Il saggio, traendo spunto dalla legge delega di riforma del codice civile in tema di cumulo o concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, esamina le principali differenze e i punti di contatto tra le due discipline, per giungere alla conclusione che una riforma del regime della prescrizione sul modello di quelle approvate nei principali ordinamenti europei, ed una uniformazione dei termini in funzione del diritto leso, avrebbe come effetto anche quello di sdrammatizzare il problema del concorso sotto il profilo delle ricadute pratico-applicative.
The essay, taking its cue from the delegated law for the reform of the civil code on the subject of cumulation or concurrence of contractual and aquilian liability, examines the main differences and points of contact between the two disciplines, to reach the conclusion that a reform of the statute of limitations on model of those approved in the main European legal systems, and a standardization of the terms according to the injured law, would also have the effect of minimizing the problem of competition from the point of view of practical-applicative repercussions.
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Massimo Gazzara - Prospettive di regolamentazione del concorso tra responsabilità da inadempimento e responsabilità aquiliana alla luce del progetto di revisione del codice civile
1. Il problema del cumulo (o del concorso) tra responsabilità da inadempimento e responsabilità extra-contrattuale e prospettive di soluzione sul piano normativo. - 2. I principali tratti distintivi, sotto il profilo disciplinare, tra le due specie di responsabilità. Il regime dei danni risarcibili. - 3. L’onere della prova. - 4. Il termine di prescrizione. - 5. La proposta di riforma della prescrizione e di uniformazione dei termini per l’esercizio dell’azione risarcitoria in ragione del diritto oggetto di lesione come possibile soluzione al problema del cumulo.
L’art. 1 comma I, lett. M, del Disegno di Legge recante delega al Governo per la revisione del Codice civile fissa tra gli obbiettivi della riforma quello di “coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale”. Il tema si innesca nel solco di una più generale tendenza a un processo di complessivo riassetto della responsabilità civile che attraversa trasversalmente i più importanti ordinamenti europei, e che non poteva lasciare indifferente il Legislatore italiano avviato ad un impegnativo e ambizioso progetto di modernizzazione del codice civile. Il problema del concorso tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità da inadempimento nasce nell’esperienza giurisprudenziale dove, pur con qualche occasionale passata[1] e recente[2] presa di distanza, si afferma il principio in virtù del quale <<Il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale è ammissibile quando si tratti di un medesimo fatto che violi non solo diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona del danneggiato spettano indipendentemente dal contratto stesso.[3] >> Nella concreta casistica se ne è fatto largo uso, tra gli altri, in tema di responsabilità medica, di lesioni alla sfera biologica o esistenziale del lavoratore subordinato, di danni alla persona o alle cose, originatisi durante l’esecuzione di un contratto di trasporto. Pur prestandosi a più di qualche rilievo fondatamente critico sul piano della coerenza sistematica, l’affermazione della ammissibilità del concorso tra azione aquiliana e azione contrattuale risponde all’esigenza pratica di non esporre il danneggiato al rischio di un rigetto della propria pretesa risarcitoria quando si sia consumata la possibilità di ricorrere ad una delle due azioni, ad esempio per scadenza del termine di prescrizione.[4] Se, normalmente, il termine prescrizionale più favorevole è quello dell’azione contrattuale, non mancano ipotesi in cui il rapporto è invertito, come per la responsabilità del vettore che, a tenore dell’art. 2951 c.c., si prescrive in un anno, ovvero per quella del tour operator per i danni alla persona subiti dal viaggiatore, la [continua ..]
I tre principali profili di differenziazione, sul piano normativo, tra le due specie di responsabilità sono rinvenibili, come è a tutti noto, nel diverso termine di prescrizione, nella distribuzione dell’onere della prova, cui si ricollega quello non meno importante dei criteri di imputabilità, e nel regime dei danni risarcibili. Per quanto attiene a questi ultimi, l’art. 1225 c.c. statuisce, con l’eccezione del caso di inadempimento doloso,[1] la limitazione del risarcimento al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione: il mancato richiamo a detta norma operato, in sede di disciplina dell’illecito, dall’art. 2056 (a differenza degli artt. 1223 1226 e 1227) appare peraltro frutto di una precisa scelta del legislatore, confermata dalla lettura dei lavori preparatori.[2] Benché la scelta dei compilatori sia stata da taluni difesa e valorizzata sia nel suo significato economico[3] - nel senso dell’opportunità che la responsabilità da inadempimento sia precisamente valutabile dal debitore al fine di assumersene adeguatamente il rischio anche in relazione al corrispettivo pattuito, che sotto il profilo funzionale, apparendo coerente con l’idea di un rapporto di proporzione tra la sanzione del risarcimento e l’utilità connessa alla prestazione promessa e rimasta inadempiuta[4] - non sono mancate opinioni critiche e interpretazioni tendenti a ridurne la portata.[5] Da quella di chi, pur riconoscendone la sussistenza, ne denunzia l’inadeguatezza proponendone una abrogazione de iure condendo,[6] a quella che propone di ridimensionare la ricaduta pratico-applicativa della disposizione, ritenendo la limitazione ivi prevista operante solo ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il sorgere dell’obbligazione e il tempo dell’adempimento,[7] passando per chi la qualifica come un relitto storico,[8] sino alla posizione di chi ne propone una lettura abrogativa, suggerendo l’estensione della disciplina dettata dall’art. 1225 anche all’area extracontrattuale.[9] Restando nel regime dei danni risarcibili, un ulteriore elemento di distinguo tra le due ipotesi di responsabilità si è per lungo ritenuto, almeno secondo una certa interpretazione,[10] quello dei danni non patrimoniali. In tempi più recenti la dottrina [continua ..]
Un secondo fattore distintivo che spesso rende più attrattiva per il danneggiato (e per la stessa Giurisprudenza, ove ispirata a criteri più o meno esplicitamente vittimofili) la qualifica dell’altrui responsabilità in termini di responsabilità da inadempimento, è rappresentato dal differente regime probatorio. Il creditore ha, infatti, solo l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte,[1] mentre il danneggiato che agisca in via aquiliana ha l’onere di provare il danno ed il nesso di casualità adeguata tra il danno medesimo ed un comportamento doloso o colposo del convenuto. Si tratta di un principio che subisce rilevanti eccezioni in tutte quelle ipotesi in cui i criteri di imputabilità del danno prescindono del tutto dall’elemento soggettivo del fatto illecito, sì da attribuire la responsabilità in base ad un rapporto di mera signoria sulla cosa (artt. 2051, 2052, 2053, 2054 III comma c.c.) ovvero da riferire la responsabilità medesima ad un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto causativo del danno stesso. La frequenza statistica con la quale, anche a mezzo della legislazione speciale, il Legislatore ha previsto ipotesi tipiche di illecito in cui si prescinde, nell’accertamento della responsabilità, dal requisito soggettivo della colpa, ha indotto parte della dottrina a dubitare della vigenza del principio stesso,[2] e a guardare alla responsabilità come ad un sistema policentrico dominato da diversi criteri di imputazione, senza che tra questi possa stabilirsi un rapporto di regola-eccezione. E’ evidente che in queste ipotesi, che, in ossequio ad una terminologia di larghissimo uso ma non esente da contestazioni, possono definirsi di responsabilità oggettiva,[3] l’onere probatorio gravante sul danneggiato sarà estremamente semplificato, sino a ridursi in sostanza alla prova del mero nesso di causalità materiale tra il danno lamentato ed un fatto la cui responsabilità viene fatta ricadere automaticamente sul convenuto.[4] Sull’opposto versante, in tutti quei casi in cui la responsabilità contrattuale si configuri come conseguenza di un inesatto o difettoso adempimento, è parimenti la prova [continua ..]
In questo quadro, il maggiore e per certi versi ineludibile, anche perché non riducibile per via interpretativa, nodo problematico contro il quale impatta ogni tentativo di avvicinamento dei due regimi di responsabilità resta quello dei differenti termini di prescrizione, relativamente al quale possono ritenersi fondate le opinioni di chi assume come non siano del tutto ragionevoli, e neppure convincenti, le ragioni tradizionalmente prospettate come fondanti la scelta legislativa,[1] tanto più alla luce della profonda revisione cui l’istituto della prescrizione è stato sottoposto, sia ad opera della giurisprudenza domestica, sia in occasione di importanti riforme realizzatesi a inizio secolo nei principali sistemi giuridici affini al nostro. Così è a dirsi dell’argomento, direttamente ricavabile dalla relazione al codice civile,[2] secondo cui il più breve termine di prescrizione previsto per l’azione aquiliana si fonderebbe sulla considerazione che la prova in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale si basa frequentemente sulle deposizioni testimoniali, che perderebbero forza e credibilità con il trascorrere di un tempo eccessivamente lungo. Tale assunto viene tuttavia ad essere smentito e vanificato dallo spostamento del termine iniziale di decorso della prescrizione, cui la giurisprudenza ha fatto frequentemente ricorso nelle ipotesi di danni c.d. lungo latenti. E’ noto come nel nostro ordinamento la regola generale sia rappresentata dall’art. 2935 c.c., a norma del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, mentre in materia di fatto illecito l’art. 2947 c.c. prevede che il diritto al risarcimento si prescriva in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. E’ altresì noto come la relazione al codice civile (n. 136) escludesse espressamente, tra le cause di differimento del termine iniziale, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, accogliendo un’interpretazione restrittiva del (per non dire contraria al) brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio.[3] Non mancano tuttavia nel nostro sistema soluzioni ispirate alla logica del doppio binario: la previsione [continua ..]