Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Il dies a quo della prescrizione dell'azione di annullamento esperita dagli eredi del contraente caduto in errore (di Abigail Owusu)


Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione ‒ limitandosi a ribadire la legittimazione degli eredi all’esperimento delle azioni di impugnativa contrattuale ‒ riconosce implicitamente l’ormai incontroverso principio della trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius. Secondo la Corte, pure le azioni contrattuali, comprese quelle di annullamento, scaturenti dalla conclusione di un contratto di compravendita sono suscettibili di trasmissione iure hereditatis. La Suprema Corte precisa inoltre che, qualora, come nel caso di specie, la riferibilità soggettiva della scoperta dell’errore non sia più attribuibile alla parte, perché questa è deceduta prima della scoperta, l’evento della scoperta deve essere necessariamente rapportato ai suoi eredi.

The dies a quo of the statute of limitations of the action for annulment brought by the heirs of the party who has fallen into error

With the ruling at hand, the Italian Supreme Court, by reaffirming the right of the heirs to challenge the validity of the contract, implicitly recognizes the uncontroversial principle of the transmissibility mortis causa of contractual relationships belonging to the deceased party. According to the Court, even contractual actions, including those of annulment, arising from the conclusion of a sale contract can be transmitted iure hereditatis. The Supreme Court also states that, if, as in the present case, the subjective attributability of the discovery of the error is no longer referable to the party, because he or she died before the discovery, the event of the discovery must necessarily be related to his/her heirs.

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