Ricostruiamo il quadro normativo sul divieto dei patti successori in diritto italiano.
L’art. 458, con rubrica “Divieto di patti successori” così dispone: «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi».
A parte la premessa, di cui diremo tra poco, l’art. 458 è composto di due norme che conviene considerare separatamente, perché è diversa la loro ratio.
La prima norma dispone la nullità di «ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione».
Perché un soggetto non può disporre della propria successione con una convenzione con un altro soggetto (perché, dunque, è nullo il patto successorio c.d. istitutivo)?
Perché il diritto italiano appartiene alla famiglia romanistica, nella quale «l’eredità si devolve per legge o per testamento» (art. 457, comma 1, cod. civ.), e non invece per contratto.
A differenza dei sistemi della famiglia germanica, nei quali è consentito l’Erbvertrag, il contratto successorio.
Così il § 1941, 1° BGB dispone:
«Der Erblasser kann durch Vertrag einen Erben einsetzen, Vermächtnisse und Auflagen anordnen (Erbvertrag)». (La persona, della cui successione si tratta, può mediante contratto istituire un erede, nonché disporre legati ed oneri (contratto successorio).
Così l’art. 494, 1° Codice civile svizzero dispone: «Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo».
Ma, detto che ammettere o escludere il contratto successorio è una scelta dell’ordinamento, perché il nostro lo esclude?
Perché si ritiene che la persona della cui successione si tratta non debba essere condizionata da impegni presi con terzi e debba essere sempre libera, sino all’ultimo, di disporre della propria successione: e dunque che solo il testamento, libero e sempre revocabile, possa essere ammesso.
La seconda norma prevista dall’art. 458 dichiara nullo ogni atto con cui un soggetto dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione altrui non ancora aperta (c.d. patti successori dispositivi o rinunziativi).
Perché questo divieto?
Perché si vuole evitare una contrattazione immorale sui diritti derivanti dalle morte di altri, e, se a titolo gratuito, il rischio di atti poco avveduti.
Veniamo ora alla premessa all’art. 458, che fa salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis ss., e cioè la disciplina del patto di famiglia, il contratto con cui «l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, le proprie le proprie quote, ad uno o più discendenti».
Si discute se il patto di famiglia, introdotto nel 2006, costituisca davvero una deroga al divieto dei patti successori, ma quel che importa osservare è che esso non ha, in concreto, saputo risolvere il problema di trasmissione del patrimonio aziendale dell’imprenditore.
La necessità che l’azienda o la partecipazione venga trasmessa all’interno della famiglia, la necessità della partecipazione al contratto del coniuge e di tutti i legittimari, e la difficoltà economica per gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di liquidare gli altri partecipanti hanno reso poco percorribile il patto di famiglia, come testimonia lo scarso numero di pronunce al riguardo.
Il quadro normativo va integrato con la normativa comunitaria.
L’art. 25 del Regolamento 12/650/UE (“Regolamento successioni”) stabilisce che un patto successorio avente ad oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto, ed in base all’art. 21 del Regolamento la legge applicabile è quella della residenza abituale.
Di conseguenza al patto successorio è applicabile la legge dello stato in cui la persona ha la residenza al momento della conclusione del patto.
In forza di queste disposizioni se un cittadino italiano oggi ha la residenza in Germania e stipula un patto successorio, dato che la legge tedesca ammette la validità dell’Erbvertrag il patto è valido anche per diritto italiano.
E sarà valido anche se domani il cittadino italiano trasferisce la sua residenza abituale in Italia, e domani si aprisse la sua successione.
Infatti, «il Regolamento intende evitare che il trasferimento della residenza abituale pregiudichi la validità di una disposizione mortis causa effettuata in conformità alla legge della residenza abituale precedente» (A. Bonomi-P. Wautelet, Il Regolamento europeo delle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015, Giuffrè, Milano, 2015, 18).
A parte questa apertura comunitaria, il divieto dei patti successori rimane fermo.
Ciò in una situazione in cui la successione testamentaria si trova di fronte alla difficoltà che deriva dall’età sempre più avanzata in cui una persona fa testamento con la conseguente maggiore esposizione a condizionamenti esterni impropri. Ed in una situazione in cui la successione legittima si trova di fronte ad una “famiglia” lontana dalla famiglia che aveva in mente il codice del 1942. Ricordo che Luigi Mengoni [1] condivideva il parere di Denis Lebrun, autore di un celebre trattato settecentesco sulle successioni secondo cui all’uomo virtuoso si addice la sottomissione dei suoi ultimi desideri alle leggi della sua Patria e non la pretesa di far regnare i propri capricci.
Questo atteggiamento di favore per la successione legittima, giusto o sbagliato che sia in astratto, oggi va valutato in relazione alla tradizionale individuazione dei successibili.
Occorre, cioè, chiedersi se l’elenco dei successibili risponda alle esigenze di oggi.
Può essere utile, ai fini del ragionamento, riportare l’elenco dei beneficiari del fondo in favore dei familiari delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali (art. 2, comma 4, legge 15 aprile 2025, n. 63).
Eccolo:
«4. L’elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) i genitori;
e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l’evento;
g) i fratelli e le sorelle non conviventi».
Di fronte a questi mutamenti di contesto, sia quanto alla successione testamentaria sia quanto alla successione legittima, non sorprende che sia stata formulata una proposta di abolizione o quanto meno di riduzione del divieto dei patti successori.
Nel 2019 è stato infatti presentato al Senato un disegno di legge avente ad oggetto la «Delega al Governo per la revisione del codice civile», che all’art. 1 a) prevedeva che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: «consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile».
Ma non se ne è poi fatto nulla.
In questa situazione si comprende il tentativo della prassi di escogitare strumenti alternativi al testamento per disporre della propria successione al fine di evitare controversie tra coeredi, e ciò con particolare riferimento a patrimoni produttivi, la cui valutazione è notoriamente opinabile.
Ma il divieto dei patti successori permane in vigore, e conviene innanzitutto esaminare come viene interpretato dalla giurisprudenza, e considerare una serie di casi in cui la giurisprudenza esclude o invece ritiene che operi il divieto.
Sin dal 1995 la Corte di cassazione (Cass. 16 febbraio 1995, nr. 1683) ha elaborato una massima che precisa quali circostanze occorre accertare per stabilire se un patto sia nullo ex art. 458 cod. civ., massima poi ripresa in sentenze successive: da ultimo Cass. 9 maggio 2025, n. 12268.
La “check list” è la seguente: «1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così, dello “ius poenitendi”; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba avere luogo “mortis causa”, ossia a titolo di eredità o di legato».
La check list è relativa a tutti i patti successori, ma preferisco concentrarmi sull’applicazione che la Corte di cassazione ha dato ai patti con cui il soggetto della cui successione si tratta ha disposto della propria successione, considerando alcuni patti validi, ed altri invece nulli.
Un primo caso.
Due coniugi stipulano un accordo in base al quale in caso di morte pressoché contemporanea dei predetti, il 50% degli utili derivanti dall’attività di impresa esercitata dal marito sarebbero passati ad entrambi i rispettivi figli nella egual misura del 50%, prevedendosi altresì che detto accordo non poteva essere modificato senza il consenso e la firma di entrambi i contraenti.
Si tratta di un patto successorio nullo?
La Corte di cassazione 21 novembre 2017, n. 27624 statuisce di sì, perché in tale modo i coniugi provvedono alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che li priva dello ius poenitendi.
Un secondo caso.
Ti dono la mia partecipazione nella società S se muoio prima di te.
La donazione è valida, perché ha oggetto determinato, è irrevocabile, e la morte è solo condizione di efficacia (così Cass. 13 dicembre 2023, n. 34858).
Un terzo caso.
Un padre ha tre figli.
Può vendere la sua partecipazione nella società S al figlio A per 100, prezzo da pagare in momento successivo e fare testamento istituendo eredi i figli B e C, e prevedendo a favore di A solo la rinuncia al credito per il prezzo delle azioni?
La Corte di cassazione, con sentenza 9 maggio 2025, n. 12268 ha detto di sì, perché il trasferimento delle azioni ha effetto immediato, e non integra un atto mortis causa.
Per completezza esaminiamo alcune recenti pronunce del Supremo Collegio che riguardano patti su successione altrui.
Un primo caso.
I genitori hanno fatto donazioni ai figli di diverso valore.
I genitori e i figli sottoscrivono una scrittura volta a riequilibrare le rispettive situazioni patrimoniali dei figli nell’ottica della futura successione dei genitori con rinuncia dei figli a contestare le donazioni ricevute.
La sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ritenuto trattarsi di un patto successorio, viene cassata con ordinanza 9 gennaio 2024, n. 722, perché la Corte d’appello non aveva verificato se i genitori avessero inteso disporre della propria successione, e se l’accordo tra i figli investisse i diritti spettanti sulla successione dei genitori.
Un secondo caso.
Una madre ed una figlia transigono sulla successione paterna, e la figlia rinuncia a contestare la destinazione dei beni paterni della madre al fratello.
La Corte di cassazione, con sentenza 5 gennaio 2024, n. 366 ha statuito la nullità della transazione, perché la sorella ha così rinunciato a diritti che le potevano derivare dalla successione materna, non ancora aperta.
Nel complesso la Corte di cassazione mostra una crescente apertura al riconoscimento di strumenti alternativi al testamento e di patti dispositivi e rinnovativi e rinunziativi e il criterio fondamentale adottato per stabilire se si tratti di patto valido o nullo è se la morte incide sul piano causale o sul piano effettuale quale termine o condizione.
La Cassazione, riprendendo il noto insegnamento di Giampiccolo [2] così statuisce (si veda l’ordinanza 9 gennaio 2024, n. 722): «questa Corte ha chiarito che, in tema di patti successori, l’atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 18198 del 02/09/2020)».
Si tratta, si noti, di uno schema argomentativo che di recente ha portato la Cassazione con ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415, a considerare valida una scrittura privata stipulata prima delle nozze tra nubendi con cui il marito si impegnava, in caso di separazione, a restituire alla moglie quanto questa aveva speso per ristrutturare l’abitazione coniugale, e ciò argomentando che la separazione non è la causa dell’accordo, ma la condizione sospensiva dell’efficacia.
Un ultimo rilievo: l’apertura a strumenti alternativi al testamento non significa elusione dei principi fondamentali del diritto successorio, primo fra tutti nel nostro sistema la tutela dei legittimari.
Non per nulla uno strumento alternativo fra i più importanti, il trust, deve essere rispettoso del diritto dei legittimari (art. 15, 1, lett. c, Convenzione dell’Aja). La Suprema Corte, con ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5073, ha anche di recente statuito che il trust che leda il diritto dei legittimari non è nullo, ma soltanto inefficace, e oggetto dell’azione di riduzione (a seconda dei casi nei confronti del trustee o dei beneficiari [3]).
NOTE:
[1] L. Mengoni, Conclusioni al Convegno “Successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza, in Jus, 1997, 311.
[2] G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Giuffrè, 1954, 36 ss.
[3] La Corte riprende considerazioni da me svolte in www.academia.edu.