La nota all’ordinanza della Corte di Cassazione, 25 luglio 2025, n. 21427, si pone l’obiettivo si segnalare alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile degli enti per danno cagionato dalla fauna selvatica, con particolare riferimento alla normativa di cui alla responsabilità da fatto illecito. L’ordinanza è significativa, perchè sembra imputare esclusivamente alle Regioni l’obbligo di risarcire il danno, anche a titolo di responsabilità oggettiva, sia pure alla presenza di determinate condizioni “scriminanti”, quali il concorso di colpa e le presunzioni.
The note intends to highlight some recent case – law (Cass. Civ., 25 luglio 2025, n. 21427 ord.) regarding entities liability in damage caused by wildlife, with particular reference to the legislation governing civil law and damages compensation. The ordinance is strong - based, because it appears to get on the obligation to pay for damages exclusively in head of the Regions, even in case of objective liability.
L’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione..(..)…e tanto almeno purché non sia leso, per l’imputazione del thema decidendum e del thema probandum, il diritto di difesa delle parti.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in favore della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti.
In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.), concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura..(..)..e tanto in forza di argomentazioni per il cui superamento non vengono somministrati idonei elementi da alcuna delle parti.
1. L’ordinanza della Corte di Cassazione - 2. Sulla fauna selvatica quale parte del patrimonio indisponibile dello Stato. e sulla legittimazione passiva (oggi) in capo alle Regioni - 3. Sui limiti del giudicato sostanziale e sui presupposti dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 2052 c.c. - 4. Sul caso fortuito - 5. Sull’art. 2054 c.c. e sul concorso di colpa - 6. Conclusioni - NOTE
Il Giudice di Pace di Macerata aveva accolto, in applicazione dell’art. 2043 c.c., il ricorso presentato da un conducente di un’automobile nei confronti della Regione Marche, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro stradale «causato dall’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo». Sul luogo dell’incidente era intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che aveva provveduto a redigere un verbale di sopralluogo, attestando «la presenza del capriolo esanime, nonché danni compatibili con l’urto e tracce ematiche e di peli sulla carrozzeria del veicolo, oltre all’assenza di reti di contenimento, dissuasori ottici e apposita segnaletica di pericolo». Ritenendo sussistente la responsabilità della Regione, il Giudice di Pace di Macerata aveva condannato l’ente pubblico a risarcire il danneggiato.
La Regione Marche ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace «deducendo l’erroneità della statuizione resa dal Giudice di Pace sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva, dell’assenza di colpa ex art. 2043 c.c. e della carenza di prova in ordine alla responsabilità dell’ente».
Il Tribunale di Macerata, competente a decidere in secondo grado ex art. 341 c.p.c., ha accolto l’impugnazione della Regione, così riformando la sentenza di primo grado. La lite è giunta sino alla Corte di Cassazione, che ha accolto il primo motivo di censura formulato dal danneggiato («poiché il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito dell’art. 2043 c.c., anziché in quello dell’art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per danni cagionati da animali”), cassando in parte con rinvio la pronuncia del Tribunale di Macerata.
La sentenza della Corte si compone di tre principi di diritto – riportati nelle massime in epigrafe –, che verranno commentati nei paragrafi che seguono.
La fauna selvatica è notoriamente parte del patrimonio indisponibile dello Stato; tuttavia la norma che la qualifica come tale non è solo l’art. 826 c.c., che, in senso ampio, ricomprende nel patrimonio indisponibile i beni che non hanno una specifica destinazione pubblica, come gli animali. Più precisamente, la norma che riconduce gli animali nel patrimonio indisponibile dello Stato è l’art. 1, l. 11 febbraio 1992, n. 157, che dispone che «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale».
Data tale qualificazione, sulla base del principio di sussidiarietà e sulla base della ripartizione di competenze di cui all’art. 117 Cost., la Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha individuato la Regione quale ente pubblico responsabile e proprietario della custodia degni animali selvatici, in applicazione dell’art. 2052 c.c..
In questo senso, l’ordinanza ha affermato che «la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti».
In tema di legittimazione passiva della Regione e in tema di applicabilità della disposizione di cui all’art. 2052 c.c., la Giurisprudenza ha fornito, negli anni, orientamenti differenti.
In passato, la responsabilità ex art. 2052 c.c. era, invece, ripartita tra Regioni e Province ed enti capillari: ad esempio, nell’anno 2010, la Corte di Cassazione si era curata di statuire che «la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. (...). In quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni [1]».
Ancora, nell’anno 2015, la Corte di Cassazione aveva statuito che «in materia di responsabilità civile (...) i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna [2]».
Di diverso avviso sembra essere la pronuncia in commento, per lo meno nella parte in cui ha lasciato intendere che la Regione è proprietaria della fauna selvatica, e ciò anche se la gestione le attività di coordinamento e controllo della fauna selvatica sono «eventualmente svolte da altri enti».
Probabilmente, medio tempore, è intervenuta la l. 7 aprile 2014 n. 56 (legge Del Rio), che ha modificato l’assetto istituzionale e l’ambito operativo delle Province: infatti, pur non avendole completamente abolite, le ha trasformate in enti di area vasta di secondo livello, con funzioni ridimensionate, anche sul versante patrimoniale, ragion per cui la Corte di Cassazione sembra oggi più orientata a riconoscere un’unica fonte di responsabilità, ex art. 2052 c.c., che è quella regionale.
L’ordinanza ha affermato che «l’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente».
In questa ricostruzione, si inserisce una più ampia articolazione relativa alla dicotomia tra thema decidendum e al thema probandum [3].
Il thema decidendum si riferisce alle questioni o alle domande che il giudice deve decidere per risolvere la controversia, mentre il thema probandum indica gli elementi, ovvero i fatti che devono essere provati tramite le prove, necessari per accertare la verità e fondare la decisione su tali questioni. In sintesi, il primo riguarda l’oggetto della decisione del giudice, il secondo gli elementi da dimostrare. In proposito, l’ordinanza in commento è significativa, in quanto ha affermato il principio secondo cui «il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione».
Per tale motivo, in contrasto solo apparente con la pronuncia di primo grado, la Corte di Cassazione ha ritenuto, in ogni caso, configurabile la responsabilità della Regione in forza dell’art. 2052 c.c. e ciò anche se la pronuncia di Appello aveva ad oggetto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c. Pertinente è, dunque, il rapporto giuridico che intercorre tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2052 c.c.; in particolare, mentre l’art. 2043 c.c. ha una portata generale, l’illecito civile disciplina varie ipotesi tipiche di responsabilità civile dolosa o colposa, tra cui rientra sicuramente la fattispecie di cui all’art. 2052 c.c., rubricato “danno cagionato da animali”. Tale assunto trova fondamento anche nella dottrina [4], perché la norma di cui all’art. 2043 c.c. rappresenta il nucleo della responsabilità per fatto illecito. Infatti, la responsabilità per fatto illecito trova la sua fonte normativa nell’art. 1173 c.c., che, tra le obbligazioni, annovera «il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle [5]».
Pertanto, appurato che tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2052 c.c. vi è un rapporto di genere a specie, occorre, poi, argomentare in tema di caso fortuito quale “scriminante” che la Regione può invocare e, soprattutto, provare, per non incorrere in responsabilità ex art. 2052 c.c..
In dottrina, l’art. 2052 c.c. è stato accostato all’istituto della responsabilità oggettiva, in cui il danno è posto, per così dire «altrimenti a carico del responsabile [6]». In tal senso, la fonte della responsabilità oggettiva sembra discendere, almeno in parte, dall’art. 40 c.p., che individua nei custodi una posizione di garanzia in caso di danno cagionato a terzi in conseguenza di un reato, analogamente a quanto avviene per la configurazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio [7]. Anche per tale motivo, trattandosi di fattispecie configurabili a livello di diritto penale, sussistono ampi margini di critica nei confronti dell’applicabilità, nel diritto civile, di un istituto che pone una responsabilità a carico del danneggiante, esente dai requisiti soggettivi del danno.
È dunque opportuno precisare che la responsabilità oggettiva, dovrebbe essere considerata, in sede civile, come un istituto residuale, perché presuppone che l’accertamento del danno esuli, del tutto, dalla colpa o dal dolo. In questa logica, anche l’ordinanza in commento apre ad un interrogativo, che è quello della conciliazione tra l’art. 2043 c.c. che, comunque, prevede sempre l’elemento soggettivo ai fini della qualificazione del danno, e l’art. 2052 c.c., che individua una fonte di responsabilità civile ancorata alla sussistenza del solo nesso di causalità tra danno ed evento.
Le considerazioni in merito alla prova del caso fortuito compongono un elemento centrale dell’ordinanza in commento, in quanto è evidente che la Regione può essere esonerata dalla responsabilità per danno da animali in custodia, rectìus, in proprietà, solo qualora provi che l’evento è avvenuto in forza del caso fortuito.
Gli apporti dottrinali in materia di caso fortuito sono certamente noti e numerosi [8], tuttavia è utile una definizione per rappresentare gli elementi più significativi dell’istituto.
Il caso fortuito è un avvenimento esterno, imprevedibile e inevitabile, che si inserisce nell’azione del soggetto e ne interrompe il nesso di causa-effetto, escludendo la sua responsabilità per danni. Si distingue dalla forza maggiore per essere un evento che, pur non essendo una forza inarrestabile, è comunque eccezionale e non imputabile all’agente. A livello di codice civile e, per quanto qui di pertinenza, rileva l’art. 2051 c.c., che dispone che «ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito». La giurisprudenza di merito ha recentemente stabilito che «in conformità al dettato dell’art. 2052 c.c., l’ente pubblico è responsabile per i danni causati da animali selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, senza necessità di dimostrare la custodia degli animali. La prova liberatoria consiste esclusivamente nel dimostrare il caso fortuito, ossia un fattore esterno intervenuto nella causazione del danno, caratterizzato da imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità [9]».
In precedenza, la Corte di Cassazione aveva chiarito che «spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi [10]”.
Dunque, il caso fortuito è un elemento imprevedibile e incerto, che interrompe il nesso di causalità tra danno ed evento ed esonera dalla responsabilità civile il presunto danneggiante. Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente commento, il caso fortuito avrebbe potuto essere rappresentato anche dal manto stradale particolarmente accidentato a causa di un evento atmosferico di forte intensità, ma non da una condotta colposa del conducente, perché, in tal caso, si configurerebbe l’ipotesi del concorso colposo e della responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.
La presunzione di colpa de quo in relazione all’art. 2054 c.c., di cui si occupa l’ordinanza in commento, è inserita nell’ambito di una norma che riguarda il danno (automobilistico) tra circolazione di veicoli; ciò apre a una prima argomentazione critica, almeno apparente, in quanto, nel caso di specie, il sinistro era stato causato dall’attraversamento di un animale selvatico.
Ciononostante, riportando le parole dell’ordinanza, «l’assenza di qualsiasi colpa del danneggiato va da questi allegata e provata solo quando sia anche conducente di veicolo, ove questi voglia vincere la diversa presunzione prevista dall’art. 2054 c.c.» e, pertanto, «il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall’animale (appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro; b) il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito; c) l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. 157/1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ...(….)… In tale prospettiva, il Giudice d’appello era tenuto a verificare se l’attore avesse assolto l’onere di asseverazione del fatto dannoso, della riconducibilità dello stesso all’animale selvatico e della sussistenza del nesso causale, e solo successivamente avrebbe potuto (e dovuto) accertare se la parte convenuta la Regione) avesse fornito la prova liberatoria, costituita esclusivamente dal caso fortuito, unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c., per poi verificare se, qualora coincidessero le qualità di danneggiato e conducente, quest’ultimo avesse provato di essere esente da colpa nella condotta di guida». Tale assunto si è posto in continuità con una precedente pronuncia della Corte di Cassazione che ha sancito che «In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. 157/1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida [11]».
Pertanto, la Corte di Cassazione ha fornito argomentazioni concrete anche in merito all’istituto concorso di colpa e della presunzione di pari responsabilità [12], al nesso di causalità e all’onere della prova, che costituiscono i presupposti sostanziali che hanno portato la Corte di Cassazione a ritenere corretta l’interpretazione normativa fornita dal Giudice di prime cure, soprattutto nella parte in cui ha affermato che «In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.), concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura..(..)..e tanto in forza di argomentazioni per il cui superamento non vengono somministrati idonei elementi da alcuna delle parti [13]». La norma sulle presunzioni di colpa, dunque, è applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 2052 c.c. sia perché è operativo, nel diritto civile, il principio dell’analogia [14], sia perché il primo comma dell’art. 2056 c.c., consente al giudice, nella valutazione del danno e anche in fase di liquidazione, di tenere conto anche di un (eventuale) concorso colposo, configurabile anche alla luce del primo comma dell’art. 1227 c.c., che disciplina il concorso di colpa nella disciplina generale delle obbligazioni.
L’ordinanza, nel fornire elementi di studio significativi in materia di illecito civile, con particolare riferimento agli articoli 2043 e 2052 c.c., ha affrontato anche il tema del concorso colposo di cui all’art. 2054 c.c., in relazione al riparto dell’onere della prova e in relazione al caso fortuito. Significativo, poi, è il fatto che, dalla lettura dell’ordinanza, il risarcimento del danno sembra essere stato chiesto, almeno in primo grado, sulla base dell’art. 2043 c.c.; tuttavia la Corte, in applicazione del principio dell’analogia, ha ritenuto configurabile, in capo alla Regione, una responsabilità ex art. 2052 c.c., quale fattispecie tipica dell’illecito civile [15]. Un problema si pone, però, in merito alla tipologia di responsabilità addebitabile alla Regione, in quanto mentre l’art. 2043 c.c., ai fini della prova del danno, oltre all’elemento oggettivo costituito dal nesso di causalità, impone un accertamento del requisito anche psicologico e, nella fattispecie, della colpa, l’art. 2052 c.c. sembra individuare una fattispecie di responsabilità oggettiva, in cui è sufficiente il mero nesso di causalità tra condotta ed evento ai fini della sussistenza di un danno. Non a caso, una recente giurisprudenza di merito, ha segnalato che «la responsabilità per i danni provocati da animali, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile, è configurabile in capo al proprietario o utilizzatore sulla base del solo nesso di causalità tra l’azione dell’animale e l’evento dannoso, salvo prova del caso fortuito da parte del responsabile. Il danno è quindi imputabile indipendentemente dalla violazione di obblighi di custodia o vigilanza da parte del proprietario [16]». Anche per questo motivo, forse, la Corte di Cassazione, ritenendo applicabile anche l’art. 2054 c.c., ha voluto porre un freno all’istituto della responsabilità oggettiva, obbligando il danneggiato, comunque, a fornire un altro elemento per la sussistenza della prova, in particolar modo in riferimento al requisito soggettivo del danno. Infine, l’ordinanza dirime alcune questioni in merito alla qualificazione della domanda e in merito alla responsabilità dell’ente pubblico in caso di danno cagionato da animali selvatici, con particolare riferimento all’individuazione della Regione quale unico Ente pubblico legittimato passivo, così chiarendo una questione storicamente controversa. Solo in via conclusiva, si segnala che, in forza della rivalsa ex art. 2043 c.c., le Aziende sanitarie sono legittimate a richiedere i costi di cura, ricovero e riabilitazione erogati alle vittime di un fatto illecito [17]. In tal senso, la sentenza sembra dunque suggerire, alle Aziende Sanitarie, in caso di incidenti cagionati da fauna selvatica, di poter agire, nei confronti della Regione, per il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extra contrattuale.
[1] Cas. Civ., Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 80, CED, Cassazione, 2010.
[2] Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886, CED Cassazione, 2015.
[3] G. Margherita, La fissazione del thema decidendum e del thema probandum, in Cammino diritto, 11 aprile 2025, 1, 21.
[4] F.D. Busnelli, L’ingiustizia del danno, in Rass. For.,. 2006, 2, 905, e P. Gallo, La responsabilità civile, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 415 ss..
[5] Si tratta della gestione di affari, dell’arricchimento ingiustificato e delle promesse unilaterali, cfr. P.Zatti, V. Colussi, A. Fusaro, Lineamenti di diritto privato, Cedam. Padova, 2022, pp. 313 ss..
[6] D. Petrini, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2020, 425 ss, G. Fiorella, Sul peso storico della responsabilità oggettiva nell’interpretazione dell’elemento psicologico del reato, in Archivio pen., 2024, 3, 1 – 26.
[7] L. Minnella, Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia, nota a Cass. Pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, Lo., Fra., in Dir. Pen. Cont, 2013, 1.
[8] G.E. Napoli, Caso fortuito e responsabilità per custodia, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 1 – 152.
[9] Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 2025, n. 242, massima redazionale, 2025, ONE PA.
[10] Cass. Civ., Sez. III, 06 luglio 2020, nr. 13848, Ord., CED Cassazione, 2020.
[11] Cass. Civ., Sez. III, ord. 06 luglio 2020, nr. 13848, CED Cassazione, 2020.
[12] V.M. Santos, Il concorso di presunzioni degli artt. 2052 e 2054 c.c. nei danni causati da animali selvatici, nota a Trib. Terni, 12 settembre 2023, il Foro Padano, 2024, 4, 389.
[13] La sentenza ha ripreso un precedente, in cui la Corte di Cassazione si era curata di chiarire che «nella fattispecie dei sinistri stradali causati da fauna selvatica, sussistono congiuntamente la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 c.c.., e quella a carico del proprietario dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c. qualora nessuno delle parti vinca la presunzione di colpa, la responsabilità sarà attribuita ad entrambe in misura paritaria», così Cass. Civ., Sez. III, 16 luglio 2024, nr. 19616, ord., massima redazionale, 2024, ONE PA.
[14] Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6850, ord., in La nuova Proc. Civ., 1, 2025.
[15] L’art. 2052 del Codice Civile disciplina la responsabilità oggettiva per i danni causati da animali, facendo ricadere la responsabilità sul proprietario o su chi ne ha l’uso, indipendentemente dalla sua colpa.
[16] Trib. Torino, Sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 222, massima redazionale 2025, ONE PA.
[17] In tal senso, N. Enrichens, Natura e fondamento dell’azione di rivalsa sanitaria, in Sanità Pubblica e Privata, f. 4/2023.