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G. Giappichelli Editore

La successione nelle collezioni artistiche (di Giovanni Francesco Basini, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Parma)


Lo scritto si sofferma su alcuni dei problemi che possono presentarsi al momento del passaggio generazionale di quella particolare universalità di mobili, che è una collezione artistica, e sugli istituti giuridici con cui tale passaggio può essere organizzato, sia inter vivos, sia mortis causa. Per quanto concerne i problemi, essi mutano notevolmente a seconda che la collezione sia, o meno, oggetto di vincoli pubblici, posti nell’interesse generale. Ove i vincoli vi siano, i principali problemi si legheranno alla ricaduta di essi sul valore, e sulla valutabilità stessa, della collezione. Ove vincoli pubblici non vi siano, le principali difficoltà concerneranno il probabile conflitto tra la, assai diffusa, volontà del collezionista di tenere coesa la collezione, e il naturale effetto disgregatore della successione e della divisione ereditaria. Per quanto riguarda gli istituti giuridici utilizzabili, essi possono essere vari nel passaggio organizzato inter vivos, mentre, se il passaggio avvenga mortis causa, la sola via percorribile sarà quella di operare con adeguate e ben calibrate disposizioni testamentarie.

Succession in art collections

This paper examines some of the issues that may arise during the generational transfer of an art collection and the legal mechanisms available to structure such a transfer, whether inter vivos or mortis causa. Regarding the challenges involved, these vary significantly depending on whether or not the collection is subject to public restrictions imposed in the general interest. Where such restrictions exist, the primary issues relate to their impact on the collection’s value and even its very valuation. In the absence of public restrictions, the main difficulties stem from the likely conflict between the collector’s common desire to keep the collection intact and the naturally fragmenting effect of succession and the division of the estate. As for the applicable legal mechanisms, a variety of options exist for transfers structured inter vivos; conversely, for transfers occurring mortis causa, the only viable approach is to employ appropriate and carefully crafted testamentary provisions.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Alcune definizioni - 3. Trasmissione della collezione per atto tra vivi, in funzione del passaggio generazionale. La donazione - 4. La fondazione - 5. Il trust - 6. La società. Cenni - 7. Il patto di famiglia - 8. Il, così detto, family art charter - 9. Trasmissione della collezione mortis causa. Le disposizioni testamentarie. La costituzione di fondazione e di trust - 10. Il legato e la divisione disposta dal testatore - 11. L’onere. Il fedecommesso - 12. La morte intestata del collezionista - 13. Cenni alla trasmissione delle collezioni oggetto di vincolo. Il problema della valutazione economica della collezione - NOTE


1. Premessa

Il fenomeno del collezionismo in generale, e del collezionismo d’arte, in particolare, è diffuso e rilevante fin da tempi remoti [1], nel nostro paese, come in molti altri. Molto spesso, come è noto, soprattutto i grandi patrimoni sono composti pure da importanti raccolte di opere d’arte [2].

Quasi sempre il collezionista, che sovente sente nella collezione che ha raccolto anche una proiezione di sé, avverte la concreta esigenza di organizzare un adeguato passaggio generazionale di essa, assicurandosi, ad esempio, che ne sia evitato lo smembramento e che ne siano garantite la conservazione, la valorizzazione e, magari, la fruibilità da parte del pubblico. Questo passaggio può essere organizzato attraverso, sia atti tra vivi, sia disposizioni mortis causa. In entrambi gli scenari, nondimeno, le soluzioni adottate, per reggere e soddisfare la volontà del collezionista che trasmette, dovranno essere rispettose delle regole domestiche di diritto successorio, e, in particolare, tanto della disciplina di tutela dei successori necessari (art. 536 ss. c.c.), quanto del divieto di patti successori (art. 458 c.c.).


2. Alcune definizioni

Ma che cosa è una collezione? Come può essere definita? E, prima ancora, che cosa è e come si può definire un’opera d’arte? In verità, è estremamente complesso trovare appropriate definizioni, che non siano solamente soggettive, tanto di opera d’arte, quanto di collezione. Del resto, nella prospettiva del collezionista, l’oggetto scelto per la collezione dipende essenzialmente, o dal gusto personale, o, talvolta, anche dal valore di mercato [3], e la composizione della collezione è essa stessa espressiva della personalità e della soggettività del collezionista [4]. Le esigenze di trasmettere, avvertite dal collezionista, che ho indicato in apertura, altresì, saranno presenti e riscontrabili a prescindere, sia da ciò che oggettivamente si possa definire opera d’arte [5], sia dalla nozione oggettiva di collezione [6]. Tali nozioni, dunque, divengono superflue, almeno fino a che non si pongano problemi legati all’apposizione di vincoli da parte della pubblica autorità; ma, allora, sarà piuttosto la definizione di “bene culturale”, a divenire rilevante [7].

Va ricordato, a questo riguardo, che, laddove la collezione possa rilevare come bene culturale, oggetto di uno o più vincoli, attuali o potenziali, da parte della P.A., rileva la definizione normativa, recata dall’art. 10, 3° co., lett. e), del D. Lgs., n. 42 del 2004. Secondo tale definizione, è collezione la “serie di oggetti, a chiunque appartenenti,…che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,….ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,…rivestano come complesso un eccezionale interesse” [8].

Ancora ai fini della vincolabilità da parte della P.A., poi, la giurisprudenza amministrativa ha così enucleato i requisiti, che una “serie” di oggetti dovrebbe presentare, per potersi definire collezione: a) omogeneità; b) identico contenuto tematico; c) appartenenza unitaria; d) identica localizzazione; e) medesima finalità storico/artistica; f) eccezionale interesse storico/artistico [9].

Per quanto attiene alle collezioni vincolate, o anche solo vincolabili, peraltro, va ricordato che i problemi che possono sorgere sono altri e diversi rispetto a quelli indicati nel primo paragrafo [10]. A questi differenti aspetti farò qualche cenno, in particolare nell’ultimo paragrafo.

Va ricordato, infine, che, secondo la comune indicazione di dottrina e giurisprudenza, anche le collezioni rientrano tra le universalità di mobili di cui all’art. 816 c.c., ricorrendo in esse la destinazione unitaria, impressa dallo stesso proprietario [11].


3. Trasmissione della collezione per atto tra vivi, in funzione del passaggio generazionale. La donazione

Il più tradizionale atto, con il quale una collezione può essere trasmessa inter vivos, anche nella prospettiva del passaggio generazionale, è la donazione.

Una tale donazione, per evitare la nullità, con ogni probabilità dovrà essere disposta per atto pubblico, ex art. 782 c.c., poiché ben difficilmente una collezione di opere d’arte potrà essere considerata “di modico valore”, così da ricadere sotto la previsione dell’art. 783 c.c. e da non richiedere la forma solenne [12]. Sempre a norma dell’art. 782 c.c., per evitare la nullità, nell’atto si devono anche specificare quali siano le singole opere donate, nonché i valori di esse [13]. Con la donazione, tra l’altro, il collezionista può, vita natural durante, conservare a sé il rapporto materiale con la collezione, e questo semplicemente riservandosi l’usufrutto di quanto donato, a norma dell’art. 796 c.c. Inoltre, l’usufrutto può pure essere riservato, dopo la propria morte, a vantaggio di un’altra persona, o anche di più persone insieme (ma non a vantaggio di più persone successivamente, altrimenti si incorrerebbe nel divieto di fedecommesso [14]). In tal modo, il donatario acquisterà la piena proprietà, e otterrà la materiale detenzione della collezione, solo alla morte del disponente (e, eventualmente, pure dell’altra persona a cui il disponente abbia riservato l’usufrutto dopo la propria morte). In questo caso, altresì, viene in rilievo la qualificazione della collezione come universalità di mobili, poiché potrà trovare applicazione l’art. 771, 2° co., c.c., in cui si prevede che, qualora donata sia un’universalità, e il donante ne conservi il godimento, si considerano donate anche le cose che si aggiungano all’universalità successivamente (e, dunque, anche le opere raccolte dal collezionista successivamente alla donazione), sempre che una diversa volontà non risulti dall’atto [15].

La donazione, poi, ben si può prestare a realizzare i desideri del collezionista, poiché può essere adeguatamente adattata con l’apposizione di oneri o modus, rivolti, appunto, a dare soddisfazione a particolari esigenze avvertite dal disponente. La donazione, così, potrà essere onerata obbligando il donatario, ad esempio, a riunire e sistemare adeguatamente le opere della collezione [16], o a non smembrare la collezione, o a non spostarla, o a non alienarla in tutto o in parte, o, ancora, a esporla, in tutto o in parte, al pubblico [17].

Molti oneri che obblighino a non fare, nondimeno, varranno solo nei limiti dell’art. 1379 c.c. Ciò sarà, sicuramente, per eventuali obblighi di non alienare [18], ma potrebbe essere anche per obblighi che, pur non precludendo la vendita della collezione, impongano di non smembrarla e/o non spostarla, sì da renderla assai meno appetibile, o totalmente inappetibile, sul mercato, ove si opini che l’art. 1379 c.c. sia espressione di un principio di generale sfavore verso i vincoli di fonte volontaria, tali da rendere anche solo di fatto estremamente più disagevole (fino, talvolta, a impedirla in concreto) la circolazione della ricchezza [19]. Gli effetti di questi oneri, allora, si produrranno solo tra le parti della donazione, e non saranno opponibili a eventuali terzi sub-acquirenti dell’intera collezione, o di opere in essa raccolte. Inoltre, l’onere dovrà esprimere un interesse apprezzabile (interesse che, nondimeno, in questi casi mi pare sarà quasi sempre ravvisabile) e non potrà essere vincolante oltre un ragionevole limite di tempo [20].

L’adempimento degli obblighi imposti con l’onere, poi, può essere rafforzato, per il caso di mancato rispetto dell’onere stesso, con la previsione della risoluzione della donazione [21], e anche con la previsione di una penale.

Il più rilevante problema che riguarda la donazione, come strumento per regolare il passaggio generazionale, è, tuttavia, quello dell’instabilità degli assetti con essa disposti. Anzitutto, la donazione può essere revocata, sia per ingratitudine, ex artt. 800 e 801 c.c. [22], sia per sopravvenienza di figli, ex artt. 800 e 803 c.c. [23]. In questi casi, nondimeno, l’instabilità degli effetti della donazione è legata (anche) alla volontà dello stesso disponente.

In prospettiva di pianificazione del passaggio generazionale, dunque, non son tanto queste le ipotesi di instabilità problematiche, quanto quelle connesse con la tutela dei legittimari. L’assetto attuato con la donazione, infatti, può divenire inefficace per dare soddisfazione ai legittimari, la donazione, sia rilevando per la riunione fittizia, ex art. 556 c.c. [24], sia essendo esposta alla riduzione, ex art. 555 c.c. [25] Inoltre, la donazione, se donatario sia un legittimario, è oggetto dell’imputazione ex se [26], ed è riguardata dalla collazione [27], ove donatario sia un figlio o il coniuge, che abbia accettato l’eredità, e se non vi sia stata dispensa. Ad aggravare questo rischio, concorre, altresì, la pratica impossibilità di stabilire con certezza, nel momento in cui una donazione venga disposta, se questa possa ledere le quote riservate ai legittimari, dato che solo al momento dell’apertura della successione del disponente (e non al momento in cui la donazione viene disposta) si può stabilire a quanto ammontino le quote riservate, e a quanto la quota di patrimonio liberamente da lui disponibile [28].


4. La fondazione

Un metodo sovente utilizzato, per la trasmissione delle grandi collezioni di opere d’arte, consiste nella costituzione di un’apposita fondazione, e nella destinazione ad essa della collezione [29].

Ove la fondazione sia costituita per atto tra vivi, è richiesto, a norma dell’art. 14, 1° co., c.c., l’atto pubblico. In esso (o nello statuto) dovranno essere indicati: il patrimonio di cui la fondazione viene dotata, che deve comprendere, non solo la collezione [30], ma anche risorse liquide o facilmente liquidabili adeguate alla gestione della collezione stessa; lo scopo, che potrebbe consistere nella gestione, nella conservazione, ma anche nella valorizzazione e nella pubblica fruibilità della collezione, nonché nell’implementazione della stessa; gli organi e magari anche le persone che dovranno impersonarli [31]; i poteri degli organi; la denominazione e la sede; i criteri di erogazione delle eventuali rendite, i quali, peraltro, non potranno mai essere tali da consentire un lucro soggettivo. All’atto costitutivo, poi, dovrà seguire il riconoscimento, da parte del Prefetto o della Regione, a seconda della figura di fondazione che ricorra.

Con la fondazione, oltre a vantaggi fiscali, il passaggio generazionale presenta, per il collezionista, a titolo di esempio, i vantaggi di: proteggere la collezione da smembramento e disgregazione [32]; proteggere la collezione dall’aggressione di eventuali creditori personali del collezionista [33]; rendere possibile la crescita della collezione con nuove acquisizioni; valorizzare la collezione, e renderla magari meglio fruibile dal pubblico [34]; assoggettare la gestione della collezione ad un maggiore controllo, anche pubblico.

Tra gli svantaggi, anzitutto, si può rammentare come, in molti casi [35], la destinazione della collezione in fondazione, ne faccia perdere irreversibilmente la proprietà, sia al collezionista, sia agli eredi di lui. Inoltre, non sarà più consentito, né al collezionista, né ai suoi eredi, alcun lucro soggettivo, nemmeno nel caso di estinzione della collezione, poiché, come è noto, in tal caso la P.A. destinerà la residua dotazione di essa, e dunque anche la collezione stessa, ad un nuovo ente che abbia scopi analoghi. Infine, i controlli pubblici, se per un verso possono meglio garantire al collezionista/fondatore la realizzazione degli scopi della fondazione, per altro verso potrebbero pure costituire un impaccio per gli organi di gestione di essa.

Venendo ora alle interazioni con le regole di diritto successorio, si deve sottolineare come la costituzione e la dotazione di una fondazione siano considerate dalla migliore dottrina donazioni indirette [36]. Liberalità, dunque, che, ai sensi dell’art. 809 c.c., come le donazioni contrattuali, rileveranno per la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., e saranno esposte alla azione di riduzione [37], ex art. 555 c.c., quando ciò sia necessario per reintegrare le quote riservate ai legittimari [38].

Anche per la fondazione, poi, valgono i rilievi svolti nel paragrafo precedente, riguardo all’impossibilità, nel momento in cui l’atto viene compiuto, di avere certezza che l’atto stesso non finisca per pesare sulle quote riservate ai legittimari. Infatti, anche l’assetto posto in essere con la fondazione potrebbe, successivamente, dimostrarsi instabile, e venire meno, allorché ciò fosse necessario per soddisfare i legittimari [39]. Così come nell’ipotesi della donazione diretta della collezione, nondimeno, il rischio di disgregazione sussisterà unicamente qualora la collezione stessa non sia oggetto di un vincolo di natura pubblicistica, che ne imponga la conservazione unitaria [40].


5. Il trust

Uno strumento pure utilizzato, per organizzare il passaggio generazionale, anche di collezioni di opere d’arte, è il trust [41]. Come è ben noto, il trust non nasce quale istituto di diritto domestico e, pur essendo consentito e riconosciuto nel nostro ordinamento, ha origine anglosassone, e viene sovente disegnato, applicando regole di uno tra i molti ordinamenti stranieri che lo prevedono e, variamente, lo disciplinano.

Sia la molteplicità degli ordinamenti che prevedono espresse discipline in materia di trust, nonché la differenza di tali discipline da ordinamento a ordinamento, sia la spiccata duttilità dell’istituto, non consentono, ora, se non una definizione generalissima e di massima della figura, che potrà mutare, e di molto, a seconda della legge scelta dal disponente per porre in essere l’istituto e a seconda degli obbiettivi perseguiti dal disponente stesso [42]. Volendo delineare un minimo comune denominatore, per i trusts destinati ad avere efficacia anche nell’ordinamento interno, comunque, conviene basarsi sulla L. 364 del 1989, con la quale il nostro paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trusts. In particolare, dall’art. 2 della L. 364/1989, si ricava che, con il trust, un disponente (settlor), con atto tra vivi o anche a causa di morte, trasferisce la proprietà di beni sotto il controllo di un fiduciario (trustee), per un fine specifico e nell’interesse di uno o più beneficiari. Inoltre, il disponente può anche stabilire che vi sia un guardiano (protector) con il compito di controllare che il fiduciario rispetti le finalità del trust [43].

Ripetuto che questi caratteri minimi sono identificativi del trust solo in linea generale, e non senza eccezioni, e che la figura si connota anche per la malleabilità e la varietà di conformazioni che può assumere, si può anche ricordare come, di solito, al trust si leghino vantaggi quali: la segregazione degli assetti trasferiti rispetto al patrimonio del disponente [44]; la non definitività della perdita della proprietà di quanto trasferito, giacché, di norma, dopo un periodo di tempo, che può essere indicato già nell’atto istitutivo, la proprietà tornerà al disponente, o ai suoi successori, o anche passerà ad altri soggetti [45]; la libertà con cui può essere indicato il fine del trust, tale da consentire anche un lucro soggettivo; infine, appunto la flessibilità e adattabilità.

Alcuni svantaggi del trust, soprattutto se confrontato con la fondazione, viceversa, possono ravvisarsi: nell’assenza di controlli sull’attività del fiduciario, se non quelli stabiliti, privatisticamente, dallo stesso disponente; nell’assenza di vantaggi fiscali [46]; nella non definitività dell’assetto determinato con esso [47], qualora, appunto, proprio la definitività dell’assetto fosse tra gli obbiettivi del disponente.

Passando, poi, ad alcune considerazioni di diritto successorio [48], il trust incontra, in conseguenza della disciplina imperativa a tutela dei legittimari, grosso modo, le medesime difficoltà e i medesimi problemi che si generano con la costituzione di una fondazione. Il trust costituito inter vivos, infatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, è «liberale tra vivi…» se «…produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente», ed è da qualificarsi «in termini di donazione indiretta, riconducibile nell’ambito della categoria…di cui all’art. 809 c.c.» [49]. La riconduzione del trust alla categoria delle donazioni indirette, poi, è anche quella maggiormente sostenuta in dottrina [50]. Dunque, un trust posto in essere, con atto tra vivi, per gestire il passaggio generazionale, anche di una collezione di opere d’arte, ricadrà nel novero delle donazioni indirette, con la conseguenza, sia di rilevare per la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., sia di essere esposto alla riduzione, ex art. 555 c.c. [51], e, quindi, con la conseguenza della potenziale instabilità dell’assetto con esso posto in essere [52]. Come per la donazione contrattuale e come per la fondazione, ove la destinazione della raccolta di opere d’arte eccedesse per valore la quota disponibile, insomma, l’assetto preconizzato attraverso il trust potrebbe cadere, e la collezione potrebbe rischiare lo smembramento [53].


6. La società. Cenni

Non di rado, il passaggio generazionale viene organizzato attraverso la costituzione di una società, alla quale, poi, il disponente conferisce i cespiti che intende trasmettere, sicché oggetto diretto del passaggio saranno, non i cespiti stessi, ma le quote della società che di tali cespiti è divenuta la titolare.

Lo schema accennato nel precedente capoverso, naturalmente, può essere adottato anche per la trasmissione di collezioni di opere d’arte. Non posso fare ora più che alcuni cenni a codeste configurazioni, anche perché molte questioni e molte soluzioni mutano, a seconda del tipo di società che venga scelto per gestire il passaggio [54]. In termini assai generali, peraltro, si può sottolineare come, attraverso la costituzione di società tra disponente e destinatari del trasferimento, i problemi che possono collegarsi al passaggio generazionale tendano a spostarsi, dalla trasmissione dei cespiti conferiti in società, alla trasmissione delle partecipazioni della società stessa.

La trasmissione di tali partecipazioni può essere attuata anche con strumenti differenti rispetto a quelli utilizzabili per la mera trasmissione dei cespiti. Così, a titolo di esempio, la trasmissione delle partecipazioni del disponente/socio potrebbe essere anche disciplinata attraverso clausole sociali, c.d., “di consolidazione”, nelle quali si preveda che, alla morte del disponente/socio, le partecipazioni di questi passino ai soci superstiti (o al socio superstite), e, dunque, esse si “consolidino”, appunto, alle partecipazioni dei soci superstiti (o del socio superstite) [55]. Tali clausole, consentendo efficacemente la selezione dei soci o del socio a cui far pervenire le partecipazioni del defunto, possono, di fatto, anche diventare utili strumenti per selezionare i soggetti a cui trasferire unitariamente il complesso di cespiti di cui è titolare la società, complesso del quale il disponente si propone di evitare la frammentazione e la dispersione [56].

Nei casi in cui nella società sia conferita una collezione di arte, alla morte del collezionista, dovrà essere gestito il passaggio delle partecipazioni di cui questi era titolare nella società (partecipazioni che saranno, con ogni probabilità, quelle di gran lunga di maggior valore). Qualora tali partecipazioni, della società proprietaria della collezione, vengano trasmesse per causa di morte, esse potranno passare, con stabilità, a coloro i quali il collezionista abbia scelto come destinatari della collezione, solo nel caso in cui il valore delle partecipazioni in parola rientri nella parte disponibile del patrimonio del socio collezionista defunto. Altrimenti, eventuali legittimari che non avessero avuto quanto loro riservato dalla legge, potrebbero, anche in questo caso, porre in crisi il passaggio ipotizzato dal collezionista [57].

Allorché, viceversa, il passaggio fosse stato organizzato ricorrendo a clausole “di consolidazione” per il caso di morte del socio/collezionista, in favore di uno o più soci, voluti come destinatari della collezione, non dovrebbero porsi problemi legati alla possibile tutela dei legittimari, giacché le clausole consolidazione non sono qualificabili come liberalità indirette [58]. Rischi di dispersione della collezione, nondimeno, potrebbero ugualmente profilarsi, giacché i soci avvantaggiati dalla consolidazione avrebbero l’obbligo di pagare, con mezzi propri [59], agli eredi del socio defunto il valore delle partecipazioni consolidate. Questo genererebbe in capo ai soci trasmissari delle partecipazioni (e, così, della collezione) debiti personali nei confronti degli eredi che potrebbero essere anche assai onerosi, e, perciò, assai difficili da onorare. E non si può escludere, allora, che l’eventuale conseguente inadempimento di tali gravosi obblighi, e, soprattutto, i rimedi contro di esso attivabili da parte degli eredi/creditori insoddisfatti, potrebbero condurre comunque alla frantumazione ed alla dispersione della collezione, contrariamente a quanto desiderato dal collezionista disponente.


7. Il patto di famiglia

Ove la società avesse anche lo scopo di gestire imprenditorialmente la collezione, nondimeno, ad evitare almeno le incertezze e l’instabilità a cui il passaggio rischia di restare esposto in conseguenza di riunione fittizia, riduzione, e anche collazione, potrebbe essere utile il patto di famiglia [60], di cui agli artt. 768 bis ss. c.c. [61] Le quote della società proprietaria della collezione, infatti, potrebbero essere trasferite, dal collezionista che ne è titolare, a uno o più discendenti da lui scelti, liquidando diversamente gli altri legittimari esistenti (che dovranno intervenire al patto) [62], o ottenendo da loro la rinunzia [63], come previsto all’art. 768 quater c.c.

Come è noto, il trasferimento posto in essere con il patto di famiglia, non può essere attaccato dai legittimari non destinatari delle quote con l’azione di riduzione, né è esposto alla collazione [64]. Esso, perciò, potrebbe consentire quella stabilità che non sarebbe assicurata, almeno nello stesso grado, da nessuno dei mezzi di trasmissione ricordati nei paragrafi precedenti, e, così, potrebbe rassicurare al meglio il collezionista in merito alla protezione dell’unitarietà della collezione dai rischi di smembramento discendenti dalle regole di diritto successorio, o, nel caso delle clausole di consolidazione nelle società, dalle tutele attivabili dagli eredi/creditori, per il caso di inadempimento degli obblighi sorti in capo ai soci assegnatari delle partecipazioni del defunto [65].

Restano, peraltro, i numerosi dubbi legati al patto di famiglia in sé e per sé, come, ad esempio, quello sulla necessità che i conguagli, agli altri legittimari che non rinunzino [66], provengano necessariamente dai beneficiari del patto, e non possano pur essi provenire dal disponente [67], o come quello sull’ipotizzata nullità di un patto a cui uno o più legittimari non partecipino [68]. Dubbi, peraltro, a cui non si può fare più che un cenno in questa sede.


8. Il, così detto, family art charter

Figura anch’essa di derivazione anglosassone è il, così detto, family art charter [69], indicato da noi anche come “carta dei valori” di una collezione [70].

Premesso che, pure in questo caso, si è in presenza di una figura atipica, che può essere variamente configurata, e che, quindi, mal si presta a una precisa definizione, può osservarsi come, per lo più, questi siano contratti normativi, a effetti meramente obbligatori, tra il collezionista e i suoi familiari, che hanno il fine di conservare, proteggere, gestire, valorizzare e magari incrementare la collezione, e di coinvolgere sempre più nell’amministrazione di essa coloro che ne diventeranno poi anche i titolari [71].

Tali contratti, in questo quadro, potrebbero venire anche immaginati come strumenti per regolare il passaggio generazionale della collezione. In particolare, nel family art charter si potrebbero prevedere, ad esempio: modalità di soluzione di futuri conflitti tra familiari, riguardanti la collezione; regole sulla ripartizione dei costi della collezione tra i familiari; regole sugli effetti dello scioglimento del contratto, tali da evitare rischi di disgregazione per la collezione [72]; diritti di prelazione o clausole di gradimento; obblighi di non fare, come di non smembrare e non spostare la collezione, o anche di non alienare; regole che obblighino a futuri assetti proprietari con strumenti, sia inter vivos, sia mortis causa.

Con riguardo a questi due ultimi possibili contenuti, peraltro, si deve ricordare, per quanto riguarda gli obblighi di non fare, i limiti che l’art. 1379 c.c. pone ai divieti di alienazione [73], e, forse, anche a tutti gli obblighi di non fare che rendano di fatto una collezione praticamente inalienabile [74], per quanto riguarda gli effetti obbligatori a futuri assetti proprietari, come questi vadano ben misurati, nel rispetto sia del divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c. [75], sia all’inammissibilità, ribadita in giurisprudenza [76], dell’impegno preliminare a donare.

Può essere interessante rammentare, da ultimo, un caso deciso, or non sono molti anni, dalla Corte di Cassazione [77]; caso che, pur non configurando una vera propria ipotesi di family art charter, si è comunque incentrato su un accordo tra genitore e figli, avente ad oggetto anche una collezione di opere d’arte. Nel caso in parola, i figli si erano contrattualmente impegnati a corrispondere al genitore una cospicua rendita, a fronte dell’impegno di questi a: cercare di aumentare il valore della propria collezione di opere d’arte; in ogni caso, non impoverirla; non spossessarsene; custodirla in luogo sicuro, noto anche ai figli e accessibile solo congiuntamente dai contraenti. Di fronte all’inadempimento di alcuni di tali obblighi da parte del genitore, e del correlato mancato pagamento della rendita da parte dei figli, e nata la lite poi decisa dalla Cassazione, e, in essa, si è anche prospettata la configurabilità dell’accordo in parola come patto successorio istitutivo (perciò colpito da nullità). Tale configurazione, nondimeno, non è stata accolta dalla Suprema Corte, che ha escluso la natura di patto successorio, e conseguentemente la nullità, dell’accordo in parola, poiché non si è ritenuto che «…la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione» [78].


9. Trasmissione della collezione mortis causa. Le disposizioni testamentarie. La costituzione di fondazione e di trust

La prassi indica come, per lo più, la trasmissione alle generazioni successive delle raccolte d’arte, soprattutto se cospicue e preziose, venga organizzata dal collezionista tramite atti inter vivos, di alcuni dei quali si è cercato di portare esempi nelle pagine che precedono.

Non si può escludere, nondimeno, che il passaggio della collezione avvenga non per atto tra vivi, ma, semplicemente, a causa di morte. In questo caso, l’alternativa non può che essere tra una gestione del passaggio organizzata comunque dalla volontà del collezionista, versata in disposizioni testamentarie, e una trasmissione che prescinda da tale volontà, e che resti regolata dalla successione legittima, per i casi in cui il testamento non vi sia, o, comunque, non disponga, o sia altrimenti inefficace, con riguardo alla trasmissione della collezione.

Qualora il testamento via sia, e con il testamento il collezionista abbia inteso anche trasmettere la collezione, va ricordato, anzitutto, che, anche per testamento, potrebbero essere costituiti, sia una fondazione [79], sia un trust, a cui destinare poi la raccolta d’arte [80]. Tanto la costituzione e la dotazione della fondazione, quanto quelle del trust, peraltro, dovranno essere disposte così da non ledere i diritti dei legittimari, poiché, in caso contrario, le relative disposizioni testamentarie sarebbero esposte al­l’azione di riduzione (e alla, conseguente, parziale o totale perdita di effetti), nella misura necessaria a reintegrare le quote di eventuali legittimari lesi o pretermessi [81].

Codesta riduzione, tra l’altro, avverrebbe con precedenza, rispetto a quanto accadrebbe, se la costituzione della fondazione o del trust fossero avvenute per atto tra vivi, poiché, come è noto, a norma dell’art. 555, 2° co., c.c., le donazioni (anche indirette, come possono essere la costituzione e la dotazione, per atto tra vivi, di una fondazione o di un trust) non si riducono se non dopo aver completamente ridotto le disposizioni testamentarie, senza, con ciò, avere ancora reintegrato le quote riservate ai legittimari [82]. È possibile, tuttavia, che il testatore collezionista preveda, come consente l’art. 558, 2° co., c.c., che le disposizioni testamentarie riguardanti la trasmissione della raccolta alla fondazione, o la destinazione di essa al trust, debbano avere effetto a preferenza delle altre disposizioni testamentarie, sicché esse, in caso di riduzione, siano le ultime ad essere attaccate, tra tali disposizioni [83].

Le mentovate disposizioni testamentarie, inoltre, così come i legati, generano delle passività per l’asse ereditario, e, così come i legati, potranno produrre gli effetti voluti dal testatore solo dopo che siano stati pagati i debiti del defunto, a norma dell’art. 499, 2° co., c.c., nonché degli artt. 495, 2° co., e 514, 3° co., c.c., ove si stabilisce, con portata che si reputa generale, che i creditori siano preferiti ai legatari [84].

Sia la necessità di destinare l’attivo ereditario, in primo luogo, alla soddisfazione dei creditori del defunto, sia, e soprattutto, le regole di protezione dei legittimari, potrebbero esporre al rischio di parziale o totale inefficacia le disposizioni testamentarie con le quali il collezionista preveda la creazione di enti e il trasferimento ad essi della propria raccolta. E, anche in questi casi – come in quelli, ricordati sopra, di costituzione e trasferimento per atto tra vivi – conseguenza dell’inefficacia dell’assetto divisato dal collezionista, rischia di essere, ancora una volta, la disgregazione e la dispersione della collezione [85].


10. Il legato e la divisione disposta dal testatore

Uno strumento utile, per perseguire la conservazione dell’unitarietà della collezione, potrebbe essere il legato [86]. Fare dell’intera collezione l’oggetto di una disposizione a titolo particolare, difatti, potrebbe mettere la raccolta stessa al riparo dai rischi insiti nella divisione ereditaria, che si generebbero laddove essa cadesse nella comunione ereditaria. Come ho ricordato anche poco sopra [87], peraltro, poiché a norma di legge i creditori del defunto debbono essere soddisfatti prima dei legatari, la trasmissione potrà avvenire così come voluto dal collezionista, solo quando non sia necessario destinare anche la collezione a pagare i debiti di questi.

Lo scopo di sottrarre la collezione alla comunione ereditaria, così da proteggerla dai rischi connessi alla divisione, potrebbe essere perseguito, altresì, ricorrendo alla divisione fatta dal testatore, di cui al­l’art. 734 c.c. [88] Il collezionista potrebbe, dunque, chiamare a titolo universale quello al quale, tra i suoi successori, intende trasmettere la collezione, e poi, già nel testamento, indicare che la quota di questo erede debba essere composta (anche) dalla collezione. Come ogni divisione, anche la divisione disposta dal testatore, nondimeno, può essere rescissa per lesione ultra quartum, ai sensi dell’art. 763 c.c. [89] Il collezionista, per evitare che la sistemazione organizzata nel testamento divenga inefficace, dovrà, perciò, porre attenzione a che non vi sia una differenza eccedente il quarto, tra il valore delle quote e il valore dei beni indicati a comporle.

Sia in caso di legato, sia in caso di divisione disposta dal testatore, poi, permane la necessità di non ledere, con le disposizioni destinate a trasmettere la collezione, i diritti riservati ai legittimari, per non esporre tali disposizioni all’azione di riduzione, e, ancora una volta, all’ulteriore conseguenza dell’inefficacia [90].


11. L’onere. Il fedecommesso

Come nel caso di donazione, anche nell’ipotesi di trasmissione della collezione per atto mortis causa potrà essere assai utile, per il raggiungimento degli scopi del collezionista, l’utilizzo di disposizioni modali [91]. Come con la donazione, infatti, attraverso l’onere o modus si potrebbe obbligare il successore nella collezione, ad esempio, a valorizzare la collezione, magari imponendo di riunire le opere in un unico luogo [92], e di esporle, in tutto o in parte, al pubblico [93], a non smembrare la collezione, e anche a non spostarla da dove si trovi al momento dell’apertura della successione [94], o, al contrario, a spostarla in un sito diverso, magari più consono alla fruizione pubblica, o, ancora, a non alienarla, in tutto o in parte [95].

Occorre ripetere [96], peraltro, come alcuni, tra gli oneri che obblighino il successore nella collezione a “non fare”, rischino di valere solo nei limiti dell’art. 1379 c.c., o, almeno, nei limiti in cui le previsioni di tale articolo si reputino applicabili anche alle disposizioni testamentarie [97]. Ciò è vero per eventuali obblighi di non alienare, ma potrebbe esserlo anche per obblighi che, pur non precludendo la vendita della collezione, imponessero di non smembrarla e di non spostarla, sì da renderla assai meno appetibile sul mercato, qualora si leggesse nell’art. 1379 c.c. la manifestazione di un principio più generale, di sfavore verso ogni vincolo, di fonte volontaria, che limiti e rallenti la circolazione della ricchezza [98].

Gli effetti di questi oneri, allora, saranno solo obbligatori, e non saranno opponibili a eventuali terzi sub-acquirenti della collezione, o di opere di essa. Inoltre, l’onere non potrà essere vincolante oltre un ragionevole limite di tempo. In termini generali, viceversa, è dubbio e discusso, che al divieto di alienazione di fonte testamentaria sia applicabile anche il limite dell’apprezzabilità dell’interesse perseguito [99]; ma questo rilievo mi pare che ben raramente potrà essere centrale, con riferimento ai divieti alienare, o, più ampiamente, agli obblighi di non fare, imposti da un collezionista ai propri successori, poiché, per lo più, siffatti divieti, comunque, tradurranno un apprezzabile e meritevole interesse del collezionista stesso [100].

Come di consueto, in ipotesi di onere testamentario, altresì, appare assai opportuno, anche più di quanto sia con riferimento all’onere apposto alla donazione, rafforzare l’onere, sia con la previsione della risoluzione della disposizione onerata [101], sia con la previsione di una penale testamentaria [102], per l’eventualità di inadempimento. Inoltre, nel caso in cui la collezione sia divenuta oggetto di comunione ereditaria, ogni limitazione imposta con oneri, che avesse come conseguenza il restringere la possibilità di effettuare la divisione, non potrebbe superare gli stretti limiti in cui è consentita la sospensione della divisione, a norma degli artt. 715 e, soprattutto, 717 c.c. [103].

Va ancora notato, da ultimo, come non possa trovare efficacia (se non attraverso la costituzione di un apposito ente) l’eventuale volontà del collezionista di garantire l’unità della collezione nel tempo, anche gestendone la trasmissione per via successoria, di generazione in generazione. Disposizioni a ciò finalizzate, difatti, non potrebbero che confliggere con il divieto di sostituzione fedecomissaria, e, conseguentemente, non potrebbero che essere colpite da nullità, come previsto all’art. 692, 5° co., c.c. [104].


12. La morte intestata del collezionista

Vengo ora al secondo, e forse meno probabile, tra gli scenari accennati sopra, al § 9, vale a dire al caso in cui il collezionista muoia senza aver fatto testamento (e senza avere provveduto al passaggio generazionale attraverso atti tra vivi). A tal ipotesi, naturalmente, può essere equiparata quella in cui il testamento via sia, ma in esso non si disponga della collezione, e quella in cui le disposizioni testamentarie concernenti la collezione, per una ragione qualsiasi, non possano produrre effetti. In questi casi, dunque, anche il passaggio della collezione sarà retto dalle regole della successione legittima intestata [105].

Naturalmente, salvo quando vi sia un solo erede universale, in assenza di opportune disposizioni testamentarie la collezione non potrà che cadere nella comunione ereditaria, ed essere poi riguardata dalla divisione. Allora, principalmente se si sarà in presenza di un’asse così capiente da consentire di formare le parti senza smembrare la collezione, la disgregazione della collezione stessa potrà essere evitata [106]. Nella fase della divisione ereditaria, altresì, peserà pure l’estrema difficoltà che si può legare alla valutazione di una collezione di opere d’arte; difficoltà riguardo alla quale scriverò qualche parola nell’ultimo paragrafo [107].

Voglio ancora notare, prima di ciò, come, nel caso in cui la raccolta d’arte sia conservata nella casa di abitazione del collezionista, potrà trovare applicazione la previsione di cui al 2° comma dell’art. 540 c.c. [108], e anche l’uso della collezione (o della parte di essa custodita nella casa di abitazione del collezionista), insieme a quelle degli altri mobili che corredano la casa, potrà essere oggetto di legato ex lege in favore del coniuge sopravvissuto [109].


13. Cenni alla trasmissione delle collezioni oggetto di vincolo. Il problema della valutazione economica della collezione

I problemi che fino ad ora ho qui maggiormente preso in considerazione, non si daranno qualora la collezione sia, in tutto o in parte, oggetto di vincoli posti nell’interesse pubblico, che, ad esempio, impongano di mantenerne l’unitarietà [110], o anche la conservazione in un luogo determinato [111].

È ovvio come, in questi casi, la collezione non potrà che rimanere coesa anche dopo la vita del titolare, e ciò non solo e non tanto per volontà di questi (volontà che, nondimeno, potrebbe pure essere così indirizzata [112]), ma per la forza del vincolo posto dalla P.A. nell’interesse generale.

In questi casi, comunque, sono ipotizzabili problemi anche in prospettiva successoria, sebbene, per lo più, siano problemi differenti da quelli fino a qui ricordati. In caso di vincolo pubblico che disponga la non separabilità della collezione, difatti, mi pare che essa divenga una sorta di bene (giuridicamente) indivisibile, con la conseguenza che, al momento della divisione dell’intero asse ereditario, essa, o dovrà essere attribuita per intero a uno solo dei condividenti, attribuendo agli altri, ulteriori e diversi cespiti eventualmente pure compresi nell’asse, oppure conguagli in danaro, o dovrà essere unitariamente venduta, per poi dividere il ricavato.

Infine, soprattutto in questi casi si mostrano in piena evidenza le notevolissime difficoltà legate alla determinazione del valore di mercato della collezione. Quasi diventa testuale, con riferimento al valore di una grande e importante collezione d’arte, per la quale sia stata imposta la conservazione unitaria, magari in un luogo determinato, l’attributo di “inestimabile”, poiché è praticamente impossibile prevedere se una simile serie, così vincolata, potrà essere venduta e, eventualmente, a quale prezzo.

In verità, anche solo il vincolo di inscindibilità, fa sì che la collezione, se cospicua, divenga, praticamente, pressoché inalienabile. Questo è ancora più vero, poi, se la raccolta debba anche essere mantenuta in un determinato luogo. Solo pochissimi soggetti, infatti, potrebbero avere le risorse per l’acquisto, e anche l’interesse ad esso, qualora la collezione dovesse restare unita e comunque essere lasciata là dove si trova al momento del sorgere del vincolo [113]. Ecco, allora, che, in presenza di uno e di entrambi i vincoli ricordati, tanto maggiore sarà la ricchezza e l’importanza della collezione, tanto minore sarà la probabilità di poterne fare mercato. E tanto più complessa – sebbene necessaria, ad esempio al fine della divisione ereditaria – sarà un’attendibile attribuzione ad essa di un valore in danaro. La presenza di vincoli pubblici sulla collezione al momento dell’apertura della successione del collezionista, insomma, può creare, sia forte deprezzamento del cespite, sia notevoli e aspre difficoltà nella valutazione di esso. Deprezzamento e difficoltà che si aggravano, a seconda del numero e dell’intensità dei vincoli.

Va notato, infine, come problemi ancora maggiori potranno darsi nel caso in cui la collezione non sia vincolata al momento dell’apertura della successione, e uno o più vincoli intervengano successivamente, ma prima che la vicenda successoria si sia chiusa. Poiché, a norma degli artt. 556 e 747 c.c., il momento in cui attribuire il valore a tutti i cespiti riguardati dalla successione, sia dei beni compresi nell’asse, sia di quelli oggetto di donazione, è, sempre e solo, quello dell’apertura della successione stessa (e, dunque, quello della morte del de cuius[114], assai gravi conseguenze potrà generare l’apposizione di un vincolo sulla collezione successivo a questo momento. Basti pensare, come esempio, al donatario della collezione che sia anche legittimario, e che abbia l’abbia imputata alla propria quota per il valore che aveva all’apertura della successione, prima dell’apposizione del vincolo, e che poi se ne trovi abbattuto il valore dall’apposizione del vincolo stesso.


NOTE

[1] Per un interessante caso, riguardante una collezione di opere d’arte, già raccolta e fatta oggetto di pubblicazione, in Venezia, sul finire del XVIII sec., si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, 8 ottobre 2008, n. 8824, in banca dati DeJure.

[2] Basti pensare, a mero titolo di esempio e senza alcune pretesa di completezza, alle ricchissime e celeberrime collezioni raccolte, già dall’inizio del XVII secolo, dalla famiglia Borghese, e da Scipione Borghese in particolare, oggi esposte al pubblico nella Galleria Borghese di Roma, o alla collezione romana dei Torlonia, ancora oggi privata, e, per venire a tempi a noi più vicini, alle grandi raccolte dei Getty, oggi esposte nel Jean Paul Getty Museum di Los Angeles, o, ancora, alle collezioni di Peggy Guggenheim, attualmente esposte nella Peggy Guggenheim Collection di Venezia, o alla collezione di Gianni e Marella Agnelli, dal 2002 esposta in parte al pubblico, nella Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli, presso il Lingotto di Torino.

[3] Interessante, ma eccedente gli scopi di questo scritto, nonché lo spazio a questo lavoro riservato, sarebbe considerare anche i tanti e complessi profili dell’intreccio, tra valore artistico e valore venale di un’opera d’arte, o, ancor più, di una collezione di opere d’arte.

[4] In questa prospettiva, dunque, gli oggetti che appassionano, che vengono raccolti, e che disegnano la personalità stessa di chi li raccoglie, possono essere i più vari. Cfr., infra, nota n. 6. Oggetti della raccolta, dunque, possono essere financo, non beni materiali, ma esperienze di vita. Sicuramente un collezionista, che esterna la propria complessa personalità attraverso il collezionare, così, può considerarsi, in questa prospettiva, il Don Giovanni di Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart. Del resto, proprio poeta e musicista ci indicano questa prospettiva, offrendoci il catalogo stesso della raccolta del loro eroe, catalogo raccolto dal servitore Leporello in un “non picciol libro”, ed esposto, alla sgomenta Donna Elvira, dallo stesso Leporello nella celeberrima aria, appunto, “del catalogo”: “Madamina, il catalogo è questo/delle belle che amò il padron mio;/un catalogo egli è che ho fatt’io./Osservate, leggete con me./In Italia seicento e quaranta,/in Almagna duecento e trentuna,/cento in Francia, in Turchia novantuna,/ma in Ispagna son già mille e tre!/V’han fra queste contadine,/cameriere e cittadine,/v’han contesse, baronesse,/marchesane, principesse,/e v’han donne d’ogni grado,/d’ogni forma, d’ogni età/Nella bionda egli ha l’usanza/di lodar la gentilezza,/nella bruna la costanza,/nella bianca la dolcezza./Vuol d’inverno la grassotta,/vuol d’estate la magrotta;/è la grande maestosa,/la piccina è ognor vezzosa…/Delle vecchie fa conquista/pel piacer di porle in lista:/sua passion predominante/ è la giovin principiante./Non si picca se sia ricca,/se sia brutta, se sia bella;/purché porti la gonnella,/voi sapete quel che fa!”. Lo stesso Sigmund Freud, in una nota ad una lettera del gennaio 1985, compresa nel voluminoso carteggio con Whilem Fleiss, del resto, scrive “Ogni collezionista è una controfigura di Don Giovanni Tenorio”. Per quest’ultima citazione, cfr., C. Musatti e R. Reichmann, Don Giovanni nella prospettiva psicoanalitica, saggio compreso nel programma di sala della prima scaligera del 7 dicembre 2011, Don Giovanni, libretto di L. Da Ponte, musica di W. A. Mozart, Edizioni del Teatro alla Scala, Milano, 2011, pp. 109 ss., spec. p. 110.

[5] Suggestiva, ad es., è la definizione delle opere d’arte come “significati che prendono corpo”, recata da A. C. Danto, Che cos’è l’arte, Milano, 2014, trad. N. Poo, p. 40.

[6] Sul significato di collezione, nonché del collezionare, come espressione della personalità di chi raccoglie – già richiamato poco sopra, alla nota n. 4 – cfr., ad esempio, E. Grazioli, La collezione come forma d’arte, Milano, 2014, passim, spec. p. 24:«…collezionare è un esercizio estetico e la collezione assimilabile a un tipo di “opera”».

[7] Sulla nozione di bene culturale, si legga, per tutti, A. Gambaro, Note preliminari alla nozione giuridica di bene culturale, in Conversazioni in arte e diritto, a cura di L. Castelli e S. Giudici, Torino, 2021, pp. 3 ss.

[8] Anche questa definizione, nondimeno, resta esposta, quasi inevitabilmente, alle perplessità manifestate da A. Gambaro, op. cit., p. 4. “i testi normativi presentano invariabilmente una lacuna circa i criteri di riconoscimento dei singoli beni culturali rinviando in ultima analisi al giudizio di esperti senza delineare compiutamente le classi di cose possibilmente culturali, al di là delle vaghe partizioni del tipo di interesse che possono suscitare: numismatico, storico, artistico, etc.; il che impedisce che il giudizio concreto si possa svolgere secondo lo schema della sussunzione in base al solo dettato normativo”.

[9] Cfr., T.A.R. Lazio, 8 ottobre 2008, n. 8824, cit., nella quale si decise di una vicenda in cui ancora si applicarono, peraltro, le definizioni recate dalla previgente disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, vale a dire dalla legge, così detta, “Bottai”, n. 1089, del 1939, oggi abrogata, e sostituita dal decreto legislativo, così detto, “Urbani”, n. 42, del 2004.

[10] Come ricorda, ad esempio, anche M. Cenini, La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona, Napoli, 2024, p. 125, la quale, nondimeno, sottolinea come il, così detto, “vincolo di collezione”, sia assai raro con riguardo a collezioni private.

[11] Specificamente, sulla natura di universalità di mobili delle collezioni, si leggano, ad es., R. Cecchetti, L’esproprio di un ventaglio. Osservazioni sulla disciplina delle universalità di beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in Riv. dir. civ., 1978, II, pp. 167 ss., e, in giurisprudenza, App. Roma, 19 gennaio 1983, in Vita not., 1984, p. 441. Cfr., altresì, F. De Martino, Sub art. 816, in F. De Martino, R. Resta, G. Pugliese, Della proprietà – Art. 810-956, nel Comm. del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1976, IV ed., pp. 32 ss., spec. p. 35. Nella manualistica, per tutti, cfr., R. Caterina, I beni, in Manuale di diritto privato, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2022, IV ed., p. 463. Dubbi sull’identificabilità del requisito dell’unificazione funzionale, con riguardo alle collezioni, peraltro, esprime O. T. Scozzafava, Dei Beni, in Il codice civile-Commentario, diretto da P. Schlesinger, Artt. 810-821, Milano, 1999, pp. 101 ss., spec. p. 113.

[12] Per un caso in cui la giurisprudenza ha escluso la modicità di valore nella donazione di una collezione, a modo d’esempio, si legga Trib. Roma, 24 marzo 2004, in banca dati DeJure.

[13] La qualifica delle collezioni come universalità di mobili (cfr., supra, nota n. 11), peraltro, dovrebbe condurre alla possibilità di indicare nell’atto di donazione, non tanto ciascun valore di ogni singolo bene, quanto, piuttosto, il valore globale della collezione. Al riguardo, con riferimento alla universalità di mobili, cfr., G. Capozzi, Successioni e donazioni, vol. II, Milano, 2009, III ed., p. 777.

[14] Sul divieto di fedecommesso, cfr., infra, nota n. 104.

[15] In merito, si veda, per tutti, M. Moretti, Il divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), in Codice commentato delle successioni e donazioni, a cura di G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 2011, II ed., pp. 1157 ss.

[16] si veda il caso su cui si sono pronunciati: Trib. Firenze, 30 settembre 1997, n. 3959, inedita, ma richiamata in T.A.R. Lazio, 29 maggio 2000, n. 4412, in banca dati DeJure, nonché lo stesso Lazio, 29 maggio 2000, n. 4412, cit.

[17] Cfr., Trib. Firenze, 16 gennaio 1957, in Giur. tosc., 1958, pp. 4 ss.

[18] In generale, sui divieti convenzionali di alienare, si vedano, ad esempio: F. Galgano, Sub art. 1379, in F. Galgano, G. Visintini, Degli effetti del contratto. Della rappresentanza. Dei contratti per persona da nominare. Art. 1372-1405, in Comm. del cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, pp. 133 ss.; M. Franzoni, Degli effetti del contratto. Artt. 1374-1381, Vol. II, Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori, in Il codice civile, Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, II ed., pp. 445 ss., spec. pp. 463 ss.

[19] In generale, sull’efficacia delle varie ipotesi di manifestazioni di volontà, che siano tali da limitare, anche fortemente, il potere di disporre dei beni in capo ai destinatari di esse, sui rapporti tra codeste limitazioni di fonte volontaria e il divieto di cui all’art. 1379 c.c., nonché sulla portata generale di tale disposizione, cfr., per tutti, F. Bocchini, Limitazioni convenzionali al potere di disposizione, Napoli, 1977, passim, spec. pp. 118 ss. Cfr., altresì, M. Franzoni, op. cit., pp. 463 ss.

[20] Sull’efficacia dei divieti di alienazione di fonte volontaria, in generale, si leggano, a titolo di esempio: F. Galgano, op. cit., pp 133 ss.; M. Franzoni, op. cit., pp. 453 ss.

[21] Cfr.: Trib. Firenze, 30 settembre 1997, n. 3959, cit.; T.A.R. Lazio, 29 maggio 2000, n. 4412, cit.; Trib. Firenze, 16 gennaio 1957, cit., che ha riguardato l’inadempimento di un onere di esporre la collezione, per l’inadempimento del quale la risoluzione fu prevista, non per l’intera donazione, ma solo con riguardo alla donazione delle opere non esposte.

[22] In merito alla revocazione della donazione per ingratitudine, si leggano, ad esempio: F. Sbordone, Riflessioni sulla revocazione della donazione a causa di ingratitudine, in Rass. dir. civ., 2000, pp. 572 ss.; A. Torrente, La donazione, In Tratt. dir. civ. comm., già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, II ed., aggiornata da U. Carnevali e A. Mora, pp. 672 ss.; E. Calice, La revocazione per ingratitudine, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. VI, Le donazioni, Milano, 2009, pp. 1223 ss. Cfr., altresì, U. Carnevali, voce Donazione (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, vol. XII, Roma, 1990, p. 8.

[23] Cfr., tra gli altri: A. La Spina, La revoca della donazione per sopravvenienza di figli dopo la sentenza 250/2000 della Corte costituzionale, in Nuova giur. civ. comm., 2002, II, pp. 73 ss.; A. Torrente, op. cit., pp. 692 ss.; E. Calice, La revocazione per sopravvenienza di figli, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. VI, Le donazioni, cit., pp. 1237 ss.

[24] In generale, sui meccanismi di determinazione e di tutela dei diritti riservati ai legittimari, si leggano, per tutti: L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, IV ed., passim, spec. pp. 64 ss., pp. 174 ss. e pp. 226 ss.; V. Barba, La successione dei legittimari, Napoli, 2020, passim, spec. pp. 51 ss. e pp. 313 ss. Cfr., altresì, tra i tanti, A. Tullio, Il calcolo della legittima, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, Milano, 2009, pp. 401ss., e A. Tullio, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, cit., pp. 533 ss.

[25] E, conseguentemente, essendo i cespiti con essa trasferiti esposti ad azioni di restituzione. Cfr., A. Tullio, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, cit., pp. 578 ss. La restituzione al legittimario di solo parte della collezione, peraltro, non sarà una via percorribile, qualora la collezione stessa sia stata oggetto di un vincolo di inseparabilità di natura pubblicistica. Su questi vincoli, farò alcuni cenni nell’ultimo paragrafo di questo contributo.

[26] Sulla imputazione ex se, cfr., nuovamente: L. Mengoni, op cit., pp. 130 ss.; V. Barba, op cit., pp. 313 ss. Più di recente si legga, M. T. Nurra, Imputazione ex se e autonomia privata, Napoli, 2023, passim, spec. pp. 11 ss. In tema, altresì, cfr., ad esempio: E. Migliaccio, Collazione, imputazione e preterizione divisoria, in Rass. dir. civ., 2017, pp. 86 ss.; I. Martone, Sui rapporti tra dispensa da collazione, dispensa da imputazione “ex se” e clausola “in conto di legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile”, in Rass. dir. civ., 2018, pp. 1034 ss.

[27] In tema di collazione, cfr., tra tanti: V. R. Casulli, voce Collazione delle donazioni, in Noviss. Dig. it., vol. III, Torino, 1959, pp. 452 ss.; N. Visalli, La collazione, Padova, 1988, passim; A. Albanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti. Artt. 737-756, in Il codice civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2012, passim; A. Albanese, La collazione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. IV, Comunione e divisione ereditaria, Milano, 2009, pp. 377 ss. Nella manualistica, cfr., per tutti, G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, 2022, XI ed., pp. 454 ss.

[28] In merito al momento in cui attribuire il valore ai cespiti coinvolti nella successione, indicato – dagli artt. 747 ss. c.c., richiamati dall’art. 556 c.c. – nel momento in cui si apre la successione, e in merito ad alcuni temperamenti di questa regola, si legga, per tutti, V. Barba, op. cit., pp. 173 ss. In giurisprudenza, sulla necessità che il bene donato debba essere valutato al tempo della morte del donante, cfr., ad es., Cass., 14 gennaio 2022, n. 1062, in banca dati DeJure. Cfr. anche, infra, nota n. 113.

[29] Cfr., ad esempio, M. Cenini, op. cit., pp. 129 ss.

[30] La collezione, naturalmente, sarà indicata come parte del patrimonio della fondazione, sempre che la fondazione stessa non nasca unicamente con lo scopo solo di gestire le opere, senza acquistarne anche la proprietà.

[31] Nella prospettiva del passaggio generazionale, tali ruoli, naturalmente, possono essere attribuiti, e sovente vengono attribuiti, dal collezionista a uno, o più, tra i propri familiari.

[32] Come è noto, tra i vari desideri che, usualmente, si riscontrano in capo ad un collezionista, nel momento del passaggio generazionale della propria raccolta, una pregnante importanza riveste, per lo più, proprio quello di mantenere coesa e integra la raccolta, e di evitarne la dispersione.

[33] Questo, benché l’atto di fondazione resti, comunque, esposto, secondo le regole generali, all’azione revocatoria.

[34] Sia l’incremento della collezione, sia la migliore fruibilità di essa, sono pure, assai spesso, tra gli scopi del collezionista, che dà vita alla fondazione, e possono essere indicati tra le finalità della fondazione stessa.

[35] Vale a dire, in quei casi, nei quali la fondazione non abbia solo lo scopo di gestire la collezione di opere d’arte, senza acquistarne anche la proprietà.

[36] Sull’esposizione del negozio di fondazione e/o dell’atto di dotazione all’azione di riduzione, cfr., F. Galgano, Delle persone giuridiche. Artt. 11-35, nel Comm. del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 115. Cfr., altresì, A. Palazzo, Gratuità strumentale e donazioni indirette, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. VI, Le donazioni, cit., pp. 138 s.

[37] Si legga, da ultimo, R. Calvo, Testamento e contratto. Contributo allo studio degli acquisti post mortem, Napoli, 2024, p. 39: “…i legittimari possono promuovere l’azione di riduzione contro l’atto di fondazione eventualmente lesivo della quota di riserva”.

[38] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[39] È pur vero, nondimeno, che, secondo un orientamento giurisprudenziale, ciò che spetta al legittimario che vinca in riduzione sarebbe solo il controvalore di quanto indirettamente donato, mediante il metodo dell’imputazione. La riduzione delle donazioni indirette, insomma, non imporrebbe restituzioni, non rimetterebbe in discussione la titolarità dei beni donati e non inciderebbe sul piano dalla circolazione dei beni. Cfr.: Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, in Rass. dir. civ., 2012, p. 215, con nota di G. R. Filograno: “alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l’acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell’imputazione”. Conformi, Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, in banca dati DeJure; Cass., 2 dicembre 2022, n. 35461, in Riv. notar., 2023, II, pp. 363 ss., nella quale, peraltro, ci si riferisce solo alla neutralizzazione dell’effetto recuperatorio verso i terzi sub-acquirenti, di cui all’art. 563 c.c. Tale posizione, nondimeno, non è del tutto unanime, poiché diversamente orientata è Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, in Foro it., 2022, I, cc. 2126 ss.

[40] Cfr., supra, nota n. 25.

[41] In tema, fondamentale, è, Aa. Vv., Trust, patrimoni artistici e collezioni, a cura di M. Cenini, Milano, 2019, passim.

[42] In generale, sul trust, nella dottrina italiana cfr., per tutti, M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, II ed., passim. Tra i tanti, si vedano, inoltre: L. Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, II ed., passim; L. Di Costanzo, Il trust nel diritto italiano, Napoli, 2022, passim; M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2024, V ed., passim.

[43] Cfr., per tutti, R. Montinaro, Successione mortis causa, pactum fiduciae e trust, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, Milano, 2009, pp. 251 ss.

[44] Non si dimentichi, peraltro, come anche l’atto costitutivo del trust possa divenire oggetto di azioni revocatorie, da parte dei creditori del disponente. Nella più recente giurisprudenza, cfr., ad esempio: Cass., 16 giugno 2022, n. 19428, in Foro it., I, cc. 3110; Cass., 30 maggio 2023, n. 15275, in banca dati DeJure; Cass., 6 settembre 2023, n. 25964, in banca dati DeJure.

[45] Cfr. anche, infra, nota n. 47.

[46] In ordine alla disciplina fiscale del trust utilizzato per il passaggio di collezioni, si legga, per tutti, A. Longo, Profili tributari del trust per la gestione, la valorizzazione e il trasferimento di patrimoni artistici e culturali, in Trust, patrimoni artistici e collezioni, cit., pp. 240 ss.

[47] Ciò, poiché, appunto, di norma il trasferimento di proprietà non è definitivo. È evidente, del resto, come questo possa essere inteso anche, non come uno svantaggio, ma come un vantaggio, rispetto alla destinazione in fondazione. Ad esempio, scrive, con riguardo al trust come strumento di trasmissione generazionale, C. Marchetti, Costituzione di trust e tutela del patrimonio culturale privato: problematiche e soluzioni applicative, in Trust, patrimoni artistici e collezioni, cit., p. 230. “il trust non soffre certo la concorrenza della fondazione, perché quest’ultima non può che avere scopo altruistico e non può certo prevedere la devoluzione, a una certa data, del patrimonio a favore degli eredi del fondatore”.

[48] Sulle relazioni tra trust e sistema successorio, poi, si vedano, ad esempio: G. Iudica, Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, a cura di P. Cendon, Tomo II, Milano, 1994, pp. 639 ss.: A. Palazzo, I trust in materia successoria, in Vita not., 1996, pp. 671 ss.; A. Zoppini, Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie “in forma indiretta”, in Studi in onore di Pietro Rescigno, vol. II, Milano, 1998, pp. 919 ss.; R. Montinaro, op. cit., pp. 249 ss.; V. Barba, Affidamento fiduciario testamentario, in Rass. dir. civ., 2020, p. 1 ss.

[49] Cfr., Cass., S.U., 12 luglio 2019, n. 18831, in banca dati DeJure, dalla quale sono tratte anche le citazioni testuali. Cfr., altresì, Cass., 17 febbraio 2023, n. 5073, in Giur. it., 2023, pp. 1536 ss., con nota di M. Cenini, Validità del turst discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari.

[50] Cfr., tra i tanti: F. Corsini, Trust e diritti dei legittimari e dell’erario in Italia, in Riv. notar., 1998, pp. 74 ss.; R. Montinaro, op. cit., pp 287 ss.; V. Barba, Negozî post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette, in Riv. dir. priv., 2016, pp. 73 s.; M. Cenini, Validità del turst discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari, cit., pp. 1536 ss.

[51] Anche l’oggetto del trust, quando esso configuri una donazione indiretta, così come l’oggetto di ogni donazione, tanto diretta, quanto indiretta, può venire riguardato dalla collazione, nonché, allorquando i beneficiari siano dei legittimari, essere oggetto dell’imputazione ex se.

Un ulteriore problema, poi, si pone per il caso in cui sia lo stesso legittimario a venire indicato come beneficiario del trust, poiché, in tal caso, il legittimario vedrebbe appesantiti i diritti che la legge gli riserva, se non altro in quanto l’acquisto di tali diritti riservati in capo a lui avverrebbe, non al momento dell’apertura della successione del de cuius, ma in un momento successivo, secondo quanto previsto e disposto nel trust, e questo contrasterebbe con il divieto di cui all’art. 549 c.c., come ricorda C. Marchetti, op. cit., pp. 234 ss.

[52] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[53] Un ulteriore causa di smembramento, connesso al trasferimento di una collezione attraverso la destinazione di essa in trust, potrebbe, poi, legarsi al diritto, sovente riconosciuto al beneficiario del trust, di vedersi assegnata, anche anticipatamente, in proprietà piena ed esclusiva, la propria porzione del trust fund, e, dunque, la propria porzione della collezione, come ricorda, C. Marchetti, op. cit., p. 238.

[54] In tema, anzitutto, si legga la sintesi di M. Onorato, in M. Orlandi – M. Onorato, Successione nell’impresa e nei rapporti societari, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, cit., pp. 651 ss.

[55] In merito a tali clausole, si può brevemente ricordare – seppure con la consapevolezza delle varie differenze che possono correre tra esse, ad esempio, a seconda che riguardino società di persone o società di capitali – come, in dottrina e in giurisprudenza, se ne ammetta la validità laddove siano “impure”, vale a dire, laddove sia previsto che i soci superstiti debbano pagare, agli eredi del socio defunto, il valore della quota che acquistano per consolidazione, e come, viceversa, si tenda ad escluderne la validità, per conflitto con il divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c., qualora esse siano “pure”, vale a dire, qualora sia prevista la sola consolidazione, senza alcuna liquidazione (o con ridotta liquidazione) in favore degli eredi del socio defunto. Per la validità di quelle che oggi vengono definite clausole di consolidazione “impure”, in giurisprudenza, cfr., ad esempio: Cass., 17 marzo 1951, n. 685, in Foro it., 1951, I, c. 1579; Cass., 16 aprile 1975, n. 1434, in Giur. it., 1976, I, 1, cc. 59 ss.; Cass., 16 aprile 1994, n. 3609, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1334; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3345, in Giur. it., 2011, pp. 559 ss., con nota di V. Cuffaro, Divieto di patti successori e clausole statutarie c. d. di consolidazione; Trib. Torino, 1° luglio 2020, in banca dati DeJure. In dottrina, si veda, anzitutto, G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo allo studio dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 42. In tempi più recenti si leggano, tra gli altri: F. Tassinari, Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone, in Giur. comm., 1995, pp. 935 ss.; M. Martino, in L. Balestra-M. Martino, Il divieto di patti successori, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, cit., pp. 166 ss.; V. Cuffaro, Divieto di patti successori e clausole statutarie c. d. di consolidazione, nota cit., cc. 560 ss.; I. Maffezzoni, Il trasferimento mortis causa delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, in Notariato, 2016, pp. 38 ss.; A. Genovese, Clausola di accrescimento in materia societaria e divieto di patti successori, in Dir. succ. fam., 2020, pp 39 ss.; R. Guglielmo, La morte del socio nelle società di persone tra regola legale e disciplina convenzionale, in Riv. notar., 2021, pp. 187 ss., spec. pp. 202 ss.; M. Cenini, Contratti “inter vivos” con effetti “post mortem” nella successione dell’impresa, in Familia, 2021, pp. 659 ss.

[56] Espressamente, in ordine alla possibilità di utilizzare proprio le clausole di consolidazione (che di norma hanno un diverso fine) per selezionare il familiare (o i familiari) a cui trasferire unitariamente il complesso di cespiti, cfr., M. Palazzo, La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria, in Riv. notar., 2007, pp. 1375 ss., spec. pp. 1383 ss., ove l’A. scrive, a p. 1383, tra l’altro, che le clausole di consolidazione “non servono, come scopo immediato, alla successione nell’impresa. Tuttavia, combinate con altri strumenti (quali ad esempio la costituzione della società con l’electus…), possono essere utilmente funzionalizzate a selezionare tra i familiari colui che continuerà l’attività” e, a p. 1385, che, “se combinata con il precedente ingresso in società di colui che è designato alla continuazione dell’impresa, tale clausola può essere uno strumento idoneo ad escludere tutti gli altri familiari dalla titolarità delle partecipazioni”. Il ragionamento ora riportato, può essere agevolmente riversato dal passaggio generazionale del complesso di cespiti necessari all’esercizio dell’impresa, al passaggio generazionale di una collezione d’arte, dati i minimi comuni denominatori tra tali due passaggi, consistenti negli scopi del disponente, sia di trasferire il complesso al familiare o ai familiari ritenuto/i più adeguato/i, sia, e soprattutto, di mantenere e garantire l’unità del complesso medesimo, evitandone la separazione e la disgregazione.

[57] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[58] La qualifica in termini di liberalità indiretta, in linea astratta, potrebbe riguardare le clausole di consolidazione, c.d., “pure”. Esse, peraltro, sono, prima ancora, ritenute nulle, in quanto contrastanti con il divieto di patti successori. Cfr. quanto sintetizzato sopra, alla nota n. 55.

[59] Va ricordato, tra l’altro, come molti ritengano che il socio beneficiario della clausola di consolidazione debba liquidare i coeredi, per il mancato acquisto delle partecipazioni sociali, con mezzi propri, e non con mezzi della società. Cfr., per tutti, M. Palazzo, op. cit., p. 1383. Di diverso avviso, con riferimento alle sole società di persone, nondimeno, pare F. Tassinari, op. cit., pp. 943 ss.

[60] Ugualmente potrebbe essere, del resto, anche laddove la collezione fosse componente aziendale di un’impresa museale gestita individualmente, e non in forma societaria. Ma questa ipotesi, in concreto, mi pare, a dir poco, improbabile.

[61] Sul patto di famiglia – introdotto nell’ordinamento, come è noto, con la legge n. 55 del 2006 – in generale, si vedano, tra i tanti: C. Caccavale, Il patto di famiglia, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, VI, Interferenze, Milano, 2006, pp. 565 ss.; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, pp. 146 ss.; G. Bonilini, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, cit., pp. 631 ss.; F. Volpe, Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies, in Il codice civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2012, passim; M. Cocuccio, Divieto dei patti successori e patto di famiglia, Milano, 2016, pp. 35 ss.; I. Riva, Patto di famiglia, in Comm. del cod. civ. e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 20221, passim.

[62] Come è noto, dubbia è l’ammissibilità del patto di famiglia così detto “verticale”, vale a dire quello in cui ogni cespite riguardato dal patto, comprese le liquidazioni in favore dei legittimari non destinatari dell’azienda o delle partecipazioni, possa provenire dal disponente, e ciò, nonostante la previsione dell’art. 768-quater, 2° co., c.c. Proprio l’esclusione dell’ammissibilità del patto verticale, peraltro, rappresenterebbe un forte freno, in concreto, alla diffusione del patto di famiglia, imponendo ai destinatari del complesso produttivo di liquidare di tasca propria gli altri legittimari (salvo che essi rinunzino), e, dunque, in molti casi costringendoli a ricorrere al credito, e, per ottenerlo, a gravare con garanzie reali proprio i beni produttivi loro trasferiti per la continuazione dell’impresa. Sul patto “verticale”, per tutti, cfr., M. D’Auria, Il patto “verticale” di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale, in Contratto e impresa, 2021, pp. 793 ss. Si veda, altresì, G. Bonilini, Il patto di famiglia, cit., pp. 659 ss. Cfr. anche, infra, nota n. 67.

[63] Sulla rinunzia da parte dei legittimari non assegnatari nel patto di famiglia, cfr., ad esempio, G. Petrelli, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. notar., 2006, p. 443; F. Moncalvo, Partecipazione (art. 768 quater c.c.), in Codice commentato delle successioni e donazioni, a cura di G. Bonilini-M. Confortini, Torino, 2011, II ed., pp. 1120 s.

[64] In merito, cfr., per tutti, G. Bonilini, Il patto di famiglia, cit., pp.667 ss.

Codesta stabilità di assetti rappresenta un sicuro vantaggio che l’istituto in parola presenta rispetto al trust, il quale, come ricordato poco sopra, non garantisce l’assetto predisposto dal disponente dagli effetti disgregatori che possono dipendere dalla tutela di eventuali legittimari. Cfr., fra tanti, A. M. Gambino – M. Petrone, Struttura del patto di famiglia e trust: funzionalità degli istituti ed esigenze pratiche, in Nuovo dir. civ., 2022, passim, spec. M. Petrone, a p. 36 dell’estratto: “la vera portata innovativa del patto di famiglia consiste in una disattivazione del meccanismo di tutela che l’ordinamento ha predisposto a favore dei legittimari…Sul punto, occorre rilevare che nemmeno il trust è in grado di impedire l’esercizio delle azioni a tutela dei legittimari. Infatti, io problema principale del trust – o meglio, degli atti di conferimento – è che i conferimenti del disponente saranno (quasi) sempre soggetti alle azioni dei legittimari.”

[65] Un simile rischio, per la verità, potrebbe sussistere anche in ipotesi di patto di famiglia “orizzontale”, giacché, in tal caso, l’assegnatario delle partecipazioni diverrebbe personalmente debitore, per le liquidazioni di cui all’art. 768-quater, 2° co., c.c., degli altri legittimari. Ciò non avverrebbe, nondimeno, qualora il patto di famiglia fosse ammesso anche se “orizzontale” (al riguardo, cfr., supra, nota n. 62). Ma, soprattutto, nel patto di famiglia i legittimari possono validamente rinunziare ai propri diritti riservati, relativi ai cespiti trasferiti con il patto stesso, e, in presenza di tali rinunzie, il patto di famiglia consente di trasmettere un insieme di beni che il disponente vuole mantenere coeso (come, appunto, una collezione d’arte), con una stabilità che nessuno degli altri strumenti ora considerati può assicurare.

[66] Al riguardo, peraltro, si veda quanto osservato alla nota precedente.

[67] Al riguardo, si veda quanto accennato poco sopra, alle note nn. 62 e 65.

[68] Nel senso che l’opinione prevalente sia per la nullità del patto a cui non partecipino tutti i legittimari, si veda, per tutti, G. Bonilini, Il patto di famiglia, cit., pp. 652 s. Cfr., altresì: F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, p. 219; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. notar., 2006, p. 897.

[69] Il family art charter non è stato, fino ad ora, molto studiato in Italia. In merito, si legga, per tutti, V. Beccaria, La gestione dei patrimoni artistici familiari. Il family art charter, in accollaeassociati.it.

In argomento, altresì, cfr.: V. Montani Tesei, Patrimonio artistico e successione: il Family Art Charter, in we-wealth.com/news; Il Family Art Charter; uno strumento per tutelare il patrimonio artistico familiare, in e49bc1b0fd.clvaw-cdnwnd.com.

[70] Cfr., V. Beccaria, op. cit., p. 4.

[71] Si legga, ancora, V. Beccaria, op. cit., pp. 4 s.

[72] Ad es., prevedendo la costituzione di una fondazione, a cui la collezione debba passare al momento dello scioglimento del contratto di family art charter.

[73] Al riguardo, cfr., supra, nota n. 18.

[74] Al riguardo, si veda, supra, nota n. 19.

[75] In generale, nell’amplissima letteratura in materia di divieto dei patti successori, si leggano, ad esempio: M. V. De Giorgi, voce Patto successorio, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, pp. 530 ss.; G. Vismara, Il divieto dei patti successori, Milano, 1986, passim; R. Lenzi, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforme, in Riv. notar., 1988, pp. 1209 ss.; V. Roppo, Per una riforma del divieto di patti successori, in Riv. dir. priv., 1997, p. 5 ss.; M. Martino, I patti successori: ragioni del divieto e tendenze innovative, Bologna, 2007, passim; L. Balestra-M. Martino, Il divieto di patti successori, cit., 61 ss.; V. Barba, I patti successorî e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015, passim.

[76] Sull’inammissibilità del preliminare di donazione, si legga, ad esempio, Cass., 4 marzo 2020, n. 6080, in banca dati DeJure. Più in generale, sull’importanza di proteggere la libertà di autodeterminazione del donante, e, di conseguenza, sulla illiceità anche della condizione testamentaria che comprima tale libertà, non con un obbligo, ma con un meccanismo incentivante, cfr., di recente, Cass., 28 marzo 2023, n. 8733, in banca dati DeJure.

[77] Il riferimento è a Cass., 24 maggio 2021, n. 14110, in banca dati DeJure.

[78] Così, testualmente, Cass., 24 maggio 2021, n. 14110, cit.

[79] Sulla costituzione della fondazione per mezzo di disposizione testamentaria, cfr., per tutti, G. Alpa-A. Fusaro, La costituzione della fondazione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, Milano, 2009, pp. 255 ss.

[80] In merito, si veda anche quanto già ricordato sopra, ai §§ 4 e 5, per il caso di fondazioni e di trusts costituiti per atto tra vivi.

[81] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[82] Sull’ordine con cui procedere alla riduzione, cfr., per tutti, A. Tullio, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, cit., pp. 533 ss., spec. pp. 568 ss. In giurisprudenza, a titolo di esempio, cfr.: Cass., 10 marzo 2016, n. 4721, in banca dati DeJure; Cass., 2 dicembre 2022, n. 35461, in banca dati DeJure.

[83] In merito alla previsione di cui all’art. 558, 2° co. c.c., si leggano, tra molti: L. Ferri, Dei legittimari, nel Comm. del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, II ed., pp. 217 s.; L. Mengoni, op. cit., pp. 272 ss.; A. Tullio, Le disposizioni di preferenza, ex art. 558, cpv., cod. civ., in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, cit., pp. 709 ss. In giurisprudenza, cfr.: Cass., 24 maggio 1962, n. 1206, in Foro it., 1963, I, c. 143; Cass., 8 dicembre 1978, n. 5775, in Foro it., 1979, I. c. 1008.

Il testatore non potrebbe, viceversa, validamente disporre che le donazioni vengano ridotte prima delle disposizioni testamentarie, in deroga all’ordine legale che stabilisce dapprima la riducibilità delle disposizioni testamentarie, e solo poi, se necessario, quella delle donazioni. Cfr., al riguardo, Cass., 24 febbraio 1955, n. 563, in Giur. compl. Cass. civ., 1955, III, p. 154. In dottrina, poi, cfr., ad esempio: M. D’Orazi Flavoni, Modalità della riduzione, nota a Cass., 24 febbraio 1955, n. 563, cit.; A. Tullio, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, cit., pp. 567 s. Di recente, sull’inderogabilità dell’ordine della riduzione, tra disposizioni testamentarie e donazioni, nonché nell’àmbito delle sole donazioni, cfr.; Cass., 10 marzo 2016, n. 4721, cit.; Cass., 2 dicembre 2022, n. 35461, cit.

[84] Ciò, in applicazione del principio nemo liberalis nisi liberatus. Cfr., per tutti, M. Ferrario Hercolani, L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, cit., pp. 1327 ss.

[85] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[86] Sul legato, in generale, cfr., ex multis: G. Bonilini, G. F. Basini, I legati, in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, passim; G. Bonilini, Dei legati. Artt. 649-673, in Il codice civile, Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2020, III ed., passim.

[87] Cfr., supra, nota n. 84.

[88] In tema di divisione disposta dal testatore, si legga, anzitutto, L. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, passim. In argomento, inoltre, cfr., ad esempio: A. Mora, La divisione disposta dal testatore, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. IV, Comunione e divisione ereditaria, cit., pp. 299 ss.; F. Mastroberardino, Institutio ex re certa” e divisione disposta dal testatore, in Fam. dir., 2016, pp. 252 ss.

[89] Nota su applicabilità di rescissione a divisione del testatore

[90] Cfr., supra, note n. 24 e nn. 26 ss.

[91] Sull’onere testamentario, si legga, tra molti, M. Proto, Il modo, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, cit., pp. 1223 ss. Cfr., altresì: M. D’Auria, Sull’autonomia del modus testamentario, in Giur. it., 2007, pp. 2698 ss.; G. Corradi, L’onere testamentario, in Fam. pers. succ., 2011, pp. 851 ss.; U. Stefini, Natura giuridica del “modus” testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, pp. 839 ss.; C. Attanasio, Per una rilettura critica del “modus” testamentario tra tradizione e innovazione, in Persona e mercato, 2022, pp. 258 ss.

[92] Per alcuni esempli di oneri così congegnati, cfr.: Trib. Firenze, 30 settembre 1997, n. 3959, cit.; T.A.R. Lazio, 29 maggio 2000, n. 4412, cit.

[93] Cfr., Trib. Firenze, 16 gennaio 1957, cit.

[94] In merito all’onere con cui si impone agli eredi di non spostare opere d’arte, o, più ampiamente, di non portarle al di fuori di una città, interessante è il testamento, datato 24 febbraio 1574, del banchiere Gasparo Scaruffi, nel quale si dispone, tra l’altro, che due grandi sculture in marmo di Carrara, commissionate dallo stesso Scaruffi all’artista Prospero Clementi, dovessero sempre rimanere nella città di Reggio Emilia, e che, in caso di inadempimento dell’onere, le statue dovessero passare, a titolo di legato, alla Magnifica Comunità di Reggio. Cfr., A. Balletti, Gasparo Scaruffi e la questione monetaria nel secolo XVI, Modena, 1882, p. 220: “…nec non extra hanc civitatem Regii transmittere, sed eas indivisibiles inter ipsos heredes et heredum heredes perpetuo in hac civitate Regii voluit et mandavit stare et permanere debere, sub poena privationis predictarum statuarum, quas in tali casu idem Testator legavit Magnificae Comunitati Regii…”. Tale testamento, peraltro, alcuni anni dopo fu revocato dallo stesso Scaruffi, che lo sostituì con un diverso testamento, senza più l’onere di non spostare le statue fuori dalla città di Reggio Emilia, tanto che, anni dopo, l’ultima erede della famiglia Scaruffi le destinò al duce di Modena, sicché le statue del Clementi furono collocate presso il palazzo ducale di quella città, ove ancora oggi si trovano.

[95] Sull’utilizzo dell’onere da parte del collezionista, e il rischio di conflitto con il divieto di fedecommesso, si legga, M. Cenini, La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona, cit., p. 127.

[96] Cfr., supra, nota n. 20.

[97] Sul divieto di alienazione di fonte testamentaria, cfr., ad esempio: A Natale, Il divieto di alienazione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, cit., pp. 749 ss., spec. pp. 756 ss.

[98] Si vedano, supra, note nn. 19 e 74.

[99] Per l’irrilevanza dell’apprezzabilità dell’interesse perseguito dal disponente, nel caso in cui il divieto di alienazione sia di fonte testamentaria, cfr.: G. Rocca, Il divieto testamentario di alienazione, in Riv. trim dir. proc. civ., 1982, pp. 459 ss.; G. Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984, p. 247; A. Natale, op. cit., pp. 765 ss.

[100] Così potrebbe non essere, probabilmente, per un eventuale obbligo a non esporre, a non mostrare, e magari a tenere segreta la collezione, poiché, in tal modo, se ne impedirebbe la pubblica fruizione. Un onere siffatto, peraltro, mi pare ben difficilmente immaginabile in pratica, dal momento che, solitamente, tra i più sentiti fini di ogni collezionista, vi è proprio quello di mostrarsi e rappresentarsi al pubblico tramite la propria raccolta.

[101] In materia di disposizione testamentaria risolutiva prevista per l’inadempimento di una o più obbligazioni di fonte successoria, si vedano, ad esempio: G. Orlacchio, Natura dell’onere e risoluzione per inadempimento, in Vita notar., 2005, pp. 1216 ss.; M. Lupo, Le disposizioni sanzionatorie, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, cit., pp. 946 ss.

[102] Sulla, c. d., penale testamentaria, cfr., ancora, M. Lupo, op cit., pp. 935 ss. Si vedano, inoltre: N. Visalli, Clausola penale testamentaria, in Giust. civ., 2002, II, pp. 537 ss.; L. Nonne, Fondamento sistematico, natura giuridica e disciplina della clausola penale testamentaria, in Foro nap., 2018, pp. 437 ss.

[103] In merito alle eterogenee cause di sospensione della divisione, si legga, per tutti, A. Mora, Il diritto alla divisione. Le cause di sospensione della divisione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. IV, Comunione e divisione ereditaria, cit., pp. 207 ss. In giurisprudenza, cfr., ad esempio: Trib. Varese, 30 luglio 2014, in Dir. fam. pers., 2015, I, p. 542; Trib. Benevento, 22 febbraio 2018, in banca dati DeJure.

[104] Sul divieto di sostituzione fedecommissaria, si legga, ad esempio: M. Moretti, La sostituzione fedecommissaria, Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, cit., pp. 1785 ss. Cfr., altresì: N. Di Mauro, Divieto di sostituzione fedecommissaria ed attribuzione separata per testamento di usufrutto e nuda proprietà, in Fam. pers. succ., 2006, pp. 235 ss.; L. Ghidoni, Il discrimine tra legato di usufrutto universale e fedecommesso, in Fam. pers. succ., 2011, pp. 695 ss.

Con specifico riferimento alla trasmissione di collezioni d’arte, inoltre, si veda, P. Carpentieri, Il ruolo del fedecommesso nella conservazione delle collezioni d’arte, in Aedon, 2022, pp. 161 ss.

[105] In generale, sulla successione legittima intestata, si leggano, tra i tanti: F. Santoro-Passarelli, Appunti sulle successioni legittime, Roma, 1930, passim; C. Grassetti, Delle successioni legittime, in Cod. civ., Libro delle successioni per causa di morte e donazioni, Comm. a cura di M. D’Amelio, Firenze, 1941, pp. 330 ss.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1999, VI ed., passim. Nella trattatistica, per tutti, cfr., M. Dossetti, La successione legittima. Principî generali, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, cit., pp. 751 ss.

[106] Un’altra possibilità, per mantenere unita la collezione, potrebbe consistere nella vendita di essa in blocco, per poi far luogo alla divisione del ricavato. Questa via, peraltro, ove non vi siano vincoli pubblicistici di indivisibilità che la impongano, difficilmente sarà seguita in concreto, dal momento che la vendita dell’intera collezione, di solito, consente di realizzare assai meno della vendita separata dei singoli pezzi che la compongono.

[107] Si veda quanto osservato al § seguente.

[108] In merito ai legati uxori di cui all’art. 540 c.c., si legga, da ultimo, T. Rossi, La riserva a favore del coniuge superstite. Scenari attuali e prospettive evolutive, Napoli, 2022, passim, spec. pp. 27 ss. Nella trattatistica, per tutti, cfr., C. Coppola, I diritti d’abitazione e d’uso spettanti ex lege, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, cit., pp. 101 ss.

[109] Il che, nondimeno, consentirebbe di garantire la conservazione unitaria della collezione, unicamente per il tempo della vita del coniuge sopravvissuto, o per un tempo anche più breve, qualora si verificasse una delle ipotesi che possono portare all’estinzione del diritto di uso in capo a questi.

[110] Per un caso di vincolo, posto dalla P.A. nell’interesse pubblico, con il quale si è imposta la conservazione unitaria di una collezione privata, si legga, ad esempio, T.A.R. Lazio, 29 maggio 2000, n. 4412, cit.

[111] Per l’imposizione, sempre nell’interesse pubblico, del luogo di conservazione della collezione (sovente, attuata attraverso la creazione di un vincolo pertinenziale pubblicistico, tra collezione e immobile che la contiene), si leggano, ad esempio: T.A.R. Lazio, 8 ottobre 2008, n. 8824, cit.; T.A.R. Toscana, 23/2/2021, n. 288, in banca dati DeJure.

[112] Il collezionista potrebbe comunque avere interesse a proteggere, attraverso la propria manifestazione di volontà, la collezione dal possibile smembramento e dalla possibile dispersione, connessi al passaggio generazionale, poiché egli non può avere il controllo sulla permanenza del vincolo di natura pubblicistica, vincolo che potrebbe, per varie ragioni, poi venire meno. E, in questo caso, qualora l’unitarietà della collezione non fosse anche assicurata da strumenti privatistici, questa resterebbe esposta, appunto, alla disgregazione.

[113] Potrebbe darsi il caso, nondimeno, che l’intera collezione venga acquistata a fini espositivi, da un soggetto che abbia intenzione di farne una galleria di pubblica fruizione, come, ad esempio, da un ente museale già esistente. Questo potrebbe avvenire per fini filantropici e di interesse generale, o, magari, per scopi pubblicitari. Anche un diretto fine di lucro soggettivo per un tale acquisto, sebbene non probabile, non si dovrebbe escludere a priori. Si tenga presente, tra l’altro, che, anche qualora vi siano vincoli pubblicistici che impongano di mantenere coesa la raccolta, e di conservarla nel luogo in cui già si trova, dovrebbe comunque essere consentito il “prestito” temporaneo di una o più opere comprese nella collezione stessa, per l’organizzazione di mostre, o comunque a fini espostivi, in luoghi diversi da quello della abituale conservazione.

[114] In merito al momento di attribuzione del valore a ogni cespite riguardato da una successione, si legga, per tutti: A. Albanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti. Artt. 737-756, cit., pp. 281 ss.; A. Albanese, La collazione, cit., pp. 577 ss. In giurisprudenza, di recente, cfr., ad esempio: Cass., 6 ottobre 2016, n. 20041, in banca dati deJure; Cass., 14 gennaio 2022, n. 1062, cit.; Cass., 14 marzo 2022, n. 8174, in banca dati deJure. Cfr. anche, supra, nota n. 28.