punto, la giurisprudenza offre utili spunti di riflessione. Viene, a più riprese, evidenziata la violazione del dovere di cura del minore ad opera del genitore che si rifiuti di instaurare e coltivare un rapporto col figlio, così esponendo quest’ultimo ad un grave turbamento psichico, ingenerato dalla mancanza di una figura di riferimento e, altresì, dal senso di diversità rispetto ai coetanei che tale carenza affettiva inevitabilmente innesca[5]. In tal caso, il pregiudizio scaturente dalle intemperanze genitoriali è chiaramente di natura non patrimoniale e si misura sia con riguardo alla sfera più intima e domestica, sia con riguardo alla sfera sociale ed esistenziale, essendo entrambe componenti di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico della persona, presidiato dagli artt. 2, 30 e 32 Cost.
Ancora – e con più specifico riferimento al dovere di educazione – viene ritenuta causa di un’autonoma voce di danno risarcibile la condotta del genitore che deliberatamente ometta di costituire per il figlio un modello parentale valido e fecondo, impedendo, così, il realizzarsi di quelle «condizioni che favoriscano il pieno sviluppo della personalità del minore»[6].
Se ne ricava come la violazione dei doveri genitoriali possa sempre assurgere a presupposto per l’operare della responsabilità civile, da intendersi quale strumento complementare e non alternativo ai più specifici rimedi gius-familiari, sopra analizzati. Invero, con particolare riguardo al danno non patrimoniale, il risarcimento mira ad assicurare un ristoro economico che compensi (per equivalente) la vittima, tutte le volte in cui si riscontri la lesione di un suo valore costituzionalmente garantito[7].
Volgendo lo sguardo alle «terapie» di conversione, esse, come già sottolineato, attentano al diritto al rispetto della propria identità sessuale, incidendo, così, su interessi intimamente legati alla dignità, nonché allo sviluppo della personalità del minore.
Su tali premesse, è evidente come una rilevanza di tali condotte anche sul piano risarcitorio non possa assolutamente escludersi, pena la negazione di una tutela piena ed effettiva[8] alle vittime di violenze di genere. In particolare, la circostanza che il legislatore italiano non abbia ricondotto il fenomeno in esame ad una ben definita fattispecie normativa non impedisce affatto all’interprete di riconoscere, in tali casi, la risarcibilità del danno – e specialmente di quello non patrimoniale – a favore del minore coattivamente sopposto a «terapie». Infatti, il carattere della «tipicità» richiesto dal paradigma risarcitorio di cui all’art. 2059 c.c. viene, in questi casi, facilmente assolto allegando la rilevanza costituzionale dei beni giuridici pregiudicati dalla condotta illecita del genitore violento, autore del danno[9]. Il fenomeno in esame è, così, pienamente ascrivibile alla categoria, di conio giurisprudenziale, dell’illecito c.d. endo-familiare, la cui essenza riposa, appunto, sulla necessità di garantire una tutela sostanziale, adeguata al valore degli interessi in gioco, specie se di rango costituzionale.
[1] In tema, v. G. Ferrando, La violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile, in Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, I, Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, p. 393; L. Mormile, Vincoli familiari e obblighi di protezione, Torino, 2013, spec. p. 67 ss. In giurisprudenza, è d’obbligo il richiamo al leading case Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Foro it., 2001, I, c. 188, con nota di A. D’Adda, Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio, che statuisce la risarcibilità del danno «esistenziale», da lesione di diritti fondamentali, patito dal figlio a cui sia reiteratamente negato il riconoscimento da parte del genitore biologico. Ancora prima, v. Trib. Piacenza, 31 luglio 1950, in Temi, 1952, p. 119, con nota di A. Candian, L’azione di danno dell’eredoluetico contro i genitori.
[2] Si abbandona definitivamente, così, quella logica «immunitaria» che, per ragioni di natura prevalentemente ideologica, affidava ai soli rimedi tipicamente giusfamiliari il governo delle relazioni coniugali e/o genitoriali. Sul punto, v. S. Patti, Famiglia e immunità, Milano, 1984, p. 97 ss. V. anche P. Zatti, Familia, familiae – Declinazione di un’idea, I, La privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia, 2009, p. 9.
[3] V. E. Camilleri, Violazioni dei doveri familiari, danno non patrimoniale e paradigmi risarcitori, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, p. 431, il quale critica l’idea, pur autorevolmente sostenuta in dottrina (così A. Nicolussi, Obblighi familiari di protezione e responsabilità, in Eur. dir. priv., 2008, p. 929), secondo cui lo schema dell’obbligazione – e, più precisamente, dell’obbligo «di protezione» – ben si presta a spiegare le dinamiche familiari, così collocandole entro l’alveo della responsabilità c.d. contrattuale (ex art. 1218 c.c.). In generale, sul tema, v. F. Venosta, Profili della disciplina dei doveri di protezione, in Riv. dir. civ., 2011, p. 839.
[4] Ciò per evitare la configurazione di un danno c.d. in re ipsa. V., per tutti, G. Facci, I nuovi danni nella famiglia che cambia, Milano, 2009, p. 115. In tal senso, da ultimo, in giurisprudenza Cass., 9 marzo 2020, n. 6518, in Quot. giur., 24 marzo 2020.
[5] In tal senso, Cass., 22 luglio 2014, n. 16657, in Foro it., 2015, I, c. 2154, con nota di C. Bona, Rimborsi e risarcimenti per l’«assenza» paterna: tra equità e tabelle; e Cass., 16 febbraio 2015, in Giur. it., 2015, p. 2333, con nota di D. Marcello, La responsabilità genitoriale e il danno endofamiliare, che, in ordine alla quantificazione in concreto del danno endo-familiare, affermano l’applicabilità, come riferimento liquidatorio, della voce prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la perdita del genitore. Più di recente, nello stesso senso, v. Trib. Cagliari, 12 febbraio 2020, in De Jure.
[6] Così, Trib. min. L’Aquila, 8 luglio 2005, in Dir. fam., 2006, p. 191. In dottrina, v. A.C. Nazzaro, Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra «familiari», in Giust. civ., 2016, p. 827.
[7] È questo l’insegnamento impartito dalla famosa sentenza Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, nn. 26973, 26974 e 26975, tutte depositate contestualmente), in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 102, con nota di E. Bargelli, Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite. Più di recente, v. Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, in Danno resp., 2018, p. 470, con nota di A. Bianchi, Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti. Per una ricostruzione critica del tortuoso iter percorso, in materia, dalla giurisprudenza, v. G. Ponzanelli, Alcune considerazioni sul livello italiano del risarcimento del danno alla persona, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, p. 558.
[8] Sul principio di «effettività» in ambito rimediale la bibliografia è particolarmente ricca. V., inter alia, P. Perlingieri, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Giusto proc. civile, 2011, p. 44; D. Imbruglia, Effettività della tutela e ruolo del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 961; E. Navarretta, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung, ripensando la complessità giuridica, Torino, 2017, passim; M. Libertini, Le nuove declinazioni del principio di effettività, in Eur. dir. priv., 2018, p. 1071; G. Vettori, Effettività tra legge e diritto, Milano, 2020, passim.
[9] Si tratta di un risultato acquisito al diritto c.d. «vivente». Oltre alla giurisprudenza citata in precedenza (nota 51), in dottrina, v., per tutti, V. Scalisi, Danno alla persona e ingiustizia, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 147; P. Perlingieri, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona, in Rass. dir. civ., 2009, p. 520. Ne discende che in Italia una soluzione simile a quella adottata dal legislatore tedesco, che individua precise fattispecie di reato, si rivelerebbe utile, ma non necessaria sotto il profilo civilistico, essendo ormai ampiamente superata l’impostazione per cui il danno non patrimoniale possa trovar ristoro solo quando la condotta lesiva sia stata penalmente accertata e sanzionata (ex art. 185 c.p.).
In conclusione, in una prospettiva de jure condito, si può riscontrare una discreta capacità dell’ordinamento italiano di reagire in maniera effettiva alle violenze perpetrate dai genitori a danno dei figli. Da un lato, il rimedio della decadenza dalla responsabilità genitoriale sottrae il minore ad un ambiente familiare insalubre, realizzando un pronto intervento a tutela dei suoi interessi esistenziali. Dall’altro, il venir meno dell’obbligo alimentare, nonché la possibilità di escludere dalla successione il genitore violento (a seguito della sentenza di indegnità, ovvero per espressa disposizione testamentaria del figlio) manifestano una potente carica sanzionatoria e attribuiscono alla vittima quasi un diritto di «vendetta» contro chi lo ha così pesantemente danneggiato. Sullo sfondo, la clausola generale del «danno ingiusto» consente una re-integrazione economica per tutti i danni di natura anche non patrimoniale.
Più in generale, l’impianto codicistico nella materia familiare, illuminato dai precetti costituzionali, individua proprio nella famiglia un luogo di promozione della personalità e della dignità del soggetto debole[1]: un luogo, quindi, di libertà, in cui non può sicuramente esservi spazio per la trasmissione autoritaria ed autoreferenziale di modelli dominanti, i quali minano l’intimo processo di riconoscimento dell’individuo nella comunità di riferimento.
Su queste basi – e volgendosi ad una prospettiva de jure condendo –, un intervento legislativo in ambito strettamente civilistico non appare, forse, così ineludibile[2]. Ed anzi, l’operare di istituti dall’ampia portata precettiva consente, meglio di quanto si potrebbe fare ideando fattispecie di estremo dettaglio, di coprire tutte le condotte che, con diversa intensità, attentano all’identità di genere. Resta, ovviamente, in tali casi più delicato il compito dell’interprete, il quale sarà chiamato, sulla base di un’accurata analisi del caso concreto, ad individuare le risposte rimediali che, in diretta attuazione dell’assiologia costituzionale, assicurino sempre un’adeguata protezione dei diritti inviolabili della persona.
Qualcosa in più, tuttavia, si può – e si deve – fare nel campo dell’assistenza sociale, psicologica e sanitaria a favore dei soggetti che vivono ancora con disagio il proprio orientamento sessuale. La pratica delle «terapie» di conversione dimostra, infatti, come sia ancora faticoso e lungo il cammino per riconoscere il pieno rispetto dell’identità di genere nei Paesi democratici. Una più profonda opera di sensibilizzazione non può che partire dalla scuola e dalle istituzioni, chiamate ad innescare un cambio di rotta in primis culturale, che sia preludio ad una piena rimozione di tutti quegli «ostacoli di ordine economico e sociale», che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost., possa garantire a ciascuno le condizioni per il «pieno sviluppo della persona umana», nell’ambito di una società di eguali.
[1] In dottrina, sempre più voci riconoscono come la logica dei rapporti familiari sia ormai «paidocentrica» (o «puerocentrica»). Per tutti, v. A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2013, p. 541 ss.
[2] Diversamente è a dirsi con riferimento alla materia penale, in cui il principio di legalità impone una dettagliata individuazione della fattispecie criminosa.