Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Revoca della proposta contrattuale: un confronto con la disciplina francese (di Francesco Paolo Patti. Professore associato di Diritto privato – Università Bocconi di Milano)


A cinque anni dalla riforma francese del diritto dei contratti, il contributo esamina la disciplina della revoca della proposta contrattuale nel Code civil soffermandosi sul problema del carattere recettizio della revoca e sulla configurabilità della responsabilità precontrattuale in capo al soggetto revocante. Nella parte finale si presenta un confronto con le regole del codice civile italiano e i relativi orientamenti giurisprudenziali. 

Revocation of the contractual proposal: a comparison with the French discipline

Five years after the reform of French contract law, the essay analyses the rules on revocation of the offer of the Code civil, with a specific focus on the effects of the revocation and on the potential pre-contractual liability of the offeror. Finally, the article presents a comparison with the rules of the Italian civil code and the relevant case law. 

Keywords: Contract – Conclusion – Offer – Revocation – Effects - Liability 

COMMENTO

Sommario:

1. Premessa - 2. Le nuove norme francesi sulla revoca della proposta contrattuale - 3. Il carattere innovativo della disciplina - 4. Alcune considerazioni critiche. - 5. Spunti di interesse per il nostro ordinamento.


1. Premessa

La conclusione del contratto è una materia che tradizionalmente induce il giurista a volgere lo sguardo alle legislazioni straniere, alle interpretazioni privilegiate in altri ordinamenti e alle normative modello elaborate a livello internazionale. Le regole sull’accordo delle parti possono infatti assumere un’importanza decisiva nella contrattazione internazionale; inoltre, com’è noto, la conclusione del contratto costituisce uno dei temi più indagati nell’ambito degli studi comparatistici.

I problemi dell’«accordo» sono stati l’oggetto delle ricerche che hanno consentito di sviluppare un nuovo metodo comparativo durante i seminari di Cornell, culminati con il volume sulla formazione del contratto del 1968 [1], un punto di svolta nella storia del diritto comparato [2]. Il gruppo di studiosi diretto da Rudolph Schlesinger ha affrontato le più significative problematiche relative alla conclusione del contratto adoperando un approccio fattuale idoneo a permettere il confronto tra esperienze giuridiche lontane, con l’ambizione di accertare se esiste un nucleo comune di disciplina tra gli ordinamenti presi in considerazione [3].

L’importante opera costituisce ancora oggi un fondamentale riferimento per chi intende affrontare la materia, ma alle dettagliate informazioni reperibili – per la maggior parte ancora attuali –, occorre ora aggiungere le normative internazionali e i progetti di armonizzazione del diritto. Infatti, convenzioni internazionali e normative modello consentono di ampliare il novero dei riferimenti comparativi, prendendo in esame regole concepite sulla scorta del confronto tra gli ordinamenti nazionali e per far fronte ad interessi della prassi.

Il punto di partenza nel processo che ha portato alla preparazione di queste normative può essere rinvenuto nel noto volume di Ernst Rabel sul diritto della vendita, in cui un’ampia trattazione è dedicata alla conclusione del contratto di vendita tra persone distanti [4]. Oltre a fornire la base per i successivi progetti di armonizzazione del diritto, l’opera si segnala per un prezioso suggerimento metodologico, che appare utile anche in epoca attuale [5]. Nel caso in cui la proposta e l’accettazione provengano da soggetti che non si trovano nel medesimo luogo, la produzione di effetti giuridici non può attendere la conclusione del contratto, ma deve necessariamente collegarsi alle dichiarazioni unilaterali. Movendo da questo assunto, l’articolazione degli effetti giuridici scaturenti dalle dichiarazioni di volontà delle parti diviene una mera questione di opportunità (o di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito) e non un problema da risolvere mediante la logica giuridica. Il dogma secondo cui gli effetti giuridici che vincolano le parti traggono origine dal contratto è ormai abbandonato.

Il descritto metodo di affrontare la tematica mette in risalto come la revoca della proposta contrattuale assuma un significato fondamentale nella teoria della conclusione del contratto e in relazione alla valutazione delle modalità con cui i diversi ordinamenti cercano di cogliere un punto di equilibrio tra la posizione del proponente e quella dell’oblato [6]. Da una concezione volontaristica, che vedeva la formazione del contratto come un incontro tra intenti, i sistemi si sono evoluti prestando attenzione alla necessità di tutelare l’affidamento delle parti riposto nelle altrui dichiarazioni [7].

In questa prospettiva, seguendo l’insegnamento di Gorla [8], il presente contributo esaminerà la disciplina francese sulla revoca della proposta contrattuale, a cinque anni dalla riforma del diritto delle obbligazioni e dei contratti [9]. Si valuteranno i criteri di bilanciamento degli interessi coinvolti relativamente alla complessiva disciplina della revoca della proposta e della responsabilità precontrattuale, una materia in cui si riscontrano marcate disomogeneità tra gli ordinamenti nazionali [10].

 

[1] R.B. Schlesinger (ed.), Formation of Contracts. A Study for the Common Core of Legal Systems, Dobbs Ferry, New York-London, 1968.

[2] L’illustrazione dettagliata del metodo e degli obiettivi della ricerca, oltre che nella parte introduttiva dell’opera citata nella nt. precedente, si rinviene in R.B. Schlesinger, Il «nucleo comune» dei vari sistemi giuridici: un nuovo campo di studi comparativi all’orizzonte, in Riv. dir. civ., 1963, I, 65 ss.; R. Sacco, Un metodo di lavoro nuovo: il seminario di Cornell, in Riv. dir. civ., 1972, II, 172 ss. Non sono peraltro mancate analisi critiche, incentrate sull’assenza di informazioni in merito al contesto sociale in cui trovano applicazione le regole: v. M. Rheinstein, Review, in 36 Chicago Law Rev., 1969, 448, spec. 453: «The aim of viewing law as a social phenomenon in the total context of social life, has not been pursued». Lo stesso a. tuttavia dà atto che «This book constitutes the most intensive comparison of legal institutions that has ever been undertaken» (ivi, 448).

[3] Con riguardo all’utilizzazione del metodo nella prospettiva dell’armonizzazione del diritto europeo, v. M. Bussani, U. Mattei, The Common Core Approach to European Private Law, in 3 Colum. J. of European Law, 1997, 339 ss., spec. 348 s., secondo cui lo scopo del metodo «is to provide a picture of the law existing in the European systems in a number of important areas that is as reliable and exact as possible»; Id. (ed.), Making European Law. Essays on the ‘Common Core’ Project, Trento 2000; M. Bussani, A.M. Musy, I metodi della comparazione: il common core dei diritti europei del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 537 ss.

[4] E. Rabel, Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung, I, Berlin-Leipzig, 1936, 69-88 su «Abschluß des Kaufvertrages unter Abwesenden».

[5] E. Rabel, op. ult. cit., 70: «Man kann bei dem Vertrag unter Abwesenden anders als bei dem Vertrag unter Anwesenden Rechtswirkungen nicht erst dem als Einheit gewerteten Vertrag zuschreiben, sondern muß auf die Rechtswirkungen der beiden Parteierklärungen zurückgreifen. Dann aber ist es nur eine Frage der Zweckmäßigkeit und nicht der Rechtsdogmatik, in welcher Weise man die Wirkungen der selbständig betrachteten Vertragserklärung im einzelnen ausgestalten will; denn das Dogma, daß nur der Vertrag als solcher Rechtswirkungen erzeugen kann und nicht die ihm vorausgehende Parteierklärung, ist damit bereits verlassen». Nello stesso senso, in tempi più recenti, D. Henrich, Unwiderrufliches Angebot und Optionsvertrag. Eine rechtsvergleichende Betrachtung, in R. Zimmermann, R. Knütel, J.M. Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, 1999, 216.

[6] Infatti, lo stesso E. Rabel, op. ult. cit., 70, mette in luce l’importanza della questione se le dichiarazioni di volontà e le eventuali revoche producano effetti nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza.

[7] V. soprattutto A.T. von Mehren, The Formation of Contracts, in International Encyclopedia of Comparative Law, VII, Contracts in General, Tübingen-Leiden-Boston, rist. 2008, 82: «In the early 19th century this issue – along with many others that arise in connection with the formation of contracts – was approached not in terms of practical and equitable considerations but of “meeting of the minds”. For contemporary law, the greater protection given to the offeree reliance, actual or potential […], has resulted in stricter limits to the power of revocation than existed in the past; when the issue arises, it is now resolved in far less conceptual and mechanical terms». Da una prospettiva generale, v. l’ampia ricostruzione storica di A. Somma, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale, Milano, 2000, 178-404.

[8] Ci si riferisce soprattutto al contributo La «logica-illogica» del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, in Riv. dir. civ., 1966, I, 255, 257 e 261 ss., ove l’a. sostiene che la revoca sia efficace per il solo fatto dell’emissione sulla base del complesso meccanismo di soluzione del conflitto di interessi tra accettante e proponente, accolto dal nostro ordinamento.

[9] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Su cui v. i commenti di G. Alpa, Sulla riforma del diritto dei contratti in Francia: una lettura sinottica del Projet e della Ordonnance, in Giustiziacivile.com, Editoriale del 3 maggio 2016; D. Mazeaud, Prime note sulla riforma del diritto francese dei contratti nell’ordinamento francese, in Riv. dir. civ., 2016, 432 ss.; F. Benatti, Note sulla riforma del libro III del codice civile francese: molto rumore per nulla, in Banca, borsa e tit. cred., 2016, 627 ss.; L. Klesta, La riforma francese del diritto delle obbligazioni: un atelier per il diritto codificato?, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1543 ss.; L. Coppo, Gli ultimi sviluppi della riforma del code civil: l’ordonnance n. 131 del 2016 e il nuovo diritto francese delle obbligazioni e dei contratti, in Contr. impr. Eur., 2016, 311 ss.; G. Terlizzi, Le nozioni abbandonate – La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2017, 695 ss.; F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, Il nuovo diritto francese dei contratti, Torino, 2021.

[10] Così E.A. Farnsworth, Comparative Contract Law, in M. Reimann, R. Zimmermann (ed.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, 2008, 915: «A major difference among legal systems goes to the revocability of the offer before a contract has resulted from its acceptance».


2. Le nuove norme francesi sulla revoca della proposta contrattuale

Nel Code civil del 1804, come del resto era avvenuto nel nostro codice civile del 1865, la conclusione del contratto non era stata disciplinata [1]. La riforma del 2016 ha colmato la lacuna con disposizioni contenute in una sotto-sezione denominata «L’offre et l’acceptation» (artt. 1113-1122).

La nuova normativa dedica due articoli alla revoca (rétractation) della proposta contrattuale. Que­st’ultima è definita all’art. 1114 Code civil):

«L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation».

L’art. 1115 Code civil stabilisce che la proposta può essere liberamente revocata fino al momento in cui perviene al destinatario.

«Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire».

In ossequio a precedenti indirizzi giurisprudenziali [2], in base all’art. 1116 Code civil (dopo che l’oblato l’ha ricevuta) la proposta non può essere revocata prima della scadenza del termine stabilito dal proponente o, in assenza, all’esito di un termine ragionevole. Si precisa che l’eventuale revoca intervenuta in violazione del divieto impedisce la conclusione del contratto. L’atto può rilevare ai fini della disciplina della responsabilità extracontrattuale.

«Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat».

In merito al contenuto dell’art. 1115 Code civil, è possibile osservare che, ove la revoca della proposta pervenga al destinatario prima della (o contestualmente alla) proposta, secondo alcuni autori non dovrebbe neppure parlarsi di revoca poiché la proposta non ha mai prodotto effetto [3].

Non è chiaro se tale ipotesi di «rétractation non fautive» configuri un atto recettizio o non recettizio. La norma non fornisce alcuna indicazione, mentre l’art. 1118 Code civil, relativo alla revoca dell’accettazione, precisa che la revoca deve pervenire al proponente prima dell’accettazione. Quest’ultima norma potrebbe trovare applicazione in via analogica al caso della revoca della proposta contrattuale, ma, secondo un primo commento, ai fini degli effetti, si deve fare riferimento al momento dell’emissione [4]. Infatti, la «svista» del legislatore appare troppo accentuata per non essere il risultato di una scelta ponderata volta a distinguere la revoca della proposta dalla revoca dell’accettazione. Inoltre, la «réalité» della revoca potrebbe anche giustificarsi alla luce della regola secondo cui il contratto si conclude soltanto nel momento in cui l’accettazione perviene al proponente (art. 1121 Code civil). Nelle questioni relative al consenso il diritto francese farebbe prevalere la volontà interna rispetto a quella esterna e, fino al momento consacrato dall’art. 1121 Code civil, la proposta si troverebbe ancora nella sfera di influenza del proponente. La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di interrogarsi sulla questione e altri autori sostengono che la revoca, in quanto actus contrarius rispetto alla proposta, dovrebbe parimenti pervenire al destinatario per produrre effetti [5].

Il tenore letterale dell’art. 1116 Code civil è peculiare. Da un lato, secondo il comma 1, è vietato revocare la proposta contrattuale. Dall’altro, al comma 2 si afferma che la revoca della proposta in violazione del divieto impedisce la conclusione del contratto. Tale formulazione configura una sorta di risposta a un orientamento giurisprudenziale della Cour de Cassation.

Nel complesso, avuto riguardo ai contenuti dell’art. 1115 Code civil, può sostenersi che la disciplina dell’offerta è basata sul principio della libera revocabilità e che i casi previsti dall’art. 1116 Code civil integrano delle eccezioni. Tuttavia, in virtù del divieto stabilito dall’art. 1116 Code civil, sembra condivisibile l’osservazione secondo cui l’esteso ambito applicativo delle eccezioni riduce notevolmente la portata del principio [6]. Invece che illustrare il rapporto tra le due norme in termini di regola-eccezione, appare più proficuo discorrere di una revoca legittima (art. 1115 Code civil) e di una revoca illecita (art. 1116 Code civil).

Sotto questo profilo, diversamente rispetto a quanto affermato in merito all’art. 1115, non sussistono incertezze in merito al carattere recettizio della revoca illecita (c.d. rétractation illicite) disciplinata dall’art. 1116 Code civil [7]. In termini generali, questa tesi era già stata sostenuta in dottrina prima della riforma avverso indirizzi più risalenti che, analogamente a quanto attualmente sostenuto dalla Corte di cassazione italiana (v. oltre), ritenevano la revoca efficace a partire dal momento della spedizione/emissione [8].

Nel precisare che la revoca esercitata in violazione dell’obbligo di mantenere l’offerta impedisce la conclusione del contratto, la disciplina della riforma elimina le incertezze connesse a una sentenza del 2008 che, sia pure con una formulazione dal significato non chiaro, sembrava attribuire all’oblato il diritto di agire per l’esecuzione in forma specifica (nell’ipotesi di revoca esercitata da un proponente obbligatosi a mantenere ferma l’offerta per un determinato periodo di tempo) [9]. Questa lettura si poneva in contrasto con l’orien­tamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca «illecita» non poteva determinare gli effetti del contratto [10]. Un intervento del giudice di questo tipo era considerato eccessivo e perfino idoneo a mettere in discussione la concezione tradizionale del contratto e dogmi ancora particolarmente avvertiti come quello dell’autonomie de la volonté [11].

 

[1] Cfr. D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, 2e ed., Paris, 2012, 178-180, il quale con riferimento al tema della conclusione del contratto spiega i motivi per cui la dottrina francese del XIX secolo non ha accolto le teorie tedesche.

[2] La c.d. «obligation de maintien» era già stata configurata dalla giurisprudenza francese, nelle ipotesi in cui il proponente stabilisce un termine entro il quale accettare l’offerta o un termine dovesse essere previsto in ragione delle circostanze del caso o degli usi: v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 11e éd., Paris, 2013, 136-144; J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, Droit civil. Les obligations, 1, L’acte juridique, 16e éd., Paris, 2014, 128-131.

[3] Così, con riferimento al diritto tedesco, W. Flume, Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, II, cit., 641: «Geht dem Angebotsempfänger vorher oder gleichzeitig mit der Offerte ein Widerruf zu […] entsteht selbstverständlich auch keine Bindungswirkung». In merito al diritto statunitense, v. W.J. Wagner, A-12: When does Revocation Become Effective?, American Report, in R.B. Schlesinger (ed.), Formation of Contracts. A Study for the Common Core of Legal Systems, cit., 840. Più incerti sul punto, O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2a ed., Paris, 2018, 97: «À dire vrai, on serait même en droit de se demander si l’acte par lequel une personne exprime son consentement mais qui n’a jamais été reçue par son destinataire relève bien la qualification juridique d’offre». Appare utile il confronto con la disciplina della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale del 1980 (CISG), che all’art. 15, comma 2, prevede: «Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro giunge al destinatario prima dell’offerta stessa o contemporaneamente». La Convenzione per questa fattispecie adotta il termine «ritiro» (withdrawal), diverso da quello della «revoca» (revocation), utilizzato dall’art. 16 per le ipotesi in cui l’offerta sia giunta al destinatario. Nello stesso senso si esprimono i Principi Unidroit, rispettivamente, agli artt. 2.1.3 e 2.1.4. Peraltro, nel caso in cui l’offerta sia stata inviata mediante posta elettronica, il ritiro, prima della ricezione dell’offerta, è sostanzialmente impossibile.

[4] O. Deshayes, T. Genicon, Y.M. Laithier, op. ult. cit., 122 s.

[5] Così G. Reiner, Le processus de formation du contrat dans le projet d’ordonnance de la Chancellerie – quelques commentaires, in R. Schulze, G. Wicker, G. Mäsch, D. Mazeaud (sous la dir. de), La réforme du droit des obligations en France. 5èmes Journées Franco-Allemandes, Paris, 2015, 58. Nello stesso senso, ma con riferimento alla disciplina antecedente all’entrata in vigore della riforma, F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, cit., 139 s., i quali precisano che per esercitare la revoca prima che l’offerta inviata mediante il servizio postale diventi efficace occorre utilizzare un mezzo di comunicazione più rapido come il telegramma o il telefax.

[6] O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, op. ult. cit., 124.

[7] O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, op. ult. cit., 126: «compte tenu du caractère fautif de la rétractation, il serait plus juste de retenir cette fois une solution favorable à l’acceptant: la rétractation fautive serait donc efficace non pas dès son émission mais seulement à sa réception».

[8] Cfr. P. Bonassies, French Report, in B. Schlesinger (ed.), Formation of Contracts. A Study for the Common Core of Legal Systems, cit., 851 s., il quale osservava che la dottrina è divisa: Planiol, Riper ed Esmein, e Ripert e Boulanger, sulla base di una concezione oggettiva dell’accordo, consideravano la revoca un atto recettizio; Mazeaud, Valéry, Marty e Raynaud, sulla scorta dell’opi­nione di Pothier, privilegiavano un approccio soggettivo, affermando che la revoca produce effetti dal momento dell’emissione. La giurisprudenza mediante un orientamento consolidato aderiva alla seconda tesi.

[9] Cass., civ. 3e, 7 mai 2008, n° 07-11690, in Revue des contrats, 2008, 1109, obs. T. Genicon: «Ayant constaté que le destinataire d’une offre d’achat disposait d’un délai déterminé pour donner son accord, et qu’il en résultait que l’offrant s’était engagé à maintenir son offre jusqu’à cette date, viole l’article 1134 du Code civil la Cour d’appel qui, retenant la validité de la rétraction de l’offre d’achat, fait droit à la demande de restitution de la somme versée par l’offrant à titre de dépôt de garantie». I dubbi derivavano dal riferimento all’art. 1134 Code civil, allora in vigore, concernente «la forza di legge» del contratto. Tuttavia, la sentenza omette di indicare il rimedio esperibile dall’oblato.

[10] V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, cit., 141; Ph. Malaurie, L. Aynés, Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 7e éd., Paris, 2015, 241 e ivi i riferimenti giurisprudenziali.

[11] Cfr. D. Mazeaud, La période précontractuelle en droits positif et prospectif français, européen et international: comparaisons, in O. Deshayes (sous la dir. de), L’avant-contrat. Actualité du processus de formation des contrats, Paris, 2008, 22. Sul­l’autonomie de la volonté, v. anche J.-L. Halpérin, L’autonomie privée en France: un concept cantonné ou rejeté, in Quaderni fiorentini, 43, 2014, 461 ss., spec. 463 ss.


3. Il carattere innovativo della disciplina

La nuova disciplina della revoca della proposta è descritta come una «Innovation majeure» nel commentario Deshayes-Genicon-Laithier. Si afferma che l’art. 1116 Code civil, che costituisce il cardine della nuova normativa, opera una messa a punto e un chiarimento di grande ampiezza e lo rende uno dei testi più innovativi della riforma.

Un primo aspetto rilevante riguarda il riconoscimento della responsabilità in caso di revoca illecita. Prima della riforma, la difficoltà di riconoscere tale figura derivava dalla visione classica secondo cui le fonti delle obbligazioni sono la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto e il quasi-delitto [1]. Le figure, pur talvolta utilizzate dalla giurisprudenza per configurare la responsabilità del proponente, non ricomprendevano la proposta contrattuale, anche in considerazione della circostanza che la revoca della proposta in linea di principio non è un fatto colposo [2]. Per aggirare l’ostacolo spesso la giurisprudenza francese ha fatto ricorso alla finzione di un avant-contrat con il quale il proponente si obbligava a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo [3].

Parte della dottrina sosteneva che in caso di proposta rivolta a un soggetto determinato, la revoca non avrebbe dovuto impedire la conclusione del contratto se esercitata entro il termine stabilito per l’accettazione (o entro un termine ragionevole) [4]. Quest’ultima tesi è stata in passato fondata sulla c.d. teoria dell’enga­gement unilatéral de volonté [5] e, di recente, sul dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso delle negoziazioni [6]. I dubbi sono ora stati superati alla luce dell’art. 1116 Code civil che pone in capo al proponente il divieto di revocare l’offerta e stabilisce la sanzione del risarcimento del danno.

La disciplina francese della revoca della proposta, a seguito della riforma, chiarisce alcuni aspetti della disciplina contenuta nei progetti di armonizzazione del diritto dei contratti, che in tema di revoca sono stati fortemente influenzati dalla Convenzione di Vienna [7]. In particolari, questi ultimi non specificano esattamente in quali ipotesi si profila un’obbligazione risarcitoria in caso di revoca della proposta.

L’art. 16, comma 2, CISG stabilisce infatti due eccezioni al principio della libera revocabilità:

«Un’offerta non può tuttavia essere revocata: a) se essa indica, fissando un termine determinato per l’accettazione o altrimenti, di essere irrevocabile; b) se per il destinatario era ragionevole ritenere irrevocabile l’offerta e se ha agito di conseguenza».

La prima eccezione recepisce una regola presente in molti ordinamenti di civil law; la seconda si ispira al promissory estoppel applicato nei sistemi di common law. La norma francese si adegua a tale modello, specificando che il proponente può in ogni caso revocare la proposta e andare incontro alle conseguenze risarcitorie. La disciplina contenuta nella Convenzione di Vienna può invece avere l’effetto di vincolare il proponente alla conclusione del contratto, nel caso in cui abbia esercitato la revoca nei casi previsti dall’art. 16, comma 2, CISG.

 

[1] Cfr. R.-J. Pothier, Traité des obligations (1761), Paris rist. 2011, 6, il quale illustra le differenze tra «proposta» e «contratto».

[2] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, cit., 141; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1, Contrat et engagement unilatéral, 4e éd. mise à jour, Paris 2016, 304 e ivi i riferimenti dottrinali.

[3] Lo schema era il seguente: il proponente presentava due offerte, una principale, concernente il contratto, e una accessoria, riguardante l’impegno a mantenere l’offerta principale per un certo periodo di tempo. Quest’ultima si riteneva accettata tacitamente dall’oblato e ciò permetteva di considerare concluso un avant-contrat: v. ancora M. Fabre-Magnan, op. ult. cit., 304 s.

[4] M. Fabre-Magnan, op. ult. cit., 300 s.

[5] V. in particolare J.-L. Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Paris 1970, 123 s.; in tempi più recenti, C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, 2007, 322. Tale impostazione trae spunto dal­l’antica tesi di R. Worms, De la volonté unilatérale considérée comme source d’obligations en droit français, Paris, 1891, 175, fondata sull’esigenza di tutelare «qui reçoit l’offre».

[6] Cfr. J. Antippas, De la bonne foi précontractuelle comme fondement de l’obligation de maintien de l’offre durant le délai indiqué, in RTD civ., 2013, 27.

[7] In merito alla disciplina contenuta nella CISG v. P. Winship, Formation of International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention, 17 Int’l Lawyer, 1983, 1 ss.; B.A. Leete, Contract Formation under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: Pitfalls for the Unwary, in 6 Temple Int’l and Comp. L.J., 1992, 193 ss.; F. Ferrari, A comparative overview on offer and acceptance inter absentes, in 10 B.U. Int’l L. J., 1992, 171 ss., spec. 201, secondo cui le regole della Convenzione di Vienna dovrebbero essere adottate de iure condendo; A.K. Schnyder, R.M. Straub, sub Art. 16, in H. Honsell (Hrsg.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlin-Heidelberg, 1997, 157 s.; M. Köhler, Die Haftung nach UN-Kaufrecht im Spannungsverhältnis zwischen Vertrag und Delikt, Tübingen, 2003, 258 ss.; E. Luig, Der internationale Vertragsschluß, Frankfurt am Main et al., 2003, 5 ss.; M. Torsello, Precontractual Liability and Preliminary Agreements, in L. DiMatteo (ed.), International Sales Law. A Global Challenge, Cambridge, 2014, 638.


4. Alcune considerazioni critiche.

Le osservazioni critiche della dottrina si sono soprattutto concentrate sull’obbligazione risarcitoria che scaturisce dalla violazione del divieto di revocare la proposta contrattuale.

In merito alla sanzione, conformemente a quanto affermato nell’esperienza giuridica tedesca, in relazione al diritto francese antecedente alla riforma si osservava che rimettere la tutela dell’affidamento del­l’oblato a una mera pretesa risarcitoria rappresenta una soluzione che pregiudica la sicurezza dei traffici commerciali [1].

Ulteriori motivi di critica si rivolgono ora alla formulazione dell’art. 1116 Code civil che limita le conseguenze risarcitorie derivanti dalla revoca abusiva al danno da lesione dell’interesse negativo [2]. La scelta del legislatore, che sfavorisce l’oblato, è stata considerata «inattesa» [3]. Infatti, si dà atto che può sembrare eccessivo prevedere una forma di esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, ma appare ingiustificato non consentire all’oblato – come in passato era spesso avvenuto [4] – di essere messo nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato ove il contratto fosse stato concluso (interesse positivo) [5]. In questa maniera, il risarcimento conseguibile in seguito a una revoca abusiva dell’offerta è quantificato secondo criteri analoghi a quelli utilizzabili in caso di recesso da una trattativa e, secondo alcuni autori, non sussiste ragione per configurare una obbligazione di mantenere l’offerta [6]. Analogamente al diritto tedesco, la nuova normativa francese ha avvertito l’esigenza di proteggere l’affidamento dell’oblato [7], ma residua una fondamentale differenza rispetto al BGB. Come è stato visto, secondo la disciplina del Code civil, la revoca illecita, avente natura di atto recettizio, impedisce la conclusione del contratto e la sola sanzione applicabile ha natura risarcitoria. Si tratta di una disciplina di tutela da tempo considerata insoddisfacente nell’esperienza giuridica tedesca, difforme rispetto alla CISG e alle normative modello [8]. Nel bilanciamento tra gli interessi delle parti, il risarcimento del danno limitato all’interesse negativo è stato ritenuto una sanzione eccessivamente tenue che sfavorisce l’oblato [9].

Come si vedrà, tali profili di criticità attengono però soltanto alla quantificazione del risarcimento del danno. La fattispecie della «revoca illecita» configura con certezza la responsabilità in capo al soggetto che esercita la revoca della proposta prima del termine ragionevole o del termine prestabilito. A questo indubbio vantaggio, che dovrebbe ridurre la difficoltà nel valutare la sussistenza di una responsabilità in capo al proponente, si lega al timore relativo a una eccessiva estensione dell’area della responsabilità precontrattuale.

Con riguardo a quest’ultima problematica risulta d’interesse un confronto con l’esperienza giuridica tedesca, in cui la proposta contrattuale ha carattere irrevocabile (§ 145 BGB). Si tratta di uno dei pochi casi di mancata recezione del modello di disciplina privilegiato dalla pandettistica [10]. I motivi della deviazione vennero esposti da Franz Philipp v. Kübel nel corso dei lavori della prima commissione, il 17 ottobre 1877, in cui egli presentò un progetto dal titolo enfatico «La promessa unilaterale come fondamento dell’obbligo di mantenere la parola (proposta contrattuale)» [11]. Ad avviso dell’autore, le moderne esigenze dei traffici commerciali richiedevano al diritto civile di obbligare le persone a mantenere la parola data, mediante una proposta irrevocabile [12]. Nel corso dei lavori si suggerì anche una soluzione intermedia, in base alla quale l’obbligo di mantenere la parola sarebbe dovuto sussistere soltanto ove il proponente avesse indicato un termine entro il quale accettare l’offerta [13]. Tuttavia, prevalse la tesi più estrema dell’irre­vocabilità e le ragioni della scelta furono principalmente due. Anzitutto, la sicurezza dei traffici rendeva necessario che le proposte contrattuali godessero di una certa stabilità [14]. Inoltre, le regole del costume imponevano di tutelare l’affidamento dell’altra parte di poter concludere il contratto accettando la proposta entro un determinato termine [15].

In questo quadro, il riconoscimento di una pretesa risarcitoria in favore dell’oblato, basata sulla dottrina della culpa in contrahendo, pur essendo all’epoca considerata la soluzione maggioritaria [16], non venne ritenuta accettabile. Motivi di ordine economico, connessi a interessi del mercato e dei contraenti, si ponevano in contrasto con questa forma di tutela dell’affidamento. Se un commerciante ordina merce, accettando un’al­trui proposta, e la rivende immediatamente a un terzo, il risarcimento del danno non costituisce una misura di protezione sufficiente per l’oblato. Avendo quest’ultimo interesse a eseguire la prestazione nei confronti del terzo, è necessario che il primo venditore sia vincolato alla proposta [17]. A questo semplice esempio si associava l’osservazione di carattere generale, secondo cui la liquidazione in sede processuale del risarcimento del danno in favore degli oblati avrebbe determinato lungaggini e notevoli costi a carico della società [18]. All’affermazione che l’oblato avrebbe potuto speculare su mutamenti successivi alla ricezione della proposta, tali da rendere più conveniente la stipulazione del contratto, si obiettava che il proponente avrebbe avuto la facoltà di eliminare il potenziale effetto negativo riservandosi il potere di revocare o attribuendo all’oblato un termine breve per l’accettazione della proposta [19].

Il tempo dirà se la nuova disciplina dell’art. 1116 Code civil determinerà un pregiudizievole incremento del contenzioso. Nei primi anni dall’entrata in vigore non si riscontra ancora casistica in argomento. Ciò potrebbe dipendere dalla misura esigua del risarcimento e dalle difficoltà di ordine probatorio che normalmente caratterizzano le pretese del soggetto danneggiato.

 

[1] Così E. Rabel, Das Recht des Warenkaufs, cit., 74, il quale discorre di una «verkehrsfeindliche Lösung». Ma v., per una diversa valutazione, B. Fages, Le processus de formation du contrat, in R. Schulze, G. Wicker, G. Mäsch, D. Mazeaud (sous la dir. de), La réforme du droit des obligations en France. 5èmes Journées Franco-Allemandes, cit., 44, il quale ritiene positivo mantenere una certa flessibilità nelle relazioni commerciali.

[2] Sul punto, v. ancora B. Fages, op. ult. cit., 45. In base agli indirizzi della Cour de cassation, l’estensione dell’obbligazione risarcitoria risultava controversa.

[3] O. Deshayes, La formation des contrats, cit., 6; Id., T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, cit., 106 s.

[4] Cfr. Ph. Malaurie, L. Aynés, Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, cit., 241, i quali sottolineano come la giurisprudenza ritenga applicabile la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale. Non sussiste pertanto ragione per limitare il risarcimento al valore dell’interesse negativo.

[5] O. Deshayes, La formation des contrats, cit., 6.

[6] In questo senso, ancora O. Deshayes, op. ult. cit., 7: “Traiter la révocation de l’offre comme une simple rupture des pourparlers revient tout simplement à nier l’obligation de maintien de l’offre, pourtant explicitement consacrée par l’article 1116»; Id., T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, cit., 106 s.; contra, Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1, Contrat et engagement unilatéral, cit., 303, la quale discorre di una «obligation de maintenir l’offre».

[7] Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali della Cour de Cassation, v, D. Henrich, Unwiderrufliches Angebot und Optionsvertrag. Eine rechtsvergleichende Betrachtung, in R. Zimmermann, R. Knütel, J.M. Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, 1999, 209.

[8] Per un confronto v. M. Mignot, L’offre et l’acceptation, in C. Jourdain-Fortier, M. Mignot (sous la direction de), Analyse comparée du droit français réformé des contrats et des règles matérielles du commerce international, Paris, 2016, 81 ss.

[9] O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, cit., 107 s.

[10] Così P. Oestmann, §§ 145–156. Vertragsschluß, in M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, I, Tübingen, 2003, 847.

[11] F.Ph. von Kübel, Das einseitige Versprechen als Grund der Verpflichtung zum Worthalten (Vertragsantrag), in W. Schubert (Hrsg.), Die Vorlagen der Redaktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches, II, 3, Recht der Schuldverhältnisse, Berlin-New York, 1980, 1145 ss.

[12] In proposito, nel diciannovesimo secolo, tra i giuristi tedeschi era molto in voga il proverbio «Ein Mann, ein Wort!»: J. Haas, Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis, Berlin, 2010, 19.

[13] Cfr. H.H. Jakobs, W. Schubert (Hrsg.), Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuch. Allgemeiner Teil, II, Berlin-New York, 1985, 782 ss.

[14] V. Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, I, Allgemeiner Theil, Berlin-Leipzig, 1888, 165: «Die Gebundenheit des Antragenden ist ein Bedürfnis des Verkehres». Nella nostra dottrina, v. P. Cesarini, Contratti fra persone lontane, Milano, 1920, 127: «la serietà, la celerità […], lo spiritus vivicans commercii, non possono ammettere, che si faccia perdere del tempo a una persona, e si possa poi impunemente venire a dire: “scusate il disturbo, ho cambiato idea!”. è perciò che per le altre legislazioni, come la tedesca, la semplice proposta obbliga il proponente».

[15] Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches, loc. cit. In tempi recenti, v. C. Herresthal, Offer and Acceptance – Other Forms of Manifestation of Consent under the German Civil Code, in R. Schulze, M. Pilar Perales Viscasillas (eds.), The Formation of Contract, Baden-Baden, 2016, spec. 113, e, da una prospettiva più ampia, estesa in termini generali alle dichiarazioni di volontà, R. Singer, Selbstbestimmung und Verkehrsschutz im Recht der Willenserklärungen, München, 1995, 25 ss.

[16] Un accenno alla revoca della proposta si rinviene già in R. Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, 4, 1861, 49, nt. 50.

[17] F.Ph. v. Kübel, Das einseitige Versprechen, cit., 1151 s. Il testo è ripreso quasi letteralmente nei Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches, cit., 165 s.

[18] Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches, cit., 166.

[19] Ibidem. Inoltre, secondo autorevole dottrina, un sopravvenuto mutamento delle circostanze, che alteri in modo significativo l’equilibrio dello scambio, legittima il proponente ad esercitare la revoca.


5. Spunti di interesse per il nostro ordinamento.

La soluzione francese potrebbe ispirare il legislatore italiano o, in ogni caso, la nostra giurisprudenza sotto due distinti profili. In primo luogo, per quanto attiene al problema del carattere recettizio o non recettizio della revoca della proposta contrattuale. In secondo luogo, con riguardo alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale in capo al soggetto che abbia revocato la proposta contrattuale.

La questione del carattere recettizio della revoca della proposta è da lungo tempo dibattuta in dottrina [1]. Non si rinvengono numerose sentenze della Cassazione in argomento, ma da ultimo in sede di legittimità ha prevalso l’orientamento che nega il carattere recettizio della revoca della proposta [2].

Il riferimento è a Cass. n. 7543/2016 [3], secondo cui l’art. 1328 cod. civ. contiene due regole diverse per la revoca della proposta e dell’accettazione: la prima è possibile «fino a che il contratto non sia concluso», la seconda è possibile purché giunga «a conoscenza del proponente prima dell’accettazione». Quindi, «per la revoca della proposta vale la regola della “spedizione” e non quella della “ricezione”». Ad avviso dei giudici di legittimità, gli artt. 1334 e 1335 cod. civ. non incidono sulla soluzione del problema, nonostante queste disposizioni chiaramente assegnino natura recettizia agli atti unilaterali e alla loro revoca.

La Cassazione, in modo piuttosto sorprendente, afferma altresì che «la revoca della proposta, pur atto recettizio, «opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione, e, correlativamente, da tale momento sospende l’efficacia dell’accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente». La revoca della proposta sarebbe un atto recettizio «attenuato», proprio per la formula dell’art. 1328 cod. civ., in cui le due revoche sono disciplinate in modo diverso; la revoca della proposta estingue, con effetto dall’emissione, il potere di accettare sorto in capo all’oblato con la ricezione della proposta.

Le discussioni della dottrina francese e la formulazione della nuova disciplina inducono a ritenere che gli argomenti utilizzati dalla Corte di Cassazione non siano decisivi, in quanto alla revoca illecita è attribuito carattere recettizio, diversamente rispetto al caso della revoca lecita che attiene soltanto alle ipotesi (di rara verificazione) l’offerta non è ancora pervenuta al destinatario. Se la revoca è esercitata prima dell’arrivo della proposta, quest’ultima è priva di effetti e non si configura neppure un diritto all’indennizzo o al risarcimento da parte del soggetto che avrebbe accettato l’offerta.

La seconda questione di rilievo nel confronto con il nostro ordinamento riguarda i rapporti con la disciplina della responsabilità precontrattuale. La disciplina francese si presenta in parte diversa rispetto a quella italiana, contenuta nell’art. 1328, comma 1, cod. civ., secondo cui il proponente è tenuto a pagare un indennizzo nel caso in cui l’accettante abbia intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca. Ad avviso della tesi maggioritaria, si tratterebbe di una ipotesi particolare di responsabilità di tipo oggettivo da atto lecito, limitata all’obbligo di risarcire l’oblato delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto [4]. Ciò peraltro non esclude la possibilità di invocare l’applicazione dell’art. 1337 cod. civ. ove ne ricorrano i presupposti.

In base al nuovo diritto francese, la revoca di cui all’art. 1116 Code civil è da considerare in ogni caso «fautive» e dovrebbe quindi di per sé, senza ulteriori oneri probatori, determinare una obbligazione risarcitoria nei confronti dell’oblato, pari all’interesse negativo, a prescindere dall’avvenuto inizio dell’esecuzione della prestazione. La norma francese sembra assicurare condizioni più favorevoli per l’oblato e un ristoro più esteso rispetto alle voci che formano l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1328 cod. civ.

Un avvicinamento alla soluzione francese potrebbe discendere da una interpretazione evolutiva degli artt. 1328, comma 1, e 1337 cod. civ. nel senso di applicare la prima norma soltanto nei casi in cui la revoca sia giustificata (e, dunque, lecita) e riconoscere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in ogni altra ipotesi di revoca esercitata entro il termine stabilito dall’art. 1326, comma 2, cod. civ. Nel nostro ordinamento, l’ambito applicativo della responsabilità precontrattuale riguarda certamente la fase della formazione del contratto e appare condivisibile, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni [5], che in presenza di una proposta contrattuale – in senso tecnico – si generi un affidamento tutelabile in capo all’oblato.

 

[1] V. per tutti A.M. Benedetti, F.P. Patti, La revoca della proposta: atto finale? La regola migliore, tra storia e comparazione, in Riv. dir. civ., 2017, 1293 ss.; U. Salanitro, Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno, in AdC, 2016, Torino, 2017, 127ss., e ivi i riferimenti indicati.

[2] V. ancora A.M. Benedetti, F.P. Patti, op. loc. ult. cit.

[3] Cass. civ., 15 aprile 2016, n. 7543. In senso contrario, v. Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6323, con nota di A.M. Benedetti, La revoca della proposta tra spedizione e ricezione: la Cassazione cambia rotta, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 370 e in Foro it., 2001, c. 227, con nota di R. Pardolesi. In prospettiva prevalentemente storica, v. anche A.M. Benedetti, Ancora sulla revoca della proposta: divagazioni tra storia e comparazione, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 115 ss. Nel common law inglese, ove con riguardo all’accettazione si segue la c.d. «postal rule», secondo cui il contratto tra persone distanti si considera concluso nel momento in cui l’accettazione è stata spedita, alla revoca della proposta è attribuito carattere recettizio fin dal leading case Byrne & Co. v. Leon Van Tienhoven & Co. (1880) 5 CPD 344. La regola giurisprudenziale del diritto inglese è riassunta nei termini che seguono da A. Burrows (assisted by an Advisory Group of Academics, Judges and Practitioners), A Restatement of the English Law of Contract, Oxford, 2016, «The revocation of an offer, even one made by post, must generally be communicated to (that is, received by) the offeree; but the revocation may be communicated by a third party rather than by the offeror» (Sezione 7(16)).

[4] Cfr. G. Gorla, La «logica-illogica» del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, cit., 256; C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 3a ed., Milano, 2019, 205: «Si tratta piuttosto di un’ipotesi di responsabilità per atto lecito che realizza un contemperamento tra l’interesse alla revoca della proposta (tutelato direttamente) e l’interesse dell’oblato a dare inizio all’esecuzione del contratto dopo l’accettazione»; V. Roppo, Il contratto, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, 2a ed., Milano, 2011, 146 s.; nell’ambito di una trattazione dedicata alla responsabilità precontrattuale, G. Afferni, Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Torino, 2008, 37 ss. Da una prospettiva diversa, già G. Tucci, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 1967, I, 229 ss., spec. 238-240.

[5] In recenti sentenze di legittimità si afferma che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto»: così Cass. 15 aprile 2016, n. 7545, in Rep. Foro. it., 2016, voce Contratto in genere, n. 369. Nello stesso senso, Cass. 10 marzo 2016, n. 4718, n. 380; Cass. 29 marzo 2007, n. 7768, ivi, 2007, voce cit., n. 389. In effetti, posto che la proposta contrattuale costituisce in genere la fase più avanzata di una trattativa appare in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale ricordato non tutelare l’affidamento dell’oblato in caso di revoca della proposta.