Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Responsabilità e irresponsabilità genitoriale: dai sistemi di parental control all'ingravescente fenomeno dello sharenting (di Benedetta Agostinelli, Professoressa ordinaria di Diritto privato – Università degli Studi Roma Tre)


L’autrice si sofferma sulla responsabilità genitoriale rispetto all’uso della rete da parte dei minori.

Parental responsibility and irresponsibility: from parental control systems to the worsening phenomenon of sharenting

The author focuses on parental responsibility regarding minors’use of the Internet.

SOMMARIO:

1. I minori in rete e la tutela dei genitori - 2. Forme particolari di tutela dei genitori: i sistemi di parental control quali modi di esercizio della responsabilità genitoriale - 3. La tutela dai genitori: lo sharenting ed il suo approdo giudiziario - 4. I tentativi regolatori del fenomeno e l’ultima frontiera della sovraesposizione dei minori: i cc.dd. baby influencer - 5. Conclusioni: la necessaria riconfigurazione della responsabilità genitoriale quale argine alla possibile deriva della “irresponsabilità” genitoriale - NOTE


1. I minori in rete e la tutela dei genitori

L’ingombrante presenza delle nuove tecnologie e dei mezzi di interconnessione digitale nella vita dei giovani(ssimi) è dato di comune esperienza, sul quale da tempo si addensano riflessioni plurime: l’argomento degli effetti e dei rischi di tale presenza, lungi dall’essere tema di rilevanza esclusivamente sociologica o addirittura antropologica, investe e interroga direttamente il diritto e, segnatamente, il diritto privato di famiglia.

Non è dunque corretto pensare che la regolazione dell’uso dei dispositivi o delle applicazioni che rendono possibile tale uso sia una (mera) regolazione – pur giuridica – della tecnologia: se certamente è anche questo, quando l’uso è in particolare posto in essere attivamente – o riguarda passivamente – un minore è precipuamente una questione di responsabilità genitoriale.

Il minore, infatti, non è un’entità giuridica astratta, o un soggetto giuridico con la peculiarità della minore età: è, prima di tutto e in modo qualificante, un figlio.

Questo “ruolo” giustifica la presenza, accanto al corredo di norme a lui dedicate quale fruitore o protagonista della rete naturalmente più vulnerabile, della tutela scaturente dal rapporto di filiazione e quindi chiama in causa anche il ruolo, speculare ed insostituibile, dei genitori.

La responsabilità genitoriale, di cui all’art. 316 cod. civ., dunque, appare il vero e centrale ambito in cui inscrivere anche il delicato e attualissimo problema dell’uso (o abuso) della rete da parte dei minori e nonché dell’uso (o abuso) da parte dei genitori stessi dell’immagine e degli altri dati personali del figlio.

Posto che il legislatore non ha voluto fornire della responsabilità genitoriale una definizione puntuale, onde lasciare la nozione suscettibile di venire “riempita di contenuti a seconda dell’evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli” [1], il suo nucleo consiste, infatti, – e non potrebbe essere diversamente pena lo svuotamento quasi totale dell’istituto – nello svolgimento di quei diritti e doveri che già prima della riforma della filiazione (2012-13) incombevano ai titolari della potestà [2] e nel rispetto di quei medesimi indici identitari (capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni) che infatti campeggiano anche nell’art. 315-bis cod. civ., “norma-specchio”, in qualche misura, dell’art. 316 cod. civ. [3].

La responsabilità genitoriale infatti, come sfera dei doveri di cura, personale e patrimoniale, è il primo termine di riferimento della tutela (ex ante ed ex post) dei figli minori, anche rispetto alla loro vita on line.

Tutela connessa sicuramente alla navigazione in rete, rispetto ai mondi che è in grado di svelare, non tutti alla loro portata o adatti alla loro precoce conoscenza, e tutela rispetto all’uso che degli strumenti digitali i medesimi minori facciano, esponendo se stessi (le immagini, ma anche altri dati e informazioni personali) o altri a pericoli di natura e gravità diverse.

Il (figlio) minore, come si diceva e come è del tutto evidente, non può essere trattato alla stessa stregua di un qualunque altro frequentatore della rete, proprio perché, da un lato, in ragione della sua particolare condizione (non di inferiorità, ma di naturale immaturità o crescente maturità) è soggetto (non oggetto) vigilato e accudito da chi esercita il ruolo di genitore, dall’altro la c.d. on life è in grado più per i giovani che per le persone già mature di contribuire a plasmare la loro stessa identità, essendo questa appunto ancora in formazione [4].

E ciò, va detto, non solo fino ai fatidici 14 anni che segnano la linea di confine tra la rappresentanza dei genitori (per l’accesso ai servizi della società dell’informazione) e il consenso autonomo del figlio.

È noto infatti che seppure l’art. 8 del GDPR [5] avesse stabilito che, in caso di “offerta diretta di servizi della società dell’informazione” ai minori, il trattamento dei dati “è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni”, il limite di questa sorta di “maggiore età digitale” il legislatore italiano, adeguando il codice privacy, ha ritenuto di fissarlo (come il Reg. consentiva) nei 14 anni, stilando una norma (art. 2-quinquies, d.lgs. n. 193/1996) [6] ancora più chiara: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”.

Ora, è noto che i “dati personali” sono elementi identificativi del soggetto (quali quelli anagrafici, l’indirizzo IP, la localizzazione, le preferenze rispetto ai siti visitati) e possederli consente di orientare i gusti, indirizzando pubblicità mirata e alimentando così il mercato “finale”. Rispetto ad essi va osservato come rappresentino in sé una merce preziosa, per la quale è configurabile un vero “mercato dei dati” [7]; ma soprattutto va considerato che la loro cessione, realizzata proprio con il fatidico consenso al “trattamento”, si presenta (quasi) sempre come la condicio sine qua non per l’accesso al servizio stesso. Il che ancora di più dovrebbe indurre il forte sospetto (già invero prospettabile per gli adulti) che tale consenso sia percepito dal giovanissimo utente come “imposto” [8] invece che libero e più come ostacolo da rimuovere per realizzare un desiderio che strumento di consapevolezza per entrare nel mondo digitale.

Comunque si valuti la scelta di introdurre tale “maturità digitale” anticipata, accolta con un favore nettamente prevalente sul dubbio (più che fondato) circa l’opportunità di una simile autonomia in un contesto dalle insidie gravi e non sempre riconoscibili, va ribadito che con essa non si esonerano, tuttavia, i genitori dalla loro responsabilità né li si esautora dal loro ruolo.

Anzi, proprio alla luce della particolare esposizione dei minori nel web, l’esercizio della responsabilità genitoriale si articola in modo sempre più complesso e il dovere di educazione ed assistenza – ma anche di guida e controllo – non possono che contemplare in concreto anche le sempre nuove modalità di interazione dei figli (minori) con terzi attraverso l’uso di dispositivi digitali.

La semplice iscrizione ad un social network, ad esempio, per nulla “neutra”, produce, e pone, un problema di effettività e pienezza della protezione del (figlio) minore, considerato il numero potenzialmente alto di relazioni che tale gesto è in grado di innescare e la diffusione dei contenuti che è in grado di realizzare.

A tale indubbio processo di emancipazione sociale si accompagna quindi un incremento della rilevanza del momento educativo e una sua “specializzazione” digitale: in altri termini, i genitori oggi devono impartire ai figli una specifica “educazione digitale” per assolvere integralmente al loro compito [9]. La consapevolezza di tale necessità è a sua volta riconducibile al pieno ed effettivo esercizio della responsabilità ex art. 316 cod. civ.

Se, quindi, avvertimenti e raccomandazioni da sempre rappresentano gli strumenti che i genitori impiegano per condurre la guida verso l’autonomia, ora gli stessi vanno declinati rispetto all’uso della tecnologia e in quel contesto, dove i figli, in un’età ancora lontana dalla maggiore, si trovano a godere di un certo potere di autodeterminazione, ora legalmente attribuito.

In questa prospettiva, la spinta all’autonomia indotta dal consenso “anticipato” a 14 anni – pur in astratto condivisibile obiettivo di legislatore e interprete – rischia di compromettere o, in qualche misura, depotenziare la doverosa protezione genitoriale.

Non si può non riconoscere, infatti, che il minore si trova spesso più solo che autonomo nel venire in contatto con una realtà virtuale della cui incidenza sulla sua sfera personale può non percepire la reale portata né si può ignorare che il guadagnato consenso, scevro da condizionamenti familiari, può però aprire ad una serie indefinita di altri condizionamenti da parte di terzi, sottratti questi, invece, ad ogni prudente controllo e per ciò solo più pericolosi.

Lo stesso discorso e la stesse controindicazioni valgono per l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale che l’art. 4 della recente legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), con esplicito richiamo al GDPR e al Codice privacy, ammette per i minori che abbiano compiuto i 14 anni che potranno “esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili”, mentre per l’età inferiore è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [10].


2. Forme particolari di tutela dei genitori: i sistemi di parental control quali modi di esercizio della responsabilità genitoriale

Sui noti pericoli della rete, che l’accelerazione del progresso tecnologico e la sempre più precoce età degli “internauti” [11], peraltro, non fa che moltiplicare e diversificare, non è il caso di diffondersi [12]. Basti ricordare che, proprio rispetto ad essi quale esplicazione, riteniamo, di tali doveri genitoriali sono impiegabili meccanismi di parental control, strumenti di “filtro” nella navigazione in rete che consentono di supervisionare l’uso dei vari dispositivi – quali computer, tv, tablet e, soprattutto, smartphone – attraverso, ad esempio, l’autorizzazione o il blocco delle applicazioni, l’impostazione del tempo di riposo, il calcolo di quello trascorso, la verifica dei siti visitati, la geolocalizzazione del device e la possibilità di interdire l’accesso a determinate attività da parte del minore [13].

Detti sistemi di controllo non sono da ridurre solo ad una serie di accorgimenti tecnici per monitorare o co-gestire l’account del figlio ma vanno opportunamente considerati quale vera e propria “sottovoce” dell’educazione.

Proprio su tali meccanismi si è andata accentuando l’attenzione regolatoria negli ultimi provvedimenti normativi, volti ad incentivarne il ricorso, specialmente allo scopo di inibire la visione di contenuti inadatti, in modo particolare quelli pornografici e violenti.

Infatti, mentre sul fronte eurounitario, è stato emanato il Reg. UE 2022/2065 (Digital Services Act[14] che ha, almeno in astratto, il merito di inscrivere tra i vari “rischi sistemici”, che gli operatori di grandi dimensioni dovranno calcolare e comunicare, quelli relativi ai diritti del minore, approntando una serie di misure preventive, specie per l’accesso ai contenuti divulgati in rete [15], a livello domestico, con la delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 sono state emanate le linee guida in materia di sistemi di “protezione dei minori dal rischio del cyberspazio”. Tali Linee guida danno attuazione all’art. 7-bis del d.l. n. 28/2020, stabilendo che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica devono prevedere tra i servizi preattivati per le offerte dedicate ai minori proprio i sistemi di controllo parentale e anche quelli di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto, disattivabili solo su richiesta del consumatore maggiorenne o del genitore [16].

Successivamente, e sulla medesima scia, il d.l. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “decreto Caivano” [17], che si occupa anche della specifica tutela dei minori di anni diciotto rispetto all’accesso ai siti pornografici (art. 13-bis) [18] – definisce le applicazioni di controllo parentale come “elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale” ed intende questo come “possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo” (art. 13).

Se questo è il dato normativo (che in ogni caso promuove ma non impone l’uso di tali strumenti) fermo che è sicuramente da condividere il perseguito scopo di favorire una cultura di maggiore consapevolezza da parte dei genitori, non si può, tuttavia, non rilevare che tali meccanismi protettivi normalmente al quattordicesimo anno (la “maturità digitale” di cui sopra) cessano di essere operativi. Ciò comporta lo sblocco simultaneo dei canali prima preclusi, delle funzionalità di “filtro” e di tutte le autorizzazioni genitoriali necessarie, sino a quel momento, per “accompagnare” e vigilare sulla navigazione del figlio. La disattivazione si può impedire, confermando la scelta iniziale di controllo, ma, a questo punto, non senza l’assenso del figlio che nel frattempo ha infatti maturato il diritto di manifestare direttamente, come s’è detto, il proprio “consenso digitale”. I filtri disattivati, quindi, – salvo per i contenuti inadatti riservati agli ultradiciottenni, che devono restare inaccessibili – possono essere conservati o installati di nuovo ma solo con il consenso del figlio ultraquattordicenne, che, in una distopica inversione di ruoli, dovrà a ciò autorizzare il proprio genitore e che in ogni caso e in ogni momento potrà successivamente interrompere la supervisione.

Dunque dopo tale data i genitori si trovano ad essere deprivati, insieme al vaglio preventivo dei luoghi digitali frequentati dal figlio, di una “quota” di responsabilità genitoriale; si apre, per loro, una sorta di zona virtuale “franca” che sfugge alla conoscenza prima ancora che al controllo, dove la tutela dei minori e dai minori stessi si fa ulteriormente più complicata.

Tale sorta di “sottrazione” di competenza rende palese che quello dei minori in rete non è tanto (e non crea solo) un problema di privacy, all’altare della quale viene improvvidamente sacrificato l’esercizio effettivo e compiuto della responsabilità genitoriale.

La (maggiore) sicurezza dell’ambiente digitale (ammesso che la si voglia realmente perseguire da parte dei decisori politici e soprattutto degli operatori economici) [19] non esonera i genitori dal controllo, nella consapevolezza che l’adempimento del compito è divenuto sempre più complesso ed arduo per i genitori, che non di rado sono meno abili dei figli nell’uso di detti strumenti. Questi ultimi, peraltro, se da un lato consentono la proiezione e la formazione stessa della personalità dei giovani utenti, dall’altro impongono, proprio per questo e per le potenzialità lesive connesse, un incremento di sorveglianza da parte degli adulti.

Né andrebbero sottovalutate, a tale proposito, le ricadute, in caso di condotte illecite poste in essere dal minore, anche sul piano di un’eventuale culpa in vigilando se non in educando (ex art. 2048 cod. civ.). Considerando che la nota prova liberatoria [20] è già di per sé ritenuta diabolica, calata nel contesto di un atto on line diviene praticamente impossibile, se persino l’addestramento diretto e partecipato al corretto uso del mezzo viene inibito ai genitori in nome di un’irretrattabile autonomia dei figli (appena) quattordicenni.

E così i genitori, non in grado di esercitare come prima la medesima vigilanza, si trovano “spuntate” le armi proprio nel momento e nel luogo della massima esposizione al pericolo per i figli – sia di commettere sia di subire abusi – e proprio quando la necessità della specifica “educazione digitale” si fa più urgente.

Lo stesso meccanismo, ormai ampiamente noto, di cattura dell’attenzione che talune applicazioni adottano per prolungare il tempo di esposizione è già di per sé potenzialmente nocivo: tale tipo di effetto è scongiurabile attraverso un’adeguata guida ad un uso moderato del mezzo, che rientra nella competenza esclusiva del genitore e non può essere delegato al mezzo medesimo.

Dunque l’idea stessa di un controllo genitoriale “a tempo” sconfessa quella di un esercizio pieno della responsabilità e modulato, caso per caso, sull’effettiva capacità di discernimento e maturità raggiunta dal figlio che non è uguale per ogni figlio e in ogni contesto familiare e in ogni tempo.

Da non sottovalutare anche un riflesso ulteriore: tale scelta normativa di un consenso anticipato non solo scoraggia i genitori, specie i meno solerti, dall’insistere nella sorveglianza rispetto ad un ambito in cui la legge stessa li esclude, ma tradisce un messaggio potenzialmente pericoloso per entrambi i soggetti della relazione: i genitori stessi, che potrebbero, improvvidamente, percepire di essere “sollevati” in una certa misura dalla vigilanza, quando il figlio abbia conquistato l’autonomia digitale legale del consenso, che rende superfluo – se non interdice – il loro coinvolgimento; i figli, cui viene consentito di estromettere i genitori dalle scelte sulla fruizione del web e di resistere, a buon diritto, ad eventuali opposizioni di genitori, pur solerti ma legalmente esautorati.

V’è poi da osservare che proprio perché il parental control è appunto una specifica forma di supervisione (cui per il resto, nella vita off line, i genitori sono comunque tenuti), sarebbe ben compatibile ammettere una manifestazione del consenso anticipata a quattordici anni e contemporaneamente conservare in capo ai genitori il potere di valutare loro quale grado di supervisione impiegare nel caso concreto, in ragione di plurimi fattori legati alla singola persona del minore che l’attuale sistema invece automaticamente ed irragionevolmente azzera, immaginando una categoria (gli ultraquattordicenni) del tutto indistinta ed omogenea, quale non è.


3. La tutela dai genitori: lo sharenting ed il suo approdo giudiziario

Se, come detto, rispetto all’uso che della rete il minore faccia da sé, in via autonoma a partire dai 14 anni, o in via relativamente “vigilanda” da parte dei genitori, può dirsi esistere una soglia di attenzione da tenere alta, in modo palesemente contraddittorio si pone il problema dell’uso che proprio i genitori facciano della rete coinvolgendovi i figli minori.

Si fa riferimento al costume invalso tra questi ultimi di pubblicare sui profili dei propri social network fotografie e video della prole, sovraesponendola nel mondo digitale.

Il fenomeno, dilagato a tutte le latitudini, è noto ormai con il termine sharenting, frutto della crasi tra share – condividere – e parents – genitori – e preoccupa, specie sul fronte della pediatria, per le variegate ripercussioni di una massiccia e precoce esposizione on line [21].

Tale fenomeno arriva sempre più di frequente a riguardare il minore prima ancora della nascita (attraverso la pubblicazione delle ecografie prenatali) e spesso scandisce le tappe evolutive della sua vita (dai primi progressi nei movimenti o nel linguaggio, ai momenti più o meno intimi o salienti come compleanni, vacanze, diplomi, saggi ed esibizioni di varia natura, ma anche scene di vita quotidiana immortalate nella loro ricorrente banalità) [22].

Questa abitudine, lungi dal riguardare solo persone note, che spesso si giovano dell’immagine dei figli per corredare la narrazione continua (destinata ad un pubblico potenzialmente illimitato) della loro vita personale, tocca anche persone prive di ogni celebrità, realizzando un vero corto circuito tra esercizio della responsabilità genitoriale e “vigilanza digitale”: qui, infatti, la presenza in rete del minore non solo non è impedita o sorvegliata, come dovrebbe, dai genitori ma viene dagli stessi provocata [23].

La questione dei limiti di ammissibilità di tale pratica è già approdata nelle aule di tribunale e perlopiù nei casi di mancato consenso dell’altro genitore (quasi sempre ex partner) alla divulgazione, scoperchiando un problema che altrimenti sarebbe rimasto oscurato.

Solitamente le pronunce, spesso di natura cautelare, che decidono la vicenda ordinano la rimozione del materiale e ne inibiscono il nuovo inserimento in difetto di accordo bigenitoriale [24], talvolta applicando il rimedio ulteriore dell’astreinte ex art. 614-bis cod. proc. civ., con la condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella rimozione dell’immagine [25].

La censurabile condotta del genitore viene ritenuta integrare la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali [26] e la diffusione dell’immagine è valutata quale “interferenza nella vita privata del minore ritratto”, pertanto si ritiene “necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97, l. n. 633 del 1941)” [27].

Una simile argomentazione –la più ricorrente – appare a ben vedere incongruente, frutto di una sovrapposizione di piani che rischia di non cogliere il problema e quindi di lasciarlo insoluto.

Infatti, se “il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” [28], il consenso di entrambi i genitori, e non già di uno solo, alla pubblicazione non potrebbe valere e bastare a scongiurarlo.

Se, in altri termini, ad essere al centro della tutela è davvero la riservatezza e la dignità del minore nella delicata fase della formazione della sua stessa identità [29], non è l’atto di divulgazione in sé a dover essere indagato e giudicato nella sua formale esecuzione ma le sue ricadute nella sfera del protagonista inconsapevole o involontario. Quindi non dovrebbe rilevare chi e come lo abbia posto in essere. Anzi, semmai potrebbe, in tale prospettiva, apparire ancor più grave (e quindi più dannoso per il figlio) che entrambi i genitori ritengano di condividere la pratica dello sharenting, lasciando così il bambino (spesso ignaro, ma non di rado anche coinvolto e ipersollecitato) privo di una figura morigeratrice di controllo e sguarnito, in ultima analisi, di effettiva tutela.

Una recente sentenza del Tribunale di Rieti [30], ad esempio, resa in un caso in cui la pubblicazione su Facebook di numerose fotografie e video era avvenuta ad opera della zia, con il solo consenso della madre dei bambini esposti, in difetto di quello del padre, notoriamente contrario, ha affermato che tale atto richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 cod. civ., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili. Si è stabilito anche che è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzioni.

Dunque, secondo tale ricostruzione, che va affermandosi, a ledere l’immagine (con una sorta di malcelato danno in re ipsa) non sarebbe la divulgazione in sé ma la divulgazione in quanto non autorizzata da entrambi i genitori, restando del tutto in ombra ed irrilevante la posizione (e la tutela) dell’effigiato: il duplice consenso in radice impedirebbe, in ultima analisi, la lesione dell’immagine, mentre il consenso di un solo genitore basterebbe a provocarla

L’evidente aberratio dell’argomentazione nasce dal forzato inquadramento dell’atto di “autorizzazione” non solo tra gli atti in cui opera la rappresentanza legale ex art. 320 cod. civ. ma in particolare, in quel bacino, tra gli atti di straordinaria amministrazione che, com’è noto, esigono l’esercizio congiunto: la ricaduta rimediale dell’eventuale violazione, peraltro, di norma conduce all’invalidità dell’atto (art. 322 cod. civ.), non certo alla sua “dannosità” [31].

Se, come si legge nel provvedimento, l’alto numero delle foto e la lunga permanenza nella vetrina digitale “consentono di presumere l’esistenza del pregiudizio”, non si vede come e perché si ritenga che il medesimo effetto non si sarebbe prodotto ove fosse intervenuto anche il consenso paterno.

La questione svela la nota dicotomia, vischiosa per sua natura e quindi irrisolta, tra diritti personali, indisponibili (dove titolarità ed esercizio sarebbero inscindibili e la rappresentanza legale non potrebbe operare ma dove la relativa tutela è comunque affidata ai genitori) e diritti patrimoniali, disponibili per definizione (ove invece alla titolarità, acquisibile anche prima della maggiore età, si aggiungerebbe l’esercizio solo con l’avvento della capacità d’agire, e supplirebbe nelle more la rappresentanza legale sostitutiva) [32].

Vero che il diritto all’immagine è sempre stato considerato peculiare, a sé stante, tanto da considerarsi l’unico disponibile nell’ambito della prima categoria, e quindi suscettibile di un trattamento patrimoniale [33], ma, al netto della dubbia tenuta di questa tralatizia lettura, non lo stesso varrebbe per la riservatezza, il decoro, la dignità: tutti suscettibili di venire coinvolti (o meglio travolti) dalla pratica dello sharenting.

Di qui l’insufficienza ed inadeguatezza delle soluzioni proposte sul fronte giurisprudenziale che appiattiscono l’immagine sul dato personale, quale pure è.

A questo punto, dovrebbe individuarsi una volta per tutte il vero soggetto tutelato ed il vero oggetto della tutela: il minore, la cui sfera personale viene violata (non diversamente dalla medesima pubblicazione ad opera, ad esempio, di terzi) ovvero il genitore che alla pubblicazione il suo consenso non abbia prestato e che promuove l’azione giudiziaria?

E dunque resta il nodo irrisolto della vera configurazione della tutela: se il genitore dissenziente (o solo non consultato) agisca iure proprio, facendo valere il suo mancato consenso ovvero agisca nell’interesse e in vece del figlio facendo valere la (ben diversa) violazione della immagine di quest’ultimo: solo in questo secondo inquadramento l’eventuale risarcimento dovrebbe essere legato al pregiudizio scaturente dall’esposizione.

Nel caso deciso dal Tribunale di Rieti pare evidente la discrasia: la zia che pubblica con il consenso di un solo genitore abusa, per ciò stesso, del diritto all’immagine perché l’autorizzazione non può dirsi perfezionata; la madre che presta da sola il suo consenso, senza pubblicare alcunché, che diritto viola? Evidentemente i due piani non sono sovrapponibili, perché, a ben vedere, i due ruoli non lo sono.

A quanto consta, solo il Tribunale di Chieti, 21 luglio 2020 [34], sulla questione della pubblicazione di foto del minore, sollevata da ciascun genitore verso l’altro (ancora una volta in un giudizio di divorzio) ha “prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato (ormai entrato nel diciassettesimo anno d’età)”.

Anche qui non pare, in realtà, chiaro quale sia il limite di età rilevante e i 14 anni giocano un ruolo ambiguo: nei casi indagati non si tratta, infatti, di autorizzare sic et simpliciter il trattamento dei dati in caso di “offerta di servizi della società dell’informazione” (art. 8 GDPR, di cui s’è detto), ma di autorizzare il proprio genitore a divulgare tramite un servizio della società dell’informazione una propria immagine [35].

Qui si torna al nocciolo della questione: la doppia veste assunta dal minore, che è tale per tutta la comunità ma che è specificamente figlio per i suoi genitori.

Come minore, già e di per sé la sua immagine (così come altri attributi della sua personalità come il nome) è oggetto di specifiche previsioni normative di protezione, rivolte in taluni casi a specifiche categorie di soggetti coinvolti nel mondo dell’informazione. È il caso, per limitarsi agli esempi più significativi, del TUSMA (Testo unico dei servizi media audiovisivi) [36], che, tra l’altro prevede che l’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi sia disciplinato con regolamento del Ministro delle imprese e del made in Italy (art. 37); ed anche della Carta di Treviso [37], un protocollo deontologico volto a regolare il rapporto tra informazione e infanzia e sostanzialmente a proteggere il minore coinvolto nella informazione dei mass media, che impone, tra l’altro, di oscurare i volti, adottare l’anonimato ed eliminare altri riferimenti identificativi oltreché limitare allo stretto necessario per il diritto di cronaca le informazioni divulgate.

Dall’altro lato, come figlio, gode della peculiare forma di cura ascrivibile ai doveri genitoriali e alla responsabilità relativa.

Tale “doppia veste” dovrebbe semmai allargare lo scudo a difesa della sua persona e non invece lasciare spazi aperti e scoperti.

S’intende dire che il profilo della tutela del minore in quanto tale e quella del minore in quanto figlio non si elidono, né si sovrappongono, bensì si combinano, per massimizzare la salvaguardia della particolare fascia d’età che l’ordinamento deve garantire.

Diversamente si cadrebbe nella palmare contraddizione per cui lo stesso soggetto, che dal giornalista merita – e può esigere – un dato trattamento e specifiche cautele, dai propri genitori può essere invece esposto senza limite alcuno.

Se quella tutela specifica degli attributi della personalità ha e conserva un suo peso e senso anche nella dimensione digitale (a prescindere dal tipo e contenitore della comunicazione) non può che combinarsi con la tutela del minore in quanto figlio, se la sovraesposizione avviene ad opera del genitore.

Si potrebbe obiettare che appunto un conto è l’obbligo di precauzione in capo ad un terzo estraneo, altro conto è la “gestione” dell’immagine da parte dei genitori, proprio in ragione della peculiare relazione esistente solo con i secondi, cui di norma compete il consenso per l’uso dell’immagine, come nei mass media per le notizie di cronaca, fuori dai casi in cui non è richiesto (ex art. 97, comma 1, legge n. 633/1941); nei messaggi pubblicitari; per l’esposizione nei locali della scuola o di altri luoghi ove il minore eserciti altre attività [38].

Così opinando, dovrebbe però ammettersi incrinabile l’architettura paidocentrica, inaugurata con la riforma della filiazione, che doveva superare ed archiviare definitivamente ogni residuo di logica dominicale nel rapporto con i figli minori.

Se il minore è “persona” fuori dall’ambito familiare, e merita rispetto da chiunque abbia la disponibilità dei suoi dati (immagine ed altro), è persona anche – e non soprattutto – nell’ambito familiare dove deve essergli garantito un rispetto non inferiore.

Se il suo interesse è (davvero) preminente, deve risultarlo in ogni condizione.

Ammettendo, in definitiva, che il pericolo da sventare sia il medesimo (non solo il furto d’identità con gli annessi ulteriori pericoli legati alla rielaborazione dell’immagine) la precauzione non può essere diversa a seconda del soggetto tenuto ad osservarla.

Nel caso citato e più frequente della pubblicazione indiscriminata di fotografie o video, non è, infatti, solo e tanto una questione di abuso del diritto di immagine altrui né di formale autorizzazione del soggetto ritrattato (art. 10 cod. civ., artt. 96 e 97 legge dir. autore): proprio tale inquadramento, distogliendo il focus della tutela dal reale ambito di riferimento, è foriero di equivoci.

Che detto consenso congiunto (a differenza di quando è il soggetto ritrattato adulto ad autorizzare per sé) integri una forma di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 cod. civ. è lecito dubitare, posto che non si tratta di un agire nell’interesse del figlio ma, semmai, in quello proprio ed egoistico (spesso futile) di rendere pubblici e visibili momenti di vita personale e le più disparate situazioni familiari.

Si è ritenuto in dottrina che la rappresentanza congiunta dei genitori «in tutti gli atti civili» ex art. 320 cod. civ., oltre a essere riferibile, nel suo tenore letterale, anche a quelli a contenuto non patrimoniale, sia quella in grado di “assicurare l’ottimizzazione del miglior interesse del fanciullo”, il quale comunque, se dotato di sufficiente grado di maturità dovrebbe venire ascoltato (ex art. 315-bis cod. civ.) ed “associato dai genitori al processo decisionale rispetto alla circolazione della sua effigie” [39]. Il che, tuttavia, non pare mettere il minore al riparo dal rischio di sharenting, tanto nel caso di età (o indole) che tale maturità non consenta di considerare raggiunta, quanto nel caso di possibili e fisiologici condizionamenti atti ad impedire nel figlio il formarsi di un’opinione divergente, quanto infine nella difficoltà che tale eventuale opinione divergente, anche ove ascoltata, possa essere concretamente tutelata, specie in presenza di concordia tra genitori in senso opposto.

È semmai da chiedersi se, al contrario, la condotta non rappresenti piuttosto una violazione del dovere di protezione connesso alla responsabilità.

Il rispetto del riserbo dovuto dal genitore, infatti, si iscrive sempre nel medesimo alveo della responsabilità genitoriale, posto che, a differenza di qualsiasi altro adulto, il ruolo qui ricoperto qualifica la relazione in modo specifico, comportando obblighi specifici, più estesi e pregnanti del generale e generico dovere di astensione, o ius excludendi, predicabile per i diritti della personalità.

Dunque la violazione della riservatezza del minore in tali casi (anche qui certo da valutare singolarmente per ordine di gravità) specie se è da ritenere, molto più che per gli adulti, fortemente intrecciata ad altri profili personali, come il decoro e la dignità (al punto da rendere ardua una netta distinzione), integra contestualmente una violazione del munus genitoriale. Nei casi più estremi potrebbe anche arrivare ad indurre la reazione ben più consistente dei provvedimenti de potestate ex artt. 330 o 333 cod. civ., volti proprio non a sanzionare la condotta del genitore – violativa dei doveri o abusiva dei poteri – ma a proteggere e sottrarre il figlio dalla stessa [40].

E il risarcimento che si aggiunga all’ordine di rimozione, anche quando accompagnata da astreinte, è da considerarsi dunque riparatore di un illecito endofamiliare che vale a costituire il fondamento della pretesa: del resto, da tempo ormai è consolidato il riconoscimento stesso di tale illecito e l’ingresso della responsabilità aquiliana all’interno delle mura domestiche, approdo ormai irretrattabile, ha “oggettivato” il diritto dei familiari e scardinato la peculiare guarentigia, che si era andata tradizionalmente affermando [41].

Ma allora se il danno deriva da una condotta illecita di in genitore che ha mancato di proteggere il diritto del figlio minore, violando il dovere di cura ex art. 316 cod. civ., prima ancora che l’art. 10 cod. civ., tale condotta sembra necessario che, per essere censurata, venga meglio definita, seppure la giurisprudenza sino ad ora intervenuta non abbia tanto indagato l’atto in sé quanto appunto la sua unilateralità e quindi si sia accontentata del vizio “procedurale” senza scrutinare la situazione giuridica lesa.

Fermo, infatti, il rischio sempre insito nell’immissione in rete di dati e immagini, probabilmente sarebbe ragionevole un temperamento nella valutazione, discernendo l’atto volto a condividere con un singolo e noto destinatario (un parente, un amico, un insegnante), ovvero entro una ristretta e sempre nota cerchia, l’immagine o il video (il che potrebbe assimilarsi all’esibizione “materiale” tra compresenti) e, invece, l’immissione generalizzata destinata ad una platea vasta, potenzialmente anche sconosciuta, di fruitori, come nel caso delle pagine personali dei canali social, vere e proprie vetrine aperte a plurimi sguardi (e passibili, com’è tristemente noto, di variegati commenti e riutilizzazione del materiale).

L’ampiezza della sfera di ricezione e risonanza data dal mezzo impiegato non può che riflettersi sulla stessa configurabilità della lesione della personalità del minore.

Di tale rischio non solo il genitore deve essere consapevole ma deve rendere edotto il figlio quando è lui stesso ad esporre la propria immagine o quella di terzi: questo aspetto rientra nel peculiare profilo della educazione digitale.

E anche qui si è di fronte ad un evidente – e urgente – problema culturale [42], non ancora adeguatamente percepito né tanto meno indagato, ma che ha ricadute giuridiche certe, in quanto l’adempimento dei doveri di cura è una questione giuridica (oltreché senza dubbio morale e sociale) e il relativo deficit è già un inadempimento.

Proprio per quanto detto a proposito del contenuto della responsabilità, la difesa dei diritti dei figli (si pensi alla trascuratezza del diritto alla salute) è naturalmente da pretendersi anche nei confronti dei genitori stessi.

Se è vero che sono loro ad autorizzare l’uso dell’immagine dei figli, finché minori, ogni qual volta la legge lo richieda, la legge non consente con ciò agli stessi l’abuso in tutti gli altri casi.

Da ultimo, anche la Corte di Cassazione [43], in una vicenda che riguardava l’uso dell’immagine di un bambino per fini pubblicitari in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione stipulato da un solo genitore, ha ribadito quanto ormai già affermato reiteratamente: il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori; ed ha aggiunto che, configurandosi l’immagine quale elemento “altamente caratterizzante l’identità dell’individuo, unico e originale, come tale riconoscibile” l’uso di per sé illegittimo può essere altresì fonte di danno e meritevole di risarcimento “a condizione che sia accertata l’effettività e la serietà della lesione”, “senza che la mancanza di indicazioni relative al nome e alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio” [44].

Anche in questo caso, per la verità, la lesione dell’immagine del bambino –largamente diffusa nel web – è sfondo di un conflitto di coppia dove la condizione del figlio appare come uno dei più pregnanti argomenti di scontro genitoriale.

Scontro che di per sé sconfessa un corretto esercizio della responsabilità genitoriale e senza il quale è invero ben difficile che l’abuso dell’immagine del minore e la diffusione della pratica dello sharenting venga effettivamente contrastata.

Che la reale esigenza di tutela del minore sia, in simili vicende, il vero fulcro del contenzioso è, infatti, più che plausibile dubitare.

Il focus della pronuncia, ricca di riferimenti a fonti e giurisprudenza sovranazionali in tema di immagine e privacy, resta sul consenso e non travalica quel problema di illiceità “procedurale” per andare al cuore della tutela del minore e della questione: non quella di essere esposto sulla base di un consenso bigenitoriale ma di non essere esposto affatto. Che è quanto potrebbe preferire, se in grado di esprimersi in tale senso, il protagonista stesso [45].

Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunciato in una vicenda tristemente emblematica [46] dove un padre aveva postato su Facebook una fotografia dei due figli piccoli, aventi madri diverse, accompagnata dal commento “come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh”.

Il Garante, su ricorso della madre (separata) di uno dei due bambini, in affidamento condiviso, che non aveva prestato il suo consenso, ha ritenuto la pubblicazione “avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica”. Il che, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (ex artt. 5, par. 1, lett. a, 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice Privacy), ha dichiarato l’illiceità del trattamento, disponendo la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Anche qui, data la peculiare natura del giudicante e il tipo di tutela invocata, al centro è posta la formale “gestione congiunta” dell’immagine del figlio (quasi alla stregua di un bene materiale oggetto di usufrutto legale) e non viene minimamente stigmatizzata la condotta in sé del padre superficiale e inconsapevole, di talché si dovrebbe concludere che quella stessa fotografia (rivelatrice anche di altri dati del bambino, oltre alla mera immagine, quale la sua delicata situazione familiare) sarebbe stata trattata lecitamente in caso di accordo bigenitoriale ovvero in caso di affidamento esclusivo a favore del padre.

Il che, onestamente, non può ammettersi.

Qui allora si ingarbuglia ulteriormente la matassa: il diritto al riserbo dei figli minori, che i genitori non solo possono ma devono –nell’adempimento del loro dovere di cura – difendere nei confronti dei terzi, loro per primi lo devono rispettare [47], considerati i rischi che una precoce esposizione anche ingenua porta con sé (su tutti, il reimpiego di terzi e la rielaborazione delle immagini in contesti pedopornografici).

E di più si ingarbuglia quando proprio il diritto al riserbo i genitori devono poter, per tutt’altro verso, contravvenire ove l’ingerenza nella privata dei figli rappresenti l’esercizio della dovuta vigilanza, strumentale alla protezione del minore stesso o dal minore stesso ove il pericolo (si pensi al cyberbullo) provenga –e non sia subito – da lui [48].

Recentemente la Francia si è mossa nell’ottica di tutelare i figli proprio rispetto alle stesse condotte genitoriali di diffusione delle immagini, intervenendo sul codice civile.

L’art. 371-1 cod. civ. come modificato dalla loi n. 2024-120 del 19 febbraio 2024 [49]visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants”, dopo aver esordito affermando che “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant”, prosegue “Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne”.

La “vita privata” ha fatto dunque ufficialmente ingresso (questa la portata innovativa della norma che prima non la contemplava) nel catalogo dei beni oggetto di doverosa tutela da parte dei genitori, insieme alla sicurezza, alla salute, alla moralità che pure sono oggetto di protezione e che significativamente sono legate allo “sviluppo” del figlio nel “rispetto della sua persona”.

Ancora, l’art. 371-2 cod. civ. viene significativamente modificato dalla medesima loi n. 2024-120 con l’introduzione della disposizione specifica sul diritto all’immagine: “Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité”.

Inoltre, l’art. 377 cod. civ., anch’esso novellato, consente al giudice di delegare a terzi l’esercizio del diritto all’immagine quando “la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci”.

L’immagine, dunque, come bene da proteggere: dai genitori, per primi; da terzi delegati dall’autorità giudiziaria ove i genitori stessi ne abbiano abusato, compromettendo la dignità o l’integrità del figlio minore.


4. I tentativi regolatori del fenomeno e l’ultima frontiera della sovraesposizione dei minori: i cc.dd. baby influencer

Anche in Italia si stanno mettendo in campo ben più maldestri tentativi di intervento normativo ma, con un evidente astigmatismo, pare non cogliersi il senso della protezione necessaria.

Ora, l’idea di normare è già di per sé un’attestazione del fallimento della genitorialità, troppo frequentemente inquinata da un certo narcisismo che induce a coinvolgere (e travolgere) anche la propria prole nella rappresentazione di sé.

I progetti di legge presentati nell’attuale Legislatura [50] (alcuni dei quali non casualmente propongono anche l’innalzamento a 15 o 16 anni dell’età per il consenso digitale) sembrano voler contrastare il fenomeno esigendo, ancora una volta, il consenso di entrambi i genitori e l’obbligo di coinvolgere il minore “nell’esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità” ovvero imponendo la comunicazione all’Autorità garante nelle comunicazioni (AGCOM) in caso di “diffusione delle immagini di un minore di anni quattordici tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, in cui il minore stesso è il soggetto principale oppure compartecipa al contenuto diffuso dal genitore”.

Ricorre il richiamo all’art. 320 cod. civ. e alla natura di straordinaria amministrazione dell’atto del consenso all’utilizzo dell’immagine, già letto nelle sentenze e di cui s’è detto.

A parte la patente difficoltà di un’effettiva applicazione (e quindi efficacia) di una siffatta norma in difetto di un conflitto genitoriale che possa far emergere la violazione, continua a non comprendersi come il semplice consenso genitoriale duplice possa prevenire la sovraesposizione e fornire reale tutela. La lettura “procedurale” del fenomeno, invece di stigmatizzarlo, finisce per irregimentarlo in uno schema formalizzato che produce la pericolosa, non ponderata, conseguenza di una sorta di “legalizzazione” ufficiale che prescinde dalle conseguenze producibili dalla condotta.

Ove tale schema venga rispettato, infatti, il figlio finisce per essere esposto (come normalmente accade) su iniziativa (e sui social network) di entrambi i genitori.

In tal senso, le proposte allo studio paiono non cogliere nel segno, appunto perché declinate nella prospettiva dell’esercizio (ancora delegato per via dell’età) di un potere di esprimere un consenso autorizzatorio e non in quella, del tutto silenziata, della tutela di un diritto personale (a rischio) da difendere.

E ancora ricorre il necessario presupposto (seppure di fatto) del conflitto intragenitoriale che è normalmente il vero focus della pretesa giudiziaria e rispetto al quale l’abuso dell’immagine del figlio è un mero pretesto, o un ulteriore aspetto, della contesa.

Dove tale conflitto non pare, invece, necessario è nel distinto, ma evidentemente e drammaticamente connesso, fenomeno dei cc.dd. baby influencer, cui pure alcuni di quei medesimi disegni si dedicano, che è per certi aspetti addirittura più inquietante: qui l’esposizione on line costituisce addirittura fonte di lucro perché i minori promuovono attraverso propri canali social prodotti e servizi, raggiungendo una notorietà che ulteriormente incrementa un simile mercato pubblicitario e favorisce la diffusione di tale pratica, studiata per avere continuità e, appunto, generare profitti.

Ragazzi – e bambini talvolta – che, spesso soli davanti alla telecamera che li riprende, anche in diretta, forniscono in rete suggerimenti di ogni tipo negli ambiti più vari: abbigliamento, moda, maquillage, sport, videogiochi, impartendo delle specie di lezioni relative o mostrandosi nello svolgimento di specifiche attività ed impegnandosi a riproporle in serie, in modo simil-professionale.

Anche su questo fronte esistono tentativi regolatori, con una ratio ancora più incomprensibilmente distorta: i progetti di legge, taluni dei quali trattano anche dello sharenting, lungi dall’inibire tale pratica, mirano ad (almeno) disciplinare il fenomeno a vantaggio (economico) del minore [51].

Il modello si direbbe essere ancora quello del legislatore francese che, recentemente innovando il codice del lavoro (con la loi n. 2020-1266, poi modificata dalla loi n. 2023-451), ha regolamentato lo sfruttamento commerciale dell’immagine dei minori sotto i sedici anni sulle piattaforme on line, estendendo a tale categoria la tutela prevista per l’attività dei minori nell’ambito dello spettacolo, moda o pubblicità e ha previsto una dichiarazione dei rappresentanti legali all’autorità competente quando superi un limite di tempo e una soglia di guadagno percepito fissati con decreto [52].

Anche i progetti di legge nostrani, infatti, tradendo una certa rassegnazione a tale precoce forma di esposizione remunerata, sembrano preoccuparsi unicamente degli aspetti patrimoniali della vicenda, prevedendo che la diffusione, non occasionale, dell’immagine del minore debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale nonché dalla direzione provinciale del lavoro, proponendo sostanzialmente una modifica della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Oppure, a modifica dell’art. 37 del TUSMA, si prevede che nel caso un minore di anni quattordici sia il soggetto principale o compartecipi al contenuto diffuso dal genitore, sia obbligatoria una comunicazione all’Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali, nella quale si dichiara se il contenuto riguardante il minore sarà sfruttato per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno [53].

Inoltre, alcuni dei disegni esaminati [54] prevedono una sorta di gestione controllata dei proventi, i quali, se superano un certo importo annuo (10.000 o 12.000 euro) devono venire depositati su un conto dedicato, intestato al minore e sostanzialmente inaccessibile ai genitori, se non a fronte di un intervento del giudice e in casi d’urgenza, instaurando una sorta di regime speciale su tale peculium.

Il che, al di là dei seri problemi circa il trattamento da riservarsi ove la soglia non sia superata, rende difficilissima l’individuazione e la giustificabilità della ratio stessa di una soglia “economica” [55], quasi a isolare il nocciolo del problema – e quindi della auspicata tutela – prevalentemente nella salvaguardia “contabile” di una (determinata) somma invece che nei pericoli connessi ad un’eccessiva, precoce e prolungata presenza in rete, che restano decisamente in ombra.

Rispetto ai baby influencer, dunque, appare, seppur più comoda, improvvida l’assimilazione dell’attività in sé e dei suoi effetti ad una qualsiasi altra attività lavorativa dei minori legata alla diffusione dell’immagine, proprio per la pervasività del mezzo impiegato (la rete), dell’accesso – e riutilizzo – all’immagine stessa, potenzialmente illimitato nel tempo, e delle ricadute sullo sviluppo psico-fisico che tutto ciò può comportare.

Anche qui come per lo sharenting in senso stretto – e certo non meno gravemente – si può osservare come le proposte normative finiscano per “legalizzare” la pratica e, più inconsapevolmente, per incitarla, senza che il profilo dei rischi connessi a tale sistematica esposizione siano minimamente contemplati e trattando questa ipotesi di nuova emersione alla stessa stregua dell’impiego dei minori nei media tradizionali (televisione, cinema, giornali), assistito infatti da tempo da garanzie e procedure specifiche [56].

Si può a tal proposito ritenere che “mettere in regola” i genitori rispetto a condotte dannose per i figli (ancora di più del solo sharenting) se può scagionare i primi dalla possibile configurazione di una violazione dei loro doveri, non per ciò solo depriva la condotta stessa dell’insita potenzialità lesiva per i secondi.

Se solo si pone mente al fatto che le piccole o i piccoli influencer arrivano a contare migliaia di follower, da fidelizzare il più possibile, e a conseguire somme notevoli, non può davvero non cogliersi come la sovraesposizione di fronte ad una platea potenzialmente sconfinata di persone, sicuramente sconosciute, comporti oltre al rischio di esiti pericolosi, quello di una percezione alterata di sé e di una sostanziale deviazione da quell’“armonico sviluppo fisico, psichico e morale” che l’ordinamento pur dichiara di voler salvaguardare [57].

Tali rischi –incidenti sulla stessa salute del minore in formazione – le attuali prospettive regolatorie non sembrano adeguatamente considerarli né, tanto meno, arginarli.

I bambini che sono istigati a esporsi in diretta video per reclamizzare prodotti in modo più o meno occulto o a divulgare momenti della loro vita quotidiana per ottenere un vero e proprio pubblico di affezionati, cui continuare ad offrire sempre nuovi contenuti, non sarebbero realmente tutelati da una legge che imponesse ai loro genitori, d’accordo tra loro, di comunicare l’attività e di aprire un conto corrente ad hoc.

Del resto, nessuno, si potrebbe osservare, prima dell’era digitale, avrebbe mai pensato di patentare un minorenne e di metterlo alla guida di un’auto, neppure con il consenso di entrambi i genitori.

A meno di non credere che la regolamentazione cogente del peculium possa avere un ultroneo effetto deterrente per i genitori, che il profilo patrimoniale sia l’unico che davvero interessa il legislatore è preoccupante e il profilo burocratico del consenso genitoriale per l’attività non lo è di meno perché conferma come sfugga la sostanziale carenza di tutela scontata dal reale protagonista.

Ora, se forse può apparire sbrigativo affermare che simili condotte (lo sharenting e la creazione o la tolleranza di un figlio baby influencer) siano sempre segno di omessa o inadeguata cura filiale, certamente non può sfuggire la rilevanza della presenza (o assenza) genitoriale in esperienze del genere.

Sottovalutare i possibili pregiudizi o, peggio, subordinarli al vantaggio economico eventualmente ricavabile da essa configura già una violazione del munus genitoriale.

Il profilo educativo [58] è evidentemente quello più implicato, sebbene sia quello più ignorato.

È, invece, proprio una scelta educativa – e come tale andrebbe valutata – quella di lasciare o, peggio, indurre un figlio minore (e minore di anni 14 specialmente) ad una sistematica esposizione on line [59]. Viene da domandarsi che fine faccia – e chi sia in grado di tutelare – in tali casi il declamato superiore interesse del minore, di cui pur si predica il prioritario perseguimento.

Immaginare che questa strada sia utilmente percorribile de iure condendo rende ben evidente quale sia (o forse quale non sia) l’obiettivo perseguito del legislatore, che appare inconsapevole di fornire una copertura a condotte rivelatrici di una certa “irresponsabilità” genitoriale.

Del resto, che sia la legge ad intervenire è, oltreché inefficace per quanto osservato, desolante, atteso che dovrebbe essere superfluo, in un ambito così delicato e cruciale come il rapporto genitori-figli, ribadire e specificare quanto già contenuto nella sostanza di quel complessivo –e complesso – dovere di cura della persona del minore in formazione che si condensa nella responsabilità genitoriale ex artt. 315-bis e 316 cod. civ.


5. Conclusioni: la necessaria riconfigurazione della responsabilità genitoriale quale argine alla possibile deriva della “irresponsabilità” genitoriale

L’interpretazione del ruolo del genitore risente certo dei tempi in cui lo stesso va esercitato.

Lo spazio dove si muovono bambini e ragazzi si è ampliato e i relativi confini sono nuovi perché si è di molto allargata la loro possibilità e libertà di movimento.

Proprio l’elasticità della nozione di responsabilità genitoriale, sempre nel difficile e instabile equilibrio tra protezione e autonomia, consente di ricomprendevi addirittura la (apparente) ingerenza nella sfera privata del figlio ove tale ingerenza rappresenti l’esercizio del doveroso controllo delle attività on line: queste non solo possono rivelarsi pericolose e nocive per il figlio stesso che le subisca ma anche pericolose o nocive per altri, ove sia il figlio a porle in essere.

Il diritto alla riservatezza del minore [60], sicuramente funzionale alla costruzione dell’identità personale, dovrebbe arretrare nel caso il genitore abbia ragione di credere che sia (o possa venire) compromessa la dignità, il diritto all’onore o alla reputazione o, addirittura, alla salute del minore stesso o di terzi che con lui siano entrati in contatto.

Proprio il dilagante (e faticosamente contrastato) [61] fenomeno del cyberbullismo – con i drammatici esiti che la cronaca troppo spesso racconta – conferma che la supervisione degli adulti (i genitori, ragionevolmente prima di ogni altro) è necessaria sia per fornire uno scudo alle vittime sia per disarmare i (giovani) “aguzzini” digitali.

Una volta che i genitori abbiano insegnato ai figli ad attraversare la strada da soli, occorre che insegnino loro anche ad attraversare la rete da soli, in modo da gradualmente avvezzarli al mondo, sia reale che virtuale, entrambi diversamente insidiosi.

Il controllo che rientra nelle fasi intermedie della crescita non è fine a se stesso, né espressione di un prepotere sovraordinato che vuole conservarsi integro fino al limite massimo della maggiore età; non va letto neppure come un sacrificio necessario – ma da ridurre al minimo – della libera autodeterminazione del figlio.

È, piuttosto, funzionale alla vigilanza quale espressione, a sua volta, dell’accudimento e dell’educazione, che nell’instillare il rispetto di se stessi e degli altri realizza uno dei suoi più irrinunciabili obiettivi.

Così come l’autocontrollo, che i genitori dovrebbero esercitare responsabilmente su loro stessi nel governare, prima, e accompagnare, poi (almeno dai 14 anni), la formazione della persona del figlio, non va letto come un’intollerabile compressione dall’esterno della propria libertà nell’esplicazione del ruolo ma appunto come momento funzionale proprio a questa.

Se, come detto, il problema è culturale, non è tanto o solo il diritto a poterlo risolvere.

L’ordinamento, tuttavia, dovrebbe, piuttosto che assecondare la deriva della “irresponsabilità”, promuovere una vera e adeguata educazione digitale dei genitori stessi che, come tutti, non posso trasmettere ciò che non sanno e che vanno resi consapevoli dell’importanza cruciale del ruolo che rivestono e degli effetti a lungo termine, non solo benèfici, che l’esercizio di tale ruolo è in grado di produrre.


NOTE

[1] Così la Relazione conclusiva al d.lgs. n. 154/2013, che infatti chiarisce anche che l’abbandono della nozione di potestà intende valorizzare il profilo della “assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio”. Sull’evoluzione della responsabilità genitoriale dalla originaria potestà, prima patria poi genitoriale, sia consentito rinviare a B. Agostinelli, Diritti e doveri del figlio, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca-Galgano (a cura di De Nova), Bologna, 2024, 98 ss.

[2] C.M. Bianca, Note introduttive, in Id. (a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015, XXXVIII, ricorda che “il significato è inscindibilmente connesso con i diritti dei figli”. Il nuovo ufficio “è infatti conferito ai genitori per la realizzazione dei diritti dei figli e si determina nel suo contenuto in relazione ai doveri correlativi a tali diritti”. Ad avviso di G. Recinto, Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, Napoli, 2016, 62 ss., la nuova prospettiva della dinamica relazionale della responsabilità genitoriale potrebbe essere letta in chiave di obblighi di protezione, arrivando a configurarsi, in capo ai genitori, una responsabilità contrattuale.

[3] Secondo F.D. Busnelli, Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazioni delle fonti, in Riv. dir. civ., 2016, 1473, “In realtà, la nozione di “potestà genitoriale”, disinvoltamente soppressa all’ultimo memento, è ancora indispensabile, per l’interprete chiamato ad applicare le nuove norme intitolate ai “diritti e doveri del figlio”, come sintesi collaudata dei “diritti e doveri” che necessariamente devono connotare la responsabilità dei genitori, se si vuole che tale responsabilità non scada al livello di mero affare privato”.

[4] Sul tema, ampiamento indagato negli ultimi anni, v., tra tanti, E. Andreaola, Minori e incapaci in internet, Napoli, 2019; I. Garaci, Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente digitale, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 800 ss.; R. Senigaglia, L’identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 1568 ss.; A. La Spina, L’identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione, in Fam. dir., 2024, 922, la quale ricorda come la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (Dichiarazione comune di Parlamento, Consiglio e Commissione del 23 gennaio 2023), dopo aver proclamato il c.d. diritto all’internet per ogni persona nella UE, precisi che “i bambini e i giovani dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere scelte sicure e informate e di esprimere la propria creatività nell’ambiente digitale”, dimostrando così di considerare “l’accesso alla rete un momento non meramente eventuale, ma necessario al pieno sviluppo della vita relazionale del minore e, per suo tramite, della sua personalità”.

[5] Per un commento puntuale della norma si rinvia a V. Montaruli, La protezione dei dati personali e il minore, in V. Cuffaro-R. D’Orazio-V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 275 ss.; G. Spoto, Disciplina del consenso e tutela del minore, in S. Sica-V. Antonio-G.M. Riccio (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, Milano-Padova, 2016, 111 ss.; E. Luchini Guastalla, Privacy e data protection: principi generali, in E. Tosi (a cura di), Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019, 76 s.

[6] Contro il parere, peraltro, del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (23 maggio 2018, n. 1008, in www.garanteinfanzia.it) che suggeriva di confermare l’opzione europea dei 16 anni, quale età più idonea a garantire un più avanzato stadio di maturazione dell’adolescente, e già stabilita, ad es., per il riconoscimento del figlio e per la cessazione dell’obbligo scolastico. Favorevole invece il Garante Privacy (parere 22 maggio 2018, n. 312, in www.garanteprivacy.it) per analogia con altre previsioni positive, quali l’assenso all’adozione e la promozione autonoma della tutela nei casi di cyberbullismo. In Italia, sono attualmente all’esame del Parlamento dei progetti di legge per l’innalzamento dell’età a 15 anni (A.C. 1217, A.C. 1863); a 16 anni (A.C. 1771) o addirittura per l’abrogazione dell’art. 2 quinquies cod. Privacy (A.C. 1800). Sui ddl v. anche infra.

[7] Come intende V. Cuffaro, Il diritto europeo sulla protezione dei dati e la sua applicazione in Italia: spunti per un bilancio, in A. Mantelero-D. Poletti (a cura di), Regolare la tecnologia. Il Reg. Ue 2016-679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna, Pisa, 2018, 35 s.

[8] Cfr. L. Bozzi, I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno, in Eur. dir. priv., 2020, 266 ss.

[9] Sulla necessità di una specifica “dimensione digitale” nell’educazione, v. M. Bianca, Il minore e i nuovi media, in Senigaglia (a cura di), Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile, Pisa, 2019, 161; C. Perlingieri, La tutela dei minori di età nei social networks, in Rass. dir. civ., 2016, 1332 ss.; in argomento sia consentito rinviare anche a B. Agostinelli, L’educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2021, 155 ss. Sul fronte degli studi in ambito psicologico, v., ad es., B. Volpi, Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di internet, Bologna, 2017.

[10] L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, peraltro, nel parere, destinato all’ottava commissione del Senato, sul disegno di legge n. 1136 (Disposizione per tutela dei minori nella dimensione digitale), auspica un “coordinamento normativo tra le disposizioni che stabiliscono soglie di età differenti per il consenso digitale e per l’interazione con sistemi di intelligenza artificiale, al fine di garantire coerenza e uniformità nell’applicazione delle misure” suggerendo di “fissare un’unica soglia anagrafica – 15 o 16 anni – che valga sia per l’accesso ai social network sia per l’espressione autonoma del consenso digitale”: in realtà, il d.d.l. propone di abrogare il citato art. 2 quinquies del cod. privacy (www.garanteinfanzia.org).

[11] Per un dettagliato resoconto della (preoccupante) condizione dei minori on line, v. i dati recenti riportati nella Documentazione per l’esame di Progetti di legge “In materia di minori e Internet, con riferimento particolare all’accesso alle piattaforme e all’uso dell’immagine dei minori AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863” (documenti.camera.it), da cui emerge quanto precoci e assidui frequentatori della rete siano: il 73% dei minori (tra i 6 e i 17 anni) ha dichiarato di connettersi a Internet quotidianamente e, circa i rischi della rete per i minori, il 42 per cento dei minori e il 53 per cento degli adolescenti dai 13 anni, raccontano esperienze negative gravi e ripetute. Celebre ormai lo studio dello psicologo americano J. Haidt, The Anxious Generation. How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness, 2024.

[12] Tristemente noti i fenomeni, dilaganti specie nei ragazzini più fragili e condizionabili, che accettano tragiche “sfide” sui social, prestandosi ad atti di autolesionismo, fino all’estremo, o esibendo immagini intime di sé o di altri, condividendo contenuti su temi delicatissimi quali la depressione o i disturbi dell’alimentazione o il cyberbullismo. Altrettanto noto il rischio di grooming, ossia l’adescamento on line, favorito proprio dalla facile creazione di un’identità fittizia anche da parte degli adulti che possono apparire minori.

[13] Cfr. S. Rigazio, L’utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione sui minori tra responsabilità genitoriale, intervento pubblico e autonomia del minore, in Riv. crit. dir. priv., 2023, 517 ss.

[14] In combinazione con il Reg. UE 2022/1925 sui mercati digitali (Digital Markets Act) all’interno di un unico disegno normativo volto a disciplinare l’offerta di prodotti e servizi all’interno del mercato digitale, coerentemente con la strategia per l’Europa digitale ed il Piano d’azione per la democrazia europea presentati nel 2020. In particolare l’art. 28 del DSA, prescrive che: 1. I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure appropriate e proporzionate per garantire un elevato livello di riservatezza, sicurezza e protezione dei minori sui loro servizi. 2. I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia annunci pubblicitari basati sulla profilazione come definita all’articolo 4, punto (4), del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando i dati personali del destinatario del servizio quando sono consapevoli con ragionevole certezza che il destinatario del servizio è un minore”.

[15] In particolare rispetto alla progettazione o all’uso, “anche mediante manipolazione, di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica e dei minori e gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona o per la violenza di genere”. Per maggiori approfondimenti, si permetta il rinvio a B. Agostinelli, Minori in rete: l’illusione del consenso e l’equivoco della privacy, in Familia, 2023, 412 ss.; Ead., Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale, in Riv. it. inf. dir., 2024, 415 ss. Ancora valido il monito, pur espresso in tempi risalenti e, per così dire, meno “tecnologici”, da A. Cataudella, La tutela civile della vita privata, Milano, 1972, 3 s.: “quanto minori, a causa dei progressi della tecnica, diventano le possibilità, per la persona, di erigere con le sue stesse forze un muro a difesa” della sfera privata, “tanto più indispensabile appare l’intervento dell’ordinamento volto a tutelarla, inibendo, se necessario, anche l’utilizzazione dei mezzi offerti dalla tecnica”.

[16] Le principali categorie di contenuti a visione non libera sono state individuate in: contenuti per adulti, gioco d’azzardo, armi, violenza, odio e discriminazione, pratiche dannose per la salute, anonymazer, sette. Sul tema e sul funzionamento dei meccanismi di parental control e relative criticità, sia consentito rinviare ancora a B. Agostinelli, Minori in rete: l’illusione del consenso e l’equivoco della privacy, cit., 397 ss.; Ead., “Emancipazione digitale” e tutela dei minori tra responsabilità genitoriale e regolamentazione eurounitaria”, in R. Torino-S. Zorzetto (a cura), in La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi, Torino, 2023, 179 ss. In argomento, v. anche R. Senigaglia, L’identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system, cit., 1568 ss.; E. Battelli, Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility, in Corriere giur., 2021, 1269; D’Ambrogio, Parental control: accorgimenti tecnici per escludere la fruizione da parte dei minori di contenuti classificati a visione non libera, in Familia, 2018, 25 ss.

[17] “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che dedica il Capo IV appunto alle “Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

[18] La norma, introdotta in sede di conversione, impone ai fornitori di tale genere di contenuti di verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso ai minori di anni 18, in quanto questo “mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”. Nel darvi attuazione l’AGCOM ha pubblicato il 12 maggio 2025 la delib. 96/25/CONS, recante le modalità tecniche e di processo che le piattaforme di video sharing e i siti web, che rendono disponibili in Italia contenuti pornografici, devono utilizzare per la verifica della maggiore età degli utenti. Sul tema della c.d. age verification, per una rassegna delle soluzioni recentemente adottate anche negli altri ordinamenti nazionali si rinvia a G. Capilli, Minori in rete tra consenso e verifica dell’età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR, in Medialaws, 2024, 10.

[19] Significativo che nel Regno Unito, in linea con il considerando 38 del GDPR e in combinazione con il Data Protection Act 2018 britannico nel 2020 sia stato emanato dall’Information Commissioner’s Office l’UK Age Appropriate Design Code (UK Children’s Code), un codice di condotta che illustra agli operatori commerciali dei servizi digitali come progettare misure di protezione dei dati nei servizi online per garantire che siano adatti all’uso da parte dei bambini e rispondano alle loro esigenze di sviluppo. In tema, v. S. Rigazio, L’utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione sui minori tra responsabilità genitoriale, intervento pubblico e autonomia del minore, cit., 533 ss.

[20] “Di non aver potuto impedire il fatto”, che, secondo l’interpretazione dominante, consiste nella prova (positiva) “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere, all’indole del minore”: v., ex plurimis, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200. Emblematico il caso della responsabilità per la pubblicazione delle immagini intime di una minore ad opera di coetanei deciso da Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, su cui A. Thiene, Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1618. Sull’impatto e sulla misura del controllo ammissibile per i genitori, anche in chiave di responsabilità per danni causati dal figlio, da valutarsi in ragione del grado di discernimento raggiunto, v. le riflessioni di A. La Spina, L’identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione, cit., 928 ss.

[21] Cfr. S. Motevalli-R.A. Razak-R.P. Bailey-A. Madihie-K. Mehdinezhadnouri-Y. Pan, Exploring Parents’ Motivations for Sharenting and Consequences for Children’s Well-Being, in International Journal of Child Health and Nutrition, 2025, 14 (4), 345 ss.; P. Ferrara-I. Cammisa-G. Corsello-I. Giardino-M. Vural-T. Lucian Pop-C. Pettoello-Mantovani-F. Indrio-M. Pettoello-Mantovani, Online “Sharenting”: The Dangers of Posting Sensitive Information About Children on Social Media, in The journal of pediatrics, 2023, vol. 257; A. Kapadia-B. Bertenthal-N. Kartvelishvili-M. Amon-K. Hugenber, Sharenting and children’s privacy in the United States: parenting style, practices, and perspectives on sharing young children’s photos on social media, in Proc ACM on Hum-Comput Interact 2022; 6 (CSCW1), Article 116; M. Walrave-K. Verswijvel-G. Ouvrein-L. Staes-L. Hallam-K. Hardies, The Limits of Sharenting: Exploring Parents’ and Adolescents’ Sharenting Boundaries Through the Lens of Communication Privacy Management Theory, in Front. Educ., 2022, 7:803393.

[22] Come riportato dalla Documentazione per l’esame di Progetti di legge “In materia di minori e Internet, con riferimento particolare all’accesso alle piattaforme e all’uso dell’immagine dei minori AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863” (v. infra) uno studio pubblicato sul Journal of Pediatrics, ogni anno i genitori condividono on line una media di 300 fotografie riguardanti i propri figli e, prima del loro quinto compleanno, ne hanno già condivise quasi 1.000; in Europa, in particolare il 73% dei bambini ha una qualche presenza on line prima dei 2 anni. In argomento, cfr. M. Foglia, Sharenting e riservatezza del minore in rete, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 3550 ss.; E. Andreola, Misure cautelari a tutela dei minori nei social network, in Fam. dir., 2021, 857 ss.; F. Scia, Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell’era digitale, Napoli, 2020; C. Camardi, Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari, cit., 125 ss.; A. Thiene, La generazione z nel baratro digitale, in Persona e mercato, 2025, 489 ss.; Ead., Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in Fam. dir., 2017, 172; M. Giandoriggio, I minori d’età e i social network: l’insostenibile leggerezza del post, in Danno e resp., 2024, 296 ss.; D. Caccioppo, Sharenting” e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare, in Riv. it. inf. dir., 2024, 385 ss.

[23] A tale proposito di “cultura del disimpegno e dell’indifferenza” che tende a prevalere, nonostante la funzione educativa e il suo valore sociale assumano un ruolo centrale proprio dinnanzi alle insidie del mondo digitale, parla A. Thiene, La generazione Z nel baratro digitale, cit., 493.

[24] V., ad. es., Trib. Trani, 30 agosto 2021, in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, 25, con nota di F. Zanovello, Foto dei figli sui social e tutela cautelare e d’urgenza; Trib. Rieti, 7 marzo 2019, in Fam. dir., 2019, 591 ss., con nota di R. Forciniti, Tutela cautelare e d’urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social networks; Trib. Mantova, 19 settembre 2017, in Fam. dir., 2018, 380 ss.

[25] V. ad es., Trib. Rieti, 7 marzo 2019, cit.; Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in Fam dir., 2018, 380, con nota di M. Nitti, La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021, cit.

[26] Art. 10 cod. civ.; artt. 96 e 97, legge n. 633 del 1941; artt. 1 e 16 della Convenzione di New York, per cui “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e “Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”; art. 8 Reg. UE 679/2016.

[27] Trib. Trani, 30 agosto 2021, cit.

[28] Trib. Mantova, 19 settembre 2017, cit., che fa riferimento esplicito al rischio di adescamento da parte di sconosciuti e di fotomontaggio per materiale pedopornografico. V. anche Trib. Roma, 23 dicembre 2017, cit.; Trib. Rieti, 7 marzo 2019, cit.

[29] Che per il minore la questione dell’identità si ponga “in una duplice direzione funzionale: costruttiva e conservativa della personalità” e che fino al discernimento l’interesse della persona sia “alla costruzione libera e naturale del proprio essere” è messo in luce da R. Senigaglia, L’identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system, cit., 1570 ss.

[30] Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, in Nuova giur civ. comm., 2023, 1104, con nota di G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili.

[31] Tra l’altro, come osserva G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 1106, le conseguenze applicative di tale interpretazione sarebbero “assurde, dal momento che la pubblicazione delle immagini di un petit enfant non potrebbe avvenire, secondo il comma 3 dell’art. 320 cod. civ., «se non per necessità o utilità evidente del figlio» e «dopo l’autorizzazione del giudice tutelare».

[32] Il tema degli spazi di autodeterminazione del minore è oggetto di una vasta letteratura: da diverse angolazioni, v. almeno P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975; F. D. Busnelli, Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir. fam., 1982, 61 ss.; F. Giardina, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984; M. Cinque, Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità, Padova, 2007; G. Ballarani, La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, Milano, 2008; R. Senigaglia, Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità, Torino, 2020; C. Granelli, Minore età e contratto, in Contratti, 2022, 377 ss.; con riferimento agli artt. 316 e 320 cod. civ., B. Agostinelli, Diritti e doveri del figlio, cit., 114 ss.; 194 ss.

[33] Parla di “un diritto della personalità nuancé” G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili, cit., 1104, ove la compresenza di aspetti di natura personale e patrimoniale, concorrendo a revocare in dubbio il dogma dell’indisponibilità, condiziona fortemente il regime della circolazione giuridica”. In giurisprudenza, v. Cass., 1 febbraio 2024, n. 2978 per cui “Il diritto all’immagine – configurato in dottrina talora come manifestazione del più ampio diritto alla riservatezza, talaltra come autonomo diritto della personalità – ha un duplice contenuto, negativo e positivo. Sotto il primo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un dovere di astensione. Sotto il secondo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un obbligo di pati”.

[34] Trib. Chieti, 21 luglio 2020, in Dirittifondamentali.it.

[35] Per G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili, cit., 1196, invece pare decisiva la maturità digitale dei 14 anni per la capacità di prestare il consenso alla circolazione della propria effigie che “richiede di escludere la concorrente legittimazione” dei genitori, cui andrebbe quindi “preclusa la divulgazione non autorizzata dell’immagine del figlio”. Anche a ritenere la soglia valida a tal fine, e quindi ammissibile una sua opposizione allo sharenting e attivabile dall’interessato il diritto alla cancellazione, ciò non varrebbe a risolvere il problema per ogni età inferiore ai 14 anni.

[36] D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, poi modificato e integrato dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50, che significativamente all’art. 4 tra i principi perseguiti comprende la “promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore”.

[37] Firmato da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro nel 1990, rivista nel 2006 e successivamente nel 2021. Sull’argomento e per una distinzione di tipi di tutela a seconda del ruolo giocato dal minore e dai rischi connessi, sia concesso rinviare a B. Agostinelli, Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme, in questa Rivista, 2022, 337 ss. Peraltro AC 1771 all’art. 2. (Diffusione dell’immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), ribadisce che il minore “ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell’interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”, salvo poi inquadrare il consenso genitoriale negli atti di straordinaria amministrazione ex art. 320 cod. civ. Ma sul punto v. amplius infra.

[38] Pacifico che l’utilizzazione dell’immagine di un minore per fini pubblicitari richieda il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale: v., ad es., Tribunale Monza, 7 dicembre 2011, n. 3255, in Onelegale (per il caso di esposizione di una fotografia nella vetrina di un negozio); App. Milano, 17 novembre 2022, n. 3647, in Onelegale. Nel caso deciso da Trib. Ravenna, 15 ottobre 2019, in Onelegale, la figlia di 3 anni che aveva sfilato in costume da bagno con la madre nei locali di un esercizio commerciale e le foto relative erano state dalla ditta postate su Facebook senza il consenso del padre che della bambina aveva l’affidamento condiviso e che per questo aveva chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale, pur accertata l’illiceità della condotta tenuta dalle ditte convenute che avevano organizzato un evento simile senza acquisire il consenso di entrambi i genitori sia per la partecipazione alla sfilata sia per la pubblicazione delle foto, non ha riavvisato però danni in capo al padre o alla figlia minore suscettibili di risarcimento, per la mancanza di notorietà della piccola (che impediva di attribuire un “prezzo” alla sua presenza) e per la pronta rimozione del materiale appena ricevuta l’intimazione del padre. Cass., 1 febbraio 2024, n. 2978, in Onelegale, nel giudizio su di un minore casualmente ripreso durante l’arresto di un latitante, ribadito che “l’esigenza di protezione della sfera privata rispetto a quella di tutela dell’interesse pubblico alla diffusione della sua immagine assume particolare preminenza nell’ipotesi in cui si tratti di persona minore d’età”, ha ricordato altresì che “anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona di cui all’art. 97, comma 2, della legge n. 633 del 1941 e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie (in particolare il collegamento con un evento di interesse pubblico o comunque svoltosi in pubblico) indicate dal comma 1 della detta disposizione, può nondimeno escludersi che operi, in concreto, la deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine prevista dalla stessa norma, allorché alla circostanza soggettiva della minore età della persona si accompagni quella, oggettiva, della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità”. V. anche Cass., 24 agosto 2023, n. 25222, in Onelegale; Cass., 19 febbraio 2021, n. 4477, in Onelegale; Cass., 13 maggio 2020, n. 8880, in Onelegale.

[39] G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili, cit., 1106 ss. Sul dibattutissimo tema dell’ascolto del minore, v., per una ricostruzione aggiornata alle recenti, plurime fonti regolatrici, v. M. Trimarchi, Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e ascolto del minore, in Fam. dir., 2024, 595 ss.

[40] Rimedio esperibile in caso di oversharenting anche ad avviso di G. Carapezza Figlia, “Sharenting”: nuovi conflitti familiari e rimedi civili, cit., 1108, il quale, per il resto, ritiene adeguati i rimedi dell’inibitoria, della cancellazione e del risarcimento del danno. Su natura, presupposti e contenuto del controllo giudiziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, sia permesso ancora il rinvio a B. Agostinelli, Diritti e doveri del figlio, cit., 358 ss.

[41] Il dibattito relativo è stato avviato dalle riflessioni di S. Patti, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984.

[42] Sull’inadeguatezza e l’insufficienza del diritto, attestata anche dalla giurisprudenza in tema, “ad affrontare un problema di tipo culturale che concerne anche l’educazione all’uso della rete”, v. M. Foglia, Sharenting e riservatezza del minore in rete, cit., 3558.

[43] Cass., 21 agosto 2024, n. 23018, in Onelegale.

[44] Con questo argomento, invece, nelle sedi di merito era stata rigettata la domanda risarcitoria.

[45] Cfr. E. Morotti, Il dissenso del minore alla pubblicazione delle proprie immagini in rete, in www.rivistafamilia.it. Ma v. ancora Trib. Chieti, 21 luglio 2020.

[46] Provvedimento del 13 novembre 2024, n. 681 (www.garanteprivacy.it).

[47] C. Camardi, Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari, cit., 129.

[48] C. Camardi, Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari, cit., 132 ss. ricorda come la questione sia duplice: l’ingerenza deve essere giustificata, quindi legittima, quanto “all’an del potere/dovere di interferire con la riservatezza”; poi si pone il problema del quantum e/o del quomodo il genitore ossa spingersi nella conoscenza o nella ricerca di dati personali sulla vita del figlio.

[49] E. Sudre, La protection renforcée du droit à l’image des enfants au regard de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, in Légipresse, 2024, 424.

[50] A.C. 1771, A.C. 1800; A.S. 1160.

[51] A.C. 1771, A.C. 1800, A.C. 1863, A.S. 1136, A.S. 1160.

[52] Significativo che a norma dell’art. 3 della loi n. 2020-1266 l’autorità informata debba formulare “raccomandazioni” ai rappresentanti legali del minore relative ai tempi, alla durata, alle condizioni igieniche e di sicurezza della produzione video; ai rischi, in particolare psicologici, connessi alla loro diffusione; alle disposizioni volte a consentire la normale frequenza scolastica; agli obblighi finanziari che incombono loro in caso di superamento della soglia stabilita. Analoghe le previsioni nei progetti italiani

[53] Cfr. A.C. 1800, art. 1.

[54] Per esempio A.S. 1136 all’art. 5 (Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori) addirittura precisa (e sembra limitare) tale previsione al caso in cui “la diffusione dei contenuti generati utilizzando l’immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all’importo di 10.000 euro annui”. Analogamente A.C. 1863 all’art. 5 (Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori), prevede che la diffusione dell’immagine di un minore di anni quindici attraverso un servizio di piattaforma on line “quando il minore è il soggetto principale, è soggetta all’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché della direzione provinciale del lavoro” ove la diffusione dei contenuti generati utilizzando l’immagine del minore non è occasionale e produce, o è finalizzata a generare, proventi diretti o indiretti di importo complessivo superiore a 12.000 euro annui. Di somma da fissarsi con decreto parla invece A.S. 1160.

[55] Nel parere sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che esprime per il resto apprezzamento per l’introduzione di una disciplina che estenda espressamente ai minori protagonisti di video diffusi su internet le tutele della disciplina giuslavoristica per altre forme straordinarie di lavoro minorile, suggerisce, su questo punto, “che i limiti previsti siano estesi a tutti i proventi dell’attività del minore, anche quelli di lieve entità, essendo altrimenti la disciplina facilmente eludibile mediante apertura di più conti correnti per somme inferiori alla suddetta soglia” (www.garanteinfanzia.org).

[56] In particolare sull’impiego dei minori per richiesta di denaro o di elargizioni, sfruttando i sentimenti di pietà che normalmente sono in grado di ispirare, v. le riflessioni di S. Cacace, Sharenting e disponibilità dell’immagine del minore malato, in Biolaw Journal, 2025, 202 ss.

[57] V. supra, note 15, 18, 36.

[58] Sulle linee direttrici presenti nell’ordinamento per l’espletamento del compito educativo (doveroso ex art. 315 bis cod. civ.) e sulla loro diversa incidenza sia consentito riferirsi ancora a B. Agostinelli, L’educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore, cit.

[59] Sul ruolo dei genitori nell’esercitare la funzione educativa nello specifico ambito digitale v. I. Garaci, Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente digitale, cit., 812 ss. Sulla costruzione dell’identità del minore, che spetta ai genitori “ma in un progressivo e costante passaggio da una eterodeterminazione pura al sempre maggiore rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni del figlio” v. F. Giardina, Interesse del minore: gli aspetti identitari, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 164.

[60] Cfr. in argomento A. La Spina, L’identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione, cit., 920 ss.; C. Camardi, Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull’autodeterminazione del minore, in questa Rivista, 2018, 838 ss.; A.M. Marchio, Profili del diritto alla riservatezza dei minori di età, in Studi in onore di Rescigno, II, Milano, 1998, 569 ss.; A. Thiene, Riservatezza e autodeterminazione nelle scelte esistenziali, cit., 172 ss.

[61] Dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata recentemente dalla legge 17 maggio 2024, n. 70.