Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Buono postale fruttifero cointestato e la clausola di «pari facoltà di rimborso »: a proposito di Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24639 (di Carla Failla)


La difficile configurazione giuridica del buono postale fruttifero (BFP) ha per lungo tempo alimentato diversi contrasti giurisprudenziali. Con la pronuncia n. 24639 del settembre 2021 la Suprema Corte si è espressa su una risalente questione ermeneutica concernente l’estensibilità o meno della disciplina specificamente prevista per i libretti di risparmio ai BFP. Dopo una rassegna delle principali argomentazioni sul tema, l’Autore analizza la normativa applicabile in punto di legittimazione alla riscossione – nel caso di morte di un cointestatario – di un buono postale fruttifero cui sia apposta la clausola di “pari facoltà di rimborso”. Sulla base della recente pronuncia della Prima Sezione civile è possibile rinvenire un parallelismo tra la struttura del BFP e la categoria dei documenti di legittimazione che, nella ormai consolidata visione, permette a ciascun cointestatario superstite di richiedere – ed ottenere – il rimborso dell’intera somma portata dal titolo.

Jointly held postal saving certificate and the “equal repayment option”: about Cass., First Civil Section, 13 September 2021, n. 24639.

The complex legal configuration of the postal saving certificate has been for a long time a point of difference in the case-law. In its judgment No. 24639 of September 2021, the Supreme Court ruled on a long-standing interpretative issue concerning the applicability to postal savings certificates of the rules specifically provided for savings books. Once described the main arguments on the matter, the Author analyses the signer’s legitimacy at collection – in case of death of the co-signer – of a postal saving certificate order with an “equal repayment option”. On the basis of the most recent judgment of the First Civil Section of the Italian Supreme Court of Cassation (Corte Suprema di Cassazione), it seems possible to find a parallelism between the structure of the postal saving certificate and the category of documents of legitimation (documenti di legittimazione) which allows each surviving co-signer to require – and obtain – the refund of the full amount.

Articoli Correlati: buoni postali fruttiferi

Carla Failla - Buono postale fruttifero cointestato e la clausola di «pari facoltà di rimborso»: a proposito di Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24639

SOMMARIO:

1. Premessa. La regolamentazione dei buoni postali fruttiferi. - 2. Parallelismo tra libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi. - 3. La diversa natura giuridica dei buoni postali fruttiferi. - 4. La «rimborsabilità a vista». - 5. Il caso di specie: la clausola di «pari facoltà di rimborso». - 5.1. Segue. La legittimazione alla riscossione. - 5.2. Segue. Comunione di diritti reali e contitolarità di diritti di credito. - 5.3. Segue. Protezione dell’erede del cointestatario defunto. - 5.4. Segue. Equiparazione ai titoli di stato. - 6. Conclusioni.


1. Premessa. La regolamentazione dei buoni postali fruttiferi.

Le operazioni di raccolta mediante emissione di buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio (i quali, congiuntamente considerati, formano il cd. «risparmio postale»[1]) costituiscono l’attività storicamente realizzata dalle Poste Italiane[2]. I buoni postali fruttiferi (da qui in avanti anche BFP) vennero introdotti nel nostro ordinamento con il d.l. 16 dicembre 1924, n. 2106 quale forma di finanziamento pubblico alternativo ai buoni ordinari del Tesoro. Successivamente[3], la regolamentazione dei buoni venne affidata alla Cassa Depositi e Prestiti con lo scopo di concorrere così alla dotazione della provvista necessaria per lo svolgimento della funzione legislativamente a questa assegnata[4]; trattavasi nella sostanza di uno strumento differente dal libretto postale, caratterizzato principalmente dalla maggiorazione anno per anno di un tasso di interesse estremamente vantaggioso per il creditore. Prima dell’inizio del processo di trasformazione delle Poste Italiane e della Cassa in società per azioni[5], la disciplina contrattuale applicabile ai buoni postali fruttiferi si trovava regolata nel Codice Postale e delle Telecomunicazioni (d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 e successivo regolamento attuativo d.p.r. 17 agosto 1989, n. 256). Quella disciplina – ancora applicabile ai buoni emessi in data antecedente al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 – governava un rapporto giuridico riconosciuto come di diritto privato[6], nonostante prevedesse un meccanismo di variazione unilaterale delle pattuizioni per mezzo di decreti ministeriali[7]; quale quello rimesso al Ministro del Tesoro dall’articolo 173 (d.p.r. 156/1973)[8]. Nel 1999 si è assistito ad una ridefinizione dell’assetto disciplinare del risparmio postale e, dunque, anche dei buoni fruttiferi, principale strumento di sua gestione[9]. Con l’articolo 2, comma 2° del d.lgs. 284/1999 il legislatore ha infatti incaricato il Ministro del Tesoro di stabilire «le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e [di] altri prodotti finanziari». Tramite il decreto MEF 19 dicembre 2000, n. 1355800 (“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”), attuativo della suddetta delega, è stato disposto (articolo 1) che i buoni [continua ..]


2. Parallelismo tra libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi.

Ora, stante questo quadro di massima, con la recente pronuncia n. 24639 del settembre 2021[1] la Suprema Corte si è pronunciata su una risalente questione ermeneutica concernente l’estensibilità o meno della disciplina specificamente prevista per i libretti di risparmio ai buoni postali fruttiferi. In particolare, la Corte risponde ad un quesito su cui vi è stato un radicato e diffuso contrasto, sia nella più recente giurisprudenza arbitrale[2] sia nella giurisprudenza ordinaria[3], sintetizzabile con il seguente interrogativo: la disciplina espressamente prevista per il rimborso dei libretti di risparmio con clausola di «pari facoltà», in caso di decesso di un cointestatario, è applicabile anche ai buoni postali fruttiferi? La querelle interpretativa origina invero dalla stessa normativa di riferimento, la quale certamente non fornisce una linea interpretativa chiara ed univoca, sebbene dalla rassegna delle norme che regolano la figura del libretto di risparmio sia possibile tracciare un parallelismo piuttosto stringente tra lo stesso e il buono postale fruttifero. Ciò che ha fatto emergere profili di contraddittorietà nelle posizioni assunte dalla giurisprudenza è stato, ex multis, l’articolo 187 del d.p.r. n. 256/1989, il quale prevede che il rimborso a saldo del credito del libretto di risparmio intestato a persona defunta, oppure cointestato a due o più persone, una delle quali sia deceduta, anche in presenza della clausola di «pari facoltà» venga eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto[4]. Non paiono così emergere dubbi interpretativi circa la modalità di rimborso di un libretto postale che presenti le caratteristiche sopra enunciate: la quietanza di tutti gli aventi diritto e, pertanto, anche di tutti gli eredi del cointestatario defunto, è condizione necessaria ai fini dell’operazione di liquidazione. Ora, la possibilità di estendere tale disciplina alla analoga fattispecie di decesso di un cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola di «pari facoltà di rimborso» è stata ricondotta, essenzialmente, a due norme: l’articolo 182 del d.p.r. n. 156/1973 e l’articolo 203 del d.p.r. n.  256/1989. L’articolo 182, avente carattere generale, stabilisce – se «non sia disposto diversamente dal (presente) capo [VI]» [continua ..]


3. La diversa natura giuridica dei buoni postali fruttiferi.

La asserita assimilabilità dei libretti di risparmio e dei buoni postali, certamente supportata da una base normativa, trova un insormontabile ostacolo nella “diversa” natura giuridica del buono postale fruttifero. È infatti ormai prevalente la tesi che ammette la natura di titolo di credito del libretto di risparmio[1], ovverosia è accertata e accettata la sua attitudine ad incorporare un diritto di credito esercitabile da parte del possessore del documento. I buoni postali fruttiferi, per converso, sono «meri titoli di legittimazione» e hanno, pertanto, la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione[2]. Ritenuto che nel caso del titolo di credito si sia in presenza di una promessa[3] unilaterale del debitore di effettuare una prestazione, da cui derivano un’obbligazione del promittente e un diritto del creditore, ben si comprende la funzione del documento costitutivo[4]; il diritto di credito, infatti, è racchiuso nel titolo e, in considerazione del legame che si instaura tramite il fenomeno della c.d. incorporazione[5], resta immedesimato nel documento. Diversamente, il «contrassegno» o documento di legittimazione[6], già chiamato titolo apparente, costituisce sicuramente un tipo di documento di efficacia più accentuata del documento meramente probatorio, pur tuttavia senza raggiungere l’efficacia “costitutiva” del titolo di credito[7]. L’articolo 2002 c.c. stabilisce testualmente: «le norme di questo titolo [il V, Titoli di credito, del IV libro del codice civile] non si applicano ai documenti che servono solo per identificare l’avente diritto alla prestazione, (…)»; il documento di legittimazione, pertanto, serve essenzialmente ad agevolare l’esecuzione di un contratto da parte del debitore, approntando un mezzo di particolare efficacia per l’identificazione della persona del creditore, in quanto l’avente diritto, di per sé, è indifferente al debitore: manca cioè l’intuitus personae creditoris. Si è detto, inoltre, che tale funzione – legittimante l’adempimento di un’obbligazione scaturente da separato contratto – non sia limitata all’aspetto “passivo”, ma che si estenda anche all’aspetto “attivo”, dando il diritto al possessore di pretendere la prestazione senza sottostare ad [continua ..]


4. La «rimborsabilità a vista».

Sulla base di tale assunto, sembra doversi escludere l’applicabilità ai buoni postali fruttiferi della normativa di rinvio sopra menzionata, su cui ha invece fatto leva parte della giurisprudenza stante la apparente omogeneità delle fattispecie. A contrario, resta applicabile l’articolo 178 del d.p.r. n. 156/1973, a mente del quale i buoni postali sono «rimborsabili a vista» presso gli uffici di emissione. Nella specifica ipotesi di buono cointestato – a seguito della morte di uno dei cointestatari – sebbene sia indubbio che il titolo in oggetto svolga la mera funzione di identificare l’avente diritto ad una prestazione, senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare il credito, deve comunque escludersi che il debitore possa rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi[1]. Ammettere tale ipotesi significherebbe, infatti, vanificare la funzione che l’ordinamento ha ad essi assegnato. In particolare, nel titolo VI del d.p.r. n. 256/1989 – cui si riferisce l’articolo 203 nella misura in cui prevede che le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postale si applicano ai buoni «sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo» –  viene stabilito che «i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all’atto della emissione» (all’articolo 208 comma 1°); tale norma avrebbe un chiaro contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex articolo 203, essendo inoltre perfettamente aderente ed in piena conferma del dettato normativo di cui all’articolo 178 del d.p.r. n. 156/1973[2]. È di tale avviso chi ritiene l’articolo 187 del d.p.r. n. 256/1989 norma limitativa di diritti e per tale ragione inestensibile[3]. Per di più, si noti che la formulazione letterale del citato articolo 203 non sembra ad ogni modo voler estendere tutte le norme di cui al titolo V del provvedimento ai buoni postali fruttiferi, caratterizzati comunque da una evidenziata peculiarità; infatti, la rubrica della norma si riferisce al «servizio dei buoni» e all’applicabilità a quest’ultimo delle «norme relative alle casse postali di risparmio». È legittimo [continua ..]


5. Il caso di specie: la clausola di «pari facoltà di rimborso».

Orbene, con la decisione in commento la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi giusto su tale risalente controversia. In particolare, i giudici di legittimità si sono espressi circa la possibilità o meno di rimborsare l’intera somma portata da un buono postale fruttifero (emesso in data 4 novembre 1994) dotato della clausola di «pari facoltà di rimborso», di cui la ricorrente era cointestataria superstite per sopravvenuto decesso dell’altro contitolare. L’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali non regolerebbe il caso di decesso di uno dei cointestatari non può, a detta della Corte, essere collocato a premessa scontata della diretta applicabilità della normativa in materia di libretti di risparmio. Pertanto, viene delineato un quadro giuridico che permette di fare chiarezza circa la linea interpretativa da seguire in una simile circostanza. Viene nuovamente affermata la natura del buono postale fruttifero quale documento di legittimazione ex articolo 2002 c.c. e su tale premessa la Corte imbastisce il proprio – condivisibile – iter argomentativo. La rilevante differenza che corre tra il buono ed il libretto di risparmio è tale da incidere, in primis, sul funzionamento della clausola della «pari facoltà di rimborso». Se è vero che l’articolo 187 del d.p.r. n. 256/1989 prevede che il rimborso di un libretto di risparmio intestato a persona defunta oppure cointestato – anche in presenza della citata clausola – venga eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, ciò non vale per il caso di un buono postale fruttifero che presenti le medesime caratteristiche. Piuttosto, la clausola – apposta ad un buono fruttifero – rafforza il diritto ad ottenere il rimborso «a vista» dei cointestatari, già previsto in chiave generale e astratta dagli articoli 178 d.p.r. n. 156/1973 – 208 d.p.r. n. 256/1989, e persegue lo scopo di preservare l’immediata liquidabilità del titolo, caratteristica specifica dell’investimento postale in oggetto.  L’applicabilità della diversa disciplina prevista per i libretti di risparmio e il conseguente inadempimento della suddetta clausola, porterebbero inevitabilmente il debitore ad incorrere in responsabilità contrattuale[1], senza dire, poi, del consolidato orientamento che ritiene [continua ..]


5.1. Segue. La legittimazione alla riscossione.

La previsione della clausola di cui si è appena accennato svolge una particolare funzione che si inserisce in una più ampia fattispecie: la legittimazione alla riscossione. È d’uopo precisare che la dichiarata inapplicabilità della normativa propria dei titoli di credito ai documenti di legittimazione può riferirsi, sicuramente, alla parte afferente ai dati differenziali evidenti, ma non all’intero corpo della stessa[1]; sarebbe infatti applicabile per analogia quella parte connessa a connotati comuni di cui è in ogni caso lecito presumere l’esistenza[2]. In tal senso, la portata negativa dell’articolo 2002 c.c. deve intendersi limitata a quelle disposizioni che sono espressione dell’incorporazione del diritto nel documento (articoli 1993, 1994 e 1997 c.c.) e non, invece, a quelle (articoli 1992 e 2023 c.c.) che si riferiscono alla legittimazione del possessore le quali, nei limiti della compatibilità[3], devono invece ritenersi applicabili anche ai documenti di legittimazione. In particolare, è possibile tracciare un parallelismo con i cd. titoli nominativi che, per definizione, recano il nome del primo prenditore – che è soggetto determinato – e hanno bisogno di una seconda conforme intestazione nel registro dell’emittente[4]. In tale prospettiva, il già citato marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario del buono postale fruttifero sulla somma portata dal documento giustifica la estensione di un tratto peculiare dei titoli di credito: il diritto (cartolare) può essere esercitato anche senza la puntuale dimostrazione della titolarità e della capacità di ricevere l’adempimento[5], quest’ultima intesa come facoltà del possessore qualificato di pretendere la prestazione[6]. In tal senso i documenti di legittimazione, pur non costituendo titoli di credito e non richiedendo l’applicazione della relativa disciplina, oltre a determinare sicuramente l’attribuzione di una legittimazione passiva – assimilabile a quella prevista ex articolo 1992 c.c. – in forza della quale il debitore che effettui la prestazione al possessore (anche non titolare) è liberato[7], attribuirebbero al possessore anche la cd. legittimazione attiva tipica dei titoli di credito, nonché il diritto di pretendere il pagamento sulla base della mera presentazione del [continua ..]


5.2. Segue. Comunione di diritti reali e contitolarità di diritti di credito.

Quanto appena evidenziato dirime una ulteriore questione, sorta nel caso di specie e anch’essa motivo di diversi contrasti giurisprudenziali. Parlare di legittimazione attiva, infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, suppone l’accettazione della tesi per cui i titoli di credito e i documenti di legittimazione abbiano dei connotati comuni. In particolare, nella controversia cui è stata chiamata ad esprimersi la Corte, Poste Italiane ha richiamato la disciplina della «comunione di diritti reali» al fine di denunciare la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 1111 c.c.». A detta della ricorrente, quando la proprietà di un bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetti a più persone, si applicano le norme sulla comunione ordinaria; pertanto – seguendo tale logica – alla morte di uno dei cointestatari, si applicherebbe la disciplina prevista dall’articolo 1102 c.c. secondo cui «qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, si rientra nell’ambito dell’appropriazione del bene comune, per legittimare il quale è necessario il consenso di tutti i partecipanti». Il rimborso della propria quota, seppur legittimo, sarebbe inoltre – a detta delle Poste – subordinato alla procedura di scioglimento della comunione prevista dall’articolo 1111 c.c. Orbene, nel caso di specie la Corte precisa quanto già osservato nell’ordinanza interlocutoria: in primo luogo, la conformazione dei buoni postali cointestati rinvia alla figura della contitolarità nei diritti di credito, piuttosto che alla comunione di diritti reali; inoltre, si discute esclusivamente della legittimazione attiva alla prestazione, posizione soggettiva che – come ampiamente sottolineato – si distingue dalla contitolarità del relativo diritto. Facendo pertanto un passo indietro rispetto alla funzione della legittimazione attiva, bisogna interrogarsi sulla natura della “coesistenza” del diritto de quo. Per accogliere una eterogeneità degli istituti, basti ricordare che la fattispecie della comunione dei diritti[1] è definita nel vigente ordinamento come l’ipotesi in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone»[2]. In conformità alla [continua ..]


5.3. Segue. Protezione dell’erede del cointestatario defunto.

Facendo leva sulla applicabilità della disciplina in tema di obbligazioni solidali, potrebbe sostenersi che, sulla base del combinato disposto degli articoli 1295 c.c. e 1298 c.c., si debbano in qualche modo tutelare i soggetti che succedono al defunto nella titolarità del rapporto di credito. Risponde sicuramente ad una ratio di tutela dell’erede o degli eredi del contitolare, l’articolo 187 del d.p.r. n. 256/1989, allorché, i subentrati nel diritto di credito per effetto dell’apertura della successione, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l’intero dal cointestatario superstite. Per tale ragione, se è vero che la norma incide in senso negativo sulla legittimazione a riscuotere le somme indicate nel titolo, al contempo, concorre indubbiamente ad assicurare tutela agli eredi. In particolare, si ritiene ammissibile una limitazione – per il cointestatario superstite – della facoltà di disporre del proprio diritto a favore di un interesse meritevole di maggiore tutela: il punto di equilibrio è da rinvenirsi nell’espressa previsione della quietanza di tutti gli aventi diritto per procedere alla riscossione. Anche tale logica è stata posta alla base della estensione della disciplina prevista in materia di libretti di risparmio ai buoni postali fruttiferi. Invero, è stato dimostrato che dalla letteralità del dato codicistico che definisce il documento di legittimazione consegue l’inapplicabilità ai buoni postali della normativa di rinvio, restando, viceversa, applicabile l’articolo 178 del d.p.r. 156/1973. Ritenere al contrario applicabile la normativa di rinvio, sulla base di una asserita ratio di tutela degli eredi, sovvertirebbe la struttura sistematica su cui si fondano i titoli di legittimazione, nonché quella di identificare l’avente diritto ad una prestazione, senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare il credito. Infatti, nonostante la protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto sia sicuramente meritevole di tutela, la normativa di riferimento non ne fa menzione e non può essere distorta – seppur ragionevolmente – per perseguire fini ad essa estranei. È pacifico, come sottolineato dalla Corte nel caso di specie, che «la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla [continua ..]


5.4. Segue. Equiparazione ai titoli di stato.

Un ulteriore cenno merita, infine, l’ultimo motivo di doglianza rappresentato da parte di Poste S.p.a. concernente la presunta violazione «dell’art. 48 commi 3 e 4 d.lgs. n. 346/1999 (testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni)». In materia di imposta sulle successioni e donazioni è previsto un vincolo di indisponibilità della prestazione per cui, a seguito della morte dell’intestatario di somme depositate presso un istituto di credito, è necessario procedersi al blocco di qualsiasi operazione di pagamento sino alla esibizione della dichiarazione di successione ovvero di una dichiarazione scritta dell’interessato che attesti l’insussistenza di tale obbligo[1]. È stato più volte ribadito che i buoni postali fruttiferi siano, ai fini dell’imposta di successione[2], equiparabili ai titoli di Stato e che – come tali – non rientrino nell’attivo ereditario; da ciò consegue l’inesistenza di un «obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione»[3]. Le voci critiche – tra cui quella di Poste – si levano in funzione di una predilezione per la declinazione della suddetta equiparazione in chiave avvalorativa della tutela degli eredi del cointestatario, giustificata attraverso un doppio ordine di argomenti: il suddetto parallelismo, da un punto di vista strettamente fiscale, comporterebbe un’estrema difficoltà per gli eredi di venire a conoscenza della medesima esistenza dei buoni, nonché del credito ivi incorporato; ciò, pertanto, giustificherebbe l’estensibilità della disciplina in materia di libretti di risparmio alla peculiare fattispecie di rimborso di un buono postale fruttifero in caso di decesso di un cointestatario. A ben vedere, la giurisprudenza più recente – e a tale interpretazione ha aderito l’odierna Corte – ha avuto cura di rimarcare che all’inesistenza dell’obbligo del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione corrisponda l’impossibilità per il debitore di «rifiutare il rimborso del buono (…) non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare». Vero è – come è stato anche ribadito da chi rifiuta la riconoscibilità di un diritto di [continua ..]


6. Conclusioni.
Fascicolo 6 - 2021