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G. Giappichelli Editore

Adempimento parziale e mantenimento del contratto (di Mario Trimarchi, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi di Messina)


L’Autore considera sia le ipotesi nelle quali l’adempimento parziale è consentito (in quanto accettato dal creditore), sia quelle nelle quali non è ammesso (in quanto rifiutato dal creditore). Tratta così, in particolare, in primo luogo, della natura del rifiuto e dei suoi effetti e successivamente dei vari modi in cui può strutturarsi l’accordo tra debitore e creditore relativo all’adempimento parziale e dei suoi effetti, alla luce del rispetto dei doveri di correttezza e buona fede che permeano l’attuazione del rapporto obbligatorio.

Partial fulfillment and maintenance of the contract

The Author considers both the hypotheses in which partial fulfillment is permitted (as accepted by the creditor) and those in which it is not permitted (as rejected by the creditor). It thus deals, in particular, firstly with the nature of the refusal and its effects and subsequently with the various ways in which the agreement between debtor and creditor relating to partial fulfillment and its effects can be structured, in light of respect for the duties of correctness and good faith which permeate the implementation of the mandatory relationship.

1. L’adempimento parziale, considerato che l’esecuzione di una prestazione anche solo in parte diversa da quella pattuita integra inadempimento, è spesso considerato in un’ottica negativa, appunto come una forma di inadempimento. Ma l’art. 1181 del codice, rubricato “adempimento parziale” non va primariamente letto in quella prospettiva, non si occupa di un particolare atteggiarsi dell’inadempimento, bensì di quando al debitore sia consentito porre in essere una prestazione parziale, con efficacia in proporzione estintiva del rapporto obbligatorio.

Invero per innumerevoli ragioni pratiche – e la prassi lo conferma in pieno – le parti possono avere interesse a che sia posto in essere un adempimento parziale: il debitore, ad esempio, ha conseguito o ha presso di sé da tempo ampia parte della merce da consegnare e ambisce a liberare il suo magazzino oppure intende favorire il creditore suo cliente dandogli la possibilità di rivenderla o utilizzarla; il creditore, da parte sua, ad esempio, può trarre sicuri utili o profitti dalla disponibilità prima della scadenza anche di una parte soltanto della merce che gli deve essere consegnata oppure si preoccupa di incertezze o rischi in ordine alla conservazione del prodotto e intanto preferisce assicurarsi parte di ciò cui ha diritto. Ed in effetti è del tutto fisiologico che le parti regolino l’esecuzione del rapporto nei modi più vari e cioè nei tempi e nei luoghi che concordano liberamente. E così possono senz’altro, in quanto rispondente a interessi di entrambi, addivenire ad un adempimento parziale, in particolare prima della scadenza confermando la consegna del residuo alla scadenza, o alla scadenza convenendo un nuovo termine per il residuo.

Il 1181 – a mio avviso non senza significato – descrive e qualifica l’esecuzione parziale della prestazione utilizzando il termine adempimento, quale fatto idoneo a soddisfare interessi delle parti del rapporto obbligatorio. Adempimento che si atteggia peraltro inevitabilmente secondo modalità diverse dall’esatto adempimento. Entrambi, infatti, attengono alla fase esecutiva del rapporto, entrambi consistono in un atto reale dovuto, meglio per dirla con Falzea in un comportamento attuoso, cioè in una iniziativa della persona dove non rilevano momenti soggettivi e che realizza immediatamente un interesse, e però l’esatto adempimento ai fini della produzione dell’effetto estintivo non richiede l’accettazione del creditore mentre l’adempimento parziale, agli stessi fini, presuppone che il creditore lo autorizzi. Il legislatore, infatti, intende assicurare al creditore la più ampia libertà di valutare il suo interesse ad acquisire solo una parte della prestazione dovutagli e perciò dispone che abbia diritto di rifiutare l’adempimento parziale [1].

2. L’adempimento parziale, ai sensi del 1181, salvo che la legge o gli usi – ma si deve ritenere anche l’accordo delle parti – dispongano diversamente, può – come si diceva – essere rifiutato dal creditore, anche se la prestazione è divisibile.

Quanto si andrà a rilevare riguarda, quindi, tutte le obbligazioni, sia quelle divisibili sia quelle indivisibili, come d’altra parte risulta testualmente dal 1181. Inizialmente, facendo essenzialmente riferimento alla divisibilità della somma di denaro [2], si ragionava sul presupposto che la prestazione parziale fosse essenzialmente quella pecuniaria. Si è, però, notato che non c’è ragione per escludere che la disposizione del 1181 riguardi anche le prestazioni indivisibili, salvi ovviamente i casi di impossibilità materiale (ad esempio la consegna di un cavallo) [3]. La divisibilità e l’indivisibilità non vanno, infatti, colte esclusivamente sul piano fisico, bensì anche su quello funzionale dell’idoneità a soddisfare l’interesse del creditore. Cosicché ben possono aversi cose ben individuabili materialmente, ad esempio parti di un macchinario complesso, del tutto inidonee a realizzare l’interesse del creditore, oppure, viceversa, parti di un muro in costruzione idonee a soddisfare seppur parzialmente le aspettative del creditore.

Il diritto del creditore di rifiutare implica, ovviamente, anche quello di non rifiutare e quindi di acconsentire alla prestazione parziale [4]. Si tratta, allora, di analizzare le due possibili situazioni che possono verificarsi, quella del rifiuto e quella dell’accettazione dell’adempimento parziale in tutti i loro aspetti e quindi ciascuna di esse dapprima sul piano del fatto indagando le possibili articolazioni di struttura che possono presentare e poi su quello degli effetti per verificare quali si producano, specie a livello estintivo dell’obbligazione e sul piano dei diritti comunque spettanti al creditore. E tutto ciò anche nell’ottica di accertare il grado di mantenimento del contratto una volta prodottosi l’adempimento parziale, specie in caso di successivo inadempimento del debitore quanto al residuo.

3. La prima ipotesi da considerare, testualmente prevista dal 1181, è senz’altro quella del rifiuto da parte del creditore di una prestazione parziale del debitore. Il debitore è tenuto all’esatto adempimento, mentre nella specie tende ad eseguire solo una parte della prestazione.

Ma cosa è il rifiuto? Il termine è utilizzato dal legislatore in vari contesti. Si può dire che consiste in una manifestazione oppositiva posta in essere dal creditore o mediante una dichiarazione espressa o anche attraverso un comportamento concludente, ad esempio tenendo chiuso il magazzino dove il debitore vorrebbe e dovrebbe consegnare parte della merce. L’espressione, invero, sembra presupporre che ricorra un’offerta della prestazione parziale da parte del debitore, offerta che viene appunto rifiutata dal creditore. Il debitore offre ad esempio parte della somma dovuta ma il creditore, nel suo pieno diritto, non l’accetta.

Nell’ipotesi ora descritta la prestazione parziale non viene eseguita. Potrebbe, però, anche verificarsi il caso che il debitore senz’altro, senza interpellare il creditore, ponga in essere un adempimento parziale, ad esempio trasferisca con bonifico bancario istantaneo parte della somma dovuta sul conto corrente del creditore di cui conosce l’IBAN. In situazioni del genere è evidente come il meccanismo offerta del debitore – rifiuto del creditore, delineabile ai sensi del 1181, non funzioni e però senza alcun dubbio anche in questo caso è assicurata al creditore la libertà di scegliere se trattenere o no la prestazione del debitore. Occorre solo aggiungere che in tale eventualità il rifiuto del creditore si traduce, posta una sua espressa dichiarazione in tal senso, senz’altro nel suo diritto a restituire al debitore la prestazione già eseguita, con eventuali spese a carico di quest’ultimo.

Ma quale ruolo, in presenza del rifiuto da parte del creditore, giocano le previsioni di cui agli artt. 1175 e 1375, che impongono correttezza e lealtà di comportamenti alle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto? In altri termini: il creditore può rifiutare qualsiasi prestazione parziale o possono individuarsi ipotesi di rifiuto illecito in quanto non rispondente ai canoni che devono guidare l’operato delle parti del rapporto obbligatorio?

Deve ritenersi che nel rispetto di una previsione molto netta quale quella del 1181 il creditore abbia diritto in linea di principio di apprezzare liberamente la situazione e di rifiutare nei modi già ricordati tendenzialmente qualsiasi prestazione parziale del debitore.

Può, però, ipotizzarsi qualche fattispecie in ordine alla quale correttezza o lealtà di comportamento impongono al creditore un atteggiamento più prudente, sostanzialmente dovendosi ritenere eccessivo, sproporzionato o irragionevole il rifiuto della prestazione parziale o che si ipotizza tale [5]. Il caso – in qualche misura di scuola – è quello di un’offerta o di una esecuzione di prestazione parziale molto vicina a quanto dovuto (ad esempio l’impegno a versare la somma di 98 o 99 anziché 100 ed il residuo in un momento successivo oppure l’esecuzione di un muro di confine di qualche centimetro inferiore al convenuto), ma soprattutto quello della cosiddetta “offerta approssimativa” [6], prospettata dal debitore prontamente in caso di risarcimento da fatto illecito da lui dovuto, quando la somma non è stata ancora con certezza determinata, per evitare il prodursi di interessi e salvo il conguaglio da versare al momento della precisa quantificazione (in genere ad opera di un terzo) della somma dovuta a titolo di risarcimento. In ipotesi siffatte, caratterizzate da un parziale e però rilevante soddisfacimento dell’interesse del creditore, appare invero non rispondente ai canoni della correttezza e della lealtà rifiutare da parte del creditore la prestazione parziale, ponendo a carico del debitore spese ingiustificate (e così negli esempi quelle necessarie per la distruzione del muro o il pagamento di interessi dal tempo dell’illecito).

3.1. Quanto agli effetti che si producono in caso di rifiuto da parte del creditore della prestazione parziale, il rapporto ovviamente non risulta scalfito, cosicché trovano applicazione le regole ordinarie comprese quelle sulla risoluzione per inadempimento nell’eventualità in cui alla scadenza non venga prestato l’intero dovuto.

Diversamente deve, però, assumersi con riferimento alle ipotesi da ultimo ricordate e cioè in caso di rifiuto illecito, idoneo a determinare con tutta probabilità – ma sul punto si rinvia al prosieguo – l’inammissibilità della risoluzione per inadempimento.

4. La seconda ipotesi da considerare, implicitamente ammessa dal 1181, è quella dell’accettazione da parte del creditore della prestazione parziale del debitore.

Al riguardo va subito premesso – aprendo una breve parentesi – che il diritto del creditore di accettare la prestazione parziale non può mai implicare un suo diritto a pretendere dal debitore una tale prestazione. Il creditore potrà anche in fatto richiedere una prestazione parziale, ma il debitore non ha in alcun caso l’obbligo di eseguirla. È sempre necessaria una precisa anteriore determinazione del debitore di adempiere parzialmente, alla quale segue una concorde volontà del creditore. Oltretutto l’eventuale pretesa del creditore di una o più prestazioni parziali potrebbe realizzare una parcellizzazione della prestazione con costi e oneri per il debitore; in particolare la richiesta di più adempimenti coattivi di una obbligazione pecuniaria, il cosiddetto frazionamento giudiziale del credito è sicuramente inammissibile in quanto si traduce in una modificazione del rapporto peggiorativa della posizione del debitore e contraria al dovere di correttezza gravante sulle parti [7].

Ma torniamo al diritto del creditore di accettare l’adempimento parziale. Il 1181 – come si accennava – non prevede espressamente tale facoltà, ma la logica ne impone il riconoscimento. Invero in generale l’adempimento, quale comportamento attuoso, dove non rileva l’incapacità del suo autore ma immediatamente realizzativo dell’interesse protetto, non va accettato ai fini della produzione dell’effetto estintivo, fatta sempre salva la remissione del debito. Ma in caso di adempimento parziale, intendendo la legge – come si è già rilevato – garantire al creditore la massima tutela e cioè la più ampia libertà di valutare il proprio interesse a conseguire o no solo parte della prestazione spettantigli ed essendo per conseguire questo obiettivo previsto espressamente un potere in capo al creditore di rifiutare tale prestazione, il quadro risulta modificato ed appare essenziale affinché si produca l’effetto estintivo parziale dell’obbligazione la volontà in tal senso del creditore. L’adempimento parziale del debitore, se ammesso, si configura, quindi, al pari di quello totale ed esatto, come un comportamento, dove non rileva l’incapacità del debitore e però la sua portata estintiva rimane subordinata alla ricorrenza di una positiva volontà del creditore.

Al riguardo va precisato che la mera mancanza di rifiuto da parte del creditore non può essere considerata come circostanza idonea ad ammettere l’adempimento parziale [8]. È senz’altro vero – come si è avuto modo di osservare – che il creditore per rifiutare l’adempimento parziale del debitore è tenuto ad emettere una espressa dichiarazione o a tenere un equivalente comportamento concludente, ma questo non implica in alcun modo che si possa presumere una sua diversa volontà, quella appunto di consentire all’adempimento parziale, quando si limita a non rifiutare. L’assenza di rifiuto – oltretutto non è indicato alcun termine e quindi sarebbe impossibile conoscere sino a quando tale assenza rileverebbe – non è altro che una ipotesi di silenzio [9] al quale non è consentito di per sé – tranne che la legge disponga diversamente – riconoscere alcun preciso significato. Il mancato rifiuto può, quindi, invero, presentare una qualche rilevanza solo ed esclusivamente nel caso in cui si inquadri in un contesto di concorrenti comportamenti significanti dai quali sia possibile desumere una chiara indicazione del creditore di autorizzare l’adempimento parziale.

Al di là comunque di questa ipotesi, normalmente la volontà del creditore di conseguire la prestazione parziale può risultare, in caso di offerta tramite dichiarazione espressa o comportamento concludente del debitore, a sua volta da una dichiarazione espressa di accettazione o anche da un comportamento concludente (ad esempio aprendo appositamente il magazzino dove il debitore intende consegnare parte della merce dovuta), mentre nel caso in cui il debitore abbia senz’altro posto in essere la prestazione parziale senza nulla chiedere al creditore (l’ipotesi è quella già ricordata del bonifico bancario istantaneo), quest’ultimo può manifestare il suo assenso oltre che con una espressa dichiarazione, anche senz’altro utilizzando la prestazione parziale già conseguita.

Le ipotesi che possono verificarsi sono, dunque, varie. Si è provato, dapprima indagando le modalità in cui può manifestarsi la volontà del debitore (par. 3.1) e successivamente esponendo le forme in cui può manifestarsi quella del creditore (par. 4.1), di delineare un quadro quanto più possibile completo dei tanti modi in cui può strutturarsi l’accordo tra debitore e creditore relativo all’adempimento parziale. Accordo, quindi, che può risultare da dichiarazioni espresse di una o di entrambe le parti e/o da comportamenti concludenti sempre di una o entrambe le parti. Accordo, ancora, che può essere concluso anteriormente all’esecuzione della prestazione parziale o anche coevemente o addirittura in parte (avuto riguardo alla volontà del creditore) successivamente nell’ipotesi in cui il debitore abbia già effettuato la prestazione.

In ogni caso si tratta di un accordo, avente un suo ben definito oggetto, la prestazione parziale, che non presenta sicuramente natura negoziale né comporta novazione [10], consistendo in due comportamenti rilevanti oggettivamente concernenti il momento esecutivo o attuativo del rapporto obbligatorio.

4.1. Quanto agli effetti che si producono nel caso di accettazione della prestazione parziale, occorre distinguere l’ipotesi in cui il debitore al tempo convenuto presti il residuo dovuto e l’ipotesi in cui, successivamente all’esecuzione dell’adempimento parziale, il debitore rimanga inadempiente per il residuo.

Nel primo caso è pacifico che si sia verificato dapprima una estinzione parziale del rapporto obbligatorio, in proporzione alla prestazione parziale eseguita, e successivamente l’estinzione totale in seguito all’esatto completo adempimento.

Dubbi insorgono nel secondo caso, quando, cioè, il debitore, dopo aver regolarmente posto in essere la prestazione parziale accettata dal creditore, non dà corso nei tempi convenuti alla parte rimanente e rimane inadempiente.

In siffatta ipotesi, dal momento che il creditore può domandare, oltre il risarcimento dei danni, la risoluzione, ci si è chiesti se possa chiedere la risoluzione integrale (ovvero a sua scelta l’intera prestazione) restituendo al debitore la prestazione parziale eseguita, oppure solo la risoluzione parziale, oltre ovviamente al risarcimento [11] ed ancora, ed in connessione con tale prima questione, se possa affermarsi o no l’estinzione parziale del rapporto stante l’accettato ed eseguito adempimento parziale.

Al riguardo va preliminarmente rilevato come non appaia consigliabile argomentare a favore della soluzione radicale della risoluzione integrale fondando il discorso sulla separatezza o sull’autonomia degli istituti dell’adempimento parziale e della risoluzione per inadempimento [12]. È infatti ovvio che adempimento parziale e risoluzione per inadempimento siano istituti distinti, integranti fattispecie diverse e fondati su differenti logiche, ma appare, come si vedrà, opportuno cogliere le possibili interazioni che possono presentarsi e verificare se e quando alla risoluzione vada preferita l’esecuzione e quindi il mantenimento del rapporto [13].

A mio avviso la soluzione in concreto delle questioni dianzi delineate dipende essenzialmente da due fattori, entrambi aventi natura oggettiva, e cioè da un lato da una attenta valutazione in ordine alla ricorrenza di un effettivo interesse del creditore alla prestazione parziale già eseguita, quale momento pienamente idoneo al soddisfacimento di sue aspettative (giuridicamente protette), e dall’altro da un adeguato controllo circa il pieno rispetto nei rapporti tra le parti dei doveri di correttezza e buona fede che permeano l’attuazione del rapporto obbligatorio [14] Rimane, invece, sullo sfondo ed inutilizzabile al riguardo la distinzione concernente la natura della prestazione parziale, se divisibile o no, e ciò in quanto si è già ricordato come non possa escludersi che il creditore abbia avuto interesse all’esecuzione parziale di una obbligazione indivisibile.

Ora, posto che buona fede oggettiva e correttezza, quali criteri di valutazione dell’agire delle parti, comportano – anche se il loro preciso contenuto non è determinabile una volta per tutte – tra l’altro, l’obbligo per il creditore e il debitore di cooperare reciprocamente affinché l’attuazione del rapporto si svolga il più agevolmente possibile e nel modo più vantaggioso per entrambi, un adempimento parziale pacificamente accettato dal creditore pienamente satisfattivo in proporzione del suo interesse giuridicamente tutelato alla prestazione (ad esempio la consegna anticipata rispetto alla scadenza da parte del debitore della metà della merce dovuta, con il creditore che ha tenuto appositamente aperto il magazzino per riceverla e l’ha poi utilizzata o rivenduta traendone utili), deve ritenersi avere parziale efficacia estintiva dell’obbligazione del debitore con la conseguenza che il creditore è legittimato a richiedere solo il residuo e nell’eventualità di inadempimento del debitore solo la risoluzione parziale. Sarebbe, infatti, in contrasto con i parametri prima ricordati affermare che in caso di inadempimento del residuo da parte del debitore il creditore abbia diritto a restituire la prestazione ricevuta e chiedere la risoluzione integrale o pretendere l’intero [15]. Invero il creditore, quando la prestazione parziale gli è stata offerta, era assolutamente libero di rifiutarla, valutando adeguatamente il proprio interesse. Dopo averla accettata ed eventualmente utilizzata traendone precise utilità, non può prendersi gioco del debitore, adottando un comportamento sleale e scorretto, ponendo a carico di quest’ultimo eventuali spese e oneri per doversi ricevere ad esempio la merce che era stata già consegnata, e poi per doverla conservare ed in ipotesi riconsegnare allo stesso creditore.

Naturalmente la risoluzione parziale può a sua volta essere dichiarata solo se la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell’inadempimento [16]. Con il che risulta confermato che si danno precise interferenze tra adempimento parziale e risoluzione per inadempimento, laddove il controllo della gravità dell’inadempimento non può in concreto prescindere dalla circostanza che sia stato posto in essere un adempimento parziale con portata parzialmente estintiva dell’obbligazione.

A rilevanti conclusioni è possibile pervenire anche nelle ipotesi, diverse da quelle sinora ricordate, in cui il creditore non ha accettato l’offerta della prestazione parziale e anzi l’ha rifiutata e però ricorra uno dei casi, in precedenza trattati, nei quali il rifiuto deve ritenersi illecito in quanto in contrasto con i canoni della correttezza e della buona fede. In tali casi, e cioè ad esempio quando il creditore rifiuta ingiustificatamente l’offerta approssimativa della somma a titolo di risarcimento del danno, oppure quando pretende l’abbattimento di un muro sul confine solo di pochi centimetri inferiore al dovuto, l’inadempimento del debitore non legittima la risoluzione del rapporto, essendo ben altri gli effetti adeguati e cioè l’obbligo per il debitore di completare o perfezionare la prestazione ed eventualmente di risarcire i danni.

Tutto ciò premesso, va brevemente aggiunto che la proposta interpretativa in questi termini avanzata non presenta valore assoluto. Sempre tenendo conto dei criteri dianzi elaborati, potrebbe ad esempio ben verificarsi che la prestazione parziale accettata non risulti idonea a soddisfare proporzionalmente l’interesse del creditore (si pensi alla consegna provvisoriamente accettata di una parte di un macchinario per la produzione di merci alla quale non segue poi il completamento), oppure che specifiche circostanze consentano comunque di escludere qualsiasi pregiudizio per il debitore nell’eventualità in cui il creditore, assunto l’inadempimento di controparte, intenda restituire la cosa o la prestazione parziale a suo tempo conseguita. In ipotesi del genere, non ricorrendo un comportamento del creditore contrario ai doveri di correttezza e buona fede, sembra che vada affermato il suo diritto alla restituzione di quanto ricevuto con la prestazione parziale e alla connessa domanda di risoluzione integrale (ovvero di adempimento integrale).

Conclusivamente: al di là di queste ultime diverse ipotesi, l’adempimento parziale, nei modi e alle condizioni sinora precisati, è in grado in dati casi (ad esempio la costruzione di un muro di confine di pochi centimetri inferiore al dovuto), quando l’interesse del creditore ha trovato una pieno anche se imperfetto soddisfacimento con la prestazione parziale, di escludere del tutto la risoluzione del rapporto, comportandone piuttosto il mantenimento; mentre in altri casi (ad esempio la consegna accettata dal creditore di parte della merce da lui poi utilizzata), quando cioè l’interesse del creditore è stato solo in parte soddisfatto, l’adempimento parziale è idoneo a realizzare l’estinzione parziale del rapporto e di consentire solo una risoluzione parziale, garantendo perciò per qualche importante profilo la valida prosecuzione (di parte) del rapporto.

 

NOTE

[1] A. di MAJO, Dell’adempimento in generale. Art.1177-1200, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc.ed. del Foro italiano, 1994, 93: “Unico arbitro a (poter) giudicare del proprio interesse a ricevere la prestazione pro parte non può essere che il creditore”.

[2] V., per tutti, E. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni. Corso di diritto civile, Giappichelli, Torino, 2012, 220 s., il quale ritiene che è possibile ipotizzare un adempimento parziale solo quando si tratti di un’obbligazione divisibile.

[3] Sul tema v. A. F. FONDRIESCHI, Art. 1181, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Delle obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, artt. 1173-1217, Torino, Utet, 2012, 307 s.; T. della MASSARA, In tema di accettazione di adempimento parziale con riserva di saldo, in Riv. dir. civ., 2011, 661-664.

[4] Cfr. A. di MAJO, op.cit., 95.

[5] Cfr. G. BOZZI, in Obbligazioni, I. Il rapporto obbligatorio, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, Milano, Giuffrè, 2009, 140.

[6] V. A.F. FONDRIESCHI, op. cit., 313 ss., nonché Cass. 17140 del 2012.

[7] Cass. S.U. 15.11.2007 n. 23726.

[8] Ritiene, invece, che nell’ipotesi di prestazione divisibile la mancanza di rifiuto comporta che si possa prescindere dall’accordo e che si realizzi una «diversa» modalità dell’adempimento T. della MASSARA, op.cit., 669 s.

[9] Sul valore del silenzio cfr., per tutti, R. SACCO, Il contratto, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, VI, II, Torino, Utet, 1975 specie 61 ss.

[10] T. della MASSARA, op.cit., 656.

[11] Sulla questione, assolutamente centrale in materia di adempimento parziale, v. i rilievi di E. BIVONA, Le tutele contro l’adempimento parziale: sistema e sottosistema nel contratto di appalto, in Nuova giur. civ. comm., 2022, 946.

[12] Così G. AMADIO, Inattuazione e risoluzione: la fattispecie, in Tratt. contr., a cura di V. Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, Giuffrè, 2006, 137.

[13] Sul tema, in una prospettiva generale, cfr. R. ALESSI, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, specie 114 ss.

[14] Cfr. A. di MAJO, op. cit., 99 s.; T.della MASSARA, op. cit., 670 ss.

[15] Già M. GIORGIANNI, L’inadempimento. Corso di diritto civile, terza ed., Milano, Giuffrè, 1975, 41: “Se il creditore ha accettato una parte della prestazione dovutagli, è ovvio che egli non potrà restituire ciò che ha ricevuto e pretendere l’intero risarcimento”.

[16] Da ultimo, pacificamente, Cass. 25 gennaio 2022 n. 2223.

Fascicolo 2 - 2026