L’articolo affronta il tema dell’inerzia del creditore nell’esercizio del diritto di credito, analizzando le incertezze giurisprudenziali della Corte di cassazione e la difficoltà di individuare una ratio sistematica coerente. Dopo aver escluso che l’inerzia possa integrare abuso del diritto o violazione della buona fede in capo al creditore, si propone un cambio di prospettiva, spostando l’attenzione sulla condotta del debitore e sui suoi obblighi di diligenza e cooperazione alla luce della struttura e dell’attuazione del rapporto obbligatorio.
The paper addresses the problem of creditor inaction in the exercise of credit rights, highlighting the inconsistencies and lack of a coherent rationale in the case law of the Italian Supreme Court. After dismissing the notion that creditor inaction may amount to an abuse of rights or a breach of good faith, the paper advocates a shift in focus toward the debtor’s conduct, emphasizing the duties of diligence and cooperation within the framework of the law of obligations and the performance of contractual duties.
1. L’inerzia del creditore nell’incerta giurisprudenza della Cassazione - 2. Abuso del diritto e violazione della buona fede da parte del creditore? - 3. La buona fede del debitore - 4. Rapporto obbligatorio, cooperazione e adempimento - 5. Conclusioni - NOTE
L’inerzia del creditore continua a rappresentare un terreno problematico tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo, suscitando non poche incertezze nell’elaborazione giurisprudenziale. Anche in epoca recente, la Corte di cassazione ha mostrato un atteggiamento non sempre coerente, lasciando emergere un contrasto interpretativo che, pur riconducibile a una pronuncia apparentemente isolata, denota la persistenza di un’incertezza sistematica di fondo. Le argomentazioni svolte nelle sentenze non appaiono infatti del tutto appaganti, in quanto si risolvono sostanzialmente in richiami piuttosto generici a principi di carattere generale, quali la buona fede o il divieto di abuso del diritto. Ne consegue che, pur potendo risultare condivisibile l’esito concreto dei giudizi che formano l’orientamento maggioritario e prevalente, esso difetta del sostegno di una ratio giuridica compiutamente elaborata, idonea a fondare un superamento stabile, sul piano sistematico, dell’attuale incertezza circa le ricadute giuridiche dell’inerzia del creditore. E ciò si nota ripercorrendo le ultime decisioni in materia.
Nel 2024 [1] di fronte alla Corte di cassazione giunge una vicenda fattualmente piuttosto semplice: in primo e in secondo grado, in accoglimento delle domande della società locatrice, il Tribunale e la Corte d’appello avevano dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale di un immobile per inadempimento del conduttore, e avevano condannato quest’ultimo al pagamento dei numerosi canoni scaduti.
Il conduttore aveva impugnato in Cassazione la sentenza d’appello, lamentando la violazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. Secondo il ricorrente, la condotta della società locatrice, che aveva preteso in via cumulativa il pagamento di 52 canoni di locazione senza aver mai chiesto alcun pagamento in precedenza, avrebbe comportato la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, configurando perciò un abuso del diritto.
Il ricorso viene respinto: la Corte non ravvisa alcun abuso né la violazione del dovere di buona fede da parte del creditore.
Però, appena tre anni prima, nel 2021 [2], la medesima Corte aveva risolto in senso opposto un caso del tutto analogo, statuendo che in un contratto di locazione di immobile a uso abitativo l’assoluta, protratta inerzia del locatore nell’escutere il conduttore per ottenere il pagamento dei canoni sino ad allora maturati, seguita dall’improvvisa richiesta di integrale pagamento, costituisce esercizio abusivo del diritto e violazione del canone di buona fede [3].
Nella sentenza del 2024, tuttavia, non si trova una del tutto soddisfacente e articolata motivazione che giustifichi il superamento della decisione del 2021, così da far definitivamente qualificare quest’ultima come caso isolato e una deviazione momentanea da un orientamento per il resto coerente, consolidato e soprattutto sostenuto da adeguate motivazioni e ragionamenti.
Nella decisione del 2024 vi è infatti un primo accenno agli aspetti fattuali della vicenda, alla luce dei quali la Corte afferma laconicamente che «questa pronuncia [Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, cit., richiamata dal ricorrente] non giova alle ragioni del ricorrente, sia perché riferita ad una fattispecie (locazione di immobili ad uso abitativo) diversa da quella di cui alla presente vicenda processuale (la quale riguarda una locazione di immobile ad uso commerciale); sia perché, nell’affermare il surricordato principio, questa Corte ha precisato che l’abuso del diritto postula che l’inerzia del titolare sia tale da ingenerare nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito ‘per facta concludentia’; circostanza che non può dirsi integrata nel caso di specie, poiché la persistente sussistenza, sino al febbraio 2021, di un pignoramento immobiliare che limitava la legittimazione ad agire della proprietaria, certamente non poteva ingenerare nel conduttore alcun affidamento sull’eventuale remissione del debito per canoni scaduti». Se la seconda parte del ragionamento è relativamente chiara (e approfondita in altri passaggi della sentenza), nella prima parte, invece, la Corte sembra alludere all’idea che le esigenze abitative – magari intese come inerenti a un diritto della persona – implichino un diverso trattamento rispetto alle esigenze commerciali, ma non vi è alcuna ulteriore spiegazione o approfondimento. Il ragionamento si risolve quindi nel suggerire una (presunta) differenza tra esigenze abitative e commerciali che giustificherebbe il discostarsi dalla sentenza del 2021, senza però indicare il perché di tale differenziazione.
Nel prosieguo poi, la sentenza del 2024 si concentra sull’illustrare le ragioni per le quali nel nostro ordinamento, al contrario di quanto affermato dalla sentenza del 2021, non possa trovare spazio la Verwirkung, sviluppando il ragionamento con riferimento alla prescrizione (cfr. in particolare par. 3.1).
Sentenze successive non hanno colmato queste lacune argomentative o comunque offerto ragionamenti più soddisfacenti che aiutassero finalmente a dare un inquadramento sistematico alle fattispecie di inerzia del creditore; anzi: pochi mesi dopo, la Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello competente perché verificasse se il creditore che non aziona immediatamente una garanzia a prima richiesta a fronte dell’inadempimento del debitore, lasciando così accumulare le sanzioni per il ritardo, «abbia operato, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in modo da salvaguardare il proprio diritto senza ledere il diritto dei garanti e se il ritardo nel richiedere l’adempimento, essendosi tradotto in un onere eccessivo a carico del garante, al quale sono state richieste somme a titolo di sanzioni nell’importo massimo, configuri un abuso del diritto» [4].
Pure se si affronta il tema dal punto di vista prettamente processuale le incertezze rimangono: anche se l’esito è condivisibile, il ragionamento ancora una volta non pare sufficientemente motivato e solido. Infatti, l’ultima sentenza reperita in materia, pubblicata nel 2025 [5], nuovamente si concentra sul confutare e smentire la possibilità di trapiantare nel nostro sistema l’istituto della Verwirkung: la Corte nega il carattere abusivo del comportamento del soggetto esecutato che manchi di far valere tempestivamente una decisione a sé favorevole nell’ambito di una procedura esecutiva poiché, senza necessità di ricorrere a istituti stranieri, il codice di procedura civile già prevede autonome regole (gli artt. 88 e 96 cod. proc. civ.) per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori, e se del caso sanzionare le condotte scorrette; inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanzioni con la decadenza l’inattività della parte. Come si vede, questa sentenza si concentra sulla prospettiva processualistica, ma la via di ragionamento è sempre la medesima: valutare se e a quali condizioni l’inerzia di un soggetto nell’esercitare un diritto possa portare all’estinzione del medesimo prima e a prescindere da prescrizione e decadenza.
Ma al di là degli esiti non univoci offerti dalla giurisprudenza, ciò che colpisce è che i ragionamenti condotti in queste sentenze – e possiamo dire, in generale, in tutto l’orientamento della Cassazione in materia [6] – affrontano il problema da un unico punto di vista e prendono le mosse e si concentrano sempre sul medesimo elemento: se la condotta del creditore, essenzialmente riducibile alla sua inerzia, (a) sia sufficiente a ingenerare nel debitore la legittima convinzione e il giustificato affidamento che il suo debito sia stato rimesso o rinunciato, onde tale affidamento meriti protezione in ossequio alla buona fede [7]; (b) abbia come effetto l’estinzione del diritto anche prima dello spirare dei termini prescrizionali, comportando una «consumazione del diritto collegata all’inattività» [8] sulla falsariga della Verwirkung tedesca che estingue il diritto per il ritardo sleale nell’esercitarlo [9].
Apparentemente, quindi, la questione di diritto da risolvere per la giurisprudenza – nonché per i commentatori – è se la richiesta di pagamento integrale di un credito in un’unica soluzione sia legittima o costituisca condotta contraria a buona fede e/o di abuso del diritto quando sia seguita a una inerzia del creditore che possa avere indotto il debitore a ritenere il diritto del creditore rinunciato [10].
Per prima cosa, se vogliamo seguire questa impostazione di analisi della condotta del creditore, risulta abbastanza evidente che si debba sgombrare il campo dall’abuso del diritto. A prescindere dalla considerazione generale che mettere insieme abuso del diritto e buona fede finisce con l’annegare indebitamente il primo nella seconda [11], se è vero che l’abuso del diritto è quella condotta attraverso la quale un soggetto esercita un diritto per uno scopo maliziosamente diverso da quello a esso proprio o per ottenere un risultato eccedente quello che gli spetterebbe, nel caso in esame non vi è una incoerenza «tra il risultato perseguito dal creditore e quello che egli aveva diritto di ottenere» [12]: esigere i canoni tutti insieme (o comunque la prestazione dovuta) non persegue uno scopo diverso da quello di conseguire il proprio diritto o un risultato sproporzionato a quanto dovuto dal debitore [13]. Va aggiunto, peraltro, che anche qualora nell’inerzia vi fosse un intento puramente malevolo del creditore, preordinato ab origine ed esclusivamente a danneggiare il debitore, quest’ultimo potrebbe facilmente disinnescare questo abuso semplicemente offrendo l’adempimento.
Rimane la questione se l’inerzia seguita da una richiesta di adempimento improvvisa possa qualificarsi come comportamento contrario alla buona fede, che impone alle parti del rapporto obbligatorio di prendersi cura anche dell’interesse della controparte nella misura in cui ciò non comporti un sacrificio eccessivo. Occorre valutare cioè se l’affidamento circa il non dover adempiere ingenerato dalla lunga inerzia del creditore meriti tutela ai sensi della buona fede sì da bloccare la richiesta tardiva (ma non prescritta) del creditore.
Questi i termini della questione [14] e il problema giuridico da risolvere come impostati dalla giurisprudenza [15], rispetto ai quali, tuttavia, anche il ricorso alla buona fede non sembra producente.
Dal punto di vista metodologico, infatti, il riferimento a principi quali il divieto di abuso del diritto e la buona fede per valutare la condotta del creditore non è in grado di condurre a una valutazione univoca: tali principi «possono obbligare taluno a subire gli effetti di una situazione univoca. Ma non possono rendere univoco ciò che non lo è, ciò che per sua natura – come il silenzio – è dubbio o privo di significato» [16]. In sintesi, buona fede e divieto di abuso non aiutano a qualificare un comportamento che è di per sé neutro, come l’inerzia [17].
Più in generale, la condotta del creditore sembra difficile da qualificare quando sia caratterizzata dall’assenza di elementi fattuali positivi, come tali in grado di manifestare un significato o, come in un tempo passato si sarebbe detto, una volontà; né sembra esservi un principio giuridico che possa venire in soccorso [18]. In altri termini, una condotta di per sé neutra come l’inerzia del creditore [19] non consente di giungere a un giudizio univoco sulla medesima, e la buona fede non è strumento che possa aiutare a questo scopo. Ciò è ancor più vero, nel caso di specie, se si tiene in considerazione il principio per il quale «le rinunzie non si presumono» [20], in applicazione del quale risulta privo di fondamento far derivare una rinuncia al diritto di credito da una semplice inerzia del creditore [21].
Conviene dunque volgerci in altra direzione per cercare una soluzione più lineare e certa; questa può essere trovata se si guarda a un elemento che sembra sia rimasto sullo sfondo se non del tutto assente nella sentenza del 2024, così come nella sentenza del 2021.
Invero, ogni volta che ci si occupa di questa fattispecie, c’è un grande assente, un elemento che non viene considerato: molto semplicemente, la condotta del debitore.
Infatti, i giudici – e pressoché tutti i commentatori – si sono concentrati esclusivamente sul valutare se il comportamento del creditore fosse contrario o meno a buona fede e se vi fosse violazione del divieto di abuso del diritto; sembra che ci si possa chiedere invece se quella che appare come una questione di esercizio del diritto da parte del creditore dopo una lunga inerzia non possa più facilmente trovare soluzione analizzando la condotta del debitore dal punto di vista del suo ruolo nel rapporto obbligatorio. Questo scambio di prospettiva ci consente anzitutto di inquadrare meglio anche la condotta del creditore.
Se osserviamo dalla prospettiva del debitore, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, in quanto è immanente al rapporto obbligatorio e all’esecuzione del medesimo, grava ovviamente su entrambe le parti. Anche il debitore ha un esplicito obbligo di correttezza [22], chiaramente indicato dall’art. 1175 cod. civ., che fornisce «al giudice un criterio di valutazione dell’attività esplicata dalle parti ai fini della concreta realizzazione del contenuto delle rispettive posizioni (di diritto e di obbligo)» [23]; obbligo che è confermato «dal testo dell’art 1375 cod. civ., per il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (in questo senso, la buona fede è anche norma sull’adempimento)» [24], tanto che, i due termini, correttezza e buona fede, «sono oramai intesi alla stregua di un’endiadi» [25] che sovrintende ai doveri di entrambe le parti, e perciò del debitore, il quale è quindi, in definitiva, precisamente tenuto ad assicurare l’utilità della sua controparte, nella misura in cui ciò non comporti per lui un significativo sacrificio [26].
Specularmente, invece, l’attuazione del rapporto obbligatorio non è certo impedita o compromessa se il creditore omette di chiedere l’adempimento [27], né sul creditore grava alcun onere, fatte salve prescrizione e decadenza come oneri di esercitare il diritto di credito entro un certo tempo [28], pena l’estinzione del medesimo.
Alla luce di queste considerazioni, il debitore inerte che non si preoccupa di adempiere non sembra davvero osservare la buona fede, poiché, oltre a risultare inadempiente sacrifica l’interesse del creditore che costituisce la causa dell’obbligazione (art.1174 cod. civ.) [29]: se dunque, a fronte dell’inattività del creditore, il debitore è rimasto a sua volta completamente inerte, senza curarsi, almeno a quanto risulta dai casi oggetto della nostra attenzione in questa sede, non solo di prendere contatti col creditore per offrirgli la sua prestazione, ma nemmeno di accertare le intenzioni di quest’ultimo (probabilmente speranzoso che il silenzio potesse infine tradursi nell’estinzione del suo debito) non altrimenti che inadempimento può chiamarsi tutto questo.
Anche a voler proseguire nell’analisi dalla prospettiva della buona fede, è evidentemente interesse del debitore avveduto, che agisce secondo correttezza e buona fede, chiarire la situazione, anche solo per evitare il rischio di dover pagare in un’unica soluzione una somma che negli anni inevitabilmente diventa sempre più consistente, e quindi sempre più gravosa. Se questo non accade, ciò significa che è piuttosto il debitore che sta cercando, più o meno consapevolmente, di approfittare della situazione di inerzia, che si traduce in incertezza tendenzialmente a suo vantaggio [30].
In sintesi, quindi, tra l’inerzia del creditore e quella del debitore, poiché il vinculum iuris si identifica anzitutto con il debitum di quest’ultimo, sembra che, anche a voler ragionare solo in termini di buona fede, sia quella del secondo a emergere anzitutto come rilevante in violazione di tale dovere, e dunque non certo meritevole di tutela.
Ma dalle considerazioni che precedono emerge anche che individuare la condotta conforme a buona fede può risultare esercizio dagli esiti difficilmente univoci e in grado di fornire risposte sufficientemente nette. Proviamo allora a concentrarci sull’attuazione del rapporto obbligatorio e sull’adempimento.
Nel caso tipico del mancato pagamento dei canoni di locazione, ci troviamo di fronte a un’obbligazione di versare una somma di denaro con un termine fissato a scadenza mensile. Ebbene, in assenza di diversa determinazione pattizia o derivante dagli usi o desumibile dalla natura della prestazione, il combinato disposto degli articoli 1182, co. terzo e 1219, co. secondo, numero 3 stabilisce che il debitore-conduttore è tenuto ad adempiere al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza e che, se non lo fa, è addirittura automaticamente costituito in mora [31]. In generale quindi si può affermare che, quantomeno nell’ipotesi dell’art. 1219, n. 3, il sistema impone un obbligo di adempiere anche indipendentemente dalla richiesta del creditore [32].
Da ciò si deduce, ancora una volta, che il creditore può addirittura esimersi dal sollecitare la prestazione, poiché l’onere di offrire l’adempimento grava invece sul debitore che, peraltro, nel caso del pagamento di una somma di danaro, può oramai eseguire la prestazione senza alcuna reale necessità di cooperazione da parte del creditore, potendo adempiere semplicemente effettuando un bonifico bancario; è questo infatti di uno di quei casi in cui «il rapporto obbligatorio può essere attuato senza la cooperazione del creditore, che non risulta necessaria per l’esecuzione della prestazione» [33]. Né, del resto, un eventuale obbligo di cooperazione del creditore – che nel caso di specie, come visto, non si rinviene – sarebbe idoneo a sgravare il debitore dei propri obblighi, poiché si tratta di un obbligo evidentemente accessorio che non consente in nessun caso una «inversione dei ruoli, che vedrebbe il creditore assumere la posizione di parte obbligata» [34].
In altre parole, il creditore può certamente prendere l’iniziativa di chiedere il pagamento, ma non è tenuto a farlo, e dunque da una sua eventuale inerzia (non caratterizzata da ulteriori elementi che la possano qualificare come rinuncia o remissione [35]) non possono discendere conseguenze per lui pregiudizievoli; né un obbligo in tal senso ed eventuali conseguenze pregiudizievoli ipoteticamente derivanti dalla violazione di quest’ultimo possono ipotizzarsi in applicazione dell’articolo 1227 cod. civ., che sì «regola le conseguenze di un’eventuale comportamento colposo del creditore», ma “non riguarda la fase dell’adempimento; presuppone anzi, già verificato l’inadempimento e tende a precisare la misura del risarcimento, escludendo quella parte di danno che non può ricollegarsi all’inadempimento e, quindi, al fatto del debitore, ma dipende, invece dal fatto dello stesso creditore» [36].
Al contrario, è indubitabile che vi sia un preciso obbligo del debitore di offrire l’adempimento [37]. L’inerzia del debitore si conferma così vieppiù immeritevole di tutela, risultando un protratto sottrarsi al proprio ruolo nell’attuazione del rapporto obbligatorio.
Queste conclusioni trovano conferma da ulteriori considerazioni sull’adempimento.
E invero, se la buona fede è dovere che grava su entrambe le parti, c’è un obbligo che grava esclusivamente sul debitore, ed è la diligenza [38]. Ebbene, a fronte di un creditore che rimane inerte (e che, come visto, non ha un dovere di iniziativa per dare attuazione al proprio diritto), nell’obbligo di diligenza del debitore rientra senza dubbio il farsi parte attiva (rectius, parte diligente) per provare ad adempiere puntualmente o quantomeno accertarsi della reale volontà del creditore di rinunciare al proprio credito. La condotta inerte del debitore è quindi una violazione dell’obbligo di diligenza che grava su di lui nell’esecuzione della sua prestazione, cioè pagare; e questa violazione è ancor più evidente quando si pensa che la diligenza è obbligo da rispettarsi pure prima dello specifico momento di esecuzione della prestazione [39], nell’ottica di assicurare l’esatto adempimento [40]. Per altro verso e più in generale, poi, quest’obbligo di diligenza nella specificità dell’adempimento è ben più concreto e precisamente definibile nel suo contenuto rispetto al generale obbligo di buona fede.
Altrettanto non può dirsi dell’inerzia del creditore, che invece, per riferirci ai casi dai quali abbiamo preso le mosse, ha pienamente adempiuto al suo obbligo con il mettere a disposizione l’immobile, e la cui inerzia rispetto al pagamento, come detto supra, non costituisce violazione di obbligo alcuno.
Da quanto precede si può trarre una conclusione generale di teoria del rapporto obbligatorio: che l’inerzia del debitore e quella del creditore non hanno la medesima rilevanza giuridica [41] né possono essere considerate giuridicamente sullo stesso piano: l’inerzia del debitore, come visto, è anzitutto inadempimento, mentre lo stesso non può dirsi con riferimento al creditore, il quale non può essere considerato un contro-obbligato rispetto al debitore [42]. E dunque né formalmente né sostanzialmente la natura relazionale del rapporto obbligatorio [43] può significare un rapporto a posizioni equivalenti che consenta di porle sullo stesso piano, anche perché, a ben vedere, da questa prospettiva l’inerzia del debitore che continua non è altro che conferma dell’inadempimento [44].
Tanto è vero che il semplice ritardo, oltre a costituire inadempimento, ai sensi dell’articolo 1218, comporta un obbligo risarcitorio a carico del debitore anche in assenza di qualunque atto di costituzione in mora. Ciò significa definitivamente non solo che il ritardo è inadempimento [45], ma che il creditore è specificamente tutelato contro questa eventualità dalla disciplina dell’inadempimento che, mettendo in evidenza un ulteriore squilibrio del rapporto in favore del creditore, aggiunge all’obbligo originario di prestazione il risarcimento del danno, cosicché il debitore per liberarsi dovrà, oltre che adempiere, risarcire il creditore [46].
Peraltro, che l’inerzia del creditore non sia equiparabile a quella del debitore è stato bene messo in luce quando si è rilevato come mora del debitore e mora del creditore non siano sullo stesso piano, in quanto la prima «segnerebbe, a tutto ammettere, la violazione di un obbligo marginale ed accessorio del creditore, l’altra, invece, metterebbe in evidenza l’inadempimento, da parte del debitore, dell’obbligazione principale» [47].
Le due inerzie, se così può dirsi, non sono quindi né sullo stesso piano, né, tantomeno, equiparabili quanto a conseguenze. Ritornando perciò a ragionare nella chiave della buona fede, ove mai l’inerzia del creditore potesse essere tacciata di mala fede, a fortiori lo si dovrebbe dire dell’inerzia del debitore.
Né, in conclusione, pare vi possa essere spazio per ritenere che il chiedere il pagamento in un’unica soluzione si sostanzi in una qualche violazione dei diritti del debitore [48], magari costituendo una violazione del canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, ovvero del dovere negativo di neminem laedere, cui fa effettivamente riferimento la sentenza del 2021, che impegnano ciascuna delle parti a preservare l’interesse dell’altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.
Per prima cosa, si può sempre ipotizzare che il creditore conceda al debitore un pagamento a rate [49], ma questa, per quanto molto ragionevole, può al più essere una soluzione pratica, sicuramente da approvare, ma rimessa alla volontà pattizia non essendo, per le ragioni sviluppate in precedenza, fondata su un interesse del debitore che possa dirsi giuridicamente meritevole di tutela.
Infatti, la perdita della possibilità di adempiere a rate è dovuta all’inerzia colpevole del debitore cui, come abbiamo visto, non corrisponde alcun dovere del creditore di “stimolare” i pagamenti periodici del debitore. È certamente vero che dover pagare in un’unica soluzione una somma invece che a rate può risultare più gravoso, ma vanno tenuti presenti due fondamentali elementi.
Il primo è del tutto ovvio: negli anni in cui non ha onorato i suoi debiti, il debitore ha avuto disponibilità di somme delle quali altrimenti non avrebbe avuto la disponibilità se avesse regolarmente adempiuto ai suoi obblighi [50]; il debitore si è dunque avvantaggiato economicamente della propria inerzia.
Inoltre, sino a che il credito non è prescritto, il debitore deve sempre mantenersi nella condizione di adempiere [51]; e ciò non solo in ossequio al dovere di buona fede che abbiamo citato all’inizio, che gli impone di preservare l’interesse del creditore [52], ma anche e soprattutto in applicazione dell’obbligo di diligenza, che gli impone di essere sempre pronto a fornire la prestazione oggetto dell’obbligazione: non può infatti dubitarsi che «la negligenza del debitore nel conservare la possibilità di adempiere, oltre a mettere a repentaglio il futuro conseguimento della prestazione, costituisca lesione attuale di un interesse giuridicamente protetto» [53].
Alla luce di questi due elementi, non si vede alcun reale fondamento giuridico all’obiezione del debitore per la quale sarebbe troppo gravoso pagare in un’unica soluzione un debito che egli ha volontariamente accumulato nel corso degli anni, traendone vantaggio: si tratta di un’occorrenza meramente fattuale (della quale si può soltanto dire: imputet sibi) cui corrisponde un’obiezione puramente empirica, non giuridica.
Infine – è il caso di porsi anche questo problema per completezza – risulta parimenti difficile ipotizzare la tutela di un debitore che si trovi in situazione di grave difficoltà a causa di imprevedibili circostanze sopravvenute. Questa ipotetica tutela, che in qualche modo riecheggia la categoria dell’inesigibilità, mancherebbe qui di un interesse del debitore «cui l’ordinamento assegni una posizione di preminenza nella cosiddetta gerarchia dei valori» [54], e difficilmente potrebbe trovare spazio, in ragione del fatto che le circostanze sopravvenute si innesterebbero su una situazione di inadempimento del debitore già consumatosi. In altre parole, le circostanze sopravvenute, anche se gravi, non appaiono idonee a giustificare ex post un inadempimento che preesiste alle medesime, nella forma di canoni scaduti che già si sono accumulati.
In conclusione, nel tentativo di individuare una ratio solida e, soprattutto, coerente sul piano sistematico per affrontare la questione dell’inerzia del creditore, risponde meglio alla natura e alla funzione del rapporto obbligatorio seguire un percorso alternativo rispetto a quello delineato dalla giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva, più che concentrare l’attenzione sulla condotta del creditore, risulta opportuno muovere dall’analisi del comportamento del debitore, la cui inerzia — prima ancora che essere valutata alla luce del canone di buona fede, che rappresenta parametro di giudizio tipicamente riferibile alla condotta del creditore — deve essere considerata in relazione al dovere di prestazione e, dunque, all’obbligo di corretta attuazione del rapporto obbligatorio ai fini dell’adempimento.
Assunta questa angolazione, emerge con evidenza come sia la condotta inerte del debitore a tradursi in una violazione di quell’obbligo immanente di cooperazione che permea l’intera dinamica dell’obbligazione, ma che anzitutto grava sul debitore nei termini di quel dovere di diligenza che l’art. 1176 c.c. riferisce soltanto a lui.
[1] Cass. 26 aprile 2024, n. 11219, in Foro it. 2024, 7-8, I, 2084.
[2] Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, in Banca borsa, 2023, II, 10. Per un confronto tra queste due sentenze e, in generale, per un commento alla giurisprudenza della Cassazione in punto di Verwirkung, cfr. ad es. S. Monticelli, Verwirkung ultimo atto, in Accademia, 2024, 551; F. Longobucco, Estinzione del credito tra dottrina della Verwirkung e perdita del diritto come “pena privata”, in Persona e mercato, 2024, 365.
[3] Tanto che si può dire che questa sentenza mirava a «inscriversi nel sempre più ampio e convinto orientamento della Suprema Corte volto a valorizzare le clausole generali e, in particolare, la clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto, al contempo confermando la conseguita cittadinanza, con la conseguente utilizzabilità sul piano argomentativo, del concetto di abuso del diritto (per molto tempo, com’è noto, avversato o visto comunque con sospetto da una consistente parte della civilistica)» (F. Macario, Fattispecie estintiva e buona fede nell’esercizio tardivo del diritto di credito, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 1171).
[4] Cass. 29 ottobre 2024, n. 27904, in Pactum, 2, 2025, con nota di A Montanari, La pubblica amministrazione è tenuta all’escussione immediata della garanzia autonoma?
[5] Cass. 7 febbraio 2025, n. 3172, in Giust. civ. Mass. 2025.
[6] Cfr. ad es. anche, di recente, Cass. 28 ottobre 2022, n. 31922.
[7] Quantomeno nel senso di impedire un sacrificio eccessivo a carico del debitore a fronte dell’improvvisa richiesta di pagare l’intero, cfr. A. Renda, La prescrizione tra tensioni evolutive e torsioni involutive, in Europa dir. priv., 2023, 83.
[8] Cass. 26 aprile 2024, n. 11219, cit., par. 3.1.c.
[9] Se il riferimento che si trova in queste sentenze è al sistema tedesco, non va però dimenticato che la Verwirkung è istituto che ha travalicato questi confini e lo si rinviene anche, ad es. nel sistema spagnolo, ove si trova la dottrina del retraso desleal (cfr. sul punto ad es. D. Matera, Inerzia, circostanze ulteriori e affidamento. Il retraso desleal (o Verwirkung) nella giurisprudenza spagnola, in Pactum, 2023, 175; F. Longobucco, Estinzione, cit., 372 e ss.), nonché in quello brasiliano (cfr. S. Monticelli, Inerzia e attività nell’esercizio del diritto, Giappichelli, 2024, 13.
In generale, sulla Verwirkung in diritto italiano, si può fare riferimento a S. Patti, Tempo, prescrizione e Verwirkung, Mucchi, 2020; G. Magri, La Verwirkung nel diritto privato italiano, Giappichelli, 2025.
[10] «Adottato dunque un approccio metodologico senza dubbio più aperto rispetto al passato, la Cassazione ha inteso scartare la via (dell’accertamento) della rinuncia tacita, ritenendo rilevanti, invece, unicamente le modalità di esercizio del diritto (del creditore, relativo ai canoni maturati per molti anni e mai richiesti), ossia il suo ‘‘esercizio repentino’’, che si rivelerebbe scorretto nelle circostanze date, in quanto contrario all’affidamento creatosi nella controparte» (F. Macario, Fattispecie, cit., 1174).
[11] In questo senso, C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Giuffrè, 2015, 108 ss.; sull’abuso come ipotesi di contaminazione tra buona fede ed equità cfr. A. Nicolussi, Limiti del pacta sunt servanda, buona fede ‘equitativa’ e dimensione sociale del contratto con riferimento all’esercizio del diritto di recesso, in Jus, 2021, 384 e, in particolare, 399, ove, da questa prospettiva, si critica l’esito di Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, cit.
[12] A. Albanese, Buona fede contratto legge, in Europa dir. priv., 2021, 81.
[13] In questo senso, cfr. A: Nicolussi, Limiti, cit., 394: «Né invocare la figura dell’abuso del diritto con riferimento al diritto di recesso appare plausibile, perché l’esercizio del diritto di recesso non può, in quanto tale, costituire abuso; mentre ragionando nei termini dell’abuso si dovrebbe giungere alla conclusione paradossale che il recesso senza preavviso configuri sempre un abuso».
[14] In aggiunta, possiamo osservare brevemente che se l’impostazione ora accennata è corretta, ne risulta smentita quella della Cassazione nella parte in cui sembra concepire l’abuso del diritto come un altro modo di affermare la violazione della buona fede contrattuale, con una chiara sovrapposizione dei due profili. Questa idea, che circola anche in dottrina, è da respingersi quando si rileva che «l’abuso del diritto, se è tale, non ha bisogno della buona fede … reciprocamente la buona fede ha un ambito … suo proprio, all’interno del quale l’abuso del diritto non è in grado di aggiungere nulla. Invero … l’abuso del diritto è categoria dell’atto, mentre la buona fede è categoria del rapporto, il primo riferendosi a un vizio del potere, la seconda a una fonte di integrazione del rapporto» (C. Castronovo, Eclissi, cit., 108 ss.).
[15] Questi i termini della questione per le sentenze del 2021 e del 2024. Cfr. Cass. 26 aprile 2024, n. 11219, cit., massima e par. 3.1.c.: «il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte».
Per quel che riguarda Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, cit., cfr. paragrafi 22 («Il ritardo – rispetto ai tempi prestabiliti nel regolamento negoziale – di una parte nell’esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l’inadempimento della controparte di un’obbligazione periodica di pagamento) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la sola controparte»); 28 («L’esercizio repentino del diritto installatosi in una circostanziata situazione di maturato affidamento della sua intervenuta abdicazione, correlata a un assetto di interessi pregresso, ha integrato un abuso del diritto»); 29 («Dove il comportamento inerte [del creditore] non è ascrivibile a rinuncia, come nel caso concreto è risultato, ma a un – ben protratto – prodromo di un esercizio abusivo del diritto, il decorso di un tale spiccato periodo di tempo di oggettiva apparenza remittente non può non assumere valore ai fini dell’estinzione/consumazione del diritto per il periodo de quo, trattandosi di diritto a esecuzione continuata e periodica. Pertanto, indipendentemente dall’indagine sulla volontà di rinunciare al diritto o dal decorso del termine di prescrizione del medesimo, il repentino esercizio del diritto, dopo una situazione di durevole inerzia non altrimenti giustificata, può costituire esso stesso una violazione del principio di affidamento circa la oggettiva abdicazione») e 31.
[16] R: Sacco, I costituenti del contratto, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, in Trattato di Diritto Civile, diretto da R. Sacco, Utet, 1993, I, 92.
[17] Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, cit., invece, non sembra avvedersi di questo elemento: cfr. par. 30.
[18] In materia contrattuale, la dottrina tradizionale ha sempre negato che il silenzio possa considerarsi espressivo di una quale che sia volontà: cfr. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1952, 146 e ss.
[19] Che l’inerzia, per il nostro ordinamento, sia condotta neutra, emerge del resto chiaramente dalla disciplina della prescrizione stessa; cfr. S. Patti, Tempo, cit., 28: «dalla disciplina della prescrizione, facendo riferimento in particolare alla norma sulla interruzione di cui all’art. 2943 c.c., così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinare l’estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.), non occorrendo quindi alcuna qualificazione o caratteristica dell’inerzia. In altri termini, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio durato per il tempo previsto, non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto».
Cass. 14 giugno 2021, n. 16743, cit., invece, non sembra di questo avviso: cfr. par. 34: «è sostenibile che un credito nascente da un rapporto ad esecuzione continuata, mai preteso sin dall’origine del rapporto negoziale, anche se formalmente menzionato nelle scritture contabili di una società a responsabilità limitata per più esercizi, in assenza di altri indici di segno contrario, possa ugualmente costituire un fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del socio».
[20] A. Nicolussi, Le obbligazioni, Cedam, 2021, 108 ss.
[21] Cfr. A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 108 e ss.: «quanto al requisito formale, la legge non prescrive alcun particolare formalismo per la remissione, nemmeno ad probationem. Tuttavia la giurisprudenza, nonostante il principio per cui le rinunzie non si presumono, ammette anche ipotesi di remissione tacita, ossia mediante comportamento concludente. Lo spazio però è decisamente limitato, perché oltre all’esclusione della presunzione si deve considerare quanto prevede l’art. 2726 cod. civ., il cui effetto è in generale di escludere anche la prova testimoniale».
[22] Cfr. ad es. A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 45; U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 1974, tomo I, 2, che osserva come esercizio del diritto e adempimento dell’obbligazione risultano subordinati «ad un unico generalissimo criterio di valutazione, qual è quello che, nel codice vigente, è indicato dall’art. 1175».
[23] U. Natoli, L’attuazione, cit., 4.
[24] A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 45.
[25] A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 46. Cfr. anche U. Natoli, L’attuazione, cit., 7, che osserva come «negli artt. 1175 e 1375 si esprime, sia pure con termini diversi, un medesimo principio generale … deve, infatti, affermarsi che le due disposizioni hanno contenuto sostanzialmente identico, facendo entrambe riferimento ad uno stesso criterio oggettivo di valutazione».
[26] Cfr. Cass. 18 luglio 1989, n. 3362, alla quale aderisce L. Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Scritti, I, Milano, 2011, 110. Cfr. anche A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 48: «Su ciascuna delle parti grava, anzitutto, un obbligo di assicurare l’utilità dell’altra nella misura in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio proprio carico».
[27] L’attuazione del rapporto obbligatorio non è certo «compromessa per la mancanza, a parte creditoris, della richiesta di adempimento, giacché l’offerta del debitore potrebbe verificarsi anche indipendentemente da essa» (U. Natoli, L. Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi. Appunti delle lezioni, Giuffrè, 1975, 5); cfr. G. Grisi, Brevi note sull’esazione della prestazione, in Europa dir. priv., 2023, 801.
[28] «Sembra quasi superfluo rimarcare che non vi sia (non solo un obbligo, ma neanche) un onere legale di esercitare il credito entro un certo tempo, fuori dai casi di prescrizione decadenza e che un corrispondente onere pattizio possa derivare solo da una decadenza convenzionale» (A. Renda, La prescrizione, cit., 83).
[29] «L’interesse del creditore è la leva dell’obbligazione, in quanto ne costituisce insieme la causa efficiente e la causa finale» (C. Castronovo, Il diritto italiano delle obbligazioni dal codice civile del 1942 ad oggi. Profili di un’evoluzione, in Europa dir. priv., 2021, 606 s.).
[30] «Nel rapporto obbligatorio la situazione di vantaggio fa capo al creditore e l’inerzia di questo non può tradursi nell’interesse giuridicamente rilevante del debitore a non adempiere, prima che il credito sia prescritto» (A. Renda, La prescrizione, cit., 83).
[31] Sulla rilevanza del luogo dell’adempimento da questa prospettiva, nonché sulle conseguenze del ritardo, cfr. N. Rizzo, Inadempimento e danno da ritardo tra diritto comune e diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2013, in particolare 828 ss.
[32] Cfr. U. Natoli, L’attuazione, cit., 48; cfr. anche G. Grisi, Ancora sull’esazione della prestazione, in Jus Civile, 2024, 222.
[33] M. Della Casa, La cooperazione all’adempimento e i rimedi a tutela del debitore, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 2019, vol. VI, 1.
[34] M. Della Casa, Cooperazione: tra obbligazione e contratto, in Accademia, 2023, 968: «la cooperazione permane accessoria alla prestazione dovuta dal debitore, sicché non costituisce oggetto di un’obbligazione; ne consegue che la sua mancanza non giustifica l’applicazione dei rimedi che reagiscono all’inadempimento. L’accessorietà della cooperazione alla prestazione dovuta dal debitore è coerente con l’area tematica nella quale sono collocati la mora del creditore e i procedimenti di liberazione coattiva del debitore: il diritto delle obbligazioni. Su questo terreno, le posizioni occupate dal debitore e dal creditore non sono intercambiabili, ma fisse. L’intera disciplina del titolo I, infatti, si fonda sul presupposto di un rapporto unilateralmente orientato, che vede il debitore obbligato ad eseguire una prestazione nei confronti del creditore. In questa prospettiva non è concepibile un’inversione dei ruoli, che vedrebbe il creditore assumere la posizione di parte obbligata».
Nello stesso senso, cfr. anche G. Grisi, Ancora sull’esazione, cit., 226: «Invero, la mera inerzia di chi, pur dovendolo fare, non si reca nel domicilio del debitore, non può – a mio parere – ritenersi sufficiente [per la messa in mora del creditore]. Deve materializzarsi l’impedimento all’adempimento e abbisogna, al fine, che sussistano elementi congiunturali atti a rivelarne al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza».
[35] Sulla differenza tra remissione del debito e rinuncia al credito cfr. ad es. F. Macioce, Rinuncia, in Enc. dir., XL, Giuffrè, 1989, 931.
[36] U. Natoli, L’attuazione, cit., 56. Nello stesso senso cfr. N. Rizzo, La causalità civile, Giappichelli, 2022, 59: «tanto la prima quanto la seconda regola di cui all’art. 1227 hanno … in comune il presupposto che, in entrambe le ipotesi la condizione (positiva o negativa) concorre non semplicemente con una colpa del debitore, bensì con l’inadempimento del debitore, già manifestatosi».
[37] Cfr. G. Grisi, Brevi note, cit., 812 e ss.
Alla luce di questo ragionamento, non risulta condivisibile l’esito di Cass. 29 ottobre 2024, n. 27904, cit.; infatti, premesso che l’utilizzo della categoria dell’abuso risulta fuori luogo come visto supra (si tratterebbe, a tutto voler concedere, di una violazione di un ipotetico obbligo di protezione), non vi è, come appena visto, un dovere del creditore di pretendere l’adempimento né tantomeno di chiederlo immediatamente; al contrario, è posta sul debitore l’iniziativa di offrirlo. Debitore che, peraltro, come visto supra, può in ogni momento evitare l’accumularsi delle sanzioni semplicemente offrendo la prestazione.
[38] Cfr. A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 45: «è palese che la direttiva di correttezza si rivolga sia al debitore, sia al creditore, al contrario di quanto avviene … con la clausola della diligenza, la quale si indirizza esclusivamente alla persona del debitore».
[39] «In effetti la funzione della diligenza si manifesta non solo nell’esecuzione della prestazione, ma pure in un momento precedente, in termini di conservazione della possibilità di adempiere. Nella logica del buon padre di famiglia, infatti, il debitore già prima della scadenza del termine deve prepararsi per essere in grado di adempiere al meglio» (A. Albanese, La tutela preventiva del credito: dall’azione inibitoria all’adempimento coattivo degli obblighi integrativi e strumentali, in Europa dir. priv., 2018, 376).
[40] «In particolare vengono in considerazione gli obblighi integrativi strumentali, che nella struttura complessa del rapporto obbligatorio accedono all’obbligazione principale e sono preordinati ad assicurarne l’esatto adempimento. Questi hanno un contenuto distinto rispetto alla prestazione, ma, diversamente dagli obblighi di protezione imposti dalla buona fede, non hanno uno scopo autonomo, dato che, al pari dell’obbligazione principale, sono funzionali a soddisfare l’interesse del creditore alla prestazione» (A. Albanese, La tutela, cit., 375 ss.).
[41] Questa affermazione non contrasta con l’idea di reciprocità, che secondo la dottrina moderna caratterizza il rapporto obbligatorio e che trova nell’art. 1175 cod. civ. la regola ideale. Tale norma infatti «disegna la cornice costituita dagli obblighi di correttezza che si impongono al creditore nella stessa misura che al debitore … in anticipo rispetto alla disciplina dell’adempimento come condotta tipicamente espressiva del vincolo del debitore» (C. Castronovo, Il diritto, cit., 604).
[42] «A differenza del comportamento del creditore, che, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto soggettivo, è essenzialmente libero o facoltativo, quello del debitore, come espressione dell’adempimento di un obbligo, è, invece, per sua natura tipicamente necessitato o dovuto. Il debitore non è dunque arbitro di decidere se mettere in essere o meno quell’attività che corrisponde al contenuto della sua obbligazione – cioè di effettuare oppur no la prestazione prevista –; egli deve procedervi, giacché, in caso contrario, si troverebbe … automaticamente in quella situazione di illegittimità … che si suole denominare inadempimento» (U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato Cicu-Messineo, tomo II, Milano, 1984, 2).
[43] Cfr. C. Castronovo, La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione, in Europa dir. priv., 2011, 55.
[44] Come è ovvio, infatti, «la mancata esecuzione della prestazione, ancora possibile al momento della scadenza, comporta immediatamente una situazione di ritardo che costituisce di per sé inadempimento, come testualmente si legge nell’art. 1218 cod. civ.» (A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 157).
[45] Cfr. A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 160.
[46] Cfr. A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 157: «ora, l’art. 1218 cod. civ., al fine di tutelare l’interesse creditorio leso, prevede un obbligo risarcitorio a carico del debitore che adempie tardivamente, anche in assenza di qualunque atto costitutivo in mora. Infatti, l’originario rapporto obbligatorio è mutato, tant’è che il debitore non può estinguere il vincolo solo eseguendo l’originaria prestazione, ove questa sia ancora possibile e utile, ma dovrà aggiungere a tale adempimento tardivo, il versamento di una somma di denaro mediante la quale risarcire il creditore del danno patito».
[47] U. Natoli, L’attuazione, cit., 48.
[48] Sulla soluzione adottata da Cass. 17 giugno 2021, n. 16743, cit., cfr., in senso critico, A: Nicolussi, Limiti, cit., 399.
[49] Cfr. A. Renda, La prescrizione, cit., 83.
[50] «Alla detenzione o al mancato pagamento di una somma corrisponde un arricchimento del patrimonio valutabile in misura del presumibile costo che il soggetto che ha goduto di tale disponibilità avrebbe dovuto sopportare per acquisire la medesima disponibilità» (B. Inzitari, Interessi. Legali, corrispettivi, moratori, usurai, anatocistici, Giappichelli, 2017, 3).
[51] Ciò è piuttosto ovvio ed è comunque confermato ancora una volta dalla disciplina della prescrizione: «Il debitore, dopo un determinato periodo di tempo, durante il quale il creditore non ha esercitato il suo diritto, deve essere libero di disporre del denaro, senza restare in una situazione di incertezza ed eventualmente senza dovere conservare i mezzi di prova dell’avvenuto pagamento» (S. Patti, Tempo, cit., 20). A contrario, risulta evidente che finché il termine della prescrizione non è scaduto, il debitore deve essere sempre in grado di adempiere.
[52] «Il debitore che risparmia l’immediato pagamento conserva (si direbbe secondo un criterio universale di correttezza) l’obbligo di preservare l’interesse del creditore alla prestazione, curando la provvista e l’integrità del patrimonio responsabile» (M. Orlandi, Ermeneutica del silenzio, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 1184). Cfr. anche A. Renda, La prescrizione, cit., 83: «In pari tempo, è bene sottolineare che la riscossione del credito non possa come tale essere intesa quale fonte di un danno per il debitore, se non si è disposti a intendere per danno il dover pagare i canoni insoluti, la provvista per far fronte ai quali è onere di qualsiasi debitore diligente accantonare via via, peraltro a prescindere dalla circostanza che il creditore ne faccia richiesta».
[53] A. Albanese, La tutela, cit., 377.
[54] A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., 35.