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G. Giappichelli Editore

Misure dilatorie, «preparazione» della risoluzione e «recupero» del rapporto sinallagmatico nel canone di Rosalba Alessi (di Fabio Addis, Professore ordinario di Diritto privato – Università La Sapienza di Roma)


Il contributo prende le mosse dallo scritto di Rosalba Alessi su Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, evidenziandone l’attualità metodologica e sistematica. L’analisi si concentra, in particolare, sul rapporto tra risoluzione per inadempimento ed eccezioni dilatorie, con riguardo agli artt. 1460 e 1461 c.c. La tesi sostenuta è che il carattere “preparatorio” dell’eccezione rispetto alla risoluzione debba essere inteso soltanto in senso descrittivo: l’esercizio del rimedio dilatorio non agevola né anticipa causalmente lo scioglimento del contratto, ma apre una fase interlocutoria nella quale il rapporto può ancora essere recuperato oppure, al contrario, definitivamente compromesso. In questa prospettiva, le eccezioni dilatorie non si esauriscono in una tecnica di mera conservazione statica del sinallagma, ma possono concorrere all’adattamento del rapporto alla sopravvenienza, attraverso l’offerta di idonea garanzia, l’adempimento anticipato o l’esercizio parziale del rifiuto. Ne deriva una diversa lettura della buona fede di cui all’art. 1460, comma 2, c.c., non come criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento altrui, bensì come misura di proporzionalità e correttezza del rifiuto opposto dall’excipiens. L’opera di Alessi consente così di ripensare il principio inadimplenti non est adimplendum in chiave non solo difensiva, ma anche conservativa e ricostruttiva della relazione contrattuale.

Dilatory Remedies, the “Preparation” of Termination for Breach, and the “Recovery” of the Synallagmatic Relationship in Rosalba Alessi’s Work

The article takes as its starting point Rosalba Alessi’s essay on Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, highlighting its continuing methodological and systematic relevance. The analysis focuses in particular on the relationship between termination for breach and dilatory defences, with special regard to Articles 1460 and 1461 of the Italian Civil Code. The central claim is that the “preparatory” character of the defence in relation to termination should be understood merely in a descriptive sense: the exercise of a dilatory remedy neither facilitates nor causally anticipates the dissolution of the contract, but rather opens an interlocutory phase in which the contractual relationship may still be recovered or, conversely, become definitively compromised. From this perspective, dilatory defences are not limited to the static preservation of the synallagmatic balance; they may also contribute to adapting the relationship to supervening circumstances, through the offer of adequate security, anticipatory performance, or the partial exercise of the refusal to perform. This leads to a different understanding of good faith under Article 1460, paragraph 2, not as a criterion for assessing the seriousness of the other party’s breach, but as a measure of the proportionality and fairness of the refusing party’s conduct. Alessi’s work thus provides the basis for reconsidering the principle inadimplenti non est adimplendum not only in defensive terms, but also as a means of preserving and reconstructing the contractual relationship.

COMMENTO

Sommario:

1. Approccio metodologico e incidenza sistematica di Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto - 2. Congegno tecnico della dilazione e natura sinallagmatica delle eccezioni - 3. Carattere «preparatorio» alla risoluzione delle eccezioni dilatorie - 4. Soddisfacimento delle «istanze di recupero» del rapporto alterato dalla sopravvenienza - 5. Proporzionalità della difesa dilatoria e gravità dell’inattuazione lamentata dall’excipiens - NOTE


1. Approccio metodologico e incidenza sistematica di Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto

L’intitolazione dell’incontro di oggi non mira solo ad offrire un omaggio ad uno degli scritti più significativi della produzione scientifica di Rosalba Alessi [1]. Esso intende, più esattamente, dimostrare che l’approccio metodologico e lo sviluppo argomentativo di quel lavoro rimangono ancor oggi attuali, nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua pubblicazione e il sistema giuridico presenti tratti di irriducibile diversità, avuto anche solo riguardo a quel «diritto eurounitario» ampiamente esplorato dalla Festeggiata in altri scritti più recenti [2].

Il lettore contemporaneo che si avvicina, per la prima volta, a Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto (1984) non percepisce questa distanza temporale. Trova ampiamente impiegate parole quali «rimedio», «principi», «revisione delle condizioni contrattuali», che ormai sono di uso quotidiano nella riflessione teorica e nella prassi applicativa [3].

Avverte una costante sensibilità dell’autrice verso la produzione giurisprudenziale che, interpretata nel rispetto dei rigorosi insegnamenti di Gino Gorla, assicura una piena valorizzazione alle concrete circostanze del caso [4]. È spesso l’analisi della dinamica processuale della controversia a permettere di dimostrare che i giudici assegnano al rimedio perentorio funzioni ed obiettivi che non erano stati ancora pienamente messi a fuoco dalla dottrina dell’epoca [5], forse eccessivamente condizionata da quella tendenza alla concettualizzazione che è respinta, fin dalle primissime battute del saggio, attraverso il richiamo al dibattito sul negozio giuridico [6].

Lo scritto porta a coerente compimento alcune suggestioni già accennate nel lavoro monografico dedicato ad Autonomia privata e rapporti agrari (1982). In esso, la l. 3 maggio 1982, n. 203, era stata brillantemente reinterpretata in modo tale da sottrarla alla diffusa connotazione di eccezionalità, rivelandone le potenzialità transtipiche e la capacità di concorrere alla ridefinizione dello stesso rapporto tra proprietà e impresa, con esiti idonei a restituire al contratto agrario «la dinamica dello scambio, sottintesa al rapporto proprietari-non proprietari, collocando al di fuori di essa – in quanto successiva all’incontro domanda-offerta di terra – la tematica relativa alla organizzazione dell’impresa» [7].

Avuto particolare riguardo alle condizioni di operatività del rimedio perentorio, la regolamentazione dei contratti agrari è intesa non quale «deroga, sia pure consistente», all’art. 1455 c.c., ma come «vera e propria disciplina integrativa» degli artt. 1453 ss. c.c. [8]. La procedimentalizzazione di una sequenza capace di escludere il ricorso alle ipotesi codicistiche di risoluzione «di diritto» è valutata dall’autrice come idonea a far emergere una finalità conservativa del rapporto compatibile con il rimedio perentorio, purché il suo ambito di operatività sia adeguatamente delimitato dalla prova della definitività ed irreversibilità dell’inadempimento lamentato [9].

Nel saggio del 1984, si tratta allora di capire se e in che misura tali obiettivi siano perseguiti anche fuori dall’ambito agraristico: compito non agevole, perché condizionato dalla necessità di rileggere criticamente i rapporti tra parte generale e disciplina dei singoli tipi contrattuali [10], rivalutando anche il significato sistematico della codificazione del 1942, specie per quanto attiene alla riforma della risoluzione giudiziale, apparentemente connotata dall’attribuzione al creditore di un ruolo centrale – se non esclusivo – nella determinazione dello scioglimento del rapporto [11].

Rosalba Alessi avverte che l’art. 1453, ult. co., c.c., se inteso letteralmente, «testimonierebbe la definitiva estraneità al nostro ordinamento delle “tecniche dilatorie”», imprimendo al meccanismo risolutivo «una notevole rigidità», così da «rappresentare in modo abbastanza semplificato la sequenza inadempimento-risoluzione» [12].

Lo scritto anticipa, in questo modo, esiti applicativi oggi diffusamente affermati, quali, ad esempio, il superamento di una ricostruzione del giudizio di importanza ex art. 1455 c.c. ancorata, in via esclusiva, alla valutazione del carattere «principale» della prestazione inadempiuta [13], il riconoscimento della piena legittimità di clausole di irresolubilità del contratto [14], nonché l’ammissibilità di una risoluzione in assenza di costituzione in mora, ove il «mero ritardo» assuma contorni di apprezzabile irreversibilità [15].

Ad essere più ampiamente investito da una rilettura critica appare, però, lo stesso rapporto tra la risoluzione e il principio inadimplenti non est adimplendum cui si ispirano gli artt. 1460 e 1461 c.c.

Le poche battute che Rosalba Alessi dedica al carattere «ancillare» dell’exceptio inadimpleti contractus, intesa come misura in larga parte preparatoria alla risoluzione, lasciano intendere che il tema può essere ancora ulteriormente sviluppato ed è proprio su questo aspetto che intendo concentrare il mio intervento.


2. Congegno tecnico della dilazione e natura sinallagmatica delle eccezioni

Rosalba Alessi critica l’idea secondo cui gli artt. 1453 ss. c.c. delineerebbero un «impianto normativo (…) assolutamente impreparato a mediare istanze di recupero del contratto inadempiuto provenienti dal debitore o dal creditore» [16].

Aggiunge, però, che la regolamentazione delle eccezioni dilatorie assicura al creditore solo «la possibilità di reagire all’inadempimento (o al pericolo di inadempimento) mediante il semplice rifiuto della propria prestazione». Sono in tal modo preclusi atteggiamenti «attivi» diretti al ripristino della situazione, alla revisione del contenuto contrattuale, alla vera e propria rinegoziazione: «l’eccezione non si presta, per definizione, ad un siffatto scopo. Mirando a paralizzare la pretesa dell’inadempiente alla controprestazione, essa non solo non pregiudica – ed anzi in qualche misura prepara – la risoluzione, ma esplicita un irrigidimento della posizione dei contraenti: per il suo stesso modo di operare («sono disposto ad adempiere, ma voglio adempiere mano contro mano»), l’exceptio si avvicina semmai all’azione per esatto adempimento, poiché rende inequivoca l’intenzione del creditore-debitore di non acconsentire a sequenze e modalità di esecuzione del contratto diverse da quelle pattuite» [17].

Così argomentando, l’autrice richiama posizioni dottrinali consolidate che, pur distinguendosi in ordine alla definizione dei connotati caratterizzanti il congegno tecnico attraverso il quale le eccezioni operano, concordano nel riconoscere loro una funzione conservativa dell’equilibrio sinallagmatico e una conseguente idoneità a preparare la risoluzione, ponendo l’excipiens nella condizione migliore per trarre dal rimedio perentorio il risultato più utile [18].

Poco conta, a tal fine, se l’eccezione sia intesa come diritto potestativo attribuito ex lege al fine di rendere temporaneamente inesigibile la prestazione dovuta [19] o, al contrario, come semplice legittimazione di un inadempimento eccezionalmente giustificato dalla condotta di controparte [20].

In entrambi i casi, la cristallizzazione della situazione prodotta dall’esercizio dell’exceptio escluderebbe l’adattamento della fase esecutiva alla sopravvenienza, rafforzando i termini dell’accordo originariamente pattuito e ponendo il destinatario del rifiuto dell’excipiens di fronte alla necessità di ripristinare esattamente e tempestivamente il sinallagma, pena, altrimenti, il suo scioglimento.

Si tratta di rilievi che, storicamente, si riallacciano all’evoluzione del principio inadimplenti non est adimplendum e trovano piena consacrazione nella posizione di chi vede nell’art. 1460 c.c. la «manifestazione minore del sinallagma funzionale, a fianco della risoluzione per inadempimento, che ne costituisce la manifestazione maggiore» [21].

Personalmente, continuo a rimanere convinto della bontà di tale ricostruzione, alla quale si oppongono rilievi che rischiano di snaturare il percorso di astrazione e generalizzazione compiuto con la codificazione del 1942 [22].

A chi, ad esempio, lamenta l’infelice collocazione topografica degli artt. 1460 e 1461 c.c. [23] è possibile replicare che, se è vero che le eccezioni dilatorie, in sé e per sé considerate, non provocano la risoluzione del contratto, altrettanto certo è che identico rimane l’ambito di operatività delle due tipologie di rimedi. Essi traggono legittimazione comune da un’idea di sinallagma che, se intesa in modo adeguato, dovrebbe altresì impedire quelle ricostruzioni del requisito dell’importanza dell’inadempimento di carattere meramente quantitativo o dimensionale alle quali opportunamente si oppone Rosalba Alessi nel suo scritto.

A chi, invece, prova a ricondurre l’art. 1461 c.c. entro l’area di operatività dei rimedi variamente correlati alla responsabilità patrimoniale del debitore, alla tutela «preventiva» del credito o alla conservazione della garanzia generica [24], si può rispondere che il peggioramento delle condizioni patrimoniali può essere addirittura aggravato dal tempestivo esercizio dell’exceptio, riguardante una prestazione che, almeno ordinariamente, avrebbe dovuto essere eseguita per prima. L’aspettativa nutrita dal contraente dissestato è però frustrata dalla reazione difensiva dell’excipiens, il quale preferisce evitare di adempiere subito accettando il rischio che, in questo modo, la sua controparte subisca un ulteriore peggioramento, potenzialmente idoneo ad impedire la stessa futura esecuzione della prestazione [25].


3. Carattere «preparatorio» alla risoluzione delle eccezioni dilatorie

Per quanto rafforzato dalle considerazioni appena svolte, il richiamo al carattere «preparatorio» delle eccezioni dilatorie deve essere inteso come una mera formula descrittiva, che sintetizza l’interesse del­l’excipiens ad evitare di agire in ripetizione qualora, eseguito l’adempimento della prestazione da lui dovuta, la condotta di controparte renda irreversibile e definitiva l’alterazione sinallagmatica, determinando quella situazione fattuale che conduce alla risoluzione del contratto.

Quest’ultima non è in alcun modo agevolata dall’esercizio delle eccezioni dilatorie. Il fatto che essa materialmente segua al rifiuto di adempiere indica solo uno sviluppo probabile dell’alterazione sinallagmatica, una sua evoluzione, che però rimane ancorata alla valutazione di condizioni fattuali riscontrabili dopo l’esercizio dell’exceptio e diverse da quelle che consentono l’attivazione del rimedio [26].

Anche laddove si delinei una situazione di «inadempimenti reciproci», l’eccezione dilatoria non preclude la risoluzione né l’agevola: il giudice attribuirà rilievo alla condotta di entrambi i contraenti e trarrà da essa la conclusione che il rapporto è ormai definitivamente compromesso. Si tratta di un risultato, però, che non è causalmente imputabile all’esercizio del rimedio dilatorio, il quale si rifletterà, tutt’al più, sulla pretesa risarcitoria, da respingersi quando entrambi i contraenti abbiano parimenti violato la pattuizione, contribuendo, in egual misura, all’inattuazione definitiva [27].

Ho già recentemente svolto alcuni rilievi critici sul preteso utilizzo «cripto-risolutorio» che, secondo parte della dottrina, avrebbe talvolta caratterizzato la più recente prassi applicativa dedicata all’art. 1460 c.c. [28].

Una più attenta disamina delle pronunce a tal fine invocate rivela che il giudice ha solo attribuito rilievo determinante al lasso temporale successivo alla manifestazione del rifiuto. Si è in altri termini evidenziato il carattere intollerabile del ritardo dell’attore nell’insistere per l’adempimento o la sostanziale inutilità per l’excipiens di un’offerta di adempimento tardivo inidonea a soddisfare i suoi interessi. L’esercizio dell’eccezione ha semplicemente dato avvio ad un procedimento conclusosi pur sempre con un accertamento giudiziale. La modificazione delle modalità cronologiche di esecuzione del rapporto provocata dall’exceptio ha un contenuto neutrale in ordine alla sopravvivenza del rapporto stesso. Alla sospensione dell’esecuzione potrebbe seguire una riattivazione della fase esecutiva o, al contrario, un ulteriore e definitivo aggravamento dell’inattuazione, inevitabilmente destinato a condurre alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso, è fuorviante parlare di impiego «cripto-risolutorio». Più correttamente, si esercita un’eccezione dilatoria, la cui natura e le cui caratteristiche non sono in alcun modo mutate, ma alla quale fa seguito un’ulteriore e distinta vicenda, destinata a formare oggetto di una nuova e diversa eccezione caducatoria.

Il distacco del rimedio dilatorio dalla risoluzione è ancor più evidente nel caso regolato dall’art. 1461 c.c. La tutela dilatoria è qui consentita anche a fronte di un mero pericolo, ancora inidoneo a provocare quell’attuale violazione sinallagmatica che legittima la risoluzione. Ove subisca ulteriori peggioramenti, il dissesto non potrà che evolvere in vera e propria insolvenza, consentendo l’attivazione del rimedio della decadenza dal beneficio del termine [29]. La presenza dell’art. 1186 c.c. vale ad escludere che questa situazione provochi una risoluzione automatica del contratto e legittima a nutrire perplessità verso soluzioni interpretative che, muovendo da quanto previsto in altri sistemi giuridici, come quello tedesco, riconoscono all’excipiens il diritto di agire in risoluzione ove la controparte dissestata, subita la sospensione della prestazione, non si affretti ad anticipare l’adempimento o ad offrire idonea garanzia, dando in tal modo dimostrazione – ex adverso e presuntivamente – della sua incapacità di adempiere al momento dovuto [30].

Non si tratta, invero, di contestare il fatto che, talvolta, la manifestazione di un peggioramento patrimoniale induce il legislatore a prediligere lo scioglimento del rapporto obbligatorio anziché la sua conservazione: basti a tal fine menzionare i casi regolati dagli artt. 1822, 1956 e 1959 c.c. o, con specifico riferimento all’insolvenza, le ipotesi previste dagli artt. 1833, 1867 e 1868 c.c.

Le differenze con la regolamentazione generale del contratto o del rapporto obbligatorio sono tuttavia facilmente evidenziabili: nei casi previsti dalle norme appena richiamate manca una relazione sinallagmatica o è comunque inutile quell’attesa di un lasso temporale successivo all’esercizio del rimedio dilatorio che, invece, rappresenta fisiologico sviluppo dell’exceptio descritta dall’art. 1461 c.c.


4. Soddisfacimento delle «istanze di recupero» del rapporto alterato dalla sopravvenienza

Ridefinita in tal modo la reale portata del carattere «preparatorio» dell’eccezione dilatoria, è legittimo chiedersi secondo quali modalità essa assicuri il soddisfacimento di quelle che Rosalba Alessi definisce «istanze di recupero» del rapporto alterato dalla sopravvenienza [31].

Nel caso regolato dall’art. 1461 c.c., esercitata vittoriosamente l’exceptio, la fase sospensiva in cui cala la relazione sinallagmatica può essere superata esclusivamente apportando modifiche all’assetto originario della pattuizione.

Il contraente dissestato, in particolare, può offrire «idonea garanzia», attuando un comportamento a rilievo impeditivo che neutralizza le conseguenze prodotte dall’exceptio e impone all’excipiens di adempiere immediatamente.

Il ripristino della situazione originaria è, invero, apparente. In realtà, si deve registrare un mutamento, visto che l’excipiens consegue in tal modo un significativo incremento della sua garanzia, peraltro proporzionato all’effettiva intensità del pericolo correlato al peggioramento delle condizioni patrimoniali. L’accertamento dell’«idoneità» della garanzia confuta il giudizio prognostico negativo che, altrimenti, giustificherebbe il perdurante rifiuto dell’adempimento [32].

Nonostante il silenzio sul punto dell’art. 1461 c.c., si riconosce comunemente al contraente dissestato anche la possibilità di opporsi all’exceptio offrendo un anticipato adempimento [33].

La liceità della modifica del rapporto obbligatorio in tal modo prospettata è facilmente deducibile dall’art. 1185, 2° co., c.c., il quale conferma che l’inesigibilità correlata alla mancata scadenza del termine di adempimento è esclusivamente riferibile alla prestazione dovuta e non altera l’esistenza e l’immediata vincolatività del titolo costitutivo del rapporto obbligatorio [34].

Nell’ambito di operatività dell’eccezione d’inadempimento, del resto, analoga modifica è prospettabile nei casi in cui l’exceptio sia esercitata «anticipatamente», cioè da colui che dovrebbe adempiere per primo e reagisce con il rifiuto della sua prestazione a situazioni fattuali che lasciano già oggettivamente intendere che al momento dovuto la controprestazione non sarà realizzata [35].

Anche in queste ipotesi, alla controparte non rimane che anticipare l’esecuzione, ponendo in essere un comportamento che, confutando quel giudizio prognostico svolto dall’excipiens, realizza pur sempre una modifica dell’assetto originariamente concordato.

A tale conclusione può opporsi solo il verificarsi di una situazione che si connoti già per margini di assoluta irreversibilità, che giustificherebbero l’immediata risoluzione del contratto [36]. L’operatività di quest’ultimo nella fase di pendenza non può essere a priori esclusa, pur rimanendo assoggettata a particolari cautele, spesso soddisfatte da una specifica procedimentalizzazione della sopravvenienza, che rinvia l’esito perentorio all’infruttuosa scadenza di un termine supplementare specificamente diretto a permettere il ripristino della fase realizzativa [37].


5. Proporzionalità della difesa dilatoria e gravità dell’inattuazione lamentata dall’excipiens

La riconosciuta idoneità dell’eccezione dilatoria ad assicurare l’adattamento del rapporto sinallagmatico alla sopravvenienza si riflette altresì sull’individuazione della portata applicativa della clausola di buona fede espressamente richiamata dall’art. 1460, 2° co., c.c.

Secondo l’orientamento tuttora dominante, tale previsione mira a salvaguardare il puntuale adempimento della prestazione dovuta [38]. La buona fede imporrebbe dunque di valutare la gravità dell’inadempimento legittimante l’exceptio e potrebbe sostanzialmente consentire l’applicazione analogica dell’art. 1455 c.c. al rimedio dilatorio, per attuare «un principio di “proporzionalità” tra l’inadempimento contestato e l’adempimento che con l’eccezione si vuole sospendere e rifiutare, da riferire non alla rappresentazione soggettiva della parte bensì all’equilibrio complessivo del contratto»: i giudici sarebbero in tal modo legittimati a compiere «un apprezzamento in concreto che sostanzialmente fa coincidere l’importanza dell’inadempimento rilevante al fine di giustificare l’eccezione con quella che (…) consentirebbe la risoluzione del contratto» [39].

La formulazione letterale dell’art. 1460, 2° co., c.c., tuttavia, riferisce la valutazione di buona fede al «rifiuto» e non all’inadempimento subito dall’excipiens. La correttezza è in tal modo intesa come misura di valutazione delle modalità di esercizio del rimedio dilatorio, le cui condizioni di esperibilità rimangono affidate, in via esclusiva, alla regola generale del 1° co., che menziona l’inadempimento senza richiamare alcun criterio di giudizio ulteriore, correlato variamente alla sua intensità, importanza o gravità.

Del resto, pretendere che solo un inadempimento grave legittimi l’esercizio dell’exceptio e, al contempo, assicurare tutela dilatoria a chi lamenta una situazione di mero pericolo quale quella descritta dall’art. 1461 c.c. significherebbe legittimare esiti applicativi manifestamente discriminatori.

Si lascerebbe, infatti, privo di tutela chi ha pur sempre subito una lesione attuale del suo credito – sopportando un inadempimento lieve – e non riesce a dar conto della sussistenza di un dissesto patrimoniale che, altrimenti, gli consentirebbe di ricorrere alla più generosa tutela apprestata per il mero pericolo.

Occorre, invece, interpretare gli artt. 1460 e 1461 c.c. in modo congiunto, valorizzando il comune riferimento storico al principio inadimplenti non est adimplendum, al fine di precisare che anche il rimedio ex art. 1461 c.c. deve essere sottoposto ad identica valutazione di correttezza. Essa – proprio perché riferibile sia a situazioni di inadempimento sia a casi di mero pericolo – deve essere disgiunta dall’analisi della gravità o definitività dell’inattuazione.

In questa prospettiva, la buona fede impone all’excipiens di comunicare preventivamente l’intenzione di rifiutare l’adempimento, al fine di consentire la tempestiva concessione di idonea garanzia, legittimando una risposta dilatoria che sia adeguata al pregiudizio concretamente subito per effetto della situazione lamentata.

La valutazione di proporzionalità deve essere quindi riferita al rapporto tra gli interessi tutelati dal rifiuto e quelli soddisfatti dall’eventuale adempimento della prestazione rifiutata. Si deve escludere, in via assoluta, l’esercizio dell’exceptio in tutti i casi in cui, nonostante l’inadempimento altrui, il rifiuto leda situazioni giuridiche esistenziali che meritano una prioritaria tutela. Il bilanciamento, anche con valori e principi costituzionalmente garantiti, non può che portare a prediligere momentaneamente la ragioni della vittima del rifiuto, per quanto essa abbia posto in essere una violazione potenzialmente destinata a pregiudicare la stessa sopravvivenza della relazione contrattuale [40].

Ci si deve al contempo aprire alla possibilità di concedere un esercizio solo parziale dell’exceptio a fronte di casi di inesatto adempimento che abbiano pur sempre assicurato il soddisfacimento delle ragioni dell’excipiens, il quale riuscirebbe altrimenti ad usufruire di un meccanismo interdittivo del tutto sproporzionato, trattenendo la prestazione inesatta ricevuta e rifiutando completamente la propria.

In questa prospettiva andrebbe forse riletta la più recente evoluzione giurisprudenziale dedicata al riconoscimento della facoltà per il conduttore di rifiutare il pagamento del canone di locazione per il tempo in cui non ha potuto trarre dall’immobile locato le utilità ordinariamente ricavabili a causa dell’attuazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 [41].

La «revisione» delle condizioni contrattuali in tal modo prodottasi, anziché essere fondata genericamente su una clausola di buona fede dotata di potenzialità integrative affidate alla valutazione a posteriori del giudice, potrebbe essere più adeguatamente giustificata dalla sproporzione derivante dal riconoscimento al locatore della possibilità di pretendere l’intero canone, senza condividere con la controparte le conseguenze negative della sopravvenienza.

L’esercizio «parziale» dell’exceptio è oggi testualmente ammesso dal nuovo art. 135 bis, ult. co., c. cons., limitatamente al difetto di conformità nella fornitura di beni di consumo. La previsione, però, chiarisce che «restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione d’inadempimento» e ciò vale ad escludere che essa assuma contorni eccezionali o che la sua specialità – certo giustificata dalla natura consumeristica della relazione contrattuale – sia sufficiente per escluderne il rilievo sistematico nella rilettura complessiva della disciplina generale del contratto [42].

L’approccio metodologico testimoniato dall’opera di Rosalba Alessi agevola l’individuazione della soluzione sistematica, consentendo di attribuire alla previsione il compito di integrare il codice civile, condizionando l’interpretazione del principio inadimplenti non est adimplendum fino al punto di piegarlo – attraverso la valutazione di buona fede – ad esiti conservativi della relazione sinallagmatica previo adattamento alla sopravvenienza.

Presentando la prima edizione del volume di Rosalba Alessi dedicato a La disciplina generale del contratto, Giuseppe Benedetti ha già avuto occasione di ricordare che il conflitto tra complessità e unità, in cui può misurarsi sinteticamente l’attuale valutazione complessiva della disciplina codicistica, può essere superato solo contribuendo alla creazione di una «struttura di co-appartenenza»: «il paradigma della complessità non va dissolto né oscurato, è un arricchimento con forza espansiva dello scenario ermeneutico» [43].

La «visione d’insieme» che l’opera di Rosalba Alessi ha magistralmente contribuito a creare ne assicura la piena valorizzazione.


NOTE

[1] Cfr. R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 64 ss.

[2] Cfr., a titolo meramente esemplificativo, R. Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Europa dir. priv., 2000, p. 982 ss.; Ead., L’attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano, ivi, 2004, p. 743 ss.; e, con il titolo L’attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e le sue impasse, in La vendita di beni di consumo, a cura di R. Alessi, Milano, 2005, p. 3 ss.; Ead., Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, in Europa dir. priv., 2013, p. 311 ss.; Ead., Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Jörös e Asbeek Brusse, in questa Rivista, 2013, p. 388 ss.; Ead., «Nullità di protezione» e poteri del giudice tra Corte di giustizia e Sezioni unite della Corte di Cassazione, in Europa dir. priv., 2014, p. 1141 ss.; Ead., Distribuzione di energia elettrica e oneri di sbilanciamento: un caso emblematico di difficile compatibilità tra diritti del consumatore e regole di mercato, ivi, 2017, p. 701 ss.; e, con il titolo Oneri di sbilanciamento (diritto dell’energia), in Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo, II, Napoli, 2018, p. 1101 ss.

[3] Cfr. R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, cit., pp. 64 s. e 77 ss.

[4] Cfr. G. Gorla, Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l’interpretazione delle sentenze, in Foro it., 1964, V, c. 73 ss.; Id., «Ratio decidendi», principio di diritto (e «obiter dictum»): a proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell’offerta contrattuale, ivi, c. 89 ss.; e in Studi in onore di Antonio Segni, II, Milano, 1967, p. 387 ss. (entrambi questi scritti – il primo con il titolo Le raccolte di giurisprudenza e le tecniche di interpretazione delle sentenze – possono altresì leggersi in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, pp. 303 ss. e 331 ss.); Id., Offerta «ad incertam personam» (Saggi per un nuovo tipo di nota a sentenza), in Foro it., 1965, I, c. 433 ss.; Id., Comunicazione e comunicabilità della scienza giuridica e della giurisprudenza italiane, ivi, V, c. 68 ss.; Id., La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella common law. Riflessi di tale struttura nell’interpretazione della sentenza, sui «Reports» e sui «Dissenting», in Giur. it., 1965, I, 1, c. 1239 ss.; Id., Note sull’interpretazione integrativa e suppletiva (in diritto e in fatto) della ratio decidendi, e sul precedente giudiziale implicito, ivi, 1966, I, 2, c. 563 ss. Il più analitico lavoro in cui i principi affermati in questi scritti risultano applicati in un’analisi dettagliata di taluni orientamenti giurisprudenziali rimane quello pubblicato, in quattro puntate complessive, con il titolo Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quad. Foro it., 1966-1969, più recentemente ristampato, in modo non anastatico e con Presentazione di G. Alpa, per i tipi della casa editrice Antezza, Matera, 2018. Alcuni saggi ivi contenuti sono altresì reperibili in Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale. Antologia di saggi, a cura di G. Visintini, Milano, 1999, pp. 59 ss. e 83 ss. Sull’utilità dell’analisi giurisprudenziale si soffermano anche, con esiti non pienamente coincidenti, E. Somma, Meta-ricerca sulla giurisprudenza. L’analisi «completa» del modello Gorla nel suo quadro iniziale, in Arch. giur., 1976, p. 103 ss.; G. Benedetti, Precedente giudiziale e tematizzazione del caso. Per una teoria della prassi, in Scintillae juris. Studi in memoria di Gino Gorla, I, Milano, 1994, pp. 173 ss., spec. 186 s.; e in Id., Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto, Torino, 2014, p. 35 ss. Un attento bilancio del grado di accoglimento riservato alle teorie di Gorla negli ultimi anni è svolto da M. Lupoi, L’interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?, in Contr. impr., 1999, p. 234 ss.; e in Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale, cit., p. 397 ss.

[5] Cfr. R. Alessi, op. ult. cit., pp. 103 ss., spec. 104.

[6] Cfr. R. Alessi, op. ult. cit., pp. 55 ss., spec. 60 s.

[7] Così R. Alessi, Autonomia privata e rapporti agrari, Napoli, 1982, p. 226 s. Il passaggio è ripreso ed approfondito, avuto anche riguardo alle sopravvenute riforme legislative di derivazione europea, in Ead., in R. Alessi e G. Pisciotta, L’impresa agricola, 2a ed., in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, p. 25 ss.; Ead., L’impresa agricola dopo la Novella dell’art. 2135 c.c., in L’impresa agricola, a cura di R. Alessi, Torino, 2011, p. 28 ss.; Ead., Tecniche di regolazione del mercato agro-industriale e diritto comune, in Riv. dir. al., 2018, p. 225 ss.; Ead., La ricerca della «specialità» dell’impresa agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c., in Riv. dir. agr., 2019, p. 182 ss. Per un più ampio inquadramento dei rapporti tra contratto e mercato, cfr. anche Ead., Impresa e società nel diritto comunitario, in Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, 2a ed., II, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino, 2006, p. 1197 ss.

[8] Cfr. R. Alessi, Autonomia privata e rapporti agrari, cit., pp. 249 e 252 s.

[9] Cfr. R. Alessi, op. ult. cit., p. 249 ss.

[10] Per una puntuale ed aggiornata disamina del tema, cfr. C. Camardi, L’autonomia privata fra codice civile e statuti speciali. La parte generale del contratto e le prospettive di riforma, in La funzione delle norme generali sui contratti e sugli atti di autonomia privata. Prospettive di riforma del Codice civile, Atti del Convegno, Pisa, 29-30 novembre e 1° dicembre 2018, a cura di E. Navarretta, Torino, 2021, p. 13 ss.

[11] Tornano da ultimi sul tema A. Caloni, Risoluzione per inadempimento e comportamento contraddittorio. Autoresponsabilità e struttura del rimedio, Torino, 2024, spec. p. 99 ss. [opera sulla quale cfr. anche V. Roppo, I problemi della risoluzione per inadempimento, e l’atto risolutorio «assoluto»: una provocazione (prendendo spunto da un libro recente), in Accademia, 2025, p. 1077 ss.]; C. Fin, Adempimento tardivo e risoluzione giudiziale nei contratti a prestazioni corrispettive, in Tradizione e innovazione nel diritto privato europeo. Liber amicorum per Alessio Zaccaria, a cura di S. Troiano, R. Omodei Salè, M. Faccioli e M. Tescaro, II, Milano, 2025, p. 133 ss.; M. Maggiolo, Eccezione di risoluzione, dichiarazione di risoluzione e accertamento giudiziale della risoluzione per inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, p. 299 ss.

[12] Così R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, cit., p. 68 s.

[13] Cfr. M. Magaldi, Inadempimento reciproco e giusti rimedi, Napoli, 2025, spec. p. 160 ss.

[14] Cfr. B. Sirgiovanni, Autonomia privata e risoluzione del contratto per inadempimento, Milano, 2019, p. 78 ss.; M. Maggiolo, Sulla disponibilità del rimedio risolutorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 93 ss.; e in Scritti in memoria di Rodolfo Sacco, a cura di P.G. Monateri, I, Milano, 2024, p. 1041 ss.; G. Amadio, Risoluzione per inadempimento e autonomia privata, ivi, p. 53 ss.

[15] Cfr. A. Venturelli, Costituzione in mora e risoluzione per inadempimento, in Domenico Rubino, I, Interesse e rapporti giuridici, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, Napoli, 2009, p. 891 ss.; G. Iorio, Ritardo nell’adempimento e risoluzione del contratto, Milano, 2012, p. 198 ss.; M. Paladini, L’atto unilaterale di risoluzione, Torino, 2013, p. 109 ss.; M. Dellacasa, Il giudizio di risoluzione, 2a ed., in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, V, Rimedi, 2, a cura di V. Roppo, Milano, 2022, p. 293 ss.; G. Orlando, La mora del debitore, in G. D’Amico, G. Grisi, G. Orlando, T. Rumi, Le obbligazioni. L’inadempimento. Le specie, in Trattato del diritto privato, diretto da S. Mazzamuto, Torino, 2024, p. 228, nota 38.

[16] Così R. Alessi, op. ult. cit., p. 74 s.

[17] Così R. Alessi, op. ult. cit., p. 76, testo e nota 73, ove si aggiunge che l’exceptio «può essere invocata sia nel caso in cui le parti non abbiano fissato alcuna scadenza per i rispettivi adempimenti (dovendosene presumere la simultaneità), sia nel caso in cui abbiano esplicitamente previsto una scadenza simultanea, sia, infine, nel caso in cui è inadempiente chi doveva adempiere per primo».

[18] Cfr., per tutti, A.M. Benedetti, Le autodifese contrattuali, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2011, p. 19 ss.

[19] Cfr. G. Persico, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955, p. 11 ss.; A. Galasso, L’eccezione d’inadempimento nel contratto, in Circ. giur., 1964, I, p. 269; L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, II, Milano, 1974, pp. 193 ss., spec. 208-209; Ead., Eccezione di inadempimento, in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 332; e in Ead., Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici, Milano, 1998, p. 408 s.; A. Saturno, L’autotutela privata. I modelli della ritenzione e dell’eccezione d’inadempimento in comparazione col sistema tedesco, Napoli, 1995, pp. 59 s. e 73 s.; A. Sassi, Adempimento parziale ed «exceptio non rite adimpleti contractus», in Rass. giur. umbra, 2001, p. 82; M. Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, 2a ed., a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 1782 s.; A. de Sanctis Ricciardone, L’autotutela civile, Napoli, 2011, pp. 51 s., 62 s. e 86 ss., spec. 91 s.; O. Clarizia, Eccezione di inadempimento e adeguatezza dei rimedi, in Riv. giur. Molise Sannio, 2013, p. 196 s.; F. Piraino, Il «mutamento» delle condizioni patrimoniali e l’eccezione dilatoria ex art. 1461 c.c., in Oss. dir. civ. comm., 2015, p. 409 s.; F. Camilletti, Brevi considerazioni su alcuni strumenti di autotutela contrattuale, in Contr., 2015, p. 1142 s.; E. Gabrielli, Appunti sulle autotutele contrattuali, in Riv. dir. priv., 2016, p. 494 ss.; in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglia e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte e S. Landini, III, Mantova, 2017, p. 10 ss.; e in Id., Studi sulle tutele contrattuali, Milano, 2017, p. 182 ss.; L. D’Acunto, Recesso e autotutela nei rapporti di consumo, Napoli, 2018, p. 53 s.; T. Montecchiari, Ius singulare e autotutela privata. Contributo allo studio di una «categoria», Napoli, 2019, p. 86 s.; A. Lepore, Autotutela e autonomia negoziale, Napoli, 2019, p. 54 s.

[20] Cfr. E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2, Vicende delle obbligazioni, e IV, Difesa preventiva e successiva dell’obbligazione, Milano, 1955, p. 130; S. Pugliatti, Eccezione (teoria generale), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 165 s.; e in Id., Scritti giuridici, V, 1965-1996, Milano, 2011, p. 34 s.; F. Realmonte, Eccezione di inadempimento, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 234 s.; B. Grasso, Eccezione d’inadempimento e risoluzione del contratto (Profili generali), Napoli, 1973, p. 79 ss.; Id., Inadempimenti simultanei e rimedi sinallagmatici, in Id., Saggi di diritto delle obbligazioni e dei contratti, Napoli, 2001, p. 100 ss.; e in Id., Saggi sull’eccezione d’inadempimento e la risoluzione del contratto, 2a ed., con prefazione di P. Pollice, Napoli, 2020, p. 75 ss.; D. Mantucci, L’inadempimento reciproco, Napoli, 1990, p. 14 ss.; P.M. Vecchi, L’eccezione d’inadempimento, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, pp. 378 s. e 383; A.M. Benedetti, op. cit., p. 61 ss.; V. Roppo, Il contratto, 3a ed., in Trattato di diritto privato, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2025, p. 855 ss.

[21] Così A. Dalmartello, Eccezione di inadempimento, in Noviss. dig. it., VI, Torino, 1960, p. 354; e in Id., Studi di diritto civile e commerciale, II, Milano, 2009, p. 58.

[22] Per una più ampia dimostrazione, sia consentito il rinvio a F. Addis, Le eccezioni dilatorie, 2a ed., in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, V, 2, cit., p. 655 ss.

[23] Cfr. G. Luzzatto, L’eccezione d’inadempimento. (Note su una recente pubblicazione), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 741; A.M. Benedetti, op. cit., p. 5 s.

[24] Cfr. P. Rescigno, Obbligazioni (diritto privato), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 207; A. di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, p. 150; Id., Obbligazione. I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1991, p. 40; V. Roppo, Responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1047 s.; M. Imbrenda, Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali, Napoli, 2001, p. 292 s.; B. Carboni, Sospensione dell’esecuzione del contratto, corrispettività delle prestazioni e responsabilità patrimoniale, in Rass. dir. civ., 2003, p. 834 ss.; e in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, I, Napoli, 2008, p. 240 ss.; F. Macario, Le modificazioni del patrimonio del debitore nel sistema del codice civile, in F. Macario e M. Lobuono, Le modificazioni del patrimonio del debitore fra scenari normativi e autonomia privata, in Riv. dir. priv., 2004, p. 500 ss.; in Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, a cura di R. Di Raimo, Gallipoli, Hotel Costa Brada, 9-10 maggio 2003, Napoli, 2006, p. 372 ss.; e, con il titolo Modificazioni del patrimonio del debitore, poteri di controllo del creditore e autotutela, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, IV, Milano, 2006, p. 185 ss.; R. Fadda, La tutela preventiva dei diritti di credito, Napoli, 2012, p. 1 ss.; L. Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012, p. 54 ss.; T. Pertot, Inadempimento anticipato fra realtà italiana e prospettiva europea, in Rass. dir. civ., 2018, 982 s.; Ead., L’inadempimento anticipato. Dalla tutela manutentiva ai rimedi risolutori, Napoli, 2021, p. 64 s.; L. Nivarra, La responsabilità patrimoniale, in Trattato del diritto privato, diretto da S. Mazzamuto, Torino, 2024, p. 45.

[25] Cfr. F. Realmonte, op. cit., p. 229 s.; A. Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria, Padova, 1970, p. 65 ss.; L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, II, cit., pp. 82 ss., spec. nota 145; F. Bocchiola, La nozione di «insolvenza» nell’art. 1186 c.c., in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 205; G. Mirabelli, Dei contratti in generale, 3a ed., in Commentario del Codice civile Utet, IV, 2, Torino, 1980, p. 639 s.; A.M. Boccalatte, Osservazioni in tema di art. 1461 c.c., in Rass. dir. civ., 1983, p. 28 s., G. Grisi, La categoria dell’obbligazione, in R. Alessi, G. Grisi, A. Nicolussi e G. Portonera, Le obbligazioni. Le disposizioni preliminari. L’adempimento, in Trattato del diritto privato, diretto da S. Mazzamuto, Torino, 2024, p. 168 s.

[26] Cfr. R. Alessi, La disciplina generale del contratto, 4a ed., Torino, 2023, p. 529, per la quale, sinteticamente, le eccezioni dilatorie sono «strumenti di autotutela che potremmo definire a carattere interlocutorio, poiché, nel mentre fanno emergere la situazione senza dubbio patologica nella quale il rapporto contrattuale si è avviato, ne consentono ancora il recupero».

[27] Cfr. M. Dellacasa, Quando l’inadempimento è reciproco: il piano dei rimedi e la proiezione dell’interesse positivo, in Eur. dir. priv., 2020, pp. 333 ss., spec. 340 s.

[28] Sia consentito il rinvio a F. Addis, Eccezioni dilatorie e caducatorie, in Oss. dir. civ. comm., 2023, p. 221 ss.; e in I rimedi contrattuali tra autonomia privata e processo civile, a cura di M. Maggiolo e C. Consolo, Milano, 2024, p. 15 ss.; e, in una prospettiva più marcatamente comparatistica, a Id., La disciplina delle eccezioni dilatorie nel codice civile peruviano, in Giureta, 2025, p. 763 ss.; e in Tradizione e innovazione nel diritto privato europeo, II, cit., p. 19 ss. Alle considerazioni ivi espresse si richiama anche M. Maggiolo, Eccezione di risoluzione, dichiarazione di risoluzione e accertamento giudiziale della risoluzione per inadempimento, cit., p. 303 ss.

[29] Lo rileva con chiarezza R. Alessi, L’adempimento dell’obbligazione, in R. Alessi, G. Grisi, A. Nicolussi e G. Portonera, op. cit., p. 319 s., testo e nota 129, secondo cui il peggioramento descritto dall’art. 1461 c.c. indica «una situazione patrimoniale precaria, non in sé ma in rapporto al rischio di mancato adempimento».

[30] Sia consentito il rinvio a F. Addis, Recesso per inadempimento e tutela dilatoria, in Oss. dir. civ. comm., 2023, p. 3 ss.; e in Il diritto privato tedesco vent’anni dopo la Schuldrechtsmodernisierung: un modello per i giuristi europei?, a cura di C. Granelli, S. Patti e P. Sirena, Torino, 2023, p. 83 ss.

[31] Cfr. R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, cit., p. 74 s.

[32] Sia consentito il rinvio a F. Addis, Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, Milano, 2013, p. 80 ss.

[33] Cfr. G. Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, p. 300; A. Ravazzoni, Osservazioni in tema di mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti, in Temi, 1958, p. 138 s., testo e nota 14; G. Scalfi, Termine d’efficacia del rifiuto dell’adempimento a causa dell’evidente pericolo di non conseguire la controprestazione (art. 1461 c.c.), ivi, 1959, p. 450; A.M. Boccalatte, op. cit., p. 37 s.; V. Roppo, Il contratto, cit., p. 861.

[34] Cfr. R. Alessi, L’adempimento dell’obbligazione, cit., p. 319; e, con specifico riguardo agli adattamenti indotti dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di estinzione anticipata del finanziamento, E. Bargelli, Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori: il ruolo dell’indebito e dell’ingiustificato arricchimento, in Banca, borsa tit. cred., 2024, I, p. 204 ss.

[35] Proprio su questo argomento si è concentrato lo scritto dedicato alla Festeggiata: sia consentito il rinvio a F. Addis, Rimedio dilatorio «anticipato» e risoluzione del contratto, in Liber amicorum per Rosalba Alessi, 1, cit., p. 1 ss.

[36] Una più ampia valutazione di tali casi è offerta da A. Venturelli, Il rifiuto anticipato dell’adempimento, Milano, 2013, p. 15 ss.; T. Pertot, L’inadempimento anticipato, cit., p. 75 ss.; Ead., Inadempimento anticipato e tutela della parte contraente fedele, in Contr., 2024, p. 667 ss.; M.R. Nuccio, Inadempimento e scioglimento anticipato del rapporto, Napoli, 2024, p. 32 ss.

[37] L’importanza sistematica a tal fine attribuibile all’art. 1662 c.c. è già puntualmente segnalata da R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, cit., p. 95, la quale evidenzia che, in questa ipotesi, la risoluzione persegue una «funzione preventiva piuttosto che repressiva» e si concretizza in uno «strumento teso a rafforzare il potere di verifica del committente e il suo interesse alla realizzazione dell’opera in modo conforme all’accordo», così da connotarsi per «una valenza costruttiva, nel senso che la tecnica della diffida sembrerebbe prestarsi qui non al consueto obiettivo di affrettare la risoluzione in via stragiudiziale, ma ad un recupero ‘guidato’ dall’esatto adempimento, in corso di rapporto». In tempi più recenti, un attento sviluppo di questa intuizione può leggersi in A. Venturelli, Risoluzione in corso d’opera dell’appalto e tutela sinallagmatica «anticipata», in Contr. impr., 2015, p. 461 ss.; C. Rendina, Oggetto dell’obbligazione e tutele del credito, Torino, 2024, pp. 121 ss., spec. 154 s., la quale trae dall’art. 1662 c.c. la prova di «una tendenza del sistema a conferire rilievo alla perdita di interesse del creditore alla prestazione. (…) la fissazione di un termine (…) può rivelarsi, dunque, funzionale ad ancorare (…) la pretesa del risarcimento sostitutivo ad una condizione, quella della scadenza del termine medesimo, altrettanto oggettiva quanto quella dell’impossibilità della prestazione e tuttavia meno stringente di questa».

[38] Cfr. F. Carresi, In tema di buona fede contrattuale e di eccezione di inadempimento, in Giur. compl. Cass. civ., 1951, III, p. 1549; M. Costanza, Buona fede ed eccezione di inadempimento, in Giust. civ., 1983, I, p. 2389 ss.; M.R. Spallarossa, Negozi collegati e giudizio di buona fede, in Giur. mer., 1972, I, p. 149 ss.; M. Zana, La regola della buona fede nell’eccezione di inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 1376 ss.; e in Studi sulla buona fede, Milano, 1975, p. 370 ss.; A. Gentili, La risoluzione parziale, Napoli, 1990, p. 247 ss.; C.M. Bianca, Eccezione d’inadempimento e buona fede, in Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, I, Padova, 1992, p. 515 ss.; e in Id., Realtà sociale ed effettività della norma, II, Obbligazioni e contratti. Responsabilità, 2, Milano, 2002, p. 897 ss.; M. Treccani, Brevi note in tema di «exceptio non rite adimpleti contractus» e buona fede, in Riv. dir. priv., 2003, p. 201 ss.; A.F. Fondrieschi, La prestazione parziale, Milano, 2005, p. 264 ss.; C. Tranquillo, L’esecuzione parziale del rapporto obbligatorio, Milano, 2006, p. 62 ss.; U. Carnevali, Le eccezioni dilatorie, in U. Carnevali, E. Gabrielli e M. Tamponi, La risoluzione, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, XIII, Il contratto in generale, 8, Torino, 2011, p. 251 ss.; L. Sitzia, Il potere di scelta del creditore sulla prestazione incompleta, Napoli, 2017, p. 185 ss.; M. Antonini, L’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. nel rapporto di lavoro, in Giur. it., 2019, p. 384 ss.; E. Bivona, L’adempimento parziale nel sistema delle obbligazioni, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2021, p. 160 ss.; R. Calvo, Diritto civile, II, Il contratto, 3a ed., Bologna, 2023, p. 537.

[39] Così R. Alessi, La disciplina generale del contratto, cit., p. 530.

[40] Cfr. A.M. Benedetti, Le autodifese contrattuali, cit., p. 62 ss.; Id., The Constitutional Impact of the «exceptio inadimpleti contractus», in Italian LJ, 2017, p. 331 ss.; Id., Una nuova eccezione d’inadempimento? Usi «criptorisolutori» e «costituzionalmente orientati», in La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti, a cura di C. Consolo, I. Pagni, S. Pagliantini, V. Roppo e M. Maugeri, Bologna, 2018, pp. 219 ss., spec. 228 s.; V. Roppo, Il contratto, cit., p. 858 s.

[41] Cfr. A. Venturelli, Mancato «godimento» dell’immobile locato e sospensione del pagamento del canone, in Pandemia e diritto delle persone, a cura di R. Marini, Milano, 2021, p. 439 ss.; Id., Rispetto delle misure di contenimento e sospensione del pagamento del canone, in Jus Brixiae et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè, a cura di A.A. Cassi ed E. Fusar Poli, Torino, 2022, p. 421 ss. In giurisprudenza, però, si segnala Cass., 16 giugno 2025, n. 16113, in Foro it., 2025, I, c. 3208, con nota di C. D’Alessandro, che ha escluso tale possibilità, negando altresì la revisione delle condizioni contrattuali a fronte della sopravvenienza pandemica. Nel caso esaminato dalla pronuncia, tuttavia, il conduttore ricorrente non aveva offerto adeguata dimostrazione dell’inutilizzabilità dell’immobile a causa delle misure di contenimento della pandemia.

[42] Cfr. A. Venturelli, Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo nella nuova disciplina dedicata alla fornitura di beni di consumo, in Contr. impr., 2022, p. 813 ss.

[43] Così G. Benedetti, Riflessioni sulla disciplina generale del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 335.

Fascicolo 2 - 2026