Il libro di Pietro Perlingieri "Introduzione alla problematica della proprietà", pubblicato nel 1970, viene riletto alla luce del dibattito italiano sull'interpretazione costituzionale del diritto patrimoniale.
Pietro Perlingieri's book "Introduction to the problematic of property", published in 1970, is re-read in the light of the Italian debate on the constitutional interpretation of property law.
Keywords: diritto di proprietà
Luca Nivarra - L’“introduzione alla problematica della «proprietà»” nel quadro delle riletture costituzionali del diritto proprietà
1. L’antefatto. - 2. “Concetto” e “concezione”. - 3. “Istituto” e “diritto soggettivo”. - 4. Segue: la Costituzione come “rottura” e la Costituzione come “complessità”. - 5. Le funzioni sociali della proprietà. - 6. Proprietà e impresa. - 7. Aurora di un metodo. - 8. Conclusioni.
Vorrei richiamare subito l’attenzione su un dettaglio solo apparentemente marginale, ossia i due “caporali” che incorniciano la parola “proprietà” nel titolo del libro che costituirà oggetto delle mie riflessioni (Introduzione alla problematica della «proprietà»)[1]. L’ uso di questo segno grafico può essere considerato una sorta di iperbolica epitome del progetto ricostruttivo che ispira la riflessione di Perlingieri, dislocandola a buon diritto nel panorama delle letture costituzionalmente orientate della proprietà: al riguardo delle quali osserverei, in via preliminare, che il loro irrobustirsi nel decennio 60-70, affidato ad opere ormai classiche (dal saggio di Rodotà, apparso nel 1960, sulla “Trimestrale”, alla monografia di Michele Costantino, solo per citare alcuni dei contributi più noti)[2] eredita, e mette a profitto, un’idea della proprietà non più riducibile al modello protoliberale, consacrato nel Code Napoléon e ricevuto dal primo codice civile dell’Italia unita. Il quadro originario, difatti, era stato intaccato, anche se non stravolto, dal codice civile del ’42 il quale, al netto delle concessioni, più o meno rituali, all’ideologia del regime, abbraccia una concezione del nostro istituto che rispecchia le profonde trasformazioni subite dall’economia nel passaggio dal capitalismo a matrice dominicale a quello a matrice imprenditoriale (dal capitalismo della rendita al capitalismo del profitto). Questa evoluzione può essere apprezzata almeno sotto un duplice profilo. In primo luogo, il nuovo codice civile secolarizza, anche sul piano della trama espositiva (la quale, sempre, si incarica di lasciar intravedere, in filigrana, le ragioni seminali del sistema), il legame tra il contratto e la proprietà: risultato, questo, che viene conseguito eguagliando l’effetto reale (artt.1376 e 922 c.c.) all’effetto obbligatorio (art.1173 c.c.) per mezzo del confinamento della seconda in un Libro diverso da quello destinato ad ospitare il primo.
Al vistoso indebolimento del nesso tra proprietà e contratto (indice sicuro della prevalenza di un modello ormai stabilmente indirizzato a promuovere la creazione di nuova ricchezza (mediante l’organizzazione dei fattori produttivi) più che a tutelare quella esistente[3], si accompagna, poi, una manovra per linee interne all’istituto, animata dall’intento di razionalizzare l’uso e lo sfruttamento delle due risorse per elezione destinate ad essere attinte in forma proprietaria, e cioè il suolo urbano e, fondamentalmente, quello agricolo. Al di là delle concrete applicazioni che queste discipline “speciali” troveranno negli anni successivi all’entrata in vigore del nuovo codice – in realtà bisognerà aspettare prima la riforma agraria, all’inizio degli anni ’50 e poi la famosa legge Bucalossi, poco dopo metà degli anni ’70 – esse consacrano una tendenza già manifestatasi nei decenni precedenti a disarticolare le forme giuridiche dell’appartenenza in ragione della natura del bene assegnato in proprietà. Questa torsione scompositiva di un costrutto che il pensiero aurorale della borghesia voleva presidiato da un’ontologia dell’ordine (basti pensare ad Hobbes) è il segno dell’avvento di una tecnologia regolatoria, dominata da una duplice acquisizione: 1) la forza, ma anche la vulnerabilità (resa visibile dall’insorgenza comunista ad Est e, successivamente, dalla crisi del ’29) di un sistema non più governabile attraverso l’appello puro e semplice alla natura; 2) la conseguente, complementare, inarrestabile spinta a sussumere sotto il comando del capitale tutti i luoghi sociali candidabili alla estrazione di plusvalore. In altre parole, la proprietà dismette ogni pretesa di sacralità e inviolabilità per vestire i panni, ancora una volta secolarizzati, di mero fattore produttivo.
I giuristi rideclinano processi di questa portata nel modo loro consueto: ossia, coniando una nuova parola, segnatamente un plurale, le “proprietà”[4], che assolve ad una duplice funzione: da un lato, quella di registrare, onestamente, la scomposizione; e, dall’altro lato, quella di neutralizzare il movimento del reale, sovrapponendo alla razionalità, invincibile, di quest’ultimo, quella, rassicurante, del codice giuridico, che non ammette rotture ma soltanto evoluzioni. Da qui un primo, timido divaricarsi della concezione della proprietà dal suo concetto: l’uno – il “concetto” - permeabile al nuovo che avanza e al carico di regole performative delle prerogative dominicali che la disarticolazione del costrutto originario si porta dietro; l’altra - la “concezione” - ancora avvinghiata a quel potere di godere e di disporre che, della proprietà o del proprietario, secondo la visione soggettivistica sposata dall’art.832 c.c., sembrerebbe essere il nucleo inscalfibile[5].
* Il presente lavoro è destinato ad una raccolta di studi su “A 50 anni dalla «Introduzione alla problematica della proprietà» di prossima pubblicazione per i tipi della E.S.I.
[1] Si tratta di un corso di lezioni di Diritto civile tenute nell’anno accademico 1969-1970 e poi raccolte in un volume litografato pubblicato per i tipi della E.S.I. nel 1970.
[2] S. RODOTÀ, Note critiche in tema di proprietà, Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 1252 ss.; ma ora, con il titolo Il diritto di proprietà tra dommatica e storia, anche in Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni (Bologna 2013), 175 ss. (dalle cui pagine si citerà); M. COSTANTINO, Contributo allo studio della proprietà (Napoli 1967). Una breve bibliografia è riportata in appendice al volume di Perlingieri.
[3] Ragionando sulla falsariga di Marx, questo passaggio può essere declinato nei termini di un definitivo congedo dalla fase dell’accumulazione primitiva – in cui la proprietà dei mezzi di produzione è funzionale all’esproprio dei produttori e alla loro conversione in forza-lavoro liberamente negoziabile sul mercato – a favore di una fase nella quale l’esigenza del capitale è quella di un pieno dispiegamento della legge del valore, obiettivo conseguibile elettivamente nella circolazione della merce, ossia lavoro obiettivato (macchine più quote decrescenti di lavoro vivo). Da qui, appunto, il ridimensionamento del ruolo della proprietà la quale, per un verso, conserva la memoria profonda del nuovo mondo dell’acquisizione, da essa tenuta a battesimo; e, per altro verso, viene avviata al pantheon delle Muse borghesi (imbalsamata ma pur sempre in servizio se non più permanente effettivo, quantomeno di complemento, come mostra la giurisprudenza dell‘UE). Sul punto v. le osservazioni di S. RODOTÀ, Scienza giuridica ufficiale e definizioni della proprietà. Il terribile diritto cit.,144 (ma già MSCG, II, 1972, 457 ss. con lo stesso titolo)
[4] S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto (Milano 1964: ma si tratta della ristampa dell’edizione pubblicata nel 1954): e qui il celebre saggio La proprietà e le proprietà, 145-309. In realtà il pensiero di Pugliatti quale emerge dalle pagine di questa giustamente celebre e citatissima raccolta di scritti è molto meno lineare, anche se attraversato da una continuità carsica, di quanto una ricezione ancora condizionata dall’esigenza di allineare “concetto” e “concezione” lasci intendere. L’elemento di continuità è rappresentato dalla ferma consapevolezza del carattere strutturale delle trasformazioni che il regime della proprietà stava sperimentando ad opera della legislazione speciale e della necessità per il giurista di cimentarsi con l’elaborazione di un nuovo concetto che di quelle trasformazioni si facesse carico senza incertezze. Tuttavia, la lettura dei tre saggi più significativi contenuti nel volume richiamato qui sopra, ovvero Interesse pubblico e interesse privato, 1-52, pubblicato, però, per la prima volta nel 1935 (le date sono importanti); Definizione della proprietà nel nuovo codice civile, 123-144 (pubblicato per la prima volta nel 1942); e, appunto, La proprietà e le proprietà (pubblicato per la prima volta nel 1950), lascia intravedere, se non un’oscillazione, quantomeno una evoluzione del pensiero di Pugliatti che investe proprio la concezione della proprietà rispetto alla quale lo spartiacque è rappresentato dall’emergere dell’idea di una funzione sociale impulsiva come distinta dalla funzione sociale – limite (281-282). Pugliatti mutua queste due formule dalla nomenclatura in uso presso gli interpreti più conservatori dell’art.42, comma 2 Cost, provvedendo a valorizzare, però, della “impulsività” il profilo, particolarmente apprezzabile con riguardo alla disciplina della proprietà fondiaria, del ruolo dinamico – conformativo della p.a. Nei due scritti precedenti (precedenti anche all’entrata in vigore della Costituzione), alla funzione sociale, pure costantemente richiamata, viene attribuito un significato solo descrittivo/riassuntivo dell’insieme dei limiti, oneri e obblighi che gravano sul proprietario: insomma, la funzione sociale precostituzionale è un’ellissi, mentre la funzione sociale postcostituzionale è regola di legittimazione di politiche legislative e di prassi amministrative per le quali la proprietà diventa una variabile dipendente (un “istituto” molto più che un “diritto soggettivo”: v., infra, § 3). Se si entra in questo ordine di idee, anche l’accuratissima e raffinatissima indagine che Pugliatti sviluppa nelle prime centocinquanta pagine del suo studio (parlo di La proprietà e le proprietà), tutta intesa a documentare la congenita mobilità (diacronica e sincronica) di un costrutto fino ad allora assoggettato (perfino dallo stesso Pugliatti) alla (innocua) dialettica tra il paradigma e le sue variazioni, si mostra per quello che è, cioè una intelligente e sofisticata operazione culturale propedeutica agli usi che della proprietà si sarebbero potuti fare sulla base del precetto costituzionale. Su Pugliatti e sul suo realismo, v. S. RODOTÀ, Ricerche, ipotesi e problemi dal dopoguerra ad oggi, Il terribile diritto cit., 435 ss. (con il titolo Intorno alla proprietà. Ricerche, ipotesi e problemi dal dopoguerra ad oggi, Riv. crit. dir. priv., 1988, 223 ss.) dove pure, un riferimento veloce ma inequivoco alla cesura rappresentata da La proprietà e le proprietà, e alla definitiva consacrazione della funzione sociale come sintesi di una serie di regole performartive del contenuto del diritto di proprietà (nello stesso senso già in Note critiche cit., 233; 241).
[5] Anche su questo rinvio a RODOTÀ, Scienza giuridica ufficiale cit., 131 ss.
Distinguere tra “concetto” e “concezione” può essere d’aiuto per meglio comprendere il senso della traiettoria disegnata dalla proprietà negli ultimi due secoli[1]. La proprietà ottocentesca, quella del codice francese e dei numerosi altri codici che da questo trassero ispirazione, è una proprietà caratterizzata dalla sovrapponibilità di “concetto” e “concezione”, ovvero dell’istituto come insieme di regole positive e dell’istituto per come esso si presenta alla coscienza collettiva e a quella dominante in seno al ceto dei giuristi[2]. Le modificazioni alle quali ho accennato più sopra alterano questo equilibrio. Il fortunatissimo plurale pugliattiano, le “proprietà”, si incarica di cogliere, sul piano di una raffinata tecnica giuridica, l’assoggettamento del nucleo più intimo (o di quello che, secondo un certo modo di vedere le cose per il quale “concezione” e “concetto” sono indissolubili, appare tale) del dispositivo dominicale a quell’insieme di limiti ed obblighi che descrive il tratto specifico dei nuovi regimi differenziati[3].
Si tratta, se vogliamo, di una sorta di gioco di specchi, in buona parte governato a partire dal versante della “concezione” la quale trasferisce sul “concetto” l'ombra protettiva dell’immagine tradizionale della proprietà sostanzialmente riducendo le novità introdotte dal ius novum a semplici variazioni sul tema. Insomma, i giuristi non possono non aggiornare il “concetto”, ma questo non vuol dire che essi rottamino la “concezione”, ancora saldamente agganciata al paradigma classico dell’istituto[4].
Venendo ora a quelle che sogliono chiamarsi le letture costituzionali della proprietà, si può dire, intanto, che esse descrivano un moto di riavvicinamento a segno invertito: in altre parole la “concezione” della proprietà rintracciabile in seno al dettato costituzionale sollecita la revisione dell’omologo “concetto”, revisione che si indirizza, appunto, verso una ricucitura tra i due livelli[5]. Rinviando ad un momento successivo del discorso l’approfondimento di questo punto, vorrei, invece, sviluppare qualche riflessione intorno al modo in cui la Costituzione, una volte scongelata, irrompe nel mai lineare approssimarsi di “concetto” e “concezione”. Sotto questo profilo merita di essere considerato, in primo luogo, il posto che la Carta del ’48 va ad occupare nel sistema delle fonti. Non si tratta di una questione di solo ordine formale perché, come è ormai noto da tempo, la Costituzione repubblicana (come buona parte delle Costituzioni del “dopo Auschwitz”) non è più soltanto un sistema di regole ma è anche un ordine di valori dal quale traspare un modello di società, o, forse, sarebbe meglio dire, una società incardinata su infrastrutture economiche (fondamentalmente, il lavoro, l’impresa e la proprietà) tanto indefettibili quanto esposte alle oscillazioni determinate dall’azione dei soggetti collettivi (fondamentalmente, i partiti politici, attraverso la mediazione legislativa affidata al Parlamento, gli attori del conflitto sociale, la giurisprudenza). Non solo (e qui l’aspetto più propriamente formale della primazia della norma costituzionale entra in gioco): grazie al controllo di legittimità affidato alla Consulta tutto il diritto subordinato viene idealmente e virtualmente convocato di fronte ai giudici costituzionali ai quali investiti del compito di promuovere la vigenza diffusa della Carta, delle sue regole dei suoi principi.
Ora, già solo questo modo di atteggiarsi del dispositivo costituzionale sviluppa un impatto molto forte sulla “concezione” della proprietà la quale, non dimentichiamolo, riveniva da una precedente stagione in cui si era attuato un primo, non dichiarato ma non per ciò meno significativo, distacco (non divorzio, ma distacco) dal correlativo “concetto”. Il nucleo verace dell’innovazione risiede nel programmatico trapianto della proprietà dentro un campo di forze, non necessariamente antagoniste, ma diverse (almeno rispetto alla “concezione” tradizionale) che ne riplasma l’immagine e ne modifica la percezione da parte dei custodi (per meglio dire: di una frazione di essi, più disposta a mettersi in sintonia con il quadro di virtualità tenuto a battesimo dal “compromesso” costituzionale) del nuovo ordine. Sul piano teorico – cioè, appunto, sul piano più direttamente implicato dalla “concezione” - questo si traduce in una disarticolazione del costrutto originario, ancora nutrito dell’idea di una primazia qualitativa delle ragioni del dominus; mentre sul piano dogmatico – quello, cioè, più vicino al “concetto” – la riflessione dei giuristi va oltre la presa d’atto di una crescente responsabilizzazione del proprietario (guadagno della stagione precedente, quella delle “proprietà”), per promuovere un assetto dei poteri del titolare del diritto costitutivamente ibridati, nel senso di condizionati, dalla forza performatrice di norme concorrenti istitutive della rilevanza di interessi altri da quelli assunti ad oggetto della tutela dominicale.
I movimenti del pensiero (giuridico) che sto provando a descrivere attraverso la griglia “concetto” – “concezione” possono essere catturati anche attraverso un altro codice, sempre binario, al quale è già capitato di richiamarmi in precedenza, “diritto soggettivo” – “istituto”. La proprietà come “istituto” viene in considerazione nella qualità di infrastruttura sociale oggetto di una disciplina giuridica necessariamente intesa ad includere il fenomeno dentro l’orizzonte di un più generale quadro di compatibilità; la proprietà come “diritto soggettivo”, viceversa, riduce la visibilità di quel medesimo fenomeno al nucleo delle prerogative attribuite al titolare del diritto. Anche qui è possibile applicare lo schema triadico già proposto più sopra, con riguardo a “concetto” e “concezione”. Nella stagione eroica del liberalismo trionfante, l’immagine che emerge dai vari documenti giuridici dell’epoca, è quello di un “istituto” in qualche modo schiacciato sul “diritto soggettivo” nel senso che quest’ultimo assorbe per gran parte la dimensione istituzionale della proprietà; successivamente, come abbiamo visto, i due registri tendono a divaricarsi perché la regolazione giuridica si fa carico del compito di mediare tra interessi, se non divergenti, quantomeno differenti, sicché i poteri proprietari vengono trasferiti all’interno di un circuito in cui sperimentano “limiti” ed “obblighi” non più solo contenitivi ma funzionali ad una domanda politica e sociale di tutela di bisogni non più ascrivibili al solo registro dominicale[6]. Questo spostamento del baricentro dal “diritto soggettivo” all’”istituto” assume una forma compiuta e visibile con la Costituzione, già a partire dalla scelta del legislatore del ’48 di porre la proprietà sotto l’egida del Titolo III, consacrato ai “Rapporti economici” (circostanza questa rilevata con una certa enfasi da tutti gli interpreti ma di cui non mi pare che sia stata sempre colto l’effettivo significato)[7].
[1] Sulla distinzione tra “concetto” e “concezione” v. V. VILLA, Storia della filosofia del diritto analitica (Bologna 2003), 17 ss. Il “concetto”, almeno secondo la mia interpretazione del binomio, non perfettamente coincidente con quella di Villa, riassume i caratteri fondamentali dell’istituto giuridico (entro il perimetro del quale si disloca anche l’insieme dei precetti destinati a qualificare le condotte del titolare del diritto), mentre la “concezione” designa l’insieme delle credenze condivise all’interno di un qualsiasi gruppo sociale in ordine a ciò che rappresenterebbe l’essenza di una pratica collettiva diffusa. Ad es., nel nostro caso, nella fase storica alla quale ci riferiamo nel testo, la “concezione” egemone della proprietà, nonostante le trasformazioni subite al livello del “concetto”, rimane pur sempre quella imperniata sulla vis attractiva esercitata dai poteri proprietari attorno ai quali limiti ed obblighi si dispongono, per così dire, a raggiera. Quindi, in un certo senso, si potrebbe perfino dire che “concetto” e “concezione” abbiano oggetti differenti, sebbene la seconda, proprio perché si alimenta anche di idee e immagini non perfettamente allineate alle regole che governano l’uso del primo, finisca per influenzarne l’applicazione e le potenzialità di sviluppo.
[2] V. la nt. precedente. La sovrapponibilità di “concetto” e “concezione” è solo regolativa, nel senso che, in concreto, tra i due piani esiste sempre uno scarto, dovuto alla circostanza che essendo la proprietà, ancora prima che un diritto soggettivo, un’infrastruttura sociale pensata come indisponibile (v. nt. successiva), su di essa si viene compiendo un lavoro di ingegneria istituzionale inteso a ridefinirne la posizione nel quadro di un ordine più ampio. In altre parole, la proprietà, in quanto luogo privilegiato di mediazione tra interessi diversi, non è mai riducibile al suo figurino ideale: tuttavia, è fuor di dubbio che vi siano state epoche, come quella consegnata alle trame del Code, in cui lo scarto risultava meno marcato.
[3] U. NATOLI, La proprietà (Milano 1975; si tratta di una nuova edizione riveduta e ampliata rispetto a quella del 1965), 11 ss.
[4] Esemplare, al riguardo, la posizione di Filippo Vassalli il quale, da un lato, scrive: «Che cosa è difatti il codice civile e, più in generale, il diritto civile e, più in generale, il diritto civile, se non una data disciplina dell’umano commercio? Il diritto civile è, più particolarmente, la disciplina della vita dell’uomo nei rapporti determinati dalla procreazione, dalla società coniugale e dell’attività economica. Questa disciplina, nei nostri ordinamenti sociali, poggia tutta, immediatamente o mediatamente, sul riconoscimento della proprietà individuale». Poco oltre, però, aggiunge «nel nuovo quadro della politica economica il diritto patrimoniale dei privati assume una funzione del tutto complementare rispetto al regolamento corporativo o amministrativo dell’economia…Il diritto soggettivo figura ancora nel codice:..ma lo spirito della legge è mutato…Le norme del codice, malgrado il prestigio della presentazione sono più spesso – e soprattutto quelle che hanno attinenza con l’attività economica – delle norme complementari… Carattere del nuovo codice civile è una permeazione del medesimo, non nello spirito generale – il che è di tutti i tempi – ma nelle singole sue statuizioni, della ragione del pubblico interesse, così come inteso e governato dal pubblico potere». E, ancora: «sembra corrispondere allo stato attuale delle leggi, le quali hanno disciplinato in vario modo i poteri del proprietario, riconoscere che non vi è una sola proprietà, che vi sono piuttosto delle proprietà, in quanto l’interesse pubblico è che l’appropriazione dei beni comporti statuti diversi in armonia con gli scopi perseguiti, i quali variano assai» (F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, Studi giuridici, III, 2 (Milano 1960), 614, nt.1. “Concezione” e “concetto” qui si fronteggiano con chiarezza cristallina. Da un lato, la proprietà privata, additata come il fondamento stesso del consorzio civile, in linea con una tradizione non omogenea nelle motivazioni (un solo esempio: da un lato, la netta presa di distanza, anzi, la critica serrata sviluppata da Aristotele (Politica, II (Β), 2, 1261 a-b) nei riguardi del “comunismo” tratteggiato dal suo Maestro per bocca di Socrate nella “Repubblica”, è funzionale ad un’idea di Stato che aborre l’Uno e cerca il plurale: più famiglie, più proprietari; dall’altro lato, lo Stato come unico possibile garante della proprietà privata, in tutta la linea di pensiero che, certo con accenti diversi, va da Hobbes a Kant: insomma, una volta, la proprietà privata serve allo Stato, un’altra volta lo Stato serve alla proprietà privata), ma univoca negli esiti apologetici. Dall’altro, la fatica del “concetto” (è proprio il caso di dire) sottoposto alla pressione della storia, alla trasformazione dei modi di produzione, alla mutevolezza dei rapporti tra le classi: fatica che grava con particolare intensità sulle spalle del giurista, impegnato in un’opera di permanente adeguamento del “concetto” al dato normativo e, in pari tempo, impegnato a riallineare i due termini di una relazione strutturalmente asimmetrica. Mette bene in luce il sostanziale conservatorismo della posizione di Vassalli, RODOTÀ, Il diritto di proprietà cit., 220. Lo stesso schema torna in PUGLIATTI, Definizione della proprietà nel nuovo codice civile, La proprietà e le proprietà cit., 138 – 140 dove assume una evidenza plastica nella definizione che l’illustre A. offre della proprietà: «la proprietà è il diritto reale fondamentale avente per contenuto la facoltà di godimento, pieno ed esclusivo della cosa da parte del proprietario, con i limiti, gli oneri e gli obblighi specifici stabiliti dall’ordinamento giuridico». Il “concetto” registra, si direbbe in modo notarile, la presenza di limiti, oneri ed obblighi che, però, si aggiungono all’inscalfibile nucleo delle attribuzioni domenicali, presidiate da una “concezione” altrettanto inossidabile. E non è certamente un caso che nelle pagine finali di questo saggio, Pugliatti saluti con favore la circostanza che il legislatore si sia astenuto da ogni riferimento alla funzione sociale che egli intendere come una pura e semplice ellissi degli obblighi oneri e limiti già previsti da altre norme (stesso approccio domina lo scritto precedente Interesse pubblico e interesse privato cit., dove, a pag.51, ci si imbatte in una definizione della proprietà privata sostanzialmente identica a quella proposta sette anni dopo). Viceversa, nel suo scritto di rottura (La proprietà e le proprietà, cit., 148-149), Pugliatti prende le distanze dalla posizione di Vassalli, di cui denuncia l’attaccamento – mediato dal canone della elasticità – all’idea che il diritto di proprietà sia riducibile ad un nucleo essenziale e permanente, quasi transtorico. Nella dottrina più recente, già interna al moto di revisione sviluppatosi sulla base delle indicazioni provenienti dalla Carta v. M. COSTANTINO, Contributo allo studio della proprietà (Napoli 1967), NATOLI, La proprietà cit., 181.
[5] Del resto, già la sola formulazione dell’art.42, comma 2, ove, tra l’altro, anche la determinazione dei modi di godimento della proprietà è affidata alla legge lascia intendere come non sia più proponibile l’idea di un contenuto del diritto invariante, ancorché residuale: cfr. NATOLI, La proprietà cit., 70.
[6] NATOLI, La proprietà cit., 38.
[7] NATOLI, La proprietà cit., 34.
Vorrei ora provare a sviluppare il ragionamento avanzato nel § precedente. La dialettica “concetto” – “concezione”, non in generale, beninteso, ma applicata ad un oggetto specifico – la proprietà – reca segni inconfondibili della lingua parlata dall’oggetto medesimo: che è quella dei giuristi con un manzoniano resticciuolo proteso su ciò che sta fuori, ovvero sui processi reali che muovono le cose. La dialettica “istituto” – “diritto soggettivo” prende in prestito dall’idioletto della scientia iuris le parole, ma si sporge oltre, là dove riesce a superare la gabbia imposta dall’appartenenza ad un vocabolario contrassegnato da un grado di rigore sempre relativo. Intendo dire che l’allargamento dello spazio di significato rinvenibile nel passaggio da “diritto soggettivo” a “istituto” permette di cogliere, con tutte le approssimazioni di un codice linguistico mai davvero univoco, il definitivo congedo del diritto borghese da qualsiasi residua illusione naturalistica e il suo ingresso nel mondo della “complessità”, cioè del surplus di regolazione di un modo di produzione dagli equilibri tanto più ramificati quanto più precari di cui il sistema giuridico deve ora farsi carico.
“Complessità” è una di quelle parole magiche che periodicamente transitano, nonostante il loro scarso tecnicismo, nel vocabolario del giurista (altri esempi sono “crisi”, “confine” -preferibilmente al plurale -, “ritorno”, “svolta” e altre se ne potrebbero aggiungere) con la pretesa di descrivere (anzi, evocare) fenomeni di ampia portata, il più delle volte perfino accreditati dell’energia necessaria ad improntare di sé un’intera fase storica. Per es., di “complessità” negli ultimi anni si è parlato molto nella dottrina italiana con riguardo, in primo luogo, al sistema delle fonti, fortemente inciso dal processo di integrazione europea, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, cioè del ruolo assunto dalla giurisprudenza e del riparto di competenze tra le Corti nazionali e sovranazionali. Certo, l’europeizzazione della nomodinamica degli ordinamenti statali è una vicenda di cui è impossibile sottovalutare l’importanza. Tuttavia, è indubbio che, a volte, ad essa si guardi come ad una frattura che si sarebbe risolta in un vertiginoso incremento della famosa “complessità”, quando, invece, si tratta del capitolo (inedito quanto si vuole, ma pur sempre un capitolo) di una cronologia molto più risalente e della quale quella speciale tecnica legislativa che va sotto il nome di “costituzione lunga” fa parte a pieno titolo. Il punto merita una breve riflessione.
Una serie di fattori e circostanze rivenienti dalla storia generale del Paese hanno contribuito in misura decisiva ad accreditare l’immagine della Costituzione del ’48, e del suo effettivo, apicale radicarsi in seno al sistema delle fonti (tenuto a battesimo dalla prima pronunzia della Corte costituzionale, ma destinato a dare i suoi frutti nel corso dei nostri agitatissimi anni ’60) come di un evento in un certo senso traumatico, che avrebbe rappresentato un’autentica “rottura” del quadro risultante dalle prassi, dalle forme di pensiero, dalle abitudini mentali di cui la cultura giuridica allora dominante si nutriva. Ora, a scanso di equivoci, dirò subito che questa percezione è corretta e condivisibile: e, tuttavia, è anche parziale. Essa, infatti, va storicizzata, ovvero messa in connessione con tutto quanto animava la fase dentro la quale il c.d. disgelo costituzionale viene a compimento. Una fase caratterizzata, in primo luogo, da una brusca impennata del moto di modernizzazione della società italiana, passata in un arco di tempo ab bastanza breve da un tipo di economia in cui il settore primario aveva ancora un grande peso ad un’economia di tipo industriale, fortemente orientata al mercato interno e, dunque, al consumo su scala di massa. Questa profonda trasformazione si porta dietro un gran numero di ricadute, apprezzabili su vari piani, ma si può senz’altro affermare che il profilo più significativo del disgelo sociale sperimentato a partire dall’inizio degli anni ’60 sia rappresentato dal manifestarsi di una forte conflittualità: la quale, naturalmente, investe il rapporto capitale – lavoro, dove si registra, almeno in partenza, perfino lo scavalcamento “a sinistra” del movimento operaio organizzato (P.C.I. e C.G.I.L.), ma che, in un certo senso, diventa la cifra dominante del periodo. Famiglia, scuola, università, fabbrica (dove anche la rivendicazione salariale tende ad assumere i contorni di un mezzo di lotta finalizzato alla messa in crisi del potere padronale) sono i teatri di uno scontro poi culminato nel biennio 68-69, non a caso divenuto sinonimo, se non di rivoluzione, quanto meno di spartiacque tra un “prima” e un “dopo”.
Dentro il sommovimento generale, il progressivo familiarizzare del ceto dei giuristi con il testo costituzionale e il repertorio degli argomenti da esso ricavabili finisce per scavare i contorni dell’ennesimo teatro di guerra tra innovatori e conservatori, se non tra progressisti e reazionari[1]. Ora, non è che questa declinazione agonistica del disgelo costituzionale sia fallace, perché, in effetti, l’esigenza di uno svecchiamento della cultura giuridica dominante era un’esigenza reale: tuttavia, come ho già detto, essa è limitata, perché non permette di cogliere i tratti di longe durée che accompagnano l’ingresso sulla scena delle fonti (cioè delle metaregole che presiedono al gioco del diritto) di una metaregola la cui funzione e il cui effetto fondamentali sono quelli (come l’andamento successivo delle cose si è incaricato di dimostrare) di potenziare e di rendere capillare e pervasivo il controllo giuridico di società, quali quelle tardocapitalistiche, organizzate molto più per flussi (di informazioni, di merci, di macchine) che per stock: società, nelle quali, in altre parole, la conservazione dell’ordine dipende molto più dalla sua capacità di trasformarsi in permanenza che non dalla stabilità di un assetto di cui ab extrinseco si fa garante la potenza dello stato; società nelle quali, infine, è molto più importante il momento della riconversione rispetto a quello della semplice riproduzione.
Sotto questo profilo, la polemica sulla Costituzione ricorda, con tutte le debite differenze, la polemica sulla codificazione. In entrambi i casi, il registro dominante è quello di una contrapposizione tra modelli ideali (diritto scritto/Juristenrecht, norme precettive/norme programmatiche), ideologie (innovazione/conservazione), dentro un contesto storico segnato da grandi tensioni politiche e sociali (il cauto riformismo della piccola Germania irrorato dalla meteora napoleonica/il prussianesimo come destino della nazione tedesca; l’esplodere delle contraddizioni di una società a modernizzazione accelerata). E, però, qui e lì, lo sfondo è quello di una transizione, ora al capitalismo tout court, ora ad un suo stadio di sviluppo. Il confronto è asincrono ma non per questo meno significativo perché esso ci aiuta a comprendere come le macrostrutture istituzionali diano sempre luogo a questa dialettica tra il piano del progresso e quello dello sviluppo, tra il piano della rottura e quello della complessità: nel senso che ciò che ai professionisti del diritto si presenta, d’acchito, come una svolta interna al loro strumentario tecnico è certamente questo ma è anche, in pari tempo, la forma attraverso la quale il sistema giuridico traduce gramscianamente i nuovi equilibri assunti dal modo di produzione capitalistico.
Le Costituzioni “lunghe” (al pari della c.d. legislazione speciale, di cui, per certi versi, esse rappresentano la variante nobile) si incaricano, appunto, di intercettare questi movimenti e di imprimere all’ordine delle norme una razionalità conforme ad essi. Nel caso della proprietà, come ho già detto, tale nuovo ordine assume i caratteri di un trattamento che ne privilegia la dimensione istituzionale, oltre i limiti segnati dalla logica del diritto soggettivo, per farne il luogo di composizione di interessi non più amministrabili secondo il calcolo di convenienza affidato al solo dominus[2]: sicché anche e, direi, paradigmaticamente la proprietà, che dell’ordine borghese aveva rappresentato il fondamento “naturale”, finisce per essere cooptata all’interno di un ormai compiuto progetto neocapitalistico di indirizzo dall’alto dei processi di formazione e distribuzione della ricchezza collettiva[3].
[1] Per non parlare, poi, dei settori più radicali dello schieramento progressista per i quali, o attraverso la mediazione dei giudici, o attraverso la mediazione delle assemblee elettive, la Costituzione avrebbe potuto essere strumento per l’istaurazione di un ordine socio – economico più avanzato. Sulle chimere inseguite dalla sinistra istituzionale italiana (il P.C.I., per intenderci) ho scritto un libro qualche anno fa (L. NIVARRA, La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico italiano (Torino 2015) al quale rinvio chi fosse interessato ad un approfondimento).
[2] Secondo G. TARELLO, Le ideologie della codificazione nel secolo XIX (Genova 1973), l’art.544 del Code riassume il progetto liberale di «concentrazione dei poteri di gestione economica di ciascuna entità economica nelle mani di un gestore unico».
[3] A scanso di equivoci, è opportuno precisare che la distinzione proposta nel testo non coincide, se non apparentemente con quella di cui si è avvalsa la dottrina (F. SANTORO PASSARELLI, Proprietà e lavoro in agricoltura, Libertà economica e proprietà fondiaria (Roma, 1953), 64, 86) per allontanare dalla proprietà lo spettro della funzione sociale impulsiva, ossia conformativa del contenuto del diritto. Al contrario, io penso che quella distinzione sia interna alla storia della proprietà, nel senso che, in auge il modello napoleonico, la proprietà come istituto – o meglio, come istituzione sociale – tendeva irresistibilmente a coincidere con il diritto soggettivo; in prosieguo di tempo i due piani si sono andati progressivamente differenziando con la conseguenza che il contenuto del diritto è divenuto, appunto, una variabile dell’istituto, ossia di una costellazione di regole irriducibili al figurino del dominium.
Il corso perlingieriano si iscrive all’interno di questo quadro e, anzi, si segnala proprio per l’attenzione con la quale vengono tracciate le ricadute delle disposizioni costituzionali in tema di proprietà sulla disciplina dell’istituto affidata al codice civile e alla legislazione speciale. Non è mia intenzione ripercorrere tutti i passaggi della minuziosa analisi sviluppata dall’Autore nelle oltre duecento pagine del suo libro. Mi limiterò, pertanto, ad alcune osservazioni avvalendomi, ancora una volta, come criterio ordinatore del binomio “concezione” – “concetto”.
Con riguardo al primo profilo, direi, intanto, che la “concezione” perlingieriana della proprietà cattura e riproduce efficacemente, sulla scala costituzionale, la complessità che il “concetto” aveva già attinto nella stagione precedente, quella che, con una facile ellissi, abbiamo chiamato delle “proprietà”. Le due polarità attorno alle quali si agglutina il nuovo paradigma sono la persona e l’impresa. Da entrambi questi versanti, Perlingieri registra una netta presa di distanze non soltanto dal modello protoliberale – già congedato, come si è visto, a seguito dell’avvento del secondo capitalismo – ma anche da quello produttivistico – corporativo riassunto nei fraseggi del codice del ’42. Gli elementi che precipitano nella relazione tra la persona (fisica, come più volte l’A. si premura di sottolineare) e la proprietà sono irriducibili allo spartito giusnaturalistico, tributario dell’idea, variamente declinata ma sostanzialmente unitaria, per la quale il diritto di proprietà si presenta come un attributo della persona, sicché tutelare l’una significa, in definitiva, tutelare anche l’altra. Ora, Perlingieri, nel prendere atto della inclusione della proprietà nell’ambito della disciplina costituzionale dei rapporti economico – sociali – indice inequivoco della definitiva secolarizzazione dell’istituto[1] – ne ripercorre le trasformazioni molecolari che l’hanno investita attraverso la lettura combinata di alcune disposizioni – segnatamente gli artt. 42, 44 e 47, comma 2 – dalle quali, a suo avviso, sarebbe possibile desumere la chiara volontà del legislatore costituente di “puntare” sulla proprietà come strumento di riequilibrio delle asimmetrie economico – sociali, in conformità al principio di eguaglianza c.d. sostanziale enunciato dall’art.3, comma 2[2]. Si tratta di una posizione che risente, sul piano politico – culturale, di quelle correnti del cattolicesimo sociale per le quali la diffusione della (piccola) proprietà (della casa di abitazione, dei fondi rustici, di quote azionarie) rappresenta un’alternativa sia alla società del self made man celebrato dall’epica del capitalismo, sia, fondamentalmente, alla prospettiva della socializzazione dei mezzi di produzione, iscritta nel codice genetico stesso della soggettività operaia e delle sue espressioni organizzative. In un certo senso, si potrebbe dire che la parola d’ordine “tutti (piccoli) proprietari” individui una terza via anche rispetto alla variante welfarista del movimento di classe, nel senso che le politiche redistributive tipiche delle socialdemocrazie vengono qui incardinate principalmente anche se non esclusivamente, sulla disponibilità di una risorsa considerata essenziale ai fini del conseguimento di livelli di benessere tali da assicurare a tutti una vita dignitosa (del resto, lo stesso Perlingieri rintraccia nella dignità, insieme con il canone di eguaglianza sostanziale, il fondamento assiologico della sua proposta ricostruttiva), piuttosto che su massicci trasferimenti di denaro pubblico, sotto forma di salario sociale[3].
Ad ogni modo, ai fini del nostro discorso, ciò che preme sottolineare è come attraverso la valorizzazione e la messa in connessione di questi dati normativi emerga prepotentemente l’idea che la proprietà rivesta quella funzione sociale che il legislatore costituente le assegna all’art.42, comma 2. Aggiungerei, anzi, che, proprio grazie all’itinerario tracciato da Perlingieri sia possibile intendere il senso di quella strana formula per cui il legislatore, dopo avere proclamato che «la proprietà è riconosciuta e garantita dalle legge» aggiunge «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione e di renderla accessibile a tutti». Parlo di strana formula perché, almeno a me, è sempre parso poco chiaro quale nesso intercorra tra la funzione sociale della proprietà e l’obiettivo della sua generalizzata accessibilità, da un lato, e la determinazione dei modi di acquisto e di godimento ed i limiti, dall’altro. A ben vedere, però, la chiave per sciogliere questo piccolo nodo ce la offre la distinzione tra la proprietà come istituzione sociale e la proprietà come diritto soggettivo: di talché, nel primo caso, la proprietà sarà oggetto di una manovra politica intesa, appunto, a garantirne l’attingimento da parte di strati di popolazione il più possibile larghi; nel secondo caso, viceversa, la regola giuridica incide sul contenuto di un diritto soggettivo, performandolo ab origine o attraverso misure adottate in un momento successivo alla sua attribuzione (da qui il ben noto problema del trattamento da riservare a quelle misure di limitazione che si collocano ad un passo dall’esproprio in senso stretto). Dunque, la funzione sociale si presenta in una duplice veste ed opera attraverso una duplice modalità – il limite, la pianificazione politica – a seconda che nel mirino del legislatore vi sia il fascio delle prerogative dominicali, comprimibili e conformabili, anche se nel rispetto di quella che i tedeschi chiamano Wesensgehaltsgarantie, oppure la proprietà come tecnica di organizzazione delle relazioni interindividuali.
[1] Osservazione corrente: v., ex multis, RODOTÀ, Il diritto di proprietà cit.,204.
[2] Nello stesso senso già PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà cit., 278.
[3] Sull’ispirazione redistributiva che anima l’art.44 Cost. v anche NATOLI, La proprietà cit., 42.
Come ho già anticipato, l’altra polarità attorno alla quale si sviluppa il discorso perlingierano è rappresentata dall’impresa. Qui il punto di maggior interesse, proprio sotto il profilo di una metodologia dell’interpretazione costituzionale, si rinviene, a mio avviso, nel tentativo di leggere lo statuto impresso dalla Carta del ’48 alla libertà di iniziativa economica attraverso il filtro della proprietà[1]. Un interesse dettato, in primo luogo, proprio da un approccio ermeneuticamente unitario, ispirato dall’idea che tutti i singoli precetti della Costituzione, così come del resto l’intero corpo delle norme di cui si compone l’ordinamento giuridico, sono, e debbono essere, permeati dello spirito, mi verrebbe da dire, dal logos, che soffia impetuoso dai grandi principi costituzionali (dignità, solidarietà, eguaglianza sostanziale): un approccio che, mi sembra di poter dire, rimarrà una costante nella riflessione scientifica di Pietro Perlingieri, fino a diventare cifra inconfondibile del pensiero suo e della sua scuola. In concreto, poi, questo approccio si risolve – semplifico in modo grossolano, ma non credo di tradire il senso profondo del ragionamento svolto dall’Autore – nel parificare la posizione dell’imprenditore a quella del proprietario, con il risultato di creare una potente simmetria tra la funzione sociale della proprietà e i vincoli, ed i limiti, posti alla libertà di iniziativa economica, a partire da quanto previsto dall’art.41, comma 2.
L’idea di fondo, molto moderna, e sintomatica di un atteggiamento indisponibile a farsi ingabbiare entro le maglie del formalismo, è che il controllo dei mezzi di produzione di cui l’imprenditore è l’organizzatore, equivalga ad una forma di proprietà, indipendentemente dalla modalità giuridica attraverso la quale i singoli assett di cui essa si compone entrano a far parte dell’azienda. Una volta compiuta questa mossa, la simmetria alla quale accennavo in precedenza si dispiega con grande evidenza L’art. 41, comma 3 («la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere coordinata e indirizzata a fini sociali») trasferisce sulla libertà di iniziativa economica il progetto di regolazione/strumentalizzazione delle prerogative dell’imprenditore che abbiamo già visto farsi avanti con il riferimento alla funzione sociale della proprietà di cui all’art.42, comma 2. L’art.43, là dove si prevede la possibilità che la legge, a fini di utilità generale, riservi o trasferisca allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese o categorie di imprese (servizi pubblici generali, fonti di energia, o situazioni di monopolio) che rivestano un carattere di preminente interesse generale, sposa quella prospettiva di un accesso generalizzato accolta dagli artt.44 e 47, comma 2 con riguardo a talune tipologie di proprietà. Si potrebbe dire “da tutti proprietari” a “tutti imprenditori”: prospettiva che, che nel primo caso, è al servizio di un disegno di redistribuzione della ricchezza, nel secondo caso, al servizio di un disegno di riappropriazione dei mezzi di produzione da parte dei produttori e, quindi, di redistribuzione del potere economico, in un alternarsi, e combinarsi, quanto ai valori apicali, della dignità e dell’ eguaglianza sostanziale. Considerazioni analoghe, infine, possono ripetersi con riguardo all’art. 45 e al significato che sulla scorta di quest’ultimo Perlingieri attribuisce all’impresa cooperativa.
[1] Scettica e sostanzialmente conservatrice la posizione al riguardo di NATOLI, La proprietà cit., 84.
La lettura che Perlingieri propone delle disposizioni costituzionali in materia di proprietà cancella anche quell’ultima traccia di fissità protoliberale che aveva resistito, se non altro sul piano della “concezione” e, quindi, in una chiave eminentemente ideologica, alle trasformazioni imposte dal secondo capitalismo e alla stagione delle “proprietà” al plurale. Nelle mani di Perlingieri, la proprietà, della quale viene colto e valorizzato in primo luogo, il carattere di infrastruttura sociale, piuttosto che di semplice diritto soggettivo (e anche questo spostamento d’accento è indice di una notevole modernità dell’approccio privilegiato dal Nostro), diviene il punto di coagulo di una trama molto fitta di interessi e di rapporti tra individui ma, ancora prima, tra gruppi, se non tra classi: e ciò non può non avere una ricaduta sul “concetto” stesso di proprietà. Al riguardo, vorrei indicare quello che, almeno a mio avviso, rappresenta il punto che posto a a fondamento della riconcettualizzazione perlingierana della proprietà: della quale, va da sé, qui si può offrire solo un quadro sommario.
Si tratta dell’idea che, come situazione giuridica soggettiva, la proprietà presenti un contenuto complesso, non più riducibile allo schema elementare del godere e del disporre. In realtà, proprio a cagione del convergere su di essa di una pluralità di interessi tra i quali certamente emergono, ma non più in solitudine, quelli del titolare del diritto, la proprietà finisce per assumere una postura relazionale, se non altro nel senso che, a seconda dei casi (e vedremo subito di quali casi si tratta), le prerogative tipicamente dominicali dovranno adattarsi ad una inevitabile convergenza con istanze esoproprietarie e subire un adattamento dal quale discende una loro, parimenti inevitabile, riconfigurazione. Le variabili individuate da Perlingieri in dipendenza delle quali è dato riscontrare questo fenomeno di permanente riarticolazione delle attribuzioni dominicali sono fondamentalmente tre: 1) la soggettività proprietaria: privata, pubblica, collettiva rispetto alla quale la variabile 2) ossia la funzione sociale agisce in modo molto diverso, posto che rispetto alla proprietà privata essa incarna un progetto da attuare, rispetto alla seconda essa inerisce alla stessa ratio di quelle attribuzioni, mentre rispetto alla terza, saremmo in presenza di una funzione sociale non soltanto immanente alla posizione giuridica colta nella sua virtualità, ma già dotata del crisma dell’effettività: in altre parole, una funzione sociale in action. Infine, la variabile 3), imperniata sull’oggetto del diritto, anch’esso in grado di influenzare potentemente il concreto atteggiarsi di quest’ultimo Vi sarebbero molte altre cose da dire. Ad es., un aspetto molto interessante, che mostra la intima coerenza del percorso seguito da Perlingieri, è quello relativo al riverbero che sull’esercizio del potere di disposizione, tutto iscritto entro l’orizzonte della negozialità, hanno i limiti posti all’autonomia privata, in particolare sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti: ritorna qui quella pervasività e diffusività del paradigma proprietario che abbiamo già visto all’opera, in apicibus, nella dialettica con l’impresa e che mi sembra descriva un tratto distintivo del corso perlingieriano. Tuttavia, piuttosto che indugiare in un resoconto comunque parziale, preferisco riservarmi un piccolo spazio per alcune rapide notazioni conclusive.
In primo luogo, e per riallacciarmi a quanto osservato inizialmente, direi che i “caporali” dentro i quali trova posto la parola «proprietà», sono usati del tutto appropriatamente se il loro intento, come io ritengo, è quello di segnare una immediata presa di distanza, se non un vero e proprio distacco, dalle “concezioni” e dalle concettualizzazioni ricevute. Debbo aggiungere subito, però, che se per assurdo il libro fosse riscritto oggi, probabilmente l’uso di quel segno grafico risulterebbe molto meno giustificato. Chiusasi la stagione dell’uso progressivo della Costituzione, resa possibile, come è ovvio, da una congiuntura politico- sociale particolarmente favorevole, abbiamo assistito, negli ultimi decenni, ad una risacralizzazione della proprietà nella quale si sono distinte le Corti europee. Beninteso, non si tratta di un puro e semplice ritorno al passato perché, ad es., l’idea che il contenuto del diritto sia irriducibile ad una struttura elementare incardinata attorno al “godere” e al “disporre” appare oggi largamente condivisa e, semmai, prevale il paradigma, di matrice nordamericana, del fascio di poteri (bundle of rights), di cui è traccia anche nella formulazione perlingieriana del “concetto” di cui dicevo nel § precedente. Resta il fatto, però, che la proprietà ha riguadagnato un’eminenza assiologica che si pone in aperto contrasto con il disegno costituzionale per come esso era stato ricostruito dalla dottrina più avanzata nel decennio 60-70 (e da questo punto di vista, ovvero dal punto di vista della “rivincita” della proprietà, la vicenda dei beni comuni riveste un valore esemplare, specie se riguardata nell’ottica della proprietà pubblica e dei compiti che da quella dottrina le erano stati assegnati). Dato alla storia e alle sue quasi mai prevedibili evoluzioni ciò che non può esserle negato, ovvero il diritto di prendere strade tutte sue, è fuor di dubbio che il libro di cui oggi si celebrano le nozze d’oro con la cultura civilistica, mantenga un indubbio valore non solo come testimone di uno spirito del tempo fedelmente rispecchiato, ma anche come strumento di attuale scandaglio di una materia comunque ormai governabile solo attraverso forme di pensiero adeguatamente complesse, come quelle già a suo tempo mobilitate da Perlingieri nel suo corso camerte del 1970.