Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Nuovi assetti della solidarietà nel rapporto di coppia (di Tommaso Auletta)


In seguito all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 il nostro ordinamento consente alle persone che intendono condurre una comune vita di coppia per ragioni affettive di scegliere tra una pluralità di modelli, in base alle loro caratteristiche e all’intensità degli impegni reciproci che la coppia vuole assumere. Tali modelli si differenziano sotto molti aspetti ma, secondo l’autore, sono anche caratterizzati da alcuni fondamentali tratti comuni,deducibili dalla disciplina alla quale sono sottoposti. In particolare, l’uguaglianza e la solidarietà.

Nel presente scritto, l’autore passa in rassegna il contenuto delle (pur) diverse discipline dalle quali è possibile dedurre la rilevanza diquesti valori e il relativo fondamento. Inoltre, egli suggerisce alcune soluzioni da preferire per dare loro adeguata attuazione.I suddetti valorisono presenti anche nelle unioni affettive fondate sulla convivenza di fatto,ma l’incidenza della solidarietà risulta meno rilevanteche nel matrimonio e nell’unione civile. La ragione essenziale di questa differenza è costituita dal fatto chela mera convivenza si caratterizza per la volontà della coppia di mettere in atto una comunione di vita affettiva non formalizzata, senza assumere alcun impegno. A tali diversità sono dedicate alcune considerazioni.

Nell’ultima parte dell’articolo, l’autore si sofferma sul rilievo che la solidarietà può ancora avere,nonostante la crisi di coppia e lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile. Essa può tradursi, infatti, in forme diverse di sostegno dovuto dalla parte più abbiente all’altra, che venga a trovarsi in situazione di bisognoanche in conseguenza dei sacrifici concordemente affrontati durante la comunione di vita.

 

New Orders of Solidarity in Couple Relationship

As a consequence of the entry into force of statute no. 76 of 2016, our legal system allows people, who intend to live a life in common as a couple for sentimental reasons, to choose among a plurality of models, for their characteristics and for the intensity of the mutual commitments that the couple wants to make. These models differ in many respects but, according to the author, are also characterized by some basic common traits, that can be inferred from the discipline to which they are subjected. In particular, equality and solidarity.

In this paper, the author examines the content of the (albeit) different disciplines, from which it is possible to deduce the relevance of these values and their basis. Furthermore, he suggests some solutions that one could prefer to give them adequate implementation. The aforementioned values are also present in sentimental partnerships based on cohabitation, but the incidence of solidarity is less relevant than in marriage and civil partnership. The main reason for this difference is constituted by the fact that the simple cohabitation is characterized by the couple's willingness to put in place an informal community of affections, without making any commitment. Some considerations are dedicated to these differences.

In the last part of the article, the author focuses on the importance that solidarity can still have, despite the couple’s crisis and despite the dissolution of marriage or civil  partnership. Indeed, it can result in different forms of support due from the richest person to the other, who finds himself in a situation of need, also as a result of the sacrifices agreed upon during the partnership.

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Tommaso Auletta - Nuovi assetti della solidarietà nel rapporto di coppia

SOMMARIO:

1. Ambito dell’indagine. - 2. I caratteri della vita affettiva di coppia: l’unione fondata sul matrimonio. - 3. Segue: I caratteri della vita affettiva di coppia: l’unione civile. - 4. Segue: I caratteri della vita affettiva di coppia: le convivenze. - 5. La solidarietà oltre l’estinzione del vincolo o della crisi della coppia.


1. Ambito dell’indagine.

Le riflessioni che mi propongo di sviluppare in queste pagine riguardano gli elementi fondamentali caratterizzanti la comunione di vita della coppia unita affettivamente e quelli che eventualmente diversificano il rapporto, a seconda del modello prescelto, per verificarne l’eventuale incidenza sullo scopo principale. Essi sono desumibili dal sistema delle norme che regolano i diversi istituti e delineano il contenuto del rapporto anche mediante l’eventuale previsione di diritti e doveri. Può osservarsi preliminarmente che l’opzione del legislatore di disciplinare una pluralità di modelli mediante i quali soddisfare l’esigenza di ciascun individuo di poter condividere con un altro l’esistenza, mettendo in comune le proprie vite per ragioni di carattere affettivo e solidale costituisce indubbiamente una delle trasformazioni più significative  registratesi di recente nell’ambito del diritto di famiglia, innovando rispetto alla scelta tradizionale che individuava nell’unione fondata sul matrimonio l’unico modello idoneo a tale scopo, caratterizzato inoltre, per lungo tempo, dal connotato della indissolubilità. Forti dubbi venivano manifestati infatti sulla possibilità di far scaturire effetti giuridici dall’unione affettiva dell’uomo e della donna stabilmente conviventi ma in assenza del matrimonio. I mutamenti susseguitisi nella società col trascorrere del tempo cominciarono ad intaccare gradualmente la “graniticità” dei suddetti principi a partire dalla metà del secolo scorso. Infatti si è andata lentamente diffondendo nella coscienza sociale l’idea che anche una unione affettiva di coppia non formalizzata possa considerarsi, a certe condizioni, una famiglia, caratterizzata dal mero dato fattuale, cioè dall’attuazione del rapporto che connota la vita coniugale, pur in mancanza di un atto costitutivo e della conseguente assunzione di obblighi al riguardo. Sotto l’altro aspetto ci si interrogava sulla funzionalità di un vincolo indissolubile, connesso all’impegno assunto al momento della celebrazione, anche quando l’affectio coniugalis, cioè la disponibilità a condurre una comunione di vita solidaristica, fosse ormai venuta meno a causa di circostanze sopravvenute o di mutate valutazioni sulle scelte di vita compiute originariamente che potevano avere compromesso [continua ..]


2. I caratteri della vita affettiva di coppia: l’unione fondata sul matrimonio.

Nel volume su “La comunità familiare”, Paradiso osserva inizialmente che il matrimonio è l’unico l’istituto mediante il quale viene consentito a due persone di sesso diverso di costituire una famiglia, così riconoscendo rilevanza giuridica ad un interesse, ad un bisogno insito nella natura dell’uomo, di dare origine ad una comunione affettiva di coppia caratterizzata da garanzie di certezza, stabilità dei rapporti e serietà dell’impegno di realizzare il suddetto programma di vita[1]. L’assunzione di un impegno in tal senso – i cui connotati sono in larga parte desumibili dal contenuto dei c.d. doveri coniugali – ne è il tratto caratterizzante che consente di distinguere la famiglia in senso proprio da altre relazioni di coppia, composta da un uomo ed una donna, dai caratteri variegati, a volte anche simili a quelli propri dell’unione matrimoniale, ma rimessi essenzialmente alla spontanea attuazione dei suoi componenti dunque priva di doveri e della conseguente responsabilità nel caso di comportamenti difformi,  soggetta a rapida estinzione per decisione unilaterale con la semplice interruzione della comunione di vita, dalla quale non scaturisce alcun effetto giuridico per il futuro. La finalità delineata di obbligarsi a porre in essere una comunione di vita fra persone di sesso diverso costituiva un tempo, come ricordato (quando Paradiso scriveva la monografia menzionata), elemento distintivo ed esclusivo della coppia coniugata che consentiva di distinguerla anche rispetto ad altre formazioni sociali contemplate dall’art. 2 cost., impegnate a promuovere i valori fondamentali della persona, nessuna delle quali  risultava però idonea a perseguire un obiettivo vincolante altrettanto ambizioso e totalizzante per l’individuo; scelta, come accennato, la quale trova per lo più spinta propulsiva nell’affetto che  muove i suoi componenti, fermo restando peraltro che il sorgere del vincolo giuridico non dipende comunque da questa motivazione, come nel caso in cui vi concorrano o siano addirittura prevalenti ragioni differenti (ad es., interessi di ordine economico), sempre che non si configuri un consenso simulato. L’unione si connota, in particolare, per il  carattere solidaristico che ne contraddistingue i rapporti e – sottolinea Paradiso – «per l’incisività [continua ..]


3. Segue: I caratteri della vita affettiva di coppia: l’unione civile.

Come in precedenza sottolineato, anche nell’unione civile e nelle convivenze sembra potersi individuare il medesimo scopo del matrimonio di realizzare una comunione di vita della coppia. Una conferma in tal senso riguardo all’unione civile si riscontra nella sentenza della Corte costituzionale 138/2010[1] nella quale, si ravvisa la necessità di introdurre nell’ordinamento il riconoscimento di una formazione sociale caratterizzata da una «stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia … con i connessi diritti e doveri». In tal modo alludendo alla necessità di riconoscere anche alle persone del medesimo sesso la possibilità di unire, per ragioni affettive, la propria esistenza, vivendo pienamente il rapporto di coppia. Che in tal modo debba essere inteso il generico riferimento alla «condizione di coppia» trova conferma in un altro passo della sentenza nel quale,  negata la necessaria equiparazione di trattamento fra persone unite civilmente e coniugate – ma non la finalità generale degli istituti[2] –  non se ne esclude la possibilità, mediante futuri interventi da parte della Corte medesima ove «sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza». Assimilazione che sarebbe certamente inappropriata ove il rapporto fra gli uniti civilmente avesse finalità diverse da quello nascente dal matrimonio. Ulteriore conferma di tale assunto è possibile riscontrare in altra decisione della Corte, di alcuni anni successiva (170/2014)[3], la quale, nel richiamare le espressioni contenute nella precedente decisione, riconosce alla coppia già coniugata il cui vincolo sia stato sciolto per mutamento di sesso di uno dei suoi componenti, il diritto al riconoscimento di un istituto che le consenta di «mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima»[4]. Non meno significativi in tal senso sono i riscontri che emergono dai lavori che hanno preceduto l’approvazione della legge 76/2016. In numerosi interventi dei parlamentari emerge [continua ..]


4. Segue: I caratteri della vita affettiva di coppia: le convivenze.

Come si è detto in precedenza, lo scopo fondamentale della coppia convivente, al pari di quella coniugata o unita civilmente è quello di condurre un’esistenza fondata sull’affetto e sulla solidarietà, dando spontanea attuazione al modello previsto dalla legge riguardo a queste ultime e dunque, pur con una certa approssimazione, nel sostanziale rispetto dei doveri a cui esse sono vincolate. È questo un dato ormai desumibile dal comma 36 della legge 76/2016 ma che in verità poteva già cogliersi in precedenza nella parole della giurisprudenza la quale individuava i tratti fondamentali della convivenza more uxorio in una stabile e continuativa comunanza di vita e di affetti e in una vicendevole assistenza morale e materiale avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale[1]. Dalla medesima non scaturivano obblighi giuridicamente coercibili ma, sotto il profilo patrimoniale, mere obbligazioni naturali alla contribuzione, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia[2]. È verosimile ritenere che a tali espressioni si sia sostanzialmente ispirato il legislatore[3] nella definizione contenuta al comma 36 in cui si parla, con riferimento ai conviventi, di «due persone  … unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale». Diversamente dal passato sono stati introdotti dalle norme alcuni requisiti ostativi (una sorta di impedimenti) all’applicazione della tutela prevista, in quanto si richiede che i membri della coppia siano maggiorenni e non vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o unione civile. Da questo punto di vista la novità è di non poco momento, tenuto conto che la giurisprudenza non contemplava tali limitazioni per escludere la tutela. Al riguardo Paradiso sottolinea giustamente che nel testo della norma si possono dunque distinguere due ordini di elementi: alcuni negativi che si traducono in requisiti della fattispecie, altri positivi i quali costituiscono indici di riconoscibilità del fenomeno, precisando che «i primi si caratterizzano per una loro definita rigidità, i secondi per una connaturata flessibilità nel loro contenuto e nel loro accertamento»[4].  Mentre dunque da questi ultimi è possibile desumere gli elementi caratterizzanti la comunione di vita [continua ..]


5. La solidarietà oltre l’estinzione del vincolo o della crisi della coppia.