1. Il tema della giustizia contrattuale, da sempre oggetto di approfondite e appassionate analisi, si caratterizza per ampiezza e complessità nonché per le molteplici implicazioni in senso lato sociali che presenta. Mi limito, quindi, a proporre solo qualche considerazione.
La prima domanda che ci si dovrebbe porre quando si discorre di “giustizia contrattuale” riguarda il significato in ambito giuridico del sintagma. Va subito rilevato che l’espressione è ignota al legislatore, sia codicistico sia extracodicistico. L’aggettivo “giusto” è utilizzato nell’ambito della disciplina di vari contratti per autorizzare il recesso, la rinunzia, la revoca o altri comportamenti, appunto “per giusta causa” o “per giusti motivi” [1]; eccezionalmente si discorre di “giusto prezzo”, quando nella vendita le parti ad esso si siano riferite [2], ma non ricorre alcun espresso riferimento di carattere generale alla giustizia della prestazione o del contenuto o dell’oggetto del contratto [3]. Essendo, dunque, assenti nell’ordinamento testuali disposizioni che in generale definiscano la giustizia contrattuale o che chiariscano come si accerti o si persegua o ancora che precisino quando un contratto può dirsi giusto [4], si può allora intanto affermare che il sintagma giustizia contrattuale non integra un concetto tecnico-legislativo: non è possibile, in altri termini, rintracciare un significato dell’espressione che possa desumersi dalla legislazione vigente.
Ciò, però, non toglie che se ne discorra diffusamente e comunemente. Si tratta, allora, di un concetto teorico-sistemico, dalla forte portata stipulativa, aperto quindi, alle più varie argomentazioni, a seconda della prospettiva nella quale ci si colloca (etica, politica, filosofica, storica, sociologica). Risposte, quindi, che non sono né vere né false e che potrebbero, allora, indurre a sostenere che sia impossibile definire in una prospettiva giuridica in modo sufficientemente oggettivo la giustizia contrattuale [5].
Provando, comunque, un approccio alla questione, si può preliminarmente osservare che l’espressione non ha portata descrittiva di una realtà (temporale o spaziale), bensì valutativa (positiva o negativa) di un comportamento che può essere appunto giusto o ingiusto avuto riguardo ad un dato obiettivo. La tematica in particolare – venendo ora all’ambito che più direttamente ci concerne – attiene genericamente alla disciplina disposta dall’ordinamento in materia di libertà contrattuale e quindi anche alle regolamentazioni limitatrici e conformatrici dell’autonomia privata [6], cosicché una data prestazione potrà qualificarsi, in prima approssimazione, giusta quando è conforme alle scelte fondamentali di valore operate in un dato momento storico dall’ordinamento, e quindi agli interessi socialmente rilevanti meritevoli di particolare tutela. Si può anche dire che nel rapporto libertà-autorità che da sempre contraddistingue la tematica contrattuale, il riferimento alla giustizia viene comunemente utilizzato per individuare le più importanti rationes ordinamentali e cioè gli obiettivi ultimi del diritto in sede di regolazione del rapporto.
In questa logica, possono, intanto, darsi per acquisite alcune affermazioni in negativo [7].
E così, in primo luogo, è certo che la giustizia del contratto non può identificarsi col voluto dalle parti. Pur essendo il consenso il primo e necessario elemento per l’esistenza di un contratto, pur avendo il contratto forza di legge tra le parti, pur riconoscendo che l’autonoma privata integra un valore tutelato a livello primario dalle Carte fondamentali italiana ed europea, è agevole constatare come ricorra una vastissima legislazione avente natura inderogabile che permette, per conseguire in linea di principio obiettivi di giustizia, di invalidare il contratto o di integrarne, modificarne o sostituirne parti, in funzione della tutela di interessi assunti come prevalenti rispetto a quelli programmati e voluti dai contraenti. Dall’art. 41 Cost. si trae con chiarezza che non si deve abusare della libertà contrattuale, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
E, però, può ritenersi altrettanto sicuro che la giustizia contrattuale non si consegue esclusivamente con il formale rispetto di testuali disposizioni legislative. Senza insistere sulla portata tautologica della contraria affermazione (il termine ius evoca la giustizia), si rileva che giustizia non è uguale a mera legalità, nel senso tradizionale di osservanza ed applicazione delle plurime, specifiche ed articolate previsioni che regolamentano le varie figure contrattuali. Esistono, infatti, senza dubbio, specie nella società complessa e globale contemporanea, caratterizzata da incertezza e disordine, fatti e situazioni nuovi, nella specie accordi o patti in materie in fortissima evoluzione (ad esempio gestione del bene vita, del corpo, della salute, dell’ambiente ma anche dei patrimoni e della finanza) spesso non affrontati o non adeguatamente percepiti dal legislatore, specie nazionale, che impongono all’operatore-interprete, risposte adeguate alla luce dei valori fondamentali e quindi dei principi dell’ordinamento.
2. L’obiettivo ultimo, che l’ordinamento si propone di conseguire per realizzare la giustizia contrattuale, può ragionevolmente rinvenirsi nella tutela della persona contraente debole. Ricorrono, invero, varie altre finalità segnalate da tempo in dottrina quali essenziali e caratterizzanti la materia contrattuale, e così in primo luogo quelle centrate sull’efficienza, accessibilità e regolarità del mercato, connesse ad una ottimale allocazione delle risorse ed a un assetto pienamente concorrenziale, ma, senza escludere questi ultimi o altri diversi obiettivi, non può essere messo in dubbio che i valori sommi proclamati dalla Costituzione e dalla Carta europea di Nizza (dignità, libertà, sicurezza, uguaglianza della persona umana) si traducono inevitabilmente, alla luce anche del dovere inderogabile di solidarietà, nella tutela della parte contrattuale nei cui confronti, in ragione della sua posizione di debolezza, possono perpetrarsi sopraffazioni o sperequazioni lesive di quei valori sia in ambito economico, sia in ambito non patrimoniale.
È in questa logica che vanno apprezzati i controlli predisposti dall’ordinamento sull’atto di autonomia con riferimento da un lato al processo di formazione della volontà, in specie del contraente debole e dall’altro al contenuto dell’accordo e quindi al regolamento quale insieme dei diritti e degli obblighi convenuti dalle parti [8].
Per quanto riguarda la prima tipologia di controlli si discorre comunemente di ipotesi di giustizia c.d. procedurale, per segnalare normative che non incidono direttamente sul contratto reprimendo, vietando o imponendo date condotte ai contraenti, bensì regole inderogabili che, attraverso meccanismi indiretti, si propongono di garantire, almeno astrattamente, le condizioni idonee a consentire il raggiungimento di un assetto regolamentare equilibrato. Il riferimento, come è noto, è alla disciplina codicistica dei vizi del consenso e dell’incapacità di agire ma anche a quella più recente sugli obblighi di informazione, sulla pubblicità ingannevole e comparativa, sulle nuove ipotesi di formalismo e ad altre ancora. Attraverso queste normative si cerca, in vario modo, di realizzare in capo ai contraenti la formazione di una volontà, soprattutto del contraente più debole, realmente libera e consapevole e quindi l’adozione di scelte decisionali razionali e responsabili, sul presupposto che la presenza di un siffatto consenso è condizione essenziale per la determinazione ad opera delle parti di un regolamento giusto.
La seconda tipologia di controlli, quelli cc.dd. di giustizia sostanziale o materiale, non attengono tanto alla qualità del consenso, non si preoccupano specificamente della purezza, libertà e consapevolezza del volere, quanto piuttosto riguardano direttamente il contenuto del contratto e cioè – diremmo più modernamente – il regolamento quale insieme dei diritti e degli obblighi convenuti dai contraenti. Anche nel caso in cui il contratto sia valido, non affetto da vizi, ben può darsi che situazioni di debolezza in capo ad una delle parti abbiano comportato a suo carico sopraffazioni o sperequazioni, cosicché l’ordinamento interviene, proprio per ragioni di giustizia, con disposizioni inderogabili per sanzionare o rivedere tale assetto regolamentare. E qui il riferimento è all’ampia disciplina dei contratti del consumatore con clausole che comportano uno squilibrio dei diritti e dei doveri delle parti, a quella dei contratti tra imprese dove ricorre un abuso di dipendenza economica, a quella sempre dei contratti tra imprese sui termini di pagamento o sul saggio degli interessi moratori o, ancora, a quella dei contratti a prestazioni corrispettive dove ricorra una sproporzione tra le prestazioni causata dall’approfittamento di una parte delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria dell’altra (art. 644 c.p.) [9].
Le due tipologie di intervento dell’ordinamento sull’autonomia privata, seppur distinguibili, possono ben configurarsi in relazione allo stesso concreto contratto e si presentano, peraltro, in ultima analisi interdipendenti. È evidente, infatti, che si vuole evitare una distorta formazione della volontà proprio per escludere che ricorrano sopraffazioni a carico di una parte e l’accordo possa presentare un contenuto iniquo; e d’altra parte è anche probabile che si perviene ad un regolamento sperequato proprio per un difetto o un turbamento, causato ad esempio dal mancato rispetto degli obblighi di informazione, della volontà del contraente più debole. In ogni caso l’obiettivo dell’ordinamento, nell’ottica di perseguire la giustizia contrattuale, è quello di tutelare la parte che abbia subito l’alterazione della sua libertà contrattuale e/o la produzione di diritti e obblighi per lui fortemente svantaggiosi, nella prima ipotesi sanzionando a livello microeconomico l’irregolare formazione del voluto nel singolo contratto, nella seconda incidendo anche a livello macroeconomico attraverso la considerazione delle categorie di appartenenza delle parti (ad esempio consumatore e professionista) sul regolamento predisposto, presumendone salva prova contraria la vessatorietà.
Al di là, però, delle diverse modalità del controllo e dei vari tipi di rimedi apprestati, dalla nullità, totale o parziale, all’annullabilità o alla rescissione, dalla tutela inibitoria a quella risarcitoria o alla rinegoziazione, il dato che occorre evidenziare attiene ai risultati perseguiti o conseguiti dai percorsi e dagli strumenti, sinora ricordati, della giustizia contrattuale. Si afferma comunemente che la ratio delle discipline sinora ricordate sarebbe in linea di principio quella di realizzare la giustizia c.d. commutativa del contratto e cioè la tendenziale equivalenza o comunque la proporzionalità delle prestazioni, messe in crisi dall’abuso e dal potere del contraente più forte [10].
In realtà, occorre evitare di incorrere al riguardo in una logica semplificante e considerare, piuttosto, che l’intervento dell’ordinamento per la giustizia contrattuale non sempre è teso a garantire l’equilibrio economico, di tipo oggettivo, dei diritti e degli obblighi delle parti. E ciò per molteplici ragioni e in numerose ipotesi.
In primo luogo ciò si verifica ogni volta in cui l’ordinamento, per tutelare la parte debole e consentirle l’accesso a determinati beni essenziali o garantirle concretamente diritti fondamentali, configura e impone un regolamento di per sé economicamente squilibrato. Obiettivi di uguaglianza sostanziale possono, in altri termini, fondare un diritto diseguale e cioè la ricorrenza di diritti e obblighi non corrispondenti o non del tutto corrispondenti a quelli di mercato o a quelli stabiliti dalle parti.
Ovviamente è ben noto come la giustizia c.d. redistributiva o sociale [11], che si realizzerebbe in qualche misura attraverso siffatte normative [12], in linea di principio non può essere perseguita ed in fatto non è perseguita dal legislatore del contratto [13], ben altre essendo le misure da adottare [14] per ottenere una reale redistribuzione della ricchezza e una modifica nell’allocazione delle risorse a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione. E però occorre sempre tener presente che un uso incontrollato della libertà contrattuale può comportare, in determinati casi, specie nelle materie emergenti negli ultimi decenni sullo scenario della società globale, significative lesioni a diritti fondamentali della persona e connesse ingiustizie sociali e che, di conseguenza, un intervento dell’ordinamento rimane, spesso, essenziale.
Va, poi, rilevato che la stessa questione della giustizia commutativa come equivalenza del valore economico delle prestazioni appare per più aspetti superata. A parte l’ovvio rilievo che un siffatto equilibrio non si realizza ogni qual volta si interviene con strumenti demolitori e cioè con la nullità totale, si può notare come il contratto, oltre al contenuto strettamente economico (tipicamente il prezzo), presenti contenuti normativi e comunque non agevolmente traducibili in valori economici. Il riferimento è a numerose clausole vessatorie nei contratti del consumatore ma soprattutto ai contratti, ormai di grande diffusione, dove il corrispettivo per i servizi digitali è costituito dalla cessione di dati personali. Specie in queste ipotesi, dove è garantito all’utente contraente debole una illimitata facoltà di revoca e imposto all’operatore del servizio il divieto di acquisire dati personalissimi e sensibili, si intende come l’intervento per la giustizia contrattuale non si ponga in una prospettiva meramente economico-commutativa, bensì a tutela di diritti fondamentali della persona [15].
3. Proviamo a trarre le fila del discorso. Come è stato possibile riscontrare, la conformazione del contratto a fini di giustizia attraverso disposizioni inderogabili a tutela del contraente più debole si atteggia secondo svariate modalità, in molteplici ambiti contrattuali, a vari livelli e adottando tanti e diversi rimedi.
L’intervento legislativo sull’autonomia privata si dispiega sia a livello di asimmetria microeconomica, e cioè del singolo contratto richiedendo la prova dell’anomalia, sia a livello di asimmetria macroeconomica, e cioè di categorie di contratti presumendo salvo prova contraria lo squilibrio. E si propone, in dati casi, obiettivi di giustizia commutativa e cioè il raggiungimento di una tendenziale proporzionalità tra le prestazioni, ed in altri (ma più raramente) obiettivi di giustizia sociale e cioè una qualche parziale forma di redistribuzione della ricchezza. Ed ancora, talora si interviene in modo indiretto secondo la più tradizionale logica della giustizia procedurale, mentre in altri e numerosi casi si propende per un intervento diretto sul regolamento divisato dalle parti e quindi incidendo sui diritti e gli obblighi convenuti. Anche i rimedi si presentano diversificati, ponendosi talora in una prospettiva demolitoria dell’atto di autonomia, talaltra in una logica di modifica o di adattamento del regolamento.
Ma va, infine, soprattutto evidenziato come la giustizia contrattuale non può più assolutamente leggersi solo in una logica patrimonialistica, propria da sempre del contratto, e quindi nella prospettiva del perseguimento dell’equilibrio economico, in quanto l’atto di autonomia privata, al pari di qualsiasi altro fatto umano, non può porsi in contrasto con i principi e i valori fondamentali dell’ordinamento e segnatamente con la tutela inderogabile della dignità, della libertà e della sicurezza del contraente quale persona.
La diversificazione e la moltiplicazione delle forme di perseguimento della giustizia contrattuale, se da un lato conferma – come si accennava in principio – l’amplissima portata significante del sintagma, che ben può riempirsi di accezioni diverse con l’evoluzione delle tematiche assiologiche nel processo storico, dall’altro appare come l’inevitabile riflesso di un ordinamento complesso, incerto e magmatico.
Invero, in tema di autonomia privata, nel sistema coesistono e convivono tre diversi modelli, quello tradizionale fondato sull’uguaglianza formale, quello ordoliberale alla ricerca dell’efficienza e quello liberal-egualitarista, che ha l’obiettivo di reagire agli abusi provocati dalle situazioni di potere e di realizzare, anche a fini di uguaglianza sostanziale, un controllo materiale del contratto [16].
Cosicché oggi si dà un ordinamento dove – in crisi il quadro tradizionale delle fonti – è sicuramente difficile, forse impossibile, tracciare o cogliere una prospettiva unitaria di evoluzione, stretto com’è, almeno in ambito contrattuale, tra pervasive istanze sovranazionali o internazionali ordoliberali e soluzioni statuali-costituzionali di stampo solidaristico-interventista.
4. Residua un’ultima importante questione.
Si è visto come il legislatore, attraverso essenzialmente l’emanazione di norme inderogabili, per conseguire obiettivi di giustizia contrattuale, abbia predisposto una molteplicità di forme di controllo dell’autonomia privata.
Si pone, allora, la questione se al di là di tali interventi legislativi, sia consentito all’interprete di individuare ulteriori e nuovi percorsi o ipotesi di conformazione della libertà contrattuale per realizzare esigenze di giustizia.
Il dibattito, di grande rilevanza e di particolare interesse anche per le conseguenze pratiche delle soluzioni proposte, si articola in varie opinioni [17].
Secondo un primo orientamento [18] di tipo tradizionale, non è possibile, al di fuori delle consentite ipotesi di interpretazione estensiva o analogica di previsioni vigenti, individuare nuove forme di controllo, da parte dell’operatore (in concreto il giudice) degli atti di autonomia privata, in specie richiamando il principio costituzionale ex art. 2 di solidarietà sociale e/o la clausola generale della buona fede ex artt. 1337, 1375 e 1366 cod. civ. La legge prevede, infatti, numerosi strumenti atti a superare gli squilibri tra le parti e a realizzare la giustizia contrattuale e non avrebbe, quindi, senso, in linea di principio e a livello generale concepirne arbitrariamente di nuovi, realizzando oltretutto confusione e incertezza nell’applicazione del diritto. Pur constatandosi che è in corso un processo di giurisdizionalizzazione del diritto privato e che si discorre di superamento della fattispecie in nome di un affermato primato del caso concreto, si rammenta che il potere di giudicare la ragionevolezza di una ingiustizia prevista dall’ordinamento spetta solo alla Corte costituzionale e che il giudice non può creare diritti e obblighi non risultanti dalla legge o estinguere diritti e obblighi vigenti.
Un diverso orientamento [19] propugna, invece, che occorre superare le strettoie e i formalismi del vecchio giuspositivismo ed indirizzarsi anche in materia di contratto verso una integrale attuazione dei valori primari costituzionali ed europei. Acquisita la diretta applicabilità dei principi costituzionali in ambito privatistico, sarebbero maturi i tempi in cui la complessità sociale e giuridica sia gestita caso per caso, anche attraverso le pronunzie dei giudici, nell’ottica di un effettivo perseguimento di obiettivi di giustizia. E si richiamano, così, gli artt. 2 e 41 Cost., i principi e l’ampia legislazione europea di tutela del contraente debole, nonché le clausole generali di correttezza e di buona fede. Al fine, poi, di evitare arbitri ed incertezza, si prospetta un criterio di valutazione o di misurazione dell’abuso contrattuale integrante quella ingiustizia in grado di inficiare il regolamento divisato dalle parti, criterio consistente nella ricerca del concreto assetto di interessi programmato globalmente considerato, e nell’applicazione della logica del reciproco vantaggio onde evitare risultati squilibrati alla rovescia [20].
Ed invero, quando si sposta l’attenzione dal piano delle previsioni legislative contenenti interventi dell’ordinamento sull’autonomia privata a fini di giustizia, necessariamente astratte e generali, al piano del contratto reale, concreto e specifico stipulato dalle parti, occorre evidenziare come l’atto di autonomia non può mai essere osservato e valutato isolatamente, dovendo piuttosto essere sempre contestualizzato, in quanto si fonda ed è parte di una situazione di fatto complessiva che lo condiziona, lo vivifica e gli dà senso. Situazione complessiva costituita quindi da un lato interno e cioè dalla programmazione di interessi convenuta dalle parti, e da un lato esterno e cioè dall’insieme delle circostanze di tipo soggettivo, oggettivo, spaziale, temporale o di altro tipo rilevanti per l’operazione oggettivamente intesa. Cosicché determinati aspetti o profili degli interessi delle parti, pur non espressamente concordati o enunciati, possono, ad esempio, risultare dalla forza del fatto o dal legittimo affidamento che una parte abbia fatto sul comportamento corretto dell’altra ed in questa prospettiva essere colti dall’interprete in sede di determinazione degli effetti (diritti e obblighi) integrativi o modificativi di quelli convenuti [21].
NOTE:
[1] E, così, nell’ambito del titolo III del quarto libro del codice civile il riferimento, ad esempio, è all’art. 1665 in materia di appalto o agli artt. 1725, 1726 e 1727 in materia di mandato o all’art. 1801 in materia di sequestro convenzionale o, ancora, all’art. 1845 in materia di apertura di credito bancario. Al di fuori della disciplina dei singoli contratti di “giusti motivi” o di “giusta causa” discorrono, poi, ad esempio, gli artt. 1251 in tema di compensazione, 1990 in tema di promessa unilaterale, 2041 in tema di arricchimento senza causa.
[2] Art. 1474 cod. civ.
[3] Né può trarsi qualche indicazione decisiva dall’art. 1438 che parla di “vantaggi ingiusti” in materia di minaccia di far valere un diritto.
[4] Cfr. R. Sacco, Giustizia contrattuale, in Dig. disc. priv. Sez. civ., Agg VII, Utet, Torino, 2012, 534 ss.
[5] Cfr. V. Calderai, Giustizia contrattuale, in Enc. dir., Ann. VII, Giuffrè, Milano, 2014, 447.
[6] Per V. Calderai, op. cit., 447, l’associazione tra contratto e giustizia appartiene alla costituzione materiale dell’autonomia privata.
[7] V. R. Sacco, op. cit., 534 ss.
[8] Cfr. G. D’amico, Giustizia contrattuale, in Enc. dir. I tematici, I, Giuffrè, Milano, 1990, specie 587 ss.
[9] Naturalmente non qualsiasi alterazione o sproporzione tra i diritti e gli obblighi delle parti comporta una reazione dell’ordinamento: lo squilibrio deve essere significativo (contratti del consumatore), eccessivo (contratti tra imprese), grave (nei ritardi nei pagamenti), accompagnato da condizioni di difficoltà (art. 644 c.p.).
[10] G. D’amico, op. cit., specie 586 s.
[11] Sugli effetti redistributivi del diritto dei contratti v. V. Calderai, op. cit., 449 s., per la quale tale effetto, al di là dell’equilibrio economico del singolo affare, consiste nello “spostamento di ricchezza dalla parte inibita dall’utilizzare a proprio vantaggio una certa risorsa ... alla parte che ne è priva. In una più ampia prospettiva il tema della giustizia redistributiva o sociale implica anche valutazioni di carattere morale nel senso che si tratta di un principio in base al quale si assegna a ciascuno ciò che gli spetta in proporzione alla sua condizione o al merito”.
[12] Il riferimento che comunemente si opera al riguardo è all’istituto – peraltro da tempo superato – dell’equo canone nella locazione abitativa, a tutela delle esigenze del conduttore col sacrificio dell’interesse proprietario.
[13] Cfr. sul tema M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2006, specie 306 ss. secondo il quale il controllo da parte dell’ordinamento del contratto, pur rispondendo ad una funzione immunitaria e ad una funzione di riscontro delle condizioni di operatività dell’autonomia privata, è cosa ben diversa dalla giustizia sociale (313).
[14] In primo luogo misure di fiscalità generale informata a criteri di progressività: solo in questo modo è possibile far ricadere su tutti coloro che dispongono di redditi adeguati i costi della Stato sociale.
[15] Sul tema cfr. A. La Spina, Complessità e identità personale, Esi, Napoli, 2022, specie 469 ss.
[16] E. Navarretta, Il contratto «democratico» e la giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, 1285.
[17] Sul tema cfr. le considerazioni di A. Gentili, De Jure belli: l’equilibrio del contratto nelle impugnazioni, in Riv. dir. civ., 2004, II, specie 54-56.
[18] Per tutti v. G. D’Amico, op. cit., 600 ss.
[19] Per tutti v. G. Vettori, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Pers. merc., 2015, 15 ss.
[20] V. Scalisi, Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo, Giuffrè, Milano, 2011, specie 362 ss. e 373, che ricorda altri criteri proposti, da quello del funzionamento concorrenziale del mercato, a quello del grado di alterazione del consenso della vittima; Id., L’ermeneutica della dignità, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, 59, secondo il quale, posto che è necessario “vincolare il procedimento ermeneutico a una rigorosa metodica di principi, canoni, criteri e moduli valutativi oggettivamente osservabili e verificabili in grado di istituire un adeguato e razionale controllo critico-sistematico dei processi di attingimento della regola giuridica,... si tratta di attingere anche dalla prescrittiva normatività insita nella stessa particolare situazione d’interessi di che trattasi (principio di convenienza o di adattabilità dell’effetto al fatto) perché impressavi...da quella più ampia e vasta e conformativa giuridicità ordinamentale della vita sociale, resa manifesta e fatta palese dal tipo e dallo stile di vita della comunità...(principio di necessaria integrazione del sistema nell’ordinamento, alias diritto vivente o legalità sociale originaria)”.
[21] Cfr., anche con riferimento al common law, V. Bongiovanni, Integrazione del contratto e clausole implicite, Giuffrè, Milano, 2018, specie 170 ss., 349 ss.