Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Il recesso-rimedio contro la violazione di obblighi informativi tipici: appunti a margine di una recente pronuncia della Corte di Giustizia (di Carolina Rendina, Ricercatrice di Diritto privato – Unitelma Sapienza)


La sentenza in commento si inserisce nel quadro di una più generale evoluzione della disciplina europea e nazionale del credito ai consumatori, segnata dal progressivo superamento di modelli di tutela marcatamente protettivi in favore di un più equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti. La decisione sembra infatti orientarsi verso una maggiore responsabilizzazione del consumatore, pur senza trasformare il diritto di recesso in uno strumento oneroso, in linea con le più recenti scelte legislative che hanno introdotto un limite temporale massimo al suo esercizio al fine di prevenirne utilizzi opportunistici. In tale contesto, il contributo propone una lettura del recesso esercitato a fronte dell’inadempimento degli obblighi informativi in chiave rimediale, evidenziandone le ricadute sul piano delle conseguenze restitutorie nei contratti di credito collegati.

Withdrawal as a remedy against the breach of pre-contractual information duties: notes on a recent judgment of the Court of Justice

The paper examines a recent judgment of the European Court of Justice in the broader context of the evolving European framework on consumer credit. The decision reflects a shift from highly protective approaches towards a more balanced model, aimed at preventing opportunistic uses of the right of withdrawal without depriving consumers of effective protection. The paper argues that, where withdrawal is triggered by breaches of mandatory information duties, it should be understood primarily as a remedial device, with significant implications for the restitutionary consequences in the field of linked crdit agreements.

In materia di credito ai consumatori, l’art. 10, par. 2, lett. l), e l’art. 14 della direttiva 2008/48/CE devono essere interpretati nel senso che il termine per l’esercizio del diritto di recesso non decorre qualora il contratto di credito ometta di indicare, in forma percentuale concreta, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, sino a quando tale informazione non sia stata debitamente comunicata al consumatore; in tale ipotesi, il creditore non può eccepire il carattere abusivo del recesso in ragione del comportamento tenuto dal consumatore successivamente alla conclusione del contratto o all’esercizio del diritto medesimo. In caso di recesso da un contratto di credito collegato all’acquisto di un veicolo, il principio di effettività osta, inoltre, a criteri di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore che includano elementi estranei all’uso del bene da parte del consumatore, quali quelli derivanti dalla differenza tra il prezzo di vendita praticato dal concessionario e il prezzo di riacquisto del veicolo al momento della restituzione. La direttiva 2008/48/CE non armonizza integralmente le conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati e, pertanto, non osta a una normativa nazionale che imponga al consumatore il pagamento degli interessi debitori maturati tra il versamento delle somme al venditore e la restituzione del veicolo.

CGUE, 20 ottobre 2025, c. 143-23, KI, FA c. Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH
Fascicolo 2 - 2026