Sommario: 1. Premessa introduttiva. – 2. I contrasti interpretativi sulla natura giuridica della remissione. – 3. L’interesse del debitore ad adempiere. – 4. La causa della remissione del debito. – 5. Remissione tacita. Inerzia del creditore e presunzione della volontà abdicativa. – 6. Estinzione della società e sorte dei crediti controversi dopo la decisione delle sez. un. n. 19750/2025. – 7. Considerazioni conclusive.
1. – Il contributo prende spunto da una questione ormai risalente relativa alla sorte dei crediti non iscritti nel bilancio finale di liquidazione di una società che successivamente viene cancellata dal registro delle imprese.
La questione si pone in termini piuttosto complessi considerato che la mancata indicazione delle poste attive nel bilancio di liquidazione incide sul piano della trasmissibilità ai soci dei rapporti obbligatori già facenti capo alla società, potendosi tale circostanza identificare con la fattispecie della remissione tacita del debito ai sensi dell’art. 1237 cod. civ.
L’indagine si concentra sul tema della efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese di una società e il punto di partenza dell’indagine è rappresentato dall’interrogativo se i crediti di una società commerciale estinta possano ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione.
Si è posto, quindi, il problema di capire se la cancellazione della società dal registro delle imprese possa costituire presupposto legittimante la rinuncia al credito da parte della società medesima.
Per comprendere appieno la problematica, è indispensabile delineare i tratti caratteristici dell’istituto della remissione del debito.
La fattispecie, disciplinata dagli artt. 1236 ss. cod. civ., rientra nel novero dei temi più studiati dalla dottrina del secolo scorso sia per la sua complessa ricostruzione sul piano strutturale, che per l’individuazione degli interessi sottesi alla vicenda negoziale che ne scaturisce [1].
L’istituto si inquadra tra le cause estintive del rapporto obbligatorio diverse dall’adempimento, ovvero tra quei fatti dai quali scaturisce lo scioglimento del vincolo obbligatorio che lega il debitore e consiste, secondo quanto previsto dall’art. 1236 cod. civ., nella dichiarazione compiuta dal creditore di rimettere il debito nei confronti del debitore.
La formulazione della norma non ha reso agevole l’esatta individuazione della struttura dell’istituto e, verosimilmente, gli studi sul tema hanno condotto la dottrina alla formulazione di due concezioni contrastanti sulla natura giuridica della remissione, ricostruita nella duplice prospettiva di contratto e di negozio unilaterale [2].
La questione si pone, principalmente, per il discutibile ruolo che sembrerebbe assumere il debitore nella vicenda [3]. Infatti, l’art. 1236 cod. civ., prevede che l’obbligazione si estingue quando il debitore riceve la comunicazione della dichiarazione di remissione, sempre che questi non dichiari di non volerne profittare entro un congruo termine.
Il significato da ascrivere al contegno silenzioso del debitore ha costituito oggetto di acceso dibattito sulla bilateralità del negozio remissorio [4].
2. – Sulla natura giuridica della remissione del debito si sono formate diverse correnti di pensiero.
Secondo una parte della dottrina l’estinzione dell’obbligazione prevista dall’art. 1236 cod. civ. trova fondamento in un negozio giuridico bilaterale [5] sul presupposto che il mancato rifiuto del debitore rappresenterebbe un’accettazione tacita della remissione.
Nell’ambito di questo orientamento, quindi, il silenzio del debitore viene interpretato quale tacita manifestazione del consenso [6]. Tale ricostruzione valorizza il ruolo del soggetto passivo nella vicenda che, sostanzialmente, con la dichiarazione di non volere profittare del negozio remissorio impedisce l’estinzione dell’obbligazione [7].
Questa impostazione rinviene un significativo sostegno nel parallelismo tra la remissione e lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, previsto nell’art. 1333 cod. civ. [8], che si conclude allorché l’oblato non rifiuti la proposta entro il termine richiesto dalla natura degli affari o dagli usi [9].
Il richiamo alla regola precettiva contenuta nell’art. 1333 cod. civ., tuttavia, invece di fugare ogni dubbio sulla natura contrattuale della remissione, a contrario, sollecita la riflessione sulla unilateralità della fattispecie in forza delle diversità che presentano la posizione dell’oblato e del debitore [10]. Quest’ultimo, infatti, diversamente dall’oblato, non si trova a dover rifiutare una semplice proposta negoziale che produce effetti vantaggiosi nella sua sfera giuridica, ma piuttosto manifesta la volontà in negativo di non voler essere liberato da un vincolo obbligatorio, volontà indubbiamente sorretta da un interesse al quale il legislatore sembra aver attribuito una significativa rilevanza.
Secondo una prospettiva assiologica, dalla lettera dell’art. 1236 cod. civ., il potere attribuito al soggetto passivo dell’obbligazione di rifiutare gli effetti estintivi della remissione, valorizza in modo significativo la tutela dell’interesse del debitore [11].
Peraltro, proprio il confronto tra le due fattispecie mette in rilievo le differenze strutturali tra la remissione del debito e il contratto. Secondo il precetto contenuto nell’art. 1236 cod. civ., la dichiarazione del creditore produce l’effetto di estinguere l’obbligazione nel momento in cui è comunicata al debitore. Ne consegue che, l’eventuale opposizione del debitore si colloca in un momento successivo alla produzione dell’effetto. Da ciò discenderebbe, come sostenuto dalla dottrina maggioritaria, la natura della remissione quale negozio giuridico unilaterale recettizio [12] in forza del fatto che alla dichiarazione del creditore si collegherebbe automaticamente e direttamente l’estinzione del rapporto obbligatorio [13]. Di conseguenza, la partecipazione del debitore risulterebbe del tutto marginale nella formazione del negozio già perfezionato all’atto della dichiarazione [14], sicché la sua opposizione avrebbe semmai efficacia risolutiva dell’estinzione dell’obbligazione già avvenuta [15].
Nel quadro di tali premesse, si osserva che la fattispecie è caratterizzata dal ruolo rilevante rivestito dal soggetto passivo del rapporto obbligatorio che può decidere di rifiutare di essere sollevato dall’adempimento della prestazione e che, pertanto, deve necessariamente essere informato della volontà del creditore di rimettere il debito.
3. – Il significato della previsione contenuta nell’art. 1236 cod. civ. che attribuisce al debitore il potere di rifiutare la remissione, va rintracciato nella rilevanza che assume l’interesse del debitore all’interno della vicenda negoziale[16].
È chiaro che all’interno del rapporto obbligatorio non rileva solo il diritto del creditore [17] a ricevere la prestazione ma, altresì l’interesse del debitore a liberarsi dal vincolo [18].
Pertanto, se il creditore dispone legittimamente in modo assoluto del suo diritto, lo stesso non vale per quanto riguarda la prestazione che non è oggetto di disponibilità arbitraria e incondizionata del soggetto attivo dell’obbligazione [19].
Il riconoscimento della piena rilevanza dell’interesse del debitore ha consentito il superamento di quella concezione che inquadrava il debitore in una prospettiva di subordinazione rispetto al creditore e ha spinto gli interpreti ad indagare sul modo di atteggiarsi degli interessi del debitore all’interno della relazione negoziale. Infatti, quest’ultimo non persegue solo ed esclusivamente il mero interesse a sciogliersi dal vincolo [20]. Tale valutazione trova conferma nella previsione che attribuisce al debitore la facoltà di rifiutare la remissione del debito poiché, se il debitore non avesse altro scopo che quello di liberarsi dall’obbligazione non avrebbe motivo di rifiutare la remissione che produce l’effetto liberatorio senza sacrifici o oneri posti a suo carico.
In una prospettiva più ampia, appare, quindi, ragionevole ammettere la configurabilità di un ulteriore interesse del debitore che va individuato nell’adempimento della prestazione che si è obbligato ad eseguire. Non può escludersi, infatti, la configurabilità di ulteriori ragioni di ordine economico, morale e sociale sottese al rapporto obbligatorio e che inducono il debitore a voler ottemperare all’impegno assunto nei confronti del creditore. L’adempimento, infatti, oltre a realizzare l’estinzione dell’obbligazione è anche indice di valutazione della condotta del debitore che, alla luce dei principi di correttezza e buona fede [21], non si è sottratto ai suoi impegni e ha tenuto, quindi, un comportamento improntato al criterio di diligenza che governa la materia delle obbligazioni [22].
Nel quadro di tali premesse, può rintracciarsi il significato del potere riconosciuto al debitore di dichiarare di non volere profittare degli effetti della remissione [23].
Questi, infatti, con il suo intervento, non solo può impedire l’estinzione del rapporto obbligatorio, ma, soprattutto, può impedire che avvenga senza adempimento.
E allora, l’intervento del debitore diventa fondamentale al fine della concreta applicazione del principio invito beneficium non datur, strettamente connesso al principio di relatività degli effetti giuridici in forza del quale un negozio giuridico, a prescindere dalla sua struttura unilaterale o bilaterale, non può produrre effetti nella sfera giuridica di persone diverse dagli autori del medesimo [24].
La remissione, infatti, non esaurisce i suoi effetti nella sola sfera del creditore ma è diretta a spiegare i suoi effetti nella sfera patrimoniale del debitore al quale, pertanto, viene riconosciuto un ruolo attivo nella fattispecie, al fine di impedire un mutamento della situazione giuridica contro la sua volontà nell’ambito del rapporto obbligatorio di cui è parte, pena la violazione del principio della relatività degli effetti giuridici contento nell’art. 1372 cod. civ. [25].
A contrario, il debitore si troverebbe in una posizione di soggezione rispetto al creditore, in distonia con i principi che regolano la materia delle obbligazioni. Il creditore, infatti, non gode di una assoluta disponibilità del diritto alla prestazione in quanto, nel rapporto obbligatorio, assume rilievo giuridico anche l’interesse del debitore di effettuare la prestazione e liberarsi dal vincolo [26].
Appare ragionevole ritenere che il riconoscimento dell’interesse del debitore nella remissione e la centrale rilevanza che lo stesso riveste all’interno della fattispecie, non smentisce la natura unilaterale dell’istituto né vale a conferire al contegno silenzioso il valore di accettazione. L’art. 1236 cod. civ., infatti, sembra predisporre la tutela di due interessi contrapposti, ponendoli in perfetto equilibrio tra loro: quello del creditore a disporre del suo diritto e quello del debitore di vedersi garantita l’indipendenza della propria sfera giuridica e, quindi, di rifiutare una liberazione senza adempimento, qualora tale circostanza arrechi un pregiudizio alla sua dignità [27].
4. – Il dibattito sulla natura giuridica della remissione ha sollecitato la riflessione degli interpreti sulla causa dell’istituto[28].
L’indagine prende le mosse dall’intento remissorio del creditore che – secondo una corrente di pensiero – sarebbe identificabile con lo spirito di liberalità proprio della donazione sul presupposto che, nella fattispecie, si realizzerebbe un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito a favore del debitore [29].
La concezione che identifica la fattispecie con il negozio della donazione, propria delle teorie che riconducono la remissione nella categoria dei contratti, si fonda sulla circostanza che la liberazione del debitore consegue ad una volontà del creditore spontanea e disancorata da un interesse di natura patrimoniale – posto che il creditore, nel rinunciare all’adempimento e, quindi al suo credito, non ne ricava alcun vantaggio [30].
Al riguardo, tuttavia, non può sfuggire all’attenzione dell’interprete che le due fattispecie prese in considerazione non presentano analogie sul piano strutturale, considerata la notevole complessità dello schema della donazione che richiede la rigorosa applicazione delle formalità di cui agli artt. 769 cod. civ. ss., rispetto allo schema legale essenziale previsto dall’art. 1236 cod. civ. [31].
Nella prospettiva assiologica, peraltro, non si può escludere che il creditore può realizzare, attraverso il negozio remissorio, un interesse di natura patrimoniale [32]. Se, per esempio, il titolare di una holding concede un credito ad una piccola società che, in un secondo momento, acquisisce, potrebbe decidere di rimettere il debito della stessa al fine di un proprio tornaconto economico [33].
Allora l’elemento della liberalità vede il suo ruolo ridimensionato nella vicenda remissoria sul presupposto che non configura un carattere necessario per la realizzazione del negozio. Infatti, sia nell’ipotesi in cui in capo al creditore si individui un interesse di natura patrimoniale che nel caso contrario, la remissione produce l’effetto della liberazione del debitore [34].
L’indagine sui molteplici e contrapposti interessi che sorreggono l’atto remissorio del creditore, ha aperto la riflessione su un’altra impostazione che assegna alla remissione una causa di natura variabile potendosi essa realizzare per il perseguimento di un interesse di carattere liberale o, viceversa, di natura economica [35].
Lo studio sulla causa appare – per certi versi- pressappoco uniforme. L’impossibilità di ricondurre alla remissione una ragione causale unitaria, ha spinto la giurisprudenza a ricondurre la fattispecie ai negozi con causa neutra [36].
Al riguardo, si osserva che, se è vero che, alla luce della accezione di causa intesa quale ragione pratica del contratto [37], gli interessi concreti e individuali delle parti – giuridicamente rilevanti – possono connotare la funzione del negozio e, quindi, integrare la causa dello stesso, appare condivisibile l’osservazione secondo la quale la remissione del debito, così come delineata dall’art. 1236 cod. civ., si snoda su uno schema indubbiamente semplice, che conduce alla mera estinzione del rapporto obbligatorio [38]. Tentare di rintracciare ulteriori effetti condurrebbe alla ricerca di interessi reconditi del creditore che, ancorché possano da questi essere perseguiti, non sembra che assumano rilevanza tale da modificare la struttura del negozio, né tantomeno, da incidere sull’elemento causale che, invece, trascende da interessi che esulano dalla funzione estintiva che si vuole realizzare con l’attività dismissiva.
Sembra ragionevole, pertanto, ricondurre la remissione a quei negozi con causa esterna, da ricercare nel rapporto obbligatorio prodromico alla stessa.
In sostanza, forse potrebbe condividersi la ricostruzione esegetica che qualifica la fattispecie quale negozio strumentale [39] rispetto a quello già posto in essere e che le parti vogliono estinguere e, quindi, la remissione sarebbe riconducibile nella categoria dei negozi astratti [40].
5. – La remissione del debito è un atto negoziale che richiede necessariamente una manifestazione di volontà da parte del creditore.
L’art. 1237 cod. civ. prevede una presunzione assoluta di remissione in caso di restituzione del titolo originale del credito, e una presunzione relativa – che ammette quindi la prova contraria – nell’ipotesi in cui al debitore sia consegnata copia esecutiva del titolo del credito.
Dalla lettera della norma risulta evidente che il negozio non è soggetto a particolari requisiti di forma [41]. Pertanto, può ammettersi una remissione tacita anche attraverso un comportamento concludente ma, in tal caso, è indispensabile che la modalità attraverso la quale si esprime la volontà di rinuncia sia idonea a veicolarne il contenuto [42].
Il creditore, quindi, può esprimere la propria volontà abdicativa sia a mezzo di una dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., sia attraverso un comportamento dal quale si evinca l’intenzione di non esigere la prestazione del debitore.
Nella segnata prospettiva si pone il problema di capire quando, in presenza di un comportamento tacito, può ritenersi perfezionato il negozio remissorio [43]. Non può, infatti, ricondursi alla mera inerzia del creditore una volontà dismissiva sic et simpliciter. È necessario che la volontà di estinguere l’obbligazione sia accertata alla luce di un comportamento del creditore inequivocabile e incompatibile con l’intenzione di conservare il diritto di cui è titolare [44].
Il tema è stato di recente ripreso e sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità che ha fornito un notevole apporto sugli aspetti più discussi in tema di remissione tacita con particolare riguardo all’ipotesi in cui la condotta del creditore si sostanzi nella mancata indicazione dei crediti litigiosi nel bilancio societario di liquidazione [45].
Secondo un orientamento ormai risalente [46], ma che per diverso tempo è stato seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la cancellazione della società dal registro delle imprese determinava un fenomeno successorio in capo ai soci delle poste attive del patrimonio societario anche se non indicate nel bilancio di liquidazione. Diversamente, le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi – la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) – si ritenevano rinunciati dalla società creditrice sul presupposto del mancato espletamento, da parte del liquidatore, di atti finalizzati all’accertamento e al recupero dei medesimi prima dell’estinzione della società [47].
Pertanto, la mancata iscrizione di crediti illiquidi o controversi configurava automaticamente una presunzione di rinuncia [48] sul presupposto che la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione senza aver prima agito per la determinazione del credito potesse essere ragionevolmente interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciarvi.
La posizione assunta dalla giurisprudenza ha prestato il fianco a diverse critiche soprattutto sul versante dottrinale.
In particolare, notevole e condivisibile appare la riflessione di una corrente di pensiero che ha osservato che sarebbe stato più ragionevole interpretare quale manifestazione di una volontà abdicativa la mancata iscrizione dei crediti riferibili a beni e diritti definiti [49].
Alla luce delle criticità e dei limiti connessi a tale interpretazione giurisprudenziale, soprattutto sul versante dottrinale, la Corte ha rivisto e superato tale impostazione e con un successivo orientamento, ormai consolidato, ha negato ogni automatismo tra mancata iscrizione dei crediti in bilancio e rinuncia tacita e ha chiarito che «i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito» [50].
Le ragioni di tale omissione, infatti, possono essere molteplici e non necessariamente riconducibili a una volontà abdicativa. La giurisprudenza ha elencato diverse possibili cause alternative, quali l’intenzione dei soci di cessare al più presto l’attività sociale, l’arrière-pensée di coltivare in proprio l’esazione del credito sopravvenuto o non appostato, la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta o, ancora, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore [51].
Il mero fatto che la società non abbia inserito un credito nel bilancio finale di liquidazione non genera una presunzione, neppure iuris tantum, di rinuncia della società a tali crediti (si ripete non ancora giudizialmente accertati nell’an e nel quantum) e non è di per sé sufficiente a integrare la volontà di rimettere il debito, prestandosi a diverse interpretazioni che non consentono di scorgere un intento dismissivo chiaro e inequivocabile.
La manifestazione della volontà abdicativa del creditore, sebbene tacita, deve in ogni caso essere indubitabile.
Da questa affermazione di base ne deriva il corollario secondo cui il mero silenzio non può essere interpretato quale manifestazione tacita di volontà [52] sul presupposto che, prestandosi indubbiamente ad un margine di ambiguità e di dubbio in merito all’intento abdicativo [53], non può da solo indicare la presenza di un negozio remissorio. Per tale ragione è necessario che sia accompagnato dal compimento di atti o comportamenti idonei a manifestare una volontà inequivocabile [54].
6. – Alla luce del quadro delineato, appare evidente come l’intento remissorio non può essere ricavato da presunzioni ma è necessario che venga accertato sulla base di un comportamento che presenti i caratteri dell’univocità e della concludenza, in assenza dei quali deve essere esclusa la volontà di rimettere di debito[55].
Il dibattito sulla mancata iscrizione delle poste attive nel bilancio di liquidazione è tornato recentemente alla luce [56] con riguardo al profilo della sorte delle mere pretese o crediti incerti e illiquidi non incassati dalla società prima della sua estinzione che, nonostante l’orientamento fissato dalla giurisprudenza con il leading case del 2020, sembra essere ancora oggetto di questioni controverse.
Si ripropone, infatti, il problema dei crediti che, a differenza di un bene o di un diritto acquisito, richiedono un’attività di accertamento ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, per potersi consolidare nell’an e nel quantum.
Al centro della discussione è la configurabilità di una tacita rinuncia della società ai crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione della medesima dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, in pendenza del giudizio volto a farli accertare.
Diventa fondamentale focalizzare l’attenzione sulla possibilità che la cancellazione della società possa costituire il presupposto fondante una rinuncia tacita alla pretesa creditoria.
A tal fine, appare necessario fare una premessa di ordine metodologico.
Sebbene nel linguaggio comune e in alcune pronunce i termini “remissione” e “rinuncia” siano usati come sinonimi in questo contesto, è possibile tracciare una distinzione concettuale alla luce dei principi esposti in materia di remissione del debito.
Come è stato ampiamente illustrato, la remissione del debito è l’istituto giuridico tipico attraverso cui si realizza l’estinzione di un’obbligazione per volontà del creditore e presenta dei requisiti specifici: unilateralità, recettizietà e necessità di una volontà consapevole e manifestata, anche se tacitamente [57].
La rinuncia a un diritto consiste nella volontà unilaterale di dismettere la titolarità dello stesso e in dottrina è stato osservato che nella fattispecie, a differenza della remissione, nessuno può interferire e impedire che la stessa produca l’effetto abdicativo [58].
La vera distinzione va rintracciata, pertanto, nella necessaria recettizietà della remissione, nonché nella diversa concezione del perfezionamento delle fattispecie.
Nell’istituto contemplato dall’art. 1236 cod. civ., il legislatore assegna una notevole rilevanza al ruolo del debitore nella vicenda estintiva, attribuendogli il potere di rifiutare la remissione. Tale circostanza mette in luce come lo scioglimento del rapporto obbligatorio incida in modo significativo sugli interessi di entrambi i soggetti della relazione. Da ciò discende l’importanza del rifiuto del debitore alla remissione.
Con riferimento alla rinuncia, invece, essa consiste nella dismissione del diritto da parte del suo titolare e non necessita, pertanto, di essere comunicata né di ricevere il consenso da parte di terzi, considerato che produce effetti solo nella sfera giuridica di chi la pone in essere.
La giurisprudenza utilizza analogamente i termini rinuncia e remissione e richiama indistintamente i due istituti, sebbene, nella fattispecie in esame, a configurarsi è la remissione tacita del credito.
Nel quadro di tali premesse l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che, nell’ipotesi cancellazione volontaria, l’estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il venir meno della pretesa azionata, a meno che il creditore abbia manifestato, anche per facta concludentia, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare [59]. Infatti, la remissione del debito non è soggetta a particolari requisiti di forma e, pertanto, sebbene possa ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, è indubbio che non possa esser data da presunzioni e, quindi, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, manifestamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
I principi affermati dalla giurisprudenza aiutano a chiarire la fisionomia della remissione tacita che, lungi dall’identificarsi con una presunzione di rinuncia al credito, deve piuttosto essere esplicitata attraverso un comportamento del creditore rivolto in modo chiaro e reciso.
È stato rilevato inoltre che «la dichiarazione a parte creditoris si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 c.c.), a meno che questa, avuto conoscenza della manifesta volontà remissiva, non dichiari entro un congruo termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare» [60].
Alla luce dell’indagine svolta e dell’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema dell’omessa indicazione delle «mere pretese» nel bilancio di liquidazione societario, si giunge alla conclusione che, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, presumere juris et de jure una rinuncia della stessa al diritto azionato sarebbe un errore. L’esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all’art. 1236 cod. civ., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere.
In tal senso, le Sezioni Unite, con una recente decisione [61], hanno affermato che ricorre in capo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito e, precisamente, è fondamentale fornire la prova della manifestazione inequivoca di tale volontà del creditore e la destinazione della dichiarazione di remissione [62].
Tale principio è stato ritenuto applicabile, a fortiori, anche quando la cancellazione abbia avuto luogo d’ufficio, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., per il mancato deposito dei bilanci, osservandosi che in tal caso mancano già in astratto i presupposti della rinuncia [63].
Sul tema, la decisione delle sez. un. non presenta rilevanti aspetti di novità rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza ma consente di delineare un quadro ancora più completo, dal quale emerge che sia che si tratti di crediti certi e liquidi, sia che si tratti di mere pretese, crediti illiquidi o sopravvenuti, bisognerà ragionevolmente ammettere la loro trasmissibilità agli ex soci anche se non inclusi nel bilancio finale di liquidazione, a meno che, nella fattispecie, non ricorrano altri elementi o circostanze da cui si possa desumere in maniera inequivocabile una volontà remissoria.
Ne consegue che in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., e sulla parte che resiste alla pretesa incombe l’onere di far valere l’avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
7. – Le elaborazioni dottrinali sulla remissione del debito e i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, consentono di tracciare le coordinate assiologiche della fattispecie con particolare riguardo al profilo più controverso che attiene all’ipotesi di remissione tacita.
Nel contesto della disciplina dell’istituto, sembra emergere, in un certo senso, il favor del legislatore nei confronti del debitore. Infatti, com’è stato ampiamente osservato, questi può non accettare la remissione da parte del creditore a tutela del suo interesse ad eseguire la prestazione. Tale aspetto assume centrale rilevanza poiché, alla luce dei principi in materia di obbligazioni, la realizzazione dell’interesse interno del rapporto obbligatorio avviene con l’adempimento, che rappresenta la causa estintiva che soddisfa appieno sia l’interesse del creditore che del debitore [64].
L’interesse del debitore riveste un ruolo fondamentale anche sotto un altro profilo, ovvero nell’ipotesi in cui il creditore assuma un contegno silenzioso e possa ingenerare nel debitore l’affidamento nella remissione – tacita – del suo debito, come nel caso della mancata indicazione da parte di una società di un credito nel bilancio finale di liquidazione.
Tale circostanza, tuttavia, non può essere interpretata sic et simpliciter quale presunzione di una volontà dismissiva, ma, come chiarito dalla giurisprudenza anche nelle più recenti decisioni, deve essere contestualizzata e rapportata al singolo caso concreto.
È indubbio che debba essere garantita la tutela dell’affidamento del debitore nella remissione per facta concludentia, ma il comportamento del creditore deve in ogni caso, anche tramite un contegno silenzioso, essere manifestazione oggettiva di una rinuncia. In altri termini, l’intento non può desumersi dal mero silenzio – privo di efficacia negoziale – ma da un fatto che, alla luce delle circostanze del caso concreto, attribuisca al contegno del creditore valore abdicativo.
In conclusione, la valorizzazione dell’interesse del debitore non può trasfigurare l’istituto della remissione che, sebbene possa essere rifiutata da quest’ultimo, resta comunque un negozio giuridico unilaterale posto in essere dal creditore e che può configurarsi in forma tacita solo allorché il creditore ponga in essere un comportamento concludente dal quale possa desumersi la volontà di estinguere il rapporto obbligatorio.
NOTE:
[1] Senza pretesa di esaustività, si indicano i contributi che hanno affrontato le questioni sorte sul tema della remissione: Tilocca, La remissione del debito, Padova, 1955; Benedetti, Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962; P. Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968; Id., Dei modi di estinzione diversi dall’adempimento, in Comm. c.c., a cura di Scialoja e Branca, Artt. 1230-1259, Bologna-Roma, 1975; Romano, Sulla remissione del debito, in Id., Scritti minori, t. III, Milano, 1980; Ferrari, Riflessioni in tema di rinuncia al credito e remissione del debito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992; Stanzione, La remissione del debito, in P. Stanzione-G. Sciancalepore, Remissione e rinunzia, Milano, 2003, 105 ss.; C.M. Bianca, Diritto Civile, IV, L’obbligazione, Milano, 2004; Napoli, Remissione del debito, in Il diritto, Enc. giur., XIII, Milano, 2007, 257 ss.; Venturelli, Struttura e funzione della remissione del debito, in Obbl. contr., 2012, 529 ss.; Romeo, La remissione del debito, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 77 ss.; F. Rossi, La remissione del debito. Artt. 1236-1240, in Il c.c. Comm., fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2018.
[2] Sul tema, cfr. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 294 ss.; Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 185 ss.; Sacco, Contratto e negozio a formazione bilaterale, in Studi in onore di Paolo Greco, II, Padova, 1965, 973 ss.; Venturelli, Struttura e funzioni della remissione del debito, cit., 531; Cariota-Ferrara, Il Negozio giuridico, cit., 136 ss.; Vocino, Contributo alla dottrina del beneficio d’inventario, Milano, 1942, 317 ss.; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, 8 ss.
[3] Il significato da assegnare all’intervento del debitore nella remissione del debito è stato oggetto di notevoli questioni nel panorama dottrinale. Senza pretesa di esaustività, si richiamano: F. Naddeo, Il rifiuto nella problematica contrattuale, 199 ss.; P. Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, 160 ss.; Luminoso, Remissione del debito, in Enc. Treccani, XXVI, Roma, 1991, 8; Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, 133 ss.
[4] La tesi bilaterale è stata sostenuta in particolare da P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento. Artt. 1230-1259, cit., 19 ss.
[5] Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1966, 142 ss.; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. diretto da F. Vassalli, XV, t. II, II ed., Torino, 1960, 294 ss.; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, 52 ss.
[6] Sul punto, cfr. Gallo, Trattato del contratto, t. 1, La formazione, Torino, 2010, 694. L’A. osserva, con riferimento alla fattispecie contenuta nell’art. 1333 cod. civ., che il mancato rifiuto dell’oblato può essere inteso quale accettazione presunta. Tale presunzione, tuttavia, non precluderebbe la possibilità di far valere la prova contraria. Sul punto cfr. G. Conte, La formazione del contratto. Artt. 1326-1330 e 1333-1335, in Il c.c. Comm., fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2018, 446 ss.
[7] Parte della dottrina sostiene che se è vero che il rifiuto del debitore impedisce l’estinzione dell’obbligazione, ciò vuol dire che la remissione per produrre effetti, ha bisogno della cooperazione del debitore. Pertanto, se tale cooperazione, per di più realizzata attraverso una dichiarazione di volontà, è necessaria al negozio remissorio affinché spieghi i suoi effetti, non si può discorrere della partecipazione del debitore quale elemento estraneo al negozio medesimo. Pertanto, non si potrebbe prescindere dallo schema bilaterale nella fattispecie remissoria. Sul punto, cfr. Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., 136 ss. Al riguardo, v. anche Roppo, Contratto, Milano, 1989, 16. L’A. osserva che alla remissione dovrebbe riconoscersi natura contrattuale poiché il rifiuto del debitore, nel caso in cui questi non gradisca il vantaggio della remissione, serve ad impedire che l’atto si formi. Ne consegue che il potere di opposizione attribuito al debitore diventa di fondamentale importanza nella vicenda remissoria e dallo stesso deriva la rilevanza dell’accordo. Condividono la tesi della natura contrattuale anche P. Perlingeri, Remissione del debito e rinuncia al credito, cit., 158 ss.; Macioce, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli, 1992, 163.
[8] Sul punto, F. Rossi, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, I, Napoli, 2005, 131 ss.
[9] Sull’art. 1333 cod. civ., cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, 116; Sacco, Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, in Digesto disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 2010, 420; Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., 185.
[10] Al riguardo è stato osservato come la letteratura giuridica ha ritenuto che una condotta inerte, di per sé equivoca, vada tenuta distinta da un’espressione dell’autonomia privata, qual è l’accettazione. Il silenzio, verosimilmente, assume significato di consenso solo se tale è espressamente sancito da una norma – come nel caso degli artt. 66-quinquies, comma 1, e 67-quinquiesdecies, comma 1, cod. cons., che riguardano l’ipotesi di assenza di risposta del consumatore a fronte di una fornitura non richiesta –, oppure da un previo accordo tra le parti, o dal particolare contesto in cui si inserisce il silenzio. Sul punto, cfr. F. Rossi, La remissione del debito, Artt. 1236-1240, in Il c. c. Comm., fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2018, 67. Sul significato del silenzio, v. Sacco, Consenso, silenzio e dichiarazione tacita, in Sacco-De Nova, Il contratto, t. I, 92. Esclude dai negozi unilaterali la fattispecie di cui all’art. 1333 cod. civ., anche Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, 253 ss., che sebbene riconosca la presenza un’unica dichiarazione, osserva come il regolamento d’interessi sia riferibile alle due parti e ciò, pertanto, darebbe vita ad una fattispecie bilaterale.
[11] In merito alla valorizzazione della prospettiva assiologica e della categoria dei valori nel contesto dell’ordinamento giuridico secondo il pensiero di Angelo Falzea si rinvia a M. Trimarchi, L’introduzione alle scienze giuridiche di Angelo Falzea, in questa Rivista, 2024, fasc. 1, 2 ss.; sul punto, v. anche A. Falzea, L’offerta reale, Milano, ristampa 2011, 40 ss.
[12] Sulla natura non contrattuale della remissione, cfr. R. Sacco, Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, Milano, 2010, 18 ss.; Romano, Autonomia privata, Milano, 1957, 22 ss.; P. Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, cit., 166 ss.; L.V. Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, 55 ss.; Id., Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411-1413, in Il c.c. Comm., fondato da Schlesinger diretto da Busnelli, Milano, 2012, 26 ss.; C. Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, 105 ss.; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., rist., Napoli, 1989, 218 ss.
[13] In tal senso è orientata anche la giurisprudenza. Cfr. in particolare, Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 1995, n. 2021, nella quale si legge che “Nell’ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, mentre l’accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, costituendo un tipico negozio a struttura bilaterale [ o plurilaterale ], si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti, la remissione del debito, ai sensi dell’art. 1236 c.c., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione a parte creditoris si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata [ art. 1334 c.c. ], a meno che questa, avuto conoscenza della manifesta volontà remissiva, non dichiari entro un proprio termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare”.
[14] Al riguardo, è stato osservato che l’eventuale intervento del debitore – in caso di rifiuto – in una vicenda negoziale già perfezionatasi, potrebbe incidere solo sul piano degli effetti, eliminando retroattivamente l’effetto estintivo. Sul punto cfr. Stanzione, Remissione del debito, in Digesto delle discipline privatistiche, Milano, 583; Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, 254 ss.; Tilocca, Remissione del debito, 413; Rescigno, Studi sull’accollo, Milano, 1958, 114 ss.
[15] La dottrina, in questo caso, configura una sorta di “reviviscenza dell’obbligazione”. V. Stanzione, Remissione del debito, cit., 583. L’A. osserva che “per la concezione che costruisce la remissione del debito come negozio unilaterale, l’accettazione del debitore è relegata ad atto superfluo” che, quindi, non può coordinarsi alla dichiarazione del creditore nel procedimento formativo della fattispecie. L’adesione del debitore avrebbe l’effetto preclusivo di paralizzare un successivo rifiuto e si risolverebbe in una “stabilizzazione dell’effetto estintivo che si è già verificato. Sul punto, Ferri, Rinunzia, 75; Benedetti, Sulla struttura della remissione, cit., 1295 ss.
[16] Nella concezione della dottrina tradizionalista la posizione del debitore è sempre stata vista in una prospettiva di subordinazione rispetto a quella del creditore, sicché la tutela era principalmente incentrata sull’interesse del creditore – anche in un’ottica assolutista –, la cui soddisfazione dipende, verosimilmente, dalla diligenza del debitore nell’esecuzione della prestazione. In merito alla rilevanza dell’interesse del debitore all’interno del rapporto obbligatorio, cfr. A. Falzea, L’offerta reale, cit., 31 ss.; v. anche F. Rossi, La remissione del debito, cit., 79 ss.; Stanzione, Remissione del debito, Torino, 586 ss.
[17] F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, t. I, Obbligazioni in generale. Contratti in generale, 115, sottolinea che l’istituto della remissione è idoneo a soddisfare molteplici interessi del creditore
[18] L’interesse del soggetto passivo del fenomeno obbligatorio è stato per lungo tempo sottovalutato nella convinzione di una incondizionata preminenza della posizione del creditore e, quindi, del suo diritto a ricevere la prestazione, definito quasi in termini di diritto assoluto. Al riguardo cfr. A. Falzea, L’offerta reale, cit., 34. L’Autore svolge un’attenta disamina sull’interesse del debitore in seno al rapporto obbligatorio e richiama, a tal proposito, l’art. 1236 cod. civ. che prevede la possibilità per il debitore di rifiutare la remissione. Tale previsione, secondo l’Autore, rappresenta concreta attuazione della tutela dell’interesse del debitore predisposta dall’ordinamento, nella più ampia prospettiva delle finalità pratiche cui obbedisce il fenomeno obbligatorio. Con riguardo alla concezione della prevalenza dell’interesse del creditore, cfr. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, 184 ss.; Miccio, Delle obbligazioni in generale, cit., 412 ss. Sul problema della posizione del debitore nel rapporto obbligatorio, cfr. A. Falzea, L’offerta reale, cit., 40 ss. in particolare, l’A. mette in luce l’aporia di tale concezione che rinviene nella differenza che intercorre tra il diritto assoluto, ove ha rilievo unicamente l’interesse del titolare, e i rapporti di credito ove ad assumere rilievo giuridico sono tutti gli interessi che confluiscono nel rapporto medesimo, quindi sia l’interesse del creditore che l’interesse del debitore. Cfr. altresì, Giorgianni, L’obbligazione, Milano, 1968, 66 ss.; Rescigno, voce Obbligazioni (nozioni generali), in Enc dir., XXIX, Milano, 1979, 47 ss.
[19] Lo studio sulla posizione del debitore ha sollevato una serie di questioni sulla natura dell’interesse, per alcuni inteso quale mero interesse alla liberazione dal vincolo – ancorché non si realizzasse l’adempimento –, per altri interpreti, invece, quale interesse ad eseguire la prestazione convenuta. Sul punto, cfr. Tilocca, Remissione del debito, cit., 405; Cicala, L’adempimento indiretto, cit., 181 ss.
[20] Sul punto, cfr. Rescigno, Obbligazioni, cit., 197 ss.; Tilocca, Remissione del debito, cit., 405 ss.; Cicala, L’adempimento indiretto, cit., 186 ss.; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, I, Padova, 1990, 90 ss.; Stanzione, Remissione del debito, cit., 586 ss.
[21] In tema di buona fede, v. N. Zorzi, Capitolo diciassettesimo – La buona fede contrattuale, in F. Galgano, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2024, 297 ss.
[22] Stanzione, Remissione del debito, cit., 587 ss.
[23] La natura negoziale del rifiuto è pressoché pacifica. Sul punto, v. F. Rossi, La remissione del debito, cit., 107 ss.
[24] A. Venturelli, Struttura e funzioni della remissione del debito, cit., 530.
[25] L.V. Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, 32 ss.
[26] A. Falzea, L’offerta reale e la liberazione del debitore, Milano, 2011, 40.
[27] Si esprime in tal senso Stanzione, La remissione, cit., 587 ss.
[28] Al fine di una ricostruzione esaustiva degli orientamenti sulla causa del negozio remissorio, cfr., Pugliatti, Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici, in Diritto Civile. Metodo. Teoria. Pratica, Milano, 1951, 94 ss.; P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento. Artt. 1230-1259, cit., 19 ss.; G. Romano, Interessi del debitore e adempimento, Napoli, 1995, 58 ss.; L. Solidoro Maurotti, La remissione del debito, in Trattato delle obbligazioni III. I modi di estinzione, diretto da L. Garofalo, M. Talamanca, Padova, 2008, 535-597, osserva che per conoscere la struttura che caratterizza la remissione, appare necessario individuare l’assetto degli interessi predisposti dalle parti. Sul punto, v. anche Rossi, La remissione del debito, cit., 11.
[29] R. Crespolani, Rimessione di debito, in Enc. giur., XIV, II, Milano, 1906, 452, ritiene che la remissione configuri una donazione; inquadra la remissione come atto tipico di liberalità diverso dalla donazione, F. Recupero, Remissione del debito e donazione liberatoria nel quadro della liberalità giuridica, in Temi, 1955, 98 ss.; Lo Monaco, Delle obbligazioni e dei contratti in genere, vol. II, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Fiore, X, Delle obbligazioni, II, Napoli, 1890, 238 ss.
[30] Secondo un diverso indirizzo, la produzione di effetti liberali deriverebbe non dal perseguimento di interessi di natura non patrimoniali del creditore ma dalla finalità abdicativa. Sul punto cfr. L. Gatt, La liberalità, I, 427 ss., che sostiene che in questo caso «non si può parlare di atti (a titolo) di liberalità, ma più correttamente di atti liberali, la cui situazione effettuale tipica consiste in una liberalità». Per una disamina approfondita sul tema, v. O. Clarizia, La donazione «liberatoria», cit., 36 ss.
[31] Napoli, Il falso problema della causa della remissione del debito e il perfezionamento dell’estinzione dell’obbligazione, in questa Rivista, 2025, fasc. 2, 167 ss.
[32] F. Rossi, La remissione del debito, Artt. 1236-1240, cit., 19 ss.; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Le obbligazioni e i contratti, t. I, Obbligazioni in generale, Contratti in generale, 115 ss.; P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, Artt. 1230- 1259, cit., 170 ss.; O. Clarizia, La donazione «liberatoria», cit., 113 ss.; Palazzo, Gratuità e corrispettività indiretta, in Palazzo-Mazzarese, I contratti gratuiti, 33 ss.
[33] In tal senso, la remissione non potrebbe essere intesa come donazione liberatoria (o indiretta)) né, tantomeno, quale liberalità non donativa, poiché la liberalità, che può legittimamente configurarsi, non appare identificarsi con la causa negoziale. In tal senso, cfr. P. Perlingieri, Dei modi di estinzione, cit., 170; F. Recupero, Remissione del debito e donazione liberatoria nel quadro della liberalità giuridica, in Temi, 1955, 98 ss.
[34] O. Clarizia, La donazione «liberatoria», cit., 37. Tale interpretazione ha condotto gli studiosi ad assegnare all’istituto natura di atto gratuito non liberale.
[35] Al riguardo, una parte della dottrina, in chiave critica, ha osservato come l’ammissibilità di una remissione a carattere oneroso comporterebbe una radicale trasformazione dello schema normativo dell’istituto e l’identificazione del medesimo con altre fattispecie tipiche, come ad esempio la compensazione o la transazione, ove rileva la vicenda di corrispettività, o ancora con la datio in solutum. Sul punto, cfr. S. Pugliatti, Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici, in Diritto Civile. Metodo. Teoria. Pratica, Milano, 1951, 94 ss.; Interessanti spunti di riflessione si traggono da un orientamento che ha aperto nuovi scenari in tema di causa della remissione nel panorama dottrinale. Alcuni studiosi hanno ricondotto la remissione alle figure causalmente astratte o a causa generica, ove il negozio giuridico remissorio si configurerebbe quale negozio astratto, ove l’elemento centrale sarebbe rappresentato dalla dichiarazione di volontà del creditore sic et simpliciter, sicché nella fattispecie non rileverebbe tanto l’aspetto causale, quanto l’effetto estintivo del rapporto obbligatorio. Sul punto, cfr. R. Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm. c.c., II ed., Torino, 1966, 312; sulla teoria della remissione quale negozio astratto, v. V. Scalisi, voce Negozio astrato, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 552 ss.
[36] Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1983, n. 5260, nella quale si legge che “La remissione del debito – la quale, oltre che parziale, ben può essere condizionata – costituisce un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell’assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore, ai sensi dell’art. 1236 cod. civ. una volta manifestato l’intento abdicativo al debitore, il quale soltanto può paralizzare l’efficacia di tale negozio, ovvero determinarne la risoluzione per l’avverarsi di una condicio iuris, mediante la tempestiva opposizione prevista dall’ultima parte della norma citata”. Nello stesso senso, Cass. 7 maggio 2007, n. 10293; Cass. 5 agosto 1983, n. 5260 «La remissione del debito si caratterizza per la neutralità quoad causam, avendo essa una causa integrabile volta a volta in concreto, onde essa potrebbe essere operata, ad esempio, a titolo oneroso o gratuito, cosicché la sua funzione pratica è da individuare da parte del giudice del merito, con accertamento ad esso riservato».
[37] Sul tema cfr. N. Zorzi, Causa tipica e causa atipica, in F. Galgano, Il contratto, Milano, 2020, 142 ss.
[38] In tal senso, P. Perlingieri, Dei modi di estinzione, cit., 175 ss., il quale osserva che la semplicità e la linearità dell’istituto delineato nell’art. 1236 cod. civ., rivela l’inadeguatezza delle ricostruzioni che vogliono attribuire alla remissione effetti diversi e ulteriori dalla mera estinzione.
[39] R. Miccio, Delle obbligazioni in generale, Artt. 1173-1320 c.c., in Comm. cod. civ., III ed., Torino, 1984, 147, che sostiene che la remissione «è un negozio strumentale e astratto, in quanto determinato da motivi ad esso estranei».
[40] Per una compiuta analisi sul negozio astratto, cfr. V. Scalisi, Negozio astratto, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 52 ss.
[41] Cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2006, n. 16125 “La remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un’espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito”. n dottrina, cfr. Cfr. N. Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in AA.VV., Trattato dir. civ., diretto da P. Rescigno, Torino, 1984, 292 ss.; G. Giacobbe-M.L. Guida, Remissione del debito (diritto vigente), cit., 785 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L’obbligazione, cit., 473, in cui fa riferimento alla ipotesi di restituzione del documento del credito; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, 11, Padova, 1990, 90 ss.
[42] La necessità di una manifestazione inequivoca di volontà remissoria, da valutare con particolare rigore, è stata più volte affermata in sede di legittimità (Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. 18 maggio 2006, n. 11749; Cass. 7 giugno 2000, n. 7717; Cass. 7 aprile 1999, n. 3333; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12765; Cass. 10 giugno 1994, n. 5646; Cass. 27 giugno 1991 n. 7215; 18 giugno 1990 n. 6116; 12 giugno 1987 n. 5148, cfr. Cass. 20 giugno 2017, n. 15313; Cass. 29 maggio 2015, n. 11179; Cass. 2 luglio 2010, n. 15737; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15180.
[43] F. Piraino, La protratta inerzia nell’esigere il credito tra remissione tacita, verwirkung e divieto di abuso del diritto, in Europa e Diritto Privato, 2022, fasc. 1, 204 ss.; C. Cicero, Sui presupposti della rimessione tacita del credito sociale non appostato nel bilancio di liquidazione, in Rivista del Notariato, 2022, fasc. 1, 80 ss.
[44] Quale atto abdicativo di natura negoziale, la remissione del debito anzitutto «esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito; peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito». Al riguardo, cfr. Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12765; Cass., 9 novembre 2020, n. 32656. In dottrina, Giacobbe-Guida, voce Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 786 ss.
[45] F. Rossi, Mancata iscrizione di un credito litigioso nel bilancio societario e remissione del debito (nota a Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2021, n. 1724), in Giur. it., 2022, 336 ss.
[46] Cass., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071, in Foro it., 2013, I, 2212, con nota di A. Nigro, Cancellazione ed estinzione delle società: una parola definitiva dalle Sezioni Unite. In dottrina, E. Capobianco, «Morte» della società e sorte dei rapporti attivi e passivi, in Dir. succ. fam., 2015, 5 ss.
[47] Al riguardo, il primo spunto viene dalla sentenza Cass. 16 luglio 2010, n. 16758, la quale riguardava propriamente non il tema delle sopravvivenze (beni o diritti preesistenti alla liquidazione, quali residui attivi non liquidati e trascurati) o delle sopravvenienze attive (perché non se ne conosceva l’esistenza), ma la mera “pretesa giudiziaria volta... a far accertare la simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte”; e dove si era concluso che, se la società sarebbe stata legittimata all’esercizio di una simile azione, essa non l’aveva però mai intrapresa: e, “con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro (decisione che i controricorrenti sottolineano essere stata presa a suo tempo da tutti i soci all’unanimità), ha evidentemente scelto di non farlo”. Con la conclusione che tale pregresso comportamento dimostra come la società abbia scelto di rinunciare proprio ad esperire l’azione.
[48] Tale soluzione, oltre a sollevare una serie di problemi applicativi – in primis, come distinguere tra mere pretese e crediti incerti e illiquidi ed altri crediti o pretese – manifesta una dubbia ragionevolezza in sé. Intuitivamente, infatti, sembra proprio la non iscrizione delle pretese iscrivibili ad esprimere con maggiore probabilità una qualche volontà abdicativa. In tal senso, v. Pepe, Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese, in Riv. dir. trib., 2016, I, 76; A. Zorzi, L’estinzione delle società di capitali: la sorte delle “mere pretese” e “crediti illiquidi”, in Giur. comm., 2015, II, 260 ss. Speranzin, Estinzione delle società nella recente giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 2/2021, 376 ss. Guerrieri, Cancellazione della società, rinuncia alle attività e sopravvenienze attive, in Giur. comm., 2018, I, 611 ss. difficoltà di distinguere, sul piano concreto, tra mere pretese e diritti di credito non liquidi, da una parte, e diritti di credito certi e liquidi, dall’altra. Distinzione che, in astratto, può apparire chiara e netta, ma che sul piano applicativo può non sempre risultare agevole da definire.
[49] Cass., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27894.
[50] Cass. 22 maggio 2020, n. 9464. Nello stesso senso, Cass. 14 dicembre 2020, n. 28439 «i crediti di una società estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, essendo a tal fine necessario un rigoroso esame del caso concreto volto a verificare le ragioni della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione o, quantomeno, l’effettiva conoscenza della sussistenza del credito in capo al liquidatore». Più recente cfr. Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 7863 del 17 marzo 2023 «La remissione del debito richiede una volontà abdicativa inequivoca del creditore e non può desumersi dalla mera omissione del credito nel bilancio finale di liquidazione, salvo che tale omissione sia accompagnata da ulteriori circostanze che escludano ogni altra giustificazione razionale diversa dalla volontà di rinunciare al credito». In dottrina, cfr. D’Amico, Buona fede ed estinzione parziale del diritto di credito, cit., 1166 ss.
[51] Cass. civ., sez. III, n. 28439 del 14 dicembre 2020; Cass. civ., sez. VI, n. 36535 del 14 dicembre 2022.
[52] Cfr. Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3657, ove si legge che “L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, la quale aveva ritenuto che l’amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell’incarico e anche nell’anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento”.
[53] In questi termini si è espressa la Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24139 “è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito”; nello stesso senso, cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n. 24139: “Perché la rinuncia sia individuabile in un “comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati” occorre “che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto”; Cass. n. 2739/2018; Cass. 13 gennaio 2009, n. 460. “il silenzio e la mera tolleranza non possono essere interpretati come manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, potendo piuttosto essere ispirati da benevolenza”. Cfr. Cass. 9 novembre 2021, n. 32656.
[54] Cass., Cass. 26 gennaio 202, n. 1724: «il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d’una volontà abdicativa o rinunciataria d’un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile […] Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito. Questo potrà verificarsi nel momento in cui il liquidatore, che non abbia agito per il recupero del credito, abbia operato una valutazione di convenienza in termini di realizzo, rinunziando ad intraprendere azioni di dubbio esito e ritenendo più conveniente procedere alla cancellazione» (Cass. 14 dicembre 2020, n. 28439).
[55] Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169 e 21 dicembre 1998, n. 12765; Cass. 10 giugno 1994, n. 5646; Cass. 6 gennaio 1982, n. 4
[56] Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2025, n. 19750.
[57] Cass. civ., sez. I, n. 9464 del 22 maggio 2020; Cass. civ., sez. II, n. 13534 del 18 maggio 2021.
[58] F. Rossi, Mancata iscrizione di un credito litigioso nel bilancio societario e remissione del debito, cit., 336 ss.
[59] cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464 in tema di cancellazione di ufficio, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., che l’estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un’azione promossa ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., sez. VI, 31 dicembre 2020, n. 30075). Pronunce più recenti, hanno invece specificato le conseguenze dell’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, distinguendo tra obbligazioni inadempiute e i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, e le mere pretese, necessitanti di accertamento giudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex-soci non sono legittimati a farli valere in giudizio (cfr. Cass., sez. II, 9 agosto 2023, n. 24246; Cass., sez. III, 29 aprile 2024, n. 11411
[60] Cass. civ., 22 febbraio 1995, n. 2021. In dottrina, v. Tilocca, Remissione del debito, cit., 402; C.M. Bianca, L’obbligazione, cit., 461 s. Cfr. anche Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, cit., 250 ss.; S. Romano, Sulla remissione del debito, in Econ. cred., 1970, 567 s.; L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Giuffrè, 1960, 71 ss.; Ferrari, Riflessioni in tema di rinuncia al credito e di remissione del debito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 10 ss.; Spangaro, La remissione del debito, in Le obbligazioni, I, Le obbligazioni in generale (1173-1320 c.c.), a cura di Franzoni, Torino, 2004, 481 ss.; Venturelli, Struttura e funzioni della remissione del debito, in Obbl. contr., 2012, 529 ss.; G. Benedetti, Struttura della remissione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 1303 ss.
[61] Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2025, n. 19750.
[62] Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2025, n. 19750 «L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».
[63] Cass., sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464, cit.
[64] La tesi è sostenuta da A. Falzea, L’offerta reale, cit., 7 ss.