Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Poteri assistenziali del convivente di fatto in caso di malattia o ricovero del partner (di Gianluca Navone )


La nuova regolamentazione delle “convivenze di fatto” (l. n. 76/2016) contiene, nei suoi penetrali, previsioni che attengono alla sfera personale e che sembrano preludere al varo di discipline d’indole generale, capaci di proiettarsi ben al di là del perimetro (pur vasto) che circoscrive il fenomeno delle coppie conviventi more uxorio. E ciò dicasi, in specie, per la disposizione secondo la quale «In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza [...], secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere [...] previste per i coniugi e i familiari» (art. 1, comma 39°); ma anche, e soprattutto, quella secondo cui «Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati [...] in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute» (art. 1, comma 40°). Alla disamina degli enunciati normativi appena riportati e, in particolare, alla figura del "fiduciario per la salute", è primariamente indirizzata l’indagine che qui si offre al lettore. Segue, a mo’ di chiusa, la segnalazione degli effetti abrogativi impliciti che conseguirebbero all’eventuale approvazione del disegno di legge «in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».

De facto partner’s power of assistance in case of illness or hospitalization of the other partner

The recent regulation of "cohabitation" (Law no. 76/2016) contains some provisions that seem to anticipate the approval of a general rule to be applied well beyond the phenomenon of cohabiting couples.

This can be said for the provision according to which "In the event of illness or hospitalization the cohabitants have the reciprocal right of visit and assistance [...] as if they were spouses or family members" (art. 1, paragraph 39 °); and, above all, the provision according to which "Each cohabitant can designate the other as representative with full or limited powers in the event of illness implying insanity on taking decisions about health   "(art. 1, paragraph 40).

This essay examines the provisions reported above, focusing on the role of the "health trustee".

There follows the pointing out of the implicit abrogative consequences which would result from the possible approval of the bill regarding “the informed consent provisions for health”

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Gianluca Navone - Poteri assistenziali del convivente di fatto in caso di malattia o ricovero del partner

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