L’autore affronta la tematica della trasformazione di associazioni (riconosciute e non riconosciute) sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche, soffermandosi sull’inquadramento giuridico dell’operazione, sulla disciplina applicabile, nonché esaminando le finalità perseguite dagli enti sportivi dilettantistici e le attività esercitabili per legge.
The author examines the conversion of non-professional sports associations, whether legally recognised or unrecognised, into non-professional sports companies, focusing on the legal characterisation of the transaction and the applicable regulatory framework, whilst analysing the institutional purposes pursued by such entities and the activities permitted to them by law.
1. L’oggetto dell’indagine - 2. Le finalità perseguite dalle ASD e dalle SSD - 3. L’inquadramento dell’operazione nell’ambito delle trasformazioni eterogenee - 4. Le attività esercitabili dagli enti sportivi dilettantistici e la loro possibile rilevanza in chiave imprenditoriale - 5. Sull’ammissibilità delle trasformazioni eterogenee di associazioni non riconosciute - 6. Il diritto di opposizione dei creditori e la responsabilità per le obbligazioni pregresse - 7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici, liberalità e oblazioni dal pubblico - 8. La maggioranza richiesta - 9. Il diritto di recesso - NOTE
La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche solleva una serie di questioni di rilevante interesse pratico, destinate ad incrociarsi con tematiche di carattere generale del diritto dell’impresa, soprattutto in virtù delle profonde modifiche che hanno investito l’ordinamento sportivo negli ultimi anni.
La recente riforma dell’ordinamento sportivo [1] ha infatti inciso in maniera significativa sulla disciplina degli enti sportivi dilettantistici, ridisegnando anche lo scopo fine delle società sportive dilettantistiche [2].
In via preliminare, occorre evidenziare come il decreto di riforma non contempli, sotto il profilo civilistico, una disciplina espressa dell’istituto della trasformazione degli enti dilettantistici, limitandosi a dettare disposizioni esclusivamente di natura fiscale [3]. Ne deriva che l’interprete, in assenza di una regolamentazione espressa, sia tenuto a individuare altrove, segnatamente nelle norme generali codicistiche, la disciplina applicabile all’operazione di trasformazione.
Come si vedrà è stato sostenuto che tale operazione sia da ricondurre nell’ambito delle trasformazioni omogenee, sul presupposto della sostanziale identità teleologica dell’ente di partenza e dell’ente di arrivo. Tuttavia, l’evoluzione normativa sembra poter confermare l’idea che questa ipotesi di trasformazione possa essere annoverata nell’alveo di quelle denominate dal legislatore come eterogenee in società di capitali ai sensi dell’art. 2500 – octies del codice civile. Infatti, la possibilità riconosciuta alle società sportive dilettantistiche di distribuire utili, seppure entro certi limiti, evidenzia non solo una differenza strutturale, ma anche funzionale rispetto all’associazione sportiva dilettantistica, caratterizzata dalla totale assenza di scopo lucrativo in senso soggettivo.
In via parallela al tema dello scopo fine perseguito dagli enti in discorso, si pone anche quello relativo alla qualificazione in termini di impresa dell’attività di organizzazione e gestione dello sport, nonché delle attività strettamente connesse, con le conseguenti implicazioni giuridiche derivanti da tale qualificazione.
Occorre verificare se la disciplina dettata dall’art. 2500 – octies c.c. con riferimento alle associazioni riconosciute sia suscettibile di trovare applicazione anche in relazione alle associazioni non riconosciute che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021, possono assumere la qualifica di enti sportivi dilettantistici. A tal fine, si rende necessario accertare la compatibilità dell’operazione trasformativa con le esigenze di tutela dell’integrità del capitale sociale della società di arrivo, tenuto conto che l’associazione non riconosciuta difetta di quel preventivo controllo sulla consistenza e sulla congruità patrimoniale dell’ente che costituisce, per converso, elemento fisiologico e indefettibile del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nel cui ambito l’autorità competente è chiamata a verificare l’adeguatezza del patrimonio rispetto agli scopi statutari.
Ove tale quesito riceva risposta affermativa e si ritenga dunque applicabile all’associazione non riconosciuta la disciplina di cui all’art. 2500 – octies c.c., dovrà altresì formare oggetto di specifica indagine la questione se tale disciplina sia integralmente trasponibile all’ipotesi in esame, ovvero se taluni suoi profili risultino in parte incompatibili con la mancanza di personalità giuridica dell’ente di partenza e con le peculiarità della sua organizzazione interna, imponendo all’interprete il ricorso a soluzioni interpretative che tengano conto delle specificità del soggetto coinvolto nell’operazione.
Sotto questo profilo, sul piano strettamente procedimentale, con particolare riferimento alle modalità deliberative necessarie per il perfezionamento dell’operazione occorre comprendere se possa trovare applicazione, in via analogica, il regime delle maggioranze previsto dall’art. 2500 – octies c.c. ovvero se, in ragione della peculiare natura associativa dell’ente e dell’incidenza del mutamento sulla posizione soggettiva dei singoli associati, debba ritenersi necessario il consenso unanime di tutti i partecipanti. Occorre inoltre verificare la posizione dei creditori del trasformando ente non riconosciuto: la mancanza per l’associazione non riconosciuta di un regime di pubblicità legale assimilabile a quello previsto per gli enti dotati di personalità giuridica pone infatti dubbi in ordine alla tutela dell’affidamento dei terzi e alla salvaguardia delle loro ragioni creditorie. Si rende pertanto necessario comprendere se tale deficit di trasparenza sia peggiorativo della posizione dei creditori, tenuto conto che una volta attuata la trasformazione, la stessa non potrà più essere dichiarata invalida e che nelle associazioni non riconosciute, ai sensi dell’art. 38 c.c., per le obbligazioni dell’ente rispondono anche coloro che hanno agito. A tal proposito, nell’ottica di garantire massima trasparenza all’operazione si vaglierà se in forza della tipologia di attività istituzionalmente programmate dall’ente possa ritenersi sussistente per l’associazione sportiva l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.
Infine, l’analisi si concentrerà sui profili della disciplina che presentano maggiori criticità nell’ambito dell’operazione in esame, muovendo dall’assunto che tale operazione si caratterizza per elementi di specialità che si traducono talvolta nella difficoltà di risolvere le problematiche che si presentano, avvalendosi esclusivamente degli schemi tipici del diritto societario e dell’impresa. Ne deriva l’esigenza di un approccio ricostruttivo di natura sistematica, volto a considerare i vari interessi in gioco. Non può omettersi, a tal proposito, il richiamo alla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che ha inciso sull’art. 33 della Costituzione, prevedendo che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, disposizione che contribuisce a rafforzare, anche sul piano costituzionale, la rilevanza sistematica del fenomeno sportivo. Ne consegue che le soluzioni interpretative elaborate dalla dottrina, in relazione alle molteplici questioni sollevate dalla materia, risentono inevitabilmente della difficoltà di contemperare la peculiare funzione sociale riconosciuta all’attività sportiva con le esigenze di tutela dei creditori e, più in generale, dell’insieme degli stakeholders gravitanti attorno all’ente sportivo, la cui eterogeneità di interessi rende particolarmente ardua l’individuazione di un punto di equilibrio sistematicamente coerente.
In tale prospettiva, l’indagine si colloca all’intersezione tra diritto societario, disciplina degli enti associativi e ordinamento sportivo, in un terreno di confine nel quale la compresenza e l’interferenza di modelli normativi diversi determinano, inevitabilmente, significativi margini di incertezza interpretativa.
Per comprendere quale possa essere la disciplina applicabile alla trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica [4] occorre soffermarci, seppur brevemente, sullo scopo-mezzo e sullo scopo-fine che la riforma degli enti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 assegna a tali enti.
Il quadro normativo delineato dal citato decreto ha organicamente riformato la disciplina degli enti operanti nel settore sportivo dilettantistico, i quali sono distinti principalmente in due paradigmi organizzativi: l’associazione sportiva dilettantistica (ASD), connotata o meno da personalità giuridica di diritto privato, e la società sportiva dilettantistica (SSD), costituibile nelle forme delle società di capitali e delle cooperative [5].
Il legislatore prescrive un rigido perimetro per le attività istituzionali: l’atto costitutivo e lo statuto di entrambi gli enti devono prevedere indefettibilmente l’esercizio “in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Tra tali attività vengono espressamente ricomprese anche quelle propedeutiche e accessorie alla pratica sportiva, quali la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza. Il vincolo di “principalità” viene meno, in forza di un’espressa deroga normativa, unicamente qualora l’ente dilettantistico si costituisca ai sensi del Codice del Terzo Settore acquisendo la qualifica di ETS; in tale eventualità l’organizzazione sportiva è qualificata quale “attività di interesse generale” e viene meno il menzionato requisito dell’esercizio in via principale.
Al di là dell’eccezione da ultimo citata, oltre alle attività principali, in via ancillare e strumentale viene consentito lo svolgimento di attività di natura differente. L’esercizio di tali “attività diverse” deve trovare la propria fonte di legittimazione in un’espressa previsione statutaria e deve uniformarsi a criteri di “secondarietà e strumentalità” rispetto al nucleo delle attività principali.
Sul versante delle attività che possono essere esercitate non si rinviene nel dettato normativo, per tutti gli enti sportivi dilettantistici, alcuna preclusione o asimmetria funzionale. L’ordinamento non individua, in altri termini, un novero di attività espletabili esclusivamente dalle forme societarie e radicalmente inibite alle forme associazionistiche, o viceversa.
La vera diversità tra i due enti, infatti, non si rinviene sotto il versante delle attività, ma, ed è quello che più interessa al fine del nostro ragionamento, su quello teleologico.
Se è vero che esiste per entrambi gli enti un generale divieto di distribuzione dei risultati, siano essi utili, avanzi di gestione, fondi o riserve [6], è pur vero che tale divieto risulta assoluto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, mentre può essere derogato per le società sportive.
Infatti, se la regola generale stabilita all’art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 36 è quella per cui “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio” ed “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”, è pur vero che per le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative il legislatore ha introdotto un’importante eccezione, codificando un regime di lucro soggettivo parziale, controllato [7]. A siffatti enti è infatti consentito, con diverse modalità, distribuire ai soci o destinare ad aumento di capitale gratuito una quota degli utili annuali o rimborsare la quota di capitale sociale versata, rivalutata o aumentata secondo quanto sancito nei commi 3 e 4 del citato articolo 8 del decreto [8]. Tale possibilità, secondo quanto disposto dal comma 4 bis della citata disposizione può diventare ancor più accentuata nel caso in cui, come spesso accade, la società gestisca infrastrutture quali piscine, palestre o impianti sportivi in veste di proprietario, conduttore o concessionario, determinandosi un regime premiale volto a incentivare gli investimenti nell’impiantistica sportiva [9].
Il legislatore nel prevedere all’art. 8 del citato d.lgs. n. 36 restrizioni significative alla distribuzione degli utili per le società sportive dilettantistiche non si è in effetti molto distaccato dall’id quod plerumque accidit; è un fatto noto agli osservatori del mercato che nelle società di piccole dimensioni, in particolare in alcune fasi della propria vita, l’utile realizzato non è spesso monetizzabile a causa di mancanza di liquidità che può dipendere da varie ragioni, generalmente di carattere contabile. Nella prassi risulta scarsamente ricorrente l’ipotesi che società di siffatte dimensioni procedano alla distribuzione di dividendi di significativo ammontare, pur in presenza di un risultato economico positivo nell’esercizio.
Muovendo da tali premesse, non sembra che la circostanza per cui il legislatore abbia consentito la distribuzione degli utili subordinandola al rispetto di determinati limiti quantitativi possa, di per sé, assurgere a motivazione assorbente e dirimente per escludere la sussistenza di diversità, sul piano della causa e dello scopo finale, tra la società sportiva dilettantistica e l’associazione sportiva dilettantistica. Tale diversità, che qui si ritiene sussistente, è suscettibile di produrre conseguenze di non poco momento sul piano della disciplina applicabile, con particolare riferimento all’operazione di trasformazione.
Peraltro, la novità normativa sopra citata consente di riavvicinare la società sportiva dilettantistica al modello societario classico pensato dal legislatore all’articolo 2247 del codice civile, preordinato alla distribuzione dei risultati tra i partecipanti [10]. E a tale conclusione sembra non essere di ostacolo il fatto che la possibilità di distribuire utili derivi da apposita previsione statutaria; la mancanza di una clausola di tal specie ab origine non esclude che la stessa possa essere introdotta in qualsiasi momento con una modifica dell’atto costitutivo.
Sia consentito notare che l’intervento normativo al quale abbiamo da ultimo fatto riferimento incide sullo scopo fine della società sportiva, che va tenuto distinto dalla “finalità” sportiva, termine che più volte ricorre nel decreto n. 36 e che va più propriamente ricondotto all’ambito dello scopo mezzo.
Stabilisce l’art. 6 del decreto legislativo in parola che sia per le associazioni sportive, sia per le società sportive sussiste la c.d. “finalità sportiva”. Tale finalità deve anche emergere dalla denominazione di tali enti, così come dalla denominazione [11] deve trasparire il carattere dilettantistico che caratterizza le attività sportive organizzate e gestite dall’ente. La finalità sportiva, dunque, si sostanzia in un enunciato di sintesi delle attività da svolgere in via stabile e principale ed è coincidente per tutti gli enti sportivi dilettantistici.
Sulla scorta di queste brevi considerazioni sembra possibile concludere che nel sistema attuale esiste una distinzione causale tra gli enti con “finalità sportiva”: mentre nelle associazioni sportive dilettantistiche vi è una totale abdicazione dell’intento speculativo, nelle società dilettantistiche si ammette un contemperamento in cui, pur mantenendosi la finalità sportiva sotto il versante dello scopo mezzo, viene normativamente tollerata una “normale” remunerazione ai soci dei risultati conseguiti.
Le conclusioni raggiunte sulla diversa causa giuridica che distingue associazioni e società sportive dilettantistiche risultano utili, come si è accennato, per stabilire quale disciplina si applichi alla trasformazione da ASD a SSD. In particolare, esse permettono di invocare le garanzie proprie della fattispecie tipica di trasformazione eterogenea da associazione in società di capitali, che prevede, tra l’altro, maggioranze rafforzate e una tutela più incisiva dei creditori, i quali possono avvalersi dello strumento dell’opposizione ai sensi dell’art. 2500 – novies c.c.
Pur nella difficoltà di individuare un denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea previste dal legislatore [12], aderendo all’impostazione sostenuta da autorevole dottrina [13] che ravvisa tale denominatore nella “riclassificazione funzionale” dell’ente di arrivo con rottura del programma causale iniziale, sembra possibile qualificare la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica riconosciuta in società di capitali come trasformazione eterogenea tipica, disciplinata quindi dall’art. 2500 – octies c.c. Sussiste, infatti, quella riallocazione funzionale con continuità di rapporti giuridici [14] e mantenimento del patrimonio, che ha indotto il legislatore della riforma societaria a predisporre tutele più marcate rispetto a quelle previste per la trasformazione omogenea [15].
L’inquadramento della trasformazione in esame nell’ambito della trasformazione eterogenea non sembra potersi ritenere precluso neppure nell’ipotesi in cui lo statuto della società sportiva dilettantistica di arrivo non preveda la clausola che legittima la distribuzione degli utili tra i soci.
Tale clausola potrebbe comunque essere astrattamente inserita successivamente, rendendosi quindi a monte necessarie le maggiori garanzie previste dal legislatore per la trasformazione eterogenea [16]. La modifica causale immediata o potenziale tra ente di partenza ed ente di arrivo determina la necessità di maggiori tutele a favore dei creditori. È questa la ragione di fondo per la quale il legislatore della riforma ha introdotto l’istituto dell’opposizione dei creditori di cui all’articolo 2500 – novies c.c., sul quale ci soffermeremo tra breve.
Occorre tuttavia dar conto di quell’orientamento interpretativo [17] che, anche a seguito delle richiamate novità normative, continua a qualificare come omogenea la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica, traendone, tra le altre conseguenze, la disapplicazione della disciplina dell’opposizione dei creditori. Tale disciplina, è opportuno precisarlo, presenta, sul piano astratto, profili di tensione con le esigenze di speditezza proprie delle dinamiche operative del mondo sportivo anche dilettantistico, se si tiene conto del meccanismo del differimento temporale dell’efficacia dell’operazione, funzionale alla tutela del ceto creditorio.
Secondo tale richiamata impostazione, nel caso di passaggio da associazione a società sportiva dilettantistica vi sarebbe pur sempre una radicata causa comune, identificabile nell’attività sportiva dilettantistica, dal momento che entrambi i paradigmi condividono le medesime finalità istituzionali volte alla realizzazione di un interesse di categoria o di serie e beneficiano del medesimo regime di agevolazioni. Secondo tale impostazione l’omogeneità causale sarebbe corroborata dalla perdurante condivisione della struttura non lucrativa fondata sull’assenza di lucro soggettivo e l’identità causale assorbente non risulterebbe inficiata neppure dalla “lucratività attenuata” di cui abbiamo riferito riservata alle sole società, le quali restano pur sempre enti in cui il fine sportivo e dilettantistico prevale. Questa ricostruzione attribuisce maggior risalto alle attività esercitabili e agli interessi sottesi ai profili sportivi connessi all’operazione, ponendo in secondo piano l’aspetto teleologico e gli interessi tipicamente tutelati nelle operazioni di trasformazione eterogenea.
In effetti non può negarsi come risulti di particolare complessità, nella materia de qua, il contemperamento dei molteplici interessi coinvolti, difficoltà che si accentua ulteriormente ove si consideri che l’art. 33 della Costituzione, a seguito della revisione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2023, riconosce oggi rango costituzionale espresso al valore dello sport.
Non può tuttavia omettersi di rilevare come il medesimo legislatore, nell’esercizio dell’attività di bilanciamento degli interessi contrapposti, abbia in talune circostanze attribuito prevalenza a quelli riconducibili alla tutela degli assetti proprietari, relegando in posizione recessiva gli interessi afferenti alle esigenze proprie dell’ordinamento sportivo. La mente corre al nuovo organo denominato “comitato dei tifosi”, introdotto dal decreto di riforma all’art. 13 co. 7, nell’ambito delle società sportive professionistiche. Si tratta di un organo consultivo, con composizione da tre a cinque membri, con il compito di esprimere pareri a presidio degli interessi dei tifosi. Il dato normativo rivela però che i pareri resi da questo organo, il cui presidente può anche partecipare alle assemblee dei soci, siano obbligatori, ma non vincolanti, con ciò confermandosi la priorità riservata dal legislatore ordinario agli interessi riferibili alla sfera proprietaria rispetto alle nuove istanze connesse ad interessi legati ad esigenze sportive [18].
Occorre altresì evidenziare come il tentativo di ricondurre la trasformazione in esame nell’alveo della trasformazione omogenea, operazione che comporta la disattivazione delle più intense tutele approntate dalla disciplina della trasformazione eterogenea, talvolta percepite come ostacolo al perseguimento dell’interesse sportivo, si scontri con una tendenza di segno opposto, rilevabile tanto sul piano legislativo quanto su quello interpretativo. In entrambe le prospettive si registra, infatti, una progressiva estensione delle tutele rafforzate, proprie della trasformazione eterogenea, ad alcune fattispecie di trasformazione tradizionalmente qualificate come omogenee.
Così, l’istituto dell’opposizione dei creditori di cui all’art. 2500 – novies è stato “trapiantato” dal legislatore anche nell’ambito di trasformazioni aventi ad oggetto enti di partenza e di arrivo con finalità ultima pressoché coincidente, per scongiurare il rischio per i creditori di non poter più paralizzare l’operazione una volta divenuta efficace. L’art. 42 bis del codice civile [19] al primo comma stabilisce che “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni” [20]. Il secondo comma della citata disposizione normativa, preliminarmente chiarisce che anche queste fattispecie trasformative si muovono nella continuità sancita più in generale per l’istituto della trasformazione societaria dall’art. 2498 cc., attingendo poi, in quanto compatibili, “pezzi di disciplina” sia dalle trasformazioni omogenee, sia dalle trasformazioni eterogenee, a tale ultimo proposito richiamando espressamente anche l’istituto dell’opposizione dei creditori. Sotto il secondo profilo è da segnalare che autorevole dottrina [21] aveva già fatto notare l’esigenza di applicare le tutele rafforzate previste (sia per i partecipanti all’ente sia per i soggetti che vi gravitano intorno) anche ai casi di trasformazioni omogenee implicanti il mantenimento della funzione non lucrativa o mutualistica, allorquando l’organizzazione e il regime di responsabilità dell’ente subiscano stravolgimenti radicali, tali da giustificare le medesime cautele previste per le trasformazioni eterogenee [22].
Ne consegue quindi che anche chi nega la natura eterogenea della trasformazione in discorso, con apparente disapplicazione diretta della corrispondente disciplina, deve però fare i conti con i vari formanti dell’ordinamento che inducono a non ignorare le esigenze di tutela degli interessi riconducibili alla protezione del credito e del diritto di proprietà, con tutte le conseguenze che da ciò derivano.
Si rimane, comunque, dell’idea che la trasformazione eterogenea in società da ASD riconosciuta sia una trasformazione eterogenea tipica e che quella atipica, da associazione non riconosciuta, ove ritenuta ammissibile per le ragioni che verranno esposte più avanti, risulti ancor più coerente con le tutele offerte dal legislatore della riforma del diritto societario.
Per avvalorare la tesi secondo cui la trasformazione in esame possa essere ricondotta nell’alveo delle fattispecie eterogenee, assume rilievo marginale la questione relativa all’inquadramento delle attività svolte dagli enti sportivi dilettantistici nell’ambito del fenomeno imprenditoriale. Tale possibile inquadramento può tornare invece utile sotto altro versante.
È noto che le ipotesi tipiche di trasformazione eterogenea possano muoversi anche al di fuori del fenomeno imprenditoriale. L’evoluzione dell’istituto della trasformazione societaria ha progressivamente determinato il superamento della tradizionale concezione che lo confinava esclusivamente nell’ambito dell’attività di impresa, quale strumento destinato a consentire il mero mutamento della veste giuridica del soggetto collettivo senza alterarne la continuità sostanziale [23]. L’istituto della trasformazione eterogenea ha ampliato in modo significativo l’orizzonte applicativo dell’istituto, rendendo possibile il “passaggio” tra enti appartenenti a categorie ontologicamente differenti, anche al di fuori del fenomeno strettamente imprenditoriale. Emblematiche, in tal senso, risultano le ipotesi tipiche di trasformazione eterogenea da comunione d’azienda, consorzi senza attività esterna, associazioni o fondazioni, fattispecie nelle quali l’operazione non si limita a modificare la forma organizzativa (o la situazione giuridica) di partenza, ma incide profondamente sulla sua struttura causale e funzionale. In tali ipotesi, infatti, l’attività d’impresa, ove non già esistente in via di fatto, ovvero svolta in forma meramente strumentale o accessoria, come frequentemente accade nell’ambito associativo [24], risulta normalmente destinata a essere avviata o ad assumere rilievo centrale solo successivamente alla trasformazione, proprio in conseguenza dell’adozione del modello organizzativo tipico della società di capitali. In modo speculare, nelle ipotesi di trasformazione da società di capitali verso enti privi di finalità lucrative, l’attività imprenditoriale è generalmente destinata a cessare o, quantomeno, a perdere la propria centralità, in ragione del mutamento della causa e della funzione dell’ente esito dell’operazione. Non è pertanto necessario che la trasformazione eterogenea presupponga che sia l’ente di partenza che quello di arrivo esercitino attività di impresa.
Sebbene quindi non conducente ai fini dell’inquadramento della fattispecie oggetto d’indagine nell’ambito della trasformazione eterogenea, vale la pena comunque incidentalmente soffermarsi sulla questione [25], che può avere implicazioni sulla vicenda trasformativa, in particolare sotto il versante della trasparenza.
Merita subito osservare, ove ve ne fosse bisogno, che l’attività sportiva [26] è svolta dagli atleti dilettanti tesserati e non necessariamente associati; le attività svolte in via stabile e principale dall’ente consistono, secondo quanto dispone l’art. 7 del citato decreto, nell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese le attività connesse di formazione, didattica, preparazione e assistenza. È possibile poi che tali enti svolgano, in via secondaria e strumentale, entro certi limiti e se previsto nell’atto costitutivo o nello statuto, “attività diverse”, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del decreto di riforma.
Soffermandoci sulle attività istituzionali previste dal testo di legge che possono esercitare le associazioni sportive dilettantistiche, sembra che esse si sposino con la fattispecie impresa delineata all’articolo 2082 del codice civile, a nulla rilevando la previsione dell’indefettibile assenza della finalità lucrativa in senso soggettivo [27]. Invero, salvo a voler rintracciare nell’atto costitutivo improbabili clausole che prevedano l’erogazione a terzi dei risultati, non sembra esservi dubbio che il metodo economico risulti fisiologico per lo svolgimento delle attività istituzionali normativamente previste.
L’analisi del decreto di riforma induce infatti a ritenere che il legislatore abbia avuto in mente, anche per le associazioni sportive dilettantistiche, l’esercizio di attività produttive [28] da svolgere, con un (seppur minimale) complesso aziendale [29], professionalmente [30] e con metodo economico [31], le cui prestazioni prevalentemente di servizi sono normativamente rivolte sia a favore degli associati, sia a favore di terzi. Sotto questo ultimo profilo, per scongiurare che possa essere evocata nel caso di specie la tematica dell’impresa per conto proprio [32], merita essere ricordato l’art. 42 del decreto di riforma che espressamente prevede la possibilità di esigere corrispettivi per le prestazioni svolte, corrispettivi che per i soli associati (non per i tesserati non associati e per i terzi), possono essere versati all’ente anche sotto forma di quota associativa.
Ulteriore passaggio da compiere attiene al profilo dell’oggetto delle attività esercitabili dagli enti sportivi dilettantistici. La gestione e l’organizzazione delle attività sportive (nonché le attività propedeutiche e accessorie alla pratica sportiva) sono verosimilmente da inquadrarsi nell’ambito di quelle commerciali, trattandosi di attività di produzione di servizi o comunque di attività certamente non agricole e quindi in ogni caso, in via residuale, commerciali secondo l’orientamento prevalente [33].
Se tale risultato interpretativo sortisce pochi effetti concreti quando le attività previste dal decreto n. 36 sono riferibili ad una società sportiva, la cui forma organizzativa impone sostanzialmente la disciplina applicabile, maggiore rilevanza assume nel caso in cui tali attività riguardano una associazione. In questo ultimo caso, infatti, si potrebbe ritenere applicabile lo statuto dell’imprenditore commerciale [34] e quindi esigersi, tra l’altro, la pubblicità presso il registro delle imprese, che si andrebbe ad aggiungere alle altre espressamente previste dal decreto di riforma, quali l’iscrizione al Rasd [35] – che consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali e dei contributi all’uopo previsti – nonché l’iscrizione al Runts, nel caso in cui si intenda acquisire anche la qualifica di ente del terzo settore. [36] Peraltro, trattandosi di attività predeterminate dalla legge, sembra che in questo caso possa valere, al fine di applicare lo statuto dell’imprenditore commerciale, la regola del “programma [37]“ e non quella fondata sul principio di effettività [38]. Tale impostazione comporterebbe, tra le altre conseguenze, l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese fin dal momento della costituzione dell’ente, operando tale obbligo ab origine anche nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, indipendentemente dall’avvio in concreto dell’attività commerciale prevista dalla legge. [39] Infatti mentre l’art. 16 del codice civile, a proposito di ciò che deve essere indicato nell’atto costitutivo e nello statuto delle associazioni (riconosciute), non prevede l’oggetto sociale e quindi il programma, l’art. 7 del d.lgs. n. 36 al comma 1 lett. b) richiede espressamente “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Se tale conclusione fosse corretta, nel caso di trasformazione di associazione sportiva (anche non riconosciuta) non ancora iscritta al registro delle imprese, potrebbe preventivamente all’operazione rendersi necessaria l’iscrizione dell’ente presso tale registro. Ciò consentirebbe ai creditori di accrescere la possibilità di conoscere per tempo la vicenda trasformativa per potersi avvalere, se del caso, del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500 – novies c.c. In tal modo, la trasformazione sarebbe completa del doppio adempimento pubblicitario fisiologicamente previsto dal combinato disposto degli artt. 2500 – novies co. 1 e 2500 co. 2 c.c., garantendo maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholders. A tal proposito va ricordato che secondo una certa interpretazione [40] la pubblicità anche dell’ente di partenza potrebbe ritenersi elemento legittimante per poter ricorrere a fattispecie trasformative atipiche, come è quella da associazione non riconosciuta sportiva dilettantistica. In tale prospettiva, si può discutere se la sola iscrizione presso il Rasd, quando l’ente di partenza sia una associazione non riconosciuta, possa considerarsi una forma di pubblicità rilevante ai sensi dei commi secondo e terzo dell’art. 2500 c.c. [41].
Ritenuta eterogenea la trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali sportive dilettantistiche per le motivazioni sopra esposte, l’ulteriore passaggio logico da compiere consiste nel verificare se sia possibile estendere la relativa disciplina anche all’ipotesi in cui l’ente di partenza sia pur sempre un’associazione, però sprovvista del riconoscimento e, per quel che qui interessa, una associazione non riconosciuta dilettantistica sportiva [42]. Il principale ostacolo di fondo da superare per ricorrere all’interpretazione analogica è astrattamente rappresentato dal rischio di non potere determinare con certezza il capitale sociale della società esito dell’operazione [43].
È noto che le associazioni, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica [44], sono sottoposte ad una valutazione del patrimonio, secondo il procedimento stabilito dal d.p.r. 361/2000. Va a tal proposito ricordato che l’art. 14 del d.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 39 [45] ha riconosciuto che le associazioni sportive dilettantistiche possano acquistare la personalità giuridica mediante richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In tal caso il Notaio ha l’obbligo di verificare che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge, con particolare riguardo alla natura dilettantistica e alla democraticità dell’ente nonché al possesso del patrimonio minimo di euro diecimila [46].
È stato evidenziato che l’assenza di riconoscimento (e quindi di personalità giuridica) non rappresenta un ostacolo alla realizzazione dell’operazione trasformativa, in quanto la disciplina da applicare alla trasformazione delle associazioni non riconosciute non può che essere la stessa di quella prevista e ritenuta applicabile per quelle riconosciute, disciplina che consente di determinare con certezza l’entità del capitale della società di arrivo.
In particolare, per determinare il capitale sociale della società esito dell’operazione si ritiene obbligatoria, per l’ipotesi tipica di trasformazione eterogenea di associazione riconosciuta (e, quindi, anche per quella atipica di associazione non riconosciuta) la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2465 c.c. e 2343 c.c., a rigore espressamente prevista all’art. 2500 – ter per le trasformazioni progressive da società di persone in società di capitali. Tale regola viene infatti estesa dagli interpreti in via diretta o analogica alla trasformazione eterogenea in società di capitali, rilevata l’identità di ratio di garantire la certezza nella determinazione del capitale della società di arrivo [47].
Tale relazione ha la funzione fondamentale di certificare, a tutela dei soci e dei terzi, che il patrimonio netto dell’ente trasformato è “quantomeno sufficiente a coprire il capitale sociale imposto dalla legge” per il nuovo tipo di società adottato.
Neppure per le associazioni riconosciute si potrebbe fare a meno di questa stima, pur avendo tali enti all’origine subìto un vaglio patrimoniale per ottenere il riconoscimento. La valutazione del patrimonio fatta in sede di riconoscimento della personalità giuridica, infatti, ha una funzione del tutto diversa: serve a verificare l’adeguatezza delle risorse rispetto alla realizzazione dello scopo dell’ente, bilanciando il beneficio della responsabilità limitata.
Pertanto, il fatto che l’associazione non abbia riconoscimento e non abbia subìto controlli patrimoniali pregressi risulterebbe ininfluente: la garanzia dell’effettività del capitale sociale della società risultante si fonderà esclusivamente sulla relazione di stima predisposta ad hoc per l’operazione di trasformazione [48].
Superato il principale ostacolo di ordine patrimoniale, la cui soluzione nei termini sopra delineati costituisce argomento importante per affermare la piena ammissibilità dell’operazione, occorre evidenziare un ulteriore profilo di rilievo, sul quale si avrà modo di soffermarsi più diffusamente nel prosieguo della trattazione. L’associazione non riconosciuta sportiva dilettantistica presenta, infatti, una struttura corporativa come emerge dal d.lgs. n. 36 del 2021 e che si rivela idonea ad assicurare garanzie equivalenti a quelle offerte dalla disciplina codicistica in materia di associazioni riconosciute per quanto concerne la formazione della volontà associativa e il corretto svolgimento del procedimento deliberativo. Tale equivalenza strutturale non è priva di conseguenze sul piano della legittimità dell’operazione: se è vero, infatti, che uno dei principali argomenti addotti a sostegno dell’inammissibilità della trasformazione eterogenea degli enti privi di personalità giuridica risiede proprio nell’asserita inadeguatezza della loro organizzazione interna a garantire una formazione della volontà collettiva comparabile a quella degli enti riconosciuti, la predisposizione legislativa di una struttura corporativa tipizzata e sufficientemente articolata vale a rafforzare, sotto altro versante, la legittimità della fattispecie di trasformazione atipica in esame.
Va da ultimo evidenziato come la mancanza di un regime pubblicitario generale dell’ente di partenza non possa essere addotta quale argomento idoneo ad escludere la legittimità della trasformazione dell’associazione non riconosciuta [49]. L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta è infatti soggetta all’obbligo di iscrizione presso il registro delle associazioni sportive dilettantistiche e, ove si aderisse alla tesi prospettata nel presente lavoro, altresì presso il registro delle imprese. La sussistenza di tali adempimenti pubblicitari (o anche solo del primo) vale a neutralizzare l’obiezione fondata sulla astratta non conoscibilità dell’operazione da parte dei terzi.
Il legislatore stabilisce all’art. 2500 – novies c.c. che “In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto [50] dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari [51] previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445” [52].
Si è ritenuto [53] che, decorso il termine di sessanta giorni senza opposizione da parte dei creditori, venga meno la possibilità di avvalersi del rimedio reale volto a far dichiarare l’invalidità della trasformazione, residuando, al ricorrere dei relativi presupposti, la tutela di natura risarcitoria, secondo quanto previsto, in generale, dall’art. 2500 – bis c.c.
Invero, sebbene il legislatore in seno all’art. 2500 – novies c.c., preveda un’espressa deroga solo in relazione all’immediata efficacia della trasformazione di cui all’art. 2500 c.c., secondo questa impostazione dovrebbe ritenersi postergata, per il medesimo termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti, la preclusione di far valere l’invalidità dell’operazione, restando altrimenti poco efficace la tutela attribuita ai creditori che presentano l’opposizione. Va ricordata la posizione di chi ritiene invece che il differimento di sessanta giorni che il legislatore prevede all’art. 2500 – novies c.c. a tutela dei creditori, non consente di ritardare anche gli effetti della pubblicità sanante che si verificano invece con la conclusione degli adempimenti stabiliti dall’art. 2500 c.c. [54].
Si è rilevato inoltre che una volta determinata la preclusione di far valere l’invalidità della trasformazione, residuerebbe comunque la possibilità di far dichiarare la nullità della società di arrivo nelle tassative ipotesi previste dall’art. 2332 c.c. [55].
Il dato normativo non contempla espressamente alcun adempimento pubblicitario finalizzato a rendere ostensibile, tramite il registro delle imprese, l’avvenuto decorso del termine di sessanta giorni senza che sia stata proposta opposizione da parte dei creditori. Nella prassi notarile, si è consolidata la tendenza a inserire, alla fine dell’atto contenente la verbalizzazione della delibera assembleare, una clausola che preveda l’assunzione da parte del legale rappresentante dell’ente risultante dalla trasformazione, dell’impegno a depositare presso il registro delle imprese l’atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva ex lege, integrata, nella specie, dalla mancata proposizione di opposizioni creditorie entro il termine stabilito dalla legge; ovvero a depositare la corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica in ordine all’efficacia dell’operazione.
I creditori che presentano l’opposizione ai sensi dell’art. 2500 – novies c.c. dovranno provare il pericolo di pregiudizio derivante dall’operazione, sulla base del rinvio all’art. 2445, comma 4 c.c. Tale pericolo da valutare in concreto, potrà essere avvalorato dal “mutamento” da un ente che prevede per legge il divieto di distribuzione dei risultati ad un altro che invece, se pur con le limitazioni segnalate, consente tale distribuzione. Nell’ipotesi in cui l’opposizione venga tempestivamente proposta, l’operazione rimarrà sospesa e la dichiarazione di avveramento della condizione sospensiva non potrà essere resa fintantoché il Tribunale competente non si sia pronunciato, con decreto motivato, sul rigetto dell’opposizione. Tale pronuncia di rigetto potrà intervenire alternativamente: per accertata insussistenza del pericolo di pregiudizio per il creditore opponente; per intervenuto soddisfacimento delle ragioni creditorie da parte dell’ente; ovvero per avvenuta prestazione, da parte di quest’ultimo, di idonea garanzia a tutela delle pretese vantate dal creditore. Ricorrendo una di tali condizioni, il Tribunale potrà autorizzare il perfezionamento dell’operazione, consentendo così la rimozione della sospensione e la prosecuzione dell’iter trasformativo.
Passando al tema della responsabilità per le obbligazioni pregresse, la questione si pone in modo in modo più rilevante per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali. Infatti, mentre nelle associazioni riconosciute lo schermo della personalità giuridica impedisce per gli associati qualsiasi tipo di imputazione personale di responsabilità per le obbligazioni dell’ente, in quelle non riconosciute, ai sensi dell’art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” [56]. Tale regola non risulta regolamentata né derogata dal decreto n. 36, e quindi è applicabile anche alle associazioni non riconosciute sportive dilettantistiche.
La regola di base è che in forza del principio di continuità dei rapporti giuridici che informa l’istituto della trasformazione, per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione continui a rispondere successivamente l’ente di arrivo.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte, occorre verificare se, successivamente alla trasformazione in società sportiva dilettantistica, residui la responsabilità concorrente di coloro che hanno agito o se tale responsabilità venga meno una volta divenuta efficace la trasformazione.
Sul punto la giurisprudenza (tributaria) ha di recente precisato, proprio a proposito di una ipotesi di trasformazione di associazione sportiva non riconosciuta dilettantistica in società sportiva dilettantistica, che una volta divenuta efficace l’operazione “la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. per il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta viene meno” ed i “ debiti dell’associazione vengono assunti dalla società subentrante, escludendo così la coesistenza di responsabilità illimitata del precedente legale rappresentante.” [57]. Si afferma che in forza della trasformazione tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente originario, ivi compresi i debiti contratti dalla preesistente associazione e dai suoi amministratori, siano automaticamente trasferiti in capo al soggetto giuridico subentrante, in ossequio al principio di continuità dei rapporti giuridici. Il differimento dell’efficacia della trasformazione eterogenea al decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c., termine entro il quale i creditori possono proporre opposizione, si giustifica in ragione dell’esigenza di tutelare questi ultimi rispetto al possibile pregiudizio derivante dal mutamento della forma giuridica dell’ente di partenza, anche in ragione del venir meno di garanzie patrimoniali pregresse e segnatamente la perdita della responsabilità personale e solidale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. La mancata opposizione dei creditori nel termine di sessanta giorni legittima, pertanto, la cessazione della responsabilità di coloro che hanno agito, restando responsabile unicamente la società esito della trasformazione, escludendosi la possibilità di configurare la persistenza di una coobbligazione. La sentenza in questione non fa invece alcun riferimento alla possibile applicabilità della regola prevista all’art. 2500 – quinquies c.c. [58], che a proposito della trasformazione da società di persone in società di capitali stabilisce che l’operazione non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori agli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell’art. 2500 c.c., salvo il consenso espresso o presunto dei creditori sulla base di quanto previsto all’ultimo comma del citato all’art. 2500 – quinquies c.c.
In altri termini, la responsabilità personale ai sensi dell’art. 38 c.c. per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione prima della trasformazione verrebbe meno per effetto del decorso infruttuoso del termine per la proposizione dell’opposizione da parte dei creditori. A tale riguardo, è stato condivisibilmente osservato [59] che la comunicazione ai creditori della delibera di trasformazione, finalizzata ad ottenerne il consenso, espresso o tacito, alla liberazione dei soggetti precedentemente gravati da responsabilità personale, e l’opposizione di cui all’art. 2500 – novies c.c. operano su piani giuridici distinti e non del tutto sovrapponibili: il primo strumento è preordinato a conseguire la liberazione dei coobbligati personalmente responsabili, subordinatamente alla volontà adesiva dei creditori; il secondo costituisce un rimedio di tutela riconosciuto in capo ai creditori nell’ipotesi in cui dall’operazione possa derivare un pregiudizio alla loro posizione creditoria.
In effetti, non appare giustificabile imporre al creditore dell’ente, che intenda semplicemente preservare la garanzia rappresentata dalla coobbligazione personale, il ricorso al complesso e gravoso meccanismo dell’opposizione, strumento che, producendo effetti erga omnes, è suscettibile di paralizzare l’intera operazione, ben al di là della tutela del singolo interesse creditorio di cui si intende solo proteggere il mantenimento della solidarietà passiva.
Sembrerebbe invece che, per il citato orientamento giurisprudenziale, la regola prevista per le trasformazioni eterogenee all’art. 2500 novies c.c. assorbirebbe anche la problematica della responsabilità pregressa di coloro che hanno precedentemente agito e del consenso espresso o tacito alla loro liberazione.
Se tale orientamento dovesse risultare confermato, nell’ottica di accrescere la possibilità di conoscenza dell’operazione da parte dei creditori, risulterebbe ancor più importante il rispetto della sopra ipotizzata pubblicità presso il ben più consultato registro delle imprese [60].
Dall’avvenuta esecuzione degli adempimenti connessi alla cancellazione e non da quelli relativi alla iscrizione della delibera di trasformazione [61] inizierà a decorrere il dies a quo dei sessanta giorni previsti per l’opposizione dei creditori [62].
La trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali, oltre che per preclusioni legislative o statutarie, non è ammessa ogni qualvolta l’ente abbia ricevuto, secondo quanto disposto all’art. 2500 – octies, contributi pubblici, liberalità e oblazioni del pubblico [63]. Ritenuta ammissibile la trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali, senza passare per la strada del preventivo riconoscimento, tale divieto sembra conseguentemente estensibile anche a tale fattispecie atipica.
Il divieto sancito dalla citata disposizione, il cui testo si contraddistingue per una formulazione di non elevato tecnicismo giuridico e tendenzialmente comprensiva di una variegata pluralità di proventi ostativi alla realizzazione dell’operazione, ha dato luogo nel tempo ad un articolato dibattito interpretativo. In tale contesto, gli interpreti, superando le impostazioni inizialmente più restrittive [64], hanno progressivamente elaborato soluzioni ermeneutiche di maggiore elasticità, volte a circoscrivere la portata applicativa del divieto e a rendere così più agevole ed effettivo il ricorso all’istituto della trasformazione eterogenea delle associazioni, senza tuttavia pervenire ad un orientamento univoco e consolidato in grado di offrire certezza applicativa agli operatori del diritto.
Tra le interpretazioni maggiormente diffuse sembra oggi prevalere quella secondo cui la trasformazione eterogenea dovrebbe ritenersi ammissibile ogniqualvolta i contributi pubblici o gli introiti derivanti da liberalità ed oblazioni del pubblico non risultino più presenti nel patrimonio dell’ente al momento dell’operazione, per essere stati integralmente consumati nell’esercizio dell’attività ovvero, ove possibile, restituiti ai soggetti eroganti [65]. È stato inoltre sostenuto che l’avvenuto esaurimento di tali apporti o dei benefici derivanti da regimi agevolativi, dovrebbe risultare da apposita perizia attestante il valore negativo della situazione patrimoniale dell’ente di partenza, così da offrire una garanzia oggettiva e verificabile in ordine all’insussistenza, nel patrimonio associativo, di risorse di provenienza pubblica o comunque esterna, suscettibili di essere indebitamente deviate verso finalità lucrative per effetto dell’operazione trasformativa [66].
La genericità della disposizione presta comunque il fianco a possibili contestazioni e sarà il singolo Giudice a valutare il caso concreto, avuto riguardo alla tipologia dell’attribuzione, alla finalità per cui tale attribuzione fu concessa ed al possibile rischio di “distorsione” dalla originaria finalità insito nella specifica operazione di trasformazione. Tale eventuale verifica giudiziale risulta accostabile a quanto accade nel sistema americano ove l’autorità giudiziaria assume un ruolo fondamentale nel caso di conversion che determina un mutamento dello scopo e il rischio di distrazione di risorse originariamente destinate a scopi altruistici [67].
La trasformazione eseguita in spregio al sopracitato divieto è astrattamente affetta da invalidità, sebbene, ove risultino conclusi gli adempimenti pubblicitari richiesti, in forza della preclusione di cui all’articolo 2500 – bis c.c., per i soggetti danneggiati potrebbe svanire la possibilità di avvalersi della tutela reale e residuare solo quella risarcitoria [68].
Va infine segnalato che la riforma del diritto societario prevedeva anche un regime transitorio per le associazioni (e le fondazioni) già costituite, che avessero nel patrimonio fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, disponendo cha la trasformazione fosse consentita nel caso in cui risultassero versate le relative imposte [69].
Focalizzando la questione con specifico riferimento alla trasformazione oggetto di indagine, deve prendersi atto che gli enti sportivi generalmente godono di contribuiti pubblici e regimi agevolativi e che l’iscrizione al RASD ha anche la funzione di poter accedere a tali facilitazioni. Proprio per la “normalità” di tali contributi, l’art. 12 del decreto n. 36 prevede anche delle agevolazioni fiscali sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche e l’art. 35 comma 8 – octies del citato decreto prevede la pubblicità, presso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per alcuni contributi previdenziali ricevuti.
A tal proposito si segnala la massima del Triveneto V.A.1 10/24 [70] la quale stabilisce che la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica non è preclusa anche se l’ente di partenza abbia ricevuto contributi pubblici. Ciò in quanto la finalità dell’ente di partenza e dell’ente di arrivo coincidono e quindi non vi sarebbe distrazione dei contributi pubblici, i quali sarebbero, anche dopo la trasformazione, destinati alla medesima finalità.
A ben vedere, se è vero che le attività svolte dall’ente di partenza e da quello di arrivo possono essere coincidenti, non è del pari vero, come più volte precisato, che l’ente di partenza e quello di arrivo presentino il medesimo scopo – fine. Anche nel caso della trasformazione di cui ci stiamo occupando non sembra quindi cancellato il rischio di una potenziale distrazione dei contributi rispetto alla finalità originaria.
Per la fattispecie tipica di trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali è prevista, all’art. 2500 – octies, “la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”. La maggioranza prevista dalla legge è quella stabilita all’art. 21 c.c. che al terzo comma dispone che “Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.
Si tratta allora di verificare se tale maggioranza possa valere anche per la trasformazione di associazioni non riconosciute, almeno allorquando tali enti prevedano in statuto l’organo assembleare, che consente di assumere una deliberazione ponderata e caratterizzata da tutte le garanzie derivanti da una decisione assunta collegialmente [71]. Parte della dottrina [72] ha ritenuto che il quorum deliberativo contemplato dalla disposizione da ultimo citata rappresenti un favor legislativo accordato in via esclusiva alle associazioni dotate di personalità giuridica. Sembra però che sulla base del mutato quadro sistematico, che eleva la trasformazione a strumento generale di riorganizzazione degli enti, sia possibile ritenere interamente estensibile alla fattispecie “atipica” quanto previsto prescritto per le associazioni riconosciute, scongiurando così, almeno nel caso in cui lo statuto dell’ente preveda l’organo assembleare, la necessità di dover ricorrere al gravoso limite del consenso unanime di tutti gli associati per il perfezionamento dell’operazione.
Da notare che, sebbene l’art. 36 c.c. disponga che l’ordinamento interno e l`amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche siano regolati dagli accordi degli associati, non risultando quindi imposta, almeno espressamente, la costituzione di un organo assembleare, è pur vero che il d.lgs. 36 all’art. 7 lett. e), a proposito di ciò che deve contenere lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica prevede, tra l’altro, l’indicazione di “norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali; alla lettera f) del medesimo articolo il legislatore conferma poi la necessità della presenza dell’assemblea stabilendo che la redazione di rendiconti economico-finanziari siano approvati dagli “organi statutari”. Ne consegue che risulta ormai praticamente impossibile imbattersi in una associazione non riconosciuta sportiva sprovvista di un organo collegiale deliberativo, venendo così meno ab origine l’esigenza di indagare il regime delle maggioranze richieste ai fini della deliberazione di trasformazione in assenza dell’organo assembleare [73].
Sempre con specifico riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche va rilevato poi che il medesimo art. 7 del d.lgs. n. 36 indica, tra gli elementi che devono essere contenuti nello statuto, al co. 1 lett. g), “le modalità di scioglimento dell’associazione” [74]. Se il concetto di “modalità” abbraccia anche la tematica delle maggioranze, lo statuto dell’ente (riconosciuto e non) dovrà prevedere apposita clausola ovvero richiamare espressamente la disciplina codicistica. Sembra comunque che lo statuto non possa prevedere un quorum deliberativo minore di quello previsto all’art. 21 co. 3 c.c., secondo quanto evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per le associazioni di qualsiasi tipo [75].
Rimane, peraltro, il quesito, la cui trattazione esula dai limiti del presente lavoro, concernente la scelta del legislatore della riforma societaria di richiamare, nell’ambito dell’art. 2500 – octies c.c., la regola maggioritaria di cui all’art. 21, co. 3, c.c., dettata per lo scioglimento dell’ente, in luogo di quella prevista dal co. 2 del medesimo articolo in materia di modifiche dell’atto costitutivo. La questione ermeneutica investe l’alternativa tra due possibili ricostruzioni: se, cioè, il legislatore abbia in tal modo trascurato il connotato della continuità giuridica che caratterizza l’istituto della trasformazione, ovvero se, con consapevole scelta, abbia inteso richiamare la disciplina maggioritaria prevista per lo scioglimento al solo fine di individuare per relationem un quorum deliberativo particolarmente elevato, così evitando di determinarlo expressis verbis mediante una previsione autonoma e diretta.
La trasformazione dell’ente sarà pertanto deliberata dall’organo assembleare e tale delibera dovrà essere cristallizzata in un atto pubblico ai sensi del primo comma dell’art. 2500 c.c., che, sulla base delle considerazioni sopra svolte, avrà sempre la natura di verbale di seduta assembleare, con tutte le conseguenze giuridiche che da ciò derivano [76]. Sia consentito notare che al voto, per teste, saranno ammessi solo, gli associati risultanti dal corrispondente libro (la cui tenuta non è espressamente prevista dal decreto di riforma) e non anche i soggetti esclusivamente tesserati [77] con l’ente. Questa precisazione, che può apparire superflua, risulta forse utile per non incorrere in errori che possono derivare dalla mancanza di un obbligo normativo di tenuta del libro associati. Si verifica di frequente che le attività istituzionali contemplate dal decreto legislativo di riforma, consistenti nella formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva, siano rivolte a soggetti tesserati, ma non associati che versano all’ente somme a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute. Si è già ricordato infatti che l’art. 42 del d.lgs. n. 36 stabilisce che per le citate prestazioni può essere richiesto un corrispettivo a qualsiasi titolo “anche” sotto forma di quote di adesione. Ne consegue che anche un non associato possa fruire a titolo oneroso dei servizi offerti dall’ente; ma il tesserato non associato non avrà diritto di voto nelle assemblee dell’ente.
Occorre da ultimo valutare se all’associato dissenziente spetti, in caso di trasformazione in società sportiva dilettantistica, il diritto di recesso. Va da subito rilevato come né la normativa di riforma dell’ordinamento sportivo né la disciplina codicistica in materia di trasformazioni eterogenee recano una disposizione specificamente a ciò dedicata. È compito dell’interprete verificare se la norma sul recesso prevista in generale in tema di associazioni riconosciute sia idonea, con le sue limitazioni, ad offrire adeguata tutela ai dissenzienti all’operazione che intendano uscire dall’ente ovvero se sia necessario, al fine di colmare la lacuna, procedere in via analogica e sistematica, attingendo ai principi generali desumibili dall’insieme del quadro normativo di riferimento ed in particolare dalla fattispecie trasformativa inversa.
La norma generale sul recesso delle associazioni riconosciute è contenuta nell’art. 24 del codice civile che al secondo comma stabilisce, lo si riporta per comodità del lettore, che “L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”[78].
Si tratta di un recesso ad nutum che, restando fedeli al dato testuale, sembrerebbe non avere efficacia immediata, ma differita allo scadere dell’anno in corso, purché la corrispondente dichiarazione sia avvenuta nei termini previsti. In tema di associazioni dottrina [79] e giurisprudenza [80] ritengono comunque legittimo il recesso per giusta causa, con efficacia immediata; ritenendo la trasformazione eterogenea come una ipotesi integrante giusta causa, il recesso potrà pertanto avvenire senza le limitazioni temporali di cui all’art. 24 c.c.
La dichiarazione di recesso fondata sul mutamento della causa dell’ente potrà essere resa dall’associato dissenziente solo qualora la delibera risulti definitivamente approvata. Non sarà invece possibile recedere con effetto immediato – salvo quanto si dirà tra breve a proposito delle associazioni non riconosciute – in vista di una trasformazione eterogenea ancora non deliberata, ma solo (anche formalmente) prospettata dall’organo amministrativo; una diversa soluzione, legittimante il recesso anticipato, determinerebbe infatti una distorsione nel raggiungimento del quorum deliberativo richiesto per l’approvazione della trasformazione, alterando la corretta formazione della volontà assembleare e pregiudicando l’integrità del procedimento deliberativo [81].
Va ricordato peraltro che secondo un orientamento [82] a) il differimento previsto all’articolo 24 c.c. riguarderebbe esclusivamente il profilo contributivo, mentre non si applicherebbe alla cessazione dello status di associato che avverrebbe comunque immediatamente nel momento della conoscenza della dichiarazione di recesso; b) le limitazioni temporali di cui all’art. 24 c.c. non troverebbero applicazione con riferimento alle associazioni non riconosciute, salvo espresso richiamo contenuto nello statuto.
Quanto al profilo evidenziato sub a), potrebbe sostenersi che tale ragionamento sia in linea con quanto dispone l’art. 1373 c.c. a proposito del recesso per i contratti a esecuzione continuata o periodica ove è stabilito che il “recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”. In realtà il tenore letterale dell’art. 24 c.c. appare di difficile superamento in via interpretativa; tra l’altro, quando il legislatore ha voluto prevedere strade alternative per la perdita dello status e per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali lo ha fatto esplicitamente, come ad esempio avvenuto in tema di recesso nelle società cooperative ove, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 2532 c.c., i due profili sono in modo espresso tenuti ben distinti tra loro. In ordine al profilo sub b) pare invece coerente sostenere la inapplicabilità della limitazione temporale prevista dal secondo comma dell’art. 24 c.c. alle associazioni non riconosciute [83]; infatti tale limitazione (differimento alla fine dell’anno solare) alla generale regola del recesso con immediata efficacia per l’associato che non ha assunto l’obbligo di far parte dell’ente per un tempo determinato, sembra espressamente prevista in funzione delle caratteristiche proprie dell’ente con personalità giuridica. Si è osservato infatti [84]che l’art. 24 c.c. si fondi proprio sull’esigenza di garantire la stabilità dell’assetto patrimoniale connesso al riconoscimento della personalità giuridica, esigenza non sussistente negli enti privi di riconoscimento.
Per tale ragione sembra possibile che nel caso di associazione non riconosciuta l’associato che non abbia assunto un vincolo statutario di permanenza nell’ente per un periodo determinato possa, in caso di trasformazione eterogenea, esercitare il diritto di recesso con efficacia immediata. Tale ricostruzione legittimerebbe quindi, per le associazioni non riconosciute, il diritto di recesso ad nutum con efficacia immediata, utile soprattutto ove si aderisse all’idea che la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica a società di capitali sportiva dilettantistica sia ancor oggi un’operazione di tipo omogeneo senza mutamento della causa, che conseguentemente, potrebbe non integrare una ipotesi di giusta causa ai fini del diritto all’exit.
Tanto la strada del recesso sine causa quanto, verosimilmente, quella del recesso immediato per giusta causa presentano tuttavia un limite, che discende dal disposto dell’art. 24, co. 4, c.c., ai sensi del quale gli associati receduti non possono ripetere i contributi versati nel corso del rapporto associativo, né vantano alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. La norma preclude dunque all’associato receduto qualsiasi pretesa di natura patrimoniale nei confronti dell’ente, con la conseguenza che il recesso – in entrambe le forme considerate – si risolve in uno strumento di mera fuoriuscita dall’ente, privo di qualsiasi effetto restitutorio o liquidatorio, e risulta pertanto inidoneo ad assicurare all’associato dissenziente una tutela patrimoniale adeguata rispetto alle conseguenze economiche che il mutamento causale impresso dalla trasformazione è suscettibile di produrre.
Tale regola risulta perfettamente coerente con il prototipo di associazione delineato dal legislatore del 1942, il quale, per un verso, disconosceva implicitamente la possibilità che l’ente associativo potesse svolgere attività d’impresa – e dunque che il patrimonio fosse suscettibile di incrementarsi per effetto di tale attività [85] – e, per altro verso, non contemplava l’eventualità di una trasformazione dell’ente in una società con scopo fine diverso da quello originario.
Tuttavia, tanto l’evoluzione del mercato quanto i successivi interventi del legislatore hanno progressivamente smentito questi presupposti fondanti, imponendo una riconsiderazione del quadro normativo di riferimento. Si rende pertanto necessario verificare se all’associato non consenziente alla delibera di trasformazione in società sportiva dilettantistica debba essere riconosciuta, a tutela della sua posizione soggettiva, una pretesa creditoria sul patrimonio dell’ente, ovvero se, al contrario, egli sia destinato a non ricevere alcuna attribuzione patrimoniale sulla scorta dell’impostazione codicistica.
Sembra che il mutamento dello scopo fine dell’ente risultante dalla trasformazione sia potenzialmente idoneo a determinare un’appropriazione, da parte dei soci non receduti, di entità patrimoniali, ivi comprese quelle generatesi dall’esercizio dell’attività imprenditoriale precedentemente svolta, che anteriormente all’operazione erano sottratte al regime distributivo in ragione del vincolo di destinazione proprio degli enti del Libro I del codice civile. Su questa via la dottrina che si è occupata della questione ha avanzato l’idea che un riconoscimento di natura patrimoniale debba spettare all’associato non consenziente alla trasformazione e che abbia esercitato il diritto di recesso [86], al fine di evitare l’arricchimento ingiustificato dei soci non receduti a seguito dell’operazione trasformativa.
Muovendo da tali premesse, appare ragionevolmente sostenibile che l’ipotesi di recesso, determinato dal mutamento dello scopo fine discendente dalla trasformazione, non possa trovare la sua fonte esclusivamente nel precetto di cui art. 24 c.c., che è stato costruito quale strumento per garantire l’uscita da un ente con finalità ideale, nel caso in cui l’associato non abbia limitato ad un certo tempo la propria partecipazione. Inoltre, sembra da superare l’idea che l’associato receduto per la trasformazione possa al massimo pretendere la mera restituzione dei contributi versati per i servizi ancora non usufruiti [87].
La questione, che non può trovare in questa sede la trattazione che meriterebbe, apre tuttavia prospettive di indagine, sulle quali appare opportuno almeno sollevare il problema, rimettendone la soluzione a futuri e più meditati approfondimenti. Ci si potrebbe domandare, infatti, se, ferma la consapevolezza che l’associato non è titolare di una quota in senso tecnico, con tutto ciò che ne deriva sul piano della sua posizione patrimoniale nei confronti dell’ente, non possa individuarsi, quale termine di riferimento per un’applicazione analogica dei criteri di liquidazione, la disciplina sul recesso apprestata dal legislatore per l’ipotesi speculare e inversa, vale a dire quella prevista per la trasformazione da società in associazione [88]; ovvero, in alternativa, se percorrendo il binario dell’indebito arricchimento [89] possa esservi spazio a favore dell’associato receduto per avvalersi del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500 – novies c.c. Si potrebbe infine valutare se l’autonomia statutaria possa spingersi sino a introdurre nell’atto costitutivo dell’associazione una clausola che, anticipando le incertezze del dato normativo, regoli espressamente il diritto di recesso dell’associato non consenziente rispetto alla delibera di trasformazione in società sportiva dilettantistica, disciplinandone le modalità di quantificazione e i termini di liquidazione.
[1] Ci si riferisce ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36 e n. 39, il primo successivamente integrato e corretto dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con legge del 21 maggio 2021, n. 69, dai d.lgs. del 5 ottobre 2022, n. 163 e del 29 agosto 2023, n. 120, nonché dal d. l. n. 96 del 30 giugno 2025, convertito con legge 8 agosto 2025 n. 119.
[2] Prima della riforma degli enti sportivi si erano occupati specificatamente del tema della trasformazione di associazioni sportive, F. Tassinari – A. Zoppini, Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive, in Contr. e impr., 2006, n. 6, p. 909 ss., ove, tra l’altro, si affronta il problema del rapporto tra la disciplina della trasformazione eterogenea introdotta dalla riforma del diritto societario e la legislazione speciale previgente riguardante aspetti fiscali di cui all’art. 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come all’epoca vigente. Il citato comma 18 risulta oggi abrogato per effetto del d.lgs. n. 36 del 2021, che ha parimenti abrogato l’impianto normativo recato dalla l. n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti. Tale disciplina aveva rappresentato, tra l’altro, il primo – ancorché non espresso – riconoscimento normativo della ammissibilità della trasformazione eterogenea da associazione sportiva calcistica in società di capitali, operazione che, anteriormente all’entrata in vigore della già menzionata legge, era ritenuta preclusa dall’ordinamento.
[3] Si prevede all’art.12 del citato decreto che l’imposta di registro per la trasformazione sia dovuta in misura fissa.
[4] Esula dalla presente indagine la trasformazione in società cooperativa sportiva dilettantistica.
[5] Il legislatore prevede all’art. 7 del d.lgs. n. 36 la costituzione per atto scritto riferendosi indistintamente a tutti gli enti sportivi. Da notare però che mentre per le associazioni non riconosciute sportive tale forma rappresenta il minimo indispensabile per la costituzione, non essendo prevista alcuna forma particolare dal codice civile, per gli altri enti andranno seguite le regole più rigide di forma di volta in volta previste. Va ricordato altresì che l’art. 14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 (decreto di attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) prevede espressamente la forma dell’atto pubblico a proposito delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di associazioni sportive dilettantistiche, preordinate all’ottenimento della personalità giuridica.
[6] Sul tema della non distribuzione dei risultati e sui criteri di differenziazione tra società e associazioni si veda G. Marasà, Forme organizzative dell’attività d’impresa e destinazione dei risultati, in Contratti associativi e impresa, Padova, 1995, p. 178 ss.; P. Ferro Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971, p. 246 ss. Per analoga questione nel diritto francese si veda Y. Guyon, Droit des affaires, I, Paris, 2001, p. 110 ss. ed altri autori citati in A. Carducci Artenisio, Associazioni e fondazioni come forme organizzative di impresa: frammenti di disciplina in tema di trasformazione eterogenea e prospettive di riforma, in Vita not., 2005, 2, p.1114 ss.
[7] Non possono avvalersi di tale possibilità le società cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.
[8] In particolare, le società possono destinare a remunerazione dei soci unicamente una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, previa deduzione di eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.
Tale quota può essere destinata alternativamente ad un aumento gratuito del capitale sociale (entro i limiti della variazione dell’indice ISTAT) oppure alla materiale distribuzione di dividendi (anche tramite emissione di strumenti finanziari); in quest’ultimo caso, l’importo liquidato al socio non può comunque superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
[9] In questo caso la soglia del 50% di utili distribuibili o imputabili ad aumento gratuito del capitale è innalzata all’80%. Tale possibilità è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
[10] Sul tema della neutralità dei tipi societari si veda G. Marasà, Le “società” senza scopo di lucro, Milano, 1984, p. 165 ss.
[11] Il legislatore all’art. 6 fa riferimento, a proposito dell’indicazione del carattere dilettantistico, sia alla denominazione, sia alla ragione sociale; è dato leggere al primo comma del richiamato articolo che: “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”; il tenore letterale della citata disposizione è poco comprensibile, se si tiene conto che da nessuna parte risulta espressamente che la finalità sportiva possa essere perseguita anche da società di persone.
[12] Ritiene impossibile trovare un denominatore comune a tutte le fattispecie di trasformazione M. Castellano, Riflessioni sulla trasformazione eterogenea, in Studi in onore di Umberto Belviso, Volume I, Bari, 2011, pp. 339 e 348. Tra le varie definizioni sostenute dopo l’introduzione dell’istituto della trasformazione eterogenea si ricordano quelle di: G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Riv. notariato, 2003, p. 585 che ravvisa nella trasformazione un “mutamento della componente strutturale della fattispecie che può determinare anche un cambiamento dello scopo a cui era originariamente destinato il patrimonio autonomo”; G. Tantini, La trasformazione di comunione d’azienda in società, le inquietudini del giurista e la «magia» delle parole”, in Contratto e impresa, 4-5, 2008, p. 811 ss. riscontra nella trasformazione un’evoluzione organizzativa unitaria che garantisce la sussistenza dei legami preesistenti senza interruzioni soggettive. Per A. Gambino – D. U. Santosuosso, Fondamenti di diritto commerciale, Società di capitali, 2006, pp. 321 e 322 l’atto di trasformazione “comporta la estinzione dell’ente che effettua la trasformazione” ed è per questo che il legislatore richiede anche la pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente di partenza. Ma successivamente Cass. civ S.U., 31 ottobre 2007, n. 2319 ha chiarito che “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto”.
Non è questa la sede per riprendere il dibattito sugli elementi caratterizzanti le trasformazioni eterogenee. Va osservato però che la motivazione che per lo più induce gli interpreti a rintracciare un elemento costante caratterizzante le varie ipotesi tipiche di trasformazione eterogenea è quella di poter qualificare come eterogenee anche ipotesi non espressamente previste. A tal proposito si potrebbe pensare di rintracciare gli elementi caratterizzati della fattispecie trasformativa eterogenea tipica che più si avvicina, di volta in volta, alla situazione atipica da esaminare.
[13] P. Spada, Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della trasformazione), in Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, p. 617 ss.
[14] Sul concetto di continuità prima della riforma si veda tra gli altri, G.Tantini, Trasformazione e fusione delle società, cit. p. 227 ss. Di recente in giurisprudenza si sofferma sulla continuità dei rapporti giuridici nella trasformazione, Cass. civ., 19 ottobre 2023, n. 29119.
[15] Precisa Trib. Roma, 20 luglio 2017 (Giudice del Registro) che a fondamento delle ipotesi tipiche di trasformazione eterogenea e delle tutele particolari per essa apprestate vi è la “modificazione della stessa causa associativa e del relativo scopo dell’ente”. Questa sentenza peraltro limita il fenomeno delle trasformazioni eterogenee ai soggetti di partenza e di arrivo espressamente previsti dal legislatore. Nello stesso senso, Corte appello Torino, 14 luglio 2010. Estende invece la disciplina della trasformazione eterogenea all’ipotesi atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, secondo cui “pur in assenza di un’espressa previsione normativa, è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali (s.r.l.)”.
[16] Considerazioni simili sembrano valere anche quando l’ente risultante dalla trasformazione sia una società cooperativa a mutualità prevalente. Anche in questo caso, infatti, qualora la cooperativa perdesse successivamente il carattere della prevalenza, potrebbe ben configurarsi una destinazione egoistica limitata dei risultati.
[17] Per questa impostazione, G. M. Banna, La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica, in La riforma dello sport, Milano, 2024, p. 181; D. Barone – D. Boggiali, La nuova lucratività attenuata e le operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Milano, 2024, pp. 149-151; D. Boggiali, Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico, in La riforma dello sport, Milano, 2024, pp. 20-21. Tale impostazione risente di quanto previsto dalla previgente normativa fiscale alla quale si è già fatto cenno di cui all’art. 90, comma 18°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come all’epoca risultante, che equiparava la finalità dell’ente di partenza e di arrivo: si veda F. Tassinari – A. Zoppini, Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive, cit. p. 912.
[18] Va segnalato che il coinvolgimento del “comitato dei tifosi” nell’organizzazione delle società sportive si colloca in una generale tendenza legislativa volta a riconoscere una partecipazione degli stakeholders nella vita imprenditoriale. In tale direzione si colloca ad esempio anche l’art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a proposito dell’influenza sulle decisioni di impresa che, in alcuni ambiti, viene attribuita a lavoratori, utenti e altri soggetti interessati. Anche a livello comunitario la tendenza è quella di prevedere un coinvolgimento dei portatori di interessi terzi: si pensi alla Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD), che prevede, per determinate tematiche, la consultazione obbligatoria degli stakehoders.
[19] L’art. 42 bis è stato introdotto dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Sul tema si veda G. Capo, Appunti sulla trasformazione delle associazioni e fondazioni e viceversa, in Giust. civ., 2025, 1, p. 89 ss.
[20] Dal tenore letterale della norma sembrerebbe non essere trasformazione il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa. Si sono occupati della tematica M. Maltoni, Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile, in Riv. Dir. comm., 2019, p. 419 ss.; G. Caccavale, La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta, in Il Foro Napoletano, 2018, p. 207 ss. La questione si fonda essenzialmente su due aspetti: per un verso, che tra i due enti non esiste una differenza strutturale; per altro verso, che nelle associazioni non riconosciute esiste una responsabilità patrimoniale imperfetta.
[21] P. Spada, Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della trasformazione), cit., p. 619 ss.
[22] Come si vedrà più avanti la trasformazione eterogenea da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica porta con sé anche la problematica connessa alla sorte della responsabilità, ai sensi dell’art. 38 c.c., di coloro che hanno agito prima della trasformazione e della tutela dei creditori.
[23] Non risulta decisiva la sussistenza di continuità d’impresa tra ente di partenza e di arrivo al fine della identificazione della fattispecie trasformativa, se si tiene conto che il legislatore ha previsto la trasformazione da e in comunione d’azienda. Sul punto si rinvia ancora a A. Stagno D’Alcontres, La trasformazione delle società dopo la “riforma Vietti”, cit., p 218; G. Tantini, La trasformazione di comunione d’azienda in società, le inquietudini del giurista e la «magia» delle parole”, cit., p. 811 ss.; evidenziano la discontinuità soggettiva nella trasformazione da e in comunione d’azienda M. Maltoni – E. Tradii, La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d’azienda e viceversa, in Notariato, 2004, 2, p. 148 ss.; A. Cetra, Trasformazione eterogenea, nel Il Nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. Portale, Torino, 2007, 4, p. 185 ss.
Sul tema della continuità d’impresa anteriforma del diritto societario si veda, tra gli altri, M. Sarale, La trasformazione e continuità di impresa, Milano, 1996, p. 43 ss.
[24] Sul tema dell’attività di impresa svolta dalle associazioni e della differenza tra lucro soggettivo e lucro oggettivo in relazione a tale forma organizzativa cfr. A. Cetra, L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003, 39 ss.; A. Carducci Artenisio, Associazioni e fondazioni come forme organizzative di impresa: frammenti di disciplina in tema di trasformazione eterogenea e prospettive di riforma, cit., p. 1106 ss.
[25] Sul tema si veda per tutti M. Cian, Le società sportive: profili di specialità, in Le nuove leggi civ. comm., 2022, p. 1391 ss., in particolare p. 1401, ove l’autore fa notare che generalmente le associazioni sportive operano con metodo economico.
[26] L’art. 2 del d.lgs. n. 36 definisce lo sport alle lettere nn) come “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
[27] Considerava invece necessario lo scopo di lucro al fine dell’integrazione della fattispecie impresa, A. Arena, L’attività economica degli enti pubblici con riferimento ai settori di competenza del diritto amministrativo e del diritto commerciale, Padova, 1968, p. 5 ove si afferma che “non vi è dubbio che lo scopo di lucro sia sottinteso nell’art. 2082 c.c.”.
Da ricordare che secondo autorevole dottrina l’associazione esercente attività di impresa con finalità egoistica sarebbe da riqualificare, a determinate condizioni, come società di fatto; tale riqualificazione sarebbe invece preclusa nel caso in cui l’ente associativo, anche esercente attività di impresa in via principale, continui a perseguire una finalità ideale, G.F. Campobasso, Associazioni ed attività d’impresa, in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 581 ss. Sul punto si veda anche E. Zanelli, La nozione di oggetto sociale, Milano, 1962, pp. 95 ss., 107 ss., che tra l’altro sostiene che se l’attività economica è del tutto subordinata allo scopo istituzionale ideale, viene a mancare il requisito della professionalità richiesto dall’art. 2082 c.c.
In giurisprudenza hanno riqualificato associazioni esercenti attività di impresa in società, tra le altre Trib. Firenze, 1° aprile 1947; Trib. Palermo, 24 febbraio 1997, in Giur. Comm.,1999, II, p. 440 ss. con nota di A. Cetra.
Da ricordare che secondo un orientamento la qualifica di imprenditore sarebbe da attribuire alle associazioni solo quando l’attività di impresa sia esercitata in via esclusiva o principale; mentre nel caso in cui l’attività commerciale fosse svolta in via strumentale potrebbe applicarsi solo la disciplina dello statuto generale dell’imprenditore, per una sorta di parallelismo con gli enti pubblici economici; tali ricostruzioni sono riportate in G. Marasà, Forme organizzative dell’attività d’impresa e destinazione dei risultati, in contratti associativi e impresa, cit., p. 171 e ss., ove ampi riferimenti. Si veda inoltre A. Cetra, L’associazione riconosciuta che esercita un’impresa commerciale non è una società di fatto tra gli associati, in Giur. comm., 1992, II, p. 446; S. Gatti, L’impresa collettiva non societaria e la sua disciplina fallimentare, in Riv. dir. comm., p. 102 ss.
Ritenevano invece applicabile anche lo statuto dell’imprenditore commerciale agli enti del libro primo del codice civile, a prescindere se l’attività commerciale fosse svolta in via principale o secondaria, tra gli altri, R. Costi, Fondazione ed impresa, in Riv. dir. civ., 1968, I, p. 1 ss., G. Ferri, Delle imprese soggette a registrazione, in Comm. al cod. civ., Bologna-Roma, 1972, p. 82 ss.; P. Rescigno, Fondazione e impresa, in Riv. soc., 1967, p. 842 ss.
[28] Si sofferma sul requisito della produttività, evidenziando che l’attività di impresa non può che essere destinata all’attività di scambio, B. Libonati, L’impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale, Milano, 2004, p. 7.
[29] Sul requisito dell’organizzazione per tutti si veda G. Oppo, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 112 ss.; P. Spada, voce Impresa, in Digesto comm., IV ed. VII, Torino, 1992, p. 47 ss.; F. Ferrara Jr., F. Corsi, Gli imprenditori e le società, 15ª ed., Milano, 2011, p. 24; G. F. Campobasso, Diritto commerciale, Diritto dell’impresa, ottava edizione, a cura di M. Campobasso, Milano, 2022, p. 25 ss.
[30] In ordine al requisito della professionalità si veda G. Oppo, L’impresa come fattispecie, cit., p. 114; G. F. Campobasso, Diritto commerciale, Diritto dell’impresa, cit., p. 29 ss.; W. Bigiavi, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, p. 19 ss.
[31] Evidenzia B. Libonati, L’impresa e le società, cit., pp. 12 e 13, che è sufficiente che sia programmato l’equilibrio fra ricavi e costi; si veda anche G. Presti – M. Rescigno, Corso di diritto commerciale, Impresa – Contratti – Titoli di credito – Fallimento, 2004, Bologna, p. 18.
[32] Sul tema si veda P. Spada, voce Impresa, cit. p. 52 ss. Per F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, Bologna-Roma, 1976, pp. 59 ss. e 88, quando i servizi vengono resi agli associati sulla base del versamento delle quote associative si resterebbe al di fuori del fenomeno imprenditoriale.
[33] Si veda per tutti G. Cottino, Diritto commerciale. Vol. 1, L’imprenditore, 4ª ed., Padova, 2000, 121; G. Marasà, Il registro delle imprese, a cura di Marasà – Ibba Torino, 1997, p. 53. Cfr. Cass., 11 giugno 1968, n. 1834, in Foro it. 1968, I, col. 1766.
[34] Si segnala da ultimo la recente sentenza Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2026 n. 14722, che applica ad un ente del terzo settore (nel caso di specie una associazione di promozione sociale) esercente attività commerciale in via principale lo statuto dell’imprenditore commerciale, nel caso di specie assoggettando l’ente a liquidazione giudiziale, a nulla rilevando la mancanza della finalità egoistica.
[35] Istituito dal d.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 39.
[36] Ritengono necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese le associazioni che esercitano attività di impresa commerciale, tra gli altri G. Oppo, Impresa e imprenditore in EG, XVI, Roma, 1989, p. 309; P. Spada, Voce Impresa, cit., p. 69. Considerano obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese delle associazioni esercenti attività di impresa solo allorquando l’attività viene esercitata in via esclusiva o principale, sulla falsariga di quanto previsto per gli enti pubblici non economici dall’art. 2201 c.c. e quindi tramite una interpretazione analogica, W. Bigiavi, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, p. 38; F. Galgano, Il fallimento, in Tratt. Galgano, X, Padova, 1988, p. 131; affrontano la questione G. Marasà, Contratti associative e impresa, Padova, 1995, p. 146; A. Fusaro, Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese, in Contratto e Impresa, 1995, p. 617.
[37] Si occupa del programma nelle società E. Zanelli, La nozione di oggetto sociale, cit., p. 95 ss. ove si rileva che l’oggetto sociale esprime la scelta programmatica e la delimitazione specifica dell’attività economica che i soci si obbligano a conferire e ad esercitare in comune.
[38] Sul principio di effettività P. Spada, Voce Impresa, cit. pp. 37 e 59 ss.; T. Ascarelli, Corso di diritto commerciale, Milano, 1962, p. 155; V. Panuccio, Teoria giuridica dell’impresa, Milano, 1974, p. 102; G. Oppo, L’impresa come fattispecie, cit., p. 109 ss.
[39] Su tale problema si rinvia a G. Marasà, Forme organizzative, cit., p. 166 ss.
[40] Si veda a proposito della necessità di un regime pubblicitario per rendere utilizzabile il rimedio dell’opposizione dei creditori in caso di trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta, G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in La riforma di società cooperative, associazioni e fondazioni, Padova, 2005, p. 88. Non ritiene invece indispensabile l’esistenza di un regime di pubblicità A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit., p. 269 ss.
[41] Segnala la complessa sovrapposizione di discipline riguardanti la pubblicità degli enti sportivi C. Ibba, Le imprese sociali costituite in forma di società di capitali. Profili organizzativi e pubblicitari, in Orizzonti del diritto commerciale, 3, 2022, p. 688, che tra l’altro fa notare che all’iscrizione presso il Rasd “– seguendo quella che è ormai diventata una vera e propria moda legislativa degli ultimi anni – è stata ricollegata l’efficacia dichiarativa”. Si sofferma sui rapporti, anche gerarchici tra Runts e Rasd a proposito di enti riconosciuti, D. Boggiali, Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD, Studio n. 2-2024/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l’8 febbraio 2024), in CNN Notizie n. 72 del 16 aprile 2024, p. 8 ss.
[42] In senso positivo F. Tassinari – A. Zoppini, Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive, cit. p. 916 ss. Sul tema delle trasformazioni atipiche di associazioni non riconosciute, tra gli altri, G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 3, 2003, pp. 594 ss., 597; A. Pisani Massamormile, in Riv. dir. comm., 2008, I, p. 109 ss.; F. Guerrera, Trasformazione, fusione, scissione, Diritto delle società di capitali. Manuale breve a cura di N. Abriani, Milano, Giuffrè, 2003, p. 319. In giurisprudenza ammette la trasformazione eterogenea di associazioni non riconosciute in società di capitali, Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109. Negano invece la possibilità di ricorrere a trasformazioni eterogenee atipiche in dottrina, G. F. Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, settima edizione, a cura di M. Campobasso, Milano, 2009, p. 631 ss. e in giurisprudenza Trib. di Roma (Giudice del Registro), 20 luglio 2017, n. 5403, proprio a proposito di una trasformazione di associazione non riconosciuta, con commento non adesivo di A. Sacco Ginevri, Parere sulla trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta in società di capitali, in Riv. not., 2023, p. 207 ss.
[43] Nell’ordinamento tedesco è disciplinata la trasformazione eterogenea delle associazioni nell’ambito dell’Umwandlungsgesetzes. Anche in tale sistema si prevede però la trasformazione della sole associazioni riconosciute “rechtsfähige Vereine” non ritenendosi estensibile l’operazione alle associazioni non riconosciute, sulla base del divieto di interpretazione analogica vigente in questa materia (§ 1 Abs. 2 UmwG). Sottolinea la illogicità del divieto di trasformazione eterogenea di associazioni non riconosciute, K. Schmidt, Verbandszweck und Rechtsfähigkeit im Vereinsrecht. Eine Studie über Erwerb und Verlust der Rechtsfähigkeit nichtwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Vereine, Heidelberg, 1984, p. 309 ss.
[44] Sulla funzione del riconoscimento della personalità giuridica si veda F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 39 ss.; G. Tamburrino, Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Comitati, in Giur. sist. civ. e comm., 1980, p. 215.
[45] La normativa è stata attuata in via regolamentare con molto ritardo e risulta operativa solo dal ventinove gennaio 2024.
[46] Se il patrimonio non è composto (solo) da denaro, l’art. 14 co. 3 ter e la normativa regolamentare stabiliscono che il valore dei beni deve risultare da una relazione giurata datata non più di centoventi giorni allegata all’atto costitutivo, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
[47] Si veda M. Sarale, sub art. 2500-octies, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino-Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, p. 2294; A. Fusaro, La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni, in AA.VV., Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, Milano, Giuffrè, 2007, p. 245 ss.; A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, Milano, 2013, p. 224 ss., che ravvisa altresì la necessita di applicare alla trasformazione eterogenea di associazioni anche la redazione da parte degli amministratori di una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti dell’operazione secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 2500 sexies c.c. a proposito delle trasformazioni regressive omogenee di società di capitali. A ben vedere anche la redazione di questa ultima relazione al caso di trasformazioni eterogenee di associazioni appare oggi ancor più logica se si tiene conto che il legislatore l’ha espressamente prevista (richiamando l’art. 2500 sexies c.c.) anche per le trasformazioni omogenee degli enti del libro I, all’art. 42 bis c.c. Da ricordare che il diritto spagnolo prevede, nella parte dedicata al regime unitario valido per tutte le trasformazioni (articoli da 3 a 21 della Ley de Modificaciones Estructurales, c.d. LME) una relazione degli amministratori che descriva l’impatto di genere e di responsabilità sociale: “el socio ha de tener acceso gratuito [...], al informe de los administradores que justifique la operación y que, como novedad más destacable, ha de hacer referencia al impacto de género y la responsabilidad social corporativa”; si può omettere tale relazione (art. 9.3 LME) quando la trasformazione è adottata all’unanimità in una assemblea totalitaria (c.d. junta universal). Sul punto si veda M. Moya, Modificaciones Estructurales, in J.M. Embid Irujo (dir.), M.L. Ferrando Villalba, L. Hernando Cebriá, V. Martí Moya (coords.), Derecho de sociedades de capital. Estudio de la Ley de sociedades de capital y de la legislación complementaria, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016, p. 398.
[48] Ritiene invece che l’associazione non riconosciuta debba preventivamente ottenere il riconoscimento, F. Galgano, Diritto commerciale, Le società, sedicesima edizione, Bologna, 2006, p. 503.
[49] Sostiene fondamentale la presenza di un regime pubblicitario dell’ente di partenza M. Sarale, sub art. 2500-octies, in Il nuovo diritto societario, cit. p. 2273 ss.; contra A. Sacco Ginevri, Parere sulla trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta in società di capitali, p. 225, ove l’autore sostiene che la vigente disciplina ammette già espressamente la trasformazione eterogenea in società di capitali di altri enti che sono ugualmente sprovvisti di pubblicità preventiva, come ad esempio i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda.
[50] Si tratta di una condizione sospensiva ex lege. Ritiene applicabile “cum grano salis” la disciplina prevista dal codice civile in tema di pendenza della condizione agli artt. 1356 ss., E. Civerra, Le operazioni di trasformazione, Milano, 2004, p. 176.
[51] Sul tema di adempimenti pubblicitari in tema di trasformazione eterogenea si veda A. Cetra, Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee», cit. p. 148 ss.
[52] Sul tema si veda, tra gli altri, D. Santosuosso, sub art. 2500-novies c.c., in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 1931 ss.; G. Marasà, La nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, in Principi civilistici nella riforma del diritto societario, Milano, 2005, p. 272; Id, Le trasformazioni eterogenee, in Riv. not., vol. 57, n. 3, 2003, p. 590; M. Sarale, sub art. 2500-novies, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2303, che giustifica l’introduzione dell’istituto dell’opposizione per il fatto che la trasformazione eterogenea determina “l’adozione di un modello di governo del patrimonio comune che è spesso molto distante da quello dei tipi societari”.
Si occupa delle delibere condizionate, tra gli altri, C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, in Il Registro delle Imprese a cura di G. Marasà – C. Ibba, Torino 1997, p. 224.
[53] In tal senso L. De Angelis, Osservazioni sull’invalidità della trasformazione, in Società, 2003, p. 1439; M. Sarale, sub art. 2500-novies, in Il nuovo diritto societario, cit. p. 2306; G. Iermano, Invalidità delle operazioni straordinarie e principio di stabilità, in Il nuovo diritto delle società, cit., p. 419 ss.
[54] In tal senso A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit., p. 331 ss. Evidenzia la sostanziale sterilità del rimedio cautelare in tema di trasformazione L. Benedetti, La tutela risarcitoria contro la trasformazione invalida, in Rds, 2013, 3, ss., 457 ss., ove si affronta, tra l’altro, il tema delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad estendere all’istituto della trasformazione la disciplina dell’invalidità della trasformazione nonché la questione relativa all’autonomia del rimedio risarcitorio in subiecta materia rispetto all’azione di annullamento della delibera, anche basando il proprio ragionamento su principi di carattere costituzionale.
[55] Sul tema si veda L. Benedetti, La trasformazione invalida tra rimedi demolitori e rimedi risarcitori, in Il nuovo diritto delle società, 2012, n. 19, p. 71 ss.; F. Guerrera, Trasformazione, fusione, scissione, in Diritto delle società di capitali-manuale breve, Milano, 2004, p. 409; P. Montalenti, La costituzione, in Le società per azioni, a cura di Abriani – Ambrosini – Cagnasso – Montalenti, Padova, 2010, p. 119.
[56] Sulla responsabilità di coloro che hanno agito ai sensi dell’art. 38 c.c. e sul rapporto esistente tra ente e soggetto agente si veda M. Trimarchi, La responsabilità contrattuale e extracontrattuale degli enti collettivi e dei loro organi, in Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi, a cura di M. Trimarchi, Milano, 2007, p. 7 ss. Sul tema si veda anche F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 48; P. Ferro Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971, p. 248.
[57] In tale senso Corte di giustizia tributaria di secondo grado Molise, Sez. II, del 13/01/2025, n. 5. La sentenza chiarisce comunque che, con riferimento alla responsabilità ex art. 38 c.c. il creditore deve dar prova di chi concretamente ha compiuto l’operazione, non potendosi addossare la responsabilità in modo automatico a chi riveste la carica di amministratore e legale rappresentante dell’ente. Dal tenore letterale della sentenza emerge comunque che anche se tale prova fosse stata data nel caso di specie, la responsabilità personale sarebbe comunque cessata, non avendo il creditore utilizzato lo strumento dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c.
[58] Ritiene invece applicabile in via analogica l’art. 2500 – quinquies c.c., Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109.
[59] Sul punto si veda A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit., p. 304 ss. L’Autore sostiene che la disposizione di cui all’art. 2500 – quinquies c.c. è espressione di una regola di portata generale, applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione nelle quali i soci o gli associati dell’ente di partenza siano gravati da responsabilità personale.
[60] Evidenzia che il sistema della trasformazione eterogenea non offre adeguate garanzie di conoscenza per i creditori, al fine di potersi tempestivamente avvalere del rimedio dell’opposizione A. Ballo, Appunti in tema di trasformazione riformata, in Riv. not., 2004, 4, p. 968.
[61] È dubbio se il doppio adempimento pubblicitario previsto dall’art. 2500 c.c. secondo comma (forma di pubblicità per il tipo adottato e pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione) sia da effettuare anche quando l’ente di partenza e l’ente di arrivo siano sottoposti allo stesso registro. Ritiene che “La pubblicità dell’atto sarà duplice solo se gli enti coinvolti sono soggetti a pubblicità in Registri Pubblici diversi”, G. Cesaroni, Sub art. 2500, in A. Maffei Alberti (diretto da), Commentario breve al diritto delle società, 3ª ed., Milano, 2017, p. 1687. In realtà il testo letterale non sembra far propendere per tale conclusione. Senza voler prendere posizione sul punto sembra possibile affermare che l’adesione alla tesi prospettata da tale autore determini un alleggerimento degli adempimenti post stipula, ma probabilmente riduca la possibilità di effettiva conoscibilità dell’operazione al fine di avvalersi tempestivamente del rimedio dell’opposizione.
[62] Si veda da ultimo Cass. 22 agosto 2023, n. 25008, in Riv. not., 2024, 4, II, p. 858, secondo cui: “L’ultimo degli adempimenti pubblicitari cui agganciare l’efficacia nei confronti dei terzi della trasformazione eterogenea è l’iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione della società trasformanda, evento dal quale decorre il termine di cui all’art. 2500 – nonies c.c. Prima di tale momento, la trasformazione resta un fatto puramente interno che non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, per i quali, sebbene sia stata iscritta la delibera di trasformazione (atto iniziale del procedimento di trasformazione), la società deve ritenersi ancora pienamente esistente quale centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici e non può considerarsi venuta meno la sua governance”. Sosteneva che la pubblicità relativa alla cancellazione dovesse precedere l’iscrizione dell’ente di arrivo, A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit., p. 274 ove si considera la prima forma di pubblicità quale condicio juris della seconda.
[63] Sul punto si veda A.M. Gambino, V. Occorsio, Le società sportive, in Trattato delle società, diretto da Donativi, tomo IV, 2022, pp. 1243-1244. Si sofferma sulla ratio del divieto A. Genovese, La trasformazione eterogenea, in Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina, collana Quaderni del Dipartimento di scienza e storia del diritto – Università degli Studi di Catanzaro «Magna Graecia», vol. 17, Torino, 2004, p. 64 ss.
[64] Riteneva che “sembra preferibile l’interpretazione più rigorosa che esclude la trasformazione in forza del fatto storico del contributo, indipendentemente dall’uso che ne sia stato fatto”, A. Genovese, La trasformazione eterogenea, cit., p. 65.
[65] Secondo l’interpretazione più permissiva tale preclusione sussisterebbe quindi non per il semplice fatto di avere ricevuto la liberalità, il contributo (da intendere anche come agevolazione) o l’oblazione, ma solo allorquando tali apporti/vantaggi si trovino ancora nel patrimonio dell’ente al momento in cui si intende avviare la trasformazione. Per la questione si rinvia a A. Carducci Artenisio, Associazioni e fondazioni come forme organizzative d’impresa, cit. p. 1122 ss., ove si faceva notare che una interpretazione testuale della regola determinasse generalmente l’inapplicabilità dell’istituto della trasformazione eterogena per le associazioni, in particolare nei casi in cui l’ente non avesse proventi derivanti da attività d’impresa. Sul tema cfr. anche A. Laudonio, La trasformazione delle associazioni, Cedam, 2013, p.190 ss.
[66] A.M. Gambino, V. Occorsio, Le società sportive, cit. p.1244, che richiama quanto scritto da R. Guglielmo, Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina (studio n. 5271/I approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 17/09/2004), in Studi e Materiali, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2004, n. 2, p. 779 ss.
[67] Sul tema si veda A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit. p. 103 ss.
[68] Anche per l’istituto della trasformazione è stata adottata dal legislatore la regola già prevista in tema di fusione e di scissione che era stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, per uniformarsi alla terza direttiva comunitaria in materia di società (dir. 78/855/CEE del 9 ottobre 1978); anche l’invalidità della trasformazione non potrà pertanto essere dichiarata una volta eseguita la pubblicità richiesta dall’art. 2500 – bis c.c. L’esperienza ha evidenziato che i casi di invalidità di trasformazione si verificano per vicende trasformative non consentite dalla legge, per gravi vizi procedimentali, o in presenza di soggetti non ammessi come soci nel tipo sociale esito dell’operazione.
Le ipotesi in cui non si riscontra un vizio che determina invalidità non dovrebbero essere coperte dall’efficacia sanante prevista dalla norma, potendo invece essere annoverate nell’ambito dell’inesistenza e come tali non suscettibili di essere private della tutela reale al fine di rimuoverle.
Più in generale, infatti, spetta all’interprete il delicato compito di individuare le situazioni giuridiche coperte dalla preclusione derivante dalla pubblicità sanante ed individuare invece in quali ipotesi tale pubblicità cessi di prevalere dinanzi a vizi tali da permettere che la norma di legge possa divenire fonte di copertura di abusi da parte della maggioranza.
In realtà la violazione del divieto affrontato nel testo non sembra determinare un vizio di procedura e quindi non è da escludere che il Giudice investito della questione anche dopo l’efficacia della trasformazione possa, valutata ogni circostanza, adottare provvedimenti di natura reale.
Prima della riforma del diritto societario si riteneva non estensibile alla trasformazione la regola preclusiva della dichiarazione di invalidità, all’epoca prevista solo per fusioni e scissioni; si ammetteva quindi la possibilità di dichiarare l’invalidità della trasformazione anche dopo l’adempimento degli oneri pubblicitari con la conseguente imputazione alla società originaria di tutti gli atti compiuti, prima della dichiarazione di invalidità, dalla società derivante dalla viziata trasformazione: cfr. in tal senso Cass., 14 febbraio 1995, in Giur. comm., 1996, II, p. 760. Da segnalare l’orientamento che “convertiva” la invalida vicenda evolutiva in costituzione di società nell’ipotesi di delibera di trasformazione assunta all’unanimità; cfr. in tal senso Cass., 17 aprile 1959, n. 1144 e Cass., 10 aprile 1964, n. 829. Per una dettagliata analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali che si fronteggiavano prima della riforma del diritto societario in merito all’invalidità della trasformazione si rinvia a F. Tassinari, L’invalidità delle trasformazioni, in M. Maltoni – F. Tassinari, La trasformazione delle società, Ipsoa, 2005, p. 31 ss. L’autore fa altresì notare che l’introduzione della regola di cui all’art. 2500 bis c.c. non risulti imposta dal legislatore comunitario, se si considera che l’istituto della trasformazione non rientra nel campo coperto dalle direttive di armonizzazione dettate dall’ordinamento comunitario.
Si sofferma da ultimo sulla possibilità di far valere l’azione revocatoria successivamente agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., F. Marasa, La trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali: problemi di disciplina, in Giur. comm., 2025, 3, I, p. 455 ss.
[69] Ci si riferisce all’art. 223 – octies delle disposizioni di attuazione e transitorie al testo normativo di riforma del diritto societario di cui si era occupato, P. Spada, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle società di capitali, in Riv. not., 2003, 3, p. 642 ss.
[70] Consultabile su notaitriveneto.it.
[71] Sul metodo collegiale anche al di fuori delle società si veda A. Mirone, Il procedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, 1998, p. 103 ss.
[72] G. Franch, Commento sub art. 2500 – octies, in Trasformazione. Fusione. Scissione, artt. 2498 – 2506 – quater a cura di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006, p. 335. Ritiene necessario il consenso unanime per le trasformazioni atipiche P. Spada, Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della trasformazione), cit., pp. 622 e 623.
[73] In generale nelle associazioni non riconosciute ove non figura l’organo assembleare ritiene necessario il consenso unanime tra i tanti, M. Eroli, Le associazioni non riconosciute, Napoli, 1990, p. 119. G. Volpe Putzolu, La tutela dell’associato in un regime pluralistico, Milano, 1977, p. 104 ss.
[74] Va evidenziato che l’art. 16 c.c. prevede una mera facoltà stabilendo che “L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio”.
[75] Così F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile, già a cura di A. Scialoja e G. Branca e ora F. Galgano, Bologna – Roma, 2006, p. 277; Cass., 4 febbraio 1993, n. 1408 che ha stabilito che: “Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l’art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all’assemblea”.
[76] Al verbale di trasformazione sarà allegato il documento contenente lo statuto della società di arrivo e non l’atto costitutivo, realizzando l’operazione un mutamento della veste giuridica dell’ente di partenza. Si sofferma sul tema A. Laudonio, La trasformazione delle associazioni, cit., 258 ss.
[77] Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 36 del 2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva, tra l’altro, con una associazione o società sportiva.
[78] Il rapporto di durata a tempo indeterminato riguarda quello tra l’associato e l’ente e non si riferisce alla durata a tempo indeterminato dell’ente medesimo. Si ritiene infatti ammissibile la facoltà di recesso ad nutum anche nel caso di associazioni a tempo determinato quando l’associato non ha posto limitazioni all’obbligo di far parte dell’ente per l’intera sua durata, in tale senso F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile, cit. 317.
[79] Tra i tanti D. Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p. 194 ss.; A. Auricchio, voce Associazione riconosciuta, in Enc. dir, III, Milano, 1958, p. 904; M. Basile, Le persone giuridiche, in Tratt. Dir. priv., a cura di G. Iudica – P. Zatti, Milano, 2003, p. 121 ss. A proposito del recesso in caso di trasformazione si veda M. Maltoni, La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni, in M. Maltoni, F. Tassinari (a cura di), La trasformazione delle società, cit., p. 323 ss., che richiama F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja – Branca, Bologna Roma, 1969, p. 318.
[80] Per tutte Cass., 14 maggio 1997, n. 4244, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, p. 308 ss., con nota di A. Fusaro, ove la Corte ha evidenziato la necessità di un bilanciamento tra la libertà individuale di recesso e la stabilità organizzativa dell’associazione.; Trib. Pavia, 19 febbraio 1980, in Giur. it., 1980, I, 2, p. 526, con nota di M. Basile.
[81] La trasformazione non potrà comunque essere rimessa in discussione una volta eseguite le formalità pubblicitarie.
[82] Si veda A. Laudonio, La trasformazione delle associazioni, cit., p. 293 in particolare nota 8.
[83] In tal senso Cass. civ. 17 febbraio, 2023, n. 5046; Cass. civ. 11 maggio 2001 n. 6554. In senso contrario Cass. civ., 14 maggio 1997, n. 4244.
[84] R. Di Raimo, Le associazioni non riconosciute e i comitati, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2024, p.180.
[85] Si ricorda che l’art. 37 c.c. previsto a proposito delle associazioni non riconosciute legittima la possibilità di chiedere la liquidazione della quota in caso di recesso, ma non finché l’associazione dura. Da notare che il legislatore descrive il fondo comune come la sommatoria dei contributi dell’ente e dei beni acquistati con tali contributi.
[86] Tratta in modo approfondito la questione A. Laudando, La trasformazione delle associazioni, cit. p. 297 ss., rilevando che al fine di determinare la ripetizione per il socio receduto di quanto versato sia rilevante il confronto tra “la finalità perseguita prima e quella da perseguire dopo la trasformazione”.
[87] Ritiene che l’associato receduto possa ottenere la liquidazione della quota con conseguente riduzione del capitale della società esito dell’operazione, M. Maltoni, La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni, in M. Maltoni – F. Tassinari, La trasformazione delle società, cit., p. 324, precisando però che il valore della quota ripetibile corrisponderebbe “alla parte di contributo per servizi non usufruiti”.
[88] Ci si riferisce agli artt. 2437 e 2473 c.c. in combinato disposto con l’art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 36.
[89] Sulla possibilità che nel caso di trasformazione eterogenea di associazione in società di capitali il socio receduto possa aver diritto ad un indennizzo per indebito arricchimento dei soci della società risultante dell’operazione si veda A. Carducci Artenisio, Le trasformazioni eterogenee riguardanti associazioni e fondazioni, Palermo, 2006, p. 120.