Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Destinazione allo scopo ex art. 2645-ter cod. Civ. E trust «interno». Qualche interrogativo a valle di un recente arresto (di Marco Martino, Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Bologna)


Sulla base di una recente giurisprudenza della S.C., l’asserita analogia tra l’atto di destinazione di beni allo scopo, regolato all’art. 2645-ter c.c., e il trust interno, renderebbe possibile desumere dalla generale ammissibilità del primo, in quanto meritevole di tutela senza necessità di ulteriori valutazioni, anche la piena operatività del secondo. L’Autore, verificata la correttezza del primo assunto, mette in discussione anche la conclusione, che riposa su una criticabile connotazione attribuita alla meritevolezza dell’interesse che, così come espressamente previsto nella disposizione, dovrebbe caratterizzare la fattispecie tipizzata dal legislatore italiano.

Asset-destination for a purpose (art. 2345-ter of the italian civil code) and the so called “internal trust”: some issues arising from a recent ruling

According to recent decisions of the Corte di Cassazione, the alleged analogy between the act of allocating assets for a purpose, as regulated by art 2645-ter of the Italian Civil Code, and the trust «interno» (somehow a domestic trust), would make it possible to infer from the general admissibility of the former, as deserving of protection without the need for further evaluations, the full operability of the latter as well. The Author, after addressing the first assumption, also criticizes the conclusion, which rests on a questionable characterization attributed to the nature of the interest (deserving juridical protection) that, as explicitly provided in the provision, should characterize the typical form defined by the Italian legislator.

SOMMARIO:

1. Vecchie questioni e un arresto: l’art. 2645-ter cod. civ. tipizza il trust interno? - 2. L’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. […] - 3. e il trust: assimilazione? - 4. In coda: la meritevolezza dell’interesse: “trasmigrazioni” dal 2645-ter al trust? - NOTE


1. Vecchie questioni e un arresto: l’art. 2645-ter cod. civ. tipizza il trust interno?

È ormai risalente, e forse stanca, la discussione circa l’ammissibilità nel nostro ordinamento del trust c.d. «interno» [1]. Tale è quel trust in cui gli elementi essenziali – disponente, trustee, beneficiari, beni in trust – sono legati all’ordinamento italiano, mentre la legge applicabile è quella straniera, scelta dalle parti, e anche di uno Stato non contraente, a patto che questa conosca il trust. Nel tempo si sono avvicendate voci estremamente favorevoli, opinioni totalmente scettiche e approcci più sorvegliatamente protesi a valutare, con rigore e senza concedersi a facili entusiasmi, l’impatto di una possibile «breccia» creatasi nel nostro sistema di organizzazione dei diritti patrimoniali [2]. Il tema, in estrema sintesi, è se esistano elementi sufficienti al fine di ritenere superabili alcuni limiti di carattere inderogabile dell’ordinamento positivo italiano, ostativi proprio rispetto ai due soli obblighi che la Convenzione si ritiene imponga ai sistemi “non trust” degli stati contraenti (riconoscere la separazione del trust fund e consentire la trascrizione della qualifica di trustee [3]). Chi manifesta dubbi fa presente che effetti segregativi ricondotti a siffatta figura non potrebbero, in ragione della sola portata precettiva propria della Convenzione, realizzarsi in virtù di un atto di autonomia, stante la formulazione della riserva di legge dell’art. 2740, comma 2, cod. civ.; inoltre, che da essa sola non potrebbe utilmente conseguire l’opponibilità dei predetti effetti mediante trascrizione, stante la rigorosa tipicità che governa gli istituti pubblicitari [4].

La questione è stata rinverdita da una non risalente pronuncia [5], in cui la S.C. ha ritenuto che in virtù dell’art. 2645-ter cod. civ. – disposizione che, come è noto, ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare ipotesi di destinazione di beni a uno scopo, trascrivibile al sussistere dei presupposti ivi indicati e con effetti del pari delimitati dal legislatore – sia senz’altro possibile «offrire copertura normativa al trust interno, il cui unico limite è che con lo stesso si miri a realizzare interessi leciti, in quanto non vietati da norme imperative di diritto nazionale»; e ciò in quanto «l’atto di destinazione presenta notevoli tratti comuni con il trust di diritto anglosassone».

Sia chiaro: non è nuova la questione dei rapporti esistenti tra l’istituto codicistico menzionato e il trust. La tesi, in dottrina, è già stata formulata e, a onor del vero, anche autorevolmente contrastata [6] con argomenti piuttosto seri che negano, in via preliminare, proprio l’asserita comunanza di tratti tra destinazione dei beni e trust [7].

La giustapposizione del negozio di destinazione al trust offre comunque occasione di riflettere – al di là della soluzione e, in fondo, dello stesso tema specifico che essa presuppone – sulla possibilità che l’introduzione della disciplina di cui all’art. 2645-ter cod. civ. abbia determinato un nuovo assetto di carattere sistematico (peraltro in un panorama ordinamentale in cui l’altro corno della questione, il trust, non contribuisce certo a garantire almeno prima facie una coerenza indiscutibile sul fronte del sistema interno), in cui le valutazioni di principio che sottendono alle scelte legislative si pongano come riferimento necessario ed eminente di un approccio razionale (quantunque assiologico e non unicamente logico-formale), unitario e coordinato alla Rechtsfortbildung delle corti [8].

La vicenda, se adeguatamente colta, mostra infatti come l’assimilazione proposta dalla Cassazione – che, ritengo doveroso anticiparlo, a parer mio va senz’altro negata – sulla scorta di asseriti «tratti comuni» ai due istituti (dunque: sul presupposto di una analogia, invero apoditticamente affermata, tra caratteri strutturali e regole) conduce all’affermazione di un dato assetto teleologico di fondo – sul piano della meritevolezza delle scelte dell’autonomia – e normativo, giusta il quale la liceità dell’in­teresse sarebbe unico e sufficiente presupposto per il pieno operare non soltanto delle (limitate) forme di separazione previste nel primo dei due istituti, ma altresì per il ben più ampio plesso di regole, invero peculiarissime, che caratterizza il secondo, quantunque potenzialmente confliggenti con previsioni imperative.

Beninteso, destinazione allo scopo ex art. 2645-ter cod. civ. e trust possiedono un sostrato comune, che si potrebbe a grandi linee individuare nel concetto di destinazione [9]: condividono anche, almeno a un primo esame, alcuni profili strutturali dell’atto e una indubbia potenziale idoneità a realizzare scopi empirici identici (soprattutto nell’àmbito dei rapporti di tipo familiare e di gestione della ricchezza familiare attraverso le generazioni, anche con finalità di protezione). Ciò, però, non è sufficiente a suffragarne l’assimilazione.

La questione problematica – niente affatto nuova – è se nel negozio di destinazione sia possibile individuare una vicenda più che obbligatoria e affermare, dunque, che il «vincolo di destinazione» reso opponibile mediante la trascrizione implichi un effetto di carattere reale sui beni destinati, alla stregua della costituzione di una servitus o di una obligatio propter rem, ovvero per concludere, con terminologia evocativa ma forse meno concludente, che essa determini una vicenda conformativa, pur sempre di natura reale, della posizione dominicale facente capo al disponente; e, specularmente, se di un «vincolo sui beni» – senza scomodare categorie domestiche che mal si attagliano alle peculiarità di una figura che va compresa nel coagulo dei principi e delle regole proprie della tradizioni giuridica in cui essa è nata e si è sviluppata, ma cogliendo comunque il senso di una classificazione di massima secondo l’alternativa obbligazione/proprietà – possa parlarsi nel caso del trust.

A me pare che la risposta da darsi sia negativa in entrambi i casi.


2. L’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. […]

Il complesso iter [10] che ha portato all’introduzione dell’art. 2645-ter cod. civ. prendeva in effetti le mosse dalla volontà legislativa, esplicita, di approntare una sorta di alternativa tipizzata al trust, sgombrando il campo dalle incertezze che ne minavano il successo e dando la stura alla conclusione di atti finalizzati ad assicurare interessi di sicura rilevanza anche sociale (la sistemazione anche transgenerazionale di assetti patrimoniali familiari a beneficio di soggetti deboli, ovvero la cura attuale e futura di soggetti personalmente e/o economicamente vulnerabili).

La percezione ancora diffusa dell’incompatibilità del trust con il sistema giuridico italiano o, quantomeno, i dubbi non ancora definitivamente sciolti in merito alla sua utilizzabilità senza il rischio di vedere minata la tenuta degli assetti patrimoniali ad esso consegnati, veniva così risolta elaborando un istituto sì “nuovo”, ma al contempo in grado di fare appello a una categoria, quella della destinazione allo scopo, già dotata di punti di emersione nel tessuto dell’ordinamento positivo.

Giova ricordare come l’espressione destinazione allo scopo vada tradotta, per assumere significato pregnante, sul piano degli effetti giuridici e coinvolga almeno tre aspetti: le regole di amministrazione, il potere di disposizione, la responsabilità patrimoniale [11].

Lo scopo impresso opera quale criterio di specializzazione della responsabilità patrimoniale e quale selettore di classi creditorie. In tal senso si discorre di patrimoni separati (in seno al medesimo titolare). Tuttavia, è noto che la questione condivide i predetti profili teorici anche nel caso in cui si abbiano patrimoni autonomi [12] (o, giusta più antica dizione, “collettivi”, in cui la destinazione allo scopo implica una autonoma considerazione di plurime componenti patrimoniali, che risultano assegnate – conferite – a una soggettività giuridica diversa da quella dei singoli titolari: è il modello del fondo comune associativo), o nel caso in cui le vicende prima evocate siano risolte attraverso il modello (linguistico, in primo luogo) di sintesi della persona giuridica (in cui la specializzazione patrimoniale opera in maniera perfettamente conseguente alla distinzione soggettiva assoluta tra conferente ed ente conferitario [13]).

Orbene, è fondamentale vagliare se e come l’art. 2645-ter cod. civ. abbia restituito l’operare sinergico degli effetti appena menzionati.

Quanto alla specializzazione della responsabilità patrimoniale, si prescrive l’insensibilità [14] del patrimonio alle iniziative dei creditori «residui» del destinante: «i beni conferiti e i loro frutti possono (…) costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». Trattasi di previsione di segno analogo a quella dettata in materia di fondo patrimoniale (seppur formulata in modo speculare, identificando i creditori non legittimati all’esecuzione sui beni destinati: art. 170 cod. civ.) e di patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle s.p.a. (art. 2447-quinquies, comma 2, cod. civ.).

Di contro, non si rinviene una disciplina se non generalissima quanto alla gestione [15] («I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione»). La disposizione lascia aperti gli interrogativi circa la sorte dell’atto di amministrazione e di disposizione non compatibili con lo scopo impresso, tanto più che è altrettanto generica la previsione che, sotto il profilo dei rimedi, rimette «a qualsiasi interessato, anche durante la vita del conferente stesso», il potere di agire per la realizzazione degli interessi contemplati dalla norma.

Questi, dunque, gli effetti che caratterizzerebbero il «vincolo di destinazione» reso «opponibile ai terzi» mediante la trascrizione, per rimanere alla lettera del codice.

Fermo quanto sopra, giova ricordare come al fine di descrivere in modo sintetico il profilo funzionale caratterizzante della fattispecie, si sia ritenuto che la rilevanza giuridica della destinazione consterebbe di un vero e proprio «statuto proprietario non predeterminabile ex ante» in quanto necessariamente modellato sulla concreta destinazione impressa al patrimonio e riflessa nel programma di attuazione [16]. Una “conformazione” negoziale del dominio, al contempo limitata dalle caratteristiche tipicamente impresse dal legislatore (che per esempio esclude, in primo luogo, l’attribuzione diretta del bene al beneficiario ovvero al terzo, con impiego dei frutti per l’attuazione dello scopo di destinazione). Sarebbe così precluso far rientrare nell’alveo della destinazione ex art. 2645-ter schemi negoziali già riconducibili alla donazione modale, ovvero alla costituzione di un diritto reale minore o di un diritto personale di godimento, quando dette figure già di per sé rappresentano la sufficiente traduzione della fattispecie concreta.

Quantunque simili soluzioni linguistiche appaiano meritevolmente protese a rendere ragione, in modo sintetico, delle peculiarità della categoria e, soprattutto, di una plasticità cui essa, indubbiamente, aspira al fine di risultare effettivamente in grado di rispondere a interessi poliformi e mutevoli, pare comunque difficile sfuggire all’alternativa di fondo, da cui si sono prese le mosse in questa sede; alternativa per cui detta «conformazione programmatica» della situazione dominicale del disponente non può che concretarsi nel sorgere, in capo al disponente medesimo, di una o più obbligazioni (aventi ad oggetto, in termini generali, la gestione del patrimonio in modo conforme alla destinazione) ovvero di uno o più vincoli di natura reale, tali da determinare in capo ad altri (i beneficiari), specularmente, il sorgere di un diritto in tutto analogo alla (tuttavia inesistente, nel sistema positivo) servitù «personale» (sganciata, cioè, dalla mera utilità del fondo) [17].

Del resto, anche accedendo alla tesi più radicale [18] che nega, a fronte della destinazione in esame, qualsivoglia effetto direttamente attributivo, finanche di un diritto di credito (e non soltanto di un diritto reale) a favore del beneficiario [19], il problema di individuare i caratteri di detta, a questo punto tanto generale quanto sfuggente [20], conformazione strumentale del diritto di proprietà in capo al disponente [21], rimanda pur sempre al tema di fondo, concernente la natura reale conseguita, mercè la trascrizione dal «vincolo» (alla stregua, sembrerebbe di un onere servente domino) che esprime il programma destinatorio [22].

Il che tuttavia si scontra con la corretta obiezione per cui non è certo l’opponibilità – dato per così dire «esterno», legato alla rilevanza del titolo – ad assicurare di per sé natura reale (di onere reale) a ciò che ne sia privo [23], e che resta inevitabilmente, dal punto di vista della struttura, a questo punto, «obbligatorio» (nel che emergerebbe anche l’inconferenza di un eventuale riferimento alle obbligazioni propter rem, rispetto alla cui tipicità l’indeterminatezza contenutistica dell’art. 2645-ter cod. civ. appare inidonea a costituire ampliamento del numerus clausus[24]. Questione per certi versi speculare è quella dell’ammissibilità di una «conformazione proprietaria» (da intendersi tuttavia come sopra precisato, alla stregua di un plesso di facoltà e poteri conformati per il tramite di vincoli di natura obbligatoria, resi opponibili mediante la trascrizione) che si traduca in una mera autodestinazione [25]. In questo caso, la riferibilità al solo disponente dell’interesse in vista del quale la destinazione è apposta non può che comportare che la predetta conformazione in realtà restituisca nulla più che il contenuto delle facoltà e dei poteri già spettanti, di per sé, al proprietario, realizzando tuttavia al contempo la separazione patrimoniale. Da questo punto di vista, la legittimazione diffusa a far rispettare la destinazione, se conferma la correttezza della ricostruzione che esclude il sorgere di diritti reali o di credito in capo al beneficiario, è al contempo dimostrazione indiretta della non riferibilità, in via esclusiva al disponente, della vicenda nel suo complesso.

Scartata dunque l’idea per cui l’opponibilità del vincolo, testualmente prevista dalla norma, possa tradursi (ché questo è, in tutta evidenza, il problema cui si approda), in un acquisto men che pieno del diritto in capo al terzo che si renda acquirente dal disponente del bene «vincolato», per l’esistenza di qualcosa di assimilabile a uno o più diritti reali minori costituiti in capo al beneficiario [26], resta che, evidentemente, il disponente assumerebbe – nel proprio interesse ulteriormente “qualificato” dal riferimento alla meritevolezza di tutela degli interessi riferibili ai beneficiari – unicamente obblighi di comportamento e di gestione conforme allo scopo in vista del quale si è operata la destinazione. Il tutto senza che i beneficiari possano dirsi divenuti titolari di diritti reali.

Da detti obblighi deriva un potenziale giudizio di non conformità degli atti di disposizione incompatibili con lo scopo, la cui inefficacia [27] sarebbe, giusta la previsione normativa, ciò che in definitiva diviene opponibile anche ai terzi (dunque il terzo che, in ipotesi, dovesse acquistare il bene gravato dal vincolo trascritto, subirebbe gli effetti della declaratoria di inefficacia). In quest’ottica, peraltro, la legittimazione così vasta riconosciuta dalla norma, ad «agire per far valere la realizzazione» degli interessi rilevanti – che richiama un modello concettuale più prossimo a quello dell’interesse legittimo [28] – non giustifica la sanzione ancor più grave della nullità dell’atto, posto che, per esempio, in tema di modus la regola medesima si accompagna unicamente a profili di responsabilità da inadempimento, o al più a esiti di natura risolutoria rispetto al rapporto avente titolo nella disposizione principale, che confermano la natura meramente obbligatoria del vincolo (artt. 648 e 793 cod. civ.) [29]. Accanto a regole puntuali, in merito a siffatto problema, sarebbe stato auspicabile vedere emanate regole sulle cause di scioglimento [30] (fatta eccezione per il decorso del termine massimo, già menzionato) o sul c.d. abuso di destinazione (rispetto al quale parrebbe doversi far riferimento, a tutela dei creditori danneggiati dalla segregazione, ai medesimi strumenti di reazione ormai da tempo sondati in tema di fondo patrimoniale: azione revocatoria [31]; simulazione assoluta [32]). Ciò, tuttavia non contraddice la soluzione di fondo.


3. e il trust: assimilazione?

Occorre ora rivolgersi al trust: esso non è punto riducibile alla sfera di operatività dei vincoli di destinazione, per il fatto che, come lucidamente evidenziato, «i vincoli di destinazione appartengono al campo giuridico (…) dei diritti sulle cose e più specificamente sulle cose che circolano con l’assi­stenza di regole di pubblicità», mentre «indiscutibile è che i trust appartengano al campo giuridico dei diritti di obbligazione» (con ulteriore differenza quanto al possibile oggetto, che soltanto nel caso del trust sono beni anche fungibili) [33]. Sono dunque indebiti i tentativi di reductio a categorie e concetti estranei alla tradizione giuridica in cui il trust (interno) deve comunque essere ricondotto, per l’ineli­minabile riferimento alla legge straniera che lo deve caratterizzare.

In definitiva: nel trust si è di fronte a un fascio di rapporti obbligatori, di connotazione fiduciaria, che la tradizione giuridica e il contesto giurisdizionale in cui è fiorito (l’Equity) ha dotato di una tutela prevalentemente rimediale, flessibile e reipersecutoria (in quanto modellata sulla real property, per ragioni prevalentemente di tipo storico), senza che quest’ultima caratteristica precludesse – realizzando una metamorfosi della stessa real property – il riconoscimento ai beneficiari di una tutela sul valore rappresentato dal trust fund, dando la stura ai meccanismi surrogatori e di tracing in cui emerge in maniera eminente la sua efficacia [34].

I due istituti qui analizzati, in questa prospettiva, sembrerebbero allora effettivamente avvicinarsi, qualora la destinazione allo scopo di cui all’art. 2645-ter cod. civ. fosse mantenuta nell’alveo della natura obbligatoria del vincolo.

Tuttavia, come anticipato, non ritengo che dalla disposizione di legge (l’art. 2645-ter), che rende opponibili rapporti obbligatori nei termini sopra tratteggiati, possa trarsi fondamento normativo per attribuire il crisma dell’opponibilità ai meccanismi di attuazione delle relazioni fiduciarie (come visto, del pari costituite da rapporti obbligatori) propri e caratterizzanti del trust.

Il carattere differenziale che rimane decisivo è proprio quello che concerne la posizione dei beneficiari e, più in genere, la plasticità ed efficacia che il trust offre sotto il profilo dei rimedi (plasmati dalle corti di Equity avendo a modello meccanismi reipersecutori tratti dal bacino della real property), assicurando pienezza di tutela alla posizione dei beneficiari anche in casi – non riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2645-ter cod. civ. – in cui i beni destinati siano per loro natura interessati da fenomeni di tipo surrogatorio (come è nel caso del tracing e dei constructive trusts), atteso che è il loro valore, e non la loro individualità, a rilevare.

Non è allora possibile muovere da una carenza di realità – mi si passi l’espressione – nei due istituti, riguardati nell’ottica del genere di posizioni giuridiche soggettive il cui sorgere essi comportano, per poi disconoscere come sia proprio sul piano della tutela reipersecutoria che il trust aspira a conseguire i propri peculiarissimi risultati; risultati che l’ordinamento attuale non consente, in via generalizzata, di vedere attuati – con opponibilità piena – a fronte di una destinazione allo scopo che, fuoriuscendo dalle ipotesi tipicamente regolate e diverse da quella oggi regolata nell’art. 2645-ter cod. civ., non ha guadagnato quell’intensità disciplinare nemmeno nel caso dell’art. 2645-ter cod. civ.

Detto altrimenti: non è possibile attribuire al trust quella piena cittadinanza sul piano della sua specificità in termini di tutele argomentando da una sua assimilazione a un istituto che – quand’anche come il trust attingesse alla sfera dei rapporti obbligatori e non reali – appare dotato di un ben più limitato corredo di opponibilità; detta (ipotetica) assimilazione, in particolare, non può fare della valutazione assiologica sottesa all’art. 2645-ter cod. civ. una valutazione totalizzante e assorbente dal punto di vista sistematico, in guisa da determinare a cascata, quale corollario della “liceità”, un riassetto delle regole di dettaglio in maniera da renderle conformi nei due casi fino al punto da attribuire al trust «copertura normativa», nei termini usati dalla S.C.


4. In coda: la meritevolezza dell’interesse: “trasmigrazioni” dal 2645-ter al trust?

In chiusura tengo a precisare che la tesi giusta la quale, con riferimento all’atto di destinazione dei beni allo scopo, meritevolezza e liceità debbano essere equiparate, seppur autorevolmente sostenuta, non mi convince. La puntualizzazione, beninteso, è doverosa ma non sposta comunque l’asse della valutazione appena compiuta: non ritengo infatti che una meritevolezza rafforzata possa mutare la considerazione circa la «copertura normativa» del trust assicurato con il procedimento logico di cui sopra e che, come detto, ritengo fallace.

La portata dell’art. 2645-ter cod. civ. non si misura in termini di innovazione radicale del sistema – in cui già la destinazione era emersa quale costante rinvenibile in una pluralità di specifiche ipotesi [35] – sotto il profilo effettuale (segnatamente con riferimento alla specializzazione patrimoniale). Quel che qui conta mettere in luce è piuttosto che, con la novella, si attribuisce un riconoscimento generalizzato della validità ed efficacia di un atto di autonomia privata che, pur per il tramite di quei meccanismi, stentoreamente descritti in termini di opponibilità ai terzi della destinazione medesima, appare contenutisticamente vuoto: una mera struttura, quale è a ben vedere lo stesso «contratto» di cui, dunque, non pare che la figura nuova (quale che sia la sua struttura, stante la norma di raccordo rappresentata dall’art. 1324 cod. civ.) possa costituire, sul piano disciplinare, un mero doppione [36].

Se l’atto in questione non può dunque dar la stura a forme di surrettizia elusione di disposizioni previste per altri negozi tipici di destinazione (si pensi al fondo patrimoniale), dovendo di contro essere individuato un suo proprio àmbito di operatività autonomo – e, forse, angusto – in cui siffatti vincoli obbligatori possano operare, con piena opponibilità ai terzi dei medesimi e con la separazione patrimoniale divisata dalla norma, ma senza che – sul piano circolatorio – all’autonomia privata sia consentito creare diritti reali diversi da quelli tipici [37].

Ne deriva come detta formula sia dotata di una pregnanza che non può essere tautologicamente ricondotta alla mera liceità, se si vuol far sì che essa spieghi una funzione selettiva reale. Selezione ulteriore rispetto, in primo luogo, al dato – pur non di poco momento – per cui l’interesse «riferibile» ai soggetti indicati come beneficiari rimane pur sempre un interesse del disponente, spiegante funzione causale rispetto al sorgere del vincolo obbligatorio reso opponibile mediante la trascrizione; detto interesse rimane distinto dai vantaggi che i primi conseguono in ragione dell’attuazione della destinazione e che non pare possano consistere nella costituzione di alcuna situazione giuridica soggettiva in loro favore (diritto reale, sul modello della servitù attiva, o di credito, con pretesa diretta all’adempimento verso il disponente: v. supra), che comporterebbe la fuoriuscita dal tipo disciplinato e la riconduzione a tipi già noti, caratterizzati da diretta idoneità attributiva.

In secondo luogo, la selezione derivante dal riferimento all’art. 1322, comma 2, cod. civ. deve andare nel senso per cui, in maniera per così dire «seminale», la separazione patrimoniale di per sé, scevra da una finalità ulteriore, non può elevarsi a giustificazione dell’effetto [38], dovendo essere piuttosto altro scopo, individuato con riferimento alla tutela dell’interesse del disponente e diverso dal «destinare per destinare», a sorreggere sul piano causale l’atto e a dover emergere in maniera tale da assicurare il controllo sulla esistenza e realizzabilità del fine preposto dal disponente, in difetto del quale l’atto medesimo sarebbe consegnato alla nullità [39].

Alla luce di quanto premesso, l’impiego dell’istituto si lega a doppio filo all’individuazione del significato del limite di cui si discorreva, giusta il riferimento all’art. 1322, comma 2, cod. civ. [40].

Appare evidente che, quale che sia il modo in cui il controllo di meritevolezza viene inteso, far coincidere il richiamo operato dall’art. 2645-ter cod. civ. con il rinvio a un mero parametri di liceità [41] aprirebbe le porte a un uso dell’istituto potenzialmente fraudolento, proteso a sfruttarne la non dubbia efficacia sul piano della separazione patrimoniale e trascurando di contro le delicate questioni concernenti il contenuto del vincolo di cui si è fatto cenno, trincerandosi dietro formule a ben vedere vaghe. Va quindi condivisa l’idea giusta la quale gli interessi in questione debbono andare incontro a un vaglio di meritevolezza più stringente, apprezzabile sotto il profilo etico e solidaristico che ruota intorno alla rilevanza costituzionale della persona, anche con riferimento alle sue estrinsecazioni sul piano non patrimoniale; il riferimento alle pubbliche amministrazioni induce poi a conferire rilevanza a interessi di natura superindividuale, socialmente utili, di natura culturale, estetica, ambientale.

Siffatta interpretazione adeguatrice della norma [42] fa sì del resto che l’istituto in esame non si presti surrettiziamente ad aggirare, consegnando ai privati uno strumento di facile attuazione, i limiti ben più stringenti che, proprio in punto di individuazione dello scopo necessariamente ideale o addirittura di pubblica utilità [43], si riscontrano in altri istituti ove l’attuazione della destinazione passa per il tramite dell’articolazione soggettiva della titolarità (sotto forma di una “euritmica” moltiplicazione dei soggetti titolari del patrimonio) e in forza di un atto di un atto di conferimento o di dotazione che comporta il definitivo spoglio in capo al disponente: è il caso della fondazione ovvero delle associazioni riconosciute.


NOTE

[1] Segnatamente, e con sfaccettature diverse, la discussione verte in primo luogo circa la possibilità che la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364 detti altresì regole di diritto sostanziale uniforme; l’attenzione è rivolta agli artt. 2, 11 e 13, per il peso sistematico da attribuirsi alla riserva in esso contenuta. Cfr. A. Gambaro, voce Trust, in Dig. disc. priv. sez. civ., XIX, Torino, 1999, 464 ss. e ivi le note al testo. Per un inquadramento della questione, che invero pare ormai superata definitivamente da una copiosa giurisprudenza (anche se ancora poco attenta nel decifrare adeguatamente i tratti caratteristici dell’istituto, e a volte ferma su raffigurazioni dei suoi gangli fondamentali stereotipate, e ormai vetuste): P. Manes, voce Trust interni, ivi, VIII agg., Torino, 2013, 769 ss.; Gambaro, voce Trust, cit., 449 ss. e, in particolare, 460 ss. e 464 ss.; Graziadei, Trusts nel diritto anglo-americano, ivi, XVI, Utet, Torino, 1999, 256 ss. più di recente, per un bilancio, M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, IV ed., Cedam, Padova, 2020, 265 ss., nonché Id., I Trust nel diritto civile, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Utet, Torino, 2004 (ma v. altresì Id., Trusts, Giuffrè, Milano, 2001; Id., voce Trusts, I, Profili generali e diritto straniero e II, Convenzione dell’Aja e diritto italiano, in Enc. giur., Treccani, Roma, 1994, ad vocem.; si v. anche L. Gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, II ed., ES, Napoli, 1-71.

[2] Gambaro, op. cit., 467.

[3] Cfr. Conv. Aja 1 luglio 1985, artt. 2, 11 e 12; Gambaro, op. cit., 465.

[4] V. in tal senso almeno Gazzoni, Tentativo dell’impossibile ecc., in Riv. not., 2001, 11 ss.; Id., In Italia tutto è permesso ecc., ivi, 2001, 1247 ss.; Id., Il cammello, il leone, il fanciullo ecc., ivi, 2002, 1107 ss.; Castronovo, Il trust e «sostiene Lupoi», in Eur. dir. priv., 1998, 449 s.; Id., Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 1998, 1326 ss. V., inoltre, G. Oberto, Le destinazioni patrimoniali nell’intreccio dei rapporti familiari, in I contratti di destinazione patrimoniale, a cura di R. Calvo e A. Ciatti, Utet, Torino, 2014, 147 ss.

[5] Cass., ord. 24 febbraio 2022, n. 6146, in De Jure; e v. altresì, sempre sul presupposto dell’esistenza di analogie, Cass. 15 novembre 2019, n. 29727 («L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in “trust”»).

[6] V. M. Lupoi, Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?, in Trust att. fid., 2019, 237 ss. e in particolare 239 ss.; Id., Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust, in Trusts att. fid., 2006, 169 ss.

[7] V. per esempio Graziadei, La proprietà fiduciaria, la proprietà nell’interesse altrui, e i Trusts. Un itinerario, in Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto, a cura di Guerrieri-Luchetti-M.A. Lupoi-P. Manes-M. Martino-T. Tassani, BUP, Bologna, 2022, 51; F. Gigliotti, Trust interno e atto di destinazione, in Giust. civ., 2016, 743 ss., in part. 748 ss.; G. Petrelli, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo, in Riv. not., 2020, 1091; Id., Trust interno, art. 2645 ter c.c. e «trust italiano», in Riv. dir. civ., 2016, 167 ss.; G. Oberto, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze, in Contr. impr. Eur., 2007, 351 ss.

[8] Il riferimento è ovviamente a C-W. Canaris, Systemdenken un Systembegriff in der Jurisprudenz – entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts, Duncker & Humblot, Berlin, 1983, trad. it. Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza – sviluppati sul modello del diritto privato tedesco, ESI, Napoli, 2009, in part. 22 ss. e 44 ss.

[9] Per un rigoroso inquadramento sistematico, successivo e precedente l’introduzione dell’art. 2645-ter cod. civ., v., in via di primissima rilevazione (e fatte salve le altre opere in seguito richiamate): G. D’Amico, La proprietà «destinata», in Riv. dir. civ., 2014, 525 ss.; M. Bianca, voce Vincoli di destinazione del patrimonio, in Enc. giur., Agg., XV, Treccani, Roma, 2007, ad vocem; R. Lenzi, voce Atto di destinazione, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 52 ss.; An. Fusaro, voce Destinazione (vincoli di), in Dig. disc. priv., sez. civ., V, Torino, 1989, 321 ss. Alle differenze tra fondo patrimoniale, atto di destinazione e trust dedica una ampia trattazione S. Bartoli, Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè, Milano, 2011, 465 ss. La destinazione è un fenomeno che sottende anche situazioni giuridiche non rigorosamente riconducibili alla separazione: in alcuni casi appartiene alla sfera dei fatti la circostanza per cui una res possa manifestare una funzionalità destinata ad altra res ovvero a un interesse individuale (la d., è il presupposto, in questi casi, di una considerazione aggregata di una pluralità di entità). Quanto è il soggetto a destinare, mediante un atto giuridico, il problema va invece impostato come indicato nel testo, a seguire, e la ricaduta dogmatica è sul piano della dinamica giuridica delle situazioni di appartenenza.

[10] Consta dei progetti di legge del 14 maggio 2003, n. 3972 e 10 novembre 2004, n. 5414 e, di poi, del disegno di legge n. 5736 del 22 marzo 2005 e, infine, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[11] Non si dice ormai nulla di nuovo quando si osserva che la separazione patrimoniale, intesa come creazione di una pluralità di classi creditorie, mette in discussione la monolitica rappresentazione dogmatica dell’unità del soggetto di diritto. Cfr. almeno R. Orestano, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, 149 ss.; P. Zatti, Persona giuridica e soggettività, Cedam, Padova, 1975, 106 ss.; U. La Porta, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, ESI, Napoli, 1994, 9 ss.; M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Cedam, Padova, 1996, passim, nonché Ead., Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 197 ss. e, in part., 201 ss.; A. Gambaro, Segregazione unità del patrimonio, in Trusts att. fid., 2000, 156; P. Spada, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito, in Riv. dir. civ., 2002, I, 842 ss.; A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, ivi, 2002, I, 570 ss.; G. Doria, Il patrimonio “finalizzato”, in Riv. dir. civ., 2007, 485 ss.; A. Iannarelli, Brevi note a proposito di “soggetto giuridico” e di “patrimoni separati”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 125 ss.; R. Lenzi, op. cit., 55.

[12] Cfr. L. Bigliazzi Geri, voce Patrimonio autonomo e separato, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 292 ss.; M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Cedam, Padova, 1996, 189 ss.

[13] Il riferimento è d’obbligo all’elaborazione di Francesco Galgano (il cui pensiero è ben compendiato in F. Galgano, voce Persona giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, 392 ss.)

[14] Termine ritenuto preferibile ad altri (segregazione, separazione) da P. Spada, nelle Conclusioni al volume La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 206, il quale nota opportunamente che la norma lascia aperta la questione speculare della “localizzazione”, vale a dire la riserva – perfetta o imperfetta – ai creditori che hanno un titolo collegato alla destinazione a compiere atti esecutivi sul bene destinato.

[15] Nota che la norma non delinea in termini aperti e chiari in quale misura il beneficiario del vincolo sia anche il destinatario di una attività di gestione, né quale sia l’eventuale statuto di tale attività, Graziadei, La proprietà fiduciaria, la proprietà nell’interesse altrui, e i Trusts, cit., 51 s.

[16] V. Federico, op. cit., 577, e Id., Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari, in Rass. dir. civ., 2007, 622.

[17] La questione è ora adeguatamente compendiata da A. Morace Pinelli, sub art. 2645-ter c.c., cit., 206 ss. e da D’Amico, La proprietà «destinata», cit., 527 ss. e in particolare 530 ss.; v. anche L. Bullo, Separazioni patrimoniali e trascrizione. Nuove sfide per la pubblicità immobiliare, Giuffrè, Milano, 2012, cit., 22 ss.

[18] Spada, Articolazioni, cit., 125 («la destinazione non produce di per sé alcun effetto finale»); a conclusione simile pare pervenire anche La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo, cit., 103, il quale richiama la categoria dell’interesse legittimo alla corretta amministrazione dei beni destinati.

[19] Per la tesi dell’attribuzione al beneficiario in un vero e proprio diritto di credito v. ora, Morace Pinelli, sub art. 2645-ter c.c., cit., 269 ss. Il beneficiario non sarebbe dunque parificabile agli altri terzi «interessati», fermo restando che l’uno e gli altri parrebbero egualmente titolari di una pretesa azionabile in giudizio volta a imporre l’adempimento, ovvero a inibire la condotta difforme dal parametro di doverosità fissato nel negozio. Ai soli beneficiari, piuttosto, dovrebbe riconoscersi una tutela risarcitoria, stante la riferibilità soltanto a costoro e non ai terzi pur legittimati ad agire, secondo la tesi di cui si discorre, dell’interesse creditorio che fonda la posizione giuridica soggettiva lesa dall’inadempimento.

[20] A ben vedere, l’operazione concettuale si risolve nel ritenere che la norma deleghi al proprietario, in forza di una prospettiva assimilata alla sussidiarietà orizzontale, il potere di realizzare una funzionalizzazione della proprietà, opponibile ai terzi e risolventesi in modalità vincolate di godimento e di disposizione, attraverso il riferimento a-tipico alla meritevolezza di tutela (in senso «forte», non meramente «privato» e riferibile al solo disponente) e, dunque, al di fuori di una preventiva tipizzazione causale, con il correttivo – infine – del limite di durata individuato dalla norma al fine di scongiurare una sottrazione del bene dal mercato per un periodo eccessivo. Cfr. D’Amico, op. cit., 530 ss. e 542 ss.

[21] Cfr. Quadri, op. cit., 1719.

[22] Cfr. G. Palermo, Nemini res sua servit (servitù e vincoli atipici), in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 340; prima ancora Id., Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2001, I, 391 ss., il quale, prima dell’introduzione della disposizione in esame, già prefigurava un potere privato conformativo del diritto di proprietà che, malgrado lo sforzo ricostruttivo, non può condividersi in difetto di tipizzazione legislativa.

[23] Si v., opportunamente, D’Amico, op. cit., 527; Gazzoni, op. cit., 186.

[24] Cfr. ora l’ampia ricostruzione critica di Morace Pinelli, sub art. 2645-ter c.c., cit., 167 ss.; v. anche Ceolin, Destinazione e vincoli di destinazione, cit., 241 ss.; Mastropietro, Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori, cit., 61; Gazzoni, op. cit., 186 s. e 206 ss.; G. Lener, Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali, in Contr. e impr., 2006, 1066 ss. e, in part., 1078; G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, 322 e 325; P. Spada, Articolazioni del patrimonio da destinazione iscritta, in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2007, 128; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 184; G. Palermo, I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo, in Rass. dir. civ., 2011, 91. La rivisitazione del tema del numerus clausus è notoriamente al centro del dibattito più generale e attuale in seno alla civilistica, e si accompagna alla progressiva erosione del parallelo principio della generalità della responsabilità patrimoniale. Cfr. U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, in A. Gambaro-U. Morello, Trattato dei diritti reali, I, Giuffrè, Milano, 2008, 67 ss.; v. anche F. Mezzanotte, La conformazione negoziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, autonomia privata e diritti sui beni, Jovene, Napoli, 2015, in particolare le 1-92.

[25] Cfr. Morace Pinelli, sub art. 2645-ter c.c., cit., 274; A. Gentili, La destinazione. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie, in Riv. dir. priv., 2010, 62; U. La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter, in Atti di destinazione e Trust, a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2008, 113; U. Stefini, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c., Cedam, Padova, 2010, 82.

[26] Interessanti considerazioni in merito alle vicende circolatorie e a eventuali meccanismi sostitutivi (di cui nella disciplina invero non v’è traccia, per la natura invero infungibile dei beni considerati: immobili e mobili soggetti a trascrizione) sono formulate, in termini più generali, da Graziadei, La proprietà fiduciaria, la proprietà nell’interesse altrui, e i Trusts, cit., 52 s., anche in ragione di plessi disciplinari in cui i meccanismi fiduciari consentono effettivamente fenomeni di “rotatività” connessi alla natura peculiare dei beni (p.e. in materia di garanzie finanziarie). Si v. invece Morace Pinelli, sub art. 2645-ter c.c., cit., 216.

[27] Cfr. Gabrielli, op. cit., 329 (nel quadro del raffronto con la disciplina del fondo patrimoniale).

[28] In questa direzione, la spiegazione dei fenomeni di destinazione patrimoniale tende ad affrancarsi dal linguaggio proprietario (cui fanno capo i tentativi, poco utili, di descriverne l’essenza alla stregua di una proprietà smembrata, ovvero di una proprietà sostanziale distinta da quella formale) e a tentare di guadagnare coerenza ricostruttiva sul piano unicamente rimediale (così Bianca, Atto negoziale di destinazione e separazione, cit., 205).

[29] Il tema della legittimazione a disporre dei beni in fondo, dell’opponibilità conseguente alla trascrizione e più in generale della circolazione è analiticamente esaminato da G. Iaccarino, La circolazione dei beni oggetto del vincolo di destinazione, in Notariato, 2018, 170 ss., il quale prende in considerazione le figure del fondo patrimoniale e del patrimonio destinato allo specifico affare della s.p.a. anche al fine di desumere – sotto il profilo della redazione dell’atto – elementi di disciplina in grado, anche in via di applicazione analogica, di ricostruire uno statuto di dettaglio. Cfr. anche F. Galluzzo, Gli atti di disposizione e di amministrazione dei beni destinati, in Contr. impr., 2016, 205 ss.

[30] Cfr. M. Krogh-A. Valeriani, Le vicende estintive e modificative dei vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Atti di destinazione – Guida alla redazione, Studio n. 357-2012/C del CNN, 96 ss.

[31] V. P. Coppini, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia privata negoziale e tutela del credito, in Contr. e impr., 2021, 131 ss.

[32] Alla simulazione assoluta quale rimedio che i creditori potrebbero adottare quale reazione a forme di abuso della destinazione dedica qualche riflessione Bullo, Separazioni patrimoniali e trascrizione, cit., 53; M. Maltoni, Il problema dell’effettività della destinazione, in Negozi di destinazione: percorsi ecc., cit., 82 ss.

[33] In questi termini Lupoi, Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?, in Trusts att. fid., 2019, 239 il quale conclude (240) nel senso che «in via generale i trust per beneficiari non danno luogo alla costituzione di alcun rapporto con i beni qualificabile quale “vincolo di destinazione” secondo il diritto civile italiano, anzi fanno nascere un rapporto che è il preciso contrario del “vincolo di destinazione” secondo il diritto civile italiano».

[34] In quest’ottica, il trust che ha fonte in un atto di autonomia appare forse l’ipotesi meno interessante, mentre sono i cc.dd. constructive trusts e resulting trusts (v. soprattutto Lupoi, I trust nel diritto civile italiano, cit., 12 ss.) a dimostrare quale efficacia esso abbia, rispetto agli ordinari schemi fiduciari, nel governare realtà ove, al giurista di civil law, l’opposizione fondamentale tra diritti di proprietà e diritti di credito appare dogmaticamente irrinunciabile. Cfr. Gambaro, op. cit., 454 ss.; v. anche P. Matthews, La collocazione del trust nel sistema legale: contratto o proprietà?, in Trusts att. fid., 2004, 523.

[35] Cfr. M. Nuzzo, Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in La trascrizione, a cura di M. Bianca, cit., 62; v. anche Di Majo, Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto, cit., 113, circa la rilevanza in tal senso della s.r.l. unipersonale e inoltre Gazzoni, op. cit., 184, circa altre ipotesi in cui la destinazione rileva quale fatto (artt. 1062 e 817 cod. civ.) o quale effetto imposto per legge (il caso dei vincoli paesaggisti o forestali). V. anche R. Lenzi, Le destinazioni atipiche e l’art. 2645-ter c.c., in Contr. impr., 231 s., per il quale la norma assolve a una funzione ermeneutica in senso retrospettivo: il legislatore avrebbe trascurato per tale motivo di disciplinare i requisiti dell’atto, trattandosi di figura già ammessa nell’ordi­namento, concentrandosi sugli effetti, di contro avvolti da incertezze e destinati a incedere su consolidati principi (il numero chiuso e la responsabilità patrimoniale generica). La disposizione si colloca dunque «all’interno di un quadro evolutivo e realizza un salto qualitativo». E si v. anche infra, §§ 3, 4 e 5.

[36] Ad avviso di Stefini, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale, cit., 70 ss., il riferimento all’art. 1322 cod. civ. va invece interpretato propriamente come manifestazione dell’esigenza che l’effetto tipizzato nella norma sia sorretto da una causa negoziale riconducibile a quelle tipicamente riconosciute dall’ordinamento, secondo le classi note dello scambio, della garanzia, della gestione, della liberalità, in ultimo quella «familiare». Il fatto che l’attribuzione patrimoniale sia sorretta da una causa idonea sarebbe in questo senso la prima è più pregnante forma di tutela per il ceto creditorio: a fronte dell’atto validamente concluso, residua poi la tutela revocatoria (e, ora, quella assicurata dall’art. 2929-bis cod. civ.).

[37] Cfr., Lenzi, Le destinazioni atipiche e l’art. 2645 ter c.c., cit., 242 s.; Quadri, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1756; Ceolin, op. cit., 214 s. Analoghe cautele, su un piano generale, sono espresse anche da F. Gigliotti, Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 362 ss. e in particolare 374, nota 56.

[38] Si è tentato altresì, nel quadro di una lettura “bifasica” della norma, di attribuire al controllo di meritevolezza una rilevanza «relazionale», limitata a condizionare l’opponibilità del vincolo – e sul presupposto che suo tramite si operi una valutazione comparativa, non più rimessa ex ante al solo legislatore, tra classi di interessi: quello destinatorio, suscettibile di rinvenirsi sulla scorta di principi generali di tutela della persona, e quello dei terzi e dei creditori, incisi della separazione patrimoniale – e non già la validità della fattispecie c.d. “primaria”: cfr. Nuzzo, Atto di destinazione, cit., 65-68. Si tratta di un esito che tuttavia finisce per mutare radicalmente lo stesso modello di tutela creditoria, tramite la revocatoria, in quanto consente un giudizio preventivo sull’opponibilità dell’effetto segregativo, peraltro (cfr. Nuzzo, op. loc. cit.) sempre riconosciuto, in re ipsa, come in grado di prevalere allorquando il negozio di destinazione, pur non riconducibile a una delle fattispecie in cui una certa classe di interessi è già tipizzata (per esempio quelli familiari, nel fondo patrimoniale), appare protesa a realizzare interessi della classe medesima. Perplessità rispetto a simile inversione di prospettiva (dalla liceità all’opponibilità) in Federico, op. cit., 598 s. e F. Macario, Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori, in CNN, Studio n. 357-2012/C, cit. V. inoltre G. Perlingieri, Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645-ter, in Foro nap., 2014, 18; G. Baralis, Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c., in Negozi di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia, Giuffrè, Milano, 2007, 137; V. Scaduto, Gli interessi meritevoli di tutela:, ivi, 111.

[39] A. Falzea, Riflessioni preliminari, in La trascrizione, a cura di M. Bianca, cit., 7; Federico, op. cit., 591 s.

[40] An. Fusaro, L’atto di destinazione nella concorrenza tra strumenti giuridici, in Contr. impr., 2018, 1026 s., ritiene che la propensione a riconoscere, a fronte della mera liceità, la meritevolezza che consente l’operatività della separazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ., si spiegherebbe per un tentativo di riguadagnare terreno rispetto alla penetrazione incontrollata del trust c.d. interno, stante l’annichilimento dei filtri di sistema cui ha concorso una pluralità di fattori, relativamente a quest’ultima figura, a cominciare dal difetto di alcuno strumento omologo. Di modo che l’asimmetria degli approcci che ne è conseguita avrebbe assecondato «invasioni barbariche, ormai incontenibili». Il dibattito sull’ampiezza da attribuirsi, nel diritto contemporaneo, alla formula della meritevolezza contenuta nell’art. 1322 cod. civ., è vastissimo e risalente; mi limito a indicare, per una ricognizione dei termini della questione, C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, III ed., Giuffrè, Milano, 2019, 47 ss. e, di recente, G. Lener, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2020, I, 615 ss.

[41] Si v. C. Scognamiglio, Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari, in Studi in onore di G. Cian, Cedam, Padova, 2010, II, 2320; A. Gentili, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645-ter c.c., in Rass. dir. civ., 2007, 16; argomenta in tal senso anche Falzea, op. loc. cit., nonché G. Palermo, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in La trascrizione, a cura di M. Bianca, cit., 74 ss.; Vettori, Atto di destinazione e trascrizione, ivi, cit., 176 s.; G. Rispoli, Riflessioni in tema di meritevolezza degli atti di destinazione, in Corr. merito, 2011, 808 ss. Di tutt’altro segno e proteso a una valutazione globale la ricostruzione del canone di meritevolezza proposta da Perlingieri, op. cit., 54 ss. Da ultimo afferma la coincidenza, in materia di destinazione, tra meritevolezza e liceità, Cass. n. 6146/2022, cit. Si v. anche, per una rigorosa ricostruzione delle implicazioni dell’una e dell’altra tesi, G. Amadio, Note introduttive – l’interesse meritevole di tutela, in Atti di destinazione – Guida alla redazione, Studio n. 357-2012/C del CNN, 50 ss.

[42] Così Gazzoni, Il negozio di destinazione, cit., 191.

[43] Cfr. altresì A. Zoppini, Destinazione patrimoniale e trust: Raffronto e linee per una ricostruzione sistematica, in Riv. dir. priv., 2007, 721 ss.