Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La gestione delle sopravvenienze: rivoluzioni e occasioni perse (di Letizia Coppo. Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Torino)


Il presente contributo si propone di ricostruire l’approccio dell’ordinamento francese al problema delle sopravvenienze contrattuali attraverso uno studio diacronico e sincronico della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, della dottrina e della normativa, dall’epoca napoleonica fino a quella attuale, a distanza di cinque anni dall’introduzione di una disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (imprévision) nel code civil. La predetta analisi mira a far luce sulle ragioni profonde che hanno condotto il legislatore francese della riforma a prediligere determinate soluzioni, a svelarne le criticità ed a valutare l’impatto che la codificazione dell’imprévision ha avuto sul contenzioso in materia. L’obiettivo finale sarà quello di vagliare l’opportunità di un recepimento della soluzione francese nell’ordinamento italiano.

The management of contractual contingencies: revolutions and lost opportunities

This contribution aims at tracing the approach of the French legal system towards the problem of unexpected changes of circumstances in duration contracts through a diachronic and synchronic study of civil and administrative case-law, scholarship and legislation, from the Napoleonic era to the current one, five years after the introduction of a specific provision on hardship (imprévision) in the code civil. The analysis will attempt to cast light on the underlying deep-seated reasons of the solutions adopted by the French legislator, to unveil their possible criticalities and to assess the concrete impact of the codification of imprévision on litigation. The final purpose will be to provide some food for thought on the workability of the French solutions in the Italian legal system.

Keywords: changes of circumstances - hardship - renegotiation - termination - adjustment of contract - remedies.

COMMENTO

Sommario:

1. La situazione anteriore alla riforma del 2016: l’approccio della dottrina e della giurisprudenza fino all’indomani del primo conflitto mondiale. - 2. Segue. Il tentativo della giurisprudenza ordinaria di legittimità di risolvere il problema delle sopravvenienze senza ricorrere all’imprévision e il dibattito dottrinale successivo al primo conflitto mondiale. - 3. Dalle proposte di riforma alla formulazione attuale della norma in materia di imprévision. - 4. Le criticità della nuova disciplina, il suo impatto sulla contrattazione e l’assenza di applicazioni giurisprudenziali. - 5. Riflessioni sull’opportunità di un trapianto della soluzione francese nel diritto italiano.


1. La situazione anteriore alla riforma del 2016: l’approccio della dottrina e della giurisprudenza fino all’indomani del primo conflitto mondiale.

Prima della riforma del 2016, il Code Napoléon contemplava quale unica ipotesi di sopravvenienza giuridicamente rilevante la force majeure, concetto sostanzialmente assimilabile, a dispetto dell’espressione impiegata, a quello dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, idonea ad estinguere l’obbligazione e a liberare il debitore dalla corrispondente responsabilità [1]. Nessun rilievo generale era invece attribuito al sopravvenuto mutamento delle circostanze che fosse capace di alterare significativamente l’equilibrio economico originario del contratto, ma non tale da rendere impossibile la prestazione [2]. Né i lavori della commissione incaricata della redazione del codice né i primi commenti della dottrina francese successivi alla sua entrata in vigore contengono alcun riferimento al problema dell’imprévision o, secondo altra angolazione, dell’eccessiva onerosità sopravvenuta [3]. Solo una voce, a quanto consta isolata, si è premurata di rilevare che, quando sopravvengono circostanze tali per cui se le parti le avessero previste non avrebbero stipulato il contratto, le obbligazioni si estinguono, con conseguente liberazione del debitore [4]. Ma l’affermazione non è abbastanza puntuale perché si possa considerare come una prima teorizzazione del­l’imprévision; per un’elaborazione più consapevole bisognerà attendere il periodo successivo al primo conflitto mondiale [5]. Quella è stata probabilmente, a quanto può intuirsi dalla lettura della giurisprudenza, la prima volta in cui il problema della sopravvenienza eccezionale ed imprevedibile ha cominciato a porsi nella pratica in modo sistematico e in proporzioni rilevanti. Prima di allora constano solo un caso nel quale l’equilibrio di un contratto di trasporto di merci era stato alterato a seguito dell’invenzione del treno [6]; alcuni casi nei quali il valore della prestazione era aumentato notevolmente rispetto alla controprestazione in conseguenza dello scoppio della guerra di Crimea [7]; e due casi più recenti in cui il contratto di fornitura di alcune merci era divenuto eccessivamente oneroso a seguito della guerra franco-prussiana [8]. Vi è poi un altro caso – il celebre Canal de Craponne, tradizionalmente citato come il precedente chiave in materia di [continua ..]


2. Segue. Il tentativo della giurisprudenza ordinaria di legittimità di risolvere il problema delle sopravvenienze senza ricorrere all’imprévision e il dibattito dottrinale successivo al primo conflitto mondiale.

L’approccio della giurisprudenza amministrativa – affiancato da una serie di interventi normativi intervenuti a cavallo tra le due guerre mondiali volti a disciplinare l’eccessiva onerosità sopravvenuta con riguardo a specifici tipi contrattuali e destinati a rimanere confinati alla legislazione emergenziale [1] – ha stimolato le riflessioni della dottrina sul problema dell’eccessiva onerosità e, col tempo, ha indotto la giurisprudenza ordinaria di legittimità, seppur non ad accogliere la teoria dell’imprévision, ad impiegare nondimeno istituti e princípi alternativi per ridurre l’impatto delle sopravvenienze sull’equilibrio contrattuale [2]. Così alcune pronunce hanno riconosciuto – ora in modo espresso, ora implicitamente – l’esigenza di un riequilibrio del contratto a seguito di imprevedibili mutamenti sopravvenuti delle circostanze fondandosi sulla buona fede [3]. Le citate pronunce non giungono né a concedere il rimedio della revisione del contratto, né ad imporre alle parti un generale obbligo di rinegoziazione, ma affermano che, ove il creditore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa rifiuti di cooperare con il debitore per addivenire a un accordo che gli consenta di far fronte alla situazione di difficoltà e tale rifiuto sia contrario a buona fede, il debitore avrà diritto ad un’indennità per il pregiudizio subito in conseguenza del rifiuto. Dunque, la citata giurisprudenza riprende il rimedio dell’indemnité d’imprévision elaborato negli anni venti dalle pronunce del Conseil d’État, mentre rifiuta categoricamente la revisione giudiziale del contratto, dando più o meno per implicito il principio di diritto sancito anni prima nel caso Canal de Craponne. La differenza rispetto ad allora è che anche la giurisprudenza di merito si è progressivamente attestata sulla medesima linea della Cassazione, ponendo così fine al contrasto di cui si è dato conto nel paragrafo precedente. Anche le sentenze di merito che hanno affrontato il problema delle sopravvenienze attraverso il richiamo alla buona fede, declinata in chiave solidaristica, sono costanti nell’affermare che il fallimento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali non può condurre all’imposizione di una revisione giudiziale [continua ..]


3. Dalle proposte di riforma alla formulazione attuale della norma in materia di imprévision.

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale di cui si è dato atto nei paragrafi precedenti ha indotto tutti i progetti di riforma del Code civil a contemplare una disciplina specifica dell’imprévision, ma dalla lettura di tali progetti emerge, anche in questo caso, una difformità di opinioni circa il rimedio più adeguato da attribuire alle parti. L’avant-projet Catala del 2005 suggeriva di prevedere agli artt. dal 1135-1 al 1135-3 del codice la seguente disciplina [1]: «Nei contratti ad esecuzione differita o periodica, le parti possono impegnarsi a negoziare una modifica di quanto pattuito per il caso in cui, per effetto delle circostanze, l’equilibrio iniziale tra le prestazioni reciproche sia alterato al punto da far perdere ad una delle parti qualsiasi interesse nel contratto medesimo» [2]. In assenza di una previsione in tal senso, secondo la disciplina proposta, la parte che aveva perso interesse nel contratto poteva domandare al presidente del Tribunal de grande instance di ordinare una nuova negoziazione. In caso di fallimento della nuova negoziazione, salvo che questo fosse dipeso dalla malafede di una delle parti, ciascuna aveva facoltà di risolvere il contratto senza costi e senza dover risarcire alcun danno. Il primo elemento che emerge dalla formulazione proposta è l’assenza del termine imprévision e del requisito dell’imprevedibilità o dell’eccezionalità delle sopravvenienze capaci di alterare l’equilibrio contrattuale. Il riferimento alle semplici «circostanze», ed implicitamente al loro sopravvenuto mutamento, rievoca con evidenza la logica della clausola rebus sic stantibus [3]. Come si legge nelle osservazioni in calce alla norma e nella presentazione del progetto [4], a guisa di replica a quanti auspicavano un intervento più audace sull’imprévision, l’omissione era intenzionale e dettata dall’esigenza di invitare le parti a premunirsi inserendo esse stesse nel contratto clausole capaci di gestirne le eventuali fasi patologiche. Ove non l’avessero fatto, la disciplina intendeva comunque incoraggiarle ad optare per una soluzione negoziata – si legge nella relazione illustrativa – di natura transattiva. A ben guardare, ma l’osservazione verrà approfondita in seguito, qui il legislatore francese ha voluto adottare un approccio [continua ..]


4. Le criticità della nuova disciplina, il suo impatto sulla contrattazione e l’assenza di applicazioni giurisprudenziali.

Come si può notare già ad una prima lettura, la nuova disciplina appare piuttosto minimale. Dal punto di vista dei presupposti dell’imprévision, il legislatore francese: ha omesso di stabilire i parametri, fissi o variabili, alla luce dei quali il giudice deve valutare l’alterazione dell’equilibrio contrattuale; nel fare salva dall’applicazione della norma l’ipotesi in cui la parte vittima dell’eccessiva onerosità si sia assunta il rischio di un mutamento di circostanze non ha risolto l’ambiguità circa la necessità che tale assunzione sia espressa o invece la possibilità che sia anche solo implicita; non ha previsto nulla con riguardo ai contratti tipicamente aleatori; non ha chiarito quale debba essere il parametro di riferimento dell’eccessiva onerosità, se la prestazione oggettivamente intesa o anche le condizioni soggettive del debitore; e non ha specificato se l’eccessiva onerosità della prestazione ricorra anche quando la controprestazione è divenuta imprevedibilmente vantaggiosa per l’altra parte (c.d. imprévision positive). Dal punto di vista del sistema rimediale, il legislatore francese non ha chiarito se la rinegoziazione sia una facoltà delle parti oppure un obbligo, il cui inadempimento sia suscettibile di comportare il diritto al risarcimento del danno o quantomeno di essere valutato dal giudice nel disporre gli altri rimedi o nella decisione sulle spese processuali; non ha specificato la soglia oltre la quale l’obbligo di rinegoziazione possa reputarsi adempiuto e quindi sia consentito il ricorso all’autorità giudiziaria; non ha chiarito quale sia la conseguenza processuale del mancato preventivo esperimento della rinegoziazione. Inoltre, il legislatore francese ha omesso di istituire qualsiasi gerarchia tra i rimedi manutentivi e il rimedio ablativo ed ha generato notevole incertezza sulla natura di quest’ultimo, posto che ne ha rimesso la modulazione degli effetti alla decisione del giudice. Al di là delle lacune appena illustrate – che potrebbero sollevare una serie di problemi applicativi, anche con riguardo alla distinzione tra l’imprévision e altri istituti affini (segnatamente l’impossibilità della prestazione, l’inesigibilità e il sopravvenuto difetto della causa concreta del contratto), ma non sono ancora state [continua ..]


5. Riflessioni sull’opportunità di un trapianto della soluzione francese nel diritto italiano.