L’articolo analizza il tema della trasmissione del cognome ai figli, ancora sospeso, in Italia, tra riforme abbozzate in Parlamento e nuove sentenze annunciate della Corte costituzionale. Diverse ragioni lasciano presagire, sul modello di quando accaduto in altri ordinamenti europei, che l’assetto normativo che alla fine si sedimenterà si fonderà sull’autonomia privata e stabilirà, come regola residuale, il doppio cognome, verosimilmente in ordine alfabetico. Lo scritto analizza criticamente l’eccesso di fiducia riposto sull’autonomia dei privati e, inoltre, stigmatizza le esternalità negative che il criterio alfabetico avrebbe sulla ricchezza del patrimonio onomastico italiano, che verrebbe depauperata col trascorrere delle generazioni. Vengono dunque proposti due sistemi alternativi fondati, il primo, sul criterio statistico della prevalenza del cognome meno diffuso e, il secondo, sul criterio della prevalenza del cognome del genitore avente il medesimo genere del figlio. In forza di tale criterio, di cui vengono ricostruite le origini storiche e culturali, si dovrebbe attribuire ai figli il cognome paterno e, alle figlie, il cognome materno.
This paper analyzes the problem of the transmission of parents’ surname to children, still suspended, in Italy, among reforms drafted in Parliament and new sentences announced by the Constitutional Court. Several reasons suggest, similarly to the model in force in other European systems, that the future regulatory framework will be based on private autonomy and will establish, as a residual rule, the double surname, probably in alphabetical order. The paper critically analyzes the excess of trust placed on the autonomy of individuals and, moreover, stigmatizes the negative externalities that the alphabetical criterion would have on the Italian onomastic variety. Two alternative systems are therefore proposed: the first is based on the statistical criterion of the prevalence of the less common surname; the second, on the criterion of the prevalence of the surname of the parent having the same gender as the child. According to this criterion, whose historical and cultural origins are reconstructed, the sons would inherit the paternal surname and the daughters the maternal one.
Keywords: cognome
Luciano Olivero - Ancora sul cognome: due luoghi comuni e due proposte per una riforma annunciata
1. Due luoghi comuni. - 2. Le riforme straniere e i d.d.l. italiani. - 3. Alla vigilia di un nuovo intervento delle corti: l’ordinanza n. 18/21 della Consulta. - 4. Le insidie dell’autonomia e i guasti dell’alfabeto. - 5. Due proposte.
Oggetto di queste riflessioni è un luogo comune[1], anzi due; ed entrambi promettono di rifondare di qui a breve la disciplina italiana dei cognomi. L’uno sostiene che spetti ai genitori decidere il cognome per il figlio in nome di un’istanza egualitaria; l’altro, che in nome di un’istanza identitaria spettino ad ogni figlio due cognomi. In ordine alfabetico, ovviamente. Vi è forse qualcosa al mondo di più neutrale? E chi non ha imparato, fin dalla prima elementare, che l’appello si fa dall’A per scendere alla Z? Risolte, con l’autonomia, le differenze tra i genitori; risolte, con l’alfabeto, le precedenze fra i cognomi, i patri-arcaismi della tradizione potrebbero finalmente abbandonarsi. Ognuno avrebbe allora ciò che vuole, senza nulla togliere a nessuno: un figlio a cui trasmettere il cognome, le madri come i padri; ed un cognome in cui veder riflessi entrambi i rami di cui ogni figlio è frutto.
Libertà di scelta e doppio cognome in ordine alfabetico: ma è davvero questa la panacea di tutti i mali? E come si combinano l’autonomia, il doppio cognome e l’alfabeto? Le questioni aperte sono più d’una, come le ragioni che nel nostro ordinamento spingono verso l’autonomia e il doppio cognome. Esse emergeranno nel corso della trattazione, come i dubbi che suscitano. Partiamo però dalle certezze. La prima delle quali attiene all’aspirazione egualitaria che sta alla base della riforma dei cognomi: che tale sia l’obiettivo è indubbio, ossia spianare le differenze tra i genitori; ma che l’automatica attribuzione del cognome paterno, le cui radici affondano nel lontano passato, sia una manifestazione della soggezione muliebre alla supremazia maritale è un’affermazione tanto ricorrente quanto inesatta.
Intendiamoci: non perché non siano esistite quella soggezione e quella supremazia. Ma perché pare più logico supporre che la consuetudine del cognome paterno si sia ab antiquo fissata nella coscienza collettiva non per prevaricare ma per bilanciare – appunto con l’evidenza sociale del nome – l’oggettiva imperscrutabilità del rapporto di derivazione biologica dal padre. Rapporto che è invece indubitabile, per la visibilità della gravidanza e l’assistenza di terzi al parto, dal lato delle madri[2].
Vero è, allora, che in un’epoca in cui la scienza, con le sue prove genetiche sempre più agevoli, permette di dissipare ogni «mistero della paternità»[3], nessuna autentica ragione di principio rimane a giustificare la prevalenza del cognome paterno[4], se non l’ossequio alla tradizione. Ossequio che, in sé, non avrebbe niente di disdicevole; ma che non dovrebbe più – viste le premesse – essere imposto dalla “legge”[5].
Ecco allora il secondo dato certo: chi voglia riformare le regole sui cognomi senza “sporcarsi” troppo le mani e senza impedire a chi lo voglia di essere ligio alla tradizione, sarà ben lieto di rimettere la scelta tra innovazione e conservazione all’autonomia dei privati. I termini di questa opzione possono essere diversi e dipendere dalle usanze onomastiche di ogni Paese: perché a volte si tratterà di scegliere il cognome dei figli alla nascita, tra una rosa di ipotesi[6]; altre volte di scegliere a monte il nome di famiglia, che poi passerà alla prole[7]; e altre volte ancora, nei sistemi storicamente orientati ai due cognomi, di decidere in quale ordine accostarli, così da condizionarne i successivi passaggi[8]. Ma sempre per libera scelta dei diretti interessati: sicché nessuna meraviglia se l’autonomia privata è divenuta l’approccio dominante al problema dei cognomi nei vari ordinamenti europei[9].
Resta però un’incognita: proprio perché tale, la libertà di scelta potrebbe non essere esercitata (o, se esercitata, non sfociare in un accordo). Il che impone il soccorso di un criterio residuale che supplisca ai fallimenti dell’autonomia. Esso ha talvolta assunto – nei diversi sistemi – i tratti di una mini-procedura, in certi casi puntiforme (si pensi al sorteggio lussemburghese)[10] e in altri, invece, più articolata (si pensi alla Spagna e all’ultimatum di tre giorni rivolto a chi rappresenta il minore seguito, se inascoltato, dalla decisione dell’ufficiale del registro civile[11]; oppure si pensi, saltando alla Germania, alla possibilità che il tribunale, dopo un mese di stallo dalla nascita, affidi il potere decisorio a un genitore, il cui cognome, in caso di omessa scelta nel termine accordato, andrà comunque alla prole[12]).
Oltre a questi, esistono poi i sistemi in cui il criterio suppletivo ha invece assunto i tratti di un secco automatismo prefissato ex lege. In questi casi non sarebbe improprio leggere l’omessa scelta come una manifestazione di autonomia che opti, nel silenzio, per la regola di riserva. Ma quest’ultima dovrebbe essere, allora, perfettamente equanime. Se non lo fosse, infatti, le ipotesi in cui le parti tacciono perché “vogliono” il criterio legale sarebbero indistinguibili da quelle in cui non si esprimono semplicemente perché non hanno un’intesa. E non hanno un’intesa – c’è da temere – perché una parte la rifugge, facendosi forte della legge, che comunque premia il suo cognome a discapito dell’altro. Come evitare, insomma, che le asimmetrie, scacciate dalla porta, rientrino continuamente dalla finestra?
La questione dei cognomi è tutta qui. E qui si è “incartata”, per ora, l’Italia. La quale, incalzata dalle Corti nella latitanza del legislatore[13], si è incamminata, come gli altri sistemi, lungo la via dell’autonomia privata, nei limiti segnati dalle sentenze; e per il modo stesso in cui quel cammino è iniziato (ed è rimasto per ora incompiuto), si è ritrovata ad applicare, quale criterio suppletivo, lo stesso ereditato dalla tradizione: non neutrale, dunque, e in odore di eresia. E così il nostro ordinamento ha finito per ripercorrere gli stessi passi e rimuginare gli stessi dubbi già affrontati e non del tutto risolti da altri sistemi affini, anche per tradizioni onomastiche, e non privi di prestigio, primo tra tutti il francese (e più ancora il belga, per quanto sto per dire). Dal cui esame non sarà quindi inutile partire.
[1] Come quelli analizzati da Hannah Arendt – in tutt’altro ambito, beninteso – nel saggio Verità e politica, al cui incipit s’ispira l’avvio di questo lavoro.
[2] Come ha scritto G. Cornu, Droit civil, Les personnes, Montchrestien, Parigi, 2007, p. 136 con una ricercata metafora il cognome del padre è «la couronne que la mère place elle-même sur la tête de son enfant, en affirmation de fidélité et marque de procréation». Sulle origini del cognome paterno quale «forma di compensazione dell'incertezza naturale della paternità prima della diffusione delle prove genetiche»: C. Favilli, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 824 e, ivi, ulteriori riferimenti a U. Majello, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1982, sub art. 262 cod. civ., p. 125 s.
[3] Cfr. M.-L. Cicile-Delfosse, La dévolution du nom de famille, in Juris Classeur, banche dati Lexis, fasc. unique, 15 luglio 2019, n. 6 e ivi ulteriori riferimenti di dottrina sul dibattito, accesosi in Francia in occasione della riforma del patronyme, in ordine al superamento del tradizionale principio per cui «la mère donne la vie, le père donne le nom»; superamento indotto appunto dalla scoperta del D.N.A e alla facilità con cui, oggi, si possono svelare i rapporti genetici. Del resto, come rimarca anche la dottrina italiana, i genitori partecipano al corredo genetico del figlio in modo paritetico, con 23 cromosomi a testa: e tale equilibrio dovrebbe riverberarsi anche nel modo in cui essi contribuiscono alla trasmissione del cognome: cfr. V. Carbone, Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d’accordo, in Corr. giur., 2017, p. 174.
[4] Questo da un punto di vista giuridico. Altro è il valore simbolico del nome, e la partita che esso gioca nel segnare le differenze dei ruoli materno e paterno nel processo che porta alla nascita di una nuova vita; tema su cui rinvio alle mai banali riflessioni di J.-L. Renchon, Le nom de famille, in Cour constitutionnelle et droit familial, sotto la direzione di N. Massager e J. Sosson, Anthemis, Limal, 2015, p. 20: «Le lien d’un enfant avec sa mère se trouve dans sa chair, dès lors que celle-ci l’a porté pendant neuf mois, qu’elle l’a «mis au monde» et qu’il ne leur sera jamais plus possible d’effacer ce qui s’est noué dans cette alliance. Le lien d’un enfant avec son père ne se construira, au contraire, en tout cas principalement, que dans la parole. C’est parce qu’il le «nomme» comme son enfant qu’un père assume sa paternité, et c’est donc une «autre» alliance qui va se nouer […] dans cette nomination». Di qui l’invito a non perdere di vista il fatto che le vecchie regole sul cognome non erano necessariamente animate da un intento discriminatorio; e che le nuove non dovrebbero concepirsi senza prima interrogarsi a fondo sulla questione cruciale: quale cognome vogliamo dare ai nostri figli, ponendo al centro il loro interesse e non le rivendicazioni dei genitori? (p. 24).
[5] Imposto, per meglio dire, da una “consuetudine”, quale è sempre stata, senza tanti infingimenti, la regola del cognome paterno. Che essa abbia infatti tutti i crismi di una fonte consuetudinaria (generalità, costanza, uniformità, opinio iuris ac necessitatis) è opinione della dottrina tradizionale: v. E. Pazè, Verso un diritto all’attribuzione del cognome materno, in Dir. fam. pers., 1998, p. 326. Di consuetudine parlano anche F. Giardina, Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione «controluce», in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 139 e G. Alpa e G. Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Utet, Torino, 2006, p. 96.
[6] Così accade, ad esempio, negli ordinamenti francese (art. 311-21, co. 1, cod. civ.), belga (art. 335, § 1, cod. civ.) e inglese (dove, in difetto di regole cogenti, la facoltà di scelta dei genitori si fa discendere dalla loro parental responsability). A tale riguardo si suole aggiungere che la libertà di scelta dei genitori inglesi è tale da poter cadere su un cognome anche “inventato”, diverso, comunque, da quello di padre e madre, purché non sia offensivo o contrario ai principi dell’ordinamento; ma l’ipotesi appare piuttosto peregrina nella prassi: C. Bassu, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di eguaglianza. Un’analisi comparata, in Dir. pub. comp. eur., 2016, p. 554.
[7] Così può accadere, ad esempio, negli ordinamenti tedesco (§ 1616 B.G.B.) e svizzero (art. 270, ultimo co., cod. civ., che ad esempio recita che «Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome»).
[8] Così avviene, in particolare, nell’ordinamento spagnolo in base all’attuale art. 109, co. 2, cod. civ. e all’art. 49 della legge 20/2011 de 21 de julio del Registro civil.
[9] Per una panoramica dei principali modelli stranieri cfr. Bassu, op. cit., p. 574 ss.; G. Autorino Stanzione, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, in Corr. giur., 2009, p. 496 ss.; M.N. Bugetti, L’attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari, in Fam. e dir., 2004, spec. da p. 445 ss.; V. Brizzolari, Il cognome materno in aggiunta a quello paterno: una realtà anche in Italia, in Familia, 2017, p. 81 s.; C. Cicero, Il diritto al cognome materno, in Dir. fam. pers., 2018, p. 245 ss.
[10] Cfr. l’art. 57 del codice del granducato del Lussemburgo, modificato nel 2014, il cui 5° co. prevede che in caso di disaccordo tra i genitori, il cognome del figlio sia formato da quelli dei genitori nell’ordine decretato «par tirage au sort par l’officier de l’état civil».
[11] Cfr. l’art. 49.2 della legge 20/2011 sul Registro civil già citata. La decisione dell’Encargado del Registro civil, assunta «atendiendo al interés superior del menor», riguarda l’ordine di iscrizione dei due apellidos nell’atto di nascita.
[12] Cfr. il § 1617, co. 2, B.G.B. Il potere di scelta è conferito dal Familiengericht.
[13] Riluttante a porre mano a una riforma più audace, nel 2012 il nostro legislatore varava, col d.P.R. 54, la “riformina” sulla modifica amministrativa del nome, decentrando la competenza in capo alle prefetture, snellendo gli adempimenti burocratici per l’aggiunta di un cognome o la sua modifica «anche» (quindi: non solo) perché ridicolo o stigmatizzante (art. 89 del regolamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396/2000) e illudendosi in tal modo di aver chiuso, senza pungersi, la spinosa questione del cognome materno. Tale «trovata» – come l’ha definita in termini assai critici L. Lenti, Diritto di famiglia, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 258 ss. – non è valsa a evitare al sistema italiano la condanna di Strasburgo del 2014 (v. infra § 3), benché la procedura per l’aggiunta del secondo cognome si sia fatta piuttosto agevole e le relative domande vengano «soddisfatte senza particolari ostacoli, anche solo giustificando la richiesta col desiderio della persona di testimoniare anche attraverso il cognome il legame affettivo con la madre»: così M. Trimarchi, Diritto all’identità e cognome della famiglia, in Jus civile, 1/2013, p. 42. In effetti, anche se la circolare n. 14/2012 del Ministero degli Interni precisa che non vi è un diritto al cambio del nome, è solo per la sostituzione che si sollecitano motivazioni «pregnanti»; dal che parrebbe desumersi un’aprioristica condiscendenza per le mere aggiunte. Sul doppio cognome nella prassi ministeriale v. anche I. Ambrosi, La semplificazione della disciplina dei cambiamenti del nome o del cognome, in Fam., pers. succ., 2012, p. 557 s. e V. De Santis, Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L’unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, in Federalismi.it, 2017, p. 26 s. All’art. 89 del d.P.R. n. 386/2000 fa riferimento anche l’art. 13 della legge n. 4/2018. Si tratta di una previsione simbolicamente importante, ma priva di valenza generale, poiché considera solo gli orfani vittime di violenza domestica, consentendo a chi abbia perso un genitore a causa delle condotte criminose dell’altro (tipicamente il padre) di non portarne più il cognome. Vera novità in tema di cognome entrata in vigore negli ultimi anni è invece quella contenuta nell’art. 1, co. 10, della legge 76/2016, il quale – vagamente ispirandosi al modello tedesco dell’Ehename – prevede che gli uniti civilmente possano scegliere tra i loro un cognome comune, a cui eventualmente anteporre o posporre il proprio. Sul tema cfr. F. Azzarri, Unioni civili e convivenze (diritto civile), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 2017, p. 1011 e M.N. Bugetti, Il cognome comune delle persone unite civilmente, in Fam. e dir., 2016, p. 911 s. Non sono pochi coloro i quali hanno visto in tale inedita disciplina una possibile anticipazione della generale riforma dei cognomi: in questo senso v. De Santis, op. cit., cit., p. 8 ss. e M. Trimarchi, Unioni civili e convivenze, in Fam. e dir., 2016, p. 864. Va comunque rimarcato che la legge 76 si è ben guardata dal prendere in considerazione l’esistenza di figli delle coppie omosessuali. Ragion per cui, sul tema cruciale del cognome da devolvere alla nascita alla prole – da chiunque e con chiunque procreata – al momento della stesura di queste note (agosto 2021) il legislatore è ancora fermo al palo.
In Francia e in Belgio, dunque, era costume[1] che i figli portassero il solo cognome paterno, come in Italia. E come in Italia e altrove in Europa quella regola ha preso ad essere stigmatizzata per la sua ineguaglianza di genere (e poi, almeno in Francia, per altre ragioni legate al controverso impoverimento del patrimonio onomastico nazionale causato dell’estinzione dei cognomi delle famiglie prive di eredi maschi)[2].
Volendo stabilire l’eguaglianza attraverso la libertà, i francesi prima (a partire dal 2002)[3] e i belgi poi (a partire dal 2014)[4] si sono così trovati d’accordo nel lasciar decidere i privati. E non essendo adusi – come noi – ad anticipare la scelta del nome al momento di costituire la famiglia, hanno posposto la decisione alla nascita, consentendo a padre e madre tutte le soluzioni possibili a partire dai loro cognomi, così da poter dare al figlio di un Durand e da una Peeters – per riprendere l’esempio “ufficiale” della circolare belga del 30 maggio 2014 – 1) o il solo cognome Durand; 2) o solo Peeters; 3) o Durand Peeters; 4) o Peeters Durand[5].
Entro questa cornice i due sistemi hanno poi fissato alcuni corollari – come il limite di due cognomi a figlio; la necessaria corrispondenza del cognome tra tutti i fratelli; e, soprattutto, il criterio residuale dell’ordre alphabetique (con le diversità che vedremo tra breve). I quali – ecco l’aspetto più rilevante ai nostri fini – per imitazione o per spontanea convergenza hanno già formato l’oggetto di ripetuti disegni di riforma italiani, intonati anch’essi al gran principio della libertà di scelta dei genitori[6]. Disegni che in un caso sono giunti davvero vicini a farsi legge col d.d.l. S.1628, di cui non sarà inutile ripercorrere brevemente la parabola e i successivi sviluppi[7].
Riuniti in sé diversi progetti di legge e un ampio consenso, tale d.d.l. aveva dunque già ottenuto il via libera alla Camera nel settembre 2014 (sull’onda della condanna dell’Italia per opera della Corte EDU: cfr. infra § 3), per poi smarrirsi in commissione al Senato; e ripigliare però nuovo slancio per effetto, questa volta, della nostra Consulta (con la “storica” sentenza n. 286/16, su cui dovremo tornare). Tant’è che assai probabilmente sarebbe divenuto legge se lo scioglimento anticipato delle Camere nel dicembre ’17 non avesse vanificato gli sforzi della maggioranza di correre ad approvarlo negli ultimi scampoli della passata legislatura[8].
Occorre però rilevare che fin dall’inizio di quella attuale (la XVIII) gli stessi contenuti del d.d.l. S.1628 sono stati rilanciati grazie ai progetti presentati da forze politiche che, divise all’inizio, si sono poi trovate a governare insieme (nell’esecutivo Conte II); per giunta sotto la guida di un primo ministro che da giurista si era espresso per un’azione legislativa «urgente» per emendare le incompiutezze del sistema italiano dei cognomi[9]. Cosicché, se la tempesta del covid non fosse venuta a cancellare le agende politiche e le buone intenzioni, c’è da supporre che qualcuno di quei progetti sarebbe alla fine giunto in porto.
L’assiduità con cui tale idea di riforma continua a prendere corpo resta comunque la spia di una convergenza latente[10], da cui il Parlamento potrebbe ad ogni istante ripartire con nuovi progetti fondati – per citare un d.d.l. ancora pendente, che si rifà appunto all’S.1628 citato – sulla libera scelta tra «il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato»; col vincolo, per i cadetti, di portare «lo stesso cognome attribuito al primo figlio»; e con lo stesso limite quantitativo già visto oltreconfine per scongiurare, in un futuro popolato di doppi cognomi, l’ipertrofia delle catene onomastiche: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta»[11]. Ma con quale criterio residuale, qualora nessuna scelta, fin dall’inizio, sia compiuta dai genitori?
Invariabilmente (o quasi), nei i d.d.l. italiani la soluzione è questa: il figlio di genitori coniugati, così come quello nato fuori del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, ne porterà i cognomi: entrambi e in ordine alfabetico. Suppergiù – appunto – come in Francia e in Belgio, come si è già anticipato; quasi che una legge d’inerzia menasse irresistibilmente dal principio dell’autonomia al criterio suppletivo dell’alfabeto, anche laddove l’alfabeto, di primo acchito, era stato scartato.
Va ricordato infatti che tanto in Francia quanto in Belgio l’alfabeto, sulle prime, non compariva, giacché entrambi i legislatori avevano prediletto quale regola di default l’attribuzione del cognome del padre. Non era stata una decisione facile (in Belgio era servito un controverso emendamento governativo dell’ultim’ora quando ormai ci si stava orientando verso un double nom col paterno in testa[12]; in Francia era stato il Senato a frenare le soluzioni più radicali dell’Assemblea nazionale, inclini da subito al doppio cognome “alfabetizzato”[13]). Ma alla fine il vecchio patronyme ridotto a criterio residuale era passato, sembrando a molti la soluzione più ragionevole per bilanciare la dirompenza della riforma con la tradizione.
Era però inevitabile che in questo modo si ricreasse un’asimmetria proprio là dove si voleva livellare ogni divario; e sarebbe bastato l’esame dei precedenti europei per trarre indicazioni dall’istruttivo esempio della Germania: qui fin dal ’76 la scelta del nome di famiglia era stata rimessa ai coniugi, e proprio il criterio che in mancanza di scelta assegnava l’automatica prevalenza al cognome maritale era stato dichiarato incostituzionale già nel ’91 per violazione del divieto di discriminazione[14]. In effetti, non basta auspicare che le parti trovino da sole un’intesa, rispettosa della loro parità, se poi una di esse, senza colpo ferire, può ottenere di passare il proprio cognome anche senza scendere a patti con l’altra.
Ripudiato in Germania, quel potere di veto[15] non aveva troppe speranze di riproporsi altrove senza dare nell’occhio, data la sua evidente antinomia con un’idea di eguaglianza nella scelta del cognome fideisticamente rimessa all’accordo dei privati. E così non sorprende che la legge belga, appena entrata in vigore, sia stata impugnata sul punto da più ricorsi e quindi annullata dalla Corte costituzionale[16], aprendo la strada a una nuova legge (nel 2016) e ad un nuovo criterio suppletivo, che per non scontentare più nessuno è stato identificato nel double nom in ordine alfabetico, sia per i casi di omessa scelta che per quelli di aperto disaccordo tra i genitori[17]. E ciò mentre i francesi, dopo aspre discussioni, nel 2013 si sono attestati su una via mediana, che ai casi di désaccord segnalati all’ufficiale di stato civile – ormai affidati anch’essi al doppio cognome in ordine alfabetico – contrappone la mera assenza di dichiarazione congiunta, per la quale resiste ancora il vecchio cognome paterno[18]; con un compromesso faticoso e da molti accettato solo presagendone l’ineluttabile superamento: «laissons donc à nos filles des combats à mener!»[19].
Ora, lasciando anche noi i modelli stranieri, domandiamoci quali insegnamenti si possano trarre dalle loro vicende. Quattro, essenzialmente, ed una constatazione: 1) che l’autonomia, da sola, non basta a garantire l’eguaglianza; 2) che l’eguaglianza, affidata al libero gioco dell’autonomia, esige comunque un criterio legale di chiusura che appaia altrettanto egualitario; 3) che tale criterio, nei sistemi che permettono la scelta tra il cognome di un genitore o di entrambi, naturalmente spinge al doppio cognome, quale opzione più “ecumenica” tra quelle consentite; 4) che una volta che si sia optato per il doppio cognome s’impone un criterio per combinarlo: e dinanzi a questo problema un riflesso istintivo spinge invariabilmente all’alfabeto apparendo ogni altro sistema – ed in specie quello di anteporre il cognome paterno al materno, o viceversa – discriminatorio per ragioni di genere.
L’ultima constatazione, a questo punto, può apparire banale, ma anche le banalità vanno a volte rimarcate, perché prima di correre a imitare i modelli europei si dovrebbero attentamente soppesare, insieme alle norme, anche i limiti che hanno evidenziato e le critiche da cui sono tuttora bersagliati, nella consapevolezza che «qu’il n'y a pas de solution miracle»[20] e che una riforma ben ponderata sarebbe comunque preferibile a un continuo cantiere legislativo, come talvolta ci appaiono appunto gli altri sistemi. Ma l’attendismo è un lusso di cui il legislatore non può abusare, perché a furia di stare alla finestra finisce soltanto per osservare i giudici costretti a fare il suo mestiere. Il che ci porta al caso italiano[21].
[1] Di una «longue tradition coutumière» parla, per la Francia, Cicile-Delfosse, op. cit., n. 10. In Belgio, sulla natura «coutumière» della regola poi rifluita nell’art. 335 cod. civ., v. la decisione della Cour d’arbitrage n. 161 del 6 novembre 2002 ricordata da Renchon, op. cit., p. 19 s. e da J. Fierens, Comment tu t’appelles?: la loi 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, in Actualité en droit de la famille, n. 55, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 12.
[2] Lo ricorda I. Corpart, La vision égalitaire de la dévolution du nom de famille, in Recueil Dalloz, 2003, p. 2845 ss.: «La réforme est opérée à la fois pour réaliser l'égalité entre les parents et pour éviter le dépérissement des noms dans les familles privées d'héritier mâle». Nel corso dei dibattiti parlamentari del 2001 si era infatti sostenuto che, in assenza di modifiche, in due secoli si sarebbero persi 200.000 cognomi (per lo più “materni”) e moltiplicate per dieci le omonimie. Tali stime sono rimaste in realtà assai dubbie, smentite da altri studi, i quali, ottimisticamente, avevano invece calcolato, per ogni 100 cognomi estinti, la nascita di 177 del tutto nuovi. Per tali notizie: C. Bernard, Le nom de l’enfant né après l’entrée en vigueur de la loi n. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, in Droit de la famille, n. 7-8, luglio 2002, chron. n. 16.
[3] Sulle tormentate vicende che, dal 2002 al 2013, tra riforme, ritocchi, rinvii e nuove modifiche hanno condotto alla disciplina francese attuale si vedano, per uno sguardo d’insieme, Cicile-Delfosse, op. cit., n. 4 ss. e F. Laroche-Gisserot, Nom-Prénom, in Répertoire de droit civil, banche dati Dalloz, ottobre 2020. È da notare che fin dal 1985 la Francia si era dotata di una disciplina relativa al cd. “nom d’usage”, diretta a permettere l’aggiunta – sui documenti amministrativi, ma senza alcuna modifica dei registri di stato civile – del cognome del genitore non ricevuto alla nascita (tipicamente quello materno): legge n. 85-1372 del 23 dicembre 1985.
[4] Codificata solo in tempi relativamente recenti (nel 1987), anche in Belgio l’antica regola del nom patronymique è stata fatta oggetto, fin dalla fine del secolo scorso, di istanze di riforma, rimaste a lungo infruttuose: v. Fierens, op.cit., p. 10. Nel 2010 le redazioni di tre riviste (Juristenkrant, Legalworld e Justement) ebbero tuttavia l’idea di lanciare un sondaggio su quale fosse la norma più discriminatoria del diritto belga: vennero proposte disposizioni tratte da vari rami del diritto e alla fine di un serrato testa a testa a cingersi di quella poco invidiabile corona fu appunto l’art. 335 sul cognome (per queste notizie: L. Critico, Le choix dans la transmission du nom de famille: un réel besoin ou un simple leurre?, Mémoire del Master en droit a.a. 2015/16, Università di Louvain, sotto la direz. del Prof. J.-L. Renchon, p. 34). Quattro anni dopo, l’art. 335 veniva infine riformato nel segno dell’autonomia privata dalla legge 8 maggio 2014.
[5] Circulaire relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, in Moniteur belge, 30 maggio 2014, 2a ed., p. 42171. È bene precisare che questo sistema a «quadruple choix» – come lo definisce ad esempio Laroche-Gisserot, op. cit., n. 41 – riguarda essenzialmente i neonati il cui rapporto di filiazione è stabilito contemporaneamente con entrambi i genitori.
[6] Dichiaratamente filo-francese era, ad es., il d.d.l. n. 1383 del 2014 (d’iniziativa del senatore Mangili e altri), presentato nella XVII legislatura, i cui contenuti erano, nella sostanza, assai simili a quelli del d.d.l. 1628, di cui si parla nel testo. Non si rinvengono, invece, d.d.l. apertamente ispirati alla legislazione del Belgio (e ciò benché le soluzioni prospettate da molti progetti italiani siano quasi del tutto coincidenti alle norme di quel sistema).
[7] Su tale d.d.l. v. Carbone, Per la Corte, cit., p. 167 ss.; Bassu, Nel nome, cit., p. 574; Favilli, Il cognome, cit., p. 828 s. e G. Viggiani, Une défaillance du système juridique italien. La questione del cognome materno tra moniti pretori e inerzia legislativa, in Genius, 2017, p. 115. Per una disamina dei principali d.d.l. fino alla XVI legislatura v., ad esempio, A.O. Cozzi, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 449 ss. Per una carrellata dei d.d.l. della XVII sia consentito rinviare a L. Olivero, L’età del post-cognome, in Riv. critica dir. priv., 2018, da p. 605 a p. 608. Per una scorsa ai d.d.l. dell’attuale XVIII legislatura v. L. Santoro, L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore … alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale, in Consulta on line, 2/2021, p. 478, nota 34.
[8] E ciò a dispetto delle perplessità sollevate da diversi senatori e dai pareri raccolti con le audizioni in Commissione giustizia, consultabili all’indirizzo web http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/44852_documenti.htm. È eloquente, sotto questo punto di vista, la scelta del relatore di maggioranza di esprimere parere negativo su tutti gli emendamenti, pur dichiarando di apprezzare gli spunti e i correttivi avanzati, al solo scopo di non precludere l’approvazione del testo entro la fine della legislatura. Posizione rafforzata dal Governo che, per bocca di un proprio sottosegretario, arrivava «a precisare che la necessità di approvare, nella fase immediatamente precedente la conclusione di una legislatura, alcuni disegni di legge ritenuti prioritari dalla maggioranza parlamentare e dal Governo corrisponde ad una prassi ampiamente consolidata del sistema parlamentare» (resoconti della Commissione giustizia, seduta del 31 ottobre 2017). La Commissione senatoria terminerà il suo esame il 13 dicembre 2017. Il 28 verranno sciolte le Camere, mettendo in moto la procedura che sfocerà nel marzo 2018 nelle nuove elezioni.
[9] Cfr. G. Conte, Cognome della moglie, in Matrimonio diretto da G. Ferrando, nel Commentario Scialoja, Branca, Galgano, Zanichelli, Bologna, 2017, sub art. 143 bis cod. civ., p. 742.
[10] Così anche Santoro, op. loc. ult. cit.
[11] Così il d.d.l. 106, da cui sono tratti i virgolettati nel testo, presentato alla Camera il 23 marzo 2018 (firmataria Boldrini). Previsioni analoghe e un analogo rimando al d.d.l. S.1628 si leggono nel disegno S.286 (Unterberger). Soluzioni molto simili si leggono anche nelle proposte S.1025 (Maiorino e Dessì) e C. 1265 (Dadone), del Movimento 5 Stelle, nonché nel progetto S. 170 (Garavini e altri), di area PD, tra i cui firmatari compaiono anche esponenti di quello che di lì a poco sarebbe diventato il gruppo di Italia Viva). Mentre il progetto più recente S.2102 (Binetti e altri) – depositato il 17 febbraio scorso, dopo l’insediamento del governo Draghi e, soprattutto, dopo l'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale di cui si parlerà nel prossimo paragrafo – affida alla scelta dei genitori solo la decisione sull’ordine dei cognomi (che vanno passati entrambi); ma come criterio residuale ripropone il solito doppio cognome in ordine alfabetico. Tra gli altri progetti dell’attuale legislatura meritano ancora di essere ricordati il progetto C. 230 (Gebhard e altri), il quale pure prevede il necessario passaggio dei due cognomi, ma col paterno in testa (secondo il vecchio modello spagnolo) salvo diversa volontà delle parti; il disegno C. 2129 (Schirò e altri) che mira a sostituire l’attuale art. 143-bis sul cognome della moglie col principio per cui «Ciascun coniuge conserva il proprio cognome»; ed infine il disegno S.42 (Steger e altri), che nell’ambito della tutela della minoranza linguistica ladina in Veneto sancisce anche il diritto alla corretta traslitterazione di nome e cognome secondo l'ortografia ladina in tutti gli atti pubblici.
[12] Per tali notizie cfr. Fierens, op. cit., p. 19, nota 22 e Renchon, op. cit., p. 22 s.
[13] Per tale notizia Cicile-Delfosse, op. cit., n. 80.
[14] Il riferimento è alla sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 marzo 1991, che aveva dichiarato incostituzionale, nei limiti indicati nel testo, il § 1355 BGB: sul tema cfr. più diffusamente Autorino Stanzione, op. cit., p. 501; Bassu, op. cit., p. 552 s.
[15] Come lo definiscono, ad esempio, Fierens, op. cit., p. 19 e Corpart, op. cit. la quale rilevava, criticamente, che il peso della tradizione sarebbe prevalso tutte le volte in cui le madri non fossero riuscite a convincere i padri, e concludeva: «Nulle modernité dans le texte». Tali erano state anche le critiche sollevate in Belgio dall’Istitut pour l’égalité entre Femmes et Hommes (o Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen), un'istituzione federale il cui scopo è di promuovere l'eguaglianza di genere.
[16] La sentenza della Corte costituzionale belga è la n. 2 del 14 gennaio 2016, la quale ha dichiarato incostituzionale la regola suppletiva dell’attribuzione del cognome paterno «au motif qu’il y avait une différence de traitement non justifiée, créant … un véritable droit de véto … au profit du père»: lo ricorda la circolare del 27 dicembre 2016, relativa alla legge del 25 dicembre del medesimo anno, in Moniteur belge, 30 dicembre 2016, p. 92180. Tra le ragioni vagliate dal legislatore e ritenute non adeguatamente fondate dai giudici per giustificare una discriminazione fondata sul sesso vi erano l’ossequio alla tradizione e la volontà di procedere per gradi alla riforma dei cognomi: cfr. Critico, op. cit., p. 48 s.
[17] Il criterio residuale alfabetico è stato introdotto dalla legge 25 dicembre 2016, che ha così completato l’art. 335, § 1, al. 2 cod. civ. belga: «En cas de désaccord, l’enfant porte le nom du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d’un nom pour chacun d’eux». Precisa altresì l’art. 335 que «Le refus d’effectuer un choix est consideré comme un cas de désaccord». Si noti infine che in base al medesimo articolo l’alfabeto serve anche a stabilire, nel silenzio, quale dei due cognomi eventualmente già portati dal genitore passerà al figlio.
[18] Sempre che si tratti di filiazione stabilita simultaneamente con entrambi i genitori, come tipicamente avviene nelle coppie sposate. Altrimenti a prevalere è il criterio cronologico: il figlio avrà il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione è stata costituita per prima.
[19] La citazione – tratta dai lavori all’Assemblea nazionale francese – si legge in Cicile-Delfosse, op. cit., n. 85. Come si diceva nel testo, il compromesso che distingue disaccordo da omessa scelta è stato introdotto in Francia solo nel 2013. Si noti che tale modifica si deve ad una legge avente di per sé tutt’altro oggetto, trattandosi cioè della riforma volta ad aprire il matrimonio – e quindi l’adozione – alle coppie omosessuali. Proprio la volontà di allineare la disciplina del cognome dei figli di sangue alla nuova disciplina del cognome degli adottivi (intonata ora al criterio residuale del doppio cognome in ordine alfabetico, stante l’eventualità, in caso di adozione ad opera di coppie omosessuali, di non avere un padre da cui trarre il cognome paterno, o di averne due) ha offerto il pretesto per rimettere in gioco la regola suppletiva del patronyme, la quale aveva comunque finito per essere applicata, per inerzia o convinzione, nella grande maggioranza dei casi (secondo un trend che si è mantenuto anche in seguito: v. nota 65). Alla fine, anche alla luce delle indicazioni tratte dalla prassi sociale, ci si è accontentati dell’innovazione parziale descritta nel testo. Sul tema si veda diffusamente C. Doublein, Le nom de famille: les modifications apportées par la loi du 17 mai 2013, in AJ Famille, 2013, p. 349 ss. Si noti che la regola residuale del doppio cognome in ordine alfabetico è stata da ultimo reiterata per il caso del figlio nato da due donne in seguito a procedure di procreazione medicalmente assistita. La regola è contenuta nell’art. 342-12 cod. civ. fr., introdotto dalla legge n. 2021-1017 del 4 agosto di quest’anno: «Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance: soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique». La norma ricalca chiaramente l’art. 311-21 (a sua volta parzialmente modificato per ragioni di coordinamento sistematico), ma con alcune significative differenze in quanto non contempla il caso del disaccordo (ma solo l’assenza di dichiarazione congiunta) né prevede, per ovvie ragioni, il criterio residuale del nome paterno. In Belgio è l’art. 335 ter cod civ. a regolare il cognome del figlio di due donne, la madre e la «coparente».
[20] Come ammette J.-J. Lemouland, La loi n. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, in La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n° 11, 15 marzo 2002, act. 53. Come nota Cicile-Delfosse, op. cit., n. 24, a dispetto dei multipli ritocchi a cui è stato sottoposto, l’art. 311-21 cod. civ. fr. continua a rimanere esposto alle critiche della dottrina, anche dopo gli innesti del 2013. In particolare la dottrina dei due Paesi non ha mancato di sollevare rilievi critici sull’adeguatezza dell'autonomia a perseguire davvero l'uguaglianza: cfr. ad es. Renchon, op. cit., p. 21 e 23 e J.-J.; M.-P. Baudin-Maurin, Faut-il aller encore plus loin dans la réforme des règles de dévolution du nom de famille? (Proposition de retouche des articles 311-21 et suivants du Code Civil, pour parfaire l’accomplissement du but libéral et égalitaire poursuivi par la loi du 4 mars 2002), in Droit de la famille, n. 11, novembre 2005, étude 23. Sull’imbarazzo del legislatore, tradito dalle continue riforme: M. Malaurie-Vignal, Où le nom d’usage est prisonnier des règles de droit, in Recueil Dalloz, 2009, p. 1385.
[21] Sulla tecnica del «temporeggiamento» del legislatore italiano, che nasce dall’opportunismo politico e autorizza la «funzione di supplenza» della Corte costituzionale v. Carbone, Per la Corte, cit., p. 169. Sui delicati equilibri tra (inerzia del) legislatore e (interventismo del) giudice delle leggi, di cui la vicenda del cognome rappresenta un caso esemplare, oltre ai contributi che verranno nel prossimo § 3, si vedano: E. Malfatti, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), in Nomos, 1/2021, p. 9 ss. e E. Frontoni, Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, in Osservatorio cost., 4/2020, p. 284 ss.
In attesa del legislatore, infatti, la disciplina italiana dei cognomi ha preso a riplasmarsi sotto la spinta delle Corti; ma con una buona dose d’inevitabile improvvisazione, giacché quegli interventi, più che tracciare un quadro di riforma organico, già rifinito in tutti i suoi dettagli, si sono via via adeguati al modo stesso in cui le istanze egualitarie delle singole vicende si venivano imponendo all’attenzione dei giudici. I quali, almeno fino al febbraio scorso, avevano potuto decidere (o deciso di decidere) senz’altra preoccupazione se non il “caso concreto”, mostrando ancora di confidare, per tutto il resto, nel doveroso intervento della politica.
Velocemente ricordo infatti che tra il 2014 e il 2016 il nostro sistema di devoluzione dei cognomi è stato scosso da due decisive pronunce, la prima proveniente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo[1]. La quale, investita della medesima vertenza su cui la Corte costituzionale si era dichiarata impotente otto anni prima (per il carattere troppo manipolativo della decisione richiesta), è pervenuta a condannare l'eccessiva rigidità del sistema italiano nella celebre decisione relativa a una coppia di coniugi milanesi che, per omaggiare la memoria del nonno materno e non lasciarne estinguere il cognome[2], aveva pervicacemente e – per quel che più interessa – concordemente chiesto di poter trasmettere alla figlia il solo cognome della madre.
Era quindi destino che anche in Italia il grande argomento per smantellare il vecchio sistema onomastico facesse leva sulla concorde volontà dei genitori e, dunque, sul principio della loro autonomia, croce e delizia, come si è visto, delle riforme europee. Ed era altresì inevitabile che quella condanna venisse a convincere la Consulta a dismettere l’atteggiamento prudente che fino ad allora ne aveva guidato le pronunce, nel 1988[3] e ancora nel 2006[4], allorché, pur rilevando nell’automatica trasmissione del cognome paterno uno strappo all’eguaglianza, si era appunto fermata dinanzi alla molteplicità delle soluzioni possibili per svecchiare il sistema, in nome della discrezionalità del Parlamento.
Rotti ora gli indugi, l’occasione propizia per un intervento risolutivo veniva offerta da un nuovo caso che a costruirlo in vitro non avrebbe potuto valorizzare meglio, e in un solo colpo, l’eguaglianza tra i genitori e l’identità del figlio, giacché una coppia di coniugi genovesi, italiano lui e brasiliana lei, aveva chiesto di dare al proprio figlio (titolare di doppia cittadinanza) anche il cognome materno già attribuito secondo la legge del Brasile; e ciò appunto per risparmiargli quella cesura identitaria che gli sarebbe derivata dal trovarsi in una patria con due cognomi; e nell’altra dimezzato come un visconte di Calvino[5].
Ognuno conosce il risultato, che si è tradotto nella ben nota sentenza n. 286/16[6], con cui la Corte – richiamandosi all’eguaglianza tra i genitori, ma anche al diritto del figlio ad una piena costruzione identitaria attraverso l’attribuzione di entrambi i loro cognomi[7] – ha dichiarato l’illegittimità della norma implicita desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ.; 72, comma 1, del r.d. n. 1238 del 1939; e 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, «anche» il cognome materno.
La dottrina ha già ampiamente scandagliato pregi e difetti della pronuncia. Mi limito perciò a evidenziare due profili, il primo dei quali è la continuità nella discontinuità rispetto al precedente di Strasburgo: in effetti, mentre la Corte EDU si era pronunciata sulla domanda di una coppia che pretendeva l’imposizione del solo cognome materno, e non aveva ritenuto bastevole l’aggiunta di esso al paterno concessa dal prefetto nelle more del giudizio[8], la vicenda giunta a sentenza nel 2016 concerneva tutt’all’opposto una coppia che proprio sul doppio cognome paterno-materno aveva fondato fin dall’inizio la propria istanza.
In entrambi i casi, però, l’esito era stato di erodere i rigidi automatismi del cognome paterno in nome del «comune accordo» dei genitori; comune accordo che nella pronuncia della Corte costituzionale – chiamata a costruire un percorso di uscita dal passato, e non solo a condannarne i retaggi – si era concretato nell’ammissibilità di un inedito sistema a due cognomi in stile iberico, fondato sull’ancor più inedito criterio dell’autonomia. Ma un’autonomia innestata, come una testa nuovissima, sul corpo vecchissimo della consuetudine, in una sintesi malferma.
Va infatti detto che se la trovata della norma «legale implicita» è stata una fine astuzia per elevare al rango di norma primaria un uso inveterato al solo fine di sbarazzarsene (promoveatur ut amoveatur…), non altrettanto felice è stato l’esito di quella decisione. Intendiamoci: nell’ottica da cui tutto era partito, la sentenza del ’16 aveva reso una risposta di certo appagante permettendo l’aggiunta del cognome materno a una coppia che non chiedeva di meglio[9]. Ma nella prospettiva di tutte le coppie possibili, quale regola di fondo veniva riconsacrata? La solita, atavica prevalenza del «patronimico» (nell’accezione ampia con cui la Corte usa tale termine)[10]. Il quale, seppur bistrattato per la sua incostituzionalità, usciva confermato nel ruolo cruciale di criterio residuale[11], così da smentire quell’idea di eguaglianza che proprio l’accordo avrebbe dovuto esaltare[12].
Effettivamente, ben prima di essere l’esito virtuoso dell’autonomia, l’eguaglianza dovrebbe esserne la premessa, perché solo chi è uguale ha uguale potere negoziale; e sarebbe bastato dare una scorsa alle accidentate riforme francese e belga e all’antecedente tedesco (retro, § 2) per rendersi conto che se si affida il cognome all’accordo dei privati non può trascurarsi un dato logico elementare: quello per cui nessuna parte dovrebbe ottenere dal mancato accordo più di quanto potrebbe ottenere negoziando. Altrimenti, perché negoziare? Perché spingere i genitori ad accordarsi sui cognomi per «rimediare alla disparità fra di loro se poi – come si legge in un comunicato stampa della stessa Corte costituzionale dello scorso febbraio – in mancanza di accordo prevale comunque quello del padre?» [13].
Rosa da questi dubbi, stufa di attendere l’«indifferibile» – ed improbabile – intervento del legislatore[14], all'inizio di quest'anno la Corte ha dunque deciso di provare a levarsi da sola dal guado a mezzo del quale si era arrestata nel 2016; e cogliendo al volo un’altra occasione buona – offerta questa volta da due genitori bolzanini, non sposati, che avevano chiesto di poter dare alla figlia il solo cognome materno, pur avendola riconosciuta insieme – con l'ordinanza n 18/2021 ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di costituzionalità dell’art. 262, comma 1, cod. civ. «nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori», così aprendo l’ultimo capitolo – per ora – dei complicati rapporti tra la Consulta e il sistema dei cognomi[15].
Ovviamente, la circostanza che la sentenza del 2016 concernesse un figlio “matrimoniale” e che quella di cui siamo in attesa riguardi invece un figlio nato fuori del matrimonio nulla toglie al fatto che entrambe rappresentino (e rappresenteranno) le tappe di un unico cammino; lungo il quale, tuttavia, la Corte sembra aver preso coscienza delle aporie insite nella pronuncia di cinque anni fa. Di qui le remore a replicarne semplicemente lo stilema e dichiarare incostituzionale l’art. 262 nella parte in cui, in caso di riconoscimento sincrono, non consente «di comune accordo» di attribuire «solo» il cognome materno; giacché ai nuovi spazi che in tal modo si sarebbero procurati all’autonomia privata avrebbe di nuovo fatto da contraltare il rischio di un potere di veto del padre – non quello del caso concreto, va da sé, ma il padre di ogni ideale caso futuro – a sua volta scaturente dalla riconferma della medesima regola residuale tratta dalla tradizione.
«Laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno – si legge infatti in un passo dell’ordinanza – la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso; in questi casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte». Insomma, proprio come aveva già dovuto constatare la Corte costituzionale belga nel 2014 (o il Bundesverfassungsgericht molti anni prima) «neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un’effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell’accordo per far prevalere il proprio cognome»[16].
I giochi, a questo punto, parrebbero fatti, essendo ormai chiaro che se si vuole un sistema incentrato sulla volontà dei genitori, esso non va costruito dal principio dell'accordo, ma dal criterio “di chiusura” per i casi di disaccordo o di non-scelta. Così com’è ormai acquisito che un assetto contrario ai valori costituzionali non può essere risparmiato solo per il timore del vuoto che un Parlamento indolente lascerebbe non esercitando in tempi ragionevoli le sue prerogative, poiché in tal caso starebbe alla Consulta colmarlo, ricorrendo a «criteri di riempimento» ricavati dalle coordinate del sistema «ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato»[17]. Il tutto, beninteso, in via formalmente provvisoria, per così dire, ché l’ultima parola spetterebbe comunque alla legge; nella consapevolezza, però, che nulla in Italia è più provvisorio del definitivo; e nulla più definitivo del provvisorio[18].
Viste le premesse, tutto lascia dunque presagire che la Corte si spingerà questa volta a fulminare il “patronimico” in quanto criterio suppletivo; e se si considera la formulazione stessa del quesito d’incostituzionalità auto-sollevato, così come la sottolineatura «del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» e del diritto del figlio «ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori» – come già statuiva la precedente pronuncia n. 286/16[19] – ce n’è abbastanza per credere che i giudici opteranno per i due cognomi quale criterio residuale. Ma in quale ordine?[20]
È l’unico punto, in verità, su cui l’ordinanza n. 18/21 non si sbottona. Tuttavia, se si escludono criteri empirici di dubbia praticabilità (come il sorteggio[21] o i giorni alterni[22]); e se si scarta altresì la sistematica anteposizione di un cognome all’altro (del paterno, quale vischioso omaggio alla tradizione; del materno, quale ostentato ripudio della stessa), che lascerebbe comunque inappagati i puristi dell’eguaglianza, sarà necessario per la Corte cercare altrove. E allora, se si considerano gli orientamenti emergenti – come si è visto – dai disegni di legge parlamentari (a cui la Consulta potrebbe decidere di conformarsi quale atto di leale collaborazione[23] col legislatore nel cercare un riempitivo al vuoto aperto dalla pronuncia) non è azzardato supporre che anche da noi, alla fine, ci si affiderà all’impassibile neutralità dell'alfabeto. Dunque, tutto risolto?
[1] Corte eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07, Cusan-Fazzo vs Italia, sulla quale vedi, ad es., M. Alcuri, L’attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo, in Dir. fam pers., 2014, p. 55 ss.; V. Corzani, L’attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 2014, p. 2670 ss.; V. Carbone, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, in Fam. e dir., 2014, p. 212 ss.; S. Stefanelli, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, in Fam. e dir., 2014, p. 221 ss.; C. Battiato, Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in Osservatorio cost., 2014, p. 1 ss.; E. Malfatti, Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?, in Consulta on line, 2014, p. 1 ss. e Giardina, Il cognome del figlio e i volti dell'identità, cit.
[2] Estinzione paventata a causa dell’assenza di nipoti maschi a cui lasciarlo (secondo una preoccupazione che, come si è visto, almeno a livello declamatorio non era stata estranea al legislatore francese del 2002). Rispetto a tali motivazioni, si vedano i rilievi critici di S. Niccolai, Il diritto delle figlie trasmettere il cognome del padre: il caso Cusan e Fazzo c. Italia, in Quaderni cost., 2/2014, p. 453 ss.
[3] Corte cost., 11 febbraio 1988, n. 176, in Foro it., 1988, I, c. 1811 e Corte cost., 19 maggio 1988, n. 586, in Giust. civ., 1988, I, p. 1649. Su tali prime pronunce cfr., ad es., L. Santoro, op. cit., p. 477 ss. e S. Scagliarini, Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli, in Rivista AIC, 2/2017, p. 1.
[4] Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in Giur. cost., 2006, p. 543, seguita dal commento di E. Palici di Suni, Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince. Nella specie, la Corte ritenne che un’effettiva pronuncia di incostituzionalità avrebbe lasciato aperte una serie di opzioni su cui solo il legislatore avrebbe potuto esprimersi, ossia: 1) l’esclusività o meno del criterio della volontà dei coniugi; 2) le possibili deroghe alla regola; 3) l’unicità della scelta per tutti i figli della coppia, o il suo possibile rinnovamento ala nascita di ciascuno di essi.
[5] Si tratta della vicenda dei coniugi Galli e Megalhaes, ripercorsa dall’avvocatessa che ne aveva patrocinato la causa in sede di audizioni alla Commissione al Senato: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/44852_documenti.htm.
[6] Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in Familia, 2017, p. 61 ss. con nota di Brizzolari, Il cognome materno in aggiunta a quello paterno: una realtà anche in Italia, cit. Alla sentenza sono stati comprensibilmente dedicati numerosi commenti, tra i quali v. almeno quelli a firma di: B. Agostinelli, Confini europei del diritto di famiglia: il matronimico nel dialogo tra le corti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 369 ss.; E. Al Mureden, L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio, in Fam. e dir., 2017, p. 218 ss.; F. Astone, Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d'arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare, in Giur. cost., 2017, p. 485 ss.; D. Berloco, Cognome della madre – Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre-21 dicembre 2016, in Stato civ. it., 2017, p. 4 ss.; G. Casaburi, La Corte costituzionale apre al cognome materno, ma restano molte questioni irrisolte, in Foro it., 2017, I, c. 6 ss.; Carbone, Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, cit.; Favilli, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli, cit.
[7] Pone giustamente l’accento su questa doppia argomentazione F. Astone, op. cit., p. 493. Rispetto al dibattito nazionale e sovranazionale, per lo più incentrato sul problema dell’eguaglianza della madre, l’aver attirato l’attenzione sul diritto del figlio di essere identificato con entrambi i cognomi rappresenta – scrive Astone – un’impostazione senz’altro originale della nostra Corte. Presa tale direzione, tuttavia, non si vede come l’autonomia possa coniugarsi con l’interesse del figlio, giacché i suoi genitori potrebbero inopinatamente convenire di passargli un solo cognome, mortificando le sue pretese identitarie. Sotto questo punto di vista appare dunque preferibile – se non nel merito, almeno in termini logici – la posizione della dottrina che si schiera per l’obbligatorietà del doppio cognome, sia per evitare l’«eterogeneità delle scelte» che nascerebbe dal consentire a ogni famiglia di decidere in ordine sparso; sia, soprattutto, per evitare che i figli possano subire la «defalcazione di una parte della storia familiare»: così S. Troiano, Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 603. Cfr. altresì Al Mureden, op. cit., p. 223 e Favilli, op. cit., p. 827. In effetti, «a prendere sul serio l’argomentazione del giudice delle leggi, se è vero che l’attribuzione dei cognomi di entrambe le figure genitoriali è la soluzione che garantisce il diritto del figlio alla piena e completa realizzazione della propria identità personale, dovrebbe ritenersi che solo tale modalità di attribuzione (automatica) del cognome sia conforme a Costituzione»: così Scagliarini, op. cit, p. 10.
[8] Ricordo, infatti, che nelle more della causa Cusan-Fazzo dinanzi alla Corte EDU il prefetto aveva autorizzato l’aggiunta del cognome materno; ma tale concessione amministrativa era stata ritenuta insufficiente – dai coniugi e dalla Corte – ad appagare il desiderio di dare alla figlia soltanto il cognome Cusan. Quale fosse, invece, il desiderio della figlia – ormai divenuta quattordicenne – non è dato sapere, essendo rimasto il suo interesse il «grande assente» di quella lunga vicenda giudiziaria, come lo ha definito un’attenta giurista (Giardina, op. cit., p. 140), ai cui condivisibili rilievi faccio rinvio.
[9] Si era insomma trattato di un intervento «minimale» e «sagomato sulla fattispecie in esame» come quello suggerito, in critica alla sentenza n. 61/2006 della Consulta e all’indomani della decisione Cusan-Fazzo, G.P. Dolso, La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo, in Giur. cost., 2014, p. 749.
[10] Patronimico, in senso proprio, è il nome o il cognome che deriva direttamente dal nome del padre per mezzo di un suffisso: dal Pelide Achille dei greci fino ai Petrovič e alle Petrovne della tradizione russa, passando per il gran numero di cognomi che furono davvero, ma solo alle origini, derivazioni del nome paterno: dal Di Pietro italiano al Petersen scandinavo al Perez ispanico. Cfr. la voce «patronimico» sull’enciclopedia Treccani on line.
[11] Assunto l’accordo quale criterio per derogare alla regola ereditata dalla tradizione, non poteva infatti trarsi altra conclusione; e la stessa Corte doveva ammetterlo senza entusiasmo, rinviando, con troppa fede, all’opera emendatrice del legislatore: «in assenza dell’accordo dei genitori, residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità» (punto 6 della sentenza n. 286).
[12] Il punto non ha mancato di essere colto, fin dal primo istante, da un’attenta dottrina: si veda Casaburi, La Corte costituzionale apre, cit., c. 6 ss., il quale sottolineava il carattere piuttosto illusorio del nuovo “diritto” della madre a trasmettere il proprio cognome, in quanto «[t]ale facoltà, presupponendo esclusivamente l'accordo tra i genitori, finirebbe infatti per dipendere dalla volontà discrezionale (per non dire da una scelta incensurabile ed arbitraria) del padre». V. altresì Favilli, Il cognome, cit., p. 826: «Il dissenso del padre è in grado di paralizzare […] l'aspirazione della madre ad aggiungere il proprio cognome». Insomma: siccome idonea a «scardina[re] il patronimico automatico» – Agostinelli, op. cit., p. 377 – la soluzione uscita dalla sentenza del 2016 era «intrinsecamente fragile» – M.N. Bugetti e F.G. Pizzetti, (Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico i figli, in Fam. e dir., 2021, p. 471 – ed era dunque destinata ad essere a sua volta travolta.
[13] Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato dell’11 febbraio 2021, Cognome dei figli: la Consulta dubita che la piena parità dei genitori sia garantita da un accordo sulla scelta. Un primo comunicato (intitolato: Sulla regola del cognome paterno, la Corte solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa) era già stato diffuso il 14 gennaio 2021 subito dopo la camera di consiglio, in attesa del deposito delle motivazioni.
[14] Cfr. retro in nota 45 il punto 6 della sentenza n. 286/16; la quale, proprio in virtù di tale rinvio ad una futura opera di sistematizzazione, veniva ad assumere i tratti di una «decisone “ponte”», come l’ha definita Frontoni, op. cit., p. 280.
[15] Corte cost., 11 febbraio 2021, n. 18 (redattore il giudice Amato, lo stesso – com’è noto – della sentenza n. 286/2016), consultabile sul sito della Consulta www.cortecostituzionale.it, così come i comunicati stampa citati nella nota che precede e come l’ordinanza di rimessione n. 78 del Trib. Bolzano, 17 ottobre 2019. La dottrina non ha mancato di rilevare la particolarità di tale procedura di autorimessione, il cui impiego, se si guarda ai precedenti, è sempre stato assai misurato. Cfr. A. Patroni Griffi, Forza e i limiti dell'autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021), in Quaderni cost., 2/2021, p. 414 ss. Colpisce, nel caso in esame, la volontà della Corte di approfittare del dubbio sollevato dal giudice di Bolzano per allargare il tema da una singola disposizione a un intero sistema normativo (Santoro, L’attribuzione del cognome, cit., p. 482 e G. Monaco, Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 11/2021, p. 167 e passim; G. Sulpizi, Un cambio di passo nel diritto di famiglia: l'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale e la questione della trasmissione del cognome materno, marzo 2021, on line su in iusinitinere.it.), autorimettendosi «una questione che in passato avrebbe definito inammissibile» (Frontoni, op. cit., p. 284); ma se ciò dimostra soltanto quanta «acqua è passata sotto i ponti» nella percezione del proprio ruolo da parte della Consulta (Malfatti, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome, cit., p. 10), non vanno neppure taciuti i rischi che questo nuovo corso può comportare nei delicati equilibri tra legislatore e giudice delle leggi. In effetti, se l’indolenza del primo non può tollerarsi all’infinito, non va esente da perplessità neppure la prospettiva «che il giudizio di costituzionalità in via incidentale possa trasfigurarsi […] nella “mera occasione”, da cui la Corte prende semplice “spunto” per affrontare questioni di vasta portata sistemica, andando ben al di là del petitum del giudizio a quo»: così Bugetti-Pizzetti, op. cit., p. 469. Una sorta di «passe-partout» – come ha efficacemente scritto Santoro, op. ult. cit., p. 483 – per eliminare una norma costituzionale: un fine ottimo, dunque, ma perseguito con uno strumento opinabile. A meno che – come ipotizzato da altri Autori – la scelta dell'autorimessione sia un espediente per guadagnare tempo e spingere finalmente il legislatore ad agire, fornendogli «su un piatto d'argento (per il tramite del dispositivo dell’ord. 18/2021) la soluzione praticamente obbligata»: così E. Malfatti, op. ult. cit., p. 12. La politica è però avvisata: «in assenza di una nuova disciplina, [la Corte] non si fermerà neppure di fronte al limite della discrezionalità del legislatore»: Monaco, op. cit., p. 174, il quale esprime tuttavia timori in ordine al superamento di tale limite e al rischio di confusione di ruoli che ne può derivare (p. 175). In un modo o nell’altro, l’ord. 18/21 è dunque espressione dell’atteggiamento via via più «interventista», ed anzi «muscolare» della Corte sul tema dei cognomi, come scrive G. Casaburi, La Corte costituzionale chiama, la Consulta risponderà: conto alla rovescia per la prevalenza del patronimico, in Foro it., 2021, I, c. 1951 ss. Benché prevedibile – continua Casaburi – tale atteggiamento era tuttavia evitabile, in quanto la richiesta avanzata dalla coppia di Bolzano avrebbe potuto essere accolta già in forza di una lettura non meramente letterale della sentenza n. 286/2016; e perché – aggiunge ancora l’A. – la stessa regola suppletiva del cognome paterno avrebbe potuto disinnescarsi per via interpretativa, facendo rientrare la scelta del cognome, in caso di disaccordo dei genitori, tra le questioni «di particolare importanza» per il figlio ai sensi dell'art. 316 cod. civ., così da poterne rimettere la decisione al giudice.
[16] Corte cost., ord. n. 18/2021 cit.: si vedano i “considerato” n. 13 e n. 14, rispettivamente.
[17] In questo senso, si vedano le sentenze n. 40 e 242 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016 della Consulta. Sull’idea «sempre più pervasiva nella giurisprudenza costituzionale», secondo cui la tutela dei diritti fondamentali deve prevalere nel bilanciamento con l'esigenza di lasciare spazio alla discrezionalità di un legislatore inerte: Malfatti, Ri-costruire, cit., p. 9. A date condizioni, la Corte supera dunque la teoria delle “rime obbligate” e si fa carico di ricostruire la soluzione migliore tra una rosa di ipotesi astrattamente selezionabili: cfr. Troiano, op. cit., p. 598 s. e Frontoni, op. cit., p. 285.
[18] Secondo il noto aforisma di Giuseppe Prezzolini. Ed in effetti, come è stato rilevato, la vicenda del cognome rischia di diventare «emblematica di come il protrarsi dell'inerzia legislativa abbia trasformato la “supplenza temporanea” della Corte in una “sostituzione definitiva” dell'organo rappresentativo»: Frontoni, op. cit., p. 289.
[19] Cfr. Corte cost., n. 286/2016, punto 3.4.1 della motivazione. Sul chiaro favor della sentenza n. 286/16 per il doppio cognome v., ad es., Favilli, op. cit., p. 827.
[20] Che il doppio cognome sia la soluzione che emergerà, quale regola di chiusura, dalla sentenza di cui siamo in attesa è profezia fin troppo facile, viste le premesse e la probabilità davvero modesta che la Corte respinga una questione da lei stessa sollevata. In questo senso si vedano, sia pure con diversità d’accenti, le condivisibili previsioni di S. Troiano, op. cit., p. 601 s.; Santoro, op. cit., p. 476 ss.; Bugetti-Pizzetti, op. cit., p. 470; Monaco, op. cit., p. 167; Casaburi, op. ult. cit., c. 1951 ss.; Malfatti, op. ult. cit., p. 7 nonché Frontoni, op. loc. ult. cit., che scrive: «Nel 2016, il giudice costituzionale era arrivato a prevedere l'aggiunta del cognome materno in caso di accordo tra la madre e il padre, ora, a fronte del mancato seguito alla sua decisione, è pronto a superare la necessità della concorde volontà dei genitori per imporre l'attribuzione di entrambi i cognomi». La scelta del doppio cognome, secondo Frontoni, sarebbe ormai irrevocabile e s’imporrebbe anche al futuro legislatore (ibid., p. 290). Su tale profilo, tuttavia, le previsioni degli interpreti non collimano, ritenendo in molti che l’esito più probabile (o auspicabile, a seconda dei punti di vista) sarà di lasciare ai genitori la libertà di scegliere di passare al figlio il cognome dell'uno o dell'altro o di entrambi, con un «ampliamento della rilevanza dell'accordo» secondo una logica di «privatizzazione […] panprivatistica»: così ancora Casaburi, op. loc. ult. cit. Quanto poi alla collocazione in ordine alfabetico in caso di disaccordo si vedano, ancora, le condivisibili prognosi di Santoro, op. cit., p. 476 e 479, che ipotizza il verosimile obbligo, per l’ufficiale di stato civile, di imporre entrambi i cognomi in tale ordine, a meno che non si decida di rimettere la decisione al giudice. Il quale – mi permetto di aggiungere per inciso – per levarsi d’impaccio finirebbe comunque, nei casi ordinari, per rifugiarsi nel medesimo criterio.
[21] A quanto mi consta, l'unico sistema chi prevede il sorteggio in caso di disaccordo è il già cit. art. 57 cod. civ. lussemburghese. Contro il sorteggio, troppo “ludico” in rapporto a un atto che richiederebbe una certa solennità: B. Zarca, La transmission du nom: identité et dualité. Les termes du débat public, in Esprit, 2002, p. 96.
[22] Una proposta in tal senso, di variare cioè l'ordine di combinazione dei cognomi nei giorni pari e dispari, fu presentata da un deputato, senza successo, nel dibattito del 2013 all'Assemblea nazionale francese: riporta la notizia Cicile-Delfosse, op. cit., n. 85.
[23] Su questa possibile “sintonizzazione” col Parlamento si veda anche Santoro, op. cit., p. 477 ss. il quale ritiene auspicabile e probabile che la Corte, in un'ottica di «leale collaborazioni istituzionale» tenga conto dei d.d.l. di riforma del cognome proposti nell’attuale legislatura, «i quali, pur provenendo da diverse forze politiche (che sarebbero peraltro attualmente maggioritari in Parlamento) ciò nondimeno registrano una significativa comunanza pratica di fondo». Rifacendosi apertamente alle iniziative parlamentari pendenti – argomenta ancora Santoro – la Corte si porrebbe in minore discontinuità rispetto al legislatore, ed anzi fungerebbe da «“catalizzatore” finale dell'iniziativa legislativa […] paralizzata o abortita a causa dei notissimi problemi strutturali relativi al processo di produzione delle leggi» (p. 480).
Ritorniamo da capo e ai luoghi comuni che si candidano a riformare – come si vede – la disciplina dei cognomi. Come detto in premessa, pensare che l’autonomia o il criterio alfabetico siano la panacea di tutti i mali è una convinzione piuttosto ingenua. Soprattutto, è un approccio miope, che considera solo i vantaggi nell’immediato e trascura le ripercussioni nel lungo periodo; il quale, tuttavia, è la dimensione temporale in cui i cognomi hanno da sempre esplicato il loro ruolo. Fin da quando – collassato da gran tempo il sistema onomastico romano e impostosi il nome unico per tutto l’alto medioevo – a partire dall’XI secolo i cognomi rinacquero poco a poco. Dapprima come appellativi ancora individuali, tratti da un patronimico (Leonardo di Angelo), un toponimo (Leonardo del ponte), un mestiere (Leonardo il maestro), un matronimico (Leonardo di Agnese), un soprannome (Leonardo il bruno). E poi, superata questa fase embrionale, essi si fecero davvero ereditari, trasmettendosi di generazione in generazione (a tutti gli Angeleri, i Daponte, i Magistri, gli Agnesi e i Bruno) a prescindere dal matronimico o dal patronimico in senso proprio, dal mestiere svolto, dai tratti fisici, dal luogo di residenza e così via[1].
Ora, nei secoli in cui si fissarono, quei cognomi assorbirono l’eredità della storia pregressa (non foss’altro perché moltissimi di essi erano derivati da etimi a loro volta germanici, latini, greco-bizantini o di origine religiosa)[2]; e nei secoli seguenti non smisero mai di ramificarsi e moltiplicarsi seguendo la «complessità e varietà delle nostre storie politico-culturali e dialettali»[3]. Il risultato è l’enorme ricchezza del patrimonio dei cognomi italiani, che conta ben più di 300 mila forme. Ciascuna di esse rappresenta, nella prospettiva individuale, un elemento dell'identità personale. Ma nel loro insieme esse formano un tratto identitario del nostro Paese; quasi un aspetto del suo patrimonio immateriale[4]. Il quale, allora, andrebbe preservato contro i rischi di un impoverimento indotto dalla legge d’inerzia o da modifiche affrettate, secondo una preoccupazione ben avvertita in altri ordinamenti[5]; mentre in Italia, salvo qualche accenno del tutto sporadico[6], è rimasto sorprendentemente assente dal dibattito politico e giuridico sul tema.
La radicale sottovalutazione di tali implicazioni, unita alla fideistica speranza riposta nell’alfabeto, non può che lasciare perplessi, perché non è difficile intuire l'effetto “depressivo” che l'adozione secca di un simile criterio avrebbe sulla ricchezza onomastica ereditata dal passato. S’immagini che quel criterio entri in vigore oggi e che sia abbinato, come molti indizi lasciano supporre, al doppio cognome. Da domani Zara, Zatti, Zorzi e Zuanazzi, padri o madri non importa, potrebbero comunque passare al figlio il proprio cognome; ma fatalmente (o quasi) in seconda posizione. E se tra una generazione a quel figlio dai due cognomi venisse imposto di passarne uno solo e in ordine alfabetico le conseguenze sarebbero irrimediabili, perché i cognomi in Z sarebbero tutti espunti dalla linea di trasmissione[7]. In breve, ogni due generazioni si perderebbe un’intera coorte di cognomi, a partire dall’ultima lettera dell’alfabeto a risalire.
Il calcolo, certo, è fatto alla grossa e non tiene conto di diverse variabili. Soprattutto – si potrebbe obiettare – fa torto al buon senso di legislatore e giudici, perché nessuno di loro ha mai pensato né penserebbe di applicare l’alfabeto in un modo tanto implacabile. Esso sarebbe pur sempre il criterio residuale, buono soltanto a non conculcare il libero gioco dell’autonomia; nella cui imprevedibile libertà starebbe il perpetuo antidoto contro gli automatismi selettivi di un ordine prefissato. Ciò varrebbe per i genitori di oggi; e varrebbe per i figli di domani; i quali, ipoteticamente dotati di due cognomi, resterebbero padroni di scegliere quale trasmettere e quale dismettere, a capriccio. Insomma: l’alfabeto servirebbe all’autonomia; e l’autonomia, rimescolando le carte, neutralizzerebbe le storture dell’alfabeto.
Vero. Ma quante coppie, ragionevolmente, si siederanno intorno a un tavolo per decidere? Proprio le esperienze straniere ci mostrano quanto sia forte, in questa materia, la legge d’inerzia, che spinge a lasciare a meccanismi eterodeterminati l’attribuzione del cognome, sull’assunto mentale che “così è sempre stato”. I più deciderebbero perciò di non decidere o si rassegnerebbero a non farlo; e a poco varrebbe protestare che anche quello è un modo per scegliere, perché così facendo il criterio alfabetico e le sue esternalità negative dilagherebbero ben al di là del perimetro che l’idea di una semplice regola residuale lascerebbe supporre[8]. Credendo di rifondare il sistema in chiave negoziale e dialogica, lo si affiderebbe invece ad una deresponsabilizzante e grigia casualità alfabetica…
E se invece quest’illazione fosse sbagliata? Se si riuscisse davvero a spingere o a convincere le parti che l’autonomia va esercitata? Eccoci dunque al cuore della questione, e al quesito che è quasi un tabù porsi vista l’universale deferenza che circonda il principio dell’accordo di un’aura sacrale: ma siamo davvero sicuri che l’autonomia dei privati sia, in questa materia, un buon criterio?
Ritengo sinceramente che no, non lo sia. E per più ragioni, la prima delle quali è il carattere divisivo della scelta. Scegliere – si sa – significa rinunciare[9]; ma scegliere, qui, può voler dire sollevare discussioni e contese[10], da cui non è detto che la coppia sappia uscire più coesa secondo la retorica per cui l’unità si rinsalda nel dialogo che cerca una sintesi di posizioni distanti. Le regole ad hoc che contemplano l’incapacità dei genitori di accordarsi sul cognome, previste in altri ordinamenti[11], sono la spia di questa conflittualità che, liberata dall’autonomia, potrebbe non trovare in essa alcuno sbocco, e incancrenirsi. Perché «prendersela con la legge non mette a repentaglio la coppia; ma doversela prendere col proprio coniuge»[12] o col proprio partner sì[13].
Oltretutto, si deve considerare che le rinunce rischiano di essere più brucianti (e le recriminazioni più pesanti) a causa di un principio che abbiamo già visto accolto negli altri ordinamenti[14] e che è ribadito in tutti i d.d.l. italiani con la forza di un dogma. Il quale – in nome dell'eguaglianza tra fratelli e sorelle e dell'unità anagrafica della famiglia – esige che il cognome deciso per il primogenito si replichi per tutti i successivi figli della coppia, senza possibilità, dunque, di quelle potenziali compensazioni che addolcirebbero in prospettiva un sacrificio iniziale; così da rendere manifesto che la scelta sul cognome configura un unicum non comparabile alle altre decisioni rimesse alla gestione diarchica della famiglia, neppure alla scelta del prenome dei figli, giacché quello imposto al primo nato non vincolerebbe ovviamente i successivi.
La questione, allora, è di capire chi farà un passo indietro quando si tratterà di scegliere il cognome. E se si crede – come da più parti si afferma – che il “patronimico” sia solo l’impronta più visibile dell’ineguaglianza che ancora alberga in molti ambiti della vita sociale e in tante famiglie, sarebbe un po’ semplicistico pensare di cancellarla affidandosi unicamente al libero gioco dell’autonomia. Perché quelle medesime condizioni di debolezza e di asimmetria si riverbererebbero sull’accordo: e allora, per un colloso impasto di soggezione, condiscendenza, altruismo e amor di pace, la riforma dei cognomi apporterebbe nei fatti ben poche novità agli assetti che si vorrebbero sovvertire[15].
Inutile dire che ancora una volta la possibilità del doppio cognome e, soprattutto, la facilità con cui scatterebbe – semplicemente scegliendo di non scegliere – potrebbero sciogliere le tensioni e spianare la via per un’intesa. Ma la soluzione, in apparenza così innocua, non sarebbe priva di esternalità. E non mi riferisco qui ai già deplorati danni al patrimonio onomastico, indotti dall’alfabeto, che se pure uscisse dalla porta dell’accordo rientrerebbe costantemente dalla finestra della regola residuale. Le complicazioni sono anche altre, e non sempre vengono colte, come spesso avviene quando si tratta di problemi che non ci toccano direttamente.
Va ricordato allora – per quanto sia evidente – che l’Italia è sempre stato un Paese dal cognome unico. Unico, di conseguenza, è il cognome che la quasi totalità dei genitori d’oggi porta e potrebbe passare ai propri figli. In un tale contesto socio-onomastico, non meraviglia davvero che l’idea di abbinare all’autonomia la trasmissione di due nomi di famiglia, uno per ciascun ramo genitoriale, possa apparire una soluzione semplice e risolutrice, grazie alla quale tutti vincono e non perde nessuno. Ma è solo un’impressione indotta dalla miopia un po’ egoista propria di ogni epoca, che vede solo i vantaggi per la generazione presente e ne ammortizza i costi su quelle future[16].
È infatti evidente che le catene onomastiche non possono allungarsi all’infinito e che le “moltiplicazioni" presenti preludono alle “divisioni” future, allorché sarà inevitabile chiedere ai bambini di oggi, genitori domani dai due cognomi, di scegliere quale passare ai figli, e quale no. E quindi di operare una rinuncia che potrebbe essere emotivamente non lieve; ed anzi penosa se solo si pensa agli imbarazzi che si potrebbero creare con gli ascendenti, il cui cognome venisse scartato e non trasmesso ai nipotini (a nessun nipotino, stante il principio dell’uguaglianza tra primogenito e cadetti); e tutto ciò non per volontà della legge, ma, ancora una volta, per scelta del figlio.
Rimarrà anche qui una speranza: di trovare ascendenti comprensivi, sensibili alle ragioni estetiche o eufoniche[17] accampate, al maggior prestigio di un cognome e così via. Né va esclusa l’ipotesi che si tratti di un ascendente con cui da tempo non corre buon sangue, sì che l’idea di affossarne il cognome appaia perfino liberatoria; o che si tratti al contrario di un grand’uomo o una gran donna, di cui si voglia onorare la memoria salvandone il cognome dall’oblio[18]. Ma questi sono i casi da cui possono nascere i grandi precedenti delle Corti. I casi normali sono altri: e il legislatore, senza essere paternalista, dovrebbe evitare di forzare le parti a scelte inutilmente conflittuali.
[1] Sulla lenta rinascita dei cognomi a partire dai secoli XI e XII cfr. S. M. Collavini, I cognomi italiani nel Medioevo: un bilancio storiografico, in L’Italia dei cognomi. L’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo, a cura di Addobbati, Bizzocchi e Salinero, University Press, Pisa, 2012, p. 59 ss.; R. Bizzocchi, I cognomi degli Italiani. Una storia lunga mille anni, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 20 ss.; E. Spagnesi, Nome (storia), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, vol. XXVIII, 1978, p. 290 ss.; M. La Torre, Il nome: contrassegno dell’identità personale, in Giust. civ., 2013, II, p. 455.
[2] Cfr. E. De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Arnoldo Mondadori ed., Milano, 1978, p. 15 ss.
[3] Bizzocchi, I cognomi degli Italiani, cit., p. 29.
[4] Non così dissimile, a ben vedere, da quelle tradizioni vive trasmesse dal passato che concorrono a formare il patrimonio immateriale specifico di ogni Paese, che l'Unesco censisce e protegge col fine prioritario di favorirne la trasmissione a chi verrà dopo di noi (cfr. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2013 la consultabile online all'indirizzo https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf). In forza di tale Convenzione, il patrimonio immateriale si caratterizza – tra l’altro – per il fatto di essere trasmissibile di generazione in generazione, per essere in stretta dipendenza con l’ambiente e la storia, per il fatto di permettere ai gruppi e ai singoli di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale. I cognomi non appaiono lontani da questa nozione ideale.
[5] Sulla ricchezza onomastica quale «véritable capital culturel» cfr. Cicile-Delfosse, op.cit., n. 8. È da notare che i francesi – i quali si sono intestati «le record mondial de la diversité des noms de famille» con addirittura pià di 1.200.000 cognomi, secondo i dati emersi durante le discussioni parlamentari del febbraio 2001 riportati da Bernard, Le nom de l'enfant né après l'entrée en vigueur de la loi n. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, cit. – hanno fatto appello alla tutela del patrimonio onomastico sia per sollecitare la riforma dei cognomi, sia per contrastarne alcuni aspetti, mettendo in guardia contro quella che fu definita «l'organisation institutionnelle de la disparition des noms de la fin de l'alphabet en quelques générations»: per tali notizie v. ancora Cicile-Delfosse, op.cit., n. 85 e ivi ulteriori riferimenti.
[6] In un solo caso, nei lavori parlamentari sul citato d.d.l. S.1628, si rinviene un accenno critico, fugace e isolato, alla scelta del criterio alfabetico, a causa del quale «alcuni cognomi (segnatamente quelli che iniziano con le ultime lettere dell'alfabeto) rischiano di estinguersi»: resoconti dei lavori della 2a Commissione del Senato (384a seduta del 16 maggio 2017).
[7] Cfr. F. Bellivier, Loi n. 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, in RTD Civ., 2003, p. 554 ss.: «pour respecter l'égalité hommes/femmes, on peut être tenté d'accoler les deux noms dans l'ordre alphabétique mais alors les Z sont perdants». Ricorda la stessa autrice che il criterio alfabetico era stato proposto anche durante le discussioni che avevano preceduto la legge del giugno 2003, ma senza successo, essendosi evidenziato il carattere poco egualitario dell'alfabeto per il rischio ad esso connesso «de la disparition progressive des noms de la fin de l'alphabet».
[8] Basti pensare che in Francia, in base a uno studio statistico del 2018 ricordato da Laroche-Gisserot, op. cit., n. 44, solo l’11% dei nati nell’anno precedente aveva ricevuto un cognome scelto dai genitori.
[9] «Choisir, c'est renoncer» scrive Cicile-Delfosse, op. cit., n. 85.
[10] «Choisir, c'est éliminer et susciter des rancœurs dévastatrices»: così, senza mezzi termini, T. Garé, La loi relative à la dévolution du nom de famille. L. n. 2003-516, 18 juin 2003, in La semaine juridique, ed. gén., n. 30, 23 luglio 2003, act. 370. Sul rischio di incentivare inutili conflitti cfr., in termini altrettanto diretti, Bernard, op. cit.: «Or, quand on constate que certains couples ont déjà du mal à s'entendre sur le choix du prénom de leur enfant, on peut légitimement penser que des tensions vont, eu égard aux enjeux symboliques du choix, redoubler s'agissant du nom conféré à celui-ci. De la sorte, les conflits familiaux risquent de se multiplier. On peut donc perdre sur le terrain de la paix familiale ce que l'on va gagner sur celui de l'égalité parentale». Segnala il rischio di «conflits entre parents» anche Baudin-Maurin, op. cit., n. 2.
[11] Cfr. l’art. 311-21, 1° alinea, ultimo periodo del code civil francese. Anche il fatto che la nostra Corte costituzionale consideri l’atteggiamento di chi ricusi l’accordo solo per «far prevalere» il proprio cognome a discapito dell’altro genitore (ord. 18/21) è la spia del carattere potenzialmente conflittuale della questione, che si differenzia perciò dalle altre soggette all’ordinario spiegarsi del principio dell’accordo.
[12] Ancora T. Garé, op. loc. ult. cit. In questo senso si vedano anche le riflessioni di G. Ballarani, raccolte nei già citati atti delle audizioni in Commissione giustizia del Senato sul d.d.l. n. 1628 e connessi (tali atti sono consultabili sul sito web http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/44852_documenti.htm), il quale, proprio in ragione di tale possibile conflittualità, suggeriva di «rimettere ai nubendi la scelta del cognome dei figli nella fase prematrimoniale, anziché al momento eventuale della nascita del primo figlio […] potendo, come riferito, la questione determinare eventuali conflittualità che potrebbero addirittura condurre alla rinunzia alle nozze». Sembra incline a questa anticipazione anche Troiano, op. cit., p. 602.
[13] In Italia, sia pur con diversità di posizioni e sfumature, la maggior parte degli interpreti sembra guardare con favore alla libertà dei genitori di accordarsi sul cognome dei figli, ravvisando nell’autonomia la risposta «più adeguata ed attuale al bisogno che la famiglia si fondi su una scelta unitaria che possa davvero radicare l'unità» (così, ad es., C. Ingenito, Una nuova occasione per superare “l’anche” nell’attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 18/2021 della Corte Costituzionale, in Federalismi.it, 11/2021, p. 70). Non mancano, tuttavia, autorevoli voci contrarie, che mettono in guardia contro la sopravvalutazione «taumaturgica» dell’autonomia dei genitori, ravvisandovi un «potenziale motivo di disunione, tale dunque da porsi come antitesi dell'esigenza espressa nell'art. 29 Cost., […] di garantire l'unità della famiglia»: così Troiano, op. cit., p. 604 e 602 rispettivamente); ciò tanto più se si considera – continua l’A. – che questi potenziali dissidi verrebbero a realizzarsi «proprio nel momento più delicato per la vita di una famiglia, in cui, allargandosi il nucleo originario ad accogliere un nuovo componente, per altro particolarmente bisognoso di affetto e di attenzioni, la famiglia esige il massimo possibile di unità ed armonia» (ibid., p. 602).
[14] Cfr. l’art. 109 cod. civ. spagnolo, penultimo co.; l’art. 321-11 cod. civ. francese, penultimo co.; l’art. 335 bis cod. civ. belga; il § 1617 B.G.B., co. 1, ultimo periodo. E si potrebbe continuare.
[15] Sul rischio che i rapporti di forza, le differenze pregresse e il privilegio radicato nell’uso condizionino la scelta del nome di famiglia cfr., lucidamente, Renchon, op. cit., p. 22, Zarca, op. cit., p. 87 e Troiano, op. cit., p. 602 (il quale porta a modello il sistema tedesco, dove la scelta del cognome, rimessa alle parti, privilegia di norma quello paterno, «con una discriminazione di fatto del cognome della donna»: ibid., nota 28). Il punto mi pare correttamente colto anche dalla rappresentante della Rete per le Parità, nelle citate audizioni parlamentari nel corso della discussione sul d.d.l. 1628 nella XVII legislatura: «Rimettere la scelta del cognome ai genitori significherebbe ancora una volta rafforzare e non contrastare quella disparità che di fatto, sul piano storico e culturale, ma anche per ragioni socio – economiche, ancora è presente nell’organizzazione della società in danno delle donne». Non condivisibile, per le ragioni che cerco di esporre nel testo, è invece la proposta della “Rete” di attribuzione automatica del doppio cognome in ordine alfabetico. Sui rischi di perpetuare le discriminazioni attraverso lo strumento dell’autonomia v. altresì Autorino Stanzione, op. cit., p. 505: «Sorge il dubbio che ampliare a dismisura l'autoregolamentazione in nome del divieto di ingerenza dei poteri pubblici nella sfera intima delle scelte familiari celi una soluzione gattopardesca, e per la resistenza della tradizione e per la maggior forza contrattuale di uno dei coniugi o genitori: normalmente l'uomo. Si perpetuerebbe nei fatti la discriminazione».
[16] Il doppio cognome è un regalo per la prima, ma solo un prestito per le altre generazioni; e «ciò che una generazione guadagnerebbe in termini di libertà se i doppi cognomi fossero ammessi sarebbe perso dalla generazione successiva» che «non disporrebbe più delle stesse possibilità di combinazione a disposizione della generazione precedente»: così il governo tedesco nelle osservazioni difensive nel caso Grunkin-Paul: Corte giust. U.E., 14 ottobre 2008, n. C-353/06, (v. all’indirizzo https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-353/06&jur=C). Su tale decisione v. R. Conti, Il diritto comunitario ed il doppio cognome: un primato in espansione, in Corr. giur., 2009, p. 510 ss. e L. Trucco, Ancora un “via libera” della Corte di Lussemburgo alla “circolazione” dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello “Statuto europeo del nome”), in Giur. it., 2009, p. 301 ss. sul carattere “effimero” dell’eguaglianza assicurata dalla duplicazione dei cognomi v. infine Cicile-Delfosse, op. cit., n. 14: «même si le double nom est choisi par les parents, l'égalité ainsi instaurée est éphémère puisque, dès la seconde génération, un choix devra être opéré».
[17] Si vedano quelle addotte dai genitori da cui origina la questione di costituzionalità attualmente sub iudice. Infatti, in base a quanto emerge dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano 17 ottobre 2019, i genitori si erano detti d'accordo a scartare il cognome paterno “in quanto di difficile comprensione alla prima pronuncia”; mentre il cognome prescelto avrebbe avuto il pregio di intonarsi al prenome … già dato per la bambina.
[18] Si veda, ancora, il caso Cusan-Fazzo.
Ora, chiediamoci: esistono delle alternative? Di certo – ma già lo sappiamo – non esistono soluzioni taumaturgiche: le vicende degli ordinamenti simili al nostro, le loro riforme accompagnate da polemiche e seguite da ritocchi e nuovi modifiche lo dimostrano ampiamente. Le considerazioni che precedono dovrebbero inoltre suggerire diffidenza dinanzi alla semplicioneria dell’alfabeto combinato all’autonomia privata. La quale, in molti casi, non sembra altro che un espediente con cui il legislatore accarezza la tentazione “ponziopilatesca” di lavarsi le mani, delegando ai privati una scelta spinosa che lui stesso non è in grado di compiere. Scartata l’autonomia, evidenziati gli effetti deleteri dell’alfabeto, le specificità del sistema italiano e le ragioni “di genere” che sono alla base della questione del cognome suggeriscono, a mio avviso, una di queste due soluzioni.
La prima è di guardare alla ricchezza del patrimonio onomastico, alla straordinaria varietà dei cognomi ereditati dalla tradizione; e di assumerne la difesa come obiettivo per le scelte di politica del diritto. Non sarebbe, del resto, la prima volta che accade. Pure in Francia – come si è già ricordato: retro § 2 – tra le ragioni portate a sostegno della riforma del patronyme vi era stato l’intento di scongiurare l’impoverimento dei tipi cognominali. La soluzione poi adottata, tuttavia, si era dimenticata di questo proposito iniziale, ed anzi aveva finito per puntare tutto sulla libera volontà dei genitori (che per essere tale non conduce necessariamente a scelte conservative dei nomi a rischio d’estinzione) e poi sul criterio residuale alfabetico (che della varietà dei cognomi è addirittura una minaccia, come sappiamo).
In verità, se si ha a cuore la conservazione della ricchezza delle forme cognominali, la soluzione è una sola, ed è piuttosto elementare: bandita l’autonomia privata, ripudiato l'ordine alfabetico, basterebbe infatti adottare un criterio puramente statistico. Il quale – non meno neutrale dell’alfabeto, ma molto più virtuoso ai nostri fini – si tradurrebbe nell’imporre ope legis ai figli il cognome (paterno o materno non importa) col minor numero di ricorrenze totali sul piano nazionale. Questo – in linea con la tradizione italiana del nome unico – sarebbe il solo cognome in senso proprio, ai fini della scheda anagrafica, del codice fiscale e, ciò che più conta, dei successivi passaggi intergenerazionali[1]. Ma se proprio si deve concedere soddisfazione al doppio cognome – e garantire ai figli il diritto di specchiarsi in entrambi i rami genitoriali – si potrebbe aggiungere[2] ai fini dell’uso[3] anche il secondo cognome, ma in un ordine a questo punto scontato: prima quello meno diffuso e poi quello più ricorrente in termini statistici.
Verificare simili dati quantitativi – nell’epoca dell’anagrafe digitale – appare piuttosto agevole (basta, del resto, una scorsa su internet ai siti specializzati in onomastica per rendersene conto); e mentre entrambi i genitori potrebbero contribuire un po’ per uno al nome del figlio, questi, con i medesimi criteri, veicolerebbe alla generazione successiva un solo cognome in un sistema che – complessivamente considerato e proiettato in un tempo futuro anche remoto – troverebbe costantemente un equilibrio nella varietà e nel pluralismo (rafforzato) delle forme cognominali ereditate dalla nostra storia[4]. E, questa volta, senza pregiudiziali di genere.
Eppure la vexata quaestio del cognome è, anzitutto, una questione di genere. E nel genere potrebbe trovare una soluzione per uscire d’impaccio, pescandola, a sua volta, in quel mare di spunti che è la storia dei cognomi e, in particolare, in quell’idea di sistema “binario” che Paul Bienbon, un giornalista belga, lanciò nel 1997 dalle colonne di Le Soir[5]. Sistema che alcuni d.d.l. rimasti senza esito nel Parlamento del suo Paese[6] etichettarono poi “système Despotopoulos” per averne rintracciato le prime origini nelle proposte di un giurista e filosofo greco – Constantin Despotopoulos, appunto – che decenni prima le aveva suggerite al suo Governo (anche lì con poco successo, a quanto pare), affidandole infine ad un articolo apparso nel 1969, in francese, sulla Revue trimestrielle de droit civil[7]. Forse senza sapere, né lui né chi lesse il suo lavoro, che quelle discettazioni non erano soltanto un’utopia, ma la fotografia di un sistema che aveva avuto effettiva esistenza, in un tempo molto più lontano, in un angolo della nostra Sardegna.
Ricorda infatti Besta che un uso antichissimo, di cui si rinvengono tracce nei registri secenteschi del gallurese, prevedeva un sistema di attribuzione dei cognomi variabile, per linea maschile e femminile; un sistema tanto remoto da precedere le influenze spagnole sull’isola, e da lasciar trapelare (chissà) le tracce di un originario sistema matriarcale, che in un’epoca molto lontana doveva essere entrato in attrito con la concezione patriarcale della famiglia. E ne era seguito questo compromesso: che ai figli maschi era dato portare il cognome paterno (e «se il cognome è doppio quello del padre precede, solitamente, il materno»); mentre alle femmine era dato il materno (salvo portare, in caso di doppio cognome, «prima quello della madre e poi quello del padre»)[8]. Un sistema a chiasmo, insomma; e in tutti i casi fondato sul sesso[9], da cui si dipartirebbero non una ma due linee cognominali rintracciabili lungo il filo delle generazioni.
Oggi che siamo alla ricerca di un nuovo compromesso tra i riti onomastici della vecchia famiglia e le ansie egualitarie della nuova, cosa può insegnarci questo antico modello censito da uno storico del diritto italiano negli anni ’40, elevato a sistema da un intellettuale greco negli anni ’60 e rilanciato da un giornalista belga sul finire del secolo passato? In un’epoca infinitamente diversa, esso potrebbe garantire, come allora, a entrambi i genitori di trasmettere il proprio cognome: le madri alle bambine e i padri ai bambini, sulla base di una variabile che, vista l’eguale probabilità di avere figli maschi o figlie femmine, neutralizzerebbe le discriminazioni «sia tra uomini e donne, sia tra lettere dell’alfabeto»[10]. Quello così definito sarebbe – come prima – il “vero” cognome o, se vogliamo, la sua parte più dura; e quella medesima parte passerebbe, con lo stesso criterio di genere, alle generazioni a venire, secondo automatismi successori facilmente intelligibili e ricostruibili ex post (a differenza del guazzabuglio genealogico che scaturirebbe dall’autonomia privata e dalla scelta, ogni volta, tra più soluzioni possibili, che si moltiplicherebbero tra una generazione)[11]. In tale contesto, l’altro cognome, quello del genitore di sesso opposto, non avrebbe bisogno di cadere del tutto, ma regredirebbe a una sorta di appendice “aggiunta” ai fini dell’uso sociale, idonea comunque a consentire ai figli di specchiarsi nei due rami genitoriali. Con questi compromessi anche la (parziale) rottura dell’unità del cognome tra fratelli e sorelle potrebbe dirsi accettabile[12], trattandosi di una mera inversione, grazie alla quale le madri guadagnerebbero la parità e i padri non perderebbero granché, giacché già oggi il loro cognome, se dato a una figlia, non perverrebbe ai nipoti[13]. E così, mentre il solco tra i generi verrebbe approfondito dal punto di vista simbolico, si getterebbero forse le basi per appianarlo finalmente dal punto di vista giuridico[14].
[1] Naturalmente, al successivo passaggio generazionale occorrerà di nuovo verificare quale, tra i cognomi portati dai genitori, risulterà il più raro ai fini della trasmissione ai figli. Non si tratterebbe, tuttavia, di una tirannia dei cognomi più rari; perché al migliorare della loro posizione in graduatoria, si rimetterebbe in modo una selezione avversa in grado di riequilibrare ogni volta le posizioni.
[2] Per intenderci: così come la moglie deve aggiungere (rectius: può aggiungere, trattandosi di una mera facoltà: L. Lenti, Nome e cognome, in Digesto IV ed., vol. XII civile, Utet, Torino, 1995, p. 6) al proprio il cognome maritale (ex art. 143 bis cod. civ.), o come la parte dell’unione civile può aggiungere al proprio il cognome del partner scelto come nome familiare (ex art. 1, co. 10, l. 76/2016).
[3] Sul modello della legge francese del 1985, citata retro in nota 16, che aveva permesso l’aggiunta al cognome originario di un ulteriore cognome à titre d’usage.
[4] Sia consentito rinviare, ancora, a Olivero, L’età del post-cognome, cit.
[5] P. Bienbon, Le nom de famille, in Le Soir del 9 dicembre 1997, pag. 2 : «Voici la proposition que je formule, même si elle n'est pas non plus parfaite. Je propose que les filles portent le nom de leur mère suivi du nom de leur père, et les garçons le nom de leur père suivi du nom de leur mère. Hommes et femmes ont ainsi, du moins tant que l'on ne peut pas choisir le sexe de l'enfant, à tout le moins une égalité de chances de transmettre leur nom. On remarquera que de la sorte, frères et sœurs porteront le même double patronyme même si celui-ci est en sens inverse. Les hommes n'y perdent rien puisque actuellement déjà, pour les enfants de leurs filles, leur patronyme se perdait au profit de celui du beau-fils. Les femmes en revanche ont l'égalité et la justice à gagner». Nello stesso articolo, Paul Bienbon prendeva seccamente le distanze dal criterio alfabetico, e a buon diritto. Mente si dichiarava favorevole a che le parti, di comune accordo, potessero scegliere un cognome diverso da quello combinato ex lege in base al sesso del bambino. Concessione – quest’ultima – che a mio sommesso avviso finiva per indebolire, e non poco, le ragioni logiche della proposta e la sua tenuta complessiva.
[6] Si veda in particolare la proposta di legge n. 2053/1 presentata l’11 marzo 1999, (a firma di Schüttringer e Lozie), la quale, in mancanza di scelta del cognome da parte dei genitori, prevedeva l’attribuzione dei due cognomi, ponendo per primo «le nom du père si l'enfant est de sexe masculin, ou le nom de la mère si l'enfant est de sexe féminin». Analogamente la proposta n. 0283/001 depositata il 24 novembre del medesimo anno (firmatarie Drion e Talhaoui). Il «système Despotopoulos» è menzionato anche dal successivo d.d.l. senatorio n. 5-551/1 del 2 dicembre 2010 (firmataria de Bethune), ma solo per essere scartato in nome della perfetta eguaglianza del cognome tra tutti i fratelli e le sorelle (cd. principio dell’unité des noms au sein de la fratrie).
[7] C. Despotopoulos, Sur le nom de famille, in Revue trim. droit civil, 1969, p. 716 ss. Vale la pena di riportare il brano in cui l’A. illustra il suo sistema: «La femme est désignée d'un nom de famille stable qui est acquis dès sa naissance et demeure valable pendant toute sa vie, sans être nullement affecté par son mariage; de mème que l'homme pendant toute sa vie est désigné d'un nom de famille acquis dès sa naissance et nullement affecté par son mariage. Ce nom de famille que chaque individu, homme ou femme, acquiert dès sa naissance et porte durant toute sa vie, se compose des deux noms de famille qui désignent ses deux parents. Il doit, par ailleurs, présenter dans sa composition, une variation convenable, selon le sexe de l'individu humain: s'il s'agit d'un homme, il doit être compose de telle façon que le nom de famille du père précède celui de la mère; s'il s'agit d'une femme, il doit être compose de telle façon que le nom de famille de la mère précède celui du père. En outre, dès la prochaine génération, étant donné que le nom de famille de chacun des deux parents sera déjà compose de deux noms de famille, c'est du premier seulement de ces deux éléments constitutifs du nom de famille de chacun des deux parents que sera désormais constitué le nom de famille de chaque individu humain; afin que son gonflement démesuré soit évité, sa composition ne devant jamais être plus que double» (p. 718). L’argomento del nome di famiglia è ripreso da Despotopoulos in appendice al volume Études sur la liberté, Marcel Rivière, 1974. Un sistema analogo a quello di Despotopoulos è stato riproposto in tempi più recenti da Zarca, La transmission du nom: identité et dualité, cit., che ne ha così argomentato le fondamenta simboliche e psicologiche: come un uomo trasmette il nome che un altro uomo gli ha trasmesso, ossia il padre, nel momento in cui diviene lui stesso padre, pagando in questo modo una parte del suo debito di figlio nei confronti di colui il cui posto ha inconsciamente desiderato di occupare accanto alla propria madre (mentre ormai, per una permutazione simbolica, egli occupa quel posto ma accanto a un'altra donna e ad un altro figlio diverso da sé bambino); allo stesso modo una donna trasmetterà il nome che una donna le ha trasmesso, e cioè trasmetterà il nome che sua madre le ha dato nel momento in cui essa stessa diviene madre, pagando così una parte di debito analogo e occupando ormai il posto di madre accanto un uomo diverso da suo padre e con una bambina diversa da lei (così tradotto alla lettera da p. 98).
[8] E. Besta, L’attribuzione del cognome nella Sardegna medievale, Studi di storia e diritto in onore di Carlo Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano 1940, p. 479 ss. Sulle peculiarità di questo sistema cognominale doppio, riscontrato sui registri parrocchiali del nuorese tra ‘500 e ‘600, v. anche Bizzocchi, I cognomi degli Italiani, cit., 168 s. (che ipotizza un collegamento con la natura binaria delle successioni ereditarie, col gregge destinato ai maschi, e la casa alle femmine). Cenni in A. Fusco, «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessione a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in Osservatorio cost., 3/2017, p. 3 nota 7.
[9] Simile e diverso al tempo stesso è il sistema islandese attuale. Simile, perché anche qui troviamo “cognomi” che si declinano in ragione del sesso del figlio, grazie ai suffissi “-son” per i maschi e “-dottir” per le femmine (Leonard, figlio di Olaf, si chiama Olafsson e Lea, la figlia, Olafsdottir). Diverso perché tali appellativi, più che veri cognomi, si arrestano allo stadio di patronimici (talvolta matronimici) in senso proprio, e come tali sono destinati a variare ad ogni generazione (il “cognome” del figlio di Leonard Olafsson non sarà più Olafsson, ma Leonardsson).
[10] Come si legge nelle relazioni ai d.d.l. belgi ricordati in nota 81, nonché in Bienbon, Le nom de famille, cit.
[11] Si vedano le ben 14 soluzioni possibili messe in fila da Cicile-Delfosse, op. cit., n. 44, alla luce della disciplina francese qualora i genitori portino già entrambi due cognomi.
[12] Non mi pare che il principio della rigida uguaglianza del cognome possa dirsi costituzionalmente necessario, al punto di esigere anche il medesimo ordine nel caso di due componenti. In questo senso depone quanto la stessa Corte cost. aveva detto nella sentenza 61/2006 allorché, elencando le questioni che avrebbero richiesto una valutazione discrezionale del legislatore (da esercitarsi quindi in uno spazio di liceità costituzionale), aveva incluso la possibilità di scegliere tra una determinazione fatta «una sola volta, con effetto per tutti i figli», ovvero rinnovata «all’atto della nascita di ciascuno di essi» (punto 2.3 della motivazione).
[13] In questi esatti termini Bienbon, op. loc. cit.
[14] In quest’ottica, l’ordine alfabetico potrebbe eccezionalmente ammettersi per i figli delle coppie same-sex, giacché per esse il criterio principale riuscirebbe impraticabile ed il numero dei casi non sarebbe tale, in prospettiva, da innescare gli effetti distorsivi di cui si è detto.