Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Humberto Theodoro Júnior, Prescrição e decadência, 3a edição revista atualizada e reformulada, Rio de Janeiro, 2024, p. 401 (di Mauro Tescaro)


Il Professore Humberto Theodoro Júnior, alla pari del suo compianto (e celebrato anche nel nostro Paese: v. per esempio la recensione dello scrivente al volume curato da E. de Carvalho Gomes, E.A. Marx Neto e M. Andrade Féres, Estudios de direito privado. Liber amicorum para João Baptista Villela, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 38/2017, p. 267 ss.) Collega sempre della Universidade Federal de Minas Gerais João Baptista Villela, rientra nel novero dei Maestri brasiliani che più si sono distinti nel dialogo giuridico privatistico tra Italia e Brasile e nella diffusione di elaborazioni italiane in Brasile. Lo conferma, da ultimo, la terza e ampiamente rinnovata edizione del suo studio in tema di prescrizione e decadenza, che qui si recensisce.

Piuttosto di ripercorrere interamente i contenuti del volume, ci limiteremo a considerare alcune tra le questioni nello stesso affrontate che paiono più interessanti dal punto di vista del confronto con il diritto italiano e degli spunti di riflessione che possono trarsi per il medesimo.

Per quanto concerne, innanzi tutto, l’oggetto della prescrizione e al tempo stesso la sua distinzione dalla decadenza, il Codice civile brasiliano del 1916 regolava esplicitamente solo il primo istituto, con una disciplina che aveva dato luogo a numerose difficoltà e dispute interpretative. Il Codice civile del 2002, attualmente vigente, stabilisce (art. 189) invece che ciò che si prescrive è la pretesa (pretensão), da intendersi come azione in senso materiale (non in senso processuale dal punto di vista moderno: p. 6 s.) ovverosia come «direito de exigir em juízo a prestação inadimplida» (p. 5), mentre il medesimo Codice regola separatamente la decadenza (artt. 207-211), da intendersi allora riservata ai diritti soggettivi, specialmente potestativi (p. 150). In tal modo, il diritto brasiliano ha ritenuto di allinearsi a una concezione propria, nella modernità, soprattutto (ma non solo) del diritto tedesco, e al tempo stesso di discostarsi dalla diversamente formulata disciplina italiana – sia pure criticata da parte della nostra dottrina – secondo cui la prescrizione ha per oggetto non la pretesa ma il diritto soggettivo (art. 2934 c.c.it.). Si tratta di una impostazione non condivisa unanimemente in Brasile ma approvata senz’altro dal nostro Autore, il quale persuasivamente ammonisce che «o problema […] não se resolve abstratamente, dentro da teoria geral do direito», in quanto, «no campo do direito positivo, não se investiga a verdade absoluta, mas a [continua..]