Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Sulla cession de créance (di Valeria Confortini. Ricercatrice di Diritto privato – Università di Napoli L’Orientale)


L’autrice illustra la riforma della cessione del credito in Francia ponendone in luce le rationes e segnalandone l’effetto di progressiva obiettivazione e mercificazione del credito, in linea con l’evoluzione delle forme di creazione e circolazione della ricchezza contemporanea. All’analisi dei tratti salienti della disciplina seguono alcune riflessioni sulle prospettive di ricodificazione dell’istituto nell’ordinamento italiano.

On the cession de créance

The author comments on the French reform of the assignment of receivables (art. 1321 ss. code civil), pointing at the legal trend towards an increasing commodification of receivables as a consequence of financialisation. Following the analysis of the new legal framework’s main features, she remarks on the potential of a similar recodification in the Italian legal system.

Keywords: Assignment of Receivables – French Law – Financialisation

SOMMARIO:

1. Regime di circolazione del credito e teorie dell’obbligazione - 2. La cession de créance prima della riforma e le istanze di ricodificazione - 3. L’ordonnance n° 2016-131 e i nuovi artt. 1323-1326 code civil: oggetto, indici di circolazione, forma ed eccezioni opponibili - 4. Continuità del modello alla luce della riforma delle garanzie (ordonnance n° 2021- 1192) - 5. Prospettive di ricodificazione. Dimensione singolare e plurale del credito


1. Regime di circolazione del credito e teorie dell’obbligazione

Almeno due sono le aree di rilevanza della legge di circolazione del credito [1]. La prima, teorico-ricostruttiva: se e come la posizione creditoria possa trasferirsi dall’originario ad altro titolare costituisce uno dei fondamentali plessi normativi dai quali indurre uno o altro concetto di obbligazione. Artificiale e relativo come ogni concetto normativo, esso varia secondo il materiale dal quale è ricavato [2]; sicché, ove si accetti di ragionare il diritto di credito e l’obbligazione entro le due categorie ordinanti dell’’appartenenza’ e della ‘relazione’, a propria volta evocative delle idee base di ‘dominio’ e ‘cooperazione’, potrebbero darsi più modelli di obbligazione, dove più o meno marcato sia l’uno o l’altro elemento [3]. In senso diacronico, data la mutevolezza delle norme nel tempo; in senso sincronico, considerato, ad esempio, il rapporto fra disciplina generale e discipline speciali: entro l’obbligazione in generale, fra pecuniaria e non; entro quelle pecuniarie, fra crediti vantati da o nei confronti di soggetti professionali ecc. [4]. La seconda area di rilevanza vede la storia della cessione riflettere l’evoluzione delle forme di creazione e circolazione della ricchezza [5], su cui avremo modo di tornare. Qui basta averla nominata, per farla premessa maggiore del sillogismo: se è vero che la legge circolatoria del credito ha tale duplice rilevanza euristica; e se è vero che la riforma del codice francese si propone di modernizzare il diritto civile [6], allora la sua disciplina della cessione del credito dovrebbe offrire un’istantanea così del concetto normativo come del significato socio-economico del diritto di credito nell’economia contemporanea. L’illustrazione della riforma svolgerà l’ipotesi che la sua legge circolatoria del credito vada raffinando la progressiva spersonalizzazione dell’obbligazione e una correlativa mercificazione del credito, che si affranca dal modello della relazione, del rapporto fra la persona del creditore e la persona del debitore, per essere conformato dal diritto quale simbolo di un’utilità patrimoniale circolante, obiettiva disponibilità di una porzione di ricchezza patrimoniale: ciò che ellitticamente e metaforicamente diciamo ‘credito’ – i.e. lo statuto [continua ..]


2. La cession de créance prima della riforma e le istanze di ricodificazione

Altrettanto errato e fuorviante sarebbe raffigurare il diritto francese precedente la riforma fermo alla concezione romanistica della cessione del credito. Al contrario, al legislatore si presentava uno scenario in primo luogo frammentato all’esito della progressiva erosione dell’ambito applicativo della disciplina generale a opera della legislazione speciale [1]. Per un verso, del codice finanziario e monetario, che reca una disciplina specifica per la cessione del credito professionale (cessione «Dailly» ex art. L 313-23 ss. cod. monet. fin.) e per quella che abbia luogo nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (art. 214-169 cod. monet. fin.) [2]; per altro verso, della disciplina in tema di garanzie su beni immateriali introdotta dalla riforma del 2006 (art. 2355 ss. code civil come modificato da ord. n° 2006-346 del 23 marzo 2006) [3] e di trust, dove una norma sulla cessione del credito «dans le cadre d’une fiducie» (art. 2018-2 code civil) [4]. Si registrava, inoltre, la presenza di social-tipi già accolti dalla giurisprudenza, pure senza orientamenti univoci, come per la cessione di crediti futuri e le cessioni c.d. in blocco [5]. Il profilo innovativo della riforma francese parrebbe quindi consistere nella scelta di trarre sul piano del diritto comune delle obbligazioni quelle norme che sanciscono una rilevanza del credito fino ad allora conosciuta solo in alcuni settori – pur ampi e rilevanti – del diritto privato [6]. E ciò anche al fine di perseguire l’obiettivo della conoscibilità del diritto civile, strumentale alla certezza e, per questa via, leva di attrattività del diritto francese nella competizione fra ordinamenti [7]. L’economia di queste pagine costringe a tralasciare un’altra importante sezione della riforma, la cui vicinanza e complementarietà al nostro tema esige che se ne dia un cenno: l’introduzione della fattispecie di cessione del debito (cession de dette 1327-1328-1 code civil) e quella di cessione del contratto (art. 1216 ss. code civil) [8], regolate in modo simile a quanto previsto nel nostro codice civile [9].   [1] Cfr. O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Paris, 2016, 633; B. Lotti, La nouvelle cession de créance, [continua ..]


3. L’ordonnance n° 2016-131 e i nuovi artt. 1323-1326 code civil: oggetto, indici di circolazione, forma ed eccezioni opponibili

Ad aprire le novità della riforma, la collocazione topografica della cessione del credito. La quale è tratta fuori dal titolo relativo al contratto di vendita, capo dedicato al «trasferimento di diritti immateriali, diritti successivi e diritti litigiosi» (art. 1689-1701 ancien code civil) e posta in quella del diritto generale delle obbligazioni (art. 1321-1326 code civil) [1]. Il capo dedicato al «trasferimento di diritti immateriali, diritti successori e diritti litigiosi» non è abrogato, ma modificato con l’indicazione che alcune disposizioni non si applicano alla cessione disciplinata agli artt. 1321-1326 code civil (i.e. alla cessione del credito: così l’art. 1701-1 code civil) [2]. La modifica ha il senso di ribadire la neutralità causale della cessione e l’aspirazione unificatrice della riforma [3] rispetto ad un ordito normativo che non recava neppure la definizione della cessione del credito, oggi detta: «contratto con il quale il creditore cedente trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, tutto o parte del suo credito nei confronti del debitore ceduto ad un terzo, chiamato cessionario» (art. 1321 code civil) [4]. Venendo alle novità sostanziali, esse possono raccogliersi in quattro ordini: l’oggetto, i c.d. segnali della circolazione [5] (da cui il regime di efficacia e opponibilità della cessione), la forma e il regime delle eccezioni. Sull’oggetto della cessione, la riforma recepisce social-tipi e fattispecie dotate di tipicità giurisprudenziale, così dando certezza della possibilità – su cui prima il codice taceva – che anche la cessione di diritto comune possa: a) avere a oggetto porzioni di credito, anche futuri [6] purché determinati o determinabili dall’atto di cessione [7]; b) servire da cessione in blocco, cioè di più crediti (art. 1321, al. 2, code civil). Resta invece controversa e non affrontata espressamente la cedibilità dei crediti di fare e di non fare [8]. Un’ulteriore modifica rispetto al testo previgente riguarda gli accessori del credito, per i quali è eliminato l’elenco (cauzioni privilegi e ipoteche), peraltro già interpretato in senso esemplificativo [9]. Con la previsione che il consenso del debitore ceduto non è necessario, a meno che non sia stata convenuta [continua ..]


4. Continuità del modello alla luce della riforma delle garanzie (ordonnance n° 2021- 1192)

Dal confronto fra disciplina riformata e obiettivi che l’hanno ispirata, emerge come la semplificazione degli indici di circolazione e l’autonomia privata nella determinazione dell’oggetto della cessione, così come la previsione espressa delle eccezioni opponibili e dei criteri di distribuzione degli oneri legati alla modifica del lato attivo del rapporto rendano l’istituto più ‘moderno’, poiché risolvono il problema giuridico della circolazione – conteso, nel citato insegnamento Carneluttiano, fra libertà apparenza e sicurezza – in linea con le esigenze di libertà reclamate dal ruolo sistemico del credito nell’economia contemporanea [1]. Esse inoltre, nel trarre sul piano legislativo social-tipi giurisprudenziali, servono l’obiettivo di prevedibilità e certezza [2] della disciplina applicabile alla vicenda circolatoria. Di là dall’ordonnance del 2016, seguendo l’evoluzione del diritto francese fino ad oggi, si scorgono continuità di scopi e capacità dell’istituto di svolgere la sua funzione di disciplina generale. Il riferimento è alla recente ordinanza sulle garanzie che, a quindici anni da quella del 2006, riforma istituti allora tralasciati – privilegi e garanzie personali – e interviene ad affinarne altri (ordonnance n° 2021-1192). Spicca, ai nostri fini, l’espressa previsione della cessione del credito a scopo di garanzia [3] che la giurisprudenza tendeva a riqualificare, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge, in garanzia pignoratizia [4]. La vocazione unificatrice dell’istituto di diritto comune parrebbe confermata dall’art. 2373 code civil, che struttura la fattispecie della cessione de «la propriété d’une créance» attraverso il rinvio agli effetti di un contratto «conclu en application des articles 1321 à 1326» [5].   [1] Supra, § 1. [2] Sarebbe velleitario addentrarci nel dibattito da ascrivere a questi valori, come pure pensare di raccogliere nello spazio di una nota l’autorevole dottrina che se ne è occupata: basti il confronto fra N. Irti, Viaggio fra gli obbedienti, Milano, 2021; i saggi raccolti in Id., Un diritto incalcolabile, cit., e P. Grossi, Oltre il diritto, Roma-Bari, 2020; Id., L’«invenzione» del diritto, [continua ..]


5. Prospettive di ricodificazione. Dimensione singolare e plurale del credito