Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell'usucapione di opera d'arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione (di Andrea Montanari)


La sempre maggiore diffusione di questioni legate al c.d. diritto dell’arte richiede agli operatori del diritto di accrescere la loro conoscenza del contesto nel quale l’applicazione delle regole giuridiche viene invocata. Quest’esigenza affiora in maniera evidente, secondo l’Autore, dalle recenti pronunce della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059 del 2019, le quali hanno escluso l’integrazione del requisito della non clandestinità del possesso, necessaria per il compimento dell’usucapione dei dipinti cui si riferiscono quelle vicende giudiziarie. I giudici affermano, infatti, che la non clandestinità del possesso delle opere d’arte risulta soddisfatta solo dall’esposizione a mostre o dal loro inserimento in pubblicazioni specializzate. L’Autore critica quest’affermazione, giacché riduce oltremodo la gamma di condotte idonee a soddisfare la non clandestinità del possesso delle opere d’arte. Di conseguenza, viene indagata la possibilità di giungere a una diversa conclusione tramite l’interpretazione del dato normativo che tenga maggiormente conto dell’interazione tra la regola sulla non clandestinità del possesso e il contesto del mondo dei possessori di opere d’arte in cui quella regola deve trovare applicazione.

«Non-clandestine» possession and «occult» possession in the acquisition by adverse possession of a work of art: some reflection on art and law on the side-lines of recent judgments by the Court of Cassation

The increasing diffusion of issues related to so-called Art Law requires legal practitioners to increase their knowledge of the context in which the application of the legal rules is invoked. This need emerges clearly, according to the Author, from the recent rulings of the Court of Cassation no. 11465/2021 and n. 16059 of 2019, which did not consider fulfilled the requirement of non-clandestinity of possession, necessary for the acquisition by adverse possession of the paintings involved in those cases. The judges affirm, in fact, that the requirement of non-clandestinity of the possession of works of art is satisfied only by their exposure in exhibitions or their inclusion in specialized publications. The Author criticizes this statement, since it greatly reduces the range of conduct suitable for satisfying the non-clandestinity of the possession of works of art. Consequently, the possibility of reaching a different conclusion is investigated through the interpretation of the normative data that takes greater account of the interaction between the rule on non-clandestinity of possession and the context of the world of the owners of works of art in which that rule must be applied.

Keywords: possesso - usucapione

Andrea Montanari - Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione

SOMMARIO:

1. Premessa: per una “cultura del diritto dell’arte”. - 2. L’esclusione dell’usucapione da parte della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059/2019. - 3. Diritto dell’arte e regole sull’interpretazione: possesso «non clandestino» e contesto sociale di riferimento. - 4. Segue. Sull’equivalenza tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre e in pubblicazioni specializzate. - 5. Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nelle vicende oggetto delle pronunce della Cassa-zione n. 11465/2021 e n. 16059/2019. - 6. Segue. - 7. Conclusioni.


1. Premessa: per una “cultura del diritto dell’arte”.

Il “diritto dell’arte” nasce come un settore scientifico di “nicchia”, riservato a un gruppo ristretto di studiosi e professionisti, solitamente appassionati d’arte e collezionisti. Negli ultimi anni, invece, il diritto dell’arte ha attratto l’attenzione di molti studiosi e professionisti, è entrato nelle aule universitarie e si è inserito anche nel mercato finanziario. Tale aumento di attenzione è stato motivato anche dalla crescita esponenziale del mercato dell’arte e quindi dall’emersione maggiore di interessi economici legati all’arte[1].

Il giurista che studia l’arte mette nella corretta forma giuridica le vicende che la caratterizzano. Questo è il fine “immediato” della ricerca giuridica nell’ambito artistico; a questo se ne affianca un altro, che potremmo definire “sociale”, giacché è rappresentato dalla creazione nella società di quella che mi piace chiamare “cultura del diritto dell’arte”. Si tratta di un fine che risulta “mediato”, sì, dal lavoro del giurista, ma che è al contempo alimentato dal dialogo del giurista stesso con gli operatori del mondo dell’arte. Se, da un lato questi ultimi apprendono gli strumenti offerti dal diritto per fare fronte alle esigenze di tutela emergenti; dall’altro lato, gli studiosi del diritto accrescono il loro bagaglio giuridico-culturale, poiché risultano incentivati alla ricerca e alla modulazione degli istituti giuridici per meglio adattarli alle istanze provenienti dal mondo dell’arte.

La “cultura del diritto dell’arte” è il risultato, dunque, del processo cognitivo bilaterale ora decritto, e prende corpo nel diffondersi della consapevolezza sociale dell’esistenza di un ordine giuridico specificamente votato al governo delle vicende artistiche. Ne segue la necessità, sul fronte della professione giuridica, di una specializzazione dei soggetti coinvolti.

Da questo punto di vista, desidero soffermarmi in queste pagine su due decisioni della Corte di cassazione, le quali hanno qualificato come «clandestino» il possesso dei dipinti cui si riferiscono le due vicende giudiziarie: si tratta delle pronunce n. 11465/2021[2] e n. 16059/2019[3]. La prima è resa nella forma dell’ordinanza e riguarda un dipinto di cui era stato chiesto l’accertamento della proprietà per avvenuta usucapione. La domanda è stata rigettata dal Tribunale e accolta dalla Corte d’appello, ma successivamente respinta dalla Corte di cassazione, con rinvio alla Corte d’appello medesima. La seconda riveste la forma della sentenza e si pone anch’essa all’epilogo della domanda di accertamento della proprietà di due dipinti per intervenuta usucapione. Usucapione che in questo caso non è stata riconosciuta in nessun grado di giudizio.

Le trait d’union delle vicende giudiziali ora menzionate è rappresentato dalla statuizione della natura clandestina del possesso esercitato, basata sull’assunto secondo cui solo l’esposizione a mostre o l’inserimento in pubblicazioni specializzate consente la conoscibilità del possesso delle opere d’arte e permette, quindi, di qualificarlo come «non clandestino»[4]. Ed è su quest’affermazione che si soffermerà il presente contributo, giacché, lo si anticipa, la stessa trascura oltremodo le specificità del possesso di un’opera d’arte.

 

[1] La crescita dell’interesse per il mercato dell’arte ha comportato anche l’aumento progressivo della letteratura sul tema, cfr., tra i contributi con taglio generale e senza alcuna pretesa di esaustività, AA.VV., I diritti dell’arte contemporanea, a cura di G. Ajani e A. Donati, Torino-Londra-Venezia-New York, Umberto Allemandi & Co., 2011; Donati, Law and Art, cit.; Id., Autenticità, Authenticité, Authenticity dell'opera d'arte, cit., 987 ss.; AA.VV., Il diritto dell’arte, 1. L’arte, il diritto e il mercato, a cura di G. Negri-Clementi, Ginevra-Milano, Skira, 2012; AA.VV., Il diritto dell’arte, 2. La circolazione delle opere d’arte, a cura di G. Negri-Clementi e S. Stabile, Ginevra-Milano, Skira, 2013; AA.VV., Il diritto dell’arte, 3, cit.; Zorloni, L’economia dell'arte contemporanea, cit.; AA.VV., Economia dell'arte, cit.; AA.VV., Il mercato dell’arte, cit.; AA.VV., Artists’ archives and estates, cit.; D. di Micco – M. Franca Filho – G. Magri, Circolazione, cessione, riciclaggio. Alcuni profili giuridici dell’arte e del suo mercato, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020; AA.VV., Conversazioni in arte e diritto, a cura di L. Castelli e S. Giudici, Torino, Giappichelli, 2021; AA.VV., Arte e diritto privato. Teoria generale e problemi operativi, a cura di F. Bosetti, Pisa, Pacini Giuridica, 2021.

[2] Cfr. Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, in De Jure.

[3] Cfr. Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, in Aedon, 1/2020, con nota di G. Magri, Buona fede, clandestinità del possesso e opere d’arte rubate: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione.

[4] Così Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cit., § 10.1. L’assunto viene ripreso testualmente da Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, cit., § 2.1. Per la ricognizione integrale dei motivi di ricorso e dei vari aspetti affrontati da Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cfr. Magri, Buona fede, clandestinità, cit., §§ 2 e 3.


2. L’esclusione dell’usucapione da parte della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059/2019.

L’usucapione di beni mobili costituisce com’è noto un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, che viene portato a compimento, in mancanza di titolo idoneo[1], dal possesso conseguito in buona fede[2] ed esercitato in maniera continuata per dieci anni (art. 1161, co. 1, c.c.). Diversamente, quando il possessore è di mala fede, la durata richiesta è di venti anni (art. 1161, co. 2, c.c.)[3]. A entrambe le ipotesi va applicata, poi, la regola per cui il possesso può sortire l’usucapione soltanto qualora lo stesso non venga conseguito con violenza o clandestinità. Il tempo utile per il compimento dell’usucapione decorre dal momento in cui cessi la violenza[4] o la clandestinità (art. 1163 c.c.).

Il caso deciso dall’ordinanza n. 11465/2021 della Corte di Cassazione conclude l’iter giudiziale innescato dalla domanda, tra le altre, di accertamento dell’avvenuta usucapione di un dipinto posseduto all’interno di un appartamento privato. Il centro della controversia giuridica è rappresentato dalla verifica della «non clandestinità» del possesso in tal modo esercitato. Non clandestinità la cui presenza viene negata dal Tribunale e, successivamente, affermata dalla Corte d’appello, con conseguente disconoscimento, nel primo caso, e riconoscimento, nel secondo, della proprietà del dipinto in capo all’attrice, prima, e appellante, dopo. Successivamente, la Corte di cassazione n. 11465/2021 ha cassato con rinvio, invece, la sentenza della Corte d’appello, motivando che per qualificare come «non clandestino» il possesso è necessario che lo stesso venga acquistato ed esercitato pubblicamente «in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore»[5]. Con riferimento alle opere d’arte, precisano gli stessi giudici di legittimità, questo requisito risulta soddisfatto soltanto dalla loro esposizione a mostre o il loro inserimento in pubblicazioni specializzate[6].

In questo modo i giudici si allineano a quanto già stabilito dalla Cassazione n. 16059/2019, la quale, confermando le statuizioni dei giudizi di merito, ha negato l’usucapione di due dipinti antichi. In particolare, la Corte in parola è approdata a tale esito, in primo luogo, negando la possibilità di ritenere il possessore ignaro di ledere l’altrui diritto al momento dell’acquisto del possesso, e quindi di integrare il requisito della buona fede nel possesso. Una conclusione che viene motivata da tre constatazioni riprese dai giudici di merito: i) il possesso dei dipinti era iniziato durante gli anni ‘50 del secolo scorso, epoca in cui risultavano in circolazione, anche al di fuori dell’Italia, varie opere d’arte sottratte ai legittimi proprietari durante la fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale; ii) il possessore non ha offerto alcuna indicazione circa le circostanze in cui è avvenuto il sostenuto, ma non dimostrato, acquisto dei dipinti; iii) il possessore non si è neppure curato di accertare, quanto meno, la provenienza dei dipinti[7]. In secondo luogo, la stessa Corte ha sancito l’impossibilità di qualificare il possesso come «non clandestino», e ciò in quanto le opere non risultavano esposte a mostre e le loro immagini non erano neppure inserite in pubblicazioni specializzate: solo la ricorrenza di uno questi due elementi avrebbe consentito infatti, conformemente alla giurisprudenza in materia di possesso, la conoscibilità del possesso anche al di fuori della cerchia familiare e sociale del possessore e, quindi, la possibilità da parte di chiunque di contestarlo[8]. In quest’orizzonte concettuale, i giudici hanno negato rilevanza, invece, al fatto che i dipinti fossero stati esposti all’interno dell’immobile adibito anche a sede di ricevimento della clientela dell’azienda del possessore, il che li rendeva visibili, quindi, anche in occasione di feste e manifestazioni.

 

[1] La regola dell’art. 1161, co. 1, c.c. completa quella sull’acquisto a non domino di cui all’art. 1153 c.c.

[2] Sulla rilevanza della buona fede soggettiva al momento dell’apprensione materiale del bene posseduto, v. ex multis A. Galati, Dell’usucapione, Artt. 1158-1167, in Comm. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2013, 194.

[3] Sulla collocazione sistematica delle diverse figure di usucapione v. R. Sacco – R. Caterina, Il possesso3, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffré, 2014, 460 ss.

[4] Sull’interpretazione offerta dalla giurisprudenza del requisito della violenza di cui all’art. 1163 c.c. cfr. part. Sacco – Caterina, Il possesso, cit., 470-471.

[5] Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, cit., § 2.1. Si tratta di un’affermazione costante dalla giurisprudenza in materia di possesso: cfr. Cass. 14 giugno 2019, n. 16059; Cass. 23 luglio 2013, n. 17881; Cass. 9 maggio 2008, n. 11624; Cass. 17 luglio 1998, n. 6997.

[6] Così Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, cit., § 2.1 delle “Ragioni della decisione”.

[7] In questo senso, viene data continuità all’orientamento, diffuso in dottrina e in giurisprudenza, incline a far coincidere la mala fede di cui all’art. 1161, co. 2, con l’errore di valutazione compiuto dal possessore e determinato da colpa grave: cfr. Sacco – Caterina, Il possesso, cit., 476; Galati, Dell’usucapione, cit., 194, i quali richiamano, al riguardo, Cass. 8 gennaio 1979, n. 80. Sul punto cfr. anche L. Mengoni, Gli acquisti «a non domino»3, Milano, Giuffré, rist. inalt. 1994, 319 ss., il quale differenzia la buona fede, contemplata dall’art. 1147 c.c., che allude alla generica ignoranza di ledere il diritto altrui e che trova applicazione nell’art. 1161, dalla buona fede di cui all’art. 1153 c.c., che ha invece un contenuto specificamente relativo alla non consapevolezza dell’idoneità del titolo sul quale si fonda l’acquisto.

[8] Così Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cit., § 10.1.


3. Diritto dell’arte e regole sull’interpretazione: possesso «non clandestino» e contesto sociale di riferimento.

Le pronunce n. 11465/2021 e n. 16059/2019 segnalano il formarsi di un orientamento che fa dipendere la natura non clandestina del possesso di opere d’arte «mobili» dalla loro esposizione a mostre o dalla loro visibilità in pubblicazioni specializzate. L’indirizzo in parola non appare tuttavia convincente. Quell’assunto risulta, infatti, riduttivo, perché non offre la giusta considerazione alle caratteristiche specifiche del possesso delle opere d’arte. Diversamente, occorre muovere da queste ultime, per verificare la possibilità di giungere ad un esito diverso, prestando attenzione alla sinergia che s’instaura tra quelle caratteristiche e le regole sull’interpretazione.

Leggendo le pronunce della Corte di cassazione si ha l’impressione che l’applicazione della regola sulla clandestinità del possesso venga effettuata dai giudici senza valorizzare appieno il “contesto artistico” in cui la stessa deve trovare applicazione. Sul punto, va rammentato, infatti, che la soluzione del problema posto dal caso concreto postula un’operazione che trascende la mera ricognizione della regola presa in considerazione e che mira a rintracciarne il significato rispetto alla vicenda sociale che è chiamata a disciplinare[1]. La disposizione viene conosciuta per realizzare la sua normatività nello specifico della fattispecie oggetto di studio: «l’interprete deve – come dovette già chi emanò la norma o la pronuncia di carattere precettivo – raffigurarsi nelle reazioni e ripercussioni pratiche, e in questo senso drammatizzarsi (“realize” si direbbe in inglese), l’esito dell’interpretazione che sta per proporre e sostenere»[2]. Detto altrimenti, l’attribuzione di senso al dato normativo prende parte del processo di regolazione dell’ambiente sociale che inizia con il legislatore, sicché l’enucleazione del contenuto regolativo della disposizione va effettuata con lo sguardo necessariamente rivolto al contesto fattuale del problema specifico cui occorre dare soluzione[3]. Il corollario di quest’assunto è che l’interpretazione permette la rigenerazione continua dell’ordinamento, adattando le regole che lo compongono al mutevole divenire della realtà empirica[4]. La dinamicità così attribuita al dato positivo postula un’attività di tipo creativo e discrezionale, la quale deve mantenersi, però, entro il perimetro segnato dalla necessaria coerenza del risultato interpretativo rispetto al sistema[5].

Riportando l’attenzione al tema che ci occupa, l’insegnamento ora richiamato fa emergere la necessità per gli operatori del diritto di acquisire consapevolezza dello specifico atteggiarsi delle vicende artistiche, per approdare alla corretta applicazione ad esse delle regole giuridiche. Questa consapevolezza, sebbene trovi qualche riscontro sul fronte dell’accertamento della buona fede nel possesso effettuato dalla Cassazione n. 16059/2019[6], risulta del tutto assente, invece, in entrambe le pronunce, là dove viene asserita la clandestinità del possesso esercitato. Con riferimento alla buona fede, i giudici valorizzano appieno, infatti, il contesto storico nel quale l’apprensione materiale dei dipinti è avvenuta, nonché il tipo di opera oggetto del possesso, per vincere la presunzione «impropria»[7] di buona fede del possessore (art. 1147, co. 3, c.c.). Viceversa, l’accertamento della clandestinità viene effettuato senza considerare adeguatamente la cornice fattuale all’interno della quale il possesso è avvenuto. L’affermazione secondo cui va ritenuto clandestino il possesso di un’opera d’arte che non sia stata esposta a mostre oppure inserita in pubblicazioni specializzate risulta, infatti, riduttiva[8]. E questa mancanza non concerne, si badi, un accertamento di fatto, bensì è frutto della scarsa conformità della decisione dei giudici alle regole sull’interpretazione. La necessità di procedere alla contestualizzazione delle disposizioni legislative, e quindi l’attitudine di queste a giustificare la loro «ricontestualizzazione» in vista dell’applicazione al caso concreto, risulta imposta, infatti, dall’art. 12 disp. l. gen. Quest’ultimo, riferendosi all’intenzione del legislatore, non allude, di certo, alla funzione che la legge aveva nel contesto della sua formazione, ma alle funzioni che la stessa «può svolgere nei diversi contesti in cui è chiamata ad operare»[9].

 

[1] Al riguardo è doveroso il richiamo all’insegnamento di Ascarelli, il quale descrive l’attività interpretativa come il processo di ricostruzione tipologica della realtà in funzione normativa: cfr. T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà sociale, in Dir. econ., 1955, 1179 ss., nonché in Problemi giuridici, I, Milano, 1959, 69 ss. (cui si farà esclusivo riferimento nelle successive citazioni). Su quest’aspetto e, più in generale, sulla teoria dell’interpretazione di Ascarelli v. il prezioso contributo di C. Camardi, Creatività, storicità e continuità nella teoria dell’interpretazione di Tullio Ascarelli, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 69 ss. Che l’interpretazione non possa identificarsi con la mera ricognizione del dato positivo viene affermato, attraverso diversi itinerari argomentativi e approdando talvolta a conclusioni differenti, da J. Esser, Metodo e tecnica d’interpretazione nella giurisprudenza, in Nuova riv. dir. comm., 1954, 244 ss.; S. Pugliatti, Coscienza e diritto, Milano, Giuffré, 1961, 54 ss.; E. Betti, Teoria generale della interpretazione, a cura di G. Crifò, II, Milano, Giuffré, 1965 rist. corr. e ampl. 1990, 801 ss., il quale segnala che l’interpretazione giuridica rappresenta una specie della più generale «interpretazione in funzione normativa» (sull’interpretazione giuridica e sulla sua appartenenza al più ampio genere «interpretazione», v. le puntualizzazioni in chiave critica di G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Tratt. Cicu-Messineo, continuato da L. Mengoni, I, 2, Milano, Giuffré, 1980, 5 ss.); L. Mengoni, Interpretazione e nuova dogmatica [in Jus, 1988, 476 s.], in L. Mengoni - F. Modugno - F. Rimoli, Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici2 (Torino 2017), 117 s., 127 s.; G. Zaccaria, La comprensione narrativa nell’interpretazione giuridica, storica, letteraria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea (Padova 1990), 122 ss., 137 ss.; Id., Sul concetto di positività del diritto, ivi, 207 ss., 219 ss.; A. Belvedere, Testi e discorso nel diritto privato [in Ars interpretandi, 1997, 137 ss.], in Scritti giuridici, I. Linguaggio e metodo giuridico, Padova, Cedam, 2016, 456 ss.; F. Viola, Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l’ermeneutica, in Ars interpretandi, 1997, 53 ss.; F. Rimoli, Certezza del diritto e moltiplicazione delle fonti: spunti per un’analisi, [in Trasformazioni della funzione legislativa, II. Crisi della legge e sistema delle fonti, a cura di F. Modugno (Milano 2000), 73 s.], Mengoni – Modugno - Rimoli, Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici cit., 179 s.; P. Grossi, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, 2017, 112 s., 123 s.

[2] Betti, Teoria generale della interpretazione, cit., 804.

[3] Cfr. in questo senso ancora Betti, Teoria generale della interpretazione, cit., 804.

[4] Cfr. in questo senso Ascarelli, Norma giuridica, cit., 70 ss.

[5] Sulla concezione del risultato interpretativo come l’esito creativo di un quid aliud rispetto alla disposizione, ma che alla stessa rimane ancorato, v. G. Zaccaria, La comprensione narrativa nell’interpretazione giuridica, storica, letteraria, in G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Padova, Cedam, 1990, 122 ss., 137 ss.; Id., Sul concetto di positività del diritto, ivi, 207 ss., 219 ss.; F. Viola, Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l’ermeneutica, in Ars interpretandi, 1997, 53 ss.; Id., Testo e linguaggi settoriali, in F. Viola – G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto5, Roma-Bari, Laterza, 2004, 308 ss.

[6] Ciò anche se la conclusione cui perviene la Corte d’appello, fatta propria dalla Cassazione n. 16059/2019, non convince affatto i ricorrenti: al riguardo v. quanto riportato da Magri, Buona fede, clandestinità, cit., § 2. 

[7] Sul punto cfr. Mengoni, Gli acquisti «a non domino», cit., 353 ss., il quale segnala, con riferimento all’art. 1147, co. 3, c.c., che la legge non presume la buona fede del possessore in base a un altro fatto noto, secondo quanto stabilito dall’art. 2727, co. 2, c.c., «bensì comanda al giudice di assumere senz’altro l’esistenza della buona fede finché non sia provato il contrario» (ibidem, 353-354). Il meccanismo in discorso rappresenta, non tanto un’agevolazione probatoria, quanto piuttosto un’inversione dell’onus probandi, la quale incentra il tema di prova sullo speculare contrario del fatto “presunto”, trasferendo «l’onere della prova sulla parte opposta a quella cui il fatto de quo è destinato a portare utilità» (M. De Cristofaro, Innovazioni e prospettive nella dimensione processuale che sta al cuore del private antitrust enforcement, in NLCC, 2017, 533, che tratta il tema con riferimento alla presunzione introdotta dall’art. 12, co. 2, d.lgs. 3/2017, sul private enforcement nel diritto antitrust). Per l’analisi della presunzione impropria da una prospettiva più generale cfr. S. Patti, Prove, Art. 2697-2739, in Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, Il Foro italiano, 2015, p. 149 ss.

[8] Critico sul punto anche Magri, Buona fede, clandestinità, cit., § 3, il quale segnala sia l’intento della Corte di ridurre l’ambito di operatività dell’usucapione nella materia che ci occupa sia il paradosso cui conduce l’assunto della Corte stessa: «secondo quanto affermato dal Supremo collegio, l’esposizione del dipinto in un salone al quale accedono numerose persone, non necessariamente appartenenti alla cerchia del possessore o della sua famiglia, e nel quale vengono addirittura organizzate feste aperte al pubblico deve essere qualificato clandestino. Nel caso in cui, invece, lo stesso dipinto fosse stato concesso per un’esposizione, magari in un piccolo museo di provincia e in occasione di una mostra che raccoglie soltanto una manciata di visitatori, della quale viene redatto un catalogo, che non viene sfogliato neppure dal bibliotecario della biblioteca comunale in fase di catalogazione, il possesso sarebbe stato alla luce del sole».

[9] Belvedere, Testi e discorso nel diritto privato, cit., 458. Sull’impossibilità di prescindere dall’individuazione dell’intenzione del legislatore quale componente necessaria del processo di significazione degli enunciati legislativi, cfr. anche Id., Pragmatica e semantica nell’art. 12 preleggi (in Linguistica giuridica italiana e tedesca, a cura di D. Veronesi, Padova, Unipress, 2000, 49 ss.), in Scritti giuridici, I. Linguaggio e metodo giuridico, 490-491; A. Gentili, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell’interpretazione dei contratti, I. Storia e teoria, Torino, Giappichelli, 2015, 256. Quella detta nel testo corrisponde all’identificazione, sostenuta dalla dottrina prevalente, dell’intenzione del legislatore di cui all’art. 12 prel. con la ratio legis, intesa come il fondamento giustificativo delle norme: cfr. C. Luzzati, Teoria del diritto e “scienza della legislazione”, in Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi, Contributo al Seminario (Milano, 19 novembre 1991), a cura di P. Di Lucia, Milano, Giuffré, 1995, 116 ss. Per l’analisi critica delle varie letture del canone ermeneutico della “intenzione del legislatore”, cfr. R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, nel Tratt. Iudica-Zatti, Milano, Giuffré, 1993, 394 ss.; G. Zaccaria, Una definizione d’interpretazione, in Viola – Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit., 120 ss.; Id., Come interpretare? La buona e la cattiva interpretazione, ivi, 182 ss.; Viola, Intenzione e discorso giuridico, cit., 64 ss.; V. Velluzzi, Le Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica, Pisa, Edizioni ETS, 2013, 21 ss.; U. Breccia, Discorsi sul diritto. Appunti di “teoria generale del diritto”, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, 384 ss. Per la ricostruzione in chiave storica dell’affermarsi del processo interpretativo teleologico cfr. K. Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano, Giuffré, 1966, spec. 38 ss. nt. 117.


4. Segue. Sull’equivalenza tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre e in pubblicazioni specializzate.

La corretta percezione e la contestualizzazione della regola secondo cui il possesso ad usucapionem deve essere conseguito e mantenuto in maniera «non clandestina» (art. 1163 c.c.) consentono di stigmatizzare la riduttività dell’equivalenza posta tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre o il suo inserimento in pubblicazioni specializzate.

Per quanto riguarda la corretta percezione della regola ora richiamata, occorre confutare l’idea secondo cui l’art. 1163 c.c. richiede per il compimento dell’usucapione l’esercizio del possesso in maniera pubblica. Si tratta di un’affermazione abbastanza diffusa, soprattutto in giurisprudenza[1], e, talvolta, sembra anche ripetuta in maniera acritica, là dove il «possesso pubblico» risulta in sostanza assimilato al «possesso occulto»[2].

D’altra parte, sia la lettera della norma, la quale parla di «clandestinità», sia i casi analizzati in questa sede rendono necessario un chiarimento sul punto, il quale muove dalla messa in risalto dell’errore cognitivo insito nell’equivalenza non clandestinità-pubblicità del possesso. In forza dell’art. 1163, infatti, il possesso clandestino non giova all’usucapione, il che significa a contrario che l’usucapione può essere portata a compimento dal possesso «non clandestino», ma non vuol dire affatto che il possesso debba essere anche «pubblico». Si tratta di una differenza semantica di non poco conto: perché il possesso sia «non clandestino», è sufficiente che non vi siano impedimenti alla sua conoscibilità; perché il possesso sia «pubblico» è necessario, invece, che ricorrano delle pratiche ostentative[3].

Di conseguenza, mentre il «possesso clandestino» equivale al «possesso occulto»[4], il «possesso non clandestino» ben potrebbe non equivalere al «possesso pubblico», sicché per integrare il requisito di cui all’art. 1163 c.c. è sufficiente la dimostrazione dell’esercizio del possesso in maniera non occulta e non anche quella della sua pubblicità.

La lettura proposta induce, allora, a segnare il perimetro della «cornice di significato»[5] attribuibile al requisito della «non clandestinità»: quella cornice racchiude la moltitudine di attività mediante le quali può estrinsecarsi l’esercizio del possesso in modo che lo stesso risulti comunque apprezzabile dall’ambiente sociale. Da quest’angolo visuale, l’occulto rappresenta l’“oltre” del «non clandestino», poiché oltrepassa quella cornice di significato.

Muovendo da quest’orizzonte concettuale occorre procedere, quindi, alla contestualizzazione dell’art. 1163 c.c., la quale richiede di attribuire rilevanza alla natura del bene posseduto e alla sua destinazione economico-sociale: queste ultime consentono di calare il significato astratto di clandestinità nelle ipotesi in cui la sua operatività viene invocata in concreto[6].

Procedendo in questo senso, bisogna riflettere, allora, sull’assunto sostenuto dai giudici in entrambe le pronunce: il possesso di opere d’arte va qualificato come non clandestino solo se le stesse sono state esposte a mostre oppure in riviste specializzate. La contestualizzazione così effettuata risulta riduttiva, giacché non tiene conto della varietà di situazioni che possono essere incluse nella cornice di significato della «non clandestinità». Questa prospettiva di analisi permette di prestare attenzione al comune comportamento dei collezionisti di opere d’arte: se è vero che il possesso ad usucapionem deve essere non clandestino, è altresì vero che l’identificazione del suo contenuto di significato non può prescindere dalla consapevolezza delle abitudini dei proprietari della cosa posseduta. Una consapevolezza cui risulta d’ausilio, sul piano interpretativo, uno dei due elementi di cui si compone la fattispecie del possesso (art. 1140 c.c.): i.e. l’esercizio di un’attività corrispondente a quella del proprietario[7]. Il che non significa, sia chiaro, confondere il requisito richiesto per integrare il «possesso utile per l’usucapione» con gli «espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario»[8]. Questi ultimi, di là dell’uso altamente improprio del sostantivo «espediente»[9], identificano uno degli elementi che compongono il mero possesso, il quale, per consentire l’avverarsi dell’usucapione, deve essere acquisito ed esercitato in maniera non clandestina[10]. Sgomberato quindi il campo da possibili equivoci, la considerazione delle condotte abituali dei proprietari di opere d’arte può rappresentare, a livello cognitivo, la base all’interno della quale evidenziare quelle condotte che risultano idonee a qualificare il possesso come «non clandestino».

Il ragionamento ora avanzato permette, in negativo, di sostenere il carattere altamente riduttivo dell’equivalenza tra la non clandestinità del possesso di opere d’arte e l’elemento della presenza in mostre e pubblicazioni specializzate, e, in positivo, di ampliare la gamma delle condotte attendibili dai proprietari di opere d’arte per l’integrazione della non clandestinità del possesso.

Prestando attenzione in questo paragrafo al primo degli aspetti appena considerati, occorre muovere dall’interrogativo sul comune modo di comportarsi dei collezionisti di opere d’arte, per appurare se l’esposizione delle opere nelle mostre e l’inserimento delle loro immagini in pubblicazioni specializzate possano essere valutati come elementi la cui presenza alternativa risulti necessaria al fine di dimostrare la non clandestinità del possesso.

Sul punto, va anticipato che, se un tale affermazione fosse vera, le conseguenze della sua applicazione in concreto sarebbero paradossali. Le attività in parola non rappresentano, infatti, delle costanti dei collezionisti. E ciò perché, da un punto di vista generale, la pubblicità non appare particolarmente amata dai collezionisti: esistono, di certo, collezionisti che ostentano la proprietà di determinate opere, ma vi sono anche collezionisti che preferiscono l’anonimato, spostando magari l’attenzione più sull’opera, per favorire la diffusione del lavoro dell’artista: il pensiero va ai collezionisti italiani che hanno contribuito a far conoscere gli artisti italiani all’estero mediante anche l’organizzazione di mostre o le donazioni di opere a musei posti fuori dal nostro territorio. Ancora, l’idea di subordinare il soddisfacimento della non clandestinità del possesso unicamente all’esposizione dell’opera a mostre o in pubblicazioni non tiene conto di due aspetti abbastanza dirimenti rispetto a quanto si sta sostenendo: il primo è che tali attività sono subordinate a una richiesta in tal senso, la quale può benissimo non verificarsi; il secondo è che anche là dove tali attività si verifichino, non è affatto scontato che le stesse non avvengano in maniera anonima. Basta, al riguardo, pensare a quante volte nelle mostre o sui cataloghi troviamo la dicitura “collezione privata”.

Con specifico riferimento alla dazione delle opere d’arte a un museo o a qualsiasi altra istituzione in occasione di una mostra, vanno sottolineati, poi, degli ulteriori elementi che rafforzano l’impossibilità di qualificare tale attività come una costante e, quindi, come ragionevolmente attendibile da un proprietario di opere d’arte. L’attività in parola comporta, infatti, lo spostamento delle opere e ingenera, pertanto, il rischio di un loro danneggiamento. Un rischio che risulta più o meno elevato in ragione sia dei materiali che compongono l’opera, sia della sua “antichità”. Tutto ciò funge da deterrente per i collezionisti verso l’esposizione delle loro opere nelle mostre.

Il contesto di fatto ora evidenziato rivela, dunque, che gli indici selezionati dai giudici per inferire il carattere non clandestino del possesso non rappresentano dei dati costantemente riscontrabili nel comportamento dei proprietari di opere d’arte e, più nello specifico, dei proprietari di un dipinto di epoca non recente. Tutt’al contrario, quei dati ricorrono in maniera assai sporadica: moltissime opere non vengono esposte, tante altre non vengono menzionate nelle pubblicazioni di settore; e in entrambe le ipotesi è più che frequente che il possesso dell’opera riconducibile a un determinato collezionista non venga pubblicizzato. Il che induce a rilevare il paradosso legato all’assunto per cui non «pare seriamente dubitabile che in ambito di opere d’arte solo l’esposizione a mostre, ovvero l’inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse [cors. agg.]»[11]: se così fosse, gran parte dei collezionisti possiederebbe le opere in maniera clandestina.

In definitiva, la considerazione delle abitudini dei proprietari di opere d’arte se, da un lato, rivela l’inopportunità, quanto meno, di ridurre la cornice di significato del «possesso non clandestino di opere d’arte» alla mera esposizione a mostre o in pubblicazioni specializzate; dall’altro lato, fa volgere l’indagine alla verifica dell’esistenza di ulteriori elementi atti a dimostrare la non clandestinità del possesso di opere d’arte. Il che sostanzia il secondo aspetto del ragionamento più sopra anticipato.

 

[1] Cfr. Cass. 9 maggio 2008, n. 11624, § 1.a.: «Il termine “clandestino”, che vizia il possesso ad usucapionem, se non corrisponde a quello del possesso celato (soltanto) al precedente possessore, e che legittima all’azione di spoglio, deve essere pur sempre inteso come l’opposto di “pubblico”». In questo senso v. anche Cass. 22 agosto 2006, n. 18293, § 8, secondo la quale «La legge richiede che il possesso avvenga in modo pubblico (e, cioè, non clandestinamente)»; nonché, tra le più risalenti, v. Cass. 14 maggio 1979, n. 2800.

[2] In dottrina discorre in maniera acritica dell’equivalenza «non clandestino-pubblico» e di quella «clandestino-occulto», A. Montel – M. Sertorio, Usucapione (diritto vigente), in Noviss. dig. it., XX, Torino, 1957, 301; per la giurisprudenza si vedano le pronunce richiamate da M.C. Pinto, sub art. 1163, in Codice civile, I. (Artt. 1-1471), coord. da G.P. Cirillo, V. Cuffaro e F. Roselli, a cura di P. Rescigno, Milano, 2018, 2166-2167, e da Galati, Dell’usucapione, cit., 210-213.

[3] Si tratta di una differenza analoga a quella, che nel mondo antico era teoretica ed epistemologica, tra l’ἀλήθεια e la veritas: basti leggere le bellissime pagine di M. Heidegger, L’essenza della verità, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1997, part. 23 ss.; Id., Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, Milano, Loganesi, 1976, 270.

[4] Chiaro al riguardo è F. De Martino, Del possesso. Della denunzia di nuova opera e di danno temuto, Art. 1140-1172, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, 94: «la clandestinità consiste in un’azione occulta»

[5] Sul punto cfr. Guastini, Interpretare e argomentare, cit., 59, il quale, riprendendo H. Kelsen, Dottrina pura del diritto (1960), Torino, Einaudi, 1966, cap. VIII, chiama “cornice di significato del testo” l’insieme dei possibili significati dello stesso.

[6] Sul punto cfr. De Martino, Del possesso, cit., 95, il quale segnala che «Clandestino può essere per sua natura lo scavo di una grotta nel sottosuolo l’apertura di un acquedotto […] Per natura invece altri atti difficilmente possono essere clandestini, come l’apertura di una finestra, la costruzione su suolo altrui […]  Ma in questo tema non si possono formulare regole generali, e conviene riconoscere la qualità dell’azione nei singoli casi». Il ragionamento non è diverso, del resto, da quello elaborato in relazione al diverso requisito della «continuità del possesso», là dove si afferma l’irrilevanza della discontinuità materiale del possesso, qualora questa dipenda dalla natura e dalla destinazione economico-sociale della cosa: così Montel – Sertorio, Usucapione, cit., 300. 

[7] Per la più che condivisibile precisazione secondo cui il requisito del c.d. animus possidendi non allude a un elemento soggettivo, bensì all’esercizio da parte del possessore di un potere di fatto obiettivamente corrispondente al contenuto della proprietà v. Bianca, Diritto civile, VI. La proprietà, cit., 552 ss., 619 ss.; S. Patti, Prescrizione e possesso, in Immobili e dir., 2005, 80.

[8] Il punto viene rammentato da Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, cit., § 2.1, e da Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cit., in linea con un orientamento costante: cfr. Cass. 23 luglio 2013, n. 17881; Cass. 17 luglio 1998, n. 6997.

[9] L’utilizzo di quel sostantivo sembra sottintendere una percezione negativa del soggetto possessore: «espediente» allude a colui che attraverso «marchingegni» oppure «soluzioni disoneste» tenta di comportarsi come proprietario (v. la definizione di «espediente», in Vocabolario Treccani online). E, tuttavia, l’art. 1140 c.c. richiede la mera corrispondenza dell’attività del possessore a quella del proprietario.

[10] Come rammentano, infatti, Sacco – Caterina, Il possesso, cit., 467, «Perché ci sia usucapione, deve esserci vero possesso».

[11] Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cit., § 10.1.


5. Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nelle vicende oggetto delle pronunce della Cassa-zione n. 11465/2021 e n. 16059/2019.

La verifica delle condotte atte a dimostrare il carattere non clandestino del possesso induce all’analisi degli elementi fattuali emergenti dalle vicende oggetto delle decisioni del 2021 e del 2019 della Corte di Cassazione. Appare necessario, però, far precedere tale analisi da un’osservazione che riprende, in parte, quanto si è già detto sulla «cornice di significato» della «non clandestinità del possesso». Ciò che consente di mettere a fuoco il significato esatto della “non clandestinità” del possesso è la sua distinzione dal possesso “occulto”. Ne segue che il possesso non occulto è un possesso non clandestino. Quest’assunto trova conforto nel riferimento normativo che collega espressamente il non realizzarsi dell’usucapione alla dimostrazione positiva della clandestinità del possesso (art. 1163 c.c.). E appare significativo, inoltre, che il legislatore non richieda alcun grado particolare di non clandestinità, e quindi di corrispettiva pubblicità, ma semplicemente che la stessa non ricorre là dove emerga il suo contrario: ossia l’occulto.

Ancora, il possesso utile all’usucapione, oltre ad essere «non clandestino», deve essere protratto in maniera continua per un determinato periodo di tempo. In questo senso, non appare inverosimile che la durata richiesta per il possesso, oltre a rispondere alla necessità di politica normativa di circoscrivere lo stato di incertezza tra fatto e diritto[1], concorra anche ad irrobustire il grado di pubblicità. Il che assume particolare rilevanza per quei beni rispetto ai quali il livello di esibizione praticabile risulta ontologicamente poco elevato; tra questi beni rientrano, di certo, i beni mobili. Da quest’angolo di analisi, la durata ventennale prevista dal legislatore all’art. 1161, co. 2, c.c. non sembra affatto insignificante: è noto che il legislatore codicistico ha agevolato la circolazione dei beni mobili, e l’esempio emblematico è offerto dalla regola di cui all’art. 1153 c.c.; ma là dove gli elementi richiesti per l’innesco di quel sistema circolatorio diminuiscano – mancanza del titolo idoneo e della buona fede – il legislatore stesso lo ha irrigidito, equiparando il termine per l’usucapione dei beni mobili a quello richiesto per i beni immobili (art. 1158 c.c.).

Venendo alle pronunce esaminate in questa sede, i giudici di legittimità nell’ordinanza n. 11465/2021 hanno qualificato come erronea l’affermazione della Corte d’appello di Venezia, secondo la quale la collocazione del dipinto all’interno del salotto dell’appartamento del possessore era «del tutto consona alla sua natura e determinava che il possesso dovesse considerarsi pubblico in conformità con alcuni orientamenti della Corte di Cassazione»[2]. La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, che la non clandestinità del possesso delle opere d’arte sia assicurata, come sostenuto dalla stessa Corte nel 2019 e come ricordato più volte, solo dalla loro esposizione a mostre, ovvero dal loro inserimento in pubblicazioni specializzate.

Di contro, la censura effettuata dai giudici di legittimità, per le ragioni che già si sono esposte, non risulta affatto puntuale e induce, di conseguenza, ad interrogarsi sull’attitudine della condotta del possessore evidenziata dalla Corte d’Appello a soddisfare la non clandestinità del possesso. Un quesito la cui risposta sembra dover essere affermativa. Si tratta, infatti, di un comportamento comune tra i proprietari delle opere d’arte, e concorre quindi a integrare la fattispecie del «possesso». E si tratta di una condotta che, non implicando l’occultamento del bene posseduto, lo rende percepibile dalla comunità e corrisponde, pertanto, all’esercizio del possesso in maniera non clandestina. Tutt’al più si potrebbe replicare che non si tratti di un grado particolarmente elevato di pubblicità, ma resta comunque il rilievo che, e lo si è già segnalato, ciò non viene richiesto dal legislatore. Su questo fronte, l’assunto dei giudici di legittimità, muovendo dall’errore di agguagliare la «non clandestinità» del possesso alla sua «pubblicità», ne esaspera il significato, richiedendo, per il soddisfacimento della «non clandestinità», l’ostentazione del possesso in maniera particolarmente elevata. Il corollario di una tale argomentazione è l’oscuramento della rilevanza di molte condotte che, sebbene non corrispondano a quell’alto grado di pubblicità, non possono qualificarsi come «clandestine». Allora, come sarebbe improponibile costringere il possessore di un dipinto a manifestare il proprio stato nella pubblica via, così appare eccessivo ridurre la cornice di significato della «non clandestinità» all’esposizione dell’opera nelle mostre o in pubblicazioni specializzate. Queste ultime forme di pubblicità possono e non possono ricorrere nel possesso di un’opera d’arte, e ciò anche a prescindere dalla volontà del loro possessore.

Nel caso esaminato dalla Corte, il dipinto non risultava posto, ad esempio, in uno scantinato oppure in una cassetta di sicurezza e, quindi, in qualche modo occultato, bensì era collocato là dove lo avrebbe messo qualunque proprietario di opere d’arte: appeso alla parete dell’appartamento e pertanto visibile da chiunque vi entrasse. E ciò per venti anni, una durata che non appare, come si è anticipato, affatto irrilevante quale elemento funzionale ad irrobustire lo scarso livello di pubblicità oggettivamente attendibile rispetto al possesso dei beni mobili.

D’altronde, che l’impostazione dei giudici di legittimità appaia interamente votata a dare continuità alla sua giurisprudenza, promuovendo peraltro una soluzione non conforme al dato positivo, piuttosto che ad approfondire le specificità del possesso delle opere d’arte, trapela in maniera lampante dal caso richiamato dagli stessi giudici a conferma della sostenuta clandestinità del possesso del dipinto esercitato. Il caso è quello deciso dalla Cassazione n. 11624/2008[3], il quale concerneva una vicenda in cui era stata rifiutata la qualifica di «pubblico» attribuita al possesso di un vano cantinato accessibile solo mediante una botola d’ingresso, situata in un retrobottega di un locale. In sostanza, la Cassazione del 2021 ha equiparato la sostenuta clandestinità del possesso di un dipinto – bene mobile –, esercitato nel salotto di un appartamento, al possesso di un vano cantinato – bene immobile –, nascosto al di là di una botola sistemata in un retrobottega. Un’equiparazione che manifesta la scarsa sensibilità dei giudici per le peculiarità della questione oggetto del giudizio, giacché postula l’eguaglianza tra la non clandestinità attendibile dal possesso di un dipinto e quella prospettabile rispetto al possesso di un vano cantinato. Un’equiparazione che conferma, inoltre, la tendenza all’innalzamento smisurato e contra legem del livello richiesto per qualificare il possesso di un’opera d’arte come «non clandestino», agguagliandolo in sostanza al possesso «palese». L’analogia proposta dai giudici, tra casi in realtà poco analoghi, sottintende, infatti, la similitudine tra il grado di non clandestinità del possesso di un dipinto esposto nel salotto di un appartamento e quello del possesso di un vano accessibile soltanto da una botola collocata in un retrobottega. E, tuttavia, mentre nel primo caso non è rinvenibile alcun comportamento idoneo ad occultare il possesso del bene, nel secondo caso risulta, invece, maggiormente percepibile l’azione del possessore volta a tenere nascosto il bene. Ne deriva che l’impostazione dei giudici sembra, non tanto incline a qualificare come «clandestino» il possesso «occulto», quanto piuttosto a qualificare come «non clandestino» solo il possesso «palese».

 

[1] Così sul punto Montel – Sertorio, Usucapione, cit., 295.

[2] L’affermazione viene riportata da Cass. 2021 § 4 dei “Fatti di causa”.

[3] Cfr. Cass. 9 maggio 2008, n. 11624, richiamata da Cass. (ord.) 30 aprile 2021, n. 11465, cit., § 2.1.


6. Segue.

Spostando l’attenzione sulla sentenza che ha ispirato i giudici del 2021, la numero 16059/2019 della Corte di cassazione, quest’ultima ha fatto propria la qualificazione di «clandestino» attribuita dai giudici di merito al possesso di due dipinti esposti in un immobile parzialmente adibito a luogo di ricevimento dell’azienda. Questa conclusione però non convince, poiché quello esercitato non è, ancora una volta, un possesso occulto. Al contrario: si tratta di «possesso», perché associa al rapporto materiale con il bene la condotta corrispondente alla diffusa abitudine degli imprenditori di esporre le loro opere d’arte nelle sale riunioni dell’azienda; e si tratta di «possesso non clandestino» perché appare esercitato con un alto grado di visibilità da parte dell’ambiente sociale. Il caso in commento mette ancora di più in chiara luce l’estrema riduttività dell’assunto, coniato proprio dalla Cassazione n. 16059/2019, secondo cui solo l’esposizione a mostre o in pubblicazioni specializzate consente di qualificare il possesso delle opere d’arte come «non clandestino».

L’inserimento dell’ipotesi in esame nel contesto culturale di riferimento, segnala che la condotta esercitata dal possessore è conforme al comune uso degli imprenditori di esibire le opere nei luoghi aziendali. La questione è, allora, se quella condotta sia idonea a integrare il requisito della non clandestinità del possesso. Un interrogativo cui va data risposta positiva: se è vero che l’esposizione nei locali dell’azienda offre al possesso un grado di non clandestinità istituzionalmente diverso da quello emergente dall’esposizione a mostre o in pubblicazioni di settore, è altresì vero che, essendo la non clandestinità, in sé considerata, un requisito dipendente dalle caratteristiche di fatto del luogo di una data esibizione, nel caso di specie, appare controfattuale attribuire a tale condotta ostentativa, la qualifica di occulto. È proprio il riscontro di tale “controfattualità” a non rendere, di certo, occulto il possesso, anche se non gli assegna il medesimo grado di non clandestinità dato dall’esposizione dell’opera a mostre o in pubblicazioni.

La considerazione del fatto che la forma di ostentazione “istituzionale” richiesta dai giudici di legittimità non rappresenta una costante dei proprietari di opere d’arte, rende conseguentemente apprezzabile la notorietà del possesso fornita dalla collocazione dei dipinti in altri luoghi destinati a visite da parte del pubblico. Nel caso in discorso, poi, quella collocazione favorisce la loro visibilità da parte di una cerchia piuttosto ampia di consociati e risponde, quindi, egregiamente alla necessità di evitare che l’usucapione venga compiuta attraverso l’esercizio occulto del possesso del bene.

La ricostruzione offerta delle vicende decise dalle pronunce n. 11465/2021 e n. 16059/2019 della Corte di cassazione inserisce, dunque, il requisito della non clandestinità del possesso all’interno della cornice di significato che appare ricavabile dal dettato legislativo. Ciò in quanto assicura il rispetto del limite rappresentato dal suo esatto opposto, i.e. l’occulto, sicché consente di fugare il pericolo della trasformazione dell’usucapione in un mezzo idoneo a legittimare il furto del bene[1].

Una tale ricostruzione trova un riscontro, infine, nella lettura dell’usucapione, non già quale istituto idoneo a consentire l’acquisto di un bene altrui[2], bensì quale strumento atto ad attribuire sicurezza alla circolazione dei titoli di proprietà, poiché permette la rigenerazione continua dei titoli nel corso del tempo[3]. Una lettura che sembra condivisa anche dalla pronuncia J.A. Pye Ltd. v. The United Kingdom della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[4], richiamata incidentalmente peraltro proprio dalla Cassazione n. 16059/2019[5]. I giudici di Strasburgo rifiutano l’equiparazione dell’usucapione a una forma di espropriazione, collocandola nella prospettiva del 2° comma dell’art. 1 Prot. 1 della Conv. eur. dir. uomo[6], il quale abilita gli Stati a «porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale», e non già in quella del 1° comma, che sancisce il divieto di espropriazione «se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale»[7]. Affiora, in definitiva, la possibilità di procedere a un’interpretazione di segno estensivo dei comportamenti idonei a integrare il possesso utile ai fini dell’usucapione. 

 

[1] Cfr. sul punto Galgano, Trattato di diritto civile, cit., 510: «È irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona fede o di mala fede […] Questa circostanza può influire solto sulla durata del possesso necessaria per l’usucapione […] Perciò, può acquistare la proprietà per usucapione anche un ladro, se conserva il possesso della cosa rubata per tutto il tempo necessario. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se è stato conseguito, come nel caso del ladro, in modo violento o clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità (art. 1163). Perciò finché il ladro tiene nascosta la refurtiva, l’usucapione non decorre: decorrerà solo dal momento in cui la possederà sotto gli occhi di tutti».

[2] Diversamente, è proprio tale attitudine dell’usucapione che sembra animare la diffidenza della Corte di cassazione n. 16059/2019 nell’applicare l’usucapione alle opere d’arte: segnala tale diffidenza in part. Magri, Buona fede, clandestinità, cit., § 4.

[3] Così A. Gambaro, La proprietà. Beni, proprietà, possesso2, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, Giuffré, 2017, 555, il quale prosegue, precisando: «e, grazie alla regola del congiungimento dei possessi, i potenziali acquirenti possono limitare le indagini sulla catena dei titoli che sorreggono quello del potenziale venditore ad un periodo massimo di vent’anni».

[4] Cfr. Corte EDU, gr. ch., 30 agosto 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. The United Kingdom. (Appl. no. 44302/02), consultabile su Internet all’indirizzo: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-82172%22]}.

[5] Cfr. Cass. 14 giugno 2019, n. 16059, cit., § 10.2.

[6] Sull’art. 1, prot. 1, Conv. eur. dir. uomo, e per la giurisprudenza al riguardo, cfr. tra gli altri M. Trimarchi, La proprietà. Per un sistema aperto italo-europeo, Torino, Giappichelli, 2015, 76 ss., 82 ss.

[7] Cfr. Corte EDU, gr. ch., 30 agosto 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. The United Kingdom. (Appl. no. 44302/02), cit., spec. §§ 64-66.


7. Conclusioni.

L’occasione di leggere le pronunce n. 11465/2021 e n. 16059/2019 della Corte di cassazione ha consentito di rimarcare la necessità che l’interesse sempre più diffuso per il “diritto dell’arte” venga accompagnato da una maggiore attenzione alle peculiarità che caratterizzano le vicende artistiche.

L’orientamento secondo cui il possesso non clandestino ricorre solo là dove le opere vengano esposte a mostre o risultino inserite in pubblicazioni specializzate manifesta in maniera evidente la mancanza di quella che in esordio ho chiamato “cultura del diritto dell’arte”. L’interpretazione così offerta della non clandestinità del possesso di opere d’arte difetta, infatti, dell’integrale considerazione del contesto nel quale quel possesso viene esercitato. La maggiore consapevolezza delle abitudini dai proprietari di opere d’arte apre alla maggiore valorizzazione dei comportamenti potenzialmente idonei a integrare il requisito della non clandestinità del possesso. In questo senso, appare oltremodo riduttivo, e potrebbe sortire esiti paradossali, il condizionamento della soddisfazione di quel requisito all’esposizione dell’opera posseduta a mostre o in pubblicazioni specializzate. La concezione dell’usucapione come mezzo per regolare la circolazione della proprietà, e non già come forma di espropriazione, conduce a individuare tra le condotte idonee a rendere il possesso non clandestino, quelle che assicurano, alla luce della natura bene posseduto e della sua destinazione economico-sociale, un grado sufficientemente elevato di percepibilità del possesso da parte dell’ambiente sociale, precludendone al contempo la qualifica di occulto.

Fascicolo 6 - 2021