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G. Giappichelli Editore

I CONFINI ATTUALI DELL'AUTONOMIA PRIVATA: UN'INTRODUZIONE (di Nicola Rizzo, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Pavia)


Se la domanda interroga sui confini attuali dell’autonomia privata, il tentativo di una risposta non può che cominciare da una breve disamina dello stato dell’arte, la quale – a sua volta – necessita di una prima definizione stipulativa di ciò che qui si intende per autonomia privata.

Dalla specola dei concetti giuridici – in una prospettiva sostanzialmente avalutativa e descrittiva – l’autonomia privata rappresenta un’estrinsecazione dell’agere licēre [1]. Se, invece, si adoperano le categorie della filosofia politica, l’autonomia privata si rivela come la pragmatica della società liberale, la forma quotidiana in cui la libertà individuale prende corpo nelle relazioni giuridico‑economiche [2].

Quanto è attualmente ampia questa sfera di agere licēre e quali ne sono i confini?

La complessità delle dinamiche e delle strutture sociali, la potenza pervasiva e strutturante della tecnica, l’intreccio tra dimensione statale, sovranazionale e infra‑statale – in una parola sola «la complessità» [3] – restringono lo spazio dell’autonomia privata intesa come assenza di eteronomia e, al contempo, esaltano e ampliano la capacità dell’autonomia privata di incidere sul reale. L’agire privato è sempre meno “solitario” e sempre più inserito entro infrastrutture organizzative e tecniche che ne condizionano presupposti e conseguenze: da un lato, quindi, eteronomia funzionale, dall’altro un aumento esponenziale dei possibili oggetti e luoghi dell’autonomia.

Dati questi presupposti, e muovendosi sui confini dell’agere licēre, il limes mostra materiali di costruzione di differente provenienza, diretti a realizzare scopi diversi, generalmente eccentrici quanto al contenuto, seppure non episodicamente convergenti per alcuni tratti. La mappa dei limiti dell’auto­nomia privata è, dunque, stratificata: a uno livello più antico e profondo – il codice civile e la Costituzione repubblicana – si sovrappone il diritto privato europeo, cui si aggiunge, in epoca più recente, la regolazione tecnica e digitale di matrice pubblica e privata.

Andando ai materiali di costruzione di più antica provenienza, si deve partire, anzitutto, dalla Costituzione repubblicana e dalla sua area principale di incidenza, la disciplina del contratto recata dal codice civile. Qui, i confini dell’autonomia privata si erigono lungo due direttrici fondamentali: i diritti inviolabili della persona e la direttiva etico-politica della solidarietà.

Il diritto inviolabile reclama una tutela hic et nunc, imponendosi sull’atto di autonomia tutte le volte che questo ne scalfisca il nucleo assiologico e pragmatico nella dimensione individuale della persona [4]. Il diritto inviolabile non si lascia contenere dalla mera forma dell’atto, non si fa restringere dalle costruzioni normativo‑concettuali quando queste ne ostacolino la realizzazione concreta, ma ne esige, se necessario, lo smantellamento [5]. L’esito ne è, da un lato, il riconoscimento del diritto di azione per far valere la pretesa che ne costituisce l’attuazione, dall’altro, il porre nel nulla l’atto che quella realizzazione contraddice o, comunque, impedisce [6]. Lo strumento normativo che giustifica e argomenta tale esito sono le norme costituzionali di riconoscimento dei diritti inviolabili, applicate in via diretta alla fattispecie oggetto della controversia [7], oppure per il tramite delle clausole generali – buona fede, ordine pubblico, buon costume – che rappresentano il deposito in cui sedimentano i giudizi di valore ordinamentali di un dato tempo.

La direttiva etico‑politica della solidarietà governa il nostro ordinamento, nella sua concretizzazione civilistica, dal momento della svolta politica e dottrinale degli anni ’60 del secolo scorso, che si può descrivere, nella sua attuazione, attraverso i due dispositivi giuridici per mezzo dei quali, principalmente, essa si è realizzata: la causa e la buona fede contrattuale.

In primo luogo, si segnala il processo di erosione dell’area dei motivi giuridicamente irrilevanti attraverso una declinazione della causa del contratto nella concretezza dell’operazione economica perseguita dai contraenti e dell’affidamento che ciascuna delle parti ripone sulla realizzazione, in quell’operazione, del proprio singolare interesse [8]. Problemi antichi e soluzioni lungamente discusse – come la presupposizione o la teoria della base negoziale – si coagulano nella valutazione della causa in concreto del contratto, che incide sull’autonomia privata in quanto introduce un controllo di meritevolezza, parametrato sui valori della correttezza delle relazioni di mercato e della tutela della controparte (contingentemente o strutturalmente) debole, e un controllo di coerenza funzionale dell’operazione negoziale [9], vagliando l’adeguatezza dell’assetto contrattuale – in termini di specifico contenuto delle clausole del contratto principale o collegato – a soddisfare gli interessi che le parti, in special modo la parte creditrice della prestazione caratterizzante, hanno inteso perseguire. Tale controllo incide, altresì e inevitabilmente, sull’equilibrio economico del contratto nella misura in cui consente di apprezzare giudizialmente se l’assetto di interessi realizzato sia proporzionato e non distorto rispetto alla funzione economico‑individuale perseguita dalle parti [10].

Allo snodo tra causa e buona fede si situa l’area critica delle sopravvenienze contrattuali, in cui i mutamenti nel contenuto e nel valore delle prestazioni, così come delle condizioni di contesto dell’esecuzione delle stesse, destabilizzano le ragioni del vincolo contrattuale, aprendo l’interrogativo sulla definizione del comportamento conforme alle regole della correttezza che le parti debbano assumere per farvi fronte [11]. La scelta di attribuire valore giuridico alla sopravvenienza attraverso una apposita previsione normativa o, in via interpretativa, attraverso la clausola generale di buona fede [12], riequilibra il peso del fatto sopravvenuto tra la sfera giuridico‑economica della parte che, in ragione del programma contrattuale, si trova a subirne le conseguenze e quella della controparte che, invece, se ne avvantaggia.

La direttiva solidaristica trova, del resto, incisiva espressione nella nascita di obblighi integrativi in capo alle parti, aventi come fonte la buona fede e come funzione – ancora una volta – il riequilibrio della dote di informazioni sull’operazione economica in via di stipulazione o in fase di esecuzione [13]. L’opera di correzione e compensazione delle asimmetrie informative fra le parti si può sostenere rappresenti, dal punto di vista ideale, l’incisione più profonda nell’autonomia contrattuale, poiché tocca l’identità di ciascuna delle parti, tanto di quella che, scorrettamente, non riferisce l’informazione quanto di quella che, correttamente, pretende di riceverla. Se si ritiene che il patrimonio informativo, derivando dallo status socio‑economico e dall’ingegno di ciascuna delle parti, ne contribuisca a definire l’identità, l’imposizione di obblighi di informazione interviene proprio sui presupposti dell’autonomia, che necessariamente consistono nel riconoscimento dell’identità della controparte e delle conseguenze che ne derivano, anche in termini di relativo potere contrattuale.

Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo di buona fede riequilibra la relazione tra le parti, dando un “prezzo” alla mancata informazione resa dalla parte che la deteneva, o più in generale alla mancata esecuzione del comportamento che il rispetto delle regole della correttezza avrebbe imposto [14]. Le conseguenze della violazione della buona fede non rimangono, peraltro, confinate alla tutela risarcitoria, ma, in taluni casi, si è ritenuto che potessero portare anche alla dichiarazione di nullità del contratto che prevedesse una clausola contraria alla stessa buona fede o, senza mediazioni, direttamente al principio di solidarietà [15]. In questo modo, il principio solidaristico filtra, modella e talvolta incrina l’autonomia privata, ma lo fa tenendo ancora ferma l’idea di un soggetto che agisce in una relazione negoziale considerata nella sua singolarità, e resa più corretta e trasparente.

Precedentemente, si parlava di limiti all’autonomia privata eretti con materiali di costruzione differenti, diretti a realizzare scopi diversi, generalmente eccentrici quanto al contenuto seppure, non episodicamente, convergenti per alcuni tratti. L’area di provenienza di questi differenti materiali di costruzione è, naturalmente, il diritto privato europeo, mentre una parziale confluenza dei limiti di matrice costituzionale interna e sovranazionale si realizza, a partire dagli anni 2000, con il progressivo emergere, anche in sede europea, della spinta alla tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza. Il continuo processo di positivizzazione del diritto naturale [16], cominciato con le dichiarazioni dei diritti dell’età delle rivoluzioni della fine del XVIII secolo e consolidatosi e approfonditosi straordinariamente con le costituzioni del secondo dopoguerra del XX secolo, trova una propria autonoma declinazione anche nel contesto, per altri versi affatto differente, del c.d. diritto privato di matrice europea [17].

Il rapporto tra diritto privato europeo e autonomia privata è piuttosto complesso, per varie ragioni. Sul piano ideologico, si registra una sicura discontinuità tra la prospettiva nazionale e quella europea: nell’elaborazione e nell’applicazione delle regole di matrice europea, un’impronta solidarista delle soluzioni operative si dà soltanto per coincidenza rispetto alla direttiva fondamentale pro‑concorrenziale [18]. All’affermazione, a partire dagli anni ’60, di una direttiva solidaristica sul piano interno si è affiancata e intrecciata, a partire sostanzialmente dagli anni ’90, una direttiva tesa alla realizzazione di un mercato unico concorrenziale.

Si potrebbe dire che oggi convivono, talvolta in modo armonico talaltra conflittuale, due matrici normative: una solidaristica, che guarda alla relazione intersoggettiva e alla protezione del contraente contingentemente debole, e una matrice concorrenziale, che guarda al sistema dei mercati e alla rimozione degli ostacoli alla competizione [19].

Per un verso, presupposto della creazione del mercato concorrenziale è l’autonomia privata: concorrenza e iniziativa economica privata sono co‑originarie. Non si possono, dunque, a priori, porre in contrapposizione autonomia privata e concorrenza, poiché la seconda, rappresentando una esplicazione della prima, ne costituisce un corollario. Sennonché la prospettiva in cui, tradizionalmente, si è valutato l’atto di autonomia è atomizzata, cioè riferita alla singola relazione, e gli effetti sistemici prodotti dalla sottoposizione dell’atto di autonomia a determinate regole e principi sono sempre stati considerati moltiplicando le soluzioni raggiunte con riguardo alla singola relazione per tutte le possibili relazioni negoziali [20]. Tali effetti sistemici sono stati usualmente calcolati alla stregua dei valori della certezza delle relazioni e, genericamente, della promozione del traffico giuridico.

La prospettiva del diritto europeo è, invece, rovesciata, essendo il punto di partenza non la relazione individuale ma la contrattazione standard e di massa. Mentre, il soggetto autore dell’atto di autonomia, nell’impianto del codice civile, è unitario e questo nonostante ciascuno abbia, evidentemente, la propria identità data dal suo status socio‑economico; pertanto, l’atto di autonomia sconta già, in concreto, identità diversificate e le supera in una disciplina unitaria che, partendo dal presupposto formale della parità delle parti, finisce per parificare, nella considerazione dell’ordinamento, anche queste differenti identità [21]. Quando ciò non avviene, è o per ragioni di natura strutturale che attengono proprio alla definizione della parte del contratto – come nella norma dell’art. 1330 cod. civ. sull’ultrat­tività dell’atto prenegoziale quando l’autore sia un imprenditore non piccolo – o in considerazione di situazioni del tutto singolari, come nell’ipotesi di rescissione per l’approfittamento dello stato di bisogno di un (qualunque) soggetto di diritto (art. 1448 cod. civ.). Manca, quindi, nel codice – se si eccettuano, in parte, le norme pionieristiche degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. – una considerazione organica dei mercati di massa e l’idea stessa di una regolazione del mercato.

Il diritto privato europeo, invece, muove da un’altra immagine: il soggetto dell’autonomia non è più la persona intesa unitariamente, ma un soggetto identificabile funzionalmente in quanto collocato in ruoli differenziati – consumatore, professionista, utente di piattaforma, impresa dominante, impresa dipendente – rispetto ai quali si modulano poteri, doveri, responsabilità [22]. Non esiste più “una” autonomia privata, ma una costellazione di statuti di autonomia, ciascuno dei quali è più o meno ampio a seconda della funzione che il soggetto svolge nel sistema di mercato.

In questo quadro, la negoziazione tende a dissolversi: il consumatore, di regola, non negozia ma aderisce; l’impresa non contratta clausola per clausola, ma elabora condizioni generali; le piattaforme digitali non “prospettano” le loro regole agli utenti, le impongono unilateralmente come condizione di accesso all’ecosistema. L’autonomia privata conserva un volto formalmente volontaristico – la scelta di aderire, di cliccare, di rinnovare – ma si svuota in larga parte della componente dialogica e negoziale che la caratterizza nel modello codicistico.

Il soggetto frantumato sbozzato dal diritto privato regolatorio conserva un’autonomia funzionale alla realizzazione dei fini che l’ordinamento (che quel diritto ha elaborato) si è dato. Così, si può ritenere che il consumatore disponga di una forma di autonomia che potremmo definire vocazionale, che si incentra sulla scelta del bene o servizio da acquistare, del suo marchio – quindi della controparte – e naturalmente del prezzo; ma non, se non in casi marginali, sulla definizione del contenuto delle condizioni contrattuali [23]. All’impresa compete, d’altra parte, il potere di elaborare e imporre – seppure entro i limiti posti dalla legge – le condizioni generali di contratto e, con esse, di creare un vero e proprio disciplinamento della relazione con il cliente del servizio.

Considerato che la direttiva sistemica di questo strato di regolazione non è la solidarietà ma la concorrenza, le regole del diritto privato europeo non mirano a generare effetti distributivi se non indirettamente, potendo sortire, in taluni casi, una diminuzione dei prezzi; come, di regola, non mirano a riequilibrare il rapporto economico tra le parti, se non nella misura in cui squilibri eccessivi deformino il gioco concorrenziale. Tale conclusione, infatti, cambia di segno proprio laddove la tutela e la promozione della concorrenza lo richiedano, come avviene nelle ipotesi di applicazione del divieto antitrust di abuso di posizione dominante [24] anche nella sua declinazione (nazionale) nei rapporti tra imprese – sganciata, però, dalla considerazione del relativo impatto sul mercato rilevante – dell’abuso di dipendenza economica [25].

Certamente, se si intende l’autonomia come assenza di eteronomia, non si può che concludere che i confini attuali dell’autonomia privata siano angusti e rigidamente presidiati. D’altra parte, la potenza pervasiva e strutturante della tecnica amplia, invece, e di molto, la capacità dell’autonomia privata. Per averne un’idea, si può pensare non soltanto alla creazione di tipi contrattuali – uno per tutti la vendita di partecipazioni sociali [26] – che porta con sé la nascita di veri e propri settori di specializzazione lavorativa in campo economico‑giuridico, ma soprattutto all’invenzione di realtà digitali come gli smart contracts e le criptovalute fino alle moderne agorà rappresentate dalle piattaforme digitali.

In questi ambiti, la tecnica non si limita a fornire strumenti, ma diventa essa stessa eteronomia privata: il codice informatico si sostituisce alla norma, lo smart contract non interpreta ma esegue, le piattaforme costruiscono regolamenti interni – terms of service, community guidelines, protocolli di accesso e di esclusione – che funzionano di fatto come micro‑costituzioni private. L’autonomia privata degli utenti si esercita entro spazi che sono stati disegnati, preconfigurati e costantemente modificati da soggetti che non coincidono né con lo Stato né con le parti tradizionali del contratto, ma che ne determinano le premesse [27].

Al tempo stesso, proprio la tecnica genera nuove forme di autonomia: la possibilità di auto‑organizzazione attraverso piattaforme, la programmabilità degli scambi tramite codici eseguibili, la creazione di spazi economici virtuali e di identità digitali distinti dalla presenza fisica. L’agere licēre si estende a territori prima inesistenti, ma il prezzo di questa espansione è una crescente dipendenza da infrastrutture tecniche e informative che sfuggono al controllo individuale e che fissano, ex ante, gran parte dei parametri del gioco [28].

Una prima parziale conclusione di queste brevi considerazioni è che i discorsi sull’autonomia privata devono cambiare di segno, non potendosi più fare coincidere l’autonomia con l’assenza di eteronomia. La crescente complessità sociale pone, sempre più, una domanda di regolazione per la protezione e la promozione dei diritti inviolabili dell’uomo – fra i quali diviene oggetto di considerazione, in via pregiudiziale, la salvaguardia delle condizioni di una vita sana nell’ecosistema [29] – e per la garanzia e l’espansione dei processi democratici nella formazione e nell’esercizio dell’opinione. Ma impone, allo stesso tempo, un chiarimento concettuale: che cosa significa “autonomia privata” in un contesto in cui la libertà di iniziativa si esercita dentro spazi progettati da altri, entro sistemi di regole multilivello e su infrastrutture tecniche non neutrali?

In questo scenario, l’autonomia privata non può più essere intesa come un attributo statico del soggetto di diritto – essere o non essere liberi di contrarre – ma piuttosto come un processo multilivello che richiede condizioni diverse a seconda del piano in cui lo si osserva. Si possono distinguere, almeno, tre dimensioni.

Una prima dimensione è quella dell’autonomia formale, che coincide con il potere di porre in essere atti di autonomia: la capacità giuridica e di agire, la possibilità di accedere a modelli contrattuali, la libertà di scegliere se concludere o meno un dato accordo. In questo senso, l’autonomia privata è, oggi, più diffusa che mai: un numero crescente di soggetti, anche deboli e marginali, hanno accesso a strumenti di contrattazione e di scambio che, in passato, erano riservati alle élite economiche.

Una seconda dimensione è quella dell’autonomia sostanziale, che attiene alla possibilità effettiva di incidere sul contenuto dell’atto e sui suoi effetti [30]. Qui, i limiti si fanno più stringenti: la contrattazione di massa, le condizioni generali predisposte unilateralmente, l’opacità dei testi e delle architetture informative riducono drasticamente lo spazio per una vera negoziazione. L’autonomia del consumatore, dell’utente, del lavoratore si concentra nella scelta tra alternative preconfezionate, spesso funzionalmente equivalenti sul piano del contenuto giuridico.

Una terza dimensione è quella dell’autonomia infrastrutturale, che riguarda l’accesso ai presupposti materiali e tecnici dell’agire autonomo: infrastrutture digitali, alfabetizzazione informatica e finanziaria, disponibilità di informazioni comprensibili, pluralità effettiva di controparti e di offerte. Senza questa dimensione, le altre due rischiano di restare puramente nominali: il soggetto è formalmente libero di scegliere, ma non dispone degli strumenti per comprendere, comparare, negoziare in modo minimamente consapevole.

L’intreccio tra matrice solidaristica e concorrenziale può essere riletto alla luce di queste tre dimensioni. La prima ha storicamente lavorato per rafforzare l’autonomia sostanziale, riducendo le asimmetrie informative e di potere nella relazione concreta; la matrice concorrenziale ha operato, in larga misura, sul piano dell’autonomia infrastrutturale, creando e regolando mercati, rimuovendo barriere all’ingresso, fissando standard di trasparenza e di correttezza. Entrambe, tuttavia, hanno finito per incidere anche sull’autonomia formale, espandendola in alcuni ambiti e comprimendola in altri.

Il digitale aggiunge un ulteriore livello. Le piattaforme modellano, in modo radicale, l’autonomia infrastrutturale: definiscono chi può entrare nel mercato, come, a quali condizioni; controllano flussi informativi decisivi per l’esercizio dell’autonomia sostanziale; attraverso interfacce e meccanismi di design influenzano la stessa percezione soggettiva delle alternative disponibili. Ne deriva una forma di autonomia privata che potremmo definire etero-progettata: l’individuo agisce liberamente, ma entro percorsi decisionali disegnati da soggetti che rispondono a logiche economiche e tecniche proprie [31].

In questo contesto, il lessico tradizionale dei “limiti” all’autonomia – invalidità, inefficacia, illiceità – appare insieme necessario e insufficiente. Necessario, perché continua a fornire rimedi puntuali per gli eccessi più evidenti di compressione dell’autonomia sostanziale (clausole abusive [32], pratiche commerciali scorrette [33], abusi di dipendenza economica). Insufficiente, perché non intercetta fino in fondo la nuova dimensione sistemica dei vincoli: non più solo il singolo contratto ingiusto, ma l’architettura complessiva degli spazi in cui l’autonomia privata si esercita.

Alla luce di quanto precede, i confini attuali dell’autonomia privata non possono essere descritti né come un progressivo restringimento né come un trionfale ampliamento. Piuttosto, si assiste a una riconfigurazione: l’autonomia formale è ampia, la capacità di produrre effetti è enorme (soprattutto quando l’atto di autonomia si inserisce in reti digitali che ne moltiplicano le conseguenze), ma le condizioni perché quell’autonomia sia sostanziale sono fragili, asimmetriche e spesso determinate altrove.

Se, in passato, la domanda centrale era “fino a dove può spingersi l’autonomia privata prima che l’ordinamento la fermi?”, oggi la domanda andrebbe forse rovesciata: “quali condizioni devono sussistere perché l’autonomia privata non si riduca a una finzione, a una pura apparenza di scelta entro percorsi tracciati da altri?”.

L’autonomia privata non è più – se mai lo è stata – l’opposto dell’eteronomia. È, piuttosto, la capacità di agire efficacemente all’interno di un sistema di regole, infrastrutture e poteri che la precedono e la eccedono. In questa prospettiva, il compito del giurista non è solo disegnarne meglio i limiti, ma interrogare criticamente le forme contemporanee dell’eteronomia – pubblica e privata, giuridica e tecnica – e verificare, di volta in volta, se quella che chiamiamo autonomia privata sia ancora, almeno in parte, libertà di costruire il proprio spazio di senso, o se non sia diventata, più modestamente, l’arte di muoversi entro labirinti progettati da altri. Nel primo caso, vale la pena difenderla e rafforzarla; nel secondo, occorre avere il coraggio di dirlo e di ripensarne le categorie.

NOTE:

[1] Sul concetto di agere licēre v. D. Barbero, Il diritto soggettivo, in Foro it., IV, 1939, 1.

[2] B. Leoni, Freedom and the Law, D. Van Nostrand Company, Inc., 1961, trad. it. a cura di C. Lottieri, La libertà e il diritto, con un saggio introduttivo di R. Cubeddu, Liberilibri, 2024; F.A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty, University of Chicago Press, 1973, ed. it. a cura di A. Petroni e S. Monti Bragadin, Legge, legislazione e libertà. Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e della economia politica, il Saggiatore, 1986. 

[3] N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, 1997.

[4] R. Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University Press, 1977, ed. it. a cura di Nicola Muffato, I diritti presi sul serio, il Mulino, 2010; L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Laterza, 2013; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012.

[5] G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, 1992; G. Zaccaria, Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie, il Mulino, 2022.

[6] G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, Giuffrè, 2020.

[7] P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti4, I e IV, Esi, 2020.

[8] G.B. Ferri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, I, 81; E. Navarretta, Le ragioni della causa e il problema dei rimedi. L’evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. comm., 2003, 979; V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 4, 957. 

[9] M. Barcellona, Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, Wki Cedam, 2015.

[10] C. Granelli, Autonomia privata e intervento del giudice, in Contr., 2017, 6, 625.

[11] Cfr., di recente, P. Trimarchi, Sopravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 2025, 189; E. Tuccari, Sopravvenienze, buona fede ed equità: handle with care, in i Contratti, 2025, 4, 353.

[12] F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Jovene, 1996.

[13] S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffrè, 1969; V. Roppo, Nullità parziale del contratto e giudizio di buona fede, in Riv. dir. civ., 1971, I, 686.

[14] V., anche per puntuali riferimenti all’intero dibattito, F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Giappichelli, 2015.

[15] Sia consentito rinviare a N. Rizzo, Note minime sull’uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in Riv. dir. civ., 2019, 912.

[16] Cfr. N. Rizzo, La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei “buoni costumi”, in Persona e Mercato, 2018, 116.

[17] H.-W. Micklitz (ed. by), Constitutionalization of European Private Law, Oxford University Press, 2014.

[18] Cfr. L. Mesini, Stato forte ed economia ordinata. Storia dell’ordoliberalismo (1929-1950), il Mulino, 2023.

[19] Cfr. G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, 1999, I, 67; M. Libertini, Contratto e concorrenza, in Contratto, Enc. dir., I Tematici, a cura di G. D’Amico, Giuffrè, 2021, 246.

[20] N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, 2004.

[21] P. Schlesinger, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, 1, 231.

[22] Cfr. F. Denozza, La frammentazione del soggetto nel pensiero giuridico tardo-liberale, in Riv. dir. comm., 2014, I, 13; M.R. Marella, Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica, in ODCC, 2021, 1, 71.

[23] Cfr. S. Pagliantini (a cura di), Le clausole abusive nei contratti dei consumatori. Trent’anni di direttiva 93/13, Il Foro italiano, La Tribuna, 2024.

[24] M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, in Riv. dir. comm., 2003, I, 543.

[25] Cfr. M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2003; Ead., Subfornitura e abuso di dipendenza economica. Fra diritto civile e diritto della concorrenza, Giappichelli, Torino, 2022.

[26] G. De Nova, Il sale and purchase agreement: un contratto commentato, Giappichelli, 2024.

[27] S. Rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, il Mulino, 1973.

[28] S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, 2023.

[29] L. Ferrajoli, Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale, Feltrinelli, 2025.

[30] Cfr. M.W. Hesselink, Post-private Law?, in K. Purnhagen-P. Rott (eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation: Liber Amicorum for Hans Micklitz, Springer, 31; S. Grundmann, Negotiation, the Function of Contract and the ‘Justice of Consensus’, in S. Grundmann-H.-W. Micklitz-M. Renner (eds.), New Private Law Theory. A pluralist approach, Cambridge University Press, 2022, 207. 

[31] Cfr. O. Pollicino, Potere digitale, in Potere e Costituzione, Enc. dir., I Tematici, V, M. Cartabia-M. Ruotolo (a cura), Giuffrè, 2023, 1008; G. Resta, Poteri privati e regolazione, in Potere e Costituzione, cit., 410.

[32] Cfr. G. De Cristofaro, Diritto italiano ed europeo dei consumatori. Studi, Wki, 2024.

[33] Cfr. C. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, in G. D’Amico (a cura di), Contratto, Enc. dir., I Tematici, Giuffrè, 2021, 825.