Il contributo esamina l'abbandono della clausola del buon costume nel code civil francese, a seguito della ricodificazione del 2016-2018. Nella prima parte si esamina la storia della clausola, dalle sue origini alle sue prime applicazioni. Nella seconda parte si affronta la crisi del buon costume e si individuano le ragioni che hanno portato al suo superamento. Nelle conclusioni si critica tale scelta, anche alla luce di una recente pronuncia.
This essay examines the demise of the bonnes moeurs clause in the French Civil Code following the 2016-2018 recodification. The first part deals with the history of that clause, from its origins to its first applications. The second part describes the crisis of bonnes moeurs and identifies the reasons that led to its overcoming. In the final section, the author criticizes this choice.
Keywords: immoral contracts - code civil - recodification - public policy
Keywords: buon costume - Code civil - ricodificazione - ordine pubblico
Sommario:
1. Ricodificazione e bonnes mœurs - 2. L’ascesa: le bonnes mœurs nel Code, nella giurisprudenza e nella dottrina. - 3. La caduta: le bonnes mœurs tra riflusso e spostamento - 4. L’abbandono - 5. L’impoverimento del Code - 6. La resilienza delle bonnes mœurs - 7. Un modello per il nostro legislatore?
La storia del diritto privato codificato è un’opera di scrittura (codificazione) a cui segue una continua riscrittura (ricodificazione) [1]. Talvolta, la parola del legislatore interviene per fare propria quella altrui, recependo la parola dei giudici nel testo di legge; talaltra, il suo dettato determina la caducazione di un certo indirizzo pretorio [2]. Un esempio palese di questa dinamica di scrittura e riscrittura è rappresentato dalla esperienza francese successiva al 1804 sul buon costume (bonnes mœurs) in materia di validità contrattuale [3]. In tale vicenda si manifestano tutte le dinamiche della ricodificazione: come si vedrà, infatti, l’intervento del legislatore sul testo del Code civil e fuori ha cercato di affermare per iscritto il perimetro del patto immorale, in dialogo con la giurisprudenza sorta nel frattempo.
Da ultimo e con il tipico obiettivo perseguito con una ricodificazione (vale a dire quello di assicurare massima centralità al diritto scritto), il testo che consentiva al giudice di affermare l’immoralità di un certo contratto è stato eliminato dalla recente réforme 2016-2018 [4]. Tale scelta interrompe il rapporto sinora intercorso tra giudice e legislatore in punto di contratto immorale. Essa merita attenzione, giacché, a ben vedere, molto dice dell’attuale stato delle clausole generali nel diritto dei contratti e apre la discussione sul come i problemi risolti dalle bonnes mœurs verranno risolti in un codice senza morale.
Nella prima parte del presente contributo si darà conto dell’ascesa della regola nel Code (§2), esaminandone la storia antecedente (con un limitato riferimento all’ancien droit), la discussione nei lavori preparatori, la prima giurisprudenza e la ricostruzione che la dottrina francese tradizionale ha operato della clausola. Nella sezione successiva si individueranno le cause che hanno portato alla caduta dell’utilizzo del parametro delle bonnes mœurs, a vantaggio di altre clausole generali (in primis, quella dell’ordre public) (§3). Nel quarto paragrafo verrà descritto, a partire dai progetti di réforme e dal Rapport di accompagnamento all’ordonnance del 2016, l’abbandono operato dalla réforme 2016-2018, verificando la lettura che di tale scelta la dottrina francese contemporanea sinora intervenuta ha offerto (§4). Nel quinto paragrafo si avanzerà una critica dell’abbandono, suggerendo che esso abbia determinato un impoverimento del Code (§5). Nel penultimo paragrafo si darà seguito a questa critica anche sulla scorta di una singolare pronuncia che, intervenuta dopo la réforme, ha richiamato la moralità, così dimostrando una notevole resilienza di quella clausola generale (§6). Infine, si prenderà posizione rispetto all’ipotesi in cui la scelta del legislatore francese venga ripresa in una ipotetica riforma del codice italiano, che è tra i pochi testi nazionali a non avere subito una strutturale riscrittura negli ultimi trenta anni (§7).
[1] Sulla questione della ricodificazione si v. i contributi di A. De Cupis, A proposito di codice e di codificazione, in Riv. dir. civ., 1979, 47; R. Sacco, Codificare: modo superato di legiferare?, in Riv. dir. civ., 1983, 117; Id., Codificazione, ricodificazione, decodificazione, in D. disc. priv., sez. civ., Agg. V, 2010, 320; C. Castronovo, Decodificazione delegificazione e ricodificazione, in Jus, 1993; G. Braybant, Utilité et difficultés de la codification, in Droits, 1996, 61; P. Remy, La recodification civile, in Droits, 1997, 3; M. Mc Auley, Proposal for a Theory and a Method of Recodification, in Loyola Law Rev., 2003, 261; M.W. Hesselink, The Ideal of Codification and the Dynamics of Eurpeanisation: The Dutch Experience, in Eur. Law Journ., 2006, 279; O. Moretau, A. Parise, Recodification in Lousiana and Latin America, in Tulane Law Rev., 2009, 1103; S. Patti, Ricodificazione, in Riv. dir. civ., 2018, 435.
[2] Si v., per tutti, J.E.M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801), in Id., Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil (publiés par le Vte Frédéric Portalis), Joubert, 1844, 20, dove si legge: “Il est utile de conserver tout ce qu’il n’est pas nécessaire de détruire: les lois doivent ménager les habitudes, quand ces habitudes ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace. Les générations en se succédant se mêlent, s’entrelacent et se confondent”. Su tale notevole testo e il suo A. si v. il ricco volume AA.VV., Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, LexisNexis, 2004.
[3] Come è noto, nel testo originale del Code civil la formula è contenuta in diverse disposizioni oltre all’art. 1133. Si veda, il celeberrimo art. 6 (“On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”; sul punto, si v. M. Pena, Les origines historiques de l’article 6 du Code civil, in RRJ, 1992, 499), l’art. 900 (“Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites”; (una decisione in materia testamentaria è TGI La Roche-sur-Yon, 2 mai 1995, in D. 1997. 13)), l’art. 1172 (“Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend”). In seguito alla Loi 13.7.1965 n° 570 vi è poi, l’art. 1387 che così recita: “La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent”).
[4] La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – realizzata con l’ordonnance n° 131, licenziata lo scorso 10 febbraio 2016 e la loi de ratification n° 287 approvata lo scorso 20 aprile 2018 dal Parlamento francese dopo due anni di discussioni – hanno ha cambiato oltre trecentocinquanta articoli del Code civil des Français (nel prosieguo, anche Code), procedendo i) alla ricezione a livello codicistico della giurisprudenza più consolidata (c.d. codification à droit constant de la jurisprudence); ii) all’adozione di uno uno stile più semplice e coerente nella struttura e nel linguaggio; iii) all’abbandono delle nozioni codicistiche più dibattute e discusse; iv) all’inserimento di diverse disposizioni innovative; v) e al superamento delle lacune più evidenti. L’importanza della réforme si coglie considerando la (eccezionalità della) longevità del Code (sul punto, J. Carbonnier, La codification dans les États de droit: le cas français, in Année Canoninque, 1996, p. 91 e ora in J. Carbonnier 1908-2003. Écrits, PUF, 2008, p. 710), nonché la più specifica “longévité formelle” del terzo libro del Code, (sul punto si vedano P. Catala, Au-delà du bicentenaire, in Rdc, 2004, p. 1145 e P. Remy, Réviser le titre III du livre troisième du Code civil?, in Rdc, 2004, p. 1169). Per una riflessione sulla storia della ricodificazione francese sia consentito il rinvio a D. Imbruglia, Appunti di storia della ricodificazione francese, in Pol. dir., 2019, 495.
Nell’epoca antecedente all’entrata in vigore del Code civil, la regola che esclude la forza vincolante al patto immorale era pacifica [1]. Essa era richiamata nella voce Conventions dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, dove tra le “plusieurs causes différentes” di “nullité” si rinviene l’ipotesi in cui “la convention est contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive, ou aux bonnes mœurs” [2]. I testi giuridici di maggior riferimento del secolo XVIII affermavano altresì la regola. In essi si legge infatti che “tous les contrats qui contiennent des conventions contraires aux bonnes moeurs sont absolument nuls et doivent être inefficaces” [3], che “il est permis aux parties de mettre dans les contrats toutes les clauses & toutes les conditions que bon leur semble, à moins qu’elles ne soient contre les loix, ou contre les bonnes moeurs” [4] e che “on regarde toutes les conventions comme irrévocables pourvu qu’elles paraissent avoir été faites sérieusement et avec réflexion, qu’elles ne soient ni contre les loix ni les bonnes moeurs et qu’il n’y ait ni dol ni surprise” [5]. Le fondamentali opere di Domat e Pothier confermano l’esistenza di questa regola. Nella trattazione sulle convenzioni illecite (“celles qui blessent les loix”), il primo afferma che “comme il y a deux sortes de loix, celles qui sont du droit naturel, et celles qui sont du droit positif, il y a aussi deux sortes de conventions illicites; celles qui blessent le droit naturel et les bonnes moeurs, et celles qui sont contraires au droit positif”. Come esempio di convenzione contraria a “le droit naturel et les bonnes moeurs” Domat richiama le convenzioni – “toujours nulles” – per commettere un furto o un assassinio [6]. In modo analogo, Pothier afferma che “Lorsque la cause pour laquelle l’engagement a été contracté est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes moeurs, cet engagement est nul, ainsi que le contrat qui le renferme” [7].
Considerata la continuità tra il dettato codicistico in materia contrattuale e il diritto antecedente (ancien droit) [8], non sorprende che la questione del recepimento delle bonnes mœurs si sia poi posta in sede di codificazione del diritto privato francese. A fronte della maggioranza che propendeva per la conferma della tradizione, si opponeva la tesi contraria al recepimento nel nuovo testo scritto di una formula ritenuta vaga, poco precisa e che, in ultima analisi, rimette il contratto all’arbitrio del giudice [9]. Tale indirizzo, minoritario, tendeva a considerare sufficiente il riferimento all’ordine pubblico [10] e ciò anche sul rilievo che “tout ce qui concerne les bonnes mœurs intéresse l’ordre public; mais tout ce qui intéresse l’ordre public ne concerne pas les bonnes mœurs” [11]. Come noto, nonostante queste voci contrarie, il Code instaurò un sindacato di validità del contratto (art. 1108, cod. civ. anc.: Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l’obligation) che passava per una verifica della liceità della cause (art. 1131 cod. civ. anc.: L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet), articolata su tre criteri e tra questi, accanto alle norme imperative e all’ordine pubblico, le bonnes mœurs (art. 1133 cod. civ. anc.: La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public) [12].
Così procedendo, la versione originaria del Code ha fatto propria la posizione per cui “la liberté de contracter ne peut être limitée que par la justice, par les bonnes moeurs, par l’utilité publique” [13]. Il mantenimento della regola che non riconosce capacità vincolante all’accordo che viola le bonnes mœurs è giustificato da Portalis con diversi argomenti. Innanzitutto, una simile norma è prevista “chez toutes les nations policées”. In secondo luogo, il mantenimento del riferimento al limite delle bonnes mœurs (“véritable ciment de l’édifice social”) è giustificato richiamandone il loro carattere fondamentale: “suppléer les bonnes lois”. Se non venisse previsto questo divieto, ben presto “l’honnêteté publique ne serait plus qu’un vain nom, et toutes les idées d’honneur, de vertu, de justice, seraient remplacées par les lâches combinaisons de l’intérêt personnel, et par les calculs du vice” [14]. Oltre a mantenere il riferimento al limite delle bonnes mœurs quale figura supplente alle “bonnes lois”, il dettato del Code ha offerto continuità alle diverse elaborazioni pretorie raggiunte durante periodo di ancien droit, recependo nel testo i risultati ritenuti condivisibili.
2.1. – Nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo la giurisprudenza transalpina ha individuato numerose ipotesi di contratto invalido (art. 1108, cod. civ. anc) per causa illecita (art. 1131, cod. civ. anc) per violazione del buon costume (art. 1133, cod. civ. anc.).
Tra le prime pronunce riportate si colloca quella relativa al contratto di claque, ossia all’accordo tra un direttore di teatro e una persona che, a fronte di un pagamento di un certo salario, obbliga quest’ultimo ad assicurare il successo alle rappresentazioni organizzate dal primo per il tramite di applausi o di altre “démonstrations fausses”. Tale accordo è considerato da una prima giurisprudenza come “nul”, giacché “fondé sur le mensonge et comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs” [15]. Un secondo patto a lungo ritenuto dalle corti francese nullo per immoralità è quello in cui una parte si obbliga a pagare alla controparte una somma di denaro affinché questi si adoperi “pour la négociation d’un projet de mariage” [16]. Per tutto il secolo decimonono, tale contratto (c.d. courtage matrimonial) era colpito perché idoneo “à altérer la liberté du consentement des époux et de celui de leurs parents” e perché “incompatible avec la dignité du mariage” [17].
Un importante filone di contratti considerati immorali dalla giurisprudenza francese è costituito dagli accordi relativi alle c.d. case di tolleranza [18]. Si tratta di una classica ipotesi di immoralità: sino alla seconda guerra mondiale, la giurisprudenza francese colpiva con la nullità per immoralità della causa il contratto di vendita [19] e di locazione di un immobile quando adibito a casa di tolleranza [20], nonché di quello di prestito concesso per l’apertura di una casa di tolleranza [21]. Un distinto orientamento si consolidò altresì in materia di donazione in favore della persona con cui si intrattiene una relazione extraconiugale. Per quanto, infatti, il Code non avesse recepito l’incapacità a ricevere per donazione dei concubini propria dell’ancien droit, la giurisprudenza affermava la nullità per immoralità dell’accordo che costituisce il c.d. pretium stupri o “prix du concubinage” [22]. Sul punto, nel corso del tempo la giurisprudenza aveva chiarito che “le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec la bénéficiaire de la disposition des relations illicites et même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte” e aveva altresì riconosciuto la validità di donazioni rese al fine di compensare le sofferenze connesse alla fine della relazione [23]. Al contrario, per questo tradizionale orientamento vi sarebbe nullità allorché la causa della donazione sia la “formation, la continuation ou la reprise des rapports immoraux, soit leur rémunération” [24].
Tra i diversi contratti ritenuti immorali si può segnalare altresì l’accordo con cui si promettono lasciti testamentari al marito affinché egli acconsenta la relazione con la moglie [25], quello di corruzione elettorale [26] o quello concernente all’organizzazione di un colpo di stato in territorio straniero [27]. In epoca più recente, la giurisprudenza francese ha qualificato come immorale una donazione in favore di figli adulterini [28], un contratto tra un produttore cinematografico e una minorenne per farla posare nuda in un film e per farle fare un tatuaggio sulle natiche da poi rimuovere e vendere a terzi [29], nonché una convenzione relativa alla rappresentazione di spettacoli di strip-tease [30].
Questa giurisprudenza conferma il carattere del limite delle bonnes mœurs come individuato da Portalis.
Esso consente ai giudici di colpire l’ingiustizia non prevista dal legislatore e ricopre il ruolo di supplire all’assenza di leggi nel mantenimento dell’ordine (“suppléer les bonnes lois”). Talvolta la giurisprudenza si limita a richiamare solo la contrarietà alle bonnes mœurs (così, i.a., la giurisprudenza sulle case di tolleranza), talaltra invoca anche il distinto parametro dell’orde public (come, ad esempio, rispetto al caso del contratto di claque o di courtage matrimonial).
La qualifica di immoralità del contratto, infine, non rilevava solo sul piano della invalidità del contratto per nullità della causa. Sino alla réforme, la giurisprudenza francese, invero non senza una qualche incertezza e ambiguità, aveva infatti riconosciuto l’irripetibilità della prestazione (anche detta exception d’indignité) [31] eseguita in forza di un contratto immorale affermando che “une convention intervenue entre les parties a une cause contraire aux bonnes mœurs, celles-ci sont irrecevables à fonder sur elle aucune action, soit pour l’exécution de cette convention, soit pour la restitution des sommes payées ou des avances faites pour son exécution” [32]. Nonostante l’assenza di una norma scritta le corti transalpine avevano con sempre maggiore costanza applicato il principio c.d. nemo auditur propriam turpidinem allegans e riconosciuto che esso fosse proprio del solo contratto immorale e non già di ogni contratto illecito [33].
2.2. – La dottrina francese ha discusso la figura del contratto immorale a più riprese e con risultati di sicuro interesse. Se è classica la distinzione tra le bonnes mœurs e l’ordre public per ciò che concerne la fonte, in un caso pretoria e nell’altro legislativa [34], la scienza transalpina, come quella nazionale [35], è divisa tra chi professa una visione c.d. sociologica o empirica e chi, invece, ha una concezione c.d. idealista della morale. I riferimenti sono noti. In una chiara pagina del Traité des obligations en général René Demogue afferma che le bonnes mœurs “ne se déterminent pas d’après un idéal religieux ou philosophique, mais d’après les faits et l’opinion commune”. Il riferimento all’opinione pubblica è decisivo: “Seront donc valables des actes en eux-mêmes à désapprouver si l’opinion publique ne les condamne pas” [36]. In tempi recenti tale lettura, maggioritaria, è ripresa, ancorché in toni meno netti, da coloro i quali guardano alle bonnes mœurs come a una “morale coutumière” o come una “morale sociale du comportement extérieur” idonea a indicare le “règles de morale sociale considérées comme fondamentales pour l’ordre même de la société” [37]. All’opposto della teoria sociologica, si colloca la ricostruzione. c.d. idealista, operata da Georges Ripert e tutta tesa a dimostrare l’insufficienza di quella visione che riduce “la morale à la science des moeurs” [38] e ad argomentare in favore di un recupero della morale cristiana [39].
Ciò detto, quale che sia la tesi seguita (idealista, sociologica), è un dato che la maggioranza degli Autori francesi offre una visione delle bonnes mœurs come di un concetto legislativo di rinvio [40]. Con una lettura tipicamente moderna che tenta di ridurre l’arbitrarietà del giudice ad un qualche contenuto predeterminato, infatti, si ritiene che l’art. 1133 cod. civ. anc. articoli il controllo giudiziale della causa negoziale secondo quanto previsto da un certo insieme di regole, esistenti altrove (nella morale cristiana, nella prassi sociale, ecc.) e non esplicitate dal legislatore [41]. Tali regole troverebbero applicazione dinnanzi al giudice grazie – appunto – al riferimento codicistico alle bonnes mœurs, il cui significato sarebbe dunque quello di agire come da rinvio a un sistema altro (religioso, prassi, etc.).
[1] E. Géraud-Llorca, L’introduction des bonnes moeurs dans le code civil, in Les bonnes moeurs, Paris, 1994, 63. Nella letteratura in lingua italiana, il contributo di riferimento è il lavoro di G. Terlizzi, Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale, ESI, 2013.
[2] Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Briasson-David-Le Breton-Durand, 1754, IV, 163a.
[3] J.B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Desaint, 1771, IV, I, 705.
[4] G. Argou, Institution au droit françois, Martin, 1764, 338.
[5] F. de Boutaric, Les Institutes de l’Empereur Justinien conférées avec le droit français, Hénault, 1757, I, 436.
[6] J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Coignard, 1776, I, XVIII, IV, 145.
[7] R.-J. Pothier, Traité des obligations (1761-1764), Dalloz, 2011, 22.
[8] In argomento, per tutti, J.-L. Gazzaniga, Domat et Pothier. Le contrat à la fin de l’Ancien Régime, in Droits, 1990, 45: “Tout est romain dans la conception, mais un droit romain revu et corrigé par le droit canonique et le droit naturel dont précisément Domat et Pothier ont fait la synthèse. Il serait facile, presque fastidieux, de mettre face à chaque article du Code le nome de celui qui l’a plus particulièrement inspiré”. Attribuisce l’art. 1133 cod. civ. anc. al passo di Pothier di cui alla nota precedente, P.A. Fenet, Pothier analysé dans ses rapports avec le Code civil et mis en ordre sous chacun des articles de ce code, ou Les législations ancienne et nouvelle comparées, Gobelet, 1826, 328.
[9] Andrieux, Rapport fait a l’Assemblée Générale, par M. Andrieux, au nom de la Commission Spéciale, séance de Tribunat du 12 frimaire An X – 3 décembre 1801, in P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcoq, 1827, VI, 67 (con riferimento a ciò che è poi divenuto l’art. 6, “Il y a plus; d’après la rédaction, on pourra donc être admis à prouver devant un tribunal que la loi à laquelle la convention attaquée sera contraire, n’est pas une loi qui intéresse l’ordre public ou bien, si la convention est contraire aux bonnes mœurs, qu’elle ne dérobe du moins à aucune loi”).
[10] Sul punto, E. Géraud-Llorca, L’introduction des bonnes moeurs, cit., 74 e G. Terlizzi, Dal buon costume alla dignità della persona, cit., 10.
[11] Faure, Discours prononcé par le tribun Faure, Séance du 14 ventose an XI. – 5 mars 1803, in P.A. Fenet, Recueil complet, cit., VI, 389.
[12] Per una discussione sull’approvazione di questa disciplina a partire dai lavori preparatori, si v. ancora E. Géraud-Llorca, L’introduction des bonnes moeurs, cit., 65.
[13] J.E.M. Portalis, Discours préliminaire, cit., 41.
[14] Come si legge in J.E.M. Portalis, Expose des motifs du projet de loi intitulé: Titre Préliminaire: de la publication, des effets et de l’applicazion des lois en général présenté le 4 ventose an XL, in Id., Discours, rapports, cit., 160.
[15] C. Paris, 3 juin 1839, in D., 1840, II, 176. Si tratta di un indirizzo consolidato per tutto il secolo decimonono: v. C. Paris 23 juillet 1853, in D. 53, 540 e C. Lyon 25 mars 1878, in S. 73, II, 179. In tale ultima pronuncia, si legge che “on ne peut admettre comme compatible, avec le respect de la saine morale, une stipulation dont le but avoué est de provoquer des démonstrations et des applaudissements mensongers, payes à prix d’argent; que de tels engagements, repoussés par la conscience et la morale, sont également contraires à l’ordre public, puisqu’ils ont pour résultat d’entraver la liberté d’examen des spectateurs”.
[16] Ex multis, C. Civ., 1 mai 1855, in S., 1855, 337.
[17] C. Nimes, 18 mars 1884, in S., 1884, II, 100.
[18] Ex multis, T. Seine, 5 février 1867, in S., 1867, II, 328; Cass. Civ., 15 fevrier 1873, in S., 1874, I, 241.
[19] C. Caen, 28 juillet 1874, in S., 1875, II, 298.
[20] Tra le tante, C. Paris, 30 novembre 1839, in S., 1840, II, 121 e T. Lyon, 11 juillet 1862, in S., 1863, II, 165.
[21] Cass. Req., 1 avril 1895, in S., 96, I, 289.
[22] Cass. Req., 2 février 1853, in D., 1853, I, 57.
[23] Cass. req., 16 mars 1860, in D., 1860, I, 259.
[24] Cass. Req., 8 juin 1926, in D., 1927, I, 113 (tesi ribadita, tra le altre, in Cass. Civ. 1e., 10 décembre 1969, in Bull. civ. I, n° 386).
[25] Cass. req., 4 mars 1914, in D., 1916, I, 27.
[26] Trib. civ. Tarbes, 14 mars 1899, in S., 1900, II, 219.
[27] T. Seine, 2 juillet 1932, in D. H., 1932, 502.
[28] Cass. Civ. 1e, 24 juin 1970, in Bull. Civ., I, n° 223, 180.
[29] TGI Paris, 3 juin 1969, in D., 1970, 136.
[30] TGI Paris, 8 novembre 1973, in D., 1975, 401.
[31] Sul punto si v. R-J. Pothier, Traité des obligations, cit., 23 (dove il richiamo al brocardo Ubi dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus); H. Capitant, De la cause des obligations (Contrats, Engagements unilatéraux, Legs), Dalloz, 1927, 247; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles (1949), LGDJ, 1994, 183; M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit civil francais, LGDJ, 1954, VII, 38; H. Mazeaud, L. Mazeaud, J. Mazeaud, Lecons de droit civil, II, Montchrestien, 1956, 226; P. Le Tourneau, La régle “Nemo auditur…”, LGDJ, 1970; J. Carbonnier, Droit Civil. Les biens. Les obligations, PUF, 2004, 2104; J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, La formation du contrat, 2, LGDJ, 2013, 1465; G. Terlizzi, Dal buon costume alla dignità della persona, cit., 115.
[32] Cass. Civ. 1e, 15 février 1967, in Bull. civ., I, n° 67, 50.
[33] Cass. Civ. 3e, 25 février 2004, 02-15269, in Bull. civ., III n° 42, 39. Sulla decisione v. le osservazioni di P. Brun, Cause illicite de la remise d’un acompte et restitution, in Rdc, 2004, 689.
[34] In luogo di tanti, J. Flour, J-L Aubert, É. Savaux, Droit civil. Les obligations 1. L’acte juridique, Sirey, 2014, 287.
[35] Per un intelligente confronto tra la dottrina francese e quella italiana, si v. G. Terlizzi, La nozione del buon costume e le sfide del pluralismo sociale, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 629.
[36] R. Demogue, Traité des obligations en général. Sources des obligations, II, Rousseau, 1923, 598.
[37] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 2018, 575-576.
[38] G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, 159.
[39] G. Ripert, La règle morale, cit., 28.
[40] Riprendo qui la categoria proposta (ed esattamente criticata) da G. Gorla, L’interpretazione del diritto (1941), Giuffrè, 2003, 142.
[41] In luogo di tanti, si può citare la ricostruzione di George Ripert: a partire dalla classificazione della giurisprudenza sino ad allora intervenuta, l’A. formula i seguenti imperativi: “tu ne disposeras pas de la vie, du corps, de la liberté de ton prochain pour des fins inutiles; toi-même, tu respecteras ta vie et ton corps; tu ne chercheras pas à tirer profit de ta débauche ou de celle d’autrui; tu ne t’enrichiras pas injustement par le jeu ou le hasard, par l’acte de ruse ou de force, ou par la tromperie alors même qu’elle ne serait pas punissable; tu ne feras pas par intérêt ce que tu devrais faire par devoir; tu ne stipuleras pas de rémunération pour des actes qui ne doivent pas être payés; tu n’acquerras pas à prix d’argent un impunité coupable” (G. Ripert, La règle morale, cit., 58).
Durante la seconda metà del ventesimo secolo si assiste a una sostanziale caduta del ricorso al parametro della illiceità per contrarietà alle bonnes mœurs. Le ragioni di questo declino sono diverse. Attorno all’inizio di questo secolo, si è individuato la causa principale di questa sostanziale “disparition” nella “protection juridique accrue des intérêts particuliers”. Nell’attuale contesto storico, si sostiene, la regola di governo delle relazioni tra le persone risiede nella “autonomie de la volonté”, intesa come “capacité de chacun de déterminer ce qu’il estime bon pour lui”. Tale principio di “autonomie de la volonté” allontana dall’utilizzo di criteri “déterminée par référence à des valeurs communes” e incoraggia il ricorso a paradigmi diversi da quello proprio delle bonnes mœurs come, ad esempio, è quello del “droit au respect de la vie privée” [1].
In questa sede, la caduta delle bonnes mœurs verrà descritta a partire dall’esame di due fattori: l’intervento del legislatore e la crisi della clausola generale.
3.1. – Innanzitutto, l’intervento del legislatore. Si tratta di una circostanza che, rispetto ai contratti qualificati immorali, ha due effetti distinti. Ove l’intervento del legislatore renda l’atto pattizio ritenuto immorale un atto lecito, si realizza una sorta di riflusso del ricorso alla clausola delle bonnes mœurs. Invece, qualora, per effetto dell’intervento del legislatore, l’atto ritenuto immorale diventa un contratto contrario a norme imperative, si assiste a una dinamica di spostamento tra le categorie dell’invalidità.
Con riferimento alla prima dinamica (riflusso), è sufficiente porre a mente le ipotesi di interventi legislativi che rendono caduca la qualifica di immorale per certi contratti. Si pensi, ad esempio, all’abrogazione degli artt. 908 e 908-1 del Code che ha determinato la completa assimilazione dei figli adulterini ai figli legittimi [2]. Tale novità, in qualche modo già anticipata dalla l. n° 72-3 che aveva aperto a una limitata liceità di donazioni e testamenti in favore dei figli adulterini [3], ha evidentemente reso inattuale la giurisprudenza che affermava l’immoralità della donazione in favore del figlio adulterino. Ancora, rispetto al contratto di courtage matrimonial si è registrato il medesimo fenomeno e l’immoralità del contratto ha ceduto il passo alla liceità in virtù dell’intervento del legislatore [4].
Con riguardo alla seconda dinamica (spostamento), vi sono poi interventi del legislatore che, pur mantenendo l’atto considerato immorale nel mondo dell’invalidità, hanno l’effetto di rendere un contratto immorale come uno proibito da una legge imperativa e quindi illecito. Tra gli atti immorali che diventano contrari a norme imperative il caso più rilevante attiene certamente alla loi Marthe Richard, che ha comportato la chiusura delle case chiuse e la caducazione della giurisprudenza sulla immoralità dei relativi contratti di cessione o di sfruttamento [5].
Da questo punto di vista, la storia del rapporto tra diritto codificato e morale nei primi due secoli del Code ci indica che l’immoralità del contratto dura poco: per opera del legislatore, essa diviene ora illiceità e ora liceità. Tale rapporto costituisce un chiaro esempio della dinamica di scrittura e di riscrittura che caratterizza il trascorrere del tempo in un diritto codificato.
3.2. – Accanto all’intervento del legislatore, si registra un ulteriore fattore che determina la caduta del buon costume, rappresentato dalla sua crisi. Anche qui, tale circostanza (crisi della clausola) si sviluppa secondo i due movimenti di riflusso e di spostamento.
Con riferimento alla prima dinamica (da immorale a lecito), il riflusso del buon costume è messo in relazione alla maggiore libertà dei costumi e della sfera privata [6]. Di questo ultimo trend è esempio classica l’evoluzione della giurisprudenza in materia di claque. All’inizio del secolo ventesimo, la Cour d’Appel di Parigi ne ha riconosciuto la validità considerato, per ciò che riguarda la contrarietà alle bonnes moeurs, che simili contratti “ne portent aucune atteinte à la libre appréciation des spectateurs” e che “pour les interprètes des oeuvres dramatiques, la claque est nécessaire pour les aider à vaincre l’émotion” [7]. Ancora. Nello stesso senso (riflusso) è, più di recente, l’evoluzione della giurisprudenza in materia di atti di liberalità tra concubini o di contratto di mediazione (courtage) matrimoniale. Quanto alla prima questione, nel 2004 l’Assemblée plénière della Cour de Cassation, ribadendo una posizione di qualche anno precedente [8], ha definitivamente escluso la contrapposizione tra un atto di liberalità in favore del partner adultero e il buon costume, affermando chiaramente che “n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire” [9]. Il limite che la giurisprudenza aveva individuato (e, come visto, rappresentato dall’essere l’atto di liberalità non assimilabile al prix du concubinage), pertanto, viene meno e ciò accade anche rilevando come l’evoluzione legislativa avesse reso meno sostenibile la relegazione dell’adulterio nell’immoralità [10]. Quanto, invece, al contratto di intermediazione matrimoniale, la giurisprudenza, dapprima, ne ha dichiarato l’astratta liceità [11] salvo l’ipotesi in cui il contratto fosse sottoscritto da una persona coniugata [12] e, poi, è arrivata ad affermare che neanche tale circostanza ne possa determinare la nullità per contrasto con il buon costume (“n’est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs le contrat de courtage matrimonial conclu par une personne mariée”) [13].
Per ciò che concerne invece la dinamica di spostamento (da immorale a illecito), si deve osservare come, correlativamente alla crisi del buon costume, si sia assistito all’emersione dell’ordre public quale principale parametro di verifica di validità della causa del contratto ulteriore a quello del contrasto con la norma imperativa, nonché alla dignità della persona [14] come criterio di giudizio di accordi che dispongono del corpo o della scelta matrimoniale o religiosa [15]. In effetti, coglie certamente nel segno l’osservazione per cui alcuni dei contratti ieri qualificati come immorali oggi verrebbero descritti come lesivi della dignità (si pensi, ad esempio, a quelli connessi con la libertà matrimoniale e religiosa o con le convezioni relative alla messa a disposizione del proprio corpo) [16].
Tale spostamento dell’atto invalido dalla sfera dell’immoralità in quella del contrasto all’ordine pubblico e della indegnità è particolarmente sottolineato dalla dottrina. La fuga dalle bonnes mœurs, secondo una impostazione divenuta celebre, sarebbe una conseguenza del trionfo della libertà degli individui e, quindi, dei principi di riservatezza e di autodeterminazione, i quali sarebbero meglio tutelati dall’ordine pubblico come colorato dalla dignità della persona [17]. Il mutamento del criterio comporta dunque che il nuovo (ordre public) rifletta, almeno in parte, il precedente (bonnes mœurs) e non a caso la dottrina che parla di assorbimento del criterio di buon costume in quello di ordre public aggettiva tale seconda figura come morale [18] o filantropico [19].
[1] B. Lavaud-Legendre, Où sont passes les bonnes moeurs?, PUF, 2005, 69.
[2] Si veda l’art. 16 della Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (testo disponibile in https://www.legifrance.gouv.fr/).
[3] Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (testo disponibile in https://www.legifrance.gouv.fr/).
[4] Si veda l’art. 6, della loi 89-421 del 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales; oggi artt. L224-90 – L.224-95, Code consomm. (testo disponibile in https://www.legifrance.gouv.fr/).
[5] Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 dite Marthe Richard tendant à la fermeture des maisons de tolerance et au renforcement de la lute contre le proxenetisme (testo disponibile in https://www.legifrance.gouv.fr/).
[6] Per tutti, D. Fenouillet, Les bonnes moeurs sont mortes! Vive l’ordre public philantropique!, in Le droit privé à la fin du XXème siècle: Mélanges en l’honneur de P. Catala, LGDJ, 2001, 486.
[7] App. Paris, 5 avril 1900, in S., 1900, II, 144.
[8] Cass. Civ. 1e, 3 février 1999, in Bull. Civ., 1999, I, n° 43 e in D., 1999, 267. L’indirizzo è stato poi ribadito da Cass. Civ. 1e, 16 mai 2000, n° 98-15950 e da Cass. Civ. 1e, 29 janvier 2002, n°00-18987.
[9] Cass. Civ. Ap, 29 octobre 2004, in Bull. 2004 A. P., n° 12, 27 e in D., 2004, 3175.
[10] Per tutti, si v. l’analisi di questa giurisprudenza operata da J. Ghestin, Cause de l’engagement et valdité du contrat, LGDJ, 2006, 836.
[11] Cass. Req., 27 déc. 1944, richiamata in D., 1945, 121.
[12] App. Dijon, 22 mars 1996, in RTDciv, 1996, 880 (il contratto di courtage è dichiarato nullo perché al momento della sottoscrizione il procedimento di divorzio della cliente era ancora in corso e lei era ancora in una relazione matrimoniale).
[13] Cass. Civ. 1e, 4 novembre 2011, in Bull. Civ., 2011, I, n° 191 e in AJ Famille, 2011, 613.
[14] Sul valore della dignità nell’ordinamento francese, si v. la celebre Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, no 94-343/344 (in https://www.conseil-constitutionnel.fr); con commento di M. Delmas-Marty, Le crime contre l’humanité, les droits de l’homme et l’irréductible humain, in Rev. sc. crim. dr. pen. comp., 1994, 477. Illuminante di questa tendenza e del suo significato più profondo è la critica offerta da M. Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, PUF, 2018.
[15] B. Lavaud-Legendre, Où sont passes les bonnes moeurs?, cit., 125, dove a proposito del rapporto tra le bonnes moeurs e la dignità si legge che esso varia a seconda di come si intende la dignità: intesa come “attribut de la personnalité de chaque individu” essa si oppone frontalmente alle bonnes moeurs; intesa come “qualité commune à tous”, essa si avvicina alle bonnes moeurs.
[16] D. Fenouillet, Les bonnes moeurs sont mortes!, cit., 514: “Certaines pratiques que le droit condamnait autrefois sur le fondement des bonnes mœurs procèdent désormais de la notion de dignité. Ainsi en est-il du proxénétisme, rattaché par le Nouveau Code pénal à la dignité; ainsi en est-il de la condamnation par le Conseil d’État du lancer de nain (…)”. Il riferimento è a Conseil d’État, Ass., 27 octobre 1995, in D., 1996, 177.
[17] D. Fenouillet, Les bonnes moeurs sont mortes!, cit., 487-493: “Les bonnes mœurs sont condamnées, en tant que norme juridique, du fait de la liberté […] parce qu’elles sont libres, [les] mœurs ne sauraient relever du jugement d’un tiers: elles n’ont pas à être bonnes”.
[18] J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat, LGDJ, 1980, 80.
[19] D. Fenouillet, Les bonnes moeurs sont mortes!, cit., 509.
L’intervento del legislatore e la crisi del buon costume hanno segnato il declino – per riflusso o per spostamento – del ricorso al parametro delle bonnes mœurs come criterio di illiceità della causa del contratto. Tale declino era salutato con favore da parte della dottrina, che riteneva desueta la formula e che considerava sufficiente la clausola dell’ordre public ispirata dai diritti fondamentali [1]. Altri, invece, pur non negandone il declino, ritenevano tuttora valido il criterio [2]. Infine, non mancavano voci che ne auspicavano una ripresa ed una estensione di applicazione [3]. In linea con la lettura maggioritaria, la riforma ha modificato profondamente il sindacato di validità del contratto, eliminando, inter alia, ogni riferimento alle bonnes mœurs [4].
4.1. – Interessante può essere osservare come il criterio delle bonnes mœurs fosse stato in qualche modo mantenuto nei progetti iniziali di riforma. Così, infatti, l’art. 1126, Avant-projet Catala: “L’engagement est sans justification, faute de cause licite, lorsqu’il est contracté, par l’une au moins des parties, dans un but contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, ou, plus généralement, à une règle impérative”. Così, invece, l’art. 59, Avant-projet Terré: “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ni par son contenu ni par son but que ce dernier ait été connu, ou non, par toutes les parties”. L’abbandono della nozione risale pertanto ai vari passaggi che hanno caratterizzato i travaux preparatoires della Chancellerie. Se l’art. 88 del projet de la Chancellerie 2008 richiamava esplicitamente le bonnes mœurs (“Est illicite le contrat prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs”) e così, ancorché tra parentesi, l’art. 74 del projet de la Chancellerie 2011 (“le contrat ne peut déroger à l’ordre public [ou aux bonnes moeurs], ni par son contenu ni par son but, que ce dernier ait été connu, ou non, par toutes les parties”), ogni riferimento cadeva nel testo dell’art. 1161 del Projet de février 2015, art. 1161 (“le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties”).
Il testo approvato nel febbraio 2016, come detto, conferma tale abbandono e la scelta non è stata modificata nel 2018, in sede di approvazione della loi de ratification. In base all’art. 1102 post-réforme, “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et le forme du contrat dans le limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public”. In forza dell’art. 1162 ricodificato, disposizione che apre la sottosezione sul contenu del contratto e che costituisce “le seul levier à disposition du juge pour faire barrage à la volonté des parties si elle lui semble heurter l’ordre social” [5], il contratto “ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties”.
4.2. – L’abbandono del parametro delle bonnes mœurs va letto alla luce del Rapport e messo in relazione con alcuni degli obiettivi lì dichiarati [6]. Come noto, la réforme ha cercato di assicurare un “droit écrit des contrats” che sia più accessibile e prevedibile, assicurando un linguaggio e uno stile chiaro e didattico che attragga gli operatori stranieri mediante un vocabolario meno desueto e più semplice e contemporaneo. Oltre a questa finalità (“moderniser, pour faciliter son accessibilité et sa lisibilité, tout en conservant l’esprit du code civil”), la réforme francese 2016-2018 ha perseguito quale obiettivo primario la c.d. sécurité juridique. Rispetto a un dettato “quasiment inchangé depuis 1804” e che non rifletteva più, a livello testuale, lo stato del diritto applicato, la réforme ha cercato di istituire una disciplina efficace nonché “adapté aux enjeux d’une économie mondialisée et en perpétuelle évolution” [7].
Questi obiettivi – “sécurité juridique”, primato del “droit écrit des contrats” e rafforzamento dell’“attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique” – hanno condotto all’eliminazione della causa e, per ciò che qui interessa, del criterio di liceità delle bonnes mœurs. A tal proposito, nel Rapport si legge che il nuovo art. 1102, consacrato al valore costituzionale della “liberté contractuelle” [8], si ispiri all’art. 6 cod. civ.: in tal senso, l’abbandono dell’“interdiction de déroger aux bonnes moeurs” si spiega con l’essere detta nozione “en effet désuète au regard de l’évolution de la société” e con la circostanza che “la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu” [9].
Una prima chiave di lettura dell’abbandono della nozione delle bonnes mœurs è offerta nell’interessante volume che raccoglie le opinioni e i ricordi personali di alcuni degli autori materiali della riforma. Innanzitutto, si ricollega l’assenza delle bonnes mœurs – intesi come un qualcosa di distinto sia dall’ordre public sia dalle libertés fondamentaux – dalle condizioni di validità del contratto (art. 1102 cod. civ.) alla circostanza che nei tempi recenti “la société a évolué et, désormais, le contrôle du juge s’opère moins en termes de morale que de licéité”. In secondo luogo, si richiama la nuova base normativa del controllo del contratto (art. 1128 cod. civ.: “Sont nécessaires à la validité d’un contrat: 1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain”), per poi affermare che questa consentirà di “englober le contrôle des agissements autrefois effectué sous l’angle des bonnes moeurs” [10].
4.3. – La dottrina ha salutato l’abbandono delle bonnes mœurs indicando innanzitutto l’intento di ammodernamento del dettato codicistico: il superamento del riferimento sarebbe determinato da esigenze di modernità [11] e andrebbe a concludere il lungo declino degli ultimi decenni [12].
Ciò rilevato, parte della letteratura sottolinea come il limite delle bonnes mœurs sia tuttora valido [13]: ora perché affermato dall’art. 6 cod. civ. [14], ora perché considerato ricompreso (e quindi recuperato) nel criterio di ordine pubblico (“La référence aux bonnes moeurs, aujourd’hui inaudible, a été dans le nouvel article 1102 fondue dans celle d’ordre public en général”) [15], così riprendendo quell’autorevole orientamento che guardava alle due clausole come a dei termini sovrapponibili e dove l’una (bonnes mœurs) rientra nell’altra (ordre public) [16]. L’abbandono, insomma, sarebbe solo annunciato e non già effettivo, essendo il criterio di liceità del contratto proprio delle bonnes mœurs tuttora presente, ancorché in via implicita: taluni arrivano a dire che i giudici che dovranno “à l’avenir recourir encore à elles [bonnes moeurs] pourront donc viser directement l’article 1162 qui les contient virtuellement” [17]. D’altra parte, nel senso della ricomprensione del buon costume nell’ordine pubblico militano non soltanto, come visto in precedenza, la stessa tradizione di pensiero giuridico francese, ma anche i progetti europei più richiamati dal Rapport, alcuni dei quali lasciano infatti intendere una riconduzione del parametro di good morals in quello di public policy, che nei sistemi di Common law ha una portata ben più vasta e sociale di ordre public [18].
Ciò detto, va osservato come non sia mancata una lettura dell’abbandono della clausola come di un segno di resa e ciò in quanto, da un lato “sa résurgence sous couvert de l’ordre public, elle est très hypothétique” e, dall’altro, “plus globalement, l’approche exclusive en termes de droits de l’homme méconnait qu’il est, dans toute société, des intérêts collectifs qui doivent être sauvegardés pour le bien même de tous les individus qui la composent et non d’un seul d’entre eux” [19]. Questa posizione merita condivisione piena. L’idea che tali interessi non esistano o che siano tutelabili solo dal legislatore o secondo il paradigma dell’ordine pubblico ispirato dai diritti umani è, a essere sinceri, tutta da dimostrare.
4.4. – La lunga riflessione sul rapporto tra bonnes mœurs e ordre public ha permesso, come visto, di leggere l’abbondono delle prime come solamente formale e ciò in quanto il secondo avrebbe la capacità di assorbirne i risultati e il ruolo [20]. Più stupore e più critiche si leggono in letteratura rispetto alla questione della disciplina restitutoria del contratto immorale.
Pur riscrivendo la disciplina sulle restituzioni (a cui rimanda l’alinea terzo del nuovo art. 1178: “Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352-1352-9”), infatti, la réforme francese, oltre a non aver distinto tra pagamento “devenu indu” e quello “indu ab initio” [21], nulla ha detto in relazione all’adagio nemo auditur. Ciò, in effetti, sorprende: considerati gli obiettivi, la riforma era l’occasione perfetta per codificare la disciplina restitutoria delle prestazioni eseguite in forza di un contratto nullo perché immorale. È vero che l’assenza nel dettato originario del Code non aveva finora impedito di affermare la irripetibilità della prestazione immorale e quindi si può immaginare un simile equilibrio anche per il futuro [22], ma, certamente, in un contesto di riscrittura e di sicurezza giuridica e in uno scenario di affermazione del diritto scritto rispetto a quello giurisprudenziale, tale silenzio desta perplessità perché alimenta incertezza [23].
Vi sono autori che leggono in questo silenzio una volontà di “abbandoner” la regola nemo auditur… [24] e altri, invece, che propendono per la continuità con l’esperienza antecedente [25] e ciò fanno considerando che “le droit des restitutions a toujours été corrigé par la prise en compte d’éléments extrinséques” [26]. Peraltro, come rileva quell’indirizzo autorevole che pure sostiene la continuità della regola, “la disparition de la notion de bonnes moeurs, ou plus exactement sa fusion dans la notion générique d’ordre public, va certes rendre plus problématique le constat de l’immoralité si celle-ci doit être ici distinguée de l’illicéité” [27]. Pertanto, occorrerà guardare alla futura giurisprudenza per comprendere se la regola esiste ancora, su quale base viene affermata e con riferimento a quali contratti nulli [28]. Anche qui è interessante rilevare come una codificazione della regola nemo auditur fosse stata avanzata nei progetti di riforma che si sono susseguiti. Ad esempio, l’Avant-projet Catala prevedeva (art. 1162-3) che “celui qui a sciemment contrevenu à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou, plus généralement à une règle impérative, peut se voir refuser toute restitution” e l’art. 89 del projet de la Chancellerie 2008 affermava che “l’illicéité ouvre droit à une action en nullité absolue. Celui qui a sciemment contrevent à l’ordre public ou aux bonnes moeurs peut se voir refuser toute restitution”.
[1] D. Fenouillet, Les bonnes moeurs sont mortes!, cit., 486.
[2] J. Foyer, Les bonnes moeurs, in 1804-2004 Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, 495.
[3] G. Pignarre, Que reste-t-il des bonnes moeurs en droit des contrats? «Presque rien ou presque tout?», in Rdc, 2005, 1290.
[4] Il richiamo ai “moeurs” quale indice di validità resta in altre disposizioni estranee alla disciplina del contratto (art. 900, cod. civ.) e specialmente nell’art. 6, che però ha un distinto campo di applicazione rispetto al vecchio art. 1133 (anc. cod. civ.). Esso non compare più, invece, nella disposizione relativa alla illiceità della condizione (ora art. 1304-1: La condition doit être licite. A défaut, l’obligation est nulle; sul punto, tra i tanti, si v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil, cit., 1413).
[5] In tal senso, O. Deshayes, T. Genicon, Y-M Laithier, Réforme des contrats, du régime general et de la prevue des obligations, 2018, LGDJ, 367.
[6] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (testo disponibile in https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport
/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte).
[7] Rapport au Président de la République, cit.
[8] A proposito della liberté contractuelle, il Rapport fa espresso riferimento alla importante e di poco precedente decisione del Cons. const., 13 juin 2013, 2013-672, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/. Sulla importante decisione si v., tra gli altri, J. Ghestin, La consécration de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle, in SJ, 2013, 1614, H. Barbier, La valeur constitutionnelle des libertés de choix du cocontractant et du contenu du contrat, in RTDciv, 2013, 832 e C. Peres, La liberté contractuelle et le Conseil constitutionel, in Rdc, 2013, 1285.
[9] Rapport au Président de la République, cit.
[10] F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, Aux sources de la réforme du droit des contrats, Dalloz, 2017, 107-108; adde 167.
[11] P. Malaurie, L. Aynés, P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2020, 355.
[12] G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2018, 92.
[13] F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Dalloz, 2018, 22, 67.
[14] In tal senso, A. Sériaux, Manuel de droit des obligations, PUF, 2018, 101 e B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2021, 157.
[15] Così, M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, I, Contrat et engagement unilatéral, PUF, 2021, 87.
[16] Tra i tanti, P. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Matot-Braine, 1953, 30; G. Farjat, L’ordre public économique, Pichon et Durand-Auzias, 1963, 28; G. Cornu, Cours de droit civil 1971-1972, Le Cours de droit, 1972, 326; J. Ghestin, L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé français, in C. Perelman, R. Vander Elst, Le notions à contenu variable en droit, Bruylant, 1984, 85; J. Flour, J-L Aubert, É. Savaux, Droit civil, cit., 287. Come indicato, l’argomento dell’assorbimento delle bonnes moeurs nell’ordre public era già stato sostenuto dal Tribuno Faure (v. nt. 15).
[17] O. Deshayes, T. Genicon, Y-M Laithier, Réforme des contrats, cit., 301.
[18] Comments to Article 15:101, PECL.
[19] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil, cit., 160 e 577.
[20] In modo esemplare, P. Malinvaud, M. Mekki, J-B Seube, Droit des obligations, LexisNexis, 2019, 262-263 e R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, 2020, 25.
[21] O. Deshayes, T. Genicon, Y-M Laithier, Réforme des contrats, cit., 919. La dottrina francese aveva da tempo invitato a guardare in modo diverso alle restituzioni, denunziandone l’apparente neutralità (i.a., M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, Cujas, 1991, 101), ma di ciò la riforma non da traccia (sul punto si veda il ricco e interamente condivisibile contributo di L. Guerrini, Rimedi contrattuali e restituzioni nel novellato Code civil: una deludente restaurazione, in Riv. dir. civ., 2019, 646.). Sul trend europeo che, come noto, milita nella direzione di legare la disciplina delle restituzioni a quella sottesa alla caducazione dell’accordo, si v. S. Meier, Art. 15:104: Restitution, in N. Jansen, R. Zimmermann (eds), Commentaries on European Contract Laws, OUP, 2018, p. 1921. Con riferimento al piano interno, parte della dottrina più recente, insoddisfatta dell’insegnamento tradizionale che considera la prestazione svolta prima della dichiarazione di nullità del contratto alla stregua di un indebito (in tal senso, per tutti, E. Moscati, Caducazione degli effetti del contratto e pretese di restituzione, in Riv. dir. civ., 2017, 436-437), muove verso una costruzione della disciplina restitutoria che sia sensibile allo scopo della norma invalidante (e molto deve a R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques (1909), La Mémoir du droit, 2017): si v. i lavori di A. Di Majo, Restituzioni e responsabilità nelle obbligazioni e nei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 1994, 309; E. Bargelli, Il sinallagma rovesciato, Giuffrè, 2010; M. Dellacasa, Restituzioni e regime dei rimedi contrattuali: un’analisi critica del diritto applicato, in Contr. imp., 2018, 1120; F.P. Patti, Buon costume e scopo della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., in Riv. dir. civ., 2021. Sia consentito poi il rinvio a D. Imbruglia, Appunti su nullità e restituzioni, in Giur. it., 2020, 1533.
[22] D. Houtcieff, Droit des contrats, Bruylant, 2021, 390-391, il quale peraltro nota come “Paradoxalement, si les bonnes moeurs passent volentiers pour etre “desuetes”, le succes de l’adage nemo auditur ne s’est pas tari.”
[23] In tal senso, P. Malaurie, L. Aynés, P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, cit., 393 e O. Deshayes, T. Genicon, Y-M Laithier, Réforme des contrats, cit., 367.
[24] P. Malinvaud, M. Mekki, J.-B. Seube, Droit des obligations, cit., 405.
[25] In tal senso, M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, cit., 576, F. Chénedé, Le nouveau droit, cit., 273 e F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil, cit., 657.
[26] J. Seube, Le juge et les restitutions, in Rdc, 2016, 411.
[27] Così, M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, cit., 577. In tal senso, anche O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme des contrats, cit., 367 e G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau, cit., 947.
[28] G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau, cit., 947.
Si è detto prima come, al netto delle distinzioni tra corrente sociologica e quella idealista, la dottrina francese guardasse al riferimento codicistico alle bonnes mœurs come a un rinvio in forza del quale delle regole aliene, ovvero previste altrove (morale cristiana, prassi sociale, etc.) e non esplicitate dal legislatore, troverebbero applicazione dinnanzi al giudice.
Anche la lettura della descritta caduta delle bonnes mœurs è pressoché unanime nella letteratura francese. Essa sarebbe conseguenza di una incompatibilità tra quelle regole aliene (es. religione cattolica) e l’attuale società multiculturale e pluralista. A seconda dell’orientamento dell’Autore, poi, l’abbandono della nozione delle bonnes mœurs determinato da questa incompatibilità risulta descritta nei termini di una neutra e oggettiva desuetudine oppure in quelli sconsolati e nostalgici che lamentano il trionfo dell’individualismo e del mercato sui valori comunitari.
Invero, la caduta delle bonnes mœurs dice qualcosa in più e di diverso rispetto a questa diffusa lettura.
Sul punto è bene procedere con ordine, domandandosi innanzitutto il Code quale problema intendesse affrontare mediante il riferimento alle bonnes mœurs.
5.1. – Come ben indicato da Portalis, nell’impianto originale il riferimento alle bonnes mœurs svolgeva una figura supplente: il loro impiego consentiva il mantenimento di un ordine anche rispetto ad atti che il legislatore non aveva considerato e la loro assenza avrebbe lasciato l’ordinamento privo di uno strumento con cui fare fronte alle fisiologiche ingiustizie non previste dal legislatore.
A ben vedere, tale riferimento non intende rinviare a regole aliene, proprie di una certa religione o di una certa prassi, ma bensì offrire una base normativa che consentisse al giudice di colpire il patto privato la cui ripugnanza sfugge agli indici espliciti (norme imperative) o impliciti (ordine pubblico) fissati nel sistema. In tal senso milita una chiara pagina di Reichard dell’inizio dello scorso secolo [1]. Egli muove dalla constatazione per cui in tutte le comunità vi sono atti ritenuti ripugnanti dai consociati e che, in epoca moderna, l’individuazione di simili contratti è svolta in prima battuta dal legislatore che li qualifica illeciti. Al contempo, l’impossibilità per il legislatore di “circonscrire, à l’avance, tous ceux qui leur déplaisent” determina una zona di atti ripugnanti “impossibles à prévoir en particulier, ou sur lesquels les individus n’ont pas d’opinion ferme, ou que les dirigeants veulent laisser à l’appréciation d’un juge qui a leur confiance. C’est à ces derniers faits qu’on donne le nom d’immoraux” [2].
Dunque, nell’impianto originario, la clausola generale delle bonnes mœurs affidava al giudice il compito di colpire l’atto la cui ripugnanza non era stata prevista dal legislatore. Tale delega non sorprende [3] e non necessitava di particolari riferimenti (extragiuridici, religiosi, sociologici): se è vero che “invocare una clausola generale ha sempre implicato l’applicazione dei valori egemoni” [4], affidare al giudice la repressione di certi atti in un contesto monoclasse costituisce una valida tecnica per il mantenimento di un ordine (“valori egemoni”) anche rispetto a ciò che non si prevede [5].
5.2. – Nel corso del secolo ventesimo, come visto, il ricorso alle bonnes mœurs è divenuto desueto e raro.
Ad andare in crisi (non è la morale cristiana o l’opinione comune, ma) è la fiducia nel giudice (“un juge qui a leur confiance”) quale soggetto capace di colpire il patto privato la cui ripugnanza sfugge agli indici espliciti (norme imperative) o impliciti (ordine pubblico) fissati. Questa delega era giustificata e ammissibile in un contesto monoclasse, dominato da valori egemoni, ma essa è apparsa meno sostenibile dinnanzi al pluralismo e multiculturalismo che caratterizza l’attuale società [6].
L’insostenibilità in parola ha significato un azzeramento della clausola generale. Nel tentativo di offrirne una maggiore giustificazione, la dottrina ha cercato di attribuire un significato predeterminato alle bonnes mœurs (intese coincidenti ora con i dettami della religione cattolica, ora con le tendenze sociali e ora con l’opinione comune), così che, riempita la clausola di un qualche contenuto, il suo impiego risultasse meno arbitrario e anomalo. Tale identificazione ha determinato una alterazione del ruolo del riferimento alle bonnes mœurs, che da delega al giudice è divenuto un rinvio a delle regole aliene. La fiducia nella sua libera competenza è stata così sostanzialmente azzerata. Peraltro, il tentativo di salvare le bonnes mœurs identificandole in un certo sistema è fallito: in un contesto multiculturale e pluralista ad essere insostenibile non è soltanto la delega al giudice di colpire l’atto la cui ripugnanza è imprevista, ma anche l’idea di un rinvio alla religione cattolica o quella di un giudice capace di verificare il sentire più diffuso di una certa comunità.
5.3. – Non si è assistito solo all’azzeramento delle bonnes mœurs quali figure supplenti, ma anche alla loro sostituzione. La società pluralista e multiculturale attuale ha prodotto figure ulteriori e distinte dalle bonnes mœurs che siano in grado di rilevare quali strumenti supplenti al testo del Code: i principi, i diritti fondamentali e la dignità [7]. Si tratta di figure che colorano l’ordre public, aumentandone la capacità di qualificazione del fatto non previsto dal legislatore fino a rendere residuale e raro l’impiego del criterio delle bonnes mœurs. Rispetto a tale ultimo criterio, infatti, la giurisprudenza ha preferito il ricorso alle nuove figure supplenti della dignité e dell’ordre public. Ancorché fluide e a contenuto variabile, esse godono di maggiore consenso perché sono, per un verso, più coerenti con l’assetto multiculturale e, per altro verso, più oggettive, giacché hanno una dimensione più determinata dallo sviluppo dell’ordinamento [8] e meno elitaria [9].
In conclusione, la réforme ha privato il Code di una regola scritta che fungesse da base giuridica per la valutazione di illiceità di atti la cui ripugnanza non era stata prevista dal legislatore o dall’ordinamento. Tale abbandono è stato dettato dalla residualità della clausola e della sua insostenibilità in un contesto profondamente mutato rispetto al 1804. Ciò non di meno, per quanto si voglia colorare l’ordre public di diritti fondamentali, dignità e principi vari, esso resta una clausola generale che rimanda al sistema esistente, mentre le bonnes mœurs realizzano la supplenza alle “bonnes lois” affidando al giudice una delega in bianco. In questo senso, la ontologica differenza tra ordre public e bonnes mœurs fa si che l’abbandono delle seconde abbia realizzato un (inconsapevole?) significativo impoverimento del Code che perde una formidabile figura supplente nel controllo della “inventivité des opérateurs” [10].
[1] Ch.-F., Reichard, étude sur le contrats immoraux, Toso, 1914.
[2] Ch.-F., Reichard, étude, cit., 156.
[3] In generale, su tale ruolo delle clausole generali si v. C. Luzzati, Clausole generali e principi. Oltre la prospettiva civilistica, in G. D’Amico (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, Giuffrè, 2017, 41.
[4] P. Femia, Princípi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione, ESI, 2021, 58.
[5] Sul carattere conservatore delle clausole generali si v. C. Luzzati, Clausole generali e principi, cit., 44.
[6] In tal senso, D. Lochak, Le droit à l’epreuve des bonnes moeurs. Puissance et impuissance de la norme juridique, in J. Chevallier, Les bonnes mœurs, PUF, 1994, 53; cui adde, P. Femia, Princípi e clausole generali, cit., 12, 37 e 56.
[7] Sul passaggio dalle clausole generali ai principi, si v. P. Femia, Princípi e clausole generali, cit., 45 e C. Luzzati, Clausole generali e principi, cit., 35.
[8] Sulla diversa discrezionalità – massima nel buon costume e minore nell’ordine pubblico – che caratterizza le clausole generali si v. A. Belvedere, Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme (1988), in C. Granelli (a cura di), Scritti giuridici di Andrea Belvedere, I, Linguaggio e metodo giuridico, Wolters Kluwer, 2016, 441, nonché la ricerca di V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, 2010, 63.
[9] Come è stato autorevolmente osservato, i tribunali leggono le bonnes mœurs come “un renvoi à leur propre conception morale” (J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 1992, 291-292). Con più generale riferimento alle clausole generali rispetto ai principi, sul punto v. anche P. Femia, Princípi e clausole generali, cit., 35.
[10] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil, cit., 85.
Privato del riferimento alle bonnes mœurs, il giudice avrà due opzioni davanti ad un atto la cui ripugnanza non era stata prevista dal legislatore o dall’ordinamento. In un primo scenario, egli deciderà di non intervenire perché sprovvisto della base normativa e così facendo l’atto de qua sarà vincolante. In un’altra ipotesi, egli interverrà e colpirà l’atto ripugnante, richiamando una regola (la invalidità per contrarietà alle bonnes mœurs) divenuta estranea al diritto codificato. Un simile risultato, di tutta evidenza, non è in linea con gli obiettivi di “sécurité juridique”, primato del “droit écrit des contrats” e di rafforzamento dell’“attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique”.
A dimostrazione di quanto ora indicato e della insufficienza dell’ordre public – ancorché inteso in senso estensivo e conforme ai diritti fondamentali e alla dignità – milita una recente e singolare sentenza concernente una raccolta di fondi (“cagnotte”) aperta a sostegno di un manifestante – boxeur professionista e campione di Francia 2007-2008 – indagato per aver picchiato degli agenti delle forze dell’ordine in occasione di un corteo del movimento dei c.d. gilet jaunes. Scartata la possibilità di applicare direttamente la norma penale che sanziona il sostegno economico a persone condannate (e ciò in quanto al momento dell’apertura della raccolta, il boxeur non era già stato condannato), il Tribunale di Parigi ha fatto ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, rilevando che quella legge penale vada intesa come idonea ad evitare anche il sostegno finanziario a futuri condannati. Su questa base, il giudice ha concluso che il “but” del contratto concluso da altri manifestanti e la piattaforma online non fosse “conforme à l’ordre public en sorte que la nullité du contrat doit être prononcée”. È interessante osservare come (forse perché consapevole dell’incoerenza e della debolezza di un simile argomento) il Tribunale non si sia limitato a richiamare l’ordine pubblico ex art. 1162, ma, al fine di rafforzare la valutazione di illiceità del contratto, sia arrivato a dire che una raccolta fondi così strutturata urti “suffisamment la moralité et l’ordre public pour être considéré comme un but illicite” [1]. Il richiamo – accanto all’ordre public – della morale, ha subito attirato l’attenzione e la curiosità della dottrina [2].
Per ciò che qui interessa, la decisione conferma il carattere resiliente delle bonnes moeurs [3], il ruolo assegnato da Reichard alle bonnes mœurs e al contempo mette bene in luce come la réforme, nonostante fosse stata chiamata a ridurre il diritto applicato a quello scritto, abbia finito con il togliere dal dettato del Code una norma che forniva da base giuridica per giudizi rispetto ad atti ripugnanti ancorché non previsti. Un recupero del significato corretto del buon costume – à la Reichard – potrebbe condurre a un ripensamento, e ciò non già in nome di una certa idea di morale, ma bensì di quell’esigenza – propria di ogni sistema (anche del c.d. “happy legal system”) [4] – di avere delle regole (c.d. di opinione) idonee a fornire una risposta davanti al (f)atto rilevante e imprevisto.
[1] TJ Paris, 6 janvier 2021, n° 19/03587, in https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-paris-6-janv-2021-n-1903587.
[2] Si v. C. Hélaine, De l’annulation de la cagnotte du «boxeur gilet jaune», in D. act., 19 janvier 2021; C. Dubois, Victoire per KO de l’ordre public sur la cagnotte de soutien au «boxeur gilet jaune», in Gaz. Pal., 23 février 2021, 20 e D. Houtcieff, Que sont les bonnes moeurs devenues?, ivi, 13 avril 2021, 28.
[3] Su tale aspetto, si v. l’importante ricerca di C. Crea, La ‘resilienza’ del buon costume: l’itinerario francese e italiano, tra fraternité et diversité, in Rass. dir. civ., 2019, 872.
[4] Così, ancorché con riferimento a una distinta clausola generale e a un diverso problema, S. Whittaker, R. Zimmermann, Coming to terms with good faith, in R. Zimmermann, S. Whittaker (eds.), Good Faith in European Contract Law, CUP, 2008, 678.
L’interesse del giurista italiano per la riforma francese ha diverse ragioni. Innanzitutto, la riforma ha avvicinato l’ordinamento francese agli altri sistemi di civil law dove di recente si è realizzata una riscrittura, più o meno intensa, del codice civile nazionale e ha così dato continuità e prestigio a questa dinamica che rappresenta una vera e propria tendenza dell’età contemporanea [1], costituendo “il rimedio possibile per evitare l’alternativa, in ogni caso disastrosa, tra disintegrazione sociale mediante la legge e disintegrazione dell’ordinamento ad opera della società” [2]. In secondo luogo, i problemi affrontati dal legislatore francese e indicati nel Rapport sono simili a quelli che caratterizzano il diritto privato nazionale e ciò determina un rinnovato interesse dell’esperienza francese per il giurista italiano [3]. In terzo luogo, il debito che la triade affermata all’art. 1343 cod. civ. it. ha con la versione originaria del Code rende di estremo interesse quanto verificatosi con la riforma in materia di controllo del contratto [4]. Infine, anche con riferimento all’esperienza interna si può parlare di buon costume in termini di clausola desueta e in caduta [5]. Ci si deve, allora, domandare se quanto realizzato in Francia con la réforme possa costituire un modello da seguire per il legislatore italiano impegnato in una eventuale processo di ricodificazione del diritto privato o meno.
Nel nostro ordinamento, l’art. 1343 cod. civ. indica tra i requisiti di liceità della causa (1418) la conformità al buon costume. La clausola generale ha dato adito ad un dibattito ampio e simile a quello francese, con la contrapposizione tra concezioni idealiste ed empiriche del concetto di buon costume [6]. Sul piano applicativo, la casistica assomiglia a quella propria dell’originario art. 1133 del Code e così l’evoluzione della giurisprudenza, con la importante differenza [7] rappresentata dal ruolo assorbente della Costituzione repubblicana [8]. Come in Francia, infine, la valutazione dell’immoralità rileva in punto di effetti restitutori (art. 2035 cod. civ.) [9]. Anzi, diffusa è la massima per cui l’accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione (art. 1343 cod. civ.) non impedisce una autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della sua eventuale contrarietà al buon costume, al fine di negare l’azione di ripetizione, a norma dell’art. 2035 cod. civ. [10].
Orbene, rispetto a questo contesto l’eventuale abbandono del parametro del buon costume non pare auspicabile. La circostanza per cui, a differenza dell’età moderna avviata con la codificazione del 1804, la legge e il codice oggi non contengono in via esclusiva le regole degli scambi e che vi sono altre forme di qualificazione dell’atto, fluide e flessibili (come l’ordine pubblico ispirato dai diritti fondamentali) rende certamente residuale il ricorso alle bonnes mœurs, quale figura supplente idonea a colpire l’atto la cui ripugnanza non è prevista dal legislatore. Come dimostra la decisione sul boxeur, tale residualità non è, però, insignificanza di un simile meccanismo. Pertanto, se si accetta la ricostruzione della clausola di buon costume qui seguita (§5), un simile abbandono determinerebbe lo stesso impoverimento del diritto contrattuale realizzatosi nel Code per effetto della réforme (§6). Ove non si dovesse seguire questa impostazione e si preferisse insistere nella moderna lettura della clausola come di un concetto legislativo di rinvio a regole aliene, l’eventuale abbandono andrebbe comunque accompagnato a una riforma della disciplina delle restituzioni, onde evitare il risultato di incertezza che caratterizza lo scenario francese post-réforme e, quindi, ripetere anche qui il tradimento degli obiettivi di sicurezza giuridica e attrattività del sistema (ri)codificato.
[1] Limitando lo sguardo al periodo successivo all’affermazione a livello europeo dell’opportunità di una codificazione (1989), una risistemazione del dettato codicistico nazionale si è realizzata nell’ordinamento olandese (1992), tedesco (2002), rumeno (2011), ungherese (2013), ceco (2014), russo (2013-2015), nonché in quello brasiliano (2003), argentino (2015) e cinese (2020).
[2] C. Castronovo, Decodificazione, cit., 55.
[3] In termini generali, si v. L. Pontiroli, Morte e trasfigurazione della causa (ed altre catastrofi) nel “code civil”, in Giur. it., 2018, p. 1238; P. Sirena, Verso una ricodificazione del diritto privato italiano? Il modello del nuovo “Code Napoleon”, in Oss. dir. civ. comm., 2018, p. 19; D. Imbruglia, La Loi de ratification dell’Ordonnance di ricodificazione e il ruolo del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 1257, nonché i numeri monografici delle riviste Persona e mercato (2018, 1) e Giurisprudenza italiana (2018, 5). Con specifico riferimento a singoli istituti interessati dalla riforma, invece, si v. S. Pagliantini, Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: il modello italiano e la riforma francese (artt. 1219, 1224, 1226, 1227 “Code civil”), in Giust. Civ., 2017, 607, M. Dellacasa, La nuova résolution du contrat pour inexécution, ovvero come aggiornare la tradizione, in Riv. dir. civ., 2017, 1539; F. Piraino, L’adempimento in natura alla luce della riforma del “Code civil”, in Giur. it., 2018, 1273, C. Granelli, Uno strumento (di dubbia efficacia) di risoluzione stragiudiziale: la diffida ad adempiere, in Pers. merc., 2018, 63, D. Imbruglia, Le regole di buona fede nell’età della ricodificazione: il caso della clause résolutoire, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1657; per quanto concerne la disciplina dei vizi del consenso dopo la réforme si veda lo scritto di A. Gorgoni, I vizi del consenso nel “Code civil”: un confronto con la disciplina italiana, in Giur. it., 2018, 1216; con riferimento al riformato art. 1112 E. Calzolaio, La responsabilità precontrattuale dopo la riforma del Code civil francese. Profili comparatistici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 1031 e D. Di Sabato, La nuova disciplina della responsabilità precontrattuale francese, in Contr. impr., 2018, 81.
[4] Nella letteratura italiana, con specifico riferimento alla questione dell’abbandono delle bonnes moeurs, si v. i contributi di A. Guarneri, La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 404; G. Terlizzi, Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2017, 695; Ead., Erosione e scomparsa della clausola dei “buoni costumi” come limite all’autonomia contrattuale, in Pers. Merc., 2018, 134; G. Passagnoli, Note sull’ordre public dopo la riforma del Code civil, in ivi, 36; N. Rizzo, La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei “buoni costumi”, ivi, 116; C. Crea, La ‘resilienza’ del buon costume, cit., 872; S. Pagliantini, Lex perfecta, trionfo dell’ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per una ristampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, in Pers. Merc., 2021, 692.
[5] Per tutti, D. Carusi, Contratto immorale (voce), in Enc. dir., I tematici – Il contratto, Milano, 2021, p. 446.
[6] Per tutti, G. Terlizzi, La nozione del buon costume, cit., 629.
[7] Per tutti, C. Crea, La ‘resilienza’ del buon costume, cit., 896.
[8] Nella letteratura italiana, l’avvicinamento del buon costume al dettato costituzionale è operato, tra gli altri, da S. Rodotà, Ordine pubblico o buon costume?, in Giur. merit., I, 1970, 104; G. Panza, Buon costume e buona fede, Jovene, 1973, 181; L. Lonardo, Ordine pubblico e illiceità del contratto, ESI, 1993, p. 268; G. Passagnoli, Invalidità del contratto e restituzioni, in Pers. merc., 2010, 104. Su tale orientamento, si v. P. Femia, Princípi e clausole generali, 58.
[9] Sul punto, si v. G. Terlizzi, Dal buon costume alla dignità della persona, cit., 85; G. Passagnoli, Note sull’ordre public, cit., 39; D. Carusi, Contratto immorale, cit., 443.
[10] Ex multis, Cass., sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25631 (in Nuova giur. civ. comm., 2018, 144 con nota di D. Alessandri, Il contratto nullo tre volte: difetti di forma e “soluti retentio”) e Cass., sez. VI, ord. 3 aprile 2018, n. 8169 (in Foro it., 2018, I, c. 3240, con nota di A. Palmieri, In tema di irripetibilità per contrasto al buon costume; in Foro nap., 2020, 674, con nota di A. Barale, Il problema della soluti retentio in caso di contemporanea violazione dell’ordine pubblico e del buon costume).