Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Usura e fissazione del “tasso soglia”: considerazioni a margine di S.U. n. 19597/2020 (di Flora Pirozzi)


Attraverso un esame ricostruttivo delle posizioni maturate in dottrina e in giurisprudenza, si ripercorrono le argomentazioni delle Sezioni Unite affrontate con la sentenza n.19597/2020, il cui nodo è rappresentato dalla correlazione tra costi e remunerazioni costituenti il TEGM rilevato e fissato nei decreti ministeriali, e costi e remunerazioni vagliate dal giudice nel TEG del singolo contratto di finanziamento.

Si ritiene non condivisibile l’impostazione data dal Collegio, quando prevede che gli interessi moratori possano stare all’interno del TEG, in base alla circostanza che tali interessi incorporano il costo che il finanziatore deve affrontare per attivare gli strumenti di tutela del credito restitutorio insoddisfatto. Tale posizione del giudice di legittimità offusca del tutto il dato normativo che, invece, svolge sempre un ruolo centrale nella regolazione delle vicende ed idoneo a tracciare un ordine della disciplina in esame, peraltro maggiormente coerente con i valori in campo.

Usury and setting the "threshold rate": considerations on the sidelines of the United Sections n. 19597 of 2020

Through a reconstructive examination of the positions developed in doctrine and in jurisprudence, are retraced the arguments of the United Sections addressed by judgement no.19597 / 202, the crux of which is represented by the correlation between costs and remuneration constituting the Average Overall Effective Rate (AOER) detected and fixed in the ministerial decrees, and costs and remuneration assessed by the judge in the TEG of the single financing agreement.

The approach provided by the Board is not considered acceptable, as it foresees that default interests may be within the TEG, based on the circumstance that these interests include the cost that the lender has to pay to activate the tools to protect the unsatisfied repayable credit. This position of the legitimacy judge completely oversees the regulatory data which, on the other hand, always play a central role in the regulation of events and are suitable for tracing an order of the discipline in question, moreover more consistent with the values ​​in the field.

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Flora Pirozzi - Usura e fissazione del “tasso soglia”: considerazioni a margine di S.U. n. 19597/2020

SOMMARIO:

1. La vicenda giudiziaria. - 2. Il principio di simmetria e la soglia “simmetrica” evocati dal Supremo Collegio. - 3. Accertamento degli interessi moratori e vaglio di usurarietà. - 4. Contraddizioni nell’itinerario tracciato dalle Sezioni Unite.


1. La vicenda giudiziaria.

Al fine di comprendere la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza che si annota, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda giudiziaria oggetto del decisum. In particolare, con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova respingeva le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo di Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della FC Factor s.r.l. contro P.A. a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo, ed aveva condannato quest'ultima (consumatore) al pagamento della minor somma di Euro 12.294,01. La Corte territoriale riteneva ammissibile l'intervento spiegato in appello dalla Banca Ifis s.p.a., in qualità di cessionaria del credito controverso, osservando come i mutamenti susseguitisi nella titolarità del credito non avessero determinato nessuna compressione del diritto di difesa dell'appellata o limitazione alla pienezza del contraddittorio, ed escludendo il carattere vessatorio della clausola contrattuale che autorizzava la cessione dei diritti derivanti dal contratto; la Corte condivideva il giudizio di primo grado, con riguardo al fatto che il carattere oneroso del mutuo escluda l'applicabilità dell'istituto della decadenza del termine, di cui all'art. 1186 c.c., norma in cui il termine deve essere stato fissato a favore del debitore, ritenendo, dunque, che alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine sia stato correttamente attribuito dal Tribunale un effetto risolutivo, anch'esso espressamente previsto dal contratto, né avente portata alternativa rispetto alla suddetta decadenza; condivideva anche il giudizio sul carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un'ulteriore penale di Euro 250,00, ritenendole inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469-ter, u.c. c.c., relativa alla [continua ..]


2. Il principio di simmetria e la soglia “simmetrica” evocati dal Supremo Collegio.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e individuato come criterio di determinazione del tasso soglia le rilevazioni della Banca d’Italia (a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori,  precisando che  la nullità della clausola non impedisce l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al  rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti). Partendo da un esame ricostruttivo delle posizioni emerse tra gli studiosi[1] e nella giurisprudenza[2], si rammenta anzitutto quell’orientamento escludente il rilievo della mora nella sfera dell’usura.    Esattamente, tale orientamento prende le mosse da una chiave esegetica che dà risalto alla lettera della norma penale, ex art. 644 c.p., laddove si parla di interessi dati o promessi “in corrispettivo” di una prestazione di denaro, e dell’articolo 1815 c.c., il quale al comma 1, nel fissare una presunzione di onerosità del contratto di mutuo, in maniera limpida, richiama gli interessi corrispettivi quali frutti civili per il godimento che il mutuatario ha del denaro del mutuante. Ancora, si nota come parimenti il comma 2 il quale fa riferimento alla nullità dei tassi usurari, non fa che riferirsi allo stesso tipo di interessi, ovvero gli interessi corrispettivi[3]. Viceversa, non sono mancate posizioni in dottrina che ammettono la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura. Tali tesi estensive[4], primariamente, nel considerare il dato letterale della norma, sia civile che penale (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644, co. 4 c.p.) non fanno distinzione tra i tipi di interesse applicabili. La dottrina non ha mancato, altresì, di sottolineare che “va ulteriormente ricordata l’esclusione degli interessi moratori dalla sfera di applicazione dell’usura la quale non parrebbe giustificabile nemmeno sulla scorta di una presunta diversità di funzione rispetto agli interessi corrispettivi: entrambi, infatti, costituirebbero, in ultima analisi e al di là dei dogmatismi, la remunerazione di un capitale  di cui il creditore non ha goduto, in un caso volontariamente, nell’altro involontariamente, come conseguenza [continua ..]


3. Accertamento degli interessi moratori e vaglio di usurarietà.

La necessità di tenere distinte le due sfere di operatività riguardanti gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi è stata innumerevoli volte evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità. A giudizio della Suprema Corte i tassi moratori vanno assoggettati a un giudizio di liceità che va comunque distinto dal giudizio concernente gli interessi corrispettivi. È chiaro che, acclarato che gli interessi di mora non sono alieni all’esame di usurarietà, l’impalcatura del ragionamento seguito dal Collegio è basata proprio sul meccanismo mediante il quale tali interessi devono essere calcolati. È opportuno, allora, come si evince dalla posizione tracciata dal Collegio, elaborare in primis il tasso mora-soglia, sommando al TEGM la maggiorazione che mostra la media dei tassi moratori, comparando poi, al risultato ottenuto, il tasso moratorio. Che cosa accade nell’eventualità di un’eccedenza del secondo valore sul primo? In tale circostanza[1] potrebbe essere percorsa la strada dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., eliminando, in tal modo, dall’accordo, solamente la clausola che racchiude in sé gli interessi moratori, lasciando in vita, viceversa, i costi legalmente concordati; a tale tesi fa da contraltare quella[2] che, reputando tale riferimento codicistico applicabile ai soli interessi corrispettivi, giungerebbe allo stesso risultato però percorrendo la strada applicativa degli articoli 1418 e 1419 c.c. Viceversa, per autorevole dottrina[3], sarebbe più opportuno che il giudicante ponesse in essere un’operazione che livellasse il saggio di mora ad un criterio ritenuto lecito: sul presupposto dell’equiparabilità tra interessi moratori convenzionali e clausola penale, tali tassi dovrebbero allora essere ridotti, ai sensi dell’art. 1384 c.c., entro il tasso soglia[4] o il TEGM trimestralmente rilevato.   Infatti, non è sostenibile comparare ipso facto il tasso di mora con il tasso soglia, tra l’altro, non è possibile offrire una definizione del TEG sommando tali interessi con gli interessi corrispettivi. Allora, il raffronto andrà fatto tra costo complessivo del rapporto unitario e un altrettanto tasso soglia unitario. A questo punto sarà nuovamente evocato il principio di simmetria, quale garanzia della omogeneità dei risultati raggiunti dal [continua ..]


4. Contraddizioni nell’itinerario tracciato dalle Sezioni Unite.