Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Inadempimento, conservazione del contratto e ruolo della buona fede (di Maria Astone, Professoressa ordinaria di Diritto privato – Università degli Studi di Messina)


Il contributo analizza il rapporto tra inadempimento contrattuale, tecniche di conservazione del contratto e ruolo della buona fede, evidenziando come il sistema codicistico, tradizionalmente centrato sulla risoluzione, manifesti una crescente apertura verso rimedi manutentivi. Le sopravvenienze contrattuali assumono rilievo quando alterano l’equilibrio originario del rapporto, imponendo una riflessione sulla distribuzione del rischio e sulla possibilità di revisione del contratto. L’ordinamento prevede alcune ipotesi tipiche di adeguamento o revisione, ma non riconosce in modo generale un obbligo di rinegoziazione fondato sulla buona fede. Tuttavia, sia la normativa recente sia il diritto europeo mostrano una tendenza a valorizzare strumenti di rinegoziazione e conservazione, soprattutto nei contratti di durata e nei rapporti con soggetti deboli.

Beach of contract, preservation of the contract and the role of good faith

This article analyzes the relationship between breach of contract, contract preservation techniques, and the role of good faith, highlighting how the contractual system, traditionally focused on termination, is increasingly open to maintenance remedies. Contractual contingencies become significant when they alter the original balance of the relationship, requiring consideration of the distribution of risk and the possibility of contract revision. The legal system provides for some typical scenarios for adjustment or revision, but does not generally recognize a duty of renegotiation based on good faith. However, both recent legislation and European law demonstrate a tendency to promote renegotiation and preservation tools, especially in long-term contracts and in relationships with vulnerable parties.

COMMENTO

Sommario:

1. Risoluzione del contratto e tecniche di conservazione del contratto: il contributo di Rosalba Alessi - 2. Le sopravvenienze contrattuali nella disciplina del codice civile: profili generali - 3. Revisione e rinegoziazione del contratto e il ruolo della buona fede - 4. Il principio di effettività degli interessi e dei diritti tra rimozione e conservazione del contratto - 5. La rinegoziazione del diritto europeo - NOTE


1. Risoluzione del contratto e tecniche di conservazione del contratto: il contributo di Rosalba Alessi

Il contributo trae spunto dalla lettura delle pagine di Rosalba Alessi, contenute nel noto saggio su Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, la cui attualità viene oggi confermata dalla elaborazione legislativa dottrinale e giurisprudenziale che è maturata negli anni successivi alla sua pubblicazione. L’autrice muove da un interrogativo che possiamo oggi riproporre: si chiede se i mutamenti intervenuti in ampi settori del diritto privato, che hanno incrinato il rapporto tra autonomia privata e legge, quale emergente dal codice civile, abbiano veramente lasciato immune la disciplina delle possibili reazioni alla crisi del vincolo contrattuale, che ruotano intorno a rimedi risolutori e risarcitori [1]evidenziando al contempo sia la complessità del quadro normativo in tema di rimedi all’inadempimento e la necessità di una rilettura evolutiva della disciplina e della ratio stessa della risoluzione per inadempimento [2]. Nell’impianto del c.c. – avverte l’autrice – sussiste l’esigenza di superamento del rimedio risolutorio e della ammissibilità di strumenti di rideterminazione delle prestazioni e di revisione del contenuto contrattuale.


2. Le sopravvenienze contrattuali nella disciplina del codice civile: profili generali

La lettura di tali pagine e l’approccio sistematico adottato portano direttamente al tema delle sopravvenienze contrattuali [3].

Un tema affrontato e sviscerato dalla dottrina più autorevole, rispetto al quale appare difficile ripercorrere il dibattito scientifico [4], visto che pochi argomenti, come quello delle sopravvenienze, sono stati così ampiamente discussi nel diritto civile [5]. È opportuno però ricordare che si tratta di un fenomeno che trova origine in fatti idonei ad alterare il sistema degli interessi delineato durante la fase della conclusione del contratto. Per queste ragioni il problema riguarda essenzialmente i contratti a prestazioni corrispettive, non aleatori, a titolo oneroso, la cui durata è protratta nel tempo.

L’incidenza di circostanze sopravvenute assume rilevanza, nella misura in cui si produce una compromissione del sistema degli interessi cristallizzato nel contratto, sicché in una prospettiva di analisi economica si pone il problema della allocazione tra le parti del rischio conseguente alla interferenza da sopravvenienza [6]. Un’altra precisazione si impone e cioè che la questione non sorge neppure quando sono state le parti ex ante e pattiziamente a decidere di inserire clausole dirette a prevedere soluzioni per conservare il contratto nell’ipotesi di fatti imprevedibili che possono medio tempore sopravvenire [7]. In un ordinamento, infatti, fondato sul valore costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e sul principio di autonomia privata (art. 1322 c.c.), è perfettamente lecito ammettere che le parti determinino ex ante mediante atti di autoregolamentazione i comportamenti, cui affidare la realizzazione degli interessi meritevoli perseguiti, nel caso in cui restino inattuati nella fase fisiologica [8]. Ma al di fuori dell’ipotesi in cui siano i contraenti a introdurre un meccanismo di mantenimento del contratto bisogna chiedersi se sul piano legislativo sia individuabile, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, un generale potere della parte di chiedere la revisione del contratto, al fine di ristabilire l’equilibrio economico-giuridico compromesso dal fatto imprevedibile sopravvenuto. La questione peraltro non è rilevante solo su un piano meramente giuridico ma anche economico-sociale, poiché in gioco sono sempre i valori della giustizia contrattuale [9].

Una generale esigenza manutentiva viene in rilievo, in primis, nell’art. 1453 c.c. con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive: se una delle parti non adempie alle sue obbligazioni (1453 c.c.) l’altra può chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione, sebbene chiesta la risoluzione non è più possibile chiedere l’adempimento.

La risoluzione resta subordinata all’accertamento della non scarsa importanza ovvero alla gravità dell’inadempimento, formula che secondo orientamento consolidato [10] deve essere accertata attraverso la considerazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale o del rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti, tenuto conto – come ha affermato recentemente la Corte di Cassazione – “dell’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla esecuzione del contratto” [11].

Equilibrio contrattuale, rapporto di corrispettività tra prestazioni e interesse della parte all’esecuzione del contratto sono i parametri intorno ai quali valutare la gravità dell’inadempimento, idonei a giustificare la risoluzione o viceversa la richiesta di adempimento. Già, quindi, nella formulazione dell’art. 1453 c.c. emerge una esigenza manutentiva o conservativa del contratto di cui il legislatore del ‘42 si è fatto carico [12].

Esistono, poi, fattispecie tipizzate nelle quali sono presi in considerazione fatti sopravvenuti. Le ipotesi sono fin troppo note e attengono tutte a contratti a prestazioni corrispettive e non aleatori, a titolo oneroso, che si caratterizzano anche sotto il profilo della durata, trattandosi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui sussiste un lasso temporale tra il momento della conclusione e quello della esecuzione, ovvero tra il momento in cui l’assetto di interessi viene definito e quello della relativa attuazione. Ma anche contratti nei quali è accordato rilievo alla attività, trattandosi per lo più di contratti di impresa [13].

In tali fattispecie viene in rilievo la revisione del contratto che si attua secondo diverse modalità [14]. Nei contratti a prestazioni corrispettive se una parte domanda la risoluzione per eccessiva onerosità, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1467 c.c., la parte contro cui la risoluzione è chiesta può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto [15]; nel contratto con obbligazioni a carico di una sola parte (art. 1468 c.c.), questa può chiedere una riduzione della prestazione o una modifica della esecuzione per ricondurla ad equità; poi ancora nell’art. 1664 c.c., si prevede il diritto sia per il committente sia per l’appaltatore di chiedere la revisione del prezzo, quando per effetto di circostanze imprevedibili si sono avuti aumenti o diminuzioni di prezzo; ancora nell’art. 1578 c.c., in materia di locazione si prevede che, se al momento della consegna la cosa locata presenta vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può chiedere la risoluzione o, in alternativa la riduzione del corrispettivo.

In tutte queste fattispecie si pone il problema di favorire un diverso bilanciamento degli interessi per evitare che l’interesse di una delle parti o di entrambe venga sacrificato definitivamente e per consentire una corretta allocazione del rischio. Nel contratto di appalto, in particolare, si vuole evitare che l’appaltatore subisca un pregiudizio irreversibile in relazione alla natura della prestazione. La gestione delle sopravvenienze è poi venuta in rilievo nella normativa emergenziale covid, nell’art. 91 del Decreto “Cura Italia” [16].


3. Revisione e rinegoziazione del contratto e il ruolo della buona fede

Il tema ha assunto una dimensione sistematica anche per effetto di alcuni interessanti contributi [17] dai quali sembra emergere che mentre la revisione costituisce il genus, la rinegoziazione è considerata una species.

La dottrina si è chiesta quindi se, dalle disposizioni prima citate, è possibile desumere, in rapporto da genus a species [18], l’esistenza di un principio generale di revisione del contratto, e di un obbligo generale di rinegoziazione, quale manifestazione del generale obbligo della buona fede [19]. Infatti, si afferma che il dovere di correttezza impone di non far gravare su una delle parti i rischi di una operazione contrattuale che durante il suo svolgimento ha subìto modifiche imprevedibili.

In parte della dottrina si è fatta strada l’idea che in virtù del principio di correttezza e di buona fede la parte colpita dalle sopravvenienze avrebbe il diritto di chiedere, in alternativa alla risoluzione, la rinegoziazione del contratto [20]. Tale tesi viene apertamente contestata da coloro i quali affermano l’irrilevanza della suddetta clausola come fonte dell’obbligo di rinegoziazione, per l’incidenza che quest’ultimo avrebbe sull’autonomia negoziale [21].

Il ruolo della buona fede, quindi, non solo non ha trovato il riconoscimento unanime della dottrina ma la stessa giurisprudenza della Cassazione ha da ultimo affermato che non è neppure pertinente [22], in quanto il suddetto principio non attribuisce alle parti contrattuali un diritto potestativo di ottenere (e, correlativamente, una soggezione a subire) una rettifica del contenuto del contratto e una modifica della prestazione [23].

In sostanza, malgrado l’art. 1467 c.c. sembra preludere a un principio generale di revisione non si va oltre l’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive. Parte della dottrina [24] e la giurisprudenza non hanno ritenuto di ampliare l’ambito di operatività della revisione, neppure in nome del principio di conservazione del contratto secondo alcuni richiamato a sproposito [25], ma soprattutto la giurisprudenza ne ha fatto una applicazione restrittiva. Anzi la stessa Suprema Corte di Cassazione nella decisione del 2025, prima richiamata, a proposito di un contratto di locazione, ha affermato che “un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito (art. 1468 cod. civ.), mentre, al di fuori di tale ipotesi, essa parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile (art. 1450 cod. civ.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, terzo comma, cod. civ.) al fine di ripristinarne l’originario equilibrio” [26].

Il rimedio manutentivo resta, quindi, solo nelle ipotesi predeterminate nelle quali è attivato mediante domanda giudiziale, su istanza della parte contro la quale è stata chiesta la risoluzione; spetta dunque al giudice decidere nelle ipotesi soprarichiamate se accogliere l’offerta di revisione o non accoglierla, secondo il criterio dell’equo contemperamento degli interessi, posto che l’obiettivo è quello di ristabilire l’equilibrio economico e giuridico del contratto. Nel frattempo, la rinegoziazione ha trovato riconoscimento legislativo sia nel recente codice della crisi dove il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario è necessario per consentire la continuità dell’attività di impresa, [27] sia nell’art. 9 del codice dei contratti pubblici (non a caso intitolato Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale), che introduce per la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, laddove sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto [28]. La rinegoziazione, conseguente alla ricorrenza delle condizioni ben individuate nel citato art. 9 mira [29]al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica” [30]. Mentre la buona fede, richiamata espressamente dalla norma, costituisce criterio di valutazione – quindi un posterius – dei comportamenti della parte svantaggiata, che – come precisa la relazione al testo normativo – deve tenere comportamenti conformi al generale principio di buona fede, tenuto conto della particolare qualificazione dei soggetti interessati, sia che si tratti degli operatori economici sia che si tratti della parte pubblica. In definitiva la disposizione introduce il rimedio della rinegoziazione secondo buona fede per evitare il rischio di incorrere nel rimedio risolutorio ex art. 1467 c.c., La rinegoziazione, oltre a venire poi in rilievo in altre fattispecie tipizzate [31], ha assunto rilevanza anche nel diritto europeo dei contratti.


4. Il principio di effettività degli interessi e dei diritti tra rimozione e conservazione del contratto

Tuttavia vi è da chiedersi se, all’esito della situazione sommariamente descritta, è possibile giungere alla estrapolazione di un principio generale che caratterizza tutte le fattispecie indicate, che consenta di comprendere le modalità della scelta tra rimozione e conservazione. Volendo proporre una lettura più ampia, appare ragionevole ritenere – come è stato autorevolmente avvertito – che la scelta deve essere affidata a un giudizio di valore che guardi agli interessi particolari e al sistema dei valori dell’ordinamento giuridico tenendo presente che la “scelta del rimedio” deve tener conto di due elementi: 1) l’esigenza di tutela insorta a seguito della inattuazione di un interesse giuridico (efficace, rilevante o anche soltanto meritevole di tutela) e 2) la tensione del rimedio all’effettivo soddisfacimento dell’interesse, alla luce del principio di “effettività” tutelato sia sul piano costituzionale sia in ambito europeo [32].

A giustificare la revisione, l’adattamento o la rinegoziazione del contratto sono gli interessi e l’esigenza della loro tutela, mentre non appare possibile invocare a giustificazione, a mio avviso, il principio della buona fede e della correttezza posto che – come è stato autorevolmente avvertito – “l’applicazione di siffatti criteri costituisce un posterius e non un prius, considerato che gli anzidetti criteri presiedono alla gestione di ogni interesse giuridicamente meritevole di tutela e in ogni caso attengono alla natura dell’interesse volta a volta considerato piuttosto che alla tipologia del rimedio” [33]. La revisione del regolamento [34], in sostanza, si giustifica tutte le volte in cui permane l’interesse alla conservazione del contratto, tenuto conto del nucleo essenziale degli interessi, posto a base del rapporto, e del principio di effettività degli interessi e dei diritti [35].

Ciò premesso nel contratto, come è noto, si ha una programmazione di interessi particolari per la cui attuazione, nel caso in cui l’ordinamento giuridico li consideri meritevoli di tutela, vengono predisposti gli effetti giuridici, ovvero un insieme di diritti e obblighi in capo alle parti, che poi definiscono il regolamento del rapporto.

Di fronte a un fatto quale è il contratto che programma interessi, l’ordinamento giuridico si limita a prevedere le modalità assiologiche dei comportamenti che le parti devono tenere per assicurare la realizzazione dell’interesse.

È altresì vero che l’esecuzione non sempre coincide con la nascita del rapporto o del regolamento ma a volte può essere successiva, come nell’ipotesi dei contratti in cui per loro natura l’esecuzione è continuata o periodica o differita, e in cui i comportamenti possono tenersi nel corso del tempo. È evidente che nel momento in cui sussiste uno scarto temporale tra il sorgere degli effetti e l’attuazione, mediante il concreto venir in essere dei comportamenti programmati, si possono verificare fatti imprevedibili che possono compromettere la realizzazione degli interessi, pur ancora attuali e avvertiti, e che pongono la necessità di una revisione del contratto per conservare l’equilibrio economico giuridico già fissato all’atto della conclusione del contratto o per consentire, in applicazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, l’ingresso dei doveri di solidarietà nel contratto. La revisione non è altro che un adattamento del rapporto alle nuove e sopravvenute esigenze e nulla esclude che esso possa essere anche in funzione di doveri inderogabili di solidarietà a cui le parti contraenti sono obbligati in applicazione dell’obbligo di rispettare la buona fede durante la esecuzione del contratto. In determinate circostanze, quindi, la revisione, nelle diverse species in cui si può concretizzare diventa lo “strumento di tutela più appropriato e idoneo a dare effettivo soddisfacimento al concreto e reale interesse giuridico, che, rimasto inattuato, domanda e chiede di essere realizzato” [36].

Ne consegue che la scelta tra rimozione e conservazione del contratto risponderebbe alla necessità di garantire, in nome del principio di effettività e nella misura più ampia possibile, l’attuazione del sistema di interessi fissato nel contratto. Malgrado il principio di revisione sembra formalmente limitato a ipotesi tipizzate potrebbe proporsi una apertura e una configurazione di un generale potere di revisione e di rinegoziazione, quando all’esito di un giudizio di valore, emerge il concreto interesse di una delle parti o di entrambe di mantenere il contratto per la tutela del proprio interesse.


5. La rinegoziazione del diritto europeo

L’esigenza legislativamente riconosciuta sia pure rispetto a contratti tipizzati di mantenimento del contratto e di evitare lo scioglimento trova poi conferma nel diritto privato europeo, dove pure la buona fede acquista un ruolo più penetrante. Il ricorso a rimedi di natura conservativa o di adeguamento del contratto risulta espressamente previsto in diversi contratti. Interessante è il riferimento ai contratti di credito ai consumatori [37]. In particolare l’art. 120-quinquiesdecies TUB prescrive che il finanziatore, in caso di inadempimento, deve adottare procedure per gestire i rapporti con il consumatore moroso. Il concessionario del credito, prima di richiedere il pignoramento, deve assumere nei confronti del consumatore, un “ragionevole grado di tolleranza”. Sebbene il legislatore italiano, in sede di attuazione, non sia andato oltre le affermazioni contenute nella direttiva, si dovrebbe ritenere che il finanziatore, nel quadro “dei bisogni ragionevoli del consumatore” e tenendo conto “delle circostanze concrete” [38], preliminarmente, può concedere una dilazione di pagamento, o un abbattimento degli interessi passivi; oppure ancora potrebbe avviare una transazione con il consumatore per procedere ad una rinegoziazione del credito, con conseguente rideterminazione delle modalità di pagamento.. Tale soluzione si impone quando il finanziatore non abbia correttamente adempiuto all’obbligo di cooperazione che deve essere sempre adeguato alle concrete condizioni economiche in cui il debitore versa. In sostanza al debitore dovrà essere garantito, prima dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, la possibilità di avviare un percorso diretto a liberarsi dal vincolo [39]. Tale ultima possibilità si impone in presenza di una errata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, che non abbia tenuto conto delle capacità solutorie del consumatore o siano mancati quei comportamenti responsabili necessari per orientare i consumatori che hanno avuto accesso al credito.

In tale contesto si inserisce la normativa secondaria emanata dalla Banca d’Italia, il cui ruolo oggi viene accentuato dal nuoto testo dell’art. 125-decies TUB, e che già ora conformemente all’Orientamento dell’Autorità bancaria europea del 2015 individua tra le iniziative che il finanziatore può assumere il rifinanziamento totale o parziale del contratto di credito o la modifica dei precedenti termini e condizioni del contratto di credito [40]. L’esigenza solidaristica e di protezione della persona giustifica per il consumatore il diritto alla ristrutturazione complessiva della propria situazione economica e per il finanziatore l’obbligo di rinegoziare il contratto.

Le misure di tolleranza hanno trovato ora specifica e generale applicazione nell’art. 35 (“Morosità e misure di tolleranza”) della direttiva 2023/2225/UE che, nel quadro di una considerazione della situazione individuale del consumatore, possono portare al rifinanziamento integrale o parziale e alla modifica delle condizioni esistenti di un contratto di credito.. In tal senso il legislatore italiano di recente, in attuazione della direttiva, ha recepito tali indicazioni modificando l’art. 125-decies TUB [41].

L’apertura verso la rinegoziazione in ambito europeo trova conferma in diverse decisioni della Corte di Giustizia, che si sono nel tempo occupate delle conseguenze derivanti dalla caducazione delle clausole abusive [42]. Nel momento in cui l’esercizio della libertà contrattuale [43] sconfina «nell’abuso della libertà contrattuale» si apre la questione delle tutele offerte al soggetto debole [44]. Sia il diritto europeo che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea presentano un ventaglio di rimedi [45], accomunati da un unico obiettivo, quello di assicurare la realizzazione [46] e il soddisfacimento dell’interesse consumeristico [47] rimasto inattuato [48].

Da qui i diversi rimedi [49] introdotti dalla giurisprudenza europea [50], che si possono catalogare in forme di disapplicazione della clausola, se il consumatore non si oppone; ripristino della situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato senza la clausola e ciò anche nell’ipotesi in cui i servizi o i prodotti sono stati erogati e il professionista può rimanere privo di compenso. La nullità dell’intero contratto [51] si ha, invece, solo quando dopo l’eliminazione della clausola esso non ha ragione di esistere [52]. Laddove, invece, il rimedio demolitorio sia di pregiudizio per il consumatore [53], avuto riguardo agli effetti che da esso derivano, la Corte di giustizia europea [54] non ha esitato ad affermare che il giudice nazionale possa sanare la nullità della clausola abusiva, sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva [55].

Resta ferma, tuttavia, secondo la posizione espressa dalla Corte di giustizia europea [56], la possibilità per il giudice dello Stato membro di rinviare le parti ad una trattativa per stabilire un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, quando la disposizione suppletiva manca e l’annullamento del contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore. In questa fattispecie si è in presenza di una autointegrazione del contenuto contrattuale che, su sollecitazione del giudice, viene rinegoziato.


NOTE

[1] Il riferimento è a R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, 55 ss., spec. 56-57.

[2] Punto di partenza nel saggio di Alessi è la considerazione del fatto che l’ordinamento intesta alla risoluzione per inadempimento una funzione equilibratrice attraverso la previsione di rimedi all’inadempimento che si concentra sull’attribuzione al soggetto non inadempiente del potere di liberarsi dal vincolo contrattuale. In tal senso interessanti sono i riferimenti contenuti nel testo a A. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964, 393 ss.

[3] M. Giorgianni, Inadempimento (Diritto privato), in Enc. dir., Milano, 1970, 860 ss.; V. Scalisi, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, 1045 ss.

[4] Il dibattito – come è noto – verte sulla configurabilità o meno di un principio generale in materia contrattuale di revisione del contratto, considerato che ormai da tempo è stato messo in discussione il principio di immodificabilità del contratto.

[5] E. Gabrielli, Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Jus civile, 2013, 1 ss.; Id., Sopravvenienza e rinegoziazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, 11 ss.; C. Camardi, Questioni di diritto civile tra ius conditum e ius condendum. Attualità della distinzione e rilevanza ermeneutica dei progetti di legge, in Riv. dir. civ., 2025, 32 ss.

[6] M. Zaccheo, Il controllo delle sopravvenienze nell’era della crisi, in Persona e mercato, 2021, 51 ss.

[7] Cfr. E. Del Prato, Sulle clausole di rinegoziazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2016, 801 ss.; M.P. Pignalosa, Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 411 ss.

[8] F. Addis, Autotutela contrattuale, in Enc. dir. – I tematici, Il Contratto, a cura di G. D’Amico, Milano, 2021, 47 ss.

[9] F. Esposito, Il sindacato giudiziario sull’equilibrio contrattuale: è davvero possibile la correzione del contratto?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, 1306 ss.

[10] Cfr. U. Carnevali, Risoluzione per inadempimento, in Enc. dir. – I tematici, Il Contratto, a cura di G. D’Amico, Milano, 2021, 1076 ss.

[11] Cass. 10 aprile 2025, n. 9399.

[12] Già quindi la disciplina generale sulla risoluzione giudiziale per inadempimento dimostra che il legislatore del ‘42 si è rappresentato l’esigenza di evitare, per quanto possibile, una generale applicazione dello strumento risolutorio, posto che il contratto, quale espressione dell’autonomia privata e dell’iniziativa economica privata, è considerato strumento di realizzazione non solo degli interessi delle parti ma anche di quel generale interesse produttivistico che permea il c.c.

[13] Sulla attualità del tema del dibattito dottrinale e giurisprudenziale cfr., da ultimo, P. Trimarchi, Sopravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 2025, 189 ss., il quale ammette che a volte l’equilibrio economico giuridico del contratto possa essere rivisto e rinegoziato.

[14] Cfr. F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, 90 ss.

[15] E. Tuccari, Sopravvenienza e rimedi nei contratti di durata, Milano 2018, 82 ss.; G. Marasco, La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contr. impr., 2005, 569 ss.; A. Fondrieschi, Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale, Milano, 2017, 216 ss.

[16] Cfr. P. Gallo, Contratto, rinegoziazione, adeguamento – Emergenza Covid e revisione del contratto, in Giur. it., 2020, 2439 ss.; A. Briguglio, Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti in crisi dalla emergenza (con una proposta di “accordo compromissorio da Covid” ed un’altra sull’”arbitrato del giudice”), in Rivista dell’Arbitrato, 2020, 651 ss.; M. Zaccheo, Il controllo delle sopravvenienze nell’era della crisi, in Persona e mercato, 2021, 51 ss.; F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustiziacivile.com, 2020, 1 ss.; Id., Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in Contr., 2020, 129 ss.; M. Franzoni, Il covid-19 e l’esecuzione del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 1 ss.; A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in Contr., 2020, 213 ss.; E. Bargelli, Locazione abitativa e sostenibilità del canone oltre l’emergenza, in Jus civile, 2021, 82 ss.; G. D’Amico, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, in Actualidad Juridica Iberoamericana, 2022, 1950 ss.

[17] Il riferimento è a R. Tommasini, voce Revisione del rapporto (Diritto privato), in Enc. dir., Milano, 1989, 104 ss., e F. Macario, Revisione e rinegoziazione del contratto, in Enc. dir. – Annali, Milano, 2008, 1026 ss.

[18] Il termine rinegoziazione è di conio dottrinale e giurisprudenziale, e va inquadrato nell’ambito di un più ampio e conosciuto fenomeno che è quello della revisione del contratto.

[19] Cfr. E. Del Prato, Rinegoziazione del contratto e buona fede, in Contr. impr., 2024, 1140 ss.

[20] Cfr. F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 319 ss.; A. D’Angelo, La buona fede, in Trattato di diritto privato diretto da Bessone, XIII, Il contratto in generale, IV, Torino, 2004, 147 ss.; G. Marasco, La rinegoziazione del contratto, Padova, 2006, 110 ss.

[21] Cfr. E. Del Prato, Rinegoziazione del contratto e buona fede, in Contr. impr., 2024, 1146 ss.

[22] Sul punto Cass. 16 giugno 2025, n. 16113, secondo cui la buona fede “sancisce il dovere delle parti di osservare i canoni di reciproca lealtà e salvaguardia dell’utilità della controparte, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, oltre che nel momento della formazione del contratto (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) e, più in generale, nell’assunzione ed esecuzione del rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) –, anche nello svolgimento specifico del rapporto contrattuale (art. 1375 cod. civ.)

[23] R. Rossi, Obbligo di rinegoziazione e adeguamento giudiziale delle condizioni contrattuali, in Jus, 2020, 194 ss.

[24] P. Trimarchi, Sopravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale, in Riv. dir. civ., cit., 200 ss.; M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale-Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino 2006, 216 ss.; E. Gabrielli, Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013, 80.

[25] P. Trimarchi, Sopravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale, in Riv. dir. civ., cit., 199.

[26] Sulla decisione della Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2025, n. 16113, E. Tuccari, Sopravvenienze, buona fede ed equità: handle with care, in Contr., 2025, 353 ss.

[27] Cfr. L. Balestra, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in Enc. dir. – I tematici, Crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio, Milano, 2024, 52 ss.; R. Galasso, La gestione della sopravvenienza nell’ambito della procedura negoziata della crisi di impresa, tra intervento del giudice e obbligo di rinegoziazione, in Giust. civ., 2024, 285 ss.

[28] Cfr. E. Del Prato, Rinegoziazione del contratto e buona fede, in Contr. impr., 2024, 1150 ss.

[29] Secondo la Relazione al codice dei contratti pubblici l’articolo mira a “disciplinare le sopravvenienze che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto, alterandone l’equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione. Viene, in tal modo, introdotto un rimedio manutentivo del contratto, maggiormente conforme all’interesse dei contraenti – e dell’amministrazione in particolare – in considerazione dell’inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall’art. 1467 c.c.”.

[30] Cfr. V. Cerulli Irelli, Il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici, in Contr. impr., 2024, 586 ss.

[31] Tra queste possono ricordarsi la rinegoziazione del mutuo ipotecario acceso sulla “prima casa” con il beneficio dell’esdebitazione del debitore esecutato, prevista dall’art. 41-bis, del D.L. n. 124 del 2019; l’art. 6-novies del D.L. n. 41 del 2021 a proposito della ricontrattazione delle locazioni commerciali durante il periodo di emergenza sanitaria; l’art. 17, comma 5, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il quale prevede che l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

[32] In tal senso restano fondamentali le pagine di V. Scalisi, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, 1049.

[33] V. Scalisi, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, 1055.

[34] R. Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Eur. dir. priv., 2000, 961 ss.

[35] G. Alpa, Note sulla applicazione orizzontale diretta delle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali, in Contr. impr. Eur., 2023, 361 ss.

[36] V. Scalisi, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, 1060.

[37] M. Zinno, Le modifiche del tasso debitore nella nuova direttiva sul credito ai consumatori, in Contr. impr., 2025, 355 ss.

[38] Cfr. ancora considerando n. 27 della direttiva 2014/17/UE.

[39] Cfr. A. Zoppini, La novella sull’estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, in Banca, borsa, titoli di credito, 2024, 507 ss.; U. Malvagna, La nuova disciplina dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte costituzionale, in Banca, borsa, titoli di credito, 2022, 49 ss.

[40] Tra questi: a) l’estensione della durata del credito ipotecario; b) la modifica della tipologia del credito ipotecario, per esempio passando da un credito ipotecario che prevede il rimborso di capitale e interessi (capital and interest mortgage) a uno che prevede, per un arco temporale predefinito, solo il rimborso degli interessi (interest-only mortgage); c) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare; d) la modifica del tasso di interesse; e) la sospensione temporanea dei pagamenti.

[41] Art. 125-decies («Inadempimento del consumatore») «1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. 2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso».

[42] Cfr. R. Alessi, «Nullità di protezione» e poteri del giudice tra Corte di Giustizia e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Eur. dir. priv., 2015, 1141 ss.; D. D’Alberti, Nullità conformativa e (auto)integrazione del contratto B2C. La rinegoziazione delle clausole abusive come rimedio in forma specifica, in Contr. impr., 2023, 918 ss.

[43] Sull’abuso della libertà contrattuale cfr. G. D’Amico, S. Pagliantini, Nullità per abuso ed integrazione del contratto. Saggi, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 27 ss.; F. Di Marzio, Divieto di abuso e autonomia di impresa, in S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 27 ss.

[44] S. Mazzamuto, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa dir. priv., 2011, pp. 380 s., ad avviso del quale all’interno del diritto europeo attuale si assiste ad una «funzionalizzazione dell’autonomia contrattuale all’obiettivo dell’instaurazione di un mercato il più possibile razionale» e «il rimedio è la chiave di accensione dell’intero sistema»; G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto (note minime in tema di «abuso dell’autonomia contrattuale»), in Riv. dir. priv., 2005, 299 ss.

[45] In tal senso cfr. L. Nivarra, I rimedi specifici, in Europa dir. priv., 2011, p. 162 il quale evidenzia che il ragionamento sulla tutela dei diritti vada impostato a partire dal pregiudizio cui la tutela medesima è chiamata a reagire.

[46] V. Scalisi, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, pp. 1045 ss. e pp. 1055 ss. per il quale l’effetto-rimedio invece agisce in funzione essenzialmente mediatrice all’interno del processo di realizzazione di interessi giuridici.

[47] Su tale punto cfr. A. di Majo, Profili della responsabilità civile, Torino, 2010, p. 61 s.

[48] V. Scalisi, Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un controverso principio, cit., 282 s., e ora in Id., Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo, cit., 378 s., ove si rileva che la stessa nullità di protezione non è la «solita codicistica nullità, quale rimedio di fattispecie, bensì di una figura nuova e diversa operante come rimedio di regolamento».

[49] C. Scognamiglio, Interferenze disciplinari, vecchia e nuova dogmatica, in Accademia, 2023, 425 ss., e spec. 433.

[50] R. Alessi, Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Jrös e Asbeek Brusse, in Jus civile, 2013, 388 ss.

[51] Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, secondo cui, con riferimento a un contratto di mutuo con tasso di interesse indicizzato al tasso di cambio franco/svizzero, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.

[52] Cfr. F. Takanen, La nullità di protezione, riequilibrio del contratto e autonomia contrattuale, in Contr., 2024, 545 ss.

[53] Cass., Sez. un., 16 novembre 2022, n. 33719. Per un commento a tale sentenza C. Scognamiglio, Le sezioni unite e l’art. 38 t.u.b.: un altro tassello nel mosaico delle nullità, in Nuova giurisprudenza civile comm., 2023, 412 ss., che intravede nella decisone della Corte la «consapevolezza circa il necessario carattere dell’idoneità o congruità rimediale della sanzione della nullità, avuto riguardo agli interessi protetti dalla norma: con il corollario della negazione della possibilità di dare ingresso al rimedio della nullità quando lo stesso si palesi incongruo, avuto riguardo alla natura degli interessi in gioco ed alle conseguenze, rispetto allo scopo della norma, che l’applicazione del rimedio della nullità trarrebbe con sé».

[54] Corte giust. 18 novembre 2021, causa C-212/20, in www.curia.europa.eu, secondo cui una clausola dichiarata abusiva dal giudice nazionale deve restare disapplicata, senza che il suo contenuto possa essere modificato. Soltanto qualora la caducazione della clausola abusiva obbligasse il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato, il giudice nazionale potrebbe sostituire tale clausola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Su tale decisione cfr. S. Gatti, Limiti europei all’integrazione (e all’interpretazione) del contratto contenente clausole vessatorie: marginalizzazione o mutata centralità del giudice?, in Pactum, Rivista di diritto dei contratti, 2022, 304 ss.; G. D’Amico, S. Pagliantini, Nullità per abuso ed integrazione del contratto. Saggi, cit., 27.

[55] Corte giust. 12 gennaio 2023, C‑395/21, in www.curia.europa.eu; in argomento cfr. C. Sartoris, Post abusività: il punto sulla giurisprudenza europea (nota a Corte di Giustizia, 12 gennaio 2023, causa C-395/21), in Jus Civile, 2023, 954 ss. La Corte già nel 2020 (caso Kasler) ha ammesso la possibilità di sostituire la clausola vessatoria essenziale ai fini della validità dell’intero contratto con una disposizione nazionale di natura suppletiva, per evitare la caducazione dell’intero contratto.

[56] Corte giust. 25 novembre 2020, C-269/19, Banca B. SA c. A.A.A., in www.curia.europa.eu.

Fascicolo 2 - 2026