Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Gianfranco Liace e Fabio Fiorucci, Conto corrente. Contratti bancari, in Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli editore, Bologna, 2025, pp. 504 (di Paolo Gallo)


Il lavoro in forma di commentario di Liace e Fiorucci è dedicato allo studio dei contratti bancari, una tematica di estremo interesse a cavallo tra diritto civile, commerciale e bancario in senso stretto, senza trascurare ovviamente il diritto dei consumatori. Si tratta di uno studio molto approfondito e realizzato con estrema cura dei dettagli, il quale è preceduto da una vasta introduzione finalizzata all’inquadramento in generale della categoria. Gli autori partono dall’ovvia considerazione che i contratti bancari sono contratti di massa conclusi in virtù dell’adesione del cliente a schemi predisposti in modo unilaterale dagli istituti di credito. Si tratta di un dato di grande rilievo, gravido di innumerevoli conseguenze. Si aggiunga ancora che in materia di contratti bancari i singoli istituti di credito in genere si uniformano alle n.u.b., vale a dire alle norme bancarie uniformi, predisposte dall’ABI, che consistono in condizioni generali di contratto a predisposizione unilaterale che in genere derogano o integrano le norme di diritto dispositivo in materia di contratti bancari nell’interesse degli istituti di credito; la conseguenza è che in virtù della predisposizione delle n.u.b. gli istituti di credito non sono solo parte del contratto, ma anche artefici della disciplina normativa applicabile ai contratti in sostituzione del legislatore. Ne consegue un forte squilibrio a favore degli istituti di credito, dato che i clienti in genere si limitano ad aderire alle condizioni generali di contratto senza aver contribuito in alcun modo alla loro redazione.

Per molto tempo allo squilibrio di potere contrattuale non è stato facile porre rimedio, dato che il codice civile del 1942, pur molto avanzato per l’epoca, da un lato considera efficaci le condizioni generali di contratto purché conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza da parte dell’altro contraente (art. 1341, primo comma, c.c.) e dall’altro lato ritiene sufficiente che le clausole vessatorie siano specificamente approvate per iscritto; è ben vero che a questi fini la giurisprudenza non si accontenta che le clausole vessatorie siano approvate in blocco, ma richiede che siano indicate in modo specifico con lettere o numeri in modo tale che il consumatore abbia modo di conoscerle, ma è anche risaputo che un tale controllo è puramente formale e non è sufficiente a tutelare in modo effettivo l’aderente.

Come rilevano gli autori, l’evoluzione successiva, specie a partire dagli anni settanta e ottanta del ventesimo secolo, ha però condotto ad una progressiva erosione di una tale asimmetria contrattuale. Una prima tappa è costituita dalla l. 17 febbraio 1992, n. 154, la quale come è ben noto ha modificato l’art. 1938 c.c. ponendo un limite alle c.d. fideiussioni omnibus in virtù della previsione di un tetto massimo garantito. A questo si aggiunga che ai sensi dell’art. 1956 c.c. il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito; come precisa inoltre l’art. 1956, secondo comma, sempre introdotto dalla l. 17 febbraio 1992, n. 154, non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Sempre secondo gli autori, la tappa successiva è costituita dal t.u.b. (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), il quale ha cercato di contrastare il più possibile l’asimmetria di potere contrattuale che tradizionalmente connota i contratti bancari. In particolare, il t.u.b. ha insistito molto sulla trasparenza e sui conseguenti doveri di informazione, nonché sull’impiego della forma scritta, sempre in funzione informativa e protettiva del cliente. In primo luogo vengono configurati obblighi reciprochi di informazione, dato che non solo la banca (art. 116 t.u.b.), ma anche il cliente è gravato di ben precisi obblighi di informazione nei confronti dell’istituto di credito; si pensi per esempio a chi sia interessato a un mutuo. Funzione dei doveri di informazione è senza dubbio quella di contrastare le asimmetrie informative che sussistono tra le parti e quindi far sì che il consenso sia sufficientemente informato e consapevole. Non valgono però a contrastare eventuali contenuti abusivi insiti nel contratto o nelle n.u.b. In altri casi il legislatore è invece specificamente intervenuto per escludere la comunicazione di determinate informazioni, considerate non rilevanti, come la legge sull’oblio oncologico (l. 7 dicembre 2023, n. 193).

Fondamentale appare poi la previsione della forma scritta a pena di nullità, sempre con finalità di tipo protettivo nei confronti del cliente, al quale deve anche essere consegnata una copia del contratto con tutte le informazioni richieste (art. 117 t.u.b.). Nonostante l’apparente semplicità di questa disposizione, notevoli sono i dubbi interpretativi che sono sorti a questo riguardo. Come è ben noto, un primo dubbio interpretativo ha riguardato i c.dd. contratti monofirma; nella pratica si è in altre parole posto il problema se i contratti sottoscritti dal solo cliente siano validi o meno e le sezioni unite si sono espresse in senso favorevole. In una prospettiva che enfatizza la funzione protettiva dei clienti della forma in materia di contratti bancari pare, infatti, evidente che una tale funzione di protezione è assolta anche da un documento sottoscritto dal solo cliente, purché una copia di esso gli sia stata debitamente consegnata; in quest’ottica, sempre secondo le sezioni unite, il consenso dell’istituto di credito si può giustamente desumere per fatti concludenti.

Gli autori ricordano anche l’art. 4 l. 17 febbraio 1992, n. 154, il quale ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione del tasso di interessi prevedono un rinvio agli usi; in seguito, tale disposizione è stata abrogata dall’art. 161 t.u.b., ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell’art. 117 t.u.b., che ha ribadito la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interessi.

Sempre con riferimento al t.u.b., gli autori si soffermano poi sullo jus variandi riconosciuto alle banche; in particolare ai sensi dell’art. 118 t.u.b. viene specificamente riconosciuto all’intermediario il diritto di modificare in modo unilaterale le condizioni economiche del contratto, purché ciò sia previsto da una clausola specificamente approvata dal cliente. Specie in passato la modifica unilaterale del contratto era considerata una specie di tabù, che peraltro è stato specificamente infranto da parte del legislatore, purché la proposta sia comunicata con un preavviso minimo di due mesi, sempreché compaia la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e salvo il diritto di recesso del cliente, senza costi aggiuntivi; la proposta di modifica presuppone una sopravvenienza, vale a dire un giustificato motivo, che deve essere debitamente comunicato al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare il da farsi; si tratta quindi in definitiva di uno strumento che consente l’adeguamento dei rapporti di durata in virtù di proposte di modifica unilaterali e quindi l’adattamento del contratto alle sopravvenienze.

Sempre secondo gli autori, la tappa ancora successiva è costituita dal codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che, in attuazione della Direttiva 93/13 CEE, ha previsto un controllo contenutistico dei contratti del consumatore particolarmente invasivo; proprio per contrastare adeguatamente la prassi di predisporre condizioni generali di contratto in favore del professionista, si è prevista la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e dei doveri che nascono dal contratto (art. 33, primo comma, c.d.c.), salvo che siano stati oggetto di specifica trattativa (art. 34, quarto comma, c.d.c.); il che ovviamente ha costituito un grosso passo in avanti rispetto alla disciplina della doppia firma di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c. A questo si aggiunga ancora che si tratta di nullità di protezione, come tale azionabile solo dietro istanza del consumatore e rilevabile d’ufficio, ma solo nell’interesse di quest’ultimo (art. 36, terzo comma, c.d.c.). In caso di dubbio, le clausole devono inoltre essere interpretate nel senso più favorevole al consumatore (art. 35, secondo comma, c.d.c.).

Dopo una prima parte introduttiva di carattere generale, fa seguito l’esame più in dettaglio dei singoli contratti bancari.

In materia di depositi bancari, particolare interesse assume la disciplina della cointestazione; come precisa il codice, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido (art. 1854 c.c.); questo significa che nei confronti della banca ciascun contitolare può esigere il prelievo anche dell’intero saldo; diverso è il discorso per quel che riguarda i rapporti interni; a questi fini occorre far riferimento al disposto dell’art. 1298, secondo comma, c.c., ai sensi del quale nei rapporti interni le parti si presumo uguali, se non risulta diversamente, perciò si presume la contitolarità dei depositi, salva la prova che essi appartengono in tutto o in proporzione maggiore ad un cointestatario. Le stesse regole si applicano anche nel caso in cui ad un contraente succedano uno o più eredi.

Per quel che riguarda le cassette di sicurezza un primo problema concerne l’individuazione della natura delle clausole che prevedono massimali per quel che riguarda il valore degli oggetti depositati; come è ben noto potrebbe trattarsi di clausole limitative della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c., le quali operano solo in caso di colpa lieve, o viceversa di clausole che limitano l’oggetto del contratto. Come giustamente ricordano gli autori la giurisprudenza ha per lo più optato per la prima soluzione; ne consegue non solo che tali clausole devono essere considerate vessatorie, con conseguente sottoposizione al relativo regime, ma che esse non valgono ad escludere la responsabilità della banca in caso di dolo o colpa grave.

Sempre con riferimento alle cassette di sicurezza particolarmente delicato è il profilo dell’estensione della responsabilità della banca. In particolare, ai sensi dell’art. 1839 c.c. la banca risponde verso l’utente salvo il caso fortuito; trattandosi di deposito professionale è più che ovvio che lo standard di diligenza richiesto alla banca è particolarmente elevato; in nessun caso il furto o più in generale il fatto umano potrebbe essere considerato idoneo ad escludere la responsabilità della banca; più delicato è il discorso per quel che riguarda i fenomeni naturali; secondo gli autori la banca dovrebbe farsi carico non solo dei rischi conseguenti a condotte umane, ma anche di quelli conseguenti ad eventi naturali, come per esempio terremoti, alluvioni, incendi e così via. Diverso è peraltro il parere della giurisprudenza, la quale con riferimento alla ben nota vicenda dell’alluvione di Firenze aveva escluso che l’istituto bancario sia altresì tenuto a rendere stagni i locali in cui sono custodite le cassette di sicurezza.

Notevoli dubbi interpretativi sono sorti anche in materia di apertura di credito bancario; anche in questo caso in applicazione dei principi generali il contratto richiede in genere la forma scritta (art. 117 t.u.b.); si consideri tuttavia che, sempre in conformità ai principi generali, le nullità di protezione possono essere fatte valere solo dal consumatore (art. 36, terzo comma, c.d.c.), sicché la nullità del contratto di apertura di credito amorfo o fido di fatto può essere fatta valere solo dal consumatore e non anche dalla banca; parimenti come riconosciuto anche da parte della giurisprudenza, la nullità del contratto per carenza di forma può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma solo nell’interesse del consumatore. Ne consegue un indubbio ridimensionamento della disciplina vincolistica della forma scritta dei contratti bancari, la quale ha una funzione protettiva dei consumatori e deve pertanto essere intesa esclusivamente con questa finalità.

In definitiva, non sono ovviamente sufficienti queste poche notazioni per dar conto di un libro molto accurato, ben scritto, estremamente completo e ricco di spunti, la cui consultazione appare imprescindibile per chiunque si occupi di contratti bancari e più in generale del consumatore.

Fascicolo 2 - 2026