Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La risoluzione della (rectius: il recesso dalla) vendita mobiliare b-to-c per “difetto di conformità al contratto” dopo il recepimento della direttiva 2019/771/UE: il tramonto della “gerarchizzazione” dei rimedi e ritorno al diritto generale della risoluzione per inadempimento? (di Giovanni De Cristofaro, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Ferrara)


La disciplina della responsabilità del venditore professionale per la non conformità al contratto del bene mobile consegnato in esecuzione di un contratto di vendita business to consumer contenuta nella direttiva 2019/771/UE contiene molteplici cambiamenti ed innovazioni rispetto alla precedente disciplina inserita nella direttiva 99/44/CE, con particolare riguardo al rimedio della risoluzione del contratto. Il saggio si propone di analizzare approfonditamente queste innovazioni, di individuarne le ripercussioni sul piano applicativo e soprattutto di valutarne l’impatto sistematico sulla configurazione complessiva del rimedio risolutorio e del suo ruolo nel sistema speciale della vendita di beni di consumo. In esito alla sua disamina l’autore perviene alla conclusione che la “nuova” risoluzione del contratto di vendita per “difetto di conformità al contratto presenta molti elementi in comune con l’istituto generale della risoluzione per inadempimento dei contratti sinallagmatici disciplinato nel Titolo II del Libro IV del codice civile e riveste un ruolo tutt’altro che residuale e secondario, in ragione della sostanziale superamento del sistema della “gerarchizzazione” dei rimedi esperibili dai consumatori.

Termination of B2C sales of movable goods due to “lack of conformity with the contract” following the transposition of Directive 2019/771/EU: the end of the “hierarchy” of remedies and the return to the general law of termination for breach of contract?

The rules governing the professional seller’s liability for non-conformity of movable goods delivered under a business-to-consumer sales contract, as set forth in Directive 2019/771/EU, introduce several innovations and changes compared to the previous rules contained in Directive 99/44/EC, particularly with regard to the remedy of contract termination. This essay aims to analyze these innovations in depth, identify their practical implications, and, above all, assess their systematic impact on the overall structure of the remedy of termination and its role within the special regime governing the sale of consumer goods. Following this examination, the author concludes that the “new” termination of the B2C sales contract for “lack of conformity with the contract” shares many features with the “general” termination for breach of synallagmatic contracts regulated in Title 2 of Bokk 4 of the civil code and plays a role that is anything but residual or secondary, given the substantial overcoming of the system of “hierarchization” of remedies available to consumers.

COMMENTO

Sommario:

1. Vendita mobiliare b-to-c, “gerarchizzazione dei rimedi” e ruolo sussidiario del rimedio risolutorio: dalla direttiva 99/44/CE alla direttiva 2019/771/UE - 2. L’ampliamento delle ipotesi in cui il consumatore può invocare la responsabilità del professionista per un “difetto di conformità” - 3. La espressa previsione della possibilità di esercitare il diritto di risolvere il contratto con atto unilaterale stragiudiziale: conseguenze - 4. I presupposti in presenza dei quali il consumatore che scopre un difetto di conformità nel bene può considerarsi legittimato a risolvere il contratto di vendita: classificazione - 4.1. Risoluzione del contratto a fronte dell’inadempimento dell’obbligazione del venditore di ripristino della conformità - 4.2. Risoluzione del contratto a fronte del rifiuto del venditore di ripristinare la conformità del bene al contratto - 4.3. Risoluzione del contratto a fronte della manifestazione di un difetto di conformità “talmente grave” da giustificarla (art. 135-bis, comma 4, lett. c), cod. cons.) - 5. La “non lieve entità” del difetto - 6. Le conseguenze giuridiche restitutorie dell’esperimento del rimedio risolutorio - NOTE


1. Vendita mobiliare b-to-c, “gerarchizzazione dei rimedi” e ruolo sussidiario del rimedio risolutorio: dalla direttiva 99/44/CE alla direttiva 2019/771/UE

È affermazione diffusa – fra coloro che si sono occupati della disciplina speciale (oggi contenuta nel codice del consumo: art. 128ss.) della responsabilità del professionista per il difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore in esecuzione di una vendita mobiliare – quella secondo cui sussisterebbe una “gerarchizzazione” fra i rimedi accordati al consumatore nei confronti della controparte professionale, tale per cui, a fronte della centralità e della “primazia” del rimedio del “ripristino della conformità al contratto” mediante riparazione o sostituzione del bene rivelatosi non conforme, i due rimedi “tradizionali” della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto avrebbero un ruolo “secondario”, essendo la loro esperibilità subordinata alla non attuabilità del rimedio primario o alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni richieste attraverso l’esperimento dei rimedi primari [1].

In particolare, proprio il rimedio risolutorio verrebbe, in questa prospettiva, ad essere “relegato” in una posizione “sussidiaria”, in ragione della circostanza che la sua esperibilità viene comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui il difetto risulti essere “di lieve entità”: cfr. l’art. 13, par. 5, dir. 2019/771/UE [2] e il comma 5 dell’art. 135-bis cod. cons. [3].

Di qui la sottolineatura della netta divergenza fra la disciplina speciale del codice del consumo (ispirata al “primato” dei rimedi volti alla conservazione del contratto e all’adempimento satisfattivo) [4] e la disciplina generale della compravendita contenuta nel codice civile, che attribuisce al rimedio risolutorio un ruolo centrale e primario nel regolamentare la responsabilità del venditore per i difetti materiali della prestazione traslativa.

Da un lato, infatti, l’art. 1492 c.c. consente al compratore di esperire immediatamente, a fronte della manifestazione del vizio nel bene compravenduto e per il solo fatto della oggettiva sussistenza del vizio stesso, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, lasciando all’acquirente completa libertà di scelta fra i due rimedi edilizi e non subordinando la possibilità di invocare la risoluzione al presupposto che il vizio superi una determinata soglia di gravità (richiesta invece dalla disciplina del contratto di appalto, che consente al committente di risolvere il contratto soltanto a fronte di vizi o difformità del­l’opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione: v. art. 1668, comma 2, c.c.) [5].

Dall’altro lato, nell’ipotesi in cui il bene consegnato al compratore si riveli privo di una qualità promessa o essenziale la risoluzione del contratto – in questo caso subordinata al presupposto della “non scarsa importanza”, stante la sicura applicabilità dell’art. 1455 c.c. [6] – è addirittura l’unico rimedio espressamente contemplato dall’art. 1497 c.c.: soltanto di recente la Corte di cassazione è pervenuta a riconoscere che il compratore, nonostante il silenzio dell’art. 1497 c.c., potrebbe esperire il rimedio della riduzione del prezzo in alternativa a quello risolutorio [7].

Infine, nell’ipotesi di consegna di aliud pro alio la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è il rimedio senz’altro sempre ed incondizionatamente esperibile dal compratore, stante la certa ed automatica attitudine della diversità della consa consegnata rispetto a quella pattuita ad integrare gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

Una serie di innovazioni introdotte nel codice del consumo dal d. legisl. del 2021, che ha dato attuazione alla direttiva 2019/771/UE [8], impongono tuttavia di riconsiderare l’affermazione ampiamente diffusa nella nostra dottrina: alla luce di tali innovazioni, infatti, il rapporto fra il diritto al ripristino della conformità del bene al contratto e il rimedio risolutorio (nonché quello della riduzione del prezzo) si delinea con modalità profondamente diverse rispetto a quelle che connotavano le disposizioni attuative della direttiva 99/44/CE [9], tali da indurre a ridimensionare considerevolmente le differenze intercorrenti fra la disciplina speciale della vendita mobiliare b-to-c e il regime normativo generale dell’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, al quale la disciplina speciale appare oggi assai più vicina ed omogenea, sia sul piano dei contenuti precettivi delle disposizioni, sia sul piano pratico-operativo [10].


2. L’ampliamento delle ipotesi in cui il consumatore può invocare la responsabilità del professionista per un “difetto di conformità”

Occorre in primo luogo evidenziare che la riforma del 2021 ha ampliato significativamente il novero delle ipotesi nelle quali il consumatore può invocare la presenza, nel bene ricevuto in consegna, di un difetto di conformità, e conseguentemente far valere i diritti che gli competono nei confronti del venditore finale ai sensi dell’art. 135-bis cod. cons. (e quindi anche il diritto di risolvere il contratto di vendita).

Alla luce dell’attuale formulazione degli artt. 128ss. cod. cons., ai fini della determinazione del contenuto della obbligazione di consegnare beni conformi al contratto e della conseguente nozione di “difetto di conformità” vengono in considerazione non soltanto le caratteristiche oggettive intrinseche del prodotto o di singole sue componenti, ma anche la confezione e l’imballaggio del prodotto stesso, le istruzioni sul montaggio, l’installazione e l’uso del prodotto, gli aggiornamenti dei sofwtare inclusi nei “beni con elementi digitali”, gli “accessori”, e infine persino le eventuali limitazioni o gli impedimenti alla piena utilizzabilità del bene “conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi” (c.d. vizi giuridici).

I confini della nozione di difetto di conformità sono stati in tal modo considerevolmente allargati, e i rimedi di cui all’art. 135-bis ss. cod. cons. sono così divenuti esperibili (alle condizioni e secondo le regole dettate dagli artt. 133 e 135 cod. cons.) anche in fattispecie che anteriormente alla riforma sarebbero state qualificate come mancata o inesatta esecuzione di prestazioni accessorie ed autonome rispetto a quella di “consegnare beni conformi al contratto” (e come tali assoggettate ai principi generali del codice civile).

Per altro verso, la riforma ha sottratto al venditore finale, nei confronti del quale il consumatore eserciti i summenzionati diritti, la possibilità di paralizzare le pretese fatte valere nei suoi confronti eccependo che il difetto di conformità manifestatosi nel bene, all’epoca della stipulazione del contratto, era già noto al consumatore o non poteva comunque da quest’ultimo ragionevolmente essere ignorato (id est era da lui conoscibile usando l’ordinaria diligenza). Nella nuova direttiva 2019/771/UE non è stata infatti riprodotta la disposizione un tempo inserita nel par. 3 dell’art. 2 della direttiva 99/44/CE (recepita con la disposizione collocata nel comma 3 dell’art. 129 del nostro cod. cons., a sua volta oggi eliminata dalla riforma del 2021), che precludeva al consumatore la possibilità di invocare la responsabilità del venditore finale per un difetto di conformità “se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo”.

I venditori professionali di beni mobili alienati a consumatori si vedono in tal modo sottratta l’eccezione che a qualsiasi venditore continua invece ad essere accordata dall’art. 1491 del c.c., con riferimento ai vizi conosciuti o conoscibili dal compratore all’epoca della stipulazione del contratto [11].

Anche questa innovazione di grande portata finisce inevitabilmente per ampliare le possibilità, per i consumatori, di far valere i rimedi ad essi spettanti a fronte di un difetto di conformità, incluso il rimedio risolutorio.


3. La espressa previsione della possibilità di esercitare il diritto di risolvere il contratto con atto unilaterale stragiudiziale: conseguenze

Il novellato art. 135-quater, comma 2, cod. cons., prevede espressamente che il diritto di risolvere il contratto possa essere esercitato mediante una dichiarazione stragiudiziale con la quale il consumatore manifesta e comunica al venditore la propria volontà di sciogliere il rapporto contrattuale instaurato attraverso la stipulazione del contratto di vendita.

Anche sotto questo profilo viene a crearsi una divaricazione profonda rispetto alla disciplina generale della compravendita.

Se è vero infatti che la nostra Corte di cassazione a sezioni unite [12] ha finito per ammettere che il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. possa essere interrotto anche mediante una manifestazione stragiudiziale per iscritto della volontà del compratore di far valere la garanzia per i vizi (o per mancanza di qualità), non è meno vero che ciò vale, per l’appunto, soltanto ai fini della interruzione della prescrizione del diritto alla risoluzione, dovendo ritenersi pur sempre imprescindibile, affinché il contratto di vendita possa considerarsi risolto, la proposizione di una apposita domanda giudiziale e la pronuncia di una sentenza costitutiva di accoglimento della stessa (s’intende, salvo che le parti concludano un accordo risolutorio a seguito della denuncia del vizio e del compimento del citato atto stragiudiziale di interruzione della prescrizione da parte del compratore).

Ciò posto, occorre chiedersi se, alla luce di tale innovazione, quello contemplato dagli art. 132-bis a 135-ter cod. cons. possa qualisicarsi come diritto di risolvere il contratto o non piuttosto come diritto di recedere dal contratto.

È assai probabile infatti che il nostro legislatore – così come già aveva fatto in sede di redazione del testo dell’art. 61 cod. cons. – abbia scelto di utilizzare il termine “risoluzione” non tanto per ricodurre il rimedio alla figura generale di cui agli artt. 1453 ss. c.c., quanto piuttosto per evitare confusioni e sovrapposizioni con lo ius poenitendi di cui agli artt. 45 ss. cod. cons., designato nel codice del consumo come “diritto di recesso”. In tal modo, il legislatore interno ha riprodotto fedelmente le opzioni semantiche compiute dagli estensori della versione italiana dei testi delle direttive 2011/83/UE e 2019/771/UE, certamente motivate in via esclusiva dall’intento di differenziare i due istituti: entrambi sostanziantisi nel diritto di sciogliere il rapporto contrattuale con effetto ex tunc mediante dichiarazione unilaterale stragiudiziale, ma ciascuno dotato di un proprio specifico fondamento giustificativo, di autonomi presupposti e di un regime normativo ad hoc delle conseguenze restitutorie.

In ogni caso, è del tutto evidente che anche questa innovazione finisce per tradursi in una facilitazione dell’esperimento del rimedio risolutorio, nel confronto con la disciplina generale della compravendita.

Al consumatore che scopra un difetto di conformità entro due anni dalla data in cui ha ricevuto il bene in consegna – esonerato, fra l’altro, oggi, dalla dall’onere di denuncia del difetto stesso, onere che è stato eliminato dal d. legisl. di riforma del 2021 – sarà sufficiente, per sciogliere il rapporto contrattuale, dichiarare la volontà risolutoria in presenza dei presupposti che lo legittimano in tal senso.

Spetterà al professionista che – ritenendo che il difetto lamentato dal consumatore non sussista (o comunque non sussistesse nel ben all’epoca del passaggio del rischio) ovvero che non ricorrano i presupposti cui il codice del consumo àncora per quest’ultimo la possibilità di risolvere il contratto di vendita in presenza di un difetto di conformità (previo, inutile esperimento del rimedio del ripristino della conformità al contratto ovvero “non lieve entità” del difetto) – contesti l’efficacia della dichiarazione risolutoria stragiudiziale emessa dal consumatore, l’onere di assumere l’iniziativa processuale rivolta a veder dichiarata siffatta inefficacia dall’autorità giudiziaria, con una apposita azione proposta al fine di ottenere la condanna del consumatore al pagamento del corrispettivo (in ipotesi ancora non versato in tutto o in parte) ovvero con una apposita eccezione sollevata per ottenere il rigetto dell’azione di condanna da quest’ultimo proposta per ottenere, sul presupposto del già intervenuto scioglimento del rapporto, la restituzione integrale del prezzo già versato al venditore (oltre al risarcimento del danno cagionato dal difetto).

Nell’uno e nell’altro caso, riteniamo, graverà sul professionista l’onere di provare i fatti sui quali si fondano la sua domanda o la sua eccezione, potendo il consumatore limitarsi a produrre – a fondamento della pretesa restitutoria fatta valere in giudizio nei confronti del professionista (o del rifiuto di eseguire il pagamento da quest’ultimo richiesto) – la sua dichiarazione risolutoria stragiudiziale, allegando la sussistenza dei presupposti cui l’efficacia di quest’ultima è subordinata (natura e caratteristiche del difetto manifestatosi nel bene, non lieve entità del difetto e ricorrenza di una delle ipotesi che legittimano l’esperimento del rimedio risolutorio).

Rimane peraltro dubbio quale sia il contenuto minimo che la dichiarazione stragiudiziale di risoluzione (rectius, di recesso) deve presentare per produrre l’efffetto risolutorio.

Quale il grado di dettaglio con il quale deve essere descritto il difetto di conformità lamentato dal consumatore, affinché la dichiarazione risolutoria possa considerarsi completa e conseguentemente effficace? E necessario che il consumatore, dopo aver individuato in modo puntuale la caratteristica o qualità giuridicamente dovuta in applicazione di uno dei criteri “soggettivi” o “oggettivi” di cui all’art. 130 cod. cons., provveda a descrivere analiticamente il fatto e/o la condizione oggettiva del bene che evidenzia l’assenza di siffatta qualità e caratteristica nel bene da lui ricevuto in consegna? O è sufficiente affermare genericamente che il bene si è rivelato non conforme al contratto?

È indispensabile che nella sua dichiarazione il consumatore spieghi ed argomenti per quale ragione deve considerarsi sussistente una situazione che lo legittima a risolvere il contratto e per quale ragione il difetto deve considerarsi “di non lieve entità”?

È necessario che il consumatore alleghi alla dichiarazione una adeguata documentazione probatoria?

Questi aspetti, non definiti dalla disciplina, assumono invero grande rilievo pratico poiché dal rispetto di eventuali requisiti “minimi” contenutistici dipende l’attitudine della dichiarazione resa dal consumatore ad essere considerata come atto efficace di esercizio del diritto di risoluzione, come tale idoneo a determinare immediatamente lo scioglimento del rapporto e a far sorgere in capo alle parti le conseguenti obbligazioni restitutorie.


4. I presupposti in presenza dei quali il consumatore che scopre un difetto di conformità nel bene può considerarsi legittimato a risolvere il contratto di vendita: classificazione

La riforma del 2021 ha considerevolmente ampliato il novero delle ipotesi in cui il consumatore può considerarsi legittimato a risolvere il contratto a fronte della manifestazione di un difetto di conformità.

Tali ipotesi si prestano ad essere suddivise in tre gruppi, a seconda del momento cronologico in cui maturano le condizioni suscettibili di giustificare l’esperimento del rimedio risolutorio.

Al primo gruppo sono riconducibili i casi in cui il consumatore è legittimato ad esperire il rimedio risolutorio immediatamente, per il solo fatto che il difetto si è manifestato nel bene, e senza bisogno di alcuna previa interlocuzione con il venditore finale.

Al secondo gruppo appartengono le ipotesi in cui il consumatore è legittimato ad esperire il rimedio risolutorio subito dopo aver (inutilmente) richiesto al venditore il ripristino della conformità del bene al contratto mediante sostituzione o riparazione, a fronte del rifiuto di soddisfare la relativa richiesta che quest’ultimo gli abbia comunicato immediatamente dopo averla ricevuta.

Al terzo gruppo appartengono le ipotesi in cui il venditore, dopo aver manifestato al consumatore l’intenzione di dar corso alla richiesta di sostituzione o riparazione del bene da quest’ultimo presentata, abbia lasciato scadere il termine “ragionevole” senza provvedervi, ovvero vi abbia provveduto arrecando “notevoli inconvenienti” o comunque incorrendo in inesattezze (ad es. intervento di riparazione che si rivela inidoneo a porre rimedio al difetto che aveva spinto il consumatore a richiederne l’effettuazione): in queste ipotesi la legittimazione all’esperimento del rimedio risolutorio si fonda sul mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione di ripristino della conformità del bene al contratto che il venditore, a fronte della richiesta legittimamente rivoltagli dal consumatore, si era dichiarato interessato e disponibile ad adempiere.


4.1. Risoluzione del contratto a fronte dell’inadempimento dell’obbligazione del venditore di ripristino della conformità

Muovendo proprio dal terzo ed ultimo gruppo di ipotesi, esse sono oggi contemplate dal comma 4, lett. a) e lett. b), dell’art. 135-bis cod. cons.

A legittimare il consumatore ad emettere la dichiarazione risolutoria, in questi casi, è proprio l’inadempimento dell’obbligazione di ripristino della conformità del quale il venditore si sia reso responsabile, dovuto alla circostanza che il venditore finale:

a) non ha consegnato al consumatore il bene sostitutivo ovvero non ha riconsegnato il bene riparato entro il “termine ragionevole” di cui all’art. 135-ter, comma 1, lett. b), cod. cons.;

b) non ha eseguito le operazioni necessarie per la sostituzione o la riparazione senza arrecare al consumatore “notevoli inconvenienti” (art. 135-ter, comma 1, lett. c), cod. cons.;

c) nello svolgere le attività necessarie per la sostituzione o la riparazione, ha imposto al consumatore di farsi carico di costi e spese (art. 135-ter, comma 1, lett. a), cod. cons.;

d) si è rifiutato di farsi carico delle operazioni necessarie per la rimozione del bene rivelatosi difettoso (indispensabile ai fini del ripristino della conformità) e della installazione del bene sostitutivo o del bene riparato, ovvero delle relative spese;

e) non è riuscito a riparare il difetto di conformità, circostanza dimostrata inequivocabilmente dal fatto che il bene riparato torna a rivelarsi non conforme al contratto.

Merita di essere rilevato che le descritte circostanze sono idonee in quanto tali, nella loro oggettiva fattualità, a legittimare il consumatore a risolvere il contratto (o ridurre il prezzo), a prescindere dalla circostanza che il ritardo e le inesattezze in cui il venditore (o i soggetti ai quali il venditore ha affidato il compito di provvedere alla sostituzione o alla riparazione) sia incorso siano imputabili ad una sua condotta negligente ovvero a caso fortuito o forza maggiore, e a prescindere dalla circostanza che le spese e i notevoli inconvenienti provocati al consumatore fossero o meno evitabili e prevedibili dal venditore. Al consumatore che, facendo valere il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione di ripristino della conformità, dichiari la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto facendo valere le pretese conseguenti, il venditore non può pertanto opporre la propria assenza di colpa.

Con specifico riguardo all’ipotesi in cui il bene riconsegnato al consumatore dopo essere stato riparato si riveli nuovamente non conforme al contratto, va poi rilevato, per un verso, che il consumatore è legittimato alla risoluzione anche se quello che si è manifestato nel bene riparato non è il medesimo difetto di conformità che si era manifestato inizialmente e per porre rimedio al quale il consumatore aveva chiesto ed ottenuto la riparazione (nella lett. b) del comma 4 si prevede infatti che il consumatore possa accedere ai rimedi “secondari” se nel bene riparato si manifesta un difetto di conformità). Per altro verso, il fallimento di un tentativo di riparazione è sufficiente per giustificare il ricorso al rimedio “secondario”, non dovendo il consumatore reputarsi gravato dall’onere di richiedere l’effettuazione di uno o più tentativi ulteriori di riparazione, e a maggior ragione dall’onere di constatare la (sopravvenuta) impossibilità o eccessiva onerosità della riparazione, per poter esperire il rimedio risolutorio.


4.2. Risoluzione del contratto a fronte del rifiuto del venditore di ripristinare la conformità del bene al contratto

Al secondo gruppo appartengono, come ricordato, le ipotesi in cui il venditore, richiesto di provvedere al ripristino della conformità al contratto del bene consegnato al consumatore e rivelatosi non conforme, si rifiuti di dar corso alla relativa richiesta. Svariate sono le possibili configurazioni di questo rifiuto.

È innanzitutto possibile che il venditore opponga un rifiuto netto ed incondizionato al consumatore, negando in assoluto la propria disponibilità ad eseguire la riparazione e/o la sostituzione.

È possibile altresì che il venditore manifesti la propria disponibilità a riparare o sostituire, senza rispettare però i parametri dettati dal comma 1 e del comma 3 dell’art. 135-ter cod. cons.: e quindi pretendendo dal consumatore la corresponsione di somme di denaro a titolo di compenso o rimborso spese, ovvero dichiarando che il bene sostitutivo o riparato verrà consegnato al consumatore entro un termine più lungo del “termine ragionevole” di cui all’art. 135-ter, comma 1, lett. b), cod. cons., o ancora rendendo noti al consumatore gli inconvenienti notevoli che si troverà inevitabilmente costretto ad arrecargli o ancora dichiarando che le operazioni di rimozione del bene difettoso e installazione del bene conforme (che pure è disponibile a condurre) imporranno al consumatore il pagamento di un separato ed autonomo corrispettivo.

In tutte queste ipotesi, il consumatore può considerarsi legittimato a risolvere subito il contratto, nel momento stesso in cui il venditore gli rivolge le sopra menzionate comunicazioni e per il solo fatto che il venditore si è dichiarato indisponibile a ripristinare il difetto di conformità nel rispetto delle modalità e dei parametri contemplati dal codice del consumo per l’adempimento della relativa obbligazione.

Il codice del consumo arriva addirittura a prevedere che il consumatore sia in questi casi legittimato a risolvere subito il contratto laddove siffatta indisponibilità del venditore finale, anziché essere dichiarata da quest’ultimo con apposite ed inequivocabili comunicazioni (scritte o orali), semplicemente “risulti chiaramente dalle circostanze”: espressione a dir poco ambigua, che si sostanzia tuttavia nell’ennesima agevolazione dell’esperimento del rimedio risolutorio, cui il consumatore potrà ricorrere limitandosi ad allegare, nella dichiarazione stragiudiziale risolutoria, le “circostanze” la cui sussistenza lo ha indotto ad escludere che il venditore potesse/volesse provvedere al ripristino della conformità in modo tempestivo, senza arrecare notevoli inconvenienti e senza imporgli spese o costi.

In secondo luogo, è possibile che il venditore, al consumatore che ne invochi la responsabilità richiedendo specificamente la sostituzione (ovvero la riparazione), opponga un rifiuto eccependone la asserita impossibilità oggettiva ovvero la eccessiva onerosità.

In queste ipotesi, se la forma di ripristino della conformità alternativa a quella inizialmente richiesta dal consumatore è possibile e non è eccessivamente onerosa, il consumatore avrà l’onere di chiederne al venditore finale l’effettuazione (e potrà esperire il rimedio risolutorio soltanto in presenza dei presupposti contemplati dal precedente paragrafo ovvero a fronte di un ulteriore rifiuto esplicito, ancorché ingiustificato, del venditore).

Se invece la forma di ripristino della conformità alternativa a quella inizialmente richiesta dal consumatore è impossibile ovvero eccessivamente onerosa, il consumatore – a fronte della relativa eccezione sollevata dal venditore – potrà esperire direttamente il rimedio risolutorio (o quello della riduzione del prezzo).

Anche sotto quest’ultimo profilo, la riforma del 2021 ha introdotto un ulteriore elemento di agevolazione del ricorso al rimedio risolutorio. La direttiva 99/44/CE non accordava infatti al venditore la possibilità (oggi espressamente contemplata dal par. 3 dell’art. 13 dir. 2019/771/UE e dal comma 3 dell’art. 135-bis, cod. cons.) di rifiutarsi di eseguire l’unica forma di “ripristino” possibile eventualmente richiesta dal consumatore laddove la sua attuazione gli avesse imposto di sostenere “costi sproporzionati”, tenuto conto delle circostanze (e in modo particolare del valore del bene e della gravità del difetto). La Corte di Giustizia UE [13] l’aveva interpretata proprio nel senso che, in caso di oggettiva impossibilità della riparazione o della sostituzione, il consumatore avrebbe sempre ed incondizionatamente potuto pretendere (s’intende, se oggettivamente possibile) la forma alternativa di ripristino della conformità al contratto, a prescindere dall’entità dei costi che quest’ultima avrebbe comportato per il venditore, e ciò in coerenza con i primato riconosciuto originariamente dal diritto UE al “ripristino della conformità al contratto” rispetto ai rimedi “secondari della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto.


4.3. Risoluzione del contratto a fronte della manifestazione di un difetto di conformità “talmente grave” da giustificarla (art. 135-bis, comma 4, lett. c), cod. cons.)

L’innovazione sicuramente più importante introdotta dalla riforma del 2021 è tuttavia quella contemplata dalla lett. c) del comma 4 dell’art. 135-bis cod. cons. (che riproduce fedelmente lett. c) del par. 4 dell’art. 13 dir. 2019/771/UE), laddove si prevede che il consumatore possa immediatamente ridurre il prezzo o risolvere il contratto quando il difetto di conformità sia “talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita”.

Di una previsione siffatta non vi era traccia alcuna nella disciplina italiana vigente prima della riforma del 2021 (e nella direttiva 99/44/CE).

Si tratta di una novità di grande portata, di fatto suscettibile di compromettere gravemente il “primato” dell’esatto adempimento mediante sostituzione e riparazione: il presupposto cui viene ancorata la possibilità di esperire immediatamente il rimedio risolutorio o della riduzione del prezzo viene infatti individuato con una formulazione (“difetto…talmente grave da giustificare..”) estremamente generica ed ambigua [14]. Né paiono offrire significativo aiuto all’interprete le indicazioni rinvenibili nel considerando num. 52 dir. 2019/771/UE, laddove si asserisce che in alcune situazioni il difetto potrebbe essere di gravità tale che il consumatore “non può più continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni”, come accade quando il difetto “condizioni seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente i beni” e non ci si possa ragionevolmente “aspettare che l’acquirente continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore risolva il problema”.

Non è chiaro infatti se, ai fini dell’accertamento di siffatto divello di gravità, debba tenersi conto soltanto di elemeni e parametri squisitamente oggettivi ovvero anche di profili soggettivi inerenti alla posizione e agli specifici interessi dell’acquirente; non è chiaro se fra gli elementi oggettivi debba venire in considerazione l’impatto del difetto sul valore complessivo di mercato del bene e/o l’entità dei costi che implicherebbe l’effettuazione di una riparazione o di una sostituzione; non è chiaro se e quale ruolo, nell’ambito degli elementi oggettivi di cui deve tenersi conto, debba essere riconosciuto alla attitudine del difetto a pregiudicare/ridurre l’idoneità all’uso e i livelli prestazionali del bene; non è chiaro se, ed in che misura, debba rilevare la circostanza che il difetto derivi dalla mancanza di requisiti “oggettivi” ovvero di requisiti “soggettivi” (cioè requisiti pattuiti con apposite clausole del contratto) di conformità; non è chiaro, infine, se possano darsi livelli di gravità differenziati per giustificare la riduzione (immediata) del prezzo e la risoluzione (immediata) del contratto.

A ciò si aggiunga che la disposizione nulla stabilisce in merito alla distribuzione degli oneri probatori. Da questa lacuna potrebbe invero dedursi (anche sulla base di un confronto con la diversa formulazione testuale del comma 5 dell’art. 135-bis, sul quale v. il prossimo par.) che debba gravare sul consumatore – interessato ad esperire il rimedio risolutorio in via diretta, senza prima richiedere il ripristino della conformità – l’onere di fornire la prova che il difetto presenta una gravità tale da giustificarlo. In ogni caso, anche a voler accogliere questa lettura, quello gravante sul consumatore finirebbe inevitabilmente per sostanziarsi in un onere di allegazione ed argomentazione, piuttosto che di prova in senso stretto. Una volta allegato e provato il difetto, infatti, il consumatore deve in realtà limitarsi a motivare le ragioni che dovrebbero indurre a considerarlo di gravità tale da giustificare la risoluzione. Per parte sua, il professionista eventualmente interessato avrebbe l’onere di individuare ed argomentare le ragioni per le quali il difetto allegato e provato dal consumatore dovrebbe considerarsi non così grave da giustificare la risoluzione.

In ogni caso, se il consumatore dichiara stragiudizialmente il recesso/la risoluzione senza prima richiedere il ripristino della conformità al contratto e allegando la straordinaria gravità del difetto, tale dichiarazione scioglie il rapporto contrattuale se ed in quanto il venditore non ne contesti l’efficacia assumendo una apposita iniziativa processuale volta a veder accertata dal giudice l’assenza del presupposto giustificativo e conseguentemente l’inefficacia dell’atto di recesso.

Non vè chi non veda come dall’interpretazione e dalla portata di questa previsione finisca in realtà per dipendere il destino della c.d. gerarchizzazione dei rimedi e della connessa, asserita “primazia” del ripristino della conformità al contratto.

Non a caso, la prima questione pregiudiziale sollevata da giudici nazionali di un Paese UE relativamente alla direttiva 2919/771/UE riguarda proprio la interpretazione dell’art. 13, par. 4, lett. c), della direttiva 2019/771/UE: l’Oberster Gerichtshof austriaco – con sentenza del 16 aprile 2025, depositata il 29 aprile 2025, in causa C-307/25, Kfz Kolak e.U. contro GF [15] – ha chiesto alla Corte UE di stabilire se tale disposizione vada intesa nel senso che un difetto che pregiudica la sicurezza del bene, anche in assenza di ulteriori presupposti, possa di per sé solo considerarsi a tal punto grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o l’immediata risoluzione del contratto di compravendita, e ciò eventualmente anche laddove si tratti di un difetto suscettibile di essere eliminato con un intervento di riparazione che richiederebbe una spesa relativamente ridotta [16].


5. La “non lieve entità” del difetto

Il difetto di conformità manifestatosi nel bene mobile ricevuto in consegna legittima il consumatore a risolvere il contratto soltanto se risulta essere “di non lieve entità” (art. 135-bis, comma 5, cod. cons.).

Merita in proposito di essere evidenziato che – nonostante la assonanza con la nozione di “non scarsa importanza” dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c. – quella di “difetto di conformità di non lieve entità” è una nozione propria del diritto dell’UE che dev’essere fatta oggetto di una “interpretazione autonoma” rispetto alla tradizione nazionale [17].

La Corte di Giustizia UE [18] ha già avuto modo di dimostrare, in sede di interpretazione della direttiva 99/44/CE, di intendere tale nozione in senso molto ampio. Per un verso, infatti, secondo la Corte UE la circostanza – acquisita agli atti del processo – che posteriormente alla conclusione del contratto di vendita il consumatore abbia ammesso che avrebbe acquistato il bene anche se fosse stato a conoscenza del difetto di conformità in esso manifestatosi, non è di per sé sola sufficiente per imporre di qualificare il difetto come “minore”. Per altro verso, per escludere che il difetto di conformità possa considerarsi “minore” basta che esso possa considerarsi “sufficientemente significativo”: muovendo da questo presupposto, con riguardo a casi riconducibili al c.d. dieselgate la Corte ha riconosciuto che la presenza, in un autoveivolo, di un impinanto di manipolazione il cui utilizzo sia vietato ai sensi dell’art. 5, par. 2, del regolamento UE n. 715/2007 non possa essere considerata un difetto di lieve entità, ancorché l’omologazione del tipo di veicolo non sia stata mai ritirata, la libertà di circolazione non sia mai stata sottoposta a sospensioni o limitazioni e la funzionalità del veicolo non sia stata mai in alcun modo compromessa dalla presenza del suddetto impianto di manipolazione [19].

È invece dubbio se dopo che il professionista, richiesto di sostituire o riparare il bene, non abbia adempiuto la relativa obbligazione ovvero l’abbia adempiuta in modo inesatto e/o arrecando notevoli invonvenienti al consumatore, la possibilità per quest’ultimo di risolvere il contratto rimanga subordinata al presupposto della “non lieve entità” del difetto di conformità. Anche facendo leva sulla formulazione testuale del comma 10 dell’art. 130 cod. cons. (nella versione antecedente alla riforma del 2021) [20], la Corte di cassazione lo aveva escluso, muovendo dal presupposto che in queste ipotesi il venditore si rende responsabile di un duplice inadempimento, che in quanto tale dovrebbe sempre giustificare l’attivazione del rimedio risolutorio [21]. Non sembra tuttavia che questa interpretazione possa essere confermata anche con riferimento ai novellati art. 128ss. cod. cons. Non tanto perché la previsione un tempo inserita nel comma 10 dell’art. 130 non si rinviene nella nuova disciplina, bensì piuttosto in ragione della natura completa dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2019/771/UE, la quale non contempla una deroga siffatta al principio in forza del quale la risoluzione postula sempre il carattere “non minore” (id est, la non lieve entità) del difetto [22]: principio che deve pertanto trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il venditore abbia omesso di effettuare tempestivamente ed esattamente la sostituzione o la riparazione ovvero le abbia eseguite arrecando notevoli inconvenienti al consumatore, in tal modo rendendosi inadempiente all’obbligazione di ripristino della conformità del bene al contratto.

Come sopra ricordato, al consumatore che eserciti (con domanda giudiziale o dichiarazione stragiudiziale) il diritto di risolvere il contratto è sufficiente allegare la non lieve entità del difetto, eventualmente argomentandola nella dichiarazione (o nell’atto processuale) ma in ogni caso senza che il consumatore debba considerarsi gravato dall’onere di fronire la prova dei fatti o degli elementi sui quali si fonda il giudizio di non lieve entità: spetta infatti al professionista che voglia contestare l’efficacia della dichiarazione stragiudiziale risolutoria ovvero contrastare la domanda giudiziale risolutoria proposta dal consumatore illustrare e motivare le ragioni che debbono indurre il giudice a riconoscere la lieve entità del difetto e fornire la prova dei fatti e degli elementi idonei a supportare le relative valutazioni. Questa precisazione, oggi esplicitata nel comma 5 dell’art. 135-bis cod. cons., costituisce una novità introdotta dalla nuova direttiva 2019/771/UE [23], che si traduce anch’essa, con tutta evidenza, in una rilevantissima facilitazione dell’esperimento del rimedio risolutorio (in alternativa a quello della riduzione del prezzo): la probatio cui è chiamato il venditore interessato a vincere la “presunzione” di non lieve entità è infatti, a dir poco, diabolica…


6. Le conseguenze giuridiche restitutorie dell’esperimento del rimedio risolutorio

L’atto stragiudiziale di esercizio del diritto di risolvere il contratto (o la sentenza che accoglie la relativa domanda giudiziale) scioglie – con effetto retroattivo – il rapporto contrattuale, facendo insorgere in capo al consumatore l’obbligazione di riconsegnare il bene ricevuto e in capo al venditore l’obbligazione di rimborsare integralmente le somme già riscosse a titolo di corrispettivo.

Nulla il cod. cons. prevede in merito al luogo e al tempo di adempimento dell’obbligazione di riconsegna del bene non conforme, limitandosi a statuire che le spese della restituzione sono a carico del venditore (parrebbe invero doversi escludere che il venditore sia tenuto ad anticipare al consumatore la relativa somma, fermo restando naturalmente l’obbligo di rimborsarla).

A rigore, il bene dev’essere restituito integro, salvi i deterioramenti causati direttamente dal difetto.

Nulla si dispone tuttavia in merito all’eventualità che la restituzione del bene sia divenuta medio tempore oggettivamente impossibile, perché il bene è stato dal consumatore alienato a terzi ovvero trasformato, ovvero perché è perito o si è deteriorato per causa imputabile (non al difetto di conformità, bensì) ad una condotta del consumatore che ne era divenuto proprietario (e possessore) ovvero a caso fortuito. Escluso che la sopravvenuta impossibilità oggettiva di restituire il bene rivelatosi non conforme possa essere d’ostacolo alla esperibilità del rimedio risolutorio (in ragione della natura completa dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali perseguita dalla direttiva 2019/771/UE, la quale – diversamente dall’art. 1492 c.c. – non subordina a siffatto presupposto la possibilità di ottenere la risoluzione), deve ritenersi [24] che il venditore sia legittimato in questi casi a pretendere la restituzione (non in natura, bensì) “per equivalente” del bene difettoso, attraverso il versamento di una somma di importo pari al valore di mercato che il bene aveva nel momento in cui è stata dichiarata la risoluzione (o presentata la relativa domanda giudiziale) [25].

Quanto alla prestazione di rinborso del prezzo, dalla formulazione del comma 4, lett. b), cod. cons. si evince che essa non diviene esigibile fino a quando il venditore non abbia ricevuto dal consumatore il bene (rivelatosi non conforme) che a suo tempo gli aveva consegnato in esecuzione del contratto ovvero le prove che tale bene è stato restituito o spedito all’indirizzo convenuto [26]. Sulla relativa somma di denaro sono dovuti dal venditore anche gli interessi, con decorrenza tuttavia dalla data in cui è stata dichiarata dal consumatore la risoluzione (o proposta la relativa domanda giudiziale), e non dalla data della effettuazione del pagamento del prezzo [27].

L’art. 135-quater cod. cons. non contiene, infine, una disposizione analoga a quella dettata per la sostituzione dal comma 4 dell’art. 135-ter cod. cons., ai sensi del quale “il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione”.

È conseguentemente dubbio se, in caso di risoluzione, il venditore possa pretendere dal consumatore un compenso per l’uso che quest’ultimo abbia fatto del bene rivelatosi non conforme, prima o eventualmente anche dopo la manifestazione del difetto, laddove quest’ultimo non sia stato del tutto ostativo alla prosecuzione dell’impiego del bene. La direttiva 2019/771/UE – quantomeno con riguardo all’uso che il consumatore abbia fatto del bene posteriormente alla manifestazione del difetto di conformità – non parrebbe frapporre ostacoli all’adozione di una soluzione positiva [28], già accolta peraltro dalla nostra giurisprudenza [29] con riguardo all’azione redibitoria di cui all’art. 1492 c.c. proprio traendo spunto dal precetto dettato dal comma 8 dell’art. 130 cod. cons., nella versione antecedente alla riforma del 2021 [30]: va tuttavia rilevato che quest’ultimo precetto non è stato più riproposto nella nuova disciplina contenuta negli artt. 128ss. cod. cons., né si rinviene – nei considerando della direttiva 2019/771/UE – una previsione paragonabile a quella che era stata inserita nel considerando num. 15 della direttiva 99/44/CE [31].

Inutile dire che, se si dovesse estendere anche al rimedio risolutorio la regola di favor per il consumatore dettata per il rimedio della sostituzione dal comma 4 dell’art. 135-ter cod. cons., eventualmente riferendola persino all’uso che il consumatore abbia fatto del bene posteriormente alla manifestazione del difetto di conformità, ne deriverebbe una ulteriore, rilevantissima differenziazione rispetto al regime generale della responsabilità del venditore per i difetti materiali della prestazione traslativa delineato dal codice civile, a conferma dell’ampio ed incondizionato favore per il rimedio risolutorio di fatto dimostrato dalla disciplina attuativa della direttiva 2019/771/UE.


NOTE

[1] Cfr. Alessi, La disciplina generale del contratto, 5a ed., Torino, 2025, secondo la quale (p. 489) il codice del consumo delinea un rapporto di gerarchia tra i rimedi, dando vita ad un “regime di responsabilità ad hoc, adeguato alla natura del contratto e all’interesse del consumatore. L’obiettivo di “preservare lo scambio e assicurare soddisfazione allo scopo di consumo per il quale il bene è stato acquistato conduce secondo l’A. ad assegnare una “netta preminenza”…ai rimedi satisfattori (p. 490).

[2] Che in parte qua riproduce puntualmente l’art. 3, par. 6, dir. 99/44/CE.

[3] Prima della riforma del 2021, identico precetto era contenuto nel comma 10 dell’art. 130 cod. cons.

[4] Cfr. Alessi, La disciplina generale del contratto, cit., p. 492.

[5] Infondata è infatti l’affermazione, formulata da una parte della dottrina e rinvenibile in alcune pronunce giurisprudenziali, secondo cui dovrebbe applicarsi alla azione redibitoria di cui all’art. 1492 c.c. il “filtro” contemplato per la risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive dalla disposizione generale dell’art. 1455 c.c., che consentirebbe al venditore di ottenere il rigetto dell’azione redibitoria tutte le volte in cui in giudizio venisse accertato che il vizio manifestatosi nel bene compravenduto è di “scarsa importanza”. La “soglia” di rilevanza del vizio, ai fini dell’esercitabilità delle azioni edilizie, è infatti esclusivamente quella fissata dall’art. 1490 c.c. in sede di individuazione degli elementi costitutivi della nozione stessa di vizio (attitudine a rendere la cosa inidonea all’uso e/o a diminuirne il valore in modo apprezzabile.

[6] Giurisprudenza pacifica: v. per tutte Cass. civ. 16 dicembre 2019, n. 33149.

[7] Cass. civ., 16 febbraio 2024, n. 4245 (successivamente confermata da Cass. civ. 18 marzo 2025, n. 7189). Contra, v. tuttavia Cass. civ. 24 luglio 2023, n. 22075, la quale, muovendo dal presupposto che l’avviamento è una qualità immateriale dell’azienda suscettibile di costituire oggetto di una promessa ex art. 1497 c.c., ha escluso che la mancanza o il minor valore di siffatta qualità possa giustificare l’esperimento del rimedio della riduzione del prezzo (non contemplato dall’art. 1497 c.c.), essendo consentita al compratore soltanto la proposizione dell’azione di risoluzione del contratto.

[8] AA.VV., La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino (Giappichelli), 2022; Luminoso, La vendita, 2a ed., in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, 2022, 569 ss.; Afferni, La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene, Napoli, 2022, 256 ss.; Barenghi, Diritto dei consumatori, 3a ed., Milano, 2023, 343 ss.; G. De Cristofaro, voce Vendite mobiliari b-to-c, in A.A.V.V, Enciclopedia del diritto. I tematici, volume Singoli contratti, a cura di G. D’Amico, Milano, 2025, pp. 1465ss.

[9] In merito alle quali ci limitiamo a rinviare al fondamentale volume AA.VV., La vendita di beni di consumo, a cura di Alessi, Milano, 2005.

[10] Anche Alessi, La disciplina generale del contratto, cit., p. 489, riconosce che la direttiva 2019/771/UE ha introdotto – in particolare con le innovazioni di cui ci occuperemo nei parr. 3 e 4.4 – “maggiore flessibilità” nel rispetto della gerarchia fra il rimedio del ripristino della conformità al contratto e i rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto: l’A. non sembra tuttavia attribuire a tali innovazioni una portata a tal punto incisiva da mettere in discussione il principio di fondo della gerarchizzazione (e del primato dei rimedi satisfattivi). Nel senso che le “coordinate di fondo del sistema dei rimedi di matrice europea sono rimaste sostanzialmente inalterate rispetto alla disciplina previgente, cfr. anche Luminoso, La vendita, cit., p. 631.

[11] Eccezione peraltro non spettante al venditore, secondo la nostra Corte di cassazione (Cass. 16 giugno 2016, n. 12465), nell’ipotesi in cui ad essere conoscibile (dal compratore) all’epoca della stipulazione del contratto fosse la mancanza di una qualità promessa o essenziale ai sensi dell’art. 1497 c.c., in considerazione del fatto che quest’ultima disposizione non dichiara espressamente applicabile alla mancanza di qualità l’art. 1491 c.c.

[12] Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672.

[13] Sentenza del 16 giugno 2011, in cause riunite C‑65/09, Weber e C‑87/09, Putz.

[14] Così anche Oliviero, La nuova disciplina dei rimedi “secondari”, in La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo, cit., p. 330s., il quale propone una lettura restrittiva della disposizione, che ne circoscriva l’operatività alle ipotesi di consegna di aliud pro alio in senso ampio ovvero di difetti di conformità che inficino non soltanto un singolo esemplare, bensì l’intero genere cui appartiene il bene consegnato al consumatore.

[15] Nel caso di specie, con un contratto di compravendita stipulato il 27 marzo 2023 il consumatore aveva acquistato da un rivenditore professionale un’autovettura usata (Audi modello A7 Sportback con una percorrenza di 107.288 km) pattuendo un prezzo di EURO 33.500. Nel contratto compravendita il veicolo veniva stato classificato come «Sufficientemente adatto all’uso su strada – Classe 3» e veniva altresì dichiarato «idoneo all’uso e immatricolabile». Un’ispezione del veicolo fatta eseguire dall’acquirente una decina di giorni dopo la consegna evidenziava l’esistenza di un grave difetto per la sicurezza della circolazione e della guida consistente in una «Perdita d’olio: problema di tenuta stagna del motore»: un difetto certamente idoneo a pregiudicare i requisiti per la sicurezza della circolazione e della guida, ma suscettibile di essere eliminato con una spesa moderata (una riparazione effettuata da una officina specializzata VW-Audi sarebbe costata EUR 3 352; una riparazione effettuata da una officina generica del venditore sarebbe costata circa EUR 2 000 EUR; una riparazione effettuata direttamente dal venditore finale sarebbe costata EUR 1.500) e comunque tale da ridurre il valore del veicolo al momento della consegna per un importo non superiore a 2.000 EUR. Il consumatore, allegando la rilevante gravità del difetto, dichiarava stragiudizialmente la risoluzione (senza prima chiedere il ripristino della conformità al contratto) e conveniva in giudizio il venditore chiedendone la condanna alla restituzione integrale del prezzo a fronte della riconsegna del veicolo. Il venditore finale contestava le richieste attoree, negando la sussistenza dei presupposti giustificativi della risoluzione. La controversia finisce per essere sottoposta alla Corte di Cassazione austriaca, che () ha proposto la questione pregiudiziale.

[16] Già in una precedente sentenza del 27 settembre 2023 (9Ob41/23d) la Corte di cassazione austriaca si era pronunciata sull’interpretazione della disposizione (§ 12, comma 4) della legge austriaca di recepimento della direttiva 2019/771/UE – il c.d. Verbrauchergewährleistungsgesetz – VGG (sul quale v. per tutti A.A.V.V., Das neue Gewährleistungsrecht und einige weitere Novitäten des GRUG, a cura di P. Bydlinski, Wien 2022, nonché A.A.V.V., VGG – Verbrauchergewährleistungsgesetz. Kommentar, a cura di Flume, Kronthaler e ​Laimer, 2 a ed., Wien, 2025) – che consente al consumatore di ridurre il prezzo o risolvere il contratto immediatamente (senza essere gravato dall’onere di richiedere la sostituzione o la riparazione) a fronte di un difetto di conformità così grave (schwerwiegend) da giustificare l’esperimento diretto dei rimedi c.d. secondari. Nel caso di specie, un consumatore aveva acquistato un autoveicolo usato (Peugeot SW 308) per il quale aveva pattuito (e pagato) un prezzo di 12.500 euro. Nel contratto si affermava che l’autoveicolo era stato sottoposto a manutenzione ed era in regola con tutti i controlli tecnici e l’autoveicolo veniva conseguentemente classificato come “sufficientemente idoneo alla circolazione” (Classe 3). Pochi giorni dopo averlo ricevuto in consegna, il consumatore scopriva che il cerchione della ruota posteriore destra era deformato e graffiato: il relativo difetto implicava che il veicolo non corrispondesse alla classe 3 bensì alla classe 4, e rendeva il veicolo non sicuro per la circolazione e il funzionamento. Il costo di una sostituzione del cerchione difettoso con un cerchione nuovo originale sarebbe stato, per il venditore, pari a 316 euro. Ciononostante il compratore, anziché pretendere la sostituzione del cerchione a cura e spese del venditore, manifesta la volontà di risolvere il contratto e, a fronte del rifiuto del venditore di darvi corso, lo conviene in giudizio chiedendone la condanna al rimborso integrale del prezzo contestualmente alla restituzione del veicolo. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, nonostante il venditore convenuto affermasse che il difetto dovesse considerarsi di lieve entità e in particolare contestasse che la sua gravità fosse tale da giustificare la risoluzione: la relativa sentenza viene confermata dalla Corte d’appello e poi dalla stessa Corte di cassazione, secondo la quale la risoluzione immediata era giustificata sia perché il difetto si sostanziava in una mancanza di qualità contrattualmente promessa (appartenenza del veicolo usato alla classe 3), sia perché il difetto incideva sulla sicurezza del veicolo. Su questa sentenza del 2023, cfr. le considerazioni critiche di Faber, Erste österreichische Judikatur zur Umsetzung der Warenkauf-RL, in Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (GPR), 2024, p. 107ss. nonché il saggio di Huber, Der schwerwiegende und nicht geringfügige Mangel nach dem neuen Gewährleistungsrecht, in Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (GPR), 2024, p. 193ss.

[17] Cfr. però Luminoso, La vendita, cit., p. 647, secondo il quale il comma 5 dell’art. 135-bis cod. cons. dovrebbe essere inteso secondo lo stesso spirito che anima la disposizione dell’art. 1455 c.c.

[18] Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza del 14 luglio 2022, in causa C-145/20, DS contro Porsche Inter Auto Gmbh Co. KG e Volkswagen AG.

[19] In proposito, cfr. le approfondite considerazioni di Vanini, Violazione di norme pubblicistiche di tutela ambientale da parte del produttore e difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore: la Corte di Giustizia UE e il Caso “Dieselgate” (C. Giust. Ue 14 luglio 2022, In Causa C–145/20, “Porsche Inter Auto e Volkswagen”) in Riv. dir. civ., 2023, p. 174ss.

[20] Il quale sanciva che “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

[21] Cfr. Cass. 7 febbraio 2022, n. 3695.

[22] Nel medesimo senso, v. anche Oliviero, La nuova disciplina dei rimedi “secondari”, cit., p. 333.

[23] Cfr. il par. 5 dell’art. 13 dir., che dopo aver sancito che il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità e solo “di lieve entità”, precisa espressamente che “l’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto sia di lieve entità è a carico del venditore”.

[24] Così anche Oliviero, La nuova disciplina dei rimedi “secondari”, cit., p. 354s.

[25] Nel considerando num. 60 della direttiva 2019/771/UE si afferma che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare le conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste dalla direttiva stessa, quali ad es. “le conseguenze della “distruzione o perdita” dei beni.

[26] Intercorre pertanto fra le due prestazioni restitutorie un rapporto sinallagmatico “rovesciato”, connotato tuttavia da una discrasia cronologica: mentre infatti il venditor può legittimamente rifiutarsi di restituire le somme riscosse fino a quando il consumatore non abbia provveduto a restituire il bene rivelatosi non conforme al contratto, non altrettanto vale per il consumatore, il quale è immediatamente ed incondizionatamente tenuto a riconsegnare il bene in questione: così anche Oliviero, La nuova disciplina dei rimedi “secondari”, cit., p. 344.

[27] Cfr. in tal senso, con riferimento alla vendita mobiliare disciplinata dal codice civile, Cass. 8 novembre 2024, n. 28838.

[28] In senso contrario, v. però Oliviero, La nuova disciplina dei rimedi “secondari”, cit., p. 346s.

[29] Cass. 28 luglio 2020, n. 16077, confermata da Cass. 8 novembre 2024, n. 28838.

[30] Laddove si prevedeva che “nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene”.

[31] Nel considerando n. 15 della direttiva 99/44/CE si affermava che “gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna”.

Fascicolo 2 - 2026