Il presente lavoro esamina gli istituti che l’ordinamento italiano predispone per la tutela del soggetto vulnerabile.
In particolare, si analizza l’evoluzione normativa che ha segnato il passaggio da un modello improntato al custodialismo dell’infermo – del quale costituiscono espressione i più risalenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione – a un nuovo paradigma che restituisce centralità alla persona, consacrato nell’architettura codicistica dall’introduzione dell’amministrazione di sostegno.
Tale evoluzione riflette una nuova concezione del soggetto fragile, inizialmente considerato in una logica sostitutiva e limitativa, in ragione delle esigenze di tutela del patrimonio familiare, e successivamente valorizzato nella sua individualità.
L’indagine pone a confronto le discipline dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno per definirne il rispettivo perimetro applicativo, nonché le possibili intersezioni, al fine di evidenziare come l’amministrazione di sostegno si configuri quale strumento maggiormente idoneo alla protezione della persona, in equilibrio tra le istanze di protezione ed autodeterminazione.
This paper examines the legal instruments provided by the Italian legal system for the protection of vulnerable individuals.
In particular, it analyses the normative evolution that has marked the transition from a model grounded in the custodial approach to mental incapacity –of which the earlier institutions of interdizione (judicial interdiction) and inabilitazione (inability) are emblematic – to a new paradigm that restores the centrality of the person, enshrined within the Civil Code through the introduction of the amministrazione di sostegno (administration of support).
This evolution reflects a renewed conception of the vulnerable subject: initially regarded through a substitutive and restrictive lens, primarily in response to the need to safeguard family assets, and subsequently re-evaluated in light of their individual dignity and personal autonomy.
The study compares the regimes of interdiction, inabilitation, and administration of support in order to delineate their respective scopes of application, as well as their potential intersections, with the aim of demonstrating how the administration of support constitutes the most appropriate instrument for the protection of the individual, striking a balance between protective needs and self-determination.
1. La tutela degli infermi tra XX e XXI secolo: dal modello custodialistico e patrimoniale alla valorizzazione dell’individuo e dei suoi desideri - 2. Gli strumenti di protezione della persona vulnerabile: interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno a confronto - 3. Un nuovo istituto per restituire centralità e dignità all’individuo: l’amministrazione di sostegno e la sua disciplina - 4. L’attuale sistema di tutela dei soggetti deboli: controversie e prospettive de iure condendo - NOTE
L’ordinamento giuridico italiano riconosce nella solidarietà un principio fondante, dotato di valore normativo e capace di orientare sia l’azione dei pubblici poteri, sia i rapporti interprivati.
In questa cornice, particolare rilevanza assume la tutela degli infermi, annoverati tra i soggetti deboli, la cui condizione di vulnerabilità – derivante da menomazioni fisiche o psichiche – impone l’adozione di strumenti giuridici volti a garantirne la dignità, l’autonomia residua e l’effettività dei diritti fondamentali. Tale tutela trova fondamento, oltre che nell’art. 2 Cost., che consacra il dovere inderogabile di solidarietà, anche nell’art. 3 Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli – di ordine sanitario e sociale – che limitano la libertà e l’eguaglianza sostanziale delle persone.
In questo quadro si inseriscono gli istituti di diritto privato predisposti per la protezione dei soggetti incapaci: l’interdizione e l’inabilitazione, strumenti di matrice codicistica fortemente incisivi sulla capacità di autodeterminazione dell’infermo, e l’amministrazione di sostegno, strumento flessibile introdotto dal legislatore nei primi anni del 2000 che, nel rispetto della dignità e dell’autodeterminazione del beneficiario, mira ad affiancarlo nella gestione degli atti quotidiani senza annullarne la capacità di agire.
In particolare, l’intervento legislativo che ha introdotto quest’ultima misura si è posto in continuità con la riforma culturale e giuridica iniziata dalla c.d. Legge Basaglia (L. 13 maggio 1978, n. 180), che ha imposto la chiusura dei manicomi [1], regolamentando anche il trattamento sanitario obbligatorio e introducendo i servizi pubblici di igiene mentale [2]. Con la Legge Basaglia la malattia mentale cessa di essere relegata in luoghi inaccessibili e dimenticati e ritorna alla luce del sole. Cambia, conseguentemente, anche la concezione del malato psichiatrico, rispetto al quale la società inizia a scorgere la persona, oltre la patologia [3].
La rinnovata attenzione alla persona del malato psichiatrico ha indotto ad abbandonare il precedente sistema di tutela fortemente istituzionalizzante e segregante, volto più a tutelare le famiglie degli infermi e i loro patrimoni che i malati stessi, per abbracciare una concezione volta a restituire ai pazienti psichiatrici dignità e diritti, mediante un’assistenza orientata all’integrazione nella società.
In tale ottica, la L. 180/1978 conteneva in sé una nuova sfida: quella dell’inserimento e dell’integrazione dell’infermo nel contesto sociale [4], finalità che i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione apparivano inadatti a perseguire.
Si era, infatti, diffuso un orientamento critico verso queste figure giuridiche, ritenute sproporzionate rispetto alle reali esigenze di protezione della maggior parte delle persone prive di autonomia. Tali strumenti, infatti, producevano un effetto limitativo della capacità d’agire estremamente incisivo ed ampio (per l’interdetto esteso sia agli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione; per l’inabilitato solo ai secondi) e la loro rigidità e generalità li rendevano difficilmente adattabili alle specifiche necessità morali e materiali dei singoli casi [5]. Questa disciplina, in realtà, sembrava concepita non tanto per proteggere la sfera patrimoniale e personale del soggetto vulnerabile, quanto per escluderlo dai circuiti economici e giuridici: infatti, l’ablazione della capacità d’agire, pur salvaguardando formalmente i suoi interessi patrimoniali, lo allontanava di fatto dalla vita civile, secondo una logica tipica delle codificazioni ottocentesche [6].
Alla luce di ciò – e constatata anche l’impossibilità di sopperire a tali limiti attraverso istituti alternativi come la procura, il mandato o la gestione d’affari, non concepiti per scopi di protezione degli incapaci – è emersa chiaramente la necessità di introdurre, con un intervento legislativo mirato, un nuovo strumento giuridico più flessibile e soprattutto più attento alla cura e alle esigenze della persona, oltre che alla gestione del patrimonio [7].
In questo quadro, si inserisce la L. n. 6/2004, che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, strumento versatile e duttile, che si configura come “un vestito cucito su misura”, costantemente adattabile e modulabile, anche nel tempo, alle necessità specifiche della persona vulnerabile [8].
Tale normativa, tuttavia, non si è limitata a prevedere la figura dell’amministrazione di sostegno, ma ha profondamente innovato l’intero quadro di tutela del malato, tracciandone un nuovo perimetro mediante l’introduzione di una serie di princìpi fondamentali idonei anche ad essere criteri ermeneutici per la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi sull’applicazione e la scelta delle misure più adatte al caso [9], in un’ottica di protezione e promozione della persona vulnerabile.
Al fine di evidenziare il progressivo passaggio da una logica sostitutiva e fortemente limitativa della capacità d’agire ad una più flessibile e funzionale alla valorizzazione della persona, si rende necessario preliminarmente procedere ad una sintetica disamina delle tradizionali misure di protezione dell’infermo previste dal codice civile, ossia l’interdizione e l’inabilitazione, per poi esaminarle in comparazione con il più recente istituto dell’amministrazione di sostegno.
Analizzando, in primo luogo, l’istituto dell’interdizione, si evidenzia come questa sia la misura maggiormente limitativa e lesiva della capacità d’agire dell’infermo prevista dalla legge [10].
Segnatamente, il soggetto affetto da un’infermità mentale [11] grave, abituale [12] e attuale [13], tale da renderlo totalmente incapace di curare i propri interessi, può essere sottoposto alla misura dell’interdizione e il giudice deve fondare la decisione non solo in base alla diagnosi clinica, ma sulla sua incidenza concreta sulla vita del soggetto. Si dovrà, quindi, valutare la capacità del soggetto di gestire tutti gli aspetti dell’esistenza, non limitandosi a quelli economici ma ricomprendendo nell’indagine anche quelli esistenziali, inerenti la cura della persona, i rapporti familiari e sociali e gli obblighi civili e patrimoniali [14]. Solo in situazioni di gravissima compromissione, assenza di consapevolezza della malattia, rifiuto delle cure e contesto familiare inadeguato, l’interdizione viene considerata necessaria per garantire una protezione effettiva [15].
L’attenzione che il giudice deve rivolgere nella valutazione sulla sussistenza dei presupposti applicativi si giustifica alla luce degli effetti estremamente incisivi dell’interdizione sul beneficiario: l’interdizione comporta, infatti, una perdita totale della capacità di agire dell’infermo, che sarà completamente sostituito dal tutore nel compimento di tutti gli atti.
Solo eccezionalmente il Tribunale potrà consentire all’interdetto di compiere – autonomamente o con l’assistenza del tutore – determinati atti di ordinaria amministrazione.
È sempre richiesta, invece, la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, cioè tutte quelle operazioni che comportano la disposizione del patrimonio, la cui gestione richiede quindi un controllo più rigoroso per evitare danni o abusi a danno dell’interdetto [16].
Sul piano patrimoniale, inoltre, l’istituto interdittivo tutela gli interessi della famiglia: l’interdetto è escluso dall’amministrazione della comunione legale e l’altro coniuge può richiedere la separazione giudiziale dei beni a causa dell’interdizione o inabilitazione. L’interdetto, inoltre, non può né redigere testamento, né donare [17].
L’unico spazio di autonomia che residua in capo all’interdetto riguarda gli atti personalissimi, cioè quelli strettamente connessi alla sfera personale dell’interessato, che richiedono una manifestazione di volontà non surrogabile dal tutore. Proprio con riferimento a tale categoria di atti, giova richiamare la “teoria dei cosiddetti atti personalissimi”. Secondo tale elaborazione dottrinale, alcuni atti, definiti “personalissimi”, rappresentano imprescindibile espressione dell’autodeterminazione personale del loro titolare e, per questo, possono essere posti in essere solo da quest’ultimo. Essi sono strettamente inerenti al titolare della situazione giuridica, che sarà il soggetto del relativo rapporto. Nessuno, infatti, può essere sostituito da un terzo, ad esempio, nella scelta di donare, di redigere testamento, di contrarre matrimonio, nella separazione personale o nel riconoscimento di un figlio. In tali ipotesi, la legge preclude l’intervento dei terzi nel compimento dell’atto, alla luce del carattere personalissimo dello stesso. Se l’atto fosse realizzato, infatti, dal rappresentante legale, sarebbe certamente nullo, a causa del difetto di legittimazione di quest’ultimo [18].
Tale ambito di autodeterminazione, tuttavia, risulta limitato da molte disposizioni codicistiche, sulle quali non ha inciso l’intervento legislativo del 2004 che – sebbene fosse volto a mitigare la disciplina dell’istituto interdittivo – non ha comportato una revisione complessiva dello strumento. Ad esempio, permane l’impedimento matrimoniale dell’interdetto (art. 85 c.c.), finalizzato a proteggere la persona debole da eventuali pressioni esterne.
Alla luce delle pregnanti limitazioni che l’interdizione comporta, si comprende perché l’istituto rappresenti l’extrema ratio di protezione per i soggetti privi, totalmente o parzialmente, di autonomia [19]. L’interdizione, infatti, si configura come strumento di carattere eccezionale e residuale, applicabile esclusivamente ai casi in cui, per la gravità della condizione del soggetto, non sia possibile garantire un’adeguata protezione attraverso misure meno incisive [20].
La figura dell’inabilitazione, invece, può essere definita come lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire del maggiorenne che, per le sue condizioni mentali o fisiche, non sia pienamente in grado di occuparsi dei propri interessi economici [21]. L’inidoneità del soggetto ad occuparsi della propria sfera patrimoniale può scaturire da condizioni soggettive tra loro decisamente eterogenee [22], accomunate – però – da un dato oggettivo che riflette la concezione economicistica del nostro codice, ossia il rischio che la condotta del soggetto fragile possa mettere in pericolo l’integrità del patrimonio.
La prima ipotesi tipizzata dal codice, in particolare, individua il presupposto dell’inabilitazione in un’infermità mentale che, pur non annullando del tutto la capacità di intendere e di volere, sia tale da compromettere in misura significativa la capacità del soggetto di gestire con diligenza i propri interessi. La condizione di alterazione psichica deve essere meno grave rispetto a quella che giustificherebbe l’interdizione [23].
Presupposto sia per l’adozione del provvedimento di inabilitazione sia di quello di interdizione è l’accertamento dell’incapacità della persona di gestire adeguatamente i propri interessi; tuttavia, i due istituti si distinguono per l’ampiezza dell’indagine demandata al giudice. Nel procedimento di interdizione, infatti, la valutazione concerne non solo l’idoneità del soggetto alla cura degli interessi patrimoniali, ma anche la sua capacità complessiva di affrontare le situazioni personali e familiari giuridicamente rilevanti. Diversamente, nell’inabilitazione l’accertamento giudiziale si concentra esclusivamente sulla capacità dell’infermo di gestire i propri beni, con particolare riferimento al compimento degli atti di straordinaria amministrazione [24].
Le successive due ipotesi per le quali il codice prevede l’applicazione della figura in esame – e cioè quelle concernenti la prodigalità [25] e l’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti [26] – rinvengono, invece, il loro presupposto soggettivo non nella sussistenza di un’infermità, bensì in alcune condotte abituali del soggetto idonee a determinare un depauperamento del patrimonio personale o familiare, a prescindere dalla sussistenza o meno di una patologia mentale.
Il criterio alla luce del quale valutare l’idoneità di tali condotte a ledere gli interessi economici differisce nei due casi: con riferimento al prodigo, infatti, si ritiene che le spese debbano essere eccessive nonché ricollegate a futili motivi; con riferimento all’abuso di alcol o droghe, invece, occorre che il soggetto individui nella droga il centro della propria esistenza, al punto da essere incapace di mantenere un equilibrato senso critico, anche in rapporto alla propria situazione economico-finanziaria e familiare.
Gli ulteriori stati soggettivi da cui può scaturire l’impossibilità del soggetto di occuparsi dei propri affari riguardano, invece, disabilità sensoriali come il sordomutismo e la cecità congenita.
La presenza di queste patologie costituisce motivo di inabilitazione solo qualora la persona non abbia ricevuto un’adeguata educazione tale da consentirle di gestire autonomamente i propri interessi. La rilevanza di tali menomazioni fisiche deriva, dunque, solo dal fatto che esse possano impedire il raggiungimento di un sufficiente grado di maturità sociale necessario per la vita di relazione; tale immaturità deve, in ogni caso, essere oggetto di accertamento giudiziale mediante sentenza [27].
L’inabilitazione comporta una limitazione della capacità di agire dell’inabilitato, che non viene però sostituito dal curatore: l’inabilitato può, infatti, compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione; l’assistenza del curatore è invece necessaria per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Delineati, sia pure sinteticamente, i tratti essenziali degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, occorre esaminare il rapporto intercorrente tra tali misure e l’amministrazione di sostegno.
Come previamente accennato, se, infatti, per lungo tempo, l’ordinamento ha privilegiato una logica prevalentemente sostitutiva e limitativa della capacità di agire della persona fragile, nel secolo attuale il legislatore ha orientato la propria azione verso modelli maggiormente rispettosi dell’autonomia individuale. In tale prospettiva si colloca la figura dell’amministrazione di sostegno, concepita come strumento flessibile e personalizzato volto a garantire il supporto necessario alla persona senza privarla integralmente della capacità di autodeterminarsi.
Alla luce di tale evoluzione normativa e culturale, giova, dunque, verificare se – esperendo un tentativo di actio finium regondorum tra gli istituti – le due tradizionali figure codicistiche possano rientrare nell’alveo applicativo dell’amministrazione di sostegno [28], e se quindi, la malleabile tutela offerta da quest’ultima risulti idonea a soddisfare le esigenze protettive sottese agli altri due istituti, rendendoli di fatto superflui, in un’ottica di ubi maior, minor cessat.
In limine della presente indagine, giova specificare che presupposti dell’amministrazione di sostegno sono da un lato, un’infermità o una menomazione fisica o psichica e, dall’altro, l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Alla luce di tali presupposti, sembra quindi pacifico ritenere che i casi riconducibili all’interdizione – i cui requisiti sono l’infermità abituale del soggetto e l’incapacità di provvedere ai propri interessi – possano collocarsi anche nel più ampio perimetro descritto dall’amministrazione di sostegno. Tra interdizione e amministrazione di sostegno non si rinviene, infatti, una distinzione né funzionale né strumentale e la nuova misura, con la sua flessibilità e duttilità, appare idonea a fronteggiare anche le situazioni più complesse [29].
Più dibattuto è, invece, l’inquadramento delle ipotesi di inabilitazione nell’àmbito dell’amministrazione di sostegno, soprattutto di quelle non aventi come presupposto un’infermità mentale o fisica.
Priva di particolari criticità appare, infatti, l’inscrivibilità nel raggio operativo dell’amministrazione di sostegno dei casi di infermità mentale parziale e di infermità fisica legata alla cecità ed alla sordità tipizzati dal codice. L’infermità parziale presupposto dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, ricomprende pacificamente anche queste ipotesi e la scelta dell’una o dell’altra misura di tutela è rimessa alla valutazione del giudice in base alle circostanze concrete del caso. Invero, si è anche affermato che, se dinnanzi a una situazione di infermità parziale il giudice decidesse di optare per l’amministrazione di sostegno, i poteri attribuiti all’amministratore non dovrebbero corrispondere a quelli che il codice assegna al curatore, poiché ricorrerebbe – altrimenti – una sorta di frode alla legge [30].
Da ciò si deduce che, in tale ipotesi, la previsione dell’applicabilità dell’inabilitazione sia ultronea e illogica sul piano sistematico, poiché i presupposti – ed anche gli effetti se il giudice lo stabilisse – sarebbero i medesimi a prescindere dall’adozione dell’uno o dell’altro strumento.
Foriera di maggiori difficoltà operative è, invece, l’inclusione nell’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno delle ipotesi del prodigo [31] e di colui che abusa di droga o alcol.
Accogliendo, infatti, un’interpretazione strettamente testuale, tali ipotesi raramente risultano riconducibili al concetti di infermità o di menomazioni del corpo [32], trattandosi piuttosto di condotte spesso volontarie che potrebbero giustificare l’adozione di misure di protezione solo se accompagnate da un’effettiva ed accertata compromissione delle capacità psichiche.
Tale tesi, tuttavia, appare eccessivamente restrittiva e legata ad una nozione di infermità intesa in senso esclusivamente clinico-nosografico, cioè come patologia classificabile secondo metodi scientifici, senza considerare gli effetti concreti sulla vita del soggetto.
Qualora, invece, si accogliesse una nozione di infermità intesa in senso funzionale, essa potrebbe ricomprendere anche quelle condizioni che, pur non integrando una patologia psichica in senso stretto, incidono in modo significativo e stabile sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. In tal modo, anche le ipotesi di tossicodipendenza, l’etilismo o la prodigalità possono assumere rilievo qualora comportino una concreta compromissione delle facoltà di autodeterminazione e di gestione della sfera personale e patrimoniale [33].
La stella polare dell’interpretazione di tali ipotesi dovrebbe, quindi, essere rappresentata dalla valutazione dell’incidenza del disturbo sulla capacità di autodeterminazione del soggetto, che il giudice dovrebbe accertare in concreto, non rilevando tanto la qualificazione astratta della condotta, ma quanto più che altro la sua concreta incidenza sulla facoltà del soggetto di prendersi cura dei propri interessi.
Accogliendo, dunque, una nozione di infermità intesa in senso funzionale, anche le ipotesi più problematiche di inabilitazione tipizzate dal nostro codice potrebbero rientrare nel perimetro applicativo dell’amministrazione di sostegno, che risulterebbe così rimedio potenzialmente esclusivo alle situazioni di fragilità e debolezza dei soggetti.
Concentrando ora l’attenzione sull’istituto dell’amministrazione di sostegno e sul relativo regime giuridico, si deve preliminarmente evidenziare come l’introduzione di tale strumento – teso a contemperare l’istanza di tutela e di assistenza per le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, con l’esigenza di limitarne il meno possibile la capacità di agire – abbia dato cittadinanza, all’interno dell’impianto normativo del Codice civile, al principio della massima conservazione della capacità d’agire per le persone parzialmente o totalmente prive di autonomia [34], che tutela il diritto all’autodeterminazione dell’infermo, stabilendo che la limitazione della sua capacità d’agire debba essere quanto più ridotta possibile, sempre alla luce delle sue condizioni psico-fisiche [35].
Dalla scelta del legislatore di mantenere gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione nell’architettura codicistica della tutela del fragile [36], si desume inoltre la volontà di costituire un sistema basato sulla tripartizione delle misure di protezione delle persone prive di autonomia.
Il principio che regola l’applicazione di tali misure è quello di gradualità: il giudice, infatti, una volta accertate le specifiche esigenze di protezione presenti nel caso concreto, deve individuare e adottare lo strumento più idoneo a soddisfarle, applicandolo in modo da limitare il meno possibile la capacità d’agire del soggetto interessato. Da tale principio scaturisce anche il carattere residuale degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, maggiormente lesivi e restrittivi dell’autonomia dell’infermo rispetto all’amministrazione di sostegno [37].
Le linee direttrici che, invece, informano specificamente l’istituto dell’amministrazione di sostegno sono, da un lato, il principio di flessibilità, che impone al giudice, una volta individuata questa misura come idonea al caso concreto, di adattarne la disciplina alle specificità della situazione; e, dall’altro, il principio di proporzionalità, secondo cui l’amministrazione di sostegno non deve comportare una compressione della capacità del beneficiario eccedente quanto sia strettamente necessario per tutelare i suoi interessi patrimoniali e personali [38]. Infine, si può individuare un principio di temporaneità nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno: a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, generalmente concepite come misure stabili, l’amministrazione di sostegno è stata, infatti, pensata come una misura provvisoria e adattabile nel tempo, alla luce dell’evoluzione della condizione dell’infermo.
Da questi princìpi emerge già la vocazione fondamentale dell’intervento normativo e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: creare misure che si adattino all’infermo – e non che costringano, invece, quest’ultimo ad adattarsi ad esse – e costruire un sistema volto non a sostituirlo, bensì a sostenerlo nelle sue scelte.
Condizione necessaria affinché possa applicarsi la misura dell’amministrazione di sostegno è che il soggetto sia – a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica – impossibilitato, in toto o in parte, a provvedere ai propri interessi.
La legge individua, dunque, due presupposti: uno soggettivo, concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, ed uno oggettivo, riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. Tra i due requisiti deve incorrere un rapporto di causalità: ciò vuol dire che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi deve essere riconducibile all’infermità o al deficit fisico o psichico che affligge il soggetto.
Con riferimento al presupposto soggettivo, la lettera della disposizione – la quale menziona in termini distinti e disgiunti la menomazione psichica e quella fisica – pare legittimare, secondo un’interpretazione aderente al dato testuale, l’applicazione della misura non soltanto nei confronti del soggetto affetto da infermità o menomazione di ordine psichico, ma altresì nei riguardi di colui che versi in una condizione di compromissione esclusivamente fisica, tale da incidere sulla sua capacità di attendere autonomamente ai propri interessi. Questa interpretazione – prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza – troverebbe riscontro tanto nel tenore letterario della disposizione, quanto nella ratio legis della disciplina, volta a tutelare il maggior numero possibile di soggetti vulnerabili [39].
A questo orientamento se ne oppone, però, un altro, che esclude l’applicabilità della misura al soggetto affetto da sola menomazione fisica in assenza di una concomitante compromissione delle facoltà psichiche, evidenziando che la legge richieda che il soggetto versi in una situazione non di semplice difficoltà, bensì di impossibilità di curare i propri interessi, circostanza che tendenzialmente non ricorre in capo all’invalido solo nel fisico [40].
Questa tesi trova avallo sia nel già citato principio della massima conservazione della capacità d’agire per le persone parzialmente o totalmente prive di autonomia, che imporrebbe la residualità del ricorso a strumenti volti a sostituire il soggetto nelle sue decisioni, sia nella collocazione topografica della norma, posta vicina all’interdizione ed all’inabilitazione, cioè istituti di protezione concepiti, quantomeno in linea di principio, per far fronte a compromissioni di natura intellettiva [41].
Il requisito oggettivo richiesto per l’applicabilità della misura consiste, invece, nell’impossibilità della persona a curare propri interessi, impossibilità che può essere parziale o totale, nonché temporanea o definitiva.
Solo laddove ricorrano entrambi i summenzionati requisiti, dunque, potrà essere nominato un amministratore di sostegno.
La nomina dell’amministratore di sostegno – che può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica – deve essere effettuata avendo quale criterio primario e imprescindibile la tutela degli interessi del beneficiario. Consegue che, nell’individuazione del soggetto più idoneo, occorre considerare non soltanto l’esigenza di conservazione e gestione del patrimonio del soggetto debole, ma anche e soprattutto la piena valorizzazione della sua persona, nel rispetto della dignità e delle esigenze esistenziali dello stesso [42].
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal giudice cautelare, sulla base o di una manifestazione di volontà antecedente all’infermità promanante dal beneficiario stesso, oppure scegliendo tra i soggetti indicati dal legislatore nella disciplina codicistica, secondo un preciso ordine di preferenza [43].
Ciò che accomuna i soggetti individuati dal codice è la finalità non lucrativa, bensì solidaristica ed assistenziale che li muoverebbe nella tutela del beneficiario [44]. Che la funzione teleologica dell’istituto sia esclusivamente la cura e la protezione dell’infermo è confermato dalla giurisprudenza, la quale afferma che – in presenza di dissidi endofamiliari – sia preferibile nominare un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, cosicché le eventuali tensioni interne non incidano sul corretto funzionamento dell’istituto [45].
Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’amministratore di sostegno è tenuto a considerare attentamente i bisogni e le aspirazioni del beneficiario: ciò implica un ascolto attento e una valutazione delle esigenze individuali, al fine di promuovere scelte che rispettino la dignità e l’autonomia della persona. L’amministratore di sostegno, infatti, deve osservare una serie di doveri finalizzati alla tutela del beneficiario [46] e deve altresì operare con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., rispondendo anche per colpa lieve sia quando rifiuta ingiustificatamente di compiere un atto, sia quando vi acconsente con leggerezza, consapevole delle possibili conseguenze dannose per il beneficiario. In questa prospettiva, la responsabilità dell’amministratore può essere interpretata come lato sensu contrattuale, derivante dal rapporto obbligatorio instaurato con la nomina del giudice tutelare.
Oltre agli aspetti legati alla gestione degli atti, l’amministratore ha il dovere di rendere periodicamente conto dello svolgimento della propria attività e di aggiornare il giudice sulle condizioni personali e sociali del beneficiario, assicurando così un controllo costante volto alla tutela dei suoi interessi e della sua autonomia [47].
L’oggetto dell’amministrazione di sostegno è, invece, stabilito dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore, che deve individuare in modo chiaro e tassativo gli atti per i quali è richiesta la partecipazione dell’amministratore di sostegno, in qualità di rappresentante o come assistente. L’amministrazione di sostegno, infatti, può assumere carattere sostitutivo o misto quando l’intervento dell’amministratore è necessario per consentire l’esercizio di atti giuridici, mentre assume natura di mera assistenza quando il beneficiario è pienamente capace di agire autonomamente, anche per testamento e donazioni, indipendentemente da vincoli di parentela o convivenza con l’amministratore [48].
Allo stesso provvedimento spetta anche indicare la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, così da adattare la tutela alle esigenze concrete del beneficiario. Il giudice può prorogare d’ufficio l’incarico dell’amministratore prima della scadenza dello stesso [49].
In definitiva, l’amministrazione di sostegno si presenta come una sorta di “scatola vuota”, il cui contenuto viene concretamente determinato dal giudice tutelare attraverso la scelta del soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico, l’individuazione tassativa degli atti per i quali è richiesta l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, nonché la durata modulabile dell’incarico. Questo assetto riflette l’intento del legislatore di conciliare la stabilità della misura con la flessibilità necessaria per rispondere alle condizioni e alle esigenze concrete del beneficiario, nel rispetto delle dinamiche familiari e della sua autonomia.
Con riferimento alla residua capacità di agire del beneficiario, spetterà sempre al giudice individuare gli atti che il soggetto potrà svolgere personalmente, fermo restando che la piena capacità permane per i c.d. atti della vita quotidiana. In linea generale, gli atti personalissimi – quali testamento, donazione, matrimonio, riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio – rimangono esclusivamente nella sfera di autonomia del beneficiario. La legge, tuttavia, consente comunque al giudice tutelare – previa valutazione della presenza di infermità o ridotta lucidità – di estendere eventuali effetti, limitazioni o decadenze previsti per interdetti o inabilitati al beneficiario, tenendo conto del suo interesse [50]. Recenti pronunce della Suprema Corte confermano la possibilità per il giudice di limitare la capacità di testare o di donare del beneficiario qualora questi non possa esprimere volontà libera e consapevole, applicando d’ufficio gli artt. 405 e 407 c.c. [51] Non possono, però, essere ammesse forme intermedie di capacità di testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore di sostegno [52].
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, dunque, si configura come uno strumento duttile nelle mani del giudice; strumento la cui vocazione è quella di riconoscere il più ampio margine di autonomia al beneficiario, tendendo conto della sua infermità. La ratio che governa l’istituto, infatti, è la residualità del potere dell’amministratore: costui, infatti, si occupa solo di ciò che gli sia stato espressamente affidato dal giudice, che individua i poteri dell’amministratore alla luce delle condizioni concrete dell’infermo [53], mentre tutti gli altri atti restano nella disponibilità del beneficiario [54]. L’amministrazione di sostegno comporta, dunque, la transizione da un paradigma di incapacità legale ad un modello di capacità assistita.
L’attuale apparato codicistico di protezione degli incapaci evidenzia – alla luce di quanto già illustrato – una tensione strutturale tra il modello codicistico del 1942, basato su istituti aventi natura sostitutiva ed ablativa della capacità di agire, e il successivo sviluppo normativo che, con l’inserimento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, ha consacrato un nuovo paradigma basato sul supporto e la conservazione (per quanto possibile) della capacità del fragile.
Questa tensione non si registra però solo nella dimensione codicistica, ma si rinviene anche sul piano assiologico con riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali.
I tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, infatti, sollevano problemi di compatibilità con il principio personalista ex art. 2 Cost., con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e con quello di libertà personale ex art. 13 Cost., laddove siffatte misure reprimano del tutto la possibilità per l’individuo di autodeterminarsi, relegandolo ad una condizione di minorità giuridica perpetua. La loro rigidità e non modulabilità sul caso concreto confliggono, altresì, con il principio di proporzionalità, che impone che ogni limitazione dei diritti fondamentali sia necessaria e proporzionata all’effettiva capacità del soggetto.
Sul piano sovranazionale, le sopracitate figure giuridiche collidono tanto con le fonti europee – sia di hard law, sia di soft law – quanto con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce l’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza personale delle persone con disabilità, prescrivendo, in tale ottica, il divieto di applicazione di misure di annullamento e/o compromissione permanente della capacità di agire, consentendo esclusivamente una limitazione della capacità che sia temporanea, revocabile, sempre proporzionata e, di conseguenza, flessibile, soggetta a periodica revisione [55]. La Convenzione stabilisce, inoltre, l’obbligo per gli Stati di assicurare che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano esenti da qualsiasi conflitto di interesse ed osservino i diritti e la volontà del soggetto, nonché soggette a periodica revisione da parte di un’autorità competente o di un organo giudiziario.
Con riferimento alle fonti europee, si evidenzia il latente contrasto tra i tradizionali istituti codicistici di tutela del fragile ed innumerevoli disposizioni della Carta di Nizza, che, all’art. 1, enuncia il principio dell’inviolabilità della dignità umana, all’art. 21 fissa il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità ed all’art. 26 riconosce e tutela il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure volte a garantire loro autonomia, inclusione sociale e professionale, nonché piena partecipazione alla vita comunitaria [56].
Quanto agli strumenti di soft law, il Parlamento Europeo in una Risoluzione [57] concernente il tema della parità dei diritti per le persone con disabilità – ha esortato gli Stati membri ad adottare misure volte a superare le limitazioni alla capacità giuridica che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti degli infermi, privilegiando invece l’implementazione di interventi di affiancamento e non di sostituzione del soggetto debole [58].
In questo quadro, la giurisprudenza nazionale si colloca in una posizione intermedia. La Corte costituzionale non è mai intervenuta in senso demolitorio sulle figure tradizionali, ma ha progressivamente cercato di ridurne l’incidenza applicativa, esaltando l’amministrazione di sostegno quale strumento preminente laddove sia in grado di assicurare idonea protezione [59].
Parallelamente, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato il carattere residuale e recessivo dell’interdizione rispetto all’amministrazione di sostegno, che dovrebbe essere preferita ogniqualvolta sia in grado di garantire adeguata tutela al soggetto, riservando invece l’applicazione dell’istituto dell’interdizione ai soli casi di infermità mentale che rendano impossibile qualsiasi forma di autodeterminazione [60].
Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia ancora una rilevante area di incertezza. La linea di confine tra gli strumenti non sempre viene stabilita in modo uniforme, e ciò ha comportato disomogeneità interpretative che incidono direttamente sul tipo di tutela concretamente riconosciuta al soggetto fragile. Ulteriori aspetti critici si registrano rispetto alla continuità tra misure: la mancata previsione di strumenti di revisione delle interdizioni pregresse e di conversione delle stesse in amministrazione di sostegno ha lasciato insoluti molteplici ipotesi di disallineamento rispetto ai principi introdotti dalla legge del 2004. Molti soggetti fragili, quindi, sono rimasti sottoposti a provvedimenti ablativi risalenti, spesso adottati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, senza alcuna verifica della loro attuale proporzionalità.
Accanto a tali profili sistematici, la prassi giudiziaria mostra ipotesi di utilizzo non sempre coerente dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Se, infatti, la grande flessibilità della misura ha, da un lato, incentivato una sua ampia applicazione ma, dall’altro, essa è stata oggetto di indebite strumentalizzazioni e, talvolta, la sua funzione di supporto è sfumata in forme di controllo o di gestione sostitutiva del patrimonio.
Emblematico di questa patologica deriva applicativa è stato un caso riguardante una vicenda in cui il giudice nazionale aveva prescritto una misura particolarmente incisiva sulla capacità d’agire di un soggetto anziano, affetto da un disturbo della personalità incidente sulla gestione dei propri interessi. La misura, in origine concepita come strumento di tutela limitato, aveva progressivamente ampliato il proprio raggio di azione fino ad incidere anche sulle abitudini di vita quotidiana del beneficiario, ricomprendendo le decisioni inerenti il suo collocamento abitativo e, in seguito, anche le sue relazioni personali, mediante l’introduzione di limitazioni al suo contatto con l’esterno.
Sulla questione è poi intervenuta anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo che, pur riconoscendo la base legale dell’intervento, ha sottolineato che l’intensità della compressione della vita privata e relazionare del soggetto non fosse proporzionata rispetto all’obiettivo di protezione perseguito [61], valorizzando l’idea – ormai centrale nella giurisprudenza sovranazionale – per cui la tutela della vulnerabilità non può tradursi nell’annichilimento identitario del fragile.
In altra vicenda, l’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato utilizzato non con funzione protettiva, bensì con funzione “meramente esplorativa”, poiché impiegata per indagare antecedenti attività patrimoniali del soggetto, senza che ricorresse un pericolo effettivo ed attuale per costui. La misura non prescriveva, infatti, alcuna limitazione della capacità d’agire dell’amministrato, ma mirava solo ad un affiancamento interlocutorio, al fine di consentire all’amministratore di supervisionare il beneficiario in via puramente precauzionale [62].
La Corte di Cassazione è, dunque, intervenuta sul punto richiamando con chiarezza il limite interno della misura: l’istituto, infatti, richiede sempre un accertamento concreto, attuale e non meramente ipotetico della condizione di impossibilità – totale o parziale – del soggetto di provvedere ai propri interessi, non essendo sufficiente – per l’attivazione del rimedio – né una fragilità evocata in termini generali, né una finalità esplorativa o di controllo sulla gestione patrimoniale altrui [63].
Ciò che emerge dai casi illustrati non è tanto un abuso in senso tecnico della discrezionalità del giudice – discrezionalità che è la stessa legge ad attribuirgli nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno, concepita come “vestito su misura” per il fragile, di cui il giudice stesso è il “sarto” – quanto piuttosto una sua applicazione che, talvolta, sembra espandersi oltre il perimetro assiologico tracciato dalla legge. La discrezionalità, infatti, costituisce una scelta normativa del legislatore, che individua in essa la miglior risposta alla necessità di gradualità e proporzionalità dell’intervento e all’esigenza che la persona fragile non resti estranea al processo decisionale che la riguarda [64].
In questo contesto si collocano anche le pronunce della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte evidenziato la necessità di presidiare il legame tra la misura applicata e la concreta condizione del soggetto, non ammettendo l’attivazione dell’amministrazione di sostegno in assenza di una reale alterazione della capacità di curare adeguatamente i propri interessi, o in base a situazioni meramente presunte [65].
Ne discende che il nodo non è costituito esclusivamente dall’uso dello strumento, ma dalla sua tenuta nelle applicazioni pratiche: il divario tra le aspirazioni e il disegno normativo e la sua concreta attuazione sembra invero evidenziare una criticità di fondo, ossia quella di mantenere ferma la conformità dell’istituto alla sua ratio originaria di sostegno e non di sostituzione.
In questa prospettiva, de iure condito, appare decisivo che l’applicazione delle misure venga sempre preceduta da un rigoroso vaglio della sussistenza dei presupposti applicativi.
Con riferimento all’amministrazione di sostegno, in particolare, si dovrebbe effettuare un’attenta ponderazione circa l’ampiezza della limitazione della capacità d’agire del soggetto fragile (limitazione che dovrebbe essere quanto più circospetta possibile) e circa la scelta degli atti affidati alla cura dell’amministratore (che dovrebbero anch’essi essere, logicamente, il minor numero possibile). Si dovrebbe, altresì, favorire l’audizione e l’ascolto del beneficiario, non mero soggetto passivo ma effettivo interessato e destinatario della misura [66]. Si ravvisa, cioè, l’esigenza di dare applicazione a quei principi europei e sovranazionali che individuano nel fragile non il semplice destinatario ma il vero protagonista della tutela.
Sul piano sistematico e nel rapporto con gli altri istituti del Titolo XII del codice civile, invece, la materia sembra ancora essere attraversata da una frattura tra due paradigmi: da un lato, l’antica concezione dell’incapace come soggetto da sostituire ed escludere; dall’altro, la moderna visione della vulnerabilità come dimensione da assistere e sostenere, e non da occultare.
Per ricucire i lembi di questo squarcio ordinamentale sarebbe, dunque, auspicabile – de iure condendo – un intervento legislativo di riforma e di coordinamento della materia capace di ricondurre il sistema di tutela dell’incapace entro una cornice coerente con i principi costituzionali, ed in particolare con il principio di uguaglianza, prevedendo delle misure volte a uniformare il trattamento dell’infermo a prescindere dal Tribunale e dal momento storico in cui è stata prescritta la misura.
La questione nodale – in questa dimensione intermedia – riguarda proprio il bilanciamento tra protezione ed autonomia: non la prevalenza netta dell’una sull’altra, ma la costante calibrazione delle due istanze nella fattispecie concreta. Ed è proprio in questo contesto che l’amministrazione di sostegno trova il proprio spazio di primazia, quale istituto di sintesi tra protezione e autodeterminazione.
[1] Prima dell’entrata in vigore della legge n. 180/1978, infatti, i manicomi non erano solo luoghi di cura, ma venivano spesso utilizzati anche come spazi di contenimento sociale; l’approccio terapeutico e riabilitativo risultava limitato da una visione clinica poco attenta alla psichiatria sociale, alle strutture intermedie, al sostegno territoriale e alla diffusione della psicoterapia nei servizi pubblici. Cfr., LODDO P., L’amministratore di sostegno, in LODDO P., (a cura di), L’amministratore di sostegno, Milano, 2024, p. 2.
[2] La riforma ha profondamente rinnovato il modello di assistenza psichiatrica, promuovendo un approccio più umano nei rapporti tra operatori, pazienti e società, e riconoscendo pienamente i diritti delle persone con disturbi mentali, sostenendone il percorso di cura anche attraverso una rete di servizi territoriali. A seguito dell’intervento legislativo, infatti, i manicomi sono stati del tutto sostituiti da centri di salute mentale, strutture residenziali psichiatriche, residenze per le misure di sicurezza (Rems) o progetti di sostegno alla persona e assistenza domiciliare. Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] LODDO P., op. cit., p. 3.
[5] TESCARO M., Amministrazione di sostegno, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile, I, Torino, 2007, p. 3.
[6]Si veda: ANELLI F., Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Studi in onore di P. Schlesinger, V, Milano, 2004, pp. 4175 ss.. Cfr., anche, per ulteriori rilievi, PESCARA E., Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici, in Tratt. Rescigno, IV, 4ª ed., Torino, 1997, pp. 768 ss.
[7] TESCARO M., op. cit. Si veda anche: CENDON P., Gli orizzonti dell’amministrazione di sostegno, in Riv. dir. min., 2006, pp. 17 ss.; CENDON P., Infermi di mente ed altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile. Relazione introduttiva e bozza di riforma, in Dir. fam., 1992, pp. 621 ss.
[8] LODDO P., op. cit., p. 6.
[9] TESCARO M., op. cit., p. 5.
[10] Presupposti per il ricorso allo strumento sono: un’abituale infermità di mente, l’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi e, infine, la necessarietà della misura per assicurare adeguata protezione al destinatario della stessa. Quest’ultimo presupposto è stato introdotto dalla legge n. 6/2004, al fine di coordinare la norma con l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Cfr. TESCARO M., op. cit., p. 8.
[11] La nozione di malattia mentale non va intesa in senso meramente tecnico-clinico, né rigidamente definita sotto il profilo nosografico, ma deve essere apprezzata come condizione di sofferenza unica e irripetibile, la cui origine può essere multifattoriale – biologica, psicologica, relazionale o sociale – e strettamente connessa alla dimensione personalistica e alla storia individuale del soggetto. Cfr. BRUSCUGLIA L., Interdizione, in Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, p. 3.
[12] L’infermità mentale deve essere abituale, cioè costituire uno stato stabile e persistente, non bastando episodi isolati o temporanei, sebbene possano verificarsi intervalli di lucidità. Si veda: Cass. civ., 20 novembre 1985, n. 5709 in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, p. 288.
[13] Il disturbo deve essere attuale al momento della pronuncia: episodi pregressi o il solo rischio di ricadute non sono sufficienti, salvo un’alta probabilità di recidiva. Cfr. BRUSCUGLIA L., op. cit. p. 4; Cass. civ., 13 marzo 1990, n. 2031 in Mass. giur. it., 1990.
[14] Cass. civ., 21 ottobre 1991, n. 11131 in Mass. giur. it., 1991.
[15] Trib. Marsala, 17 gennaio 2018, n. 39 in Massima redazionale, 2018.
[16] TIRABOSCO A., MICHILLI A., Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione in LODDO P: (a cura di) L’amministratore di sostegno, cit., p. 52.
[17] TIRABOSCO A., MICHILLI A., Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione in LODDO P. (a cura di), L’amministratore di sostegno, cit., p. 53.
[18] In dottrina: FALZEA A., Capacità, teoria generale, in Enc. dir., IV, Milano, 1960, 28; SCALERA A., I trattamenti sanitari dell’interdetto: poteri del tutore e ruolo del giudice – il commento, in Fam. dir., 2011, p. 791. In giurisprudenza: Cass. civ., Ord., 20 aprile 2005, n. 8291, in Fam. dir., 2005, 5, 481; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582, in Giust. civ., 2001, 2751 ss.; Trib. Milano, 6 marzo 2009, n. 3075 in Massima redazionale, 2009.
[19] Trib. Bari, Sez. I, 29 febbraio 2016, n. 1123 in Massima redazionale, 2016.
[20] PEZZUTO R., Commento dell’art. 414 c.c., in BONILINI G., CONFORTINI M., GRANELLI C. (a cura di), Codice Civile commentato, Torino, 2012. pp. 430 ss.
[21] BIANCA C. M., Diritto civile, I, Milano, 1981, p. 237.
[22] L’art. 415 c.c. individua espressamente i casi in cui un soggetto può essere dichiarato inabilitato, ricomprendendo: il maggiorenne infermo di mente; colui che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, esponga sé stesso o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, privi di un’educazione sufficiente.
[23] BIANCA C. M., Diritto civile, cit. p. 237.
[24] PESCARA E., I provvedimenti di interdizione e inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1982, p. 692.
[25] Non è sempre stato così: in passato, dottrina e giurisprudenza ritenevano che la prodigalità ricorresse laddove le spese disordinate e sproporzionate alla consistenza patrimoniale del soggetto fossero riconducibili non ad una mera cattiva amministrazione, bensì ad una alterazione mentale. In giurisprudenza: Cass. civ., 10 febbraio 1968, n. 428 in Mass. giur. it., 1968; Cass. civ., 13 marzo 1980, n. 1680 in Mass. giur. it., 1980. In dottrina: BIANCA C.M., op. cit., p. 237; NAPOLI E.V., Inabilitazione, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989, p. 2.
[26] Trib. Terni, 9 maggio 1994, in Rass. giur. umbra, 1994, p. 392.
[27] BIANCA C.M., op. cit., p. 238.
[28] TESCARO M., op. cit., p. 9.
[29] LISELLA G., Inabilitazione e interdizione: due arcaici istituti al crepuscolo, in Persona e Mercato, 2014, p. 133.
[30] TESCARO M., op. cit., p. 10.
[31] La prodigalità, pur non essendo di per sé una condizione patologica in senso clinico, può a volte emergere attraverso comportamenti riconducibili ad un deficit del controllo degli impulsi, idonee ad assumere rilevanza sul piano psicologico e, in taluni casi, anche psichiatrico. Nell’apparato codicistico, però, essa rileva indipendentemente da una qualificazione clinica, essendo tipizzata dal legislatore come condotta abituale idonea a mettere in pericolo l’integrità del patrimonio.
[32] BONILINI G., I presupposti dell’amministrazione di sostegno, in BONILINI G., CHIZZINI A. (a cura di), L’amministrazione di sostegno, 2ª ed., Padova, 2007, pp. 53 ss.
[33] Cass. civ., Ord., 28 dicembre 2023, n. 36176 in Not., 2024, 1, 67; Cass. civ., Ord., 31 marzo 2022, n. 10483 in CED Cassazione, 2022; Cass. civ., Ord., 31 dicembre 2020, n. 29981 in Studium juris, 2021, 7-8, 944.
[34] CALICE E., Commento dell’art. 404 c.c., in BONILINI G., CONFORTINI M., GRANELLI C. (a cura di), Codice Civile commentato, cit., p. 804 ss.
[35] BONILINI G., op. cit., p. 46.
[36] Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione, si veda: Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584, in Nuova giur. civ. comm., 2007, p. 275, con nota di ROMA U., La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione.
[37] TESCARO M., op. cit., p. 5.
[38] Ibidem.
[39] In dottrina: FERRANDO G., Le finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, Torino, 2006, p. 28; BUGETTI M., Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione, in Fam. dir., 2006, p. 59; BUGETTI M., Amministrazione di sostegno “incapacitante” e necessità della difesa tecnica, in Corriere giur., 2007, p. 204 ss..; CALÒ E., L’apporto dei ricorsi e dei decreti all’attuazione dell’amministratore di sostegno, in Notariato, 2004, p. 402; SCOTTI R., La lettura costituzionale dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Notariato, 2006, p. 395.
In giurisprudenza, nello stesso senso: Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.; Cass. civ., 29 novembre 2006, n. 25366, in Fam. dir., 2007, 2, 121, con nota di CHIZZINI A., Amministrazione di sostegno e difesa tecnica in una prima (non risolutiva) decisione della Cassazione.
[40] In dottrina: DELLE MONACHE S., Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 39; BONILINI G., Persone in età avanzata e amministrazione di sostegno, in Fam., pers. succ., 2005, p. 489. In giurisprudenza: Cass. civ., Ord., 10 settembre 2024, n. 24251, in Quot. giur., 2024; Cass. civ., Ord., 31 dicembre 2020, n. 29981, cit.
Nel 2022, la Cassazione ha anche affermato l’inopportunità dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno nei confronti di un soggetto impossibilitato a curare adeguatamente dei propri interessi poiché affetto da una grave menomazione fisica, che tuttavia sia adeguatamente supportato da un ambiente familiare presente ed unito. Cass. civ. 11 luglio 2022, n. 21887 in Fam. dir., 10/2022, p. 952.; Cass. civ. 31 marzo 2022, n. 10483 in CED Cassazione, 2022.
[41] TESCARO M., op. cit., p. 7.
[42] DI BARTOLOMEO M., Osservazioni sul recente disegno di legge in materia di “Amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi, in Rass. dir. civ., 1994, 1, p. 233; PERLINGIERI P., La tutela della persona umana nell’ordinamento giuridico, Camerino, 1972, p. 11.
[43] L’art. 408 c.c. stabilisce l’ordine di preferenza per la nomina dell’amministratore di sostegno e prevede, in primo luogo, il coniuge non legalmente separato e i parenti appartenenti al nucleo familiare originario. Tra i possibili soggetti nominabili non figurano gli affini, mentre è espressamente contemplata la persona stabilmente convivente, categoria che comprende chiunque conviva in modo continuativo con il beneficiario e ne assicuri sostegno, indipendentemente dall’esistenza di legami di parentela o affinità. La normativa vigente riconosce, inoltre, al giudice tutelare la facoltà di nominare anche il soggetto indicato dal genitore superstite attraverso testamento, atto pubblico o scrittura privata.
[44] CALICE E., Commento dell’art. 408 c.c., in BONILINI G., CONFORTINI M., GRANELLI C. (a cura di), Codice Civile commentato, cit., pp. 420 ss.
[45] Cass. civ., 20 marzo 2013, n. 6861 in Notariato, 2013, 247.
[46] L’amministratore di sostegno è vincolato da un complesso di doveri volti a tutelare il beneficiario. Tra questi, riveste particolare importanza l’obbligo di informare il beneficiario sugli atti che intende compiere, trasmettendogli anche il rendiconto annuale previsto dall’art. 380 c.c., e di comunicare al giudice tutelare eventuali dissensi. Tale dissenso assume rilevanza giuridica soltanto se espresso da un soggetto dotato di sufficiente capacità di discernimento e costituisce un ostacolo che obbliga l’amministratore a sottoporre la decisione al giudice.
[47] CALICE E., Commento dell’art. 410 c.c., in BONILINI G., CONFORTINI M., GRANELLI C.(a cura di), Codice Civile commentato, cit. pp. 430 ss.
[48] Cass. civ., 4 marzo 2020, n. 6079, in Studium juris, 11/2020, p. 1416.
[49] Con riferimento agli uffici di tutore o curatore, invece, è fissato un limite massimo di dieci anni, cosicché nessuno sia obbligato a ricoprire tale ruolo per periodi eccessivamente lunghi, con la sola eccezione dei casi in cui l’incarico sia affidato al coniuge, al convivente more uxorio, agli ascendenti o ai discendenti. Cfr. CALICE E., Commento dell’art. 405 c.c., in BONILINI G., CONFORTINI M., GRANELLI C. (a cura di), cit., p. 407.
[50] Ibidem.
[51] Cass. civ., Ord., 21 maggio 2018, n. 12460, in Corriere giur., 2019, 1, 60, con nota di BUGETTI M. N, Sulla privazione ex decreto in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno della capacità di testare e di donare; Cass. civ., Ord., 28 agosto 2020, n. 18042 in Massima redazionale, 2020.
[52] Cass. civ., 6 febbraio 2026, n. 2648 in Massima Redazionale, 2026.
[53] Cass. civ., Ord., 31 marzo 2022, n. 10483 in CED Cassazione, 2022.
[54] Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114 in Corriere giur., 7/2019, p. 885, con nota di BUGETTI M.N., La Corte costituzionale conferma la sussistenza della capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
[55] TIRABOSCO A., MICHILLI A., Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione in LODDO P. (a cura di) L’amministratore di sostegno, cit., p. 104 s..
[56] LODDO P., op. cit., p. 13.
[57] Risoluzione del Parlamento europeo Verso la parità di diritti per le persone con disabilità, 13 dicembre 2022.
[58] BUGETTI M.N, Verso ... e oltre l’amministrazione di sostegno: una retrospettiva su un criticato istituto di successo in Fam. dir., 3/2024, p. 309.
[59] Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in Fam. pers. succ., 2/2006, p. 136, con nota di PATTI S., Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale.
[60] Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.; Cass. civ., Ord., 21 maggio 2018, n. 12460 cit.
[61] BUGETTI M.N., op. ult. cit., p. 309.
[62] Cass. civ., Ord., 17 settembre 2024, n. 24878 in Fam. dir., 1/2025, p. 15, con nota di BUGETTI M.N., I principi di gradualità e flessibilità, e il dilemma della adeguata protezione del beneficiario.
[63] In particolare, nel caso di specie, non sussisterebbe “l’accertamento effettivo della riconducibilità di tale affare ad una condizione patologica”, condizione dedotta dal figlio ma non concretamente verificata dal giudice. Nel provvedimento, infatti, si fa riferimento ad una generica condizione di fragilità, senza ulteriori specificazioni.
Di conseguenza, la Corte evidenzia che una siffatta misura non sia finalizzata alla tutela dell’interessato “da una condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, quanto piuttosto a verificare se effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con finalità di monitoraggio”. Cass. civ., Ord., 17 settembre 2024, n. 24878, cit.
[64] Virtuose in tal senso sono state le seguenti pronunce: Trib. Roma, 13 aprile 2007 in Fam. pers. succ., 6/2007, p. 557; App. Bologna, 7 aprile 2008 in Massima redazionale, 2008.
[65] Cass. civ. 11 luglio 2022, n. 21887, cit..; Cass. civ. 31 marzo 2022, n. 10483, cit.
[66] BUGETTI M.N., op. ult. cit., p. 309.