Attraverso un esame ricostruttivo delle posizioni maturate in dottrina e in giurisprudenza, si ripercorrono le argomentazioni delle Sezioni Unite affrontate con la sentenza n.19597/2020, il cui nodo è rappresentato dalla correlazione tra costi e remunerazioni costituenti il TEGM rilevato e fissato nei decreti ministeriali, e costi e remunerazioni vagliate dal giudice nel TEG del singolo contratto di finanziamento.
Si ritiene non condivisibile l’impostazione data dal Collegio, quando prevede che gli interessi moratori possano stare all’interno del TEG, in base alla circostanza che tali interessi incorporano il costo che il finanziatore deve affrontare per attivare gli strumenti di tutela del credito restitutorio insoddisfatto. Tale posizione del giudice di legittimità offusca del tutto il dato normativo che, invece, svolge sempre un ruolo centrale nella regolazione delle vicende ed idoneo a tracciare un ordine della disciplina in esame, peraltro maggiormente coerente con i valori in campo.
Through a reconstructive examination of the positions developed in doctrine and in jurisprudence, are retraced the arguments of the United Sections addressed by judgement no.19597 / 202, the crux of which is represented by the correlation between costs and remuneration constituting the Average Overall Effective Rate (AOER) detected and fixed in the ministerial decrees, and costs and remuneration assessed by the judge in the TEG of the single financing agreement.
The approach provided by the Board is not considered acceptable, as it foresees that default interests may be within the TEG, based on the circumstance that these interests include the cost that the lender has to pay to activate the tools to protect the unsatisfied repayable credit. This position of the legitimacy judge completely oversees the regulatory data which, on the other hand, always play a central role in the regulation of events and are suitable for tracing an order of the discipline in question, moreover more consistent with the values in the field.
Keywords: anatocismo - interessi di mora
Flora Pirozzi - Usura e fissazione del “tasso soglia”: considerazioni a margine di S.U. n. 19597/2020
1. La vicenda giudiziaria. - 2. Il principio di simmetria e la soglia “simmetrica” evocati dal Supremo Collegio. - 3. Accertamento degli interessi moratori e vaglio di usurarietà. - 4. Contraddizioni nell’itinerario tracciato dalle Sezioni Unite.
Al fine di comprendere la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza che si annota, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda giudiziaria oggetto del decisum. In particolare, con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova respingeva le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo di Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della FC Factor s.r.l. contro P.A. a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo, ed aveva condannato quest'ultima (consumatore) al pagamento della minor somma di Euro 12.294,01. La Corte territoriale riteneva ammissibile l'intervento spiegato in appello dalla Banca Ifis s.p.a., in qualità di cessionaria del credito controverso, osservando come i mutamenti susseguitisi nella titolarità del credito non avessero determinato nessuna compressione del diritto di difesa dell'appellata o limitazione alla pienezza del contraddittorio, ed escludendo il carattere vessatorio della clausola contrattuale che autorizzava la cessione dei diritti derivanti dal contratto; la Corte condivideva il giudizio di primo grado, con riguardo al fatto che il carattere oneroso del mutuo escluda l'applicabilità dell'istituto della decadenza del termine, di cui all'art. 1186 c.c., norma in cui il termine deve essere stato fissato a favore del debitore, ritenendo, dunque, che alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine sia stato correttamente attribuito dal Tribunale un effetto risolutivo, anch'esso espressamente previsto dal contratto, né avente portata alternativa rispetto alla suddetta decadenza; condivideva anche il giudizio sul carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un'ulteriore penale di Euro 250,00, ritenendole inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469-ter, u.c. c.c., relativa alla negoziazione delle clausole stesse, onde la debitrice è tenuta al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento; confermava, altresì, l'applicabilità della L. 7 marzo 1996, n. 108, agli interessi moratori, in virtù del fatto che il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, fa riferimento agli interessi convenuti "a qualunque titolo" ed il criterio di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, è applicabile anche per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, che ha provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora, sicché, venendo in rilievo, nella fattispecie concreta, un interesse di mora del 18% annuo (superiore al cd. tasso soglia), la relativa clausola è nulla, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, non rilevando il tasso in concreto applicato, pari al 17,57% annuo, in quanto, da un lato, esso deriva da una clausola comunque nulla, e, dall'altro lato, si tratta di una clausola vessatoria.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria, la Santander Consumer Bank s.p.a., in qualità di avente causa della Banca Ifis s.p.a., per effetto della retrocessione del credito precedentemente ceduto. L'intimata ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione, sollevata fra le altre nel ricorso, relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia. A dirimere tali contrasti delle sezioni semplici è intervenuta, pertanto, la decisione appunto della Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che ha espresso i principi sopra riportati.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e individuato come criterio di determinazione del tasso soglia le rilevazioni della Banca d’Italia (a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori, precisando che la nullità della clausola non impedisce l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti). Partendo da un esame ricostruttivo delle posizioni emerse tra gli studiosi[1] e nella giurisprudenza[2], si rammenta anzitutto quell’orientamento escludente il rilievo della mora nella sfera dell’usura.
Esattamente, tale orientamento prende le mosse da una chiave esegetica che dà risalto alla lettera della norma penale, ex art. 644 c.p., laddove si parla di interessi dati o promessi “in corrispettivo” di una prestazione di denaro, e dell’articolo 1815 c.c., il quale al comma 1, nel fissare una presunzione di onerosità del contratto di mutuo, in maniera limpida, richiama gli interessi corrispettivi quali frutti civili per il godimento che il mutuatario ha del denaro del mutuante. Ancora, si nota come parimenti il comma 2 il quale fa riferimento alla nullità dei tassi usurari, non fa che riferirsi allo stesso tipo di interessi, ovvero gli interessi corrispettivi[3].
Viceversa, non sono mancate posizioni in dottrina che ammettono la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura. Tali tesi estensive[4], primariamente, nel considerare il dato letterale della norma, sia civile che penale (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644, co. 4 c.p.) non fanno distinzione tra i tipi di interesse applicabili. La dottrina non ha mancato, altresì, di sottolineare che “va ulteriormente ricordata l’esclusione degli interessi moratori dalla sfera di applicazione dell’usura la quale non parrebbe giustificabile nemmeno sulla scorta di una presunta diversità di funzione rispetto agli interessi corrispettivi: entrambi, infatti, costituirebbero, in ultima analisi e al di là dei dogmatismi, la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, in un caso volontariamente, nell’altro involontariamente, come conseguenza dell’inadempimento del debitore”[5].
In tale percorso la Corte ha analizzato il principio di simmetria, ancorato al fatto che la soglia considerata deve essere simmetrica, in particolare deve prendere a fondamento i dati di base, considerati sul mercato, che rappresentino la fotografia del livello delle condizioni medie di mercato; principio in precedenza sposato anche in altra sentenza[6]. L’aspetto evidenziato dal Collegio è l’esigenza di garantire un giusto equilibrio dei dati sulla base dei quali, poi, si dovrà effettuare il calcolo del TEG da applicare al contratto firmato tra le parti e il TEGM, ossia elemento attraverso il quale si stabilisce il tasso soglia. Con l’utilizzo del principio in discorso risulta conciliabile “il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione ministeriale” indicante “i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”.
Da tale principio la Corte fa derivare la correlazione fra i costi e le remunerazioni che costruiscono il TEGM stabilito nei decreti ministeriali e i costi e le remunerazioni esaminate nel TEG del singolo finanziamento stipulato. Non si può non rilevare che le Sezioni Unite, nella presente sentenza, danno l’impressione di essere particolarmente attente nel creare un collegamento con un proprio precedente di qualche anno prima[7], il quale esaltava il principio di simmetria che dell’odierna sentenza rappresenta il fulcro. Precisamente, la pronuncia del 2018 (riportata in nota) risolveva la vexata quaestio della rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per il periodo antecedente al 1° gennaio 2010[8]. Ponendo in rilievo talune affinità con il precedente del 2018, la Corte è “riuscita”, nello stesso tempo, a confermare, per un verso, la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in aderenza a quanto statuito dalla pronuncia richiamata del 2018[9], e per altro verso, ad affermare “che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato”[10].
La Corte, nella sentenza in commento, infatti, avvertita l’esigenza di rispettare il principio di simmetria, configura un’apposita soglia usuraria per gli interessi moratori, integrando il tasso soglia “ordinario”, cioè quello rilevante per gli interessi corrispettivi, con un dato relativo alla maggiorazione media di mora praticata dagli operatori professionali[11]. In dottrina, invero, la regola di simmetria tra le voci del TEGM[12] e quelle del TEG è stata negli anni oggetto di un vivace dibattito. E’ stato sottolineato[13] che l’ordinanza di rimessione accennava alla necessità che le sezioni unite vagliassero proprio “con quali modalità debba aver luogo” il “riscontro” dell’avvenuto “superamento nel caso concreto” del “tasso soglia”. E’ stato, inoltre, evidenziato[14] che il tasso-soglia, forgiato sul TEGM, è inteso come dato storico, costituito dalle commissioni, dalle remunerazioni, dai costi e dagli interessi effettivamente applicati nel corso dei tre mesi che precedono le operazioni della medesima natura (art. 2, commi 1 e 4. L. n. 108/1996); mentre il TEG è delineato dal legislatore come un dato concreto, di portata prescrittiva, coincidente con le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese imposte dal contratto per l’erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.). Altra tesi[15], ancora, ha evidenziato come il principio di simmetria non sembra mostrare logicità per la sua inclinazione a prestarsi a non accettabili elusioni dell’usura in astratto; in tal guisa si consente al singolo istituto di credito, ovvero al singolo intermediario finanziario, di includere impunemente nell’accordo contrattuale una modalità di remunerazione oppure di vantaggio in più e diverso da quello censito ai fini delle rilevazioni trimestrali, immunizzate dal vaglio del giudice di usura finché le istruzioni della Banca d’Italia non cambino in modo da accorpare anche tali utilità.
A parere di chi scrive, il nodo di tutta la vicenda affrontata dalle Sezioni unite è rappresentato dalla necessità di correlazione tra costi e remunerazioni che costituiscono il TEGM rilevato e fissato nei decreti ministeriali e i costi e le remunerazioni vagliate dal giudice nel TEG del singolo contratto di finanziamento. Giova in merito osservare che il Supremo Collegio interpreta la “simmetria” come omogeneità. Lo si ricava dal passaggio in cui la sentenza fonda la razionalità del c.d. principio di simmetria oltre che sul “contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero (del) l’art. 644, comma 4, c.p. e (del) l’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996”; quanto sulla “intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”[16].
Tuttavia, non va sottaciuto che la simmetria richiamata dalla Corte si “dissolve” quando nel decisum è esaminato il periodo che precede il secondo semestre del 2003. Si ritiene, invece, che la necessità di simmetria avrebbe dovuto portare le Sezioni Unite a non considerare, con il riguardo al periodo che precede il secondo semestre del 2003, l’interesse moratorio ai fini dell’usura oggettiva, lasciando al mutuatario il presidio dell’art. 1384 c.c., oppure l’eventuale prova dell’usura in concreto.
[1] Sulla non applicabilità alla mora della disciplina antiusura, cfr. E. QUADRI, Usura e legislazione civile, in Corriere giur., 1999, p. 890 ss., p. 894 s.; G. OPPO, Lo “squilibrio contrattuale” tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, p. 534; F. REALMONTE, Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato, in Riv. dir.comm., 1997, p. 771 ss e p. 777 ss..Per ulteriori spunti (penalistici) si rinvia a N. D’AGNESE, Manuale di Diritto Penale, parte generale, Napoli, 2019, p. 552, secondo il quale: “Tuttavia vi sono anche ipotesi di reato contratto costituente reato plurisoggettivo improprio o “a cooperazione artificiosa della vittima”, in cui uno degli agenti non è punibile in quanto è in realtà la vittima del reato (ad esempio l’usura)”.
[2] Cfr. Trib. Verona, 27 aprile 2014; Trib. Torino, 13 giugno 2018, n. 300.
[3] Sul punto si rinvia a A. CINQUE – C.A. VALENZA, Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, Riv. Contratto e impresa 2/2021, p. 633 ss.
[4] In giurisprudenza vedi, Cass., 6 marzo 2017, n. 5598, in Rep. Foro it., 2017, voce Usura, n. 48; Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Foro it., 2014, I, c. 128 ss.; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, in Rep. Foro it., 2003, voce Mutuo, n. 16.
[5] Così, A. CINQUE – C.A. VALENZA, Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, Riv. Contratto e impresa 2/2021, p. 636.
[6] Cass. S.U., sent. n. 16303 del 20 giugno 2018.
[7] Cass. S.U., sent. n. 16303 del 20 giugno 2018.
[8] Il Supremo Collegio di legittimità con la pronuncia n. 16303 del 20 giugno 2018 definisce la nozione di commissione di massimo scoperto: “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.
[9] (Cass. S.U., sent. n. 16303 del 20 giugno 2018) “secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione”e “Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m… sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento” cfr. (Cass. SS.UU. del 2020/19597, § 7 II.3.) .
[10] Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597, § 7 III.
[11] Così, A. Cinque, C.A. Valenza, Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, in Rivista, Contratto e impresa, 2/2021, p. 641.
[12] L’art. 2 legge n. 108\1996, precisa al primo comma che il t.e.g.m. riferito ad anno viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentito la Banca d’Italia, avuto riguardo agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I vari decreti ministeriali che hanno proceduto a detta rilevazione hanno stabilito che «le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4 della L. n. 108\96, si attengono ai criteri di calcolo delle emanate dalla Banca d’Italia». L’organo di vigilanza nella sezione dedicata alle metodologie di calcolo allegata in calce ad ogni decreto di rilevazione ( da ultimo Istruzioni Luglio 2016, p. 10 ss.) adotta una formula per il calcolo del t.e.g.: in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015 per il calcolo del t.a.e.g. Orbene il calcolo del t.a.e.g. ( tasso annuo effettivo globale) è regolamentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 8 luglio 1992 che all’art. 2, comma quinto stabilisce che «il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate». Il t.a.e.g. è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015 sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su di un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C). Per completezza occorre rammentare che il 19 marzo 2019 la Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento delle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD), come modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark).
[13] E. Quadri, La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2021, 1, p. 190.
[14] Così, F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, in Contratti, 2020, 147; su tale profilo si veda, inoltre, G. Porcelli, La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, Napoli, 2003, p. 48 ss; G. Fauceglia, nel Commentario Gabrielli, Dei singoli contratti, III, a cura di Valentino, Torino, 2011, sub art. 1815, p. 201 ss.; C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, nel Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Torino, 2016, p. 530.
[15] Si veda sul punto, G. D’Amico, Postilla (2017). Sul c.d. “principio di simmetria” tra elementi che concorrono alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di “usurarietà”) ed elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M., in Gli interessi usurari: Quattro voci su un tema controverso, Torino, 2017, p. 62.
[16] Cass. S.U., sent. n. 19597 del 18 settembre 2020.
La necessità di tenere distinte le due sfere di operatività riguardanti gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi è stata innumerevoli volte evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità. A giudizio della Suprema Corte i tassi moratori vanno assoggettati a un giudizio di liceità che va comunque distinto dal giudizio concernente gli interessi corrispettivi. È chiaro che, acclarato che gli interessi di mora non sono alieni all’esame di usurarietà, l’impalcatura del ragionamento seguito dal Collegio è basata proprio sul meccanismo mediante il quale tali interessi devono essere calcolati. È opportuno, allora, come si evince dalla posizione tracciata dal Collegio, elaborare in primis il tasso mora-soglia, sommando al TEGM la maggiorazione che mostra la media dei tassi moratori, comparando poi, al risultato ottenuto, il tasso moratorio.
Che cosa accade nell’eventualità di un’eccedenza del secondo valore sul primo? In tale circostanza[1] potrebbe essere percorsa la strada dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., eliminando, in tal modo, dall’accordo, solamente la clausola che racchiude in sé gli interessi moratori, lasciando in vita, viceversa, i costi legalmente concordati; a tale tesi fa da contraltare quella[2] che, reputando tale riferimento codicistico applicabile ai soli interessi corrispettivi, giungerebbe allo stesso risultato però percorrendo la strada applicativa degli articoli 1418 e 1419 c.c. Viceversa, per autorevole dottrina[3], sarebbe più opportuno che il giudicante ponesse in essere un’operazione che livellasse il saggio di mora ad un criterio ritenuto lecito: sul presupposto dell’equiparabilità tra interessi moratori convenzionali e clausola penale, tali tassi dovrebbero allora essere ridotti, ai sensi dell’art. 1384 c.c., entro il tasso soglia[4] o il TEGM trimestralmente rilevato.
Infatti, non è sostenibile comparare ipso facto il tasso di mora con il tasso soglia, tra l’altro, non è possibile offrire una definizione del TEG sommando tali interessi con gli interessi corrispettivi. Allora, il raffronto andrà fatto tra costo complessivo del rapporto unitario e un altrettanto tasso soglia unitario. A questo punto sarà nuovamente evocato il principio di simmetria, quale garanzia della omogeneità dei risultati raggiunti dal confronto, decretando che soltanto nel caso in cui un costo eventuale trovi, come affermato dalla dottrina[5], spazio nel rapporto e, di riflesso, nella prima delle due misure oggetto del confronto (TEG), questo rilevi anche nella seconda (TEGM)[6], che di quel dato rappresenta il termine astratto di paragone. Va, inoltre, precisato che «individuare quale tasso moratorio debba essere considerato nel calcolo del TEG significa allora specificare quale sia il momento in cui tale interesse assume rilevanza»[7].
Si sottolinea, però, che se si sposasse la tesi[8] (teoria della potenzialità) ad avviso della quale gli interessi moratori cooperano al vaglio di usurarietà sin dal momento della stipula dell’accordo, si impatterebbe frontalmente con una serie di diverse operazioni rappresentanti solo ipotesi, dando pregnanza a costi potenziali, in quanto assoggettati a eventi futuri non realizzatisi; in sostanza, è come applicare un interesse di mora a chi non è ancora in mora nello svolgimento delle trattative contrattuali. Non va sottaciuta, su quest’ultimo punto del discorso, quella giurisprudenza di legittimità[9] che ha evocato la legge n. 108/1996[10] e la legge n. 24/01, secondo cui la verifica sull’usurarietà[11] debba essere attuata al tempo della stipulazione dell’accordo. Tuttavia, il vaglio del Giudice di legittimità ha riguardato anche i profili rimediali esperibili al cospetto di tassi moratori usurari. Da ciò è stata prospettata la strada dell’equilibrio fra esigenze applicative della normativa e quelle di creare una sicurezza del sistema del credito. La dottrina ha rilevato che la Suprema Corte non ha mancato di prendere in considerazione, senza alcuna reale preclusione di principio, la prospettiva tendente a inquadrare la pattuizione degli interessi moratori nel contesto della problematica concernente la “clausola penale”, di cui all’art. 1382 ss cod. civ., escludendone, in buona sostanza, la generale praticabilità, essenzialmente, per i timori legati al carattere “casistico” dell’operatività del rimedio dell’art. 1384 cod. civ[12]. La sentenza annotata rileva una sorta di genere a specie; in particolare si ritiene che la disciplina generale della clausola penale, ex art. 1384 c.c., ceda il passo agli interessi usurari intesi come regola di specie, anche perché invocare il meccanismo ex art. 1384 c.c. non garantirebbe, precisamente, un adeguato livello di protezione per il debitore: la riduzione giudiziale determinerebbe risultati non omogenei sul territorio nazionale o, al più, si limiterebbe ad adeguare l’interesse pattuito al tasso soglia e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.
Occorre, infine, evidenziare che il Supremo Collegio dichiara di applicare l’art. 1815, co. 2, c.c. ma, correggendolo con l’art. 1224 c.c., di fatto lo disapplica[13]. Allora, su tale punto, il ragionamento della Corte si presenta manchevole sotto il profilo “repressivo”, poiché non idoneo a disincentivare la previsione di interessi moratori usurari[14]. Tutto quanto detto ha una spiegazione sia perché, una parte degli interessi è comunque dovuta, sia perché le Sezioni unite hanno affermato che, in ogni caso, assumono importanza gli interessi concretamente applicati al tempo dell’inadempimento, non anche quelli che in astratto discendono dal contratto. La dottrina non ha mancato di sottolineare che «In sostanza la banca, avvertita della potenziale usurarietà del tasso di mora, si guarderà bene dall’applicare quel tasso nel caso di inadempimento del debitore. E le basterà applicare un tasso appena sotto la soglia per evitare le conseguenze dell’usura»[15]. Tutto ciò, quindi, renderebbe le Banche “esenti” dal subire sanzioni.
La Corte affronta inoltre la questione del riparto probatorio. In particolare il Tribunale, nel caso riportato in sentenza, affronta l'assolvimento dell'onere probatorio chiarendo che quest’ultimo, relativamente all’esistenza della c.d. usura soggettiva, grava sull'attore in maniera duplice nel senso che, oltre alla verifica numerica degli interessi, è tenuto a provare che gli interessi "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino…. sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità…quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ".
Il giudice di merito ha ribadito che spetta all'attore provare, con le modalità e i tempi previsti dal nostro ordinamento processuale, ogni elemento idoneo a poter individuare il carattere usurario del mutuo, ovvero della nullità della clausola che ha determinato il tasso oggetto del contendere. Nello specifico, il Giudice ha statuito, a monte della rilevabilità di ufficio delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi usurari, la necessità della tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui avrebbe origine il giudizio di nullità, senza che rilevino eventuali e successivi fatti nuovi, poiché determinerebbero differenti temi di indagine, diversi da quelli cristallizzati nei termini processualmente predeterminati. Le Sezioni Unite, sul punto, indicano gli oneri probatori gravanti sulle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.: in sostanza il debitore, che ha interesse a dimostrare il valore usurario degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. E invece, sulla scorta della ricostruzione compiuta, è l’ente creditizio che ha l’onere di allegazione e dimostrazione dei fatti che abbiano modificato, ovvero estinto, il diritto altrui; a titolo esemplificativo si ricorda la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro[16].
[1] Cfr. ex multis F. Piraino, Interessi moratori e usura, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, a cura di G. D’amico, 2° ed., Torino, 2017, 151 ss., p. 192 ss; ID., Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, in Contratti, 2020, p. 138 ss.; D. Sinesio, Gli interessi usurari. Profili civilistici, Napoli, 1999, p. 65 ss.; G. Gioia, La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere, in Corr. giur., 2000, 878; P.L. Fausti, Il mutuo, nel Trattato dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 168 ss.; A. Purpura, Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito, Torino, 2020, 103 ss.; G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015; N. Rizzo, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2018, p. 363.
[2] F. Piraino, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto, in Rivista, La nuova giurisprudenza civile commentata, Padova, 2020, I, p. 601; S. Pagliantini, Spigolature di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284, in G. D’amico (a cura di), Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, Torino, 2016, p. 76; F. Gazzoni, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. notar., 2000, II, p. 1447-1448; V. Sassi, Esegesi e sistema del contratto usurario, in Riv. dir. civ., 2010, p. 247 ss., p. 251; V. Trinchillo, Obbligazioni pecuniarie, interessi ed usura, in Graziano (a cura di), Il mutuo bancario, Padova, 2013, p. 228; N. Mancini, Osservazioni su anatocismo e conseguenze civilistiche dell'usurarietà sopravvenuta, in Giur. comm., 2013, p. 655; P. Perlingieri, Sui contratti iniqui, in Rass. dir. civ., 2013, p. 480 s.; M. Semeraro, Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori, in Rivista di Diritto Bancario, 6, 2015; A. Riccio, Il contratto usurario nel diritto civile, Padova, 2002; E. QUADRI, Profili civilistici generali dell’usura, in Mercato del credito e usura a cura di Macario-Manna, Milano, 2002, 103, 112; E. Quadri, voce Usura (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1999, p. 1 ss; F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della vittima del reato, in Riv. dir. comm., 1997, I, p. 771 - 777 ss; G. Oppo, Lo «squilibrio contrattuale» tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 533 ss; O. T. Scozzafava, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, p. 194.
[3] R. Nicolò, Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it., 1944-1946, IV, 44; T. Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, nel Commentario Scialoja-Branca, in Foro it., Bologna, 1959, sub artt. 1277-1284, p. 564.
[4] G. D’Amico, op. cit., p. 43.
[5] A. A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, 2013, p. 153.
[6] L’equilibrio tra valori che chiariscono TEG e TEGM è stato affermato dalla giurisprudenza della nomofilachia (Cass., n. 12965 del 22 giugno 2016; Cass. sez. un., n. 16303 del 20 giugno 2018; Cass., n. 26286 del 17 ottobre 2019; Cass., n. 17466 del 20 agosto 2020).
[7] Così testualmente, L. Morisi, Gli interessi moratori usurari al vaglio delle Sezioni unite, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, n. 1, Padova, parte I, p. 50.
[8] F. Piraino, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto, in Rivista, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, I, p. 601; R. Marcelli, Usura e tasso di mora, in ilcaso.it, 2018, 16; F. Greco, Problemi interpretativi della disciplina civilistica dell’usura, in La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, a cura di A. Barenghi, Napoli, 2018, p. 337 ss; G. Guizzi, La Cassazione e l’usura…per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 2, p. 153 ss.
[9]Ci si riferisce a Cass., S. U., n. 24675 del 19 ottobre 2017, a seguito di tale pronuncia scompare la “usura sopravvenuta”.
[10] Sul punto si veda, F. Mucciarelli, Commento alla Legge 7/03/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura, in Legisl. pen., 537 ss, 1997; R. Marcelli, Il mercato del credito: più ombre che luci, www.ilcaso.it, 2009; R. Marcelli, La soglia d’usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l’Euribor: il presidio di legge è un argine o una copertura? www.ilcaso.it, 2013; R. Marcelli, Usura. Dopo l’usura presunta (oltre la soglia), un nuovo intervento della Cassazione precisa i principi di accertamento dell’usura concreta, www.ilcaso.it, 2014.
[11] In tema di usurarietà, si veda A. A. Dolmetta, Su usura e interessi di mora: questioni attuali, in banca, Borsa, titoli di credito, 2013, 501; A. A. Dolmetta, Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, p. 627 ss; G. Passagnoli, Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione “autentica”, in Squilibrio e usura nei contratti, a cura di G. VETTORI, Padova, 2002, p. 82.
[12] E. Quadri, La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori, in Rivista, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1/2021, p. 191.
[13] Così, A. Cinque, C.A. Valenza, op. cit., p. 646.
[14] Così, Op. ult. cit, p. 646.
[15] Così, A. Cinque, C.A. Valenza, op. cit., p. 657.
[16] Cass. S.U., sent. n. 19597 del 18 settembre 2020.
Traendo le fila del discorso, emerge, in maniera chiara: l’importanza degli interessi moratori ai fini dell’usura; la volontà di creare un tasso soglia con il quale comparare il tasso moratorio che discende dal contratto; la rideterminazione dei soli interessi moratori usurari nella misura dei corrispettivi pattuiti lecitamente, fermo restando l’onerosità del mutuo[1]. La Corte, nella pronuncia in esame, ha affermato, in sostanza, di poter “contravvenire” alle norme che disegnano l’usura in astratto, introducendo un tasso-soglia adeguato per le voci di costo. Precisamente, le Sezioni unite hanno provveduto all’elaborazione di un tasso appositamente stabilito per gli interessi di mora, realizzato aggiungendo al TEGM l’incremento medio annuo degli interessi corrispettivi praticato a titolo di interessi moratori, rilevato dalla Banca d’Italia per scopi semplicemente conoscitivi, a scadenza non trimestrale e pubblicato all’interno dei decreti ministeriali.
In particolare, il Collegio ammette inizialmente l’esistenza del principio di simmetria, e su tale base, addirittura elaborando un tasso-soglia specifico per gli interessi di mora, ma ritiene, successivamente, il principio indicato fallibile nei casi di vertenze soggette, un tempo, ai decreti del Ministero emanati prima del d.m. del 25 marzo 2003. Sul punto la dottrina ha affermato che « la ragione individuata a sostegno di questa conclusione lascia di stucco, perché fondata sull’assunzione di natura valutativa che ha condotto a individuare la ratio nella più ampia tutela del cliente»[2].
La Corte, a fronte della regola di onnicomprensività del TEGM e TEG, avrebbe dovuto, ragionevolmente, ritenere gli interessi di mora sottratti al reato di usura in astratto, in tal caso esaltando le decisioni prese in occasione di rilevazioni trimestrali per opera del Ministero dell’economia e della Banca d’Italia, oppure battere la strada dell’illegittimità dei citati decreti del Ministero. Tuttavia la seconda evenienza non si pone allorché si sostiene una divergenza tra TEGM e TEG, ritenendosi che tale divergenza alla fine sia preferibile poiché congruente con la costruzione normativa.
A parere di chi scrive, le Sezioni Unite errano quando prevedono che gli interessi moratori possano stare all’interno del TEG, in base alla circostanza che tali interessi incorporano il costo che il finanziatore deve affrontare per attivare gli strumenti di tutela del credito restitutorio insoddisfatto. Il percorso motivazionale delle Sezioni Unite non riesce a persuadere per offuscare del tutto il dato normativo, che invece svolge sempre un ruolo centrale nella regolazione delle vicende. Posto che oggetto della questione esaminata dalla Corte sono rapporti di grande rilevanza per il mercato (la necessità di assicurare un bilanciamento degli interessi delle parti) spetta al legislatore eventualmente riscrivere la disciplina dell’usura.
Pur consapevoli dell’esigenza di un’interpretazione sistematica ed evolutiva secondo i valori dell’ordinamento, le Sezioni Unite individuano un tasso-soglia appositamente per gli interessi moratori, che non è nella normativa. Peraltro hanno ritenuto di assoggettarli ad una autonoma valutazione di usurarietà, distinta da quella degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni e costi fissi, senza delineare gli indirizzi valoriali perseguiti ai quali intende legare le scelte compiute. Si ritiene che il criterio accolto potrebbe essere “violativo” dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 della legge n. 108/96, in particolare, quindi, della citata regola di onnicomprensività.
Quest’ultimo punto del discorso va peraltro annodato alla figura del contratto di credito al consumo (altro tema nevralgico della questione vagliata dalla Suprema Corte) facendo venire in rilievo la disciplina consumeristica quanto agli effetti, dal punto di vista dell’usura, della statuizione di clausole che determinano interessi di mora in misura eccessiva. In particolare, l’esame in termini di “manifesta eccessività” del tasso pattuito si accosta, sotto il profilo dei rimedi, con la norma richiamata dal d.lgs. n. 206/2005, esattamente con la nullità scaturente dalla combinazione degli artt. 33, co. 2, lett. f) e 36, co. 1.
In conclusione, la Suprema Corte, nello scostarsi da una puntuale considerazione del dato positivo, ha finito anche con il regolare i variegati interessi coinvolti in una guisa che tradisce i valori sottesi al testo normativo, quale essenziale referente nella valutazione e nella comparazione degli interessi coinvolti.
[1] Così, Op. ult. cit., p. 657.
[2] Così, F. Piraino, Gli interessi moratori usurari ma contra legem, in Nuova giurisp. civ. comm, 2021, 1, p. 203; sul punto si veda, inoltre, M. Avagliano, Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens, in Riv. dir. priv., 2001, 399 ss; P. Dagna, Profili civilistici dell’usura, Padova, 2008, p. 127 ss; P. L. Fausti, Il mutuo, nel Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 168 ss.; G. Gioia, Difesa dell’usura, in Corr. giur., 1998, p. 504 ss.; R. Teti, Profili civilistici della nuova legge sull’usura, in Riv. dir. priv., 1997, p. 482 ss; S. T. Masucci, Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse, in Nuove leggi civ. comm., 1997, p. 482 ss; A. Riccio, Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium? in Contr. e impr., 1998, p. 1037.