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G. Giappichelli Editore

L'impatto della pandemia e della guerra sul diritto dei contratti (di Enrico Damiani, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi di Macerata)


Il saggio in esame analizza l'impatto delle recenti situazioni emergenziali – rappresentate, come noto, prima dalla pandemia da Covid-19 e poi dal conflitto russo-ucraino – sul diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Prima di procedere all’analisi dei singoli strumenti civilistici azionabili a fronte delle iniquità generate dall’emergenza, saranno forniti spunti di comparazione diacronica tra l’epoca attuale ed il primo decennio del Novecento, altro momento storico ricordato per la concomitanza tra Prima guerra mondiale ed influenza spagnola.

The impact of the pandemic and war on contract law

The paper analyzes the impact of recent emergency situations - represented, as is well known, first by the pandemic of Covid-19 and then by the Russian-Ukrainian conflict - on the law of obligations and contracts.

Before proceeding to the analysis of the individual civil instruments that can be activated against the inequities generated by the emergency, points of diachronic comparison will be provided between the current era and the first decade of the Twentieth century, another historical moment remembered for the concomitance between the First World War and the Spanish influence.

COMMENTO

Sommario:

1. La “sciagurata coincidenza [1]”. Spunti di comparazione diacronica tra emergenze. - 2. Sintesi del dibattito della dottrina civilistica in tema di sopravvenienze contrattuali: dalla pandemia al conflitto russo-ucraino - 3. L’emergenza come ragione di turbativa nel procedimento di formazione del contratto: ammissibilità dell’azione di rescissione - 4. La tutela del compratore di dispositivi inidonei: vizi redibitori, mancanza di qualità e aliud pro alio - 5. La tutela dell’acquirente mediante il ricorso alle azioni di invalidazione del contratto - 6. La tutela collettiva dei consumatori nell’emergenza: le pratiche commerciali scorrette e le class actions - 7. Note conclusive - NOTE


1. La “sciagurata coincidenza [1]”. Spunti di comparazione diacronica tra emergenze.

Gli eventi bellici e la diffusione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi da Covid-19 hanno provocato indubbiamente effetti rilevanti sul diritto dei contratti e delle obbligazioni.

Già all’indomani della meno recente delle due situazioni emergenziali, la dottrina civilistica [2] ha posto l’attenzione sui contratti e sulle obbligazioni preesistenti all’avvento dell’epidemia e quindi limitatamente alle sopravvenienze contrattuali, senza tener conto però delle conseguenze che la pandemia ha determinato inducendo alla stipulazione di nuovi contratti proprio per effetto delle situazioni eccezionali venutesi a determinare.

L’era Covid-19 – con l’auspicio che possa dirsi conclusa [3] – richiama alla mente [4], pur senza evocare pericolosi anacronismi, il noto precedente storico dell’influenza spagnola (c.d. “morbo crudele”) che ha colpito l’Italia tra il 1918 e il 1920 [5]. Si possono ravvisare numerose somiglianze [6] tra le tecniche di gestione delle emergenze sanitarie di ieri e di oggi da parte dello Stato italiano: si pensi ai provvedimenti per assicurare una migliore assistenza sanitaria e farmacologica, all’introduzione di limiti alla circolazione e all’aggregazione, all’imposizione di regolari e costanti sanificazioni [7].

All’epoca, l’emergenza sanitaria era inoltre aggravata dalla concomitanza della Prima Guerra mondiale, che, oltre a dirottare le risorse (finanziare e non) del Governo italiano a fini militari, ha aumentato vertiginosamente le occasioni di contagio, a causa degli innumerevoli spostamenti di profughi, feriti e militari, in condizioni igieniche precarie [8].

Anche in relazione alle problematiche determinate dagli eventi bellici, i civilisti italiani dell’epoca hanno fornito un rilevante contributo [9], sottolineando criticamente l’impatto operato sul sistema del diritto privato ad opera della legislazione bellica [10].

Filippo Vassalli [11], nel suo studio sulla legislazione di guerra, fa riferimento al decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 739, il quale conteneva tre rilevanti disposizioni: la prima prevedeva che la guerra doveva considerarsi come caso di forza maggiore, non solo quando avesse reso impossibile la prestazione, ma anche quando la avesse resa eccessivamente onerosa; la seconda dava facoltà al giudice di concedere una proroga resa necessaria dallo stato di guerra per qualsiasi termine procedurale; la terza prevedeva che i commercianti e le società commerciali potessero ottenere dal tribunale una dilazione dei pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra.

Relativamente a quest’ultima disposizione e avuto riguardo ai profili della responsabilità del debitore, mi sembra attuale il rinvio alle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ed, in particolare, alla specifica previsione contenuta nell’art. 91, comma 1 del decreto legge che aggiunge all’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, secondo cui: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” [12]. A conferma dell’ideale linea di continuità tra emergenze, anche l’ANAC, in relazione ai contratti pubblici di fornitura, ha ritenuto il comma 6-bis applicabile sia all’emergenza sanitaria che a quella bellica [13].

Questo interessante parallelismo tra legislazione eccezionale bellica durante la prima guerra mondiale e legislazione eccezionale determinata dalla pandemia di questi ultimi anni, suggerisce di procedere, per la realizzazione di una disamina sufficientemente completa del tema proposto, innanzitutto con una rappresentazione sintetica dei risultati cui è pervenuta la dottrina dall’interessante ma non esaustivo punto di vista dell’impatto degli eventi eccezionali sulle obbligazioni già sorte, per procedere nell’analisi dei profili problematici connessi ai contratti stipulati dopo l’inizio della diffusione del contagio e dopo l’insorgenza dei fatti bellici.

Non ci si riferisce evidentemente ai contratti stipulati in forza del diffuso sentimento di solidarietà che spinge i cittadini ad effettuare erogazioni liberali, tramite anche le organizzazioni non profit che effettuano tali raccolte di fondi anche mediante il ricorso alle tecniche di crowdfunding [14], fenomeno che è cresciuto in maniera esponenziale dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, grazie alle numerose iniziative avviate in tal senso [15].

Si pensi invece ai contratti stipulati “a causa del Covid”, cioè per la specifica necessità di adottare misure di prevenzione del contagio, come l’acquisto di dispositivi di sicurezza ovvero l’acquisizione di servizi di sanificazione degli ambienti. Il giurista è invitato ad interrogarsi su quali siano le tutele che l’ordinamento appresta nei casi in cui la perturbazione degli animi dei contraenti li induca ad accettare condizioni di acquisto particolarmente inique ovvero beni non propriamente adatti, a causa delle scarse informazioni ricevute dalla controparte, quasi sempre nascosta nella coltre di nebbia che avvolge il fenomeno della contrattazione online, anche a causa del distanziamento sociale normativamente imposto [16].

L’emergenza causata dal Covid-19 ha alimentato [17], sin dagli esordi, manovre speculative sui dispositivi di sicurezza anticontagio, in particolare sulle mascherine, ossia un aumento dei prezzi non normale, che prescinde dalle usuali dinamiche di mercato e dalla prassi commerciale. Così alcune Procure hanno aperto dei fascicoli ed hanno iniziato indagini per manovre speculative su beni di prima necessità [18]: per effetto dell’emergenza sanitaria, le mascherine sono state qualificate come tali, in quanto indispensabili per le uscite consentite. Nel corso delle indagini in alcuni casi è stato anche contestato il reato di “frode nell’esercizio del commercio”, essendo state vendute talvolta mascherine chirurgiche spacciate per quelle “Ffp3”, ossia quelle particolarmente consigliate per questo tipo di emergenze nel caso in cui ci si possa trovare di fronte a persone in grado di contagiare il prossimo [19].

Quanto ai contratti ancora da stipulare al momento del conflitto russo-ucraino, è necessaria una precisazione ulteriore. L’impatto sul territorio nazionale della guerra russo-ucraina è – fortunatamente (!) e a differenza dell’epidemia da Covid-19 – solo indiretto, e pertanto non sembra si possa ipotizzare la stipula di contratti in Italia con oggetto immediatamente riferibile all’emergenza (ad esempio, l’acquisto di armi o dispositivi di difesa). Tali vicende, giuridiche ma anche politiche, trovano opportuna collocazione all’interno di circuiti di diverso e più ampio respiro, sia europeo che internazionale e pertanto esulano dalla presente trattazione.

Il sopra menzionato carattere “indiretto” delle conseguenze non è tuttavia sinonimo di “scarsa rilevanza” delle stesse, come dimostrato dall’impatto generato sul territorio italiano da un altro conflitto svoltosi altrove, non di antica memoria come la Prima Guerra mondiale, ma parimenti noto alle cronache. Mi riferisco alla guerra arabo-israeliana: era il 1947 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò il piano per la suddivisione della Palestina in due Stati distinti, scatenando le inimicizie degli Stati arabi nei confronti di Israele, che ebbe la meglio sugli avversari, anche grazie al supporto degli Stati occidentali (in primis degli Usa), a partire dalla prima Guerra arabo-israeliana, combattuta tra il 1948 e il 1949, sino alla Guerra dei sei giorni nel 1967. Nel 1973 ci fu tuttavia un attacco improvviso da parte di Siria ed Egitto che, mise in difficoltà lo Stato ebraico, e che scatenò il conflitto noto come Guerra del Kippur, dal nome della festività religiosa ebraica in corso di celebrazione proprio in quei giorni.

Senza approfondire ulteriormente gli aspetti geopolitici delle vicende sopra ricordate, mi limiterò all’analisi di alcuni salienti profili giuridico-economici. Un effetto collaterale particolarmente gravoso per l’Occidente fu la grave crisi energetica, dovuta all’innalzamento dei prezzi del petrolio e dei prodotti derivati: gli Stati filoarabi manifestarono infatti il supporto all’Egitto e alla Siria riducendo le esportazioni (per un totale del 25%) ed effettuando embarghi a danno degli Stati occidentali sostenitori di Israele. La crisi petrolifera tra l’autunno del 1973 e l’inverno del 1974 ha riversato le sue conseguenze sui consumatori dei Paesi occidentali, che hanno sperimentato un nuovo fenomeno economico, la stagflazione, caratterizzata congiuntamente da recessione ed inflazione.

Dal punto di vista strettamente giuridico, l’aumento repentino dei prezzi – il costo del petrolio era aumentato del 300% in cinque mesi – ha alimentato il dibattito, all’epoca già vigente, in tema di risarcimento del maggior danno da inflazione nel ritardo dei pagamenti e relativo onere probatorio. In data anteriore allo scoppio del conflitto, la giurisprudenza era solita richiedere, ai fini dell’accoglimento della domanda di ulteriore risarcimento ex art. 1224 c.c., la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, non essendo sufficiente l’allegazione della sola svalutazione da parte del creditore [20]. In epoca successiva allo sviluppo del conflitto, a partire dagli anni Settanta, si era sviluppata la nota giurisprudenza che, sulla base di una discussa suddivisone dei creditori in classi (imprenditori, risparmiatori abituali, percettori di una somma capitale una tantum, consumatori), richiedeva all’attore la sola prova dell’appartenenza ad una delle categorie, scattando poi automaticamente la quantizzazione del risarcimento sulla base di parametri giurisprudenziali calcolati in base alla propensione all’utilizzazione del denaro di ciascuno dei gruppi, secondo i c.d. “criteri personalizzati di normalità [21]”.

Il sistema delle categorie è stato definitivamente scardinato dalle Sezioni Unite, con la nota pronuncia del 2008 [22], che, anche alla luce del mutato contesto economico (stante la costante superiorità del tasso degli interessi legali rispetto a quello di inflazione) ha riconosciuto in via presuntiva il risarcimento del maggior danno nella misura coincidente con la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale e il tasso degli interessi legali, fatta salva la prova contraria di un danno maggiore o minore, rispettivamente in capo al creditore o al debitore [23].

Dal punto di vista economico-monetario, anche la guerra russo-ucraina, ha determinato un costante aumento dei prezzi delle materie prime provenienti dai Paesi in conflitto ed importate in Italia, in particolare elettricità e gas naturale, attraverso meccanismi di aumento del prezzo e riduzione delle esportazioni analoghi a quelli cui si è sopra fatto cenno. Per queste ragioni, l’ARERA, allo scopo di limitare l’aumento delle bollette nel corso del quarto trimestre 2022, con un intervento eccezionale, ha ridotto gli aumenti al 59%, evitando il raddoppio [24]. Il rincaro dell’energia si riflette sul costo dei prodotti finiti, anche sui beni di prima necessità: Eurostat ha rilevato che il prezzo del pane è giunto ai massimi storici, con un aumento, ad agosto 2021, del 18% rispetto all’anno precedente [25].

Non sembra però che l’incremento dei costi dipenda esclusivamente dal conflitto russo-ucraino. Il rincaro appare eccessivo rispetto alle quotazioni del petrolio e sproporzionato rispetto alla riduzione degli approvvigionamenti sul territorio; inoltre, la benzina ed il gasolio oggi in vendita sono stati acquistati prima dello scoppio della guerra, a prezzi nettamente inferiori. Pertanto, il Codacons ha presentato un esposto all’Anti­trust e a 104 Procure Italiane, ritenendo che il rincaro dei prezzi sia dovuto principalmente a fenomeni speculativi volti a sfruttare la situazione in Ucraina per implementare i ricavi a danno di imprese e consumatori [26]. Tra le altre, la Procura di Roma, condividendo le tesi del Codacons, ha avviato le indagini per il reato di “manovre speculative su merci” (oltre che per aggiotaggio e truffa) ex art. 501-bis c.p.


2. Sintesi del dibattito della dottrina civilistica in tema di sopravvenienze contrattuali: dalla pandemia al conflitto russo-ucraino

La dottrina civilistica, appena dopo l’inizio della pandemia, ha cercato di individuare le tutele di cui avvalersi per fronteggiare gli effetti da essa scaturenti, in primo luogo, nei confronti dei rapporti contrattuali preesistenti ed ancora in corso. In maniera non dissimile, l’avvento del conflitto russo-ucraino, scoppiato in concomitanza con l’agognata fase post-emergenza da Covid-19 ha restituito nuova linfa vitale all’antico e mai sopito dibattito sulla gestione delle sopravvenienze [27]. È proprio alla luce di questa ottica unitaria che si analizzeranno in parallelo le due situazioni emergenziali, nonostante le indubitabili differenze intercorrenti tra di esse, in termini di aree geografiche coinvolte, natura del disastro ed impatto sul territorio nazionale.

Lo “stato di emergenza” decretato con Delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U., Serie Generale n. 26 dell’1/2/2020) ha determinato inevitabilmente il necessario ridimensionamento di molti diritti fondamentali, alla luce del superiore interesse relativo alla salute pubblica [28] così operando un bilanciamento dei diversi interessi [29]. Lo stato di emergenza, via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022 con il decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (d.l. 24 marzo 2022, n. 24) che sta eliminando gradualmente le restrizioni ancora in vigore. Quanto alla guerra in Ucraina, il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza il 25 febbraio con una durata di tre mesi, prorogandolo, appena tre giorni dopo, fino al 31 dicembre 2022 [30], al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione coinvolta in fuga dal conflitto.

Alcuni hanno ben evidenziato [31] come il programma di un contratto finalizzato a produrre i propri effetti in un momento successivo si basa su una prognosi dei costi e dei benefici che si potranno ricavare dal negozio e che generano un guadagno o una perdita in base al rischio economico, conseguenza dell’alea normale del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c. [32].

In presenza di una pandemia o di un evento bellico, che costituiscono elementi eccezionali ed imponderabili, le normali previsioni circa le conseguenze della conclusione di un contratto restano inesorabilmente disattese. È pertanto in questo attuale contesto che si propone l’applicazione del principio di solidarietà, al fine di evitare che gli eventi straordinari e imprevedibili stravolgano la normale esecuzione del contratto.

Sul punto, il rigore della prescrizione pacta sunt servanda potrebbe essere stemperato alla luce del­l’opposto principio del rebus sic stantibus, già considerato ai tempi del primo conflitto mondiale e sotto la vigenza del precedente codice, quale principio “implicito nel nostro ordinamento, più che per virtù della tradizione..., in forza dei principi sommi dell’equità [33]”.

Il principio di solidarietà, anche oggi, viene spesso richiamato in combinato disposto con altri istituti tipici del diritto civile. Ad esempio, si è proposto [34] di fare richiamo ad una concezione della comunità intesa come munus comune il che, nelle moderne democrazie costituzionali, evoca un senso profondo del vincolo comunitario che si estrinseca nel rispettare i doveri, specialmente quelli inderogabili di solidarietà sociale.

Partendo da tale rilievo, altra dottrina [35] ha fatto ben presente come sia lecito domandarsi se con riferimento al pregiudizio economico che ha luogo nell’ambito dei rapporti contrattuali il nostro ordinamento sia in grado di produrre “anticorpi” capaci di evitare che al disastro prima sanitario e bellico (in uno anche sociale, umanitario ed economico) si aggiunga successivamente un’aspra e complessa contesa giudiziaria imperniata sulla disciplina delle sopravvenienze. Contesa che sarà presumibilmente fondata sulle regole in materia di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, quali cause di estinzione delle obbligazioni, ovvero cause di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive. Il problema delle sopravvenienze e del successivo squilibrio contrattuale genera problemi giuridici simili al di là dell’evento che ha materialmente causato la turbativa; sotto il profilo eziologico, la differenza tra pandemia e guerra tende a sfumare, a causa delle analogie circa gli effetti sui rapporti negoziali ancora in essere.

Anche alla luce di importanti ed autorevoli contributi in tema di teoria generale del contratto, sarebbe possibile immaginare che l’ordinamento favorisca soluzioni “manutentive” ossia conservative del vincolo contrattuale, mediante un adeguamento del relativo regolamento, non più attuabile secondo le previsioni originarie, fondato in primis sulla rinegoziazione tra le parti oppure, in alternativa, sulla pronuncia del giudice [36].

Altri [37] muovono dalla constatazione che le norme relative alla risoluzione per eccessiva onerosità e per impossibilità sopravvenuta della prestazione lasciano solo uno stretto pertugio a favore della sopravvivenza del contratto (art. 1467, comma 3, c.c.) in quanto consentono alla parte contro la quale è domandata la risoluzione di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, facoltà che è comunque nella piena disponibilità del contraente che non è vittima degli eventi a cui viene lasciata l’iniziativa. Essi, preso atto che secondo l’orientamento tradizionale l’impotenza finanziaria non è mai una causa di esonero da responsabilità per inadempimento [38], propongono allora di attribuire alla clausola generale di buona fede in funzione integrativa, in coerenza con il principio costituzionale di solidarietà economica e sociale, l’idoneità a porsi come fonte dell’obbligo di rinegoziazione, così da consentire al contratto di sopravvivere alla fase dell’emergenza (onde “rivedere i termini del rapporto contrattuale, per adeguarli a uno scenario impreveduto e imprevedibile, riallocando equamente tra le parti il rischio contrattuale”), con possibilità di riprendere l’assetto originariamente concordato una volta cessata la situazione eccezionale.

Secondo l’opinione che si sta esaminando, se la rinegoziazione non inizia per il rifiuto della parte che ha interesse a preservare il contenuto originario del contratto, sarebbe possibile sollevare l’eccezione di inadempimento [39] o proporre “l’autoriduzione della propria prestazione (fino alla misura che, consensualmente e solidaristicamente, poteva concordarsi)” ad opera della parte vittima dell’emergenza sanitaria.

Da questa parziale e veloce disamina dello stato dell’arte, sembra possibile affermare che un dato ricorrente negli studi dei civilisti sugli effetti che la pandemia e la guerra hanno sui contratti (pendenti), è la rivalutazione della regola di buona fede letta alla luce del principio costituzionale di solidarietà, quale elemento idoneo ad attribuire ai giudici il criterio di decisione del contenzioso che sarà loro devoluto, sebbene sul punto non vi sia unanimità di vedute [40].

Il richiamo alla solidarietà (che costituisce, com’è noto, il termine di riferimento più significativo sul versante costituzionale, della regola di buona fede [41]) ha pertanto rappresentato una costante nel dibattito del durante e post-pandemia, anche nel discorso degli studiosi che hanno riflettuto circa l’impatto della normazione dettata dall’emergenza sulla tutela delle libertà individuali [42], dibattito che riecheggia quello intorno allo ius belli nell’immediato dopo guerra italiano [43]. L’esigenza di conformazione dei rapporti di durata al principio di buona fede, in situazioni di emergenza e di grave crisi economica, come la guerra e la pandemia, qui prese in considerazione, una rilevanza tale da giustificare l’inadempimento del debitore, in presenza di obiettive circostanze non dipendenti strettamente da una sua personale situazione di insolvenza; ed ancora, si spinge sino a sanzionare come abusivo l’esercizio del diritto di credito nei confronti del debitore, che ha fatto affidamento nella remissione del debito a seguito da parte del locatore, per facta concludentia [44].

Per altro verso, la solidarietà, quale valore fondamentale dell’ordinamento italo-europeo, è stata posta anche alla base di numerose iniziative altruistiche promosse in Italia ed in Europa a sostegno del popolo ucraino [45], che, pur nella loro lodevole meritevolezza, esulano dall’oggetto della presente indagine.

Alle riflessioni sui rimedi contrattuali desumibili in chiave esegetica dai principi del sistema, si aggiungono gli interventi normativi, ai quali è opportuno fare cenno. La legge ha disciplinato le conseguenze dell’emergenza sanitaria per alcuni tipi di negozi, come i contratti di viaggio e pacchetti turistici, con l’introduzione, in sede di conversione del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, dell’art. 88-bis del d.l. n. 18/2020 [46] che, in sostituzione dell’abrogato art. 28 del d.l. n. 9/2020, ha qualificato il Covid-19 quale causa di impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c., ricomprendendovi anche i casi di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore [47]. In altri casi, la legge ha invece espressamente previsto la possibilità di rinegoziare [48].

Nessuna disposizione normativa ad hoc è stata invece (ancora) emessa per disciplinare gli effetti della guerra sui contratti in corso né in senso manutentivo, né in senso caducatorio.

Ha già concluso – sia pure limitatamente alla fase cautelare – nel secondo senso una recente ordinanza del Tribunale di Arezzo, che in accoglimento di un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha qualificato la crisi energetica ed il conseguente rincaro economico come eventi straordinari ed imprevedibili idonei a determinare la cessazione della fornitura dei servizi dedotti in contratto ex art. 1467 c.c. [49]. Più precisamente, il Tribunale ha rilevato come, nel caso sottoposto al suo giudizio “ricorra tale ipotesi, avendo l’energia elettrica raggiunto dei costi non prevedibili e superiori rispetto alle normali oscillazioni di mercato in ragione della crisi economica e finanziaria, alla quale si è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa; (…) Inoltre lo squilibrio tra le prestazioni cui le parti contrattuali sono rispettivamente tenute non appare avere carattere temporaneo protraendosi in misura sempre maggiore da molti mesi”.

Questa lettura richiama quella, già citata in premessa, contenuta nell’art. 1 del decreto luogotenenziale n. 739/1915, che considera la guerra una causa di forza maggiore anche quando rende la prestazione (in astratto ancora eseguibile, ma) eccessivamente onerosa.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere generata anche dal c.d. factum principis, cioè dal rispetto, da parte del debitore, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall’autorità, tra cui possono annoverarsi le sanzioni imposte dall’Unione Europea alla Russia relative al divieto di interscambio commerciale [50]. Un’impresa italiana, alla quale è impedita l’esportazione in Russia di beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione e all’industria spaziale potrà provare agevolmente la causa non imputabile del proprio inadempimento, consistente nell’ottemperanza alle sanzioni dell’Unione.

Mutatis mutandis, anche il rispetto della normativa emergenziale di contenimento del contagio può generare numerose ipotesi di factum principis (si pensi ad un contratto di trasporto che non può essere eseguito a causa dei limiti alla circolazione [51]).

In generale, la giurisprudenza ha sottolineato come il factum principis non operi “automaticamente” quale esonero di responsabilità, atteso che sul debitore grava, comunque, l’onere di provare che l’ordine o il divieto dell’autorità sia stato determinante nella causazione dell’inadempimento e che consista in un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato [52].

Sotto il versante del diritto amministrativo, come già accennato, l’ANAC, nella citata delibera recante “Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici” dell’11 maggio 2022, ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 3 comma 6-bis agli inadempimenti generati dalla situazione bellica in Ucraina delle obbligazioni discendenti dai contratti pubblici di servizi e forniture. Più precisamente, l’Autorità ha qualificato il lockdown in Cina e la guerra in Ucraina come “cause di forza maggiore”, estranee al controllo dei contraenti; pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile l’esatto adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto, le amministrazioni possono valutare l’opportunità di adottare i rimedi appositamente previsti ex artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 50/2016, consistenti rispettivamente nella sospensione dell’esecuzione del contratto o nella rinegoziazione dei termini, ovvero, di escludere l’applicabilità delle penali o la risoluzione contrattuale.

Sembra dunque che il conflitto bellico possa rientrare tra le circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 50/2016, alla luce dell’interpretazione fornita dall’art. 7 commi 2-ter e 2-quater, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il carattere derogatorio della disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto alle regole generali contenute nel codice civile non ne permette una trattazione unitaria in materia di sopravvenienze contrattuali e relative conseguenze [53], come dimostrato dai recenti interventi legislativi [54] sulle variazioni di prezzo previsti esclusivamente per i contratti pubblici [55]. In caso di oscillazioni del prezzo dei materiali (o in generale, in caso di variazioni del valore economico dell’oggetto del contratto), troveranno applicazione, ricorrendone i presupposti, l’art. 1664 c.c. in tema di appalti privati e, per tutti gli altri contratti, l’art. 1467 c.c.

In generale le parti private sono poi libere di modificare il regolamento negoziale già in essere, inserendo clausole di limitazione della responsabilità [56] o di revisione dei prezzi.


3. L’emergenza come ragione di turbativa nel procedimento di formazione del contratto: ammissibilità dell’azione di rescissione

Sembra che le pur pregevoli osservazioni che sino ad ora sono state svolte dalla dottrina, con riferimento al fenomeno della pandemia in rapporto alla disciplina dei contratti e delle obbligazioni, non possano ritenersi esaustive in quanto è stato dato sinora scarso rilievo al fenomeno dei contratti conclusi durante la pandemia e finalizzati al reperimento, ad esempio, di misure di protezione dal contagio (mascherine, guanti, gel disinfettante, servizi di sanificazione …) stipulati a condizioni inique [57] ovvero disattendendo palesemente le aspettative dei consumatori che intendevano acquisire dispositivi di sicurezza in grado di prevenire il rischio del contagio e che in molti casi si sono rivelati assolutamente inidonei all’uso ipotizzato.

La dottrina ha infatti ben evidenziato come l’iniquità delle condizioni del contratto possa essere ravvisata non solo sotto il profilo quantitativo, come sembra ovvio, ma anche qualitativo [58] avuto riferimento, perciò, alla piena idoneità funzionale dei beni e servizi acquistati con riferimento all’uso che la parte vuol ritrarre da essi.

La guerra non influenza invece l’oggetto materiale del contratto: non sono ipotizzabili, sul suolo italiano, contratti aventi ad oggetto armi o dispositivi di difesa, che si rivelino difettosi o inidonei all’uso. Il conflitto incide invece sulla determinazione del prezzo di molti beni, sia direttamente (come nel caso di carburante, gas o energia elettrica), sia indirettamente (anche in caso di beni essenziali, come cibo o medicine), essendo spesso l’aumento dei costi scaricato dagli stakeholders sul consumatore, acquirente del bene finale [59].

Ciò chiarito, occorre soffermarsi sul concetto di “iniquità” del contratto.

Il sopravvenire del cattolicesimo impose l’esigenza, prima di tutto d’ordine morale, di assicurare che i contratti conclusi dalle parti rispettassero il principio della proporzione oggettiva tra le prestazioni [60]. L’obiettivo da raggiungere era quello di garantire che l’equilibrio contrattuale perdurasse per l’intero svolgimento del rapporto contrattuale e non solo al momento della sua formazione.

Da un lato si tentò di escogitare un sistema idoneo ad evitare che le parti si sottoponessero a regolamenti contrattuali ab initio iniqui a causa della manifesta sproporzione tra le prestazioni, delineando l’istituto della rescissione per lesione [61] e, dall’altro, di assicurare che l’equilibrio iniziale perdurasse per tutta la durata dell’esecuzione del rapporto nelle ipotesi in cui essa si protraeva o era differita nel tempo pervenendo così alla regola rebus sic stantibus che è alla base della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, comma 2, c.c.

L’azione di rescissione, pertanto, insieme all’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta costituiscono nel nostro ordinamento i principali istituti equitativi che consentono di evocare, in un certo qual senso, il concetto di giustizia contrattuale [62].

Del secondo istituto la dottrina ha avuto modo di evidenziarne l’utilità al fine di consentire l’indivi­duazione delle tecniche di tutela dei contraenti al tempo della pandemia o del conflitto bellico, limitatamente ai problemi connessi ai contratti preesistenti al verificarsi dell’emergenza, essendo necessaria la posteriorità dell’evento straordinario ed imprevedibile per l’applicazione dell’art. 1467 c.c., rispetto alla costituzione del vincolo.

Del primo istituto credo che sia opportuno fare una analisi sintetica al fine di verificarne l’idoneità a porsi tra gli istituti invocabili a tutela del contraente che abbia stipulato un contratto a condizioni inique, al fine di salvare sé stesso o i suoi congiunti dal pericolo di infezione virale ovvero per soddisfare i propri bisogni economici comunque finalizzati a reperire liquidità da utilizzare sempre per acquisire dispositivi di sicurezza o farmaci efficaci per la lotta contro il coronavirus. In maniera non dissimile, il contraente, che si trova in una situazione di necessità, può concludere un contratto a condizioni inique per acquistare beni essenziali a soddisfare i bisogni primari (carburante per recarsi al lavoro; gas per il riscaldamento …).

In presenza di una situazione attuale di pericolo di danno grave alla persona, infatti, una parte può essere indotta da una forte pressione psicologica [63] a contrarre al fine di salvare sé od altri da tale minaccia anche a condizioni svantaggiose.

Riterrei che sia il caso di prendere in considerazione anche la possibilità che siano stati attuati contratti di alienazione di beni al fine di ottenere liquidità per l’acquisto di beni e servizi [64] direttamente volti a procurare alla parte i beni di prima necessità, o, nello specifico, dispositivi di sicurezza della più varia natura al fine di preservare sé e i propri congiunti dal rischio di contagio. L’acquisto di beni di prima necessità, volti a proteggere un contraente o terzi dal pericolo di un danno grave alla persona (come tale, un danno alla salute per infezione da Covid) rientra nella fattispecie della rescissione di contratto concluso in stato di pericolo, ex art. 1447 c.c.: in tale ipotesi, non è richiesto il requisito ulteriore della lesione ultra dimidium.

Possono verificarsi anche delle fattispecie in cui manchi l’attualità del pericolo di danno grave alla persona, pur in presenza dei requisiti della sproporzione oggettiva e dell’approfittamento di un contraente della situazione di difficoltà economica dell’altro. Si pensi alle ipotesi – diverse dall’acquisto impellente di farmaci, di medicinali salvavita connessi alle sperimentazioni contro il coronavirus) e dispositivi di sicurezza [65] – di urgente adempimento dei debiti a cui non si riesce a far fronte a causa della situazione di illiquidità, derivante dalla chiusura forzata delle attività economiche; alla stipula di contratti di appalto finalizzati alla esecuzione di necessari servizi di sanificazione degli ambienti; o ancora, all’acquisto di carburante o di energia, beni necessari per il soddisfacimento di bisogni primari, come recarsi al lavoro. Il contraente in una posizione di forza economica, consapevole dei bisogni dell’altro, potrebbe approfittarne, ad esempio concedendo un mutuo ad un tasso di interesse usuraio, accettato dal soggetto bisognoso per fare fronte rapidamente ad una situazione di mancanza di denaro [66]; tali vicende potrebbero integrare anche gli estremi dell’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. [67]. I contratti saranno rescindibili perché stipulati in stato di bisogno, inteso come difficoltà economica al reperimento di denaro liquido, non fine a se stesso, ma al fine di utilizzarlo per il soddisfacimento di interessi ulteriori [68].

Risulta così un rinnovato interesse verso l’istituto della rescissione sia per l’ipotesi di contratto concluso in stato di pericolo che in stato di bisogno, nel senso appena specificato; il dato comune [69] alle due fattispecie descritte agli artt. 1447 e 1448 c.c., che deve essere stigmatizzato, è che non deve essere considerato possibile approfittarsi della particolare condizione di pericolo o di bisogno in cui sia incorsa l’altra parte al fine di indurla ad accettare una proposta di contratto a condizioni svantaggiose [70].

Premesso quanto sopra specificato, è possibile affermare che il ricorso all’azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, rappresentato dal possibile contagio, può essere un valido terreno di elezione per la scelta della tecnica rimediale più consona alla tutela del contraente che, al tempo del coronavirus e per effetto dello stesso, abbia subìto condizioni inique nella stipulazione di un contratto di scambio.

Con riguardo allo stato di pericolo, infatti, il contratto stipulato costituisce per la parte il mezzo strumentale per il conseguimento della salvezza da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, anche se esso fosse solo putativo e non reale come è in realtà il rischio di contagio da Covid-19.

La minaccia del danno grave deve essere motivo determinante del consenso pur se rapportata in senso relativo alla persona minacciata ma tale da essere chiaramente percepita dalla controparte come causa della accettazione delle condizioni inique imposte allo scambio.

Non assume alcuna importanza, poi, il fatto che il pericolo possa essere evitato in altro modo. L’unico elemento che assume rilevanza è che la parte che si sentiva in pericolo non era nelle condizioni di negoziare un contenuto equo del contratto.

L’affidamento della controparte è ovviamente tutelato dalla circostanza che quest’ultima deve essere a conoscenza dello stato di necessità in cui si trova l’altra parte fino al punto da trarne vantaggio economico oggettivamente ingiustificato. Potremmo quindi ritenere che tutti quei contratti, spesso conclusi online stanti la estrema difficoltà di circolazione dei consumatori nel territorio dello Stato a causa dei provvedimenti limitativi della libertà di circolazione e la scarsità di locali commerciali aperti al pubblico, con cui qualcuno acquista dispositivi di sicurezza contro il contagio a prezzi esorbitanti e comunque a condizioni non eque, possano essere impugnati con l’azione di rescissione.

Altra ipotesi, oggi di scuola, ma ripresa dal periodo bellico, è quella delle truppe di occupazione che, minacciando una deportazione di massa, impongano ad una categoria di cittadini di raccogliere un’ingente somma di denaro, costringendoli di riflesso ad una vendita in massa di tutti i propri beni per procurarsi il denaro richiesto. In tal caso, poiché l’obbligazione iniqua è stata assunta per evitare il pericolo di danno grave alla persona, se lo stato di pericolo è noto alla controparte, che ha acquistato i beni ad un prezzo irrisorio, il contratto è rescindibile ex art. 1447 c.c.

Resta poi inoltre sempre possibile richiedere anche il risarcimento del danno in conformità agli artt. 1337 e 2043 c.c. nei casi in cui essi siano applicabili in aggiunta all’esercizio dell’azione di rescissione [71].


4. La tutela del compratore di dispositivi inidonei: vizi redibitori, mancanza di qualità e aliud pro alio

In caso di compravendita di un dispositivo di sicurezza finalizzato ad evitare il contagio da Covid-19, che si riveli inidoneo all’uso, sarà senz’altro possibile per l’acquirente invocare le garanzie per i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c. Come già chiarito, un parallelismo con un caso analogo connesso alla vicenda bellica (arma difettosa; dispositivo di protezione non funzionante) è possibile solo in astratto. Prescindendo dall’oggetto dedotto specificamente in contratto, e ragionando sul piano generale della fattispecie, le seguenti considerazioni sono adattabili alle situazioni pratiche che di volta in volta possono verificarsi.

Il primo comma dell’art. 1490 c.c., precisa che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Il vizio redibitorio consiste, pertanto in una anomalia strutturale del bene che incide sulla sua utilizzabilità o sul suo valore.

La prima ipotesi descritta dalla norma riguarda i vizi che rendono la cosa assolutamente inidonea all’uso cui è destinata; la seconda riguarda i vizi che rendono il bene meno idoneo all’uso o, che, pur non incidendo sulla idoneità all’uso, ne diminuiscono il valore [72].

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che si ha vizio redibitorio qualora la cosa consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [73].

Accanto al vizio redibitorio, il codice individua altre ipotesi di anomalia del bene venduto consistenti nella mancanza di qualità essenziali e nella mancanza di qualità promesse, per l’uso cui esso è destinato, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1497 c.c.; in tali casi il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento sempre che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

In giurisprudenza si è sostenuto che la mancanza di qualità si differenzia dal vizio redibitorio in quanto, pur presupponendo – come quest’ultimo – l’appartenenza della cosa al genere pattuito, è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra.

La mancanza di qualità è quindi la mancanza di particolari perfezionamenti che rendono la cosa idonea all’uso cui è destinata. La mancanza di qualità può concernere tanto qualità espressamente promesse quanto qualità essenziali per l’uso cui la cosa è destinata. La necessità di tale qualità può risultare dalla richiesta del compratore e accettata dal venditore ovvero da esplicita promessa del venditore; può anche risultare dalla consapevolezza nel venditore dell’uso cui la cosa è destinata.

Gli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. disciplinano le azioni che competono al compratore per il caso di bene inidoneo all’uso per il quale è destinato o inficiato da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris), nonché il risarcimento del danno.

L’art. 1493 c.c. pone a carico del venditore, a seguito della risoluzione, l’obbligo di restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e a carico del compratore quello della restituzione della cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

L’esercizio dell’azione di risoluzione per vizi della cosa venduta non richiede, né per i sostenitori della tesi della garanzia pura [74], né per quanti preferiscono parlare di “violazione della lex contractus [75]” pur in assenza di inadempimento di un’obbligazione [76], l’individuazione dell’elemento soggettivo della colpa in capo al venditore [77], la quale è invece richiesta nella diversa ipotesi di risoluzione per difetto delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., norma che, a differenza della prima, richiama le disposizioni generali dell’istituto della risoluzione per inadempimento, fondato, come noto, sul principio della colpa dell’inadempiente.

Nell’ipotesi di mancanza di qualità (promesse o essenziali), è riconosciuto all’acquirente soltanto il rimedio della risoluzione del contratto, non essendo invece ammessa l’azione per la riduzione del prezzo, che resta tradizionalmente riservata ai vizi [78]. L’azione di risarcimento dei danni è prevista dall’art. 1494 c.c., e si caratterizza per una presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo colposo, con conseguente prova liberatoria a carico del venditore, che consiste nell’ignoranza non colpevole dei vizi.

La Cassazione [79], pertanto, al fine di rafforzare la tutela del compratore nei casi più gravi di inadempimento, anche al fine di svincolarlo dai brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c. per i vizi e la mancanza di qualità, individua l’aliud pro alio che ricorre quando la cosa venduta non sia semplicemente difettosa od imperfetta, ma sia completamente diversa da quella dedotta in contratto, tanto da appartenere ad un genere merceologico differente (Cass. n. 1038/1998). In tale caso l’azione che compete al compratore è l’azione di adempimento o di risoluzione ex art. 1453 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, posto che l’aliud pro alio esula dalla garanzia redibitoria, configurandosi come una violazione dell’obbligazione principale del venditore che è quella di consegnare la cosa venduta [80].

La S.C. [81], in proposito, è infatti costante nel sostenere che la consegna di aliud pro alio consenta di promuovere l’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.

La giurisprudenza, abbandonando il criterio più rigoroso seguito inizialmente per definire il concetto di aliud pro alio, ha ritenuto opportuno rifarsi ad un criterio di giustizia sostanziale posto dal caso concreto, cercando di tutelare, ove possibile, il contraente più debole [82]. La S.C. [83] ha a tal fine ampliato l’istituto dell’aliud pro alio, mediante un approccio funzionale estendendo tale istituto anche ai casi in cui il bene consegnato non appartiene ad un genere diverso da quello pattuito, ma sia privo delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale o a una eventuale altra funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale.

Nel caso di vendita di beni di consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In presenza di tali difetti il consumatore potrà esperire i vari rimedi contemplati agli artt. 135-bis, ter e quater d.lgs. n. 206/2005, come da ultimo novellato dal d.lgs. 170/2021, attuativo della direttiva UE 2019/771 [84]. Tali rimedi sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: il consumatore potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene [85] (rimedi primari, di cui agli artt. 135-bis comma 2 e 135-ter) e, solo in secondo luogo, e sempre alle condizioni contemplate dal settimo comma, potrà richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 135-quater).Se il consumatore non rispetta l’ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è l’inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto [86]. Il consumatore non ha la possibilità di scegliere di volta in volta se richiamare la disciplina sulla vendita in generale o quella speciale, secondo le convenienze del caso concreto, dovendo sempre trovare applicazione la disciplina speciale in materia di contratti di vendita di beni di consumo, salva la possibile integrazione con le norme del codice civile in caso in cui manchi su un punto particolare una specifica regolamentazione. La domanda di risarcimento del danno derivante da difetto di conformità del bene di consumo, salvo che abbia ad oggetto danni indiretti, deve essere preceduta, così come l’azione di risoluzione, dalla richiesta di sostituzione o riparazione, a pena di inammissibilità.

Traslando il discorso dal piano teorico a quello pratico-applicativo, gli acquisti di prodotti sanitari (mascherine, gel igienizzanti) sono suscettibili di rientrare nell’alveo della disciplina dei beni di consumo, se acquistati da persone fisiche per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta [87]. Ad esempio, un errore nel processo di produzione di una partita di mascherine potrebbe rendere difettosi tutti i prodotti del lotto, in quanto inidonei a proteggere dal contagio (es. mancanza di uno strato o insufficiente quantità di materiale filtrante) con applicazione della relativa disciplina consumeristica o, in via residuale, ex art. 1490 c.c. Al contrario, se un gel sanificante acquistato a fini protettivi contro il coronavirus, abbia solo efficacia antibatterica e non antivirale, dovrebbe trovare applicazione – sempre al di fuori degli artt. 135-bis, 135-ter, 135-quater cod. cons. – la disciplina per la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c.


5. La tutela dell’acquirente mediante il ricorso alle azioni di invalidazione del contratto

In termini astratti si può anche immaginare che chi acquista beni o servizi finalizzati alla eliminazione dei rischi di contagio (o, sempre per ipotesi, del conflitto bellico) possa anche esercitare, se ne ricorrono i presupposti, l’azione di annullamento del contratto per vizio del consenso, prevista dall’art. 1427 c.c., anch’essa svincolata dai brevi termini di decadenza e prescrizione dettati per l’esercizio delle garanzie per vizi.

L’errore deve essere essenziale ed essere riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.). Al riguardo con riferimento ai contratti stipulati durante l’epidemia, non sembra difficile dimostrare la riconoscibilità da parte del venditore dello stato di errore in cui sia caduta la controparte; con riguardo all’altro profilo, però, l’art. 1429 c.c. stabilisce quando l’errore sia essenziale.

L’opinione prevalente in dottrina [88] ritiene che la mancanza di qualità nell’oggetto di vendita costituisca una ipotesi di inadempimento, che non può essere confusa con l’ipotesi di errore sulle qualità dell’oggetto in quanto l’errore attiene alla formazione del contratto e consiste nella falsa rappresentazione della prestazione; la mancanza di qualità, invece, concerne l’esecuzione del contratto e consiste in una inesattezza della attribuzione traslativa. Corollario di ciò è che il compratore di un bene mancante delle qualità promesse non può agire per l’annullamento a causa di un errore.

Anche la giurisprudenza [89] ha ben rimarcato la differenza tra i due istituti statuendo che l’“azione di annullamento del contratto per errore e quella di risoluzione per difetto delle qualità promesse o essenziali per l’uso cui la cosa venduta è destinata sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di reciproca esclusione, concernendo la prima azione il momento formativo del contratto e la validità di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all’inadempimento del venditore all’obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualità promesse ed essenziali all’uso cui è destinata”.

Tuttavia la Corte di Cassazione nella sentenza de qua ammette che “promossa l’azione di risoluzione per mancanza di una qualità essenziale, nulla impedisce (al compratore) di proporre, in via subordinata, anche l’azione di annullamento per errore, sotto il profilo che la falsa rappresentazione della realtà possa esser caduta sull’esistenza semplicemente supposta o anche espressamente promessa, delle qualità anzidette incidendo in modo determinante sulla prestazione del consenso”.

Autorevole dottrina [90] ha ben evidenziato come l’errore sulla qualità dell’oggetto della prestazione di cui all’art. 1429 c.c. possa essere ricollegato alla previsione della mancanza di qualità della cosa venduta di cui all’art. 1497 c.c. Qualcuno [91] addirittura arriva a ritenere coincidenti le due fattispecie, altri [92] ravvisa contiguità tipologica tra di esse ritenendo accomunabili le relative azioni.

Può però accadere che anziché di fronte ad un errore autoindotto ci si trovi in presenza di una ipotesi di dolo ad opera del venditore o di un terzo del quale si sia giovato l’alienante.

La conseguenza per il contratto che sia stato concluso in aperto contrasto con la norma che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative e che integri addirittura il reato di truffa (art. 640 c.p.), sarà in tal caso l’esercizio dell’azione di annullamento per dolo (art. 1439 c.c.).

Se il contratto sia stato stipulato, poi, quale conseguenza di una circonvenzione d’incapace (art. 643 c.p.), una tesi tende a porre l’accento sul carattere generale degli interessi tutelati dalla norma penale e sulla conseguenziale necessità di invocare il rimedio della nullità [93] anziché quello dell’annullamento, più strettamente correlato alla salvaguardia di bisogni esclusivamente patrimoniali. Si ritiene, secondo la teoria in esame, che il contrasto tra contratto e norma penale sia tale da determinare una nullità virtuale del primo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

La tesi dominante [94] ritiene annullabile, pur se lesivo di un bene sanzionato penalmente, il contratto che sia stato estorto con truffa, sulla scorta del rilievo che pur essendoci coincidenza tra le due fattispecie, penale e civile, ai sensi dell’art. 1418 parte finale del primo comma, si deve dare prevalenza alla norma speciale dell’art. 1439 c.c. che in presenza di dolo commina la sola annullabilità del contratto. In realtà la norma penale e la norma civile, ciascuna ispirata da una propria ratio e da distinti criteri di accertamento, descrivono due punti di vista diversi: la norma incriminatrice, in particolare, attribuisce rilievo solo a quei fatti che determinano un disvalore tale da essere considerati riprovevoli per l’ordinamento. La fattispecie penalmente rilevante, pertanto, deve essere valutata di nuovo ai fini civilistici onde verificare se ad essa possa o meno corrispondere una determinata patologia contrattuale [95].

Se il comportamento penalmente rilevante integra una ipotesi di illiceità della causa o dei motivi comuni alle parti di cui agli artt. 1343 e 1345 c.c., troverà applicazione il regime della nullità ex art. 1418, comma 2 c.c., trattandosi sostanzialmente di contratto illecito.

Se la legge considera il contratto lecito, e sanziona penalmente, invece, il comportamento assunto da una delle parti nella fase precedente alla stipulazione contrattuale, come, ad esempio, nel reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., il contratto deve ritenersi annullabile, salvo che la legge disponga una specifica nullità testuale al riguardo.

In queste ipotesi, infatti, gli artifici o raggiri si considerano idonei ad incidere sulla libera formazione e manifestazione di volontà della vittima, il che, dall’angolo di visuale del civilista, determina un vizio della volontà tale da consentire l’annullamento del contratto [96].

Venendo ora alla questione dell’acquisto di dispositivi di sicurezza anti contagio ai tempi della pandemia, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 27 aprile 2020 [97] ha statuito che «la vendita di mascherine protettive, da parte di un operatore commerciale, ad un prezzo irragionevolmente elevato è una condotta suscettibile, in astratto, di integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 501-bis c.p. (manovre speculative su merci): si tratta, infatti, di un’azione che rientra nel concetto di “manovra speculativa”, avente ad oggetto “beni di prima necessità”, realizzata “nell’esercizio di un’attività commerciale”». Tuttavia – prosegue il provvedimento – «è necessario verificare se la condotta posta in essere, in considerazione delle dimensioni dell’impresa, della quantità delle merci vendute e della possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso; in caso contrario, essa si rivela insuscettibile di incidere sul “mercato interno” o, quantomeno, sul “mercato locale” (inteso come un’ampia zona del territorio dello Stato), dunque non in grado di ledere la “pubblica economia” (quindi di influire sulla “situazione economica generale”), non rientrando nell’alveo applicativo del delitto previsto dall’art. 501 bis c.p.». Casi simili sono stati affrontati e risolti allo stesso modo anche da altri tribunali di merito, tra cui quello di Vicenza (su cui poi si è pronunciata anche la Cassazione), Bari e La Spezia [98].

A prescindere dalla soluzione del caso concreto che non ha portato alla incriminazione del commerciante per la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, pare importante notare come sia indiscutibile però la rilevanza civilistica delle condizioni della contrattazione sia sotto il profilo della rescindibilità che eventualmente sotto quello della annullabilità del relativo contratto.


6. La tutela collettiva dei consumatori nell’emergenza: le pratiche commerciali scorrette e le class actions

L’emergenza globale sanitaria ha determinato una corsa all’acquisto di mascherine e gel disinfettanti innescando un’allarmante speculazione, specialmente nel settore dell’e-Commerce[99] Inducendo alcune imprese a reclamizzare i propri prodotti in taluni casi speculando sulle paure dei consumatori, spesso destinatari di messaggi ingannevoli e scorretti.

Similmente, l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e, più in generale, lo stato di incertezza causato dalle tensioni internazionali, si stanno traducendo, nel settore dell’energia iniziative configurabili come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Numerose sono le segnalazioni inviate all’Antitrust e ad Arera, a seguito di presunte violazioni del Decreto aiuti-bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115), il cui art. 3 prevede nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas, la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino a questa data, il secondo comma dello stesso articolo dichiara “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Già l’art. 7 del d.l. 21 del 21 marzo 2022 aveva rafforzato i poteri attribuiti al Garante per la sorveglianza sui prezzi, figura istituita presso il ministero dello Sviluppo economico dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 198-202, legge n. 244/2007).

Siamo di fronte pertanto a pratiche commerciali che consistono in azioni, omissioni, condotte, dichiarazioni, comunicazioni commerciali (compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto), poste in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori che siano contrarie a buona fede oppure false o idonee a falsare il comportamento economico del consumatore che esse raggiungono, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso. Le pratiche commerciali scorrette possono essere ingannevoli o aggressive [100].

Una pratica commerciale è da considerarsi ingannevole se contiene informazioni non corrette o non corrispondenti al vero (art. 21 cod. cons.) o, pur se corretta, che in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore, costringendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, avendo riguardo ad uno o più elementi quali ad esempio: l’esistenza o la natura del prodotto, le caratteristiche principali del prodotto o il prezzo o il modo in cui questo è calcolato. Una pratica commerciale è inoltre ingannevole se omette informazioni rilevanti (art. 22 cod. cons.) di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione oppure occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione.

Una pratica commerciale è da considerarsi aggressiva se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (art. 24 cod. cons.), mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento (ad es. lo sfruttamento di una posizione di potere per esercitare pressioni), limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso. Rientrano in questo ambito, per esempio, tutti i casi in cui i venditori facciano uso di minacce fisiche o verbali, sfruttino qualsivoglia evento tragico o fatto grave per influenzare il consumatore, pongano ostacoli – non previsti da un contratto – onerosi o sproporzionati alla libertà del consumatore di far valere i propri diritti contrattuali, minaccino di promuovere azioni legali in modo temerario o palesemente infondato.

Per la repressione delle pratiche commerciali scorrette è competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale può agire d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse (art. 27 cod. cons.). L’AGCM vigila sulla comunicazione commerciale ed ha il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti possedendo poteri investigativi ed esecutivi.

Con legge n. 31 del 12 aprile 2019 è stato poi introdotto il nuovo Titolo VIII-bis, “Dei procedimenti collettivi” nel Libro IV del Codice di procedura civile, in materia di azione di classe e azione inibitoria collettiva [101]. L’intervento normativo si propone quale riforma organica dell’istituto, che diviene oggi strumento di tutela a portata generale, non più applicabile solo a determinate materie (la responsabilità del produttore e le pratiche commerciali scorrette) ed esperibile da determinate categorie di soggetti (i consumatori e gli utenti).

In linea generale, il nuovo processo di classe dovrebbe colmare le esigenze connesse al fenomeno degli illeciti c.d. “plurioffensivi” (il singolo illecito i cui effetti dannosi si riflettano su una pluralità di soggetti come per esempio il c.d. danno ambientale o le condotte illecite plurime continuate nel tempo con conseguenze dannose analoghe su una pluralità di soggetti come per l’esempio sopra fatto delle pratiche commerciali scorrette).

Le esigenze alle quali dovrebbe rispondere la nuova azione di classe sono quelle di attribuire una maggiore efficienza della giustizia; di garantire meglio l’accesso alla tutela giurisdizionale; di svolgere in maniera efficace una funzione di deterrence.

Non è questa la sede per puntare l’attenzione sulle azioni di classe c.d. “discrete” [102], proposte da soggetti che razionalmente agirebbero comunque individualmente in giudizio nei confronti del danneggiante anche a prescindere dall’esistenza di uno strumento di tutela collettiva, dando così vita al c.d. contenzioso seriale (per esempio nel caso di contenzioso bancario o bancario-finanziario). Per essi l’accesso all’azione di classe presenta essenzialmente il vantaggio della riduzione dei tempi e dei costi del processo.

Nel caso però della tutela degli acquirenti di beni durante la pandemia e nel corso del conflitto bellico da comportamenti scorretti o ingannevoli delle imprese, la riforma del codice di rito sembra poter costituire un mezzo appropriato per le azioni di classe c.d. “olistiche”, proposte cioè da quei soggetti per i quali, in assenza di uno strumento di tutela collettiva o di classe, l’accesso alla giustizia rappresenterebbe un ostacolo quasi insormontabile in quanto antieconomico (per il rapporto tra costi, anche di tempo, e benefici) o impossibile (stante ad esempio la estrema difficoltà di procurarsi le prove dei fatti costitutivi del proprio diritto).

Si tratta degli atteggiamenti di “inerzia razionale” o di “apatia razionale” posti generalmente in essere dalle vittime di “microdanni”, cui si contrappongono i comportamenti opportunistici dei danneggianti.

L’aspetto più interessante che si vuole stigmatizzare in questa sede con riferimento alla nuova azione di classe è quello relativo alla generale funzione deterrente che essa svolge, se non rispetto al compimento di illeciti plurioffensivi, quantomeno con riferimento alle condotte successive alla commissione dell’illecito.

Di solito, in presenza di contenziosi “seriali” le imprese convenute, al fine di non incentivare il ricorso all’autorità giudiziaria da parte dei propri clienti, tendono a negare gli addebiti di responsabilità loro mossi, e a non accedere ad accordi transattivi che potrebbero essere interpretati quale tacita ammissione di colpevolezza.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova azione di classe, le motivazioni per rendere più difficoltoso alle imprese il ricorso a tali tecniche dilatorie e di negazione assoluta di responsabilità, sono divenute più rigorose: la pubblicità data all’introduzione dell’azione e alla decisione comporta infatti per l’impresa un rischio di danno d’immagine; il processo di classe è strutturato in maniera tale da riequilibrare, almeno sul piano processuale, i rapporti di forza tra le parti; il convenuto che risulti soccombente è tenuto a pagare una somma assai rilevante al difensore del ricorrente e al rappresentante comune degli aderenti, proporzionata all’importo complessivo liquidato.

Sul piano oggettivo, va stigmatizzato come l’art. 840-bis c.p.c. disponga, al comma 1, che i “diritti individuali omogenei” siano tutelabili anche attraverso l’azione di classe, essendo stati superati i limiti previsti dall’art. 140-bis cod. cons [103].

In particolare, la tutela dei diritti individuali dei componenti della classe nell’ambito dei rapporti contrattuali non è più limitata ai soli “rapporti di consumo” potendo oggi comprendere anche i rapporti business to business; e nell’ambito della responsabilità extracontrattuale la tutela non è più limitata alla responsabilità del produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali. L’unico requisito espressamente previsto dal legislatore per la formazione di una classe è, infatti, l’omogeneità dei diritti lesi [104]: si è parlato, a tal proposito, del fenomeno di “deconsumerizzazione della class action [105]”.

Tralasciando ogni ulteriore disamina della questione, ci si deve limitare in questa sede a porre la questione se nell’ambito del processo di classe, l’art. 840-bis, comma 1 c.p.c. il quale stabilisce che il ricorrente può agire “per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”, sia ammissibile l’esperimento di azioni di impugnazione del contratto per nullità, annullamento, rescissione, o risoluzione [106]. Il richiamo alle “restituzioni” sembra connettersi alla ripetizione di prestazioni indebite a seguito della dichiarazione di nullità ovvero per effetto delle altre impugnazioni del contratto; si osserva, di contro, però che il riferimento esclusivo all’“accertamento della responsabilità” e alla “condotta lesiva” sembrano circoscrivere l’oggetto dell’azione di classe alla sola risarcibilità del danno.


7. Note conclusive
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Dalle riflessioni sino ad ora esposte emerge l’elevato grado di incidenza delle situazioni emergenziali sulle relazioni negoziali sia preesistenti, sia successive. È interessante sottolineare, come chiarito sin dall’apertura del presente saggio, come l’epoca contemporanea, in cui si sono susseguite in pochi anni un’e­mergenza prima sanitaria e poi bellica, richiami alla memoria la coesistenza dei di due fenomeni analoghi (epidemia spagnola e Prima Guerra mondiale) avvenuta nei primi anni dello scorso secolo. Di questi inquietanti – ma allo stesso tempo affascinanti – parallelismi si è dato conto nella prima parte del lavoro, tramite qualche significativo richiamo alle normative vigenti rispettivamente “allora” e “ora”. Nella seconda parte dell’elaborato sono state individuate diverse azioni esercitabili dai contraenti, in base ai singoli casi concreti e valorizzando il contesto di emergenza.

Uno dei compiti della dottrina, soprattutto in questa fase straordinaria e delicata, anche dal punto di vista economico, è quella di fornire le coordinate e le ricostruzioni appropriate degli istituti, svolgendo il ruolo di interpreti del contesto storico-sociale e dei bisogni urgenti degli individui, al fine di garantire – pure in situazioni eccezionali – la complessiva tenuta del sistema giuridico.

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NOTE

[1] La citazione è di E. Tognotti, La “spagnola” in Italia (1918-1919). Storia dell’influenza che fece temere il mondo. Seconda edizione riveduta e corretta, Franco Angeli, 2015, 48.

[2] Non si sono fatti attendere i primi interventi sul punto. Si rinvia, ex multis, a C. Scognamiglio, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, in giustiziacivile.com, 15 aprile 2020; F. Di Marzio Comunità. Affrontiamo la nostra prova, in giustiziacivile.com, 12 marzo 2020; si sono inseriti da diversi angoli visuali, e con l’attenzione calibrata su questioni di volta in volta diverse, gli editoriali di F. Macario, (Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di coronavirus, in giustiziacivile.com,17 marzo 2020), di A. De Mauro, (Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in giustiziacivile.com, 27 marzo 2020), V. Cuffaro (Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in giustiziacivile.com, 31 marzo 2020), A.M. Benedetti Il ‘rapporto’ obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione, in giustiziacivile.com, 3 aprile 2020), R. Di Raimo (Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, in giustiziacivile.com, 9 aprile 2020); D. Maffeis (Problemi nei contratti nell’emergenza epidemiologica da coronavirus, in giustiziacivile.com, 10 aprile 2020; S. Verzoni (Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, in giustiziacivile.com, 25 marzo 2020; F. Gigliotti (Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in giustiziacivile.com, 1° aprile 2020; G. Vulpiani, Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del Coronavirus, in Judicium, 2020; N. Cipriani, L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Rivista di diritto bancario, 2020, 4/1, 651 ss., https://rivista.dirittobancario.it/limpatto-del-lockdown-da-covid-19-sui-contratti; R. Santagata, Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto, in Le Nuove leggi civili commentate, 2021, 1, 85 ss.; R. Senigaglia, Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto vigente e diritto vivente, in questa Rivista, 2021, 3, 650 ss.

[3] Si parla, a tal proposito, di “era post Covid-19”. Si vedano la Comunicazione L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica; Dossier n. 59, 9 febbraio 2022, Camera dei Deputati, Ufficio rapporti con l’Unione Europea, 16; G. Palmieri (a cura di), Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19, Napoli, 2020; M. D’Arienzo e S. Pugliese. Health services after COVID-19 emergency: toward a multilevel system?, in Amministrativ@mente, 2021, 2, 228 ss; Capriglione. Covid-19. Incertezze domestiche e speranze europee, in Riv. trim. dir. econ., 020, 4/1, 631 ss.

[4] Sembra prevedere l’attuale pandemia, D. Quammen, Animal Infections and the Next Human Pandemic (Spillover. L’evoluzione delle pandemie, trad. it. L. Civalleri, Zanichelli, 2014), 219: “È ipotizzabile che la prossima grande Epidemia (il famigerato Big One) quando arriverà si conformerà al modello perverso dell’influenza, con alta infettività prima dell’insorgere dei sintomi. In questo caso si sposterà da una città all’altra sulle ali degli aerei, come un angelo della morte”.

[5] Tognotti, La “spagnola” in Italia, cit., 191; T. Pontano, Note cliniche, epidemiologiche ed etiologiche sull’attuale epidemia di influenza, in Il Policlinico”, 1918, 917 ss., 940 ss.

[6] F. Rossi, Il “morbo crudele”. Opinione pubblica e diritto dell’emergenza in Italia di fronte all’influenza ‘spagnola, in Italian Review of Legal History, 2020, 6, 293 ss. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, 11.2, 109 ss.

[7] Camera dei deputati, La Grande Influenza nell’attività parlamentare della Camera dei deputati nella XXIV e XXV Legislatura del Regno d’Italia, XVIII Legislatura, n. 1, febbraio 2021, 237; A. Lutrario, I provvedimenti del governo nell’epidemia di influenza: relazione al Consiglio superiore di sanità, Roma, in Il Policlinico, 1918; Id., La tutela dell’igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria: (1915-1920): relazione al Consiglio superiore di sanità, Roma, 1922.

[8] Per una puntuale analisi delle conseguenze della Guerra sull’epidemia, si rinvia a A. Erkoreka, Origins of the Spanish Influenza pandemic (1918-1920) and its relation to the First World War, in Journal of Molecular and Genetic Medicine”, 3.2, 2009, 190 ss.

[9] Si tratta di una tematica che impegna la civilistica dell’epoca: si vedano in particolare i lavori di Segrè, Su alcuni provvedimenti in materie di diritto privato emessi in occasione della guerra, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl, 1915, 13, 773 ss., 877 ss.; B. Belotti, Sulla legislazione commerciale della guerra. Le difficoltà di una legislazione privata di guerra, ibidem, 571 ss.; P. Cogliolo, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale. Con una parte speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Giappichelli, 1917, 325, sui cui cfr. ora Braccia, La legislazione della grande guerra e il diritto privato, in A. Sciumè (a cura di), Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, Giappichelli, 2012, 187-215; F. Ferrara, Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1918, 16, 682 ss.; M. Rotondi, Una legislazione di guerra (1915-1924), Zanichelli, 1926, poi in Id., Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e dottrina, Cedam, 1964, 102-177. Alfredo Ascoli ha tenuto una rubrica fissa nel periodo della guerra all’interno della Rivista di diritto civile. Si veda in particolare: Nota su legislazione civile di guerra in Inghilterra, in Riv. dir. civ., 7, 1915, 234 ss.; Leggi e decreti. Provvedimenti per la guerra, ibidem, 653-668; Per il sequestro dei beni dei nemici, ibidem, 796 ss.; I provvedimenti per dopo la guerra, ibidem, 9, 1917, 579 ss.; Sul progetto per il risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 10, 1918, 502 ss.; Il recente decreto sul risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 559 ss.

[10] R. De Ruggiero, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, in Diritto e giurisprudenza, 31, 1916, 171 ss.

[11] F. Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato (1918), in Studi giuridici, II, Tipografia dell’Unione Editrice, 1939, 377.

[12] M. Orlandi, Rebus sic stantibus, in Nuovo dir. civ., 2022, 8 dell’estratto evidenzia come la norma offra lo spunto per ragionare di eccezione e di emergenza rispetto alla resistenza del vincolo. L’autore si chiede se la responsabilità patrimoniale sia limitabile, come quella personale, e se la responsabilità possa reputarsi esclusa non già per impossibilità, ma per mera inesigibilità della prestazione. Sicché la situazione pandemica finisce per rendere intollerabile al debitore uno sforzo superiore all’ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.) e alle regole della correttezza (art. 1175 c.c.).

[13] Con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l’A.N.A.C. ha chiarito che l’articolo 3, comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture; con la delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 ha esteso l’ambito applicativo della disposizione anche alla situazione bellica in Ucraina (v. infra il paragrafo 2).

[14] P. Chiarella, Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell’emergenza epidemiologica da covid-19, in giustiziacivile.com, 1° aprile 2020; sul tema si veda anche la monografia di A. Renda, Donation-based crowdfunding, raccolte fondi oblative e donazioni di scopo, Giuffrè, 2021.

[15] Le erogazioni liberali fatte alle onlus da persone fisiche e imprese sono deducibili dal reddito complessivo. Le persone fisiche, in alternativa, possono optare per una detrazione del 30 per cento, che sale al 35 per cento se la onlus ricevente è un’organizzazione di volontariato (odv), cfr. art. 83 d.lgs. n. 117/2017, cd. “Codice del Terzo Settore” Cfr. R. Caselli, Ucraina. Cosa possiamo fare per dare una mano alla popolazione?, in www.sanita24.ilsole24ore.com.

[16] In generale, S. Baldetti, M. Canale, H. Frazao et al., Il Forum – Le libertà ai tempi del distanziamento sociale, in La rivista del Gruppo di Pisa, 2020, 238 ss. Per le conseguenze del social distancing su taluni ambiti del diritto, si vedano, per il processo esecutivo, A. Auletta, Note sui mandati di pagamento telematici: tra esigenze attuali di distanziamento sociale e prospettive future di modernizzazione della giustizia civile, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2021, 446 ss., per conciliazione ed arbitrato, V. Aniballi, Emergenza sanitaria e piattaforme conciliative: una proposta per gestire le transazioni da remoto, in giustiziacivile.com, 2020, 245 ss.; S.A. Cerrato, F. De Santis, L’arbitrato fra "lockdown" e fase due: una proposta di intervento normativo, in giustiziacivile.com, 2020, 13 ss., sul versante societario A. Busani, Assemblee e Cda [Consiglio di amministrazione] in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, in Le Società, 2020, 393 ss.

[17] A. Minnella, Mascherine: dalle manovre speculative sui prezzi e frodi in commercio al decreto “Cura Italia” che consente la produzione senza marchio CE, in www.dirittoegiustiza.it, 28 aprile 2020.

[18] Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, in sistemapenale.it, con nota di Lazzeri, Manovre speculative su mascherine e pericolo per l’economia pubblica: un provvedimento in sede cautelari sull’applicabilità dell’art. 501-bis c.p.

[19] La Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ex art. 515 c.p., in astratto configurabile, stante la palese difformità tra il bene pattuito e quello da consegnare (sprovvisto di marchio CE) e l’elevata professionalità dei clienti: cfr. Cass. pen., 16 marzo 2021, n. 10129, in altalex.com.

[20] Più nello specifico, si riteneva che la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora non giustificasse alcun risarcimento automatico che potesse essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, trattando, insorta la mora debendi, le obbligazioni di valuta come quelle di valore. È del resto pacifico che nelle obbligazioni pecuniarie il danno da svalutazione non si identifica col fenomeno inflattivo e che incombe pertanto al creditore dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in condizione di evitare o limitare gli effetti economici depauperatori che l’inflazione produce per tutti i possessori di denaro. Così, la risalente giurisprudenza: Cass. n. 4463/77; Cass. n. 3776/79; Cass. n. 5572/79; contra, Cass. n. 5670/78, a quale aveva sostanzialmente ritenuto – secondo i commenti fortemente critici della dottrina prevalente – che, insorta la mora debendi, le obbligazioni di valuta dovessero essere trattate come quelle di valore, sicché la somma originariamente dovuta “andava necessariamente rivalutata alla stregua di indici pubblicizzati di sicura attendibilità”, tutte citate da Cass. n. 19499/2008, per cui v. infra, nota 22.

[21] Orientamento confermato dalle Sezioni Unite di quegli anni, v. Cass., sez. un., 30 marzo 1983, n. 2318, in Mass. Giust. Civ., 1983, 3; Cass., sez. un., 19 aprile 1984, n. 2564, in Giust. civ., 1984, 2112; Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, in Foro it. 1988, 2129.

[22] Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, in Giust. civ., 2009, 1937 con nota di G. Di Martino, Ritardato pagamento di una somma di denaro e superamento delle «categorie creditorie»: una funzione sostanziale punitiva del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.? “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell’art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito”. Per un commento alla nota pronuncia, si vedano, ex multis, A. Riccio, Il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, in Contr. Impr., 2008, 1228-1242; A. Di Majo, Il danno da svalutazione monetaria tra prove presuntive e regole di giudizio, in Corr. giur., 2008, 1564-1567; R. Pardolesi. Debiti di valuta, "danno da svalutazione" (e il "disgorgement" che non t’aspetti), in Foro it., 2008, 2789-2796.

[23] Di recente, v. Cass., 15 dicembre 2020, n. 28651, in Guida al diritto, 2021, 13; Cass., 5 marzo 2020, n. 6200, ivi, 2020, 86; Cass., 3 dicembre 2019, n. 31511, ivi, 2020, 99. Sul tema, v. A. Mora, Maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ed onere della prova, in Resp. civ. prev., 2010, 1461-1471.

[24] L’aggiornamento trimestrale riguarderà, in quest’ultimo trimestre, solo l’energia elettrica, sulla base del metodo di calcolo introdotto a luglio (delibera 374/2022/R/gas) del 29 luglio 2022, recante “Modifiche urgenti al TIFV; nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dal 1° ottobre 2022”.

[25] Si tratta, sottolinea ancora l’Eurostat, di un aumento enorme, considerando che un anno fa il prezzo del pane era in media del 3% più alto rispetto all’agosto 2020. La materia prima, cioè il grano tenero, influisce solo per il 10% del prezzo finale e proveniva, prima del conflitto, dall’Ucraina per il 3% e dalla Russia per l’1% della produzione italiana (fonte: Ismea). Sempre l’Eurostat ha rilevato che il prezzo del pane era già aumentato del 3% rispetto ad agosto 2020.

[26] Non è tardato l’intervento del Governo per arginare le conseguenze negative della situazione ucraina anche sul versante dell’aumento dei prezzi di energia elettrica e carburante, attraverso il taglio delle accise sul carburante e la previsione di crediti di imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Al primo Decreto Aiuti (d.l. 17 maggio 2022, n. 50) hanno fatto seguito il d.l. n. 115 del 9 agosto 2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”; il d.l. n. 144/2022 del 23 settembre 2022 (c.d. Decreto aiuti-ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; il d.l. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, convertito in legge il 13 gennaio 2023, il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2023.

[27] G. Grisi, La lezione del coronavirus, in Juscivile.it, 2020, 208: “La pandemia in atto – lo abbiamo detto – è uno spartiacque e non è vuota retorica, né immotivato ottimismo a spingerci ad affermare che il dopo COVID-19 può essere migliore del ‘prima’”.

[28] Si veda ad esempio il provvedimento del Consiglio di Stato, 30 marzo 2020, n. 1553, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza avanzata da un bracciante agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei campi, essendo l’eventuale, provato pregiudizio economico risarcibile.

[29] A. Algostino, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituzionalismo.it, 2021, 1 ss.

[30] Lo stato di emergenza per l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra e quello legato al Covid sono due “stati di emergenza” totalmente differenti, privi di qualsiasi collegamento, anche indiretto, anche se l’espressione usata nel provvedimento adottato dal Cdm (“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”) ha colpito, per ovvi motivi, l’immaginario collettivo.

[31] A.M. Benedetti e R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in www.dirittobancario.it, 17 marzo 2020.

[32] A tal riguardo v. F. Gambino, Normalità dell’alea e fatti di conoscenza, Giuffrè, 2001, 53 ss.

[33] R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile. I. Diritti di obbligazione, diritto ereditario, Principato, 1933, 288. Contra, V. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Esi, 1952, 365 ss.

[34] F. Di Marzio, Comunità. Affrontiamo la nostra prova, in EMERGENZA Covid – 19 Speciale. Uniti per l’Italia, in giustiziacivile.com, 2020, 7 ss.

[35] F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in EMERGENZA Covid – 19 Speciale. Uniti per l’Italia, in giustiziacivile.com, 2020, 207 ss.

[36] Il riferimento è alle autorevoli soluzioni proposte, tra gli altri, da R. Sacco, in Sacco-De Nova (a cura di), Il contratto, Giappichelli, 2004, II, 722 ss. e da F. Macario, Per un diritto dei contratti, cit., 219; Id., I rimedi manutentivi, L’adeguamento del contratto e la rinegoziazione, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, V, 2006, 705; Id., voce Revisione e rinegoziazione del contratto, in Enc. dir., Annali, Giuffrè, 2008, 1026. Di recente, v. M. Maggiolo, Poteri e iniziative unilaterali nella rinegoziazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2021, 907 ss.

[37] A.M. Benedetti e R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, cit.

[38] Come da ultimo ricordato dalla Relazione Tematica della Corte Suprema di Cassazione, Novità normative e sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid in ambito contrattuale concorsuale, n. 56, 8 luglio 2020, 7: “pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, la impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l’attuale emergenza sanitaria”. Più in generale, in applicazione del principio genus numquam perit, v. ex multis, Cass., 30 aprile 2012, n. 6954, in Giust. civ., 2013, 9, 1873; in dottrina, C.M. Bianca, Dell’in­adempimento delle obbligazioni, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 1979, 107.

[39] Ritiene infatti che l’exceptio inadimpleti contractus possa opporsi anche nei confronti di chi si sia reso inadempiente anche ad un’obbligazione ex fide bona A.M. Benedetti, Le autodifese contrattuali. Artt. 1460-1462, in Comm. Cod. civ. diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Giuffrè, 2011, 30 e ss.

[40] A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in Giustiziacivile.com, 29 aprile 2020, secondo il quale non è sufficiente “invocare semplicisticamente e pietisticamente solidarietà e buona fede: la retorica non supplisce la logica”; cfr. L. Guerrini, Coronavirus, legislazione emergenziale e contratto: una fotografia, ivi, 7 maggio 2020.

[41] Cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in Riv. dir. civ., 2008, 2, 191 ss., con nota di S. Marullo di Condojanni, Considerazioni in tema di equità e spazio giuridico (a proposito di Cass., sez. un., n. 18128/2005), dove si propende per “una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell’esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie (C. cost. n. 19/94), da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ”.

[42] F. Ciaramelli, Su alcune implicazioni filosofico-giuridiche della crisi provocata dal Covid-19, in Società e diritti, 2021, 1, 1 ss.

[43] Alcuni giuristi del tempo, meno noti, docenti liberi di diritto civile all’Università “La Sapienza”, hanno invece evidenziato come la legislazione di emergenza abbia introdotto disposizioni espressione di nuove esigenze sociali, che possono costituire la base di riforme ispirate al “grande principio di giustizia e di equità”. Si rinvia a G. Carrara, La legislazione economico-sociale provocata dalla guerra, in Riv. intern. sc. soc. disc. ausil, 1914, 139 ss.; Id., La riparazione dei danni di guerra, Zanichelli, 1917; Id., L’intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case, Tipografia dell’Unione Editrice, 1919; Id., La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, Zanichelli, 1920; G. Faggella, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente. Inaugurazione dell’anno giudiziario 1918, Trani, 1918. Si veda anche Id., La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente e alle future riforme, in Riv. dir. pubb., 1918, 345 ss.; R. Cerciello, L’ammissibilità dei decreti legge nel diritto positivo postbellico, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 1921, 456 ss.; Id., La questione dei decreti-legge, in Giur. it., 74, 1922, 113-138; Id., Il metodo nella riforma dei codici, con particolare riguardo al Codice civile, Zanichelli, 1923; Id., La discussione del Senato sul disegno relativo ai decreti-legge, in Arch. giur. Filippo Serafini, 1924, 221 ss.; Id., Il diritto comune di guerra nei più recenti studi, Tivoli, 1933 che trae spunto dal volume di P. Di Vico, Diritto penale comune di guerra, Zanichelli, 1932.

[44] Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, in Resp. civ. prev. 2022, 297; Cass., 15 marzo 2004, n. 5240, in Mass. giust. civ., 2004, 3, con nota di L. Racheli, Ritardo sleale nell’esercizio del diritto (Verwkung): tra buona fede, abuso del diritto e prescrizione, in Giust. civ., 2005, 2182-2185, e di F. Rinaldi, Verwirkung, ritardato esercizio del diritto e giudizio di buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 448-456.

[45] A. Correra, Protezione temporanea per la popolazione ucraina: una svolta per la politica di asilo dell´Unione europea?, in Il diritto dell’Unione Europea, 2022, 1 ss.

[46] R. Santagata, Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, in Giustiziacivile.com, 17 aprile 2020; S. Pollastrelli, Trasporti e turismo nell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Sfera soggettiva di protezione dei diritti dei passeggeri, in Calzolaio, Pollastrelli, Meccarelli (a cura di), Il diritto della pandemia. Temi, problemi, domande, EUM, 2020, 105.

[47] La relazione allegata al d.l. n. 9/2020, su www.senato.it, si richiama alla giurisprudenza in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, irrealizzabilità dell’interesse delle parti e causa in concreto. Sul punto, v. amplius: G. Vulpiani, Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del Coronavirus cit., ed ivi, nota 14. Cass., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958, riguardante la risoluzione di un contratto di soggiorno presso un hotel stipulato tra due coniugi e un’agenzia di viaggio per impossibilità di utilizzo della prestazione a causa del decesso di uno dei due coniugi, avvenuto il giorno prima della partenza, in Nuova giur. civ., 2008, 105, con nota di S. Nardi, Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta, in cui si analizza anche la notissima sentenza (Cass., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315); in Corr. giur., 2008, 921, con nota di Rolfi, Funzione concreta, interesse del creditore ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto; in Contratti, 2008, 786, con nota di L. Barbiera, Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto. La citata sentenza si rifà alla precedente pronuncia Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Nuova giur. civ., 2008, 331, con nota di S. Nardi, in Dir. turismo, 2007, 375, con nota di G. Benelli, La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza; in Giur. it., 2008, 857, con nota di C. Bartolucci, Nota sulla definizione della causa del contratto; in Giur. it., 2008, 1133.

[48] V. art. 78, comma 4-sexies, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, per le imprese agricole, nonché art. 113 d.l. n. 34/2020 per gli enti locali.

[49] Trib. Arezzo, 22 giugno 2022, in dejure.it.

[50] La Russia è già oggetto di una serie di sanzioni commerciali, in essere dal 2014 (reg. UE 269/2014; reg. UE 692/2014; Reg. UE 833/2014), che sono state aggravate nei giorni scorsi a seguito dell’invasione. Si fa riferimento ai regolamenti UE 327/2022, 328/2022 e 263/2022. Per approfondimenti: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-inva
sion-ukraine_it.

[51] F. Gigliotti, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, cit., 8.

[52] Cass., 10 giugno 2016, n. 11914 in dejure.it: “Questa Corte, in relazione all’ipotesi in cui un evento che incide negativamente sull’attuazione del rapporto obbligatorio, possa ritenersi idoneo a giustificare l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione della prestazione, ha ritenuto che nell’ipotesi di cd. factum principis deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (v. Cass. n. 21973/07). Ciò in quanto il factum principis non basta, di per sè solo, a giustificare l’inadempimento ed a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte nè porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (così, Cass. n. 818/70). Inoltre, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (Cass., Sentenza n. 2059 del 23/02/2000)”.

[53] E. Stracqualursi, Varianti e rinegoziazioni nella disciplina degli appalti: emergenza e principio di concorrenza, in Nuova giur. civ., 2020, 5, 139 ss. secondo cui la disciplina dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici “si presenta come una disposizione speciale e derogatoria rispetto a quella disciplinata dall’art. 1664 cod. civ. Anche la giurisprudenza amministrativa sostiene l’inapplicabilità della norma de qua agli appalti pubblici alla luce del principio di specialità della disciplina dettata in materia dal Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato n. 3768/2018 e n.1980/2019; 2446/2022), sia pure in riferimento al previgente d.lgs. 163/2006).

[54] Art. 1-septies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106 recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (decreto sostegni-bis); Art. 29 d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (Decreto Sostegni-ter).

[55] S. Fantini, Le sopravvenienze nelle concessioni e contratti pubblici di durata nel diritto dell’emergenza, in Urbanistica e appalti, 2020, 641 ss.; M. Gerardo, L’incidenza della gestione della pandemia e delle conseguenze della guerra in Ucraina sui contratti di appalto pubblico in corso di esecuzione, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 1, 2022, 1 ss.

[56] F. Longobucco. Mutamenti convenzionali del regime legale dell’inadempimento: profili sistematici e ricostruttivi, in Contratto e impresa, 2017, 1, 170 ss.

[57] Ritiene autorevolmente che le ipotesi di rescissione del contratto rientrino fra le turbative del procedimento di formazione del contratto A. Cataudella, I contratti. Parte generale, V ed., Giappichelli, 2019, 122 ss.

[58] P. Gallo, Trattato del contratto, t. 3, Giappichelli, 2010, 1855.

[59] E. Marchisio. Riflessioni sul “giusto prezzo” in tempi di crisi (da coronavirus... ma non solo), in Giur. comm., 2020, 1245 ss; A. Girella, Contrasto all’indebito aumento dei prezzi di mascherine protettive e altri prodotti per la tutela della salute, in Disciplina del commercio e dei servizi, 2020, 87 ss.

[60] Su detto principio v. P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 534 e ss.; nonché gli atti del convegno svoltosi a San Marino il 17 e 18 novembre 2000, in Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, a cura di Ferroni, Esi, 2002.

[61] È proprio l’influenza della morale cristiana il presupposto che decretò la nascita della rescissione, elaborata nel diritto postclassico, come rimedio all’iniquità contrattuale. È noto che il rimedio compare per la prima volta in una costituzione dell’anno 253 d.C. attribuita a Diocleziano e Massimiano e riportata nel Codice giustinaneo, sullo sviluppo storico dell’istituto cfr. B. Biondi, Il diritto romano cristiano, Giuffrè, 1952, 134; R. Dekkers, La lésion énorme, Sirey, 1937; G. Mirabelli, La rescissione del contratto, Jovene, 1962, 4 ss.; S. Solazzi, L’origine storica della rescissione per lesione enorme, in Bull. Ist. Dir. Rom., 1921, 68 ss.; G. Baviera, Concetto e limiti dell’influenza del Cristianesimo sul diritto romano, Mélanges Girard, 67 ss.; A. Piccirillo, Rescissione (diritto romano), in Novissimo Dig. it., XV, Giappichelli, 1968, 578 ss.; S. Caprioli, Rescissione (storia), in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 1988, 935; T.O Scozzafava, Il problema dell’adeguatezza degli scambi e la rescissione del contratto per lesione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, 354 ss.; E. Benedettini, Rescissione della vendita per causa di lesione. Appunti di storia e legislazione comparata, in Arch. giur., 1910, 262 ss. Una lucida ricostruzione storica si ritrova anche in M. Sesta, Comunione di diritti, scioglimento, lesione, Jovene, 1988, 17 ss. In merito all’istituto della rescissione molteplici sono i contributi dottrinali. Tra gli altri v. E. Battistoni, Usura e lesioni, Un. Tip. Ed. Ferrari e Occella, 1933; C. Vocino, La rescissione della vendita per lesione e la posizione del compratore, Società editrice del foro italiano, 1931, passim; G. Scalfi, Il fondamento dell’azione di rescissione, in Temi, 1949, 39 ss.; N. Di Staso, I presupposti e il fondamento giuridico dell’azione generale di rescissione, in Giur. compl. Cass. civ., 1949, 104 ss.; F. Messineo, Lo stato di bisogno nella lesione contrattuale enorme, in Foro it., 1950, 193 ss.; L. Majorano, L’azione di rescissione e l’azione di annullamento, in Foro it., 1953, IV, 85 ss.; V. Rizzo, Sulla nozione di stato di bisogno nella rescissione per lesione, in Rass. dir. civ., 1980, 166 ss.; R. Lanzillo, Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in Contr. imp., 1985, 309 ss.; G. Marini, Rescissione, in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 1988, 966 ss.; F. Carresi, voce Rescissione, in Enc. giur. Treccani, Zanichelli, 1989, 1 ss.; Id., La fattispecie della rescissione per lesione, in Studi per Greco, Cedam, 1965, 113 ss.; A. Candian, Contributo alla dottrina dell’usura e della lesione, Giuffrè, 1946, L. Corsaro; Rescissione, in Dig. disc. priv., sez. civ, XVI, Giappichelli, 1997, 231 ss.; G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 274 ss.; E. Minervini, La rescissione, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, II, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno, Giappichelli, 1999, 1431 ss.; B. Carpino, La rescissione del contratto, in Commentario Schlesinger, Giuffrè, 2000, 21 ss.; I. Terruggia, La rescissione del contratto nella giurisprudenza, Giuffrè, 1994; R. Lanzillo, A. Riccio, Rescissione del contratto, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca a cura di Galgano, Zanichelli, 2005, 1 ss.; M. De Poli, Rescissione del contratto, in Comm. Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, 2015, 3 ss. Sin dalla sua nascita l’istituto si conciliava a fatica con le esigenze della pratica commerciale. Fu per questo che nel Code Napoleon ne fu ristretto l’ambito applicativo alle sole vendite immobiliari ed alla divisione.

[62] Un confronto tra i due istituti alla luce in una prospettiva rimediale è contenuto in A. Fachechi, Stato d’emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio, in Rassegna di diritto civile, 2020, 1031.

[63] A. Cataudella, I contratti, cit., 122.

[64] P. Gallo, Trattato del contratto, cit., 1856 ss.

[65] In tal senso cfr. B. Carpino, La rescissione, cit., 33; Rizzo, cit., 170 ss.

[66] Sul rapporto tra reato di usura e rimedio rescissorio, v. P. Perlingieri, Sui contratti iniqui, in Rass. dir. civ., 2013, 480-494; D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usuraio, in Obbl. contr., 2008, 438-455.

[67] Non ha trovato consensi la tesi di chi (F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Esi, 2002, 341 ss.) ha sostenuto il superamento della disciplina codicistica della rescissione per stato di bisogno sulla scorta del riconoscimento a consumatori ed utenti del diritto fondamentale alla correttezza, trasparenza e in particolare all’equità dei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi di cui all’art. 1, lett. e), della legge 30 luglio 1998, n. 281, ora corrispondente all’art. 2 del codice di consumo. In realtà, come ben evidenzia A. Cataudella, I contratti, cit., 123, nt. 192, l’art. 33, comma 1, del cod. cons. considera vessatorie solo le clausole che determinino un “significativo squilibrio”, e quindi una grave iniquità, peraltro escludendo che la vessatorietà possa essere dichiarata con riguardo alla adeguatezza del corrispettivo e quindi considerando il profilo economico. Inoltre, l’art. 34, comma 4, cod. cons. esclude che possano essere considerate vessatorie le clausole che abbiano formato oggetto di specifica trattativa tra le parti.

[68] P. Gallo, Trattato del contratto cit., 1860 ss. il quale però mette in guardia dal generalizzare la concezione dello stato di bisogno in senso troppo lato, suggerendo di selezionare l’ambito degli interessi che spingono la parte a soddisfare il proprio bisogno sulla base della valutazione della loro meritevolezza.

[69] Stigmatizza le notevoli affinità, sotto il profilo degli effetti psicologici che determinano sul soggetto, tra le turbative provocate dallo stato di pericolo e quelle provocate dallo stato di bisogno, A. Cataudella, I contratti, cit., 125.

[70] P. Gallo, Trattato del contratto, cit., 1851-1852.

[71] P. Gallo, Trattato del contratto, cit., 1854.

[72] F. Rende, La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune. Parte prima: presupposti e limiti, in I Contratti, 2016, 592 ss., e arte seconda: i rimedi, ivi, 7, 688 ss.

[73] Ex multis vd. Cass., 5 aprile 2016, n. 6596, in Mass. giust. civ., 2016, 598; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33149, in Foro it., 2019, 111.

[74] La tesi che configura la garanzia per i vizi nella vendita codicistica come “assicurazione contrattuale” o garanzia pura è sostenuta da una parte della dottrina: v., fra gli altri, A. Di Majo, A. Giaquinto, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967; G. Gorla, La compravendita e la permuta, in Trattato Vassalli, Torino, 1937, 88. ss.; L. Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per vizi nella vendita, in Riv. dir. comm., 1953, I, 145 ss.; R. Luzzatto, La compravendita (ediz. postuma a cura di Persico), Torino,1961, 168 ss.; F. Galgano, voce “Vendita”, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, 491 ss. Criticamente si osserva che, mentre nella “garanzia pura”, il garante si accolla un rischio rispetto ad un evento che non ha il potere di controllare, né di evitare, in tema di compravendita il venditore si impegna, mediante il negozio giuridico, a realizzare un determinato risultato, ossia trasferire al compratore un bene corrispondente a quello individuato nel contratto e sul quale ha acquisito un diritto dominicale: in questo secondo caso, l prodursi di situazioni pregiudizievoli alla soddisfazione dell’interesse dell’acquirente, come l’esistenza di vizi, rientrerebbero nella sfera di controllo dell’alienante. Cfr. F. Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, p. 165; A. Luminoso, A., La compravendita, Torino, 2003, 227 ss., secondo cui: La disciplina degli istituti della garanzia nella vendita ha alla base un impegno del venditore a realizzare un’attribuzione traslativa corrispondente all’oggetto del contratto e l’operatività dei relativi rimedi presuppone l’esistenza di situazioni pregiudizievoli – quali la mancanza di titolarità del diritto da parte del venditore o l’esistenza di vizi materiali o giuridici della cosa – che rientrano nella sfera di controllo del venditore”; B. Agostinis, La garanzia per i vizi della cosa venduta – Le obbligazioni del compratore – Artt. 1490-1499, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2004, 318 ss.

[75] Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, in Resp. civ. e prev., 2019, 1860, con nota di A. Luminoso, Natura della garanzia per vizi nella vendita: “La consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato persuasivamente osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni”. I concetti recepiti dalla giurisprudenza costituiscono la sintesi di riflessioni maturate da autorevole dottrina in argomento: D. Rubino, La compravendita, in Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, II ed., Milano, 1971, 637 ss.; E. Russo, La responsabilità per inattuazione dell’effetto reale, Milano, 1965, 210 ss., L. Cabella Pisu, Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali, Milano, 1983, 277 ss.; P. Corrias, Garanzia pura e contratti di rischio, Milano, 2006, 207 ss.

[76] Minoritaria rimane invece l’opinione, pur autorevole, di chi ravvisa nella garanzia per i vizi un’obbligazione specifica del venditore, di talché la violazione del descritto obbligo sarebbe qualificabile come inadempimento: v. C. M. Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, VII, 1, I ed., Torino, 1993, 708. A questa ricostruzione si eccepisce l’evidente difficoltà di concepire una obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di un bene esente da vizi quando, raggiunto l’accordo, l’acquirente è già diventato proprietario di un bene che presentava, ex ante, dei difetti, come ricordato anche nella citata pronuncia dai giudici di legittimità secondo i quali “l’immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perché l’obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto”.

[77] Cass., 18 maggio 2009, n. 11423, in www.personaedanno.it con nota redazionale del 18 maggio 2009, Il prodotto è difettoso, ma il venditore si prodiga per ripararlo: il contratto va sciolto comunque. Conclude in questo senso, Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, cit.: “Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore”.

[78] La conclusione cui si giunge nel testo non è pacifica, nonostante il tenore letterale della disposizione: se il contraente ha diritto al rimedio “drastico” della risoluzione, a fortiori gli è implicitamente riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo, che rappresenta un quid minus. Secondo l’opinione dottrinale prevalente infatti, nonostante l’apparente autonoma regolamentazione della mancanza di qualità ex aart. 1497 c.c., differenze apprezzabili di disciplina tra vizi e mancanza di qualità non paiono tuttavia giustificate. E ciò non solo per la sostanziale identità, dal punto di vista ontologico, tra vizi e mancanza di qualità essenziali, ma anche perché la mancanza di qualità – al pari dei vizi redibitori – concreta un difetto della cosa preesistente alla conclusione del contratto che può costituire fonte di una responsabilità del venditore. Si impone quindi l’estensione analogica al fenomeno previsto dall’articolo 1497 delle norme degli articoli 1490-1495 c.c. Cfr. A. Luminoso, La compravendita, cit., 377. Si osserva tuttavia che vizi e mancanza di qualità danno vita ad azioni strutturalmente e funzionalmente differenti: mentre la garanzia per i vizi ex art. 1494 c.c. ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale indipendentemente dalla colpa del venditore, l’azione ex art. 1497 c.c. rientra, quanto a presupposti, in quella disciplinata dall’art. 1453, e dunque postula che l’inadempimento sia imputabile al venditore e abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente. Alle due distinte categorie corrispondono pertanto due diverse azioni, rispettivamente la redibitoria e quella contrattuale, che rientra nella disciplina ordinaria dei rimedi contrattuali. Cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33149 in www.dejure.it e, in dottrina, P. Greco e G. Cottino, Della vendita, in Comm. Cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1981, 237.

[79] Cass., 3 febbraio 1998, n. 1038, con nota di S. Puricelli, Vizi redibitori, mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio: distinzione, in Contratti, 1999, 146 ss.

[80] Cass., 25 gennaio 2018, n. 1889, in Mass. giust. civ., 2018, 33, conferma come nella vendita di aliud pro alio al compratore spetti l’ordinario diritto alla risoluzione del contratto soggetto alla prescrizione decennale e non l’azione redibitoria prevista dall’art. 1495 c.c.

[81] Cass., 7 marzo 2007 n. 5202, in Danno e resp., 2007, 311. Per una rassegna delle più recenti pronunce sul tema, si veda V. Amendolagine, L’“aliud pro” nella compravendita, in Giur. it., 2019, 1231; F. Sartoris, Teorie a confronto sulla natura della garanzia per vizi a seguito delle ultime pronunce delle Sezioni Unite, in Persona e Mercato, 2021, 189.

[82] V. Mirra, Cenni sui vizi occulti della vendita, in Giur. merito, 2006, 4, 1062; Cass., 3 aprile 2014, n. 629, con nota di A. De Simone, La vendita di “aliud pro alio” nella giurisprudenza, in www.personaedanno.it.

[83] Vd. in tal senso Cass., 12 novembre 1979 n. 5844, in Giust. civ. mass., 1979, 2579, secondo la quale la mancanza di specifiche caratteristiche, specie se riguardanti macchine o apparecchiature, rende la cosa diversa non solo qualitativamente, ma anche funzionalmente, così da togliere alla stessa la idoneità alla destinazione specifica, facendola degradare in una sottospecie del tutto differente da quella dedotta in contratto. Numerose sentenze sono sinteticamente riportate da De Simone, La vendita, cit.

[84] A. Barenghi, Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo, in Contratto e impresa, 2020, 806.

[85] L’Unione Europea incoraggia il primo dei due rimedi, per contribuire ad una maggiore durabilità dei prodotti e, in un’ottica di lungo periodo, ad un consumo sostenibile (cfr. Considerando 48 dir. 771/2019), cfr. D. Imbruglia, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Persona e Mercato, 2021, 3, 495.

[86] In tal senso Trib. Savona, 15 settembre 2018, in ilcaso.it.

[87] Alcuni dispositivi di sanificazione potrebbero invece essere ad uso promiscuo (ad es., la mascherina utilizzata sia durante l’o­rario di lavoro che per attività personali) o ad uso esclusivamente professionale (dispositivi di sanificazione posti negli esercizi commerciali e messi a disposizione della clientela). Sul problema dell’uso promiscuo dei beni di consumo, v. R. Mongillo, Beni di consumo, beni ad uso promiscuo e squilibrio negoziale, in G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma, V. Rizzo (a cura di) Il diritto dei consumi, realtà e prospettive, Napoli, 2008, 359-384; G. Marcatajo, L’uso promiscuo e la tutela dei consumatori: “un buco nel cielo di carta”, in Rass. dir. civ. 2007, 89-135.

[88] C.M. Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, Giappichelli, 1993, 1056 ss.; D. Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile Cicu-Messineo, 1971, Giuffrè, 906 ss.; P. Greco, G. Cottino, Vendita, in Commentario cod. civ. Scialoja e Branca, Zanichelli, 1981, 304 ss.

[89] Cass., 1° aprile 1976 n, 1151 in https://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._iii_del_1976_numero_1151.

[90] A. Cataudella, Il contratto, cit., 107 nt. 147.

[91] G. Amorth, Errore e inadempimento del contratto, Giuffrè, 1967, 82 ss.

[92] U. Grassi, I vizi della cosa venduta nella dottrina dell’errore. Il problema dell’inesatto adempimento, Esi, 1996, 71 ss.

[93] M. Rabitti, Contratto illecito e norma penale, Contributo allo studio delle nullità, Giuffrè, 2000, 53 ss.; R. Tommasini, E. La Rosa, Dell’azione di annullamento, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, 2009, 1 ss.; A. Mendola, Circonvenzione di incapaci e violazione di norme imperative, in Giur. it., 2017, 1, 43 ss.; G. Petti, Circonvenzione d’incapace e nullità del contratto, in Contr., 2017, 6, 656.

[94] Per tutti si veda F. Galgano, Della simulazione, della nullità del contratto, dell’annullabilità del contratto, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Zanichelli, 1998, 84.

[95] Cfr. Cass., 27 agosto 2020, n. 17959, in dejure.it: “L’individuazione del trattamento civilistico dell’atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio)”. In dottrina: Carrà, Riflessi sul contratto dell’illiceità penale: i reati contratto e i reati in contratto, in giuricivile.it, 2019, 10, e amplius, L. Ruggeri, A. Flamini, Contratto e reato, Esi, 2014, 1 ss.

[96] Va solo accennata, in quanto una trattazione più approfondita esulerebbe dai limiti dello scritto, la questione inerente alla cd. pratiche commerciali scorrette, disciplinate dagli artt. 18-27 quater del Codice del consumo.

[97] Trib. Lecce, 27 aprile 2020, in www.giurisprudenzapenale.com, del 28 aprile 2020.

[98] Trib. Bari, 28 aprile 2020; Trib. La Spezia, 30 giugno 2020; Trib. Vicenza, 27 maggio 2020, (tutte in www.dejure.it), su cui poi Cass. Pen., 16 ottobre 2020, n.36929, in Diritto & Giustizia, 2020, 8, con nota di E. Fontana, La speculazione sulle mascherine è penalmente rilevante?

[99] F. Michetti, Pratiche commerciali scorrette ai tempi del Conid-19, in https://www.iusinitinere.it/pratiche-commerciali-scorrette-ai-tempi-del-covid-19-26845.

[100] Per un approfondimento del tema v. E. Labella, Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata, Giappichelli, 2018, 14 ss., nonché C. Dalia, Sanzioni e rimedi individuali "effettivi" per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019/UE, in Riv. dir. ind., 2020, 331; C. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: tutele individuali, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 1074 ss.

[101] C. Consolo, La terza generazione di azione di classe all’italiana fra giuste articolate novità e qualche aporia tecnica, in www.dirittobancario.it, aprile 2019, il quale definisce quasi grottesca la collocazione attuale delle disposizioni e evidenzia che la sedes materiae corretta sarebbe stata in fondo al Libro II “Del processo di cognizione”. Per un approfondimento degli aspetti problematici connessi alla nuova disciplina in esame si vedano: M. Caputo, La nuova class action (l. 12 aprile 2019, n. 31), Giuffrè, 2019; S. Brazzini, P. Muià, La nuova class action alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31, Giappichelli, 2019; B. Sassani (a cura di), Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, Pacini, 2019; M. Astone, Azione di classe e tutela del consumatore: dall’art. 140 bis cod. cons. all’art. 840 bis c.p.c., in Persona e Mercato, 2021, 110 ss.; D. Antonio Gerardo, Class action e inibitoria collettiva. Nuova disciplina, Cedam, 2020, 1 ss. Anche la dottrina civilistica ha da subito soffermato la propria attenzione sul tema: R. Pardolesi, La classe in azione. Finalmente, in Danno e resp., 2019, 301 ss.; G. Ponzanelli, La nuova class action, in Danno e resp., 306 ss.; M. Franzoni, Azione di classe, profili sostanziali, in Danno e resp., 309 ss.; B. Manfredonia, La nuova legge sulle azioni di classe: un passo avanti per la tutela collettiva?, in Rass. dir. civ., 2020, 4, 1565 ss.; E. Minervini, La tutela collettiva dei consumatori e la l. 12 aprile 2019, n. 31, in Nuove leggi civ. comm., 2020, 2, 346 ss.; D. Amadei, Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile (l. 12 aprile 2019, n. 31), in Nuove leggi civ. comm., 2019, 5, 1049 ss.

[102] Sulla distinzione tra azioni di classe “olistiche”, “discrete” e “miste”, cfr. da ultimo A. Giussani, Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 157 ss.

[103] M.A. Astone, Azione di classe, cit., 117. Il criterio dell’omogeneità, non meglio definito, è stato espressamente mutuato dal diritto brasiliano e, in particolare, dall’art. 81 del Código de Defesa do Consumidor (legge n. 8.078 dell’11 settembre 1990).

[104] R. Donzelli, L’ambito di applicazione e la legittimazione ad agire, cit., 11.

[105] B. Sassani, Prefazione, in Sassani (a cura di), Class action, cit., 9.

[106] Sul tema del rimedio, anche in tema di azione di classe, cfr., ex multis: C. Scognamiglio, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e prev., 2011, 501 ss. Sulla categoria dei rimedi si possono segnalare gli approfonditi studi di G. Conte, I profili «sostanziali» di tutela dell’azione di classe, in G. Alpa (a cura di), I contratti del consumatore, Giuffrè, 2014, 1428 ss.; U. Mattei, I rimedi, in Alpa, Graziadei, Guarneri, Mattei, Monateri, Sacco, La parte generale del diritto civile, 2, Il diritto soggettivo, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Giappichelli, 2001, 110 ss.; S. Mazzamuto, A. Plaia, I rimedi, cap. XXXVI, in C. Castronovo, S. Mazzamuto (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè, 2007, vol. II, 741 ss.; S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, in Eur. dir. priv., 2007, 589 ss. A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, 2001, 54 ss.; M.A. Astone, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in Europa e dir. priv., 2014, 33 ss.