Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'impatto della pandemia e della guerra sul diritto dei contratti (di Enrico Damiani, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi di Macerata)


Il saggio in esame analizza l'impatto delle recenti situazioni emergenziali – rappresentate, come noto, prima dalla pandemia da Covid-19 e poi dal conflitto russo-ucraino – sul diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Prima di procedere all’analisi dei singoli strumenti civilistici azionabili a fronte delle iniquità generate dall’emergenza, saranno forniti spunti di comparazione diacronica tra l’epoca attuale ed il primo decennio del Novecento, altro momento storico ricordato per la concomitanza tra Prima guerra mondiale ed influenza spagnola.

The impact of the pandemic and war on contract law

The paper analyzes the impact of recent emergency situations - represented, as is well known, first by the pandemic of Covid-19 and then by the Russian-Ukrainian conflict - on the law of obligations and contracts.

Before proceeding to the analysis of the individual civil instruments that can be activated against the inequities generated by the emergency, points of diachronic comparison will be provided between the current era and the first decade of the Twentieth century, another historical moment remembered for the concomitance between the First World War and the Spanish influence.

COMMENTO

Sommario:

1. La “sciagurata coincidenza [1]”. Spunti di comparazione diacronica tra emergenze. - 2. Sintesi del dibattito della dottrina civilistica in tema di sopravvenienze contrattuali: dalla pandemia al conflitto russo-ucraino - 3. L’emergenza come ragione di turbativa nel procedimento di formazione del contratto: ammissibilità dell’azione di rescissione - 4. La tutela del compratore di dispositivi inidonei: vizi redibitori, mancanza di qualità e aliud pro alio - 5. La tutela dell’acquirente mediante il ricorso alle azioni di invalidazione del contratto - 6. La tutela collettiva dei consumatori nell’emergenza: le pratiche commerciali scorrette e le class actions - 7. Note conclusive - NOTE


1. La “sciagurata coincidenza [1]”. Spunti di comparazione diacronica tra emergenze.

Gli eventi bellici e la diffusione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi da Covid-19 hanno provocato indubbiamente effetti rilevanti sul diritto dei contratti e delle obbligazioni. Già all’indomani della meno recente delle due situazioni emergenziali, la dottrina civilistica [2] ha posto l’attenzione sui contratti e sulle obbligazioni preesistenti all’avvento dell’epidemia e quindi limitatamente alle sopravvenienze contrattuali, senza tener conto però delle conseguenze che la pandemia ha determinato inducendo alla stipulazione di nuovi contratti proprio per effetto delle situazioni eccezionali venutesi a determinare. L’era Covid-19 – con l’auspicio che possa dirsi conclusa [3] – richiama alla mente [4], pur senza evocare pericolosi anacronismi, il noto precedente storico dell’influenza spagnola (c.d. “morbo crudele”) che ha colpito l’Italia tra il 1918 e il 1920 [5]. Si possono ravvisare numerose somiglianze [6] tra le tecniche di gestione delle emergenze sanitarie di ieri e di oggi da parte dello Stato italiano: si pensi ai provvedimenti per assicurare una migliore assistenza sanitaria e farmacologica, all’introduzione di limiti alla circolazione e all’aggregazione, all’imposizione di regolari e costanti sanificazioni [7]. All’epoca, l’emergenza sanitaria era inoltre aggravata dalla concomitanza della Prima Guerra mondiale, che, oltre a dirottare le risorse (finanziare e non) del Governo italiano a fini militari, ha aumentato vertiginosamente le occasioni di contagio, a causa degli innumerevoli spostamenti di profughi, feriti e militari, in condizioni igieniche precarie [8]. Anche in relazione alle problematiche determinate dagli eventi bellici, i civilisti italiani dell’epoca hanno fornito un rilevante contributo [9], sottolineando criticamente l’impatto operato sul sistema del diritto privato ad opera della legislazione bellica [10]. Filippo Vassalli [11], nel suo studio sulla legislazione di guerra, fa riferimento al decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 739, il quale conteneva tre rilevanti disposizioni: la prima prevedeva che la guerra doveva considerarsi come caso di forza maggiore, non solo quando avesse reso impossibile la prestazione, ma anche quando la avesse resa eccessivamente onerosa; la seconda dava facoltà al giudice [continua ..]


2. Sintesi del dibattito della dottrina civilistica in tema di sopravvenienze contrattuali: dalla pandemia al conflitto russo-ucraino

La dottrina civilistica, appena dopo l’inizio della pandemia, ha cercato di individuare le tutele di cui avvalersi per fronteggiare gli effetti da essa scaturenti, in primo luogo, nei confronti dei rapporti contrattuali preesistenti ed ancora in corso. In maniera non dissimile, l’avvento del conflitto russo-ucraino, scoppiato in concomitanza con l’agognata fase post-emergenza da Covid-19 ha restituito nuova linfa vitale all’antico e mai sopito dibattito sulla gestione delle sopravvenienze [27]. È proprio alla luce di questa ottica unitaria che si analizzeranno in parallelo le due situazioni emergenziali, nonostante le indubitabili differenze intercorrenti tra di esse, in termini di aree geografiche coinvolte, natura del disastro ed impatto sul territorio nazionale. Lo “stato di emergenza” decretato con Delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U., Serie Generale n. 26 dell’1/2/2020) ha determinato inevitabilmente il necessario ridimensionamento di molti diritti fondamentali, alla luce del superiore interesse relativo alla salute pubblica [28] così operando un bilanciamento dei diversi interessi [29]. Lo stato di emergenza, via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022 con il decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (d.l. 24 marzo 2022, n. 24) che sta eliminando gradualmente le restrizioni ancora in vigore. Quanto alla guerra in Ucraina, il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza il 25 febbraio con una durata di tre mesi, prorogandolo, appena tre giorni dopo, fino al 31 dicembre 2022 [30], al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione coinvolta in fuga dal conflitto. Alcuni hanno ben evidenziato [31] come il programma di un contratto finalizzato a produrre i propri effetti in un momento successivo si basa su una prognosi dei costi e dei benefici che si potranno ricavare dal negozio e che generano un guadagno o una perdita in base al rischio economico, conseguenza dell’alea normale del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c. [32]. In [continua ..]


3. L’emergenza come ragione di turbativa nel procedimento di formazione del contratto: ammissibilità dell’azione di rescissione

Sembra che le pur pregevoli osservazioni che sino ad ora sono state svolte dalla dottrina, con riferimento al fenomeno della pandemia in rapporto alla disciplina dei contratti e delle obbligazioni, non possano ritenersi esaustive in quanto è stato dato sinora scarso rilievo al fenomeno dei contratti conclusi durante la pandemia e finalizzati al reperimento, ad esempio, di misure di protezione dal contagio (mascherine, guanti, gel disinfettante, servizi di sanificazione …) stipulati a condizioni inique [57] ovvero disattendendo palesemente le aspettative dei consumatori che intendevano acquisire dispositivi di sicurezza in grado di prevenire il rischio del contagio e che in molti casi si sono rivelati assolutamente inidonei all’uso ipotizzato. La dottrina ha infatti ben evidenziato come l’iniquità delle condizioni del contratto possa essere ravvisata non solo sotto il profilo quantitativo, come sembra ovvio, ma anche qualitativo [58] avuto riferimento, perciò, alla piena idoneità funzionale dei beni e servizi acquistati con riferimento all’uso che la parte vuol ritrarre da essi. La guerra non influenza invece l’oggetto materiale del contratto: non sono ipotizzabili, sul suolo italiano, contratti aventi ad oggetto armi o dispositivi di difesa, che si rivelino difettosi o inidonei all’uso. Il conflitto incide invece sulla determinazione del prezzo di molti beni, sia direttamente (come nel caso di carburante, gas o energia elettrica), sia indirettamente (anche in caso di beni essenziali, come cibo o medicine), essendo spesso l’aumento dei costi scaricato dagli stakeholders sul consumatore, acquirente del bene finale [59]. Ciò chiarito, occorre soffermarsi sul concetto di “iniquità” del contratto. Il sopravvenire del cattolicesimo impose l’esigenza, prima di tutto d’ordine morale, di assicurare che i contratti conclusi dalle parti rispettassero il principio della proporzione oggettiva tra le prestazioni [60]. L’obiettivo da raggiungere era quello di garantire che l’equilibrio contrattuale perdurasse per l’intero svolgimento del rapporto contrattuale e non solo al momento della sua formazione. Da un lato si tentò di escogitare un sistema idoneo ad evitare che le parti si sottoponessero a regolamenti contrattuali ab initio iniqui a causa della manifesta sproporzione tra le prestazioni, delineando [continua ..]


4. La tutela del compratore di dispositivi inidonei: vizi redibitori, mancanza di qualità e aliud pro alio

In caso di compravendita di un dispositivo di sicurezza finalizzato ad evitare il contagio da Covid-19, che si riveli inidoneo all’uso, sarà senz’altro possibile per l’acquirente invocare le garanzie per i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c. Come già chiarito, un parallelismo con un caso analogo connesso alla vicenda bellica (arma difettosa; dispositivo di protezione non funzionante) è possibile solo in astratto. Prescindendo dall’oggetto dedotto specificamente in contratto, e ragionando sul piano generale della fattispecie, le seguenti considerazioni sono adattabili alle situazioni pratiche che di volta in volta possono verificarsi. Il primo comma dell’art. 1490 c.c., precisa che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Il vizio redibitorio consiste, pertanto in una anomalia strutturale del bene che incide sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. La prima ipotesi descritta dalla norma riguarda i vizi che rendono la cosa assolutamente inidonea all’uso cui è destinata; la seconda riguarda i vizi che rendono il bene meno idoneo all’uso o, che, pur non incidendo sulla idoneità all’uso, ne diminuiscono il valore [72]. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che si ha vizio redibitorio qualora la cosa consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [73]. Accanto al vizio redibitorio, il codice individua altre ipotesi di anomalia del bene venduto consistenti nella mancanza di qualità essenziali e nella mancanza di qualità promesse, per l’uso cui esso è destinato, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1497 c.c.; in tali casi il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento sempre che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. In giurisprudenza si è sostenuto che la mancanza di qualità si differenzia dal [continua ..]


5. La tutela dell’acquirente mediante il ricorso alle azioni di invalidazione del contratto

In termini astratti si può anche immaginare che chi acquista beni o servizi finalizzati alla eliminazione dei rischi di contagio (o, sempre per ipotesi, del conflitto bellico) possa anche esercitare, se ne ricorrono i presupposti, l’azione di annullamento del contratto per vizio del consenso, prevista dall’art. 1427 c.c., anch’essa svincolata dai brevi termini di decadenza e prescrizione dettati per l’esercizio delle garanzie per vizi. L’errore deve essere essenziale ed essere riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.). Al riguardo con riferimento ai contratti stipulati durante l’epidemia, non sembra difficile dimostrare la riconoscibilità da parte del venditore dello stato di errore in cui sia caduta la controparte; con riguardo all’altro profilo, però, l’art. 1429 c.c. stabilisce quando l’errore sia essenziale. L’opinione prevalente in dottrina [88] ritiene che la mancanza di qualità nell’oggetto di vendita costituisca una ipotesi di inadempimento, che non può essere confusa con l’ipotesi di errore sulle qualità dell’oggetto in quanto l’errore attiene alla formazione del contratto e consiste nella falsa rappresentazione della prestazione; la mancanza di qualità, invece, concerne l’esecuzione del contratto e consiste in una inesattezza della attribuzione traslativa. Corollario di ciò è che il compratore di un bene mancante delle qualità promesse non può agire per l’annullamento a causa di un errore. Anche la giurisprudenza [89] ha ben rimarcato la differenza tra i due istituti statuendo che l’“azione di annullamento del contratto per errore e quella di risoluzione per difetto delle qualità promesse o essenziali per l’uso cui la cosa venduta è destinata sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di reciproca esclusione, concernendo la prima azione il momento formativo del contratto e la validità di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all’inadempimento del venditore all’obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualità promesse ed essenziali all’uso cui è destinata”. Tuttavia la Corte di Cassazione nella sentenza de qua ammette che [continua ..]


6. La tutela collettiva dei consumatori nell’emergenza: le pratiche commerciali scorrette e le class actions

L’emergenza globale sanitaria ha determinato una corsa all’acquisto di mascherine e gel disinfettanti innescando un’allarmante speculazione, specialmente nel settore dell’e-Commerce. [99] Inducendo alcune imprese a reclamizzare i propri prodotti in taluni casi speculando sulle paure dei consumatori, spesso destinatari di messaggi ingannevoli e scorretti. Similmente, l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e, più in generale, lo stato di incertezza causato dalle tensioni internazionali, si stanno traducendo, nel settore dell’energia iniziative configurabili come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Numerose sono le segnalazioni inviate all’Antitrust e ad Arera, a seguito di presunte violazioni del Decreto aiuti-bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115), il cui art. 3 prevede nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas, la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino a questa data, il secondo comma dello stesso articolo dichiara “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Già l’art. 7 del d.l. 21 del 21 marzo 2022 aveva rafforzato i poteri attribuiti al Garante per la sorveglianza sui prezzi, figura istituita presso il ministero dello Sviluppo economico dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 198-202, legge n. 244/2007). Siamo di fronte pertanto a pratiche commerciali che consistono in azioni, omissioni, condotte, dichiarazioni, comunicazioni commerciali (compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto), poste in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori che siano contrarie a buona fede oppure false o idonee a falsare il comportamento economico del consumatore che esse raggiungono, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso. Le pratiche commerciali scorrette possono essere ingannevoli o aggressive [100]. Una pratica commerciale è da considerarsi ingannevole se contiene informazioni non corrette o non corrispondenti al vero (art. 21 cod. [continua ..]


7. Note conclusive

Dalle riflessioni sino ad ora esposte emerge l’elevato grado di incidenza delle situazioni emergenziali sulle relazioni negoziali sia preesistenti, sia successive. È interessante sottolineare, come chiarito sin dall’apertura del presente saggio, come l’epoca contemporanea, in cui si sono susseguite in pochi anni un’e­mergenza prima sanitaria e poi bellica, richiami alla memoria la coesistenza dei di due fenomeni analoghi (epidemia spagnola e Prima Guerra mondiale) avvenuta nei primi anni dello scorso secolo. Di questi inquietanti – ma allo stesso tempo affascinanti – parallelismi si è dato conto nella prima parte del lavoro, tramite qualche significativo richiamo alle normative vigenti rispettivamente “allora” e “ora”. Nella seconda parte dell’elaborato sono state individuate diverse azioni esercitabili dai contraenti, in base ai singoli casi concreti e valorizzando il contesto di emergenza. Uno dei compiti della dottrina, soprattutto in questa fase straordinaria e delicata, anche dal punto di vista economico, è quella di fornire le coordinate e le ricostruzioni appropriate degli istituti, svolgendo il ruolo di interpreti del contesto storico-sociale e dei bisogni urgenti degli individui, al fine di garantire – pure in situazioni eccezionali – la complessiva tenuta del sistema giuridico.


NOTE