Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Gli “interessi” dell´assicurato nel contratto di assicurazione (di Paoloefisio Corrias, Professore ordinario di Diritto dell'economia – Università degli Studi di Cagliari)


Il presente contributo si propone di svolgere un’analisi sistematica finalizzata all’individuazione del fondamento giuridico dell’“interesse” dell’assicurato nell’ambito del contratto di assicurazione, con specifico riferimento alla sua rilevanza non soltanto nelle assicurazioni contro i danni, ma altresì nelle assicurazioni sulla vita. A tal fine, la trattazione muove da una riflessione preliminare volta a chiarire il significato da attribuire al concetto di “interesse” dell’assicurato, la cui intrinseca polisemia e la complessità del dibattito teorico impongono un’analisi approfondita. In tale prospettiva assume rilievo centrale anche la struttura aleatoria propria dello strumento assicurativo, nonché il suo impiego quale mezzo di tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’indagine si sofferma, quindi, sull’analisi dell’interesse nelle assicurazioni contro i danni, per poi estendersi alle assicurazioni sulla vita, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dell’interesse anche in tale ambito e di chiarirne la funzione sistematica.

The “interests” of the insured party in the insurance contract

This paper aims to carry out a systematic analysis aimed at identifying the legal basis of the insured party’s “interest” in the context of insurance contracts, with specific reference to its relevance not only in non-life insurance but also in life insurance. To this end, the discussion begins with a preliminary reflection aimed at clarifying the meaning to be attributed to the concept of the insured party’s “interest”, whose intrinsic polysemy and the complexity of the theoretical debate require in-depth analysis. In this perspective, the aleatory structure of the insurance instrument itself, as well as its use as a means of protecting legally relevant interests, also takes on central importance.

The investigation therefore focuses on the analysis of interest in non-life insurance, before extending to life insurance, in order to verify the possible existence of interest in this area as well and to clarify its systematic functioN.

COMMENTO

Sommario:

1. Interesse dell’assicurato e alea del contratto - 2. L’interesse nelle assicurazioni contro i danni - 3. L’interesse nelle assicurazioni sulla vita - NOTE


1. Interesse dell’assicurato e alea del contratto

Negli studi sul contratto di assicurazione ci si domanda, ciclicamente, se – ed, eventualmente, in che termini – un interesse dell’assicurato debba sussistere anche nelle assicurazioni sulla vita, ossia nelle assicurazioni che considerano un «evento attinente alla vita umana» [1]. Mentre, infatti, nelle assicurazioni contro i danni, ossia che contemplano un sinistro, la legge prevede espressamente, ai fini della validità del contratto, la necessità di un «interesse dell’assicurato al risarcimento del danno», in quelle sulla vita nessuna indicazione è riscontrabile al riguardo nella attuale disciplina del codice civile [2].

Per inquadrare correttamente il problema, riteniamo che occorra preventivamente chiarire, su un piano generale, cosa debba intendersi per «interesse» dell’assicurato, essendo nota la valenza polisemica assunta da tale vocabolo nel linguaggio giuridico in genere e in quello del diritto privato e, segnatamente, del codice civile in specie. Ricordiamo, infatti, in via meramente esemplificativa, che l’interesse del creditore scolpisce l’essenza dell’obbligazione (art. 1174 cod. civ.), l’interesse meritevole di tutela rimanda alla causa (concreta) del contratto (art. 1322 comma 2, cod. civ.), l’interesse di non scarsa importanza fissa la tipologia di inadempimento necessario a legittimare la risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.); ancora, l’interesse dello stipulante costituisce la giustificazione del passaggio di ricchezza dal promittente al terzo nei rapporti triangolari, dei quali il contratto a favore del terzo costituisce il principale paradigma (art. 1411 cod. civ.). Ecco perché prima ancora di tentare di stabilire la connotazione che il lemma in esame assume nell’ambito delle assicurazioni sulla vita rispetto a quella contro i danni, occorre individuare con precisione quale significato debba essere attribuito alla espressione «interesse dell’assicurato» nel contesto generale del modello codicistico del contratto di assicurazione.

Ebbene anticipiamo, nonostante possa apparire di non immediata comprensione, che la problematica in discorso è intrinsecamente collegata al ruolo che l’alea gioca all’interno del modello assicurativo.

In proposito è bene ricordare che l’alea contrattuale in senso giuridico – a nostro avviso senz’altro riscontrabile anche nella nostra figura [3] – connotata, come è noto, dalla incertezza della entità materiale della prestazione che verrà ricevuta da uno o da entrambi i contraenti [4] è considerata con diffidenza nel nostro ordinamento. Non si ritiene, infatti, coerente con i principi del sistema, che uno spostamento di ricchezza tra due contraenti sia fatto dipendere dall’accadimento di un evento incerto e non controllabile dagli stessi e che, conseguentemente, siffatto interesse al guadagno (c.d. causa lucrandi) possa sorreggere sul piano causale, in assenza di ulteriori elementi funzionali, il negozio che lo esprime. Come è stato autorevolmente precisato, invero, far dipendere dall’intrinseca incertezza dell’evento l’integrità dei patrimoni individuali senza collegare gli impoverimenti e gli arricchimenti a fisiologiche variazioni del valore delle prestazioni, «è causa di instabilità e di insicurezza sociale, prospetta il rischio di alterazioni pilotate dei mercati finanziari, fomenta avventatezza e avidità, offre occasioni per approfittamenti o speculazioni su passioni altrui» [5]. Per considerare pienamente ammissibile l’effetto tipico e sintomatico di tutte le figure aleatorie, ossia, appunto, l’arricchimento e il corrispondente impoverimento dei patrimoni delle parti in ragione del mero accadimento dell’evento (causa lucrandi), occorre dunque che, nell’ambito di tutte le figure aleatorie, tale elemento coesista con ulteriori interessi meritevoli di apprezzamento nel nostro ordinamento.

Depongono nel senso dello sfavore verso il contratto aleatorio c.d. puro – i.e. svincolato da questi ulteriori interessi – almeno due indici positivi: (i) la disciplina del contratto di gioco e scommessa di cui all’art. 1933 cod. civ. e, segnatamente, il trattamento normativo riservato ai giochi e alle scommesse tollerati (ossia non proibiti ma neppure assistiti da azione), con riguardo ai quali il legislatore, come è noto, consente la non ripetibilità dell’adempimento spontaneo (soluti retentio), ma non reputa giustificato il costo sociale della coercibilità in giudizio [6]; (ii) l’art. 323, comma 1, sub b), CCI [7], che giudica con severità le «operazioni di pura sorte», reputando le stesse tra le condizioni in presenza delle quali può configurarsi il reato di bancarotta semplice.

Tale sfavore però è riscontrabile a livello ben più profondo e riposa sull’assetto valoriale complessivo espresso dalla nostra Costituzione. Assumono preminente rilevo, in proposito, le disposizioni che esaltano e tutelano il lavoro (art. 1, comma 1) – da intendersi, «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, comma 1), come «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2) – esprimenti la chiara volontà dei costituenti di considerare e tutelare in maniera diversa e più pregnante la ricchezza determinata dal reddito – ossia dall’acquisizione del corrispettivo per lo svolgimento di un’attività utile per la società (art. 4, comma 2), dalla proprietà (art. 42) e dal risparmio da questa generato (art. 47, comma 1) – rispetto a quella derivante da mere rendite, i cui paradigmi più lineari sono sicuramente riscontrabili negli introiti dovuti alla mera sorte (giochi e scommesse) e nei guadagni unicamente speculativi del mercato finanziario [8].

Su queste ragioni poggia la convinzione, poc’anzi espressa, che per potersi attribuire la piena tutela, ossia la coercibilità in giudizio, agli schemi contrattuali aleatori, questi debbano esprimere una funzione socialmente apprezzabile [9]. Può trattarsi della causa indennitaria (o risarcitoria), realizzata dall’assicurazione contro i danni e dagli altri contratti modellati su tale schema (cc.dd. contratti di rischio) [10], di quella previdenziale propria della gran parte delle assicurazioni sulla vita, della rendita vitalizia e di alcune figure negoziali della previdenza complementare [11]; della funzione solidaristica, di promozione a scopi pubblicitari oppure di valorizzazione dello sport e/o di incoraggiamento dei momenti ricreativi e di divertimento (c.d. causa ludendi) che connota – (o quantomeno dovrebbe connotare) [12] – i contratti di gioco e scommessa connessi a competizioni sportive (art. 1934 cod. civ.) o, comunque, autorizzati (art. 1935 cod. civ.) [13]; ancora si può far riferimento al convogliamento del risparmio privato verso il finanziamento delle imprese e dello Stato, all’incremento della liquidità dei mercati o, ancora, all’effetto di stabilizzazione dei prezzi dei titoli e delle merci, che dovrebbero costituire la finalità delle operazioni del mercato finanziario [14].

Si tratta di esemplificazioni, sicuramente non esaustive, di funzioni apprezzabili che il meccanismo aleatorio non solo è idoneo a realizzare ma, assai spesso, consente financo di realizzare nel modo più pieno, rivelandosi quindi prezioso per la tutela di alcuni interessi che, con tutta probabilità, lo schema contrattuale ordinario fondato sulla corrispettività commutativa (i.e. non aleatoria) non potrebbe soddisfare con uguale efficacia.

Si è indugiato, forse più del dovuto su tale profilo, perché, come accennato in principio, riteniamo che poggi proprio sulle ragioni che giustificano l’alea giuridica in ambito assicurativo la nozione di interesse dell’assicurato (o nell’assicurazione), che si aveva necessità di individuare: essa descrive null’altro che la funzione contrattuale, coerente col sistema di valori del nostro ordinamento, che il meccanismo aleatorio assicurativo consente di realizzare [15].


2. L’interesse nelle assicurazioni contro i danni

La messa a fuoco di tale funzione nell’assicurazione contro i danni si rivela sufficientemente agevole, essendo tale figura qualificata e interamente governata dal principio «indennitario» o, più esattamente, «risarcitorio» [16], ai sensi del quale lo strumento assicurativo consente all’assicurato di reintegrare il proprio patrimonio entro – ma non oltre – il limite dei danni effettivamente subiti in ragione dell’accadimento del sinistro. L’interesse dell’assicurato che sorregge il nostro modello è dunque quello all’auto-protezione dell’integrità patrimoniale, ossia a salvaguardare il proprio patrimonio dalla possibile diminuzione provocata dall’evento dannoso di volta in volta contemplato.

Si tratta di un interesse indubbiamente meritevole essendo esso tutelato anche al massimo livello gerarchico delle fonti: non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) [17]. Sul piano individuale detta tutela è riconducibile alle norme che contemplano e difendono la proprietà (artt. 42 Cost., 17 Carta e 1 Prot. agg. CEDU) ma anche, riteniamo, all’art. 47, comma 1, Cost. sotto il profilo dell’incoraggiamento e della tutela del risparmio. Sul piano collettivo e, segnatamente, dell’esercizio di una attività di impresa o comunque professionale, la copertura assicurativa del patrimonio sembra suscettibile di essere ricompresa anche nella disposizione costituzionale che sorregge l’esercizio dell’attività economica (art. 41) e da quella della Carta che difende la libertà d’impresa (art. 16) [18].

La difesa del patrimonio, in definitiva, costituisce sicuramente l’elemento funzionale che, aggiungendosi alla causa lucrandi, giustifica nel nostro sistema l’ammissibilità del modello aleatorio della assicurazione contro i danni; tanto è vero che la mancanza di tale elemento – plasticamente descritto dal legislatore in termini di «interesse al risarcimento» (art. 1904 cod. civ.) – e, quindi, il possibile sconfinamento della figura verso i lidi di un diverso contratto aleatorio avente finalità speculative, determina la nullità del contratto.


3. L’interesse nelle assicurazioni sulla vita

Nelle assicurazioni sulla vita il riscontro dell’interesse che giustifica l’alea giuridica è meno immediato, in quanto, per iniziare, non valgono le osservazioni appena riferite alle assicurazioni contro i danni [19]. Il meccanismo di operatività delle prime, infatti, è del tutto svincolato dalla ricchezza che si è consolidata o che è destinata a consolidarsi in capo all’assicurato al momento della stipulazione del contratto assicurativo, e mira, invece, a far conseguire a questi risorse aggiuntive qualora si verifichino eventi attinenti alla vita umana – efficacemente indicati come «rischi della vita» [20] – che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, sono ritenuti idonei a far maturare esigenze economiche.

Le indicazioni fornite dal legislatore per precisare quali siano questi eventi e, quindi, quali rischi possano essere coperti mediante l’assicurazione sulla vita sono però assai scarne. Il codice civile si limita a stabilire che l’evento preso in considerazione debba, appunto, «attenere alla vita umana» mentre nel codice delle assicurazioni si fa riferimento, nella classificazione dei rischi dei rami vita (art. 2, comma 1), (i) alla durata della vita (ramo I) – riconoscendo, quindi, implicitamente l’evento morte e quello sopravvivenza ad una data età – (ii) alla nuzialità e alla natalità (ramo II vita) e (iii) all’invalidità grave (ramo IV vita). Non viene però precisato se questi ultimi eventi siano da considerare in via tassativa o viceversa esemplificativa e, soprattutto, quale sia la caratteristica comune che debbono presentare gli interessi – sottesi a questi eventi – per poter essere considerati meritevoli di tutela, e, quindi, idonei a giustificare il congegno aleatorio de quo.

Queste indagini sono dunque demandate all’interprete, il quale non potrà che affrontarle considerando la disciplina assicurativa alla luce del sistema.

Procedendo con ordine in tale direzione, iniziamo a osservare che il riferimento del legislatore del ’42 alla «vita umana», ossia ad un valore di certo non primariamente economico, fornisce un primo segnale nel senso della natura personale e non patrimoniale degli interessi tutelati. Ciò posto, diversi argomenti, tra i quali l’appena ricordata previsione nei rami assicurativi vita della nuzialità, della natalità e della grave invalidità, inducono ad abbandonare l’idea, sostenuta da taluno [21], secondo cui l’attinenza dell’evento alla vita umana richiesto dall’ultima parte dell’art. 1882 cod. civ. consentirebbe di considerare i soli eventi relativi alla durata della vita. Sembrerebbe, inoltre, deporre in tale direzione la previgente definizione del contratto di assicurazione sulla vita contenuta nell’art. 449, comma 1, cod. comm., secondo cui «ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo». L’utilizzo della proposizione disgiuntiva «o» lascerebbe, infatti, intendere una distinzione tra la durata e altri eventi che attengono alla vita.

In altri temini, parrebbe che col riferimento alla «vita umana» il legislatore abbia voluto non tanto circoscrivere l’oggetto della garanzia assicurativa alla morte o alla sopravvivenza (o alla combinazione di queste due eventi), ma introdurre un nucleo di interessi – diversi da quello, ben definito, relativo alla difesa del patrimonio e che connota, come si è visto, l’assicurazione contro i danni – riferibili ai valori centrali della persona [22], concretamente suscettibili di essere difesi e/o perseguiti mediante l’attribuzione al titolare di una somma di denaro in vista del possibile accadimento di un evento idoneo ad incidere negativamente sugli stessi interessi.

Per circoscrivere i contorni di tale nucleo è, dunque, necessario far riferimento alla Costituzione e alla normativa dell’Unione europea di rilevanza primaria (tra le quali spicca la Carta dei diritti fondamentali UE [c.d. Carta di Nizza]) iniziando proprio dall’art. 38, comma 2, Cost. [23], il quale contempla la sopravvivenza [24], e la salute [25] tra gli eventi della vita tutelati.

Accanto a queste due esigenze fondamentali, che costituiscono il nocciolo duro dei valori della persona suscettibili di essere tutelati mediante le assicurazioni sulla vita, vanno però considerate altre situazioni fondamentali che attengono alla persona: naturalmente la stessa vita umana, nella prospettiva della morte, quale evento socialmente rilevante per i superstiti del soggetto assicurato [26], poi l’occupazione lavorativa (o la non disoccupazione volontaria), richiamata dallo stesso art. 38, comma 2, Cost. [27], la famiglia, con particolare riguardo alla maternità e alla filiazione (artt. 29, 30, 31 Cost. 33 e 34, comma 1, C.d.f. UE), l’istruzione e la formazione professionale (artt. 9, 33 e 34, 35, comma 1, Cost.), la prima abitazione (artt. 2, 15 e 47, comma 2, Cost.) [28].

In definitiva tale elenco, non esaustivo, coincide con alcuni dei principali diritti sociali unanimemente riconosciuti all’individuo [29], ossia dei diritti che, secondo un condivisibile orientamento, costituiscono una species dell’ampio genus dei diritti costituzionali cc.dd. fondamentali (o inviolabili), contemplati e tutelati dagli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. [30].

Riassumendo, quindi, la funzione principale e caratterizzante – condivisibilmente definita “previdenziale” [31] – assegnata nel nostro ordinamento alla assicurazione sulla vita, è quella di sostenere dal punto di vista economico gli interessi di natura personale nei quali si risolvono alcuni diritti sociali; precisamente quelli tra essi che sono suscettibili in concreto di essere agevolati e/o preservati sul piano economico con la corresponsione di una prestazione in denaro al titolare degli stessi a fronte dell’accadimento di un evento suscettibile di comprometterli [32].

Sul piano tecnico-giuridico tale tutela è resa possibile proprio dal più volte menzionato congegno aleatorio, il quale, nel caso in cui si verifichi l’evento contemplato dalle parti, fa conseguire all’assicurato le risorse che, secondo un calcolo preventivo, presuntivo e, si potrebbe aggiungere, su basi forfetarie, potrebbero essere necessarie per far fronte alle esigenze economiche. Emerge, dunque, in maniera marcata la differenza sul piano teleologico-funzionale tra questo schema aleatorio e l’assicurazione contro i danni: mentre nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si impegna, in caso di accadimento dell’evento contemplato, a corrispondere una sorta di ristoro calcolato ex ante su basi presuntive, in quella contro i danni si vincola a corrispondere un vero e proprio risarcimento, da calcolarsi ex post sulla base del danno effettivamente riscontrabile nella sfera dell’assicurato.

È bene anticipare, salvo ulteriori precisazioni, che quanto appena osservato in ordine alla funzione generalmente previdenziale realizzata delle assicurazioni sulla vita, non vale per tutte le manifestazioni del modello, essendo riscontrabili ipotesi nelle quali esso, nonostante colleghi la prestazione dell’impresa ad un evento relativo alla vita umana, si rivela idoneo a realizzare interessi di diversa natura: o di carattere prevalentemente patrimoniale oppure, financo, finalità di trasferimento della ricchezza in caso di morte.

La funzione previdenziale manca, ad esempio, nelle garanzie assicurative collegate ai contratti di finanziamento, nel cui ambito l’impresa si obbliga a compiere a favore del finanziatore-beneficiario (banca o altra impresa finanziaria) una prestazione pari al debito erogato da questi al finanziato-stipulante (e assicurato) in caso di decesso di quest’ultimo [33]. Appare evidente che, in queste ipotesi, la funzione della figura consiste nel garantire il pagamento del debito assunto dall’assicurato nei confronti del finanziatore; tanto è vero che il quantum della prestazione dell’impresa è commisurato e circoscritto alla entità del debito. In definitiva, in tali ipotesi, la morte di un soggetto (il debitore) è considerata, nello schema assicurativo, unicamente in ragione della idoneità a determinare un danno ad un altro soggetto (il creditore); conseguentemente la figura esprime una chiara funzione di garanzia del credito e, quindi, tutela un interesse squisitamente patrimoniale.

In un analogo, anche se non corrispondente, ordine di idee vanno menzionate le assicurazioni key man, ossia le assicurazioni temporanee stipulate da una società, a proprio favore, contro il rischio morte o invalidità totale e permanente di un proprio amministratore o dirigente considerato di grande importanza nella compagine sociale [34]. Anche in questa ipotesi – che consiste, dal punto di vista strutturale, in una assicurazione sulla vita di un terzo (uomo chiave) stipulata dalla società a favore di sé stessa (beneficiaria) – è del tutto palese che la società, pur prendendo in considerazione la morte di una persona, mira a proteggere un proprio interesse di natura squisitamente patrimoniale, consistente nei pregiudizi che potrebbero derivare dal mancato apporto delle competenze dell’uomo chiave.

Limitandoci ad introdurre un tema che andrebbe maggiormente approfondito, rileviamo che, poiché in queste ultime due ipotesi menzionate non emergono esigenze economiche del beneficiario della prestazione assicurativa correlate a valori relativi alla persona, occorrerebbe interrogarsi se sia corretto continuare a inquadrare i due negozi assicurativi, come sinora è stato fatto salvo rare eccezioni [35], nelle assicurazioni sulla vita, oppure, come parrebbe preferibile, considerarli più prossimi alle assicurazioni contro i danni. Ciò, infatti, consentirebbe per un verso di non applicare agli stessi alcune disposizioni del primo modello strettamente collegate alla funzione previdenziale – quali, ad esempio l’art. 1923, comma 1, cod. civ. –, dall’altro di prendere in considerazione alcune regole proprie del secondo – quali, in primis, la soprassicurazione (art. 1909 cod. civ.), espressione sintomatica del principio indennitario –. Se si andasse in quest’ultima direzione si potrebbe, nelle assicurazioni sulla vita collegate ai mutui, precludere alle parti, in modo rigoroso, di pattuire una prestazione dell’impresa al finanziatore-beneficiario superiore all’importo del debito, in caso di morte del debitore; con riguardo alle polizze key man, l’entità dell’indennizzo consentito potrebbe essere circoscritta all’importo che, in linea teorica, potrebbe essere richiesto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ad un eventuale responsabile della morte (o della grave invalidità) dell’uomo chiave.


NOTE

[1] Da ultimo, anche per una accurata illustrazione delle varie opinioni sul punto, v. M. Mazzola, L’interesse nel contratto di assicurazione (Teoria e problemi del tipo), ESI, Napoli, 2025, 41 ss.

[2] Va ricordato che nella previgente disciplina dell’assicurazione contenuta nel codice di commercio del 1882 (art. 449, comma 2), era richiesto, ai fini della validità del contratto, nelle assicurazioni sulla vita di un terzo, un interesse dell’assicurato alla sua (del terzo) esistenza. Nella disciplina vigente, invece, all’interno della stessa figura è ritenuto sufficiente, sempre al fine della validità, il mero consenso del terzo alla stipulazione (art. 1919, comma 2, cod. civ.).

[3] Per le ragioni che sorreggono tale convinzione sia consentito di rinviare a P. Corrias, Il contratto di assicurazione e gli altri contratti aleatori, in Trattato del diritto privato, V, Il contratto, a cura di S. Mazzamuto, IV, Giappichelli, Torino, 2024, 16 ss.

[4] V., ancora, anche per i necessari riferimenti, P. Corrias, Il contratto di assicurazione, cit., 4 ss.

[5] Così, M. Paradiso, I contratti di gioco e scommessa, Giuffrè, Milano, 2003, 77 ss., spec. 79 s. L’insufficienza della causa lucrandi a sorreggere pienamente i negozi aleatori – rilevata principalmente con specifico riferimento ai contratti di gioco e scommessa – è sostenuta anche da G. Capaldo, Contratto aleatorio e alea, Giuffrè, Milano, 2004, 64, 147 s., 185 ss.; più recentemente M.P. Pignalosa, Giochi pubblici e diritto privato. Appunti da uno studio, in questa Rivista, 2022, 998 s.; M. Ciancimino, Aleatorietà e azzardo. Profili funzionali e applicativi della disciplina dei giochi autorizzati, ESI, Napoli, 2023, 71 ss.

[6] In tal senso, magistralmente, U. Breccia, Causa, in Il contratto in generale, in Tratt. Bessone, XIII, 3, Giappichelli, 1999, 89 ss., spec. 102 s.; precedentemente, P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato11, Giuffrè, Milano, 1996, 226 s.

[7] Già art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.

[8] V., G. Di Gaspare, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Dir. pubbl., 2008, 892 ss., spec. 894; A. Pubusa, Giuoco (Giuoco d’azzardo– dir. pubbl.), in Enc. giur., XV, Treccani, Roma, 1989, 3.

[9] Per una compiuta individuazione degli interessi – ulteriori rispetto alla causa lucrandi – che, di volta in volta, legittimano i singoli negozi aleatori muniti di piena tutela v., M. Paradiso, I contratti di gioco, cit., 84 ss. e G. Capaldo, Contratto aleatorio, cit., 37, 115 s., 147 s., 185 ss. Con riferimento al rapporto tra causa ludendi e causa lucrandi, cfr. A. Marchese, I giochi e le scommesse tra attualità normativa e (ri) qualificazione giuridica, ESI, Napoli, 2023, 49 ss.

[10] Per queste figure sia consentito un rinvio a P. Corrias, Garanzia pura e contratti di rischio, Giuffrè, Milano, 2006, 15, 263 ss.

[11] Si permetta ancora un rinvio a P. Corrias, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Giuffrè, Milano, 2011, 93 ss.; dello stesso A., Le assicurazioni sulla vita, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni e P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2021, 61 ss.

[12] Troppo spesso, infatti, è assai arduo rinvenire nelle scommesse autorizzate ex art. 1935 cod. civ. uno scopo diverso dal mero guadagno. V., in tale direzione, D. Maffeis, Costi impliciti nell’interest rate swap, in Giur. comm., 2013, 66, nota 45; Id., Alea giuridica e calcolo del rischio nella scommessa legalmente autorizzata di swap, in Riv. dir. civ., 2016, 1102.

[13] In ordine alla causa ludendi, come elemento funzionale che concorre con la causa lucrandi, a definire il complessivo profilo causale del contratto di gioco e scommessa autorizzato o, comunque, tutelato v., tra gli altri, M. Paradiso, I contratti di gioco, cit., 50 ss., L. Modica, Del giuoco e della scommessa (Artt. 1933-1935), in Commentario Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2018, 22 ss.; N. Coggiola, I contratti di gioco e scommessa (Percorsi evolutivi dal codice civile alla disciplina consumeristica), Giappichelli, Torino, 2022, 81 s.; M.P. Pignalosa, Giochi pubblici, cit., 998 s. ; M. Ciancimino, Aleatorietà e azzardo, cit., 76.

[14] Cfr., A. Sciarrone Alibrandi, I fondamenti, in Diritto commerciale, IV, Diritto del sistema finanziario, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2024, 11 ss.

[15] Nello stesso ordine di idee Mazzola, L’interesse nel contratto, cit., 83 s., rileva che la «non indifferenza» dell’assicurato all’accadimento dell’evento incerto, costituisce l’elemento funzionale che giustifica la natura aleatoria del contratto di assicurazione.

[16] Così, G. Partesotti, La polizza stimata, Cedam, Padova, 1967, 88, secondo cui «principio indennitario» non è che la formula riassuntiva della causa del negozio, ossia della funzione di risarcimento dell’assicurazione contro i danni. Ancora prima, A. Graziani, Appunti sul lucro cessante, in Studi di diritto commerciale, Jovene, Napoli, 1953, 272 il quale rileva che il contratto di assicurazione “è l’unico contratto avente per obbietto specifico della sua prestazione il risarcimento del danno”. D’ora innanzi, in ossequio al linguaggio solitamente utilizzato, si farà riferimento alla funzione indennitaria, pur nella consapevolezza della minor precisione dell’espressione.

[17] V., anche per gli opportuni riferimenti, R. Rolli, Protezione sociale della proprietà ieri, oggi e domani, in Riv. dir. priv., 2024, 199 ss., spec. 230 s. Sul tema, inoltre, cfr., ampiamente, i numerosi contributi contenuti in M. Comporti (a cura di), La proprietà nella carta europea dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, 2005.

[18] In modo lapidario ma assai efficace C. Salvi, Teologie della proprietà privata. Dai miti delle origini ai nuovi dei della finanza, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017, 90, rileva che «l’impresa, insomma, presuppone la proprietà», lasciando così intendere, a nostro avviso condivisibilmente, che, in punto di difesa del patrimonio dell’imprenditore (o del professionista), la tutela costituzionale fondata sulla proprietà è ancora più forte di quella fondata sull’iniziativa economica. Parrebbe, invece, rovesciare il rapporto tra le due norme costituzionali di cui agli artt. 41 e 42, L. Mengoni, Proprietà e libertà, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 445, allorquando osserva che «l’art. 42 garantisce la proprietà privata non più come diritto fondamentale della persona, delimitante una sfera privata libera da intromissioni del potere politico, bensì come partecipazione alla organizzazione e allo sviluppo della vita economica».

[19] V., però, L. Buttaro, L’interesse nell’assicurazione, Giuffrè, Milano, 1954, spec. 10 ss., il quale sul presupposto che anche l’assicurazione sulla vita realizzi una funzione indennitaria – sebbene più attenuata rispetto a quella attuata dall’assicurazione sulla vita – individua su tali basi, anche in tale modello, l’interesse dell’assicurato. Per le critiche – da considerare oramai consolidate – a tale impostazione e fondate sulla estraneità della funzione indennitaria all’assicurazione sulla vita v., tra gli altri, P. Corrias, Le assicurazioni sulla vita, cit., 67 s.; M. Mazzola, L’interesse nel contratto, cit., 49 ss.

[20] L’espressione tra virgolette è adoperata – seppure in contesto diverso ma, come si vedrà, tutt’altro che incompatibile con il nostro ragionamento – da L. Mengoni, I diritti sociali, in Arg. dir. lav., 1998, 11.

[21] V., ad esempio, M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Cedam, Padova, 2013, 818 s.

[22] Sul nucleo di tali interessi e sulla loro riconduzione ad un unico principio (c.d. principio personalista) v., per tutti, P. Perlingieri, Principio personalista, dignità umana e rapporti civili, in Annali Sisdic, 2020, 1 ss.; in precedenza, Id., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, ESI, Camerino-Napoli, 1972, passim, spec. 44 ss.

[23] L’idoneità del comma 2 dell’art. 38 Cost. a fissare direttamente il nucleo fondamentale degli interessi della persona, socialmente rilevanti, che caratterizzano la funzione previdenziale è affermata chiaramente da A. Tursi, La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale (Fattispecie e disciplina giuridica), Giuffrè, Milano, 2001, 28.

[24] In tal senso, cfr. anche l’art. 2, sub 1), lett. a, direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (relativa all’assicurazione sulla vita).

[25] Sul diritto alla salute quale «norma primaria di riferimento per l’interprete in relazione all’evoluzione dei diritti della persona», v. Cass. civ., 11 maggio 2009, n. 10741, in Foro it., 2010, I, 147. Nell’ambito della assai copiosa letteratura sul diritto alla salute ricordiamo, limitandoci ad alcuni scritti recenti, B.M. Sabatino-S. Sica, Sub art. 1, in Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24, a cura di B. Meoli, S. Sica e P. Stanzione, ESI, Napoli, 2018, 1 ss.; D. Morana, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2021; L. Busatta, La salute sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie, Giappichelli, Torino, 2018; F. Bocchini, Salute e sanità tra solidarietà e responsabilità, in Contr. impr., 2018, 126 ss.; Precedentemente, M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, 769 ss.; M. Santilli-A. Giusti, Salute – Tutela della salute – (dir. civ.), in Enc. giur., XXVII, Treccani, Roma, 1991, 1 ss.; A. Simoncini-E. Longo, Art. 32, in Commentario alla Costituzione, vol. I: artt. 1-54, a cura di A. Celotto e M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, 655 ss.

[26] Non si dubita, infatti, quantunque in assenza di una esplicita menzione del legislatore nel comma secondo dell’art. 38, della rilevanza previdenziale e della piena tutela costituzionale dell’evento morte (in luogo di altri, L. Foglia, La posizione professionale del lavoratore nel sistema di protezione sociale, Giappichelli, Torino, 2012, 28, nt. 6).

[27] La tutela dell’occupazione come è noto riposa anche sui fondamentali artt. 1, 4 e 35, comma 1.

[28] Sull’inclusione del diritto al godimento di un’abitazione dignitosa tra i diritti fondamentali della persona, v., ampiamente, U. Breccia, Il diritto all’abitazione, Giuffrè, Milano, 1980, 21 ss.; G. Paciullo, Il diritto all’abitazione nella prospettiva dell’housing sociale, ESI, Napoli, 2008, 49 ss.; L. Mezzasoma, Il “consumatore” acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto all’abitazione, ESI, Napoli, 2008, 215 ss.; P. Perlingieri, Principio personalista, cit., 5, menziona la proprietà e l’abitazione come situazioni di contenuto patrimoniale «che spesso hanno più di una sfumatura esistenziale».

[29] Si reputa che tale categoria di diritti comprenda e riassuma le varie manifestazioni dei diritti inerenti al mondo del lavoro, della famiglia, dell’istruzione, della salute e dell’abitazione. V., ampiamente, L. Mengoni, I diritti sociali, cit., 1 ss., spec. 6 ss.; A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Treccani, Roma, 1989, 13 ss.; E. Navarretta, Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale, in Il danno non patrimoniale (Principi, regole e tabelle per la liquidazione), a cura di E. Navarretta, Giuffrè, Milano, 2010, 34 ss.; in precedenza, G. Corso, I diritti sociali nella costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, II, 755 ss.; nella prospettiva europea e comparatistica, F. Pizzolato, Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea, Giuffrè, Milano, 2002, passim; R. Pilia, I diritti sociali, Jovene, Napoli, 2005, passim ma spec. 93 ss.

[30] V., L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1126 ss., 1135 ss.; A. Baldassarre, Diritti sociali, cit., 28 ss.; A. Avio, I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 2001, 182; T. Fenucci, Recenti orientamenti della Corte sui diritti fondamentali, in Corte costituzionale e diritti fondamentali, a cura di L. Califano, Giappichelli, Torino, 2004, 50 ss. Sulla natura dei diritti fondamentali o inviolabili, in rapporto agli altri diritti e/o valori costituzionali, v. F. Modugno, I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale4, a cura di F. Modugno, A.S. Agrò e A. Cerri, Giappichelli, Torino, 2002, 292 ss., spec. 298 ss., 302.

[31] V. Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, in Resp. civ. prev., 2008, 1282; Corte cost., 27 febbraio 2024, n. 32 (n. 7.2.1.), secondo cui “l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Tramite l’accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all’assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell’assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto” (enfasi aggiunta).

[32] Detta precisazione è opportuna, essendovi come è risaputo diritti sociali – quali, ad esempio, il diritto di sciopero o quello a non essere discriminati – insuscettibili di essere agevolati con l’acquisizione di risorse economiche da parte del titolare.

[33] Per un quadro dei principali problemi sollevati da tali operazioni, cfr. P. Corrias, Le polizze collegate ai mutui: spunti di riflessione, in Riv. trim. dir. econ., 2019, 135 ss.; A. Camedda, Sul carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze abbinate a mutui, in Dial. dir. econ., 2022, 1 ss.; A. Tina, Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in Riv. dir. banc., 2022, 19 ss.; F. Sabiu, Le polizze assicurative connesse ai mutui tra atti di condizionamento da parte del mutuante e teoria del collegamento negoziale, in Assicurazioni, 2023, 114 ss.

[34] Per una panoramica completa di tutti i vari profili della figura v. F. Onnis Cugia, L’assicurazione key man, in Diritto alla salute e contratto di assicurazione, a cura di P. Corrias, E. Piras e G. Racugno, ESI, Napoli, 2019, 263 ss.; da ultimo cfr. M.C. Pezone, Polizze key man nel passaggio generazionale dell’impresa: implicazioni e strategie per la continuità aziendale, in Dir. merc. fin. ass., 2025, 158 ss.

[35] Va segnalata la condivisibile impostazione di F. Onnis Cugia, L’assicurazione, cit., 285 ss., tendente a riportare l’assicurazione dell’uomo chiave nell’area dell’assicurazione contro i danni.