Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'art.11 bis della direttiva 2005/29/CE: ratio, problemi interpretativi e margini di discrezionalità concessi agli Stati membri ai fini del recepimento (di Carlo Granelli, Professore emerito – Università degli Studi di Pavia)


In previsione dell’imminente recepimento della direttiva 2019/2161/UE, l’A. – dopo aver analizzato le cause della scarsa attrattività fin qui esercitata, nei confronti dei consumatori vittime di una pratica commerciale scorretta, dagli strumenti di private enforcement pur messi a loro disposizione nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano – suggerisce alcune possibili linee di intervento (ad es., promozione di meccanismi di ADR, alleggerimento degli oneri probatori gravanti sul consumatore-attore, individuazione di strumenti ad hoc di private enforcement, ecc.) che potrebbero essere utilmente adottate dal legislatore nazionale al fine di rendere “effettiva” la tutela del consumatore leso da una pratica commerciale scorretta.

 

Art.11 bis of directive 2005/29/ec: ratio, interpretative problems and margins of discretion allowed to member states for the purpose of recepiment

In this essay the Author starts inquiring the reasons of the lacking attractiveness of the means of private enforcement available in the Italian legal order towards the consumers damaged by improper commercial practises. Furthermore, in view of the upcoming transposition of the directive 2019/2161/UE, the Author suggests some possible lines of action (e.g.: promotion of mechanisms of alternative dispute resolution, easing of the probatory burdens on the consumer-plaintiff, identification of certain means of private enforcement, etc.) which could be profitably adopted by the national legislature in order to make “effective” the protection of the consumer damaged by improper commercial practices.

Keywords: Improper commercial practises – legal protection – AGCM – ADR – private enforcement – public enforcement.

Allorquando l’amico Giovanni De Cristofaro mi ha cortesemente invitato a partecipare all’odierno incontro di studi, pensavo – invero un po’ ingenuamente, come la storia si è subito incaricata di dimostrare – che si sarebbe trattato di un dibattito de iure condito: la direttiva 2019/2161/UE – che nel 2019 è intervenuta a modificare, tra le altre, anche la direttiva 2005/29/CE, “relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno” – prevedeva infatti che gli Stati membri adottassero le relative norme di recepimento entro il 28 novembre 2021; e ciò, per lasciare agli operatori sei mesi di tempo per adattarvisi, prima della loro entrata in vigore prevista, contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione, per il 28 maggio 2022.

Oggi invece, ad un mese esatto di distanza da tale ultima data, la legge nazionale italiana di recepimento – che avrebbe dovuto essere adottata, come si diceva, entro il 28 novembre 2021 – è ancora di là da venire.

Anzi, al momento, neppure è stata approvata la “legge di delegazione europea 2021”, che dovrebbe demandare al Governo l’adozione dei decreti legislativi per l’attuazione ed il recepimento (tra l’altro) della direttiva 2019/2161/UE: il relativo disegno di legge è, infatti, ancora all’esame del Senato, dopo l’approva­zione da parte della Camera dei Deputati avvenuta il 16 dicembre 2021.

Allo stato, quindi, il discorso non può che essere de iure condendo.

Quanto ai rimedi “individuali” accessibili ai consumatori che si ritengano lesi da una pratica commerciale scorretta – e che costituiscono l’oggetto specifico del nostro incontro di studi – il disegno di “legge delegazione europea 2021”, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, si limita a prevedere (all’art. 4) che, “nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alle disposizioni del codice del consumo (…) le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva”.

Punto e basta!

Ora, così facendo, il disegno di legge in esame si limita ad attribuire al legislatore delegato il compito di “apportare alle disposizioni del codice del [continua..]

Fascicolo 2 - 2022