L’Autore esamina la sentenza della Corte di Cassazione n. 9004/2021 che riguarda i rapporti tra giudizio di divorzio e delibazione della sentenza di nullità canonica. L’articolo ripercorre la giurisprudenza in materia e valorizza il principio di diritto della recente pronuncia secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non sospende il ricorso sulla parte della sentenza di divorzio che si occupa dell'assegno divorzile: i due procedimenti sono, infatti, autonomi e tra i due non sussiste un rapporto di pregiudizialità.
The aim of the article is to analyze the case decided by the Italian Court of Cassation no. 9004/2021 about the relationship between the divorce judgment and the civil recognition (“delibazione”) for a declaration of marriage nullity. The paper than focuses on the guidelines of the jurisprudence, highlighting the legal principle of the recent judgement: declaration of marriage nullity shall not suspend the divorce judgement on economic iussues.
Keywords: divorzio
Simona Attollino - Il ruolo della solidarietà familiare tra nullità canonica e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Note critiche in merito a Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 31 marzo 2021, n. 9004
1. Introduzione. - 2. Il contrasto giurisprudenziale e l’ordinanza di rimessione. - 3. Il principio di diritto della sentenza n. 9004/2021. - 4. Natura ed effetti delle sentenze di nullità e divorzio. - 5. Ultrattività dei negozi (matrimoniali) invalidi in relazione ai principi di solidarietà sociale e familiare. - 6. La laicità dell’ordine matrimoniale e gli obblighi concordatari: brevi notazioni conclusive.
L’esperienza giuridica dimostra che il fattore religioso rappresenta un proficuo punto di osservazione per considerare le vicende legate all’evoluzione del matrimonio e della famiglia, attraversati trasversalmente dagli alterni rapporti tra ordini distinti, Stato e Chiesa.
La luce della religione si imbatte sul prisma dell’istituto matrimoniale, impattando diversamente a seconda della considerazione che di tale variabile si è data nelle diverse tappe dell’evoluzione sociale e giuridica del matrimonio e della sua crisi.
Storicamente, infatti, la disciplina giuridica della famiglia risente di un forte radicamento nella religione: nasce sul terreno di consuetudini forgiate a livello sociale, ma coltiva le sue dinamiche nella sede giudiziaria, confermando il noto brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, inteso nell’accezione contemporanea come individuazione, a partire dal fatto, della regola giusta per il caso concreto.
Tanto è vero che, come è stato autorevolmente sostenuto, il diritto di famiglia è il campo in cui si verifica una intensa trasfusione dell’etica nell’orbita del diritto[1].
Altrettanto evidente è il condizionamento che la diarchia giurisdizionale di Stato e Chiesa sul matrimonio canonico trascritto ha assunto nella prassi processuale, con particolare riferimento allo storico tema del rapporto tra nullità matrimoniale in sede canonica e giudizio di divorzio in sede civile[2].
L’interesse per la citata questione non si è mai sopito, anche in ragione della sua rilevanza tecnica e applicativa, al punto da rappresentare l’oggetto di una ricca produzione giurisprudenziale, oggi sfociata nella pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione n. 9004 del 31 marzo 2021[3], su cui s’incentra la presente riflessione.
[1] In questi termini, ancora attuali le considerazioni di Biondo Biondi, Il diritto romano, Cappelli, Bologna, 1957, p. 310. Sul tema, cfr., altresì, Arturo Carlo Jemolo, Il matrimonio, 3a ed., Utet, Torino, 1957, pp. 21-27; Giuseppe Dalla Torre, Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa, in www.statoechiese.it, n. 22, 2018, pp. 1-21; Id. Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia, in Myriam Tinti (a cura di), Famiglia e diritto nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 39 ss.
[2] Per una ricostruzione in chiave storica dei rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statuale in relazione al matrimonio concordatario nella vigenza del Concordato del 1929 cfr. Orio Giacchi, La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1937 p. 113 ss.; a proposito dell’evoluzione dei rapporti tra giurisdizioni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 1984, cfr. Francesco Finocchiaro, Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio concordatario nell’Accordo del 18 Febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede, in Riv. Dir. proc., 1984, p. 401 ss.; Maria Cristina Folliero, Giurisdizione in materia matrimoniale e diritti confessionali, Edisud, Salerno, 1992; Salvatore Berlingò, Vincenzo Scalisi (a cura di), Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale, Giuffrè, Milano, 1994; Pasquale Lillo, Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali, Aracne, Roma, 1999; Carlo Gullo (a cura di), Matrimonio canonico e ordinamento civile, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008. Paolo Moneta, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 9-18; Id., Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, 4a ed., Ecig, Genova, 2008, pp. 11- 19.
[3] Tra i primi commenti, cfr. Jlia Pasquali Cerioli, Le Sezioni unite e l’’indifferenza’ del giudizio sull’assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del “coniuge debole” nell’ordine matrimoniale dello Stato, in www.statoechiese.it, n. 7, 2021, pp. 69-89.
Con la sentenza in commento i giudici della nomofilachia intervengono a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’efficacia preclusiva alla prosecuzione del giudizio sulle pronunce accessorie al divorzio (e in particolare sul riconoscimento e la determinazione dell’assegno divorzile), in seguito all’intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Nel dettaglio, se la nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla Corte d’appello (con sentenza passata in giudicato) sia idonea a incidere sul giudicato interno nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo status (o il capo autonomo non sia stato impugnato in sede di gravame), precludendo al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
La questione risulta di particolare interesse, dal momento che, nell’ambito di una tematica che la giurisprudenza ha più volte affrontato nei suoi aspetti maggiormente conosciuti, essa riguarda un caso particolare, ma non infrequente nella prassi giudiziaria: l’ipotesi, cioè, dell’intangibilità del giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio in presenza di un giudizio ancora pendente per l’accertamento e la determinazione dell’assegno divorzile ex art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 e delle altre pronunce accessorie, in relazione all’intervenuto giudicato sull’invalidità originaria del vincolo matrimoniale ottenuto in sede canonica.
In punto di fatto, la vicenda aveva avuto origine da un matrimonio concordatario celebrato sul finire degli anni Settanta e naufragato con un divorzio pronunciato dal Tribunale di Lucca. Il marito aveva proposto gravame avverso la sentenza di primo grado impugnando il solo capo della decisione avente a oggetto l’obbligo impostogli di corresponsione dell’assegno in favore della ex moglie; sulla questione di status si era formato, invece, il giudicato.
Nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di appello di Firenze nel 2013, l’ex marito aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che, medio tempore, la medesima Corte di appello nel Luglio 2016 aveva reso esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco e ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dichiarativa della nullità matrimoniale: delibazione, tra l’altro, divenuta irrevocabile, per aver la consorte omesso di sollevare tempestivamente l’eccezione della prolungata convivenza ultratriennale[1].
Faceva rilevare, tra l’altro, alla prima sezione della Suprema Corte che anche la donna aveva perso l’interesse a resistere in difesa del proprio diritto all’assegno, fondato su un negozio matrimoniale che non poteva più ritenersi sciolto, ma nullo così come accertato, con effetto retroattivo, dalla sentenza ecclesiastica che aveva rilevato la simulazione unilaterale del marito per esclusione del bonum prolis e del bonum sacramenti.
Il Collegio giudicante, quindi, ravvisando un contrasto interpretativo interno alla medesima sezione, sollecitava il Primo Presidente a investire della questione le Sezioni unite.
L’ordinanza di rimessione[2] richiama l’orientamento consolidato in sede interpretativa sviluppatosi a seguito dell’abrogazione, dopo la revisione concordataria del 1984, della riserva di giurisdizione ecclesiastica sulla validità del matrimonio canonico trascritto[3], secondo cui l’accertamento della validità del matrimonio è insuscettibile di declaratoria incidentale, afferendo a materia riguardante lo stato delle persone. Pertanto, se le parti non sollevano nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 34 c.p.c., una pregiudiziale di invalidità o inesistenza delle nozze, la sua integrità resta presupposto inalterato della pronuncia di divorzio, ma non coperto da giudicato e, dunque, esposto a caducazione in conseguenza del riconoscimento non impugnabile del provvedimento ecclesiastico di nullità del negozio.
Ne consegue - prosegue il rimettente - che solo la sentenza divorzile coperta da giudicato che abbia deciso sia sullo status che sulle domande accessorie non viene travolta dalla successiva delibazione della pronuncia religiosa. Nell’ipotesi, invece, in cui fosse ancora pendente il giudizio, anche solo sull’assegno, sarebbe precluso al giudice il potere di regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo, nel frattempo, fosse stato irrevocabilmente riconosciuto nullo, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
La sezione remittente è indotta a sollecitare un chiarimento da parte delle Sezioni Unite, richiamando un diverso e più recente indirizzo interpretativo[4], sempre della prima sezione, secondo cui la sussistenza dell’assegno divorzile non dipenderebbe dalla validità del vincolo da cui origina un rapporto irrimediabilmente dichiarato sciolto. Invero, l’opzione ermeneutica considerata minoritaria dal Collegio giudicante nel caso specifico aveva valorizzato la diversità di petitum e causa petendi tra le cause di nullità e divorzio per escludere una subalternità della seconda rispetto alla prima. Aveva, infatti, ritenuto che i due giudizi sono tecnicamente indifferenti l’uno rispetto all’altro[5], anche in ragione dell’unicità (salvi gli effetti, rispettivamente, ex tunc ed ex nunc delle correlate pronunce) dello stato personale di “libero”, non conoscendo l’ordinamento uno status civile di “divorziato”.
Del resto, la validità del matrimonio costituirebbe un presupposto logico, e non anche giuridico, della pronuncia di divorzio, ove non venga specificamente sollevata una domanda o eccezione in tal senso. Pertanto, secondo l’indirizzo interpretativo da ultimo richiamato, il diritto del coniuge debole di ricevere il versamento economico deriverebbe dall’accertamento dell’impossibilità di mantenere o di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra le parti, unico oggetto di cognizione alla base della sentenza che scioglie un rapporto instaurato comunque, benché prodotto da un matrimonio giudicato invalido. Ne consegue che il giudice potrebbe continuare a essere investito delle questioni patrimoniali connesse, ai sensi dell’art. 5, sesto comma, della l. n. 898 del 1970.
[1] Come noto, con la sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale che si era formato in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha avuto luogo la causa invalidante. Le SSUU affermano che “la convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.”. In dottrina, cfr. Anna Sammassimo, Il nuovo ordine pubblico concordatario, in www.statoechiese.it, n. 31, 2015, pp. 1-20; Umberto Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le sezioni unite suppliscono all’inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell’ordinamento, in Nuova giurisprudenza civile, 2015, I, pp. 50-61; Marco Canonico, Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell’ago, in www.statoechiese.it, n. 25, 2015, pp- 1-73; Id., La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni, in www.statoechiese.it, n. 23, 2019, pp. 1-73; Nicola Colaianni, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale, in www.statoechiese.it, n. 26, 2014, pp. 1-29; Jlia Pasquali Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in www.statoechiese.it, n. 27, 2014, pp. 1-23; Enrico Quadri, Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Nuova giurisprudenza civile, 2015, II, pp. 47-60.
[2] Vedi Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5078.
[3] Opinione questa sostenuta da Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824. Di diverso avviso, la Corte costituzionale, sentenza 1 dicembre 1993, n. 421.
[4] Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1882.
[5] Si vedano Corte di Cassazione, Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7865; 19 settembre 2001, n. 11751; 25 maggio 2005, n. 11020; 10 dicembre 2010, n. 24990.
Nella cornice del dibattito interpretativo così sommariamente tratteggiato, le Sezioni unite valorizzano l’orientamento criticato dal remittente e ritenuto asseritamente minoritario.
Come è stato autorevolmente sostenuto, infatti, l’ordinanza n. 1882 del 2019 si distingue per il maggior “rigore processualistico al servizio di interessi di carattere sostanziale”[1] e ciò induce il Supremo Consesso a condividerne l’iter motivazionale, a discapito di quanto sostenuto dall’ordinanza di rimessione.
Pertanto, “in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile”.
L’enunciato dei giudici della nomofilachia, oltre a distinguersi per chiarezza espositiva al pari del complessivo impianto motivazionale della pronuncia, protende verso l’enucleazione di un ordine matrimoniale illuminato dal principio di laicità dello Stato. Si muove, inoltre, nell’ottica di preservare la coesistenza e la complementarità degli ordinamenti, giacché tenta di coniugare le pretese delle parti in causa nel circuito processuale, complessivamente inteso, creando quell’auspicata comunicabilità tra i giudizi, civile e canonico, seppure nella loro ontologica diversità.
L’ammissibilità della prosecuzione dinanzi al giudice civile dell’esame sulla spettanza e sulla liquidazione dell’assegno divorzile, nonostante l’intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, rende, infatti, la (in)validità del matrimonio tecnicamente estranea al giudizio di scioglimento del rapporto, salvo che la questione pregiudiziale venga sollevata ai sensi dell’art. 34 c.p.c. in sede di accertamento incidentale ovvero che non sia stata ancora pronunciata sentenza sullo status.
Il superamento del meccanismo preclusivo riespande il sindacato del giudice statuale sulle questioni patrimoniali attinenti al rapporto matrimoniale, nonostante esso sia viziato da una patologia che aggredisce il suo vincolo genetico, ma che è destinato a rimanere subordinato alle concrete esigenze processuali, fatti salvi i diritti disponibili delle parti rispetto alla sfera confessionale[2]. Valorizza, altresì, il concreto dipanarsi della relazione coniugale, dal momento che, in questa prospettiva, la discussione sulle statuizioni economiche ha origine dal concreto esplicarsi del rapporto matrimoniale e non dalla sua genesi negoziale; tendenza, questa, in verità, già avviata dalla pregressa giurisprudenza della Corte quando nel 2014 aveva rimesso al giudice civile la valutazione sulla prolungata convivenza ultratriennale quale motivo di ordine pubblico ostativo al riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche di nullità, anche in quel caso, indipendentemente dalla patologia del suo vincolo genetico[3].
Ma il carattere decisivo, a parere di chi scrive, della sentenza n. 9004 del 31 marzo 2021 risiede nell’aver efficacemente intersecato le questioni processuali, caratterizzate da un elevato tecnicismo, nel mosaico dei rapporti interordinamentali, ponendo luce su aspetti specifici che si ritenevano inopinatamente risolti e privi di interesse esegetico, ma che in realtà hanno qui trovato una compiuta esplicitazione.
[1] Andrea Cesarini, Ancora sul “conflitto” tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e “successivo” exequatur della nullità canonica: alle Sezioni unite la sorte delle statuizioni economiche non coperte da giudicato, in Quad. dir. pol. eccl., n. 3, 2020, p. 963.
[2] In questi termini si esprime Jlia Pasquali Cerioli, Le Sezioni unite e l’’indifferenza’ del giudizio sull’assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del “coniuge debole” nell’ordine matrimoniale dello Stato, cit., p. 75.
[3] Cfr. Nicola Colaianni, La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Cacucci, Bari, 2016, p. 249 ss.
La sentenza n. 9004/2021 è l’ultima occasione per ripercorrere le trame di una tematica che, da sempre, è stata l’oggetto dell’interesse tanto della giurisprudenza di legittimità, quanto della dottrina ecclesiasticista: quella dei rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio.
Le Sezioni Unite ritengono, infatti, di impostare la problematica sollevata dall’ordinanza di rimessione ricostruendo lo stato dell’arte giurisprudenziale sul punto, al fine d’individuare le ragioni sottese all’affermazione dell’intangibilità del giudicato di divorzio da parte del provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.
I giudici apicali muovono dalla decaduta riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, allineandosi a quanto già espresso dalle medesime Sezioni Unite della Cassazione[1] quando, mediante un’opera di comparazione giuridicamente ineccepibile tra il testo dall’Accordo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana nel 1984 e il Concordato del 1929, si impose il superamento della riserva quale una delle caratteristiche più salienti del nuovo negoziato[2].
L’assunto è stato successivamente sostenuto da un solido e accorto orientamento giurisprudenziale[3] che ha risolto il concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile secondo il criterio della prevenzione in favore della giurisdizione civile, facendone discendere ulteriori postulati di carattere pratico-operativo[4]. Tra questi, la circostanza che il giudicato di divorzio non impedisse la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma al contempo non potesse ritenersi travolto dalla stessa.
Prendendo le mosse da tale ultima affermazione, originariamente giustificata con l’osservazione che, in assenza di un’espressa domanda di nullità, il giudicato di divorzio contenesse una valutazione meramente implicita di validità del matrimonio, nei limiti di un accertamento incidentale, la sentenza in commento ne esamina funditus la portata.
In effetti, nel corso dell’evoluzione giurisprudenziale, il profilo in esame è stato chiarito nel senso che, non potendo la predetta valutazione aver luogo in via incidentale, ma dovendo la questione di nullità essere decisa necessariamente con efficacia di giudicato, l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non possono formare oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, a meno che le relative questioni non siano state introdotte espressamente dalle parti nel giudizio di divorzio[5].
Al riguardo, l’ermeneutica giurisprudenziale ha ulteriormente specificato che non vi è coincidenza tra gli oggetti del due giudizi, caratterizzati da petita e causae petendi diversi, dal momento che la domanda di nullità del matrimonio concordatario è volta a ottenere l’accertamento dell’invalidità originaria del vincolo coniugale, ed investe pertanto il matrimonio-atto, mentre quella di cessazione degli effetti civili incide sul matrimonio-rapporto, del quale mira a provocare lo scioglimento con efficacia ex nunc[6].
In verità, la distinzione dei piani d’intervento tra Stato e Chiesa non è mai stata così netta: il diritto civile prevede anche casi di nullità dell’atto, tanto quanto il diritto canonico prevede casi di dissolutione vinculi (can. 1141-1150 c.i.c.). La differenza tra nullità e divorzio è, quindi, di sostanza e consiste nel fatto che con la prima si prescinde dal naufragio del matrimonio e si incide non solo, come per effetto dello scioglimento, sullo status futuro del cittadino, rendendolo libero, ma anche sullo status pregresso fino al momento della celebrazione del matrimonio: ragione, questa, della differenza degli effetti patrimoniali[7].
Processualmente si è, quindi, affermato che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente a oggetto la cessazione degli effetti civili non dovesse sussistere alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, non solo destinati a sfociare in decisioni di diversa natura (e dotate di specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica può produrre effetti nell’ordinamento italiano soltanto a seguito della delibazione), ma aventi anche finalità e presupposti differenti[8].
Muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro interpretativo in merito ai rapporti divorzio/nullità, le Sezioni Unite del 2021 non mancano di ribadire l’asserita diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande. Ciò spiega, a dire degli Ermellini, non solo il riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, ma anche l’inidoneità della prima a impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.
Se è vero, infatti, che, in assenza di un’espressa domanda in tal senso, il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all’oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale, allora deve concordarsi con la tesi secondo cui non è il predetto accertamento a costituire il titolo giuridico dell’obbligo di corrispondere l’assegno all’ex coniuge. Il fondamento, infatti, dell’obbligazione a contenuto alimentare dev’essere individuato nella constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’impossibilità di ricostituirla, oltre che nella necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, che nella vita matrimoniale avevano investito e sacrificato le aspirazioni personali, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo in favore di uno di essi.
Si tratta di un accertamento che non attiene all’atto costitutivo del vincolo coniugale, bensì al concreto dipanarsi del rapporto nella sua effettività, contrassegnato dalle vicende affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno.
In tale prospettiva di analisi, quindi, attraverso una interessante lente prospettica – probabilmente mai impiegata per trattare il tema della riserva di giurisdizione – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorrono al principio di solidarietà nelle relazioni familiari per dipanare il groviglio delle numerose questioni che da esso discendono.
La pronuncia, in effetti, richiama la più recente giurisprudenza di legittimità che, nel confermare l’individuazione del fondamento dell’assegno divorzile in un dovere inderogabile di solidarietà previsto a favore dell’ex coniuge economicamente più debole, anziché nello status di coniuge, destinato a venir meno per effetto dello scioglimento del vincolo[9], riconosce allo stesso una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa[10]. Ne valorizza così il collegamento con la vita familiare e con i concreti legami che si sviluppano al suo interno, alimentati non già dall’esigenza di preservare l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì di garantire che il contributo concretamente fornito dall’avente diritto alla conduzione della vita familiare e alle aspettative professionali da lui eventualmente sacrificate sia parametrato a un livello reddituale adeguato[11].
Sono tutti aspetti, questi, inerenti al profilo fattuale del rapporto matrimoniale, desumibile dalle scelte di volta in volta compiute nel corso della vita coniugale e dalle concrete ripercussioni sulle condizioni economiche dei coniugi, il cui accertamento non è condizionato dalla validità dell’atto costitutivo, ma dall’intervenuta disgregazione del nucleo familiare, consacrata nella pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.
Le Sezioni unite del 2021 concludono, quindi, nel senso di ritenere la pronuncia sullo status, una volta divenuta definitiva, intangibile rispetto alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di quello stesso matrimonio, la quale ha un oggetto diverso, cosicché anche il predetto accertamento risulta insensibile a tale riconoscimento, che non preclude quindi la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sull’obbligo di corrispondere l’assegno.
Rispetto alla pronuncia di sette anni prima, oggi il Supremo Giudice di legittimità compie un passo avanti. Allora la Corte aveva riconosciuto nell’instaurazione del rapporto matrimoniale la fonte di “responsabilità, aspettative e affidamenti legittimi”, indifferenti alle patologie genetiche del negozio. Tuttavia, le sentenze nn. 16379 e 16380 si erano limitate ad attribuire rilievo “alla sola dimensione personale della convivenza, e non ai profili di responsabilità e solidarietà economica che questa determina, nei suoi indubbi elementi essenziali di garanzia del soggetto debole”[12].
L’indirizzo affermato dalle Sezioni Unite era, tra le altre, orientato a parificare la tutela economica del c.d. coniuge debole[13] prevista per il caso di sentenza di nullità matrimoniale a quella per la sentenza di divorzio[14], in assenza di un intervento legislativo in tal senso. In verità, da tempo la giurisprudenza si era fatta carico di sollecitare il legislatore rispetto all’assimilazione degli effetti della nullità del matrimonio a quelli scaturenti dal divorzio, in modo tale da riservare la procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità soltanto a quei fedeli effettivamente motivati dall’esigenza di porre fine a un sacramento non più voluto e non, dunque, al solo scopo di sottrarsi agli effetti economici spesso onerosi che il divorzio avrebbe comportato nei loro confronti[15].
Si tratta di un rischio in realtà oramai superato, in considerazione sia della notevole contrazione del contenzioso dinanzi ai Tribunali ecclesiastici, sia dei recenti orientamenti della giurisprudenza civile in tema di divorzio. Tendenza confermata, da ultimo, proprio dalla sentenza n. 9004 del 2021 che si affida a una rilettura del principio di solidarietà sociale e familiare, per giungere ad affermare la necessità di tutela del coniuge debole.
[1] Si vedano Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., sentenza 1 marzo 1988, n. 2164; Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 5 febbraio 1988, 1212.
[2] Per una comparazione tra le bozze di revisione del Concordato e il testo definitivo del Accordo del 1984, si consulti AA.VV., La Revisione del Concordato. Un accordo di libertà, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986, pp. 458 ss. In dottrina, cfr. Francesco Alicino, L’altra “faccia” della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19809), in www.statoechiese.it, marzo 2009, pp. 1-24.
[3] Il richiamo della sentenza del 2021 è, tra le altre, a Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 13 febbraio 1993, n. 1824 (conf. da Corte di Cassazione, Sez. Un., 6 luglio 2011, n. 14839); Tribunale civ. di Padova, sentenza 7 gennaio 1995, n. 14; Tribunale di Cremona, sentenza 17 febbraio 1994.
[4] In questi termini Corte di Cassazione, Sez. I, sentenze 18 aprile 1997, n. 3345; 16 novembre 1999, n. 12671; 19 novembre 1999, n. 12867. Tra le principali conseguenze del venir meno della riserva di giurisdizione, si segnalano le affermazioni secondo cui: a) il giudice italiano preventivamente adito può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario, b) il convenuto in una causa di divorzio può chiedere l’accertamento della nullità del vincolo, c) la pendenza del giudizio civile nel quale sia stato chiesto l’accertamento della nullità impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, d) il giudizio civile può essere paralizzato soltanto dall’intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, e) il giudicato di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma non può ritenersi travolto dalla stessa.
[5] Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 23 marzo 2001, n. 4202.
[6] Si vedano Corte di Cassazione, Sez. I, sentenze 4 marzo 2005, n. 4795; 11 febbraio 2008, n. 3186; 24 luglio 2012, n. 12989.
[7] Proprio questa “differenza strutturale” ha condotto anche la Corte costituzionale a respingere la tesi dell’equipollenza tra divorzio e nullità. In tal senso, Corte cost. sentenza 27 settembre 2001, n. 329, cui si rifà anche Corte di Cassazione sentenza 4 febbraio 2010, n. 2600.
[8] Si vedano Corte di Cassazione, Sez. I, sentenze 9 giugno 2000, n. 7865; 19 settembre 2001, n. 11751; 25 maggio 2005, n. 11020; 10 dicembre 2010, n. 24990.
[9] Non è lo status di coniuge a giustificare l’assegno, ma la sua eventuale condizione di parte economicamente “debole” dopo lo scioglimento/cessazione civile del matrimonio, garantita a fini sia assistenziali sia risarcitorio-compensativi, derivanti dall’apporto alla “vita familiare” e alle aspettative eventualmente sacrificate per parteciparvi secondo i criteri stabiliti dalle stesse Sezioni unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e nelle successive pronunce ricognitive/applicative, tra cui si veda anche Corte di Cassazione, Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11533. In dottrina, cfr. Salvatore Patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite, in Foro it., 2018, I, p. 2671; Mirzia Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?, in Giur. it., 2018, p. 1843; Carlo Rimini, Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa, in Giur. it., 2018, p. 1853 ss.
[10] Cfr. Enrico Al Mureden, Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi, in Famiglia e diritto, n. 1, 2021, p. 23 ss.; Id., Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, IPSOA, Milano, 2007, p. 223.
[11] Si vedano Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenze 11 luglio 2018, n. 18287; 28 febbraio 2020, n. 5603.
[12] Vedi Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380. Diffusamente sul tema J. Pasquali Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale”: le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in www.statoechiese.it, n. 27, 2014, p. 18.
[13] Cfr. Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, 4a ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 192; Erminia Camassa, Divorzio, nullità canonica ed effetti economici: una soluzione de iure condendo, in Annali 2002- 2004, p. 201 ss.; Sara Domianello, Gli effetti economici dell’invalidità dei matrimoni concordatari, Giuffrè, Milano, 2006, passim.
[14] Cfr. Anna Sammassimo, Il nuovo ordine pubblico concordatario, in www.statoechiese.it, n. 31, 2015, pp. 1-20; Natascia Marchei, La giurisdizione dello Stato sul matrimonio '“concordatario” tra legge e giudice, Giappichelli, Torino, 2013, p. 58 ss.; Giorgio Badiali, Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 40 ss.; Enrico Antonio Emiliozzi, Vizi genetici dell’atto di matrimonio e effetti patrimoniali conseguenti, ESI, Napoli, 2003, p. 39; Enrico Quadri, Patologia del matrimonio e rapporti patrimoniali: prospettive di riforma delle conseguenze della dichiarazione di nullità, in Foro italiano, 1990, V, c. 19 ss..
[15] Cfr. Francesco Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, cit., p. 467; Vincenzo Carbone, La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Franco Cipriani (a cura di), Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale, ESI, Napoli, 1992, p. 26 ss.
Una prima interessante prospettiva di analisi muove dal contesto normativo nell’ambito del quale la pronuncia delle Sezioni Unite si inserisce. Uno scenario, come noto, oramai proteso a riconoscere dignità giuridica al fenomeno della pluralizzazione delle manifestazioni affettive e attento a regolamentare tutte le fasi della relazione, dalla sua nascita, alla sua consacrazione sino alla sua eventuale disgregazione, a prescindere dal modello legale utilizzato[1].
Sino a pochi anni orsono, lo spettro di indagine era rimasto circoscritto al solo paradigma eterosessuale di cui, tra l’altro, si occupa la sentenza in commento, sulla base di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio[2], che legava a doppio filo l’impianto della famiglia legittima all’atto matrimoniale in senso stretto e si era affermata nella tradizione giuridica, prima ancora che codicistica e costituzionale, sino a quando, a partire dagli anni Cinquanta, i profondi mutamenti delle strutture sociali e della coscienza collettiva hanno reso più rapida l’evoluzione delle forme di vita familiare[3].
Il culmine della crisi del sistema familiare si era già raggiunto nella stagione delle riforme post-codicistiche - dalla legge n. 898/1970 sul divorzio, alla riforma organica n. 151/1975, sino alla legge n. 194/1978 sull’interruzione di gravidanza: un primo segnale del graduale superamento della visione meramente istituzionalistica della famiglia che, oltre il dato formalistico (l’atto di matrimonio), decide di valorizzare soprattutto il concreto svolgimento della vita di coppia (il rapporto)[4] e la sua funzione[5].
Nel panorama contemporaneo, torna ad assumere un ruolo decisivo la giurisprudenza che sollecitando, più che in altre fasi storiche, il costante adeguamento della disciplina vigente al mutevole clima sociale, accompagna l’approvazione della legge n. 76/2016, cosiddetta Cirinnà, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze[6].
La stessa giurisprudenza apicale che fa da scenario alla pronuncia in commento aveva, infatti, valorizzato una concezione di famiglia di stampo aperto e pluralistico, irriducibile alle opposte concezioni religiose, ontologicamente concentrate sull’intangibilità dell’atto negoziale fondativo del rapporto. Oggi, la sentenza n. 9004/2021 si inserisce in questo solco interpretativo, sviluppando l’impianto già accolto da precedenti pronunce che hanno segnato la materia tracciando le coordinate dell’intersezione tra giudizi di delibazione e di divorzio rispetto all’effettività della vita matrimoniale[7]. Allo stesso tempo, stimola una riflessione ulteriore, proprio alla luce del complessivo assetto normativo attualmente in vigore che oramai contempla una pluralità di modelli legali di famiglia.
Da tempo la Cassazione ha volto lo sguardo alla disciplina codicistica mediante la lente d’ingrandimento della Costituzione e della CEDU, nelle parti in cui tali carte fondamentali, ormai integrate nella prospettiva di migliore tutela dei diritti inviolabili (anche attraverso il dialogo dei rispettivi organi giurisdizionali di salvaguardia), considerano i legami di coppia nascenti sia dal matrimonio sia da diverse forme di unione beni giuridici da tutelare in modo eguale[8]. Non stupisce, quindi, anche nell’ultimo approdo giurisprudenziale la valorizzazione del matrimonio - rapporto nel suo prevalere rispetto all’atto, a differenza di quanto stabilisce la disciplina religiosa[9].
Alla luce di uno scenario caratterizzato dalle molteplici manifestazioni di unione matrimoniale, il principale snodo interpretativo da cui si dipana il ragionamento della Corte del 2021 – vuoi in parte destruens e vuoi in parte construens – si presta a taluni rilievi critici. Il Collegio ritiene che, nell’ipotesi di matrimonio concordatario, l’obbligo di sostentamento della parte debole permanga, talvolta addirittura sine die, nonostante il vincolo sia dichiarato nullo (sempre che la nullità sia accertata in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile): da tale presupposto argomentativo fa discendere ogni ulteriore riverbero processuale.
Se tale assunto può risultare ineccepibile sul piano logico deduttivo, esso di fatto non è estensibile analogicamente ad ogni altra tipologia di famiglia, lato sensu considerata, come ad esempio nell’ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, ex commi 37-67 L. 76/2016, ove il legislatore ha inteso contenere temporalmente l’obbligo alimentare misurandolo sulla durata del rapporto e non estendendolo oltre tale periodo[10].
Non può, tuttavia, sottacersi il rischio che un tale pronunciamento possa innestare spiragli di disparità fra situazioni giuridicamente sovrapponibili: ossia coniugi sposati con matrimonio poi dichiarato nullo (in cui, cioè, viene a mancare il titolo) e conviventi (per i quali, comunque, non sussisteva inizialmente alcun titolo) che interrompono la relazione affettiva[11].
Ci si potrebbe chiedere, quindi, quali siano i limiti temporali e i presupposti per determinare gli effetti anche patrimoniali di un negozio giuridico (qual è il matrimonio) invalido, a meno di non voler riconoscere che la sua stipulazione produca la sua ultrattività “sempre e comunque”, anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell’ultrattività (necessariamente limitata) giustificava.
Del resto, a favore della tesi restrittiva militano i principi affermati dall’Unione Europea in tema di assegno divorzile[12], i quali intendono offrire ai legislatori nazionali una linea di indirizzo comune verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In ossequio a tali indicazioni, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2), mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione secondo cui “l’autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8), nonché dal fatto che vi sono casi di estinzione presunta dell’obbligo di mantenimento “se l’ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l’obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9).
Sul punto, la sentenza in commento apre una breccia verso un recupero della logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi che, seppure legati da un negozio invalido, hanno condiviso un periodo della loro vita, fonte e causa della successiva attribuzione patrimoniale.
In definitiva, l’apertura ordinamentale alla sostanziale equiparazione tra modelli familiari, che si accompagna alla necessità di affermazione della solidarietà nei rapporti coniugali, sollecita la comprensione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 2021 in una cornice sistematica di più ampio respiro, che tenga in considerazione molteplici dinamiche che si sviluppano all’interno e all’esterno delle famiglie.
Non è di poco conto anche l’influenza che il pluralismo delle morali suggerito dalla Costituzione ha sulla materia familiare: esso, riconosciuto fin dagli albori della giurisprudenza costituzionale, riguarda le regole di comportamento conformi ai principi inviolabili di tutela della dignità umana e del reciproco rispetto tra le persone e non è da intendersi come morale comune o media[13]. Ogni ulteriore considerazione, che può estendersi anche alla gestione concreta della eventuale fase patologica del matrimonio, deve riconoscere questo punto di partenza.
[1] Cfr. Vincenzo Scalisi, La «famiglia» e le «famiglie», in AA. VV., La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive, Cedam, Padova, 1986, p. 276 ss., in cui, sin dagli anni ottanta, l’Autore prospetta l’esistenza di una molteplicità di modelli. Cfr., altresì, Carlo Mazzù, La famiglia degli affetti, in Studi in onore di Antonio Palazzo, Torino, 2009, 2, p. 527 ss. Si segnala, inoltre, Andrea Zoppini, Tentativo di inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in Enrico Moscati, Andrea Zoppini (a cura di), I contratti di convivenza, Giappichelli, Torino, 2002, p. 23 s., secondo cui “la scelta di guardare non più alla famiglia, ma alle famiglie (…) pone tuttavia il problema del valore orientante del modello che si prende a riferimento”. Francesco Donato Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, in particolare p. 520 ss., ove si osserva che “il modello costituzionale di cui all’art. 29 è vincolante per il giurista, ancorché ciò non escluda la rilevanza di rapporti parafamiliari”. In effetti la tendenza della dottrina è quella ormai di ammettere l’esistenza di una pluralità di modelli, ancorché riconoscendo al matrimonio il significato di “istituto centrale del sistema familiare”, Giovanni Bonilini, La famiglia, in Dir. civ., diretto da Nicolò Lipari e Pietro Rescigno, coordinato da Andrea Zoppini, vol. I, t. 2, Giuffrè, Milano, 2009, p. 70. In senso opposto, Marilena Gorgoni, Le formazioni sociali a valenza familiare, in Manolita Francesca, Marilena Gorgoni (a cura di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, Esi, Napoli, 2009, p. 1 ss.; Giovanni Giacobbe, Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale, in Dir. Fam., 2006, p. 1230 ss., il quale conclude affermando che “sembra emergere in modo univoco l’esistenza, nel sistema ordinamentale vigente, di un preciso e puntuale modello di famiglia che, nella unitarietà della sua configurazione normativa, esclude che ogni altra e diversa ipotesi di aggregazione sociale possa essere qualificata come famiglia”.
[2] È l’espressione utilizzata nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, III sezione civile, 3 aprile 2009, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 1905, annotata da Gilda Ferrando, Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, p. 911.
[3] Insiste sulla necessità che le trasformazioni della famiglia siano accettate dalla coscienza sociale, prima di divenire legge Francesco Galgano, Diritto privato, XIII ed., CEDAM, Padova, 2006, p. 801 ss. Cfr., altresì, Diana Vincenzi Amato, La famiglia e il diritto, in Piero Melograni (a cura di), La famiglia italiana dall’800 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 670-674.; Gilda Ferrando, I rapporti personali tra coniugi: principio di eguaglianza e garanzia dell’unità della famiglia, in Michele Sesta, Vincenzo Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, ESI, Napoli, 2006, p. 139 ss.; Mario Bessone, Guido Alpa, Andrea D’angelo, Gilda Ferrando, Maria Rosa Spallarossa, La famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli, Bologna, 2002, p. 19 ss.
[4] Sulla valorizzazione del “rapporto” familiare, cfr. Giovanni Furgiuele, Libertà e famiglia, Giuffrè, Milano, 1979, p. 59 ss.
[5] Cfr. Luigi Mengoni, La famiglia in una società complessa, in Iustitia, 1990, p. 10; Francesco Donato Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 509 ss.
[6] Cfr. Laura Remiddi, La nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze, in www.giudicedonna.it, n. 3, 2015, pp. 1-7; Michele Sesta, Commento all’art. 1, c. 1, Legge 20 maggio 2016, n. 76, in Michele Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle convivenze, Giuffrè, Milano, 2017, p. 169 ss.; Id., La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Famiglia e Diritto, 2016, p. 881; sia consentito, altresì, rinviare a Simona Attollino, Nuovi modelli familiari. Considerazioni a Consiglio di Stato n. 4899 del 2015 sulla trascrivibilità del matrimonio omosessuale, in www.statoechiese.it, n. 17, 2016, pp. 1-28.
[7] Si vedano Corte di Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331, ma anche Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380.
[8] Rispetto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1343 del 20 gennaio 2011 il rilievo è di Francesco Prosperi, La vitalità del matrimonio-rapporto quale principio di ordine pubblico italiano, la maggiore disponibilità dell’ordinamento italiano nei confronti dell’ordinamento canonico e il principio di eguaglianza nell’ordinamento europeo, in Giur. it., 2011, 10, p. 2015 ss.
[9] Così Jilia Pasquali Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità, cit., pp. 1-23
[10] Vedi articolo 1, comma 65, L. 76/2016. “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.” Sul tema, cfr. Gilda Ferrando, Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016, Zanichelli, Torino, 2016, pp. 1-16
[11] Cfr. Luigi Balestra, Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni, in Giur. it., 2016, p. 1779 ss.
[12] Commission on European Family Law, Principles, in Europa e diritto privato, 2009, p. 248 ss. Sul tema, cfr. Antonio Lamorgese, L’assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale, in Questione e Giustizia, 11.03.2016, pp. 1-10; Denise Amram, Angela D’angelo (a cura di), La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Cedam, Padova, 2011, p. 133.
[13] Corte costituzionale, sentenze n. 9 del 1965 e n. 368 del 1992. In dottrina, cfr. Michela Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 00, 02.07.2010, pp. 1-32.
Il provvedimento che ha costituito l’oggetto della presente riflessione, pur coinvolgendo alcuni temi classici dell’intera disciplina matrimoniale concordataria, si colloca, nei suoi aspetti sistematici, nella prospettiva evolutiva della materia familiare, sostanziale e processuale.
Il testo, apprezzabile per chiarezza espositiva e fluidità dell’argomentazione, intreccia sapientemente i principi civilistici operanti nel giudizio di divorzio e le peculiarità della pronuncia di nullità matrimoniale canonica, riconoscendo dignità e autonomia istituzionale ai reciproci ordinamenti giuridici.
I meriti della sentenza n. 9004 sono, quindi, numerosi.
Sul tracciato innovatore delle Sezioni unite del 2014 – non espressamente richiamate dal Supremo Collegio, ma in evidente linea di continuità – si conferisce nuova linfa ai portati attuativi del principio supremo di laicità dello Stato, fulcro e punto di raccordo all’interno del dialogo tra i sistemi giurisdizionali. La laicità, nel rispetto della distinzione degli ordini, spiega i suoi effetti nell’interpretazione degli obblighi concordatari e, in particolare, del pieno rispetto del principio di indipendenza e sovranità reciproci, nonché di collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese imposto dall’art. 1 dell’Accordo di Villa Madama.
Non violano neanche gli impegni concordatari posti dall’art. 8 del medesimo Accordo i meccanismi processuali preclusivi all’efficacia del riconoscimento ecclesiastico, così come enucleati dalla sentenza n. 9004/2021: permane, infatti, in capo allo Stato la competenza sulla “disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari”.
La laicità implica il dualismo, non è indifferente, né esclude la religione dalla sfera pubblica, il cui peso si è storicamente esercitato attorno ad alcuni nuclei di potere, tra i quali l’efficacia civile della propria giurisdizione, specie in materia matrimoniale.
Come il costante interesse della giurisprudenza nei confronti di queste tematiche dimostra, i contrappesi legislativi apposti con l’accordo di revisione del 1984, modificativo del concordato lateranense, sono stati sottoposti al test di laicità, con esiti soddisfacenti seppure faticosi.
Insomma, i tentativi di attuazione di una laicità vivente[1] che la giurisprudenza di legittimità aveva ampiamente avviato proprio nella materia matrimoniale, ora scorgono una loro definitiva consacrazione.
[1] L’espressione è di Jlia Pasquali Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in www.statoechiese.it, n. 27, 2014, pp. 1-23.