Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra la valorizzazione del principio di autoresponsabilità ed esigenze di solidarietà (di Carolina Magli)


Ripercorso il fondamento  dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, sorge la necessità di ricercare un punto di equilibrio tra la tendenza a valorizzare il sempre più richiamato principio di autoresponsabilità e l’esigenza dei maggiorenni alla persistenza del diritto al mantenimento fino all’acquisizione dell’indipendenza economica. Nello specifico, dopo aver posto in luce  le incertezze dell’indirizzo interpretativo consolidato relativo ai presupposti ed ai limiti del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, qui si intende individuare gli elementi di novità ed i profili critici a cui si espone l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza del 14 agosto 2020 n.2020. L’indagine si propone in particolare di stabilire quale potrebbe essere una soluzione applicativa e quali parametri l’interprete deve valutare al fine di contemperare la necessità di consapevolizzare i figli con  le esigenze derivanti dall’ instabilità economica, per effetto della quale diventa inevitabile un ampliamento dell’attuale funzione di protezione della famiglia ed, in particolare, dei genitori.

The obligation to support an adult child: between enhancing the principle of self-responsibility and the need for solidarity

Upon reviewing the basis of the obligation to maintain children of full age, the need arises to strike a balance between the tendency to enhance the principle of self-responsibility and the need for children of full age to retain their right to maintenance until they become financially independent. Specifically, after highlighting the uncertainties of the established interpretative approach concerning the conditions and limits of the right to child support for children of full age, the aim here is to identify the new elements and critical profiles addressed by the orientation expressed by the Supreme Court in its order no. 2020 of 14 August 2020. In particular, the study aims to establish what an applicative solution might be, and what parameters the interpreter must evaluate in order to balance the need to raise children's awareness with the needs arising from economic instability, as a result of which an extension of the current function of protecting the family and the parents in particular, becomes inevitable.

Carolina Magli - L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra la valorizzazione del principio di autoresponsabilità ed esigenze di solidarietà

SOMMARIO:

1. Premessa. - 2. Inquadramento normativo e profili critici relativi all’ orientamento consolidato. - 3. L’ordinanza della Cassazione del 15 agosto 2020: verso una (eccessiva) responsabilizzazione del figlio maggiorenne? - 4. (Segue) Sull’ inversione dell’onere della prova. - 5. Il contemperamento del principio di autoresponsabilità con la funzione protettiva della famiglia.


1. Premessa.

La questione concernente la durata del dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni assume oggi particolare rilevanza a causa di diversi fattori sociali, familiari ed economici; si pensi  al cambiamento dei rapporti genitori-figli, all’allungamento dei percorsi di studio nonché   all’ attuale crisi del mercato del lavoro acuita,  tra l’ altro, dall’ emergenza sanitaria in atto[1]. Ecco dunque che, in tale contesto, tenuto conto del fondamento stesso dell’ obbligo di mantenimento nonché dello sfondo solidaristico che è proprio della famiglia, sorge la necessità di ricercare un punto di equilibrio tra la tendenza a valorizzare il sempre più richiamato principio di autoresponsabilità[2] e  l’ esigenza dei maggiorenni alla persistenza del diritto al mantenimento fino all’ acquisizione dell’ indipendenza economica. L’indagine si propone, quindi, di ripercorrere la disciplina e l’orientamento consolidato relativo ai presupposti ed ai limiti del diritto al mantenimento[3]   dei figli maggiorenni alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, evidenziandone  limiti e  incertezze[4]. Inoltre, individuati  gli elementi di novità ed i profili critici a cui si espone l’ orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte con l’ ordinanza del 14 agosto 2020 n. 2020[5],  qui si intende stabilire quale potrebbe essere una soluzione applicativa e quali parametri l’ interprete deve considerare al fine di contemperare la necessità di responsabilizzare i figli con  le esigenze derivanti dall’  instabilità economica, per effetto della quale diventa inevitabile un ampliamento dell’ attuale funzione di protezione della famiglia ed, in particolare, dei genitori.   [1] Il mercato del lavoro italiano ha subito gravi ripercussioni dopo la prima onda pandemica, con la perdita certificata di 656.000 posti di lavoro ed un calo del tasso di occupazione di 1,9 punti percentuali, dal 59,4% del secondo trimestre del 2019 al 57,5% del secondo trimestre del 2020. La crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria non ha avuto un impatto omogeneo fra diverse categorie di lavoratori, ma ha colpito maggiormente settori dell’economia che godono di scarsa protezione e i lavoratori più giovani, acuendo in questo modo iniquità [continua ..]


2. Inquadramento normativo e profili critici relativi all’ orientamento consolidato.

Il principio di un perdurante obbligo dei genitori di mantenere i figli anche oltre la maggiore età – ritenuto derivante dall’ art. 30 Cost. – viene espressamente sancito  dall’ art. 337 septies comma 1 c.c., ai sensi del quale il giudice[1], valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico[2]. La disposizione richiamata, seppure riferita all’ ipotesi di crisi familiare, rappresenta anche un parametro di riferimento al fine di determinare la durata dell’ obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni[3]; essa infatti  individua, senza ulteriori precisazioni, il momento di cessazione dell’ obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli nel raggiungimento della c.d. “indipendenza economica” del figlio stesso, recependo, in tal modo, quanto già affermato in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza[4]. Secondo  l’ orientamento consolidato, infatti, l’ obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli[5] non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età , ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’ obbligo stesso[6] non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’ indipendenza economica[7],  ovvero, che il mancato svolgimento di una attività[8] dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte dello stesso[9]. L’indirizzo interpretativo soprarichiamato è stato criticato, in primo luogo, per le incoerenze che lo caratterizzano[10] nonché anche per le incertezze che  porta con sé, soprattutto con riferimento alla nozione di “indipendenza economica” e con riguardo all’ accertamento della “colpa” del maggiorenne per il mancato raggiungimento di una propria autonomia. In particolare, in relazione al primo profilo segnalato, si è osservato come, dall’ analisi della giurisprudenza che si è occupata della questione, non emerga chiaramente quale sia la tipologia di lavoro che il figlio dovrebbe svolgere per poter essere considerato  “economicamente indipendente”; se, infatti, alcune pronunce affermano che anche il lavoro “precario” e “saltuario”[11] (addirittura in alcuni casi si fa riferimento alla [continua ..]


3. L’ordinanza della Cassazione del 15 agosto 2020: verso una (eccessiva) responsabilizzazione del figlio maggiorenne?

La Suprema Corte[1] – con una decisione che appare particolarmente approfondita rispetto alla sue veste formale di ordinanza[2]–  si è posta di recente in una posizione di manifesta discontinuità rispetto  al precedente citato orientamento, accogliendo una soluzione che, seppure  in linea con il generale atteggiamento seguito anche in altri contesti giuridici[3], finisce per responsabilizzare eccessivamente il maggiorenne. In particolare, in tale occasione, con una c.d. “pronuncia trattato”[4], richiamando gli artt. 1, 4 e 30 della Cost.,  i giudici di legittimità hanno affermato nuovi principi in materia di mantenimento del maggiorenne[5], sia con riguardo alla durata del predetto obbligo – si asserisce, infatti, che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori cessa con l’ acquisizione della capacità di agire – [6] sia con riferimento all’ onere della prova che, secondo l’orientamento richiamato, raggiunta la maggiore età, spetterebbe non già al genitore obbligato, ma proprio al figlio medesimo;  su quest’ultimo, infatti, graverebbe l’onere di dimostrare che il diritto al mantenimento permane per l’ esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, oppure ancora, per la necessità di usufruire di un lasso di tempo ulteriore per la ricerca di un lavoro che assicuri l’autosufficienza. Concentrando in particolare l’ attenzione sul primo profilo segnalato, occorre osservare come il predetto indirizzo, anche se si conforma alla condivisibile tendenza ad arginare sempre più le pretese opportunistiche del coniuge non obbligato,[7] non convinca nella specifica parte in cui sancisce che l’ obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti del figlio si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. La suddetta soluzione, che intende invertire la regola giurisprudenziale circa la presunzione di persistenza dell’ obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non persuade  nella misura in cui stabilisce a priori una età anagrafica valevole per tutti i figli e non connota il relativo giudizio a criteri di relatività. Se  il diritto al mantenimento rappresenta una componente essenziale del diritto alla formazione dell’ individuo, la continuazione del diritto del figlio ad essere [continua ..]


4. (Segue) Sull’ inversione dell’onere della prova.

Se la soluzione accolta dalla Cassazione con l’ordinanza richiamata non convince pienamente perché pone un limite predefinito all’ obbligo di mantenimento del figlio, ciononostante è apprezzabile  nella misura in cui, valorizzando il principio di vicinanza della prova[1], dispone l’ inversione  dell’ onus probandi che, una volta raggiunta la maggiore età, grava non più sul genitore obbligato, bensì sul figlio medesimo[2]. Si afferma[3], in particolare, che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere della prova a suo carico, non solo la mancanza di indipendenza economica – che è precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro[4]. Tuttavia, a parere di chi scrive, al fine di contemperare i diversi valori in gioco[5],  detta inversione della prova dovrebbe operare non già di default al compimento del diciottesimo anno[6], ma solamente qualora, nello specifico caso concreto, si possa supporre portata a compimento la funzione educativa propria del diritto al mantenimento il quale costituisce[7], appunto, uno strumento diretto a guidare il figlio lungo il percorso che lo dovrebbe condurre  al raggiungimento di una propria autonomia. Ne consegue che, nelle predette circostanze, – fermo restando l’ onere[8] a carico del genitore interessato[9] a far dichiarare l’ estinzione dell’ obbligo, della relativa iniziativa processuale nonché di allegazione e di prova di avere posto il figlio nella condizioni di raggiungere l’ autosufficienza economica – una volta, per esempio, terminato il percorso di studi[10] intrapreso (si pensi, alla laurea)[11] occorrerebbe addossare sul figlio maggiorenne medesimo che voglia continuare la propria formazione (si ipotizzi la necessità di un ulteriore periodo di studi[12]) il rischio della mancata dimostrazione delle ragioni che legittimano la sua pretesa. Sempre nella medesima prospettiva, trascorso il periodo di tempo generalmente necessario per il completamento del percorso intrapreso[13], dovrebbe essere onere del figlio stesso dimostrare la mancanza di colpa nonchè le ragioni del ritardo (per [continua ..]


5. Il contemperamento del principio di autoresponsabilità con la funzione protettiva della famiglia.