Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'evoluzione del diritto successorio tra solidarietà familiare e ragioni del mercato (di Michele Tamponi, Professore ordinario di Diritto privato – Università Luiss Guido Carli di Roma)


Il saggio analizza l’evoluzione del diritto ereditario ponendo in luce anzitutto lo stretto legame tra materia successoria e famiglia. Ai più stretti membri di questa sono infatti assicurati intensi diritti ereditari: se un soggetto muore senza testamento, l’intero suo patrimonio è devoluto in ambito familiare; e se invece costui ha disposto dei suoi beni in via testamentaria ovvero li ha alienati in vita attraverso atti di liberalità dev’essere comunque assicurata ai congiunti più prossimi una non trascurabile quota dell’intero patrimonio. Alla base di questa regola è il principio di solidarietà familiare, principio che trova tuttavia taluni limiti. L’autore si sofferma a spiegare che la tutela dell’interesse di singoli congiunti è spesso sacrificato, per scelta legislativa, a vantaggio delle ragioni dell’economia, dell’impresa o del mercato, e fornisce vari esempi in questa direzione.

The evolution of inheritance law between family solidarity and market forces

This essay analyzes the evolution of inheritance law, highlighting first and foremost the close link between inheritance matters and the family. The closest family members are, in fact, guaranteed substantial inheritance rights: if a person dies without a will, their entire estate passes to the family; and if, on the other hand, the person has disposed of their assets by will or transferred them during their lifetime through gifts, the closest relatives must still be guaranteed a significant share of the entire estate. Underlying this rule is the principle of family solidarity, a principle that nevertheless has certain limits. The author explains that the protection of the interests of individual relatives is often sacrificed, by legislative choice, in favor of economic, business, or market interests, and provides various examples to illustrate this point.

SOMMARIO:

1. Alle origini della successione necessaria - 2. L’estensione della successione necessaria al coniuge - 3. I primi cedimenti - 4. I dubbi sulla persistente attualità del tradizionale sistema: l’introduzione del patto di famiglia - 5. Le riserve nei riguardi della rigidità della successione necessaria - 6. L’art. 44 legge 2 dicembre 2025 n. 182 - 7. Le ragioni del mercato - NOTE


1. Alle origini della successione necessaria

Famiglia e diritto successorio: un tema antico, sulla cui evoluzione dal più remoto passato hanno influito istanze etiche, religiose, sociali ed economiche e tra queste ultime, prima fra tutte, l’arcaica concezione collettiva anziché individuale della proprietà: il figlio, il c.d. suus, era considerato moralmente contitolare delle sostanze familiari, ed automatica e naturale ne risultava la successione una volta istituito nel testamento. Non ne occorreva l’accettazione, in quanto senz’altro erede, e non semplice chiamato, fin dal momento in cui il genitore cessava di vivere. In ciò la differenza dagli estranei: costoro, se chiamati in via testamentaria, divenivano eredi soltanto con l’accettazione.

Due spinte contrapposte si fronteggiavano: il rispetto per l’ultima volontà del de cuius e l’esigenza di assicurare la migliore condizione di vita ai più stretti congiunti, e soprattutto a quelli verso cui aveva assunto, procreandoli, le più gravi responsabilità. Per la verità, il padre ben poteva persino privare di eredità il figlio, sia pure solo nominatim (mentre figlie e nipoti potevano esserlo anche cumulativamente), ma gli era rigorosamente preclusa la facoltà di passarlo sotto silenzio: sui aut instituendi sunt aut exheredandi.

In presenza di sui praeteriti, cioè trascurati, il testamento era nullo [1]. Solo nel diritto giustinianeo si creò una vera successione necessaria, la pars legitima, che spettava a discendenti ed ascendenti ed investiva anche i legati nonché le donazioni da costoro ricevute durante la vita del de cuius.

Nacque così il diritto del legittimario a una quota certa dell’eredità, e cadde la exheredatio, se non in presenza di motivi espressi e plausibili che avessero reso indegno il congiunto. Al di là di questo caso, il de cuius era tenuto all’officium pietatis verso i parenti più stretti in funzione di un modesto sostentamento [2].

Per la detta via, sia pure con progressivi affinamenti, si è giunti sino all’epoca attuale. Il binomio diritto delle successioni / famiglia viene dunque da molto lontano.


2. L’estensione della successione necessaria al coniuge

Le relative regole sono state sempre ispirate, già nel diritto romano e poi nelle codificazioni moderne, alla trasmissione della ricchezza in ambito familiare, ed anzi nel cuore di una nicchia ancora più ristretta: la linea del sangue. In presenza di discendenti, fino al 1975 il coniuge superstite vantava solo un diritto di usufrutto, e le proprietà del defunto andavano in via rigorosamente privilegiata ai suoi discendenti. Portata rivoluzionaria, e quasi eversiva, ha rappresentato dunque la sua inclusione nel novero degli eredi necessari.

Quella riforma ha esaltato la protezione dell’interesse familiare traghettando il regime successorio dalla conservazione dei beni riservata alla stirpe, con il corollario che erano legittimari i discendenti ma non il coniuge, alla salvaguardia dei beni stessi all’interno del nucleo familiare nella sua interezza, ivi incluso dunque anche il coniuge superstite, collocato anzi in posizione di massima evidenza. Quest’ultimo è divenuto destinatario di peculiari privilegi, essendogli stata riservata una quota che non si restringe in alcun caso al di sotto di un quarto dell’intero asse (mentre se concorre con i discendenti a costoro nel loro complesso non può andare mai, in via di riserva, più del 50%), e ad essa si aggiungono in ogni caso il diritto di abitazione della casa familiare e quello all’uso dei beni che la corredano. Né può omettersi di osservare che il regime di comunione degli acquisti potrebbe già averlo significativamente favorito, laddove le risorse per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio siano derivate soltanto dai proventi maturati dal coniuge premorto. Si direbbe dunque che la riforma del diritto di famiglia abbia segnato l’apice della tutela successoria riservata alla famiglia nucleare.

Il sistema, del resto, ha sempre ruotato sulle regole di successione legittima e necessaria, vero nucleo essenziale della disciplina ereditaria. Il tutto accompagnato da un altro grande limite all’autonomia privata: il divieto dei patti successori, sia istitutivi, sia dispositivi, sia rinunciativi.

Dunque i diritti attribuiti ai legittimari assumono la funzione di perimetrare, sia pure solo a posteriori, la volontà del de cuius (e del donante, ove dopo il suo decesso si accerti una lesione consumata con l’atto di liberalità), e al contempo quella di soddisfare l’interesse al conseguimento di un vantaggio patrimoniale fondato sul rapporto di filiazione o di coniugio instaurato in vita dall’ereditando. La posizione di privilegio di questi soggetti è contrassegnata, per giunta, da assoluta irrinunciabilità sino all’apertura della successione, e si è trattato sino a data recentissima, come si vedrà, di una protezione capace di proiettarsi in danno dei terzi estranei.

Granitico pilastro del diritto ereditario, per secoli la successione necessaria ha costituito un intoccabile monumento, pur con l’inconveniente che in qualche misura ha sempre determinato, costituito dal sacrificio parziale ma intenso della libertà testamentaria, e più in generale della libertà patrimoniale, giacché chi ha discendenti o ascendenti non gode pienamente del diritto di disporre dei suoi beni a titolo gratuito, potendone disporre senza limiti soltanto a titolo oneroso.

In questo quadro, il legittimario ha finito per essere sistematicamente riguardato quale soggetto debole per definizione, al punto che il rimedio apprestato da secoli in suo favore è consistito in una reintegrazione opponibile erga omnes. Esso ha così assunto nel tempo la veste di protagonista scomodo e ingombrante della vicenda successoria, dal momento che l’accoglimento dell’azione di riduzione inevitabilmente ha condizionato le regole del mercato, se i beni ereditari erano stati frattanto alienati dal beneficiario dell’eredità o della donazione ovvero se su di essi erano stati costituiti pesi o garanzie a beneficio di terzi.

Non c’è dubbio che siffatta intensa tutela è figlia di una concezione radicata, rigorosamente costruita su rimedi coordinati tra loro: l’azione di riduzione, contrassegnata da natura costitutiva, alla quale sono legittimati dal lato passivo i beneficiari della disposizione lesiva; l’azione di restituzione contro donatari ed eredi testamentari o legatari; infine l’azione di restituzione contro i terzi aventi causa, avente natura personale di recupero dei beni, e investita di una precisa funzione realizzativa.


3. I primi cedimenti

Pur al cospetto della cennata larga tutela dell’intero gruppo familiare, già da vari decenni sono stati percorsi i primi timidissimi passi di segno almeno parzialmente diverso. Un primo esempio, ben anteriore alla riforma del diritto di famiglia, è offerto dalla legge 26 maggio 1965 n. 590: nel disciplinare la prelazione agraria, essa stabilisce (art. 8, terzultimo comma), che nel caso di famiglia coltivatrice in cui uno dei congiunti abbia cessato di concorrere alla conduzione del fondo, gli altri componenti hanno diritto di riscattarne la quota, e ciò allo scopo di consolidare l’impresa coltivatrice. In pratica, il diritto di comproprietà di un coerede cede a vantaggio dell’impresa. Quel congiunto che aveva ricevuto una quota o una porzione del fondo la perde per decisione altrui, e poco importa che si tratti pur sempre di rapporti tra familiari.

Pochi anni dopo si affacciano nuove particolarità: alla morte del proprietario di fondo rustico condotto direttamente da lui o dai familiari, trovano bensì applicazione le ordinarie regole successorie, ma in forza dell’art. 49 l. 3 maggio 1982 n. 203 (legge di riforma dei contratti agrari) i congiunti che hanno collaborato con il titolare nella conduzione del fondo diventano automaticamente affittuari delle quote o porzioni destinate ai coeredi che non collaboravano. In altre parole, il familiare non collaborante è coerede, ma è spogliato della facoltà di fare ciò che vuole della quota o della porzione assegnatagli.

Alcuni anni dopo, la legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nota come “legge sulla montagna”) riconosce ai coeredi divenuti affittuari ex lege il diritto all’acquisto per dichiarazione unilaterale (un acquisto coattivo, dunque) delle porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi.

In sostanza, in tutti questi casi si assiste al drastico indebolimento della posizione di taluni legittimari rispetto ad altri, ancora una volta a favore dell’impresa.

Tutto questo, nella logica e nello spirito dell’art. 44 Cost., ed anche con l’obiettivo di contrastare il perverso effetto della frammentazione fondiaria. Si rivela così recessivo il principio solidaristico a protezione della famiglia rispetto alla salvaguardia dell’impresa, pur trattandosi ancora di piccoli segnali confinati in un ambito economico relativamente ristretto, pur se non irrilevante.


4. I dubbi sulla persistente attualità del tradizionale sistema: l’introduzione del patto di famiglia

Via via sono affiorate nuove esigenze destinate ad incidere sul consolidato sistema successorio, e si è cominciato ad avvertire e sottolineare l’opportunità di consentire, a chi lo voglia, di rinunciare anticipatamente ai diritti potenzialmente spettantigli su una successione non ancora aperta o sui beni in essa astrattamente ricadenti. Obiettivo di questa spinta era la garanzia di maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici attraverso sistemazioni aderenti ai desiderata e agli interessi dell’intero gruppo familiare [3].

In particolare, sono stati denunciati gli ostacoli al mercato immobiliare e il contrasto con le esigenze della circolazione dei beni, notandosi che il persistente divieto dei patti successori rinunciativi significava indisponibilità della legittima fin quando il titolare era in vita.

L’iniziativa per una riforma dei patti successori, e segnatamente di quelli rinunciativi, non arrivò in porto in quei termini, ma ha finito per tradursi in un risultato settoriale grazie all’introduzione, all’interno del libro secondo del codice civile, del contratto attraverso il quale – come recita l’art. 768 bis [4] – compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.

Corollario di questa innovazione è stata la modifica dell’art. 458, cioè della disposizione sul divieto dei patti successori, che è rimasto fermo bensì, ma «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti». Il tutto con una dichiarata finalità di transizione intergenerazionale della ricchezza, limitata tuttavia all’azienda e alle partecipazioni sociali. Questa innovazione può dirsi di rottura rispetto a due capisaldi del diritto ereditario: la legittima e la collazione, giacché a detto patto conseguono, sul piano degli effetti, l’esclusione dei beni che ne sono oggetto dall’obbligo di collazione e la loro sottrazione all’azione di riduzione.

Si è così mirato ad assicurare l’avvicendamento sui beni d’impresa in un quadro di continuità aziendale atto a preservare l’interesse proprio dell’attività imprenditoriale. Il patto va dunque oltre le anguste strettoie del diritto successorio, quantomeno con riferimento alle piccole e medie imprese, quelle caratterizzate da una base familiare. Tra l’altro, esso ha effetto traslativo immediato, in ciò distinguendosi nettamente dal testamento, e soprattutto prevede una disciplina consensuale del controllo sui beni d’impresa [5].

Chiara la ratio di questa normativa: si intende scongiurare che, in conseguenza delle operazioni divisionali dopo la morte del titolare, risulti compromessa l’unitarietà del complesso organizzato dei beni produttivi, problema che si pone non solo in riguardo alla successione necessaria, bensì anche rispetto alla devoluzione dell’eredità secondo le regole della successione legittima.

Quel che è certo, in ogni caso, è che la novella del 2006 ha sancito la transizione da un vietato anticipo di successione a una consentita successione anticipata, prevenendo la frammentazione che potrebbe determinarsi con un’ordinaria successione ereditaria.

Il legislatore discorre in proposito di “patto di famiglia”, ma a ben vedere questo contratto ne è solo apparentemente a sostegno: privilegiare la continuità dell’impresa significa attenuare la protezione dei futuri discendenti cui l’azienda o le partecipazioni non vengono destinate, e si assiste dunque a un’eloquente erosione della posizione di privilegio generalizzato per tutti i legittimari. Alcuni consolidano la propria; altri vengono a trovarsi in situazione deteriore, pur non potendosi affermare che le relative regole abbiano stravolto i principi della successione necessaria, non essendosi avverata quella profezia secondo cui le piccole e medie imprese, ovverosia le naturali destinatarie del patto, avrebbero costituito il cavallo di Troia di un diritto delle successioni più europeo, molto distante da quello conosciuto all’interno dei confini nazionali [6].


5. Le riserve nei riguardi della rigidità della successione necessaria

Insofferenza ha cominciato a manifestarsi presso studiosi e operatori anche e soprattutto nei riguardi della rigidità della successione necessaria. Circa vent’anni orsono il legislatore si era indotto ai primi interventi in tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, attraverso due leggine emanate in rapida successione (legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 2; legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 3), che non hanno però significativamente mutato l’assetto anteriore.

In base a quelle miniriforme, il diritto potestativo, riconosciuto al legittimario leso, di ottenere la restituzione a carico del terzo acquirente veniva limitato all’ipotesi in cui non fosse ancora decorso il ventennio dalla trascrizione della domanda. Analogamente, si stabiliva che pesi e ipoteche mantenessero la loro efficacia se l’azione di riduzione era stata proposta dopo il decorso del ventennio. Si trattava dei primi timidi ammodernamenti a favore delle ragioni del mercato e dell’autonomia privata. Restava tuttavia salda la prevalenza su di esse della tutela dei legittimari, e quindi delle ragioni della famiglia.

Siffatti modesti ritocchi non hanno tuttavia arrestato il dibattito sull’opportunità o meno di mantenere inalterata o sostanzialmente inalterata la disciplina, animato anzi dalla presentazione di plurime proposte di legge volte all’integrale abrogazione della successione necessaria, bollata come “istituto arcaico” (Senato, disegno di legge 16 maggio 2008, n. 576, e già Senato, disegno di legge 27 settembre 2006, n. 1043).

L’auspicata rimozione di quelle regole si inquadrava nel contesto delle cosiddette liberalizzazioni ed era ascrivibile a forti spinte di libera scelta e di autonomia privata. Si voleva dare concreta attuazione alla facoltà di ciascuno di disporre pienamente dei propri diritti, spesso esclusivo frutto del personale impegno e ingegno, facoltà significativamente compressa dal consolidato regime normativo [7].

In effetti, non v’ha dubbio che l’autonomia testamentaria trovi un forte ostacolo nella tutela indiscriminata dei legittimari, talvolta beneficiari di locupletazioni non solo scarsamente giustificabili, ma persino contrarie ad ogni comune sentire, laddove si tratti di attribuzioni in favore di congiunti stretti che hanno abbandonato o peggio avversato il familiare della cui successione si tratta, e tutto ciò al di fuori di qualsiasi logica di stato di bisogno. Il familiare agiato – si è osservato autorevolmente – potrebbe aver già fruito non solo del mantenimento e dell’educazione, ma anche di un’istruzione di particolare importanza e onerosità per il gruppo familiare, così anticipatamente godendo in maniera significativa dei benefici assicuratigli dal patrimonio parentale. In altre parole, si è sottolineato, la successione necessaria finisce per equiparare coniuge fedele e coniuge sleale, figlio operoso e figlio svogliato, ascendente bisognoso e ascendente abbiente, congiunto premuroso e congiunto insensibile agli affetti familiari [8].

In questo quadro si è cominciato ad osservare che i soggetti bisognosi di assistenza non sono tanto i figli (salva ovviamente la presenza di minori), ma piuttosto il coniuge ed eventualmente i genitori del de cuius, ai quali invece non spetta nulla se costui lascia anche dei discendenti. Si è rilevato cioè che, de iure condendo, la successione necessaria dovrebbe avere funzione suppletiva a favore di soggetti deboli [9]. Il che significa porre in discussione la persistente evocazione della solidarietà familiare quale base dell’istituto nella sua attuale configurazione.

Riserve ha suscitato anche l’assenza di qualsiasi proporzione con la durata del matrimonio, così che il coniuge coniugato da pochi mesi vanta gli stessi diritti ereditari di chi abbia convissuto col de cuius per decine d’anni, e si è rimarcato che andrebbe privilegiata la sovranità dispositiva del titolare, ponendo ad essa un limite soltanto nel caso di stato di bisogno del congiunto, così da potergli assicurare l’assistenza materiale di cui abbia effettiva necessità.

Né si rivela privo di fondamento il rilievo che l’istituto, lungi dal prevenire o rimuovere i contrasti endofamiliari, assai spesso li provoca o li esaspera [10]. Le famiglie felici – non si è mancato di sottolineare – possono fare a meno delle norme sulla successione necessaria, mentre sono le famiglie infelici ad avere bisogno di regole capaci di consentire a chi è solo, perché in conflitto con i congiunti più stretti, di destinare come meglio crede i propri beni e i propri diritti [11].

Nuova linfa a queste posizioni è apportata dall’incontestabile constatazione che sono cambiati i tempi, e che le fortune economiche non sono più il frutto di un impegno coinvolgente l’intero nucleo familiare [12], e a tutto ciò si aggiunge che per via dell’allungamento medio della vita umana spesso l’eredità dei genitori si trasmette ai discendenti quando costoro hanno da lungo tempo raggiunto l’autonomia, l’indipendenza lavorativa ed anche un adeguato benessere tale da rendere la quota ereditaria un sovrappiù di cui non avrebbero alcun bisogno, ma in nome del quale si consumano vere e proprie lacerazioni del tessuto domestico, magari in danno del congiunto bisognoso, perché incapace o invalido [13].

Al contempo, non poteva non osservarsi che la società è profondamente mutata, essendosi trasformata l’idea stessa di famiglia, oggi caratterizzata da diffusa instabilità e da pluralità di relazioni affettive, nonché dai molti interventi legislativi succedutisi nell’arco di qualche decennio, tra i quali la legge sulle unioni civili, la riforma della filiazione [14], la privatizzazione e contrattualizzazione del diritto di famiglia scaturito dalla normativa del 2014 sulla cosiddetta degiurisdizionalizzazione degli istituti della separazione e del divorzio (d.l. n. 132 del 2014), attuata attraverso il ricorso alla negoziazione assistita e alla dichiarazione congiunta dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Nel contesto qui riassunto assume un ruolo non trascurabile anche l’opera della giurisprudenza, che ha legittimato la volontà destitutiva, riconoscendo la validità della clausola testamentaria con cui il de cuius manifesta la volontà di escludere dal novero dei beneficiari un successibile non legittimario [15]. Per lungo tempo la diseredazione è stata ammessa solo se racchiusa in un testamento contenente anche disposizioni positive, spiegandosi che gli interessi protetti dalla successione ab intestato, cioè la tutela della famiglia, costituiscono un limite all’autonomia testamentaria. Più recentemente, è stato invece enfatizzato il rapporto di reciproca integrazione che intreccia successione legittima e testamentaria, precisandosi che la nozione di atto dispositivo (art. 587 cod. civ.) include non soltanto la volontà attributiva e quella istitutiva, ma anche quella destitutiva.

Ci si è chiesti, in conclusione, se permangano a tutt’oggi le ragioni che hanno tradizionalmente giustificato il limite all’autonomia testamentaria – e più in generale patrimoniale (giacché il tema investe anche la donazione) – in nome della difesa ad oltranza di attribuzioni di cui il beneficiario potrebbe non avere alcun bisogno e, come pure può accadere, delle quali sia immeritevole, a fronte di altri legittimari che possono invece avere assistito, curato, accompagnato nelle difficoltà della vita la persona della cui successione si controverte.

Non ci si può neppure nascondere, tuttavia, che un’abrogazione tout court di quelle disposizioni susciterebbe pesanti dubbi di costituzionalità, considerato che, in disparte il principio di solidarietà familiare sancito all’art. 29 Cost. e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost., l’art 42, c. 4 della Carta fondamentale fa riferimento ai limiti della successione testamentaria, disposizione non disgiungibile dagli artt. 29 e 30 relativi al riconoscimento dei diritti della famiglia (pur se l’espressione è atecnica) e ai diritti e doveri nascenti dal rapporto di filiazione. Soprattutto, apparirebbe forse eccessivo sacrificare interamente gli interessi familiari sull’altare di un modello ideale di efficienza economica e si affaccia dunque l’esigenza, pur non agevolmente appagabile, di contemperare e coordinare le opposte valutazioni.

Proprio in questa direzione sembra essersi mosso recentemente il legislatore, sia pure con riferimento ad un profilo particolare bensì, ma tutt’altro che marginale e trascurabile in riguardo alle istanze del­l’economia, dell’impresa e del mercato: quello della tutela della circolazione dei beni di provenienza donativa.


6. L’art. 44 legge 2 dicembre 2025 n. 182

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione relative agli ambiti più disparati – immigrazione, agricoltura, turismo, codice della navigazione, fatture elettroniche, pubblico registro automobilistico, traduzioni giurate, ordinamento universitario, ecc. – ha dettato all’art. 44 importanti regole per agevolare la circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa [16].

La nuova legge ha infatti disposto la trasformazione della tutela del legittimario da reale a obbligatoria. Accolta l’azione di riduzione, costui non ha più un diritto reale da far valere, bensì soltanto una pretesa creditoria di valore corrispondente al quantum della lesione subita.

La legittima, cioè, non è più frazione materiale del patrimonio, ma un diritto di credito al valore della quota spettante. Si supera così la logica del vincolo reale, con tutta una serie di importanti corollari: cade la retroattività reale dell’azione di riduzione; gli acquisti dal donatario conquistano stabilità; sono rafforzate la libertà del donante e la certezza dei traffici. Si pone rimedio in tal modo a un inconveniente, valso assai spesso ad attirare le critiche degli interpreti al tradizionale meccanismo codicistico, legato alla circostanza che, difettando un termine finale certo, l’azione di riduzione era esperibile fino a dieci anni dopo la morte del donante, e quindi anche a distanza di molto tempo dalla data in cui la liberalità aveva avuto luogo.

Il legittimario è ora tutelato in modo non paralizzante attraverso un equilibrio dinamico che si traduce nella sostituzione del denaro alla quota. La legittima mantiene la funzione di strumento di giustizia distributiva, ma indirizzato – anziché alla conservazione del patrimonio familiare – al mero soddisfacimento economico dei congiunti più stretti. È quindi reinterpretato l’anello di congiunzione tra diritto di famiglia e diritto delle successioni.

Gli obiettivi sono chiari: la stabilità degli acquisti, attraverso la salvaguardia degli atti dispositivi compiuti dal donante, e il favor verso l’accesso al credito. Fino a data recentissima, la consapevolezza della banca mutuante che l’ipoteca offertale su un bene di provenienza donativa poteva cadere nel nulla ove un legittimario avesse agito in riduzione, la induceva o a non concedere il credito, o ad esigere ulteriori garanzie, quali adeguate fideiussioni personali. Ed è quindi evidente che l’innovazione comporta un profondo ripensamento delle prassi notarile, bancaria ed anche giudiziaria.

In particolare, il creditore ipotecario consegue ora piena protezione: la provenienza donativa diviene ipotecabile (mentre in fatto non lo era), e il legittimario fruisce di una tutela monetaria. Il suo è un credito di valore di fonte legale, non derivante da contratto né da illecito, ed avente quindi natura indennitaria. Va poi da sé che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione diverrà titolo esecutivo per l’importo che è stato determinato [17].

Sotto l’anteriore regime era problematico conseguire mutui e garanzie ed era quindi lesa la certezza dei traffici, ciò che nella realtà attuale indubbiamente rappresentava un anacronismo. Si ricorreva perciò a onerosi ripari, come polizze “donazione sicura” o contratti di mutuo dissenso della donazione. A seguito della novella, resta fermo invece il principio di intangibilità della legittima, ma riformulato in chiave economica: intangibilità non già della quota materiale, bensì del valore patrimoniale corrispondente. È tutelato così l’affidamento di chiunque abbia acquistato diritti dal donatario: se il bene ancora gli appartiene, l’azione restitutoria nei suoi confronti sopravvive, ma sopravvivono altresì i pesi e le ipoteche di cui il bene stesso è stato gravato.

Ecco il ribaltamento della prospettiva: si transita dal primato della legittima alla tutela della circolazione giuridica dei beni. Salvaguardare i pesi e le ipoteche assentiti dal donatario significa tutelare i terzi che quei diritti hanno maturato, diritti che continuano ad insistere sull’immobile pur se la proprietà è transitata al legittimario.

Nella nuova formulazione, l’articolo 561 cod. civ. introduce la distinzione strutturale tra provenienze successorie e provenienze donative, e non prevede più che gli immobili oggetto dell’azione di riduzione contro il donatario vadano al legittimario agente liberi da qualsiasi diritto altrui frattanto accordato sul bene: i pesi e le ipoteche apposti dal donatario non vengono meno, e mantengono la loro efficacia. L’attore vittorioso non ottiene il bene “pulito”, ma il donatario è obbligato a compensare in denaro il minor valore dell’immobile che era libero, e che è stato gravato da pesi o ipoteche.

Il legittimario gode quindi di una tutela mista: in parte reale, il bene; in altra parte pecuniaria, in ragione del suo diminuito valore per l’insistenza di pesi o ipoteche. Tutto ciò, beninteso, salvo il disposto del n. 1 dell’art. 2652. Sono state cioè modificate anche le disposizioni in materia di trascrizione, e pesi e ipoteche sono inopponibili al legittimario che ha trascritto la sua domanda prima che il donatario li abbia imposti. Vige cioè l’ordinario principio della priorità della trascrizione, che è criterio di bilanciamento tra tutela dei legittimari e circolazione dei beni donati. Perciò al n. 1 dell’art. 2652 sono aggiunte le domande di riduzione delle donazioni, ciò che significa applicazione delle comuni regole di priorità e opponibilità (prior in tempore, potior in iure). Gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale retroagiscono al momento della domanda stessa, e se la trascrizione è anteriore a quella dell’atto impugnato o del diritto del terzo, costui non è tutelato.

Rilevanti modifiche ha subito anche l’art. 563 cod. civ. Nel testo vigente fino al dicembre 2025, il diritto del legittimario di richiedere agli acquirenti del donatario la restituzione del bene era fatto salvo. Ora la situazione è ribaltata: la riduzione della donazione non pregiudica i diritti dei terzi cui il donatario ha alienato, fermo il suo obbligo di compensazione in denaro. La norma è stata interamente riscritta già in rubrica: prima “Azione contro gli aventi causa”, ora “Effetti della riduzione della donazione”.

Questa previsione costituiva l’epicentro dell’instabilità, perché il bene donato era esposto per vent’anni al rischio di iniziative di riduzione destinate a sfociare in pretese restitutorie. Ora la restituzione è totalmente esclusa, se il bene è passato di mano, e il donatario alienante è obbligato a compensarne pecuniarmente il valore. L’azione di riduzione, pertanto, non è più un rimedio aggressivo e demolitorio, ma piuttosto un meccanismo riequilibratore, contrassegnato da tre passaggi fondamentali: la riduzione non pregiudica i terzi, salvi gli effetti della trascrizione in applicazione della regola generale prima richiamata; il donatario è chiamato a compensare, mentre in caso di sua insolvenza a soggiacere alla prestazione pecuniaria è, a tenore dell’art. 562, l’avente causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio ricevuto [18].

Tutto ciò significa che l’avente causa a titolo oneroso è immune da qualsiasi pretesa, fatti sempre salvi i richiamati principi generali della trascrizione [19]. Non così, invece, per il terzo acquirente da erede o legatario, che resta esposto a restituzione in natura senza possibilità di evitarla. Nulla è infatti cambiato in questo caso, concernendo la novella di cui all’art. 44 legge n. 132/2005 i soli beni provenienti da donazione.

Concludendo: l’art. 561 rende stabili i vincoli reali e le garanzie; l’art. 562 contempla la solidarietà dell’obbligazione indennitaria tra donatario e suoi aventi causa a titolo gratuito; l’art. 563 sancisce l’irrilevanza dell’azione di riduzione verso i terzi, rimuovendo ogni incertezza circa i diritti da essi acquisiti.

La lesione del legittimario, dunque, non pregiudica più il terzo, sia esso acquirente della proprietà del bene o soggetto che ha acquisito su di esso un diverso diritto. La circolazione giuridica è salvaguardata, cadono le incertezze, le diffidenze e i timori che avevano sempre accompagnato le negoziazioni sui beni di provenienza donativa. Erano operazioni guardate con sospetto e preoccupazione, inconveniente che si traduceva nella difficoltà per il donatario di alienare il bene e nell’indisponibilità delle aziende di credito ad accettare su quei beni insicure garanzie ipotecarie.


7. Le ragioni del mercato

Nella medesima direzione testé illustrata milita un’altra, sia pur meno significativa, novità contenuta nella stessa legge n. 132/2025, conferma e riprova della volontà legislativa di favorire la circolazione dei beni coinvolti in vicende successorie. Ci si riferisce alla previsione che ha ridotto a 5 anni dall’ultima notizia dell’assente il momento in cui il tribunale può, con sentenza, dichiarare la presunzione di morte. Ne discende, al verificarsi di queste condizioni, la libera disponibilità dei beni a costui appartenuti, dei quali era stata ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo: l’art. 38 del provvedimento in parola ha infatti modificato nel senso predetto l’art. 66 cod. civ.

Le ragioni del mercato, d’altro canto, non sono mai state neglette dal legislatore, e ne costituiscono prova le molte disposizioni codicistiche miranti a salvaguardare ora l’impresa, ora il singolo bene, ora la circolazione dell’una o dell’altro, ovvero comunque l’oggettivo interesse del mercato.

Se è vero infatti che beni, contratti e crediti presentano regimi circolatori distinti e che profili particolari assume il tema della successione dei beni produttivi [20], è anche vero che l’ambito successorio è stato sempre riguardato sotto questo profilo come la provincia dell’uguaglianza quantitativa e qualitativa dei lotti in sede divisoria, sì da determinare una sorta di insensibilità alle qualità e alle caratteristiche dei singoli beni. Basterebbe considerare che a tenore dell’art. 718 ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità e che, ex art. 727, in sede divisoria le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, ovviamente in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

Sono tuttavia numerose le previsioni disseminate per l’intero codice civile, e assai spesso contenute al di fuori del libro secondo, che direttamente o indirettamente rivelano la sensibilità del legislatore alle ragioni del mercato, inteso come insieme di regole ordinatrici, come statuto normativo, come regime legislativo delle relazioni di scambio [21].

Limitando il richiamo a qualche esempio: l’art. 230 bis cod. civ., per il caso di divisione ereditaria, riconosce il diritto di prelazione ai partecipi dell’impresa familiare [22]; gli artt. 720 e 722 attribuiscono al coerede titolare della quota maggiore il diritto all’acquisizione integrale dell’immobile non comodamente divisibile o indivisibile nell’interesse della produzione nazionale, ovviamente facendogli carico del corrispettivo delle quote degli altri coeredi; la vendita di eredità obbliga il compratore a pagare i debiti ereditari in solido con il venditore (art. 1546), così da assicurare certezza di recupero ai creditori di essa.

Menzione meritano poi le previsioni che, al pari di quelle relative al patto di famiglia, mirano alla salvaguardia della continuità dell’impresa: l’art. 1330, ove è stabilito che la proposta e l’accettazione provenienti dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa non perdono efficacia se ne sopravviene la morte, sicché gli eredi vi restano vincolati; l’art. 2284, che, in correlazione agli artt. 2293 e 2315, esclude per le società di persone il subentro dell’erede del socio defunto, salvo diversa statuizione del contratto sociale; gli artt. 2355 bis e 2469 che, a differenza di quanto sancito per le società personali, riconoscono alle partecipazioni nelle società di capitale la libera trasferibilità per successione a causa di morte, oltre che per atto tra vivi, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Si tralascia ovviamente ogni richiamo alle clausole di consolidazione e di gradimento, così come ogni riflessione sulla circostanza che in realtà si succede nei beni, nei diritti e nei contratti, e non già nell’attività. Succedere nell’impresa significa infatti, nella sostanza, ereditare il complesso aziendale [23].

Il binomio famiglia e successioni, da cui sono state prese le mosse, si pone quindi in diretta correlazione con il mercato, ciò che significa fitto dialogo con proprietà e impresa, entrambe punto di aggregazione della disciplina successoria nei suoi rapporti con il diritto di famiglia. La tradizionale difesa degli interessi familiari soffre qualche limitazione, ma a guadagnarne è il mercato, e con esso gli interessi generali alla stabilità delle operazioni economiche e alla sicurezza delle contrattazioni.


NOTE

[1] V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, quattordicesima edizione riveduta, rist., Napoli, 2006, p. 545 s.; P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, ottava edizione riv. e accr., Milano, 1925, p. 523 ss., specie pp. 609-616. Sui profili storici della successione necessaria, di recente M.I. RICHTER, La successione necessaria: profili storici, in Familia, gennaio 2023, p. 1 ss.; E. DE BELVIS, La successione necessaria tra storia e riforme, Napoli, 2013.

[2] M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 764 ss.

[3] Si pensi, a modo di esempio, al figlio che, ricevendo dal genitore una donazione, intenda dichiararsi soddisfatto di ciò che ha ricevuto e rinunciare a ogni futuro diritto successorio astrattamente maturabile sul patrimonio del donante allorché quest’ultimo cesserà di vivere.

[4] Introdotto dalla legge 14 febbraio 2006 n. 55.

[5] A.L. BONAFINI, Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio, in Contr. e impr., 2006, p. 1191 ss.

[6] E. CALÒ, Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, p. 217 ss.; dello stesso A., cfr. altresì L’etica dell’ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria (nota a Cass., 24 giugno 1996 n. 5832), ivi, I, p. 167 ss.

[7] G. BONILINI, Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria in famiglia, in Persone e successioni, 2007, p. 581 ss. Il dibattito è stato intensamente animato in un vasto arco temporale. Tra i molti scritti: V. ROPPO, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv. dir. prov., 1997, p. 6 ss.; F. TASSINARI, La “provenienza” donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti, in Studi e materiali CNN, Milano, 2/2005, p. 1141 ss.; G. AMENTA, La successione necessaria: essere o non essere?, in Rass. dir. civ., 2009, fasc. 3, p. 615 ss.; P. RESCIGNO, Le possibili riforme del diritto ereditario, in Giur. it., 2012, p. 1942 ss.; G. ZANCHI, Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori, in www.juscivile.it, 2013, 10, p. 700 ss.; P. PERLINGIERI, Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia, in Dir. succ. fam., 2018, p. 1 ss.; M. TESCARO, L’ammodernamento del diritto delle successioni alla luce dei cambiamenti sociali e demografici: un punto di vista italiano, in Revista brasileira de estudios politicos, 2024, p. 113 ss.. Trattazione a tutto campo in V. BARBA, La successione dei legittimari, Napoli, 2020.

[8] G. BONILINI, op. cit., p. 588.

[9] Per tutti A. PALAZZO, La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei soggetti deboli e la diseredazione (riflessioni sul progetto per l’abolizione della categoria dei legittimari), in Persona e danno, 2007, p. 1 ss.

[10] S. DELLE MONACHE, Abolizione della successione necessaria?, in Riv. not., 2007, p. 815 ss.

[11] G. BONILINI, Sulla proposta di novellazione, cit., p. 587 ss.; ID., Sulla novellazione delle norme relative alla successione necessaria, in Ricerche giuridiche, 2013, suppl. al n. 1, p. 283 ss.

[12] P. SCHLESINGER, Interessi dell’impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 447 ss.

[13] Non può dimenticarsi che i rapporti di filiazione e di coniugio costituiscono anche la matrice del diritto agli alimenti, con la grande differenza però che qui – ciò che non avviene per la successione necessaria – la condizione è proprio lo stato di indigenza.

[14] La legge n. 219 del 2012 ha anche previsto che per fatti non integranti l’indegnità il figlio può escludere dalla propria successione il genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Un’ipotesi, insomma, di vera e propria esclusione del legittimario che si aggiunge ai tradizionali casi di indegnità o, se si preferisce, un’ipotesi di ampliamento del relativo catalogo.

[15] Cass., 29 maggio 2012, n. 8352, in Riv. not., 2012, 4, II, p. 952.

[16] In tema, per tutti, A. AZARA, Circolazione dei beni e tutela dei legittimari dopo la legge n. 182/2025, in Familia, n. 2, 2026, p. 135 ss.

[17] Sono efficaci anche i pesi e le garanzie sui beni mobili non registrati. Il che è importante con riguardo alle garanzie mobiliari atipiche: pegno rotativo non possessorio, cessione di credito in garanzia, leasing finanziario, ecc. In sostanza, i regimi dei beni mobili e dei beni immobili sono stati uniformati.

[18] In caso di insolvenza del donatario, logica vuole che possa essere chiamato a rispondere in via sussidiaria anche il suo erede, ma solo nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Anch’egli infatti, assume la veste di avente causa a titolo gratuito.

[19] Scompaiono dal nuovo art. 563 cod. civ. sia il termine ventennale sia l’atto di opposizione che erano stati introdotti dalla novellazione del 2005.

[20] Si pensi al riferimento prima compiuto al fondo rustico e si pensi soprattutto all’azienda e alla sua relazione con i singoli elementi che la costituiscono.

[21] N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, specie pp. 81 ss. (e già in Riv. dir. civ., 1997, pp. 185 ss.).

[22] T. FEBBRAJO, Il diritto di prelazione di cui all’articolo 230 bis, quinto comma c.c. e i trasferimenti mortis causa, in Giur. it., 2002, fasc. 1, pp. 93 ss.

[23] In tema, solo per qualche spunto, A. CAPRIOLI, La successione mortis causa nei crediti aziendali: brevi riflessioni sui rapporti tra comunione incidentale d’azienda ed esercizio di attività di impresa (nota a Cass. 17 marzo 2005, n. 5797), in Giust. civ., 2006, fasc. 6, I, p. 1274; M. GIULIANO, Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale, in Giur. civ. comm., 2016, fasc. 6, pp. 929 ss.; S. PATRIARCA, Successione nella quota, successione nell’impresa e autonomia statutaria; L. CALVOSA, La successione nell’impresa agraria e il divieto dei patti successori, in Riv. dir. agr., 1993, I, pp. 338 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, Comunione d’impresa e comunione d’azienda nella successione dell’imprenditore. Una separazione difficile (nota a Trib. Roma 14 aprile 1987), in Dir. fall., 1987, II, pp. 764 ss.; S. LANDINI, Trasferimenti di azienda e successioni, in Dir. succ. fam., 2016, p. 431 ss.