Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

“Exécution forcée en nature” tra vecchi e nuovi modelli italo-francesi (di Daniela Maria Frenda. Professoressa associata di Diritto privato – Università Cattolica di Milano)


Lo studio in parallelo dei rimedi contrattuali specifici, rispettivamente, secondo il modello italiano e francese, conduce a riflessioni incrociate sul percorso seguito dal legislatore, e accompagnato dalle stratificazioni giurisprudenziali, nella disciplina dell’adempimento e dell’esecuzione in forma specifica. La sovrapposizione tra i diversi piani della cognizione e dell’esecuzione, veicolate da noi dalle norme di cui agli artt. 2930 ss. cod. civ., è incoraggiata, in Francia, dall’ambivalenza della stessa espressione “exécution forcée en nature” di cui agli artt. 1217 ss. code civil, che viene usata per indicare entrambi i concetti dell’adempimento e dell’esecuzione in forma specifica. Aggiunge complessità al quadro la figura del risarcimento in natura, che per le non rare interferenze con il rimedio restitutorio si sovrappone, in modi che a volte sono parsi inestricabili, agli effetti propri della tutela reintegratoria, data in questo contesto dall’azione di adempimento.

“Exécution forcée en nature” between old and new italo-french models

The parallel analysis of contractual remedies for specific enforcement following, respectively, the Italian and the French model, leads to crossed considerations on the path followed by the legislator in the ruling of the specific enforcement. The overlapping of the different trials levels of the cognizance and the execution, in our legal system trasmitted by the provisions of the articles 2930 ff. cod. civ., is encouraged in the French legal system by the ambivalence of the expression “exécution forcée en nature” of the articles 1217 ff. code civil, used to indicate both the notion of the enforcement of the debtor and the one of the enforcement under the rules of the forced execution. The complexity of this scenario is increased, eventually, by the notion of the specific compensation for damages, which interferes with the other specific remedies, overlapping significantly its effects to the ones of the specific enforcement.

Keywords: Specific enforcement - Compensation of damages

SOMMARIO:

1. Rimedi specifici contrattuali negli ordinamenti francese e italiano: una premessa - 2. Exécution forcée en nature tra adempimento ed esecuzione forzata. - 3. Condamnation en nature e risarcimento in forma specifica


1. Rimedi specifici contrattuali negli ordinamenti francese e italiano: una premessa

L’interesse che il giurista italiano ha per il diritto francese, mosso vuoi da ragioni di tradizione storica vuoi da affinità culturali, ci vede coinvolti in questa nuova fase di riforma del Code civil [1] non solo in veste di spettatori. Al contrario, la modifica di una parte considerevole del codice civile francese ha fatto insorgere alcuni interrogativi di base non soltanto sulle scelte governative francesi, quanto sulla situazione interna al nostro sistema. Il tema della “exécution forcée en nature”, in particolare, si presenta come una buona cartina di tornasole per un’analisi parallela dei rimedi specifici contrattuali nei due sistemi italiano e francese per via delle affinità e delle analogie che si riscontrano nell’evoluzione dei due diritti, sicché uno sguardo oltralpe arricchisce la riflessione in questo campo tanto sugli istituti in vigore, quanto in una prospettiva de iure condendo. Il parallelismo tra i due sistemi prende le mosse, in maniera incrociata, dal raffronto tra l’attuale disposizione del nostro art. 1218 cod. civ. e il previgente art. 1142 code civil francese, da un lato, e la formula del precedente art. 1218 del nostro cod. civ. con gli attuali artt. 1217 e 1221 code civil francese, dall’altro. Invero, se la tradizionale convinzione della superiorità del rimedio risarcitorio rispetto a quello consistente nell’esatto adempimento della prestazione ineseguita ha voluto trovare una base, nel nostro ordinamento, nella formulazione attuale dell’art. 1218 cod. civ., che si concentra sulla previsione dell’obbligo risarcitorio in capo al debitore inadempiente senza nominare il suo obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta [2], essa fa eco, nel diritto francese, al disposto del previgente art. 1142 code civil che, in caso di inadempimento, prevedeva la conversione automatica dell’obbligazione originaria in un obbligo risarcitorio per equivalente [3], tanto da suggerire l’idea che, in quest’ottica, le obbligazioni nascano già come obbligazioni di “indennità”, sì che per esse sia obliterato il passaggio dell’obbligo dell’adempimento in natura [4]. Tale impostazione trova il suo terreno elettivo in relazione agli obblighi di fare, con riferimento ai quali, più che ad altri, si giustificano le preoccupazioni, proprie di un sistema [continua ..]


2. Exécution forcée en nature tra adempimento ed esecuzione forzata.

Benché, nel nostro ordinamento, la distinzione tra adempimento ed esecuzione forzata possa dirsi ormai chiara nell’impianto normativo del codice civile attuale, il rapporto tra detti due termini ancora forti porta i segni di una confusione passata, tramandatasi con gli artt. 1220 ss. del nostro cod. civ. prev., aventi ad oggetto l’esecuzione coattiva degli obblighi di fare e di non fare. Il disordine tra i concetti di adempimento e di esecuzione in forma specifica, invero, ha da noi radici nell’equivoco, sorto a inizio secolo scorso e solo di recente smentito con decisione, dato dalla credenza che la tutela in natura dovesse essere costretta entro i limiti della possibilità dell’esecuzione in forma specifica [1]: la qual convinzione, portando a sovrapporre la fase dell’adempimento (e dunque della coazione all’adem­pimento, propria della dimensione della cognizione), alla fase esecutiva, ha spinto gli interpreti, alle prese con la tutela specifica dei diritti di credito, a spostare il problema della realizzazione in natura del credito tutto a ridosso del processo esecutivo, provocando, conseguentemente, la confusione tra i concetti di “tutela specifica”, nel senso dell’adempimento in natura dell’obbligazione originaria, e di “esecuzione forzata in forma specifica”, nel senso fatto proprio dall’espressione posta ad introduzione della sezione II, titolo IV, del libro VI cod. civ. [2]. Un siffatto errore nell’impostazione della questione ha portato all’ovvia conseguenza che la credibilità del primato dell’esatto adempimento sia stata compromessa dall’assenza – a lungo nella nostra tradizione giuridica – di adeguati strumenti in grado di garantire, sul piano dell’esecuzione, quanto predicato in punto di cognizione [3]. L’equivoco nasceva già nel vigore del nostro cod. civ. prev., nonostante che l’allora testo dell’art. 1218 formulasse espressamente l’obbligo del debitore di eseguire esattamente la prestazione dovuta, e dunque sancisse apertamente la priorità logico-giuridica dell’adempimento in natura; ciò in quanto, malgrado l’esistenza degli artt. 1220-1222 cod. civ., pur volti all’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e corrispondenti agli odierni artt. 2931 e 2933 cod. civ., mancava, dietro all’affermazione [continua ..]


3. Condamnation en nature e risarcimento in forma specifica