Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Il diritto francese del contratto e i contratti della filiera produttiva (di Bianca Gardella Tedeschi. Professoressa associata di Diritto privato comparato – Università del Piemonte Orientale)


La produzione oggi è organizzata attraverso supply chain, o global value chain, risultato della strategia delle corporations di esternalizzare la produzione stessa. Spesso questa modalità  organizzativa vede un importante squilibrio contrattuale.  Questo intervento riflette, a partire da una considerazione di M. Fabre Magnan all’indomani della Réforme, sulla possibilità che le nuove regole contrattuali francesi hanno di poter incidere per riequilibrare il potere tra i diversi anelli della filiera produttiva.

French contract law and the contracts of the production chain

Today's production  is organized through supply chains, or global value chains, the result of the corporations' strategy of outsourcing. Often this organizational mode sees an important contractual imbalance.  This paper reflects, based on a reflection from  M. Fabre Magnan after the approval of the Réforme, on the possibility that the new French contractual rules have to affect the rebalancing of power between the different links in the production chain.

Keywords: Imbalance of power - Supply chain - Agrifood supply chain

COMMENTO

Sommario:

1. Alcuni limiti della riforma francese del diritto generale dei contratti - 2. La produzione di beni e servizi nella realtà economica contemporanea. - 3. Il contratto all’interno della filiera produttiva - 4. Come regolare le catene produttive? - 5. L’Ordonnance è adatta per assicurare la giustizia contrattuale nella produzione di filiera?


1. Alcuni limiti della riforma francese del diritto generale dei contratti

L’Ordonnance francese del 2016 costituisce un intervento importante del legislatore per rendere il diritto francese dei contratti più adatto alla realtà economica contemporanea [1]. A ben vedere, la giurisprudenza, già poco dopo l’adozione del code Napoléon, aveva costantemente tenuto il passo con i cambiamenti della produzione e dell’economia, ma le precisazioni e le innovazioni della giurisprudenza non erano state trasposte in un testo legislativo. E così, fino all’Ordonnance del 2016, acquisire la conoscenza del diritto dei contratti vigente costituiva un’impresa piuttosto complicata, che comportava compulsare ed apprendere il manuale di diritto dei contratti più in voga del momento. La riforma del codice francese non è, però, del tutto adeguata a riconoscere la complessità che il contratto presenta nel mondo contemporaneo. In questa opera di riordino e di ammodernamento, il legislatore non si è, infatti, spinto ad anticipare soluzioni alle problematiche che la configurazione dei processi produttivi chiede al diritto dei contratti. L’Ordonnance è elaborata seguendo un crittotipo ben saldo nel paradigma di chi ha scritto la riforma: Il legislatore ha aggiornato il diritto dei contratti avendo come modello di riferimento il contratto di scambio nelle sue diverse forme, a partire dalla compravendita. Possiamo, però, dire che oggi il diritto dei contratti è usato solo per lo scambio più o meno immediato tra le parti, oppure c’è qualcosa di maggiore e di diverso? Muriel Fabre Magnan [2], nell’immediatezza della Réforme, metteva in risalto il grande sforzo della riforma per garantire tutela alla parte debole del contratto. Al contempo, metteva in risalto tre questioni, importanti per garantire la giustizia contrattuale, che non sono state affrontate con l’Ordonnance. “La récente réforme du droit français des contrats consacre et même renforce les mécanismes de protection de la partie faible qui avaient été progressivement reconnus par la jurisprudence. Ce n’est pas à dire pour autant que l’agenda de la justice contractuelle soit désormais vide. De nombreuses questions sont apparues qui ne sont pas traitées par le nouveau droit français, mais pas non plus par les autres droits nationaux de [continua ..]


2. La produzione di beni e servizi nella realtà economica contemporanea.

Così come il legislatore francese, molti di noi riconducono il contratto alla sua funzione archetipica: lo scambio. Oggi, però, gli accordi tra le parti sono posti in essere con altra funzione. In particolare, sempre di più nella produzione di beni e servizi, per organizzare la catena produttiva di diversi soggetti economici. L’organizzazione giuridica, e non solo economica, della catena produttiva è una sfida del presente e possiamo chiederci se la riforma francese sia adeguatamente attrezzata per affrontare il cambio di paradigma dell’organizzazione dei mercati. Se noi analizziamo la produzione nella realtà economica odierna, vediamo una frammentazione e una delocalizzazione dei processi produttivi. La fabbrica del Lingotto che a Torino produceva automobili Fiat è l’immagine della fabbrica del passato. Per ferrovia, arrivavano le materie prime direttamente in fabbrica. Queste venivano poi che venivano lavorate, formate e poi assemblate. La costruzione dell’automobile iniziava al piano terreno e terminava al quarto piano, con una pista automobilistica dove avveniva il collaudo. Una rampa elicoidale collegava il quarto piano con il piano stradale: da lì usciva una nuova automobile, pronta per la consegna. L’economia è attualmente organizzata in catene produttive e le diverse fasi non sono gestite da un’unica società, come accadeva nello stabilimento Fiat del Lingotto, ma per ogni fase possiamo avere differenti attori, organizzati secondo uno schema a catena o a rete, in modo che ogni anello della catena conduca il prodotto alla forma finale. Il principio economico che è alla base dell’organizzazione prevede che il valore del prodotto debba aumentare ad ogni passaggio. Quando è così, la filiera produttiva prende il nome di (Global) Value Chain (GVC). La forma giuridica tradizionale di una GVC vedeva nella società commerciale l’istituto giuridico di riferimento dell’intera catena produttiva: i diversi anelli non sono infatti anelli indipendenti ma le diverse tappe produttive si svolgono all’interno di un medesimo ente che coordina l’intero processo. Questo accade se una determinata società decide non di produrre ciò di cui ha bisogno, bensì di farlo fare, o di acquistarlo, da un fornitore esterno. Le aziende, siano esse grandi multinazionali o realtà più ridotte, [continua ..]


3. Il contratto all’interno della filiera produttiva

Il contratto all’interno della filiera produttiva ha caratteristiche abbastanza definite. Innanzitutto è spesso un contratto di durata, in cui la cooperazione tra le parti è un tratto caratteristico. Il riferimento è all’articolo di S. Macaulay che nel 1963 analizza le relazioni non contrattuali nel mondo degli affari. In effetti, si trattava di relazioni giuridiche che, pur riconducibili ad un paradigma contrattuale, erano diverse dallo schema contrattuale dello scambio. Attraverso la volontà delle parti si instaurano delle relazioni di durata in cui la relazione stessa è più importante della singola prestazione. Proprio per l’importanza della relazione più che della prestazione, questo tipo di contratto prese poi il nome, negli Stati Uniti, di relational contract e fu l’oggetto della ricerca di Ian McNeil a partire da un celebre articolo del 1985 [1]. All’interno delle filiere produttive sono soprattutto questo tipo di contratti che hanno la prevalenza, perché le catene produttive sono destinate a durare nel tempo. Ed è proprio la presenza della variabile tempo all’interno della relazione che permea l’insieme dei rapporti, economici e giuridici [2]. La proiezione della relazione nel futuro comporta la necessità di affrontare le incertezze. Il contratto viene quindi ad essere, in primo luogo, uno strumento per regolare l’incertezza di queste relazioni. La mancanza di certezza per il futuro può sottrarre alle parti la possibilità di determinare con esattezza il contenuto del contratto e l’accordo serve soprattutto a mantenere viva e operativa la relazione. L’incompletezza del contratto può indurre le parti a comportamenti opportunistici, maggiormente rispetto ai contratti cd. one shot. Inoltre, il contratto che organizza la relazione può prevedere clausole che richiedono la rinegoziazione del contratto quando si verificano determinati eventi. Inoltre, un contratto inserito in una più ampia filiera o network, richiede di tenere in conto anche le ripercussioni che un singolo contratto può avere sui terzi, che sono però partecipanti del network. Una seconda peculiarità delle relazioni giuridiche all’interno delle filiere produttive sono gli investimenti che sono fatti per la produzione. Ad esempio, alcuni contraenti si dotano di un macchinario particolare, [continua ..]


4. Come regolare le catene produttive?

Come regolare oggi le catene produttive in modo che sia assicurata la giustizia nella relazione contrattuale? La discussione è aperta. Non credo che il solo diritto dei contratti, così come lo abbiamo concepito fino ad oggi, possa essere la soluzione, né è il mercato che da solo può aggiustare la vulnerabilità di alcune parti. Sono necessari interventi da parte del legislatore con cui si possano assumere alcuni provvedimenti, che sono anche difficili da concepire in modo universale. Un esempio importante viene dalla legislazione europea che ha recentemente introdotto la direttiva contro le pratiche commerciali sleali all’interno della filiera produttiva agroalimentare [1]. Dopo la crisi del 2008, il rapido aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, a fronte di una diminuzione del prezzo delle materie prime, destò la preoccupazione della Commissione Europea che nel 2009 indirizzò al Parlamento, al Consiglio e Comitato Economico E Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni la comunicazione “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa”. La Commissione, dopo aver analizzato l’andamento dei prezzi e l’importanza strategica della filiera agro-alimentare per l’economia europea, esamina la distribuzione del potere commerciale all’interno della filiera dove individua una serie di pratiche commerciali scorrette. “All’interno della filiera alimentare si osservano con frequenza notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, aspetto che preoccupa seriamente gli operatori. Questa asimmetria nel potere negoziale può dar luogo a pratiche commerciali sleali, laddove operatori più grandi e potenti cercano di imporre accordi contrattuali a loro vantaggio, mediante prezzi o condizioni migliori. Tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della filiera e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, cambiamenti ad hoc dei termini contrattuali, versamento di anticipi per partecipare ai negoziati. Nell’ambito delle filiere di prodotti alimentari non trasformati, le aziende e le cooperative più piccole spesso trattano con acquirenti più grandi, siano essi produttori, grossisti o dettaglianti. Nell’ambito delle filiere di prodotti alimentari trasformati, si hanno da un lato le piccole imprese di trasformazione che negoziano contratti in genere [continua ..]


5. L’Ordonnance è adatta per assicurare la giustizia contrattuale nella produzione di filiera?