Dopo aver effettuato una breve panoramica sulle procedure volte alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento regolate dalla l. n. 3 del 2012, necessaria per il loro corretto inquadramento sistematico, e dopo aver delineato la loro collocazione nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’autore circoscrive il campo di indagine allo studio degli effetti generati dalla mancata previsione normativa dell’interruzione dei processi pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione dei beni dando una soluzione operativa finalizzata a colmare la lacuna normativa. L’autore, inoltre, mediante l’applicazione analogica di norme contenute nell’ordinamento, dimostra come il liquidatore possa esperire azioni giudiziarie in favore della massa dei creditori anche in mancanza di una espressa previsione normativa che gli attribuisca la legittimazione attiva al loro esperimento.
After a short overview of the process (regulated by the law nr. 3/2012) used in order to solve the crisis caused by the over-indebtedness, once it has been placed within the limits of the Code for company crisis and insolvency, the author specifies his study on the effects created by the lack of a regulatory prediction for pending trials when the liquidation procedure begins, giving an operative solution aimed at filling the regulatory gap.
Furthermore the author shows - implementing the regulations included in the set of rules - how the liquidator can accomplish legal actions in favor of the creditors even if there are no regulatory predictions giving him legitimacy to undertake the legal action.
Francesco Angeli - Le azioni a tutela della massa dei creditori dalla legge sul sovraindebitamento al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
1. Premessa: la regolazione del sovraindebitamento nel vigente ordinamento concorsuale. - 2. Il debitore ed i creditori: luci ed ombre in relazione al bilanciamento degli interessi giudizialmente garantiti tra processi pendenti ed azioni giudiziarie al cospetto di una norma strutturalmente incompleta. - 3. La tutela degli interessi dei creditori tra le nuove azioni codificate e quelle non espressamente codificate. - 4. Conclusioni.
Il problema della gestione delle crisi dei c.dd. soggetti non fallibili rappresenta un profilo che, per lungo tempo trascurato da parte del legislatore, appare oggi centrale nelle nuove disposizioni che, diacronicamente, hanno interessato i non facili rapporti che si generano fra creditore e debitore in difficoltà[1].
L’evoluzione della normativa “fallimentare” sembra caratterizzata da una progressiva presa di coscienza da parte del legislatore della inopportunità di ancorare la gestione delle crisi economiche a procedure rigide, di natura squisitamente giudiziale e con finalità prevalentemente liquidatorie[2]. Sembra cioè rinvenibile un progressivo abbandono dell’idea della crisi dei soggetti economici quale evento socialmente rimproverabile sanzionabile con il fallimento, per aderire ad una concezione della “crisi” come evento che, pur se da evitare, risulta essere una eventualità prevedibile nelle moderne economie e, dunque, da gestire tramite rimedi giuridici adeguati[3].
La necessità di prevenire tempestivamente la crisi dell’imprenditore al fine di evitare il suo fallimento, nel corso degli anni, ha indotto il legislatore ad inserire nell’alveo della legge fallimentare regolata dal R.d. n. 267 del 1942, degli strumenti di composizione della crisi alternativi al fallimento ed al concordato preventivo. Nell’anno 2006, in seno alla prima strutturale riforma del sistema concorsuale, sono stati introdotti alcuni procedimenti volti a risolvere la crisi dell’impresa mediante procedure privatistiche e demandando il controllo giudiziale alla sola fase di omologazione degli accordi raggiunti tra debitore e creditori. Tuttavia il risultato degli interventi si è ridotto ad un corpo di norme non organico e, a volte, anche di difficile interpretazione per cui spesso, per dirimere i contrasti giurisprudenziali insorti tra le varie corti territoriali, si è reso necessario l’intervento del giudice di legittimità[4].
Da qui la necessità di rivisitare integralmente la materia concorsuale al fine di restituirle sistematicità ed organicità in considerazione del nuovo contesto economico e sociale in cui operano le imprese, specialmente nell'attuale contesto storico[5], ma anche alla luce della crisi economica generalizzata che ha colpito anche il piccolo imprenditore e l'insolvente civile[6].Con l’introduzione della l. n. 3 del 2012[7] nell’ordinamento, non solo sono state previste varie procedure che permettono all’insolvente civile[8] di risolvere la crisi da sovraindebitamento che lo affligge ma sono state anche rese le definizioni di consumatore e di sovraindebitamento che fino a quel momento non erano adeguatamente codificate, necessarie per delineare il perimetro soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma[9]. In particolare nell’ordinamento concorsuale sono state introdotte tre procedure volte alla risoluzione della crisi da sovrandebitamento che sono il piano del consumatore e l’accordo, entrambe di matrice negoziale e la liquidazione dei beni di matrice liquidatoria[10]. La mancanza di una esatta ed univoca codificazione della definizione di consumatore[11], ha generato un diverso trattamento del medesimo soggetto sovraindebitato in relazione all'applicazione delle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012 tant'è che, quantomeno inizialmente, la platea dei debitori sovraindebitati che potevano accedere agli istituti risolutori era ristretta rispetto a quella attuale[12] che accoglie, invece, non solo i consumatori ed i piccoli imprenditori individuali ma anche tutti quei soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure previste dalla l. fall. a causa del mancato superamento dei prescritti limiti dimensionali[13].
La possibilità di prevedere delle procedure di definizione dell’insolvenza civile, il cui accesso è consentito anche ai soggetti “non fallibili”, non può essere che condivisa sotto vari profili.
In primo luogo una parte rilevante di soggetti[14] che non potevano accedere agli istituti previsti dalla l. fall. per regolamentare la loro insolvenza, si trovavano in balia dei creditori che, anche in modo confusionario, aggredivano i loro beni mediante esecuzioni individuali che non portavano a risultati soddisfacenti di recupero del loro credito.
In secondo luogo il debitore, non avendo a disposizione strumenti risolutori del suo sovraindebitamento, si trovava per un considerevole tempo con un carico di debiti che non poteva essere soddisfatto se non mediante accordi transattivi spesso di difficile conclusione e spesso non rispettosi del principio dell'ordine delle prelazioni.
Infine il debitore sovraindebitato non poteva mai sperare nella sua ripartenza intesa nel senso che non poteva mai rientrare attivamente nel sistema economico.
Un ulteriore impulso volto a rinnovare ed armonizzare l'ordinamento concorsuale nella sua interezza, è stato dato con la promulgazione della l. delega n. 155 del 2017, che contiene la delega legislativa con la quale sono state fornite all’organo esecutivo le linee guida per l’attuazione della riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza, con la quale si è finalmente concretizzata l’opportunità di rivisitare l’intera materia concorsuale e di introdurre nel contesto del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza anche le procedure volte alla risoluzione della crisi da sovraidebitamento. Questo permetterà di rimodulare le procedure da sovraindebitamento adattandole alle esigenze del periodo storico che stiamo attraversando e favorendone l’accesso da parte dei soggetti interessati[15].
In materia di sovraindebitamento, con la promulgazione della l. n. 146 del 18 dicembre 2020, si è avuto un ulteriore intervento normativo con il quale il legislatore, anticipando l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza[16], ha previsto che il debitore non possa accedere ai benefici della l. n. 3 del 2012 solo nel caso in cui abbia contratto le sue obbligazioni con colpa grave o malafede[17], ha introdotto una procedura di risoluzione della crisi riservata al debitore incapiente[18], ed ha concesso al liquidatore della procedura di liquidazione dei beni sia la legittimazione attiva alla prosecuzione dei giudizi pendenti alla data del decreto di apertura della procedura sia la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione revocatoria[19].
Le modifiche apportate alla legge sul sovraindebitamento a seguito dell’introduzione della l. n. 146 del 2020, in alcuni casi appaiono, però, una mera trasposizione di alcuni precetti normativi contenuti nel Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, trasposizioni che potrebbero portare ad uno stallo dell’applicazione della norma in quanto non adeguatamente armonizzati con l’intero impianto della l. n. 3 del 2012 tutt’ora vigente.
In particolare, con il presente studio, si intende soffermarsi su due aspetti significati della riforma normativa ed in tale ottica si evidenzia l’antinomia tra la disposizione dell’art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 che impone al giudice di accertare la mancanza di atti in frode compiuti dal debitore quale causa di inammissibilità all’accesso alla procedura di liquidazione dei beni e la correlata possibilità, prevista dall’art. 14 decies l. n. 3 del 2012, dell’esperimento dell’azione revocatoria da parte del liquidatore di atti in frode compiuti dal debitore che è stato ammesso alla medesima procedura li liquidazione dei beni.
Si evidenzia, inoltre, l’ulteriore criticità rilevata nella previsione contenuta nell’art. 14 decies l. n. 3 del 2012. Il precetto normativo in questione se da un lato concede la legittimazione al liquidatore di proseguire i processi pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione di cui è parte il debitore, dall’altro lato non dispone che il decreto giudiziale di apertura della procedura è causa di interruzione dei processi medesimi.
Anche se si apprezza lo sforzo del legislatore volto a rendere maggiormente applicabili le procedure di risoluzione della crisi del sovraindebitamento, purtroppo l’intervento normativo è apparso disorganico e, in alcuni casi, anche confuso al punto tale da rendere necessario un elevato lavoro interpretativo finalizzato all’applicazione della norma.
Se è pur vero che la recente introduzione della novella normativa nell'ordinamento concorsuale è ancora, di fatto, priva di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, essa appare comunque, a maggior ragione, degna di una approfondita analisi necessaria per addivenire alla risoluzione dei contrasti che genera nella sua applicazione concreta.
[1] M. Parrinello, Ragioni dell'impresa e sovraindebitamento, in giustiziacivile.com, 2019, p. 29 ss.
[2] C. Camardi, Il sovraindebitamento dopo il codice della crisi. Il diritto privato che cambia e la dogmatica civilistica, in Riv. dir. priv., 2020, pp. 487-532.
[3] D. Vattermoli, La disciplina del sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza, Commento a dec. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); in giustiziacivile.com, 2019, p. 17 ss.
[4]A. Benocci, Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: rivoluzione culturale o make-up di regolamentazione?, in Giurispr. comm., 2017, p. 759.
[5] Per un maggiore approfondimento si veda L. Mezzasoma, Covid-19, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sovraindebitamento con riferimento all’ordinamento italiano, in Le Corti Umbre, 2020 e, tradotto in lingua spagnola, in Revista critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n. 17/2020, p. 915 ss.
[6]S. Pacchi, I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento, in AA.VV., Il sovraindebitamento del consumatore negli ordinamenti di matrice latina e nel modello statunitense, Pisa, 2019, p. 97.
[7] In particolare il legislatore ha introdotto tre procedure, per le quali è legittimato alla loro richiesta solo il debitore, che sono volte alla risoluzione della sua crisi da sovraindebitamento. Anche se la finalità delle tre procedure appare unica, cioè quella di addivenire alla soluzione della crisi da sovraindebitamento, in esse si evidenziano varie differenze ed in particolare una di queste, risiede nel fatto che mentre la procedura di piano del consumatore e la procedura di accordo tra il debitore ed i creditori si fondano su di una matrice negoziale, la procedura di liquidazione dei beni è di natura esclusivamente liquidatoria determinando lo spossessamento, seppur volontario di tutti i beni del debitore in favore della massa dei creditori rappresentata da un liquidatore giudiziale. Con la l. n. 3 del 2012 è stata introdotta la possibilità dell’esdebitazione dell’insolvente che è un istituto che opera dopo l’adempimento della procedura alla quale l’insolvente ha avuto accesso e previa verifica di determinati requisiti da parte del giudice. Con l’esdebitazione è possibile procedere alla cancellazione dei debiti dell’insolvente che residuano ancora dopo la chiusura di una delle procedure di sovraidebitamento.
[8] E. Pellecchia, La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia,
in Nuove leggi civ. comm., 2019, pp. 1134-1159.
[9] L'art. 18 del Codice del Consumo definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”. L'art. 6 della l. n. 3 del 2012 definisce consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
[10] A. Lolli e M.G. Paolucci, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Over-indebtedness crisis settlement procedures) in Il nuovo diritto delle società, 2020, pp. 923-959.
[11]Nello stesso senso Trib. Bergamo, (decr.), 12 dicembre 2014, che ha ritenuto che la definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 del codice del consumo (d.lg. 6 settembre 2005 n. 206) di matrice comunitaria.
[12] L'art. 31, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. Le start-up innovative, pertanto, non sono soggette alle “classiche” procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, bensì è previsto il loro assoggettamento, in via esclusiva, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio che la l. n. 3 del 2012 prima dell’estensione di tale disciplina alle start-up innovative, riservava agli imprenditori agricoli ed alle associazioni professionali.
[13] L'art. 1 l. fall. elenca i limiti dimensionali al di sotto dei quali l'imprenditore non può essere soggetto alle procedure concorsuali.
[14] Oltre all'insolvente civile non può accedere alle procedure previste dalla l. fall. anche l'imprenditore che non raggiunge i limiti dimensionali individuati dall'art. 1 della medesima legge ed i professionisti.
[15] P. Vella, L’impatto della Direttiva UE 2019/1023 sull’ordinamento concorsuale interno, in AA.VV., Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2020, p. 747.
[16] Nello stesso senso ed autorevolmente si veda L. Mezzasoma, La responsabilità patrimoniale del consumatore tra decreti «RISTORI» e interventi giurisprudenziali, in Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID 19, a cura di V. Rizzo, E. Llamas Pombo, G. Berti De Marinis, L. Mezzasoma, Napoli, in corso di pubblicazione, p. 477: “Il perdurare della situazione pandemica e la consapevolezza che le conseguenze nefaste anche in àmbito economico sono state e saranno particolarmente gravi ha portato il legislatore ad intervenire e, di fatto, ad anticipare l’entrata in vigore delle innovazioni previste in tema di sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Cosí, a fronte dei numerosi impulsi della dottrina e del contrasto giurisprudenziale che si veniva formando su importanti questioni5 , la l. n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione di un ulteriore decreto ristori, d.l. n. 137 del 2020), in vigore dal 25 dicembre del 2020, ha di fatto riscritto i profili piú significativi e critici della l. n. 3 del 2012.
[17] In tema di colpa si evidenzia che l’art. 7, comma 2 ter, l. n. 3 del 2012 dispone che “la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
[18] La definizione di debitore incapiente viene data dall’art. 14 quaterdecies l. n. 3 del 2012 “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione”.
[19] Di seguito viene riportato il nuovo testo dell’art. 10 decies, comma 1 e comma 2, l. n. 3 del 2012 “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori, secondo le norme del codice civile.”.
Il legislatore, con la promulgazione della l. n. 146 del 2020, ha apportato delle modifiche alle disposizioni contenute nella l. n. 3 del 2012, traslando in essa dei precetti normativi contenuti nel Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCII). Questo è quanto avvenuto nella procedura di liquidazione dei beni in materia di giudizi pendenti e di azione revocatoria difatti il precetto dell’art. 14 decises l. n. 3 del 2012[1] è stato sostituito, integralmente, dal precetto dell’art. 270 CCII senza però considerare che l’attuale impianto normativo nel quale è stato collocato, non lo sorregge.
Le disposizioni contenute nella l. n. 3 del 2012, ed in particolare quelle contenute nella procedura di liquidazione dei beni, nulla dispongono in merito alle sorti dei giudizi pendenti alla data di apertura della procedura di cui è parte il debitore quando, invece, l'art. 14 decies l. n. 3 del 2012 dispone che il liquidatore, se autorizzato dal giudice, può proseguire il processo pendente. Appare, quindi, necessario, rifarsi all’ordinamento processualistico ed a quello concorsuale vigente in materia per colmare la lacuna normativa[2] creata dalla previsione contenuta nell’attuale art. 14 decies l. n. 3 del 2012 che dispone che il liquidatore può chiedere al Giudice di essere autorizzato alla prosecuzione dei processi pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione dei beni[3] non tenendo in considerazioni che l’apertura della procedura non è causa di interruzione dei processi pendenti.
L’art. 299 c.p.c. tra le cause di interruzione del processo civile individua la perdita della capacità di stare in giudizio della parte[4], perdita di capacità tipicizzata dalla l. fall. che all’art. 43 sancisce il principio per il quale la capacità di stare in giudizio, a seguito dell’apertura della procedura fallimentare viene demandata al curatore il quale si sostituisce al debitore fallito[5].
Alla stessa stregua l’art. 43 l. fall.[6] dispone anche che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo[7]. Dalla lettura del dato normativo appare subito evidente che sussistono alcune difficoltà di natura interpretativa e processuale in particolar modo in relazione alla portata effettiva della norma in relazione al decorso dei termini di riassunzione del processo previsti dall’art. 305 c.p.c.[8].
In particolare si critica l’avarizia legislativa della disposizione normativa già in relazione alla difficile individuazione dell’apertura del fallimento in quanto mentre è inequivocabile che l’apertura del fallimento avviene mediante una sentenza, occorre analizzare gli effetti della sentenza in relazione ai soggetti che coinvolge[9]. Il principio generale sancisce che la sentenza acquista efficacia e, quindi, spiega i suoi effetti, nei confronti delle parti per le quali viene emessa, dal giorno del suo deposito in cancelleria. L’art. 16 l. fall. dispone che la sentenza di fallimento deve essere iscritta presso il registro delle Imprese per produrre le finalità della cosiddetta pubblicità notizia ed è da questo momento che spiega i suoi effetti nei confronti dei terzi[10].
Si rileva, quindi, una oggettiva impossibilità di deduzione normativa del termine di decorrenza dell’interruzione del processo pendente a seguito della sentenza di fallimento, tant’è che, al fine di evitare un susseguirsi di contestazioni in relazione alla decorrenza, e quindi alla correlata tempestività, della riassunzione del processo pendente, è intervenuto fermamente il giudice di legittimità che, con varie pronunce, ha sancito che il termine di riassunzione del processo interrotto a causa dell’intervenuto fallimento di una delle parti decorre dal giorno in cui il giudice investito del giudizio civile ne dichiara l’interruzione. Sul punto il giudice di legittimità ha emesso il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”[11].
La giurisprudenza non poteva che giungere a tale conclusione in quanto sarebbe stato inverosimile che l’interruzione di un processo, per intervenuto fallimento di una delle parti, potesse avvenire senza un provvedimento giudiziale emesso dal giudice investito dell’istruzione del processo.
È indubbio che la legittimazione attiva alla riassunzione del processo pendente risieda sia in capo al curatore fallimentare che in capo alle altre parti processuali, fermo restando che, laddove il processo abbia come petitum il riconoscimento di un credito da parte di un terzo nei confronti del fallito, la competenza a giudicare, ex lege, si trasferisce in capo al giudice delegato alla procedura fallimentare[12].
È anche indubbio che la conseguenza della riassunzione del processo pendente comporta che la successiva sentenza spieghi i suoi effetti nei confronti del fallimento e, conseguentemente, nei confronti della massa dei creditori[13].
Se è pur vero che in relazione alla procedura di fallimento il tema non riguarda l’interruzione del processo, che è espressamente prevista dalla legge, ma l’esatta individuazione del termine di decorrenza della riassunzione del processo interrotto, è anche vero che nella procedura di liquidazione dei beni regolamentata dalla l. n. 3 del 2012 non è prevista l’interruzione del processo pendente alla data di apertura della procedura né, tantomeno, l’apertura della procedura di liquidazione dei beni è prevista tra le cause di interruzione del processo elencate dall’art. 299 c.p.c.[14].
Stante la mancata previsione normativa dell’interruzione del processo pendente, è d’obbligo chiedersi, in analogia alla previsione normativa della procedura fallimentare, se anche l’apertura della procedura di liquidazione dei beni generi una interruzione del processo e se, nel caso, il liquidatore abbia la legittimazione attiva a chiederne la sua riassunzione o prosecuzione.
Se da un punto di vista meramente sostanziale ritenere che in via analogica l’apertura della procedura di liquidazione dei beni genera una interruzione del processo pendente, con la conseguente possibilità del liquidatore di riassumerlo, nella realtà normativa questo non appare possibile in mancanza di uno specifico precetto dispositivo.
È necessario, quindi, capire se l’ordinamento offre istituti processuali idonei a fare spiegare l’efficacia della sentenza anche nei confronti della massa dei creditori della procedura di liquidazione[15].
Lo spunto è offerto dall’art. 105 c.p.c. il quale dispone che ciascuno può intervenire in un processo già incardinato tra altri soggetti quando intende far valere un suo diritto inerente allo stesso processo[16].
Sulla scorta di tale previsione, ed a seguito di una interpretazione sistematica delle norme presenti nell’ordinamento[17], si ritenere che il liquidatore sia legittimato ad intervenire nel processo pendente, stante la connessione che intercorre tra la sua attività di liquidazione dei beni e lo spossessamento di questi in capo al debitore[18].
Ne discende, quindi, che gli effetti della sentenza spiegheranno anche riguardo al liquidatore che ne usufruirà in relazione alla sua attività liquidatoria[19].
La possibilità concessa al liquidatore di proseguire i processi pendenti, anche se collocata in un impianto normativo non adeguato, deve comunque essere accolta positivamente in quanto, anche se a seguito di una interpretazione sistematica, permette di dirimere le controversie che sino all'entrata in vigore della modifica normativa del dicembre 2020 erano tali da bloccare la corretta esecuzione della procedura di liquidazione dei beni.
Il medesimo lavoro di interpretazione sistematica, necessario per la corretta applicazione della norma, deve essere effettuato anche in relazione ad ulteriori fattispecie dello stesso precetto difatti proseguendo l’analisi dell’art. 14 decies (legge cit.) appare evidente la legittimazione attiva concessa al liquidatore in relazione all’esperimento di determinate azioni giudiziarie a tutela della massa dei creditori a condizione che il giudice investito della procedura ne autorizzi la loro proposizione[20].
Le azioni di competenza del liquidatore sono espressamente indicate dalla norma e, in particolare, l’art. 14 decies (legge cit.), dispone che il liquidatore può esercitare ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare. La norma dispone, altresì, che il liquidatore è legittimato ad esercitare le azioni volte al recupero dei crediti vantati dal debitore alla data di apertura della procedura di liquidazione dei beni[21].
La norma non elenca analiticamente le azioni per le quali il liquidatore può agire in giudizio ma traccia degli elementi che, se adeguatamente interpretati, le individuano precisamente.
In primo luogo occorre soffermarsi sul fatto che il liquidatore può esperire le azioni volte ad acquisire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio, il che significa che se da un lato può esperire le cosiddette azioni petitorie[22], dall’altro lato è pacifico che non può esperire le azioni necessarie per rendere nulli gli atti dispositivi di beni compiuti dal debitore prima dell’apertura della procedura di liquidazione e, pertanto non potrà esperire l’azione di simulazione. Si ritiene, invece, che il liquidatore possa comunque esperire, nell’interesse dei creditori, le azioni di nullità incidenti sugli elementi del contratto dispositivo. Si ritiene, inoltre, che il liquidatore possa azionare, nell’interesse del debitore, le cosiddette nullità di protezione che seppur colpiscono, di solito, singole clausole e non l’intero rapporto contrattuale, sono rilevabili d’ufficio e l’azione è imprescrittibile[23].
Secondo l’insegnamento che ci giunge dal diritto romano, le azioni petitorie sono tutte quelle azioni, previste dall’ordinamento, che spettano al proprietario per difendere il suo diritto di proprietà contro le turbative messe in atto da terzi e, conseguentemente, sono considerate azioni reali in quanto concesse a difesa del diritto reale della proprietà.
Le azioni petitorie, regolamentate dal codice sono individuabili nell’azione di rivendicazione, nell’azione negatoria, nell’azione di regolamento dei confini e nell’azione di apposizione dei termini.
Anche se tutte le azioni petitorie hanno uno stesso comune denominatore, che è riconducibile all’accertamento della proprietà del bene, è diversa la prova che l’attore deve produrre in giudizio. Difatti se mentre per l’azione negatoria, per l’azione di regolamento dei confini e per l’azione di apposizione dei termini, come prova è sufficiente produrre gli atti di proprietà risultanti dai pubblici registri, la prova da fornire per l’azione di rivendicazione è più complessa, cosiddetta probatio diabolica, in quanto l’attore dovrà produrre non solo il titolo relativo alla proprietà del bene, ma dovrà produrre anche tutti gli altri titoli di proprietà del bene oggetto dell’azione fino al titolo di acquisto originario[24]. Se l’azione di rivendicazione ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati la prova si raggiunge producendo tutti gli atti di proprietà trascritti presso il pubblico registro secondo le disposizioni di cui all’art. 2650 c.c.[25].
Se, invece, l’azione ha ad oggetto un bene mobile non registrato, la prova della proprietà del bene si può offrire mediante l’applicazione della regola del possesso vale titolo[26], prevista dall’art. 1153 c.c., secondo la quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui ne riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un titolo astrattamente idoneo[27].
A seguito della riscrittura del precetto[28] dell’art. 14 decies (legge cit.), ulteriore azione che può esperire il liquidatore è l’azione revocatoria di un atto dispositivo eseguito dal debitore prima dell’apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 2901 c.c.[29].
Anche se in seno alla l. n. 3 del 2012 non esiste una diretta correlazione tra la possibilità per il liquidatore di proporre l’azione revocatoria e gli atti in frode[30] compiuti dal debitore, si rileva che la sussistenza di tali atti compiuti dal debitore sembrerebbe rimanere un motivo di preclusione all’accesso alla procedura di liquidazione dei beni stante il disposto, immutato, dell’art. 14 quinquies (legge cit.)[31].
A parere di chi scrive, l’antinomia sussistente tra i due precetti normativi può, e deve, essere risolta secondo le disposizioni dell’art. 15 delle preleggi applicando alla fattispecie il criterio cronologico.[32] Mediante l’applicazione di tale principio, che dispone che la norma più recente abroga, di fatto, la norma precedente nella parte in cui sussiste il loro conflitto, si può affermare, che l’esistenza di un atto in frode compiuto dal debitore nel quinquennio antecedente al decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni non può essere considerato un elemento preclusivo all’avvio giudiziale della procedura stessa stante il presupposto che di tale atto se ne può chiedere l’inefficacia ai sensi dell’art. 14 decies (legge cit.)[33].
Nonostante il necessario procedimento interpretativo che deve essere adottato, la possibilità di disancorare l'apertura della procedura di liquidazione dei beni alla verifica della sussistenza di atti in frode compiuti dal debitore, demandando la tutela dei creditori alla possibilità concessa al liquidatore di esperire l'azione revocatoria, appare coerente con la natura concorsualistica propria della procedura di liquidazione dei beni.
[1] In relazione al testo previgente S. Giarrini, Procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3/2012 (Winding-up proceedings of the assets in the law n. 3/2012) in Giurispr. comm., 2016, pt. 1, pp. 712-750.
[2] M. Montanari, Profili processuali del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civ. comm., Milano, 2019, p. 890: “pensiamo: a) al dibattito agitatosi intorno al dies a quo dal quale far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio ipso iure interrotto per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento, dibattito che dovrebbe venire ad esaurimento con la previsione di cui all’art. 143, ult. comma, ult. periodo, CCII, a mente della quale esso termine «decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice»”.
[3] L’attuale impianto normativo non prevede l’interruzione del processo pendente alla data di apertura della procedura di liquidazione dei beni. Questo comporta la difficile applicazione della prosecuzione del processo pendente di cui all’art. 14 decies. Si è giunti, quindi, a ritenere che si potrà intervenire nel processo pendente alla data di apertura della liquidazione mediante l’intervento previsto dall’art. 105 c.p.c. L’art. 270, comma 5, dispone l’interruzione dei processi pendenti alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata e, conseguentemente la previsione della possibilità della prosecuzione del processo pendente prevista dall’art. 274 CCII è coerente con il sistema.
[4]G. Fauceglia e L. Panzani, La sorte dei rapporti processuali, Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2009, p. 466.
[5]Cass., 30 gennaio 2019, n. 2658, in laleggepertutti.it.
[6] Sul punto si veda anche F. Cossignani, Due questioni in tema di riassunzione del processo interrotto ex art. 43 legge fallim.,
in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, pt. 2, pp. 243-264.
[7]E. Staunovo Polacco, Massimario di merito, in A.A.V.V., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2018, p. 378.
[8]Cass., 30 novembre 2018, n. 31010, in laleggepertutti.it: “L'interruzione costituisce un arresto nel corso del processo, conseguente al verificarsi di taluni eventi, tassativamente indicati: morte della parte o del suo rappresentante legale; perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale e la cessazione di tale rappresentanza; morte, radiazione o sospensione del difensore. Al verificarsi di uno di tali eventi, la parte non è più nella possibilità di difendersi adeguatamente, e dunque, l'interruzione del processo è necessaria fino a quando non sia ristabilita la detta effettività”.
[9] E. Staunovo Polacco, in A.A.V.V., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2017, p. 1240.
[10] M. Ferro, Commento all’art. 43 L.F., La legge fallimentare, Padova, 2014, p. 614.
[11]Cass., 30 gennaio 2019, n. 2658, in giuricivile.it.
[12]Cass., 21 gennaio 2014, n. 1115, in brocardi.it: “Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare), l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio”.
[13] G. Fauceglia e L. Panzani, La sorte dei rapporti processuali, in Il Fallimento e altre procedure concorsuali, cit., p. 468.
[14] M. Fabiani, Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore e sui creditori, in A.A.V.V., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2019, p. 1161.
[15] F. Viola e G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 2009, p. 229, “Invero soltanto tramite la comprensione del sistema è possibile la esatta cognizione della singola norma”.
[16]Cass., 28 dicembre 2009, n. 27398, in G. Alpa e R. Garofoli, Codice di Procedura Civile, Trento, 2019, p. 436.
[17]N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, p. 205 che afferma: “L’interpretazione sistematica trae i suoi argomenti dal presupposto che le norme di un ordinamento costituiscono una totalità ordinata, e pertanto sia lecito ricorrere al c.d. spirito di sistema”.
[18]Cass., 30 dicembre 2016, n. 27528, in studiocerbone.com. “Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un “simultaneus processus”. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della “legitimatio ad causam”, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali”.
[19] M. Montanari, I rapporti tra fallimento e risoluzione giudiziale pendente nella prospettiva della Suprema Corte, in A.A.V.V., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2020, p. 777.
[20]D. Benincasa, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – le procedure in caso di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, 1° comma, lett. c), in Giur. it., 2019, p. 1943.
[21] F. Bottoni, Rivendicazione, regolamento confini e usucapione opposta dal convenuto, Nota a Trib. Macerata, 31 gennaio 2019, in Giur. it, 2020, pp. 572-577.
[22] M. Talamanca, Elementi di diritto privato romano, Milano, 2001, p. 228.
[23] Per un maggior approfondimento P. Perlingeri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2018, p. 575 ss.
[24] A. Natucci, L'onere della prova nell'azione di rivendica, in Nuova giur. civ. comm., 2015, pt. 2, pp. 531-548.
[25]Cass., 10 settembre 2018, n. 21940, in laleggepertutti.it.: “L’atto di accettazione dell’eredità non è idoneo a provare un titolo di acquisto originario, giacché la prova della successione del possesso presuppone la prova del possesso del dante causa; allo stesso modo, il contratto di vendita di un bene non prova, di per sè, l’acquisto del possesso da parte dell’acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell’immissione nel possesso dell’acquirente”.
[26] Per un maggiore approfondimento U. Petronio, Possesso vale titolo tra presunzione processuale e diritto sostanziale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2017, pt. 1, pp. 191-239.
[27]Cass., 27 gennaio 2017, n. 1593, in laleggepertutti.it.
[28]Art. 14 decies modificato dalla l. n. 146 del 18 dicembre 2020.
[29]M. Ferro, Commento all’art. 66 L.F., in La legge fallimentare, Padova, 2014, p. 822.
[30] Sul punto prima dell’introduzione della modifica normativa vedi anche V. Baroncini, Apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e atti in frode ai creditori, Nota a decreto Trib. Lecco, sez. I, 28 giugno 2018; decreto Trib. Lecco, sez. I, 6 novembre 2018, in Giur. it., 2019, pp. 576-581.
[31]A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 176 del 18 dicembre 2020, che ha anche introdotto la legittimazione attiva in capo al liquidatore dell’esperimento dell’azione revocatoria, l’art. 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 del 2012 è comunque rimasto immutato “Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.”.
[32]P. PERLINGERI, Fonti e interpretazione, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2020, p. 351 “L’antinomia è risolta applicando una delle disposizioni in contrasto (apparente), in quanto deroga, abroga l’altra, perché a volte gerarchicamente superiore”.
[33]Nello stesso senso P. PERLINGERI, Fonti e interpretazione, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 54 che autorevolmente sancisce che: “Si prospetta prezioso il compito del giurista di vigilare sulla regolarità formale e sostanziale di una confusa ed eterogenea produzione di regole, bisognosa di controlli sotto il profilo sia della legittimazione e del procedimento formativo sia della ragionevolezza dei contenuti”.
Con la promulgazione del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza[1], sono state compiutamente regolamentate anche le procedure da sovraindebitamento[2] che trovano in esso una corretta collocazione sistematica generando l’armonizzazione anche delle norme relative all’interruzione dei processi pendenti ed alle norme relative alla regolamentazione degli atti in frode compiuti dal debitore sovraindebitato.
L’art. 270, comma 5, del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza sancisce che i processi pendenti, alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata sono interrotti[3].
Anche se la previsione normativa non è espressamente prevista per la procedura di liquidazione controllata, la stessa è comunque applicabile stante l’espresso rinvio alla disposizione resa per la procedura di liquidazione giudiziale. In particolare l’art. 143, comma 3, del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza sancisce che l’apertura della procedura di liquidazione determina l’interruzione del processo e sancisce, inoltre, che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice. Il dettato della novella normativa trova la sua genesi nelle pronunce giurisprudenziali che si sono uniformemente orientate nel corso dell’ultimo decennio, come precedentemente evidenziato nel presente contributo.
Purtroppo la norma, anche se di nuovo conio, pur fissando, inequivocabilmente, il dies a quo dell’interruzione del processo non risolve le incertezze che coinvolgono le sorti dei processi pendenti e dell’efficacia delle relative sentenze.
Il perimetro del presente contributo deve essere circoscritto fino al punto di riuscire a individuare prima ed a colmare poi, le lacune della norma concorsuale.
È indubbio che l’apertura della procedura di liquidazione è causa di interruzione dei processi pendenti, come è indubbio che il termine per la loro riassunzione decorre da quando il giudice investito dell’istruttoria del processo ne dichiara l’interruzione. Ciò nonostante ancora una volta, neanche con la nuova norma, viene regolamentata la fattispecie, non inusuale, che coinvolge l’(in)efficacia delle sentenze emesse senza l’intervenuta interruzione dei processi pendenti.
Per espressa previsione normativa è il giudice investito del processo pendente, e non il giudice delegato alla procedura di liquidazione controllata, che è legittimato a decretarne la sua interruzione e, se il processo viene riassunto, la successiva sentenza spiega i suoi effetti tra le parti. Ma se il giudice non viene portato a conoscenza delle parti dell’intervenuta procedura di liquidazione controllata, le sorti della successiva sentenza non possono essere che ricondotte ad una inefficacia, sia formale che sostanziale, di quanto in essa statuito in relazione a tutte le parti del giudizio[4].
Ciò comporta che la parte interessata al giudizio, di fronte ad una sentenza che non è idonea a spiegare i propri effetti, si vedrà costretta a riproporlo, fatta salva la prescrizione del diritto e la decadenza relativa alla possibilità di esperire l’azione, con un aggravio di spese da quantificare anche in termini di durata del processo che dovrà essere nuovamente incardinato[5].
La norma, anche alla luce delle disposizioni del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, non appare coerente con il sistema, sia dal lato processuale che dal lato sostanziale, in quanto non mette neanche al riparo da un comportamento, in ipotesi, non leale della parte che non ha interesse a fare decretare l’interruzione del processo dal giudice.
Se si parte dall’assunto che l’apertura della liquidazione controllata è motivo di interruzione del processo pendente e che l’interruzione la dichiara il giudice che istruisce il processo stesso, necessariamente si deve desumere che il processo pendente deve considerarsi interrotto nella fase processuale in cui si trova, nel giorno di emissione della sentenza di apertura della liquidazione controllata annullando, di fatto, tutti gli atti processuali successivi e mantenendo, invece, efficaci tutti gli atti processuali svolti anteriormente alla sentenza di apertura della liquidazione controllata, sia nel caso in cui il processo pendente venga ritualmente riassunto dalle parti, che nel caso in cui il processo non venga ritualmente interrotto. Questo permetterebbe non solo di salvaguardare tutta la fase processuale già istruita ma nel caso di mancata interruzione del processo, permetterebbe alla parte interessata di non ottenere una sentenza inefficace, con la conseguenza di proporre una nuova azione giudiziale che potrebbe risultare prescritta o per la quale la possibilità di proposizione dell’azione potrebbe essere oggetto di decadenza.
Il Codice delle Crisi di Impresa e dell’insolvenza ha ampliato l’alveo delle azioni a disposizione del liquidatore volte a tutelare gli interessi sia del debitore che della massa dei creditori[6].
Occorre subito precisare che il liquidatore ha la legittimazione attiva ad esperire le azioni volte al recupero dei crediti e le azioni volte a rientrare nel possesso dei beni facenti parti del patrimonio del debitore, che sono individuate nelle azioni possessorie in precedenza analizzate[7].
Occorre, inoltre, precisare anche che l’art. 274 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza concede al liquidatore la legittimazione attiva all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria regolamentata dall’art. 2901 del c.c.[8].
L’innesto della previsione normativa si è reso necessario alla luce della insussistenza tra le cause di inammissibilità della procedura e del compimento degli atti in frode ai creditori compiuti dal debitore. Appare logico che l’insussistenza della causa di inammissibilità è coerente con la novella normativa che ha introdotto l’azione revocatoria tra le azioni esperibili dal liquidatore[9].
In questa sede è necessario anche analizzare e verificare se il liquidatore, nella procedura di liquidazione controllata, abbia la legittimazione attiva ad esperire ulteriori azioni giudiziarie, anche in assenza di una specifica previsione normativa[10].
In particolare, si ritiene circoscrivere il campo di indagine alla possibilità in capo al liquidatore di esperire l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo della società debitrice nei confronti della quale la procedura di liquidazione controllata è stata aperta. Per dimostrare quanto asserito è necessario, seppur limitatamente ai presupposti soggettivi, analizzare ogni singola azione, per poi arrivare ad appurare se esse, o di una di esse, siano esperibili anche in seno alla procedura di liquidazione controllata seppur ciò non sia espressamente previsto dal dettato normativo.
Le azioni di responsabilità che l’ordinamento civilistico regolamenta sono tre e sono dettagliatamente previste dall’art. 2392 c.c., dall’art. 2394 e dall’art. 2395 c.c.[11].
L’art. 2392 c.c. prevede che gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quando non adempiono ai doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze[12]. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. Da qui discende che la legittimazione attiva all’esperimento dell’azione è in capo ai soci della società[13].
L’art. 2394 c.c. prevede che gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali a seguito dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e prevede, inoltre, che l’azione può essere proposta solo quando il patrimonio risulta essere insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti[14].
La legittimazione alla proposizione dell’azione è in capo ai creditori.
La medesima azione è prevista dall’art. 2476 c.c. in materia di società a responsabilità limitata.
L’art. 2395 c.c. completa la disciplina della responsabilità civile degli amministratori[15] prevedendo che il risarcimento del danno[16] spetta anche al singolo socio o al terzo quando vi è la prova che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore[17].
Delineato il perimetro che circoscrive l’àmbito soggettivo di applicazione delle azioni di responsabilità, è necessario vslutare, tramite una indagine circostanziata, se all’interno di esso può risiedere anche per il liquidatore la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione, anche in assenza di una specifica norma.
Per dimostrare l’assunto è necessario partire dalla considerazione che la procedura di liquidazione controllata è una procedura di stampo concorsuale nella quale la massa dei creditori ha interesse a far liquidare giudizialmente il patrimonio del debitore. Ne discende che l’apertura della procedura se, da un lato, è volta garantire il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, dall’altro lato, a seguito dello spossessamento del debitore, permette anche la liquidazione del patrimonio stesso. Laddove il patrimonio del debitore, comparato all’ammontare dei suoi debiti, risultasse incapiente, l’amministratore della società sarebbe responsabile nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., per il danno a loro cagionato quantificabile nel differenziale negativo tra patrimonio liquidato e debiti accertati[18]. Alla stessa stregua appare ora evidente, con l’applicazione di un procedimento logico, che i creditori, che al cospetto della procedura giudiziale sono rappresentati dal liquidatore, possano trasmettere in capo ad esso la legittimazione attiva ad esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall’art. 2394 c.c., e, conseguentemente legittimare il liquidatore possa esperire l’azione risarcitoria nei confronti dell’organo di gestione e dell’organo di controllo della società assoggettata alla procedura di liquidazione controllata anche in mancanza di una espressa previsione normativa.
[1] Le disposizioni del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza acquisteranno efficacia dal 1° settembre 2021.
[2] V. Baroncini, Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (The news regarding over-indebtedness in the light of Law 19 October 2017, n. 155 and of the Code of business crisis and insolvency), in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019, pt. 1, pp. 401-431.
[3] C. Pecoraro, interruzione e riassunzione del giudizio in cui è parte il fallito, in A.A.V.V., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2019, p. 137. “La norma promuove l’interesse a favorire un’accelerazione nella definizione di rapporti processuali pendenti. Sotto il regime previgente, infatti, poteva aversi che giudizi pendenti alla data dell’apertura della procedura non fossero dichiarati tempestivamente interrotti con l’inconveniente di vulnerare l’autonomia di azione del curatore e generare gravi inefficienze nella gestione delle procedure concorsuali”.
[4]Cass., 13 settembre 2019 n. 22925, in laleggepertutti.it.
[5] P. Celentano, Fallimento e concordati, Torino, 2008, p. 416.
[6] L. Della Tommasina, Le azioni revocatorie nella liquidazione controllata dell’impresa agricola, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2020, pp. 1037-1063.
[7] M. Montanari, Profili processuali del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civ. comm., 2019, p. 890: “liquidatore «esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti», e, al secondo comma, che «esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità”.
[8] L. della Tommasina, Le azioni revocatorie nella liquidazione controllata dell’impresa agricola, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020 p. 1037.
[9] V. Baroncini, Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (The news regarding over-indebtedness in the light of Law 19 October 2017, n. 155 and of the Code of business crisis and insolvency), in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019, pt. 1, pp. 401-431.
[10] P. PERLINGERI, Fonti e interpretazione, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 17, sancisce che: “L’armonizzazione tra le fonti esige dal giurista un impegno costante al fine di individuare il complesso delle fonti vigenti in un determinato territorio (fonti nazionali, sovranazionali, locali) e di comporle a sistema normativo da applicare al caso concreto”.
[11] N. De Luca, Azione di responsabilità per danni diretti ai terzi (art. 2395 c.c.): prescrizione, onere della prova, territorialità, in Le Società, 2020, pp. 1221-1226.
[12]Cass., 26 gennaio 2018, n. 2038, in ildiritto.it.: “nelle azioni sociali di responsabilità il danno risarcibile non può essere automaticamente liquidato, neppure dopo il fallimento della società, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo: chiaro essendo, in verità, che quel criterio può peccare non solo per eccesso, ma anche per difetto, come nelle ipotesi in cui una parte delle perdite di bilancio, per qualunque ragione, sia venuta meno: in definitiva, il solo principio corretto essendo quello secondo cui va imputato, con la migliore approssimazione possibile, all’amministratore inadempiente tutto e solo il danno causalmente ricollegato alla sua condotta, il quale, dunque, ben può non coincidere con l’intera perdita iscritta a bilancio nel momento in cui questo venga esamina”.
[13] G.F. Campobasso, Diritto commerciale, Milano, 2019, p. 383.
[14] G.F. Campobasso, Diritto commerciale, cit., p. 383.
[15] N. De Luca, Azione di responsabilità per danni diretti ai terzi (art. 2395 c.c.): prescrizione, onere della prova, territorialità, Nota a sent. Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 11 maggio 2020, in Le Società, 2020, pp. 1221-1226.
[16] D. Cesiano, La responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno da violazione dell’art. 2486, 2 comma, c.c. Le novità introdotte dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2020, pt. 1, pp. 693-726.
[17] Cass., 16 febbraio 2016, n. 2986, in laleggepertutti.it.
[18] D. Cesiano, La responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno da violazione dell art. 2486, 2 comma, c.c. Le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2020, pt. 1, pp. 693-726.
La panoramica delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento offerta in questo studio sottolinea la mutazione che l’ordinamento concorsuale italiano ha subito negli ultimi 20 anni, una mutazione che si è resa necessaria non solo per adeguare la norma coniata nel lontano 1943 e, quindi, in vigore, da quasi 80 anni, ma anche necessaria ad attualizzare le norme concorsuali all’attuale momento storico.
L’attuazione di un Codice unico nel quale sono state collocate tutte le norme di natura concorsuale, permetterà di bloccare il processo di decodificazione che nel corso del tempo ha dato luogo ad una normazione spesso incompleta e frammentaria[1].
La regolamentazione di tutte le procedure concorsuali all’interno di un Codice ha permesso al legislatore di operare rinvii alle disposizioni che riguardano la medesima fattispecie nelle differenti procedure addivenendo, quindi, ad una regolamentazione unitaria ed armonizzata dell'intero impianto normativo.
In particolare, si è giunti alla conclusione che anche se nel dato normativo contenuto nella l. n. 3 del 2012 non è prevista l’interruzione del processo pendente a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione dei beni, è comunque possibile trasportare gli effetti della successiva sentenza di tale processo all’interno della procedura liquidatoria. La tesi prospettata permette di salvaguardare le attività processuali svolte dalle parti e dal giudice senza renderle vane a seguito della carenza del dato normativo tutelando anche i diritti delle parti che non sono costrette ad incardinare un nuovo processo[2].
Conseguentemente si è giunti a dimostrare che se anche il Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza fissa i criteri relativi all’interruzione del processo, è possibile cristallizzare gli atti processuali compiuti all’insorgere della procedura di liquidazione anche in assenza di una effettiva previsione normativa[3].
Si è cercato di dimostrare come la procedura di liquidazione dei beni sia ammissibile, contrariamente a quanto letteralmente disposto dal precetto normativo, anche di fronte alla sussistenza di atti in frode ai creditori compiuti dal debitore nel quinquennio antecedente al deposito della domanda.
Si è, infine, giunti alla conclusione che il liquidatore della procedura di liquidazione controllata, in mancanza di una disposizione contraria, ha la legittimazione attiva alla proposizione di azioni a tutela della massa dei creditori anche in assenza di una specifica codificazione delle stesse.
Con il presente contributo si è, quindi, dimostrato che anche quando la legge non prevede determinate fattispecie giuridiche e laddove la loro mancata previsione sia considerata una lacuna, mediante l’interpretazione sistematica delle norme presenti nell’ordinamento è sempre possibile colmare la lacuna evitando, quindi, il blocco operativo che potrebbe generare la singola disposizione letta nella sua individualità letterale. Da qui ne discende che compito del ricercatore è anche quello di trovare, e provare, un iter logico che porti alla completa applicazione della norma in seno all'ordinamento giuridico che è quindi in grado di autoregolamentarsi in maniera autonoma anche di fronte a norme, solo apparentemente, contrastanti[4].
[1] N. LIPARI, Civilisti e la certezza del diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, pp. 1115-1143.
[2] G. Fanelli, Note sulla "sollecita" e "sostanziale" definizione del giudizio alla luce del principio di ragionevole durata del processo e del nuovo art. 360 bis, comma 2°, c.p.c., Nota a Cass. sez. II civ, 22 gennaio 2010, n. 2723 in Riv. dir. proc., 2011, pp. 224-232.
[3] P. PERLINGERI, Fonti e interpretazione, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 327, sancisce che: “Con il sopravvenire di nuove disposizioni – dello stesso rango dell’enunciato da interpretare e soprattutto di norme di rango superiore come quelle costituzionali, in base alle quali occorre rileggere l’intero sistema – non rileva cogliere quel che il testo legale dice alla luce dell’intenzione originaria del legislatore”.
[4] P. PERLINGERI, Fonti e interpretazione, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 249: “Compito della scienza giuridica è trarre dal caos legislativo e dalla moltitudine di testi di rilevanza giuridica un ordine ed esprimerlo in un sistema che non abbia mai la pretesa della definitività, ma che al contrario, quale processo storico abbia la funzione di tendenziale e contingente composizione delle sue diverse parti: un insieme di elementi re di ragioni al quale riferirsi per il controllo di coerenza logica e assiologica delle disposizioni vigenti”.