Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Alcune chiose sulla revoca della proposta contrattuale nel diritto italo-francese a cinque anni dall'Ordonnance-2016 (di Edoardo Ferrante. Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Torino)


A cinque anni dalla riforma del Code civil la nuova disciplina francese della revoca della proposta (art. 1116 C.c.) continua a non persuadere del tutto. La tutela meramente risarcitoria dell’oblato, in luogo di quella reale dettata dal nostro art. 1329, comma 1, c.c., e il conseguente rigonfiamento della responsabilità precontrattuale per rétractation illicite non paiono un modello da seguire. Se ne trae un volontarismo un po’ retrogrado, e la tendenza ad allargare il contenzioso per fatti precontrattuali, cosa poco auspicabile. La riforma francese potrebbe invece favorire un ripensamento del nostro art. 1328, comma 1, proposizione seconda, c.c., così da ricondurlo al paradigma della culpa in contrahendo, con i suoi elementi di fattispecie e con le sue ricadute risarcitorie, ed affrancarlo da quello dell’atto lecito dannoso.

Some clarifications on the revocation of the contractual proposal in italo-french law five years after the Ordonnance-2016

Five years after the reform of the Code civil the new French regime on the revocation of the offer (art. 1116 C.c.) are still not fully convincing. The provision of a merely compensatory protection of the offeror, instead of a specific remedy like the one awarded by art. 1329, line 1, of our civil code, and the consequent inflation of precontractual liability for rétractation illicite do not seem a model to be followed. In fact, what can be drawn from it is a rather backward voluntarism, and the trend towards the expansion of precontractual liability is little desirable. Instead, the French reform could encourage a rethinking of our art. 1328, line 1, second statement, cod. civ. in the direction of a return to the paradigm of culpa in contrahendo, with its constitutive elements and compensatory implications, and an emancipation from the one of the harmful lawful act.

 

Keywords: Conclusion of the contract – Ordonnance of 2016 – revocation of offer – Vienna Convention (CISG) – withdrawal – reasonable time – voluntarism – precontractual liability – harmful lawful act

COMMENTO

Sommario:

1. L’annoso problema della revoca della proposta, se recettizia o non recettizia - 2. Segue. I “nuovi” artt. 1115- 1116 Code civil e i “vecchi” artt. 1328-1329 cod. civ. - 3. Un bilancio favorevole all’idea della non recettizietà - 4. Spunti per una rilettura “normalizzatrice” dell’indennizzo ex art. 1328, comma 1, proposizione 2a, cod. civ. alla luce dell’Ordonnance.


1. L’annoso problema della revoca della proposta, se recettizia o non recettizia

La conclusione del contratto, disciplinata dagli artt. 1326 ss. cod. civ., non è materia che necessiti di una riforma legislativa: essa, come noto, ha il suo obiettivo nel contratto negoziato tra persone lontane, ed in questa cornice offre un compendio di norme efficienti ed ormai levigate dall’esperienza applicativa; apportarvi qualche miglioria costerebbe una fatica sproporzionata ai benefici che potrebbero derivarne, per di più col rischio che la miglioria, riversata nel diritto in azione, non si riveli tale. Piuttosto se ne potrebbe immaginare un completamento per l’area dei contratti senza trattativa – questi sì manchevoli – e per quella sotto-area che è data dai contratti online; ma allora è su questo piano che occorre intervenire, per affiancare alle norme sui patti negoziati altre su quelli unilateralmente predisposti, mentre a poco varrebbe manipolare o riscrivere gli artt. 1326 ss. cod. civ. Malgrado qualche vaghezza, la loro impronta gius-commercialistica e il loro transitare per la soft law del Progetto italo-francese del 1927 continuano a farne segmento pregevole della parte generale [1]. Limare, affinare, reinterpretare, non certo riscrivere; e allora non c’è bisogno del legislatore, men che meno di un legislatore post-moderno che, salvo sorprese, non è più avvezzo alla sistematica (non lo potrebbe essere). Ritocchi grammaticali o supine recezioni della giurisprudenza non danno luogo ad un bisogno vero di riforme, e rischiano d’innescare un circolo vizioso, dove a vecchie complessità se ne aggiungono di nuove. Lo si può dire della Schuldrechtsreform tedesca del 2001, lo si comincia a dire dell’Ordonnance francese del 2016. Fra le norme che non necessitano di alcuna rivisitazione rientra l’art. 1328 cod. civ., dedicato alla revoca della proposta e dell’accettazione. Persiste sì la «spina» della revoca della proposta, se recettizia o non recettizia, ma il dubbio pare indotto non dal testo – invero piuttosto chiaro – ma dalla (legittima) critica che gli si muove sotto il profilo della ratio. Come noto l’incipit dell’art. 1328, comma 1, cod. civ. («la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso») suona diversamente dall’art. 1328, comma 2, cod. civ. («l’accettazione può essere revocata, purché la [continua ..]


2. Segue. I “nuovi” artt. 1115- 1116 Code civil e i “vecchi” artt. 1328-1329 cod. civ.

Quanto recato dall’Ordonnance del 2016 e in particolare dai “nuovi” artt. 1115-1116 Code civil in tema di rétractation non fornisce un contributo utile né in un senso né nell’altro. L’art. 1115, nuovo testo, C.c. non afferma nulla d’eclatante nello stabilire che la proposta «peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire». Persino una proposta irrevocabile può essere revocata quando la revoca giunga all’oblato prima della proposta stessa: si suole discorrere di ritiro anziché di revoca, a significare che quando la controdichiarazione sia tanto fulminea da precedere la dichiarazione, quest’ultima non potrà mai prendere effetto (neppure quando elevata, per ipotesi, ad irrevocabile). Emblematico il disposto dell’art. 15 CISG, fonte ispiratrice dell’Ordonnance, che nella versione inglese usa il termine withdrawal anziché revocation. In questo senso l’art. 1328, comma 2, cod. civ., col prevedere la recettizietà della revoca dell’accettazione – previsione irrinunciabile [1] – nei fatti finisce col negare che questa revoca sia una revoca “vera”: poiché per interrompere l’iter essa deve precedere l’accettazione – altrimenti il contratto sarebbe concluso e nulla vi sarebbe da revocare – non esiste a ben vedere la revoca, ma sempre e solo il ritiro dell’accettazione (una revoca che raggiungesse il proponente dopo sarebbe inefficace allo scopo). Il divario tra l’art. 1328, comma 1, proposizione 1a, cod. civ. e l’art. 1328, comma 2, cod. civ. potrebbe allora riqualificarsi non tanto come aporìa tra un atto non recettizio ed uno recettizio, quanto piuttosto come il distanziamento tra una revoca stricto sensu ed un ritiro, l’una non recettizia, l’altro necessariamente sì. V’è una lontananza più profonda di quanto non lasci intendere l’uso indifferenziato del vocabolo «revoca». Più interessante l’art. 1116, nuovo testo, C.c., che non trova un pendant nella Convenzione di Vienna, né tantomeno nel nostro codice: «1. Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai [continua ..]


3. Un bilancio favorevole all’idea della non recettizietà

Per tornare al quesito di partenza, non pare che queste norme neo-francesi possano o debbano dare un contributo comparativo al nostro problema della revoca della proposta, se basti spedirla prima di ricevere l’accettazione o se occorra che la revoca giunga all’accettante prima che l’accettazione giunga al proponente (il problema del divario tra l’art. 1328, comma 1, proposizione 1a, cod. civ. e l’art. 1328, comma 2, cod. civ.). La loro lettura non reca argomenti significativi né in un senso né nell’altro: il filo del discorso è tutto arrotolato intorno alla natura lecita od illecita della rétractation, a seconda che questa preceda la proposta (ritiro), segua la scadenza del termine d’irrevocabilità o cada durante la pendenza di questo, con conseguente rétractation illicite (sic!). Ma se per il ritiro il carattere recettizio pare scontato – inevitabilmente deve giungere all’oblato prima della proposta, sicché la mera spedizione è sempre insufficiente – per le altre revoche nulla è detto d’esplicito. L’attenzione è posta sul rispetto o sulla violazione del termine d’irrevocabilità, volontario o legale, non di per sé sull’incrocio “pericoloso” delle dichiarazioni di parte, proposta, accettazione e loro revoche, i cui rapporti di priorità cronologica restano fuori del discorso; esattamente come ne restano fuori in Italia sotto il vigore degli artt. 1326 ss. cod. civ. Anzi, volendo inseguire un cavillo, si potrebbe immaginare il caso di un proponente che spedisca la revoca quando ancora penda il termine d’irrevocabilità, legale o convenzionale, ma la revoca giunga all’oblato quando quel termine sia ormai decorso (circostanza ben possibile soprattutto nella variante legale, attesa l’indeterminatezza del délai raisonnable). È il solito confine tra liceità ed illiceità della rétractation. Qui dire che la revoca è recettizia significa proteggere ancor più il proponente, che avrebbe commesso un probabile illecito precontrattuale se fosse stato preferito il tempo della spedizione, ma non commette alcun illecito se è preferito quello della ricezione. D’altro canto l’“intreccio” delle dichiarazioni di parte nella fase precontrattuale – quale di esse abbia preceduto quale [continua ..]


4. Spunti per una rilettura “normalizzatrice” dell’indennizzo ex art. 1328, comma 1, proposizione 2a, cod. civ. alla luce dell’Ordonnance.