Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La gestione del rischio emergente da veicoli autonomi in due Proposte di Regolamento dell´Ue e le conseguenze sull'assicurazione degli operatori (di Giulia Puleio)


L’articolo analizza il sistema di gestione del rischio emergente da veicoli autonomi quale risulta dalle Proposta di Regolamento che stabilisce regole armonizzate sulla intelligenza artificiale, dalla Proposta di Regolamento sui prodotti macchina. Sono avanzate previsioni sull’impatto che l’introduzione sul mercato e lo sviluppo dei veicoli autonomi in Europa avranno sul contratto di assicurazione, quale tecnica di gestione preventiva del rischio di attività umane pericolose. In particolare, l’articolo si propone di valutare come operi il rapporto funzionale tra premio e rischi nel contratto di assicurazione dei veicoli autonomi e le conseguenze in punto di garanzia dell’obbligo di solvibilità.

The management of the risk arising from autonomous vehicles in two EU Regulation Proposals and the consequences on the insurance of operators

The paper focuses on the risk management system developed by the Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence and the Proposal for a Regulation on machinery products. The gradual implementation of autonomous vehicles in European countries will have a significant impact also on insurance contracts involving providers and manufacturers. In many European legal systems, the insurance contract is the main tool to manage risks arising from particularly dangerous human activities. This article proposes to analyse the balance between risks and premium in the insurance contract for autonomous vehicles at EU level and to define its practical consequences, namely on insurance company’s obligations.

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Giulia Puleio - La gestione del rischio emergente da veicoli autonomi in due Proposte di Regolamento dell’Ue e le conseguenze sull’assicurazione degli operatori

SOMMARIO:

1. Nozioni di intelligenza artificiale e veicoli autonomi. - 2. Rischio di incertezza giuridica. - 3. Rischi tecnologici connessi all’utilizzo di veicoli autonomi. - 4. Obblighi degli operatori imposti dalla nuova strategia europea in materia di intelligenza artificiale. - 5. Assicurazione degli operatori: una teoria antica per un problema futuro?


1. Nozioni di intelligenza artificiale e veicoli autonomi.

Nel mese di aprile 2021, la Commissione europea ha presentato due Proposte di Regolamento destinate ad incidere sulla disciplina dei veicoli a guida autonoma: la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina[1] e la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sulla Intelligenza Artificiale (legge sulla intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione[2]. Le Proposte di Regolamento intervengono in una materia complessa, che era già stata al centro di diversi documenti europei di soft law[3]. Tra questi, grande rilevanza hanno, anche sul piano delle declamazioni che fungono da indirizzo politico, il Libro Bianco sulla IA – Un approccio europeo alla eccellenza e alla fiducia[4] e la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul regime di responsabilità civile e intelligenza artificiale[5]. Dall’analisi degli atti legislativi e dei documenti citati emerge che l’ordinamento europeo, che ambisce ad un ruolo di primo piano nella corsa mondiale alla intelligenza artificiale, attribuisce alla materia della implementazione, dello sviluppo e della regolazione della intelligenza artificiale il ruolo di questione fondamentale dell’agenda politica italiana, laddove la promozione dell’utilizzo dell’IA impone anche di governare i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnologia[6]. I vantaggi attesi dalla diffusione dell’IA nel mercato europeo sono, infatti, numerosissimi, essendo tantissimi i settori coinvolti: dalla sfera personale (i trasporti[7], l’istruzione personalizzata[8], l'assistenza alle persone vulnerabili[9], il commercio digitale[10]) fino alle sfide globali (i cambiamenti climatici[11]). L’articolo in esame si propone di analizzare la possibilità di governare il rischio introdotto sul mercato dall’utilizzo dei veicoli autonomi attraverso lo strumento del contratto di assicurazione degli operatori coinvolti nei processi di fabbricazione e immissione nel mercato dei veicoli autonomi. Preliminari a questo fine sono la definizione di intelligenza artificiale e di veicoli autonomi (paragrafo 1), l’analisi dei rischi che il loro utilizzo può produrre (paragrafi 2 e 3) e la ricostruzione del panorama normativo che gli atti legislativi presentati dall’Unione permettono di intravedere (paragrafo 3). Le [continua ..]


2. Rischio di incertezza giuridica.

La progressiva introduzione sul mercato di questo tipo di automobili, se comporta vantaggi significativi nei termini di sicurezza delle strade, eliminando gli incidenti dovuti ad errori umani e rappresentando un progresso significativo anche nella gestione del traffico e nella lotta all’inquinamento[1], comporta anche il sorgere di rischi nuovi, che devono essere governati in maniera efficace dal diritto. Un primo problema fondamentale attiene proprio alla incertezza giuridica, laddove bisogna comprendere quali istituti del diritto civile possano essere applicati in materia di danni derivanti da veicoli autonomi. In proposito, occorre chiarire che i veicoli con livelli di automazione 1 e 2 non possono essere considerati veicoli autonomi e, pertanto, i rischi che la loro introduzione immette nel mercato non sono diversi in maniera significativa da quelli dei veicoli tradizionali, potendo pertanto essere applicate le norme già esistenti in materia di responsabilità e assicurazione[2]. Alcuni ordinamenti europei stanno timidamente modificando il proprio apparato di regole in materia di danni derivanti da circolazione stradale in previsione della successiva immissione nel mercato dei veicoli autonomi, di cui sono fornite diverse definizioni[3]. In particolare, in Germania, la riforma dell’articolo 1.a dello Strassenverkehrsgesetz ha esteso la nozione di veicolo a motore alle macchine dotate di dispositivi tecnici in grado di prendere parzialmente o completamente il controllo del veicolo, purché tali dispositivi possano essere disattivati manualmente dal conducente in qualsiasi momento. La modifica da parte del legislatore tedesco non permette di comprendere le automobili con un livello di automazione 4 e 5 che non possono circolare sulle strade tedesche, pur essendo concesso l’utilizzo a fini sperimentali di tali veicoli nelle circostanze e condizioni per le quali sono stati progettati. Nel Regno Unito, è stata introdotta una disciplina nel 2018 che si applica anche ai veicoli con alta e piena automazione. Similmente, una definizione ampia di veicoli autonomi è contenuta all’articolo 1, lett. F, del Decreto italiano Smart Roads[4], che definisce il veicolo a guida automatica “un veicolo dotato di tecnologie capaci di adottare e attuare comportamenti di guida senza l’intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti stradali e condizioni esterne”. A causa della capacità [continua ..]


3. Rischi tecnologici connessi all’utilizzo di veicoli autonomi.

Com’è stato detto supra, studi recenti prevedono che le aziende automobilistiche lanceranno sul mercato veicoli autonomi a partire dai prossimi anni e che entro il 2040 questi rappresenteranno il 25% del mercato globale[1]. Diventa, quindi, fondamentale comprendere quali siano i diversi tipi di rischi associati all’utilizzo di veicoli a guida autonoma[2]. Poiché l’obiettivo dell’articolo è quello di valutare l’impatto che l’introduzione di veicoli autonomi ha sui contratti di assicurazione stipulati dagli operatori economici responsabili dei rischi connessi all’utilizzo sul mercato, occorre concentrarsi sui rischi tecnologici[3], in quanto conseguenze negative la cui allocazione può essere governata dai contratti di assicurazione, mentre si trascurano altri tipi di rischio, quali quelli ambientali[4] e quelli legati alla occupazione[5], che possono essere regolati da altri istituti di diritto privato e pubblico. Innanzitutto, occorre ricostruire l’insieme di rischi che derivano dal guasto o da malfunzionamento del prodotto e del software tali da potere provocare incidenti, in modo da determinare il grado di sicurezza dei veicoli autonomi. Secondo la stima effettuata da Sicurstrada[6], nel 2019 il comportamento scorretto del guidatore ha causato il 90% degli incidenti su strade urbane[7] e l’87,9% su strade extraurbane[8]. La progressiva introduzione di veicoli a guida autonoma nel mercato avrà come vantaggio evidente quello di diminuire progressivamente il numero di incidenti causati da errori umani. Tuttavia, se le cause mutano, gli incidenti non spariscono. Infatti, crescendo la complessità della tecnologia, aumenta anche la probabilità statistica di errori tecnici, che compromettono la sicurezza del veicolo. Pur prescindendo dalla condotta umana, possono esserci incidenti provocati da un guasto o un’anomalia dell’hardware o dal malfunzionamento del software. Inoltre, i veicoli autonomi sono dotati di sistemi V2V e V2I, per cui un incidente potrebbe anche essere causato da un guasto nella infrastruttura viaria oppure da una improvvisa assenza di rete telematica. Anzi, secondo la stima della Risoluzione del Parlamento europeo del 2020, se è vero che tutte le attività, i dispositivi o i processi fisici o virtuali che sono guidati da sistemi di IA possono causare direttamente o indirettamente danni o pregiudizi, quasi sempre [continua ..]


4. Obblighi degli operatori imposti dalla nuova strategia europea in materia di intelligenza artificiale.

Il rischio immesso nel mercato con l’introduzione delle tecnologie nuove ed emergenti e il grado di controllo da mantenere sulla operatività e sul funzionamento del sistema della intelligenza artificiale costituiscono i fondamenti delle regole definite tanto dalla Risoluzione recante raccomandazioni del Parlamento europeo di ottobre 2020 quanto dalle due Proposte di Regolamento presentate ad aprile 2021. Più precisamente, secondo la Risoluzione del Parlamento europeo del 2020, la futura proposta di regolamento in materia di responsabilità civile derivante dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrebbe costituire uno dei due pilasti di un quadro comune europeo in materia, insieme alla Direttiva 85/374/CEE, fonte normativa di riferimento anche per le azioni civili risarcitorie intentate nei confronti del produttore di un sistema di intelligenza artificiale. Individuando così nella responsabilità per danno da prodotti difettosi un mezzo efficace per ottenere il risarcimento, la Risoluzione 2020 ruota intorno al cardine rappresentato dalla responsabilità del cosiddetto operatore. In particolare, l’operatore di front-end è “la persona fisica o giuridica che esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA e che beneficia del suo funzionamento”, mentre l’operatore di back-end è “la persona fisica o giuridica che, su base continuativa, definisce le caratteristiche della tecnologia e fornisce i dati e il servizio di supporto di back-end essenziale e pertanto esercita anche un elevato grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA”. La Risoluzione in esame ritiene necessaria la previsione, in caso di danni derivanti da sistemi di IA, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, che consenta di raggiungere un equilibrio tra tutela dei cittadini e incentivi alle imprese, in un ordinamento che consideri costantemente i rischi di responsabilità civile connessi ai sistemi di IA durante il loro intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'uso fino al termine del ciclo di vita. Chiunque crei un sistema di IA, ne esegua la manutenzione, lo controlli o interferisca con esso dovrebbe essere chiamato a rispondere del danno o pregiudizio che l’attività, il dispositivo o il processo provoca. La previsione di una [continua ..]


5. Assicurazione degli operatori: una teoria antica per un problema futuro?