Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La sospensione, del famigliare indagato, dalla successione della vittima: riflessioni, tra diritto civile e diritto penale, alla luce della Riforma Cartabia e del nuovo delitto di femminicidio (di Cristina Coppola, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi di Parma)


Sotto la spinta dell’allarme sociale per determinati delitti, più d’una sono le ipotesi che testimoniano una modalità di gestione dei fatti antigiuridici ambivalente, attraverso un processo di ibridazione delle fonti normative, con l’intento di congegnare in via complementare le misure afflittive: ne risulta la categoria delle sanzioni con effetti civili, indipendentemente dalla norma dalla quale discendono, se di matrice civile o penale. In questa prospettiva, va letto l’art. 463-bis cod. civ., scaturito dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4, a tutela degli orfani per crimini domestici: la norma colpisce, in via lato sensu cautelare, l’omicidio volontario o tentato del de cuius o del futuro de cuius, commesso dai suoi più prossimi congiunti, determinando l’apertura di un procedimento temporaneo di giacenza ereditaria ex art. 528 cod. civ. sulla quota dell’indagato, una volta che ne sia comunicata l’iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte del P.M. Così, con riferimento alle condotte e ai soggetti tassativamente individuati dall’art. 463-bis cod. civ., il provvedimento di sospensione dalla successione diviene prodromo, benché autonomo ed eventuale, della dichiarazione d’indegnità pronunziata ex officio dal giudice penale in caso di condanna (art. 537-bis cod. proc. pen.). Tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 335-bis cod. proc pen. e 110-quater disp. att. cod. proc. pen., introdotti di recente dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) in tema di limiti all’efficacia dell’iscrizione della notizia di reato ai fini civili e amministrativi, si evince che l’art. 463-bis cod. civ. possa operare ormai soltanto nei casi in cui il famigliare indagato sia stato sottoposto anche a una misura cautelare personale (artt. 272 ss. cod. proc. pen.), oppure se, concluse le indagini preliminari, sia stata esperita l’azione penale, con il mutamento della posizione del soggetto da indagato a imputato (artt. 60 e 407-bis cod. proc. pen.). Il nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis cod. pen.), quale fattispecie autonoma e speciale di omicidio, non modifica la sfera di applicazione generale dell’art. 463-bis cod. civ. e vi rientra (v. art. 13, primo comma, L. 2 dicembre 2025, n. 181).

The suspension of an investigated family member from the victim’s succession: reflections, between civil law and criminal law, after the Cartabia Reform

Driven by social alarm regarding certain offenses, several hypotheses testify to an ambivalent approach to managing anti-legal facts, through a process of hybridization of normative sources, with the intent of designing the punitive measures in a complementary way: this results in the category of sanctions with civil effects, regardless of the legal rule from which they derive, whether civil or criminal. In this perspective, Article 463-bis of the Italian Civil Code, derived from Law no. 4/2018 for the protection of orphans of domestic crimes, must be read. It punishes, in a precautionary way, the voluntary or attempted murder of the deceased or the future deceased, committed by his closest relatives, determining the opening of a temporary inheritance proceedings pursuant to Article 528 of the Italian Civil Code on the suspect’s share, once his registration in the crime register by the Public Prosecutor has been communicated. The measure suspending inheritance rights becomes a prelude, although autonomous and eventual, to the criminal judge’s declaration of unworthiness in case of a conviction (Article 537-bis of the Italian Code of Criminal Procedure), with reference to the conducts and subjects strictly identified by Article 463-bis of the Italian Civil Code. However, from the combined provisions of the new Articles 335-bis of the Italian Code of Criminal Procedure and 110-quater of the Implementing Provisions of the Italian Code of Criminal Procedure, introduced by the Cartabia Reform (Legislative Decree no. 150/2022) regarding limits to the effectiveness of crime report registration for civil and administrative purposes, it follows that Article 463-bis of the Italian Civil Code now can only operate in cases where the suspect has also been subjected to a personal precautionary measure (Articles 272 et seq. of the Italian Code of Criminal Procedure), or if, once the preliminary investigations are concluded, criminal action has been pursued, with the subject’s status changing from suspect to accused (Articles 60 and 407-bis of the Italian Code of Criminal Procedure). The new crime of feminicide (Article 577-bis of the Italian Criminal Code), as an autonomous and special type of murder, does not change the general sphere of application of the Article 463-bis of the Italian Civil Code and it is included (Article 13 of Law no. 181/2025).

SOMMARIO:

1. L’origine socio-culturale dell’art. 463-bis cod. civ. e il nuovo delitto di femminicidio - 2. Il disvalore collettivo sanzionato - 3. Sanzione provvisoria con effetti civili, a favore dei chiamati in subordine dell’indagato - 4. Ridotti margini di operatività della misura, alla luce della Riforma Cartabia in materia processual-penalistica - NOTE


1. L’origine socio-culturale dell’art. 463-bis cod. civ. e il nuovo delitto di femminicidio

Il 16 febbraio 2018 entrava in vigore, nell’ordinamento italiano, l’art. 463-bis cod. civ., norma la cui genesi si è, fin da subito, delineata come peculiare, per essere scaturita da una disciplina più estesa, la legge 11 gennaio 2018, n. 4 [1], nata, a sua volta, sotto la spinta rigoristica di un sentimento di biasimo sociale diffuso, verso particolari delitti. Da allora, il diritto positivo si è arricchito, dunque, di una nuova fattispecie – la sospensione dalla successione, a carico di determinati famigliari, che risultino indagati per l’omicidio volontario o tentato del de cuius –, nelle cui pieghe non si intende qui, peraltro, scavare, né si vuole esaminarne analiticamente gli elementi [2]. Si prospetteranno, invece, a ben oltre un quinquennio dal suo avvento, alcune considerazioni di respiro più ampio, in ordine alla natura sanzionatoria, e, soprattutto, all’incerta compatibilità con le disposizioni processual-penalistiche sopravvenute a far data dal 30 dicembre 2022, a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (così detta Riforma Cartabia in materia di processo penale).

Disponendo in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 1, legge 11 gennaio 2018, n. 4 delineava la categoria degli orfani per crimini domestici, categoria alla quale avrebbero dovuto, almeno idealmente, essere rivolte le altre norme introdotte o modificate, grazie alla legge stessa, tra cui, appunto, la disposizione del Codice civile qui in commento. Si trattava de «I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza» [3]. Tale connotazione, pur non dando luogo a una definizione generale, anteposta alle norme, era stata riproposta anche in alcune successive disposizioni della nuova disciplina, così da potersi concludere che quella categoria, benché non esplicitata nel testo dell’art. 463-bis cod. civ., ne costituisse, quanto meno, l’àmbito di applicazione soggettivo privilegiato, benché, come si vedrà, non esclusivo [4].

La vicenda rappresenta un chiaro ed emblematico esempio di reflusso nel diritto civile delle preoccupazioni destate dall’allarme sociale corrente e dalla ripugnanza che, negli ultimi decenni e, purtroppo, anche oggi, avevano e hanno suscitato i numerosi episodi di violenza, più o meno noti alle cronache, perpetrati, in particolare, entro la cerchia familiare e, statisticamente, soprattutto sulle persone di genere femminile [5]. I timori e le inquietudini scaturiti da codeste vicende, riversatisi sui consociati prima e sul legislatore poi, sono peraltro culminati, sul piano della tutela penale, nella recente introduzione del discusso delitto di femminicidio (art. 577-bis cod. pen.) [6], ad opera della legge 2 dicembre 2025, n. 181 [7]. La norma vuole configurare una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata, quanto all’elemento oggettivo, sull’essere donna del soggetto passivo e sulle particolari ragioni sottese alla condotta tipica, nonché, quanto all’elemento soggettivo, sul dolo generico, richiedendosi la sola coscienza e volontà di cagionare la morte di una donna attraverso una delle condotte alternative ivi descritte [8]. Aspre sono, tuttavia, le critiche mosse dagli interpreti alla bontà di un precetto così congegnato, sia per l’indeterminatezza delle condotte punibili, sia per la possibile sussumibilità dei fatti nelle norme generali sull’omicidio volontario di cui agli artt. 575-577 cod. pen., sia, soprattutto, per il verosimile contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., prevedendosi una pena differenziata e più grave in ragione del sesso della vittima [9]. Pur dovendosi dare conto di questa simbolica e significativa scelta di politica legislativa [10], epilogo attuale della spinosa questione dei crimini domestici, può, al contempo, osservarsi che, in realtà, la tutela civilistica, offerta dall’art. 463-bis cod. civ. ai fini ereditari, già si estendeva a coprire le condotte delittuose particolari ora tratteggiate dall’art. 577-bis cod. pen., in quanto riferita alle ipotesi generali di omicidio volontario o tentato (artt. 575 e 56 cod. pen.) [11] a danno di soggetti, indifferentemente, femminili o maschili, purché aventi con la persona indagata determinati vincoli familiari [12]. Del resto, l’art. 13, comma 1, legge 2 dicembre 2025, n. 181, prevede che, in tutti i casi in cui la legge faccia riferimento all’art. 575 cod. pen., il richiamo si intenda a tutti gli effetti operato anche all’art. 577-bis cod. pen. e tutte le volte in cui la legge faccia riferimento all’omicidio, il richiamo si intenda a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

Codesto modo di procedere nella creazione delle norme di diritto civile, che si avvale di una sorta di mutuazione diretta di fattispecie in primis tratteggiate da disposizioni penali, quali presupposti necessarî di istituti privatistici, non ha costituito, peraltro, una novità, almeno dal punto di vista della tecnica legislativa. Più d’una sono le ipotesi, che si possono portare a testimonianza di una modalità di gestione dei fatti antigiuridici, per così dire, esplicitamente ambivalente [13]. Ciò, perché, al di là o pel tramite del bene giuridico di volta in volta tutelato e della conseguenza prevista, l’oggetto della protezione legislativa risiede nell’identico valore fondante i più precetti [14].


2. Il disvalore collettivo sanzionato

Il fenomeno si verifica, in massima parte, quando il precetto delinei un reato: allora, in tanto potrà dirsi efficace, in quanto affondi le sue radici nelle Kulturnormen diffuse nella coscienza sociale e ricamate, anche implicitamente, nel tessuto della Carta costituzionale [15]. Del resto, questa derivazione – prima di tutto culturale, quindi – del diritto penale trova un puntuale riscontro tecnico nelle parole della nota motivazione, a corredo della fondamentale pronunzia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 5 cod. pen., ha contemplato e fatta salva l’ipotesi dell’ignoranza inevitabile della legge penale, proprio sulla base del principio di riconoscibilità dei contenuti delle norme penali, ai sensi degli artt. 73, comma 3, e 25, cpv., Cost. Vi si è richiamata la necessità che il diritto penale costituisca davvero la extrema ratio di tutela della società, sia costituito da disposizioni «chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare» [16].

Così, continua a trovare conferma la lezione di Santi Romano – ubi ius, ibi societas e ubi societas, ibi ius –, secondo cui il diritto non anticipa le istanze e i fatti umani, bensì sopraggiunge rispetto ad essi [17]. Si svela, dunque, il fine ultimo del diritto, che è sì l’ordinare, ma l’ordinare le relazioni tra i consociati, imponendo ad essi quei reciproci comportamenti, ritenuti conformi ai sentimenti-valori comunitarî [18]. L’idea di diritto origina, essa stessa, da un sentimento, che, in definitiva, è un sentimento di imperfezione, albergante nell’uomo. Egli è spinto a ricercare uno strumento di contenimento e, in certi casi, di correzione delle proprie azioni, appunto perché conscio della propria, intrinseca, fallibilità, nei suoi rapporti con gli altri membri della comunità [19].

Tale funzione correttiva del diritto si esprime, pur nell’identica matrice valoriale comune, in direzioni differenti, nel diritto civile, rispetto a quello penale. Si tratta di due binari che, di regola, corrono paralleli, non solo nel contesto sostanziale, ma anche sul piano processuale [20], senza, però, che il loro episodico intersecarsi muti la diversa funzione, almeno in senso contingente, delle une e delle altre disposizioni. In particolare, mentre le norme penali si limitano a correggere punendo, quelle civilistiche, quand’anche contenenti una sanzione, intendono perfezionare e inquadrare il disvalore dell’ordinamento entro confini più ampi, per dare impulso alla promozione di una coscienza sociale superiore e allargata, ciò che in modi decisamente più limitati si verifica soltanto a seguito dell’introduzione del nuovo reato [21]. Non si dimentichi, peraltro, che, prima ancòra di regolare, il diritto privato implicitamente riconosce la rilevanza di manifestazioni e tendenze, che, spontanei, già si sono espressi in seno alla persona e alla società [22]. L’ordinamento individua, imponendoli, comportamenti minimali, necessarî per la continuità del vivere civile, ma tale imposizione, solo apparentemente neutra, non va disgiunta da una certa vocazione all’«educazione sentimentale» verso i destinatarî delle norme. Tutt’altro, dunque, rispetto al misconoscimento dei sentimenti; si direbbe, piuttosto, che il diritto civile aspiri ad approntarne una segnaletica cogente, mirando a realizzarne financo un’autentica e condivisa manifestazione [23], in una visione complessiva di ordine sociale [24]. Il che, peraltro, non contraddice il fatto che, una volta contemplati in una fattispecie astratta, i sentimenti si spersonalizzino, a comporre il quadro di una realtà non più meramente individualistica, bensì oggettiva del diritto [25].


3. Sanzione provvisoria con effetti civili, a favore dei chiamati in subordine dell’indagato

Certo, la tradizionale e netta catalogazione tra diritto penale e diritto civile non può che fungere, per il giurista, da strumento convenzionale di comprensione [26], giacché le norme tutte vanno intese come interconnesse in un unico sistema [27]; tuttavia, è la finalità ultima di ciascheduna che le può distinguere, nel senso che le une mirano a realizzare la sicurezza pubblica, attraverso la repressione delle condotte del singolo [28], mentre le altre – almeno quando consti sovrapponibilità con i presupposti delle fattispecie astratte di reato, eventualmente connesse alle fasi del procedimento di accertamento in concreto delle stesse, come è il caso dell’art. 463-bis cod. civ. [29] –, regolano, in senso deterrente e preventivo, le ricadute delle medesime condotte nella dimensione privata delle relazioni tra l’agente e i consociati [30]. Nonostante si tratti di ipotesi numericamente limitate e mirate, che forse non danno vita a una vera e propria tendenza nella tecnica legislativa, è in atto un processo di ibridazione delle fonti normative, con il chiaro intento di congegnare in via complementare le misure afflittive e, anche, di creare, nei rapporti alla pari coi terzi consociati, un ombrello di protezione per gli interessi di costoro, a volte ancorato allo svolgersi del procedimento penale.

Peraltro, non trattandosi di conseguenze omogenee nella sfera privatistica [31], esse possono solo ritenersi confluire nel vasto genus delle sanzioni con effetti civili, accomunate dalla ratio ispiratrice della riprovazione etico-sociale, indipendentemente dall’ideale classificazione della norma dalla quale discendono, se di matrice civile o penale [32]. Non tutte potrebbero, invece, essere sussunte nella più ristretta categoria delle pene private, pur là dove se ne condividesse l’utilità, tradizionalmente rinvenuta nel porre l’accento, benché con varietà di sfumature, sul potere dei privati di comminare, o di assumere l’iniziativa per comminare, misure con funzione punitiva nei confronti di altri privati [33]. In altri termini, quanto alla sanzione, rilevano gli effetti e i rapporti concretamente incisi dagli stessi, mentre non è, o non è più, così determinante la fonte, che può essere variamente configurata e può essere azionabile o meno dal titolare del relativo diritto [34].

A maggior ragione, a volere adottare come metro di valutazione l’ampiezza del potere dei privati nella specifica materia mortis causa qui considerata, oggi non si potrebbe che ravvisarne uno scolorimento, davanti a più incisivi automatismi legali. L’art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4, oltre ad avere introdotto l’art. 463-bis cod. civ., con finalità sanzionatoria preventiva, a seguito dell’iscrizione del famigliare nel registro delle notizie di reato per omicidio volontario o tentato [35], ha, infatti, previsto ex novo nell’ordinamento l’art. 537-bis cod. proc. pen. [36], rendendo l’indegnità a succedere pena accessoria [37] rispetto alla condanna penale (o alla sentenza di patteggiamento): in tutti i casi in cui una fattispecie di indegnità ex art. 463 cod. civ. realizzi anche una fattispecie di reato, il provvedimento che la pronunzia assume natura di accertamento, pur essendo comunque necessario per il determinarsi dell’esclusione ex tunc dalla successione [38]. Del resto, già la pena accessoria dell’esclusione del reo dalla successione della persona offesa era comminata dall’art. 609-nonies, comma 1, n. 3, cod. pen., per il caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) rispetto ad alcuni delitti contro la libertà sessuale, non contemplati dall’art. 463 cod. civ. [39]. In tutte queste ipotesi, nelle quali l’indegnità rappresenta un effetto penale ipso iure a presidio dell’ordine pubblico, mi pare da escludere che possa giovare all’indegno la riabilitazione da parte del de cuius, ex art. 466 cod. civ. [40].

Peraltro, si può convenire che, nelle ipotesi diverse dai delitti [41], residui certamente lo spazio per la cognizione del giudice civile e per l’eventuale riabilitazione; di contro, dato l’attuale assetto degli aspetti criminali dell’indegnità (e della prodroma sospensione), spiccatamente incardinato sulle fasi del procedimento penale e sull’idea di pena accessoria, diviene difficile sostenere che il giudice civile possa pronunziarla su istanza della parte interessata, quando, pur ricorrendo in concreto gli elementi di uno dei delitti individuati nei nn. 1, 2, 3 dell’art. 463 cod. civ., non sia intervenuta la condanna penale [42]. E ciò, beninteso, anche se vi sarebbero ragioni di giustizia sul piano dei rapporti successorî e, quindi, solo per tale motivo si potrebbe continuare a farla rientrare nel processo civile.

Così, condividendo la medesima matrice dis-valoriale, il provvedimento di sospensione dalla successione diviene prodromo (benché resti autonomo ed eventuale) della pronunzia di indegnità [43], ma soltanto rispetto alle condotte e ai soggetti tassativamente individuati dall’art. 463-bis cod. civ. [44], mentre non potrebbe essere esteso a ipotesi di indegnità diverse. Ciò, evidentemente, perché il mero sospetto per il compimento di crimini familiari desta un allarme sociale più intenso e richiede, se del caso, una misura immediata anche sul piano successorio, la quale, tecnicamente, traduce i proprî effetti giuridici nell’apertura di un procedimento temporaneo di giacenza ereditaria pro quota, ex art. 528 cod. civ., non soltanto con funzione di gestione conservativa, considerato che quest’ultima rischia di essere depauperata per le spese sostenute dall’indagato a causa del procedimento penale, ma anche di anticipazione dell’eventuale sanzione dell’indegnità [45]. Infine, va rilevato come la disposizione non limiti i beneficiarî degli effetti giuridici della misura, cosicché ne potranno fruire tout court tutti i chiamati in subordine dell’indagato, indipendentemente dalla qualità di figlio o di famigliare da essi ricoperta, nonché indipendentemente dal titolo della successione, ex lege o per testamento. Pertanto, pare corretto ritenere che, in realtà, la norma non tuteli tanto gli interessi successorî degli orfani dei crimini domestici, quanto piuttosto colpisca, benché in via lato sensu cautelare [46], specifiche condotte a rilevanza penale, tenute, nei confronti del de cuius o del futuro de cuius, dai suoi più prossimi congiunti [47]. E ciò, per quanto detto sopra, non soltanto ove si configuri un delitto di femminicidio ex art. 577-bis cod. pen.


4. Ridotti margini di operatività della misura, alla luce della Riforma Cartabia in materia processual-penalistica

Dunque, qualora sia effettivamente comunicata l’iscrizione nel registro delle notizie di reato giusta l’art. 463-bis, comma 3, cod. civ., il rimedio della sospensione dalla successione sembrerebbe destinato a operare in modo automatico, nonché, come rilevato, in via cautelare e provvisoria [48]. Più specificatamente: è sufficiente che, a carico di uno di quei famigliari e per uno di quei fatti ben individuati di omicidio volontario o tentato, risulti un’iscrizione, da parte del Pubblico Ministero, nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) e una comunicazione della stessa da parte di costui, senza ritardo, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, affinché poi, concretamente, questo nomini il curatore della quota giacente [49].

La recente Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), come segnalato nell’incipit di codesto contributo [50], ha inciso sul processo penale e, per quanto qui interessa, proprio sulla fisionomia e sui meccanismi della notitia criminis [51]. Secondo l’innovato testo dell’art. 335, comma 1, cod. proc. pen., il P.M. iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Si tratta della componente oggettiva della notizia di reato, quale descrizione di un accadimento determinato, accompagnata già da una prima prognosi circa la sussumibilità dello stesso in una norma penale [52]. Per quanto concerne il presupposto soggettivo, invece, il comma 1-bis prevede: «il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico», così ammettendo che possa essere iscritto in un momento posteriore, rispetto alla registrazione della notizia nella sua oggettività, benché comunque tempestivamente, al ricorrere delle relative condizioni [53]. Da un lato, quindi, la norma introduce il riferimento a uno standard probatorio al di sotto del quale il nome non può essere iscritto, dall’altro, consente al P.M. di non iscriverlo, fino a quando il soggetto non assurgerà allo status di indiziato, «ammettendo così la legittimità di investigazioni svolte solo formalmente contro ignoti e il consequenziale grazioso allungamento dei tempi di indagine» [54]. L’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., infatti, ricollega, alla data nella quale il nome della persona, cui è attribuito il reato, sia iscritto nel registro delle notizie di reato, il momento iniziale della fase investigativa e il dies a quo per la decorrenza dei termini di durata delle indagini [55], i cui limiti massimi sono fissati nell’art. 407 cod. proc. pen. Quanto alle tempistiche e ai relativi controlli, va ricordato che, giusta il nuovo comma 1-ter dell’art. 335 cod. proc. pen., il P.M. potrà rimediare in via di autotutela a eventuali ritardi nell’iscrizione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, disponendola e indicando la data anteriore, a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata; peraltro, grazie all’art. 335-ter cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, chiamato a «compiere un atto del procedimento», se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il P.M., gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione, cosicché quest’ultimo, provvedendo, indica la data, a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini; inoltre, la stessa persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice, ex art. 335-quater cod. proc. pen., la retrodatazione [56]. Dal punto di vista operativo, si è osservato, la recente disciplina ha il merito di tracciare, in modo il più possibile netto, il discrimine tra l’iscrizione a modello 21 (indagati noti), a modello 44 (indagati ignoti) e l’iscrizione nel registro delle pseudo-notizie di reato (modello 45) [57].

Giova ribadire che, in ogni caso, l’art. 463-bis cod. civ. non potrà trovare applicazione prima del momento dell’iscrizione, nel registro delle notizie di reato a carico di persone note [58], del nominativo di uno dei famigliari inclusi nel dettato della norma di diritto ereditario. Per di più, ne occorrerà anche la comunicazione alla cancelleria civile; comunicazione che, tuttavia, come ammesso dal comma 3 dello stesso art. 463-bis cod. civ., potrà mancare, ove ritenuta non conciliabile con le esigenze di segretezza delle indagini, in riferimento alle ipotesi esplicitate nell’art. 335 cod. proc. pen. [59]: nel qual caso, la misura della sospensione dalla successione non sarà messa in grado di operare, per carenza di uno dei presupposti attuativi della disposizione civilistica, almeno fino a quando l’esistenza dell’indagine a carico del soggetto non venga, in qualche modo, rivelata [60].

Ciò acclarato, il nodo davvero cruciale della sanzione della sospensione dalla successione è divenuto, però, la sua compatibilità in radice soprattutto con un’altra, nuova, disposizione di analoga collocazione processual-penalistica, ma di contenuto trasversale: l’art. 335-bis cod. proc. pen., il quale sancisce che «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito» [61]. La Riforma ha così inteso introdurre, oltre che tutele interne al procedimento, anche una tutela esterna, a favore della persona iscritta nel registro delle notizie di reato; se ne spiega la ratio in riferimento all’esigenza di meglio individuare, proprio nell’iscrizione del nome dell’indagato nell’apposito registro, il momento iniziale dell’operatività della presunzione costituzionale di non colpevolezza dell’imputato ex art. 27, cpv., Cost., presunzione la quale implica, a sua volta, il divieto di anticipare ogni trattamento sanzionatorio prima della condanna definitiva [62]. Non solo: la norma va apprezzata per essere, più in generale, portatrice di un «segnale culturale» forte, nella direzione della valorizzazione della coerenza e dell’uniformità del sistema giuridico, con il precipuo fine di «evitare automatismi tra l’iscrizione nel registro e l’adozione di provvedimenti di tipo “cautelativo e/o sanzionatorio” nei contesti extra-penali» [63]. Del resto, si tratta di una conferma dell’attuazione di quel già emerso processo di ibridazione delle fonti normative, vòlto ad allineare in via complementare le misure afflittive [64], nella sempre maggiore consapevolezza delle «interferenze che si registrano oggi tra il diritto penale, il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto tributario» [65].

Sennonché, anche nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [66], si sottolinea come l’art. 335-bis cod. proc pen., in tema di limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi, vada letto in combinato disposto con il dettato dell’art. 110-quater disp. att. cod. proc. pen., giusta il quale «Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale» [67]. In tal modo, al riferimento alla mera sottoposizione ad indagini, vengono sostituiti snodi procedimentali più pregnanti, che presuppongono un maggior grado di accertamento del coinvolgimento dell’indagato nel fatto [68]. Ed è così che anche l’art. 463-bis cod. civ. andrà inteso, potendo operare ormai soltanto nei casi in cui l’indagato sia stato sottoposto anche a una misura cautelare personale (artt. 272 ss. cod. proc. pen.) [69], oppure se, concluse le indagini preliminari, non si sia proceduto all’archiviazione (artt. 408 ss. cod. proc. pen.), ma sia stata esperita invece l’azione penale, con il mutamento della posizione del soggetto da indagato a imputato (artt. 60 e 407-bis cod. proc. pen.) [70]. Né si vede in che modo il giudice civile, al di fuori di codeste specifiche casistiche, possa «tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.» [71]: l’art. 463-bis cod. civ., infatti, contiene presupposti estremamente tecnici e puntuali, mutuati dalla procedura penale, cosicché su questa, giocoforza, va modellato, dovendosi fortemente dubitare della legittimità dell’adozione di un provvedimento di sospensione dalla successione al di fuori degli odierni confini posti dalla Riforma Cartabia, in materia di notizia di reato e indagini preliminari [72].Una misura travagliata, dunque, che, al di là delle buone intenzioni del legislatore, è parsa da subito scivolosa, perché affetta da una formulazione piuttosto contorta e lacunosa, e che, come se non bastasse, ha incontrato poi notevoli limitazioni alla sua sfera applicativa, la quale, in ogni caso, non è stata sostanzialmente toccata dall’introduzione del delitto di femminicidio [73].


NOTE

[1] Più specificatamente, l’art. 463-bis cod. civ. è stato aggiunto nel corpus del Codice civile dall’art. 5, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 4.

[2] L’esegesi dell’art. 463-bis cod. civ., già all’indomani della sua introduzione, ha suscitato viva attenzione nella dottrina civilistica. Numerosi i contributi sul tema, ai quali si rinvia per un approfondimento dei profili prettamente di diritto privato: G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, 2025, XII ed., 62, 67 e 71; R. Calvo, Disposizioni generali sulle successioni, in Comm. Cod. civ. e cod. coll. Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2025, 355 ss.; G. A. Parini, Riflessioni sulla natura e gli effetti della sospensione dalla successione ex art. 463-bis c.c., in Dir. succ. fam., 2024, 123 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, t. I, Milano, 2023, V ed., 216 ss.; M. Epifania, La “sospensione dalla successione” ex art. 463-bis c.c., in Dir. succ. fam., 2022, 401 ss.; G.A. Parini, La sospensione dalla successione ex art. 463 bis c.c. e le disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 2582 ss.; F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, in Dir. succ. fam., 2021, 67 ss.; A. Busani-A. Currao, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale, in Notar., 2020, 145 ss.; G. Sicchiero, L’indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018, in Giur. it., 2020, 54 ss.; B. Toti, Le recenti novità in materia di indegnità a succedere, in Dir. succ. fam., 2020, 207 ss.; A. Astone, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L’orizzonte ermeneutico dell’art. 463 bis c.c., Torino, 2019; I. Martone, La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto mortis causa, in Dir. succ. fam., 2019, 125 ss.; F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 310 ss.; R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), in Riv. dir. civ., 2019, 1144 ss.; A.M. Serafin, Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell’indegnità, in questa Rivista, 2019, 457 ss.; M. Ramuschi, La sospensione dalla successione ereditaria, in Vita notar., 2018, 965 ss. Sia consentito rinviare pure a C. Coppola, Commento all’art. 463-bis cod. civ., in Cod. civ. comm., in Banca dati One legale.

[3] Per una prima ricognizione di codesta, peculiare, fenomenologia di orfani, tradizionalmente ricollegata, sotto il profilo sociale, a quella del femminicidio, v.: G.A. Parini, La sospensione dalla successione ex art. 463 bis c.c. e le disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, cit., 2584 ss.; F. Filice, La violenza di genere, Milano, 2019; A.C. Baldry, Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio, II ed., Milano, 2018; L. Bellanova, La nuova tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4), in Studium iuris, 2018, 1294 ss.; F. Tribisonna-F. Baraghini, Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?, in Familia, 2018, 123 ss. Secondo N. Folla, Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio, in Fam. dir., 2018, 517, ciò che rende “speciale” il loro essere diventati orfani è, per un verso, la causa che sta all’origine del loro status, ossia il femminicidio, in forza anche della valenza socio-culturale e psico-sociale che esso comporta, per altro verso, la condizione peculiare che essi vengono a vivere dopo tale evento, bisognosa di attenzioni, tutele e risposte del tutto particolari. Osserva, ancòra, R.M. Geraci, La tutela penale degli orfani per crimini domestici, in Proc. pen. giust., 2020, 492, che «Questi ultimi, infatti, in seguito agli accadimenti descritti vengono a trovarsi in una posizione di speciale precarietà, emotiva ed economica, necessitando non di rado di cure specialistiche idonee a supportarli nel lento e doloroso processo di accettazione/superamento di un drammatico vissuto che annovera la morte violenta di un genitore e la sottoposizione a procedimento penale dell’altro (quando non suicidatosi)».

[4] V., infra, § 3.

[5] Cfr., specialmente, A. Astone, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L’orizzonte ermeneutico dell’art. 463 bis c.c., cit., 2, e nota 1, il quale richiama, al riguardo, i precedenti atti normativi interni a contenuto penalistico, che hanno costituito le ideali tappe verso l’emanazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4. V. pure: A. Busani-A. Currao, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale, cit., 145; I. Martone, La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto mortis causa, cit., 143, in termini di graduale recepimento del profondo turbamento del sentimento pubblico.

Sottolinea, peraltro, N. Folla, Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio, cit., 520 s., che la legge deriva, in realtà, da un quadro più ampio di tutele, già perseguite in àmbito sovranazionale, tra le quali, in particolare, la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 («Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»), il cui art. 26 impone alle Parti di adottare «le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione». Ricorda pure la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) L. Bellanova, La nuova tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4), cit., 1294.

[6] La disposizione è in vigore dal 17 dicembre 2025: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

[7] L’intervento si pone in linea di continuità, altresì, rispetto alle misure adottate sia con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (così detto Codice Rosso), in favore della tempestività degli interventi nei procedimenti per reati di maltrattamenti contro famigliari o conviventi (art. 572 cod. pen.), violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.), atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.), lesioni personali e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, comma, 1 n. 1, e comma 2, cod. pen.), sia con la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Sulla genesi del reato di femminicidio, v. M. Lombardo, Commento all’art. 577-bis cod. pen., in Cod. pen. comm., in Banca dati One legale, 2 s., e B. Pezzini, Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza, in Osserv. cost., n. 4/2025, spec. 71 ss.

[8] Così, M. Lombardo, Commento all’art. 577-bis cod. pen., cit., 4 s.

[9] Sul punto, cfr., almeno, M. Lombardo, Commento all’art. 577-bis cod. pen., cit., 3 s.; A. Tigrino, Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di “femminicidio” (art. 577-bis c.p.), in Arch. pen. (web), n. 3/2025, 1 ss.; M. Pelissero, Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere, in Dir. pen. proc., 2025, 577 ss.

[10] In tal senso, rileva A. Tigrino, Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto d “femminicidio” (art. 577-bis c.p.), cit., 34, che «La creazione di un’autonoma fattispecie di femminicidio crea indubbiamente un nuovo elemento di pressione sulle spalle della magistratura requirente e giudicante: chiamata a uno sforzo interpretativo non indifferente, essa dovrà inoltre giustificare in termini particolarmente convincenti le ipotesi in cui non ritenga di applicare l’art. 577-bis c.p.».

[11] Lo stesso art. 577-bis cod. pen. invoca, infatti, l’applicazione dell’art. 575 cod. pen. in via residuale, ove manchino gli elementi specifici del femminicidio. Nota, peraltro, come si tratti di una formula di chiusura superflua M. Lombardo, Commento all’art. 577-bis cod. pen., cit., 5.

[12] Soggetti identificati nel coniuge, anche legalmente separato; nell’unito civilmente; in uno o entrambi i genitori; nel fratello o nella sorella della persona indagata (v. pure, infra, § 3, nota 44). Di qui, la potenziale operatività delle aggravanti della pena ex artt. 576, comma 1, n. 2 e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, cod. pen., richiamate anche dal nuovo art. 577-bis cod. pen.

[13] «La materia de qua, ponendosi a cavallo fra le due branche del diritto, fra le più ricche, consolidate ed autonome, si espone ai dubbi che derivano dall’utilizzo di espressioni le quali assumono significati anfibologici a seconda del campo nel quale vengono utilizzate»: così, V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, ora anche in Banca dati One legale, 1.

Il pensiero non può che andare, anzitutto, dato il tema qui affrontato, all’istituto tipizzato dell’indegnità a succedere, almeno in riferimento alle ipotesi che dipendono dalla configurabilità di reati, ex art. 463, nn. 1, 2, 3, cod. civ. (cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 67). Vanno ricordate, inoltre, almeno alcune altre importanti fattispecie: il delitto come impedimento matrimoniale, ex art. 88 cod. civ. (cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, XI ed., Milano, 2023, 81 s.); la revoca dell’adozione di maggiorenni o di minori in casi particolari, per indegnità, dell’adottato o dell’adottante, ex artt. 305 ss. cod. civ., nonché ex artt. 51 e 52, legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. C. Coppola, Commento agli artt. 305-309 cod. civ., in Comm. Cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Della famiglia (artt. 231-455), a cura di G. Di Rosa, II ed., Milano, 2018, 497 ss.); la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, ex art. 801 cod. civ., ove si richiamano le cause delittuose di cui all’art. 463, nn. 1, 2, 3, cod. civ. (cfr. C. Coppola, Commento agli artt. 801 e 802 cod. civ., in Comm. Cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Delle donazioni (artt. 769-809), a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, spec. 528 ss.); le cause di divorzio con rilevanza penale, ex art. 3, n. 1 e n. 2, lett. a, c, d, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cfr. P. Zagnoni Bonilini, F. Mazzacuva, Le situazioni a rilevanza penale, in Tratt. dir. fam., dir. da G. Bonilini, vol. II, La separazione personale tra coniugi. Il divorzio, II ed., Milano, 2022, 426 ss.). Sotto il profilo processuale, tuttavia, nelle ipotesi menzionate, l’accertamento del reato non sempre è demandato alla condanna del giudice penale, potendo anche essere, in certi casi, i fatti accertati dal giudice civile (v., infra, § 2, nota 20).

Si pensi, ancòra, alla conseguenza civilistica prevista in caso di clausole contrattuali che convengano interessi usurari, ex art. 1815, cpv., cod. civ., dal momento che l’art. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, contenente norme di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha stabilito l’automatismo, secondo il quale «ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

D’altro canto, anche norme del Codice penale prevedono riflessi sanzionatorî sul piano civile: cfr., in particolare, quanto all’interdizione legale del condannato, gli artt. 19, 32, 33 e 98 cod. pen., nonché l’art. 662 cod. proc. pen.; quanto all’inidoneità a succedere alla persona offesa a seguito della condanna per determinati delitti contro la libertà sessuale, l’art. 609-nonies, n. 3, cod. pen.; quanto all’indegnità a succedere del condannato per uno dei delitti di cui all’art. 463 cod. civ., il nuovo art. 537-bis cod. proc. pen. (v., infra, § 3). Il Codice penale, peraltro, contiene un Titolo apposito (il VII del Libro primo) dedicato alle «sanzioni civili», non esaustivo, tuttavia, delle stesse, come rilevato da V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, cit., 1. Altri esempi di ibridazione possono rinvenirsi nell’art. 322-quater cod. pen. e in alcune disposizioni di leggi speciali, «nella prospettiva di fornire un “rincalzo” alla pena, aggiungendo a questa ed al risarcimento del danno l’obbligo per il reo di versare all’offeso una somma di denaro a titolo di ulteriore “riparazione”»: così, G. Martiello, “Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo, in Criminalia, 2017, spec. 335 ss.

[14] Sul punto, vale richiamare la recente ricostruzione del principio di offensività offerta da A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, IX ed., Milano, 2023, 105, ove si ricorda che: «La nozione di bene giuridico non abbisogna di un soggetto in carne ed ossa cui riferirsi. Essa prende spunto piuttosto da un “oggetto” di riferimento della legislazione penale. Un oggetto che peraltro ha un valore per la collettività, perché ne rappresenta un interesse». Per un approfondimento dell’attuale fondamento costituzionale del principio di offensività, che ravvisa quali possibili oggetti di tutela penale non solo i beni costituzionalmente rilevanti, ma altresì, e al più, beni desumibili dall’attuale realtà socio-culturale e costituzionalmente non incompatibili, v. F. Mantovani-G. Flora, Diritto penale. Parte generale, XII ed., Milano, 2023, 186 ss.

[15] Cfr. A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, cit., 113, ove si sottolinea come questa concezione, detta costituzionale-culturale, abbia il merito di selezionare quali beni, tra quelli costituzionalmente rilevanti, siano da ritenersi particolarmente «significativi», anche servendosi, se del caso, «dell’apporto delle indagini demoscopiche, che spesso sorprendentemente rivelano la straordinaria sensibilità del quisque de populo in rapporto ad una materia quale il diritto penale».

[16] Si tratta di Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Giur. it., 1988, I, 1, 1076, grazie alla quale è noto come il nuovo testo dell’art. 5 cod. pen., derivante dalla parziale incostituzionalità dell’articolo originario, vada oggi letto così: «L’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d’ignoranza inevitabile», giacché «un precetto penale ha valore, come regolatore della condotta, non per quello che è ma per quel che appare ai consociati. E la conformità dell’apparenza all’effettivo contenuto della norma penale dev’essere assicurata dallo Stato che è tenuto a favorire, al massimo, la riconoscibilità sociale dell’effettivo contenuto precettivo delle norme».

Sentenza ricordata, infatti, anche da A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, cit., 113 s.

[17] Così, S. Romano, L’ordinamento giuridico, III ed., Firenze, 1977, 25 s., secondo il quale «quel che non esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (ubi ius ibi societas) e inoltre non c’è società, nel senso vero della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius)».

[18] In tal senso, l’idea della giuridicità coincide, secondo P.F. Savona, In limine juris. La genesi extra ordinem della giuridicità e il sentimento del diritto, Napoli, 2005, 52 ss., con il sentimento del pudor vichiano, vale a dire con il contenimento delle proprie utilità e passioni, al cospetto di quelle altrui.

[19] Sul punto, sia consentito rinviare pure alle più ampie riflessioni svolte in C. Coppola, L’ingratitudine nel diritto privato, Assago, 2012, 15 ss.

[20] Il principio di autonomia e separatezza tra giudizio civile e giudizio penale è costantemente affermato dalla giurisprudenza, civile e penale, in riferimento agli artt. 75, 651 e 652 cod. proc. pen., nonché in riferimento all’art. 295 cod. proc. civ. Ciò significa che, di regola, il processo civile non è influenzato dallo svolgimento del processo penale e che il giudice civile, nell’accertamento dei fatti e della responsabilità civile, non è vincolato alle valutazioni del giudice penale; pertanto, l’autorità extrapenale del giudicato è riconosciuta, in deroga a tale principio, solo in applicazione di espresse previsioni di legge. Cfr., sul punto, almeno: Cass. pen., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, in Foro it., 2021, 10, 2, 603; Cass., 25 novembre 2021, n. 36638, in Banca dati One legale; Cass., 9 gennaio 2009, n. 317, in Banca dati One legale.

La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., la sospensione necessaria del processo civile, in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo quando sussista una condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non bastando che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorrendo che l’effetto giuridico dedotto in àmbito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato, che è oggetto dell’imputazione penale: Cass., ord., 1 giugno 2021, n. 15248; Cass., ord., 15 luglio 2019, n. 18918; Cass., ord., 11 luglio 2018, n. 18202, tutte in Banca dati One legale.

Il previo accertamento in sede penale condiziona, in effetti, l’operatività di alcune norme operanti nei rapporti tra privati, tra quelle citate in precedenza (v., supra, § 1, nota 13).

In particolare, in forza dell’art. 88, comma 1, cod. civ., occorre una sentenza passata in giudicato per omicidio volontario (G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., 81).

Con riguardo all’art. 463, nn. 1, 2, 3 cod. civ., tali casi di indegnità a succedere implicano condanne penali, a fortiori, considerato il nuovo art. 537-bis cod. proc. pen. (v., infra, § 3), là dove, invece, gli altri casi possono essere accertati in sede civile (così, G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 67); si noti, peraltro, come le condotte, formulate genericamente, di cui ai nn. 5 e 6, pur potendo costituire anche reati, in presenza di alcuni elementi (cfr. artt. 490 e 491 cod. pen.), potrebbero anche operare quali semplici cause civili d’indegnità, senza quegli elementi: cfr. Cass., 26 giugno 1964, n. 1689, in Banca dati One legale, che aveva reputato il giudice civile libero di decidere sulla sussistenza del fatto denunciato, una volta intervenuta sentenza istruttoria di non doversi procedere per applicazione di amnistia; Cass., ord., 12 luglio 2007, n. 15657, in Banca dati One legale, ha confermato, invece, l’ordinanza di sospensione del processo civile, in attesa della pronunzia penale, dato che i soggetti erano stati rinviati a giudizio.

La condanna penale pare necessaria anche per le cause delittuose di cui all’art. 463, nn. 1, 2, 3 cod. civ., in quanto richiamate dall’art. 801 cod. civ. (cfr., specie rispetto all’art. 463, n. 3, cod. civ., v. E. Calice, La revocazione per ingratitudine, in Tratt. dir. succ. e donaz., dir. da G. Bonilini, vol. VI, Le donazioni, Milano, 2009, 1228), ma non è da escludersi che esse possano essere accertate incidentalmente in sede civile, se estinte, anche perché qui non si tratterebbe di pena accessoria discendente dall’art. 537-bis cod. proc. pen. Il concetto di ingiuria grave al donante, invece, era completamente svincolato da quello penalistico, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale, sotto la vigenza dell’art. 594 cod. pen. (cfr. C. Coppola, Commento all’art. 801 cod. civ., cit., 530 s. e, più di recente, C. Coppola, Inadempimento della prestazione contrattuale di assistenza, e revocazione della donazione modale per ingratitudine?, in Fam. dir., 2024, 765 s.). In generale, l’ingiuria grave, ai fini della revocazione della donazione, va valutata indipendentemente dalla rilevanza penale degli atti compiuti dal donatario: Cass., ord., 3 dicembre 2024, n. 30966, in Banca dati One legale.

Altrettanto occorre la condanna penale per le cause di divorzio ex art. 3, n. 1, e n. 2, lett. a, legge 1 dicembre 1970, n. 898, là dove nelle ipotesi di cui al n. 2, lett. c, d, il giudice civile può conoscere i fatti e considerarli ai fini del divorzio (cfr., più approfonditamente, P. Zagnoni Bonilini, F. Mazzacuva, Le situazioni a rilevanza penale, cit., spec. 429 e 443). Diversamente, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità – e dunque il ricorrere di un’ipotesi di sospensione necessaria – tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in àmbito familiare e la pronunzia di addebito della separazione: cfr. Cass., ord., 3 luglio 2023, n. 18725, in Banca dati One legale.

Quanto alla fattispecie della revoca dell’adozione di maggiorenni o di minori in casi particolari, va notato come l’accertamento dei fatti delittuosi, posti alla base della domanda di revoca dell’adozione, se compiuto in sede penale, faccia stato nel giudizio civile; in caso contrario, però, ad esso potrà procedere il giudice civile e, anzi, quest’ultimo sarà l’unico competente a conoscere dei fatti, nel caso di estinzione del reato per una delle cause previste dalla legge: cfr. C. Coppola, Commento all’art. 309 cod. civ., cit., 510 s. Anche in giurisprudenza Cass., ord., 6 febbraio 2025, n. 2946, in Banca dati One legale, ha riconosciuto trattarsi di un accertamento che compete al giudice civile, chiamato a valutare la ricorrenza delle condizioni per la revoca e, incidentalmente, il rilievo penale e la sussumibilità della condotta dell’adottato nelle ipotesi previste dall’art. 306 cod. civ. o dall’art. 51, legge 4 maggio 1983, n. 184, alla luce delle fattispecie di reato che definiscono gli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. Il giudizio civile di revoca, pertanto, non deve essere sospeso nell’attesa dell’accertamento e della qualificazione della condotta, dell’adottante o dell’adottato, in sede penale: cfr. Trib. min. Napoli, 5 febbraio 1992, in Dir. fam., 1993, 161.

[21] Per il dibattito sviluppatosi sulla questione della così detta funzione promozionale del diritto penale, circa l’opportunità o meno che il diritto penale svolga compiti non solo di protezione dell’esistente, ma anche di sviluppo sociale, cfr. A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, cit., 112.

[22] C. Coppola, L’ingratitudine nel diritto privato, cit., 17.

[23] C. Coppola, L’ingratitudine nel diritto privato, cit., 19.

[24] «Ogni manifestazione sociale, per fatto solo che è sociale, è ordinata almeno nei riguardi dei consoci»: S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit., 26.

L’istituzione diventa, pertanto, il modo in cui si dice una entità che è pensabile e descrivibile come organizzata, e quindi giuridica: cfr. M. Croce, Il diritto come tecnica operativa, in Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano: Pisa, 14-15 giugno 2018, a cura di R. Cavallo Perin, G. Colombini, F. Merusi, A. Police, A. Romano, Napoli, 2019, 28. In tal senso, il diritto risulta caratterizzato dalla simbiosi istituzione-ordinamento giuridico, non può esistere ordinamento senza istituzione ed è l’istituzione che produce l’ordinamento: cfr. F. Merusi, Osservazioni conclusive, ibidem, 296 e 298.

[25] C. Coppola, L’ingratitudine nel diritto privato, cit., 21.

Si pensi alla fortuna del concetto di «situazione giuridica soggettiva», attraverso il quale si manifesta lo zelo di «raccogliere i modelli di tutti i possibili comportamenti umani ed incanalarli nei valori giuridici già espressi, o in via di espressione»: C. Coppola, La rinunzia ai diritti futuri, Milano, 2005, spec. 4 s.

A proposito della fattispecie della sospensione dalla successione, ravvisa l’intento del legislatore di apprestare tutela a sentimenti umani universali, a regolare un segmento di realtà, la quale preesiste in rerum natura, M. Ramuschi, La sospensione dalla successione ereditaria, cit., 965 s.

[26] Sottolinea V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, cit., 2, l’opinabilità di codeste suddivisioni, anche sulla base della genesi storica delle due branche, considerato che solo a partire dall’Ottocento le specificità di ciascuna di esse sono state erette a sistema «con la costituzione di ormai radicati steccati, soprattutto mentali».

[27] Il pensiero va, ancòra, all’idea di Santi Romano, per la quale la natura di un ordinamento giuridico non si rileva tutta e non può cogliersi quando si abbia riguardo non alla sua unità, ma alle varie norme che ne fanno parte: per una riflessione recente su tale profilo, v. T. Gazzolo, Santi Romano e l’ordinamento giuridico come unità, in Jura Gentium, 2018, spec. 123. Ricomponendo il quadro, F. De Vanna, L’ordinamento giuridico di Santi Romano e il pluralismo oltre l’orizzonte dello Stato: alcuni percorsi interpretativi, in Jura Gentium, 2018, 42, ricorda come la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici divenga un logico corollario dell’istituzionalismo, che, facendo propria la formula ubi societas ibi ius, riconosce la presenza del diritto non solo nell’ordinamento statale, ma in ogni corpo sociale che esibisca esistenza unitaria, organizzata ed oggettiva.

[28] L’ordine pubblico, perseguito dalla legislazione penale come massima espressione della potestà statuale, è presidio alla sicurezza della collettività. Cfr. A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, cit., 11: «Dunque, la prima istanza che il diritto penale persegue è quella di protezione della collettività dal crimine. In sostanza, il diritto penale è il diritto che più di ogni altro ha a che fare con la c.d. sicurezza sociale».

Che ordine pubblico e sicurezza rappresentino un’endiadi inscindibile, è stato affermato, altresì, dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento all’interpretazione del rinnovato testo dell’art. 117, cpv., lett. h, Cost., secondo il quale lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l’altro, nella materia dell’«ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». In tal senso, la Corte costituzionale riconduce, in maniera lineare, il settore statuale della sicurezza a quello che regola le misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico: così, Corte cost., 1 giugno 2004, n. 162, in Foro it., 2004, 1, 2305; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 6, in Banca dati One legale; Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, in Giur. it., 2003, 417.

[29] Lo classifica, infatti, norma di procedura penale, inserita nel Codice civile, G. Sicchiero, L’indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018, cit., 57.

[30] Sulla natura polifunzionale delle pene nel diritto privato, v. A. Maietta, in A. Maietta-C. Procaccini, I Punitive damages tra diritto interno e comparato: la nuova prospettiva giurisprudenziale dopo le SS.UU. n. 16601/2017, in www.comparazionedirittocivile.it, 2019, 2.

[31] Nota V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, cit., 2, come una ricognizione del diritto positivo faccia emergere una varietà di sanzioni civili, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, tra le quali ultime, a titolo di esempio, la pubblicazione della sentenza (art. 186 cod. pen.) o l’interdizione dell’ergastolano (art. 19 cod. pen.).

[32] Quanto all’indegnità a succedere ex art. 463 cod. civ., definita «sanzione civile per una condotta antigiuridica», ne sottolinea la natura squisitamente privatistica, che si sostanzia nella perdita di un vantaggio, G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 63. Sulla ratio sanzionatoria di biasimo da parte dell’ordinamento, che accomuna revoca dell’adozione, indegnità a succedere e revocazione della donazione per ingratitudine, da cui l’applicazione analogica dell’art. 463, n. 1, cod. civ., nella parte in cui esclude l’indegnità, qualora ricorra una causa di non punibilità del reo, v. C. Coppola, Commento agli artt. 305 e 306 cod. civ., cit., 500 e 503.

[33] Di recente, cfr. A. Maietta, in A. Maietta-C. Procaccini, I Punitive damages tra diritto interno e comparato: la nuova prospettiva giurisprudenziale dopo le SS.UU. n. 16601/2017, cit., 1. Sul tema, in dottrina, v., almeno: R. Caprioli, Consenso e istituzionalizzazione nella determinazione delle sanzioni di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2015, 34 ss.; M.G. Baratella, Le pene private, Milano, 2006; P. Gallo, Pene private e responsabilità civile, Milano, 1996; G. Ponzanelli, voce Pena privata, in Enc. giur., vol. XXIII, Roma, 1990, 1 ss.; F. Bricola, La riscoperta delle pene private nell’ottica del penalista, in Foro it., 1985, V, 1 ss.; Aa. Vv., Le pene private, a cura di F.D. Busnelli e G. Scalfi, Milano, 1985. Sulle disposizioni testamentarie sanzionatorie, v., inoltre, G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 327.

Il tema delle pene private, poi, incrocia la questione dei così detti danni punitivi, incentrata sulla finalità, civilistica o penalistica a seconda dei casi, della conseguenza ripristinatoria più tipica del diritto privato, ossia l’obbligazione di risarcire il danno. Giova qui, sul punto, soltanto rinviare alle acute considerazioni, svolte dalla dottrina recente, in particolare da G. Martiello, “Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo, cit., 329 s., ove anche approfondimenti in ordine a singole fattispecie di reati. L’Autore, a contestazione della tradizionale impostazione, secondo cui sanzione civile risarcitoria e pena costituirebbero strumenti molto diversi dal punto di vista funzionale, in quanto la prima riparerebbe, mentre la seconda punirebbe, rileva: «Gettando però uno sguardo alla realtà dell’ordinamento attuale ci si avvede di come il confine tra queste due sanzioni si sia scolorito, e ciò, principalmente, a causa dell’invasione di campo che la prima ha nel tempo operato ai danni della seconda. Il riferimento non è tanto alla già ricordata figura dell’illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, che di certo assurge ad innovativa opzione deflattiva rispetto a quelle più tradizionali della decriminalizzazione e della depenalizzazione, quanto ad un’ulteriore tendenza dell’ordinamento a contaminare le categorie sanzionatorie del “penale” con quelle del “civile”. Due, in particolare, sembrano le forme di manifestazione più interessanti del fenomeno. Da un lato, si registra: in primo luogo, l’inclinazione di parte della giurisprudenza a leggere in chiave punitiva certe fattispecie civili risarcitorie; in secondo luogo, la costruzione, da parte del legislatore, di figure sanzionatorie ibride, le quali, distinguendosi formalmente da quelle riparatorie del diritto civile e dalla stessa pena, sembrano finalizzate ad affliggere (ulteriormente) il reo. In entrambi i casi, l’idea sembra essere quella di affiancare alla pena una sanzione per così dire “di rincalzo”, che ne amplifichi l’effetto punitivo finale». Peraltro, la Suprema Corte, nella ben nota sentenza a sezioni unite del 5 luglio 2017, n. 16601, in Danno e resp., 2017, 419, con note di M. La Torre, Un punto fermo sul problema dei “danni punitivi”, G. Corsi, Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages, G. Ponzanelli, Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato, P.G. Monateri, Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile, ha ormai ammesso che il risarcimento del danno possa oggi assumere «una natura polifunzionale […], che si proietta verso più aree, tra cui le principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva».

[34] Cfr. A. Maietta, in A. Maietta-C. Procaccini, I Punitive damages tra diritto interno e comparato: la nuova prospettiva giurisprudenziale dopo le SS.UU. n. 16601/2017, cit., 2: «Più incerta appare invece la classificazione delle pene private in base al criterio della fonte da cui promanano, secondo la quale le pene di carattere giudiziale andrebbero distinte da quelle legali e da quelle negoziali. A tale classificazione, che pure risulta utile nel comprendere come molteplici siano le fonti suscettibili di prevedere pene private, è stato obiettato che la prospettata distinzione, pur ammissibile in astratto, risulta di difficile riscontrabilità in concreto, atteso che in quasi tutti i casi vi è un concorso tra fonti alla base della previsione delle pene private che non ne permette la riferibilità esclusiva ad una sola di esse».

[35] Già V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, cit., 3, proponeva un’interpretazione estensiva della categoria delle sanzioni civili conseguenti al reato, ricomprendendovi tutte quelle misure, «che colpiscono un soggetto in taluni suoi diritti di natura prettamente civilistica non quando un reato è stato accertato bensì quando esso è ancora in via di accertamento». L’Autore citava, a riprova, le sanzioni preventive, previste, in particolare, da alcune disposizioni: l’art. 288 cod. proc. pen., in relazione alla sospensione della potestà genitoriale; gli artt. 289 e 290 cod. proc. pen., circa la sospensione da pubblici servizi e attività professionali e imprenditoriali (a seguito della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ora anche l’art. 289-bis cod. proc. pen., circa l’interdizione alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione); gli artt. 316 ss. cod. proc. pen., quanto al sequestro conservativo.

È bene ricordare, tuttavia, che le ipotesi testé menzionate concretano, tecnicamente, misure cautelari. Le prime sono misure cautelari personali interdittive, le quali si fondano non sulla mera posizione di indagato, ma sul ricorrere di «gravi indizi di colpevolezza» e sulle esigenze cautelari ex artt. 273 ss. cod. proc. pen., oltre che sugli specifici presupposti che le riguardano (artt. 287 ss. cod. proc. pen.): cfr. A. Diddi, Tipologia di misure, in Tratt. proc. pen., dir. da G. Spangher, vol. II, Prove e misure cautelari, t. II, Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Milano, 2008, 140. La misura cautelare reale del sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen. è ritenuta applicabile, invece, solo dopo l’inizio dell’azione penale e non in fase investigativa (cfr. P. Gualtieri, Sequestro conservativo, ibidem, 343 ss.), tranne che nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, aggiunto ex novo proprio dalla stessa legge 11 gennaio 2018, n. 4, secondo cui «Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime» (cfr. R.M. Geraci, La tutela penale degli orfani per crimini domestici, cit., 495 s.). All’imputato, si riferisce, altresì, la fattispecie civilistica contemplata dall’art. 88, cpv., cod. civ. (G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., 81). Come si vedrà, in relazione a quanto si dirà nel prosieguo sulla reale portata da attribuire all’art. 463-bis cod. civ., la qualità di indagato non è oggi sufficiente, da sola, a differenza di quanto intendeva in origine disporre la norma, a determinare l’applicazione della sospensione dalla successione (v., infra, § 4).

[36] Art. 537-bis cod. proc. pen.: «Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere». È stato anche integrato l’art. 444 cod. proc. pen. con il riferimento all’applicazione dell’art. 537-bis.

[37] Le pene accessorie sono definite misure afflittive, che comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, o accrescono l’afflittività della stessa pena principale, secondo un normale carattere di automaticità, nel senso che, di regola, conseguono di diritto alla condanna per la pena principale (art. 20 cod. pen.): così, F. Mantovani-G. Flora, Diritto penale. Parte generale, cit., 725 s. Sottolinea G. Manca, Pene accessorie, in Tratt. breve di dir. pen., dir. da Cocco e Ambrosetti, Parte generale, II, Punibilità e pene, a cura di G. Cocco e E.M. Ambrosetti, III ed., Milano, 2022, 253, come l’art. 19 cod. pen. includa un’elencazione generale, ma non tassativa, né esaustiva – e tuttavia soggetta al principio di stretta legalità ex art. 25, cpv., Cost. (ivi, 255) –, delle pene accessorie, «sanzioni che trovano applicazione in aggiunta alle pene principali, come conseguenza di reati talora espressamente menzionati dal legislatore, talora individuati con la previsione di particolari requisiti (afferenti ad es. alla cornice edittale, alla pena principale comminata in concreto, alle modalità di realizzazione del reato), talora, infine, attraverso la concorrenza di più criteri».

[38] In termini di accertamento giudiziale della causa di indegnità, v. pure G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 64. Valorizza il carattere ex officio della pronunzia B. Toti, Le recenti novità in materia di indegnità a succedere, cit., 226. In termini di pena accessoria, G. Sicchiero, L’indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018, cit., 58 s., il quale nota che il giudice penale dichiarerà l’indegnità quale conseguenza della condanna, a prescindere dalla presenza della parte civile e anche dalla richiesta del P.M.

Mi pare che la ricostruzione prospettata nel testo abbia il pregio di riconoscere l’attuale automatismo della pronunzia di indegnità da parte del giudice penale, ex art. 537-bis cod. proc. pen., senza per forza legarlo all’idea di incapacità, che, non solo, non è insita inscindibilmente nelle pene accessorie (v., supra, nota 37), ma pare anche incompatibile col presupposto stesso dell’indegnità e della sospensione dalla successione, ossia la delazione. In tal modo, credo si possano superare le due tesi finora avanzate: natura dichiarativa di una causa di incapacità a succedere (cfr. A. Busani-A. Currao, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale, cit., 147 s.; R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), cit., 1169 s.), oppure costitutiva di una causa di esclusione dalla successione (cfr. F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 76 s.)?

[39] La giurisprudenza ha qualificato, infatti, come pena accessoria codesta conseguenza sfavorevole per il reo, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice: v. Cass. pen., 29 dicembre 2020, n. 37607, in Banca dati One legale, la quale, peraltro, vi ravvisa una causa oggettiva di incapacità a succedere (qualificazione di cui è però lecito dubitare per quanto detto supra, nota 38), operante fin da prima dell’apertura della successione, a partire dalla pronunzia della sentenza di condanna che contenga anche la sanzione accessoria; Cass. pen., 6 febbraio 2019, n. 5807, in Banca dati One legale.

[40] Quanto alla previsione dell’art. 609-nonies, comma 1, n. 3, cod. pen., si era espressa negativamente già Cass. pen., 29 dicembre 2020, n. 37607, cit., ove si sottolineava che i principî civilistici in materia di libertà testamentaria si scontrano con le regole penalistiche prevalenti, vincolanti per il giudice penale, in ordine all’indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito penale a carico di chi lo abbia commesso (in dottrina, cfr. pure G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 62). La pronunzia, peraltro, rilevava, di contro, la dissonante singolarità della possibile riabilitazione, ove l’indegnità avesse riguardato l’attentato alla vita del de cuius (giusta l’art. 463, n. 1, cod. civ.).

Proprio a colmare quest’incongruenza è intervenuto ora l’art. 537-bis cod. proc. pen. È vero che si tratta, in un caso, di fattispecie penale sostanziale, e nell’altro di norma procedurale, ma il meccanismo legale accessorio dell’indegnità non sembra mutare e non sembra lasciare egualmente spazio a statuizioni del giudice penale diverse, nelle ipotesi di delitto. Si può, peraltro, convenire con chi (F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 341), pur ammettendo l’attrazione nell’orbita del giudizio penale della maggioranza dei casi di pronunzia di indegnità e l’evidente accentuazione della connotazione pubblicistica della sanzione, ravvisa ancòra la possibilità che la riabilitazione possa spiegare effetti nei procedimenti civili residuali di indegnità.

Tuttavia, autorevole dottrina, nemmeno esclude l’ammissibilità della riabilitazione, in assenza di un espresso divieto al riguardo, quanto meno per il caso di omicidio tentato, là dove invece siano evitate riabilitazioni preventive in riferimento all’omicidio consumato: cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 75 s.; A. Busani-A. Currao, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale, cit., 152. In tal senso, v. pure M. Ramuschi, La sospensione dalla successione ereditaria, cit., 986 s., che la immagina anche a favore dell’indagato per tentato omicidio, per neutralizzare gli effetti della sospensione; a parere di chi scrive, tuttavia, pur ribadendosi la convinzione che la riabilitazione non possa più operare ove constino reati, si tratterebbe, tutt’al più, in riferimento alla sospensione, di semplice effetto secondario, derivante dalla volontà di riabilitare l’indegno, espressa a monte.

Altri reputano che, nonostante la sentenza penale, la parte offesa possa riabilitare l’indegno: G. Sicchiero, L’indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018, cit., 59.

[41] Su tale distinzione, specie in ordine a quei fatti che non sono sufficientemente tipizzati come reati nei nn. 5 e 6 dell’art. 463 cod. civ., v. pure, supra, § 2, nota 20.

[42] Contra, in senso positivo, portandosi l’esempio dell’estinzione del reato o della pena, v.: R. Calvo, Disposizioni generali sulle successioni, cit., 356, nota 4; F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 71 s.; G. Sicchiero, L’indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018, cit., 55 s.; F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 340 s. e nota 62.

[43] In termini di comunanza di ratio e di continuità logico-temporale tra le misure, v. F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 69, 72 e 78, nonché A.M. Serafin, Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell’indegnità, cit., 477. Più precisamente, R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), cit., 1148, rileva che «gli effetti medio tempore prodotti dalla sospensione dalla successione risultano soltanto in parte (provvisoriamente) anticipatori di quelli derivanti dalla eventuale indegnità, trattandosi di conseguenze, in realtà, minori e ad ogni modo diverse». Sottolinea, correttamente, l’autonomia tecnico-giuridica della sospensione, rispetto all’indegnità, giacché la prima fa addirittura sorgere quasi una presunzione ex lege di temporanea colpevolezza, B. Toti, Le recenti novità in materia di indegnità a succedere, cit., 221 e 224.

[44] I destinatarî passivi del peculiare effetto giuridico, denominato «sospensione dalla successione», infatti, vengono individuati dal dato testuale, nel coniuge, anche legalmente separato, o nella parte dell’unione civile, indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile. La medesima misura, peraltro, in forza del comma 2, potrebbe perfino ricadere sui figli, oltre che sul fratello o sulla sorella, nei casi, rispettivamente, di omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o di entrambi i genitori, oppure del fratello o della sorella. Dunque, l’àmbito di operatività dell’art. 463-bis cod. civ. non coincide con quello del n. 1 dell’art. 463 cod. civ., perché la più recente norma prescrive un rimedio-sanzione efficace soltanto se l’omicidio o il tentativo di omicidio sia commesso da famigliari ben individuati, senza, peraltro, che abbia rilievo, almeno nell’immediato, la ricorrenza di cause che escludono la punibilità. Dunque, correttamente rileva A.M. Serafin, Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell’indegnità, cit., 483, che, nei casi contemplati dall’art. 463-bis cod. civ., si avrà dapprima l’effetto sospensivo e, successivamente, nell’eventualità della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, la dichiarazione d’indegnità pronunziata ex officio dal giudice penale, in applicazione delle nuove norme del Codice di procedura penale; nelle altre ipotesi d’indegnità integranti reato non si concreterà la sospensione, ma l’indignus sarà comunque dichiarato tale dal magistrato penale ex artt. 537-bis o 444 cod. proc. pen.

[45] In realtà, la norma pare richiamare soltanto il meccanismo della nomina del curatore (con i conseguenti poteri di amministrazione, ex art. 529 cod. civ.), ma non gli altri presupposti dell’istituto della giacenza, essendone qui peculiare la finalità. Non è da escludersi, infatti, che la comunicazione dell’avvenuta iscrizione di uno di quei famigliari nel registro delle notizie di reato avvenga quando l’indagato o gli altri delati siano già divenuti eredi e/o siano entrati nel possesso dei beni ereditari (nel senso per cui la sospensione dalla successione possa trovare applicazione anche se l’indagato sia già erede, v.: F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 315 ss.; R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), cit., 1153). Questo, perché la sospensione dalla successione è prodroma della pronunzia di indegnità, e quest’ultima può sicuramente intervenire anche dopo l’acquisto della qualità di erede (G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 64), purché, per quanto detto supra, non sia intervenuta l’eventuale prescrizione del reato, la quale allora impedirebbe la condanna anche alla pena civilistica accessoria. La nomina del curatore dovrà avvenire, inoltre, sempre d’ufficio (cfr. B. Toti, Le recenti novità in materia di indegnità a succedere, cit., 221; F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 329), da parte del tribunale del circondario dell’aperta successione, una volta ricevuta quella comunicazione.

Si tratta, poi, come è stato messo in luce (A.M. Serafin, Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell’indegnità, cit., 464) di una giacenza intrinsecamente a termine, dovendo cessare giocoforza al momento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento, allorché riprenderà pieno vigore la delazione o la qualità di erede in capo al soggetto, oppure, al contrario, al momento della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale determinerà l’esclusione dalla successione del reo. A ben vedere, essa può intervenire anche dopo molto tempo dall’apertura della successione, quando il quadro ereditario può essere consolidato per gli altri eredi, i quali, al limite, in caso di definitiva indegnità del condannato, beneficeranno anche della sua quota o ne beneficeranno altri delati in subordine. Pertanto, è probabilmente più ragionevole ritenere che, in effetti, la norma alluda a una giacenza pro quota. In tal senso, in virtù della matrice sanzionatoria della misura e potendo intervenire anche la divisione, F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 98 s.

[46] Cfr. F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 72, e R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), cit., 1147.

[47] Secondo uno schema normativo del tipo «Se non vuoi Y, non devi X», dove Y costituisce la sanzione. Sul punto, cfr. C. Coppola, Divieti, e permessi condizionati, nell’acquisto di beni da parte degli enti pubblici, in questa Rivista, 2015, 122.

[48] V., supra, § 3. Così, pure G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 71 s.

[49] La sospensione avrà inizio, dunque, dall’emissione doverosa di tale provvedimento, soggetto anche ad iscrizione nel registro delle successioni ex art. 52 disp. att. cod. civ.: cfr., sul punto, specialmente, F. Galluzzo, Sulla «Sospensione dalla successione» e sull’ammissibilità della giacenza parziale, cit., 79; F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 327 s.; R. Omodei Salè, Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.), cit., 1149 s. Precisa G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 72, che l’effetto prodotto dalla registrazione, nel registro delle successioni, del documento proveniente dal P.M. dovrebbe fungere da prenotazione degli effetti della sentenza di condanna dell’indegno, rendendo così inefficaci tutti gli atti successivi, l’eventuale accettazione precedente e quei titoli che, pur trascritti prima, non fossero immediatamente traslativi.

[50] V., supra, § 1.

[51] Circa le innovazioni apportate dalla Riforma sul punto, v., specialmente: P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, dir. da G.L. Gatta e M. Gialuz, vol. II, Nuove dinamiche del procedimento penale, a cura di T. Bene, M. Bontempelli, L. Lupária Donati, Torino, 2024, 9 ss.; P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, in Arch. pen. (web), n. 2/2024, 1 ss.; F. Vergine, L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del PM e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo, in Dir. pen. e proc., 2024, 516 ss.; F. Cassibba, in F. Cassibba, E. M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, 605 ss.; C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Dir. pen e proc., 2023, 142 ss.; K. La Regina, Notizia di reato: priorità, struttura, iscrizione e controlli, in Giur. it., 2023, 1188 ss.

[52] Cfr. P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 5 s., che valorizza, rispetto al silenzio normativo della disposizione previgente, la sussistenza di «contenuto minimo penalmente rilevante, senza alcuna pretesa di completezza in rapporto alla struttura della fattispecie incriminatrice che viene di volta in volta in rilievo». Ben illustra C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., 143 s.: «rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente; non si tratta, dunque, di un fatto meramente ipotizzato. Inoltre, il fatto rappresentato deve essere determinato e cioè deve avere caratteri definiti e precisi; in secondo luogo, deve essere non inverosimile e cioè la rappresentazione non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico; infine, deve trattarsi di un fatto riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, con un chiaro riferimento ad una prima prognosi sulla sussumibilità del fatto nella norma penale». Quanto, invece, al riferimento, sempre rinvenibile nel primo comma dell’art. 335 cod. proc. pen., all’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, non si tratta di un requisito costitutivo del concetto di notizia di reato, bensì di «un aspetto accessorio che può essere indicato ove risulti».

Dunque, precisa P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 12, «non si deve procedere alla iscrizione e non costituiscono notizie di reato i fatti non determinati perché generici, incompleti, descrittivi solo di un segmento della fattispecie incriminatrice. Non costituisce una notizia di reato l’informazione assertiva, meramente evocativa di un reato ma priva di descrizione dei fatti (…). Non costituiscono notizie di reato i fatti che “non hanno l’apparenza di essere reali”».

[53] Cfr., in luogo di tanti, C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., 145. Non deve trattarsi di sospetti, ma di indizi, anche se non gravi: P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 14.

In giurisprudenza, v. Trib. Torino, sez. uff. indagini prel., 11 aprile 2024, n. 8241, in Cass. pen., 2025, 2090, secondo cui la notizia di reato, per essere considerata tale e per far sorgere l’obbligo del P.M. di iscriverla nell’apposito registro, deve essere: determinata, vale a dire non generica o solo esplorativa; non inverosimile e cioè tale da apparire, per le sue caratteristiche e senza la necessità di ulteriori indagini, ictu oculi non corrispondente al vero; astrattamente riconducibile a un’ipotesi incriminatrice. L’iscrizione del nome della persona, alla quale il reato è attribuito, invece, deve essere effettuata quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico: tale espressione, mutuata per coerenza sistematica dall’art. 63 cod. proc. pen., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto un livello di gravità indiziaria.

[54] Così, O. Mazza, Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico, in Dir. pen. e proc., 2023, 488. Nel medesimo senso, in termini di «paradossale eterogenesi dei fini», v. pure F. Cassibba, in F. Cassibba, E. M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., 611. D’altro canto, P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 15, sottolinea che, pur essendo la decisione di procedere all’iscrizione della notizia di reato il risultato di un potere valutativo del P.M., andrebbe scongiurato un atteggiamento difensivo eccessivo, foriero di un’iscrizione «“comunque”, “per cautela”».

[55] Sul punto, cfr., in particolare, P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 14, e F. Vergine, L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del PM e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo, cit., 518 e 520.

[56] Per la disamina di ciascuna di queste diverse ipotesi, v., soprattutto, P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 16 ss., e F. Cassibba, in F. Cassibba-E.M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., 614 ss. Quindi, il periodo investigativo decorre non dalla formale iscrizione, ma da quando essa andava effettuata: così, F. Vergine, L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del PM e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo, cit., 523.

[57] Così, C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., 144. Sul punto, v. pure P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 9 ss. Ricorda, peraltro, P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 12 e nota 24, che la scelta del modello è rimessa, di volta in volta, alla valutazione discrezionale del P.M., anche in relazione all’art. 109 disp. att. cod. proc. pen., giusta il quale l’iscrizione nel registro delle notizie di reato costituisce un adempimento eventuale; in particolare, nel caso, incerto, della scomparsa di una persona o del suicidio, in assenza di contestuali elementi che possano condurre a ipotizzare, ancorché astrattamente, un reato, il P.M. dovrebbe correttamente iscrivere l’informativa nel modello 45, senza svolgere approfondimenti di tipo investigativo, in attesa di eventuali sviluppi successivi, mentre, se emergessero fin da subito elementi tali da ipotizzare, ancorché astrattamente, un reato, dovrebbe utilizzare il modello 44. Rileva, tuttavia, F. Cassibba, in F. Cassibba-E.M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., 609 s., come manchi ancòra un controllo effettivo sulle annotazioni nel modello 45: ne discende «l’assenza di rimedi idonei a reprimere la prassi di svolgere indagini de-formalizzate pur in presenza di una notizia di reato già iscrivibile nel modello 21 o 44 ma in realtà annotata nel modello 45. Un blando antidoto sta nel legittimare anche il soggetto non indagato a innescare il controllo di cui all’art. 335-quater c.p.p. ma l’iniziativa è condizionata dalla, anche informale ma comunque non agevole, conoscenza delle pre-indagini».

[58] L’iscrizione a modello 21, appunto: così, F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art. 5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 327, nota 32.

[59] Si tratta di due disposizioni già presenti nel corpus dell’art. 335 cod. proc. pen. prima della Riforma Cartabia, in quanto inserite dalla legge 8 agosto 1995, n. 332: il comma 3, che, vietando la comunicazione delle iscrizioni quando si proceda per uno dei delitti di cui all’art. 407, cpv., lett. a, cod. proc. pen. – tra cui compare, al n. 2, proprio l’omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), consumato o tentato –, crea una sorta di presunzione della ricorrenza di esigenze di segretezza in merito a determinati reati; il comma 3-bis, giusta il quale «Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile». Sul punto, v. F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 328.

[60] Con riguardo a tale profilo, può concordarsi, dunque, con F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art.5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4, cit., 328 s., là dove propone di tenere conto, nell’interpretazione della formula «senza ritardo» impiegata nell’art. 463-bis cod. civ., delle ipotesi nelle quali la comunicazione dell’iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato non potrebbe avvenire in un momento immediatamente successivo, per la sussistenza di preminenti ragioni di segretezza sotto l’aspetto processual-penalistico (v., supra, nota 59): in questi casi, allora, la norma di diritto ereditario dovrà intendersi nel senso che la comunicazione alla cancelleria civile potrà avvenire non appena compiuto il primo atto, rispetto al quale sorga l’obbligo di inviare all’indagato l’informazione di garanzia (art. 369 cod. proc. pen.), o il primo atto di indagine che comunque sveli l’esistenza del procedimento a carico del soggetto interessato; oppure, se anteriore, una volta scaduto il termine di secretazione delle indagini, ciò che consentirebbe potenzialmente anche la richiesta di comunicazione delle iscrizioni da parte dell’indagato, della persona offesa e dei rispettivi difensori (art. 335, comma 3, cod. proc. pen.).

[61] Riconosce, all’art. 335-bis cod. proc. pen., una funzione di garanzia con àmbito applicativo generale P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 16.

[62] In tal senso, v. P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 18, il quale, ragionevolmente, annota: «Se l’imputato non deve essere trattato come un colpevole sino alla condanna definitiva, a fortiori lo stesso trattamento garantista deve essere riservato al soggetto che non sia nemmeno imputato». Anche C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., 146, rileva che «Al fine di mitigare le possibili proiezioni pregiudizievoli dell’iscrizione soggettiva della notizia di reato, in ragione dell’innalzamento del relativo standard probatorio, ma anche nella consapevolezza della inevitabile fragilità di un ragionamento da condursi allo stadio iniziale dell’inchiesta, la nuova norma sterilizza alcuni effetti dell’iscrizione a tutela della presunzione di innocenza».

[63] Così si esprime P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 20.

[64] V., supra, § 3.

[65] P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 19.

[66] In G.U. del 19 ottobre 2022, Supplemento straordinario n. 5, 252.

[67] Secondo M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali, in www.sistemapenale.it, 2022, 40 s., l’art. 110-quater disp. att. cod. proc. pen. è norma di interpretazione autentica dell’art. 335-bis cod. proc. pen. e la nuova disciplina è destinata ad applicarsi immediatamente, anche alle iscrizioni già effettuate: «ove così non fosse, infatti, si rischierebbe di introdurre una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni identiche (sottoposizione a procedimento penale) determinata da una circostanza del tutto accidentale (ossia la data dell’iscrizione)».

[68] Cfr. P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 16.

[69] Sui presupposti normativi di applicabilità delle misure cautelari personali, coercitive o interdittive, tra cui i gravi indizi di colpevolezza, v., almeno, A. De Caro, Presupposti e criteri applicativi, in Tratt. proc. pen., dir. da G. Spangher, vol. II, Prove e misure cautelari, t. II, Le misure cautelari, cit., 5 ss., e A. Diddi, Tipologia di misure, cit., 97 ss. Cfr., altresì, di recente, L. Bigazzi, La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari personali, in Giur. it., 2025, 1638 ss. In argomento, v. pure, supra, § 3, nota 35. Quanto ai delitti di omicidio volontario e ora anche di femminicidio, v., specialmente, l’art. 275 cod. proc. pen.

[70] Per un approfondimento sui nuovi tempi delle indagini preliminari e sui principî ispiratori della Riforma Cartabia in materia, v.: A. Cabiale, I tempi delle indagini e della riflessione del pubblico ministero, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, dir. da G.L. Gatta e M. Gialuz, vol. II, Nuove dinamiche del procedimento penale, a cura di T. Bene, M. Bontempelli, L. Lupária Donati, cit., 65 ss.; F. Cassibba-E.M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., spec. 617 ss.; L. Ludovici, I tempi e gli esiti delle indagini preliminari, in Giur. it., 2023, 1190 ss.; W. Nocerino, La durata delle indagini preliminari e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento, in Cass. pen., 2023, 2616 ss.

[71] In questi termini, si esprime, invece, la suddetta Relazione illustrativa.

[72] Reputa che, quando la disposizione preveda un effetto pregiudizievole automatico, come nel caso, definito emblematico, dell’art. 463-bis cod. civ., questo vada ricondotto alla sottoposizione a una misura cautelare personale o al processo vero e proprio M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali, cit., 40. Analogamente, P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., 16. Prospetta, invece ‒ ma in termini assai dubitativi e senza richiamare l’art. 110-quater disp. att. cod. proc. pen. ‒ che la tutela offerta dall’art. 335-bis cod. proc. pen. sia circoscrivibile allo spazio temporale tra l’iscrizione del nominativo nel registro e il compimento del primo atto d’indagine che preveda la partecipazione dell’indagato o del suo difensore (es.: le sommarie informazioni di polizia giudiziaria, l’interrogatorio del P.M.), dopodiché sarebbero ammessi eventuali trattamenti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, P.P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, cit., 20.

In generale, fortemente critico sulla bontà della disciplina di nuovo conio si mostra F. Cassibba, in F. Cassibba-E.M. Mancuso, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., 612, il quale reputa la norma di cui all’art. 335-bis cod. proc. pen. «Pericolosamente allusiva perché, inteso formalisticamente, l’inciso “da sola” indurrebbe a ritenere che unitamente ad altri atti del procedimento l’iscrizione nominativa potrebbe legittimamente dispiegare un “effetto pregiudizievole automatico” per l’indagato. Una sorta di “riscontro probatorio” ex leges et actis circa la probabile colpevolezza dell’indagato, germoglio – al di là dei lodevoli intenti riformistici – del medesimo humus culturale deteriore che aveva giustificato, nella prassi, il ritardo nell’iscrizione della notizia di reato nominativa per scongiurare la stigmatizzazione sociale dell’indagato. In realtà, le implicazioni della presunzione d’innocenza come regola di trattamento ex art. 6 comma 2 Cedu esigono che, nel giudizio civile o amministrativo, l’iscrizione della notizia di reato nominativa resti sempre irrilevante, al pari di ogni atto d’impulso procedimentale o processuale, in vista dell’adozione di un provvedimento (…) Priva di efficacia precettiva, perché solo l’abrogazione delle norme che ricolleghino all’iscrizione della notizia di reato effetti pregiudizievoli per l’indagato o per l’imputato ex art. 110-quater norme att. c.p.p. può centrare l’obiettivo fissato dall’art. 335-bis c.p.p., come pure riconosciuto dai lavori preparatori».

[73] Ravvisa, per altri versi, caratteri discriminatorî nell’art. 463-bis cod. civ. B. Toti, Le recenti novità in materia di indegnità a succedere, cit., 226 ss., là dove la norma non contempla il partner convivente, almeno per l’eventualità di sua successione testamentaria. Analogamente, v. pure A. Astone, Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L’orizzonte ermeneutico dell’art. 463 bis cod. civ., cit., 120 s. In questa direzione, potrebbe richiamarsi pure l’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., che ora contempla, tra le aggravanti dell’omicidio volontario e del femminicidio, la circostanza di averli commessi «contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva».