Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'equilibrio contrattuale nella rinnovata interpretazione dinamica evolutiva (di Gerardo Villanacci)


L’intervento del giudice come strumento di cui l’ordinamento si avvale per controllare l’autonomia negoziale evitando la produzione di risultati illogici che travalichino i limiti entro i quali le posizioni soggettive delle parti possono ritenersi meritevoli di tutela. Ne consegue che il principio di proporzionalità assurge a limite dell’autonomia delle parti, da verificare caso per caso in base ai presupposti di legge e alle circostanze concrete.

The contractual balance in the renewed dynamic evolutionary interpretation

The intervention of the judge as an instrument used by the law to control negotiation autonomy, avoiding the production of illogical results that go beyond the limits within which the subjective positions of the parties can be considered worthy of protection. It follows that the principle of proportionality rises to the limit of the autonomy of the parties, to be verified case by case on the basis of the legal requirements and concrete circumstances.

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Gerardo Villanacci - L’equilibrio contrattuale nella rinnovata interpretazione dinamica evolutiva

COMMENTO

Sommario:

1. L’emergenza sanitaria che ha acuito la irrisolta conflittualità tra le fonti. - 2. Contemporaneità sociale ed economica quali criteri necessari ad un’interpretazione conforme a Costituzione. - 3. L’attività interpretativa sempre più protagonista anche nella giurisprudenza internazionale. - 4. Le peculiarità proprie dell’interpretazione giuridica. - 5. Interpretazione evolutiva delle sopravvenienze contrattuali. - 6. Verso una nuova concezione dell’equilibrio contrattuale. - 7. Elementi esterni ma rilevanti per l’equilibrio contrattuale. - 8. Il lungo e travagliato percorso della rinegoziazione da ipotesi speciale ad applicazione generale. - 9. La tecnica interpretativa nella crisi sanitaria in corso. - 10. Il contenuto del nuovo accordo sulla base dei valori caratterizzanti quello originario. - 11. La rinegoziazione nel contesto dell’attualità internazionale.


1. L’emergenza sanitaria che ha acuito la irrisolta conflittualità tra le fonti.

E’ un dato incontrovertibile che l’emergenza sanitaria causata dalla esplosione dell’epidemia, alla quale è stato assegnato l’enigmistico nominativo di COVID-19 (Coronavirus Disease 19), ha considerevolmente acuito le problematiche già esistenti a partire da quelle economiche a quelle sociali fino a  quelle  giuridiche le quali hanno posto nuovi interrogativi agli interpreti del diritto. Questioni che già in passato erano state oggetto di complessi e frequentemente astratti dibattiti, sono improvvisamente e inopinatamente divenute centrali per la risoluzione di casi concreti. Tra questi la irrisolta conflittualità tra le fonti e la loro gerarchia che a causa delle parziali e largamente inattuate riforme costituzionali degli ultimi decenni, non è stato possibile dirimere attraverso criteri interpretativi sistematici. Nella oggi più che mai palesata incertezza che le riforme non sono state risolutive e che la insostenibile ed incessante produttività legislativa non di rado è risultata caratterizzata da contraddittorietà e illogicità, un punto fermo sono  i principi e i valori espressi dalla Carta Costituzionale[1] i quali, tuttavia, essendo privi di indicazioni comportamentali volte a preordinare obblighi e divieti, non possono essere sussunti in schemi preordinati essendo, tra l’altro, in continua relazione dialettica tra di loro nella quale si inseriscono, determinandone la priorità gerarchica, elementi estemporanei. In linea di massima è la Costituzione stessa a fissare criteri di maggiore rilevanza dei principi e valori; ad esempio la limitazione alla circolazione per motivi sanitari (art. 16 Cost.) implica che la tutela della salute della popolazione o anche la sua incolumità, prevalgano sulla libera circolazione in quanto non possono essere compromessi da persone portatrici di malattie contagiose. Nondimeno la libertà di circolare, attenendo al rapporto della persona con il territorio, è assistita da una riserva rinforzata di legge in caso di una sua contrazione conseguente all’esercizio della sovranità statale, cosicché le restrizioni possono essere imposte soltanto in via generale e imprescindibilmente giustificate da ragioni di sanità e di sicurezza.   [1] Cfr. P. PERLINGIERI, L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, ESI, 2006.


2. Contemporaneità sociale ed economica quali criteri necessari ad un’interpretazione conforme a Costituzione.

Pur tuttavia è alquanto frequente che il rapporto gerarchico tra principi e valori debba essere delineato sulla base di presupposti di contemporaneità sociale ed economica, anche se comunque nella scia di un’interpretazione conforme alla Costituzione, della cui capacità di adattamento alle esigenze e prerogative della società non è dato di dubitare[1]. D’altra parte l’indeterminatezza, la genericità e la semplicità espositiva delle disposizioni costituzionali si prestano ad una loro interpretazione piegata ai continui cambiamenti per giungere ad una specificità volta a rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti, anche se ciò è possibile soltanto attraverso una preventiva verifica dell’attualità del significato delle espressioni utilizzate che nel tempo potrebbero aver acquisito una diversa accezione rispetto a quella originaria. In tal modo il giudice, che è tenuto al rispetto dell’ interpretazione conforme alla Costituzione, si trova a dover scegliere tra un profilo sostanziale, tenendo conto  dell’evoluzione sociale, oppure meramente formale. In linea di massima  vi è la propensione per una interpretazione evolutiva nei casi in cui, come per l’ambiente, si tratti di materie ancora in fase di costruzione funzionale, così da consentire una tutela anche ai diritti nascenti, mentre nei casi relativi a tematiche oggetto di conflitto inerente le modifiche legislative che le sorreggono, si preferisce un’interpretazione attinente al dato letterale. Sarebbe tuttavia ingiustificato non considerare che talvolta l’interpretazione conforme a Costituzione si pone in palese divergenza con il diritto vivente fino a giungere, in alcuni casi, ad incrinare il rapporto tra la legalità costituzionale e le indicazioni giurisprudenziali prevalenti. Una criticità che inevitabilmente si riverbera sul sistema economico inasprendo al contempo il conflitto mai risolto tra la Corte Costituzionale e quella di Cassazione in merito all’espletamento della funzione nomofilattica legittimamente rivendicata da quest’ultima[2]. A ciò si aggiunga che è in evidente aumento la demotivazione al ricorso al giudizio in via incidentale, in ragione delle sempre più frequenti dichiarazioni della Corte Costituzionale di manifesta inammissibilità delle questioni di [continua ..]


3. L’attività interpretativa sempre più protagonista anche nella giurisprudenza internazionale.

In questo fermento culturale prima ancora che giuridico, l’attività interpretativa  è sempre più protagonista del diritto anche a livello internazionale, in ragione della maggiore incidenza e rilevanza dei Trattati. La globalizzazione ha determinato tra le altre cose, rapidi cambiamenti dei quali il diritto deve tener conto per mantenere la necessaria connessione con la realtà nella consapevolezza delle limitazioni poste dalla complessità del meccanismo di produzione legislativa. Ecco quindi che il contrasto all’obsolescenza normativa non può che attuarsi attraverso un metodo interpretativo che lasciando immutata la disposizione legislativa, la attualizzi conferendole un significato di maggiore contemporaneità. Tuttavia non sussiste ancora una univoca definizione e neppure un’analisi dettagliata sui presupposti teorici del concetto di interpretazione evolutiva. Una carenza di uniformità che ha dato luogo a differenti modalità applicative dello stesso con il quale, ad ogni modo, è comunque possibile individuare un modello schematico di base ove vi è sempre un fattore esterno che determina la necessità di un’interpretazione evolutiva e contestualmente il referente oggetto della stessa, cioè a dire l’originaria intenzione delle parti che potrebbe anche essere superata se ritenuta oramai priva di qualsiasi rilevanza fattuale[1].   [1] Cfr. Cass. civ., S.U., 29 gennaio 2021, n. 2143, in De Jure, 2020 per la quale l’attività interpretativa evolutiva è consentita nella misura in cui rispetti i limiti di tolleranza ed elasticità del significato testuale, escludendosi che essa possa configurare” un’attività direttamente creativa”.


4. Le peculiarità proprie dell’interpretazione giuridica.

Mancando una legislazione al passo con le nuove esigenze sociali ed economiche, l’unica possibilità è accedere ad una interpretazione evolutiva delle norme esistenti, evitando comunque che ciò possa comportare una modifica legislativa. Un’eventualità quest’ultima altamente probabile per la fragile e non sempre percepibile distinzione tra le due attività che può essere colta considerando le  dirette conseguenze giuridiche delle stesse: l’interpretazione è produttiva di effetti ex tunc, mentre la modifica del diritto ha validità ex nunc in quanto limitata al periodo successivo della disposizione modificata. Le considerazioni sin qui svolte, non devono indurre a ritenere che l’interpretazione evolutiva possa essere semplicisticamente ricondotta in quella estensiva la quale, diversamente dalla prima, caratterizzata da un dinamismo conseguente al cambiamento esterno, è statica e utilizzata per effettuare la scelta maggiormente condivisa[1].  Non solo; l’ampiezza della categoria dell’interpretazione impone una più dettagliata qualificazione di quella giuridica al fine di meglio poterne comprendere la conformità costituzionale partendo dal presupposto che, in quanto direttamente funzionale all’applicazione del diritto a casi specifici, la stessa deve coniugare la genericità e l’astrattezza del testo normativo, con la peculiare problematica del caso al quale l’interprete è chiamato a dare risposta. Un processo che deve essere realizzato muovendo da disposizioni che possano qualificare giuridicamente le situazioni e quindi non limitato ad una funzione ricognitiva della volontà del legislatore bensì alla sua concreta applicazione nel rispetto delle regole obbligatorie di condotta imposte dall’ordinamento giuridico. Negare la possibilità di un adattamento costituzionale ai mutamenti sociali, nel timore che ciò possa legittimare il ricorso ad una giurisprudenza creativa foriera di indebite restrizioni alle libertà fondamentali, riservando in via esclusiva al legislatore il compito di aggiornare la Costituzione al mutamento dei tempi, piuttosto che procedere una interpretazione della stessa in linea con le trasformazioni sociali, significa riproporre superate teorie testualistiche caratterizzate dalla spasmodica e al contempo anacronistica ricerca del significato [continua ..]


5. Interpretazione evolutiva delle sopravvenienze contrattuali.

Il concetto di sopravvenienza è inscindibilmente connesso alla sacralità da riconoscere alle norme che regolano la struttura del rapporto negoziale; infatti qualificare come intangibili e immutabili le scelte fatte in sede di negoziazione rende tutt’altro che agevole ammettere che elementi estranei al contratto possano avere una qualche incidenza sullo stesso. Tuttavia prevedere in sede di trattative attività rimediali volte a regolamentare fattori patogeni in grado di incidere sul normale andamento della vicenda pattizia erodendone l’originario significato, è compito assai arduo, specie se si considera che anche il semplice trascorrere del tempo è di per sé elemento sufficiente ad alterare le valutazioni compiute dalla parti in prima battuta. Molteplici infatti sono le cause in grado di stravolgere le previsioni effettuate dai contraenti in sede di redazione di diritti ed obblighi reciproci in particolare quando il vincolo, per sua stessa natura, è destinato a produrre effetti in un momento successivo a quello della stipula, come accade nei contratti durata ove l’esecuzione della prestazione si protrae per un periodo più o meno lungo, esponendosi a perturbazioni originariamente inimmaginabili e tuttavia idonee a sovvertire lo scopo pratico che i protagonisti della vicenda intendevano perseguire. A lungo si è ritenuto che le uniche sopravvenienze da prendere in considerazione oltre a quelle contemplate dalle parti in sede di stesura del contratto fossero le circostanze puntualmente tipizzate dal legislatore, l’avveramento delle quali avrebbe automaticamente determinato il sovvertimento dell’originario assetto di interessi imponendo la caducazione del vincolo o la modificazione dei precetti in esso contenuti. Tra queste valga ricordare l’art. 1467 c.c. che disciplina lo scioglimento del contratto nell’ipotesi in cui una delle due prestazioni sia diventata eccessivamente onerosa rispetto all’altra prevedendo, in alternativa alla risoluzione, la riduzione ad equità del contratto su domanda del contraente contro cui sia stata richiesta la risoluzione, a condizione che l’eccessivo squilibrio derivi da circostanze straordinarie e imprevedibili e che l’evento sopravvenuto sia estraneo alla normale alea insita nella tipologia contrattuale. Ne consegue che per la parte a carico della quale la prestazione sia divenuta eccessivamente [continua ..]


6. Verso una nuova concezione dell’equilibrio contrattuale.

Questo nuovo approdo della giurisprudenza dell’equilibrio contrattuale trova chiara applicazione nella riduzione ex officio della clausola penale pur se maturata con riferimento al momento genetico del rapporto contrattuale, allorquando la stessa si palesi sproporzionata nel confronto tra le prestazioni in gioco, alla luce delle condizioni contrattuali complessivamente intese. Nello specifico l’art. 1384 c.c. prevede che la penale possa essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se il suo ammontare è manifestamente eccessivo in relazione all’interesse che il creditore aveva all’adempimento[1]. Tale facoltà, da esercitare secondo equità, non determina tanto l’esigenza di una stretta equipollenza tra penale ed entità del danno verificatosi, quanto sostanzialmente una rimodulazione della somma pattuita sull’interesse del creditore giustificativo dell’adempimento e più in generale dell’intero negozio. In linea con tale presupposto, si è orientato il giudice di legittimità il quale, nel conformarsi all’obbligo discendente dalla previsione di cui all’art. 1384 c.c., ha ritenuto di rivalutare i presupposti per l’applicazione della clausola penale, nel senso di una sua riduzione, ponendo in evidenza come la stessa fosse stata considerata in origine su basi di fatto successivamente modificate. Detto in altri termini, l’operatività della riduzione della clausola penale fonda su elementi concreti che debbono essere rilevati in applicazione del criterio di proporzionalità correlato alla gravità dell’inadempimento e delle conseguenze che ne erano derivate, tenendo presente l’interesse del creditore all’adempimento dell’obbligazione garantita dalla clausola penale. D’altra parte la giurisprudenza della Suprema Corte è conforme nel ritenere che la riduzione della clausola penale valutata come eccessiva, rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità ove fondato sulla base dei presupposti di cui all’art. 1384 c.c., rappresentati dalla valutazione attuale dell’interesse del creditore all’adempimento e quindi all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione [continua ..]


7. Elementi esterni ma rilevanti per l’equilibrio contrattuale.

Alla luce di ciò risulta essere palese che il principio dell’equilibrio contrattuale vada esteso anche agli squilibri sopravvenuti in base ai principi di proporzionalità e buona fede che ispirano l’intera gittata del legame giuridico imponendo all’interprete di analizzare la vicenda in funzione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento così da evitare sacrifici sproporzionati o prestazioni sperequate, specie allorquando lo squilibrio possa essere rimosso per mezzo di modifiche idonee a soddisfare sia l’interesse creditorio all’adempimento sia quello debitorio a non sopportare un pregiudizio del tutto inesigibile ed arbitrario. Gli strumenti giuridici mediante i quali giurisprudenza e dottrina hanno dato la stura ad esigenze reali, che tenessero conto delle sopravvenienze atipiche incidendo in senso caducatorio o modificativo sulle sorti del contratto, si sostanziano nella causa in concreto e nella presupposizione, con la puntualizzazione necessaria che la rinnovata concezione della prima figura ha inciso profondamente sul perimetro di operatività della seconda senza tuttavia determinarne l’estinzione bensì allargando la pletora dei rimedi a disposizione del privato per difendere il bene della vita anelato. In base alla teoria della causa in concreto, intesa come funzione economico individuale del contratto e sintesi degli interessi reali che in esso si obiettivizzano, l’elemento causale non è solamente requisito genetico del negozio la cui mancanza o illiceità determina la nullità della pattuizione, ma è anche presupposto funzionale della sopravvivenza del rapporto il cui venir meno determina la risoluzione del contratto non già per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma per impossibilità di utilizzo della stessa ai fini del soddisfacimento dell’interesse del creditore. Rimedio che opera in presenza di deficienze afferenti l’an del negozio, vale a dire nelle ipotesi in cui non possa essere ammessa la prosecuzione del vincolo neanche a condizioni diverse da quelle originariamente predisposte: ragione che ha indotto la giurisprudenza a ritenere il rimedio risolutorio per impossibilità sopravvenuta il più idoneo a salvaguardare  le esigenze del soggetto che vede pregiudicato in maniera irreversibile il suo interesse alla prestazione.  Al contrario, la presupposizione non [continua ..]


8. Il lungo e travagliato percorso della rinegoziazione da ipotesi speciale ad applicazione generale.

Un principio quello di rinegoziazione che costantemente viene richiamato in leggi speciali, ovvero norme di carattere eccezionale e di stretta interpretazione. Si pensi all’emanazione del d.l 124 del 2019 il cui articolo 41 bis consente al debitore, contro il quale è in corso un procedimento di espropriazione immobiliare avente ad oggetto la sua abitazione principale, una revisione del contratto di mutuo con l’assistenza del Fondo di garanzia della prima casa al fine di scongiurare la vendita forzata della stessa ovvero, in alternativa ad essa, la presentazione di una richiesta di finanziamento ad una banca terza con surroga della garanzia ipotecaria. Ne deriva che la norma di cui sopra riconosce al debitore due ulteriori rimedi oltre quello tipico della conversione del pignoramento, ex art..495 c.c., per tutelare la propria posizione debitoria e beneficiare dell’esdebitazione. Tuttavia la possibilità di accedervi è condizionata al rispetto di taluni stringenti requisiti oggettivi, tra i quali la qualifica del debitore come consumatore ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a del Codice del consumo ovvero del creditore come banca o società veicolo, di cui alla L. 130/1999. Il previo esborso da parte del debitore di almeno il 10% del capitale finanziato dal creditore oppure la pendenza di una procedura di esecuzione forzata sull’immobile oggetto di ipoteca. Oltre a ciò si richiede che l’ammontare complessivo del debito non superi € 250.000.  Al contempo la procedura di rinegoziazione del mutuo è subordinata all’accertamento da parte della banca creditrice, della capacità reddituale del debitore sul presupposto che ove questo risultasse negativo potrebbe dare luogo al rifiuto della domanda. In tale ipotesi l’obbligo di rinegoziazione subisce una forte attenuazione, essendo facoltà  del creditore procedente di aderirvi. Un margine di libertà per quest’ultimo che, al contrario, sembra non sussistere allorquando il debitore abbia ottenuto il finanziamento da parte di una banca terza nella misura in cui egli sia disposto a pagare a quella procedente una somma non inferiore al 75% del prezzo di base dell’asta del bene pignorato. Qualora il debitore non abbia avuto successo nell’esperimento dei rimedi sopra richiamati, il comma 3 dell’articolo 41 bis  consente la possibilità ad un suo parente o affine [continua ..]


9. La tecnica interpretativa nella crisi sanitaria in corso.

Il ricorso alla tecnica interpretativa evolutiva come sopra meglio esplicitato, risulta essere imprescindibile nella straordinaria crisi sanitaria in corso le cui ripercussioni sull’economia mondiale sono ancora tutte da decifrare. Certo è che vi sono stati settori (basti pensare ad esempio a quello della ristorazione ovvero a quello dello spettacolo e intrattenimento) che sono stati fortemente colpiti dalla pandemia in quanto costretti alla chiusura forzata delle loro attività cui è inevitabilmente conseguita anche una importante limitazione della loro capacità contrattuale che, gioco forza, ha comportato una richiesta di rinegoziazione dei contratti in essere. Per altri versi è di tutta evidenza che il ricorso al rimedio, di cui all’art 1467 c.c, potrebbe determinare, quale effetto immediato, la caducazione del contratto stipulato benché vi sia interesse alla prosecuzione dello stesso, seppur a condizioni diverse considerando la contrazione del volume di affari. Meritevole di menzione in  proposito risulta essere il d.l 20 marzo 2020 n.218 (meglio noto come “decreto Cura Italia”), il quale all’articolo 91 ha stabilito che il rispetto delle misure relative al contenimento del virus Covid 19 deve essere sempre valutato al fine di escludere la responsabilità del debitore, avuto riguardo anche ad eventuali decadenze o penali dovute a ritardati o omessi adempimenti. É chiaro se ci attenessimo ad una mera interpretazione della disposizione legislativa non potremo che attribuire alla stessa il significato di attenuazione della responsabilità in una situazione di assoluta eccezionalità quando invece attraverso  un’interpretazione dinamico evolutiva,  si potrebbe legittimare la possibilità di una rinegoziazione dell’intesa negoziale.   Un orientamento interpretativo che ha trovato esplicito riconoscimento in una ordinanza[1]  attraverso la quale è stato previsto l’obbligo delle parti di rimodulare il contratto originariamente pattuito al fine di riportarlo “entro i limiti dell’alea normale” sul presupposto che si sono verificati fatti sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipulazione dello stesso. Nello specifico si  è consentito alla parte svantaggiata, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, di rettificare il contenuto dell’accordo [continua ..]


10. Il contenuto del nuovo accordo sulla base dei valori caratterizzanti quello originario.

In ogni caso, resta fermo che il contenuto del nuovo accordo debba essere valutato sulla base dei valori insiti nel contratto stesso. Alla stregua di ciò qualora il tentativo di rinegoziazione tra le parti abbia esito negativo, tale esigenza può essere salvaguardata anche mediante un intervento manutentivo del giudice volto al ripristino del giusto assetto contrattuale mediante un sindacato, non svincolato da parametri oggettivi, che tenga conto delle scelte compiute dalle parti nel negozio originario, delle sopravvenienze in concreto verificatesi, delle trattative, delle puntuazioni e, non ultimo, delle eventuali responsabilità nel fallimento della rideterminazione degli oneri e dei benefici, pervenendo ad una decisione che lungi dal rappresentare spendita di autonomia negoziale si ponga come valido sussidio della libertà dispositiva dei contraenti.  In dottrina si è discusso della natura di questa decisione giudiziale optando per quella di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c con la conseguente facoltà della parte di richiedere il risarcimento dei danni qualora l’altra reiteri nel rifiuto dell’adempimento. Tuttavia sul punto è bene sottolineare che vi è ancora parte della dottrina, seppur minoritaria, che continua a dubitare circa la stessa ammissibilità di un potere correttivo da parte del giudice  prediligendo, al contrario, la soluzione del risarcimento per equivalente. È evidente che l’approdo ad una soluzione di questo tipo genera un nuovo squilibrio contrattuale a svantaggio della parte propensa alla conservazione del contratto, alla quale non resta che esperire il rimedio di cui all’articolo 1467 c.c: una scelta che non fa altro che affievolire inesorabilmente la portata del principio dell’equilibrio contrattuale.


11. La rinegoziazione nel contesto dell’attualità internazionale.
Fascicolo 6 - 2021