Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Modernità e tradizione nella programmazione successoria “altruistica”: onere testamentario e finalità “culturali” (di Elena Guardigli, Professore associato di Diritto privato – Università Pegaso)


Il saggio – prendendo coscienza della frequenza con cui l’onere testamentario viene impiegato per il conseguimento di finalità latu sensu “culturali” e, dunque, in tale prospettiva – propone una ricostruzione della disciplina dell’onere testamentario, per come risultante dalle modeste previsioni ad esso dedicate nel Codice civile ed arricchita dal formante giurisprudenziale e dottrinale. In particolare, nel dialogo critico con gli orientamenti della giurisprudenza, l’Autore approfondisce i profili inerenti alla legittimazione ad agire per ottenere l’adempimento dell’onere o per la risoluzione della disposizione modale e all’interpretazione di quest’ultima, oltre a confrontarsi con il problema delle obbligazioni perpetue e del divieto di alienazione.

Modernity and tradition in “charitable” estate planning: testamentary burdens and “cultural” purposes

The essay – proceeding from the observation that testamentary burdens are frequently employed to advance broadly “cultural” purposes – undertakes a systematic reconstruction of the applicable legal framework, as derived from the limited Civil Code provisions governing such burdens and subsequently elaborated through jurisprudence and scholarly commentary. Engaging critically with prevailing judicial constructions, the Author analyses the judicial standing to initiate proceedings aimed at securing performance of the burden or obtaining dissolution of the modal provision, together with the interpretative issues that such provisions typically raise. The essay further considers the legal implications of perpetual obligations and restraints on the power of disposal, addressing the strains they generate within the broader system of succession law.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La disciplina dell’onere testamentario: adempimento e risolubilità - 3. (segue) I soggetti legittimati all’esperimento delle azioni vòlte ad ottenere l’adempimento dell’onere e la risoluzione della disposizione testamentaria cui esso accede - 4. Interpretazione della disposizione modale e gestione delle sopravvenienze - 5. Il problema delle obbligazioni perpetue e il divieto di alienazione - NOTE


1. Premessa

Già nella sistematica del Codice del 1865 – il quale, benché privo di una disciplina specifica del modus testamentario, dava, al pari del codice albertino, per presupposta la possibilità di apporlo al legato o alla istituzione di erede, indifferentemente impiegando i termini «peso» (artt. 897, 1051, 1080), «condizione» (artt. 848, 849, 897) e, per il vero solo con riguardo a quello apposto ad una donazione, «onere» (art. 1077, n. 3) [1] – era chiaro che lo strumento testamentario, e in particolare il congegno effettuale dell’onere, si prestava a realizzare l’interesse di destinazione funzionale anche rispetto ad esigenze, in senso lato, “culturali” [2].

Basta porre mente ai repertori di giurisprudenza per imbattersi in pronunce che, per quanto riferite a successioni aperte all’inizio del secolo scorso e finanche in quello precedente, restituiscono un’immagine di rara attualità: la duchessa Melzi, sul finire dell’800, legava la parte che le spettava pro indiviso del Palazzo rosso in Genova, della Galleria e della Biblioteca che vi sono annesse, esprimendosi così «in omaggio alla intenzione del venerato mio padre ardentissimo di accrescere in ogni cosa lustro e decoro alla città di Genova, si lascino, almeno in alcuni giorni di ogni settimana, accessibili al pubblico non che ai visitatori forestieri per soddisfare la loro curiosità, la detta Galleria e Biblioteca dalle quali mai possono trasportarsi, e tanto meno in terra straniera, veruno dei quadri, libri ed oggetti che le compongono» [3]. E non si tratta di un caso isolato: M.se Leopoldo Ferroni, in forza di testamento olografo dell’11 luglio 1850, ricevuto dal Pretore civile e criminale del quartiere di Santa Maria Novella, in data 19 luglio 1852, aveva disposto che un’importante e cospicua collezione d’arte dovesse «rimanere in dominio della famiglia presso la casa del testatore e nei locali attualmente occupati con onere di tenerla aperta al pubblico il giovedì di ogni settimana, ma, per il caso d’impossibilità della realizzazione di tale intento, ne aveva fatto legato alla Città di Firenze, con l’obbligo di lasciare la galleria perpetuamente nella sua casa e senza obbligo di corresponsione di pigione alcuna» [4].

La situazione, da allora, non è affatto mutata. È sufficiente avere riguardo agli esempi che si ritrovano nell’ultima edizione di uno dei più noti manuali di diritto ereditario e delle donazioni, ove – nel riconoscere che, avvalendosi del modus, il testatore può tendere, tra l’altro, alla realizzazione di un interesse spiccatamente generale, di tipo culturale, assistenziale, ricreativo – si propone l’esempio di un «legato di un immobile, che l’onerato dovrà destinare a centro culturale, o del quale dovrà consentire la visita al pubblico in determinati periodi dell’anno» o, ancora, di un legato «di una biblioteca o di un archivio, con l’onere di consentire, agli studiosi, l’accesso» [5].

E, invero, come noto, il modus può essere previsto a vantaggio non solo – ancorché sul piano morale – del disponente (si pensi all’erezione di un monumento funebre) o dell’onerato (è il caso dell’elargizione di una somma da destinare all’istruzione dell’onerato medesimo) [6], ma anche – ragione per cui appare tanto rilevante in questo contesto – di un terzo, determinato o determinabile, ovvero di categorie indeterminate di persone, apparendo assai adeguato a realizzare un interesse generale o diffuso [7].

Che l’onere testamentario (e, per il vero anche quello apposto alla donazione [8]) si presti [9] a realizzare l’interesse di colui che intenda destinare una parte del proprio patrimonio per finalità latu sensu culturali [10] non significa, tuttavia, che l’operatività del meccanismo ad esso sotteso sia priva di ostacoli. Ostacoli che, a ben vedere, si incontrano tanto sul piano interpretativo – anche in considerazione della potenziale perpetuità dell’obbligazione che esso fa sorgere in capo all’onerato – quanto su quello della relativa esecuzione, quindi dei rimedi per far fronte all’inadempimento da parte dell’onerato e, prima ancora, della individuazione dei soggetti legittimati a far valere un siffatto inadempimento, oltre che delle relative conseguenze. Tematiche che il presente contributo si prefigge di esaminare, senza perdere di vista l’importanza che questo strumento, ove correttamente impiegato ed eseguito, può avere per la collettività tutta: basti pensare al meccanismo che ha consentito al sublime compositore Gioacchino Rossini – nel disporre che la proprietà dei beni immobili di cui era titolare passasse al Comune di Pesaro – di dotare la città di Pesaro di un liceo musicale [11].


2. La disciplina dell’onere testamentario: adempimento e risolubilità

Orbene, la disciplina dell’onere testamentario non si esaurisce negli artt. 647 e 648 c.c., dovendosi por mente pure ad una pluralità di previsioni, le quali – sparse nel nostro codice civile – contribuiscono a delinearne i contorni, fissandone i limiti: tra queste vale la pena ricordare quelle contenute negli artt. 549 [12], 671, 676, comma 2, 677, commi 2 e 3, 690, 752 c.c.

Senza dettare una specifica definizione [13] di modus (testamentario), così, il legislatore chiarisce, anzitutto, con previsione speculare all’art. 633 c.c. in tema di condizione, che quest’ultimo può essere apposto tanto all’istituzione di erede quanto al legato. Se il testatore non prevede diversamente, il modo si intende a carico di tutti gli eredi che ne rispondono in proporzione delle rispettive quote (art. 752 c.c.).

Esso rappresenta una limitazione del beneficio attribuito all’erede o al legatario: il primo risponde illimitatamente per l’adempimento del modo o limitatamente al valore dell’eredità se è erede con beneficio di inventario [14]; il secondo, risponde unicamente nei limiti del valore del legato (come disposto dall’art. 671 c.c.). D’altra parte, a mente dell’art. 549 c.c., nessun modus – inteso quale peso – può essere imposto sulla quota spettante ai legittimari.

L’onere presuppone, quindi, un’attribuzione principale, di cui rappresenta una limitazione – e solo in questo senso appare corretto qualificarlo alla stregua di una disposizione accessoria –, ma esso prescinde da una disposizione testamentaria (c.d. principale), ben potendo essere imposto anche a carico dell’erede legittimo. Vale a dire che ben si potrebbe, per testamento, disporre esclusivamente che gli eredi (legittimi) siano tenuti ad una determinata attività [15]. Ciò di cui peraltro sembra trovarsi conferma nel dettato dell’art. 629 c.c., a proposito delle disposizioni a favore dell’anima, oltre che nelle previsioni normative in tema di accrescimento (artt. 676, comma 2 e art. 677, commi 2 e 3 c.c.) e di sostituzione (art. 690 c.c.).

Con una regola ancora una volta analoga a quella dettata per la condizione testamentaria (dall’art. 634 c.c.), il terzo comma dell’art. 647 c.c. fa discendere – sul presupposto della scindibilità dell’onere dalla disposizione testamentaria cui è apposto – dall’illiceità o dall’impossibilità [16] dell’onere testamentario la considerazione dello stesso come non apposto: vitiatur sed non vitiat. Di guisa che la disposizione attributiva (istituzione di erede o legato) rimane valida ed efficace, a meno che il modus non ne abbia rappresentato il «solo motivo determinante» [17].

L’assenza di un esplicito richiamo all’art. 626 c.c. – diversamente da quanto invece accade in materia di condizione – suggerisce che la natura determinante dell’onere per il formarsi della volontà del testatore non deve necessariamente risultare dal testamento, ben potendo evincersi aliunde. Fermo restando, beninteso, che il contenuto del testamento non può non rappresentare il punto di partenza per la ricostruzione della volontà del de cuius, ancorché non sia fatto divieto all’interprete di tenere in considerazione anche altri atti o fatti che servano a chiarirne il processo formativo [18].

Se è chiaro che, a fronte dell’impossibilità o dell’illiceità solo parziale dell’esecuzione dell’onere, esso dovrà essere eseguito limitatamente alla parte possibile o lecita [19], appare, invece, opportuno interrogarsi se a venire in considerazione, ai sensi della disposizione in esame, sia solamente l’impossibilità originaria dell’onere ovvero anche quella sopravvenuta. Chi propende per tale seconda risposta, muove dalla assenza di una specificazione, ad opera dell’art. 647, comma 3 c.c., circa la natura (originaria o sopravvenuta) dell’impossibilità dalla quale fa discendere (beninteso ove l’onere abbia rappresentato il motivo esclusivo della stessa) la nullità della disposizione testamentaria [20]. Così argomentando, tuttavia, si dovrebbe postulare l’ammissibilità di una fattispecie di invalidità successiva, da ritenersi a ben vedere estranea al nostro ordinamento [21]. Per la prima soluzione propende, invece, la dottrina maggioritaria argomentando che la nullità, in quanto vizio genetico, colpisce il negozio – nel caso di specie la disposizione testamentaria – al momento della sua formazione [22]. In tal guisa, l’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento dell’onere sarebbe unicamente suscettibile di dar luogo alla risoluzione della disposizione modale, ove imputabile all’onerato. In caso contrario (impossibilità sopravvenuta non imputabile all’onerato), invece, la disposizione testamentaria sopravvive libera dal modus, venuto meno in ragione della regola generale in materia di obbligazioni, dettata dall’art. 1256 c.c. E ciò a prescindere dalla circostanza che l’onere abbia o meno rappresentato motivo esclusivo o comunque determinante dell’attribuzione [23]. Indiretta conferma di ciò può rinvenirsi nell’art. 673 c.c., il quale, con riferimento al legato, stabilisce che l’onerato è liberato se la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile.

L’uso che sin qui se ne è fatto e, ancor di più, gli aspetti di esso che ci si accinge ad affrontare rendono quanto mai opportuna una precisazione: il termine modo (o onere) viene impiegato per indicare tanto la clausola apposta alla disposizione testamentaria (e più in generale al negozio gratuito), quanto l’obbligazione (c.d. modale, consistente in un dare, in un fare o in un non fare) che da tale clausola origina in capo all’onerato [24]. Sotto il secondo profilo, più in particolare, l’onere dà pacificamente origine ad una obbligazione in senso tecnico, gravante sull’onerato [25]. Ciò che impone che oggetto del modo possa essere esclusivamente una prestazione suscettibile di valutazione economica, in ossequio al disposto dell’art. 1174 c.c. e che, in assenza di esplicite deroghe, trovino applicazione le regole generali dettate per i rapporti di credito [26].

In considerazione di un siffatto inquadramento, pertanto, l’adempimento del modus (inteso come obbligazione derivante dalla clausola modale) deve essere esatto, vale a dire che deve rispettare le modalità e i tempi, oltre che i luoghi stabiliti dal testatore, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 1182-1188 c.c., applicandosi pure l’art. 1176, comma 1 c.c., giusta il quale l’onerato è tenuto ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento. Parimenti si ritiene, in astratto, possibile l’adempimento dell’onere testamentario da parte di un terzo, in applicazione dell’art. 1180 c.c. (salvo che dal tenore del testamento non emerga una differente volontà del testatore ovvero che, come spesso accade, ciò non sia possibile, in considerazione delle circostanze del caso di specie), nonché – qualora il testatore non ne abbia individuato uno – applicabile l’art. 1183, comma 1 c.c., che consente di richiedere al giudice la fissazione di un termine per l’adempimento [27].

Ove non fosse possibile eseguire la volontà del testatore con le modalità dal medesimo indicate, è del tutto pacifico che l’onerato possa e debba adempiere all’obbligazione modale secondo quelle che più si avvicinino all’intento perseguito dal testatore, da ricostruire avendo riguardo anche ad elementi esterni al testamento: vale a dire la cultura media del testatore, le condizioni economiche del beneficiario o il criterio della minore gravosità per l’obbligato, di cui all’art. 1371 c.c. [28].

Lasciando in disparte per un attimo la questione – cui fa cenno, limitatamente all’azione di adempimento, il primo comma dell’art. 648 c.c. e sulla quale ci si soffermerà infra § 3 – inerente alla legittimazione a farvi ricorso, si tratta di capire quali strumenti l’ordinamento offra per far fronte all’inadempimento dell’onerato.

Accanto ad una tutela diretta – rappresentata dall’azione per l’adempimento dell’onere e contemplata dall’art. 648, comma 1 c.c. –, ne viene contemplata una indiretta, la quale si esplica tanto in via preventiva, quanto in via sanzionatoria. Sotto il primo profilo, il riferimento è alla cauzione che l’autorità giudiziaria, ravvisandone l’opportunità, può imporre all’onerato, ove non diversamente disposto dal testatore, ai sensi del secondo comma dell’art. 647 c.c. [29]. Sul piano sanzionatorio, poi, viene in considerazione la risoluzione della disposizione testamentaria principale, gravata dal modus rimasto inadempiuto. Si tratta di un rimedio – previsto dall’art. 648, comma 2 c.c. – che non opera in ogni caso, ma esclusivamente al ricorrere di due requisiti, tra loro alternativi: «se la risoluzione è stata prevista dal testatore» o – analogamente a quanto avviene per l’onere impossibile o illecito – «se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione» testamentaria cui accede [30]. In altri termini, la risoluzione della disposizione attributiva cui è apposto l’onere presuppone l’esito negativo del giudizio vòlto a verificare la realizzabilità dell’interesse del testatore da parte dell’onerato.

In quanto compatibili con l’istituto dell’onere testamentario, poi, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, sono applicabili alla risoluzione della disposizione modale, gli artt. 1453 ss. c.c. in materia di risoluzione del contratto per inadempimento [31]. Non può tuttavia tacersi come autorevole dottrina, pur non mettendo in discussione che l’apposizione di un onere alla disposizione testamentaria faccia sorgere un’obbligazione in capo al soggetto onerato, giunga ad una conclusione, almeno in parte, differente; e ciò prendendo le mosse dalla peculiarità delle conseguenze che discendono dalla risoluzione della disposizione testamentaria, rispetto alla normale risoluzione del contratto: la prima, diversamente dalla seconda, non può far avverare «la reintegrazione della situazione che preesisteva al negozio», operando «semplicemente una sostituzione del titolare del bene attribuito dal defunto, con la conseguenza che il nuovo titolare – anche se si tratti, si noti, dell’erede legittimo – sottentrerà nell’obbligo di adempimento del modus» [32]. Vale a dire che, diversamente da quanto accade in materia di contratto, l’obbligazione inadempiuta non viene meno per effetto della risoluzione della disposizione testamentaria, la quale comporta unicamente un mutamento del soggetto passivo dell’obbligazione: il debitore. Ciò che va tenuto in debita considerazione, non soltanto in sede di individuazione della platea di soggetti legittimati all’esperimento dell’azione di risoluzione (per cui v. infra § 3), bensì anche, come si anticipava, laddove si debba verificare la possibilità di applicare alla fattispecie in esame i principi dettati dagli artt. 1453 ss. c.c., in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, specie in relazione al requisito della colpa. A ben vedere, infatti, debitamente valorizzando le peculiarità che connotano la risoluzione della disposizione testamentaria a fronte dell’inadempimento dell’onere – vale a dire la circostanza che si tratta di rimedio individuato dal legislatore per il caso in cui il testatore abbia esplicitamente o implicitamente esternato che il proprio lascito a favore dell’onerato è stato determinato esclusivamente dalla previsione che quest’ultimo, adempiendo il modus soddisfi uno specifico interesse [33] – si è indotti a ritenere che, ove l’onerato si sia reso inadempiente, possa legittimamente invocarsi la risoluzione della disposizione testamentaria (così che abbia luogo il meccanismo di sostituzione previsto dall’art. 677, comma 3 c.c.), a prescindere da ogni valutazione circa l’imputabilità dell’inadempimento all’onerato [34]. In altri termini, quel che rileva è l’oggettiva mancata esecuzione della (pur possibile) prestazione dedotta nell’onere, poiché ad assumere portata soverchiante è la soddisfazione dell’interesse manifestato dal testatore attraverso l’apposizione dell’onere medesimo.

Una siffatta conclusione – suffragata, ad avviso di chi scrive, anche dal tenore letterale dell’art. 648, comma 2 c.c. (il quale, nel prescrivere la risoluzione della disposizione testamentaria, non distingue tra inadempimento colpevole e incolpevole) – appare decisamente coerente con la massima valorizzazione della volontà del testatore operata dall’ultimo comma dell’art. 647 c.c., nel decretare la nullità della disposizione testamentaria il cui unico motivo determinante sia stato l’onere impossibile o illecito. Né, in senso contrario, potrebbe obiettarsi che, così opinando, si amplierebbero eccessivamente le possibilità di porre nel nulla la disposizione testamentaria: a ben vedere, infatti, la risoluzione di quest’ultima per inadempimento dell’onere, come già posto in luce, non può aversi, in ogni caso, bensì solamente se prevista dal testatore, ovvero se l’onere inadempiuto avesse costituito il solo motivo determinante della disposizione medesima.

Fuori dei casi in cui può essere attuato il meccanismo risolutorio, a ben vedere, trovano applicazione solamente il rimedio dell’azione di adempimento – anche in forma specifica, ai sensi degli artt. 2930 ss. c.c. [35] – e quello dell’azione preordinata all’ottenimento del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento [36].

Fermo restando che, nonostante l’astratta operatività del meccanismo risolutorio, nulla esclude l’esperimento dell’azione volta ad ottenere l’adempimento dell’onere. Ciò che è dibattuto, in tale evenienza è l’applicabilità dell’art. 1453, comma 2 c.c., vale a dire la possibilità di domandare la risoluzione della disposizione modale, nell’àmbito del giudizio avviato per ottenere l’adempimento dell’onere: a fronte di una tesi, prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, per cui le due azioni sarebbero cumulabili [37], non è mancato chi – facendo leva sulla ratio della risoluzione disciplinata dall’art. 648, comma 2 c.c., vale a dire, diversamente dalla risoluzione del contratto, sanzionare l’onerato inadempiente, il quale non avendo rispettato la volontà del de cuius merita di perdere il beneficio – ha sostenuto l’alternatività delle stesse [38].

Nulla esclude, infine, che, nell’esplicazione della propria autonomia testamentaria, il testatore, nell’ottica di dissuadere l’onerato dall’inadempimento, preveda una clausola penale a favore degli interessati ovvero di un terzo estraneo. Nel primo caso, che ha luogo anche quando non vi sia alcuna precisazione del beneficiario della penale, quest’ultima esplica la propria funzione tradizionale di “succedaneo” del risarcimento del danno. Nella seconda ipotesi, invece, la penale dà luogo ad un legato: il c.d. legato poenae nomine relictum [39].


3. (segue) I soggetti legittimati all’esperimento delle azioni vòlte ad ottenere l’adempimento dell’onere e la risoluzione della disposizione testamentaria cui esso accede

La circostanza che il disponente, per ovvie ragioni, non sia in grado di verificare il corretto adempimento dell’onere testamentario, rende quanto mai attuale il problema della individuazione dei soggetti legittimati all’esperimento delle azioni vòlte ad ottenere, a seconda dei casi, l’adempimento dell’obbligazione modale, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento o la risoluzione della disposizione modale medesima [40]. Problema la cui soluzione appare ancora più complicata – avuto riguardo alla varietà di contenuto che, come si è cercato di porre in evidenza, l’onere può assumere – nell’ipotesi, come è quella specifica oggetto della presente trattazione, in cui la platea dei beneficiari sia numerosa e potenzialmente indeterminata.

Proprio per questo, anche con riguardo all’azione vòlta ad ottenere l’adempimento dell’onere – l’unica per la quale il legislatore del ‘42 prende espressamente posizione, riconoscendo che «per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato» (cfr. art. 648, comma 1 c.c.) – è vivace il dibattito in dottrina e tra quest’ultima e la giurisprudenza, in ordine all’ampiezza del dettato normativo, quindi, in ultima analisi, all’individuazione della categoria degli interessati all’adempimento, legittimati ad agire per ottenerlo [41].

Già da tale impostazione dei termini del problema emerge l’opportunità di tracciare i confini tra concetti e situazioni squisitamente processualcivilisti e l’interesse sostanziale dedotto in giudizio: la giurisprudenza e la dottrina riconoscono, invero, la netta autonomia dell’interesse ad agire, rispetto tanto all’interesse sostanziale dedotto in giudizio, quanto alla legittimazione ad agire. Quest’ultima, invero, integra una condizione dell’azione rappresentata dal diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito (beninteso a prescindere dal fatto che sia a sé favorevole o contraria), la quale a ben vedere si risolve nel potere di promuovere un giudizio, tendente ad una sentenza di diritto sostanziale, indipendentemente dalla effettiva titolarità attiva del rapporto che forma oggetto attivo del rapporto contenzioso [42]. La legittimazione ad agire, così intesa, assurge a presupposto dell’interesse ad agire. Interesse – indipendente ed autonomo rispetto a quello sostanziale che forma oggetto della pretesa – consistente in una situazione di fatto contraria al diritto, cosicché si rende necessario ricorrere al giudice per impedire una lesione, altrimenti inevitabile, della propria posizione soggettiva sostanziale e per ottenere un risultato utile, non altrimenti conseguibile [43]. Di guisa che l’indagine circa la ricorrenza della legittimazione ad agire deve logicamente precedere quella sulla sussistenza dell’interesse ad agire.

Fatta questa premessa e nella consapevolezza della polisemia del termine interesse, appare piuttosto pacifico che l’impiego che di esso fa l’art. 648, comma 1 c.c. non possa essere inteso nel senso di un riferimento all’interesse ad agire, di contro evocando piuttosto il parametro da tenere in considerazione al fine di valutare la ricorrenza dell’ulteriore e differente condizione dell’azione rappresentata dalla legittimazione ad agire [44].

D’altro canto, trattandosi di azioni di condanna ad una prestazione, la pretesa non è affatto sovrapponibile all’azione medesima, dal momento che il mutamento della situazione giuridica non può raggiungersi attraverso il mero esercizio dell’azione, vale a dire attraverso il processo. Ciò che, di contro, normalmente accade nelle altre ipotesi in cui il legislatore attribuisce a «chiunque ne abbia interesse» o a «qualsiasi interessato» la legittimazione ad agire: si pensi agli artt. 27, 50, 58, 67, 117, 248, 265, 276, 1421 c.c. [45].

Appare quindi corretto interrogarsi se vi siano dei veri e propri interessati, di per sé stessi (vale a dire in proprio), alla prestazione che assurge a contenuto dell’onere; in altri termini se vi siano soggetti i quali, sebbene terzi rispetto al rapporto controverso, siano nondimeno titolari di un rapporto giuridicamente dipendente da quest’ultimo, per cui la sentenza pronunciata sul rapporto altrui possa spiegare un’efficacia nei loro confronti [46].

Nella consapevolezza che a muovere tale categoria di soggetti non deve essere un interesse avente necessariamente carattere patrimoniale, ben potendo collocarsi semplicemente nella dimensione morale [47], la tesi ormai prevalente in dottrina ed anche in giurisprudenza appare quella per cui occorre verificare in concreto, volta per volta, quali siano i veri interessati all’adempimento, ossia coloro ai quali, in proprio, sia riconducibile l’interesse che aveva di mira il testatore, apponendo il modus ad una data disposizione testamentaria (ovvero limitandosi a prevedere che lo stesso operasse nell’àmbito della successione necessaria). Collocandocisi in questa prospettiva di indagine, quindi: (i) per l’adempimento dell’onere teso a soddisfare un interesse morale del testatore, la legittimazione spetterebbe ai parenti o ai prossimi congiunti, ai quali si trasferirebbero gli interessi più intimi del testatore medesimo, e non già agli eredi in quanto tali [48], ferma la possibilità che con essi concorra – ricorrendo un interesse pubblico – anche il soggetto pubblico preposto alla tutela di siffatto pubblico interesse; (ii) per l’adempimento del modus posto a vantaggio dell’onerato, andrebbe verificato se l’interesse non patrimoniale che ha mosso il testatore all’apposizione dell’onere sia idoneo a permanere dopo la sua morte, trasferendosi in capo ad altri soggetti. In caso di risposta negativa a tale quesito, l’inadempimento dell’onere rimarrebbe privo di conseguenze sul piano giuridico; (iii) infine, per l’adempimento dell’onere posto a tutela di una categoria di terzi, la legittimazione spetterebbe all’ente che, per destinazione istituzionale, rappresenta gli interessi di siffatta categoria, oltre che a ciascuno degli appartenenti ad essa [49]. Anche in tale ultimo scenario, poi, è stata talvolta affermata la legittimazione all’azione di adempimento pure dei prossimi congiunti del defunto [50].

Senz’altro recessivo appare l’ulteriore orientamento per cui, sulla scorta di una interpretazione decisamente estensiva del dato normativo, andrebbero ricompresi nella categoria dei legittimati ad agire per l’adempimento dell’onere finanche gli interessati indiretti, vale a dire coloro che trarrebbero dall’adempimento, anche solo di riflesso, un vantaggio. Ciò – anche qualora fosse chiaro che il testatore non abbia tenuto conto di un siffatto effetto vantaggioso – sul presupposto che costoro agirebbero nell’interesse altrui, dunque non già come titolari di un vero e proprio diritto di credito, bensì – mutuando l’impostazione propria del diritto tedesco [51] – qualità di esecutori della volontà testamentaria del defunto [52]. Così argomentando, ad esempio, si riterrebbe legittimato ad agire per l’adempimento dell’onere avente ad oggetto la realizzazione di una statua in onere del defunto, lo scultore che avrebbe dovuto realizzarla, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo appaia – sulla scorta della interpretazione della disposizione testamentaria – beneficiario diretto dell’onere.

Sebbene – in ragione di quanto si è detto supra – siffatta impostazione non possa trovare spazio, nel nostro ordinamento, sulla base della mera applicazione dell’art. 648, comma 1 c.c. e delle regole che presiedono il processo civile, nulla esclude che la legittimazione ad agire per l’adempimento spetti ad uno o più soggetti ai quali il testatore affidi espressamente l’incarico di esecutori testamentari o, più semplicemente, della volontà modale.

In questa evenienza, allora, si tratta di capire se la legittimazione di tali individui concorra con quella degli altri soggetti sopra individuati o se la fiducia riposta dal testatore nell’esecutore, escluda, in tutto o in parte, quella degli altri. Alla prima soluzione sembrano, di recente, aver aderito, il Tribunale e la Corte di Appello di Bologna, non accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal convenuto, nell’ambito del giudizio di primo grado, e dal medesimo riportata all’attenzione dell’organo giudicante, in sede di proposizione di appello incidentale [53]. Se tale conclusione è supportata dalla considerazione che il rispetto della volontà del disponente non potrebbe spingersi sino a consentire a quest’ultimo di sostituirsi al legislatore nell’individuazione delle persone legittimate ad agire per ottenere il rispetto degli oneri a carico del beneficiario, pare a chi scrive, che vi siano una pluralità di elementi idonei a suggerire, quanto meno, una più attenta ponderazione della questione. Anzitutto, la previsione di cui all’art. 648, comma 1 c.c. non attribuisce alcuna prerogativa pretensiva a «chiunque», in genere, ma a «qualsiasi interessato»; di modo che «l’interessato» di cui alla disposizione deve comunque essere, come si è visto, un «soggetto distinguibile dalla generalità dei consociati; diversamente, il modo sarebbe un mero dovere, inidoneo a costituire un rapporto giuridico». Siffatto profilo «induce ad escludere, dalla cerchia dei legittimati ad agire per l’adempimento, i titolari di un interesse soltanto indiretto, dovendosi reputare legittimati esclusivamente coloro i quali […] siano interessati in proprio alla prestazione» [54]. Da ciò deriva che, nel caso in cui il de cuius si sia dato cura di individuare colui (persona fisica o giuridica) che sia preposto a verificare l’adempimento dell’onere, anche assumendo, all’occorrenza, le opportune iniziative, il titolare di una posizione pretensiva immediatamente azionabile e pienamente tutelata in sede giurisdizionale (anche per il tramite dell’azione risarcitoria ex art. 1218 c.c.) non potrà che essere detto soggetto. Un’interpretazione, come quella fatta propria dalle evocate pronunce, che tenda ad ampliare il novero dei legittimati attivi, ricomprendendovi qualsiasi membro della collettività, condurrebbe ad un esito patentemente irragionevole, parificando la posizione di altri soggetti a quella di chi è stato, in forza della medesima clausola modale, investito di una posizione eminente e di una legittimazione di tipo esclusivo. Così facendo, per di più, la designazione, da parte del de cuius, di un soggetto deputato alla verifica dell’adempimento dell’onere, con l’attribuzione allo stesso dei descritti poteri, sarebbe del tutto inutiliter data, atteso che chiunque, sol perché membro della collettività, potrebbe, sostituendosi al medesimo, far valere, sulla scorta della norma in esame, le medesime prerogative: il che – oltre ad ingenerare il rischio di innumerevoli conflitti – contrasta con il precetto che – giusta l’art. 1367 c.c., ove ritenuto applicabile, ovvero comunque in forza del principio del favor testamenti, ricavabile dall’art. 634 c.c. – impone di interpretare le clausole nel senso in cui esse possono avere effetto e non, invece, nel senso in cui esse non ne hanno alcuno [55].

Se la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno sembra andare a braccetto con quella relativa all’azione di adempimento, valutazioni (almeno in parte) a sé devono essere fatte con riguardo alla differente azione vòlta ad ottenere la risoluzione della disposizione alla quale l’onere è apposto. Prescindendo dai presupposti (di cui si è detto supra § 2) necessari perché la risoluzione possa avere luogo, a mente del terzo comma dell’art. 677 c.c., come si è visto, la risoluzione comporta (non già il venir meno dell’obbligazione bensì) la sostituzione dell’onerato con (i) gli eventuali sostituti, i coeredi aventi diritto all’accrescimento, ovvero gli eredi legittimi, nel caso in cui l’onere sia a carico di un erede testamentario, (ii) l’eventuale sostituto, il co-legatario avente diritto all’accrescimento, gli eredi testamentari o legittimi e, più in generale, gli onerati del legato, qualora l’onere sia apposto al legato, ai quali va, oltre alla titolarità dei beni formanti oggetto della disposizione risolta, l’obbligazione avente ad oggetto l’adempimento del modo. Senz’altro legittimati all’azione di risoluzione appaiono, pertanto, coloro che, per effetto dell’accoglimento dell’azione, subentrerebbero nei diritti e negli obblighi dell’onerato inadempiente, i quali – solo per il tramite dell’azione di risoluzione (cfr. art. 100 c.p.c.) – sono messi in condizione di conseguire un risultato utile, vale dire un vantaggio sostanziale. Se una parte della dottrina limita a tali soggetti il novero dei legittimati ad agire per la risoluzione [56], altri Autori – valorizzando l’ambulatorietà dell’onere che, ai sensi dell’art. 677 c.c., rimane fermo, anche in caso di risoluzione della disposizione testamentaria, con la sola modifica del soggetto passivo, tenuto al relativo adempimento – allargano le maglie della legittimazione, ricomprendendovi anche il beneficiario dell’onere, il quale per effetto della risoluzione, se non trae un vantaggio tangibile ed immediato, almeno vede aumentare le possibilità di beneficiare dell’atto di liberalità del de cuius nei suoi riguardi [57].


4. Interpretazione della disposizione modale e gestione delle sopravvenienze

La durata potenzialmente indefinita dell’obbligazione che, con l’apposizione dell’onere ad opera del de cuius, sorge in capo all’onerato impone – fatta chiarezza sui soggetti legittimati a far valere l’inadempimento di quest’ultimo (a seconda dei casi, domandando l’adempimento ovvero la risoluzione) – di soffermarsi sul momento interpretativo della disposizione testamentaria. Ciò, beninteso, in una duplice prospettiva: accanto all’indagine intorno alla reale volontà del defunto, appare cruciale, specie con riguardo alla maggior parte degli oneri vòlti a perseguire una finalità culturale, confrontarsi con la possibilità e l’opportunità di una interpretazione evolutiva di siffatta volontà.

Sotto il primo punto di vista – nonostante la presenza, già nel Libro II del Codice civile, dedicato alle successioni a causa di morte, di disposizioni normative, che paiono assumere una veste interpretativa (si pensi, a titolo di esempio, all’art. 588 c.c., concernente la distinzione fra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare, o all’art. 625 c.c., riguardante l’erronea indicazione dell’erede o del legatario) –, il legislatore del 1942 non ha predisposto uno specifico sistema di norme regolanti l’interpretazione del testamento, differentemente da quanto ha previsto, invece, con riguardo al contratto.

Per colmare l’evocata lacuna, si riconosce, quindi, ormai pacificamente, la possibilità di fare ricorso, attraverso lo strumento dell’analogia [58], alle disposizioni compendiate negli artt. 1362 ss. c.c. e, più in particolare, tenuto conto delle peculiarità del testamento rispetto alla generalità dei negozi giuridici [59], almeno alle norme di interpretazione soggettiva. A ben vedere, si afferma che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, da una più attenta e penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale deve essere individuata, alla stregua dell’art. 1362 c.c. [60], senza limitarsi al senso letterale delle espressioni o delle denominazioni dal medesimo impiegate, ma, piuttosto, avendo di mira l’accertamento della genuina, intima, effettiva mens testantis, «tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale», come «la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo», così come le abitudini, ala sensibilità, le vedute personali, la condizione sociale e la situazione familiare dello stesso [61].

Le peculiarità dell’onere oggetto della presente trattazione, vale a dire dell’onere apposto per la realizzazione di finalità latu sensu culturali – e veniamo alla seconda delle evocate questioni – sollecitano poi ulteriori problematiche interpretative ove si consideri la probabile perpetuità dell’obbligazione che incombe sull’onerato. Ciò che, oltre ad imporre di confrontarsi – e su questo si ritornerà tra breve – con la generale avversità del nostro ordinamento rispetto a limitazioni perpetue dell’autonomia privata, rende necessario tenere conto, in sede interpretativa, del momento in cui la volontà del testatore è stata espressa nonché di quello – assai spesso anche di molto successivo [62] – in cui l’interprete è chiamato a confrontarsi con il dato testuale; ed, invero, trattandosi del teatro in cui, ancora una volta, l’adempimento della prestazione imposta all’onerato deve andare in scena, non può prescindersi in toto dal mutato contesto, al quale, anzi, va prestata la massima attenzione. Esigenza ancora più avvertita ove si consideri che non di rado l’onerato è un ente pubblico o comunque preposto alla realizzazione e/o alla tutela di interessi pubblicistici, di guisa che ragioni legate all’efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare di tali soggetti, piuttosto che disastri naturali – cui i tempi recenti ci hanno abituato – possono rendere impossibile, a distanza di anni o di decenni, una esecuzione “alla lettera” della volontà del testatore, pur ammettendosi un’esecuzione con essa comunque coerente, avuto riguardo, appunto, al mutato contesto. È dunque quanto mai avvertita l’opportunità – più banalmente anche in considerazione della diversa fama acquisita, nel tempo, dall’artista ovvero dalle opere e, più in generale, dai beni interessati dall’onere – di propendere e favorire una interpretazione evolutiva (della disposizione testamentaria).

Così, ad esempio, attraverso la ricostruzione – anche grazie all’escussione di testi – della volontà del de cuius appare possibile giungere alla conclusione che la ricollocazione – dopo decenni – delle opere d’arte di cui quest’ultimo ha disposto a favore di un ente pubblico, onerandolo di renderle accessibili al pubblico, in una sede differente da quella espressamente indicata nel testamento, non integri un inadempimento, da parte dell’onerato, delle obbligazioni poste a suo carico, non potendo quindi trovare accoglimento né l’azione di adempimento, né quella di risoluzione. Ciò, beninteso, sul presupposto che la mutata conformazione di una città, piuttosto che il differente impiego degli stabili in essa collocati rendono opportuno operare una ricostruzione evolutiva della volontà del testatore, idonea a valorizzarne – calandolo, appunto, nel mutato contesto – il più intimo fondamento [63].

E non si tratta certo di un caso isolato.

Non è, invero, dissimile lo scenario in cui un comune, ereditati alcuni immobili da un privato cittadino e data compiuta esecuzione – dopo l’apertura della successione nel 1937 – all’onere da quest’ultimo apposto, nel senso che una parte di un palazzo fosse destinata ad ospitare una galleria di arte moderna, nel 2008 (decorsi quindi oltre settantuno anni), ha deliberato (nell’ottica della razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale: il recupero delle somme necessarie per il restaurare altro Palazzo di proprietà del medesimo comune) l’alienazione del palazzo e la cessazione dell’attività museale al suo interno, fermo il trasferimento delle opere ivi contenute in altra sede, peraltro ubicata nel centro città, più grande e funzionale rispetto alla precedente. Anche in tale evenienza l’organo giudicante – chiamato a prendere posizione a fronte dell’azione formulata da una pluralità di soggetti, vòlta ad ottenere la condanna del comune all’adempimento dell’onere – si è trovato a dover valorizzare la più intima volontà del defunto, in un contesto storico differente da quello in cui essa è stata manifestata [64].

D’altro canto, e in una prospettiva differente, non è implausibile – sebbene non si siano trovati precedenti in tal senso – che le opere oggetto della disposizione, alle quali si ricollega l’onere, perdano nel tempo valenza attrattiva, rendendo antieconomica la relativa esposizione. Si tratta di ipotesi senz’altro differente da quelle sin qui prese in considerazione, la quale, tuttavia, – specie qualora onerato sia un soggetto giuridico preposto alla tutela di interessi di carattere pubblicistico e/o comunque diffusi – solleva un analogo problema, sul piano interpretativo e, in particolare, su quello della esecuzione dell’onere in un contesto differente.

Si impone, pertanto, una attenta ponderazione delle plurime indicazioni fornite dal de cuius in sede di apposizione dell’onere al fine di comprendere la sua intima volontà, epurata il più possibile da elementi di dettaglio, frutto dello specifico contesto storico in cui essa si è formata. In via di massima semplificazione, occorrerebbe fornire una risposta al seguente interrogativo: se nel mutato contesto storico e sociale, il testatore, avrebbe ugualmente scelto – nel caso che ci occupa, nel superiore interesse di far conoscere nel mondo le opere di un determinato artista, consentendo ad una platea il più possibile vasta di avvicinarsi ad esse – di istituire erede o legatario (onerato) un determinato soggetto, ovvero l’impossibilità o l’inopportunità di eseguire l’onere esattamente come declinato dal de cuius, avrebbe fatto venire meno la volontà del disponente.

E già solo formulando un siffatto quesito ci si avvede che assai spesso, la condanna al pedissequo adempimento dell’obbligazione che dall’apposizione dell’onere origina, in eterno – a prescindere dall’avversità del nostro ordinamento per la creazione ed il mantenimento di vincoli perpetui – risponderebbe più ad un mero formalismo che alla volontà di assecondare le intenzioni del testatore. La pretesa poi di addivenire alla risoluzione della disposizione modale, in consimili casi e in disparte il problema della legittimazione ad agire, di cui si è detto, rischierebbe di assecondare un mero interesse di coloro che finirebbero per beneficiare della stessa in seconda battuta, piuttosto che quello del de cuius.

Fermo restando che esclusivamente in caso di onere impossibile che abbia rappresentato il solo motivo determinante della disposizione testamentaria, come si è visto, l’intera disposizione sarebbe travolta da nullità, con conseguente vantaggio per gli altri soggetti ai quali, in applicazione delle previsioni sulla successione legittima, spetterebbero i beni del de cuius prima oggetto della disposizione modale. A fronte dell’inadempimento dell’onere, invero, la risoluzione della disposizione testamentaria non esonererebbe i nuovi beneficiari dell’attribuzione dall’adempimento del medesimo onere, pena, il rischio di una nuova risoluzione.


5. Il problema delle obbligazioni perpetue e il divieto di alienazione

Il carattere potenzialmente perpetuo (al quale la suggerita impostazione del problema interpretativo cerca di adattarsi) delle obbligazioni che l’onere fa sorgere in capo all’erede o al legatario – specie laddove, con esso, il testatore miri al conseguimento di finalità latu sensu culturali – evoca un’ulteriore questione che vede divisi gli studiosi, sulla quale – seppur con le necessarie limitazioni legate all’economia del presente lavoro – appare opportuno indugiare: quella dell’avversità del nostro ordinamento per vincoli di natura obbligatoria perpetui e l’applicabilità dell’art. 1379 c.c. anche al testamento.

Muovendo dalla seconda delle evocate problematiche, giusta l’art. 1379 c.c., come noto, ogni divieto di alienazione stabilito per contratto ha effetto esclusivamente tra le parti e, in ogni caso, è valido se contenuto entro convenienti limiti di tempo e rispondente ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

Se v’è una tendenziale unanimità di vedute nel senso di ritenere tale divieto applicabile anche a pattuizioni che comportino incisive limitazioni al diritto di proprietà – tanto sul piano della facoltà di godimento quanto su quello della facoltà di disposizione – e, in ogni caso, a pattuizioni che, pur non coincidendo perfettamente con il modello del divieto di alienazione, conducano ad analogo risultato pratico [65], lo stesso non può dirsi con riguardo all’applicabilità della regola cristallizzata nell’art. 1379 c.c. – in ragione del rinvio operato dall’art. 1324 c.c. ovvero per analogia [66] – anche al testamento.

In termini generali, è ricorrente l’affermazione che i divieti testamentari di alienazione non operino diversamente da quelli contrattuali, essendo identico il campo di incidenza di ciascuno e rappresentando l’art. 1379 c.c. espressione di un principio generale del nostro ordinamento suscettibile di essere descritto nei seguenti termini: «il diritto di proprietà non tollera limitazioni o compressioni, sia nella facoltà di godimento sia in quella di disposizione, che non siano quelle espressamente previste dalla legge» [67].

Così, a séguito della modifica, per effetto della riforma del diritto di famiglia del 1975, dell’art. 692 c.c. – il quale, nella sua originaria formulazione, sanzionava con la nullità le previsioni vòlte ad imporre il divieto di alienare beni trasferiti per successione [68] – tanto la dottrina quanto la giurisprudenza maggioritarie, facendo applicazione dei principi generali dell’ordinamento dianzi evocati, tendono a riconoscere l’ammissibilità di divieti testamentari di alienare (al pari di ogni altra previsione vòlta a limitare le facoltà di godimento e di disposizione dei beni), bensì solo ove siffatte limitazioni siano contenute entro convenienti limiti di tempo e rispondano ad un apprezzabile interesse del testatore [69]. Dunque, alle medesime condizioni fissate, per il contratto, dall’art. 1379 c.c.

Si tratta, cionondimeno, di opinione non del tutto condivisibile, attese le peculiarità – in parte poste in luce anche supra – del testamento rispetto al contratto. In ambito contrattuale, la disposizione dell’art. 1379 c.c. valorizza l’autonomia delle parti nel pattuire il divieto di alienazione, a condizione che tale divieto sia – oltre che contenuto entro convenienti limiti di tempo – giustificato dall’interesse apprezzabile di uno dei contraenti. Fermo restando che deve trattarsi di divieto operante esclusivamente sul piano obbligatorio (dunque privo di effetti reali) [70]. Il testamento, invece, è un negozio unilaterale e tipico, che ha già scontato in sede normativa il giudizio di meritevolezza: più che l’apprezzabilità dell’interesse [71], viene, quindi, in considerazione la liceità di quest’ultimo, o, meglio, del motivo che ha animato il testatore nel prevedere il divieto di alienazione o di disposizione [72].

L’esigenza di temporaneità è, invece, una caratteristica comune a tutti i rapporti obbligatori, alla quale, dunque, anche quelli imposti per testamento non sembrano potersi sottrarre, tenuto conto dell’atteggiamento sfavorevole del legislatore per il sorgere di obbligazioni – tanto positive quanto negative – destinate a tenere vincolato il debitore in perpetuo o anche solamente per un lasso temporale particolarmente lungo [73]. La rilevazione della convenienza, dal canto suo, ancora una volta, non può prescindere dal preciso contesto di riferimento. Conclusione che ha vieppiù ragione di essere ove si consideri che, come si è già detto, onerato non è necessariamente l’erede o il legatario istituito per testamento, bensì anche colui che diviene erede in forza delle disposizioni in materia di successione legittima, ovvero per sostituzione o accrescimento. In tale scenario, non può escludersi a priori che, in forza del disposto dell’art. 586 c.c., l’adempimento dell’onere spetti allo Stato (il quale come noto, non risponde dei debiti ereditari e dei legati, oltre il valore dei beni acquistati).

Sulla scorta di tali rilievi, si è, allora, sostenuto che potrebbe aversi riguardo – facendo applicazione del meccanismo analogico – al limite quinquennale individuato dal terzo comma dell’art. 713 c.c. per l’obbligo di permanenza in comunione imposto dal testatore. E, invero, tanto col divieto di alienare quanto con l’obbligo di permanenza in comunione il testatore limita la libertà di disporre dell’erede [74]. Si tratta, nondimeno, di un arco temporale decisamente limitato, specie ove i beni oggetto dell’attribuzione siano immobili o comunque altri beni di ingente valore e l’onere apposto alla disposizione testamentaria sia diretto a beneficio della collettività. In tale evenienza, appare, allora, interessante avere riguardo al parametro temporale (novant’anni) offerto dall’art. 2645-ter c.c. [75]. Né sembra contraddittorio valorizzare l’interesse del testatore, sotteso all’apposizione dell’onere, per individuare il periodo di tempo entro il quale reputare legittimi i vincoli imposti all’onerato: l’esclusione di un vaglio circa l’apprezzabilità di tale interesse si giustifica proprio per l’importanza riconosciuta, a priori, dall’ordinamento, alla volontà del testatore. Importanza che – senza un ulteriore vaglio di meritevolezza – giustifica l’ammissibilità del divieto ad alienare. Di guisa che, proprio in considerazione della massima rilevanza al medesimo riconosciuta nella specifica materia in esame, non si potrà non si potrà non tener conto di esso nella determinazione della ragionevole durata della compressione delle prerogative proprietarie che, per effetto della disposizione attributiva, fanno capo all’onerato.


NOTE

[1] L’art. 897 cod. civ. 1865, come l’omologo art. 876 cod. albertino, parlava di pesi imposti al testatore, al pari degli artt. 1067 e 1141, rispettivamente del codice civile del 1865 e del codice albertino. Cfr. Trib. Latina, 27 febbraio 1948, in Foro it., 1949, I, 759 ss.; App. Bologna, 13 aprile 1942, in Temi emil., 1943, I, 12). Sotto il vigore del codice civile abrogato, quindi, la dottrina e la giurisprudenza si sono confrontate con l’esigenza di costruire un regolamento del modus (non solo testamentario, difettando una disciplina generale anche con riguardo alla donazione); tanto che l’entrata in vigore del codice civile del 1942, con previsioni specifiche, dedicate a tale figura, non è stata accolta come innovativa, prevalendo l’opinione che esse rappresentano il mero recepimento a livello normativo di un regolamento già desumibile dai principi ispiranti del codice abrogato. Sull’onere o modus nella vigenza del vecchio codice civile, senza pretesa di esaustività, v. C. Zappulli, voce Modus, in Nuovo dig. it., VII, Utet, 1939, 681 ss.; E. Filippon, Rapporti tra il legato e il modus, in Giur. it., 1938, IV, 232 ss.; C. Scuto, Il modus nel diritto civile italiano, Giannotta, 1909, in part. 201 ss. Parla in proposito di deplorevole lacuna del codice del 1865, colmata dal legislatore del 1942, C. Gangi, Relazione al progetto preliminare del codice civile, Terzo Libro, Successioni e donazioni, Roma, 1936, 55. V. anche M. Lupo, Il modus testamentario, in Riv. dir. civ., 1977, II, 394 ss.

[2] E, più in generale, della collettività. Si pensi, a titolo di esempio, a finalità benefiche.

[3] Così C.App. Genova, 29 luglio 1871, in Gazzetta dei tribunali, 1872, I, 1 ss.

[4] È quanto emerge da Cass., 6 maggio 2005, n. 9518, in Onelegale, chiamata – dopo oltre un secolo dall’apertura della successione – a prendere posizione su plurime questioni connesse all’adempimento dell’onere. Ciò che giustifica, ma sul punto si tornerà infra §§ 4 e 5, l’odierna riflessione in ordine alla eventualità che nel corso dell’adempimento dell’onere, si verifichino sopravvenienze e alle relative conseguenze sulle obbligazioni facenti capo all’onerato, oltre che sull’attribuzione a favore di quest’ultimo. Ciò che può accadere anche dopo un lungo (o lunghissimo) arco temporale rispetto all’apertura della successione. È quello che è successo, oltre che nel caso cui si è fatto riferimento nel testo, ad esempio, nella fattispecie sottoposta al TAR Lombardia Milano, 8 febbraio 2011, n. 387, in Onelegale, chiamato a pronunciarsi con riguardo ad un testamento depositato e pubblicato per atto notarile del 28 maggio 1928, del notaio De Saint Signe di Firenze, con il quale il Sig. C.A.L., facoltoso cittadino statunitense, storico e critico d’arte, oltre che collezionista, residente per un certo periodo a Firenze e deceduto a New York il 15 marzo 1928, aveva disposto che alcune opere della Villa Torri Gattaia fossero destinate come «dono e legato» al comune di Firenze, a condizione che «qualsiasi opera d’arte, qualsiasi pezzo di mobilia antica e in generale qualsiasi oggetto di interesse storico o antiquario nel mio possesso alla mia morte (...) possa lasciare ed essere esportata dal territorio compreso entro lo Stato Italiano o governato da esso, in qualsiasi tempo durante la vita della mia figlia M.S. e entro due anni da tale morte nel caso che mi sopravviva e entro due anni dalla mia morte nel caso che essa mi premoia (....)». Precisando altresì che «se il Governo italiano mancasse di compiere debitamente ogni e ciascuna condizione dal cui avveramento dipende il diritto del Comune di Firenze di ottenere questo dono e legato perderà ogni forza e effetto e sarà nullo e invalido». V. pure Trib. Verona, 15 dicembre 2008, n. 11892, in Dejure, chiamata a pronunciarsi su di una eredità ricevuta dal Comune di Verona, il quale, dopo aver dato esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie compresa quella di «destinare il primo piano – e poi anche il piano terreno ed il secondo – del palazzo di via Francesco Emilei n. 1 a contenere la galleria di Arte Moderna», nell’aprile del 2008, aveva deliberato la alienazione del palazzo e la cessazione dell’attività del museo nel palazzo. Ciò che avrebbe implicato il trasferimento delle opere in esso custodite ad altro edificio comunale.

[5] Così G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 12a ed., Utet, 2025, 317. Ma v. anche; P. Rescigno, Interpretazione dei testamenti di due uomini illustri, in Riv. not., 2011, I, 491 ss. ed M. Proto, Il modo, in Tratt. dir. successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Giuffrè, 2009, 1228.

[6] Sebbene alcuni Autori neghino a questa fattispecie il carattere di onere in senso tecnico, preferendo parlare di condizione risolutiva o di modus praeceptus, semplice raccomandazione non vincolante sul piano giuridico. Nel primo senso v. C. Scuto, Il modus nel diritto civile italiano, cit., 119 ss.; nel secondo v. A. Cataudella, La donazione mista, Giuffrè, 1970, 139. Esclude l’onerato medesimo dal novero dei possibili beneficiari del modus anche R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, I, Principato, 1934, 268, il quale definisce l’onere alla stregua di un «peso, che il gratificato da una liberalità subisce per volontà di colui stesso che fece l’attribuzione, e può consistere così nella erogazione di una parte o persino di tutto il vantaggio patrimoniale per un dato scopo, come nel compiere un’azione o una omissione in favore del disponente (donante, testatore) o di un terzo». In senso contrario (vale a dire estensivo della platea dei possibili beneficiari dell’onere) v. U. Carnevali, voce Modo, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, 1976, 690 s.

[7] Interesse di tipo culturale, assistenziale, ricreativo. Cfr. ex multis, C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, a cura di M. Bianca e P. Sirena, 6a ed., Giuffrè, 2022, 398 ss.; N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., ne Il Codice Civile Commentario fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, 2011, 416 ss.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 920 ss.

[8] È proprio grazie a tale meccanismo che il Comune di Bologna ha conseguito la proprietà di una preziosa collezione di opere del noto pittore e incisore Giorgio Morandi, vedendosi al contempo onerato di metterle a disposizione della collettività, in un preciso contesto, puntualmente indicato dalla donante (sorella del defunto). Su tale vicenda ci si soffermerà infra §§ 3 e 4.

[9] Beninteso senza essere l’unico strumento messo a disposizione dall’ordinamento per perseguire una siffatta finalità. E, invero, quest’ultima può trovare realizzazione pure attraverso il legato (sebbene, in tale evenienza, il beneficiario debba essere determinato. Cfr. per tutti M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 893 s.; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, 2a ed., Giuffrè, 1980, 15 ss., nonché, anche per i richiami dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti, M. Proto, Il modo, cit., 1225 s.), ovvero avvalendocisi del c.d. trust testamentario (per cui v. senza pretesa di esaustività C. Romano, Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario, in Riv. not., 2014, 593 ss.; V. Barba, Negozi “post mortem” ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette, in Riv. dir. priv., 2016, 49 ss.) piuttosto che facendo ricorso alla istituzione di una fondazione (il legislatore annovera, invero, il testamento tra i possibili titoli costitutivi della fondazione: cfr. art. 14 c.c.) ovvero alla c.d. fondazione fiduciaria: figura – che pare, sebbene incidentalmente, essere ritenuta ammissibile da Cass., 12 giugno 1986, n. 3898, in Corr. giur., 1986, 480 e da Cass., 12 novembre 1977, n. 4902, in Giur. it., 1978, I, 1725 ss. – la quale, lungi dal dare luogo all’erezione di apposito ente, consiste nell’atto di liberalità con il quale si destina in perpetuo un bene ad uno scopo di pubblica utilità, affidandolo ad un ente o ad una persona fisica, affinché lo amministri. V. in proposito, più diffusamente, F. Galgano, Degli effetti del contratto, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli, 1993, 141 ss., nonché, di recente S. Delle Monache, Fondazioni e successioni, in Riv. dir. civ., 2025, 53 ss. (il quale a pp. 60 ss. si sofferma pure sul trust testamentario).

[10] Finalità che appaiono senza dubbio alcuno meritevoli di tutela tanto nell’ordinamento nazionale quanto in quello sovranazionale: a mente dell’art. 9 Cost. la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura» e, attraverso di essa, la crescita dell’individuo; mentre l’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce ad ogni individuo il «diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici».

[11] Con il suo testamento olografo, redatto il 5 luglio 1858, il noto compositore, infatti – soprassedendo dall’interrogativo che potesse trattarsi di atto istitutivo, con pedissequa dotazione patrimoniale, di un ente e dalla legge applicabile a siffatta successione, tenuto conto del luogo di redazione del testamento e della morte del de cuius (Parigi) – disponeva, tra l’altro «Quale erede della proprietà nomino il comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un liceo musicale in quella città dopo la morte di mia moglie. Proibisco alla magistratura od ai rappresentanti comunali della detta città ogni specie di controllo o d’intervenzione nella mia eredità, volendo che mia moglie ne goda in tutta ed assoluta libertà, e non volendo nemmeno ch’essa dia una cauzione o sia obbligata a fare un impiego speciale dei beni che lascerò dopo di me e dei quali le lego con usufrutto».

[12] Non si dubita, invero, che tra i pesi evocati da tale previsione rientri anche l’onere testamentario, per cui quest’ultimo, ove apposto alla quota spettante ai legittimari, sarà – a seconda della tesi cui si aderisca in ordine alla sanzione prevista per la violazione del divieto di cui all’art. 549 c.c. – relativamente inefficace (è l’opinione di G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. dir. priv. dir. da P. Rescigno, 5, I, 2 ed., Utet, 1997, 453), annullabile (in tal senso v. L. Cariota Ferrara, Un caso di legato a carico dei legittimari, in Riv. dir. civ., 1959, I, 511), ovvero nullo (v. per tutti C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 220; S. Delle Monache, Successione necessaria e sistema delle tutele del legittimario, Giuffrè, 2007, 29, nota 72; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, 4a ed., in Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo, Giuffrè, 2000, 90; L. Ferri, Dei legittimari, in Comm. Scialoja-Branca, 2a ed., Zanichelli, 1981, 103).

[13] Che, mutuandola da C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 398, potrebbe sintetizzarsi come segue «disposizione che obbliga l’erede o il legatario a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per la finalità indicata dal testatore». Fermo restando che il termine modo – a prescindere dalla liberalità cui è apposto – ha un duplice riferimento, designando tanto la «clausola apposta al negozio gratuito» quanto «l’obbligazione che da tale clausola deriva in capo all’onerato» (così U. Carnevali, voce Modo, cit., 686).

[14] Cfr. Cass., 29 aprile 1993, n. 5067, in Giur. it., 1995, I, 1134 ss., con nota di L. Garofalo, Sulla responsabilità dell’erede beneficiato per l’adempimento dell’onere testamentario,per cui rientrando l’onere testamentario tra i debiti ereditari, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario non è tenuto oltre il valore dei beni pervenutigli. Cfr. anche U. Carnevali, Sub artt. 647-648, in V. Cuffaro, F. Delfini, Delle successioni, II, Artt. 565-712, in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, Utet, 2010, 615.

[15] In tal senso v., senza pretesa di esaustività, v. C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 399; P. Gelato, voce Modo, in Nuovo dig. it., XI, 1994, Utet, 393; M. Garutti, Il «modus» testamentario, Jovene, 1990, 7 ss.; M. Lupo, Il modus testamentario, cit., 415 ss.; U. Carnevali, voce Modo, cit., 688; A. Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Giuffrè, 1966, 159 ss.; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, cit., 201 ss.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., in part. 924 ss. In senso contrario v. ex multis M. Costanza, L’onere nelle disposizioni testamentarie, in Aa.Vv., Le successioni testamentarie, in Giur. sist. Bigiavi, Utet, 1983, 158 s., A. Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Giuffrè, 1976, 155 ss. Per l’idea del modo come clausola necessariamente accessoria ad altra disposizione testamentaria, si è pronunciato anche A. Cicu, Congresso Giuridico Nazionale in memoria di Carlo Fadda (Cagliari – Sassari 23-26 maggio 1955). Relazioni sugli argomenti scelti dal comitato esecutivo, Giuffrè, 1968, 162, escludendo la validità della disposizione testamentaria con cui il testatore si era limitato a disporre la vendita dei beni e l’erezione di un monumento funebre. Ciò in quanto il de cuius avrebbe dovuto, a suo dire, istituire un erede oppure attribuire i beni ad un legatario, gravando rispettivamente l’erede o il legatario dell’onere. Anche la giurisprudenza, al netto della presa di posizione formale per cui si tratta di elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, riconosce che l’onere può collegarsi anche ad un’istituzione di erede per legge, nell’ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima (cfr. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Riv. dir. civ., 2008, 239 ss., con nota di C. Sandei, Autonomia dell’onere testamentario).

[16] Sui concetti di impossibilità e di illiceità dell’onere apposto ad una disposizione testamentaria – venendo in considerazione questioni analoghe, risolte in maniera uniforme – sia consentito rinviare alle trattazioni in materia di oggetto del contratto impossibile e illecito.

[17] La previsione del modo come motivo unico e determinante della disposizione principale non giunge sino ad identificare in esso la sola causa della disposizione, la quale trova comunque fondamento nella causa successoria: gli ulteriori rilevanti interessi alla cui realizzazione essa è preposta concorrono a specificare la causa in concreto dell’attribuzione. E, a ben vedere, già C. Scuto, Il modus nel diritto civile italiano, cit., 152 dava risposta negativa all’interrogativo se il modo identificasse la causa della disposizione testamentaria precisando «là dove il modus costituisce lo scopo principale della disposizione testamentaria, in particolare del legato […] esso costituisce in sostanza la vera disposizione a cui il testatore mira, e l’attribuzione patrimoniale non è che un mezzo per ottenere l’adempimento». M. Costanza, L’onere nelle disposizioni testamentarie, cit., 163, ritiene che «solo talvolta il modo equivale alla causa», argomentando che «causa e modo sono concetti quantitativamente, più che qualitativamente, distinti, nel senso che il secondo può considerarsi come una componente più o meno assorbente del primo, nel quale si riassumono e sintetizzano tutte le ragioni che spingono le parti negoziali a porre in essere un certo atto». Secondo S. Pagliantini, Causa e motivi del regolamento testamentario, Jovene, 2000, 259, infine, il «modus inseparabile dalla clausola istitutiva (programmata solo in funzione di esso) altro non è se non la ragione che ha indotto il ‘soggetto’ a porre in essere un certo programma testamentario […] dal quale deve poi evincersi la funzione che caratterizza la singola fattispecie mortis causa». Fermo restando, come precisa C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 401, che la previsione dell’onere, come solo motivo determinante della disposizione principale non finisce per identificare con esso la sola causa della disposizione, trovando quest’ultima fondamento nella causa successoria, opportunamente specificata, alla luce degli ulteriori rilevanti interessi che quest’ultima è chiamata a realizzare, i quali concorrono a declinare la causa concreta dell’attribuzione.

[18] Così, tra gli altri, S. Pugliatti, Delle successioni testamentarie. Dell’istituzione di erede e dei legati, in Commentario del codice civile, D’Amelio e Finzi (a cura di), Barbera, 1941, 543 s.

[19] Conclusione – coerente con quanto previsto dall’art. 1258 c.c. in materia di obbligazione solo parzialmente impossibile – cui pervengono, tra gli altri, N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., cit., 441 ss. (il quale alle pp. 445 ss. si sofferma altresì sull’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del modus, per causa non imputabile all’onerato) e G. Brunelli, C. Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, 2 ed., S.E.L., 1951, 379.

[20] In tal senso, v. M. Garutti, Il «modus» testamentario, cit., 107 ss.; U. Carnevali, voce Modo, cit., 694; B. Biondi, Le donazioni, Utet, 1961, 698 ss.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 920, oltre che, in un primo momento, anche L. Gardani Contursi Lisi, Sopravvenuta impossibilità o illiceità di onere testamentario, in Riv. dir. civ., 1955, II, 773 s. ed M. Allara, Sulla impossibilità sopravvenuta del modus, in Foro Padano, 1953, I, 989; In questo senso, v. anche U. Stefini, Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 844 s., il quale, pur riconoscendo che così argomentando si accollerebbe all’onerato il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, valorizza la circostanza che «si eliminerebbe una disposizione testamentaria che era solo strumentale all’esecuzione dell’onere, e che, se non fosse per quel motivo specifico, il testatore non avrebbe fatto».

[21] Risultato al quale, a ben vedere, nemmeno sembra potersi pervenire, sovrapponendo il motivo unico e determinante alla causa in concreto. È, invero, ormai da decenni che si tende a riconoscere uno specifico rimedio liberatorio al creditore il quale, per eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto e non imputabili ad alcuno dei contraenti, non possa utilizzare la prestazione che gli spetterebbe, sebbene oggettivamente suscettibile di esecuzione e per tale ragione ritenuta non riconducibile nell’ambito dell’istituto di cui agli artt. 1463 ss. c.c. –, venendosi così a determinare una frustrazione dell’interesse creditorio e la irrealizzabilità della causa concreta del contratto che ne costituisce la fonte, con conseguente estinzione del vincolo obbligatorio e (non già nullità, bensì) risoluzione del contratto (C.M. Bianca, Diritto civile 5. La responsabilità, 3a ed., Giuffrè, 2021, 383; parla di categoria atipica M. Dellacasa, La cooperazione all’adempimento e i rimedi a tutela del debitore, in Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo, Giuffrè, 2019, 610 ss.). Si pensi, fra tutte, alle pronunce in materia di pacchetti turistici ove viene, pertanto, in considerazione la frustrazione della c.d. finalità turistica: Cass., 24 luglio 2007, n. 16135, in Obbl. e contr., 2008, 13 ss., con nota di F. Parola, Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Contr., 2008, 786 ss., con nota di L. Barbiera, Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto, nonché, da ultimo, Cass., 6 dicembre 2024, n. 31368, in Onelegale.

[22] C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 403; Cass., 16 maggio 2013, n. 11906, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 837 ss., con nota critica di U. Stefini, Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione.

[23] In tal senso v. N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., cit., 441 ss.; A. Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., 285 (il quale muove dalla constatazione che nel caso di specie la risoluzione della disposizione per impossibilità sopravvenuta non consentirebbe, a differenza di quanto si verifica per l’inadempimento, la realizzazione da parte di coloro che subentrano all’onerato della finalità perseguita dal testatore: «sicché il rimedio stesso, in definitiva, non si porrebbe quale strumento di tutela della volontà del disponente, ma si risolverebbe esclusivamente nell’attribuzione ad altri soggetti, diversi dall’onerato […] del vantaggio economico» che si voleva assicurare all’onerato); M. Comba, Impossibilità sopravvenuta del modo e risoluzione della disposizione testamentaria, in Foro it., 1955, I, 190 ss.

[24] V. per tutti N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., cit., 408 s. e U. Carnevali, voce Modo, cit., 686.

[25] Si tratta di assunto sul quale non paiono esservi dubbi né in dottrina né in giurisprudenza. Basti rammentare che di obbligazioni derivanti dal testamento – con riguardo, tra l’altro, all’onere – parlava già M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 922. Cfr. anche, seppur con riguardo all’onere apposto alla donazione, Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5702, in Corr. giur., 2012, 1358 ss., con nota di M. Martino, È mera quaestio voluntatis decidere se la donazione sia cum onere ovvero sottoposta a condizione risolutiva?, la quale parla in proposito di «vera e propria obbligazione».

[26] È rimasta isolata la posizione di S. Pugliatti, Delle successioni testamentarie. Dell’istituzione di erede e dei legati, cit., 539 ss., in part. 541, il quale, prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, ha ritenuto che l’obbligazione modale avesse esclusivamente fonte legale, in tal guisa escludendo che con riguardo ad essa potessero trovare applicazione le norme generali in tema di obbligazioni.

[27] Risultando inapplicabile alla prestazione modale, di natura complessa e non immediatamente eseguibile il principio quod sine die debetur, statim debetur. Così M. Proto, Il modo, cit., 1233; nonché Cass., 22 febbraio 2003, n. 2569, in Foro it., 2003, I., 2775 ss., per cui v. infra note 30 e 31.

[28] Cfr. Cass., 17 gennaio 2003, n. 626, in Rep. Foro it., 2003, voce Successione ereditaria, 2780, n. 88, la quale ha statuito che il modus imposto all’erede, di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onorato e terzo assistito, possa essere convertito nella prestazione di corrispondere al terzo un assegno periodico (impostazione senz’altro condivisibile, come si vedrà più diffusamente infra § 4). Nel medesimo senso v. App. Perugia, 6 novembre 1998, in Rass. Giur. umbra, 1999, 20; Cass., 25 febbraio 1981, n. 1154, in Giust. civ., 1981, I, 1339; Cass., 10 agosto 1982, n. 4478, in Foro it., 1983, I, 707; Cass., 20 aprile 1957, n. 1364, in Rep. Foro it., voce Successione legittima o testamentaria, 2498 (nn. 238-239).

[29] Parla, in proposito, di tutela indiretta, che si esplica in via preventiva, N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., cit., 475, in contrapposizione con una tutela indiretta in via sanzionatoria (la risoluzione) e con la tutela diretta dell’azione di adempimento.

[30] In assenza di un termine per l’adempimento, Cass., 20 febbraio 2003, n. 2569, cit., ha statuito che il giudice può ritenere verificato l’inadempimento – conseguentemente pronunciando la risoluzione della disposizione attributiva – solo se reputi che il ritardo sia incompatibile con la natura della prestazione, rivelando, in tal guisa, la volontà dell’onerato di non adempiere. Similmente v. Cass., 9 giugno 1997, n. 5124, in Giust. civ., 1998, I, 502.

[31] Ciò che vale anche con riguardo alla valutazione intorno alla necessità che l’inadempimento sia (almeno) colposo Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 319; C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 402 ss.; M. Proto, Il modo, cit., 1233 ss.; M. Costanza, L’onere nelle disposizioni testamentarie, cit., 171; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, IV, La famiglia, le successioni, la tutela dei diritti, il fallimento, 3a ed., Cedam, 2004, 231. In giurisprudenza v. Cass., 16 maggio 2013, n. 11906, in Riv. notar., 2013, 999 ss., con nota di G. Musolino, Il legato modale e l’inadempimento del modus; Cass., 20 febbraio 2003, 2569, cit.; Cass., 9 giugno 1997, n. 5124, cit. Con particolare riguardo alla gravità dell’inadempimento, U. Carnevali, Sub artt. 647-648, cit., 619 s. – la cui posizione sulla questione di carattere generale dell’operatività delle previsioni in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche all’inadempimento dell’onere non è chiarissima – ritiene che si debba distinguere, tenendo conto della ratio della risoluzione: se è stata espressamente prevista dal testatore, similmente a quanto accade con la clausola risolutiva espressa, solo un inadempimento di minima importanza potrebbe scongiurare la risoluzione; in caso contrario (vale a dire ove la risoluzione non sia stata prevista dal testatore), occorrerebbe avere riguardo alla natura della prestazione, nel senso che ove si tratti di prestazione fungibile, appare giustificata una valutazione della gravità dell’inadempimento, apparendo possibile la richiesta di adempimento in forma specifica, nel secondo caso, difettando una consimile possibilità, no.

[32] Cfr. M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 917 ss., seguito da F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Giuffrè, 1962, 192; U. Carnevali, voce Modo, cit., 694 (il quale, coerentemente, finisce per escludere l’applicabilità dell’art. 1453, comma 2 c.c., come si vedrà infra).

[33] Scopo che il legislatore richiede – affinché possa aversi risoluzione della disposizione testamentaria – il testatore abbia avuto di mira, in maniera particolarmente intensa.

[34] V. sempre M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 917 ss., il quale, come anticipato supra nota 20, sulla scorta dei medesimi argomenti, ha ritenuto che la risoluzione possa avere luogo anche nel caso in cui la prestazione che forma contenuto dell’onere sia divenuta impossibile per causa non imputabile all’onerato.

[35] Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 318 s.; F.M. Cirillo, Disposizioni condizionali e modali, in Tratt. breve delle successioni e donazioni, dir. da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, 2a ed., Cedam, 2010, 1057; L. Gardani Contursi Lisi, Disposizioni condizionali, a termine e modali, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, 1992, 228; G. Brunelli, C. Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, cit., 384 s.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 915.

[36] Cfr. U. Carnevali, voce Modo, cit., 693.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 915; G. Brunelli, C. Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, cit., 384.

[37] In dottrina, v. senza pretesa di esaustività: F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, cit., 193; M. Costanza, L’onere nelle disposizioni testamentarie, cit., 172.

[38] Cfr. U. Carnevali, Sub artt. 647-648, cit., 619; G. Vindigni, voce Modo (dir. civ.), in Noviss. dig. it., X, Utet, 1964, 829.

[39] V. per tutti G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Giuffrè, 1954, 5.

[40] E sulla questione già si interrogava la dottrina nel silenzio del codice civile del 1865: per una ricostruzione dei termini della disputa, v. C. Gangi, I legati, 2a ed., I, Cedam, 1933, 40 s.

[41] Lamentava l’assenza di concordia al riguardo, imputandola allo scarso approfondimento che la dottrina ha avuto modo di dedicare al tema, M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 891.

[42] Giusta la regola della legittimazione ad agire «si possono far valere soltanto quei diritti che si affermano come diritti propri e la cui titolarità passiva si afferma in capo a colui contro il quale si propone l’azione» (così per tutte Cass., 28 marzo 2015, n. 21925, in Giur. it., 2016, 602 ss., con nota di M. Pantaleo, Legitimatio ad causam e titolarità del rapporto, nonché, sebbene in termini rovesciati, art. 81 c.p.c., a mente del quale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui»). Su tale aspetto, nell’economia del presente lavoro, sia consentito rinviare, senza pretesa di esaustività, a C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, I, Giappichelli, 2025, 42 ss. e la dottrina ivi richiamata alla nota 11.

[43] V. ancora una volta C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, I, cit., 39 ss.

[44] Mette in luce la polisemia del termine interesse L. Costanzo, Problemi dell’onere testamentario, in Riv. dir. civ., 1978, II, 315 ss. In generale, sulla erroneità di qualsivoglia impostazione che pretendesse di sovrapporre l’interesse di cui all’art. 648, comma 1 c.c. all’interesse ad agire, v. ex multis, pure M. Proto, Il modo, cit., 1228 ss.; N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c, cit., 477 ss.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 901 ss.

[45] Ipotesi nelle quali, pertanto, la pronuncia giudiziale che si invoca è costitutiva o di accertamento e non già di condanna.

[46] Cass. 11 giugno 1975, n. 2306, in Giur. it., 1976, I, 1968 ss., descrive così le ipotesi di legittimazione straordinaria, contrapponendole a quelle di legittimazione ordinaria, in cui il soggetto legittimato è titolare del rapporto controverso.

[47] In questo senso, v. sia gli Autori che propendono per la tesi “restrittiva” di cui nel testo (per cui v. infra nota 49), sia i fautori di una concezione ampia della categoria dei legittimati all’azione di adempimento, tale da ricomprendervi finanche i portatori di un interesse indiretto, riguardati alla stregua di meri esecutori della volontà testamentaria del de cuius (per cui v. infra nota 52).

[48] Conclusione cui si perviene dall’esame di una serie di previsioni (artt. 246, 249, 267, 271, 272, 285, 286 c.c.) dalle quali appare possibile ricavare il principio per cui certi interessi, intimamente connessi alla persona del defunto, si trasferiscono, dopo la sua morte, non già agli eredi, bensì ai prossimi congiunti, divenendo interessi propri di questi ultimi. Cfr. M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 906.

[49] Condividono questa impostazione, escludendo categoricamente che per qualsiasi interessato debba intendersi chiunque ricavi un vantaggio, anche indiretto, dalla esecuzione del modus, giacché, «per la categoria dei c.d. interessati indiretti, non sarebbe configurabile alcun interesse giuridicamente tutelabile, per cui dovrebbe escludersi la loro legittimazione all’azione di adempimento», N. Di Mauro, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648 c.c., cit., 482, richiamando U. Carnevali, voce Modo, cit., 692; nonché Id., Sub artt. 647-648, cit., 614 s.; M. Garutti, Il «modus» testamentario, cit., 152 s.; L. Costanzo, Problemi dell’onere testamentario, cit., 322 ss.; M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 907 ss. Di recente, in giurisprudenza, v. Cass., 12 febbraio 2019, n. 4105, in Dejure, la quale, nonostante il tenore ampio della formula, giusta la quale la legittimazione ad agire per l’adempimento dell’onere spetterebbe «a chiunque abbia un interesse materiale od anche non patrimoniale all’adempimento», finisce per riconoscere tale legittimazione alla persona fisica beneficiaria del modus e a quella che rappresenti l’ente o l’associazione che siano indicati come destinatari.

[50] In quanto «tenuti a garantire l’interesse morale che il testatore aveva considerato nel disporre l’onere» (così Cass., 22 marzo 2012, n. 4611, in Onelegale, la quale prosegue riconoscendo altresì la legittimazione di tale categoria di soggetti all’azione di risoluzione per inadempimento, ove gli stessi dimostrino altresì di essere latori di un interesse concreto alla risoluzione della disposizione modale (ad esempio in quanto eredi).

[51] La disciplina dell’onere contenuta nel BGB offre, invero, più di un elemento nel senso indicato: non solo il § 2194 individua espressamente i soggetti legittimati a pretendere l’esecuzione dell’onere (vale a dire l’erede, il coerede e colui che trarrebbe diretto vantaggio dal venire meno del primo gravato dall’onere, oltre – qualora sussista un pubblico interesse – all’autorità competente), ma il § 1940 chiarisce espressamente che, con l’apposizione dell’onere, il de cuius fa, sì, sorgere una obbligazione ad un prestazione, in capo all’erede o al legatario, ma non attribuisce ad altri un diritto alla prestazione. Ciò che – come puntualmente osservato da M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 910 – esclude perentoriamente qualsiasi legame tra l’interesse tutelato dal testatore e la legittimazione all’azione per l’adempimento dell’onere.

[52] Cfr. Cass., 30 settembre 1968, n. 3049, in Foro it., 1969, I, 1969 ss., per cui la legittimazione all’esperimento dell’azione di adempimento dell’onere spetterebbe a chiunque vanti un interesse – non necessariamente patrimoniale, ma – anche solo morale all’adempimento; Cass., 5 maggio 1949, n. 1134, in Giur. it., 1949, I, 770. Per una interpretazione in senso estensivo della locuzione qualsiasi interessato, adoperata dall’art. 793 c.c. con riguardo alla donazione, v. Cass., 29 gennaio 2000, n. 1036, in Corr. giur., 2000, 292 ss., la quale fa leva proprio sul fatto che, con l’esperimento dell’azione di adempimento, sarebbe «comunque la volontà del donante che viene ad essere protetta e si chiede di vederla realizzata». In dottrina v., tra gli altri, con varietà di declinazioni, G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, 5a ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Giuffrè, 2023, 979; G. Vindigni, voce Modo (dir. civ.), cit., 828; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, cit., 191 s.

In senso critico, v. M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 909, per il quale «il concetto eccessivamente evanescente e fluido, accolto dalla dottrina dominante, deve condurre necessariamente a soluzioni nelle quali la figura giuridica dell’interessato assume contorni poco sicuri».

[53] Cfr. Trib. Bologna, 3 marzo 2020, n. 481, confermata da C.App. Bologna, 6 febbraio 2025, n. 247, entrambe inedite. La prima delle evocate pronunce, a ben vedere, si limita – dopo aver riconosciuto la designazione espressa, da parte (in quel caso) del donante, di un soggetto avente titolo a verificare l’adempimento degli oneri previsti nella disposizione attributiva – a concludere che «tale disposizione non è idonea a privare della legittimazione altre persone portatrici di un interesse», sul presupposto che «il doveroso rispetto della volontà della donante […] non può implicare che quest’ultima abbia diritto a sostituirsi al legislatore nell’individuazione delle persone legittimate ad agire per ottenere il rispetto degli oneri a carico del beneficiario». Entrambe le evocate pronunce, poi, cadono – ad avviso di chi scrive – in ulteriore errore, ritenendo legittimato ad agire per l’adempimento un comitato costituito successivamente rispetto all’attribuzione cui era apposto l’onere, che col proprio atto costitutivo si è auto-attribuito il diritto di agire a tutela dell’onere medesimo. L’interesse sostanziale che dovrebbe essere leso e che dovrebbe essere alla base della costituzione del Comitato non può coincidere con la tutela giudiziale in sé e per sé considerata e, dunque, con l’interesse ad agire (precostituito “a tavolino”).

[54] Cfr. M. Proto, Sub art. 793 c.c., in G. Bonilini, Delle donazioni, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2014, 385, ma anche – con specifico riguardo all’onere testamentario – Id., Il modo, cit., 1231, per cui «l’“interessato” deve essere un soggetto distinguibile dalla generalità dei consociati; diversamente, il modo sarebbe un mero dovere, inidoneo a costituire un rapporto giuridico».

[55] Nel senso della applicabilità, oltre a quelli soggettivi, del criterio dettato dall’art. 1367 c.c. o, più in generale, del principio di conservazione del testamento talvolta indicato con la più tradizionale formula del favor testamenti, v. ex multis G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 291 s. (il quale, propendendo per una interpretazione conservativa del testamento, sembra rifuggere l’idea della applicazione dell’art. 1367 c.c.; L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto, ne Il Codice Civile Commentario fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, 2013, 317 s.; G. Petti, Clausole contraddittorie del contratto e del testamento tra conservazione e interpretazione di buona fede, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 419 ss.; C. Grassetti, voce Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (diritto civile), in Noviss. dig. it., VIII, Utet, 1962, 906 s.; P. Rescigno, Interpretazione del testamento, Jovene, 1952, 20 s.; L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Giuffrè, 1947, 373 s. In giurisprudenza, con varietà di declinazioni, v. Cass., 8 luglio 2024, n. 18570, Onelegale; Cass., 28 luglio 2020, n. 16079, in Corr. Giur., 2021, 1339 ss.; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23278, in Onelegale; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Contr., 2008, 41 ss. Cass., 25 giugno 1997, n. 5664, in Rep. Foro it., 1997, voce Successione ereditaria, n. 65, ha propeso per l’interpretazione conservativa del testamento in quanto «ispira[ta] correttamente al principio del favor testamenti (art. 1367 cod. civ., del quale costituisce espressione l’art. 634 cod. civ.)», dove risulta evidente come il richiamo all’art. 1367 appaia ininfluente sulla ratio decidendi, decisivo essendo il riferimento al favor testamenti di cui è espressione l’art. 634 c.c. In tale ultimo senso – senza che muti la conclusione indicata nel testo – v. anche F. Ruggiero, Interpretazione delle disposizioni testamentarie: natura del criterio previsto del comma 2° dell’art. 58 c.c., in Giust. civ., 1973, II, 223 ss. Sulla interpretazione delle disposizioni modali, anche alla luce delle peculiarità che connotano la relativa esecuzione nel tempo, v. infra § 4.

[56] Cfr. in tal senso G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 319 e, sembrerebbe, anche C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 402.

[57] Cfr. M. Costanza, L’onere nelle disposizioni testamentarie, cit., 173; U. Carnevali, voce Modo, cit., 693; G. Vindigni, voce Modo (dir. civ.), cit., 829 (il quale sembra estendere tale legittimazione anche ai titolari di interessi legittimi, tutelati indirettamente dalla legge, come ad esempio coeredi e legatari); M. Giorgianni, Il modus testamentario, cit., 916 ss. V. altresì, in giurisprudenza, Cass., 26 luglio 2005, n. 15599, in Onelegale.

[58] L’art. 1324 c.c., il quale dispone l’applicazione della disciplina generale del contratto, in quanto compatibile, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Con la conseguenza che deve escludersi qualsivoglia applicazione diretta al testamento, quale atto mortis causa, delle norme interpretative contrattuali.

[59] In tal guisa si esclude che con riguardo alla interpretazione del testamento possa assumere qualsivoglia rilevanza il principio di affidamento, in quanto incompatibile con la unipersonalità del negozio mortis causa (G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., 803 ss.; L. Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, 1993, 117 s.; A. Cicu, Il testamento, 2a ed., Giuffrè, 1942, 204 s.; Più di recente, v. anche T. Bonamini, Volontà del testatore e principî di interpretazione del testamento, in Fam. dir., 2014, 1081.) Di conseguenza, mirando essa alla tutela dell’altrui affidamento, si nega l’operatività, in materia testamentaria, pure norma di cui all’art. 1366 c.c., giacché essa, imponendo di interpretare il contratto secondo buona fede [v. per tutti F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, 1966 (ristampa 2002), 9a ed., 234; P. Rescigno, Interpretazione del testamento, cit., 22; A. Trabucchi, Il rispetto del testo nell’interpretazione degli atti di ultima volontà, in Aa.Vv., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, III, Diritto privato, Cedam, 1950, 708].

Appare, d’altra parte, sicura, l’esclusione della estensione, al negozio testamentario, dei criteri ermeneutici, racchiusi negli artt. 1368, comma 2, e 1370 c.c., ché le relative norme si adeguano soltanto alla vicenda contrattuale (così, per tutti, L. Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie, cit., 120 ss.; G. Branca, Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, 1986, 43 ss.; cfr., inoltre, T. Bonamini, Volontà del testatore e principî di interpretazione del testamento, cit., 1087 ss.).

[60] «In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, la necessità di ricostruire quest’ultima senza limitarsi al senso letterale delle parole, ma avendo riguardo al comportamento complessivo dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore». Cfr. Cass., 8 marzo 2017, n. 5791, richiamando Cass., 15 luglio 2016, n. 14432, entrambe in Onelegale, giusta la quale al predetto principio deve giungersi in quanto «il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore».

[61] Cfr., di recente, Cass., 17 ottobre 2024, n. 26951, in Not., 2025, 26; Cass., 3 giugno 2024, n. 15400, in Onelegale; Cass., 12 marzo 2019, n. 7025, in Onelegale; Cass., 7 maggio 2018, n. 10882, in Riv. notar., 2019, II, 430 ss., con nota di G. Musolino, L’interpretazione del testamento fra norme generali sul negozio giuridico e criteri estrinseci alla scheda testamentaria; Cass., 24 aprile 2018, n. 10075, in Onelegale; Cass., 28 luglio 2015, n. 15931, in Onelegale; Cass., 30 maggio 2014, n. 12242, in Fam. dir., 2014, 1077 ss., con nota di T. Bonamini, Volontà del testatore e principi di interpretazione del testamento; Trib. Rovigo, 23 ottobre 2019, in Fam. dir., 2020, 465 ss., con nota di M. Boselli, Sull’interpretazione di una disposizione testamentaria. Di recente, sulla necessità di una penetrante ricerca della volontà effettiva del de cuius nell’attività di interpretazione del testamento, v. P. Criscuoli, Parere pro veritate in materia di vincolo di destinazione perpetuo, in Riv. not., 2020, 605; G. Vidiri, La rilevanza del linguaggio scritto nell’interpretazione del testamento olografo, in Giust. civ., 2012, 653 ss.

Più in generale, sull’interpretazione del testamento, senza pretesa di esaustività, v. almeno G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, cit., 813 ss.; G. Baralis, L’interpretazione del testamento, in Tratt. breve delle successioni e donazioni, dir. da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, 2a ed., Cedam, 2010, 989 ss.; M. Ieva, La successione testamentaria, in Diritto civile, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, II, Successioni, donazioni, beni, I, Le successioni e le donazioni, Giuffrè, 2009, 204 ss.; R. Carleo, L’interpretazione del testamento, in Tratt. dir. successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Giuffrè, 2009, 1475 ss.; G. Musolino, L’interpretazione del testamento fra regole generali e criteri peculiari, in Riv. dir. civ., 2007, II, 468 ss.; F. Treggiari, Interpretazione del testamento e ricerca della volontà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 911 ss.; C. Coppola, Disposizioni a favore dell’anima, disposizioni a favore dei poveri e ricostruzione della volontà testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 377 ss.; L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. dir. da P. Rescigno, VI, Successioni, II, 2a ed., Utet, 1997, 81 ss. e 146 ss.; G. Branca, Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608, cit., 27 ss.; M. Casella, voce Negozio giuridico (interpretazione), in Enc. dir., XXVIII, Giuffrè, 1978, 16 ss.; E. Perego, Interpretazione del testamento e norme sull’interpretazione dei contratti, in Foro pad., 1970, I, 547 ss.; C. Grassetti, voce Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile), in Noviss. dig. it., VIII, Utet, 1962, 907 ss.; P. Rescigno, Interpretazione del testamento, cit., passim.

[62] Si pensi agli esempi evocati all’inizio del presente contributo ove il contenzioso è originato decenni (anche oltre cinquant’anni) dopo rispetto all’apertura della successione.

[63] Cfr. Trib. Bologna, 3 marzo 2020, n. 481, cit., confermata da C.App. Bologna, 6 febbraio 2025, n. 247, cit., le quali, sulla scorta di tale approccio, hanno escluso che il cambio di collocazione delle opere oggetto del lascito, nell’ottica di riunirle con altre del medesimo autore già nella disponibilità del beneficiario del lascito medesimo, in uno stabile di pregio, sito nel centro della città, integrasse un inadempimento della disposizione modale che individuava come sede un differente Palazzo.

[64] Così Trib. Verona, 15 dicembre 2008, n. 11892, cit., ma v. anche tutti gli ulteriori casi ai quali si è fatto riferimento supra note 3 e 4.

[65] V. per tutte Cass., 11 aprile 1990, n. 3082, un Riv. dir. comm., 1992, II, 485. In senso contrario, v. E. Bocchini, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Jovene, 1977, 48 ss.

[66] Sostengono l’applicabilità analogica delle norme sui contratti al testamento, M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Giappichelli, 1966, 177 ss.; V. Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Cedam, 1963, 462. Ritiene, invece, applicabili al testamento – per il medio dell’art. 1324 c.c. – solamente quelle previsioni dettate per il contratto che appaiano compatibili (vale a dire congrue in relazione alla struttura e alla funzione del testamento) C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., 299 ss.

[67] Così G. Petrelli, Divieto testamentario di alienazione con vincolo di destinazione, in Riv. not., 2004, 1299. Nel senso della nullità, per violazione dell’art. 1379 c.c., dell’«attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale», dal momento che risulta eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene – destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo – risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die", v. Cass., 2 agosto 2023, n. 23616, in Giur. it., 2024, 545 ss., con nota di R. Calvo, Il vincolo testamentario e il dilemma intorno alla disciplina applicabile; Cass., 20 giugno 2017, n. 15240, in Onelegale.

[68] Il quale sanciva espressamente la nullità di «ogni disposizione con quale il testatore proibisce all’erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari».

[69] Ferma restando, in ogni caso, l’efficacia meramente obbligatoria e non reale dello stesso. N. Di Mauro, Condizioni illecite e testamento, ESI, 1995, 134 ss.; G. Rocca, Il divieto testamentario di alienazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 409 ss., in part. 441 ss.; E. Bocchini, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, cit., 51; P. Racchiusa, Sulla nullità della sostituzione fedecommissaria, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Giuffrè, 1973, 578. In giurisprudenza v. Trib. Cagliari, 21 settembre 1998, in Riv. giur. sarda, 2000, 161, con nota di A. Chelo, Brevi considerazioni sul divieto di alienazione imposto dal testatore; Cass., 12 novembre 1981 n. 6005, in Rep. Foro it., 1981, voce Successione ereditaria, n. 91; Cass., 10 luglio 1979 n. 3969, in Riv. not., 1979, 1235 (per cui il divieto testamentario di alienazione sarebbe invalido, in quanto perseguente finalità analoghe al fedecommesso). Più di recente dà per presupposta l’invalidità del vincolo che comporti il divieto di alienare per un tempo illimitato Cass., 12 giugno 2015, n. 12191, in Onelegale.

[70] Ciò che ha condotto ad escludere che il meccanismo della condizione (beninteso risolutiva) apposta alla disposizione testamentaria sia idonea a rispondere alla menzionata esigenza. Cfr. A. Natale, Il divieto di alienazione, in Tratt. dir. successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Giuffrè, 2009, 763 s.

[71] Comunque rilevante, non lo si vuole certo negare, almeno con riguardo al contratto (anche se tipico), sul piano della c.d. causa in concreto.

[72] Così A. Natale, Il divieto di alienazione, cit., 765 ss.; G. Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1984, I, 247; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Studi in onore di F. Santoro Passarelli, Jovene, 1972, IV, passim, in part. 622 ss.

[73] Cfr. M. Giorgianni, voce Obbligazione (dir. priv.), in Noviss. dig. it., XI, Utet, 1965, 608 s.

Il principio della temporaneità dei rapporti obbligatori è ribadito in giurisprudenza, a partire da una fondamentale sentenza degli Ermellini: in essa si chiarisce magistralmente come contrasti «con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare in eterno, senza che sia consentito al debitore, o ai suoi successori, la possibilità di liberarsene». Il principio, che si trae da una serie di norme positive (artt. 1573, 1607, 1629, 2097, 1865, 1569, 1725, comma 2, 1751, 1833, 2285 c.c., solo per menzionarne alcune), trae origine dall’esigenza di evitare «la disintegrazione all’infinito del contenuto economico del diritto di proprietà» (cfr. Cass., 20 aprile 1950, n. 1056, in Foro it., 1950, I, 529). Nello stesso senso, v. anche Cass., 30 luglio 1984, n. 4530, in Giust. civ., 1985, I, 2014; App. Firenze, 19 giugno 1980, in Giur. it., 1981, I, 102.

[74] In questo senso A. Natale, Il divieto di alienazione, cit., 770 s., il quale muove dalla considerazione che, una volta ammesso il divieto ad alienare a prescindere da una valutazione dell’interesse del disponente, sarebbe contraddittorio pretendere di fondare su di esso la valutazione di congruità della durata del divieto ad alienare imposto per testamento. Senza considerare l’opportunità di ridurre quanto più possibile il ricorso all’equità quale strumento di integrazione, ad opera del giudice, del negozio di ultima volontà.

[75] Così Cass., 2 agosto 2023, n. 23616, cit., la quale ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività.