A cinque anni dalla riforma francese del diritto dei contratti, il contributo esamina la disciplina della revoca della proposta contrattuale nel Code civil soffermandosi sul problema del carattere recettizio della revoca e sulla configurabilità della responsabilità precontrattuale in capo al soggetto revocante. Nella parte finale si presenta un confronto con le regole del codice civile italiano e i relativi orientamenti giurisprudenziali.
Five years after the reform of French contract law, the essay analyses the rules on revocation of the offer of the Code civil, with a specific focus on the effects of the revocation and on the potential pre-contractual liability of the offeror. Finally, the article presents a comparison with the rules of the Italian civil code and the relevant case law.
Keywords: Contract – Conclusion – Offer – Revocation – Effects - Liability
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Sommario:
1. Premessa - 2. Le nuove norme francesi sulla revoca della proposta contrattuale - 3. Il carattere innovativo della disciplina - 4. Alcune considerazioni critiche. - 5. Spunti di interesse per il nostro ordinamento.
La conclusione del contratto è una materia che tradizionalmente induce il giurista a volgere lo sguardo alle legislazioni straniere, alle interpretazioni privilegiate in altri ordinamenti e alle normative modello elaborate a livello internazionale. Le regole sull’accordo delle parti possono infatti assumere un’importanza decisiva nella contrattazione internazionale; inoltre, com’è noto, la conclusione del contratto costituisce uno dei temi più indagati nell’ambito degli studi comparatistici. I problemi dell’«accordo» sono stati l’oggetto delle ricerche che hanno consentito di sviluppare un nuovo metodo comparativo durante i seminari di Cornell, culminati con il volume sulla formazione del contratto del 1968 [1], un punto di svolta nella storia del diritto comparato [2]. Il gruppo di studiosi diretto da Rudolph Schlesinger ha affrontato le più significative problematiche relative alla conclusione del contratto adoperando un approccio fattuale idoneo a permettere il confronto tra esperienze giuridiche lontane, con l’ambizione di accertare se esiste un nucleo comune di disciplina tra gli ordinamenti presi in considerazione [3]. L’importante opera costituisce ancora oggi un fondamentale riferimento per chi intende affrontare la materia, ma alle dettagliate informazioni reperibili – per la maggior parte ancora attuali –, occorre ora aggiungere le normative internazionali e i progetti di armonizzazione del diritto. Infatti, convenzioni internazionali e normative modello consentono di ampliare il novero dei riferimenti comparativi, prendendo in esame regole concepite sulla scorta del confronto tra gli ordinamenti nazionali e per far fronte ad interessi della prassi. Il punto di partenza nel processo che ha portato alla preparazione di queste normative può essere rinvenuto nel noto volume di Ernst Rabel sul diritto della vendita, in cui un’ampia trattazione è dedicata alla conclusione del contratto di vendita tra persone distanti [4]. Oltre a fornire la base per i successivi progetti di armonizzazione del diritto, l’opera si segnala per un prezioso suggerimento metodologico, che appare utile anche in epoca attuale [5]. Nel caso in cui la proposta e l’accettazione provengano da soggetti che non si trovano nel medesimo luogo, la produzione di effetti giuridici non può attendere la conclusione del [continua ..]
Nel Code civil del 1804, come del resto era avvenuto nel nostro codice civile del 1865, la conclusione del contratto non era stata disciplinata [1]. La riforma del 2016 ha colmato la lacuna con disposizioni contenute in una sotto-sezione denominata «L’offre et l’acceptation» (artt. 1113-1122). La nuova normativa dedica due articoli alla revoca (rétractation) della proposta contrattuale. Quest’ultima è definita all’art. 1114 Code civil): «L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation». L’art. 1115 Code civil stabilisce che la proposta può essere liberamente revocata fino al momento in cui perviene al destinatario. «Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire». In ossequio a precedenti indirizzi giurisprudenziali [2], in base all’art. 1116 Code civil (dopo che l’oblato l’ha ricevuta) la proposta non può essere revocata prima della scadenza del termine stabilito dal proponente o, in assenza, all’esito di un termine ragionevole. Si precisa che l’eventuale revoca intervenuta in violazione del divieto impedisce la conclusione del contratto. L’atto può rilevare ai fini della disciplina della responsabilità extracontrattuale. «Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat». In merito al contenuto dell’art. 1115 Code civil, è possibile osservare che, ove la revoca della proposta pervenga al destinatario prima della (o contestualmente alla) proposta, secondo alcuni autori non dovrebbe neppure parlarsi di revoca poiché la proposta non ha mai [continua ..]
La nuova disciplina della revoca della proposta è descritta come una «Innovation majeure» nel commentario Deshayes-Genicon-Laithier. Si afferma che l’art. 1116 Code civil, che costituisce il cardine della nuova normativa, opera una messa a punto e un chiarimento di grande ampiezza e lo rende uno dei testi più innovativi della riforma. Un primo aspetto rilevante riguarda il riconoscimento della responsabilità in caso di revoca illecita. Prima della riforma, la difficoltà di riconoscere tale figura derivava dalla visione classica secondo cui le fonti delle obbligazioni sono la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto e il quasi-delitto [1]. Le figure, pur talvolta utilizzate dalla giurisprudenza per configurare la responsabilità del proponente, non ricomprendevano la proposta contrattuale, anche in considerazione della circostanza che la revoca della proposta in linea di principio non è un fatto colposo [2]. Per aggirare l’ostacolo spesso la giurisprudenza francese ha fatto ricorso alla finzione di un avant-contrat con il quale il proponente si obbligava a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo [3]. Parte della dottrina sosteneva che in caso di proposta rivolta a un soggetto determinato, la revoca non avrebbe dovuto impedire la conclusione del contratto se esercitata entro il termine stabilito per l’accettazione (o entro un termine ragionevole) [4]. Quest’ultima tesi è stata in passato fondata sulla c.d. teoria dell’engagement unilatéral de volonté [5] e, di recente, sul dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso delle negoziazioni [6]. I dubbi sono ora stati superati alla luce dell’art. 1116 Code civil che pone in capo al proponente il divieto di revocare l’offerta e stabilisce la sanzione del risarcimento del danno. La disciplina francese della revoca della proposta, a seguito della riforma, chiarisce alcuni aspetti della disciplina contenuta nei progetti di armonizzazione del diritto dei contratti, che in tema di revoca sono stati fortemente influenzati dalla Convenzione di Vienna [7]. In particolari, questi ultimi non specificano esattamente in quali ipotesi si profila un’obbligazione risarcitoria in caso di revoca della proposta. L’art. 16, comma 2, CISG stabilisce infatti due eccezioni al principio della libera [continua ..]
Le osservazioni critiche della dottrina si sono soprattutto concentrate sull’obbligazione risarcitoria che scaturisce dalla violazione del divieto di revocare la proposta contrattuale. In merito alla sanzione, conformemente a quanto affermato nell’esperienza giuridica tedesca, in relazione al diritto francese antecedente alla riforma si osservava che rimettere la tutela dell’affidamento dell’oblato a una mera pretesa risarcitoria rappresenta una soluzione che pregiudica la sicurezza dei traffici commerciali [1]. Ulteriori motivi di critica si rivolgono ora alla formulazione dell’art. 1116 Code civil che limita le conseguenze risarcitorie derivanti dalla revoca abusiva al danno da lesione dell’interesse negativo [2]. La scelta del legislatore, che sfavorisce l’oblato, è stata considerata «inattesa» [3]. Infatti, si dà atto che può sembrare eccessivo prevedere una forma di esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, ma appare ingiustificato non consentire all’oblato – come in passato era spesso avvenuto [4] – di essere messo nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato ove il contratto fosse stato concluso (interesse positivo) [5]. In questa maniera, il risarcimento conseguibile in seguito a una revoca abusiva dell’offerta è quantificato secondo criteri analoghi a quelli utilizzabili in caso di recesso da una trattativa e, secondo alcuni autori, non sussiste ragione per configurare una obbligazione di mantenere l’offerta [6]. Analogamente al diritto tedesco, la nuova normativa francese ha avvertito l’esigenza di proteggere l’affidamento dell’oblato [7], ma residua una fondamentale differenza rispetto al BGB. Come è stato visto, secondo la disciplina del Code civil, la revoca illecita, avente natura di atto recettizio, impedisce la conclusione del contratto e la sola sanzione applicabile ha natura risarcitoria. Si tratta di una disciplina di tutela da tempo considerata insoddisfacente nell’esperienza giuridica tedesca, difforme rispetto alla CISG e alle normative modello [8]. Nel bilanciamento tra gli interessi delle parti, il risarcimento del danno limitato all’interesse negativo è stato ritenuto una sanzione eccessivamente tenue che sfavorisce l’oblato [9]. Come si vedrà, tali profili di criticità attengono [continua ..]