Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell'usucapione di opera d'arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione (di Andrea Montanari)


La sempre maggiore diffusione di questioni legate al c.d. diritto dell’arte richiede agli operatori del diritto di accrescere la loro conoscenza del contesto nel quale l’applicazione delle regole giuridiche viene invocata. Quest’esigenza affiora in maniera evidente, secondo l’Autore, dalle recenti pronunce della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059 del 2019, le quali hanno escluso l’integrazione del requisito della non clandestinità del possesso, necessaria per il compimento dell’usucapione dei dipinti cui si riferiscono quelle vicende giudiziarie. I giudici affermano, infatti, che la non clandestinità del possesso delle opere d’arte risulta soddisfatta solo dall’esposizione a mostre o dal loro inserimento in pubblicazioni specializzate. L’Autore critica quest’affermazione, giacché riduce oltremodo la gamma di condotte idonee a soddisfare la non clandestinità del possesso delle opere d’arte. Di conseguenza, viene indagata la possibilità di giungere a una diversa conclusione tramite l’interpretazione del dato normativo che tenga maggiormente conto dell’interazione tra la regola sulla non clandestinità del possesso e il contesto del mondo dei possessori di opere d’arte in cui quella regola deve trovare applicazione.

«Non-clandestine» possession and «occult» possession in the acquisition by adverse possession of a work of art: some reflection on art and law on the side-lines of recent judgments by the Court of Cassation

The increasing diffusion of issues related to so-called Art Law requires legal practitioners to increase their knowledge of the context in which the application of the legal rules is invoked. This need emerges clearly, according to the Author, from the recent rulings of the Court of Cassation no. 11465/2021 and n. 16059 of 2019, which did not consider fulfilled the requirement of non-clandestinity of possession, necessary for the acquisition by adverse possession of the paintings involved in those cases. The judges affirm, in fact, that the requirement of non-clandestinity of the possession of works of art is satisfied only by their exposure in exhibitions or their inclusion in specialized publications. The Author criticizes this statement, since it greatly reduces the range of conduct suitable for satisfying the non-clandestinity of the possession of works of art. Consequently, the possibility of reaching a different conclusion is investigated through the interpretation of the normative data that takes greater account of the interaction between the rule on non-clandestinity of possession and the context of the world of the owners of works of art in which that rule must be applied.

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Andrea Montanari - Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione

SOMMARIO:

1. Premessa: per una “cultura del diritto dell’arte”. - 2. L’esclusione dell’usucapione da parte della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059/2019. - 3. Diritto dell’arte e regole sull’interpretazione: possesso «non clandestino» e contesto sociale di riferimento. - 4. Segue. Sull’equivalenza tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre e in pubblicazioni specializzate. - 5. Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nelle vicende oggetto delle pronunce della Cassa-zione n. 11465/2021 e n. 16059/2019. - 6. Segue. - 7. Conclusioni.


1. Premessa: per una “cultura del diritto dell’arte”.

Il “diritto dell’arte” nasce come un settore scientifico di “nicchia”, riservato a un gruppo ristretto di studiosi e professionisti, solitamente appassionati d’arte e collezionisti. Negli ultimi anni, invece, il diritto dell’arte ha attratto l’attenzione di molti studiosi e professionisti, è entrato nelle aule universitarie e si è inserito anche nel mercato finanziario. Tale aumento di attenzione è stato motivato anche dalla crescita esponenziale del mercato dell’arte e quindi dall’emersione maggiore di interessi economici legati all’arte[1]. Il giurista che studia l’arte mette nella corretta forma giuridica le vicende che la caratterizzano. Questo è il fine “immediato” della ricerca giuridica nell’ambito artistico; a questo se ne affianca un altro, che potremmo definire “sociale”, giacché è rappresentato dalla creazione nella società di quella che mi piace chiamare “cultura del diritto dell’arte”. Si tratta di un fine che risulta “mediato”, sì, dal lavoro del giurista, ma che è al contempo alimentato dal dialogo del giurista stesso con gli operatori del mondo dell’arte. Se, da un lato questi ultimi apprendono gli strumenti offerti dal diritto per fare fronte alle esigenze di tutela emergenti; dall’altro lato, gli studiosi del diritto accrescono il loro bagaglio giuridico-culturale, poiché risultano incentivati alla ricerca e alla modulazione degli istituti giuridici per meglio adattarli alle istanze provenienti dal mondo dell’arte. La “cultura del diritto dell’arte” è il risultato, dunque, del processo cognitivo bilaterale ora decritto, e prende corpo nel diffondersi della consapevolezza sociale dell’esistenza di un ordine giuridico specificamente votato al governo delle vicende artistiche. Ne segue la necessità, sul fronte della professione giuridica, di una specializzazione dei soggetti coinvolti. Da questo punto di vista, desidero soffermarmi in queste pagine su due decisioni della Corte di cassazione, le quali hanno qualificato come «clandestino» il possesso dei dipinti cui si riferiscono le due vicende giudiziarie: si tratta delle pronunce n. 11465/2021[2] e n. 16059/2019[3]. La prima è resa nella forma dell’ordinanza e riguarda un dipinto di cui era stato chiesto [continua ..]


2. L’esclusione dell’usucapione da parte della Corte di cassazione n. 11465/2021 e n. 16059/2019.

L’usucapione di beni mobili costituisce com’è noto un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, che viene portato a compimento, in mancanza di titolo idoneo[1], dal possesso conseguito in buona fede[2] ed esercitato in maniera continuata per dieci anni (art. 1161, co. 1, c.c.). Diversamente, quando il possessore è di mala fede, la durata richiesta è di venti anni (art. 1161, co. 2, c.c.)[3]. A entrambe le ipotesi va applicata, poi, la regola per cui il possesso può sortire l’usucapione soltanto qualora lo stesso non venga conseguito con violenza o clandestinità. Il tempo utile per il compimento dell’usucapione decorre dal momento in cui cessi la violenza[4] o la clandestinità (art. 1163 c.c.). Il caso deciso dall’ordinanza n. 11465/2021 della Corte di Cassazione conclude l’iter giudiziale innescato dalla domanda, tra le altre, di accertamento dell’avvenuta usucapione di un dipinto posseduto all’interno di un appartamento privato. Il centro della controversia giuridica è rappresentato dalla verifica della «non clandestinità» del possesso in tal modo esercitato. Non clandestinità la cui presenza viene negata dal Tribunale e, successivamente, affermata dalla Corte d’appello, con conseguente disconoscimento, nel primo caso, e riconoscimento, nel secondo, della proprietà del dipinto in capo all’attrice, prima, e appellante, dopo. Successivamente, la Corte di cassazione n. 11465/2021 ha cassato con rinvio, invece, la sentenza della Corte d’appello, motivando che per qualificare come «non clandestino» il possesso è necessario che lo stesso venga acquistato ed esercitato pubblicamente «in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore»[5]. Con riferimento alle opere d’arte, precisano gli stessi giudici di legittimità, questo requisito risulta soddisfatto soltanto dalla loro esposizione a mostre o il loro inserimento in pubblicazioni specializzate[6]. In questo modo i giudici si allineano a quanto già stabilito dalla Cassazione n. 16059/2019, la quale, confermando le statuizioni dei giudizi di [continua ..]


3. Diritto dell’arte e regole sull’interpretazione: possesso «non clandestino» e contesto sociale di riferimento.

Le pronunce n. 11465/2021 e n. 16059/2019 segnalano il formarsi di un orientamento che fa dipendere la natura non clandestina del possesso di opere d’arte «mobili» dalla loro esposizione a mostre o dalla loro visibilità in pubblicazioni specializzate. L’indirizzo in parola non appare tuttavia convincente. Quell’assunto risulta, infatti, riduttivo, perché non offre la giusta considerazione alle caratteristiche specifiche del possesso delle opere d’arte. Diversamente, occorre muovere da queste ultime, per verificare la possibilità di giungere ad un esito diverso, prestando attenzione alla sinergia che s’instaura tra quelle caratteristiche e le regole sull’interpretazione. Leggendo le pronunce della Corte di cassazione si ha l’impressione che l’applicazione della regola sulla clandestinità del possesso venga effettuata dai giudici senza valorizzare appieno il “contesto artistico” in cui la stessa deve trovare applicazione. Sul punto, va rammentato, infatti, che la soluzione del problema posto dal caso concreto postula un’operazione che trascende la mera ricognizione della regola presa in considerazione e che mira a rintracciarne il significato rispetto alla vicenda sociale che è chiamata a disciplinare[1]. La disposizione viene conosciuta per realizzare la sua normatività nello specifico della fattispecie oggetto di studio: «l’interprete deve – come dovette già chi emanò la norma o la pronuncia di carattere precettivo – raffigurarsi nelle reazioni e ripercussioni pratiche, e in questo senso drammatizzarsi (“realize” si direbbe in inglese), l’esito dell’interpretazione che sta per proporre e sostenere»[2]. Detto altrimenti, l’attribuzione di senso al dato normativo prende parte del processo di regolazione dell’ambiente sociale che inizia con il legislatore, sicché l’enucleazione del contenuto regolativo della disposizione va effettuata con lo sguardo necessariamente rivolto al contesto fattuale del problema specifico cui occorre dare soluzione[3]. Il corollario di quest’assunto è che l’interpretazione permette la rigenerazione continua dell’ordinamento, adattando le regole che lo compongono al mutevole divenire della realtà empirica[4]. La dinamicità così attribuita al dato positivo postula [continua ..]


4. Segue. Sull’equivalenza tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre e in pubblicazioni specializzate.

La corretta percezione e la contestualizzazione della regola secondo cui il possesso ad usucapionem deve essere conseguito e mantenuto in maniera «non clandestina» (art. 1163 c.c.) consentono di stigmatizzare la riduttività dell’equivalenza posta tra la non clandestinità del possesso di un’opera d’arte e la sua esposizione a mostre o il suo inserimento in pubblicazioni specializzate. Per quanto riguarda la corretta percezione della regola ora richiamata, occorre confutare l’idea secondo cui l’art. 1163 c.c. richiede per il compimento dell’usucapione l’esercizio del possesso in maniera pubblica. Si tratta di un’affermazione abbastanza diffusa, soprattutto in giurisprudenza[1], e, talvolta, sembra anche ripetuta in maniera acritica, là dove il «possesso pubblico» risulta in sostanza assimilato al «possesso occulto»[2]. D’altra parte, sia la lettera della norma, la quale parla di «clandestinità», sia i casi analizzati in questa sede rendono necessario un chiarimento sul punto, il quale muove dalla messa in risalto dell’errore cognitivo insito nell’equivalenza non clandestinità-pubblicità del possesso. In forza dell’art. 1163, infatti, il possesso clandestino non giova all’usucapione, il che significa a contrario che l’usucapione può essere portata a compimento dal possesso «non clandestino», ma non vuol dire affatto che il possesso debba essere anche «pubblico». Si tratta di una differenza semantica di non poco conto: perché il possesso sia «non clandestino», è sufficiente che non vi siano impedimenti alla sua conoscibilità; perché il possesso sia «pubblico» è necessario, invece, che ricorrano delle pratiche ostentative[3]. Di conseguenza, mentre il «possesso clandestino» equivale al «possesso occulto»[4], il «possesso non clandestino» ben potrebbe non equivalere al «possesso pubblico», sicché per integrare il requisito di cui all’art. 1163 c.c. è sufficiente la dimostrazione dell’esercizio del possesso in maniera non occulta e non anche quella della sua pubblicità. La lettura proposta induce, allora, a segnare il perimetro della «cornice di significato»[5] attribuibile al requisito della «non [continua ..]


5. Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nelle vicende oggetto delle pronunce della Cassa-zione n. 11465/2021 e n. 16059/2019.

La verifica delle condotte atte a dimostrare il carattere non clandestino del possesso induce all’analisi degli elementi fattuali emergenti dalle vicende oggetto delle decisioni del 2021 e del 2019 della Corte di Cassazione. Appare necessario, però, far precedere tale analisi da un’osservazione che riprende, in parte, quanto si è già detto sulla «cornice di significato» della «non clandestinità del possesso». Ciò che consente di mettere a fuoco il significato esatto della “non clandestinità” del possesso è la sua distinzione dal possesso “occulto”. Ne segue che il possesso non occulto è un possesso non clandestino. Quest’assunto trova conforto nel riferimento normativo che collega espressamente il non realizzarsi dell’usucapione alla dimostrazione positiva della clandestinità del possesso (art. 1163 c.c.). E appare significativo, inoltre, che il legislatore non richieda alcun grado particolare di non clandestinità, e quindi di corrispettiva pubblicità, ma semplicemente che la stessa non ricorre là dove emerga il suo contrario: ossia l’occulto. Ancora, il possesso utile all’usucapione, oltre ad essere «non clandestino», deve essere protratto in maniera continua per un determinato periodo di tempo. In questo senso, non appare inverosimile che la durata richiesta per il possesso, oltre a rispondere alla necessità di politica normativa di circoscrivere lo stato di incertezza tra fatto e diritto[1], concorra anche ad irrobustire il grado di pubblicità. Il che assume particolare rilevanza per quei beni rispetto ai quali il livello di esibizione praticabile risulta ontologicamente poco elevato; tra questi beni rientrano, di certo, i beni mobili. Da quest’angolo di analisi, la durata ventennale prevista dal legislatore all’art. 1161, co. 2, c.c. non sembra affatto insignificante: è noto che il legislatore codicistico ha agevolato la circolazione dei beni mobili, e l’esempio emblematico è offerto dalla regola di cui all’art. 1153 c.c.; ma là dove gli elementi richiesti per l’innesco di quel sistema circolatorio diminuiscano – mancanza del titolo idoneo e della buona fede – il legislatore stesso lo ha irrigidito, equiparando il termine per l’usucapione dei beni mobili a quello richiesto per i beni immobili [continua ..]


6. Segue.

Spostando l’attenzione sulla sentenza che ha ispirato i giudici del 2021, la numero 16059/2019 della Corte di cassazione, quest’ultima ha fatto propria la qualificazione di «clandestino» attribuita dai giudici di merito al possesso di due dipinti esposti in un immobile parzialmente adibito a luogo di ricevimento dell’azienda. Questa conclusione però non convince, poiché quello esercitato non è, ancora una volta, un possesso occulto. Al contrario: si tratta di «possesso», perché associa al rapporto materiale con il bene la condotta corrispondente alla diffusa abitudine degli imprenditori di esporre le loro opere d’arte nelle sale riunioni dell’azienda; e si tratta di «possesso non clandestino» perché appare esercitato con un alto grado di visibilità da parte dell’ambiente sociale. Il caso in commento mette ancora di più in chiara luce l’estrema riduttività dell’assunto, coniato proprio dalla Cassazione n. 16059/2019, secondo cui solo l’esposizione a mostre o in pubblicazioni specializzate consente di qualificare il possesso delle opere d’arte come «non clandestino». L’inserimento dell’ipotesi in esame nel contesto culturale di riferimento, segnala che la condotta esercitata dal possessore è conforme al comune uso degli imprenditori di esibire le opere nei luoghi aziendali. La questione è, allora, se quella condotta sia idonea a integrare il requisito della non clandestinità del possesso. Un interrogativo cui va data risposta positiva: se è vero che l’esposizione nei locali dell’azienda offre al possesso un grado di non clandestinità istituzionalmente diverso da quello emergente dall’esposizione a mostre o in pubblicazioni di settore, è altresì vero che, essendo la non clandestinità, in sé considerata, un requisito dipendente dalle caratteristiche di fatto del luogo di una data esibizione, nel caso di specie, appare controfattuale attribuire a tale condotta ostentativa, la qualifica di occulto. È proprio il riscontro di tale “controfattualità” a non rendere, di certo, occulto il possesso, anche se non gli assegna il medesimo grado di non clandestinità dato dall’esposizione dell’opera a mostre o in pubblicazioni. La considerazione del fatto che la forma di [continua ..]


7. Conclusioni.
Fascicolo 6 - 2021