L’indagine prende le mosse dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valorizzazione delle liberalità, il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso del de cuius non conta (tanto è che, appunto, viene sostenuto, ove si dia riserva, le donazioni di nuda proprietà, salvo il caso di premorienza del donante al terzo riservatario, dovrebbero essere considerate per il valore della proprietà piena). Tale orientamento si è lasciato così inquadrare, sul piano dogmatico, in una corrispondente teoria elaborata dalla dottrina ed ha segnato il punto di partenza dell’analisi, essendo sorto l’interrogativo se davvero sia questo il regime di rilievo previsto dall’ordinamento.
The investigation begins with the jurisprudential orientation according to which enjoyment of usufruct, prior to the death of the deceased, is not relevant (in fact, it is argued that, where a reservation is made, donations of bare ownership, except in the case of the donor predeceasing the third party entitled to the reservation, should be considered for the value of full ownership). This orientation has thus been dogmatically framed within a corresponding theory developed by the legal doctrine and has marked the starting point of the analysis, as the question has arisen as to whether this is truly the relevant regime envisaged by the legal system.
1. Introduzione - 2. Inquadramento del dibattito ed emersione delle teorie volte a negare la rilevanza del diritto di usufrutto goduto in vita dal beneficiario - 3. La prima tesi sull’irrilevanza del godimento dell’usufrutto in vita: applicazione della disciplina sui frutti dell’art. 745 cod. civ. Rilievi critici - 4. La seconda tesi sull’irrilevanza del godimento dell’usufrutto in vita: applicazione della disciplina sul valore delle donazioni ai sensi degli artt. 747 e 750 cod. civ. Rilievi critici - 5. Fondamento giuridico della rilevanza del godimento dell’usufrutto sia precedente sia successivo alla morte del de cuius: interpretazione sistematica degli artt. 556, 737, 747 e 750 cod. civ. e modalità di valorizzazione delle donazioni - 6. Conferme di ordine applicativo: bilanciamento della valorizzazione delle donazioni al loro oggetto - 7. Definizione del criterio per la valorizzazione delle donazioni: problema di individuazione e ricorso al regime giuridico disciplinato dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 181/1986 - 8. Applicazione del criterio, meglio dei criteri, alla valorizzazione delle donazioni: stima delle liberalità secondo la rilevanza del godimento intero dell’usufrutto - 9. Conclusioni e definizione del regime giuridico di valorizzazione delle donazioni - NOTE
Tra i temi, che si innestano, in presenza di donatum, nelle operazioni di riunione fittizia e di collazione, ve n’è uno che, a diverse riprese, è tornato all’attenzione della giurisprudenza del primo quarto di secolo. La mente va, in particolare, a casi in cui, che sia ai fini di un’azione di riduzione o di un’azione di divisione della comunione ereditaria, si è posto il problema, nella ricostruzione della massa, di quale valore attribuire ad atti donativi tali da interessare, per uno o altro verso, il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto: dunque, di due diritti che, nella loro sostanza, sono intrinsecamente correlati, rappresentando un frazionamento del diritto di proprietà.
L’ipotesi, sulla quale la giurisprudenza, considerata la maggiore frequenza della figura nella prassi, è stata così tirata in ballo, ha principalmente riguardato la fattispecie della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Da un lato, dunque, là dove si è trattato di decidere sul valore da attribuire alla donazione di nuda proprietà in caso di riserva di usufrutto concesso vita natural durante in favore del (solo) donante, la giurisprudenza, escludendo di ogni rilevanza il diritto di usufrutto goduto in vita dal donante, ha ragionato nel senso che “Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà” [1]. Dall’altro lato, quindi, là dove ad essere venuta in gioco è stata la donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto costituito congiuntamente in favore del donante e di un terzo, la giurisprudenza ha invece operato una distinzione nel senso di dire, ora attribuendo ora negando rilevanza al godimento del diritto di usufrutto da parte dei beneficiari, che “Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge [il terzo], vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cosiddetto usufrutto congiuntivo), se il coniuge [il terzo] sia morto prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione” [2].
Quel che traspare, già da queste pronunce, è la spinosità dell’argomento. La giurisprudenza, invero, dinanzi all’intreccio del diritto di nuda proprietà con quello di usufrutto, assume che, al fine di stabilire il valore della donazione di nuda proprietà al momento della morte del de cuius, il godimento del diritto di usufrutto in vita da parte del donante riservatario non conta, dovendosi invero associare la nuda proprietà al valore della piena proprietà consolidata; salvo poi, tuttavia, precisare che, se la riserva di usufrutto è di tipo congiuntivo e il donante riservatario premuore al riservatario terzo, allora la nuda proprietà va diversamente valorizzata come tale, da singolo diritto posto in raffronto al diritto di usufrutto, e non come proprietà piena.
Proprio da qui sorgono nondimeno dubbi. Guardando, invero, alla fattispecie analizzata dalla giurisprudenza, viene da chiedersi se sia davvero prospettabile che, nel caso di donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto, il donatario, per quanto abbia ricevuto in donazione la nuda proprietà e dunque un diritto “limitato” dal diritto di usufrutto altrui, debba essere comunque chiamato, in sede di riunione fittizia o di collazione, a imputare il diritto donato secondo il valore della proprietà piena, considerando, quindi, il diritto di usufrutto goduto dal beneficiario prima della morte privo di valore: altrimenti a dirsi, è davvero possibile sostenere che l’atto donativo di nuda proprietà risulta in sé da imputare giusto il valore proprio della nuda proprietà (e non, ex adverso, giusto il valore della proprietà piena) unicamente in caso di usufrutto congiuntivo e premorienza del donante al terzo riservatario? Di più. Quella esaminata dalla giurisprudenza è comunque soltanto una delle fattispecie profilabili, dato che, stante l’intersecarsi di nuda proprietà e usufrutto, si lasciano poi delineare anche le ipotesi di donazione di nuda proprietà senza riserva di usufrutto e di donazione di usufrutto: quali regole valgono al riguardo, le stesse o altre?
L’obiettivo del presente lavoro, di conseguenza, è indagare, lungo una prospettiva d’insieme, il trattamento successorio da applicare alle donazioni che abbiano ad oggetto, visto il reciproco connubio, il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto. Si tratta, infatti, di capire, dinanzi al quadro normativo disciplinato dal legislatore rispetto alla collazione e richiamato ex art. 556 cod. civ. rispetto alla riunione fittizia, in che modo queste donazioni si prestino ad essere valorizzate ai fini delle operazioni di rilievo, dovendosi, così, su tutto verificare, a fronte dei dubbi insorti rispetto alla giurisprudenza, la plausibilità o meno della veduta secondo cui al diritto di usufrutto, goduto in vita dal beneficiario e contrapposto al diritto di nuda proprietà, dovrebbe non essere riconosciuto valore.
L’analisi muove da un dato di fondo. Diritto di nuda proprietà e diritto di usufrutto sono diritti in rapporto di simmetria, l’un diritto estendendosi, a livello di contenuto, sino a dove si arresta l’altro e viceversa. È in tal senso che, allorquando occorre definire quale sia il valore di mercato da attribuire ai diritti in rilievo su un certo bene, il valore della nuda proprietà e il valore dell’usufrutto – come anche emerge dalle tabelle regolate in ambito fiscale per il computo dell’imposta di registro ex art. 48 del d.P.R. n. 131/1986 [3] – sono inversamente proporzionali: a fronte, ossia, di un diritto di usufrutto costituito vita natural durante, il valore dell’usufrutto tanto di più sale e quello della nuda proprietà tanto di più scende, quanto minore è l’età dell’usufruttario, posto che, al ridursi dell’età dell’usufruttuario, l’usufrutto acquisisce una maggiore durata e la nuda proprietà implica a contrario una maggiore compressione; a fronte, dunque, di un usufrutto costituito a termine, il discorso è speculare, posto che, quanto più lunga è la durata determinata dell’usufrutto, tanto di più l’usufrutto, per la maggiore durata, sale di valore e tanto di più, parimenti, la nuda proprietà, per la maggiore compressione, ne diminuisce [4].
Dinanzi a queste considerazioni di base, viene allora da domandarsi per quale ragione la giurisprudenza, là dove bisogna, rispetto al donatum, individuare il valore di donazioni che coinvolgono la nuda proprietà e l’usufrutto, giunga a reputare che l’usufrutto, che sia stato goduto nel periodo anteriore all’apertura della successione, non è suscettibile di avere alcun valore. Invero, se si tiene conto che il diritto di usufrutto, posta la sua essenza, è un diritto soggettivo dotato di valore di mercato, la veduta della giurisprudenza suscita perplessità, posto che si intende escludere incidenza di valore ad un diritto, l’usufrutto, che viceversa valore di mercato possiede.
La genesi, così, della posizione della giurisprudenza, a coglierne il fondamento, si lascia inquadrare in un dibattito dottrinario esistente in tema. Tale dibattito, che affonda le radici già nella seconda metà dell’Ottocento [5] e si è dunque riproposto dopo l’entrata in vigore del codice civile, proprio verte su quale sia la disciplina con cui, relativamente a donazioni aventi ad oggetto il diritto di nuda proprietà o il diritto di usufrutto, debba essere considerato, in sede di riunione fittizia o di collazione, il godimento del diritto di usufrutto [6].
Se, cioè, il legislatore, attraverso gli artt. 556 e 747-750 cod. civ., stabilisce che, a profilare la consistenza del donatum, sono le donazioni disposte dal de cuius secondo il valore che i beni donati hanno al momento di apertura della successione, discussa viene, al proposito, quale sia la rilevanza che il godimento del diritto di usufrutto assume.
È, dunque, dall’ambito di questo dibattere che ha preso origine la veduta, fatta propria dalla giurisprudenza, in forza della quale il godimento del diritto di usufrutto, che sia intervenuto precedentemente alla morte del de cuius, non conta. Ad essersi formata, infatti, è una teoria – in realtà divisa in due correnti di pensiero – secondo cui, ove è da stabilire, riguardo al donatum, il valore di donazioni di usufrutto o di nuda proprietà, al godimento dell’usufrutto anteriore al decesso del de cuius, ovvero del donante, non è da riconoscere valore. In altre parole: se si tratta di donazioni di usufrutto, il donatario deve computare il valore dell’usufrutto soltanto per il periodo di godimento successivo alla morte del donante (il de cuius), non dovendo, viceversa, considerare valore per il periodo anteriore; se si tratta, invece, di donazioni di nuda proprietà, il donatario deve computare il valore della nuda proprietà attribuendo valenza al godimento del diritto di usufrutto da parte del beneficiario solo per il periodo successivo alla morte del donante (il de cuius), sino al punto che, ove il diritto di usufrutto si estingue alla morte del donante poiché esso ne era riservatario e sopravviene così il consolidamento della piena proprietà in favore del donatario, allora il valore della nuda proprietà proprio è da considerare pari a quello della proprietà piena [7].
Una prima corrente di pensiero invoca, a base del ragionamento, l’art. 745 cod. civ. Al fine, ossia, di giustificare il concetto per cui il godimento dell’usufrutto in vita da parte del beneficiario non è destinato ad assumere rilevanza successoria, il riferimento va alla disciplina prescritta dalla norma rispetto ai frutti e, quindi, alla regola per la quale i frutti relativi ai beni donati sono dovuti soltanto “dal giorno in cui si è aperta la successione” [8].
Muovendo da questa prospettiva, viene sostenuto, l’art. 745 esprime il “concetto … che quanto” dei frutti “ha formato oggetto di godimento prima della morte del donante non deve essere conferito, e che debba invece conferirsi il valore capitale che rimanga nelle mani … dopo l’apertura della successione” [9]. Là dove, dunque, in ambito di riunione fittizia o di collazione, occorre definire il valore di donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, la chiave di lettura, attraverso cui cogliere l’incidenza del godimento dell’usufrutto, è ricondotta sotto il regime della norma [10].
Così, ad applicare la disciplina dell’art. 745, segue il corollario che il godimento del diritto di usufrutto, in tanto rileva per individuare il valore delle liberalità, in quanto sia posteriore alla morte del de cuius. Come, invero, è proprio della disciplina dei frutti, il decesso del de cuius profila il criterio di valenza giuridica: quanto si è goduto prima del decesso non conta nulla, e dunque il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso non ha in radice valore [11]; viceversa, a contare è il solo godimento successivo al decesso, e dunque è il solo godimento dell’usufrutto dopo il decesso, sempre che sia sussistente, a dover essere preso in considerazione per stabilire il valore, rispetto al donatum, degli atti donativi di nuda proprietà o di usufrutto [12].
La tesi, a ben vedere, si sviluppa lungo un itinerario argomentativo lineare. Essa, nondimeno, sembra generare perplessità, aprendosi a critiche che si articolano su un duplice piano.
Anzitutto, a ragionare da un punto di vista giuridico, desta dubbio il fondamento normativo della tesi, atteso che, rispetto al godimento dell’usufrutto, non pare possibile invocare l’applicazione dell’art. 745 [13]. Se, invero, la norma prescrive un regime che riguarda, in via oggettiva, i frutti prodotti dai beni facenti parte del donatum, la fattispecie non si presta ad annoverare dentro di sé il diritto di usufrutto, che, in quanto tale, non è un frutto ma un autonomo diritto soggettivo (alias, un dato bene fruttifero) [14].
“Tale impostazione”, più in particolare, “equivoca tra ciò che è frutto del cespite oggetto di liberalità e il cespite fruttifero stesso” [15]. L’art. 745, là dove interessa i frutti, così fissa, inquadrandosi di ambito, il regime giuridico con cui devono essere trattati iure successionis, secondo la relativa essenza di accessori [16], i singoli frutti rivenienti dai beni oggetto di liberalità. La norma, allora, giusto il suo ambito, non è di conseguenza applicabile allorquando a venire in gioco è il diritto di usufrutto ex se: il diritto di usufrutto ha difatti la sostanza di un individuo diritto soggettivo e quindi configura un diritto che, profilandosi alla stregua di un determinato bene fruttifero, così si pone al di fuori del campo di applicazione tipico dell’art. 745 (essendo inteso, a proposito, che il diritto di usufrutto, appunto per la sua essenza di autonomo diritto, non può essere identificato con la mera sommatoria dei frutti ritraibili dal bene) [17].
Né, del resto, affrontando il discorso da un diverso angolo di analisi, sarebbe concepibile supporre che l’art. 745, con l’avere di mira la disciplina dei frutti dei beni donati, poi metta comunque capo ad un principio in grado di estendersi, a ritroso, alla “ipotesi diversa” del “bene fruttifero oggetto propriamente di donazione” [18], sì da includere, ai nostri fini, anche il diritto di usufrutto. Ciò, invero, implicherebbe un’inversione di significato della disciplina positiva: l’art. 745 designa infatti una norma che, nel sistema legislativo, non vale a individuare quali siano i beni da ricondurre nel donatum, ma viceversa presuppone che questi beni siano stati già individuati ai sensi delle norme rilevanti, regolando, dunque, come posterius logico, la sorte dei frutti dei beni medesimi. Perciò, ipotizzare che il trattamento giuridico successorio da applicare ai beni fruttiferi, ovvero al diritto di usufrutto, passi per via di un’estensione di principio dell’art. 745 non risulta prospettabile, perché tanto vorrebbe dire attribuire all’art. 745 un significato che, a livello sistematico, non è riconducibile alla norma [19].
Già sotto l’aspetto giuridico, pertanto, ad emergere è un elemento controverso della tesi. L’assunto, difatti, secondo cui, riguardo alla valorizzazione del donatum, il godimento dell’usufrutto rileverebbe soltanto per il periodo successivo alla morte del de cuius, sembra poggiare su un fondamento obiettabile, atteso che l’art. 745, da norma che è invocata per giustificare tale veduta, non parrebbe a contrario idonea a sorreggerla.
Al primo ordine di critiche ne segue un altro, che, questa volta, è di carattere pratico. In brevi parole, la tesi, ove se ne analizzino i corollari concreti, sembra aprire le donazioni, vuoi di nuda proprietà vuoi di usufrutto, a risvolti di disciplina sbilanciati, sorgendo allora l’interrogativo se sia davvero questo sia il regimo giuridico previsto dal legislatore per la valutazione delle liberalità [20].
Si pensi ai seguenti tre esempi. Esempio I) Tizio, proprietario di due immobili, dona in pari data al figlio Caio la piena proprietà di un immobile e al figlio Sempronio la nuda proprietà dell’altro immobile, riservandone, qui, l’usufrutto vita natural durante in suo favore. Ove si applichi la tesi al caso, una volta sopraggiunta la morte del padre Tizio, il figlio Caio, da beneficiario della donazione di piena proprietà, sarebbe chiamato ad imputare la donazione secondo il valore della piena proprietà donata e altrettanto dovrebbe fare, parimenti, senza distinzioni, anche il figlio Sempronio, posto che egli, seppur abbia beneficiato, a differenza del fratello, di una donazione di nuda proprietà, poi non potrebbe tuttavia attribuire alcuna incidenza di valore al diritto di usufrutto goduto dal padre riservatario prima della morte, sì da dover, perciò, imputare la donazione di nuda proprietà giusto il valore della piena proprietà venutasi a consolidare. Orbene, un simile approdo di disciplina sembra privo di equilibrio: la liberalità di Sempronio, a seguire la tesi, risulta infatti equiparata in tutto e per tutto a quella di Caio, quando, invece, essa, al contrario, se ne distingue, avendo Sempronio beneficiato di una donazione, quella di nuda proprietà, che, dotata di minor contenuto, non ha avuto ad oggetto la proprietà piena e non gli ha quindi consentito, diversamente da Caio, di godere del bene durante la vita del padre Tizio. Esempio II) A, proprietario di un immobile, concede in donazione nel medesimo giorno al figlio B la nuda proprietà dell’immobile e al figlio C l’usufrutto a vita del bene stesso. Ragionando al riguardo secondo i crismi della tesi, là dove intervenga il decesso del padre A, il godimento dell’usufrutto da parte del figlio C nel periodo antecedente al decesso del padre dovrebbe essere considerato senza valore, tanto è che i figli B e C, dunque, sarebbero tenuti a valorizzare le donazioni di nuda proprietà e di usufrutto, rispettivamente ricevute, riconoscendo ‘peso’ al godimento dell’usufrutto ad opera di C soltanto per il periodo posteriore al decesso. Nondimeno, di nuovo, questo esito di disciplina sembra sproporzionato: se, difatti, le donazioni disposte dal padre in favore dei figli B e C hanno implicato che l’usufruttuario C, al cospetto del nudo proprietario B, ha potuto godere dell’immobile sin dalla data della donazione, pare allora risultare incongrua la conclusione, alla quale si perviene attraverso la tesi, tale per cui, ciononostante, le donazioni, secondo un vantaggio per l’un figlio (C) e un correlativo svantaggio per l’altro (B), dovrebbero essere viceversa valorizzate assumendo che il godimento dell’usufrutto, donato al figlio C e insistente sulla nuda proprietà del figlio B, abbia rilievo solo per la fase successiva alla morte del padre A e non anche, invece, per la fase anteriore. Esempio III) Alfa, proprietario di due appartamenti, dapprima dona a Beta, in data 30 gennaio 2010, l’usufrutto di un appartamento per la durata di 30 anni e successivamente dona a Gamma, in data 30 gennaio 2020, l’usufrutto dell’altro appartamento per la pari durata di 30 anni, sino poi a decedere il 30 gennaio 2025. Facendo qui applicazione della tesi, Beta e Gamma, dinanzi alla morte occorsa di Alfa, dovrebbero essere portati a valutare le donazioni di usufrutto, ad essi concesse, escludendo di rilievo il godimento dell’usufrutto di cui hanno beneficiato fino alla morte del de cuius, di modo che, per l’effetto, secondo una divergenza, Beta dovrebbe computare la donazione riconoscendovi il valore corrispondente ai 15 anni di usufrutto ancora da godere, mentre Gamma, dal suo lato, dovrebbe procedere attribuendo alla donazione il valore della liberalità proprio dei 25 anni di usufrutto residui ancora spettanti. Orbene, ad affiorare, ex novo, per via della tesi, sembra così una soluzione di disciplina segnata da discrasia: da un lato, invero, le donazioni di usufrutto rivolte a Beta e Gamma sono fra loro analoghe, avendo entrambe ad oggetto la concessione di un diritto di usufrutto trentennale, e dunque appare discordante che liberalità di uguale contenuto possano ex adverso incorrere in una diversità di valorizzazione; dall’altro lato, in ogni caso, sia Beta sia Gamma hanno comunque goduto dell’usufrutto a loro donato già prima della morte di Alfa, e quindi torna altresì discordante che essi abbiano titolo di valorizzare le donazioni medesime come se il godimento anteriore al decesso non abbia fatto parte delle donazioni ricevute.
L’impressione, perciò, che si desume dagli esempi svolti, è che la tesi, esponendosi ad un ulteriore nodo di difficoltà, rischia di dare luogo a ricadute applicative non del tutto calibrate: ipotesi diverse sarebbero oggetto di trattamenti analoghi (esempio I) e ipotesi analoghe sarebbero oggetto di trattamenti diversi (esempio III), emergendo quindi che alle donazioni sarebbe da riconoscere un valore non allineato al contenuto delle liberalità (esempi I-II-III) [21]. Ragion per la quale, di conseguenza, appare necessario capire, da un punto di vista normativo, se l’ordinamento realmente stabilisca come regola che il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso del de cuius sia irrilevante.
Dalle critiche sulla prima tesi è sorta una seconda corrente di pensiero. Quest’altra lettura, dove pure rifluisce il filone di giurisprudenza evocato a base della nostra indagine, nel far propri i dubbi derivanti dal richiamo all’art. 745, ha delineato un diverso percorso argomentativo, tale comunque da giungere alla conclusione che, a termini della disciplina legislativa, il godimento dell’usufrutto precedente al decesso del de cuius non assume valenza [22].
A base del ragionamento viene qui invocata la norma, disposta dagli artt. 747 e 750 cod. civ. in ambito di collazione e dunque applicabile, per via dell’art. 556, alla riunione fittizia, secondo la quale le donazioni entrano a far parte del donatum giusto il valore che i beni donati hanno “al tempo della aperta successione” [23]. Se, dunque, si dice, il legislatore demanda di valutare le donazioni alla data di apertura della successione, allora le donazioni, che abbiano ad oggetto il diritto di nuda proprietà o il diritto di usufrutto, si prestano ad essere valutate dando rilevanza all’usufrutto nei limiti in cui l’usufrutto debba ancora essere goduto dopo la morte del de cuius: “l’usufrutto … va conferito solo se, e nella misura in cui, sopravvive al tempo dell’apertura della successione” [24].
Più precisamente, a coniugare la norma con il caso di specie, l’assunto è che il valore, che le liberalità di nuda proprietà o di usufrutto sono in grado di esprimere al momento dell’apertura della successione, dipende dalla perdurante esistenza dell’usufrutto ovvero dalla perdurante possibilità di godere del diritto stesso: mentre, dunque, l’usufrutto che sia stato goduto in data anteriore al decesso non conta, perché il godimento anteriore del diritto non ha più valore al momento di apertura della successione, ex adverso a contare è il solo godimento dell’usufrutto successivo, posto che è soltanto il godimento del diritto posteriore al decesso ad avere (diremmo, conservare) valore là dove la successione si apre [25]. Tradotto in altre parole, che si tratti di nuda proprietà o di usufrutto, le donazioni sono da imputare ragionandosi nel senso che il godimento dell’usufrutto, intervenuto in data anteriore alla morte del de cuius, non ha valore alcuno: il diritto, di nuda proprietà o di usufrutto, donato deve “esser conferito non per il valore capitale che aveva al momento della donazione, ma per quello che ha al momento dell’aperta successione, sì che” nessun valore è da computare per l’usufrutto “se esso è estinto” [26].
Ne discendono i corollari propri della linea di analisi [27]: se la donazione è di usufrutto, la liberalità va valutata secondo il valore corrispondente al godimento dell’usufrutto per il periodo successivo alla morte del de cuius [28]; se la donazione è di nuda proprietà, la liberalità va valutata secondo il valore che il diritto incarna di contraltare a quanto perdura il godimento dell’usufrutto sul bene per il periodo post mortem, fermo che, ove l’usufrutto si estingue con la morte del donante riservatario, allora il valore del diritto coincide, per consolidamento, con quello della proprietà piena [29].
La tesi, ove si sottoponga a disamina critica, affonda le radici su un presupposto condivisibile, atteso che essa, stanti le perplessità affiorate sulla prima veduta, tenta di ricostruire il quadro di disciplina ‘al di fuori’ dell’art. 745. Tuttavia, la lettura, quando poi perviene a raggiungere il medesimo approdo, sembra esporsi a rilievi di obiezione, apparendo dubbio, di nuovo, il fondamento giuridico della teoria.
La tesi, invero, in tanto esclude che il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso abbia valore, in quanto invoca l’applicazione della norma prescritta dagli artt. 747 e 750, ragionando così nel senso che, ai sensi della norma, il valore delle donazioni in esame possa essere espresso, al momento di apertura della successione, esclusivamente tenuto conto del godimento dell’usufrutto successivo. Ebbene, proprio qui si annida il dubbio: se è certo, difatti, che questa norma valga a fissare la regola deputata a regolare la valorizzazione delle donazioni ai fini di collazione e riunione fittizia, sembra tuttavia da escludere, viceversa, che la medesima norma valga altresì, prima ancora, a determinare quali siano, giusto il relativo oggetto, le donazioni da inserire nel donatum [30].
Più precisamente, la norma disciplina una ‘regola di valore’, il cui scopo è garantire che le donazioni, secondo quello che è il loro oggetto, siano imputate in ragione del valore che possiedono allorquando la successione si apre. A tener conto, infatti, che i beni donati, nel corso del tempo (dunque, dopo la data della donazione), possono subire variazioni di valore in aumento o in diminuzione (si pensi, come esempio di scuola, alle oscillazioni del valore di mercato di un appartamento), il legislatore impone che il valore da prendere in considerazione sia quello esistente alla morte del de cuius [31].
Ciò non significa, tuttavia, che la norma medesima sia anche deputata, in via di priorità, a definire, nell’essenza, l’ambito oggettivo delle donazioni. Le donazioni, infatti, che sono da ricondurre nel donatum, hanno un determinato oggetto ed è quindi rispetto a tale oggetto, come profilato dai rispettivi lineamenti, che la norma si presta a entrare in gioco. Altrimenti a dirsi, gli artt. 747 e 750 danno per presupposto che siano state identificate le donazioni da inserire nel donatum e, dunque, stabiliscono, alla luce del tenore oggettivo di esse, quale sia la regola per la valorizzazione delle liberalità: questi articoli, riprendendo le parole di classica dottrina, “hanno riferimento al prezzo della cosa, non all’entità del diritto da conferire” [32].
È sotto questo versante, dunque, che emerge l’aspetto problematico della tesi. Là dove, difatti, si assume che, riguardo alle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, gli artt. 747 e 750 richiedono di valorizzare le liberalità attribuendo rilevanza al solo godimento dell’usufrutto successivo alla morte de cuius, tanto sembra comportare, in sostanza, che alla norma è attribuita una ‘portata’ che non le è propria: ovvero, di individuare e restringere l’oggetto delle donazioni.
Le donazioni, si vuol intendere, di nuda proprietà e di usufrutto hanno un loro oggetto, che si configura, in quanto tale, di ambito, senza distinguere tra periodo precedente o successivo alla morte del de cuius, in rapporto al godimento per intero dell’usufrutto: le donazioni di usufrutto hanno così ad oggetto il godimento dell’usufrutto per l’intero periodo di durata del diritto donato, mentre le donazioni di nuda proprietà hanno ad oggetto il diritto di nuda proprietà quale si profila in correlazione all’intera durata del godimento dell’usufrutto (da parte del beneficiario) sul bene [33].
Sostenere, allora, che le donazioni in questione devono essere valorizzate, ai sensi degli artt. 747 e 750, non considerando il godimento dell’usufrutto anteriore, equivale di fatto a sostenere, come non risulta consentito dalla norma, di ridurre di oggetto le donazioni medesime. Altro è dire che il valore delle donazioni deve essere stabilito al momento di apertura della successione, altro è invece dire che le donazioni sono da valutare escludendo di rilievo il godimento dell’usufrutto precedente al decesso: il primo passaggio è conforme alla norma, perché il valore del diritto, di nuda proprietà o di usufrutto, donato deve essere stimato, in aderenza al suo oggetto, secondo il valore aggiornato alla data di apertura della successione; il secondo passaggio viceversa non lo è, posto che, ove si escluda di impatto il godimento dell’usufrutto anteriore, ciò significa comprimere l’oggetto delle donazioni e, così, considerarle di una consistenza più circoscritta, come se, dunque, le donazioni siano state disposte per un oggetto diverso da quello che le caratterizza, ovverosia senza l’incidenza del godimento precedente dell’usufrutto che ne ha fatto a contrario parte [34].
Se ne desume, pertanto, che la tesi, al pari di quanto era emerso rispetto alla prima lettura, cade in obiezione dal punto di vista giuridico. La linea ricostruttiva, là dove incentra sul richiamo agli artt. 747 e 750 l’assunto che il godimento dell’usufrutto in vita non ha valore, è infatti suscettibile di considerazioni critiche, non sembrando, quindi, che nemmeno per questa via sia legittimo riconoscere fondamento positivo alla veduta.
Rimangono poi ferme, in più, le perplessità di ordine pratico. Se, rispetto alla prima lettura, avevamo osservato che, a muovere dalla prospettiva dell’irrilevanza del godimento dell’usufrutto in vita, discendevano, a livello applicativo, ricadute di disciplina non perfettamente bilanciate, analoga critica vale allora parimenti per la tesi: posto, difatti, che la tesi sempre si muove sul piano della non valenza del godimento dell’usufrutto in vita, senza, in tal senso, riuscire a mettere capo alle difficoltà di fondamento giuridico della teoria, allora le stesse obiezioni si ripropongono pure a proposito, evidenziando, dunque, un ulteriore aspetto di dubbio della tesi [35].
La teoria, che pretende di negare rilevanza al godimento dell’usufrutto antecedente alla morte de cuius, non è sembrata in grado, tanto nella prima tesi quanto nella seconda tesi, di giustificare la ricostruzione della veduta. Al fine, dunque, di sciogliere gli interrogativi posti al centro del presente lavoro, occorre appurare, posti i nodi problematici affiorati, quale sia, sotto il profilo giuridico, la disciplina con la quale il legislatore regola, rispetto a riunione fittizia e collazione, la valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto.
L’indagine deve essere di carattere analitico [36]. L’itinerario di ragionamento, in particolare, esige di muovere da una disamina del quadro normativo, dovendosi, a ben vedere, l’analisi svolgere lungo un duplice passaggio logico: dapprima, è da capire in che modo le donazioni de quo si prestano a rilevare ed essere valutate, secondo il loro oggetto, dentro il donatum; quindi, è da capire mediante quale criterio sia da determinare il valore delle donazioni medesime. Solo una volta svolti questi passaggi, sarà dunque possibile cogliere il regime giuridico che l’ordinamento designa per la valorizzazione di tali liberalità.
Iniziando dal primo versante, la mente va anzitutto agli artt. 556 e 737 cod. civ.: dunque, alle norme che definiscono, a livello di fattispecie, quali sono le liberalità che, giusta la rispettiva consistenza, sono destinate ad entrare a far parte del donatum [37]. Queste norme, sia rispetto alla riunione fittizia sia rispetto alla collazione, aprono così spazio, come regola generale [38], alla rilevanza in quanto tale delle donazioni, dirette o indirette (quest’ultime, anche ex art. 809 cod. civ.) che siano: le donazioni, quali atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius, devono essere considerate, in aderenza al proprio oggetto, da elementi che compongono il donatum [39].
A dover essere comprese, quindi, nel donatum, per quanto è di nostro interesse, risultano anche le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto. Codeste donazioni – in mancanza di disposizioni di segno contrario (tale non potendo essere considerata, per le ragioni spiegate, l’art. 745 cod. civ.) – ricadono, al pari delle altre liberalità, sotto l’alveo applicativo degli artt. 556 e 737: esse, perciò, in linea con il relativo oggetto, come coincidente con il diritto di nuda proprietà o di usufrutto donato, valgono ad essere incluse, rientrandovi, dentro i confini del donatum.
Agli artt. 556 e 737, dunque, poi si sovrappongono, su un ulteriore piano, gli artt. 747 e 750, richiamati per rinvio dallo stesso art. 556. Se, così, gli artt. 556 e 737 definiscono e individuano, nella sostanza, le donazioni che conformano il donatum, gli artt. 747 e 750, dal loro canto, muovendo da questa base, prescrivono la modalità di valorizzazione delle donazioni [40].
Fermo, cioè, quello che è l’oggetto delle donazioni, trattandosi questo di un profilo che è da ricondurre alla sfera operativa degli artt. 556 e 737, gli artt. 747 e 750 entrano in gioco, da un punto di vista sistematico, subito dopo, stabilendo, quindi, che le donazioni, in quanto facenti parte del donatum, sono da valutare, ai fini della riunione fittizia e della collazione, secondo il valore che possiedono al momento di apertura della successione [41].
A calare, pertanto, il discorso sulle donazioni in esame, le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, una volta ricondotte nel donatum, così si aprono, ove ne è da eseguire la valutazione, al regime degli artt. 747 e 750. Alle donazioni, dunque, giuste le norme, va riconosciuto il valore che le liberalità, nella propria fisionomia, rivestono alla morte del de cuius: valore, questo, che deve rispecchiare l’oggetto delle donazioni, appunto perché le liberalità entrano nel donatum, ex artt. 556 e 737, sulla base di quella che è la loro consistenza oggettiva; valore, il medesimo, che si presta ad esprimere il valore aggiornato delle liberalità, posto che, tra il “tempo delle donazioni” e il “tempo dell’apertura della successione”, le liberalità, alla luce della relativa essenza obiettiva, sono suscettibili di acquisire un maggiore o minore valore.
Proprio qui, allora, sta il punto. La stima “di valore”, prevista dagli artt. 747 e 750, tornando in mente i rilievi critici emersi rispetto alla seconda tesi [42], non può valere a modificare ovvero ridurre l’oggetto delle donazioni. Le donazioni di usufrutto, indi, sono e restano donazioni il cui oggetto è la concessione del diritto usufrutto sul bene per tutta la durata, a termine o vita natural durante, del diritto stesso. Le donazioni di nuda proprietà, analogamente, sono e restano donazioni il cui oggetto è la costituzione del diritto di nuda proprietà sul bene quale diritto che sorge in raffronto, secondo tutta la relativa durata, al diritto di usufrutto che insiste sul bene medesimo.
L’aspetto, dunque, su cui insiste di ambito la stima “di valore” delle donazioni, guarda diversamente al valore di mercato aggiornato delle liberalità: ossia, in pratica, al “valore venale del bene alla data di apertura della successione” [43]. Più in particolare, il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto designano due diritti che, posto il rapporto di reciproca interdipendenza, ‘incarnano’ un valore che, come tale, corrisponde ad una frazione minore del valore unitario della proprietà piena del bene: “la nuda proprietà è il correlativo dell’usufrutto … Entrambi rappresentano una frazione del valore della proprietà, che viene ricostituito con la somma dei valori dei due diritti separatamente presi” [44]. È sotto questo profilo, allora, che la stima “di valore” delle donazioni prende piede. A tener conto, infatti, che le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, quando sono disposte, così hanno un determinato valore, che individua il valore proprio del diritto donato nei termini di frazione del valore unitario della proprietà del bene, v’è poi che, tra il “tempo della donazione” e il “tempo dell’apertura della successione”, il valore venale della proprietà del bene può cambiare. La stima “di valore”, disposta dagli artt. 747 e 750, ruota perciò su tale aspetto, implicando che alle donazioni sia da riconoscere, al cospetto del valore della proprietà del bene, il valore aggiornato alla data di morte del de cuius: a fronte, quindi, di quello che risulta il valore venale della proprietà del bene al “tempo di apertura della successione”, alle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto va attribuito il valore aggiornato (che sia in aumento o in diminuzione o senza modifiche) che le liberalità, ovvero i diritti donati, rivestono, specularmente, al medesimo “tempo di apertura della successione”, quali frazioni della proprietà [45].
Tradotto in altre parole, le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, che sia in sede di riunione fittizia o di collazione, si volgono a valorizzazione nei seguenti termini. Quando, così, le donazioni sono di usufrutto, le liberalità, atteso il loro oggetto, come definito dalla concessione dell’usufrutto per il periodo intero di durata del diritto, ‘girano’ di conseguenza: senza, dunque, che ciò significhi privare di rilievo il godimento dell’usufrutto, anteriore o posteriore al decesso del de cuius, le liberalità sono da rapportare al al valore venale della proprietà del bene al momento di apertura della successione, in modo, quindi, da individuare il (maggiore o minore o pari) valore aggiornato che il diritto di usufrutto donato, quale costituito per la sua intera durata, assume, da frazione della proprietà, alla data del decesso. Quando, in pari modo, le donazioni sono di nuda proprietà, il discorso è speculare, dovendosi computare il valore delle liberalità in conformità al rispettivo oggetto: senza, dunque, che anche ivi sia da escludere rilevanza al godimento dell’usufrutto anteriore o posteriore al decesso, le liberalità devono essere raffrontate al valore venale della proprietà del bene al momento di apertura della successione, tanto perciò da stabilire il valore aggiornato (maggiore o minore o pari) che il diritto di nuda proprietà donato, quale diritto costituito sin dalla genesi di contraltare all’intera durata del correlativo usufrutto sul bene, esprime, da frazione della proprietà, a questa data [46].
A trasparire, allora, in tal maniera, mettendosi capo ai dibattiti sul punto, è che, ai fini della valorizzazione delle donazioni, il godimento dell’usufrutto, senza incontrare limiti, conta per l’interezza. La teoria, invero, per cui il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso del de cuius sarebbe irrilevante, non trova riscontro nel dato positivo, che, al contrario, ad interpretare sistematicamente gli artt. 556, 737, 747 e 750, vi attribuisce valenza, essendo il godimento dell’usufrutto un elemento che connota l’oggetto delle liberalità. Altrimenti a dirsi, l’oggetto delle donazioni rimane sempre lo stesso, sì da annoverare l’intero godimento dell’usufrutto, dovendo poi le donazioni, in via di linearità oggettiva, essere valorizzate al “tempo dell’apertura della successione”, così da stimarne il valore aggiornato (da frazioni) in relazione al valore coevo della proprietà del bene.
Se ne desumono, per l’effetto, ad inquadrare il regime giuridico di valorizzazione delle donazioni, i seguenti primi corollari di disciplina, che, posta la diversità di ragionamento, risultano opposti a quelli rassegnati dalla distinta teoria.
A. Le donazioni di usufrutto sono da valorizzare giusto il valore aggiornato che il diritto di usufrutto donato possiede al momento di apertura della successione, come si definisce non già solo per godimento dell’usufrutto posteriore alla morte del de cuius, ma anche per il godimento anteriore, ovverosia, dunque, per il godimento intero del diritto[47].
B. Le donazioni di nuda proprietà sono parimenti da considerare secondo il valore aggiornato che il diritto di nuda proprietà donato possiede, al momento di apertura della successione, in rapporto all’intero godimento dell’usufrutto sul bene, a ricomprendere, quindi, non soltanto il godimento successivo al decesso ma pure il godimento precedente[48].
C. Quest’ultima regola, senza aprire a distinzioni di alcun tipo, è valida altresì nelle ipotesi di donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto e giunte ad estinzione con la morte del donante: ad includere qui, dunque, sia il caso di riserva di usufrutto esclusiva in favore del donante, sia il caso di riserva di usufrutto congiuntiva con premorte del terzo riservatario al donante. Là dove, infatti, il donante si riservi il diritto di usufrutto e l’usufrutto si estingua così alla sua morte, la donazione sempre ha ad oggetto il diritto di nuda proprietà, da diritto – di minor contenuto rispetto al diritto di proprietà piena – che sussiste a fronte del godimento altrui dell’usufrutto sul bene. Pertanto, là dove il donante riservatario muore e la proprietà si consolidi in capo al donatario, rimane fermo che il valore da considerare è quello proprio della donazione[49]. Per meglio dire, la donazione non può essere valorizzata associando la nuda proprietà al valore della proprietà piena, perché ciò vorrebbe dire, mutando l’oggetto della liberalità, escludere rilevanza al godimento dell’usufrutto intervenuto da parte del donante prima della morte. Perciò, la donazione va sempre valorizzata in aderenza al proprio oggetto, dovendosi, quindi, determinare il valore aggiornato che il diritto di nuda proprietà donato possiede, al momento di apertura della successione, in ragione del godimento intero dell’usufrutto. Salva solo una particolarità: in questo specifico caso, al momento di apertura della successione, il diritto di usufrutto, appunto poiché si estingue, cessa; di conseguenza, al fine di calcolare il valore aggiornato del diritto di nuda proprietà donato, si dovrà ivi prendere in considerazione il solo godimento dell’usufrutto antecedente al decesso, posto che l’usufrutto successivo a contrario manca e, quindi, è unicamente l’usufrutto anteriore a definire il periodo intero di godimento dell’usufrutto [50] [51].
I primi corollari di disciplina che si sono tratti, esprimendo la rilevanza per intero del godimento dell’usufrutto, mettono dunque in risalto la diversità della veduta rispetto alla teoria – alias, alle due tesi – di segno contrario. La ricostruzione del quadro normativo porta invero a lasciar desumere che la valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto esige di individuare, in linea con il rispettivo oggetto, il valore aggiornato delle liberalità al momento di apertura della successione, tanto dunque che, nelle une e nelle altre ipotesi, emergendo conseguenti distinzioni di disciplina, a contare è il godimento intero dell’usufrutto, vuoi se precedente vuoi se successivo alla morte del cuius.
A differenza della prima tesi, non è così di ostacolo alla lettura l’art. 745, posto che la norma riguarda il trattamento dei frutti derivanti dai beni donati e non anche, viceversa, la valorizzazione dei beni medesimi. A differenza della seconda tesi, non sono parimenti di ostacolo alla lettura gli artt. 747 e 750 cod. civ., posto che sembrano proprio queste norme, una volta interpretate in combinato disposto con gli art. 556 e 737, a far dedurre che le donazioni devono essere valorizzate alla luce del relativo oggetto e, quindi, attribuendo valenza all’intero godimento dell’usufrutto [52].
Del resto, a sostegno della linea di analisi, la veduta consente pure, in tal modo, di porre capo alle perplessità di ordine pratico ravvisate rispetto alle due tesi. Se, cioè, le due tesi, con l’escludere la valenza del godimento dell’usufrutto anteriore al decesso, suscitavano il problema di sfociare in esiti applicativi privi di bilanciamento, ovvero non rispondenti all’essenza obiettiva delle liberalità, questo nodo di difficoltà pare qui trovare scioglimento.
Là dove, infatti, si ragioni nel senso che la valorizzazione delle donazioni deve avvenire, secondo l’oggetto della liberalità, attraverso la considerazione dell’intero godimento dell’usufrutto, le donazioni si prestano a essere valutate in conformità alla loro consistenza, senza, dunque, che ai diritti donati possa essere attribuito un valore tale da non rispecchiare il contenuto delle liberalità. Può cambiare sì il valore venale della proprietà del bene, cui commisurare, al “tempo dell’apertura della successione”, il valore aggiornato delle donazioni, ma questa stima di valore va condotta, non riducendolo, in aderenza al tenore oggettivo delle liberalità [53].
Tornano dimostrativi, per i diversi approdi cui si perviene, gli esempi sopra svolti. Esempio I) Alla morte del padre Tizio, lo scenario del figlio Caio, che ha ricevuto in donazione la piena proprietà di un immobile, va tenuto distinto da quello del figlio Sempronio, che ha invece ricevuto in donazione il medesimo giorno dal padre la nuda proprietà di un altro immobile, con riserva di usufrutto vita natural durante costituita a suo favore. Data, così, la difformità di oggetto tra le liberalità, non si può qui assumere che i due figli, in egual modo, siano parimenti tenuti a valorizzare le donazioni secondo il valore delle proprietà piena, perché questo discorso, visto l’oggetto proprio della donazione (appunto, la proprietà piena), si lascia riferire soltanto al figlio Caio; diversamente è a dirsi, viceversa, per il figlio Sempronio, posto che esso, avendo beneficiato, in via minore, a differenza del fratello, di una donazione di nuda proprietà, deve allora essere chiamato a valorizzare la donazione ricevuta di conseguenza, riconoscendo, così, alla donazione, come da relativo oggetto, il valore aggiornato che il diritto di nuda proprietà possiede, al momento di apertura della successione, in dipendenza di quanto è durato, per intero, il godimento dell’usufrutto da parte del padre riservatario sino alla morte [54]. Esempio II) Al decesso del padre A, che, proprietario di un immobile, ha donato in pari data al figlio B la nuda proprietà del bene e al figlio C l’usufrutto vita natural durante del bene stesso, i figli B e C, lungi dal poter limitare di incidenza il godimento dell’usufrutto, devono valutare le donazioni di cui hanno rispettivamente beneficiato in ragione dell’intero godimento dell’usufrutto a favore di C. Senza, dunque, che, a vantaggio dell’un figlio e a svantaggio dell’altro figlio, sia possibile considerare privo di impatto il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso, alle donazioni di nuda proprietà e di usufrutto va ivi attribuito dai figli il valore aggiornato che le liberalità rivestono alla data di apertura della successione, come da stabilirsi, a livello oggettivo, giusto il godimento complessivo dell’usufrutto spettante a C sul bene [55]. Esempio III) Beta e Gamma, quali individui beneficiari delle donazioni di usufrutto trentennale disposte su due immobili da Alfa rispettivamente in data 30 gennaio 2010 e 30 gennaio 2020, devono entrambi riconoscere alle donazioni, là dove sopraggiunge la morte di Alfa in data 30 gennaio 2025, il valore che connota le liberalità secondo l’intera durata dell’usufrutto. Non è quindi ammissibile, reputando fuori gioco il godimento dell’usufrutto anteriore all’apertura della successione, pensare che Beta e Gamma, con diversità fra di loro, siano portati a dover valorizzare le donazioni alla luce del solo periodo di usufrutto ad essi rimanente, come pari a 15 anni per Beta e a 25 anni per Gamma. Ex adverso, alle donazioni Beta e Gamma devono imputare il valore che è proprio delle liberalità sulla base del rispettivo oggetto, di modo che Beta e Gamma, ugualmente, dovranno considerare le donazioni per il valore aggiornato che le liberalità esprimono, alla data di morte di Alfa, stante l’intera durata di 30 anni dell’usufrutto donato [56].
Dalla disamina degli esempi, pertanto, discende argomento a conferma della veduta. A muovere, infatti, dall’assunto che il godimento dell’usufrutto conta nella sua integralità, i risvolti applicativi, capovolgendosi di esito, sembrano risultare, questa volta, equilibrati. Le donazioni, infatti, di nuda proprietà o di usufrutto, ove si consideri il godimento intero dell’usufrutto, ricevono una valorizzazione calibrata sul loro oggetto (esempi I-II-III), di modo che, senza distonie, situazioni analoghe incorrono in trattamenti analoghi (esempio III) e situazione diverse incorrono in trattamenti diversi (esempio I).
Avere definito, da un punto di vista normativo, le modalità attraverso le quali le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto vanno valorizzate, ancora non basta. Si tratta, infatti, a compiere l’ulteriore passaggio logico dell’analisi, di individuare il criterio che, di conseguenza, è funzionale a determinare il valore delle donazioni medesime.
La questione è anche essa centrale. Una volta, infatti, che si assume che le donazioni in disamina, lasciando rilevare l’intero godimento dell’usufrutto, devono essere imputate ex artt. 747 e 750 secondo il valore aggiornato delle liberalità al “tempo di apertura della successione”, come da stimare in raffronto al valore venale della proprietà del bene medesimo a tale data, poi occorre identificare il criterio idoneo a valutare, in via di congruenza, le liberalità: là dove, difatti, questo criterio non fosse coerente con la regola di valorizzazione, il ragionamento non reggerebbe più, atteso che alle donazioni, data l’incongruità del criterio, sarebbe infine attribuito un valore in realtà non consono al valore viceversa da riconoscervi.
Tornano qui, a delineare la base del discorso, rilievi già emersi. Il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto risultano diritti che, in chiave di reciprocità, sono riconducibili nel loro insieme al valore della proprietà piena: al valore della nuda proprietà, che esprime, da frazione, il valore capitale del dominio formale sul bene, è correlato il valore dell’usufrutto, che esprime, da corrispondente frazione, il valore capitale del diritto di godere del bene facendone propri i frutti, di modo che, dalla somma dell’uno e dell’altro valore, a risultare è il valore della proprietà piena [57]. Dandosi, così, al riguardo, un rapporto di proporzionalità inversa: quanto più lunga, invero, è la durata dell’usufrutto, tanto di più l’usufrutto ha valore e tanto di meno la nuda proprietà ne possiede, e viceversa [58].
Con una precisazione. Il diritto di usufrutto, quando è disposto non a termine ma vita natural durante, nasce come tale ab initio con una durata incerta, configurando la morte un evento certus nell’an ma incertus nel quando: ciò significa sia che il diritto di usufrutto – in sé e dinanzi al diritto di nuda proprietà – qui sorge, alla genesi, con una durata non definita, sia che questo carattere di incertezza si può pure protrarre sino all’apertura della successione, là dove l’usufrutto, senza risultare estinto, si ‘proietti’ oltre il decesso del de cuius. Pertanto, il criterio, che sia deputato alla valorizzazione delle donazioni, deve essere suscettibile di considerare anche codesto aspetto: si deve trattare, cioè, di un criterio in grado di esprimere il valore delle liberalità, di nuda proprietà o di usufrutto, considerando vuoi le ipotesi dove l’usufrutto è a termine, con durata quindi definita dell’usufrutto sin dalla costituzione, vuoi le ipotesi dove l’usufrutto è invece vita natural durante, ivi a comprendere sia il caso che l’usufrutto, al momento di apertura della successione, sia rimasto come dall’inizio di durata incerta, non essendosi il diritto ancora estinto per la sopravvivenza dell’usufruttuario, sia il caso che l’usufrutto, al medesimo momento di apertura della successione, abbia a contrario assunto una durata definita, posto che l’usufrutto, assestandosi, è giunto ad estinzione [59].
Quale, allora, rispetto a queste considerazioni, è il criterio destinato a regolare ex iure successionis la valorizzazione delle donazioni?
A sciogliere il quesito, osserviamo che la disciplina legislativa non fornisce prescrizioni specifiche a proposito. Il legislatore, difatti, nella sede successoria, dopo avere stabilito attraverso gli artt. 747 e 750 la regola per la valorizzazione delle donazioni, poi non identifica, ‘di seguito’, quale sia il criterio di riferimento da doversi applicare per la stima delle liberalità, lasciando, dunque, all’interprete il compito di procedere alla relativa individuazione [60].
Ove si cali, così, lo sguardo sul dibattere in argomento, la posizione della dottrina (forse per una minore tendenza a discutere sul tema) sembra di carattere ondivago.
Talvolta, invero, proprio non si prende in esame il punto: le analisi, cioè, volte a interrogare il regime giuridico di valorizzazione delle donazioni, non si spingono sino a indagare sul criterio rilevante allo scopo. Talaltra, invece, dove l’analisi entra in merito, ad affiorare è la veduta che le donazioni devono essere valorizzate prendendo a criterio di rilievo le “speranze di vita” dell’usufruttuario [61]. Altrimenti a dirsi, il criterio, valevole a definire la stima delle donazioni, è ancorato alle “probabilità di sopravvivenza” dell’usufruttuario [62]: le liberalità, tanto di nuda proprietà quanto di usufrutto, si sostiene, devono essere valorizzate, per le operazioni successorie, in ragione di quelle che sono, rispetto al diritto donato, le “aspettative di vita” del titolare dell’usufrutto [63].
Questa tesi pare di certo meritevole di apprezzamento, perché, secondo quanto si è notato, ben è prospettabile che, al momento di apertura della successione, l’usufrutto insistente sul bene donato, non essendo estinto, permanga in piedi con una durata incerta: perciò, ove l’usufrutto sia ancora esistente e non si sappia quando finirà, sembra plausibile seguire la via che affida la valorizzazione delle donazioni, in via probabilistica, alla sopravvivenza dell’usufruttuario.
Nondimeno, la tesi medesima sembra andare incontro a duplice critica. Da un lato, ad emergere è un profilo di genericità: la tesi, là dove evoca il criterio delle “probabilità di sopravvivenza”, poi non scende sulle modalità applicative di tale criterio, non essendo, invero, illustrato in che termini le “aspettative di vita” si lasciano associare al conferimento di valore alle liberalità. Dall’altro lato, a trasparire è un profilo di incompletezza: accanto, infatti, alle ipotesi in cui, al momento di apertura della successione, l’usufrutto rimane di durata incerta, vi sono dunque le diverse ipotesi dove l’usufrutto, quando la successione si apre, ha viceversa durata certa, che sia perché a termine o perché comunque già estinto: pertanto, il criterio della “probabilità di sopravvivenza”, se si rivela idoneo per le prime ipotesi, considerata l’incertezza di durata dell’usufrutto, non lo pare invece per le seconde ipotesi, atteso che qui la durata dell’usufrutto è certa e, di conseguenza, affiorando così l’aspetto di incompletezza della tesi, altro è allora il criterio da doversi configurare.
Dinanzi alle criticità, la chiave di soluzione del problema sembra potersi desumere dalla disciplina regolata dal legislatore ex artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986 [64]. Attraverso queste norme, che si legano in combinato disposto fra loro, l’ordinamento prescrive un determinato regime che opera, in ambito fiscale, per il calcolo dell’imposta di registro riguardo ad atti, di natura costitutiva o traslativa, che hanno ad oggetto la nuda proprietà o l’usufrutto. In seno a tale regime, così, qui sta il punto di interesse, il legislatore ha delineato un particolare sistema che è funzionale a stimare il valore dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto: ovvero, a stabilire quale sia, correlativamente, in rapporto al valore della proprietà piena di un bene, il valore proprio – in frazione – dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto sul bene stesso.
Ad essere plasmato, dunque, è un sistema che, mediante il ricorso a tabelle aggiornate annualmente e quindi mediante appositi coefficienti, ‘ruota’ su un duplice criterio. Da una parte, infatti, a prospettarsi è un meccanismo di calcolo per i casi in cui l’usufrutto, senza avere durata certa, sia di tipo vita natural durante: a tal proposito, il legislatore, attraverso un criterio legato alle “probabilità di sopravvivenza” dell’usufruttuario, elabora una serie di coefficienti percentuali, basati sull’età dell’usufruttuario ovvero sulle sue “aspettative di vita”, di modo che, a fronte dell’età che l’usufruttario ha al momento di compimento dell’atto e secondo un rapporto inversamente proporzionale tale da riconoscere maggior valore all’usufrutto quanto più giovane è l’usufruttuario, è possibile definire, in relazione al valore della proprietà del bene, quale risulti il valore della nuda proprietà e quale risulti quello dell’usufrutto [65]. Dall’altra parte, ancora, a prospettarsi è un meccanismo di calcolo per i casi in cui l’usufrutto, avendo durata certa, sia invece di tipo a termine: a questo riguardo, il legislatore, muovendo da un criterio fondato sulla “durata effettiva”, elabora parimenti coefficienti percentuali di rilievo, tali così da permettere di individuare, alla data di compimento dell’atto e giusto il periodo di durata determinata dell’usufrutto, quali siano, in considerazione del valore della proprietà del bene, i valori distintivi della nuda proprietà e dell’usufrutto, essendo inteso che il valore dell’usufrutto tanto più sale, a discapito della nuda proprietà, quanto più a lungo l’usufrutto dura [66].
Se questo, dunque, è il sistema foggiato dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986, sembra allora che, a lasciar identificare il criterio rilevante per la valorizzazione delle donazioni in “area” successoria, sia plausibile ricorrere al sistema stesso. È certo vero che il sistema in oggetto è stabilito nell’ambito di una disciplina fiscale. Nondimeno, posto che l’ordinamento, in sede di disciplina delle successioni, non detta regole particolari sotto tale aspetto, pare allora che, a riempire di contenuto la medesima disciplina e, dunque, a fissare il criterio di valorizzazione delle liberalità di nuda proprietà o di usufrutto, sia invocabile il sistema de quo [67].
La ragione è triplice. In primis, a venire in gioco è un sistema di natura normativa e, perciò, un sistema “di prossimità” predisposto dall’ordinamento. In secundis, questo sistema ben sembra idoneo ad adattarsi alle esigenze successorie, posto che, se qui occorre stimare, alla luce del valore venale della proprietà del bene, il valore aggiornato delle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto al “tempo di apertura della successione”, il sistema proprio consente, in tal senso, partendo dal valore della piena proprietà del bene, di ricavare il valore che la nuda proprietà e l’usufrutto rispettivamente hanno. Da ultimo, sempre il sistema ha carattere di completezza, atteso che, se, come osservato, le operazioni successorie esigono di individuare un criterio in grado di valorizzare le liberalità, alla data di decesso del de cuius, tanto se l’usufrutto ha ancora durata incerta quanto se viceversa la durata sia certa, il sistema si presta allo scopo, atteso che esso, là dove affonda le radici, a seconda dei meccanismi, sul duplice criterio delle “probabilità di sopravvivenza” e della “durata effettiva”, così risulta idoneo a definire il valore delle liberalità vuoi negli uni vuoi negli altri casi [68] [69].
Individuato il criterio, rectius i criteri, da doversi applicare, occorre allora capire in che modo il sistema, configurato dal d.P.R. n. 131/1986, valga ad entrare in scena, ai fini successori (quindi, in ambito di riunione fittizia o di collazione), per la valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto. Proprio questo è un aspetto sul quale, nuovamente, affiora la differenza tra la nostra veduta e la teoria di segno contrario: il rapporto di endiadi, difatti, tra regola di valorizzazione e criterio di valorizzazione delle liberalità, tale per cui il criterio stesso deve risultare congruente con la regola che ne è a base, apre ad una diversità tra le letture, che riflette la differente rilevanza riconosciuta al godimento dell’usufrutto sul bene.
Più in particolare, se il sistema normativo di tabelle ex d.P.R. n. 131/1986 è regolato dal legislatore, rispetto alle finalità di ordine fiscale (appunto, il computo dell’imposto di registro), secondo una prospettiva che guarda, in chiave di valutazione, al momento genetico di compimento degli atti (l’imposta di registro, si intende, è da calcolare avendo riferimento al valore degli atti nel momento in cui essi sono compiuti), viceversa, in sede mortis causa, le donazioni de quo esigono di essere valutate al momento, successivo alla relativa genesi, di apertura della successione. Di conseguenza, allorquando si tratta di ‘calare’ il sistema medesimo dentro la sfera successoria, assume natura determinante l’impatto che si attribuisce, per la valorizzazione delle liberalità, al godimento dell’usufrutto.
Là dove si ragioni, infatti, secondo coloro che aderiscono alla tesi contraria, la regola di valorizzazione delle donazioni impone di non dare alcun valore al godimento dell’usufrutto anteriore alla morte. Di qui, applicare il sistema del d.P.R. n. 131/86 alle operazioni di riunione di fittizia o di collazione, si tinge di codesto carattere: per la valutazione delle donazioni, ossia, vanno applicate le tabelle del sistema, quali in vigore ratione temporis alla data di apertura di successione, lungo l’assunto di fondo che l’usufrutto goduto in vita non conta [70].
Questi, dunque, a tenere fuori gioco il godimento dell’usufrutto anteriore, sono gli scenari che vengono ‘schiusi’. Riguardo alle donazioni di usufrutto, si dice, le liberalità sono da computare per “il valore capitale del diritto di usufrutto” esistente da “attività patrimoniale alla morte del donante” [71]: perciò, l’usufrutto va stimato, giuste le tabelle vigenti al decesso, ove sia a termine, secondo il criterio di “durata effettiva”, per il coefficiente di computo corrispondente al solo periodo di durata residua del diritto, e, ove sia vita natural durante, secondo il criterio di “probabilità di sopravvivenza”, per la percentuale di valorizzazione del diritto corrispondente all’età dell’usufruttuario presa (non al “tempo della donazione”, ma) solo al “tempo dell’apertura della successione” [72]. Riguardo, poi, alle donazioni di nuda proprietà, il discorso è uguale: alla nuda proprietà va, quindi, attribuito il valore capitale alla data di morte del de cuius, il quale si lascia determinare, in forza delle tabelle vigenti al decesso e così in dipendenza del godimento dell’usufrutto sul bene, ora riconoscendo alla nuda proprietà, se l’usufrutto è a termine, il valore del diritto come risultante, secondo il criterio di “durata effettiva”, dal coefficiente di computo dell’usufrutto per l’esclusivo periodo di durata residua, ora riconoscendo alla nuda proprietà, se l’usufrutto è vita natural durante, il valore del diritto come risultante, secondo il criterio di “probabilità di sopravvivenza”, dalla percentuale di valorizzazione dell’usufrutto associata dell’età dell’usufruttuario presa (non al “tempo della donazione”, ma) soltanto al “tempo dell’apertura della successione”. Salvo che, viene da sé, si tratti di donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del donante e l’usufrutto si estingua alla morte del donante riservatario: in questa ipotesi, le tabelle rimangono in radice fuori gioco, posto che le liberalità, attesa l’irrilevanza del godimento dell’usufrutto precedente al decesso, si prestano ad essere calcolate, visto il consolidamento, per il valore della proprietà piena [73].
Nondimeno, il ragionamento è da ribaltare di impostazione. La regola di valorizzazione delle donazioni, difatti, comporta che le liberalità, dovendosene tenere ferme l’oggetto, siano computate per l’intero godimento dell’usufrutto. Alle liberalità, che siano di nuda proprietà o di usufrutto, è da attribuire il valore aggiornato alla morte del de cuius, come calibrato sul valore venale della proprietà del bene a tale data, considerando, al riguardo, il godimento dell’usufrutto nella globalità [74].
Muovendo da questa via, fare ricorso al sistema ex d.P.R. n. 131/1986 in ambito successorio prende di conseguenza un’altra connotazione. Non si vuol certo mettere in dubbio che, a fini di adattamento del sistema alle operazioni mortis causa, le tabelle sono destinate a rilevare quali in vigore al momento di apertura della successione. Tuttavia, a mutare sono i riflessi applicativi delle tabelle e dei relativi criteri, posto che, se a contare è anche l’usufrutto goduto precedentemente al decesso, gli scenari che perciò si aprono per la valutazione delle donazioni cambiano di colore. Analizziamo, una dopo l’altra, le varie ipotesi.
Quanto, dunque, alle donazioni di usufrutto, le liberalità sono da stimare, a livello di re-gola, secondo il valore del diritto di usufrutto per la sua intera durata. Perciò, ad applicare ivi il sistema di tabella, i risvolti sono i seguenti. Qualora l’usufrutto sia a termine, ovvero di durata certa, vale il criterio di “durata effettiva”: all’usufrutto è così da riconoscere, giuste le tabelle operative al decesso e in rapporto al valore venale della proprietà del bene, il valore pari al coefficiente di computo dell’usufrutto stesso coincidente non già solo con la durata residua bensì con l’intera durata determinata del diritto [75] [76]. Qualora l’usufrutto sia vita natural durante, ovvero di durata incerta, vale invece il criterio di “probabilità di sopravvivenza”: all’usufrutto è quindi da imputare, sempre secondo le tabelle in forza al decesso e a fronte del valore venale della proprietà del bene, il valore pari alla percentuale di valorizzazione del diritto denotativa dell’età dell’usufruttario al “tempo della donazione”; rileva qui, si precisa, in linea con l’oggetto delle liberalità, appunto l’età dell’usufruttuario esistente ab origine al “tempo della donazione” (ossia, l’età alla quale per il titolare è sorto l’usufrutto vita natural durante), posto che, ove l’età dell’usufruttuario – alias, la relativa aspettativa di vita – fosse diversamente individuata ‘in avanti’ secondo l’età postuma da esso raggiunta al “tempo dell’apertura della successione”, tanto vorrebbe in sostanza dire, modificando l’oggetto delle liberalità, escludere rilievo al godimento dell’usufrutto intervenuto, per il tempo passato, anteriormente al decesso [77] [78].
Quanto, ancora, alle donazioni di nuda proprietà, le liberalità, in punto di regola, devono essere stimate giusto il valore posseduto dalla nuda proprietà di contraltare al godimento dell’usufrutto insistente sul bene. Donde, l’applicazione del sistema di tabella segue la stessa logica [79]. Se, invero, l’usufrutto è a termine, alias di durata certa, torna il criterio di “durata effettiva”: il valore, dunque, da conferire alla nuda proprietà coincide, secondo le tabelle in essere al decesso e al cospetto del valore venale della proprietà del bene, con il valore assunto dalla nuda proprietà quale emergente dal coefficiente di computo dell’usufrutto proprio, senza restrizioni alla sola durata residua, per la sua totale durata determinata [80]. Se, invece, l’usufrutto è vita natural durante, alias di durata incerta, torna il criterio di “probabilità di sopravvivenza”: il valore, pertanto, da riconoscere alla nuda proprietà corrisponde, seguendo le tabelle ‘correnti’ al decesso e dinanzi al valore venale della proprietà del bene, con il valore rivestito dalla nuda proprietà in ragione della percentuale di valorizzazione del diritto medesimo correlata all’età dell’usufruttuario al “tempo della donazione”; il riferimento, è inteso, va ivi all’età dell’usufruttario al “tempo della donazione” per gli stessi motivi sopra indicati, dato che, salvo snaturare l’oggetto delle donazioni ovvero eliminare di impatto il godimento dell’usufrutto anteriore, l’età dell’usufruttuario, secondo le connesse probabilità di vita, deve essere considerata al momento di genesi della donazione e non viceversa al momento successivo di morte del de cuius [81] [82] [83].
Quanto, infine, alle particolari donazioni di nuda proprietà, che siano con riserva di usufrutto e vedano quindi l’usufrutto estinguersi – vuoi perché la riserva era ristretta al donante vuoi perché il terzo riservatario premuore al donante – con la morte del donante, il discorso rimane nell’alveo, ferma una specificità. In questo caso, la nuda proprietà, se è ugualmente da valutare, come da sua regola [84], per il valore del diritto donato in controrelazione al godimento dell’usufrutto, apre alla peculiare caratteristica che l’incidenza del godimento dell’usufrutto è suscettibile di rilevare soltanto per il periodo precedente alla morte del de cuius, posto che, causa l’estinzione, il godimento anteriore definisce l’intero godimento dell’usufrutto. Proprio codesto aspetto implica allora che, ai fini di applicazione delle tabelle, emerga una singolarità di adattamento. Mentre, infatti, l’usufrutto, al cospetto della riserva, sorge ab origine secondo durata incerta, esso, al momento di apertura della successione, diviene invece di durata certa, giacché, giusto l’effetto estintivo, risulta possibile stabilire quanto l’usufrutto, ovvero il rispettivo godimento, è durato nel tempo [85]. Perciò, là dove si tratta, relativamente a tale ipotesi, di applicare le tabelle, il valore della nuda proprietà – che, è sotteso, non può essere immedesimato con quella della proprietà piena – si presta ad essere calcolato non secondo il criterio di “probabilità di sopravvivenza” ma secondo il criterio di “durata effettiva”. L’un criterio, quello di “probabilità di sopravvivenza”, non appare qui consono, atteso che, seppure l’usufrutto, alla genesi, ha una durata incerta, questa situazione viene meno al momento della morte del de cuius, di modo che, se la durata dell’usufrutto diventa determinata, perde in sé di senso valorizzare la nuda proprietà facendo leva sulle potenziali “aspettative di vita” dell’usufruttuario. L’altro criterio, quello di “durata effettiva”, si dimostra all’opposto appropriato: invero, a tenere conto che l’usufrutto, al “tempo di apertura della successione”, acquista una durata certa, la nuda proprietà volge di conseguenza a lasciarsi valutare in conformità al criterio medesimo, sicché alla nuda proprietà è da attribuire, come da tabelle vigenti al decesso e in raffronto al venale della proprietà del bene, il valore che il diritto possiede in base al coefficiente di computo dell’usufrutto proprio del periodo di tempo determinato per cui l’usufrutto (altrimenti a dirsi, il godimento anteriore dell’usufrutto) è durato [86] [87] [88].
Traendo le fila della disamina, il regime, che profila la valorizzazione delle donazioni, traspare pertanto così anche sotto il versante del criterio di valorizzazione. Dove, nuovamente, attese le ricadute venutesi a delineare, emerge la distinzione della nostra veduta.
Una volta, infatti, che il criterio di valorizzazione delle liberalità si lega al sistema de-lineato dal d.P.R. n. 181/1986, proprio la differenza di approccio, data dalla regola che, per individuare il valore aggiornato delle donazioni, il godimento dell’usufrutto rileva per la totalità, si traduce in diversità di approdi. Tanto è vero che, con esiti opposti rispetto alla teoria contraria: i) per le donazioni di usufrutto, l’usufrutto, a seconda che si adotti il criterio di “durata effettiva” (usufrutto a termine) o di “probabilità di sopravvivenza” (usufrutto vita natural durante), è da stimare per i coefficienti di tabella che si associano, rispettivamente, all’intera durata determinata dell’usufrutto (e non, invece, alla durata residua) o all’età dell’usufruttario al “tempo della donazione” (e non, invece, all’età dell’usufruttuario al “tempo dell’apertura della successione”); ii) per le donazioni di nuda proprietà, è valido specularmente, ai fini di stima delle liberalità, il medesimo ragionamento; iii) per le donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto e relativa estinzione alla morte del donante riservatario, le liberalità vanno sempre stimate per il valore della nuda proprietà (e non, invece, della proprietà piena), come risulta in questa ipotesi da computare, giusto il criterio di “durata effettiva”, attraverso i coefficienti di tabella legati alla complessiva durata determinata dell’usufrutto.
Il tutto, così, rispecchia la congruenza tra regola di valorizzazione e criterio di valorizzazione delle donazioni. Il godimento dell’usufrutto, da regola prescritta ex artt. 566, 747 e 750, rileva per l’interezza, e tale aspetto trova riscontro nel criterio di valorizzazione. Senza, infatti, che il criterio di valorizzazione porti a togliere di rilevanza al godimento dell’usufrutto ovvero al relativo godimento anteriore, il sistema di tabella porta a rendere la stima delle donazioni allineata sul loro oggetto, di modo che le tabelle offrono parametri funzionali ad esprimere la valutazione delle liberalità, che siano di nuda proprietà o di usufrutto, per quella che è l’incidenza globale del godimento dell’usufrutto [89].
A potersi ricomporre, dunque, portando ad approdo l’itinerario di lavoro, è il regime giuridico che disciplina, rispetto alla riunione fittizia e alla collazione, la valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà e di usufrutto.
L’indagine, nel tornare agli albori, ha preso mossa dall’orientamento giurisprudenziale, pronunziatosi durante il primo quarto di secolo in particolare riguardo alle donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto, secondo cui, ai fini della valorizzazione delle liberalità, il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso del de cuius non conta (tanto è che, appunto, viene sostenuto, ove si dia riserva, le donazioni di nuda proprietà, salvo il caso di premorienza del donante al terzo riservatario, dovrebbero essere considerate per il valore della proprietà piena). Tale orientamento si è lasciato così inquadrare, sul piano dogmatico, in una corrispondente teoria elaborata dalla dottrina ed ha segnato il punto di partenza dell’analisi, essendo sorto l’interrogativo se davvero sia questo il regime di rilievo previsto dall’ordinamento.
La disamina critica, che si è quindi svolta riguardo alla teoria, ne ha portato a far emergere profili di dubbio. Nessuna, infatti, delle due tesi, lungo le quali la teoria risulta articolata a livello di pensiero, è sembrata in grado di dimostrare il fondamento positivo della veduta. Ragion per cui, di conseguenza, l’analisi si è diretta, in chiave ricostruttiva, ad un’esegesi del quadro normativo.
Ebbene, a fronte di questo percorso, ad essere affiorato è che l’ordinamento, sulla base di una lettura di carattere opposto alla teoria, riconosce valenza al godimento dell’usufrutto per l’interezza. Il godimento dell’usufrutto, ai fini della valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, conta in modo totale, non soltanto, cioè, per la fase successiva al decesso, ma anche per quella anteriore.
Il primo passaggio logico dell’analisi, più precisamente, è stato configurare la modalità di valorizzazione delle donazioni. Alla luce, dunque, di un’interpretazione sistematica degli artt. 556, 747 e 750, l’ordinamento ha lasciato desumere la regola che, là dove si tratta di determinare, ai fini delle operazioni di riunione fittizia o di collazione, il valore delle liberalità al momento di apertura della successione, le donazioni di nuda proprietà o di usufrutto devono essere valutate, in linea di conformità al loro oggetto, considerando il godimento dell’usufrutto nell’intero, in modo perciò da individuarne, per questa via, di raffronto al valore venale della proprietà del bene, il valore aggiornato alla data di morte del de cuius.
Il secondo passaggio logico dell’analisi, poi, è stato associare la regola di valorizzazione delle donazioni al criterio di relativa valorizzazione. A tal proposito, non essendovi una prescrizione di legge specifica da parte del legislatore, il criterio di riferimento è stato identificato nel sistema di tabelle ex d.P.R. n. 131/1986, tanto è che alle donazioni di nuda proprietà o di usufrutto, per stimare, secondo la regola di valorizzazione, il valore aggiornato delle liberalità, è da attribuire il valore che si definisce per esse sulla base dei parametri previsti dalle tabelle vigenti al “tempo dell’apertura della successione”, come applicati – che sia per il criterio di “durata effettiva” o di “probabilità di sopravvivenza” – in relazione alla durata intera del godimento dell’usufrutto.
Di qui, se si ricompongono regola di valorizzazione e criterio di valorizzazione, a trasparire, nell’insieme, è il regime giuridico di valorizzazione delle donazioni de quo. Regime che, portando a completamento i primi corollari di disciplina già tracciati durante il lavoro, si inquadra nei seguenti termini.
A. Le donazioni di usufrutto vanno valorizzate per il valore aggiornato che il diritto di usufrutto assume, alla data di apertura della successione, in ragione dell’intero godimento del diritto. La stima delle liberalità è demandata così ai coefficienti di tabella, che sono da considerare, nei parametri, in rapporto al periodo di durata determinata dell’usufrutto (criterio della “durata effettiva”), se l’usufrutto è a termine, e in rapporto alle aspettative di vita associate all’età dell’usufruttuario al “tempo della donazione” (criterio della “probabilità di sopravvivenza”), se l’usufrutto è vita natural durante.
B. Le donazioni di nuda proprietà, parimenti, devono essere computate sulla base del valore aggiornato che il diritto di nuda proprietà esprime, alla data di decesso del de cuius, di contraltare all’intera durata del godimento dell’usufrutto sul bene. Alla stima delle liberalità competono, ex novo, i coefficienti di tabella, che sono da rapportare, seguendo la medesima logica, alla durata totale dell’usufrutto (criterio della “durata effettiva”), ove l’usufrutto è a termine, e alle aspettative di vita proprie dell’età dell’usufruttuario al “tempo della donazione” (criterio della “probabilità di sopravvivenza”), ove l’usufrutto è vita natural durante.
C. Qualora, poi, le donazioni di nuda proprietà sono con riserva di usufrutto e tali da implicare – vuoi perché il donante è il solo riservatario (riserva esclusiva), vuoi perché il terzo riservatario premuore al donante (riserva congiuntiva) – che l’usufrutto si estingue alla morte del donante, le liberalità rimangono sempre e comunque da valorizzare secondo il valore aggiornato che la nuda proprietà riveste, al momento di apertura della successione, quale diritto in correlazione all’intero godimento dell’usufrutto. Per la stima delle liberalità entrano quindi ugualmente in gioco i coefficienti di tabella, che, questa volta, a riflettere la particolarità che l’usufrutto, con la morte del donante, si assesta nella durata, risultano da applicare in rapporto al periodo determinato di durata dell’usufrutto (criterio di “durata effettiva”).
[1] Cass., 19 luglio 2016, n. 14747, in Foro it., 2017, 4, I, 1411. Nello stesso senso, vedi anche: Trib. Savona, 29 settembre 2019, in Red. Giuffré, 2020; Cass., 16 dicembre 2010, n. 25473, in Riv. not., 2012, 1, 90; Cass., 24 luglio 2008, n. 20387, in Giust. civ. Mass., 2008, 7-8, 1202; App. Milano, 30 ottobre 2006, n. 2650, in Red. Giuffré, 2007; Trib. Trapani, 5 maggio 2006, in Giur. mer., 2007, 3, 695; Cass., sez. un., 12 gennaio 2006, n. 13524, in Giust. civ., 2007, 12, I, 2855; Trib. Napoli, 29 marzo 2000, in Giur. nap., 2000, 347.
[2] Cass., 2 settembre 2020, n. 18211, in Guida al dir., 2020, 39, 75. Cfr., anche, Cass., 6 ottobre 2023, n. 28202, in Ced Cassazione, 2023.
[3] Torneremo, a proposito, più avanti: v., infra, § 7.
[4] V. R.F. Casulli, Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva di usufrutto nell’abrogata e nella nuova legislazione, in Foro it., 1940, I, 986-987.
[5] V. A. Cicu, Successioni per causa di morte, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu Messineo, XLII, II, Milano, 1958, 497 (nota 40). Anche, T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, in Giur. mer., 2009, 2403-2404.
[6] Cfr. P. Forchielli-P. Angeloni, Della divisione. Art. 713-768, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2000, 455 ss.
[7] V. G. Gazzara, Collazione (dir. civ.), in Enc. dir., VII, Varese, 1960, 349.
[8] Cfr. A. Albanese, Fondamento e natura della collazione, in Aa.Vv., Comunione e divisione ereditaria, in Tratt. dir. succ. e don. Bonilini, IV, Milano, 2009, 540-541 e Id., Due (antiche) questioni in tema di collazione: l’intestazione in nome altrui; i frutti del bene ereditario, in Fam. pers. e succ., 2008, 252.
[9] Le parole virgolettate sono di G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, 716-717 (anche, Id., La divisione, in Aa.Vv., Successioni, in Tratt. dir. privato Rescigno, 6, II, Torino, 1997, 452).
[10] Cfr. M.R. Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur. civ. sist. dir. civ. e comm. Bigiavi, Torino, 1998, 439-440. Anche, M. Leva, Della collazione: l’ambito di applicazione dell’art. 744 cod. civ., in Giur. it., 2021, 2605.
[11] Cfr. G. Gazzara, Collazione (dir. civ.), cit., 340.
[12] V. A. Albanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti. Artt. 737-756, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2009, 137 e 257-258.
[13] V. A. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. it. Vassalli, XII, 5, Torino, 1980, 307.
[14] Cfr. A. Cicu, Successioni per causa di morte, cit., 497.
[15] A. Ciatti, Art. 745 – Frutti e interessi, in Aa.Vv., Art. 713-768 octies. Leggi collegate a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, in Comm. cod. civ. Gabrielli, Lavis, 2010, 239
[16] V. G. Benetti, La donazione di diritti, in Aa.Vv., Le donazioni, in Tratt. dir. succ. e don. Bonilini, VI, Milano, 2009, 490.
[17] Cfr. C. Giannattasio, Delle successioni, in Commentario del codice civile, II, 3, Torino, 1980, 137-138.
[18] Le parole tra virgolette sono di N. Visalli, La collazione, Padova, 1988, 141.
[19] Cfr. P. Forchielli, P. Angeloni, Della divisione. Art. 713-768, cit., 456. Anche, A. Checchini, La collazione della “perceptio fructuum”, in Giur. it., 1970, I, 1233-1234.
[20] Cfr. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, in Riv. not., 2012, 99 e 102-103.
[21] Cfr. C. De Lorenzo, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», in Foro it., 2017, I, 1416-1417.
[22] Cfr. N. Visalli, La collazione, cit., 141-142. In dottrina, oltre agli autori citati nel seguito, v. anche: M. De Pamphilis, La revocazione per ingratitudine della donazione indiretta con riserva di usufrutto, in Fam. e dir., 2019, 693; A. Tullio, L’azione di riduzione e l’imputazione ex se, in Fam. pers. e succ., 2011, 148; La Marca, La riduzione della donazione rimuneratoria con riserva di usufrutto, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 308. Per la giurisprudenza, oltre alle sentenze citate alle note 1 e 2, cfr. pure le più datate Cass., 20 dicembre 1973, n. 3452, in Rep. Foro it., 1973 e Cass., 5 marzo 1970, n. 543, in Rep. Foro it., 1970.
[23] V. L. Ferri, Dei legittimari. Art. 536 – 564, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1981, 175 e 189.
[24] G. Benetti, La donazione di diritti, cit., 490. Prima ancora, L. Mengoni, Successioni per causa di morte, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu Messineo, XLII, 2, Milano, 2000, 176.
[25] V. A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., 307-308.
[26] Le parole tra virgolette sono prese da A. Cicu, Successioni per causa di morte, cit., 497.
[27] Cfr. A. Ciatti, Art. 745 – Frutti e interessi, cit., 239-240.
[28] V. A. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2023, 562 (tomo I) e 1475 (tomo II).
[29] V. U. Perfetti, Legittimari. Art. 536-564, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Bologna, 2021, 345.
[30] Cfr. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2404-2405.
[31] Cfr. E. Del Prato, Le basi del diritto civile, Torino, 2025, 445.
[32] V.R. Casulli, Valutazione e collazione dell’usufrutto e della nuda proprietà, dell’uso, dell’abitazione e delle donazioni di rendite, in Riv. dir. civ., 1938, 563.
[33] V. L. De Ciro, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», in Foro it., 2017, 1416.
[34] Cfr. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 99-100.
[35] Cfr. V.R. Casulli, Ancora del successivo abbandono dell’usufrutto in potere del donatario della nuda proprietà e della collazione, in Foro it., 1941, 772-774.
[36] Sul metodo analitico la mente torna alle celebri pagine di N. Irti, Disposizioni testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967, 51 ss. e Id., Sul concetto di titolarità (persona fisica e obbligo giuridico), in Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, Varese, 1984, 67 ss.
[37] V. Bianca, Diritto civile. 2.2. Successioni, Milano, 2022, 194 ss. e 436 ss.
[38] Cfr., per tutti, N. Irti, Le leggi speciali tra teoria e storia, in L’età della decodificazione, Varese, 1989, 45 ss. (anche, Aa.Vv., Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Druento, 2006, 60 ss.).
[39] V. A. Bucelli, Dei legittimari. Artt. 536-564, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2012, 539 ss.
[40] Cfr. A. Checchini, La collazione della “perceptio fructuum”, cit., 1235.
[41] Cfr. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 100.
[42] Si rinvia al § precedente.
[43] T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2406.
[44] V.R. Casulli, Valutazione e collazione dell’usufrutto e della nuda proprietà, dell’uso, dell’abitazione e delle donazioni di rendite, cit., 562.
[45] V. L. De Ciro, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», in Foro it., 2017, 1416-1417.
[46] Cfr. V.R. Casulli, Collazione delle donazioni, in Nov. dig. it., III, Torino, 1959, 466. Similmente, in giurisprudenza, ad andare indietro nel tempo, Cass., 9 gennaio 1941, n. 62, in Foro it., 1941, I, 770 e Cass., 28 febbraio 1931, in Rep. Foro it., 1931.
[47] Questo corollario di disciplina, riflettendo l’assunto che il godimento dell’usufrutto conta per la sua interezza, vale anche per il particolare caso che la donazione abbia avuto ad oggetto un usufrutto a termine e l’usufrutto, per scadenza del termine, sia quindi giunto a estinzione prima della morte del donante. In tale ipotesi (al pari di quanto si noterà in avanti nel testo per l’ipotesi della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto), l’unica singolarità è che, al momento di apertura della successione, il godimento dell’usufrutto è già completamente intervenuto (non dandosi, dunque, un godimento di usufrutto successivo al decesso del de cuius): perciò, la donazione si presterà qui ad esprimere il valore aggiornato della liberalità alla data di apertura della successione, come da stabilirsi, così, in ragione dell’intero periodo di durata dell’usufrutto già conclusosi (cfr. V.R. Casulli, Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva d’usufrutto, cit., 988).
Né, al proposito, sembra di ostacolo la circostanza che la donazione, poiché il diritto di usufrutto donato si è estinto, potrebbe rilevare ai fini successori soltanto per imputazione ovvero per equivalente e non in natura. Invero, l’ordinamento, tanto in ambito di riunione fittizia (ad es., art. 560, commi 2 e 3) quanto in ambito di collazione (art. 746, comma 2, cod. civ), apre spazio a fattispecie in cui le donazioni non sono suscettibili di rilevare in natura, essendone, dunque, prevista la ‘rilevanza’ soltanto per l’altra via (v., a proposito, G. Azzariti, La divisione, cit., 434 ss. e U. Perfetti, Legittimari. Art. 536-564, cit., 430 ss.).
[48] Tanto questo corollario di disciplina, quanto il precedente, si mantengono validi sia per il caso che il donatario di nuda proprietà fosse già titolare del diritto di usufrutto sul bene per intervenuto acquisto a titolo oneroso dal donante, sia per il caso speculare che il donatario di usufrutto fosse già titolare del diritto di nuda proprietà sul bene per averlo acquistato a titolo oneroso dal donante: nelle due ipotesi, infatti, la liberalità disposta in favore del donatario ha ad oggetto rispettivamente il solo diritto di nuda proprietà o il solo diritto di usufrutto (gli acquisti dei correlativi diritti, invero, esulano dal donatum atteso il titolo oneroso) e, dunque, per la valorizzazione delle donazioni, restano fermi i corollari di disciplina profilati (cfr., sotto tale prospettiva, P. Forchielli-P. Angeloni, Della divisione. Art. 713-768, cit., 458-459).
Là dove, invece, si giungano a sommare, da parte del donante e in favore del donatario, sia una donazione di nuda proprietà sia una donazione di usufrutto, occorre distinguere. Nel caso, invero, che il donatario riceva prima la donazione della nuda proprietà e poi quella dell’usufrutto, il corollario di disciplina rimane lo stesso, dovendosi ragionare in termini di valorizzazione della nuda proprietà: il donatario, difatti, rispetto alla donazione iniziale di nuda proprietà, beneficia ab origine di un diritto “limitato” dal diritto di usufrutto altrui e, dunque, la successiva donazione dell’usufrutto, quando sopraggiunge, si presta di per sé a “ridurre”, anticipandone il termine, il periodo di godimento dell’usufrutto altrui sul bene: il donatario, di conseguenza, attesa la priorità della donazione di nuda proprietà, sarà chiamato a valorizzare le liberalità computando, secondo regola, il valore aggiornato proprio della nuda proprietà donata, fermo, però, che codesto valore, giusta la seconda donazione, sarà così da determinare tenuto conto del minor periodo di tempo in cui è intervenuto il godimento dell’usufrutto (si rinvia, come ipotesi di specie, a quanto si osserverà nella nota 51 rispetto al caso di rinuncia anticipata alla riserva di usufrutto; in modo conforme, cfr. V.R. Casulli, Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva d’usufrutto, cit., 999 ss.; contra, nel senso di reputare che alle liberalità, essendo il godimento dell’usufrutto precedente al decesso non rilevante, andrebbe riconosciuto il valore della proprietà piena, A. Albanese, Fondamento e natura della collazione, cit., 540). Nel caso, viceversa, che il donatario riceva prima la donazione dell’usufrutto e poi quella della nuda proprietà, il donatario, questa volta, deve valorizzare le liberalità, diversamente, per il valore della proprietà piena: in tale ipotesi, difatti, al godimento del bene, che inizia da subito con la prima donazione di usufrutto, si aggiunge quindi, con la seconda donazione, a completamento, la titolarità del dominio formale di nuda proprietà; perciò, alle liberalità va ivi riconosciuto da parte del donatario il valore della proprietà piena, posto che il donatario, per effetto del combinarsi delle donazioni, perviene a beneficiare della proprietà piena, né in pari tempo il donatario, avendo beneficato da subito dell’usufrutto per la priorità di questa donazione, risulta subire, a differenza dell’altro caso, alcun periodo di “limitazione” nel godimento del bene (rectius, alcun periodo di godimento altrui sul bene).
[49] Cfr. V.R. Casulli, Valutazione e collazione dell’usufrutto e della nuda proprietà, dell’uso, dell’abitazione e delle donazioni di rendite, in 566 e Id., Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva d’usufrutto, cit., 991 ss.
[50] V. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 99 ss. (dove l’A., ad ulteriore argomento della tesi, pure rileva che il consolidamento della piena proprietà in capo al donatario non può comunque essere considerato, esulandovi, come un effetto proprio dell’atto donativo: “con la morte del donante il donatario consegue la piena proprietà del bene, ma ciò non è un effetto del contratto, bensì un effetto legale dell’usufrutto che incide sulla causa donativa”).
[51] Tale corollario di disciplina, a richiamare un caso emerso in giurisprudenza (cfr., tra varie: Trib. Sondrio, 4 maggio 2009, in Giur. mer., 2009, 10, 2398; Trib. Trani, 28 febbraio 2006, in Red. Giuffrè, 2006; Cass., 30 dicembre 1997, n. 13117, in Notariato, 1998, 407; Cass., 21 aprile 1979, n. 2228, in Giust. civ. Mass., 1979, 4; Cass., 3 maggio 1967, n. 507, in Foro it., 1967, I, 715), rimane fermo anche nell’ipotesi di rinuncia anticipata del donante alla riserva di usufrutto. Ove, cioè, vi sia una donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto e il donante rinunci poi in via anticipata alla riserva, il donatario, quando il donante muore, sempre si presta come da regola a dover riconoscere alla liberalità, giusto il relativo oggetto, il valore aggiornato che la nuda proprietà donata, da diritto posto in correlazione all’usufrutto, riveste al momento di apertura della successione; l’aspetto peculiare, qui, è, così, che il donante riservatario, a disporre un ulteriore atto di liberalità (invero, la rinuncia anticipata al diritto di usufrutto, da atto che è compiuto dal donante riservatario e che ha quindi per effetto di determinare un arricchimento del donatario, permettendogli di godere del bene sin dalla data della rinuncia, configura, secondo animus donandi, una donazione indiretta ex art. 809 cod. civ.: v., in dottrina, U. Perfetti, Legittimari. Art. 536-564, cit., 347-348, e, in giurisprudenza, le sentenze sopra citate; contra Cass., 10 gennaio 2013, n. 482, in Giust. civ. Mass., 2013), rinunzia anzitempo al godimento dell’usufrutto a lui spettante, di modo che, là dove si tratta di stimare il valore aggiornato della liberalità, si dovrà di conseguenza considerare che il godimento dell’usufrutto, insistente sul diritto di nuda proprietà donato, ha avuto durata, attesa la cessazione anticipata, non fino alla morte del donante, ma per il minor periodo di tempo decorrente dalla data della donazione sino a quella della rinuncia (cfr., a riguardo, V.R. Casulli, Ancora del successivo abbandono dell’usufrutto, cit., 772-773 e Id., Collazione delle donazioni, cit., 466; contra, ragionando nel senso che il donatario della nuda proprietà, al momento di apertura della successione del donante, deve comunque valorizzare la donazione sulla base del valore della piena proprietà, posto che, quand’anche il donante rinunci alla riserva di usufrutto, resta in radice che il godimento dell’usufrutto anteriore al decesso risulta privo di rilevanza, G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, cit., 717, nota 2, e G. Benetti, La donazione di diritti, cit., 491).
[52] V. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2406.
[53] L. De Ciro, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», in Foro it., 2017, 1417.
[54] Cfr., così, A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 101-103.
[55] Cfr., allo stesso modo, V.R. Casulli, Valutazione e collazione dell’usufrutto e della nuda proprietà, dell’uso, dell’abitazione e delle donazioni di rendite, cit., 569.
[56] Cfr. V.R. Casulli, Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva d’usufrutto, cit., 986 ss.
[57] V.R. Casulli, Valutazione e collazione dell’usufrutto e della nuda proprietà, dell’uso, dell’abitazione e delle donazioni di rendite, cit., 562 ss.
[58] V. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 102.
[59] Cfr. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2408-2409.
[60] Su questa tecnica normativa, v, in generale, N. Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Padova, 2006, 78-79, oltre a A. Belvedere, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, 114.
[61] V. A. Bucelli, Dei legittimari. Artt. 536-564, cit., 568,
[62] Cfr. V. A. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., 1475.
[63] Cfr. A. Albanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti. Artt. 737-756, cit., 137. Anche, L. La Battaglia, Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali, in Giur. it., 2012, 2202.
[64] V. G. Benetti, La donazione di diritti, cit., 490 (nota 22).
[65] Ad es., secondo le tabelle del 2025, se, al compimento dell’atto, l’età dell’usufruttario è compresa tra 41 e 45 anni, allora l’usufrutto vale l’80% e la nuda proprietà il 20%; se, invece, l’età dell’usufruttario è compresa tra 83 e 86 anni, è il valore dell’usufrutto a scendere al 20% e quello della nuda proprietà a salire all’80%; ecc.
[66] Ad es., sempre secondo le tabelle del 2025, rispetto ad un usufrutto a termine che abbia durata di 10 anni, l’usufrutto conta per il 21,88% e la nuda proprietà per il 78,12%; rispetto, ancora, ad un usufrutto a termine che abbia durata di 20 anni, l’usufrutto aumenta al 38,98% e la nuda proprietà diminuisce al 61,02%; ecc.
[67] V. L. De Ciro, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», cit., 1416.
[68] Cfr. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2406 ss.
[69] Se le ragioni spiegate illustrano il motivo per cui, in assenza di una prescrizione normativa specifica, il sistema delineato dal d.P.R. n. 131/86 si presta a rilevare in sede successoria come criterio per la valorizzazione delle donazioni, altro tema, che esula dai fini del presente lavoro, è capire se i coefficienti delle tabelle, i quali sono fissati dal legislatore sulla base di rilevazioni statistiche medie, lascino spazi applicativi, ove ricorrano particolari circostanze concrete, per apportare adattamenti (ovvero, modifiche) ai parametri medesimi. Quid iuris, ad esempio, qualora, dinanzi ad una donazione di nuda proprietà o di usufrutto, l’usufruttuario sia una persona di giovane età affetta da una malattia terminale e, dunque, una persona le cui “probabilità di sopravvivenza” sono inferiori a quelle medie considerate dalle tabelle? A ben vedere, proprio perché, ai fini successori, il richiamo al sistema ex d.P.R. n. 131/86 discende, senza essere specificamente prescritto, da un ‘riempimento’ in via interpretativa del quadro normativo, spazi applicativi sembrano al riguardo sussistere: in tanto, però, sarà possibile pensare di introdurre adattamenti ai coefficienti delle tabelle, in quanto ciò sia strettamente giustificato dalle singolarità dei casi di specie.
[70] Cfr. G. Benetti, La donazione di diritti, cit., 489-490.
[71] C. Giannattasio, Delle successioni, cit., 139.
[72] Cfr., ragionando nella medesima prospettiva, Gazzara, Collazione (dir. civ.), cit., 340.
[73] V. L. Ferri, Dei legittimari. Art. 536 – 564, cit., 189.
[74] Cfr. V.R. Casulli, Ancora del successivo abbandono dell’usufrutto, cit., 773.
[75] A svolgere un esempio, tarato sulle tabelle del 2025 citate nella nota 65, qualora, rispetto ad una donazione di usufrutto a termine, che sia stata eseguita nel 2015 per la durata di 20 anni, poi segua, a distanza di 10 anni, la morte del donante nel 2025, la stima della liberalità va condotta considerando il coefficiente di computo che le tabelle del 2025, quali tabelle in vigore al decesso del donante, stabiliscono per l’intero periodo di durata determinata dell’usufrutto: tanto equivale a dire che l’usufrutto, giusti i parametri, sarà da valorizzare, dinanzi al valore venale della proprietà del bene, non per la percentuale di valorizzazione associata alla sua durata residua di 10 anni, come pari secondo tabella al 21,88%, ma per la percentuale di valorizzazione associata alla sua durata complessiva di 20 anni, come pari secondo tabella al 38,98%.
[76] Ricollegandoci alla nota 47, il ragionamento riguarda pure la particolare ipotesi in cui l’usufrutto a termine, oggetto di donazione, sia già venuto ad estinguersi, per scadenza del termine medesimo, prima della morte del donante. Invero, se il godimento del diritto si è qui integralmente compiuto (mancando, perciò, un godimento di usufrutto successivo al decesso del de cuius), all’usufrutto andrà sempre attribuito il valore aggiornato della liberalità alla data di apertura della successione, il quale sarà così da stimare, poste le tabelle vigenti al decesso, secondo il coefficiente di computo dell’usufrutto stesso corrispondente al periodo determinato (e completato) della sua intera durata.
[77] Cfr. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2408-2409.
[78] Al fine di chiarire con un esempio, rapportato sulle tabelle del 2025 come richiamate nella nota 66, se una donazione di usufrutto vita natural durante è stata disposta quando l’usufruttuario aveva un’età di 42 anni e il donante poi muore, durante il 2025, quando l’usufruttuario ha raggiunto l’età di 84 anni, a doversi applicare, per la stima della liberalità, sono le percentuali di tabella proprie dell’età dell’usufruttario al “tempo della donazione”: l’usufrutto, perciò, andrà stimato, in raffronto al valore venale della proprietà del bene, non già secondo la percentuale di valorizzazione del 20%, che è stabilita dalle tabelle 2025 per la fascia di età di 84 anni (ossia, l’età dell’usufruttario al “tempo dell’apertura della successione”), bensì secondo la percentuale dell’80%, che è viceversa stabilita dalla tabelle medesime per la fascia di età di 42 anni (ossia, l’età dell’usufruttario al “tempo della donazione”).
[79] V. L. De Ciro, Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga», cit., 1416-1417.
[80] Per un esempio, che tira in ballo le tabelle del 2025, vale, mutatis mutandis, il caso ipotizzato nella nota 75. A supporre, cioè, che sussista una donazione di nuda proprietà, disposta nel 2015 a fronte di un usufrutto a termine sul bene avente durata pari a 20 anni, e a supporre dunque che il donante deceda, trascorsi 10 anni, nel 2025, il valore della nuda proprietà è da determinare, dinanzi al decesso del donante, sulla base del coefficiente di computo che le tabelle del 2025, quali tabelle in forza al “tempo dell’apertura della successione”, prevedono rispetto all’intera durata determinata dell’usufrutto: perciò, alla luce di tali tabelle, la nuda proprietà si presterà ad essere stimata riconoscendo ad essa, in rapporto al valore venale della proprietà del bene, la percentuale di valorizzazione del 61,02%, che risulta così la percentuale stabilita in tabella per il periodo di 20 anni di durata intera dell’usufrutto, senza, dunque, che ad entrare in gioco sia la diversa percentuale di valorizzazione del 78,12%, che risulta a contrario la percentuale stabilita in tabella per il periodo di 10 anni di durata residua dell’usufrutto.
[81] V. A. Azara, Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e collazione per imputazione, cit., 103.
[82] A fare un esempio, condotto con riferimento alle tabelle del 2025, si pensi ad un caso speculare a quello supposto nella nota 78: si immagini, così, che sia stata posta in essere una donazione di nuda proprietà, tale da risultare associata ad un usufrutto vita natural durante sul bene spettante ad un usufruttuario di 42 anni, e si immagini, dunque, che il donante muoia successivamente nel 2025, allorquando l’usufruttario ha compiuto l’età di 84 anni. Ebbene, in questo caso, al fine di stimare il valore della nuda proprietà, le tabelle del 2025, che sono quelle di rilievo rispetto al decesso, esigono di essere applicate, giusti i relativi coefficienti, in relazione alla fascia di età in cui rientra l’usufruttuario al “momento” della donazione: la nuda proprietà, pertanto, sarà da computare, al cospetto del valore venale della proprietà del bene, non sulla base della percentuale di valorizzazione dell’80%, che designa la percentuale prevista nelle tabelle ove l’usufruttuario sia di età pari a 84 anni (indi, l’età dell’usufruttario al “tempo dell’apertura della successione), ma sulla base della percentuale di valorizzazione del 20%, che designa la percentuale ex adverso prevista dalle tabelle ove l’usufruttuario sia di età pari a 42 anni (indi, l’età dell’usufruttuario al “tempo della donazione”).
[83] A proposito della valorizzazione delle donazioni di nuda proprietà, sussiste un dibattito (v., per tutti, G. Musolino, Collazione di immobili per imputazione e miglioramenti, in Riv. not., 2016, 516 ss.) sulla legittimità per il donatario della nuda proprietà di invocare l’art. 748 cod. civ., deducendo, così, il costo delle migliorie e delle spese straordinarie sostenute rispetto al bene: alla tesi negativa, che esclude l’applicabilità della norma poiché il nudo proprietario non ha la disponibilità materiale del bene (v. Cass., 5 ottobre 1974, n. 2621, in Rep. Foro it., 1974, e Cass., 10 luglio 1971, n. 2221, in Giust civ., 1972, I, 373), sembra lasciarsi preferire la tesi positiva (v. Cass., 22 dicembre 2020, n. 29247, in Guida al dir., 2021, 6, e Cass., 26 novembre 2015, n. 24150, in Riv. not., 2016, 3, 514) e tale al donatario, la fattispecie normativa si presta dunque a ricomprendere, appunto per il suo titolo, anche il donatario della nuda proprietà.
[84] V., a proposito, supra, § 5.
[85] Cfr., nello stesso senso, V.R. Casulli, Collazione dell’usufrutto e delle donazioni con riserva di usufrutto, cit., 989.
[86] V. T. Di Battista-A. Gerosi, Donazione di usufrutto e collazione, cit., 2408.
[87] Per condurre un esempio, di nuovo basato sulle tabelle del 2025, ipotizziamo una donazione di nuda proprietà, che sia stata concessa nel 2005 con riserva di usufrutto vita natural durante in favore del donante e tale per cui l’usufrutto così ‘stia in piedi’, per un periodo di 20 anni, sino al 2025, quando il donante riservatario muore. Riguardo a questa ipotesi, escluso che il valore della nuda proprietà si possa lasciar identificare con il valore della proprietà piena, a venire in rilievo, dinanzi al decesso, sono le tabelle del 2025, i cui parametri, per definire la stima della liberalità, sono da rapportare ai coefficienti di computo correlati al periodo di durata determinata dell’usufrutto: di qui, a considerare che l’usufrutto, là dove giunge ad estinzione per via della morte del donante riservatario, acquista una durata complessiva pari a 20 anni, allora la nuda proprietà risulta da stimare, innanzi al valore venale della proprietà del bene, secondo un valore corrispondente alla percentuale del 61,02%, essendo invero questa la percentuale di valorizzazione che le tabelle appunto stabiliscono per la nuda proprietà rispetto ad un usufrutto che ha durata di 20 anni.
[88] A calare il discorso sullo specifico caso, analizzato nella nota 51, che alla donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto segua poi, da parte del donante riservatario, la rinuncia anticipata alla riserva di usufrutto, poco o nulla cambia. Se, per meglio dire, in tale ipotesi, come abbiamo osservato, la rinuncia alla riserva di usufrutto implica, quale ulteriore atto liberale del donante, che il godimento dell’usufrutto insistente sulla nuda proprietà donata cessi anticipatamente, limitandosi così di durata dalla data della donazione sino a quella della rinuncia alla riserva, l’unico accorgimento è allora che la stima della donazione di nuda proprietà, una volta che sopraggiunga il decesso del donante, deve essere eseguita alla luce della minor durata intervenuta del periodo di godimento dell’usufrutto. Pertanto, allorquando viene qui da stimare il valore della liberalità, alla donazione di nuda proprietà sarà dunque sempre da riconoscere, giuste le tabelle vigenti al decesso e in forza del criterio di “durata effettiva”, il valore proprio del coefficiente di computo del diritto secondo il periodo di durata determinata dell’usufrutto, considerando però, quale periodo di durata dell’usufrutto, il minor arco temporale intercorso tra la donazione e la rinuncia anticipata.
[89] Del resto, il medesimo concetto si lascia apprezzare anche sotto altro profilo. Posto, difatti, che le tabelle si poggiano su coefficienti che, in via inversamente proporzionale, valorizzano tanto di più l’usufrutto e tanto di meno la nuda proprietà quanto più lunga è la durata dell’usufrutto (v. § precedente), è proprio considerando l’incidenza per intero del godimento dell’usufrutto che le donazioni risultano di conseguenza suscettibili, a fronte delle tabelle, di essere stimate sulla base di coefficienti che sono conformi al loro oggetto. Là dove, infatti, le donazioni fossero viceversa valutate escludendo la rilevanza del godimento dell’usufrutto anteriore al decesso (alias, riducendo la rilevanza del godimento dell’usufrutto al solo usufrutto successivo), tanto vorrebbe allora dire che, rispetto alle tabelle, a venire in rilievo sarebbero coefficienti non più calibrati sull’oggetto delle liberalità e, dunque, coefficienti che, in via di sproporzione, lascerebbero (a danno del nudo proprietario e a vantaggio dell’usufruttario) stimare le donazioni secondo parametri non più commisurati a quella che è la durata del godimento dell’usufrutto.